UNIVERSITÀ TELEMATICA “GIUSTINO FORTUNATO” FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE IL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI RELATORE: CANDIDATO: Ch.ma Prof.ssa ENRICO GUARNA ELVIRA DINACCI MATR. 01/00489 ANNO ACCADEMICO 2011/2012 A mia moglie Stefania e alle mie figlie Sofia e Elena Ringraziamenti Alla Prof.ssa Dinacci, che ha creduto in me permettendomi di approfondire un argomento importante per la mia vita professionale. A mia moglie Stefania, che con me condivide ogni giorno, con passione, l’Amore per le nostre figlie e, con pazienza e dolcezza, forza e spirito di sacrificio mi ha donato la forza per raggiungere questo traguardo. Ai miei genitori e a mia sorella, che sono per me un costante stimolo e modello sostenendomi nella vita e incoraggiandomi con amore a raggiungere i miei obiettivi. Ad Antonio, Claudia, Claudio, Emiliano, Giusy e Raffaella, miei amici e colleghi, con i quali ho condiviso l’impegno per il mio percorso formativo e che hanno “subito” i miei studi. A tutte queste persone GRAZIE. Indice Indice 1 Considerazioni preliminari ........................................................ 1 1.1 2 Il reato in ambito comunitario ........................................................ 3 1.1.1 Integrazione europea e diritto penale interno ......................... 4 1.1.2 La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione ........ 11 1.2 Il diritto penale tributario ............................................................. 16 1.3 Il contrabbando doganale ............................................................. 23 1.3.1 I diritti doganali .................................................................... 23 1.3.2 L'obbligazione doganale ...................................................... 25 1.3.3 I soggetti ............................................................................... 28 Caratteri generali del reato di contrabbando......................... 34 2.1 Le fattispecie del reato con particolare riferimento al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ...................................... 34 2.2 Elementi del reato ........................................................................ 41 2.3 Distinzioni del reato ..................................................................... 52 2.3.1 Unicità o pluralità della fattispecie ...................................... 54 2.3.2 Il momento consumativo ...................................................... 58 2.3.3 L’ossessione della prova ...................................................... 63 2.3.4 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.......... 69 I Indice 3 Le forme di manifestazione del reato. ..................................... 80 3.1 Le circostanze comuni del reato di t.l.e........................................ 81 3.2 Le circostanze speciali del reato previste dall’art. 291 ter. .......... 93 3.3 L’art. 291 quater, l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. ................................... 109 4 Il sistema sanzionatorio .......................................................... 116 4.1 Le pene ....................................................................................... 117 4.2 La pericolosità sociale ................................................................ 120 4.2.1 La recidiva nel contrabbando ............................................. 120 4.2.2 Il contrabbando abituale ..................................................... 125 4.2.3 Il contrabbando professionale ............................................ 127 4.3 4.3.1 La libertà vigilata ............................................................... 129 4.3.2 La confisca ......................................................................... 130 4.4 5 Le misure di sicurezza................................................................ 128 Estinzione del reato in via amministrativa ................................. 133 Conclusioni .............................................................................. 140 Bibliografia ...................................................................................... 147 Riferimenti giurisprudenziali ......................................................... 157 Corte di Giustizia ................................................................................... 157 II Indice Corte Costituzionale ............................................................................... 157 Corte di Cassazione ................................................................................ 157 Giudici di merito .................................................................................... 162 Appendice normativa ...................................................................... 163 Normativa Europea ................................................................................ 163 Normativa nazionale .............................................................................. 164 Documenti parlamentari ......................................................................... 167 Documenti di prassi................................................................................ 167 III Considerazioni preliminari 1 Considerazioni preliminari Fin dal secolo scorso, il contrabbando doganale è stato oggetto della massima attenzione degli esperti di economia e del diritto che ne hanno studiato le cause, gli sviluppi e gli effetti, pervenendo, qualcuno, a delinearne costanti sociologiche, ancora attuali, quali il principio di Villermè, secondo il quale lo sviluppo del contrabbando è funzione diretta del progresso dei traffici internazionali.1 Il principio è stato ripreso e sviluppato anche dal Satta, autore di una disamina storica dell'associazione contrabbandiera: “Per effetto della legge del sopraprofitto, il contrabbando tende a organizzarsi sempre più, oltre a seguire tutti i progressi industriali e scientifici utilizzabili”.2 Nel linguaggio corrente, il termine contrabbando3 non è limitato all’illecito doganale, ma abbraccia tutte le ipotesi di sottrazione di una cosa, 1 “La contrebande, c’est à dire le commerce extra-legal, au point de vue économique, n’est qu’une branche du commerce général. Par conséquent toutes autres circonstances, toutes autres conditions, restant les mémés entre deux peuples, la contrebande se développe volontiers, dans une proportion régulière, au fur et à mesure que le commerce fleurit. Par conséquent encore, quand le commerce souffre, la contrebande diminue avec lui. Chaque fois, en un mot, qu'une crise industrielle ou commerciale se manifeste, il en éclat une semblable dans la contrebande. Telle est la seule règle absolue qu'on puisse établir". Villermè M., Les douanes et la contrebande, Guillaumin, Paris, 1851. 2 Satta I., Il dinamismo del contrabbando, Roma, 1924. 3 Di derivazione spagnola, dal tardo latino bannum = ordine, con significato di violazione di legge. 1 Considerazioni preliminari oggetto dell’obbligazione tributaria, all’accertamento mediante “espedienti più o meno artificiosi, ma sempre dolosi”.4 Connotato necessario del contrabbando è quindi il dolo, vale a dire la riconducibilità del fatto all’azione o all’omissione direttamente previste e volute dal reo, sicché molto spesso è connesso con i reati di falso, di corruzione, di truffa, ecc. Il contrabbando doganale si colloca come species di un genere di illeciti aventi simili presupposti giuridici, quali l’evasione delle accise e delle imposte di consumo su merci che non siano allo stato estero, anch’essi denominati contrabbando, ancorché qualificato interno o non doganale.5 In altre parole, la locuzione contrabbando indica una species delle violazioni doganali, connotata da un maggior grado di decettività e lesività per gli interessi dell’erario ed oggetto di un inasprimento sanzionatorio ad opera della legge 19 marzo 2001, n. 92, avente una finalità di maggiore repressione del contrabbando di tabacchi lavorati. Secondo una distinzione elaborata dalla dottrina si distingue il contrabbando extraispettivo da quello intraispettivo; mentre il primo si commette evitando la visita doganale, il secondo si consuma presentando la 4 Cussotto P., Repressione frodi, in Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione. 5 Gallo S., Il contrabbando reato doganale antico e sempre attuale, in Rivista della Guardia di Finanza n. 1/2001, 337; Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 46. 2 Considerazioni preliminari merce alla visita, ma ponendo in essere artifici tali da deviare gli accertamenti degli organi investiti del controllo.6 1.1 Il reato in ambito comunitario L'eliminazione delle frontiere tra i singoli Stati membri dell’Unione Europea e l’abolizione dei dazi doganali hanno spostato le problematiche doganali dall’ambito nazionale a quello comunitario. All’interno dell’Unione non si parla più di importazione ed esportazione in quanto gli invii di merci tra Paesi membri costituiscono solo spedizioni per il cedente e arrivi per il cessionario comunitario.7 Le merci non sono più soggette alle formalità doganali di importazione e vengono consegnate direttamente all’acquirente. Per gli Stati membri, quindi, importare ed esportare significa oggi rispettivamente introdurre e spedire fuori dal territorio dell’Unione le merci.8 6 Monfreda N., Le sanzioni in maniera doganale, Cerdef, 2005, apparso su dottrina.finanze.it.; Di Amato A., Merone A, Le leggi penali tributarie, Giuffrè, Milano, 1994, 429. 7 Screvener C., Prospettive della fiscalità nell’Europa del 1993, in Riv. Guardia di Finanza 1991, 471. 8 Questi concetti vengono specificati nel Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992, n. 2913/92 (in G.U.C.E. L. 302 del 19 ottobre 1992), nel quale sono state raccolte e coordinate tutte le disposizioni doganali relative agli scambi con Paesi terzi (c.d. Codice doganale Comunitario). 3 Considerazioni preliminari In questo panorama l’ufficio doganale di entrata è considerato quello posto al confine del territorio dell’Unione, inteso come somma dei singoli territori doganali degli Stati membri9 e il cui attraversamento comporta il perfezionamento dell’operazione doganale di importazione. Si tratta, dunque, di focalizzare l’attenzione sulla possibilità o meno di continuare ad applicare, la normativa nazionale sul contrabbando doganale, quale violazione penale “nazionale”, agli scambi tra Unione e Paesi Terzi. 1.1.1 Integrazione europea e diritto penale interno Il diritto penale è sicuramente, infatti, il settore dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro che sembra adeguarsi con maggiore difficoltà a quell’effetto di penetrazione10 ovvero “l’imporsi agli Stati anche oltre e contro la volontà del legislatore nazionale”11 di cui sono dotate le disposizioni di origine comunitaria. Le ragioni di tale fenomeno vanno ricercate nella particolare natura del diritto penale, il quale, per tradizione e diffusa opinione, viene considerato una tipica espressione della sovranità nazionale, sicché ogni 9 Art. 3 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 (CDC). Grasso G., Comunità europee e diritto penale, Milano, 1989, 3. 11 Manacorda S., Unione Europea e sistema penale: stato della questione e prospettive di sviluppo, in Studium iuris, 1997, 945. 10 4 Considerazioni preliminari ingerenza di natura esterna potrebbe apparire come una menomazione di tale prerogativa. Ciò in quanto risulta difficile conciliare la ratio garantista che il principio della riserva di legge svolge in materia penale e il c.d. deficit democratico più volte contestato al processo normativo comunitario. Quello della riserva di legge è un principio che opera naturalmente con riferimento all’esercizio della “potestà punitiva penale” o “potestà penale”, come autonoma e fondamentale forma di manifestazione della sovranità statale12 e fa si che le fattispecie incriminatrici devono essere determinate esclusivamente dalla legge e dagli atti equiparabili e non da altri e che essi devono possedere determinati requisiti. Solo la legge, data la rappresentatività del parlamento13, è in grado di assicurare che le menomazioni della sfera individuale conseguenti alla commissione di un reato siano previste in modo generale e astratto ma, allo stesso tempo, determinato e tassativo, ossia siano applicate in modo indistinto ed uguale a tutti i consociati. La garanzia della certezza del diritto, collegata tanto al più 12 Vassalli G., voce Potestà punitiva, in Enc. Dir., XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, 794 e 802; De Franco R.G., voce Potestà punitiva, in Nov. Dig. It., XIII, UTET, Torino 1966, 498; Ramacci F., Corso di diritto penale, I, Principi costituzionali e interpretazione della legge penale, Giappichelli, Torino, 1991, 13. 13 Pagliaro A., voce Legge penale (principi generali), in Enc. Dir., XXIII, Giuffrè, Milano 1973, 1040; Modugno F., voce Legge in generale (diritto costituzionale), in Enc. Dir., XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, 873; Cuocolo F., voce Legge in Enc. giur., XVIII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1990, 2. 5 Considerazioni preliminari generale principio di legalità quanto a quello più specifico della riserva di legge, infatti, opera in “funzione tanto della sicurezza e della libertà delle persone, quanto della uniformità e della generalità e astrattezza della norma giuridica e quindi, sotto quest’ultimo aspetto, dell’eguaglianza fra gli uomini”.14 Nonostante proprio la Corte Costituzionale15 abbia rilevato che parrebbe non sussistere una reale inidoneità delle fonti comunitarie ad intervenire in materie coperte da riserva di legge sostanzialmente ritenendo, per lo meno in relazione all’art. 23 della Costituzione, la fungibilità dell’atto normativo comunitario con la legge dello Stato anche in materie come quella tributaria16, le esigenze garantiste sottese al principio di riserva di legge fanno sì che, nello specifico campo penale, la competenza, per lo meno per quanto concerne la diretta inflizione di sanzioni penali, sia saldamente ancorata al monopolio statale. 14 Salvatelli P., Le dimensioni costituzionali della legalità penale europea, Tesi di Dottorato, Diritto costituzionale italiano ed europeo, Dipartimento di studi giuridici, Università di Verona, 2007; Baldassarre A., Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Bari 2002, 380. 15 Corte Cost., n. 183 del 27 dicembre 1973, in Giur. cost. 1973, 2401 ss. 16 Granelli A., Diritto comunitario e riserva di legge in materia di prestazioni di imposte, in Giur. it., 1973, II, 355. 6 Considerazioni preliminari Per questo motivo la maggior parte della dottrina17 e della giurisprudenza esclude che vi sia stato in questa materia un trasferimento di potestà legislativa agli organi comunitari, con conseguente limitazione della sovranità anche in tale settore. Nonostante queste premesse è comunque un dato ormai concordemente riconosciuto quello delle molteplici influenze che il diritto comunitario esercita sui sistemi penali nazionali.18 I principi della preminenza e applicabilità diretta costituiscono ormai un dato acquisito 17 Cfr., per tutti, De Keersmaeker P., Relazione sulla correlazione tra il diritto comunitario e il diritto penale, in Riv. dir. europ. 1977, 197; Della Valle E., Spunti in materia di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale tributario, in Riv. trim. dir. pen. 1989, 1155 ss.; Oehler D., L'importanza del diritto penale economico nella nuova Europa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 30; Sieber U., Unificazione europea e diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, 976 ss.; Danneker G., Armonizzazione del diritto penale all'interno della Comunità europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, 961 ss.; Pagliaro A., Limiti all'unificazione del diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, 203 ss. In argomento cfr., da ultimo, Manacorda S., L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale, in Foro it., 1995, IV, 55 ss., il quale, peraltro, osserva come il fondamento delle principali argomentazioni addotte a sostegno della tesi nazionalistica appaia oggi fortemente attenuato. 18 tra gli altri, Riz R., Diritto penale e diritto comunitario, Padova, 1984, passim; Grasso G., Comunità europee e diritto penale, Milano, 1989; Bernardi A., Profili penalistici della commercializzazione dei prodotti agroalimentari in Diritto e giurisprudenza agraria, 1992, 389 ss.; Carli C.C., La protezione giuridica degli interessi finanziari dell'Unione Europea, in Riv. Guardia di Finanza 1994, 327 ss.; Manacorda S., L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale, cit., 55 ss., nonché ID., Unione europea e sistema penale, cit., 945 ss.; Bernardi A., “Europeizzazione” del diritto penale commerciale?, in Rivista trim. dir. pen. econ., 1996, 1 ss., in particolare 7 ss.; Lanzi A., Balestrieri D., Diritto penale comunitario, in Trattato di Diritto amministrativo europeo, diretto da Ghiti M., Greco G., Milano, 1997, in particolare 655 ss.; Bernardi A., La tutela penale dell'ambiente in Italia: prospettive nazionali e comunitarie, in Annali dell'Università di Ferrara, Saggi IV, 1997, 84 ss.; Grasso G., Il Corpus juris e le prospettive di formazione di un Diritto penale dell'Unione Europea, in Verso uno spazio giudiziario europeo, Milano, 1997, 3 ss., in particolare 2 ss. 7 Considerazioni preliminari negli ordinamenti di tutti gli Stati membri19 e sembrano trovare la loro ragione d'essere nel fatto stesso dell’istituzione della Comunità. Come è noto, infatti, l'adesione dell'Italia alla Comunità Europea ha comportato il trasferimento agli organi comunitari di incisivi poteri normativi, amministrativi e giurisdizionali in settori che, peraltro, tendono progressivamente ad allargarsi di pari passo con il processo di integrazione europea.20 Il principio del primato o preminenza del diritto comunitario sul diritto interno21, del resto, parrebbe poter operare anche nel settore penale, non essendovi alcuna ragione per attribuire a quest'ultimo una posizione differenziata nell'ambito del rapporto tra diritto comunitario e diritto 19 Per una visione unitaria della situazione presente in tutti gli Stati membri cfr. AA.VV., Staatsrechtliche Auswirkungen der Mitgliedschaft in den Europaischen Gemeinschaften, Zurich, 1991. Per una rassegna delle più importanti decisioni della Corte di Giustizia in tema di primato delle norme comunitarie cfr., da ultimo, Cartabia M., Principi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1955, 3 ss. 20 Il trasferimento di poteri a favore delle istituzioni comunitarie ha ormai raggiunto, per lo meno in certi settori, una tale consistenza da far nascere seri dubbi, secondo alcuni autori, sulla possibilità di farlo ancora rientrare nell'ambito di una semplice limitazione di sovranità. Sul punto, Chiti M.P., Il Trattato sull’Unione europea e la sua influenza sulla Costituzione italiana, in Riv. it. dir. pub. com., 1993, 350 ss.; Carletti P., Il processo di integrazione europea: aspetti costituzionali, in Lo Stato delle istituzioni italiane: problemi e prospettive, Milano, 1994, 562 ss. 21 Grasso G., Comunità europee e diritto penale, cit., passim; Fois P., Rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, in Enc. giur. Treccani, Roma 1991, vol. XXV; Celotto A., La prevalenza del diritto comunitario. sul diritto interno: orientamenti della Corte Costituzionale e spunti di teoria generale, in Giur. cost. 1992, 4481 ss.; Lauria F., Manuale di diritto delle Comunità Europee, Torino, 1992, 173 ss.; Draetta U., Elementi di diritto comunitario, Milano, 1994, 222 ss.; Sorrentino F., Profili costituzionali dell'integrazione europea, Torino, 1994, 22 ss. 8 Considerazioni preliminari interno.22 Sicché la primauté del diritto comunitario concreto può tradursi, per esempio, nell'obbligo per gli Stati membri di introdurre le sanzioni necessarie per reprimere violazioni di disposizioni di origine comunitaria23 o, viceversa, nell'obbligo di non applicare, per la risoluzione di controversie che insorgano di fronte ai giudici nazionali, norme interne che siano incompatibili con norme comunitarie o con principi generali.24 In particolare è da ricordare la possibilità per la Corte di Giustizia, nella sua veste di garante dei principi enunciati nei Trattati, di censurare le norme nazionali a contenuto repressivo che incidano negativamente su tali principi, e il corrispondente obbligo, che ogni giudice nazionale ha, di “disapplicare”25 le disposizioni interne che risultino incompatibili con il diritto comunitario, 22 In questo senso, tra gli altri, Salazar L., Diritto penale e diritto comunitario: la strana coppia, in Cass. pen. 1992, 1660 ss.; Fragola S.P., Atzori P., Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1990, 42; Giglio V., Diritto comunitario e scelte sanzionatorie degli Stati membri, in Cass. pen., 1990, 1354 ss.; Grasso G., Comunità europee e diritto penale, cit., 259 ss.; Franchini A., Cassazione penale e diritto comunitario: un rapporto difficile, in Cass. pen., 1983, 709. Anche la stessa Corte di Giustizia ha affermato nella “sentenza Sail” che “l'efficacia del diritto comunitario non può variare a seconda dei diversi settori nei quali spiega i suoi effetti” (Corte di Giust., causa 82/71 del 21 marzo 1971, Sail, in Racc. 1971, 119 ss.). 23 Sul punto cfr., da ultimo e per tutti, Grasso G., Il Corpus Juris e le prospettive di formazione di un diritto penale dell'Unione Europea, cit., in particolare 7 ss. 24 Su tale tema cfr., ad esempio, Bernardi A., La difficile integrazione tra diritto comunitario e diritto penale: il caso della disciplina agroalimentare, in Cass. pen., 1996, 1005. 25 Rectius “non applicare”, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale espresso nella sentenza n. 168 del 18 aprile 1991, in Giur. cost. 1991, 1409 ss.. A giudizio della Corte, infatti, l'espressione disapplicazione evoca “vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione dell'autonomia dei due ordinamenti”. 9 Considerazioni preliminari senza la necessità di dover chiedere o attendere la previa rimozione delle stesse in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.26 A cavallo del cambio di millennio, poi, si è ulteriormente rafforzata la sensibilità comunitaria verso la predisposizione di forme di tutela penale nei confronti dei propri beni o interessi e questo, da un lato, perché, de iure condendo, parte della dottrina tende già da tempo a sottolineare come l’avvio della discussione e dei lavori sul processo di costituzionalizzazione del fenomeno comunitario e di positivizzazione dei diritti fondamentali, tra cui quello di legalità penale, “sottintenda competenze penali dell’Unione”27 e, dall’altro, de iure condito, perché tale conclusione sarebbe rafforzata dalla forte implementazione che ha conosciuto l’ambito della Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il c.d. Terzo Pilastro.28 26 In questo senso cfr., per esempio, Corte di Giustizia 4 giugno 1992 (cause riunite C13/91 e C-113/91), in Cass. pen., 1992, 2840, con nota di Baretta. La stessa Corte costituzionale, pur affermando l'esistenza di alcuni limiti al processo di integrazione europea, ha poi finito per identificare tali limiti solo con i principi fondamentali o supremi dell'ordinamento, assolutamente intangibili anche in sede di revisione costituzionale. Sul punto cfr., amplius, Cartabia M., Principi inviolabili e integrazione europea, cit., passim. 27 D’Amico M., La legalità penale europea, in Rass. Parl., 4/2004, 928. 28 Salvatelli P., Le dimensioni costituzionali della legalità penale europea, Tesi di Dottorato, Diritto costituzionale italiano ed europeo, Dipartimento di studi giuridici, Università di Verona, 2007. 10 Considerazioni preliminari 1.1.2 La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione La sopramenzionata sensibilizzazione comunitaria verso la materia penale è passata di fatto attraverso due strade: da un lato, quella di prevedere più genericamente che siano comminate sanzioni criminali per le infrazioni più gravi della normativa comunitaria e, dall’altro, quella di spingersi a prescrivere espressamente che siano previste sanzioni penali, anche eventualmente in collegamento con misure normative di cooperazione adottate nell’ambito del Terzo Pilastro. Proprio su questa seconda strada, più penetrante vorrebbe essere l’azione della Comunità. A tal proposito, merita un breve cenno il ripetuto tentativo delle istituzioni comunitarie di approdare ad una forma comunitaria di tutela penale degli interessi finanziari della Comunità europea sulla base delle previsioni dell’art. 280, comma 4, TCE che fa proprio il principio di assimilazione.29 La tutela comunitaria dovrebbe tendere a prevenire, accertare e reprimere quei fenomeni che, avendo diretta influenza sulle entrate di 29 Salvatelli P., Le dimensioni costituzionali della legalità penale europea, Tesi di Dottorato, Diritto costituzionale italiano ed europeo, Dipartimento di studi giuridici, Università di Verona, 2007; E’ risalente il dibattito ruotante attorno alle modalità di realizzazione “della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri” previsto dall’art. 280 c. 4 TCE, come modificato dal Trattato di Maastricht. 11 Considerazioni preliminari bilancio dell’Unione europea, imperniate sul sistema delle risorse proprie30, provocano un danno finanziario grave e diretto con ciò qualificandosi quali “frodi comunitarie”. Una precisa indicazione delle fattispecie che possono integrare la nozione di frode comunitaria fu introdotto dalla Risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1994, sulla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità, in base alla quale furono annoverati in tale concetto “tutti gli atti o le omissioni internazionali che causano un danno per il bilancio della Comunità o per i bilanci gestiti da esse o per loro contro e che implicano, da un lato, appropriazione indebita, detenzione illecita e distrazione dei fondi e, dall’altro, un’indebita diminuzione delle entrate”. Ciò premesso, una più puntuale descrizione dei casi che possono concretamente configurare l’ipotesi di frode comunitaria è altresì proposta nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea31 elaborata dal Consiglio il 26 luglio 1995 fornendo così una definizione giuridica di “frode comunitaria”. 30 Le più importanti delle quali sono i dazi doganali, una parte dell’Iva riscossa dagli Stati nazionali ed una quota versata da ogni Stato nazionale. 31 In Gazzetta ufficiale Un. Eur. C 316 del 27.11.1995. 12 Considerazioni preliminari In base all’art. 1 di tale Convenzione, in materia di entrate32, costituisce frode che lede gli interessi finanziari della Comunità Europea “qualsiasi azione od omissione internazionale relativa: - all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazione o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità Europee o dei bilanci gestiti dalla Comunità Europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla distribuzione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto”. Ogni paese dell’UE è tenuto a prendere le misure necessarie affinché tali condotte nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo ad esse relativi siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Per i casi di frodi gravi, le sanzioni devono includere pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione. Ciascun paese dell’UE deve inoltre prendere le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che esercita il potere di decisione o di controllo in seno a un'impresa possano essere 32 Sono rappresentate in gran parte dalle risorse proprie, e cioè i diritti doganali riscossi sulle importazioni di merci all’interno della Comunità. 