IP/03/1763
Bruxelles, 18 dicembre 2003
Appalti pubblici: la Commissione interviene affinché
sei Stati membri applichino le norme dell’UE
La Commissione europea ha deciso di intervenire in tredici casi per far valere
il diritto dell’UE in materia di appalti pubblici. Essa ha deciso di promuovere
un procedimento contro l’Italia innanzi alla Corte di giustizia per quattro casi
riguardanti l’aggiudicazione di contratti per la gestione di enti di proprietà
dello Stato che si occupano delle scommesse sportive, per la costruzione di
due autostrade e per la gestione dei servizi informatici del Comune di
Mantova. La Commissione promuoverà un procedimento innanzi alla Corte
contro il Regno Unito per la mancata applicazione delle norme sugli appalti
pubblici da parte dei fornitori di alloggi sociali. Anche l’Austria dovrà
comparire davanti alla Corte per un contratto relativo alla raccolta e al
trattamento dei rifiuti nel Comune di Mödling, mentre la Finlandia dovrà
rispondere dell’appalto assegnato senza gara per le attrezzature da cucina
per gli edifici pubblici. La Commissione ha anche deciso di chiedere
formalmente alla Grecia di rimediare alle violazioni del diritto UE connesse
con la fornitura di treni per la metropolitana di Atene, l’assistenza tecnica agli
agricoltori e i servizi di consulenza per la costruzione di un impianto di
purificazione delle acque. La Grecia dovrà anche completare il recepimento
della direttiva del 2001 sull’uso di moduli standard per le gare d’appalto. La
Commissione chiede all’Italia di modificare una legge nazionale che
consente alle amministrazioni aggiudicatrici di estendere gli appalti in corso
senza la relativa gara. Infine, la Commissione chiede ai Paesi Bassi di
rimediare alle irregolarità nell’assegnazione di contratti per il rinnovo del
centro cittadino di Hoogezand-Sappemeer. Queste richieste hanno la forma
di “pareri motivati”, la seconda tappa delle procedure d’infrazione previste
dall’articolo 226 del trattato CE. In mancanza di una risposta soddisfacente,
la Commissione può adire la Corte di giustizia europea contro gli Stati
membri interessati.
Le norme UE hanno l’obiettivo di garantire che tutte le imprese europee abbiano pari
opportunità nel presentare offerte per gli appalti pubblici. Procedure di gara aperte e
trasparenti significano più concorrenza, maggiori garanzie contro la corruzione, un
servizio migliore e la certezza per i contribuenti quando alla destinazione dei soldi
spesi e, infine, un’Europa più in grado di competere.
I rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno approvato il 2
dicembre, in base a una proposta avanzata dalla Commissione nel maggio 2000, un
pacchetto di norme che semplifica e modernizza il diritto UE in materia di appalti
pubblici (cfr. IP/03/1649). La Commissione spera che il pacchetto sia adottato
formalmente nel 2004 e presto pubblicherà una relazione in cui esporrà il potenziale
di promozione dell’economia europea insito in procedure più aperte per gli appalti
pubblici. Questi ultimi rappresentano almeno il 14% del PIL dell’Unione europea.
Italia – scommesse sportive
La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l’Italia per quanto
riguarda le concessioni di servizi per la gestione delle scommesse sportive. La
Commissione ha constatato che l’Italia non ha rispetto il principio generale di
trasparenza sancito dal trattato CE, e l'obbligo di pubblicità che ne consegue,
rinnovando fino al 2006 circa trecento concessioni per la gestione delle scommesse
ippiche ai precedenti titolari, nella totale assenza di una procedura di gara.
Italia – costruzione di due autostrade
La Commissione adirà la Corte contro l’Italia anche in due casi relativi
all’assegnazione, da parte dell’ente di diritto pubblico ANAS, della realizzazione e
gestione di due autostrade, la “Valtrompia” e la “Pedemontana Veneta Ovest”,
avvenuta senza alcuna procedura di gara a livello comunitario. La direttiva sui lavori
pubblici (93/37/CEE) prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, quando il valore
dei lavori raggiunge un minimo di 5 milioni di euro, debbano pubblicare un bando di
gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Italia – servizi informatici a Mantova
L'Italia dovrà anche comparire davanti alla Corte per quanto concerne
l’assegnazione da parte del Comune di Mantova della gestione di una serie di servizi
informatici. Alla fine del 1997, la gestione di questi servizi è stata affidata con
licitazione privata alla società per azioni ASI, all’epoca detenuta a maggioranza dallo
stesso Comune di Mantova. Secondo la giurisprudenza della Corte, si può derogare
alle procedure di gara previste dalle direttive solo nell’ipotesi in cui l’entità
aggiudicataria, anche se formalmente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice,
non è nella sostanza autonoma da quest’ultima sul piano decisionale. La
Commissione ritiene che il semplice fatto che l’amministrazione aggiudicatrice
detenga la maggioranza del capitale di una società non sia sufficiente per escludere
l’autonomia decisionale di quest’ultima, ragion per cui non si giustifica la mancata
applicazione delle norme comunitarie.
