Funzioni • Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni • Conflitti di attribuzione • Accuse contro il Capo dello Stato • Ammissibilità del referendum abrogativo (rinvio) • Legittimità costituzionale degli Statuti regionali ordinari (forma di giudizio in via principale) Sindacato di costituzionalità • Oggetto del giudizio: – leggi dello Stato e delle Regioni – atti aventi forza di legge solo dello Stato – leggi costituzionali • Atti esclusi: – fonti secondarie – regolamenti parlamentari – fonti comunitarie Posizione particolare degli Statuti regionali ordinari Vizi di costituzionalità • Formali: vizi del procedimento • Sostanziali: contenuto in contraddizione con norme costituzionali Parametro del giudizio di costituzionalità Parametro di costituzionalità • Norme costituzionali – Costituzione – Leggi costituzionali • Norme interposte: norme sub-costituzionali che se violate implicano una violazione indiretta della Costituzione – es. legge di delega e decreto legislativo Sindacabilità delle leggi costituzionali • Fonti pariordinate alla Costituzione • Restrizione del parametro: – limiti sostanziali espressi e impliciti alla revisione costituzionale – vizi formali (procedimentali) Giudizio in via incidentale • Interruzione di un processo “comune” per risolvere una questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale Si crea un “incidente processuale” • art. 1 l.cost. 1/48: “La questione di legittimità costituzionale … rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio … è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione” Giudice a quo • Giudice che può rimettere la questione alla Corte costituzionale • “nel corso di un giudizio dinanzi ad un’autorità giurisdizionale” (l. 87/1953) • Interpretazione estensiva: può essere giudice a quo ogni autorità che eserciti: – funzioni giudicanti – in posizione di terzietà Ordinanza di rimessione • Il giudice a quo sospende il processo ed emette un’ordinanza motivata con cui solleva una questione di costituzionalità ed indica: – – – – a. la norma costituzionale violata b. la norma di legge ritenuta incostituzionale c. il giudizio di rilevanza d. il giudizio di non manifesta infondatezza Giudizio di rilevanza • Il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale La norma in contrasto con la Costituzione deve essere applicata nel corso del processo Giudizio di non manifesta infondatezza • Il giudice a quo deve dimostrare l’esistenza di un minimo dubbio sulla legittimità costituzionale della disposizione in oggetto • Non è richiesto che la questione sia fondata • La questione non deve essere certamente infondata La decisione sulla costituzionalità spetta alla Corte costituzionale Giudizio in via principale • Art. 127, impugnazione diretta entro 60 gg. dalla pubblicazione • Governo: legge regionale • Regione: legge o un atto avente forza di legge dello Stato (o di un’altra Regione) Motivi di ricorso ex art. 127 • La legge regionale può essere impugnata se eccede la competenza della Regione • La legge statale può essere impugnata se lede la sfera di competenza della Regione Posizione più favorevole dello Stato ? • La legge regionale poteva essere impugnata per qualsiasi vizio di costituzionalità, non è più così Giudizio in via principale sugli Statuti ordinari • Impugnazione del Governo entro 30 gg. dalla pubblicazione • Lo Statuto può essere impugnato in via incidentale? In teoria sì, è una legge regionale anche se sui generis Processo davanti alla Corte cost. • Presidente nomina un giudice relatore cui di norma è affidato anche il compito di redattore • Normale processo con l’intervento delle parti • Conclusione con sentenza, non impugnabile in nessun modo Sentenze della Corte Cost. (con particolare riferimento al giudizio in via incidentale) • Accoglimento • Rigetto della questione di costituzionalità • Rigetto: dichiara “non fondata” la questione in concreto – vincola il giudice a quo che deve applicare la norma – non produce però effetti nei confronti di altri giudici Sentenza di accoglimento • Dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata • Produce effetti erga omnes ed è simile ad una sentenza di annullamento • Produce effetti retroattivi Effetti della sentenza di accoglimento • Art. 136 c. 1 “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” • l. 87/1953 esclude che l’effetto sia assimilabile all’abrogazione: “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione” Retroattività della sentenza di accoglimento • La norma non si applica alle vecchie fattispecie, ovvero ai rapporti giuridici pendenti • Limiti alla retroattività: – rapporti giuridici esauriti = non più azionabili davanti a un giudice – eccezione: sentenze penali di condanna passate in giudicato, cessano gli effetti della condanna Definizione del processo in via principale • Particolarità dell’impugnazione nell’ immediatezza dell’entrata in vigore • accoglimento • rigetto del ricorso Sentenze interpretative e additive • Distinzione disposizione/norma • S. interpretativa di rigetto: la questione non è fondata in quanto dalla disposizione si ricava una norma che non contrasta con la Costituzione • Sentenze additive