13 Considerazioni preliminari dichiarati penalmente responsabili, secondo i principi stabiliti dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari della CE. Ogni paese dell’UE prende le misure necessarie per istituire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti penali da esso costituiti conformemente agli obblighi imposti dalla convenzione in oggetto. Se una frode costituisce un illecito penale e riguarda almeno due paesi dell’UE, questi paesi cooperano in modo effettivo all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate all'estero in un altro paese dell’UE. Qualora sorga una controversia fra paesi dell’UE relativa all'interpretazione o all'applicazione della convenzione, il caso deve essere esaminato in primo luogo in sede di Consiglio. Se entro sei mesi non si trova una soluzione, le parti possono adire la Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest'ultima è competente anche per le controversie tra un paese dell’UE e la Commissione europea. 14 Considerazioni preliminari La convenzione in parola e i relativi protocolli sono stati adottati nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea33, con lo scopo di creare una base comune per la tutela penale degli interessi finanziari della UE. Allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le violazioni lesive del bilancio generale dell’Unione europea, che configurano le ipotesi di frode sopra delineate, la regolamentazione comunitaria ha previsto un articolato sistema di controllo demandando l’azione di vigilanza, principalmente, alla responsabilità degli Stati membri. Allo stato attuale, tutte le prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 197334 e delle leggi nazionali in materia di vigilanza e controlli e dei correlativi poteri di polizia doganale sono pienamente efficaci e compatibili con il sistema comunitario. L’influenza delle fonti normative comunitarie sul diritto penale nazionale, nonché l’esistenza del c.d. “Codice Doganale Comunitario”35 e 33 Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, le disposizioni rientrano nel titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 34 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (Tuld), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973. 35 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (CDC), in vigore dal 01 gennaio 1994 ha recepito e coordinato disposizioni del diritto doganale sparse in un gran numero di preesistenti regolamenti e direttive comunitarie. 15 Considerazioni preliminari del relativo Regolamento di attuazione36, oltre a collocare la legislazione nazionale in una posizione “sussidiaria”, hanno una particolare influenza sulla configurazione delle fattispecie delittuose.37 Gli artt. 201 e seguenti del Codice Doganale Comunitario, disciplinano i presupposti della nascita dell’obbligazione tributaria doganale, nonché individuano i soggetti tenuti al pagamento dei diritti. La nascita dell’obbligazione è delineata sia nel suo aspetto fisiologico, cioè al compimento di una determinata operazione doganale, sia nel suo aspetto patologico, caratterizzato da irregolarità, abusi e frodi nei regimi doganali. 1.2 Il diritto penale tributario Con la locuzione “diritto penale tributario” ci si riferisce alla parte del diritto dello Stato che contempla la comminatoria di sanzioni penali in senso stretto nel caso di violazione dei precetti che assoggettano al tributo, ne disciplinano i presupposti o ne determinano l’ammontare.38 36 Regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (DAC). Brosco F., Per una politica europea contro le frodi ai danni del bilancio e della economia della Cee. Aspetti di politica doganale in RT, I, 1993, 55; Manduchi, Contrabbando doganale e Mercato Comune Europeo, in RT, 1996, 1018 ss. 38 Antolisei F., Manuale di diritto penale: Leggi complementari. I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica, Volume 2, Giuffrè, 2008, 348. 37 16 Considerazioni preliminari Le sanzioni tributarie penali, tra cui si annovera il contrabbando doganale, conseguono, dunque, a quei comportamenti che il legislatore ritiene particolarmente pregiudizievoli per gli interessi del fisco e che, di conseguenza, qualifica reati.39 La nascita del sistema penale tributario italiano può farsi risalire al 1928, allorché, con legge 9 dicembre 1928, n. 2834, furono introdotte sanzioni penali per l'omessa denuncia dei redditi, il compimento di atti diretti a sottrarre questi ultimi all'imposizione e la morosità nel pagamento di sei rate successive d'imposta. Meno di un mese dopo veniva emanata la fondamentale legge 7 gennaio 1929 n. 4, che dettava le regole generali in materia di violazioni finanziarie, per molti versi derogatorie rispetto a quelle penali "comuni" e destinate, per lungo tempo, a conferire carattere di accentuata specialità alla materia. La legge 4/29 venne considerata una vera e propria legge quadro a cui nel passato, non si mancò di attribuire rilievo costituzionale per quanto attiene alle violazioni di leggi finanziarie in materia di tributi dello Stato e, per molto tempo, ha costituito l'”architrave” del diritto penale tributario. 39 Salati V., Diritto Doganale, Breviario di pandettistica gabellare, Napoli, 1997. 17 Considerazioni preliminari Si tratta di una norma in parte ancora in vigore e le disposizioni maggiormente confliggenti con il sistema penale sono state abrogate solo alla fine degli anni novanta. La norma distingue, adottando i medesimi criteri del Codice Penale, vale a dire la tipologia delle pene, i reati finanziari in delitti e contravvenzioni, ricomprendendo tra i primi i fatti punibili con la reclusione e la multa e tra le seconde quelli sanzionabili con l'arresto e l'ammenda. Per la disamina del reato tributario, scomposto negli elementi oggettivo e soggettivo, delle forme di manifestazione, della valutazione della personalità del reo, nonché per l'analisi delle pene, si fa rinvio a un qualunque trattato di diritto penale, parte generale, non scostandosi la materia penale tributaria dal diritto penale comune.40 Meritano, invece, menzione quelle che erano le principali deviazioni della normativa penale finanziaria dalle regole generali e che costituivano veri privilegi in materia penale per lo Stato impositore: il principio di fissità, la successione di leggi penali nel tempo, la punizione del concorso di reati e della continuazione, la pregiudiziale tributaria, la 40 Si segnala, per la chiarezza espositiva., Cadoppi A., Venenziani P., Elementi di diritto penale, parte generale, Cedam, 2007. 18 Considerazioni preliminari disciplina dell'oblazione, la prescrizione, la competenza per materia e per territorio, ecc.41 Riguardo al c.d. “principio di fissità” richiamato dall’art. 1, comma 1 della legge in argomento, abrogato dall'art. 13 della legge 7 agosto 1982, n. 516, le norme incriminatrici finanziarie potevano essere abrogate solo da norme di pari grado e per dichiarazione esplicita del legislatore, in ogni caso, mai da leggi speciali.42 In relazione alla successione delle leggi penali tributarie, l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, abrogato dal D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, stabiliva, in deroga all'art. 2 c.p., che le disposizioni penali finanziarie vigenti all'epoca dei fatti, si applicavano anche quando tali disposizioni fossero state abrogate o modificate, in senso più favorevole al reo, al momento della loro applicazione.43 41 Di Nicola E. e altri, Responsabilità e processo penale nei reati tributari, Giuffrè, 1986; Salati V., Diritto Doganale, Breviario di pandettistica gabellare, Napoli, 1997. 42 Principio poi recuperato dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 in forza del quale le disposizioni dello “Statuto del contribuente” possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali, cfr. Corso P., Il ritorno del principio di fissità nello Statuto del contribuente, in Corr. Trib., 2000, 2789; Salati V., Diritto Doganale, Breviario di pandettistica gabellare, Napoli, 1997. 43 Antolisei F., Manuale di diritto penale: Leggi complementari., cit. L’unico vero motivo dell’art. 20 stava in un pregiudizio storico, un tempo ricollegato alla ragion fiscale come potere preminente del re e poi dell’amministrazione finanziaria: un autentico mito che privilegiava l’interesse del fisco alla riscossione del tributo e che appariva difficilmente concepibile in un regime democratico. Tutto ciò lasciava supporre una rapida scomparsa del principio in esame che tuttavia la Corte costituzionale conservò con la sentenza 16 gennaio 1978, n. 6. 19 Considerazioni preliminari In materia di concorso di reati e di continuazione, la legge 4/29 all’art. 8, abrogato dall'art. 29 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevedeva il cumulo materiale delle pene, mentre il Codice Penale, ex art. 81, quello giuridico. Fino all'entrata in vigore dell'attuale Codice di Procedura Penale, la pregiudiziale tributaria esplicava effetti paralizzanti sull'applicazione delle sanzioni penali tributarie. Ciò, in quanto il magistrato era obbligato a sospendere il giudizio ogni volta che la qualifica di un fatto come reato dipendesse dalla decisione di controversie di particolare complessità quali gli accertamenti tributari. Ne derivava che il potere sanzionatorio dello Stato presentava i maggiori limiti proprio nel settore nel quale le minacce erano state più gravi.44 Il meccanismo avrebbe potuto funzionare solo se il sistema fosse stato congegnato in modo tale da garantire le definitività dell'accertamento tributario in tempi compressi. Ma con un ordinamento che prevedeva ben quattro gradi di contenzioso, di esasperante lentezza, la pregiudiziale tributaria si risolveva in uno strumento atto ad assicurare l'impunità di fatto ai contribuenti che avessero avuto la minimale accortezza di sfruttare fino in 44 Salati V., Diritto Doganale, Breviario di pandettistica gabellare, Napoli, 1997. 20 Considerazioni preliminari fondo gli strumenti di contestazione della pretesa fiscale a loro disposizione. Potevano procrastinare per oltre 10 anni e più l'avvio dell'azione penale. Gradatamente la legge quadro 4/29 ha visto abrogate le norme che più qualificavano come diritto speciale la materia penale tributaria accostando il sistema punitivo tributario al sistema sanzionatorio penale doganale, da sempre improntato all'intervento immediato su precisi comportamenti a prescindere da accertamenti di tipo quantitativo del presupposto impositivo. Con l'obiettivo di un più efficace contrasto della frode fiscale, si è seguito un indirizzo di politica legislativa volto ad accentuare l’importanza delle sanzioni di tipo criminale, sia principali che accessorie, ridisegnando, a partire dal D.L. 18 luglio 1982, n. 429, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 c.d. “manette agli evasori”, il sistema punitivo, mediante lo sganciamento della sanzione dall'entità dell'evasione ed il suo collegamento a comportamenti e omissioni prodromici all'evasione stessa.45 Il diritto penale tributario mutò radicalmente fisionomia. Già basato su reati di danno o pericolo concreto per l'interesse finale al prelievo fiscale, esso diventava dominio dei “reati ostacolo” intesi cioè a colpire violazioni preparatorie e solo astrattamente sintomatiche di un 45 Salati V., Diritto Doganale, Breviario di pandettistica gabellare, Napoli, 1997. 21 Considerazioni preliminari intento evasivo sacrificando il principio della necessaria offensività del reato. La svolta più recente si ha con il decreto legislativo n. 74 del 2000. Il decreto si iscrive nella più vasta manovra di revisione dell'intera normativa tributaria, già concretizzata, per quanto riguarda il versante sanzionatorio, con l'integrale riscrittura della disciplina dell'illecito amministrativo tributario a opera dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997. Restaurazione del principio di offensività e abbandono dell'antistorico schema del reato ostacolo, disancorato da indici certi di aggressività verso il bene giuridico finale, sono le principali novità della norma. Va notato però che la disciplina penal-tributaria resta appannaggio delle legislazione speciale, essendosi disattese quelle richieste di inserire il relativo corpus di norme all'interno del codice penale.46 46 Nel 1988 veniva istituita una Commissione presieduta dal Prof. Pagliaro incaricata, dall’allora Ministro della Giustizia Vassalli, di redigere uno schema di legge-delega da sottoporre successivamente al Parlamento. Il “progetto Pagliaro” oltre a rappresentare la piattaforma dogmatica in cui si riconosceva la dottrina prevalente, costituisce il più importante tentativo di riforma globale del Codice Rocco in grado di muoversi secondo coordinate improntate ai principi costituzionali e agli orientamenti dei principali sistemi penali europei. La conclusione dei lavori della Commissione Pagliaro coincise con la profonda crisi politico-istituzionale del 1992, la quale non consentì allo schema di leggedelega di avviare l'iter parlamentare previsto dalla Costituzione. Cfr. Pagliaro A., Relazione 22 Considerazioni preliminari 1.3 Il contrabbando doganale Il contrabbando, in base al vigente diritto doganale, consiste in una condotta idonea a determinare una riduzione o una totale omissione del pagamento dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, nonché di ciò che ad essi viene equiparato ai fini sanzionatori47, dovuti su un’operazione doganale.48 Ai fini della presente trattazione, è necessario mettere in evidenza i requisiti che la merce deve possedere affinché si configuri il delitto di contrabbando doganale. 1.3.1 I diritti doganali La nozione di diritto doganale è estremamente ampia e comprende tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali, così che essa include ogni prestazione pecuniaria conseguente all'avverarsi di un fatto comunque rilevante per l'attività di dogana, ivi compresi i fatti che abbiano ad interessare le strutture organizzativo-amministrative della Pubblica Amministrazione e per i quali di sintesi, in Verso un nuovo codice penale. Itinerari, problemi, prospettive, Giuffrè, Milano, 1993. 47 La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 119 del 29 ottobre 2007) ha chiarito che l’elemento materiale del reato di contrabbando si identifica nella sottrazione delle merci ai diritti di confine accompagnata dall’evasione o dall’elusione dei relativi controlli. 48 Pezzinga A., La Legge Doganale, Giuffrè, 2000. Tali diritti possono essere riferiti ai dazi doganali, all’Iva o ad eventuali altre forme di fiscalità (in primis le accise). 23 Considerazioni preliminari il legislatore abbia previsto l'adempimento in dogana di una prestazione pecuniaria.49 I dazi doganali50 o imposte doganali che ricadono sul debitore, sono tributi dovuti in relazione e all’atto del compimento di un’operazione doganale, avendo come unico presupposto il fatto dell’importazione o, se del caso, dell’esportazione delle merci dallo Stato.51 Essi sono regolati dalla normativa base contenuta nel D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 i cui istituti sono stati riordinati con revisione delle procedure di accertamento e di controllo dal D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 in attuazione di una serie di direttive comunitarie intervenute in materia. La definizione di “diritti di confine” viene normativamente mutuata dall’art. 34 del citato D.P.R. che annovera “i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le 49 Fiorenza S., Dogana e tributi doganali, in Digesto discipline giuridiche. Sezione commerciale, Vol. V, Milano, 1990, 122. 50 Risorse proprie della Comunità come disciplinato dalla Decisione 88/376/CEE, Euratom e dal Regolamento Comunitario (CEE, Euratom) n. 1552/89, modificato dal Regolamento (CEE), Euratom n. 2729/94 e n. 1355/96. Tra le risorse proprie tradizionali si citano: dazi ad valorem e dazi specifici; dazi antidumping; dazi compensativi; dazi CECA; elementi agricoli. 51 Armella S., I dazi doganali, in Corso di Diritto Tributario Internazionale, coordinato da Uckmar, V., Cedam, Padova, 2005, 112; Fabio M., Manuale di diritto e pratica doganale, Ipsoa, 2011. 24 Considerazioni preliminari sovraimposte di confine ed ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato”. I diritti di confine gravano esclusivamente sulle merci provenienti dagli Stati extra UE e sono accertati e liquidati dagli Uffici finanziari dei singoli Stati sulla base di una tariffa doganale unificata a livello europeo che assicura un trattamento impositivo uniforme con trasferimento del gettito direttamente alla Comunità di essa costituendo “risorsa propria”. Tra i diritti di confine rientra pacificamente anche l’Iva assolta sulle importazioni dai Paesi terzi prevista dall’art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63352 la cui riscossione è riconosciuta in capo all’Ufficio doganale e non all’Ufficio Iva.53 1.3.2 L'obbligazione doganale Presupposto della condotta di contrabbando doganale è che sulle merci introdotte o esportate gravino dei diritti di confine e che queste siano destinate al consumo entro il territorio doganale, intendendosi destinate al consumo le merci estere dichiarate per l’importazione definitiva. L'obbligazione tributaria doganale, è un'obbligazione pecuniaria, ed è conseguenza del rapporto giuridico doganale, cioè di quella relazione che 52 53 Cass. pen., n. 10047 del 1 agosto 2000. Cass. pen., n. 12333 del 8 ottobre 2001 in Il fisco n. 46/2001. 25 Considerazioni preliminari viene ad instaurarsi tra l'Autorità Pubblica e chi detiene le merci, quando questi ponga in essere una determinata operazione doganale e/o una determinata azione o omissione cui la normativa riconduce la nascita della pretesa tributaria. Si pensi alla destinazione al consumo della merce estera o comunitaria rispettivamente dentro o fuori il territorio doganale comunitario. La nascita dell'obbligazione doganale genera il pagamento del tributo. La normativa comunitaria54, in sintonia con la norma nazionale individua il modus e il tempus del sorgere dell’obbligazione doganale, identificando tale momento in una fattispecie “complessa” costituita da un elemento fattuale: introduzione nel territorio UE di merce proveniente da Paesi terzi tramite l’attraversamento della linea doganale, e da una determinazione di volontà: destinazione al consumo della merce nel mercato interno ed in via definitiva impressa dall’importatore mediante la dichiarazione doganale. 54 Vedi art. 201 del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992, n. 2913. 26 Considerazioni preliminari In riferimento al primo elemento, il passaggio della linea doganale55 è presupposto della nascita dell’obbligazione doganale assieme alla dichiarazione doganale. La legge Doganale 25 settembre 1940, n. 142456 individuava ,invece, il momento costitutivo dell’obbligazione nel passaggio della linea doganale e nella soggezione delle merci ai diritti di confine.57 Come accennato, la determinazione di volontà espressa attraverso la dichiarazione doganale con la quale si intende vincolare le merci ad un determinato regime doganale è il secondo elemento costitutivo che determina effetti giuridicamente rilevanti. 55 Il D.P.R. 43/1973 disponeva, per lo Stato italiano, che il territorio circoscritto dalla linea doganale costituiva il territorio doganale e che la linea doganale, evitando qui ogni specificazione, era costituita dal lido del mare e dai confini con gli altri Stati. Era considerato, altresì, come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato. Il Tuld, inoltre, prevedeva che le dogane erano istituite in prossimità della linea doganale di terra e di mare, presso i punti di approdo dei laghi di confine e nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale; erano altresì istituite nell'interno del territorio dello Stato, presso centri commerciali, industriali o turistici. All’attualità il concetto di territorio doganale espresso dal D.P.R. 43/1973 si è adeguato, naturalmente, al più esteso concetto di “territorio doganale comunitario” in ragione della mutata situazione derivante dal venir meno delle frontiere intracomunitarie dal 1 gennaio 1993 e, in seguito, dagli atti di adesione di altri Paesi all’Unione Europea. La Dogana Italiana, pertanto, è chiamata alla gestione dei confini comunitari “proquota” e per la parte interessata del proprio territorio. 56 Azzali G., Contrabbando doganale, in Enciclopedia del diritto IX, 1961. 57 Dinacci E., voce Contrabbando, II) contrabbando e reati doganali, in Enciclopedia Giuridica vol. III, Roma, 1988; Mazza L., Profili del tentativo di contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979; De Vincentiis C., Contrabbando doganale, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. IV, Utet, Torino, 1959, 447; Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 141; Lepri E., Istituzioni di diritto e tecnica doganale, Roma, 1962, 48. 27 Considerazioni preliminari Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell’art. 64 del CDC e dotata dei requisiti di cui all’art. 57 del Tuld con cui la merce riceve una destinazione doganale. La destinazione doganale è l'esito che s'intende dare alle merci ai fini doganali. Con la dichiarazione viene, infatti, dato inizio ad un procedimento amministrativo con il quale si instaura tra le parti un rapporto giuridico che si qualifica diversamente a seconda della destinazione doganale prescelta. Nel caso in cui i beni siano stati indebitamente sottratti ai vincoli doganali o non presentati, nei termini prescritti, alla verifica o ai controlli o non rinvenuti all’atto delle suddette operazioni, l’art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 43/73 precisa che essi si presumono, salvo perdite cali o distruzioni, definitivamente immessi in consumo.58 In tal caso l’obbligazione tributaria sorge nel momento in cui il fatto si è verificato, o, se non è possibile stabilirlo, in quello in cui il fatto è accertato ex art. 36, ultimo comma, del D.P.R. citato. 1.3.3 I soggetti Mentre soggetto passivo dei reati tributari è sempre lo Stato, 58 Mazza L., Profili del tentativo di contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979. 28 Considerazioni preliminari soggetto attivo è innanzitutto il destinatario del precetto a cui è imposto l’obbligo del tributo, cioè il contribuente.59 Il Codice Doganale Comunitario individua tutti i possibili attori nelle relazioni doganali, elencando anche quali possibili scenari possono connotare il passaggio di merci attraverso il confine comunitario e la loro possibile destinazione.60 All'art.4 del CDC viene, infatti, posta la legenda di riferimento che consente a chiunque di comprendere quali siano le parti in gioco nella complessa rappresentazione del rapporto doganale. Tra i possibili soggetti passivi possiamo annoverare: - il dichiarante, cioè la persona fisica o giuridica, che fa la dichiarazione in dogana, o la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione in dogana, cioè il rappresentante; - la persona che ha introdotto o fatto uscire irregolarmente la merce da territorio doganale comunitario al di fuori degli istituzionali circuiti di controllo; - l'autore della sottrazione; - la persona tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, la cui violazione o inosservanza ha fatto 59 Antolisei F., Manuale di diritto penale: Leggi complementari. I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica, Volume 2, Giuffrè, 2008, 363. 60 De Cicco A., Legislazione e tecnica doganale, Torino, 1999. 29 Considerazioni preliminari sorgere l'obbligazione doganale; - la persona responsabile del consumo o dell'utilizzazione irregolare di merce posta in zona franca o in deposito franco. "Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori tutti sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido" (art. 213); tra esse si individuano le persone: - che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione, che avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro erroneità, quando i dati da loro forniti abbiano prodotto una mancata riscossione, in tutto o in parte, dei dazi dovuti per legge; - che hanno partecipato all'introduzione e/o alla sottrazione di merce sottoposta a controllo doganale, sapendo o dovendo sapere, secondo ragione, che si trattava di tale merce; - che hanno acquistato o detenuto merce sottratta al controllo doganale. Il debitore doganale è qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione tributaria, cioè al pagamento dei dazi all'importazione e/o all'esportazione. In particolare, l'art. 201 del CDC stabilisce che il debitore è in primis il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. 30 Considerazioni preliminari Il dichiarante può agire personalmente, anche attraverso persone a lui legate da rapporto organico (organi aziendali, propri dipendenti incaricati, ecc.). Oppure il dichiarante può farsi rappresentare da terzi, in rappresentanza diretta o indiretta, assumendo, conseguentemente, maggiore o minore responsabilità. In ogni caso il rappresentato resta sempre pienamente responsabile degli effetti della dichiarazione rilasciata dal dichiarante, in particolare sotto l'aspetto fiscale, ed anche quando l'operazione non sia stata eseguita su suo incarico. La figura del dichiarante è descritta al punto 18 dell'art. 4 del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992, n. 2913 in cui si indica che tale soggetto “è la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana”. Dichiarante può essere il titolare della merce quando agisce direttamente, oppure il rappresentante indiretto, che agisce per conto terzi ma in nome proprio. Si tratta dell'applicazione dell'ipotesi di rappresentanza indiretta, come definita dall'art. 5 del CDC. In tale veste, i dichiaranti sono considerati debitori dell'intera obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del Codice Doganale: "il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è 31 Considerazioni preliminari parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana". Nel caso di dichiarazione scritta, il CDC, ex art. 64, prevede che essa possa essere effettuata "da chiunque sia in grado di presentare o far presentare all'Autorità doganale competente la relativa merce e tutti i documenti necessari per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata". Quindi il semplice detentore delle merci e della documentazione può agire in dogana. Tuttavia la norma precisa che "quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto". La regola è pertanto che chi compila materialmente e sottoscrive la dichiarazione, sia esso proprietario o mero detentore della merce, assume in proprio la veste di dichiarante e, con essa, gli obblighi di carattere tributario (ex art. 201 CDC) e gli altri obblighi di legge connessi al regime doganale scelto. Tuttavia, se chi materialmente 32 compila e sottoscrive la Considerazioni preliminari dichiarazione dichiara di agire in rappresentanza diretta61, il rappresentato assume la veste di dichiarante con i relativi obblighi.62 Coerentemente con i principi della rappresentanza diretta, se i diritti rimangono insoddisfatti per il comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare in dogana le somme ricevute dall'importatore, il dichiarante rappresentato resta il soggetto passivo dell'obbligazione doganale.63 Infatti, l'illecito comportamento del rappresentante non interferisce sul rapporto obbligatorio tra dichiarante e dogana rilevando solo al fine dell'eventuale rivalsa dell'importatore nei confronti dello spedizioniere per l'inadempimento del mandato. 