Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1) Le funzioni 2) La struttura 3) In composizione allargata 4) L’attività 6) Modelli di controllo costituzionale 7) Il modello italiano 8) Il giudizio di costituzionalità e le sentenze 9) Il conflitto di attribuzioni 10) Prerogative ed immunuità m. li volti 2014 Costituzione Titolo VI Garanzie costituzionali Sezione I - La Corte costituzionale Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE ART. 135 Cost M. Li Volti 2014 Corte costituzionale in composizione allargata (art. 134 u.comma Cost) , Giudizio di accusa del PDR (previa messa in stato di accusa dal Parlamento in s.c art.90) Quorum strutturale 21 (i giudici aggregati devono essere in maggioranza 31 giudici (15+16) Quorum funzionale: Maggioranza dei votanti Sentenza In caso di parità: prevale la tesi più favorevole all’ accusato assoluz ione Conda nna Destituzione di didiritto Attivita’ In via incidentale Giudizio di legittimità cost rigetto Giudice a quo ordina nza Stato Conflitto di attribuzion i . accogli m Stato di accusa del PDR RegioneStato Legittimità del referendum Sentenza di ammissibilità inammissibilit à Regione Organi costituzional i La Corte Cost. esercita In via diretta Stato Regione , assolu zione Condanna Compos izione allargata Destituzione didiritto Modelli di CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’ MODELLO ITALIANO ACCENTRATO DIFFUSO PRINCIPALE INCIDENTALE MOD. AUSTRIA ERGA OMNES ES: individuale: Recurso de amparo in Spagna; da parte del giudice stesso: es.USA, VII disp. Tranist. Cost. ital. INTER PARTES M. Li Volti 2014 Il Giudizio di costituzionalità nella nostra Costituzione a) ACCENTRATO l’organo competente a dichiarare l’incostituzionalità di una legge è soltanto la Corte costituzionale; b) SUCCESSIVO il controllo riguarda leggi vigenti, e quindi non si configura come fase interna al procedimento di formazione della legge; c) GENERALE DI ANNULLAMENTO ad effetti generali di annullamento. M. Li Volti 2014 Il Giudizio di costituzionalità d) (generalmente) INCIDENTALE (O INDIRETTO) la questione deve essere sollevata da un giudice nel corso di un giudizio e) (eccezionalmente) DIRETTO l’accesso alla tutela costituzionale è rimesso, in via di azione, alla iniziativa di due soli soggetti processuali: lo Stato Regione Regione Art. 127 per eccesso di competenza per lesione della sfera di competenza M. Li Volti 2014 Il Giudizio di costituzionalità f) (generalmente) SUCCESSIVO g) (eccezionalmente) PREVENTIVO (modello francese c.d. puro) – art. 123 cost.- facoltativo del Governo sulle leggi di approvazione/modifica statuti regionali entro 60 gg dalla pubblicazione nel Bur (pubblicità notiziale) M. Li Volti 2014 Il disegno di legge costituzionale sulla riforma del titolo II della Costituzione, approvato in prima lettura dal senato l'8 agosto u.s., a modifica degli artt. 71 e 134 della Cost., ha introdotto una fase preventiva di costituzionalità avanti alla Corte Costituzionale, su iniziativa di una parte del Parlamento (su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera), eccezionalmente per le sole leggi che disciplinano l’elezione delle Camere, prima della loro promulgazione. La ragione della proposta di riforma è chiaramente giustificata dall'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 che ha dichiarato illegittime parti significative delle modifiche alla legislazione elettorale introdotte dalla legge n.270 del 2005, lasciando inevitabili coni d'ombra sulla disciplina di una materia particolarmente delicata. OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ - Leggi e atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni Leggi Costituzionali Esclusi: atti di Norme interposte normazione secondaria (GA) Consuetudini (GO) Fonti del diritto comunitario (CG) FONTI - ATTO Giudizio di costituzionalità in via incidentale legge 87/53) GIUDICE A QUO (Go, Ga, Giudici speciali) Iniziativa Rimessione alla Corte Costituzionale Se rilevante e non manifestament e infondata in relazione al giudizio Il Giudizio a quo si sospende Pubblicazione del quesito in gu 20 gg Costituzione di: parti, Pdc o Pdc reg. Udienza pubblica o camera di consiglio decisione La decisione della Corte costituzionale Ordinanza Manifesta infondatezza/inmmissibilità della questione in forma sintetica La questione può essere riproposta Accoglimento La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge Sentenza Rigetto La Corte rigetta la questione di cosituzionalità perché manifestamente inamissibile/infonadata I vizi sindacabili di legittimità costituzionale • • • • Vizi formali Vizi sostanziali Vizio di irragionevolezza della legge Limite generale di giudizio della Corte costituzionale: art. 28 L. 87/53:» Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.» Tipi di sentenze di rigetto • Sentenze di rigetto (vedi slide precedente) • Sentenze interpretative di rigetto: si esclude la incostituzionalità della disposizione aderendo ad una certa interpretazione (la norma vive): non esclude la riproposizione della questione da parte dello stesso Giudice a quo sotto altro profilo. • Sostitutive: la Corte dichiara incostituzionale la norma «nella parte in cui dispone che..., anziché...» Tipi di sentenze di accoglimento • • • • • Accoglimento totale: viene caducata l’intera norma oggetto di censura Accoglimento parziale: l’incostituzionalità è limitata ad alcune parti della disposizione. interpretative di accoglimento si dichiara l’incostituzionalità di una certa interpretazione della norma (la norma vive) additive: incostituzionale la norma «nella parte in cui non prevede» un determinato contenuto normativo che invece, per Costituzione, avrebbe dovuto incorporare. Additive di principio: la Corte costituzionale detta il principio che Giudice e legislatore dovranno rendere concretamente operativo Gli effetti delle pronunce costituzionali 136, primo comma, Cost., «quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» • Restano salvi gli effetti consolidati (prescrizione, giudicato decadenza…) • Solo nel caso di una sentenza della Corte costituzionale che comporti una sostanziale abolitio criminis può essere travolto, in favore del condannato, anche il giudicato penale di condanna. Il sito istituzionale «…….cortecostituzionale.it» Si tratta di una banca dati pubblica, che contiene i testi delle sentenze della Corte costituzionale gratuitamente accessibile a tutti sul sito: www.cortecostituzionale.it M. Li Volti 2014 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI • TRA POTERI DELLO STATO STATO REGIONI REGIONI- REGIONI CSM CORTE DEI CONTI GIUDICI PDR CORTE COST. Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento delle competenze stabilite dalla Costituzione e si conclude con sentenza dichiarativa della competenza ed eventuale annullamento dell’atto IMMUNITA’ I giudici della Corte Costituzionale godono, per effetto dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, dell’immunità analoga a quella dei parlamentari, con esclusione della rerogativa di cui all’art. 68 comma 3 Cost. L’autorizzazione a procedere è data dalla medesima Corte. M. Li Volti 2014