scheda_07_lavoro_minorile - Consorzio Ortofrutticolo Centro Italia

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Sicurezza Ambiente
Sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente
Via della Resistenza 8 – Castiglione del Lago (PG)
Tel.e Fax 075/953740, e-mail:[email protected]
Scheda N.° 7
Valutazione del rischio
per
LAVORO per GIOVANI LAVORATORI
Della ditta
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO
CENTRO ITALIA
con sede legale in:
Piazza Gramsci,1 – Castiglione del Lago (PG)
sede unità produttiva in:
via Colombo, s/n – Castiglione del Lago (PG)
Data: Agosto 2006
Revisione n.: 2.0
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Sicurezza Ambiente - Servizi per le Aziende –
PREMESSA
La presente valutazione si renderà necessaria e diventerà operativa, se e quando
il Consorzio metterà in programma l’assunzione di apprendisti minorenni.
Poiché ai sensi dell’art.7 legge 17-10-1967 n.977, così come modificato
dall’art.8 del D.L.vo n. 345 del 4/8/1999 ed integrato dal D.L.vo 18-8-2000, il
Datore di Lavoro, prima di assumere dei minori ed ogni volta che modifica in
modo rilevante le condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione del rischio
di cui all’art.4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i..
RELAZIONE
Prima di inserire l’apprendista nella realtà lavorativa dell’azienda è necessario
fornirgli le informazioni specifiche, relative all’organizzazione della sicurezza,
ai rischi legati alle attività che dovrà svolgere ed ai corretti comportamenti da
tenere nel caso di eventuali emergenze; così come indicato nelle schede tecniche
relative alle macchine e lavorazioni in essere, oltre che nel capitolo dedicato alle
procedure di carattere generale riportate nella valutazione del rischio.
Si precisa che il documento suddetto terrà nella dovuta considerazione i
seguenti specificati valori e parametri particolari:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e probabile limitata
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in
relazione all'età;
b) attrezzature presenti e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
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c) natura, grado e durata di esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro,
specificatamente di materiali con agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro oltre che
della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione e livello della formazione e dell'informazione dei minori.
Ambito e modalità di applicazione della legge.
Poiché la normativa a tutela del lavoro per minorenni si applica a tutti i rapporti di
lavoro, ordinari e speciali, che riguardano minori da 16 a 18 anni, vi risultano soggetti
sia i contratti di formazione e lavoro, che quelli per il lavoro a domicilio e
l’apprendistato.
Infatti l’art.3 del D.Lgs. 345/99 precisa che il Decreto si applica ai minorenni di anni
18 che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle
norme vigenti. E’ un chiaro riferimento al contratto di apprendistato che l’art.2 della
legge 55/25 definisce come uno speciale rapporto di lavoro in forza al quale il datore
di lavoro è tenuto a dare l’insegnamento necessario affinché l’apprendista possa
conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
Come detto in premessa, la legge 977- 67 è stata integrata e modificata dal decreto
legislativo n. 345 del 1999 e da quello successivo del 18-8-2000 che riguardano
specificamente i minorenni che svolgono lavori nocivi o pregiudizievoli o pericolosi
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tra cui non ricade l’attività di manipolazione dei prodotti dell’agricoltura svolta
nell’ambito del consorzio, non è dunque necessario prendere in considerazione gli
ulteriori adempimenti previsti dalla nuova legge.
Per prima cosa bisogna comunque ricordare che è vietato impiegare in attività
lavorative chi è ancora soggetto all’istruzione obbligatoria e, in ogni caso, i minori di
sedici anni. Aldilà di queste limitazioni che hanno carattere generale e assoluto, non
si possono comunque far svolgere ai minorenni alcune particolari mansioni, quali:
 lavori di saldatura con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
 oppure utilizzo di mole ad alta velocità o frullini, ecc..
Di tali lavorazioni espressamente definite pericolose dalla legge di cui trattasi, a
seguire viene allegato elenco completo;
 Non sono considerati idonei ai minorenni anche quei lavori che li sottopongono
ad esposizione al rumore superiore agli 80dbA, intesa come esposizione
quotidiana personale o come esposizione media settimanale;
 I lavori che prevedono l’impiego di particolari sostanze nocive;
 La legge prevede una deroga a quanto detto nel caso in cui queste mansioni
vengano svolte dal minorenne nell’ambito della sua formazione lavorativa o per
motivi didattici, ovviamente nel rispetto delle condizioni di sicurezza, sotto la
supervisione di un formatore competente anche in materia di prevenzione e
protezione e previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del
Lavoro competente per territorio.
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 Il controllo sanitario periodico dei lavoratori minorenni è un obbligo del datore
di lavoro che deve eseguire la sorveglianza sanitaria (ai sensi del D.lgs 626/94),
come del resto già effettuato per i lavoratori adulti.
 Il medico competente deve anche accertare, prima che inizi l’attività lavorativa,
l’idoneità del minorenne alla mansione che gli sarà affidata, comunicando l’esito
della sua valutazione per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari
della potestà genitoriale.
 Ai genitori devono essere inoltre fornite le informazioni, previste per tutti i
lavoratori dall’art. 21 del D.Lgs 626/94, in materia di rischi presenti, pericoli,
procedure di emergenza, ecc.
 Qualora il medico ritenga che il minorenne non sia idoneo ad alcuni lavori, deve
specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
 Al lavoratore minorenne devono essere garantiti due giorni di riposo settimanali,
meglio se consecutivi, comprendenti la domenica. Per particolari esigenze di
carattere tecnico - organizzativo si può derogare, ma non si possono concedere
meno di 36 ore consecutive, a meno che non si tratti di interruzioni lavorative di
breve durata.
 Ricordiamo ancora che le norme qui esposte sono solo integrazioni e modifiche
alla legislazione precedente, quindi rimangono ancora in vigore tutti i precedenti
obblighi.
Come accade di solito nel campo della normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, ed a maggior ragione nel caso dei minorenni, le sanzioni per chi non
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rispetta le disposizioni di legge sono consistenti. Si rischia, a seconda degli
articoli e dei commi infranti, fino ad un massimo di sei mesi di carcere e fino a
dieci milioni di lire (ca. 5.165 €) di ammenda.
Si specifica infine che è vietato adibire il minorenne a mansioni lavorative che
comportano l’uso o l’esposizione alle sostanze o preparati pericolosi di seguito
elencati:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C),
esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui
al punto 3 a) e comportanti uno o più dei rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi
descritti dalle seguenti frasi:
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1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con
Sicurezza Ambiente ed i seguenti soggetti che la controfirmano per presa visione:
 Il Datore di lavoro :
_________________
 Il Responsabile del S. di P. P. :
_________________
 Il Medico competente:
_________________
 Il Rappresentante dei lavoratori: _________________
Castiglione del Lago, lì: 28-08-2006
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