61 La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612. 62 Nel caso di rappresentanza indiretta con contemplatio domini, il rappresentato, pur non assumendo la veste di dichiarante, risponde parimenti in solido degli obblighi tributari assunti per suo conto dal dichiarante, ex art. 201, comma 3, CDC. 63 Così la Cassazione, sentenze n. 9316 del 5 settembre 1995 e n. 1873 del 24 febbraio 1994. 33 Caratteri generali del reato di contrabbando 2 Caratteri generali del reato di contrabbando 2.1 Le fattispecie del reato con particolare riferimento al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Il contrabbando è disciplinato dagli artt. 282 e ss. del testo unico delle leggi doganali del 23 gennaio 1973, n. 43, che individuano le ipotesi tipiche del reato in esame prevedendo una serie di ipotesi delittuose. Il legislatore, più recentemente, con la legge 19 marzo 2001, n. 92 è intervenuto sulla disciplina introducendo un nuovo art. 291 bis destinato alla repressione del reato di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. Per una questione di sistematica legislativa questo delitto, invece di essere previsto e punito dal codice penale, è stato considerato, nelle diverse figure ed ipotesi, dalla legge doganale, dalla cui disciplina non potevano essere avulso, per i presupposti tecnico-giuridici sui quali è fondato, anche in relazione al sistema con il quale le competenze amministrative sono ripartite per l’accertamento delle infrazioni, e alla struttura delle sanzioni punitive che si basano sul tributo che è oggetto del reato.64 Le varie ipotesi delittuose si diversificano, essenzialmente, per le specificate modalità realizzative del fatto tipico. 64 Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 86. 34 Caratteri generali del reato di contrabbando Queste appaiono raggruppate e normativamente suddivise dal legislatore, anzitutto, con riguardo all'ambito spaziale, in base al criterio del locus commissi delicti: - nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e negli spazi doganali (art. 282); - nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283); - nel movimento marittimo delle merci (art. 284); - nel movimento delle merci per via aerea (art. 285); - nelle zone extradoganali (art. 286); - per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287); - nei depositi doganali (art. 288); - nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289); - nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290); - nell'importazione temporanea (art. 291). La tecnica di costruzione della fattispecie in chiave casistico esplicativa “a forma vincolata” costituisce la caratteristica più peculiare della legislazione doganale, non senza svilire il “principio di tipicità” della fattispecie. Tutti quei comportamenti che, in base all’esperienza pratica di polizia doganale, apparivano sintomatici dell’intenzione di evadere il tributo 35 Caratteri generali del reato di contrabbando o della già avvenuta evasione sono state trasformate in fattispecie incriminatrici.65 Diverso è stato l’approccio normativo allorché il reato abbia come oggetto i tabacchi lavorati esteri. L’art 1 della legge 19 marzo 2001, n. 9266, infatti, ha modificato il testo unico delle leggi doganali introducendo gli articoli: 291 bis rubricato “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”; 291 ter “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”; 291 quater “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”67 e riformulato l’art. 301 bis “Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando”. Contestualmente, l’art. 7, comma 4, abrogando l’art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, ha eliminato l’unica disposizione punitiva relativa al contrabbando collocata al di fuori del Tuld. 65 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 44. 66 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001. 67 Nell’originaria stesura, gli articoli dovevano essere introdotti a partire dall’art. 294 bis, e cioè dopo tutte le disposizioni sul contrabbando doganale compresa quella che disciplina il tentativo (art. 293), rischiando, però, di ingenerare qualche problema circa l’applicabilità di quest’ultimo alle nuove disposizioni sul contrabbando di t.l.e. 36 Caratteri generali del reato di contrabbando L’intenzione, espressa anche nella relazione illustrativa al progetto da cui è derivata la legge in esame68, è stata quella di inquadrare il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (t.l.e.) nella più ampia eccezione di contrabbando doganale apportando così sostanziali modifiche alla normativa sul contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’importante novità dal punto di vista sistematico rispetto alla norma abrogata è stata l’introduzione di un’autonoma figura di reato non più concorrente con le altre violazioni previste dal Testo Unico. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che l’avvenuta abrogazione ad opera dell’art. 7, comma 3, della legge 19 marzo 2001 n. 92, dell’art. 2 della legge n. 50 del 1994 e la contestuale introduzione del reato di contrabbando di t.l.e. mediante l’inserimento dell’art. 291 bis del D.P.R. n. 43 del 1973 esclude la possibilità di configurare il concorso tra il reato di contrabbando doganale generico e quello di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.69 68 Il progetto che ha dato origine alla legge in esame presentato il 14 settembre 1999 era presentato da una relazione illustrativa le cui parole iniziali erano: “Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri va inquadrato nella più ampia accezione di contrabbando doganale”. 69 Cass. pen., Sez. III, 1 febbraio 2006. 37 Caratteri generali del reato di contrabbando La fattispecie precedentemente prevista per i tabacchi, invece, per espressa disposizione di legge70, e come più volte confermato dalla giurisprudenza71, non era da considerarsi speciale, ma concorrente rispetto a quella di contrabbando doganale. In sostanza il reato era normalmente “assimilato” a quello di contrabbando doganale e, in caso di superamento della soglia dei 15 chili, punito anche ai sensi dell’art. 2 della legge n. 50/1994.72 Da un primo esame si nota immediatamente come l’articolo in esame preveda due distinte fattispecie punitive che, coincidendo per quanto riguarda i loro elementi essenziali, differiscono tra di loro unicamente per il quod et quantum della punizione comminabile.73 Il primo comma, prevede che chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo 70 In ragione dell’inciso “ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” contenuto nell’art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50. 71 Da ultimo Cass. pen., Sez. Un., n. 119 del 29 ottobre 1997, in Guida al Dir. Il Sole 24 Ore n. 5, 1998, 58 e ss. La corte ha affermato non sussistere fra la normativa del T.U. e quella della legge 50/1994 alcun rapporto di specialità ex. art. 15 c.p. Dalla natura autonoma della fattispecie ne discendeva ovviamente la ravvisabilità dell’ipotesi di concorso di reati ai sensi dell’art. 81, comma 1, c.p. 72 Pascali L.G., Cammaroto G., La co.normativa di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in Il fisco n. 35/2001. 73 Nieddu M., Crisci C., Brevi cenni sul contrabbando doganale, Aracne ed., Roma, 2008. 38 Caratteri generali del reato di contrabbando convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 7674, e con la reclusione da due a cinque anni. Il comma 2 disciplina una fattispecie attenuata che si configura nel momento in cui la condotta delittuosa ha ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali; in tal caso la sanzione consiste nella multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore ad euro 516.75 La norma presenta una struttura a più condotte: “chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene”. La Suprema Corte ha rilevato che nel caso in cui non risulti osservata la normativa comunitaria76 che prevede l'esenzione doganale per le merci in transito solo a condizione che sia documentalmente accertata la legittimità della loro circolazione all'interno dell'Unione europea, costituisce contrabbando la detenzione in territorio italiano di tabacco lavorato estero 74 Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette. Pertanto ogni sigaretta equivale ad un grammo convenzionale di tabacco lavorato. Sulla questione la Suprema Corte, Sez. I, con sentenza n. 43664 del 7 ottobre 2010, ha confermato che in tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ai fini del calcolo del peso, cui la legge rapporta la misura della pena, deve farsi riferimento al parametro stabilito per l’imposizione fiscale, secondo cui un chilogrammo di tabacchi lavorati corrisponde convenzionalmente a mille sigarette. 75 Monfreda N., Le sanzioni in maniera doganale, Cerdef, 2005, apparso su dottrina.finanze.it. 76 In particolare dettata dai Regolamenti (CEE) n. 2913 del 1992 e 2454 del 1993, e successive modificazioni. 39 Caratteri generali del reato di contrabbando per il quale non siano stati corrisposti i diritti di confine, anche se destinato ad un altro Paese comunitario e di cui non ne sia individuata la provenienza.77 La normativa fin qui citata trova completezza in una ulteriore disposizione che può essere definita di cerniera, prevista cioè in funzione suppletiva, la quale contiene la stessa definizione di contrabbando78 utilizzando la tecnica di previsione “a forma libera”. Infatti, l'art. 292 del predetto T.U. del 1973 stabilisce che: "Chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi", cosicché tutte le imprecisioni o dimenticanze legislative eventualmente prodotte negli articoli precedenti vengono supplite, giacché una condotta che si ponga al di fuori dei limiti esattamente individuati nella fattispecie, soggiace ipso facto alla residuale fattispecie “a forma libera”, che ben si presta “a rimediare comunque alle eventuali insufficienze repressive delle previsioni a forma (almeno apparentemente) vincolata”.79 77 Cass. pen., Sez. III, n. 3552 del 8 novembre 2000. Monfreda N., Le sanzioni in maniera doganale, Cerdef, 2005, apparso su dottrina.finanze.it. 79 Flora G., Contrabbando doganale, in Digesto Penale, III, Utet, Torino, 1989, 126. 78 40 Caratteri generali del reato di contrabbando In pratica, mentre nell’art. 292 è delineata la figura generale, tipica del contrabbando, nell’articolo stesso non è affatto determinata la condotta tipica del soggetto attivo del reato; essa dovrà di caso in caso essere determinata dal giudice, tenendo conto dei criteri desumibili dagli articoli precedenti e dall’attività, astrattamente e concretamente, idonea all’aggressione del bene specifico tutelato dalla norma. 2.2 Elementi del reato Il contrabbando di t.l.e., quale reato di contrabbando, è un delitto contro lo Stato. Pur essendo lo Stato il soggetto passivo costante e principale di ogni reato, quale titolare della funzione penale in generale, esso lo è, per il contrabbando, in senso duplice, uno generale e uno più specifico, in quanto questo reato lede gli interessi finanziari dello Stato, e in particolare l'interesse statuale all'esazione dei tributi doganali, che lo stesso assume come propri in quanto interessi insitamente collettivi e pubblici, la cui offesa costituisce l’oggettività giuridica del reato. Gli elementi essenziali, materiali e psichici, che costituiscono il contrabbando, sono determinati dai seguenti elementi logici, che progressivamente concorrono a integrarne il concetto: 1) il contrabbando consiste sempre in una evasione, tentata o consumata, di un tributo. Evasione che non deve perciò consistere in una infrazione di forme, condizioni, modalità, termini posti dalla 41 Caratteri generali del reato di contrabbando legge per ragioni di disciplina, di controllo, di ordine nell’accertamento e nella riscossione del tributo; 2) l’evasione deve riguardare un diritto di confine così come definito dall’art. 34 del Tuld, e cioè ”i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato”, e non un’imposta di un'altra specie, ancorché sia riscossa in relazione alle operazioni doganali. Tale sarebbe il caso dell’IVA, la cui evasione, isolatamente considerata, non costituisce contrabbando. Secondo una maggioritaria ma datata giurisprudenza di legittimità, l’IVA in dogana, all’importazione, costituisce, infatti, un diritto doganale e non un diritto di confine.80 80 Questa affermazione è confermata dalla Sentenza n. 117 del 14 marzo 1985, della II Sezione di Cassazione, con la quale la Suprema Corte ha chiarito in via definitiva che: “L’imposta sul valore aggiunto non può essere considerata alla stregua di un’imposta di consumo in favore dello Stato, ai sensi del capoverso dell’articolo 34 D.P.R. 43 del 1973, sia per la specialità delle violazioni finanziarie, sia perché l’articolo 1 del D.P.R. 633/72 stabilisce che essa si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio delle imprese, di arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate e non già sui soli consumi… . 42 Caratteri generali del reato di contrabbando Tuttavia, per attrazione, e ancora di più per il carattere stesso che assume questo tributo in sede di importazione, la questione se l’evasione dell’IVA all’importazione costituisca reato va risolta in base alle disposizioni del titolo V della legge sull’IVA, nel quale è sancito, in conformità di quanto disposto dall’art 1, secondo comma, che l’IVA si applica sulle importazioni da chiunque effettuate, dettando negli artt. 67-70 la disciplina relativa. In particolare, l’art. 70, comma 1, dispone che, per quanto concerne le controversie e le sanzione relative all’IVA all’importazione, si applicano le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine ed è a tali norme che bisogna far riferimento per stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni dell’IVA all’importazione, considerata, in tal caso, come un vero e proprio diritto di confine. L’IVA all’importazione è configurata come un diritto doganale, nell’ampia accezione fornita dall’art. 34 del D.P.R. n. 43/73, e deve essere collocata tra i diritti riscossi dalla dogana….”. In materia di contrabbando di t.l.e. con sentenza n. 20914 del 23 maggio 2001 della III Sezione di Cassazione penale, la Suprema Corte ha stabilito che la violazione dell'IVA connessa al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, pur dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, continua a costituire una fattispecie di reato. In base a tale principio la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di Bari, con la quale l'imputato era stato assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" dalla imputazione di violazione dell'IVA (art. 1, 67 e 70 D.P.R. 633/72 e 292 n. 43/73) connessa al contrabbando. Secondo la Cassazione, infatti, l'entrata in vigore del D.lgs. n. 74/2000, non ha comportato una situazione di conflitto con le norme riguardanti l'evasione dell'IVA in connessione con il contrabbando, né tanto meno un'ipotesi di depenalizzazione delle stesse. 43 Caratteri generali del reato di contrabbando Il testo dell’art. 70, che recita: “L’imposta relativa alle importazioni è accertata liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.” non può che interpretarsi nel senso che l’IVA riscossa all’importazione è un diritto doganale, in quanto in caso contrario sarebbe stato superfluo il richiamo, contenuto nel secondo periodo, alle sanzioni relativamente alle quali si applicano le norme relative ai diritti di confine. Vale cioè il principio che l’IVA pur senza perdere la sua natura di diritto doganale non può non soggiacere, in virtù del citato art. 70, alla disciplina sanzionatoria prevista dalle norme doganali. Di contro, più recentemente, la Corte Suprema sembra aver mutato orientamento. I giudici di legittimità hanno ritenuto che “L'IVA dovuta all'importazione è (quindi) uno dei diritti di confine, avendo natura d'imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta alla dogana in occasione della relativa operazione d'importazione. Il reato di evasione dell'IVA all'importazione non è limitato all'ipotesi dell'introduzione della merce nel territorio doganale comunitario”, nella specie, tabacchi lavorati esteri, “sussistendo in tutte le ipotesi in cui vi è sottrazione 44 Caratteri generali del reato di contrabbando all'obbligo di pagamento dei diritti di confine o al compimento delle formalità doganali.” giungendo alla conclusione che il debito dell'IVA all'importazione, può sorgere anche successivamente all'introduzione della merce nel territorio comunitario a carico dei soggetti indicati nell'art. 203 CDC81, inerendo l'IVA all'importazione non alla persona dell'importatore, ma al bene importato donde la configurabilità del reato a carico di chi lo detiene dopo l'importazione a seguito della sua irregolare sottrazione al suddetto controllo.82 3) Infine l’evasione suddetta deve essere dolosamente tentata o consumata precisando, tuttavia, che il dolo è talvolta presunto dalla legge in relazione a un determinato atto o a una omissione non costituenti per se stessi lesione e neppure un principio di esecuzione univocamente diretto a quella lesione. 81 Occorre in proposito ricordare che l'art. 203 CDC prevede che l'obbligazione doganale all'importazione sorge "all'atto della sottrazione al controllo doganale" e, al successivo paragrafo che sono debitori: "- la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale; le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale; - le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e, se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l'utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata". 82 Cass. pen., Sez. III, n. 42161 del 7 ottobre 2010. 45 Caratteri generali del reato di contrabbando Se, dunque, gli elementi costitutivi essenziali servono a dare la nozione fondamentale del reato che ha il nomen juris di contrabbando, molti dissensi si sono manifestati in dottrina circa la definizione del reato medesimo83, soprattutto a causa della casistica, prevista dagli artt. 282 e ss., stabilita per meglio determinare le situazioni più comuni nelle quali è da ricondurre il proposito di frodare l’erario, e cioè il dolo. Ma anche se in alcune fattispecie di contrabbando a forma vincolata il dolo è più presunto che concretamente individuabile, tale affermazione non escluderebbe che l’ipotesi delittuosa in argomento sia costituita proprio sul dolo. In tema di elemento soggettivo, infatti, l’unica forma di responsabilità prevista per i reati di contrabbando è quella dolosa, non essendo previste dalla legge ipotesi punibili a titolo di responsabilità colposa e, tantomeno, a titolo di responsabilità oggettiva ispirate al risalente principio secondo cui qui versat in re illecita respondet etiam pro casu. Nessuna perplessità ha, dunque, ragione di esistere allorché si afferma che il contrabbando consiste in qualunque atto od omissione con cui dolosamente si tenta di sottrarre o si sottrae una merce estera al pagamento dei diritti di confine.84 83 84 Pavone L., Definizione unitaria del delitto di contrabbando, in Vita dog., 1952, fasc. IV. Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 96. 46 Caratteri generali del reato di contrabbando Il contrabbando di t.l.e., dunque, è un delitto doloso, o secondo l’intenzione, nel quale, cioè, l’evento dannoso, che è il risultato dell’azione o dell’omissione, è dall’agente preveduto e voluto come causa generica della propria azione od omissione (art. 43 c.p.). La Corte di Cassazione in merito all’elemento psicologico del reato di contrabbando ha sostenuto come “in tali reati, il dolo richieda soltanto la coscienza e la volontarietà del fatto e non esige il concorso di alcun fine specifico” precisando, tuttavia, che “per coscienza e volontarietà del fatto non si intende quella del fatto materiale che può consistere in una semplice attività d’introduzione nel territorio dello Stato di merce soggetta ad imposta o di acquisto della stessa merce, ma quella dell’omesso pagamento dell’imposta dovuta, cioè del fatto giuridico previsto dalla legge”.85 Discussa è la forma che tale tipo di atteggiamento psicologico debba assumere nei confronti dell’interesse tutelato. Secondo un orientamento largamente condiviso è sufficiente il dolo generico consistente nella volizione delle condotte descritte dagli articoli nei quali si articola il contrabbando e dalla rappresentazione che ne derivi una 85 Cass. pen., n. 1164 del 1 aprile 1969. 47 Caratteri generali del reato di contrabbando sottrazione delle merci ai diritti di confine86 e questo senza distinguere fra sostenitori della nozione pluralistica ovvero unitaria del reato in esame. I primi, infatti, distinguono tra fattispecie a dolo generico e fattispecie a dolo specifico, sia in ossequio al diverso atteggiarsi degli elementi descrittivi di fattispecie, cui corrispondono differenti interessi tutelati, sia in relazione alla specifica presa di posizione del legislatore. Secondo le correnti unitarie, invece, il delitto di contrabbando è caratterizzato, in tutte le forme esemplificative di realizzazione, dal dolo specifico, potendosi agevolmente dedurre la previsione legislativa del fine anche in via di interpretazione sistematica. A ciò si aggiunge la configurabilità, in via generale, del tentativo quale manifestazione del reato caratterizzato da tale atteggiamento psicologico.87 E’ necessario accennare ad una questione che può influire sulla nozione di dolo: la linea di demarcazione tra il profilo penale e quello amministrativo. Il legislatore, in relazione al diverso disvalore delle violazioni poste in essere, differenzia l’illecito amministrativo previsto dall’art. 303 del Tuld dal contrabbando. 86 Cass. pen., n. 2207 del 28 marzo 1983, in MCP, 1983; Mazza L., Profili del tentativo di contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979, 98. 87 Prontera D., Contrabbando, in Comm. Palazzo, Paliero, Padova, 2003, 495. 48 Caratteri generali del reato di contrabbando L’art. 303 Tuld è la norma sanzionatoria più ricorrente nella pratica doganale in quanto prevede i casi di differenza tra dichiarato e riscontrato attinenti agli elementi della qualità, della quantità e del valore della merce sulle bollette doganali emesse per il regime dell'importazione definitiva, del transito comunitario e del deposito doganale. Mentre, come detto, per il contrabbando in quanto delitto è richiesto per la sua configurazione il dolo, per l’applicazione dell’art. 303 del Tuld è prevista, quale profilo soggettivo, la semplice colpa. Elemento che ben può essere individuato ad esempio nell’erronea indicazione nella dichiarazione doganale della quantità di merce indicata nei documenti commerciali, nel mancato computo dell’importo di una delle fatture comunque allegate alla dichiarazione doganale. In definitiva, l’articolo 303 sanziona in via amministrativa “la dichiarazione risultata infedele per negligenza, ignoranza o grossolana malizia nell’indicazione della quantità, qualità e valore delle merci”.88 L’illecito si verificherebbe in quei casi in cui il soggetto tenuto al pagamento dei diritti doganali indica erroneamente qualità, quantità e valore delle merci per semplice e ignoranza, negligenza o, comunque, in modo grossolano e, quindi, facilmente verificabile in sede di controllo mentre, se 88 Cass. pen., Sez. III, n. 10478 del 3 dicembre 1983. La sentenza è richiamata, a sostegno della tesi prospettata nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 39/D del 30 settembre 2005. 49 Caratteri generali del reato di contrabbando la dichiarazione mendace è avvalorata da un mezzo fraudolento, inteso nel suo obbiettivo significato di inganno, artificio, astuzia diretta ad ingannare, si concreta il delitto di contrabbando, in quanto è mediante l’uso di tali mezzi fraudolenti che la merce viene asportata dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti doganali.89 Più recentemente, i giudici di legittimità, hanno confermato l’orientamento affermando che è configurabile il delitto di contrabbando c.d. intraispettivo, previsto dall’art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, e non la contravvenzione prevista dall’art. 303 del medesimo decreto, qualora la discordanza tra i valori denunciati e quelli accertati delle merci importate sia conseguenza non di una semplice dichiarazione ma di un fraudolento comportamento, volto a sottrarre in tutto o in parte la merce al dovuto diritto di confine.90 Nella specie, il valore, in un caso, era stato dichiarato sottraendo da quello reale un importo fittiziamente imputato a prestazioni di servizi non soggette a pagamento dei dazi mai avvenute e, in un altro, affermandosi “esportatore abituale” conseguentemente all’esecuzione, nel medesimo anno, di acquisti con iva per gli importi stabiliti fittiziamente predisposti. 89 Guliani G., Violazioni e sanzioni delle leggi tributarie, Parte speciale II, Milano, 1990, 386 e ss. 90 Cass. pen., Sez. III, n. 8096 del 9 febbraio 2011. 50 Caratteri generali del reato di contrabbando Occorre infine affrontare un ultimo tema, anch’esso incidente sulla nozione di dolo specialmente nella materia in parola: quello dell’entità della lesione. La circostanza, molto comune nella pratica è quella delle piccole quantità di tabacchi esteri, la cui introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato costituisce contrabbando, ex art. 291 bis del Tuld. Tali condotte costituiscono indubbiamente, sotto un certo punto di vista, una delle forme più pericolose di contrabbando per la frequentissima casistica in fase di introduzione a seguito viaggiatore, per la facile occultabilità durante il trasporto e la detenzione, e perché la vendita, il trasporto, l’acquisto o la detenzione rappresentano assai spesso la vera utilizzazione del reato, derivando spessissimo da un contrabbando in grande stile. Vi sono tuttavia casi, in cui, per particolari circostanze soggettive ed oggettive, è da escludere in tale determinazione una vera e propria manifestazione dolosa, per cui anche se il reato formalmente sussiste, esso è in realtà privo di quell’elemento psicologico sul quale può fondarsi un delitto. Il giudice, dovendo giudicare a stretto diritto, potrebbe non escludere in alcun modo la punibilità della condotta sopra menzionata solo perché relativa a quantitativi esigui, tuttavia, ragioni di equità e di proporzione impongono all’Amministrazione di trascurare la denuncia 51 Caratteri generali del reato di contrabbando all’autorità giudiziaria, quando il caso lo permetta, ponendo in essere diversa procedura amministrativa. E’ il caso dei viaggiatori provenienti da scali extra UE che omettono la dichiarazione di quantitativi di t.l.e. eccedenti la franchigia concessa dal Regolamento CE n. 1186/200991. Tali quantitativi, spesso acquistati per uso personale o per regalie, vengono rinvenuti in fase di controllo al passaggio di frontiera e, se considerati irrisori, vengono introdotti dall’Autorità Doganale in magazzino di temporanea custodia A3bis in attesa di riesportazione. Trascorsi 90 giorni dal deposito senza che l’interessato li ritiri vengono considerati abbandonati all’erario. 