italiana - Diritto dell`Unione Europea

annuncio pubblicitario
ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO E UNIONE EUROPEA
LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI RILEVANTI
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 117 comma 1
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte
costituzionale
(G.U. n. 43 del 20 febbraio 1948).
1. - La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della
Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal
giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione (1).
(1) V. gli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87.
2. - Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica
invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della
Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte nel termine di
30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge (1).
Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e
con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione (2), anche da un'altra Regione,
che ritenga lesa da tale legge la propria competenza (3). L'azione è proposta su deliberazione della
Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
Le sentenze sul rapporto tra diritto interno e diritto comunitario
Costa (1964)
ICIC (1975)
Granital (1984)
Gli sviluppi successivi
Costanzo (1989)
383/1998 (riserva di legge)
31, 41 e 45/2000 (referendum)
I controlimiti
Frontini (1973)
Granital (1984)
Fragd (1989)
Sentenze che manifestano un atteggiamento restrittivo nei confronti dei controlimiti
Federfarma (CONSIGLIO DI STATO, 4207/2005)
Medcenter (125/2009)
Ord. 36/2009
Ord. 109/2008
Altre sentenze recenti che fanno riferimento al diritto UE
443/1997
14/2004
28/2010
138/2010
Scarica