la corte costituzionale

annuncio pubblicitario
Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO
PUBBLICO -
11
LA CORTE COSTITUZIONALE
M. LI VOLTI 2014
INDICE DEGLI ARGOMENTI
1) Le funzioni
2) La struttura
3) In composizione allargata
4) L’attività
6) Modelli di controllo costituzionale
7) Il modello italiano
8) Il giudizio di costituzionalità e le sentenze
9) Il conflitto di attribuzioni
10) Prerogative ed immunuità
m. li volti 2014
Costituzione
Titolo VI Garanzie
costituzionali
Sezione I - La
Corte
costituzionale
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e
su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
DELLA CORTE
ART. 135 Cost
M. Li Volti
2014
Corte costituzionale in composizione
allargata (art. 134 u.comma Cost)
,
Giudizio di accusa del PDR (previa messa in stato di
accusa dal Parlamento in s.c art.90)
Quorum strutturale
21
(i giudici aggregati devono essere in
maggioranza
31 giudici (15+16)
Quorum funzionale:
Maggioranza dei
votanti
Sentenza
In caso di parità: prevale
la tesi più favorevole all’
accusato
assoluz
ione
Conda
nna
Destituzione di
didiritto
Attivita’
In via
incidentale
Giudizio di
legittimità cost
rigetto
Giudice a quo
ordina
nza
Stato
Conflitto
di
attribuzion
i
.
accogli
m
Stato di
accusa del
PDR
RegioneStato
Legittimità
del
referendum
Sentenza di
ammissibilità
inammissibilit
à
Regione
Organi
costituzional
i
La Corte
Cost.
esercita
In via diretta
Stato Regione
,
assolu
zione
Condanna
Compos
izione
allargata
Destituzione
didiritto
Modelli di CONTROLLO DI
COSTITUZIONALITA’
MODELLO
ITALIANO
ACCENTRATO
DIFFUSO
PRINCIPALE
INCIDENTALE
MOD. AUSTRIA
ERGA OMNES
ES: individuale: Recurso de
amparo in Spagna; da parte
del giudice stesso: es.USA,
VII disp. Tranist. Cost. ital.
INTER PARTES
M. Li Volti
2014
Il Giudizio di costituzionalità nella nostra
Costituzione
a) ACCENTRATO
l’organo competente a
dichiarare l’incostituzionalità di una legge è
soltanto la Corte costituzionale;
b) SUCCESSIVO
il controllo riguarda
leggi vigenti, e quindi non si configura come
fase interna al procedimento di formazione
della legge;
c) GENERALE DI ANNULLAMENTO
ad effetti generali di annullamento.
M. Li Volti
2014
Il Giudizio di costituzionalità
d) (generalmente) INCIDENTALE (O
INDIRETTO)
la questione deve essere
sollevata da un giudice nel corso di un giudizio
e) (eccezionalmente) DIRETTO
l’accesso alla
tutela costituzionale è rimesso, in via di azione, alla
iniziativa di due soli soggetti processuali:
lo Stato
Regione
Regione
Art. 127
per eccesso di competenza per lesione della sfera di competenza
M. Li Volti
2014
Il Giudizio di costituzionalità
f) (generalmente) SUCCESSIVO
g) (eccezionalmente) PREVENTIVO (modello
francese c.d. puro) – art. 123 cost.- facoltativo del
Governo sulle leggi di approvazione/modifica
statuti regionali entro 60 gg dalla pubblicazione nel
Bur (pubblicità notiziale)
M. Li Volti
2014
Il disegno di legge costituzionale sulla riforma del
titolo II della Costituzione, approvato in prima lettura
dal senato l'8 agosto u.s., a modifica degli artt. 71 e
134 della Cost., ha introdotto una fase preventiva di
costituzionalità avanti alla Corte Costituzionale, su
iniziativa di una parte del Parlamento (su ricorso
motivato presentato da almeno un terzo dei
componenti di una Camera), eccezionalmente per le
sole leggi che disciplinano l’elezione delle Camere,
prima della loro promulgazione.
La ragione della proposta di riforma è chiaramente
giustificata dall'esito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 1/2014 che ha dichiarato illegittime
parti significative delle modifiche alla legislazione
elettorale introdotte dalla legge n.270 del 2005,
lasciando inevitabili coni d'ombra sulla disciplina di
una materia particolarmente delicata.
