ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO E UNIONE EUROPEA LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI RILEVANTI Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 117 comma 1 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale (G.U. n. 43 del 20 febbraio 1948). 1. - La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione (1). (1) V. gli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87. 2. - Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge (1). Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione (2), anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza (3). L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Le sentenze sul rapporto tra diritto interno e diritto comunitario Costa (1964) ICIC (1975) Granital (1984) Gli sviluppi successivi Costanzo (1989) 383/1998 (riserva di legge) 31, 41 e 45/2000 (referendum) I controlimiti Frontini (1973) Granital (1984) Fragd (1989) Sentenze che manifestano un atteggiamento restrittivo nei confronti dei controlimiti Federfarma (CONSIGLIO DI STATO, 4207/2005) Medcenter (125/2009) Ord. 36/2009 Ord. 109/2008 Altre sentenze recenti che fanno riferimento al diritto UE 443/1997 14/2004 28/2010 138/2010