2.3 Distinzioni del reato Non è difficile rendersi conto come la definizione di contrabbando concepita in riferimento all’elemento soggettivo, coincida con la fattispecie “a forma libera” prevista dall’art. 292 Tuld. Secondo autorevole dottrina, a una siffatta definizione potrebbe muoversi l’appunto di aver riferito il reato solo alla sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, perché tale espressione autorizza l’interprete ad escludere quei casi di frode che si commettono pur 91 Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. 52 Caratteri generali del reato di contrabbando presentando le merci alla dogana con il malizioso intento di raggirare il controllo o con fatture o certificati falsi.92 In relazione a tale critica, la giurisprudenza ha enucleato una forma di contrabbando extraispettivo, che consiste nell’evitare la visita doganale: per esempio, non presentando le merci alla visita doganale o non effettuando la prescritta dichiarazione, ed un’altra di contrabbando intraispettivo che ricorre, invece, allorquando “la merce importata è presentata alla dogana, ma tale presentazione viene compiuta con modalità ed artifici elusivi dell'accertamento dei doganieri”93, ovvero ponendo in essere manovre fraudolente tali da far cadere in errore gli organi dell'accertamento sulla natura, qualità, quantità o destinazione della merce, cosicché la presentazione della merce alla dogana è solo apparente. Il contrabbando intraispettivo si configura anche se è indicato un valore della merce inferiore al reale.94 92 Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 99. Cass. pen, Sez. III, 8 luglio 1986 (dep. 23.10.1986), Bellutti, 174123, in Cass. pen., 1988, m. 305, 360. Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. I, 4 febbraio 1957, Ferrari, in Giust. pen., 1958, II, c. 238. 94 Cass. pen., Sez. III, n. 7773 del 1 settembre 1982. 93 53 Caratteri generali del reato di contrabbando Descrivono ipotesi di contrabbando intraispettivo anche alcune delle fattispecie a forma vincolata previste agli artt. 287, 289, 290, 291 Tuld.95 2.3.1 Unicità o pluralità della fattispecie La precedentemente descritta tecnica normativa ha offerto spunti notevoli per la discussione in ambito dottrinario circa la natura unitaria o pluralistica del reato di contrabbando. L’opinione dottrinale prevalente96 nega che il reato di contrabbando si fondi su una pluralità di fattispecie, come sembrerebbero affermare le varie tipologie di reato previste dal Testo Unico dagli artt. 282 e ss., accumunate da un identico nomen juris, propendendo, invece, per la sua unicità. Secondo questa tesi, dall’analisi del complesso quadro sistematico che compone la legislazione doganale e, in particolare, dalla “norma di chiusura”, ex art. 292, è certamente ricavabile una nozione generale di contrabbando. Inoltre l’unicità dell’interesse tutelato, riferita alla sottrazione 95 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 38. 96 Pollari N., Casertano A., Debidda P., I diritti di confine, le dogane e il mercato comune europeo, in Il fisco, 1998; Mazza L., Profili del tentativo del contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979; Mangione G., Contrabbando di tabacchi esteri, in Riv. Pen., 1964; Flora G., Contrabbando doganale, in Digesto Penale, III, Utet, Torino, 1989. 54 Caratteri generali del reato di contrabbando od al tentativo di sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, corrisponde all’unicità del delitto di contrabbando.97 Una conferma di quanto fin qui sostenuto può trarsi dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha affermato che le varie ipotesi di contrabbando doganale, non si differenziano per l’evento, che consiste, in ogni caso, nella sottrazione della merce al pagamento dei diritti di confine.98 Contraria a questa tesi è parte della dottrina99 che sostiene la non riconducibilità delle ipotesi criminose in un unico e indistinto reato.100 Secondo questa teoria, le ipotesi delittuose previste nel T.U., descrivono situazioni alquanto eterogenee fra loro e, sebbene contemplanti condotte volte ad eludere il pagamento dei diritti di confine, rispondono a diverse esigenze di tutela. Le forme di manifestazione di questo tipo di illecito, infatti, evidenzierebbero diverse modalità di aggressione all’interesse protetto, non sempre coincidenti con l’evasione dei dazi, e rispondenti anche ad esigenze di tutela anticipata.101 97 Mazza L., Profili del tentativo del contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979. Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 1952, in riv. Trib, 1954, 203. 99 Alfano G., I delitti di contrabbando doganale, in Riv. Pen., 1984. 100 Aiello A.R.M., Contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex. art. 291 bis, Tesi di Laurea, Università degli studi di Roma “la Sapienza”, 2003. 101 Cass. pen., Sez V, n. 7114 del 21 agosto 1984. 98 55 Caratteri generali del reato di contrabbando Una conferma implicita a questa teoria può trarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha ritenuto che, contestata l’ipotesi di contrabbando marittimo per sbarco illegittimo di merci estere (art. 284, lett. b)), qualora il giudice ravvisi nel comportamento degli imputati quello di contrabbando per essere la nave “alla cappa” (art. 284, lett. a), deve farsi luogo alla trasmissione degli atti al p.m., trattandosi di fatto diverso. Ciò nonostante, la conferma del carattere unitario del delitto di contrabbando, si riscontra negli elementi costitutivi del reato: il bene protetto si identifica sempre nell’interesse finanziario dello Stato alla percezione dei diritti di confine102 pur nella pluralità dei modi di aggressione; la sanzione prevista dal testo unico 43/73 è “sempre rapportata proporzionalmente all’ammontare dell’imposta dovuta, la cui tutela o difesa è, quindi, la sola oggettività dell’incriminazione in discorso”103, per cui la pena prevista è sempre la medesima in misura non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti; infine, nel caso in cui siano coinvolte più fattispecie previste dal Testo Unico, non 102 Dinacci, E., voce Contrabbando, II) contrabbando e reati doganali, in Enc. Giu., Roma 1988, vol. III, 1; Flora G., Contrabbando doganale, in Digesto Penale, III, Utet, Torino, 1989, 124. 103 Dinacci E., Contrabbando, op. cit., 2. 56 Caratteri generali del reato di contrabbando si avrà concorso materiale di reati, ma sempre un unico fatto penalmente rilevante104. Diversa è stata l’ottica del legislatore, allorché l’oggetto del reato siano “tabacchi lavorati esteri”.105 Con l’art. 291 bis introdotto nel Testo Unico, infatti, il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri non è più assimilato a quello doganale ma assume identità ed autonomia proprie collocandosi, nella sua forma semplice, al comma 1 dell’art. 291 bis e, in quella attenuata, al comma 2. L’autonomia del reato viene realizzata proprio mediante l’introduzione del nuovo articolo nel Capo I - Contrabbando, del Titolo VII - Violazioni doganali, del Tuld ribadendo e rafforzando la natura di “reato finanziario” del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Ne derivano, come principali conseguenze, l’esclusione della possibilità di configurare il concorso tra il reato di contrabbando doganale generico e quello di contrabbando di tabacchi lavorati esteri106 e l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 per quanto concerne la competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria e la 104 Mazza L., op. cit.; Azzali G., voce Contrabbando doganale, in Enc. dir., vol. IX, Varese, 1961; Flora G., Contrabbando doganale, op. cit. 105 Pinna G., Turriziani S., La nuova normativa in materia di repressione del contrabbando di t.l.e., apparso su www.gdf.rivista.it. 106 Cass. pen., Sez. III, 1 febbraio 2006. 57 Caratteri generali del reato di contrabbando competenza all’accertamento da parte degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.107 2.3.2 Il momento consumativo Sia in ambito dottrinario che giurisprudenziale è controversa la natura istantanea o permanente dei reati di contrabbando. Va ricordato che il reato è detto istantaneo quando la fattispecie tipica è costituita in modo che la condotta del soggetto attivo del reato si completa, si perfeziona e si esaurisce in un’unità di tempo, mentre è detto permanente quando la condotta criminosa perdura nel tempo. Col perdurare della condotta, perdura anche la lesione del bene protetto, sino all’intervento di una contraria azione del reo o al manifestarsi di altra forza produttiva della fine dell’illecito. Parte della dottrina108 e della giurisprudenza di merito e di legittimità109 appare sostanzialmente allineata nell'affermare la natura permanente del reato in esame. 107 Pascali L.G., Cammaroto G., La normativa di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in Il fisco n. 35/2001. 108 Alfano G., I delitti di contrabbando doganale, in Riv. pen., 1984, 353; Fortuna E., Sempre permanente il delitto di contrabbando doganale?, in Rass. trib., 1986, II, 497; Azzali G., voce Contrabbando doganale, in Enc. dir., vol. IX, Varese, 1961, 698; Pisapia G.D., Osservazioni sul reato permanente in tema di reati doganali, RDF, 1942, I, 38. 109 Fra le tante, Cass. pen., Sez. III, n. 9953 del 15 ottobre 1988; Cass. pen., Sez. III, n. 4245 del 7 aprile 1987; Cass. pen., Sez. III, 20 marzo 1987, La Pomarda, in Cass. pen., 1988, m. 987, 1095; Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 1984, Brugnoli, in Cass. pen., 1985, m. 58 Caratteri generali del reato di contrabbando Secondo questa tesi vi sarebbe sostanziale coincidenza fra reati che ledono o mettono in pericolo il diritto dello Stato alla percezione del tributo e reati permanenti. L’assunto, con i reati in parola, è che le merci vengono indebitamente sottratte al pagamento dei diritti di confine e continuano a mantenere il loro stato di illegittimità anche dopo l’abusiva introduzione nello Stato, poiché il tributo grava sulla merce e permane fino a che non viene assolta l’obbligazione.110 Il reato perciò è configurabile verso tutti coloro che entreranno in possesso della merce che non ha assolto il tributo quando chi detiene la merce ha la consapevolezza della sua origine.111 A sostegno di detta prospettazione, la Suprema Corte osserva: “la merce soggetta a diritti di confine, continua a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l'abusiva introduzione nel territorio dello stato, perché il tributo doganale va configurato non come una semplice tassa di passaggio, ma è un tributo che grava sulla merce, sì che la sottrazione perdura fintanto sia possibile l'adempimento dell'obbligazione. Sia il 758, 1197; Cass. pen., Sez. III, 29 marzo 1984, Rochas-Brignol, in Cass. pen., 1985, m. 757, 1196; Cass. pen., Sez. II, n. 4176 del 9 maggio 1984, Rea; Cass. pen., Sez. III, n. 10466 del 3 dicembre 1983; Cass. pen., Sez. III, n. 7596 del 23 maggio 1989; Cass. pen., Sez. I, 14 febbraio 1968, Pini, in Cass. pen., 1969, m. 2217, 1453. 110 Cass. pen., Sez. II, 25 marzo 1971, in Giust. pen., 1972, 703. 111 Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1985, Salin, in Cass. pen., 1987, m. 1366, 1636; Cass. pen., 7 febbraio 1964, in Giust. pen., 1964, II, 560; Aiello A.R.M., Contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex. art. 291 bis, Tesi di Laurea, Università degli studi di Roma “la Sapienza”, 2003. 59 Caratteri generali del reato di contrabbando contrabbando cosiddetto reale (che si commette allorché si sottrae effettivamente la merce al pagamento dei diritti di confine), che il contrabbando cosiddetto formale o presunto (che riguarda tutti quei fatti i quali commessi nella zona di vigilanza doganale, sono considerati idonei a far presumere che la merce sia stata già sottratta alla verifica doganale o che si tenti di sottrarla) non sono reati istantanei che si perfezionano cioè nel momento in cui sorge il diritto dell'amministrazione a pretendere i diritti di confine, bensì reati di natura permanente, la cui consumazione si esaurisce solo col cessare dell'attività diretta a consentire la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti doganali dovuti. Ne consegue che tale reato è configurabile nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce che non ha assolto il tributo, cooperino nel protrarne la illegittima circolazione anche con la semplice detenzione, senza che sia possibile distinguere tra importatori abusivi iniziali od originari e detentori successivi per effetto di plurimi passaggi”.112 Ancora, mantenendo costante giurisprudenza, sempre secondo la Corte Suprema, il contrabbando si configura come reato permanente, nel senso che le cose soggette ai diritti di frontiera, per cui non si è assolto 112 Così Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1985, Salin, in Cass. pen., 1987, m. 1366, 1636. 60 Caratteri generali del reato di contrabbando l’obbligo tributario, sono “permanentemente nella illegittima condizione di evasione a tali diritti”.113 Invero, parte della dottrina114, sia pure con variegate concessioni ai riflessi permanenti del reato di contrabbando, aderisce, unitamente alla minoritaria giurisprudenza di merito e legittimità, alla tesi della natura istantanea. A supporto di questo assunto va ricordato che accettare la tesi della permanenza del reato di contrabbando, porterebbe non solo a definire un diverso momento di decorrenza del termine di prescrizione del reato ex art. 158 c.p., ma contrasterebbe con l’art. 338 del t.u. n. 43 che stabilisce l’obbligo del ricettatore di pagare in solido con il contrabbandiere. La ricettazione, infatti, presuppone l’esaurimento del reato dalla cui consumazione proviene la merce che si ricetta;115 se il reato fosse permanente si presenterebbe, invece, in fase di consumazione e non già esaurito, e si parlerebbe di concorso non di ricettazione.116 113 Cass. pen., Sez. III, n. 2108 del 27 novembre 1997. Dinacci, E., voce Contrabbando, II) contrabbando e reati doganali, op. cit.; Flora G., Contrabbando doganale, op. cit.; Ragno, op. cit.; Leone A., Caratteri ed effetti del reato permanente, in Annali di dir. e proc. pen., 1935. 115 Aiello A.R.M., Contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex. art. 291 bis, Tesi di Laurea, Università degli studi di Roma “la Sapienza”, 2003. 116 Mazza L., op. cit. L’autore precisa alla fine che il delitto in esame andrebbe collocato tra i delitti istantanei ad effetti permanenti. 114 61 Caratteri generali del reato di contrabbando In giurisprudenza, la Corte di Cassazione, in contrasto con le decisioni precedentemente richiamate, ha affermato che, quando si tratta di merci od oggetti sottoposti a diritti di confine, il reato di contrabbando si realizza e si consuma istantaneamente al momento in cui sorge il diritto dell’amministrazione finanziaria a pretenderli, momento che coincide con la nascita dell’obbligazione doganale.117 Come detto, tale momento è quello dell’attraversamento della linea doganale e della destinazione al consumo della merce nel mercato interno ed in via definitiva impressa dall’importatore mediante la dichiarazione doganale. In ragione delle diverse modalità della condotta specificate dalla fattispecie prevista dall’art. 291 bis del Tuld la natura del contrabbando di t.l.e è molteplice. Le condotte di acquisto e vendita hanno carattere istantaneo consumandosi il reato nel momento stesso dell’azione mentre, introduzione, trasporto e detenzione, condotte d'altronde comuni al reato di cui all’art. 282, esigendo l’aggressione al bene giuridico una protrazione nel tempo per assumere rilevanza penale, hanno carattere permanente.118 117 Cass. pen., Sez. III, n. 10986 del 18 novembre 1982. Palazzo F.C., Paliero C.E., Commentario breve alle leggi penali complementari, Cedam, 2003. 118 62 Caratteri generali del reato di contrabbando E’ bene precisare che il reato di detenzione di tabacco lavorato estero di contrabbando presuppone una relazione di fatto di natura permanente tra l'autore della violazione ed il tabacco e prescinde, per la configurabilità del reato, dal luogo o dai luoghi in cui detta relazione viene iniziata o mantenuta, nonché dalle singole quantità di volta in volta ubicate in ciascuno di essi; questi elementi, infatti, attengono, invece, all'attività esecutiva del delitto.119 2.3.3 L’ossessione della prova Le disposizioni in materia doganale hanno tradizionalmente presentato profili attinenti al tema delle presunzioni.120 Il legislatore, per ovviare le difficoltà investigative che si incontrano nella repressione dei reati di contrabbando, ha introdotto ipotesi di reato che prevedono una serie di condotte le quali vengono presuntivamente assunte in relazione causale con lo scopo evasivo in tal modo anticipando la soglia di rilevanza penale del fatto, non solo per il 119 Cass. pen., Sez. III, n. 4369 del 24 febbraio 1999; Monfreda N., Le sanzioni in maniera doganale, Cerdef, 2005, apparso su dottrina.finanze.it. 120 Dinacci E., voce Contrabbando, II) contrabbando e reati doganali, in Enc. Giu., Roma 1988, vol. III, 1; Flora G., Contrabbando doganale, in Digesto Penale, III, Utet, Torino, 1989, afferma che le odierne disposizioni sono “ancorate, come le precedenti norme del 1940, allo stagnante terreno delle presunzioni”. Contra Vinciguerra S., I delitti doganali. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1963, 216, secondo cui “non esistono fattispecie di contrabbando costruite in termini presuntivi, ossia presunzioni in senso tecnico”. 63 Caratteri generali del reato di contrabbando tentativo, ma addirittura per comportamenti costituenti mero indizio della volontà evasiva. In tal senso si può distinguere tra ipotesi di contrabbando formale o di pura condotta e reale o di evento.121 Mentre il delitto di contrabbando c.d. reale si configura allorché si sottrae effettivamente la merce al pagamento dei diritti di confine, il contrabbando c.d. formale si realizza tramite il compimento di una determinata azione, ritenuta normativamente idonea “a far presumere che la merce sia stata già sottratta alla verifica doganale o che si tenti di sottrarla”122. Al riguardo, a parte una discutibile contrapposizione fra evento inteso in senso giuridico ed evento naturalistico, non sono pochi i casi nella legislazione doganale dove è presente un evento naturalistico che deve essere accertato, anche se si tratta di reati in cui il pericolo costituisce “evento naturalistico conseguenza” dell’azione od omissione vietate. 123 E’ opportuno analizzare partitamente talune disposizioni. Viene in primo luogo in rilievo l’art. 25, comma 2, del t.u. n. 43, il quale dispone che, in zona di vigilanza doganale terrestre, il detentore di 121 Secondo Satta I., Sul concetto giuridico del contrabbando formale, in Scuola pos., 1923, II, 274 ss., dovrebbe distinguersi tra contrabbando reale e contrabbando formale, ossia tra evasione tributaria effettiva ed evasione presunta; nello stesso senso Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 127. 122 Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1985, Salin, in Cass. pen., 1987, m. 1366, 1636. 123 Mazza L., Profili del tentativo di contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979, 157. 64 Caratteri generali del reato di contrabbando merci estere soggette a diritti di confine “deve dimostrarne la legittima provenienza”, altrimenti “è ritenuto responsabile di contrabbando”. Tale fattispecie sembra prevedere effettivamente una sorta di “presunzione” di illiceità del possesso124, cosicché solo la dimostrazione tramite prove attendibili consente l’esenzione da pena per un fatto, la mera detenzione di merci, sostanzialmente inoffensivo. Ciò obbedisce certamente ad una ratio ragionevole, ossia quella di porre a carico del detentore l’onere di provare l’avvenuto assolvimento degli obblighi doganali, cosa per lui di agevole dimostrazione. Ci si trova però di fronte ad una fattispecie che rovescia l’onere normalmente gravante sull’accusa125, con potenziale lesione della presunzione costituzionale di non colpevolezza dell’imputato. Non si tratterebbe di fenomeno realmente presuntivo, invece, quello contenuto all’art. 282, comma 1, lett. c) Tuld, che prevede la punizione a titolo di contrabbando di chi sia “sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra 124 Vinciguerra S., I delitti doganali. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1963, 270. Ritiene trattarsi dell’unica presunzione contenuta nel testo unico Alfano G., I delitti di contrabbando doganale, in Riv. pen., 1984, 364 s. 125 65 Caratteri generali del reato di contrabbando merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale”.126 Tale ipotesi, infatti, costituirebbe piuttosto un’anticipazione della tutela penale, e della punizione a titolo di reato consumato di un fatto percepibile come ancora allo stadio di tentativo.127 Perciò, si potrà dire che la fattispecie sostanziale del contrabbando previsto dall’art. 282 Tuld comprende anche le condotte di occultamento di merci che si vuole sottrarre al controllo doganale. Si rivela interessante anche la fattispecie di cui all’art. 283, primo comma, lett. b), laddove si punisce a titolo di contrabbando il capitano che, senza il permesso della dogana, trasporta merci estere in un tratto senza dogane e “rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore”. La fattispecie presenta analogie con quella appena analizzata di cui alla lett. c) dell’art. 282: anche all’art. 283, infatti, viene descritto un 126 Le seguenti conclusioni possono proporsi in relazione alle analoghe fattispecie di cui agli artt. 283, secondo comma, 284, secondo comma, 285, secondo comma, dettati in relazione al contrabbando nel movimento nei laghi di confine, in quello marittimo ed in quello aereo. 127 Pecoraro C., Le presunzioni nel diritto penale, Tesi di Dottorato, Scuola dottorale internazionale di diritto ed economia “Tullio Ascarelli”, 2008; Vinciguerra S., I delitti doganali. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1963, 266. 66 Caratteri generali del reato di contrabbando comportamento che appare preparatorio rispetto alla realizzata evasione del tributo; tuttavia, mentre la precedente norma prevedeva una condotta effettivamente riconoscibile, quale fraudolenta, anche grazie alla portata selettiva del dolo specifico, nel successivo il contegno del capitano potrebbe apparire del tutto neutro poiché viene punito un comportamento ben più equivoco rispetto all’occultamento della merce e ,oltretutto, senza che venga richiamata alcuna nota psicologica ulteriore ma soltanto un dato oggettivo ed esteriore: “in modo che sia agevole...”. Si potrebbe, dunque, essere tentati di ravvisare in ciò la posizione di una presunzione legale, che parifichi la prova di un certo tipo di navigazione alla dimostrazione del contrabbando.128 Prima di giungere a tale conclusione bisogna, però, ricordare che è il legislatore a fornire i confini del reato di contrabbando e, in relazione al caso di specie, ha ritenuto di punire a tale titolo la condotta del capitano; si tratta di un reato di mera condotta a pericolo presunto: per meglio regolamentare l’esazione dei diritti di confine e individuare più facilmente le condotte illecite, l’art. 283 fa divieto alle navi che trasportano merci estere di eseguire determinate manovre di per sé inoffensive ma passibili di costituire un anello della 128 Cass. pen., 2 marzo 1951, in Arch. pen., 1951, II, 397, che ritiene sussistente una presunzione iuris et de iure. 67 Caratteri generali del reato di contrabbando catena che conduce all’evasione129; perciò, fatto divieto di compierle, il capitano che trasgredisse manifesterebbe oggettivamente un contegno pericoloso rispetto all’interesse della riscossione del tributo: fatta salva, in senso esplicito, la non punibilità nel caso in cui la manovra sia dovuta a forza maggiore e, dunque, non possa ritenersi sintomatica di una illecita finalità; e fatti salvi, per clausola generale ex art. 49 cpv. c.p., i casi in cui la condotta si riveli nel concreto inoffensiva.130 Come emerge ictu oculi dalle ipotesi delittuose appena descritte, le condotte prescindono dalla sussistenza o meno della obbligazione tributaria, giungendo a sanzionare l’inosservanza di quegli obblighi e/o divieti accessori, imposti dalla legge, proprio per assicurare la possibilità di effettuare al meglio il controllo sugli adempimenti degli obblighi doganali funzionali ovviamente all’osservanza dell’obbligo “primario”: quello del pagamento del tributo.131 129 DUS, Teoria generale dell’illecito fiscale, Milano, 1957, 75 s. In generale anche Vinciguerra S., I delitti doganali. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1963, 199. 130 Pecoraro C., Le presunzioni nel diritto penale, Tesi di Dottorato, Scuola dottorale internazionale di diritto ed economia “Tullio Ascarelli”, 2008. 131 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 43. 68 Caratteri generali del reato di contrabbando 2.3.4 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato Un’altra distinzione che assume particolare importanza nel diritto punitivo doganale, anche quando ha ad oggetto i tabacchi lavorati esteri, è quella tra contrabbando consumato e contrabbando tentato. E’ questo uno degli aspetti più caratteristici del contrabbando. Com’è noto, a norma dell’art. 56 c.p., il tentativo consiste nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il delitto tentato è punito con una pena più lieve del reato consumato. La multa, ad esempio, che è la pena che più ci interessa in questo campo, è diminuita da un terzo a due terzi. In base all’art. 293 D.P.R. n. 43/73, “per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato”; il che significa che il tentativo di contrabbando non è punibile in relazione al pericolo o all’allarme sociale determinato, ma come violazione a se stante di un precetto penale, non evadere il tributo, essendosi voluto punire l’atto determinativo ed effettuale avente un valore esplicativo della volontà di commettere tale reato indipendentemente dal suo compimento.132 132 Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 146. 