Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 29/06/2015 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Omar Monestier 56.456 40.000 i co.co.co e i co.co.pro in Toscana Migliala sperano nel posto Da gennaio le collaborazioni si trasformano in contratti di lavoro subordinato I CONTRATTI CHE VENGONO CANCELLATI CO.CO.PRO, la collaborazione a progetto (in tutti i settori) JOBSHARING, o lavoro ripartito, "condiviso"(tipologia assai poco utilizzata) L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, (utilizzato nei punti vendita in franchising per i commessi) LE CO.CO.CO LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE RIMANGONO • Nella Pubblica Amministrazione fino al 31 dicembre 2016 • Per le professioni intellettuali che prevedono l'iscrizione ad un albo (avvocati, architetti...) • Nei settori in cui sono state o saranno regolamentate da accordi collettivi (ad esempio, calì center) SPARISCONO DALI0GENNAIO2016 • In tutti gli altri settori (commercio, turismo, alberghiero, ristorazione, logistica e spedizioni...) LA NOVITÀ IL LAVORO ACCESSORIO Aumentato da 5.000 euro a 7.000 euro il tetto massimo dei compensi da VOUCHER INPS che un lavoratore può annualmente ricevere Gli imprenditori delusi: non c'è un aumento vero dell'occupazione II Jobs Act voluto dal premier Renzi ha incrementato il lavoro a tempo indeterminato ma nella gran parte dei casi si tratta di stabilizzazione di contratti precari e non di un incremento dell'occupazione. Il dato emerge dal sondaggio "II Jobs Act a 4 mesi dall'entrata in vigore" della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro realizzato fra gli imprenditori in occasione della sesta edizione del Festival del lavoro. Solo il 40% degli intervistati pensa che il Jobs Act abbia ricadute economicamente e socialmente significative sul proprio territorio. E alla richiesta di assegnare un voto il risultato è un risicato 5. Oltre il 70% ritiene che non siano aumentate le assunzioni ma si tratti di trasformazone di contratti già in essere. Appena il 10% dei datori di lavoro è pienamente soddisfatto del Jobs Act, tanto da definirlo uno strumento essenziale per lo sviluppo dell'impresa. Un terzo afferma invece che avrebbe preferito un'altra tipologia di intervento o che lo trova inutile. C'è preoccupazione soprattutto per cosa accadrà alla scadenza degli incentivi previsti dalla legge di stabilità 2015 che consente ai datori di lavoro di non pagare in certe situazioni i contributi Inps. Il 71% ritiene che si tornerà ai livelli precedenti. E se il datore di lavoro fa il furbo c'è sempre la via giudiziaria Ma attenzione lecp.co.co. resistono nelle professioni intellettuali dì Giovanna Mezzana ~ Non è detto che andrai in pensione da co.co.co. Se lavori come collaboratore nel giro di qualche mese potresti essere assunto con un contratto "vero". La chance arriva dal Jobs Act, o meglio, da uno dei decreti legislativi approvati rimane (vedremo in quali settori). collaborazione coordinata e conti Politiche del lavoro due settimane fa e con cui il Governo mette mano all'universo composito delle collaborazioni. Da gennaio 2016 i contratti di collaborazione dovranno essere trasformati in contratti di lavoro subordinato. Affermata la regola, però, sono state previste (molte) eccezioni. Che succederà al mezzo milione di lavoratori che dalla Valle d'Aosta alla Sicilia - oltre 40.000 in Toscana - ha un contratto di collaborazione coordinata o continuativa o a progetto? Dipende. Innanzitutto le co. co.co non vengono cancellate: la tipologia contrattuale Viene spazzata via, questo sì la variante della collaborazione "a progetto": l'esistenza di un progetto non sarà più condizione vincolante per far scattare la collaborazione; i contratti a progetto già in atto arriveranno alla scadenza. La pubblica amministrazione. Le co.co.co, dunque, rimangono. Ad esempio: un web designer che ha un contratto di nuativa per cui si occupa dei siti internet di Province e Comuni continuerà a lavorare con lo stesso status almeno fino al 31 dicembre 2016. La pubblica amministrazione, consumatrice bulimica di collaborazioni, potrà avvalersi delle co.co.co per tutto il 2015 e il 2016. Se ne riparla nel 2017. Qui calì center. È destinato a rimanere collaboratore chi lavora, ad esempio, nei calì center; restano in piedi infatti tutte le collaborazioni già disciplinate dai contratti collettivi di lavoro. E in futuro, con la stessa prassi, potrebbero essere individuate altre figure "in deroga"; il