accordo quadro di collaborazione

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CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
StudioProgress Snc, con sede legale in Brescia, via Cattaneo 51, 25121 Brescia, Cod. Fisc. e P. IVA 02154470179, inserita
nell’Albo dei Provider ECM accreditati con ID 652, in persona del suo legale rappresentante Paola Valerio, d’ora in avanti
chiamata "Provider"
E
[Denominazione Sponsor], con sede legale in [Città], [Indirizzo], Cod. Fisc. e P. IVA [N° Cod. Fisc. e/o P. IVA], in persona del
suo legale rappresentante, [Nome Legale Rappr.], d’ora in avanti chiamata "Sponsor"
PREMESSO CHE
a)
Il Provider, nel settore medico-scientifico, svolge attività di progettazione, pianificazione, organizzazione ed
erogazione di attività formative residenziali e FAD rivolte ai professionisti della sanità nel pieno rispetto delle norme
relative all’Educazione Continua in Medicina (ECM) ed in linea con le certificazioni di qualità e la normativa ISO 9001;
b)
Il Provider è, inoltre, una società specializzata nella gestione organizzativa e logistica di attività congressuali e
formative in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al settore medico-scientifico;
c)
Il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per
l’accreditamento”, pubblicato l’11-12-2009 sul Supplemento ordinario n. 231 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie
generale - n. 288, approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13.01.2010 (di seguito per
brevità “Regolamento”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, l’evento dal titolo “50°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano” che si terrà dal 10 al 13 ottobre 2012 ad
Abano Terme, presso il Centro Congressi Pietro d’Abano;
d)
Il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell’art.124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire
sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’evento;
e)
Lo Sponsor ha interesse a finanziare l'evento al fine di promuovere il proprio nome, marchio e immagine aziendale,
come società impegnata in ambito sanitario;
f)
Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità, avendo considerato i reciproci interessi, sono intenzionate a stipulare un
contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1
PREMESSE ED ALLEGATI
1.1
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2
OGGETTO E GENERALITA’
2.1
Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia
1
Contratto di sponsorizzazione standard
Rev. Federcongressi 09 del 22.12.2010
ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico
riferimento all’evento citato al paragrafo c) delle premesse;
2.2
In particolare lo Sponsor si obbliga a finanziare l’evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed
espressamente indicato al successivo art. 6, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello
Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli;
2.3
Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all’interno dell’evento sono stabiliti a
parte e vengono dettagliati nell’Allegato A al presente contratto di cui è parte integrante;
2.4
Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, già
predeterminato nell’ammontare di cui all’art. 6, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti
a parte e vengono dettagliati nell’Allegato A al presente contratto di cui è parte integrante;
2.5
Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del “Regolamento” di cui in
premessa ed in particolare delle “Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi”, che qui
si intendono integralmente richiamate, nonchè delle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua (CNFC) in data 07.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” medesimo;
2.6
I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto
ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al
presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti;
2.7
Il presente contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun
impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell’altra.
3
OBBLIGHI DEL PROVIDER
3.1
Il Provider, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, pubblicizza l’evento stesso, stabilisce unilateralmente i
contenuti formativi, individua e nomina i docenti e raccoglie le richieste di adesione da parte dei partecipanti;
3.2
Il Provider, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle circolari applicabili all'Educazione Continua in Medicina
si obbliga a pubblicizzare il nome, il marchio e l'immagine dello Sponsor, impegnandosi:
3.2.1
a realizzare l'evento adottando le regole di correttezza e trasparenza e senza subire interferenze da parte dello
Sponsor;
3.2.2
a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase d’inserimento dell’evento nel piano formativo e sul
materiale informativo dell’evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor;
3.2.3
a conservare, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, tutte le autorizzazioni delle
Asl/Enti di Appartenenza dei partecipanti;
3.2.4
a dichiarare, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, al CoGeAPS (Consorzio Gestione
Anagrafica Professioni Sanitarie), in fase di rendicontazione dell'evento, lo sponsor commerciale per ogni singolo
partecipante, trasmettendo, altresì, all'Ente accreditante ed allo stesso CoGeAPS il numero di crediti acquisiti ed il
nominativo del professionista che è stato invitato dallo Sponsor;
3.2.5
a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal
“Regolamento” nonché ai sensi dell’art.48, comma 25, del D.L.30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art.1 della L. 24 novembre 2003, n. 326.
2
Contratto di sponsorizzazione standard
Rev. Federcongressi 09 del 22.12.2010
4
OBBLIGHI DELLO SPONSOR
4.1
Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’evento di cui al punto c) delle premesse e a fornire al Provider le indicazioni
necessarie alla realizzazione della pubblicità, comunque nei limiti di cui all’art. 5 del presente contratto;
4.2
Lo Sponsor si obbliga a corrispondere l’importo economico concordato ed indicato nel successivo art. 6 e secondo le
modalità riportate nell’Allegato A al presente contratto di cui è parte integrante;
4.3
Lo Sponsor, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti, si obbliga a inviare al Provider l’elenco definitivo dei
partecipanti coinvolti almeno 20 giorni prima dell’evento.
5
CONFLITTO DI INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR DELL'EVENTO
5.1
Al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e
“dell’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009”, le Parti convengono che:
5.1.1
nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al responsabile scientifico dell’evento, a singoli
docenti o altri soggetti coinvolti nell’attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente
dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato;
5.1.2
il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del responsabile scientifico
e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
5.1.3