Italia – rinnovo di contratti senza concorrenza
Inoltre, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato chiedendo all’Italia di
abrogare l’articolo 44 della legge 724/1994, che consente alle autorità aggiudicatrici
italiane, alla scadenza di un appalto pubblico di forniture o di servizi, di rinnovarlo a
favore dello stesso contraente senza applicare le norme sulle gare previste dalle
direttive sugli appalti pubblici.
Regno Unito – registered social landlords
La Commissione ha deciso di adire la Corte contro il Regno Unito perché i
“registered social landlords”, i principali fornitori di alloggi sociali del paese, non
applicano le direttive dell’UE in materia di appalti pubblici. Tali direttive contengono
severe prescrizioni procedurali e di altro tipo per quanto riguarda gli enti di diritto
pubblico, al fine di garantire che i loro appalti di beni, lavori e servizi siano trasparenti
e non discriminatori.
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La Commissione ritiene che il rapporto tra i registered social landlords e la Housing
Corporation, un ente pubblico finanziato a livello governativo dal dipartimento per i
Trasporti, il Governo locale e le Regioni, sia tale che i registered social landlords
debbano essere trattati come enti di diritto pubblico e quindi conformarsi alle direttive
sugli appalti pubblici.
Austria – servizio dei rifiuti a Mödling
La Commissione promuoverà un procedimento contro l’Austria innanzi alla Corte in
merito all’assegnazione di un contratto per la raccolta e il trattamento dei rifiuti nel
Comune di Mödling. Il contratto è stato aggiudicato il 15 settembre 1999 a tempo
indeterminato direttamente alla società precedentemente costituita e interamente
posseduta dal Comune. Però, in parallelo all’assegnazione del contratto di servizi, il
Comune ha venduto il 49% delle azioni della società a un’impresa privata.
Le autorità austriache hanno argomentato che la giurisprudenza della Corte sugli
appalti “interni” si applicherebbe a questo caso. La suddetta giurisprudenza
stabilisce che l’assegnazione a entità sulle quali un’amministrazione aggiudicatrice
esercita un controllo simile a quello esercitato sui propri servizi interni non ricada
nell’ambito d’applicazione delle norme europee sugli appalti pubblici. La
Commissione risponde che il Comune di Mödling non esercita tale controllo sulla
suddetta società, di cui possiede solo il 51% delle azioni. Pertanto, il Comune di
Mödling avrebbe dovuto sottoporre il contratto a un bando di gara in conformità della
direttiva sugli appalti pubblici di servizi (92/50/CEE).
Finlandia – attrezzature da cucina per gli edifici pubblici
L’amministrazione aggiudicatrice finlandese competente per gli immobili di proprietà
pubblica, la Senaatti-kiinteistöt, ha aggiudicato un contratto per la fornitura di
attrezzature da cucina pari a un valore di 1 050 000 marchi finlandesi (176 000 euro)
senza pubblicarlo. La Finlandia argomenta che la somma non raggiunge la soglia di
applicazione delle direttive sugli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte però
stabilisce che un’amministrazione aggiudicatrice in tali casi deve garantire un livello
adeguato di pubblicità, sufficiente a garantire la concorrenza e ad evitare la
discriminazione basata sulla nazionalità. La Commissione porterà il caso davanti alla
Corte.
Grecia – treni per la metropolitana
Il 26 luglio 2002 la “Attiko Metro AE” (l’ente pubblico che gestisce il metrò di Atene)
ha firmato un contratto con la Hanhwa Koros per la fornitura di quattro treni per una
rete a doppio voltaggio e la trasformazione di tre treni da voltaggio singolo a doppio.
La Hanhwa Koros aveva già ottenuto un contratto per la fornitura di 17 treni a
voltaggio singolo. Il contratto del luglio 2002 è soggetto a un diritto di opzione inserito
in quel precedente contratto, che non è mai stato valutato o assegnato durante la
prima procedura. La Commissione ritiene che l’assegnazione del nuovo contratto
senza una gara violi la direttiva UE sugli appalti di forniture (93/36/CEE) e ha quindi
deciso di inviare alla Grecia un parere motivato.
Le autorità greche non hanno fornito elementi per dimostrare che il contraente fosse
il solo produttore o fornitore delle merci interessate, il che avrebbe potuto
rappresentare un possibile motivo di esenzione dalle norme della direttiva, né
possono spiegare l’assenza di gara con motivi d’emergenza dovuti a circostanze
impreviste connesse coi Giochi olimpici del 2004.
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Il fatto che i Giochi si terranno ad Atene è noto da diversi anni, e l’amministrazione
aggiudicatrice avrebbe dovuto pianificare le proprie attività di conseguenza. Inoltre,
l’inserimento di un diritto d’opzione nella gara iniziale per treni a doppio voltaggio da
impiegare nella tratta suburbana fa pensare che l’amministrazione aggiudicatrice
considerasse probabile una simile evoluzione.