OGGETTO DEL GIUDIZIO DI
COSTITUZIONALITÀ
-
Leggi e atti con forza di legge
dello Stato e delle Regioni
Leggi Costituzionali
Esclusi:
atti di
Norme interposte
normazione
secondaria (GA)
Consuetudini
(GO)
Fonti del diritto
comunitario (CG)
FONTI - ATTO
Giudizio di costituzionalità in via incidentale
legge 87/53)
GIUDICE A QUO
(Go, Ga, Giudici
speciali)
Iniziativa
Rimessione alla
Corte
Costituzionale
Se rilevante e
non
manifestament
e infondata in
relazione al
giudizio
Il Giudizio a quo si
sospende
Pubblicazione del
quesito in gu
20 gg
Costituzione
di: parti, Pdc o
Pdc reg.
Udienza
pubblica o
camera di
consiglio
decisione
La decisione della Corte costituzionale
Ordinanza
Manifesta
infondatezza/inmmissibilità
della questione in forma
sintetica
La questione può
essere riproposta
Accoglimento
La Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale della legge
Sentenza
Rigetto
La Corte rigetta la questione di
cosituzionalità perché manifestamente
inamissibile/infonadata
I vizi sindacabili di legittimità
costituzionale
•
•
•
•
Vizi formali
Vizi sostanziali
Vizio di irragionevolezza della legge
Limite generale di giudizio della Corte
costituzionale: art. 28 L. 87/53:» Il
controllo di legittimità della Corte
costituzionale su una legge o un atto avente
forza di legge esclude ogni valutazione di
natura politica e ogni sindacato sull'uso
del potere discrezionale del Parlamento.»
Tipi di sentenze di rigetto
• Sentenze di rigetto (vedi slide precedente)
• Sentenze interpretative di rigetto: si esclude
la incostituzionalità della disposizione
aderendo ad una certa interpretazione (la
norma vive): non esclude la riproposizione
della questione da parte dello stesso
Giudice a quo sotto altro profilo.
• Sostitutive:
la
Corte
dichiara
incostituzionale la norma «nella parte in
cui dispone che..., anziché...»
Tipi di sentenze di accoglimento
•
•
•
•
•
Accoglimento totale: viene caducata l’intera norma
oggetto di censura
Accoglimento parziale: l’incostituzionalità è limitata ad
alcune parti della disposizione.
interpretative
di
accoglimento
si
dichiara
l’incostituzionalità di una certa interpretazione della
norma (la norma vive)
additive: incostituzionale la norma «nella parte in cui non
prevede» un determinato contenuto normativo che invece,
per Costituzione, avrebbe dovuto incorporare.
Additive di principio: la Corte costituzionale detta il
principio che Giudice e legislatore dovranno rendere
concretamente operativo
Gli effetti delle pronunce
costituzionali
136, primo comma, Cost.,
«quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa
di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione»
• Restano salvi gli effetti consolidati (prescrizione,
giudicato decadenza…)
• Solo nel caso di una sentenza della Corte costituzionale
che comporti una sostanziale abolitio criminis può essere
travolto, in favore del condannato, anche il giudicato
penale di condanna.
Il sito istituzionale
«…….cortecostituzionale.it»
Si tratta di una banca dati pubblica, che
contiene i testi delle sentenze della Corte
costituzionale gratuitamente accessibile a
tutti sul sito: www.cortecostituzionale.it
M. Li Volti
2014
CONFLITTO DI
ATTRIBUZIONI
•
TRA
POTERI
DELLO
STATO
STATO REGIONI
REGIONI-
REGIONI
CSM CORTE DEI CONTI GIUDICI PDR CORTE COST.
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento delle competenze
stabilite dalla Costituzione e si conclude con sentenza
dichiarativa della competenza ed eventuale annullamento
dell’atto
IMMUNITA’
I giudici della Corte Costituzionale godono,
per effetto dell’art. 3 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n.1,
dell’immunità analoga a quella dei
parlamentari, con esclusione della rerogativa
di cui all’art. 68 comma 3 Cost.
L’autorizzazione a procedere è data dalla
medesima Corte.
M. Li Volti
2014
Scarica