69 Caratteri generali del reato di contrabbando Il contrabbando di t.l.e., al pari del contrabbando generico, almeno sotto il profilo ontologico, è un reato di pura condotta, nel quale l’illecito penale si perfeziona indipendentemente dal sorgere concreto dell’obbligazione tributaria essendo sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei ed univoci diretti a sottrarre le merci a pagamento dei diritti di confine. Analogamente l’estinzione dei diritti di confine133, non determina il 133 che a norma dell’art. 338 Tuld avviene anche nel caso, che a noi più interessa, in cui le merci oggetto di contrabbando siano state sequestrate e, aggiunge l’art. 233 lett. d) del Regolamento (CEE) n. 2913/1992, contemporaneamente o successivamente confiscate. Gli altri casi di estinzione dell’obbligazione doganale, previsti dall’art. 233 del CDC, sono: a) il pagamento dell’importo dei dazi; b) lo sgravio dell’importo dei dazi; c) quando per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi la dichiarazione in dogana venga invalidata o le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell'autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all'articolo 182, oppure distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore. Anche la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-459/07 del 2 aprile 2009 si è pronunciata in merito all’estinzione dell’obbligazione doganale a seguito di sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio della Comunità Europea. La Corte è intervenuta in merito all’interpretazione delle disposizioni contenute negli artt. 202 e 233 del Codice Doganale Comunitario, che riguardano la nascita dell’obbligazione doganale all’importazione a seguito dell’irregolare introduzione nel territorio comunitario di merci provenienti da Paesi terzi nonché sul sequestro delle stesse all’atto dell’introduzione irregolare con la contemporanea o successiva confisca. I giudici europei hanno sostenuto che il sequestro e la confisca delle merci introdotte irregolarmente nel territorio comunitario estinguono l’obbligazione doganale solo all’atto dell’introduzione irregolare, volendo intendere che solo qualora il sequestro venga disposto prima che le merci lascino il primo Ufficio doganale interno dell’Unione Europea esso avrà, con la confisca l’effetto di estinguere l’obbligazione doganale. In caso contrario, con sequestro operato oltre il primo Ufficio doganale, ciò non potrà comportare l’estinzione dell’obbligazione doganale. La domanda di pronuncia pregiudiziale promossa dal governo austriaco verteva sui motivi di estinzione dell’obbligazione doganale nell’ambito di una controversia riguardante il sequestro di merce irregolarmente introdotta nel territorio doganale della Comunità: 150 70 Caratteri generali del reato di contrabbando stecche di sigarette occultate nei vani di un pullman che seguendo un itinerario che dal Kosovo attraverso l’Albania aveva raggiunto in un primo momento per Brindisi e successivamente l’Austria e in territorio austriaco, prima della destinazione finale, scoperta). Atteso che il fatto esaminato configura la fattispecie di cui all’articolo 202 del C.D.C.: “l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione… . Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino…”, e che il primo comma, lett. d) dell’art. 233 del C.D.C. dispone che “… l’obbligazione doganale si estingue quando le merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale in conformità dell’art. 202 sono sequestrate all’atto dell’introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate… .”, la Corte ha ritenuto dover individuare il momento e il luogo preciso indicato dalla locuzione: “all’atto dell’introduzione irregolare”. Considerato che la fattispecie di estinzione dell’obbligazione doganale, “sorta in conformità dell’art. 202”, di cui all’art. 233 primo comma lett. d) del CDC, assume a riferimento, quale momento di estinzione, un periodo successivo alla sua nascita ossia conseguente al momento in cui è pacifico che le formalità previste, segnatamente, dagli artt. 38-41 di detto codice non sono state espletate e cioè: 1. ex art. 38 n. 1 CDC le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio o all’ufficio doganale designato o in una zona franca; 2. ex art. 40 CDC allorché le merci arrivano all’ufficio doganale esse devono essere presentate in dogana; e che, come emerge dall’art. 163, n. 1, lett. c, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC): per “luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità” s’intende, per le merci trasportate via terra, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale; ne consegue, afferma la Corte di Giustizia, che il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità, il quale si verifichi oltre il primo ufficio doganale [terrestre], non può comportare l’estinzione dell’obbligazione doganale ex art. 233 CDC in quanto effettuato successivamente all’introduzione irregolare e non, come previsto dal medesimo articolo quale causa di estinzione, “all’atto dell’introduzione irregolare”. Diversamente dal caso in esame, per le merci trasportate via aerea, il luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità deve individuarsi, ex art. 163, n. 1, lett. d, del DAC, nel luogo in cui si trova la frontiera terrestre del territorio doganale della comunità. Dette merci vengono, di fatto, sempre condotte senza indugio presso l’Ufficio Doganale, così come richiesto dall’art. 38 del CDC, e quindi l’obbligazione doganale ex art. 202 CDC, viene a configurarsi solo al momento in cui è pacifico che le formalità previste dall’art. 40 CDC non siano espletate, cioè solo qualora esso venga disposto prima che le merci lascino l’Ufficio Doganale aeroportuale, riconducendo così la fattispecie “aeroportuale” a quella esaminata dalla Corte di Giustizia Europea. 71 Caratteri generali del reato di contrabbando venir meno dell'illiceità penale degli atti precedentemente compiuti, quando questi si rivelino idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto di contrabbando. Cosicché, la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione assume rilievo unicamente per stabilire se ed in quali limiti la condotta - non esaurita - dell'agente abbia una connotazione sufficientemente idonea ed univoca per la perpetrazione della frode ai danni dello Stato.134 Anche se il contrabbando di t.l.e. tentato costituisce un’ipotesi di reato autonoma e distinta dal contrabbando consumato, ancorché punibile con la stessa pena per espressa previsione dell’art. 293 Tuld, l'equiparazione quoad poenam del tentativo al delitto consumato, in totale difformità rispetto ai parametri sanzionatori dettati per l’ipotesi di tentativo dall'art. 56 c.p.135, non ha mancato di suscitare perplessità, specie in dottrina. La parificazione di trattamento della messa in pericolo del bene giuridicointeresse protetto rispetto alla sua concreta ed effettiva lesione appare, infatti, quanto meno in contrasto con i principi costituzionali di offensività ed eguaglianza, non essendo ammissibile la previsione di identica sanzione 134 Cass. pen., Sez. III, n. 6124, 26 giugno 1986; Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 55. 135 Cass. pen., Sez. III, n. 1507 del 15 febbraio 1974. 72 Caratteri generali del reato di contrabbando per fatti di obiettiva diversa gravità; il che, evidentemente, determina situazioni di disparità e discriminazioni irragionevoli.136 La ragione di questa assimilazione, che determina l'arretramento della tutela apprestata dall'ordinamento all'interesse statuale di percezione dei diritti di confine sin dal momento del compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla “sottrazione dei diritti di confine”, muove dalla concreta esigenza di rendere punibile anche la semplice condotta fraudolenta che determina una situazione di pericolo, anche soltanto presunto: “tenuto conto delle innumerevoli ed imprevedibili modalità con le quali può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di non lasciare impunita alcuna forma di tale illecito, con la previsione dell'art. 293 D.P.R. n. 43 del 1973, ha inteso creare una ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera in cui soltanto l'evento è precisato - la sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine - mentre l'azione non è indicata in modo specifico, sicché ad integrare il delitto è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento sopra specificato”. In relazione a siffatta fattispecie, la dichiarazione doganale di importazione, atto formale indispensabile per il sorgere dell’obbligazione tributaria, costituisce il momento conclusivo e non quello iniziale dell’iter criminis, cosicché, indipendentemente da quella dichiarazione, e prima ancora di essa, è 136 Mantovani V., Diritto penale, Padova, 1992, 437. 73 Caratteri generali del reato di contrabbando ipotizzabile il tentativo ogni volta che si riscontrino atti diretti in modo non equivoco a commettere il contrabbando.137 E tutto ciò vale in relazione al combinato disposto degli artt. 292 e 293 Tuld che, come in precedenza accennato, genera quella ipotesi residuale e sussidiaria di contrabbando tentato a forma libera.138 Difatti, si è detto, una delle peculiarità della legislazione penale doganale è quella di avere altresì creato, accanto alla ipotesi di contrabbando tipiche, ipotesi di contrabbando atipiche attraverso l'incriminazione di condotte insuscettibili di essere inquadrate nell'ambito del tentativo, in quanto difettanti dei necessari requisiti di idoneità e/o di univocità.139 Non basta tuttavia che la volontà dell'autore di commettere reati di contrabbando “si estrinsechi in fatti rivelatori di una volontà generica di delinquere”, occorrendo la concreta identificazione del delitto cui era diretto il tentativo. Così, infatti, la Corte Suprema ha escluso la sussistenza del delitto tentato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, desunta da elementi quali: la predisposizione strutturale di una barca, la fittizia 137 Così Cass. pen., Sez. III, n. 1094 del 5 febbraio 1985. Nella specie è stata ritenuta l’irrilevanza ai fini della sussistenza del delitto di tentato contrabbando, dell’inesistenza di obbligazione tributaria italiana per la mancata presentazione alla dogana di un autoarticolato carico di burro diretto in Italia e bloccato dai funzionari doganali francesi. 138 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 56. 139 Si pensi alla ipotesi dell'art. 282, lett. a): chiunque “introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16”. 74 Caratteri generali del reato di contrabbando intestazione di proprietà, l'assenza di segni esteriori di identificazione del mezzo nautico, la riscontrata presenza di notevole quantità di carburante a bordo.140 Invero, pur apparendo indubitabile la volontà di avvalersi di tale predisposizione per violare le norme penali, in assenza di diversi ed ulteriori elementi di riscontro, nulla poteva far supporre che si volesse commettere il reato di contrabbando e non, invece, altri reati, di natura finanziaria o di altra natura quali traffico di armi, droga, ecc.141 Ancora, pur se con sentenza risalente e sorprendentemente garantista, la Corte Suprema ha ritenuto non ravvisabili gli estremi del tentativo di contrabbando nel fatto di chi si trovasse a bordo di una nave distante cento chilometri dalle coste jugoslave e con la prua diretta verso il litorale estero con un carico di sigarette “perché le congetture non possono assurgere a rilevanza di fonti di convincimento ove siano isolate e siano contrastate da precisi elementi di fatto, che inducono ad operare una diversa ricostruzione dell’episodio di causa”.142 Per contro, è stato ravvisato il tentativo di contrabbando nelle ipotesi di: 143 140 Cass. pen., Sez. III, 19 maggio 1983. Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 57. 142 Cass. pen., Sez. I, 6 marzo 1958, Giust. pen, 1959, II, 260. 143 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 57. 141 75 Caratteri generali del reato di contrabbando 1) colui che, presentatosi alla dogana, attraverso l'esibizione di documentazione suscettibile di trarre in inganno e mediante dichiarazioni mendaci, abbia falsamente dichiarato di voler introdurre nel territorio nazionale una merce diversa (per valore, qualità, quantità e/o destinazione);144 2) colui che venga sorpreso in un cascinale dove era stato depositato il tabacco, oggetto di contrabbando, con un veicolo che appariva predisposto per il trasporto di notevole quantità di “materiale”;145 3) del mittente che, a seguito del sequestro della merce proveniente dall'estero e prima della dichiarazione di importazione che determina l'insorgenza della obbligazione tributaria, richiami la merce stessa;146 4) del comandante del motopeschereccio, partito da un porto italiano al fine di prelevare tabacchi lavorati esteri in un porto straniero, a nulla rilevando la circostanza che, durante il viaggio di ritorno, il natante, con il carico illecito, sia stato intercettato in acque internazionali.147 144 Cass. pen., Sez. III, 24 marzo 1972, Merazzi, Mass. Ufficiale, 1972, m. 121440. Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 1978, Caroli, in Cass. pen., 1980, 227, m. 247 146 Cass. pen., Sez. II, 25 marzo 1983, Gaeta, in Cass. pen., 1984, 1799, m. 1263 147 Cass. pen., Sez. III, n. 3911 del 26 marzo 1988. 145 76 Caratteri generali del reato di contrabbando Hanno dato luogo a qualche perplessità, invece, la desistenza volontaria ed il recesso attivo, previsti rispettivamente al comma 3 e 4 dell’art. 56 c.p. Per quanto riguarda la desistenza volontaria, che può aversi indistintamente, sia nei reati di evento, sia nei reati di pura condotta, non sembra difficile configurare il caso di chi, non costretto da avvenimenti esterni che gli abbiano imposto di interrompere l’attività esecutiva del delitto, abbandoni il proposito delittuoso. Trattandosi di equiparazione solamente quoad poenam, la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto applicabile al tentativo di contrabbando di t.l.e. tale istituto, ancorché sia certamente di non facile risoluzione, valutare l'applicabilità dell'ipotesi dell'art. 56, comma 3, c.p. in relazione ai casi in cui il tentativo sia stato realizzato prima della insorgenza della obbligazione tributaria148 o, ancora, a seconda dell'esecuzione monosoggettiva o plurisoggettiva del delitto tentato di contrabbando.149 148 Cass. pen., Sez. III, n. 1618 del 25 ottobre 1973; Cass. pen., Sez. III, n. 1507 del 15 febbraio 1974. 149 Cass. pen., Sez. III, n. 1094 del 5 febbraio 1985. La Corte sottolinea il diverso atteggiarsi della desistenza volontaria nel reato unisoggettivo (o individuale) e nel reato plurisoggettivo (o concorsuale). Nel primo, poiché l'azione tipica inerisce ad un solo soggetto, è sufficiente che questi ne interrompa volontariamente il corso prima del suo compimento perché essa non si realizzi e l'autore vada esente da pena. Nel secondo, invece, inerendo l'azione tipica ad una pluralità di compartecipi, la semplice desistenza da parte di uno di essi non è sufficiente ad elidere la penale responsabilità, salvo che sia riuscita ad impedire il compimento dell'azione tipica; Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini 77 Caratteri generali del reato di contrabbando Tale è il caso della barca che, seguendo una nave con un carico di sigarette per trasferirvi a bordo un quantitativo da sottrarre al controllo doganale, si diriga in direzione opposta alla nave. Più complicata la configurabilità del recesso attivo per il quale la legge stabilisce la diminuzione di pena da un terzo alla metà. Parte della dottrina ritiene non configurabile la diminuente legata al recesso, essendo il delitto di contrabbando doganale un illecito di pura condotta, in sostanza mancante dell’evento naturalistico il cui impedimento è strutturale all’operatività del ravvedimento.150 In realtà, come già detto, esistono nella legislazione doganale reati di evento che deve essere accertato. E’ il caso del contrabbando a forma libera previsto dall’art. 292 Tuld, realizzabile in qualsiasi modo purché ne derivi un’evasione dei diritti di confine. In questo caso l’evento naturalistico dell’evasione è perfettamente conciliabile con il recesso attivo come il caso di colui che, avendo oltrepassato la linea doganale anche oltre la zona di vigilanza, ed essendo obbligato a presentare le merci alla dogana, prima della scadenza del termine per la presentazione la presenti ad altra dogana. Oppure il caso in C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 57. 150 Mazza L., Profili del tentativo di contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979, 157. 78 Caratteri generali del reato di contrabbando cui avendo fornito una dichiarazione sul valore diversa dal reale, ne presenti una successivamente corrispondente al vero. 79 Le forme di manifestazione del reato 3 Le forme di manifestazione del reato. Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, così come qualsiasi reato, non sempre si manifesta nella forma descritta dalla fattispecie tipica. Vi sono, infatti, forme di manifestazione del reato di contrabbando che si sostanziano, in accordo con la tradizione penalistica italiana, nelle figure delle circostanze del reato, del tentativo, del concorso di persone nel reato.151 Mentre della fattispecie tentata è già stata data nozione nel capitolo precedente, preme ora considerare, in prima analisi, quali siano le circostanze comuni ontologicamente compatibili con il delitto di contrabbando di t.l.e. per poi passare alla diffusa analisi delle ipotesi aggravate c.d. “speciali” contemplate dall’art. 291 ter D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, tra le quali si distinguono forme particolari di concorso di persone. Sarà infine affrontata l’analisi dell’art. 291 quater Tuld che disciplina una speciale forma di reato a concorso necessario: l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. 151 Cadoppi A., Venenziani P., Elementi di diritto penale, parte generale, Cedam, 2007. 80 Le forme di manifestazione del reato 3.1 Le circostanze comuni del reato di t.l.e. Le circostanze aggravanti e attenuanti comuni previste dagli artt. 61, 62 e 62 bis c.p. possono tutte applicarsi, in linea giuridica, al reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Alcune di queste però non possono configurarsi a causa di un’incompatibilità logica con questo reato. Tanto può dirsi, ad esempio, per l’aggravante di aver agito per motivi abbietti o futili prevista dall’art. 61 n. 1 c.p. che, pur essendo astrattamente applicabile, appare di improbabile combinazione con il reato de quo.152 Il movente del delitto di contrabbando di t.l.e., del resto, coincide quasi sempre con l'indiretta finalità di lucro che deriva dalla mancata corresponsione dei dovuti diritti di confine e questo difficilmente è avvertito come un particolare senso di turpitudine e repulsione in una persona di media moralità. 152 Sostenitori della tesi dell'incompatibilità della circostanza indicata al n. 1 sono Azzali, Contrabbando doganale, in Enc. dir., voI. IX, Varese, 1961,702; De Vincentiis C., Contrabbando doganale, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. IV, Utet, Torino, 1959, 447; Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 188. In senso contrario, Vinciguerra S., I delitti doganali. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1963, 298, il quale afferma la ravvisabilità della circostanza nel caso in cui il movente sia dato, per es., dalla “brama di gozzoviglie... ed è una futilità l'amore di avventura che secondo alcuni è uno dei principali moventi del contrabbando”. 81 Le forme di manifestazione del reato Appare, invece, indubbia la configurabilità dell'aggravante della connessione teleologica al reato di contrabbando per conseguire i vantaggi patrimoniali di un altro reato.153 Maggiori problemi si pongono in riferimento alla circostanza aggravante speciale indicata all’art. 291 ter, lett. c) Tuld per il contrabbando di tabacchi e a quella di uguale tenore prevista dall'art. 295, lett. c) per il contrabbando di merci, che prevedono l’ipotesi di connessione del contrabbando con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.154 Si contrappongono in proposito due diverse tesi: quella sostenuta dalla dottrina e giurisprudenza minoritaria che ravvisa in tali casi un concorso apparente di norme fra l'aggravante speciale e quella comune155, in quanto, essendo le aggravanti speciali in rapporto di specialità rispetto a quella dell’art. 61 n. 2 c.p., questa viene esclusa; quella maggioritaria che ravvisa, invece, un'ipotesi di concorso materiale di circostanze156 portando 153 Cass. pen., Sez. VI, n. 1112 del 6 febbraio 1997. Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 65. 155 Antolisei F., Manuale di diritto penale: Leggi complementari. I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica, Volume 2, Giuffrè, 2008, 454. 156 Mazza L., Profili del tentativo di contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 171; Vinciguerra S., I delitti doganali. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1963, 319; Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 65. 154 82 Le forme di manifestazione del reato taluno ad aggiungere al reato comune un aumento di pena ex art. 61, n.2 c.p.157 Le aggravanti previste dall’art. 61 n. 3 e 4 c.p., si rivelano, invece, di evidente inapplicabilità. La prima, l'avere nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell'evento, presuppone la punibilità a titolo colposo; la seconda si rivela inconfigurabile considerato che l'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà verso le persone non si accorda con le azioni che concretano il contrabbando.158 È, invece, sicuramente configurabile l'aggravante di cui al n. 5, l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Affinché sussista l'aggravante comune, occorre che il contrabbandiere “profitti”, ovvero si valga intenzionalmente dei vantaggi offerti dalle condizioni di tempo, come ad esempio dell'ora notturna, di una 157 Vinciguerra S., I delitti doganali, cit.; Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, cit. 158 Mazza L., Profili del tentativo di contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979, 171; Vinciguerra S., I delitti doganali. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1963, 300; Azzali G., Contrabbando doganale, in Enciclopedia del diritto IX, 1961, 702; De Vincentiis C., Contrabbando doganale, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. IV, Utet, Torino, 1959, 447. 83 Le forme di manifestazione del reato calamità naturale, di naufragio159, etc., o di luogo allorché il reato avvenga in un luogo deserto o isolato.160 Maggiori problemi sorgono con riferimento alle circostanze ostacolanti riferite alla persona, considerato che il soggetto passivo nel reato di contrabbando è lo Stato.161 L’aggravante di cui al n. 6 dell’art. 61 c.p., l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, disposto per un precedente reato è configurabile allorché il soggetto attivo sia un latitante o un evaso secondo la nozione derivata dall’art. 296 c.p.p.162 Assai dibattuta è la questione che concerne l'applicabilità dell'aggravante dell'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante 159 In questo specifico caso il t.u. 43/73, art. 31, prevede lo specifico obbligo, in capo ai funzionari doganali ed ai militari della guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, di provvedere alla tutela degli interessi doganali. 160 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 66. 161 Antolisei F., Manuale di diritto penale: Leggi complementari. I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica, Volume 2, Giuffrè, 2008. 162 Ex. art. 296 c.p.p. per “latitante” s'intende “chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o ad un ordine con cui si dispone la carcerazione”. In base all’ultimo comma del medesimo articolo “Al latitante per ogni effetto è equiparato l’evaso”. 84 Le forme di manifestazione del reato gravità di cui al n. 7 e, per converso, dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. al delitto di contrabbando e agli stessi reati finanziari, in genere. Sarebbe ostativa alla configurabilità delle menzionate circostanze la non inquadrabilità del delitto di contrabbando di t.l.e. in particolare, e del contrabbando di merci in generale, nella categoria dei delitti contro il patrimonio o di quelli che comunque offendono il patrimonio163 e, nemmeno, in quelli determinati da motivo di lucro.164 Invero, come rilevano i sostenitori di tale tesi, l'oggettività giuridica del reato di contrabbando è data dall'interesse statuale all'esazione dei tributi doganali, sicché la lesione patrimoniale è, almeno all'apparenza, una conseguenza meramente accidentale e secondaria.165 In proposito, anche la giurisprudenza si è espressa sulla circostanza che l'offesa nel delitto di contrabbando non appare rivolta al patrimonio dello Stato, ma al suo potere tributario.166 In tal senso il tributo evaso non costituisce il danno del reato. 163 Mazza L., Profili del tentativo di contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979, 168; Gallo S., Inapplicabilità del danno di speciale tenuità, in Riv. guardia fin., 1973,79 ss.; contra, Flora G., Contrabbando doganale, in Digesto Penale, III, Utet, Torino, 1989, 132 e Azzali G., Contrabbando doganale, in Enc. dir., vol. IX, Varese, 1961, 703. 164 Mazza L., cit., 169. 165 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 68. 166 Cass. pen., Sez. III, n. 7 del 3 gennaio 1985, che, con riguardo alla circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62 n. 6 c.p., come pure quella del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 stesso codice, ha affermato la non 85 Le forme di manifestazione del reato L'obbligazione tributaria rimasta inadempiuta quindi non può considerarsi elemento costitutivo del reato, giacché questo si perfeziona con la commissione del primo atto costituente tentativo. Sulla scorta di tali considerazioni si può affermare che il mancato pagamento del tributo non può arrecare un vero e proprio danno patrimoniale allo Stato-persona offesa e ciò impedisce la configurabilità della circostanza in queste ipotesi. Dibattuta è anche l’applicazione della circostanza di aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso (art. 61 n. 8). L’esempio classico adottato è quello del contrabbandiere che distrugge, o tenta di distruggere, la merce che sta per essere sottoposta a sequestro. Orbene, nel caso accennato, l'aggravamento delle conseguenze del delitto sarebbe dato dalla distruzione delle merci sulle quali grava l'imposta doganale inevasa. Ma in realtà il responsabile non aggrava le conseguenze del reato, semplicemente impedisce che operi la causa di estinzione dell’obbligazione doganale, ai sensi dell’art. l’art. 233 lett. d) del applicabilità della stessa ai reati doganali, ”in quanto l'interesse protetto non è il patrimonio dello stato, ma il suo diritto sovrano alla imposizione ed alla riscossione dei tributi”. 86 Le forme di manifestazione del reato Regolamento (CEE) 2913/1992, che si realizza con il sequestro e la contestuale o successiva confisca. 167 Ma il mero consolidamento dell’obbligazione tributaria non può considerarsi un aggravamento delle conseguenze del reato. L’inadempimento, infatti, costituisce proprio il presupposto del reato non la conseguenza richiesta dall’aggravante. Configurabile è di contro l’abuso di poteri e violazione di doveri pubblici o sacerdotali (art. 61 n. 9 c.p.). Ad integrare la circostanza in questione è necessario che l'abuso dei doveri o la violazione dei doveri consista “in una inversione dell'uso di facoltà o di mezzi legittimamente disponibili. È necessario che tra l'esercizio del pubblico servizio e la commissione del reato esista una connessione, un rapporto di interdipendenza oppure di semplice occasionalità, mentre non si richiede un nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e il pubblico servizio, essendo sufficiente che l'esecuzione del reato sia stata agevolata dalle attribuzioni dell'agente”.168 L’aggravante comune ex. art. 61 n. 10 c.p. postula la commissione di un reato contro un pubblico ufficiale: non rientrano pertanto nella previsione della circostanza, tutti quei reati che, al pari di quello di 167 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 69. 168 Cass. pen., Sez. III, n. 4102 del 15 giugno 1974. 