studio legale avv. marco paolo ferrari Informativa sulla mediazione e regolamentazione dei rapporti tra Cliente e Avvocato. Informativa ex art. 4 Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28 Il Sig./ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dichiara di essere stato informato dall’Avv. Marco Paolo Ferrari, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 : 1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra lui e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in relazione a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................; 2. dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; 3. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 4. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente. 5. che in caso di rifiuto ingiustificato di partecipazione al tentativo di conciliazione o rifiuto di adesione alla proposta formulata dal mediatore, il giudice potrebbe condannare anche la parte eventualmente vittoriosa a rifondere le spese sia del giudizio che della procedura di conciliazione. Informativa sulla procedura. Il Cliente viene informato sull’attività e sulle procedure che l’Avvocato intende seguire ed è reso edotto e prende atto che non vi è certezza sull’esito della attività stragiudiziale, del giudizio civile o penale, del negoziato, della conciliazione o dell’arbitrato. Il Cliente è tenuto a liquidare la parcella del proprio Consulente tecnico ed eventualmente anche del consulente nominato dal Giudice; il Cliente è informato sul principio della soccombenza e cioè che qualora dovesse perdere la causa potrebbe essere condannato al pagamento delle spese legali richieste della controparte nella misura determinata dal giudice nonché le spese di CTU; viceversa, qualora dovesse vincere la causa il giudice potrebbe condannare la controparte a rimborsargli le spese di giudizio determinandone l’importo che potrebbe essere inferiore a quello richiesto dall’avvocato; è altresì informato che in alcuni casi il giudice potrebbe compensare le spese di giudizio ovvero, in relazione a quanto detto supra sub 5, porle in toto o in parte a carico del vincitore. Rapporti economici. Il Cliente è stato informato sulle possibili spese da affrontare per iniziare e portare a termine l’incarico; Cliente ed Avvocato hanno concordato il diritto di quest’ultimo di chiedere acconti per le spese vive, diritti ed onorari, eventuali spese di domiciliazione, di CTP e CTU in relazione all’attività da svolgere; hanno concordato di calcolare la parcella per l’attività giudiziale e/o stragiudiziale, salvo diverso accordo scritto, in base alla tariffa forense 2004 di cui al Dm Giustizia n.127/2004 per diritti ed onorari oltre al rimborso delle spese vive, spese generali 12,5%, CPA 4% ed IVA 20%. Quanto sopra è stato letto e convenuto in Roma il ........................