consuntivo, secondo Cgil Toscana, dovrà essere fatto a fine anno. Per i professionisti. Un giovane avvocato o commercialista o architetto che bussa alla porta di uno studio potrà ancora Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 29/06/2015 1 sentirsi offrire una co.co.co: tale tipologia contrattuale resta per gli ambiti delle professioni intellettuali che prevedono l'iscrizione ad un albo. Chi può sperare. In tutti gli altri settori dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni diventano "fuori legge": non potranno più essere utilizzate per arruolare lavoratori e quelle in essere andranno "a morire". Cosa succede, ad un pony express o ad un corriere, che in genere lavorano in regime di collaborazione con le aziende spedizioniere, e il cui contratto scadrà il 1° febbraio 2016? Lavorerà fino a questa data come collaboratore, dopodiché la sua collaborazione dovrà essere trasformata in un contratto di lavoro subordinato. Stessa chance per coloro che sono impiegati nei servizi, soprattutto turistici. Le opzioni. Questo esercito di collaboratori dovrà essere assunto a tutti gli effetti se il datore di lavoro vorrà ancora avva lersi delle loro prestazioni. Stessa logica per i collaboratori a progetto. In teoria. E in pratica? Si apre un bouquet di possibilità. Alcuni verranno assunti. Quanti dipende da quanto interessanti per le aziende saranno gli incentivi all'assunzione, concordano sindacalisti e consulenti. E per il momento non sono previsti bonus ad hoc per invogliare la stabilizzazione dei collaboratori. Altri non verranno confermati e saranno mandati a casa. Ad altri ancora verranno offerte tipologie contrattuali diverse - ad esempio, il contratto di lavoro accessorio ma anche lontane dalle garanzie del lavoro subordinato, perché il Jobs Act ha tutt'altro che "disboscato" il sottobosco dei contratti "flessibili". La via giudiziaria. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia il furbetto, al collaboratore rimane un'arma: quella del ricorso al giudice del lavoro davanti al quale dimostrare che la collaborazione è lavoro subordinato "mascherato": opzione che già esiste e che in Toscana porta annualmente all'apertura di Direttore Responsabile Diffusione Testata Omar Monestier 56.456 lavoro subordinato, anche retroattivamente, che significa l'applicazione della retribuzione prevista per la sua figura dal contratto nazionale, compresi i contributi pensionistici e il Tfr, a partire dal primo giorno in cui il contratto è stato stipulato. E le commesse tornano dipendenti Stop ai contratti di "associazione in partecipazione" usati da catene e negozi Dal Jobs Act - o meglio, da uno dei decreti legislativi approvati nelle ultime settimane - arriva una buona notizia per le commesse e i commessi addetti alla vendita: finalmente questa categoria di lavoratori ha una possibilità concreta di tornare ad avere il contratto che a loro spetta, cioè di lavoro subordinato. Il Jobs Act mette ordine nel comparto della vendita al dettaglio bandendo una tipologia contrattuale che negli ultimi anni aveva minato il "buon" lavoro nel settore. Non si potrà più assumere una commessa con un contratto di Una commessa al lavoro in un consistere - ecco il cavallo di Troia che ha dato adito al raggiro negozio di abbigliamento - anche in una prestazione di lavoro. Adesso il decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 stabilisce che se l'associato è una persona fisica il suo apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Dunque una commessaaddetta alle vendite non potrà più essere assunta con un contratto di associazione in partecipazione. I contratti di associazione in partecipazione in essere rimangono in vigore fino alla loro cessazione. associazione in partecipazione, formula con cui le catene del franchising sono andate a nozze, mascherando quel che era lavoro subordinato a tutti gli effetti. Con la promessa della partecipazione agli utili dell'impresa - prevista dall'associazione in partecipazionesono state arruolate migliaia di commesse con contratti assai leggeri sotto il profilo della contribuzione e delle garanzie. Per avere un'idea della portata del fenomeno basti pensare alla stragrande maggioranza dei punti vendita in franchi sing inseriti nelle reti commerciali cittadine, nei centri commerciali e negli shopping villagè, con cui si propongono i marchi del prèt-àporter dell'abbigliamento, dell'intimo uomo e donna e dei costumi da mare. Raggirare i commessi è stato semplice. L'associazione