87 Le forme di manifestazione del reato contrabbando di t.l.e., non aggrediscono la persona fisica o morale del pubblico ufficiale, né recano offesa alla sua personalità.169 La circostanza comune prevista dall’art. 61 n. 11, “per aver commesso il fatto con abuso di autorità e di relazioni domestiche”, non si presenta inconcepibile in materia doganale. L’aggravante considerata generalmente soggettiva, dato che si riferisce a qualità e condizioni del reo, è realizzabile, talora, solo nella casistica dottrinaria, talora, anche concretamente sul piano fattuale.170 Relativamente alle ultime due aggravanti previste dall’art. 61 c.p.171 n. 11 bis e 11 ter, non sembra utile una più dettagliata disamina considerato che la prima, l’aver commesso il reato essendo illegalmente sul territorio nazionale, è evidentemente configurabile mentre la seconda, l’aver 169 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 72; Vinciguerra S., I delitti doganali. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1963, 302; Azzali G., Contrabbando doganale, in Enciclopedia del diritto IX, 1961, 702; De Vincentiis C., Contrabbando doganale, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. IV, Utet, Torino, 1959, 447; Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 193. 170 Esprime dubbi circa la concreta configurabilità di talune delle ipotesi specificate dalla circostanza esaminata, Mazza L., Profili del tentativo di contrabbando doganale, Jovene, Napoli, 1979, 172 (in particolare, menziona l'abuso di ospitalità). Ritiene, invece, Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, cit., 193, che non sia raro ”il caso che il figlio di Tizio e la moglie di Caio pretendano riguardi e tolleranze che ad altri non sarebbero consentite. Ma questi sconci, che si verificano anche in tutti gli altri campi, dipendono in massima parte dalla debolezza di chi è preposto alla vigilanza o al controllo, che, in verità, non sempre si sente sufficientemente protetto se si comporta diversamente”. 171 Aggiunte rispettivamente dall’art. 1, comma 7, e dall’art. 3, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”. 88 Le forme di manifestazione del reato commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, è ontologicamente incompatibile. Sono, inoltre, applicabili al contrabbando di tabacchi lavorati esteri le attenuanti comuni previste dall’art. 62 c.p. se e in quanto esse possano ricorrere in occasione di questo reato. Può ricorrere ad esempio l’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale ex art. 62 n. 1. Difatti, poiché ai fini della concessione dell'attenuante del n. 1 rileva unicamente il momento etico che ha determinato l'agente alla commissione dell'illecito, vale a dire “lo scopo spiccatamente nobile e altruistico, oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi della collettività”172, nulla osta alla ravvisabilità della circostanza anche in relazione al reato esaminato. Così ad esempio “se qualcuno abbia commesso un contrabbando, non per interessi egoistici, ma per compiere un'opera di soccorso o per passione di studio o, crediamo anche, per sfamare i propri figli, nell'impossibilità di trovare una qualsiasi occupazione”, o “al solo scopo di procurarsi denaro sufficiente per far operare un congiunto gravemente malato”.173 172 Cass. pen., Sez. I, n. 6205 del 6 giugno 1991. Mazza L., cit., 171; Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 65. 173 89 Le forme di manifestazione del reato Non pare, invece, che possa trovare probabile applicazione nel campo doganale l’attenuante della provocazione di cui al n.2 dell’art. 62 c.p. Non vi è una vera e propria inconciliabilità, ma “sembra piuttosto che si versi in una elevatissima improbabilità di fatto, suscettibile di incontrare eccezione in qualche ipotesi marginale. Si pensi al contrabbando commesso nello stato d'ira provocato dall'accusa di viltà precedentemente rivolta all'agente da un funzionario di dogana”.174 Stessa cosa si può dire per l’attenuante della suggestione di una folla tumultuante di cui all’art. 62 n. 3 c.p. L’attenuante relativa alla speciale tenuità del danno, art. 62 n. 4 c.p., è l’esatta antitesi dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 7. Valgono pertanto anche in riferimento a detta ipotesi, le considerazioni più sopra svolte e le conclusioni cui le stesse conducono: ovvero l'incompatibilità dell’attenuante rispetto al delitto di contrabbando.175 Sulla stessa posizione appare schierata anche la stessa giurisprudenza di legittimità ove afferma che “non è applicabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 ai reati doganali, sia perché la pena è 174 Vinciguerra S., I delitti doganali. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1963, 299. Flora G., Contrabbando doganale, in Digesto Penale, III, Utet, Torino, 1989, 132; Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 195. 175 90 Le forme di manifestazione del reato proporzionale all'entità del tributo evaso, sia perché i reati doganali offendono non il patrimonio dello Stato, ma la sua potestà tributaria”.176 Mentre è chiaramente incompatibile sul piano logico la circostanza del dolo dell’offeso ex. art. 62 n. 5, piena applicazione potrebbe trovare, invece, l’attenuante determinata dal ravvedimento attivo (art. 62 n. 6), e cioè “l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzione o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.” Per poter fondatamente ritenere sussistente l'attenuante in parola occorre che l'attività riparatrice non si risolva nel ristoro delle conseguenze economiche patite dallo Stato a seguito della evasione dei diritti doganali. È quanto meno necessario che la condotta del contrabbandiere “ravvedutosi” evidenzi la propria diminuita pericolosità: l'attenuante è ravvisabile, infatti, solo allorché l'azione tesa ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato sia spontanea ed efficace.177 Ovvero, secondo le indicazioni della Suprema Corte, l'azione riparatrice deve essere determinata 176 Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 1980, Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. III, 29 ottobre 1984. 177 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 79. 91 Le forme di manifestazione del reato da “motivi interni all'agente e non influenzata in alcun modo da fattori esterni che operino come pressione sulla spinta psicologica”.178 Non potrà, dunque, negarsi l’applicazione dell’attenuante in parola al contegno post factum del contrabbandiere che, senza condizionamenti o pressioni esterne, mostrando di voler incondizionatamente reintegrare l'ordine sociale leso a seguito della propria condotta antigiuridica, confessi il proprio precedente delitto di contrabbando. In tal caso, la confessione è tale da assurgere ad elemento integrante la fattispecie attenuata del n. 6, perché consente potenzialmente allo Stato, ignaro della perpetrata evasione dei diritti di frontiera, di eliminare le conseguenze da esso discendenti.179 Infine, non sussistono dubbi sulla applicabilità delle cd. “attenuanti generiche” di cui all’art. 62 bis c.p., allorché la condotta del contrabbandiere sia caratterizzata da elementi circostanzianti non specificamente previsti come attenuanti o parametri indicati dall'art. 133 c.p., quando questi si evidenzino con connotazioni “tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera peculiare ed esclusiva sulla “quantità”, oggettiva e soggettiva del reato”.180 178 Cass. pen., Sez. VI, n. 8238 del 6 giugno 1990 Con riferimento al più ampio genus dei reati finanziari Cass. pen., Sez. III, 11 novembre 1981. 180 Cass. pen, Sez. II, n. 5808 del 15 maggio 1992; Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 80. 179 92 Le forme di manifestazione del reato 3.2 Le circostanze speciali del reato previste dall’art. 291 ter. Indipendentemente dalle circostanze aggravanti comuni stabilite dall’art. 61 c.p. e che possono ricorrere anche per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l’art. 291 ter, sempre introdotto all’interno del D.P.R. 43 del 1973 dalla legge n. 92/2001, prevede circostanze aggravanti speciali le quali consistono in fatti che facilitano l’esecuzione del reato e lo rendono perciò più pericoloso e socialmente allarmante. Le circostanze previste dall’art. 291 ter del Tuld devono, invece, essere considerate autonome rispetto a quelle dell’art. 295 t.u. n. 43/73 del quale, però, ricalca la struttura e gran parte del contenuto. Il primo problema è stabilire il rapporto tra le due norme: l’art. 295 si applica, per sua espressa previsione, ai “delitti preveduti negli articoli precedenti” quindi, apparentemente, anche al 291 bis; in effetti la norma va interpretata nel senso che le circostanze aggravanti dell’art. 291 ter si riferiscono esclusivamente alle ipotesi di reato di contrabbando di t.l.e. e quelle di cui all’art. 295 trovano applicazione per quelle residuali.181 In tal senso l’articolo in esame sottolinea l’autonomia della fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 181 Pascali L.G., Cammaroto G., La normativa di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in Il fisco n. 35/2001. 93 Le forme di manifestazione del reato Il comma 1 dei due articoli è sostanzialmente identico e prevede un aggravamento di pena fino a un terzo in caso di utilizzo, da parte dell’autore, di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Non è necessario che il titolare del mezzo di trasporto sia il proprietario del veicolo, potendo esserne il possessore o semplice detentore. Ciò consente di circoscrivere l’area di applicazione della circostanza: lì dove il proprietario del veicolo prova di non averne potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza, si configurerebbe l’aggravante. Il fondamento della circostanza in esame, sembrerebbe doversi ricercare, come avviene per la similare aggravante prevista dall’art. 295 Tuld, nella considerazione che, l’art. 301, comma 2, attraverso il rinvio all'art. 240 c.p., esclude l'applicabilità della confisca ai mezzi appartenenti a persona estranea al reato. Il legislatore, per far fronte al modus operandi, tutt'altro che inconsueto da parte dei contrabbandieri, di avvalersi di mezzi di trasporto non propri, ha tentato, mediante l’aumento della pena, di “neutralizzare” il vantaggio fruito dal contrabbandiere, in ragione dell'impossibile applicazione della misura di sicurezza.182 182 Di Lorenzo M., Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 202; Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 82. 94 Le forme di manifestazione del reato Seguendo una scala crescente di gravità il comma 2 dell’art. 291 ter contiene cinque ipotesi aggravanti, al verificarsi delle quali si applica la pena della multa nell’ordine di euro 25 e della reclusione da tre a sette anni. Tale pena consente, ai sensi dell’art. 384 del codice di procedura penale, di procedere anche al fermo di indiziato di delitto. La lettera a) dell’art. 291 ter, al pari di quella dell’art. 295, prevede un’ipotesi aggravata nel caso in cui il reato sia stato commesso facendo uso delle armi ma con due importanti differenze: in primo luogo, l’ipotesi prevista dall’art. 291 ter, lettera a), contrariamente a quella dell’art. 295, si applica anche oltre il limite territoriale della zona di vigilanza doganale183; in secondo luogo, nell’art. 291 ter sono state introdotte ulteriori specificazioni nella configurazione della condotta, che comprende anche quei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato.184 Non è però necessario che il reo sia scoperto in flagranza a mano armata ovvero che abbia effettivamente fatto uso delle armi, è sufficiente dimostrare che le armi siano state possedute nell’esecuzione del reato, 183 Definita all’art. 23 del Tuld ed estesa 10 chilometri dal confine terrestre verso l’interno e, per la frontiera marittima, 5 chilometri dal lido verso l’interno. 184 Pascali L.G., Cammaroto G., La normativa di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in Il fisco n. 35/2001. 95 Le forme di manifestazione del reato magari anche tenute nascoste ma in modo da poterne fare ricorso agevolmente. L’uso delle armi deve essere diretto ad “assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato”, con una formula che ricalca quella dell’art. 61 n. 2 c.p. e non giustifica interpretazioni restrittive, fondate sul dato letterale, ma di scarsa plausibilità logica.185 Appare di tutta evidenza la ratio che ispira l'aggravamento di pena in ipotesi di sorpresa a mano armata. È, infatti, anzitutto, in relazione alla gravità del reato, stante il maggior rischio che deriva agli agenti di polizia, chiamati a impedire o reprimere i reati di contrabbando, che si colloca il fondamento dell'aggravamento di pena186: si tratta, infatti, di una modalità esecutiva che, per la potenzialità offensiva a disposizione dei contrabbandieri, appare idonea ad esercitare un effetto intimidatorio nei confronti delle forze dell'ordine e favoriscono la commissione del reato sia nell'attività diretta a 185 Cerqua L.D., Pricolo C.M., Modifiche alla legge sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in DPP, 2001, 1073. 186 Sottolinea la maggior pericolosità delle azioni di contrabbando ricorrente la circostanza della mano armata, Antolisei F., Manuale di diritto penale: Leggi complementari. I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica, Volume 2, Giuffrè, 2008, 451: “lo scopo perseguito dal legislatore è stato quello di tutela degli appartenenti della polizia di confine e alla dogana evitando le forme di intimidazione che nascono dal contrabbando armato”. 96 Le forme di manifestazione del reato venire in possesso delle merci da contrabbandare che a difenderle quando il reo ne ha già la disponibilità. 187 Viene poi in rilievo la personalità del soggetto nei cui confronti ben si giustifica l’aumento di pena anche sotto il profilo della pericolosità del contrabbandiere, data dal maggior grado di determinazione dell'agente nel compimento dell'azione antigiuridica, nonché in ragione dell'appartenenza del fatto alla sua sfera volitiva. Infatti, pur rappresentandosi la possibilità di interventi preventivi e repressivi da parte delle forze dell'ordine, il soggetto si pone in condizione di superare detti attacchi.188 La lettera b) dell’art. 291 ter, prevede l’aggravante nel caso in cui l’autore è sorpreso, nel commettere il reato o immediatamente dopo, insieme a due o più persone in condizioni tali da costituire ostacolo per le forze di polizia. Anche tale ipotesi è sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 295 Tuld, con alcune differenze: non è previsto, come per la precedente aggravante, il limite territoriale della zona di vigilanza doganale, previsto, invece, per la lettera b) dell’art. 295; inoltre, mentre nel caso di contrabbando di merci diverse dai tabacchi lavorati esteri è necessaria la contemporanea presenza di tre o più persone “colpevoli di contrabbando”, 187 Cass. pen., 24 gennaio 1968, in Cass. pen. Mass. ann., 1969, 400. Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 88. 188 97 Le forme di manifestazione del reato la lettera b) dell’art. 291 ter Tuld considera sufficiente la presenza del soggetto colpevole del contrabbando e di altre due o più persone, senza richiedere che anche queste siano concorrenti nel reato. Isolata dottrina ritiene che si tratti di un mero lapsus calami del legislatore e che ai fini della contestabilità dell’aggravante sia comunque necessaria la dimostrazione di una certa opera di cooperazione fra tali persone.189 Ad ogni modo, qualora l’opera di “ostacolo” prestata da queste persone a favore del contrabbandiere venga riconosciuta dolosa, nei loro confronti potrà essere mossa l’imputazione di favoreggiamento personale ovvero, se viene dimostrata la “previa intesa” con il contrabbandiere, contestato il concorso nella commissione del delitto di contrabbando.190 Il fondamento logico di quest’aggravante è in gran parte quello medesimo della mano armata. Essa può, infatti, conseguire il medesimo effetto intimidatorio, perché qui il numero sostituisce la potenza delle armi, cosicché è sufficiente che sussistano situazioni o circostanze che in potenza, possono frapporre remore agli organi di polizia.191 189 Pittaluga F., Il contrabbando di merci e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, 2008, apparso su www.altalex.it. 190 Nieddu M., Crisci C., Brevi cenni sul contrabbando doganale, Aracne ed., Roma, 2008. 191 Antolisei F., Manuale di diritto penale, parte speciale, Giuffrè, Milano, 2008, 405. 98 Le forme di manifestazione del reato Ma proprio l’inciso in cui si parla di “condizioni tali da frapporre ostacolo” crea maggiori difficoltà interpretative.192 È da escludere che sia necessario, per la ravvisabilità dell'aggravante, un comportamento che integri gli estremi del reato previsto dall'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) anche solo perché, oltre a configurarsi un problema di concorso di reati, risulterebbe inevitabile l'applicazione congiunta della circostanza dell'unione e di quella specificata nella successiva lettera c) (connessione con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione), configurando il delitto di cui all'art. 337 c.p. un delitto contro la p.a. Perché si configuri la fattispecie aggravata è semplicemente sufficiente che i soggetti siano in grado di frapporre ostacolo all'azione preventiva o repressiva delle forze di polizia in ragione dei mezzi a disposizione, delle condizioni ambientali, etc. e non deve necessariamente concretizzarsi in un atteggiamento attivo contro di essi. Si tratta, comunque, di un giudizio di prognosi postuma che rimane affidato al giudice di merito, cui spetterà decidere se quelle determinate condizioni, conosciute e tenute in 192 considerazione da parte dei Cerqua L.D., Pricolo C.M., Modifiche alla legge sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in DPP, 2001, 1073. 99 Le forme di manifestazione del reato contrabbandieri, costituivano potenziali ostacoli per l'attività delle forze di polizia.193 La lettera c) dell’art. 291 ter riproduce l’aggravante contenuta nella stessa lettera dell’art. 295 Tuld e per la sua applicazione necessita che “il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o con altro delitto contro la pubblica amministrazione”. La maggior gravità attribuita dal legislatore al contrabbando di t.l.e. connesso con i delitti contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione e non, ad esempio, con un delitto contro la vita o l'incolumità individuale, deriva dalla frequenza della prassi esecutiva del reato che si manifesta spesso “combinandosi” con i delitti contro la P.A. e contro la fede pubblica. Il fondamento soggettivo della circostanza speciale in discussione è rappresentato dalla maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'agente che, pur di mettere in atto il suo progetto criminoso, non arretra neppure di fronte alla necessaria commissione di altro reato. Per la configurabilità dell'aggravante ex art. 291 ter, lett. c) deve esistere fra il delitto di contrabbando di t.l.e. e quelli contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, un rapporto di connessione da intendersi, secondo le indicazioni provenienti dall'art. 61, n. 2 c.p.: 193 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 104 e s. 100 Le forme di manifestazione del reato 1. in un collegamento ideologico, quando il delitto contro la fede pubblica o contro la P.A. costituisce il reato-mezzo, per eseguire il reato di contrabbando (reato-fine); 2. in un collegamento consequenziale, quando il delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione è commesso per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto, ovvero l'impunità o, infine, per occultare un reato di contrabbando di t.l.e. 194 La prima ipotesi è quella della falsa dichiarazione al funzionario di dogana attraverso la dichiarazione doganale di cui all’art. 56 Tuld. La dichiarazione mendace, strumentale alla evasione dei diritti di confine, è certo una delle manifestazioni di contrabbando aggravato maggiormente ricorrente nella prassi criminale che, nel caso dei tabacchi lavorati esteri, si concreta, ad esempio, in una falsa attestazione circa la qualità della merce o in una asseverazione di documentazione materialmente o ideologicamente falsa. Tale comportamento, secondo larga interpretazione giurisprudenziale195, integra gli estremi del reato di falso ideologico in atto 194 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 109. 195 da ultimo Cass. pen., Sez V, n. 4950 del 30 novembre 2006. 101 Le forme di manifestazione del reato pubblico secondo il combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p., e del reato di contrabbando aggravato ex art. 291 ter lett. c). La “bolletta doganale”, infatti, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 374 del 1990 è la dichiarazione del privato che, secondo l’art. 205 del Regolamento 2454/1993, è compilata su formulario DAU196 corredata dei documenti necessari per il vincolo della merce al regime richiesto e presentata unitamente alla merce in dogana per l'accettazione. Una volta accettata, se possiede tutti i requisiti puramente formali richiesti, è registrata con relativo numero progressivo, data e apposizione di firme e timbri, assumendo valore di dichiarazione doganale. Dopo la presentazione e registrazione della dichiarazione, ha inizio, con l'esame della dichiarazione e dei documenti, l'attività di accertamento dell'ufficio che può essere più o meno penetrante, dal mero esame della dichiarazione e dei documenti, alla visita delle merci, all'analisi ed esame tecnico delle stesse, e si conclude ex. art. 9 D.lgs. cit. con una specifica annotazione, firmata e datata, apposta sul DAU, con la quale l'ufficio provvede alla definitiva liquidazione dei diritti doganali “confermando o rettificando l'ammontare degli stessi indicati dal dichiarante”. 196 Documento amministrativo unico. Si veda Ascani O., Rizzardi R., Iva comunitaria, commercio estero, accise, Il sole 24 ore, 2003, 351. 102 Le forme di manifestazione del reato Con quest'ultima annotazione il funzionario della dogana forma l'atto pubblico di accertamento ed è a seguito della annotazione che il documento acquista la natura di atto pubblico, in quanto fattispecie documentale a formazione progressiva che si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l’attestazione da parte del pubblico funzionario nell'espletamento della propria tipica attività. Va da sé che la dichiarazione doganale mendace configura un antecedente ingannatorio idoneo a far compiere un falso in atto pubblico197, cosicché il contrabbando di t.l.e. attuato attraverso una mendace dichiarazione doganale potrà dirsi aggravato ai sensi dell'art. 291 ter lett. c) D.P.R. n. 43/1973. Il secondo caso è, invece, quello, sottoposto alla Suprema Corte198, relativo alla legittimità di un arresto in flagranza di contrabbando di sigarette, aggravato dal delitto di contraffazione in quanto i pacchetti recavano fascettature con il sigillo dello Stato presumibilmente contraffatte, e scoperto ad un chilometro di distanza dal mare, e cioè in area ricadente nella zona di vigilanza terrestre di cui all’art. 25 Tuld. 197 Contra Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 112 e ss. Gli autori ritengono che, al momento della dichiarazione, la bolletta doganale non ha ancora forma di atto pubblico pertanto non si verrebbe a configurare la fattispecie prevista dal combinato disposto artt. 48 e 479 c.p. 198 Cass. pen., Sez. III, n. 35058 del 28 settembre 2010. 103 Le forme di manifestazione del reato I giudici di legittimità hanno ritenuto l’arresto legittimamente eseguito in quanto il sequestro è avvenuto in zona di vigilanza doganale per cui la prova della legittima provenienza dell’ingente quantitativo di sigarette scoperto incombeva sul reo e non sui militari operanti. La lettera d) dell’art. 291 ter Tuld, contiene un’ulteriore circostanza aggravante, non prevista nell’art. 295, che si configura quando l’autore utilizza, nel commettere il reato, mezzi di trasporto alterati o modificati e tali da ostacolare l’intervento degli organi di polizia o da provocare pericolo per la pubblica incolumità. Questa aggravante è stata studiata per punire più duramente i contrabbandieri che fanno uso di automezzi modificati in modo tale da ostacolare l’attività di polizia o da costituire pericolo per l’incolumità pubblica. È il caso dei c.d. “mostri”, ossia i fuoristrada blindati, modificati con rostri e speroni, che i contrabbandieri pugliesi, fino a qualche anno fa, erano soliti utilizzare per scortare i mezzi con cui venivano trasportati i tabacchi lavorati esteri di contrabbando e con i quali, se necessario, “caricavano” i mezzi della Guardia di Finanza intervenuti sul posto per la repressione dell’attività criminale.199 199 Nieddu M., Crisci C., Brevi cenni sul contrabbando doganale, Aracne ed., Roma, 2008; Forlenza O., Contro le auto blindate dei clan mafiosi scendono in strada aggravante e confisca, in Guida al diritto, in Il Sole 24 Ore n. 15/2001 104 Le forme di manifestazione del reato La norma prevede che l’aggravante in parola operi in tutti i casi in cui il mezzo di trasporto dei tabacchi lavorati esteri presenti alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia200 ivi comprese anche quelle modifiche che riguardano spazi e doppifondi ricavati, come osserva la Suprema Corte, “alterando le caratteristiche tecniche del mezzo rispetto ai valori di omologazione con astratta possibilità di eludere una sommaria verifica degli organi di polizia e rendere più difficoltoso il loro intervento”.201 Oggetto dell’aggravante è, sia l’aumentato pericolo dell’incolumità pubblica e delle forze dell’ordine a causa delle modificazioni apportate al mezzo, sia l’ostacolo che tali modifiche hanno frapposto all’attività di polizia, con la conseguenza che le modifiche ai mezzi di trasporto dovranno essere valutate dal giudice se idonee “astrattamente” a frapporre ostacolo o ad essere pericolose. In tale ottica, non costituirebbe ostacolo all’attività di polizia la semplice fuga attuata con mezzi di trasporto modificati al solo fine di potenziarne le doti di velocità e di consentire una fuga più celere, a meno, ovviamente, di considerare tale modifica come costituente comunque pericolo per l’incolumità pubblica. 200 201 Cass. pen., Sez. III, n. 41445 del 14 novembre 2011. Cass. pen., Sez. III, n. 36834 del 15 ottobre 2010. 105 Le forme di manifestazione del reato La circostanza de qua è da correlare al nuova figura di reato introdotta dall’art. 4 della legge 92/2001 che ha aggiunto l’art. 337 bis c.p. con il quale il legislatore punisce “chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate presentino alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia” con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329. La condotta tipica di tale fattispecie penale non è strettamente connessa al contrabbando posto che manca, all’interno dell’art. 337 bis c.p., un qualunque riferimento a tale tipo di reato, con la conseguenza che il crimine potrà essere perseguito anche senza la dimostrazione del suo specifico collegamento con una eventuale attività di contrabbando. 202 Non pare perciò configurabile un concorso materiale tra il delitto di occultamento, custodia o alterazione dei mezzi di trasporto ed il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri nella forma aggravata dall’utilizzo di mezzi di trasporto alterati o modificati: si tratta, infatti, di condotte autonome, cronologicamente distinte e dotate di diversa oggettività giuridica.203 202 Nieddu M., Crisci C., Brevi cenni sul contrabbando doganale, Aracne ed., Roma, 2008, 61. 203 Cerqua L.D., Pricolo C.M., Modifiche alla legge sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in DPP, 2001, 1072. 