studio legale
avv. marco paolo ferrari
Informativa sulla mediazione e regolamentazione dei rapporti tra Cliente e Avvocato.
Informativa ex art. 4 Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28
Il Sig./ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dichiara di essere stato
informato dall’Avv. Marco Paolo Ferrari, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3°
comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 :
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010
per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra lui e . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . in relazione a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010
(ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o
dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione
di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a
diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari;
3. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio
a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
4. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della
possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta
all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito
ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti,
documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il
verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00
euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
5. che in caso di rifiuto ingiustificato di partecipazione al tentativo di conciliazione o
rifiuto di adesione alla proposta formulata dal mediatore, il giudice potrebbe condannare
anche la parte eventualmente vittoriosa a rifondere le spese sia del giudizio che della
procedura di conciliazione.
Informativa sulla procedura.
Il Cliente viene informato sull’attività e sulle procedure che l’Avvocato intende seguire
ed è reso edotto e prende atto che non vi è certezza sull’esito della attività stragiudiziale,
del giudizio civile o penale, del negoziato, della conciliazione o dell’arbitrato. Il Cliente è
tenuto a liquidare la parcella del proprio Consulente tecnico ed eventualmente anche del
consulente nominato dal Giudice; il Cliente è informato sul principio della soccombenza
e cioè che qualora dovesse perdere la causa potrebbe essere condannato al pagamento
delle spese legali richieste della controparte nella misura determinata dal giudice nonché
le spese di CTU; viceversa, qualora dovesse vincere la causa il giudice potrebbe
condannare la controparte a rimborsargli le spese di giudizio determinandone l’importo
che potrebbe essere inferiore a quello richiesto dall’avvocato; è altresì informato che in
alcuni casi il giudice potrebbe compensare le spese di giudizio ovvero, in relazione a
quanto detto supra sub 5, porle in toto o in parte a carico del vincitore.
Rapporti economici.
Il Cliente è stato informato sulle possibili spese da affrontare per iniziare e portare a
termine l’incarico; Cliente ed Avvocato hanno concordato il diritto di quest’ultimo di
chiedere acconti per le spese vive, diritti ed onorari, eventuali spese di domiciliazione, di
CTP e CTU in relazione all’attività da svolgere; hanno concordato di calcolare la parcella
per l’attività giudiziale e/o stragiudiziale, salvo diverso accordo scritto, in base alla tariffa
forense 2004 di cui al Dm Giustizia n.127/2004 per diritti ed onorari oltre al rimborso
delle spese vive, spese generali 12,5%, CPA 4% ed IVA 20%.
Quanto sopra è stato letto e convenuto in Roma il
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