La Corte costituzionale - Progetto e

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Funzioni
• Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi
forza di legge di Stato e Regioni
• Conflitti di attribuzione
• Accuse contro il Capo dello Stato
• Ammissibilità del referendum abrogativo (rinvio)
• Legittimità costituzionale degli Statuti regionali
ordinari (forma di giudizio in via principale)
Sindacato di costituzionalità
• Oggetto del giudizio:
– leggi dello Stato e delle Regioni
– atti aventi forza di legge solo dello Stato
– leggi costituzionali
• Atti esclusi:
– fonti secondarie
– regolamenti parlamentari
– fonti comunitarie
Posizione
particolare degli
Statuti regionali
ordinari
Vizi di costituzionalità
• Formali: vizi del procedimento
• Sostanziali: contenuto in contraddizione con
norme costituzionali
Parametro del
giudizio di
costituzionalità
Parametro di costituzionalità
• Norme costituzionali
– Costituzione
– Leggi costituzionali
• Norme interposte: norme sub-costituzionali
che se violate implicano una violazione
indiretta della Costituzione
– es. legge di delega e decreto legislativo
Sindacabilità delle leggi
costituzionali
• Fonti pariordinate alla Costituzione
• Restrizione del parametro:
– limiti sostanziali espressi e impliciti alla
revisione costituzionale
– vizi formali (procedimentali)
Giudizio in via incidentale
• Interruzione di un processo “comune” per
risolvere una questione di costituzionalità davanti
alla Corte costituzionale
Si crea un “incidente
processuale”
• art. 1 l.cost. 1/48: “La questione di legittimità
costituzionale … rilevata d’ufficio o sollevata da
una delle parti nel corso di un giudizio … è
rimessa alla Corte costituzionale per la sua
decisione”
Giudice a quo
• Giudice che può rimettere la questione alla
Corte costituzionale
• “nel corso di un giudizio dinanzi ad
un’autorità giurisdizionale” (l. 87/1953)
• Interpretazione estensiva: può essere
giudice a quo ogni autorità che eserciti:
– funzioni giudicanti
– in posizione di terzietà
Ordinanza di rimessione
• Il giudice a quo sospende il processo ed
emette un’ordinanza motivata con cui
solleva una questione di costituzionalità ed
indica:
–
–
–
–
a. la norma costituzionale violata
b. la norma di legge ritenuta incostituzionale
c. il giudizio di rilevanza
d. il giudizio di non manifesta infondatezza
Giudizio di rilevanza
• Il giudizio non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale
La norma in contrasto con la
Costituzione deve essere
applicata nel corso del processo
Giudizio di non manifesta
infondatezza
• Il giudice a quo deve dimostrare l’esistenza
di un minimo dubbio sulla legittimità
costituzionale della disposizione in oggetto
• Non è richiesto che la questione sia fondata
• La questione non deve essere certamente
infondata
La decisione sulla
costituzionalità spetta
alla Corte costituzionale
Giudizio in via principale
• Art. 127, impugnazione diretta entro 60 gg.
dalla pubblicazione
• Governo: legge regionale
• Regione: legge o un atto avente forza di legge
dello Stato (o di un’altra Regione)
Motivi di ricorso ex art. 127
• La legge regionale può essere impugnata se
eccede la competenza della Regione
• La legge statale può essere impugnata se
lede la sfera di competenza della Regione
Posizione più favorevole dello Stato ?
• La legge regionale poteva essere impugnata
per qualsiasi vizio di costituzionalità, non è
più così
Giudizio in via principale sugli
Statuti ordinari
• Impugnazione del Governo entro 30 gg.
dalla pubblicazione
• Lo Statuto può essere impugnato in via
incidentale? In teoria sì, è una legge
regionale anche se sui generis
Processo davanti alla Corte cost.
• Presidente nomina un giudice relatore cui di
norma è affidato anche il compito di redattore
• Normale processo con l’intervento delle parti
• Conclusione con sentenza, non impugnabile
in nessun modo
Sentenze della Corte Cost.
(con particolare riferimento al giudizio in via incidentale)
• Accoglimento
• Rigetto
della questione di costituzionalità
• Rigetto: dichiara “non fondata” la questione
in concreto
– vincola il giudice a quo che deve applicare la
norma
– non produce però effetti nei confronti di altri
giudici
Sentenza di accoglimento
• Dichiara l’illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata
• Produce effetti erga omnes ed è simile ad
una sentenza di annullamento
• Produce effetti retroattivi
Effetti della sentenza di
accoglimento
• Art. 136 c. 1 “la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione”
• l. 87/1953 esclude che l’effetto sia
assimilabile all’abrogazione: “le norme
dichiarate incostituzionali non possono
avere applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione”
Retroattività della sentenza di
accoglimento
• La norma non si applica alle vecchie
fattispecie, ovvero ai rapporti giuridici
pendenti
• Limiti alla retroattività:
– rapporti giuridici esauriti = non più azionabili
davanti a un giudice
– eccezione: sentenze penali di condanna passate
in giudicato, cessano gli effetti della condanna
Definizione del processo in via
principale
• Particolarità dell’impugnazione nell’
immediatezza dell’entrata in vigore
• accoglimento
• rigetto
del ricorso
Sentenze interpretative e additive
• Distinzione disposizione/norma
• S. interpretativa di rigetto: la questione non
è fondata in quanto dalla disposizione si
ricava una norma che non contrasta con la
Costituzione
• Sentenze additive
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