106 Le forme di manifestazione del reato Infine, anche la lettera e) dell’art. 291 ter Tuld, contiene una innovativa circostanza aggravate non contemplata nell’art. 295 che prevede l’utilizzazione di società di persone o di capitali ovvero di disponibilità finanziarie costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo204 del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, ratificata dalla legge n. 328/93, e che comunque non hanno ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi per oggetto il delitto di contrabbando. Il testo sopra richiamato rivela come la disciplina sul contrabbando di t.l.e. non ha ad oggetto solo la repressione dell’evasione dei diritti di confine ma tenta di contrastare la criminalità organizzata transnazionale attraverso la lotta al contrabbando di tabacchi lavorati esteri che passa per operazioni di riciclaggio e di reimpiego di capitali di provenienza illecita.205 Essenziale, sotto il profilo della tipicità, è l’utilizzo di società che fungono da basi operative per il contrabbando cosiddette offshore nei così 204 Stipulata l’8 novembre 1990 e ratificata nel nostro ordinamento con la legge 9 agosto 1993, n. 328. 205 Cerqua L.D., Pricolo C.M., Commento alla legge 19 marzo 2001 n. 92, in DPP n. 9/2001. 107 Le forme di manifestazione del reato chiamati “paradisi fiscali” ovvero delle disponibilità finanziarie di società costituite in Paesi che si sottraggono agli accordi contro il contrabbando.206 Per l’aggravante in esame è sufficiente comunque che il colpevole di contrabbando si avvalga di una società offshore.207 Sul tema, la Suprema corte ha, infatti, stabilito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in esame, il necessario requisito della costituzione in stati che non hanno ratificato la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia, deve intendersi riferito, oltre che alle disponibilità finanziarie, anche alle società di persone e di capitali.208 A questa aggravante non a caso si collega il nuovo reato previsto dall’art. 291 quater che, al comma 4, prevede un aggravante se ricorrono le circostanza appena descritte; sembra, infatti, chiaro che l’utilizzazione di capitali in Stati esteri presupponga un’ampia partecipazione di soggetti e la sussistenza di un vincolo associativo fra gli stessi.209 206 Roberti F., Quella lacuna delle operazioni sotto copertura, in Guida al diritto, in Il Sole 24 Ore n. 15/2001; Forlenza O., Contro le auto blindate dei clan mafiosi scendono in campo aggravanti e confisca, in Guida al diritto, in Il Sole 24 Ore n. 15/2001. 207 Cerqua L.D., Pricolo C.M., Commento alla legge 19 marzo 2001 n. 92, op. cit. 208 Cass. pen., Sez. III, n. 35561 e 35562 del 4 ottobre 2010. 209 Forlenza O., Contro le auto blindate dei clan mafiosi scendono in campo aggravanti e confisca, in Guida al diritto, in Il Sole 24 Ore n. 15/2001; Aiello A.R.M., Contrabbando di 108 Le forme di manifestazione del reato L’ultimo comma dell’art. 291 ter, infine, introduce una limitazione al meccanismo di equivalenza tra le circostanze aggravanti delle lettere a) e d) rispetto all’attenuante dell’art. 62 bis del codice penale, per cui il giudice provvederà prima a stabilire la pena base, successivamente opererà gli aumenti di pena derivanti dalle citate aggravanti e solo infine potrà operare la diminuzione. Resta salva la validità del giudizio di prevalenza o di equivalenza tramite le altre aggravanti, e ciò evidenzia la portata limitata della riforma.210 3.3 L’art. 291 quater, l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il nostro ordinamento contiene, all’art. 416 c.p., una norma generale che disciplina l’associazione a delinquere. Vi sono poi due ipotesi speciali: una riferita alle associazioni di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.; l’altra contenuta nell’art. 74 del testo unico sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.211 tabacchi lavorati esteri ex. art. 291 bis, Tesi di Laurea, Università degli studi di Roma “la Sapienza”, 2003. 210 Ardizzone S., Ronco M., Codice penale ipertestuale. Leggi complementari, Utet, 2007, 610. 211 Pascali L.G., Cammaroto G., La normativa di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in Il fisco n. 35/2001. 109 Le forme di manifestazione del reato L’art. 291 quater Tuld, anch’esso introdotto all’interno del D.P.R. 43 del 1973 dalla legge n. 92/2001, disciplina nel nostro ordinamento una terza ipotesi speciale di reato associativo allorché si versi in ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 212 Il reato è disegnato sullo stesso schema dell’art. 416 c.p., ma con sanzioni intermedie tra quelle dell’art. 416 e quelle dell’art. 416 bis del codice penale.213 La norma in esame riguarda, infatti, un’ipotesi di “associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, configurabile nel caso in cui “tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 291 bis”, prevedendo inoltre per “coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione, per ciò solo, la reclusione da tre ad otto anni”. Sulla base della sua formulazione normativa, si tratta di un reato associativo che non punisce una associazione diretta a commettere genericamente delitti in materia doganale. La previsione incriminatrice è, invero, inequivoca e tassativa nell’incriminare una ipotesi associativa peculiare, strutturalmente concepita 212 Antolisei F., Manuale di diritto penale: Leggi complementari. I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica, Volume 2, Giuffrè, 2008, 383. 213 Si veda Fiandaca G, Musco E., Diritto penale, parte speciale, Vol. I, Bologna, 2008, 473; Pascali L.G., Cammaroto G., La normativa di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in Il fisco n. 35/2001. 110 Le forme di manifestazione del reato e finalizzata “allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 291 bis”, pertanto, la specifica associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri prevista dalla disposizione in esame sussiste esclusivamente nella misura in cui il sodalizio risulti preordinato non già a generiche attività, meramente prodromiche al compimento del delitto di contrabbando di t.l.e., quanto, più precisamente, al compimento esclusivo di una delle attività di contrabbando tipiche indicate dall’art. 291 bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato italiano di quantitativi di tabacco lavorato estero. Occorre, di conseguenza, che l’associazione sia finalizzata ad una condotta illecita da commettere necessariamente in Italia e che abbia quindi ad oggetto tabacco lavorato estero che sia già entrato o sicuramente destinato ad essere introdotto nel territorio italiano, e ciò in violazione degli interessi tributari dello Stato alla riscossione dei diritti di confine.214 E difatti, recente giurisprudenza di legittimità215 ha affermato che, “poiché il delitto associativo in esame non richiede che una delle condotte tassativamente previste sia stata già compiuta ma solo che tre o più persone si associno allo scopo di commetterla, il reato sussiste ancorché il tabacco lavorato estero non sia ancora entrato in Italia, ma in tal caso occorre 214 Vigna P.L., L’associazione contrabbandiera permette indagini coordinate, in Diritto e Giustizia n. 14/2001. 215 Cass. pen., Sez. III, n. 12106 del 30 marzo 2012. 111 Le forme di manifestazione del reato evidentemente che vi sia la prova certa che l’attività della associazione sia diretta in modo non equivoco alla introduzione in Italia ovvero alla sua vendita, trasporto, acquisto o detenzione del tabacco nel territorio dello Stato”. Si tratta di una interpretazione dell’art. 291 quater che deriva direttamente dal suo tenore letterale e che comunque è imposta dal principio di tassatività e dal divieto di applicazione analogica in malam partem in materia penale. L'associazione per delinquere de quo si configura, pertanto, nel momento in cui sussiste un accordo al quale consegua un assetto organizzativo stabile e autonomo rispetto ai delitti programmati e che si ponga di per sé, a prescindere dai crimini realizzati, come un consistente pericolo per l'ordine pubblico. Non si richiedono particolari formalità, ma è comunque indispensabile che il sodalizio presenti un'ossatura operativa, ancorché rudimentale, idonea al fine perseguito e consistente in un amalgama strutturale a carattere permanente pronto a rilevare l'offesa in programma avvalendosi di strumenti e di mezzi diretti ad assicurare la sopravvivenza della compagine, come la distribuzione dei compiti tra gli associati e il controllo degli schemi. In caso diverso si rimane nell'ambito 112 Le forme di manifestazione del reato del concorso di persone nel reato eventualmente continuato, fenomeno ben diverso dal delitto associativo.216 L’art. 291 quater stabilisce un diverso trattamento sanzionatorio distinguendo tra ruoli di rango superiore, che ricomprendono attività di promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento, che prevedono la reclusione da tre a otto anni, e semplice partecipazione all’associazione, che prevede la reclusione da uno a sei anni, aumentata se il numero dei partecipanti è pari o superiore a dieci.217 Rispetto alla fattispecie tradizionale di cui all’art. 416 c.p., la norma in esame prevede una ulteriore condotta qualificata: quella di “finanziare” l’associazione. Un ruolo assente nelle fattispecie previste dal codice penale, che rafforza la peculiarità della norma doganale, e che sottolinea inoltre la rilevanza penale delle condotte di finanziamenti illeciti soprattutto nel reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.218 216 Trib. Modena, 20 novembre 1995; Monfreda N., Le sanzioni in maniera doganale, Cerdef, 2005, apparso su dottrina.finanze.it. 217 Roberti F., Quella lacuna delle operazioni sotto copertura, in Guida al diritto, in Il Sole 24 Ore n. 15/2001; Forlenza O., Contro le auto blindate dei clan mafiosi scendono in campo aggravanti e confisca, in Guida al diritto, in Il Sole 24 Ore n. 15/2001; Aiello A.R.M., Contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex. art. 291 bis, Tesi di Laurea, Università degli studi di Roma “la Sapienza”, 2003 218 Cerulo A., Commento articolo per articolo, in La legislazione penale, 2002, 646. 113 Le forme di manifestazione del reato Il comma 4 prevede un’ulteriore aggravante specifica se i partecipanti all’associazione hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti per il conseguimento delle finalità illecite. Lo stesso avviene se l’associazione si avvale di mezzi di trasporto modificati o delle società e disponibilità finanziarie offshore di cui rispettivamente alla lettera d) ed e) dell’art. 291 ter, comma 2. E’ evidente che la ratio che ispira l'aggravamento di pena in tali casi: si tratta, infatti, di ipotesi con potenzialità offensive o con modalità esecutive tali da frapporre grave ostacolo all’attività delle forze dell’ordine. Un’altra importantissima novità è stata introdotta con il comma 5 dell’art. 291 quater: la possibilità di beneficiare di concrete diminuzioni di pena, da un terzo alla metà, se l’imputato, “dissociandosi dagli altri”, si adopera affinché cessi l’attività del sodalizio criminoso e fornisca elementi per l’autorità di polizia o per l’autorità giudiziaria decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione o la cattura degli altri autori del reato ovvero per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.219 219 Pascali L.G., Cammaroto G., La normativa di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in Il fisco n. 35/2001. 114 Le forme di manifestazione del reato E’ necessario, perché operi l’attenuante, che l’aiuto dell’imputato agli organi investigativi sia concreto e riguardi elementi di indagine decisivi per l’individuazione e/o la cattura degli autori del reato.220 220 Notaro D., Commento all’art.291 quater, in La legislazione penale, Cedam, 2002. 115 Il sistema sanzionatorio 4 Il sistema sanzionatorio Le peculiarità che contraddistinguono il regime sanzionatorio nel reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri si sostanziano, essenzialmente, nei quattro seguenti aspetti: a) la previsione, per la fattispecie attenuata ex art. 291 bis, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973, di una pena pecuniaria direttamente proporzionale al quantitativo di tabacchi lavorati oggetto di contrabbando; b) la previsione, per l’ipotesi aggravata indicata all'art. 291 bis, comma 1, e per quelle aggravate di cui all’art. 291 ter, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973, della pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria; c) le disposizioni relative alla pericolosità sociale del reo: esse sono le ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice penale, di recidiva, abitualità in contrabbando e professionalità nel reato di cui rispettivamente agli artt. dal 296 al 299; d) la disposizione di misure di sicurezza che si distinguono in personali (libertà vigilata), per l'imputato del reato di contrabbando che venga condannato alla pena detentiva superiore ad un anno di reclusione ex art. 300 Tuld, e patrimoniali (confisca) per le “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose 116 Il sistema sanzionatorio che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto”, anche in deroga a quanto previsto dal codice penale ex art. 240 c.p., con previsioni particolari per quel che attiene ai mezzi di trasporto “modificati” o per quelli appartenenti a persone estranee al reato ex art. 301 D.P.R. n. 43/1973, impiegati per commettere il reato di contrabbando.221 4.1 Le pene L’art. 291 bis Tuld prevede due distinte fattispecie punitive che, pur coincidendo per quanto riguarda i loro elementi essenziali, differiscono tra di loro unicamente per il quod et quantum della punizione comminabile. La sanzione, comunque, è sempre di tipo “penale”, come del resto è facile evincere dalla lettura della norma che, non a sproposito, parla di reclusione e di multa. La fattispecie aggravata di cui all’art. 291 bis, comma 2, Tuld è integrata in tutti i casi in cui l’attività delittuosa abbia avuto ad oggetto un quantitativo di t.l.e. non superiore a dieci chilogrammi convenzionali, in questo caso, la sanzione è quella della multa in ragione di 5 euro per ogni 221 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 133 e s. 117 Il sistema sanzionatorio grammo di t.l.e. contrabbandato e, comunque, con un minimum edittale di 516 euro.222 In ogni caso è fatto salvo il potere del giudice di “modulare” la sanzione secondo quanto previsto dall’art. 133 bis c.p., con conseguente possibilità, in ragione delle condizioni economiche del reo, di aumentare la multa fino al triplo ovvero diminuirla fino ad un terzo rispetto al limite massimo o minimo previsto dal legislatore. La species di pena resta immutata anche nell’ipotesi in cui sia contestata la circostanza aggravante ex art. 291 ter, comma 1, Tuld. In detto caso, infatti, il coefficiente di 5 euro è aumentato discrezionalmente dal giudice. Come già esposto, parlando compiutamente della circostanza di cui sopra, l’aggravamento della pena pecuniaria sarebbe suggerito da una sorta di “compensazione” per la mancata confisca del mezzo di trasporto allorché sia stato utilizzato un veicolo appartenente a persona estranea al reato e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 301 Tuld. 222 La conversione in euro della originale sanzione di 10.000 lire per grammo convenzionale deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 51 del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 per cui “ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione; laddove l'operazione di conversione qui prevista producesse un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”. 118 Il sistema sanzionatorio La fattispecie aggravata, ex art. 291 bis, comma 1, Tuld, invece, risulta integrata allorché il quantitativo di t.l.e. contrabbandato sia superiore a dieci chilogrammi convenzionali. In questo caso, alla sanzione della multa si aggiunge quella della reclusione da 2 a 5 anni. La pena detentiva prevista dall’art. 291 bis, comma 1, e quella riservata alle ipotesi aggravate speciali di cui all’art. 291 ter, comma 2, trova riscontro nel maggior grado di pericolosità dell’autore del reato o in quello di gravità del reato stesso. La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 bis, nella parte in cui stabilisce una pena pecuniaria fissa per ogni grammo convenzionale di prodotto, in quanto la possibilità di comminare, nel caso in cui il quantitativo ecceda i dieci chilogrammi convenzionali, detta pena pecuniaria congiuntamente ad una pena detentiva, con una forbice edittale di ampiezza significativa, offre al giudice un consistente margine di adeguamento della sanzione alle particolarità del caso concreto, cosicché deve escludersi che, nella specie, la pena edittale possa, nel suo complesso, considerarsi fissa.223 223 Corte Cost., n. 475 del 22 novembre 2002. 119 Il sistema sanzionatorio 4.2 La pericolosità sociale Gli artt. dal 296 al 298 del D.P.R. n. 43/1973 dettano speciali disposizioni in tema di recidiva, abitualità e professionalità con riferimento alle fattispecie incriminatrici sanzionate dal medesimo testo normativo, incluso, dunque, il contrabbando di t.l.e. 4.2.1 La recidiva nel contrabbando L’art. 296 Tuld statuisce, in particolare, che “Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale”. Come si evince dal testo normativo, dunque, per espressa previsione legislativa la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale, eccezion fatta per due figure di recidiva specifica, quella semplice e 120 Il sistema sanzionatorio quella reiterata, di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 2 dell’art. 296 Tuld, per le quali è prevista un’autonoma disciplina in deroga all’art. 99 c.p. La prima si riferisce al caso in cui l’imputato, dopo essere stato condannato per il delitto di contrabbando preveduto dal medesimo testo unico o da altra legge fiscale, si renda responsabile di altro delitto di contrabbando punito con la sola multa. In tal caso, alla pena della multa prevista per il secondo reato commesso, si aggiunge la pena detentiva della reclusione fino a un anno. Si tratta di una ipotesi di c.d. recidiva in eodem224 che, considerando l’attitudine del soggetto a commettere delitti di contrabbando rivelata dalla loro reiterazione, intende operare sul piano della prevenzione speciale con la comminatoria di pena detentiva.225 La seconda riguarda, invece, la commissione di un nuovo delitto di contrabbando punito con la sola multa da parte del soggetto già recidivo in contrabbando. Essa comporta l’irrogazione, oltre che della multa, della reclusione comminata sulla base di quella prevista per l’ipotesi precedente, aumentata dalla metà a due terzi. 224 Nello stesso tipo di reato. Antolisei F., Manuale di diritto penale: Leggi complementari. I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica, Volume 2, Giuffrè, 2008, 457. 225 121 Il sistema sanzionatorio La giurisprudenza ha chiarito che, in questo caso, il giudice, nel determinare la pena, non deve indicare quella base e quantificare l’aumento per la recidiva, poiché quest’ultima è ad effetto speciale, essendo la pena stabilita in modo autonomo.226 La ratio legis è quella di comminare, in presenza di precisi presupposti, la pena della reclusione, tant’è che, qualora questa sia già applicabile, riprende vigore la regola generale stabilita dall’art. 99 c.p.227 La Suprema Corte ha, infatti, osservato come il trattamento sanzionatorio aggiuntivo della reclusione, previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 296 Tuld, non è applicabile quando l’ultimo reato di contrabbando sia già edittalmente punibile, per la ricorrenza di circostanze aggravanti, con la pena della reclusione.228 Il comma 3 dell’art. 296 Tuld, infatti, dispone che la recidiva in contrabbando è regolata dal codice penale quando non concorrono le circostanze prevedute in tale articolo. Il riferimento al codice penale risulterebbe limitato a quei casi di recidiva in contrabbando in cui la pena è 226 Cass. pen., Sez. III, 16 maggio 1997. Merone A., Prime riflessioni sulle modifiche di competenza per i reati tributari, in Cass. pen., 1985, 1261 ss. 228 Cass. pen., Sez. III, n. 6847 del 28 maggio 1980. 227 122 Il sistema sanzionatorio “aumentata” a norma dell’art. 99 c.p. e non già negli altri casi in cui è “integrata” così come previsto dagli altri commi.229 La contestazione delle ipotesi di recidiva nel contrabbando e la conseguente declaratoria dello status di recidivo, sono di applicazione obbligatoria.230 L’obbligatorietà riguarderebbe non solo il quantum, ma anche l’an. I giudici di legittimità hanno, infatti, osservato come la recidiva in parola abbia connotazioni del tutto particolari rispetto a quella prevista dal codice penale essendo disposta una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato base. 231 Nello stesso senso si è osservato che “la formulazione dell’art. 296 legge doganale prevede che la recidiva in contrabbando ha una connotazione autonoma rispetto a quella di cui all’art. 99 c.p. in quanto è obbligatoria e non facoltativa e va considerata come una particolare circostanza aggravante soggettiva siccome inerente alla persona del colpevole”.232 229 Cass. pen., Sez. III n. 9185 del 2 ottobre 1976. Cass. pen., Sez. III, n. 1672 del 6 luglio 1988. 231 Cass. pen., Sez. Un., n. 16 del 15 settembre 1989. 232 Cass. pen., Sez. I, 5 novembre 1991, in Cass. pen., 1993, m. 1605, 2614. 230 123 Il sistema sanzionatorio Questa interpretazione è in linea con quanto affermato dalla Consulta233, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 296 Tuld per contrasto con l’art. 3 Cost., proprio sul presupposto della natura obbligatoria della recidiva nel contrabbando, dovuta al sussistere di “particolari caratteristiche del reato stesso, che postulano logicamente, per la delicatezza degli interessi protetti, una tutela particolarmente efficace” ed escludendo l’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla recidiva comune ex art. 99 c.p., facoltativa, invece, in tutte le sue forme, ad eccezione di quelle indicate al comma 5 del medesimo articolo.234 Tale ultima disposizione introduce un’eccezione alla regola generale della facoltatività della recidiva comune, rendendola obbligatoria laddove il nuovo delitto non colposo rientri nel catalogo di fattispecie di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., in tema di durata massima delle indagini preliminari, tra cui spicca al n. 1) 235, quale oggetto della presente trattazione, il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall’art. 291 ter, comma 2, Tuld, limitatamente alle ipotesi di uso delle armi, di mezzi di trasporto alterati o modificati, di società di persone o di capitali 233 Corte Cost., n. 5 del 4 gennaio 1977. Comma introdotto, a decorrere dall’8 dicembre 2005, dall’art. 4, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. legge “ex-Cirielli”. 235 Numero così sostituito dall’art. 5, comma 3, legge 19 marzo 2001 n. 92. 234 124 Il sistema sanzionatorio ovvero di disponibilità finanziarie “offshore” e il delitto associativo di cui all’art. 291 quater del medesimo testo unico. In tali casi il giudice non “può” ma “deve” aumentare la pena per la recidiva. E’ opportuno sottolineare, infine, che la recidiva in contrabbando non è assoggettata al giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti, perché, ai sensi del comma 4 dell’art. 69 c.p.236, stabilendo la legge una pena di specie diversa in caso di soggetto recidivo, essa è sottratta al giudizio di prevalenza e di equivalenza. 4.2.2 Il contrabbando abituale L’art. 297 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 prevede una particolare disciplina per il contrabbando abituale disponendo che: “E’ dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 11.999,88”. 236 Comma sostituito, a decorrere dall’8 dicembre 2005, dall’art. 3, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. legge “ex-Cirielli”. 125 Il sistema sanzionatorio Presupposti per la dichiarazione di abitualità sono, dunque, l’aver riportato la quarta condanna per il delitto di contrabbando, previsti dal Tuld o da altra legge fiscale e l’aver riportato dette condanne nel decennio e non contestualmente. Occorre, infine, che i diritti di confine complessivamente evasi, o che si tenta di evadere, siano di importo superiore a euro 11.999,88, ciò nell’ovvio intento di evitare le gravi conseguenze riconnesse alla dichiarazione di abitualità per episodi reiterati, ma di insignificante rilievo. L'abitualità in contrabbando non può essere dichiarata ove non abbia formato oggetto di preventiva contestazione, stante che “alla qualità di delinquente abituale consegue l'applicazione di misure di sicurezza e in relazione a tale effetto l'imputato deve essere posto in grado di difendersi”, cosicché, “dalla mancata contestazione dell’abitualità in contrabbando deriva... la nullità assoluta della sentenza ex art. 185, n. 3”.237 Gli effetti della declaratoria di abitualità sono, infatti, quelli indicati nella disciplina penale comune, come chiaramente stabilito dall'art. 299, comma 1, Tuld, che richiama l'art. 109 c.p., essa comporta quindi l'applicazione delle misure di sicurezza previste dagli artt. 216 e 226 c.p. per i delinquenti abituali comuni, nonché le altre particolari conseguenze indicate da altre disposizioni di legge. 237 Cass. pen., Sez. I, n. 512 del 2 maggio 1984. 126 Il sistema sanzionatorio Il contrabbando abituale viene correlato ad una presunzione che inibisce al giudice qualsiasi accertamento sull’effettiva pericolosità del colpevole, differentemente da quanto prevede, invece, l’art. 103 c.p. Tale impostazione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che considera la declaratoria di abitualità prevista dalla legge doganale connotata da particolarità strutturali rispetto a quella fissata, in via generale, dagli artt. 102 e 103 c.p.238 Dette peculiarità, secondo il Supremo Collegio, sono date anzitutto dalla previsione di una presunzione ex lege che vincola la discrezionalità del giudice “per cui questo, una volta verificata l'effettiva sussistenza della condizione di recidiva specifica normativamente stabilita, ha l'obbligo della dichiarazione ed è privato del potere di effettuare qualsiasi valutazione in ordine alla personalità dell’imputato ed alla gravità delle violazioni precedentemente commesse”.239 4.2.3 Il contrabbando professionale Ai sensi dell’art 298, “chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è 238 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 141 e s. 239 Cass. pen., Sez. III, n. 10302 del 3 dicembre 1996. 127 Il sistema sanzionatorio dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 113 del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte, soltanto dei proventi del reato”. L’elemento caratterizzante la professionalità del contrabbando è dato dalla valutazione che il giudice fa dei precedenti del reo e non da una presunzione ex lege come nel caso della abitualità. La declaratoria di professionalità richiede, dunque, anche l’esame dei vari elementi di condotta e delle altre circostanze indicate nell’art. 133 c.p. da cui si possa dedurre che il soggetto vive, anche solo in parte, dei proventi del reato di contrabbando.240 Secondo il chiaro disposto dell'art. 299 Tuld, come la dichiarazione di abitualità, anche la dichiarazione di professionalità produce gli effetti stabiliti all'art. 109 c.p. e, in primis, l'applicazione di misure di sicurezza. 4.3 Le misure di sicurezza Le misure di sicurezza previste nel caso di contrabbando, si possono dividere in personali e patrimoniali. 