la progettazione e l’erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite
unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo
svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
5.1.4
lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero
l’erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre
questioni relative al normale svolgimento dell’evento formativo;
5.1.5
il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all’attività ECM presso la comunità dei
professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il
Provider e deve evidenziare che l’attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante
dello Sponsor;
5.1.6
il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor,
raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all’evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor,
garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere
trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
5.1.7
nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito ai
punti 3.2.3 e 3.2.4 del presente contratto;
5.1.8
il Provider, nel corso dell’evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare
se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
5.1.9
nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività formativa. Lo
Sponsor, pertanto, in occasione dell’evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate
alla formazione, concordati con il Provider;
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Contratto di sponsorizzazione standard
Rev. Federcongressi 09 del 22.12.2010
5.1.10 il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all’interno di strumenti correlati
(ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento
allo Sponsor;
5.1.11 è consentito indicare lo Sponsor prima dell’inizio del corso e successivamente al termine del medesimo; è altresì
consentito indicare lo Sponsor all’ultima pagina di dépliants e materiale informativo. In nessun caso potrà essere fatto
riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario negli spazi dedicati alla formazione.
6
CORRISPETTIVO
6.1
Lo Sponsor pagherà al Provider, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, la somma
complessiva di Euro ………………. (Euro ………………/00), secondo le modalità ed i tempi che sono riportati
nell’Allegato A al presente contratto di cui è parte integrante.
6.2
Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente contratto e
nell’allegato, quanto all’importo ed alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM,
ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell’evento stesso.
7
DURATA
7.1
Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla conclusione dell'evento.
8
RISOLUZIONE ANTICIPATA
8.1
Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme,
provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore.
9
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'
9.1
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’evento suindicato ed esclude in
modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e
Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
9.2
Il Provider, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e dell’esecuzione
del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati
senza garantire l’effettivo ritorno pubblicitario allo Sponsor che, in caso di mancata realizzazione delle aspettative, non
può chiedere la risoluzione del contratto né il risarcimento dei danni o altre indennità.
9.3
Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben
conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della
sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal
“Regolamento”.
10
ESCLUSIVA
10.1
Le Parti convengono che, in caso di eventi plurisponsor, il presente contratto ed i relativi allegati non comportano il
diritto esclusivo di sponsorizzare l’evento e il Provider potrà, direttamente o indirettamente, attribuire tale diritto ad altro
soggetto.
4
Contratto di sponsorizzazione standard
Rev. Federcongressi 09 del 22.12.2010
11
DATI PERSONALI
11.1
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all’altra Parte l’inserimento dei
propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all’altra Parte di comunicare i
propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi
all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
11.2
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione degli stessi.
12
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
12.1
Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia di
sponsorizzazione di attività/eventi (D. Lgs. n. 229 del 19 Giugno 1999 e s.s.m.i) nonché nel rispetto della normativa
sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D. Lgs. 231 dell’8
giugno 2001.
13
FORO COMPETENTE E ASPETTI FISCALI
13.1
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.
13.2
Le disposizioni contenute nel presente contratto di sponsorizzazione sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A.
Pertanto, qualora si richieda la registrazione del presente contratto, saranno a carico della Parte richiedente le spese
di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti.
14
RINVIO
14.1
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice civile.
[Città], [data]
[Denominazione Sponsor]
StudioProgress Snc
______________________
Nome: XXXXXXXXXXXXXXX
Nome: Paola Valerio
Qualifica: Legale Rappresentante
Qualifica: Legale Rappresentante
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Contratto di sponsorizzazione standard
Rev. Federcongressi 09 del 22.12.2010
Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che espressamente approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art.1341, comma 2, c.c.: art. 5 (conflitto di interessi) art. 6 (corrispettivo), art. 7 (durata), art. 8 (risoluzione anticipata), art. 9 ( limitazioni di responsabilità), art. 12 (Normativa
vigente), art. 13 (Foro Competente e aspetti fiscali).
[Città], [data]
[Denominazione Sponsor]
StudioProgress Snc
______________________
Nome: XXXXXXXXXXXXXXX
Nome: Paola Valerio
Qualifica: Legale Rappresentante
Qualifica: Legale Rappresentante
6
Contratto di sponsorizzazione standard
Rev. Federcongressi 09 del 22.12.2010
Allegato A
CORSO DI FORMAZIONE ECM
50° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano
Abano Terme, 10-13 ottobre 2012
Centro Congressi Pietro d’Abano – Abano Terme
a)
Contenuto scientifico del corso ECM
Il trattamento delle emergenze-urgenze dell’arto superiore con particolare attenzione agli aspetti clinici,
organizzativi e medico legali.
b)
Modalità di svolgimento del corso ECM
Lezioni frontali, tavole rotonde
c)

d)

Modalità di sponsorizzazione scelta
____________________________________________________________
Fatturazione
_____________________________________________________________
[Città], [data]
[Denominazione Sponsor]
StudioProgress Snc
______________________
Nome: XXXXXXXXXXXXXXX
Nome: Paola Valerio
Qualifica: Legale Rappresentante
Qualifica: Legale Rappresentante
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Contratto di sponsorizzazione standard
Rev. Federcongressi 09 del 22.12.2010
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