Il nuovo contratto non può essere considerato un rinnovo parziale del contratto di
fornitura esistente, il che sarebbe un altro possibile motivo di esenzione, perché i
treni a doppio voltaggio sono diversi da quelli a voltaggio singolo. Infine, i problemi
riguardanti le diverse parti di ricambio e la necessità di un’ulteriore formazione per un
personale più ampio non costituiscono difficoltà tecniche sproporzionate ai sensi
della direttiva.
Grecia - assistenza tecnica per gli agricoltori
La Commissione ha poi deciso di inviare un parere motivato alla Grecia riguardante i
contratti di assistenza tecnica per gli agricoltori. Per aiutare questi ultimi a beneficiare
pienamente di taluni aiuti comunitari nel quadro della politica agricola comune, lo
Stato concludeva ogni anno dei contratti di assistenza tecnica con imprese
specializzate, dopo un’opportuna procedura d’appalto, per ciascuna regione
interessata. Nel 2001, contrariamente all’approccio seguito fino a quel momento, un
accordo-programma e i relativi contratti d’esecuzione sono stati assegnati con
licitazione privata.
La Commissione ritiene che tutti i contratti d’esecuzione abbiano lo stesso oggetto.
Occorre dunque considerare l’insieme dei contratti, che supera la soglia fissata dalla
direttiva sugli appalti pubblici di servizi (92/50/CEE) e rientra dunque nel suo campo
d’applicazione. Pertanto, le procedure dettagliate di pubblicità e di gara previste dalla
direttiva divengono applicabili. Infine, l’ultimo argomento sollevato dalle autorità
elleniche secondo cui solo gli aggiudicatari avrebbero la capacità tecnica di eseguire
i contratti è contraddetto dai fatti, dal momento che, fino al 2001 e a partire dal 2003,
tali appalti sono stati e aperti alla concorrenza.
Grecia – consulenza tecnica per la costruzione di un impianto di
depurazione
Sarà inviato alla Grecia anche un parere motivato relativo a un invito a presentare
offerte emesso dal ministero dei Lavori pubblici e relativo all’assunzione di un
consulente tecnico nel quadro dei lavori di costruzione di un impianto di depurazione
delle acque di scarico sull’isola di Psitallia. I criteri d’attribuzione riguardavano le
capacità economiche, finanziarie e tecniche, nonché l’esperienza dei partecipanti.
Tali criteri, secondo la direttiva 92/50, devono far parte dei criteri di selezione. La
direttiva precisa che la valutazione delle offerte dev’essere divisa in due fasi distinte:
anzitutto la fase di selezione, in seguito quella di attribuzione. I criteri di selezione,
comprese le capacità sopra menzionate, devono servire, in sostanza, a consentire
all’amministrazione aggiudicatrice di definire un elenco di offerenti adatti
all’esecuzione dei compiti previsti. I criteri d’attribuzione, invece, servono a valutare
le offerte degli stessi e dunque ad assegnare l’appalto.
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Grecia – utilizzo di moduli standard
Inoltre, la Grecia non ha comunicato nulla alla Commissione relativamente al
recepimento in diritto nazionale, per quanto riguarda le forniture e i servizi speciali,
della direttiva della Commissione del settembre 2001 (cfr. IP/01/1271) sull’utilizzo
dei moduli standard per i bandi di gara. La Commissione pertanto ha deciso di
inviare un parere motivato per chiedere alla Grecia di procedere al recepimento della
direttiva. L’utilizzo obbligatorio dei moduli migliora la qualità dei bandi pubblicati, il
che favorisce l’apertura, l’efficienza e la trasparenza e agevolerà lo svolgimento della
procedura su formato elettronico. In particolare, l’utilizzo dei moduli consente ai
potenziali fornitori di servirsi più facilmente degli strumenti di ricerca automatica per
trovare i bandi di gara che li riguardano. Per le autorità aggiudicatrici, i moduli
standard riducono gli sforzi e i costi legati al rispetto delle norme europee applicabili
agli appalti pubblici.
Paesi Bassi – lavori a Hoogezand-Sappemeer
La Commissione ha deciso di inviare ai Paesi Bassi un paese motivo chiedendo di
rimediare alle violazioni del diritto UE per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori
per rinnovare il centro cittadino di Hoogezand-Sappemeer. Le autorità locali hanno
firmato un accordo che riconosce a una determinata azienda il diritto esclusivo di
eseguire diversi lavori e le hanno assegnato numerosi contratti senza una gara. La
Commissione ritiene che tali assegnazioni dirette rappresentino una violazione della
direttiva sugli appalti pubblici di lavori (93/37/CEE) qualora la soglia di applicazione
della direttiva sia raggiunta dal punto di vista del valore dei contratti in questione.
Anche se la soglia non fosse raggiunta, il trattato CE prevede, per soddisfare i
requisiti di parità di trattamento e di non discriminazione, un livello di pubblicità tale
da consentire a diverse aziende di partecipare.
Per le informazioni più recenti sulle procedure di infrazione aperte contro gli Stati
membri:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
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