in partecipazione permette ad un soggetto imprenditore (l'associante) di usufruire dell'apporto di un migliaia di vertenze, molte delle associato; quest'ultimo in cambio quali si concludono con partecipa agli utili dell'impresa, un'assunzione. Per ricorrere alle ma in teoria anche al rischio carte bollate è sufficiente che dell'attività e alle eventuali sussista una condizione: la perdite, salvo di monocommittenza (lavorare per un solo datore). Il collaboratore potrà rivolgersi all'ufficio vertenze di un sindacato o ad un legale, presentarsi di fronte al giudice del lavoro e chiedere che la sua prestazione venga riconosciuta come Politiche del lavoro verso accordo e sia pure entro il valore del suo apporto. Secondo l'interpretazione che è stata fino ad ora dominante, l'apporto dell'associato poteva essere di varia natura, sia patrimoniale che personale, e Pag. 2 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 29/06/2015 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Omar Monestier 56.456 L'AMARA SORPRESA » Ma occhio alla beffa: i lavoratori pagati con i supervoucher II tetto dei compensi innalzato a 7000 euro: cresce il rischio che si usino i buoni per mascherare il lavoro dipendente Co.co.co, co.co.pro, lavoratori occasionali, in affitto, a termine, stagistì a vita e disoccupati non illudetevi: c'è la chance ma c'è anche la fregatura. Il Jobs Act afferma che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato debba diventare la forma più diffusa di contratto, ma al contempo da al datore di lavoro una grande opportunità di offrirvi altro. C'è una novità che sembra poca cosa ma che invece contiene il potenziale per il raggiro del lavoratore precario che anela a passare ad uno status che gli assicuri più garanzie. È stato innalzato da 5.000 a 7.000 euro il tetto massimo dei compensi da voucher che un lavoratore può annualmente ricevere. Il voucher (voucher Inps) è un titolo di pagamento, un buono da 10, 20, 50 euro (ogni 10 euro, 7,50 euro vanno al lavoratore) ed è lo strumento nato nel 2008 per regolamentare il lavoro accessorio non riconducibile a nessun contratto di lavoro in quanto occasionale, saltuario. Il ricorso al voucher è cresciuto in modo esponenziale: nel 2014 in Italia ne sono stati venduti (si acquistano nelle sedi Inps, in banca, alla posta, in tabaccheria), 70 milioni, 5 milioni in Toscana: cifre che impensieriscono persino il presidente dell'Inps Tito Boeri. Vediamo gli effetti. Il voucher è partito dai campi dove si raccolgono pomodori per qualche settimana all'anno e negli stadi per il lavoro domenicale degli steward ed è arrivato nei bar, nelle cucine dei ristoranti, nelle camere degli alberghi, nei servizi turistici in genere, persino nel commercio. Un giovane diplomato alberghiero che spera in un contratto a Politiche del lavoro tempo indeterminato part-time consulenti del lavoro. (g. m.) nel ristorante nel quale ha già messo un piede grazie ad uno stage, rischierà di essere chiamato e pagato con tre voucher al giorno per preparare la cena. Un addetto ai servizi di take away o un pony express che con il suo co.co.co da 15-20 ore settimanali già oggi non supera i 7.000 euro annui di guadagno che chance ha di essere promosso a lavoratore subordinato se il suo datore, pagandolo con i voucher, risparmia contributi, ferie, malattia? Ecco la beffa. Rischia di diventare un miraggio non il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time, ma persino il part-time, il contratto a termine, stagionale ma "buono". Il sindacato e i professionisti che ruotano intorno all'impresa non sono sorpresi: i decreti di giugno sono in linea con quanto era contenuto nella legge delega: «Si consente mano libera alle imprese nell'utilizzo Un po' di effetti scenografici per la preparazione di un cocktail di strumenti contrattuali che mettono in ulteriore subalternità il lavoratore - osserva Daniele Quiriconi, di Cgil Toscana - e non si disboscano le forme contrattuali della flessibilità spinta. L'esaurimento della bolla degli incentivi, poi, rischia di produrre un contraccolpo sul mercato del lavoro, come testimonia il fatto che i licenziamenti continuano ad aumentare e i nuovi avviamenti sono in forte Opportunità migliori per i lavoratori ci saranno solo nel caso in cui si verifichino alcune condizioni: «Le assunzioni saranno condizionate dall'opportunità di poter usufruire o meno degli sgravi per le assunzioni», nota Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi Pag. 3