240 Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 1984. 128 Il sistema sanzionatorio 4.3.1 La libertà vigilata Nel caso di misure personali, l’art. 300 del D.P.R. 43/1973, prevede la misura della libertà vigilata. La libertà vigilata è una misura di sicurezza personale non detentiva che è sempre obbligatoriamente ordinata quando, per un delitto di contrabbando, viene applicata la pena della reclusione superiore ad un anno. Situazione che si verifica nel caso di contrabbando di t.l.e. per quantitativi superiori ai dieci chilogrammi convenzionali, nelle ipotesi di contrabbando aggravato ex art. 291 ter, comma 2, ovvero nel caso di recidiva specifica reiterata in contrabbando. In tali circostanze, per evitare che il colpevole ricommetta il reato, viene applicata la libertà vigilata, con una funzione sia riabilitativa del reo sia di difesa sociale. Invero, la previsione della obbligatorietà della applicazione della libertà vigilata, appare superata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31, comma 2, della legge 10 gennaio 1986, n. 663. Difatti, secondo la norma anzidetta, tutte le misure di sicurezza personali possono essere disposte solamente previo accertamento della pericolosità dell'autore del fatto. E’ evidente che l'applicazione di una misura di sicurezza in chiave di automaticità si pone in contrasto con il vigente sistema normativo, nel quale sono state via via abrogate tutte le ipotesi presuntive di pericolosità. 129 Il sistema sanzionatorio Il cennato art. 31, abrogando l'art. 204 c.p., dispone, infatti, nella seconda parte: “Tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa”. Le prescrizioni relative alla libertà vigilata, ex art. 300 Tuld, sono dettate dal giudice con la pronuncia della sentenza oppure dal giudice di sorveglianza in fase esecutiva. Concorre ad assicurare l’esecuzione della misura in questione, la guardia di finanza in aggiunta all'Autorità di pubblica sicurezza, cui, ex art. 228, comma 1, c.p. è demandata la sorveglianza delle persone in stato di libertà vigilata “comune”. 241 4.3.2 La confisca Interesse particolare riveste l’art. 301 che contempla l’unica misura di sicurezza patrimoniale prevista dalla normativa doganale: la confisca. Rispetto alla disciplina comune prevista dall’art. 240 c.p., quella speciale, prevista per i reati di contrabbando, presenta peculiarità e 241 Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999, 143. 130 Il sistema sanzionatorio caratteristiche che conferiscono alla stessa quasi il carattere di pena accessoria.242 Infatti, mentre l’art. 240 c.p. prevede la facoltatività della confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto” disponendo, al comma 2 n. 1, l’obbligo della misura solo per le “cose che costituiscono il prezzo del reato”, l’art. 301 Tuld prevede sempre l’obbligatorietà della misura, anche nei confronti delle cose che furono oggetto ovvero prodotto o profitto del reato. Nello specifico, mentre pare indubbia l’assoggettabilità a confisca obbligatoria, in caso di contrabbando, delle “cose che ne sono l’oggetto” materiale, per sottoporre a confisca le cose che “servirono o furono destinate a commettere il reato” è necessaria, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, “l’esistenza di un rapporto causale effettivo ed immediato fra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve risultare inequivocabilmente e soggettivamente collegata al secondo da un nesso strumentale, che renda possibile l’esplicazione di un’attività punibile altrimenti non attuabile, almeno nella forma prevista e voluta dall’agente”.243 242 Nelle leggi anteriori al R.D. 24 settembre 1931, n. 1473 la confisca doganale fu espressamente ritenuta pena accessoria e poi misura di sicurezza per effetto dell’art. 8 del decreto citato. 243 Cass. pen., Sez. I, n. 11185 del 19 dicembre 1984. 131 Il sistema sanzionatorio Infine, con l’inciso “prodotto o profitto” del reato è stato ulteriormente osservato che ci si deve riferire al “frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita” e “al vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato”.244 Sono in ogni caso soggetti a confisca, ex art. 301, comma 2, così come modificato dall’art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia, in difformità delle caratteristiche omologate, o che siano impiegati in violazione delle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. Invero, mentre prima della intervenuta modifica legislativa, il mezzo di trasporto, modificato in modo artificioso per nascondere merci di contrabbando, poteva essere restituito all’avente diritto previa riduzione allo stato precedente e salva l’eliminazione, in ogni caso, di segreti ripostigli245, tale possibilità non è più prevista dalla vigente normativa doganale.246 Nel caso, invece, di mezzo di trasporto “regolare” appartenente a soggetto estraneo al reato, in base al comma 3 dell’art. 301 citato, qualora 244 Cass. pen., Sez. Un., n. 7 del 3 luglio 1996. Nanni G., Codice Doganale, Giuffrè, Milano, 1965. 246 Cass. pen., Sez. III, 27 ottobre 1993; Flora G., Bernasconi C., Luciani M., Franchini C., I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di Di Amato, Cedam, Padova, 1999. 245 132 Il sistema sanzionatorio l’avente diritto dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito utilizzo, anche occasionale, e di non essere incorso in un difetto di vigilanza247, riprende vigore la disciplina dell’art. 240 c.p. Infine, l’art. 301 bis Tuld, anch’esso modificato dalla legge 92/2001 e riguardante la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, prevede la possibilità che i mezzi sequestrati possano essere affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta al fine di impiegarli in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale ovvero, ex comma 3 del medesimo articolo, nel caso che non vi sia nessuna istanza di affidamento in custodia giudiziale, disciplina la possibilità di distruzione e rottamazione dei mezzi. 4.4 Estinzione del reato in via amministrativa Accanto ai meccanismi estintivi stabiliti dal codice penale o dalle leggi tributarie ed applicabili anche ai reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l’art. 2, comma 5, della legge 92/2001 prevede la possibilità di estinguere il reato mediante pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di 258 euro, per i reati di 247 Corte Cost., n. 229 del 9 luglio 1974. 133 Il sistema sanzionatorio contrabbando di t.l.e. punibili con la sola pena della multa, ossia, quelli aventi ad oggetto quantitativi inferiori a dieci chilogrammi convenzionali e per i quali non trovano applicazione le aggravanti di cui all’art. 291 ter, comma 2, Tuld. Si tratta di una deroga eccezionale alla norma generale, secondo la quale la competenza a decidere sui fatti costituenti reato è esclusiva del tribunale, che riproduce la facoltà di definizione in via amministrativa concessa al reo, già prevista dall’art 334 Tuld per il contrabbando di merci diverse dai t.l.e., ma con delle significative differenze. Mentre la definizione in via amministrativa, ex art. 334 Tuld, attribuisce all’amministrazione finanziaria la facoltà di ammettere il colpevole al pagamento estintivo, comprensivo del tributo evaso e di una somma anch’essa soggetta alla determinazione discrezionale da parte dell’amministrazione “non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso”, la causa di estinzione per il contrabbando di t.l.e. non prevede, da parte dell’Ufficio finanziario, nessuna discrezionalità di sindacare l’opportunità o meno di consentire la definizione agevolata e determina la somma necessaria secondo criteri individuati ab origine, configurandosi, in tal modo come un vero e proprio diritto soggettivo. 248 248 Pinna G., Turriziani S., La nuova normativa in materia di repressione del contrabbando di t.l.e., apparso su www.gdf.rivista.it. 134 Il sistema sanzionatorio Il processo verbale di constatazione di contrabbando di t.l.e. oltre che essere trasmesso alla Procura della Repubblica, come previsto dall’art. 325, comma 4, Tuld, deve contenere l’avviso, alla persona incolpata, della facoltà di estinguere il reato in via amministrativa.249 È proprio per consentire tale definizione e, dunque, la deflazione dell’attività processuale, che il legislatore, ex art. 2, comma 2, legge 92/2001, rimarca l’importanza dell’avviso da dare all’incolpato, tanto è vero che, expressis verbis, è disposto che questo debba essere contestuale alla “notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l’accertamento del reato”. Ovviamente, all’omissione dell’avviso de quo non consegue, né potrebbe conseguire, alcun effetto negativo per il reo, potendo questi sempre procedere alla definizione agevolata nel corso dell’attività investigativa ed addirittura nel corso dell’eventuale dibattimento, qualora in tale fase gli venga notificato il relativo atto, non trattandosi di vera e propria oblazione, ex artt. 162 e 163 c.p., in quanto riferita ad un delitto e non ad un reato contravvenzionale.250 249 In ordine al contenuto e requisiti del processo verbale per le violazioni accertate negli spazi doganali, vedi art. 325, comma 3, D.P.R. n. 43/1973. 250 A seguito della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’unica sanzione di rilevanza penale prevista dal D.P.R. n. 43/73 è rimasta quella relativa ai delitti di contrabbando. L’art. 39 della citata legge ha, infatti, depenalizzato le violazioni contravvenzionali, previste da leggi in materia finanziaria, punite solo con l'ammenda. La legge 28 dicembre 1993, n. 562 ha 135 Il sistema sanzionatorio In ogni caso, il pagamento estintivo del reato, ex art. 2, comma 4, legge 92/2001, deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell’avviso o comunque, in caso di mancata comunicazione da parte degli organi di polizia giudiziaria, entro 30 giorni dal ricevimento di apposito avviso, anche qualora questo dovesse intervenire in una fase processuale vera e propria.251 Ciò costituisce un’ulteriore differenza rispetto alla definizione amministrativa di cui all’art. 334 Tuld ove fra i poteri conferiti all’amministrazione vi è anche quello di determinare il periodo di tempo entro il quale può essere utilmente compiuto il pagamento. Se non avviene il pagamento e decorre inutilmente il termine, il procedimento penale, nel frattempo sospeso, viene avviato. Come ulteriore differenza rispetto al contrabbando di altre merci, il legislatore richiede il tempestivo pagamento della sola “penale” e non anche il pagamento dei diritti di confine dovuti sui t.l.e. contrabbandati, con poi esteso, con riferimento ai reati finanziari, la portata dell’art. 39 cit. anche ai delitti puniti con la sola multa. Senonché, la Cassazione, con la sentenza n. 7930 del 17 luglio 1995 ha affermato la perdurante valenza penalistica delle disposizioni in materia di contrabbando, tenuto conto del fatto che, per le ipotesi aggravate del contrabbando, sono previste pene detentive. Infine, con il Decreto legislativo, n. 507, del 30 Dicembre 1999, i delitti di contrabbando non aggravato, sotto una determinata soglia di evasione, sono stati in gran parte depenalizzati e convertiti in illeciti amministrativi. Tale conversione non riguarda, ad ogni modo, il contrabbando di t.l.e. per espressa previsione dell’art. 295 bis Tuld, u. comma. 251 Nieddu M., Crisci C., Brevi cenni sul contrabbando doganale, Aracne ed., Roma, 2008. 136 Il sistema sanzionatorio la conseguenza che l’eventuale mancato pagamento di questi ultimi, non solo non blocca l’efficacia estintiva della definizione agevolata, ma comporta conseguenze di natura meramente amministrativa obbligando l’amministrazione finanziaria a ricorrere agli ordinari mezzi di tutela erariale previsti dalle vigenti disposizioni legislative. La disciplina nazionale, come già detto in precedenza, deve essere combinata con le disposizioni comunitarie, applicabili in subiecta materia, di cui agli artt. 203, comma 1 e 2, e 223 del Regolamento (CEE) n. 2913/92, con la conseguenza che il sequestro e la successiva confisca dei tabacchi lavorati esteri contrabbandati, qualora effettuati negli spazi doganali, costituiscono causa idonea e sufficiente a determinare l’estinzione dell’obbligazione tributaria. Questo complesso sistema, che prevede, fra l’altro, la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine di 30 giorni sopra visto, richiede una particolare cautela nella trasmissione dei verbali di constatazione al fine di consentire che tutti i soggetti pubblici, interessati alla repressione del reato ed alla sua eventuale estinzione in via amministrativa, ne abbiano conoscenza.252 252 Pittaluga F., Il contrabbando di merci e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, 2008, apparso su www.altalex.it. 137 Il sistema sanzionatorio Proprio per tale ragione, l’art. 2, comma 5, della legge 92/2001 prevede che il processo verbale di constatazione sia trasmesso, oltre che alla Procura della Repubblica, anche all’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato ovvero all’Ufficio delle Dogane253, competenti per l’eventuale pagamento solutorio. Qualora il soggetto responsabile provveda al pagamento estintivo del reato entro lo scadere del termine di cui sopra, l’ufficio finanziario ne darà comunicazione al Procuratore della Repubblica affinché richieda l’emissione del decreto di archiviazione ex art. 408 c.p.p.254 Diversamente, se il responsabile non effettua il pagamento, sarà trasmessa apposita informativa alla Procura della Repubblica per l’ulteriore esercizio dell’azione penale.255 E’ infine previsto, dall’art. 2, comma 7, della legge 92/2001, che, qualora il responsabile estingua il reato in via amministrativa, in ogni caso 253 La figura del ricevitore capo della dogana, destinatario del processo verbale di constatazione, ex art. 2, comma 5, della legge 92/2001, è stata soppressa a seguito della riorganizzazione degli uffici dell’Agenzia delle Dogane e l’istituzione degli Uffici Unici delle Dogane che ha unito le funzioni degli uffici doganali con quelle degli Uffici Tecnici di Finanza. Lo stesso ufficio quindi si occupa sia della parte doganale che di quella delle accise con unico responsabile il dirigente. 254 L’emissione del decreto di archiviazione si rende necessaria in quanto il trasgressore è stato immediatamente iscritto nel registro degli indagati nel momento stesso in cui la Procura della Repubblica ha ricevuto copia del verbale di constatazione stilato dalla polizia giudiziaria che, secondo norma e regola, dovrebbe essere trasmesso unitamente alla notizia di reato. 255 Nieddu M., Crisci C., Brevi cenni sul contrabbando doganale, Aracne ed., Roma, 2008. 138 Il sistema sanzionatorio sia “disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell’ufficio competente alla definizione del contesto”. 139 Conclusioni 5 Conclusioni L’istituzione dell’Unione Europea ha comportato, nei connotati propri degli ordinamenti dei singoli Stati membri, significative modificazioni della disciplina nazionale vigente nei settori attratti nella sfera di competenza degli organi sovranazionali. In particolare il settore inerente la circolazione delle merci in ambito comunitario è stato significativamente interessato dall’impatto del diritto europeo sugli ordinamenti nazionali. Il fenomeno del contrabbando implica l’evasione dell’imposizione gravante sulla merce estera, in violazione delle disposizioni fiscali di uno o più Stati membri, influenzando direttamente le entrate di bilancio dell’Unione europea. Il danno si riflette gravemente sul sistema delle entrate comunitarie imperniato sul sistema delle risorse proprie e con ciò configurandosi quale “frode comunitaria”. L’unione Europea si è rivelata particolarmente sensibile a tale problema mettendo in campo azioni tese a prevenire, accertare e reprimere le frodi a suo danno, in primis con una più penetrante influenza sul sistema penale degli stati membri. Le relative problematiche di raffronto tra la normativa comunitaria e quella nazionale hanno, da tempo, impegnato dottrina e giurisprudenza nel 140 Conclusioni tentativo di verificare la reale portata di tale penetrazione e l’adeguatezza del datato sistema sanzionatorio previsto dal Testo Unico delle leggi doganali. Le frodi nella circolazione di merci estere si riflettono anche sulla fiscalità interna degli Stati membri in quanto arrecano un diretto pregiudizio agli interessi fiscali dello Stato. Per tale motivo il legislatore ha da sempre avvertito la necessità di prevedere, nell’ambito del sistema penale tributario, specifiche sanzioni penali per il reato di contrabbando. Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nacque proprio dall’esigenza di adeguare principi, istituti e procedure doganali alle necessità dell’economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti l’applicazione dei Trattati istitutivi ed al funzionamento delle Comunità Europee. Nell’inserimento delle violazioni nel testo unico fu usata particolare (forse eccessiva) attenzione. Ne deriva che, per tale materia, il lavoro di adeguamento consistette nel trasferire, pressoché integralmente, nel Tuld gli art. da 97 a 148 della legge doganale del 25 settembre 1940, n. 1424, con pochissime variazioni rese necessarie dall’avvenuta modifica della parte precettiva. Il Testo Unico delle leggi doganali appare, alla luce di quanto esposto, “anacronistico” nei confronti di una materia in perenne divenire 141 Conclusioni proprio perché intimamente influenzata sia dalle spinte dovute all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, sia dai cambiamenti che hanno riguardato lo Stato: una trasformazione morfologica da Stato codificatore, prevalentemente preoccupato di garantirsi privilegi in materia penale tributaria al fine di tutelare la sicurezza internazionale ed interna, la conservazione delle istituzioni e la disciplina dei rapporti internazionali mediante la configurazione di fatti giuridicamente rilevanti, in Stato del Welfare in cui il diritto dovrebbe essere istituzione vivente sulla propulsione della forza partecipativa dei cittadini, trasfusa nella crescente domanda di servizi.256 Senonché il riacuirsi delle problematiche relative alla sicurezza interna dovute ad una serie di fatti eclatanti, alla fine degli anni ’90, che hanno visto il coinvolgimento funesto di cittadini in incidenti stradali causati dai contrabbandieri e le ripetute aggressioni alle forze dell’ordine, soprattutto con l’impiego di strumenti di inaudita violenza quali i mezzi blindati dotati di rostri per lo speronamento, hanno portato, proprio da parte dell’opinione pubblica e sulla spinta dei media, ad un aggiornamento del D.P.R. 43/1973 ad opera della legge 19 marzo 2001, n. 92, nella consapevolezza dell’insufficienza della legge 18 gennaio 1994, n. 50, modificando la normativa sul contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati 256 Salati V., Diritto Doganale, Breviario di pandettistica gabellare, Napoli, 1997. 142 Conclusioni esteri e intervenendo, come visto nel corso del presente lavoro, sia sul fronte sostanziale che su quello procedurale. Il risultato è stato quello di una normativa autonoma nei suoi elementi fondamentali rispetto al contrabbando di altre merci, ben integrata nel pur datato sistema sanzionatorio doganale e in linea con i principi sia dello Stato del Welfare che di quelli comuni di matrice europea. Le pesanti sanzioni penali, ad effetto dissuasivo, sono, infatti, conformi alla Convenzione elaborata il 26 luglio 1995, in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, secondo la quale ogni condotta fraudolenta che leda tali interessi deve essere passibile di sanzioni penali effettive, proporzionali e dissuasive che comprendano, almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione, fatta salva l'applicazione di sanzioni di natura diversa per i casi di frode di lieve entità riguardanti un importo totale inferiore ai 4.000 ECU che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la legislazione nazionale. A onor di cronaca, a distanza di oltre dieci anni dalle gravi problematiche che avevano portato all’emanazione della legge 92/2001, tra cui la recrudescenza dell’attività di contrabbando dovuta a sanzioni non dissuasive, la definizione in via amministrativa del reato poco “appetibile”, la destinazione degli autoveicoli, delle navi, delle imbarcazioni, dei natanti e 143 Conclusioni degli aeromobili sequestrati a seguito di operazioni anticontrabbando, la cui mancata vendita aveva provocato la saturazione degli spazi presso gli autoparchi dell'Amministrazione finanziaria con conseguenti rilevanti oneri, e la difficile attuazione della vendita di tabacchi lavorati sequestrati in quanto i tentativi esperiti avevano incontrato l'opposizione delle ditte produttrici estere che prospettavano l'ipotesi di contraffazione dei prodotti257, si sta assistendo ad una crescente ripresa del traffico illecito di tabacchi lavorati esteri, segno della riduzione dell’effetto dissuasivo che l’introduzione della normativa aveva portato. Il fenomeno è comunque cambiato. Da qualche anno il contrabbando di tabacchi lavorati esteri interessa l’Italia soprattutto come paese di transito verso gli altri Stati dell’Unione Europea dove la tassazione delle accise è più alta, come la Gran Bretagna, la Francia, l’Olanda, la Germania ed il Belgio. I tabacchi, solitamente provenienti dall’Europa orientale e dal Medio Oriente, sono, per lo più, introdotti nel territorio nazionale con modalità intraispettive, scortati da documentazione materialmente o ideologicamente falsa, da parte di organizzazioni italiane, polacche e 257 Si veda in proposito la relazione di accompagnamento al progetto di legge n. 6333/1999, presentato alla Camera dei Deputati il 14 settembre 1999 e riguardante Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati. 144 Conclusioni ucraine, talvolta in stretta connessione tra loro e che sempre di più si avvalgono di sistemi di e-commerce.258 I porti italiani costituiscono l’accesso privilegiato per l’intera piazza europea e tra questi in particolare Ancona, Venezia, Trieste e Bari.259 La maggiore novità rispetto al passato si riscontra nella qualità del tabacco: oggi si contrabbandano meno prodotti genuini e più merce contraffatta, con maggiori rischi per la salute dei cittadini, che si ritrovano tra le dita sigarette confezionate con sostanze pericolose e senza alcun controllo.260 Un traffico che ha un fatturato di circa 10 miliardi di euro all’anno e su cui un ruolo determinate lo gioca la crisi mondiale che imperversa negli ultimi anni.261 A dimostrazione di quanto esposto nel presente lavoro, l’Unione Europea tutela i propri interessi sovranazionali su un duplice fronte. Da un lato finanzia il contrasto al traffico illecito di tabacco attraverso la stipula di accordi pluriennali con le maggiori società leader nella produzione di 258 Si veda la relazione annuale 2011 del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto e la relazione annuale 2011 del Comando Regionale della Guardia di Finanza della Campania. 259 Agenzia delle Dogane, Comunicati stampa anno 2011, apparsi su www.agenziadogane.it. 260 Si veda il primo rapporto Nomisma 2011 sulla contraffazione delle sigarette in Italia. 261 Leogrande A., Le male vite, Storie di contrabbando e di multinazionali, Fandango Libri ed., 2010. 145 Conclusioni sigarette e derivati del tabacco, che verseranno alla Commissione e agli Stati membri contributi milionari per la tutela del mercato; dall’altro, già con il Reg. UE 450/2008 del 28 aprile 2008, istitutivo del nuovo codice doganale comunitario262, ha disposto ex art. 21, l’applicazione, per ogni Stato membro, di (nuovi) sistemi sanzionatori per le violazioni della normativa doganale comunitaria. Sistemi sanzionatori che non potranno non tener conto dell’analisi delle più recenti modalità con cui si attua il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 262 Approvato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla G.U. CE n. 145/L del 4 giugno 2008, la cui entrata in vigore è dettagliatamente indicata nell'art. 188. 146 Bibliografia Bibliografia AA.VV., Staatsrechtliche Auswirkungen der Mitgliedschaft in den Europaischen Gemeinschaften, Zurich, 1991 Agenzia delle Dogane, Comunicati stampa anno 2011, apparsi su www.agenziadogane.it Aiello A.R.M., Contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex. art. 291 bis, Tesi di Laurea, Università degli studi di Roma “la Sapienza”, 2003 Alfano G., I delitti di contrabbando doganale, in Riv. 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III, 1 febbraio 2006 Cass. pen., Sez V, n. 4950 del 30 novembre 2006 Cass. pen., Sez. Un., n. 119 del 29 ottobre 2007 Cass. pen., Sez III, n. 35058 del 28 settembre 2010 Cass. pen., Sez. III, n. 35561 e 35562 del 4 ottobre 2010 Cass. pen., Sez. I, n. 43664 del 7 ottobre 2010 Cass. pen., Sez. III, n. 42161 del 7 ottobre 2010 Cass. pen., Sez. III, n. 36834 del 15 ottobre 2010 Cass. pen., Sez. III, n. 8096 del 9 febbraio 2011 Cass. pen., Sez. III, n. 41445 del 14 novembre 2011 Cass. pen., Sez. III, n. 12106 del 30 marzo 2012 161 Riferimenti giurisprudenziali Giudici di merito Trib. Modena, 20 novembre 1995 162 Appendice normativa Appendice normativa Normativa Europea Decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali Regolamento (CEE) n. 2913/1992, del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario Regolamento (CEE) n. 2454/1993 del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29/maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom 163 Appendice normativa Normativa nazionale Legge 9 dicembre 1928, n. 2834, Penalità in materia di imposte dirette Legge 7 gennaio 1929, n. 4, Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie R.D. 24 settembre 1931, n. 1473, Disposizioni per il coordinamento della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 Legge 25 settembre 1940, n. 1424, Legge doganale Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto D.P.R. 23 settembre 1973, n. 43, Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale D.L. 18 luglio 1982, n. 429, Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria Legge 7 agosto 1982, n. 516, Conversione in legge del D.L. 18 luglio 1982, n. 429 164 Appendice normativa Legge 7 marzo 1985, n. 76, Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati Legge 10 gennaio 1986, n. 663, Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie Legge 30 dicembre 1991, n. 413, Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale 165 Appendice normativa Legge 9 agosto 1993, n. 328, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990 Legge 28 dicembre 1993, n. 562, Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse Legge 18 gennaio 1994, n. 50, Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio Legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Legge 19 marzo 2001, n. 92, Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati Legge 5 dicembre 2005, n. 251, Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di 166 Appendice normativa recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione Legge 15 luglio 2009, n. 94, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica Documenti parlamentari Relazione di accompagnamento al progetto di legge n. 6333/1999, presentato alla Camera dei Deputati il 14 settembre 1999, riguardante Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati Documenti di prassi Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 39/D del 30 settembre 2005 167