IP/03/1763 Bruxelles, 18 dicembre 2003 Appalti pubblici: la Commissione interviene affinché sei Stati membri applichino le norme dell’UE La Commissione europea ha deciso di intervenire in tredici casi per far valere il diritto dell’UE in materia di appalti pubblici. Essa ha deciso di promuovere un procedimento contro l’Italia innanzi alla Corte di giustizia per quattro casi riguardanti l’aggiudicazione di contratti per la gestione di enti di proprietà dello Stato che si occupano delle scommesse sportive, per la costruzione di due autostrade e per la gestione dei servizi informatici del Comune di Mantova. La Commissione promuoverà un procedimento innanzi alla Corte contro il Regno Unito per la mancata applicazione delle norme sugli appalti pubblici da parte dei fornitori di alloggi sociali. Anche l’Austria dovrà comparire davanti alla Corte per un contratto relativo alla raccolta e al trattamento dei rifiuti nel Comune di Mödling, mentre la Finlandia dovrà rispondere dell’appalto assegnato senza gara per le attrezzature da cucina per gli edifici pubblici. La Commissione ha anche deciso di chiedere formalmente alla Grecia di rimediare alle violazioni del diritto UE connesse con la fornitura di treni per la metropolitana di Atene, l’assistenza tecnica agli agricoltori e i servizi di consulenza per la costruzione di un impianto di purificazione delle acque. La Grecia dovrà anche completare il recepimento della direttiva del 2001 sull’uso di moduli standard per le gare d’appalto. La Commissione chiede all’Italia di modificare una legge nazionale che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di estendere gli appalti in corso senza la relativa gara. Infine, la Commissione chiede ai Paesi Bassi di rimediare alle irregolarità nell’assegnazione di contratti per il rinnovo del centro cittadino di Hoogezand-Sappemeer. Queste richieste hanno la forma di “pareri motivati”, la seconda tappa delle procedure d’infrazione previste dall’articolo 226 del trattato CE. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione può adire la Corte di giustizia europea contro gli Stati membri interessati. Le norme UE hanno l’obiettivo di garantire che tutte le imprese europee abbiano pari opportunità nel presentare offerte per gli appalti pubblici. Procedure di gara aperte e trasparenti significano più concorrenza, maggiori garanzie contro la corruzione, un servizio migliore e la certezza per i contribuenti quando alla destinazione dei soldi spesi e, infine, un’Europa più in grado di competere. I rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno approvato il 2 dicembre, in base a una proposta avanzata dalla Commissione nel maggio 2000, un pacchetto di norme che semplifica e modernizza il diritto UE in materia di appalti pubblici (cfr. IP/03/1649). La Commissione spera che il pacchetto sia adottato formalmente nel 2004 e presto pubblicherà una relazione in cui esporrà il potenziale di promozione dell’economia europea insito in procedure più aperte per gli appalti pubblici. Questi ultimi rappresentano almeno il 14% del PIL dell’Unione europea. Italia – scommesse sportive La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l’Italia per quanto riguarda le concessioni di servizi per la gestione delle scommesse sportive. La Commissione ha constatato che l’Italia non ha rispetto il principio generale di trasparenza sancito dal trattato CE, e l'obbligo di pubblicità che ne consegue, rinnovando fino al 2006 circa trecento concessioni per la gestione delle scommesse ippiche ai precedenti titolari, nella totale assenza di una procedura di gara. Italia – costruzione di due autostrade La Commissione adirà la Corte contro l’Italia anche in due casi relativi all’assegnazione, da parte dell’ente di diritto pubblico ANAS, della realizzazione e gestione di due autostrade, la “Valtrompia” e la “Pedemontana Veneta Ovest”, avvenuta senza alcuna procedura di gara a livello comunitario. La direttiva sui lavori pubblici (93/37/CEE) prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, quando il valore dei lavori raggiunge un minimo di 5 milioni di euro, debbano pubblicare un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Italia – servizi informatici a Mantova L'Italia dovrà anche comparire davanti alla Corte per quanto concerne l’assegnazione da parte del Comune di Mantova della gestione di una serie di servizi informatici. Alla fine del 1997, la gestione di questi servizi è stata affidata con licitazione privata alla società per azioni ASI, all’epoca detenuta a maggioranza dallo stesso Comune di Mantova. Secondo la giurisprudenza della Corte, si può derogare alle procedure di gara previste dalle direttive solo nell’ipotesi in cui l’entità aggiudicataria, anche se formalmente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice, non è nella sostanza autonoma da quest’ultima sul piano decisionale. La Commissione ritiene che il semplice fatto che l’amministrazione aggiudicatrice detenga la maggioranza del capitale di una società non sia sufficiente per escludere l’autonomia decisionale di quest’ultima, ragion per cui non si giustifica la mancata applicazione delle norme comunitarie. Italia – rinnovo di contratti senza concorrenza Inoltre, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato chiedendo all’Italia di abrogare l’articolo 44 della legge 724/1994, che consente alle autorità aggiudicatrici italiane, alla scadenza di un appalto pubblico di forniture o di servizi, di rinnovarlo a favore dello stesso contraente senza applicare le norme sulle gare previste dalle direttive sugli appalti pubblici. Regno Unito – registered social landlords La Commissione ha deciso di adire la Corte contro il Regno Unito perché i “registered social landlords”, i principali fornitori di alloggi sociali del paese, non applicano le direttive dell’UE in materia di appalti pubblici. Tali direttive contengono severe prescrizioni procedurali e di altro tipo per quanto riguarda gli enti di diritto pubblico, al fine di garantire che i loro appalti di beni, lavori e servizi siano trasparenti e non discriminatori. 2 La Commissione ritiene che il rapporto tra i registered social landlords e la Housing Corporation, un ente pubblico finanziato a livello governativo dal dipartimento per i Trasporti, il Governo locale e le Regioni, sia tale che i registered social landlords debbano essere trattati come enti di diritto pubblico e quindi conformarsi alle direttive sugli appalti pubblici. Austria – servizio dei rifiuti a Mödling La Commissione promuoverà un procedimento contro l’Austria innanzi alla Corte in merito all’assegnazione di un contratto per la raccolta e il trattamento dei rifiuti nel Comune di Mödling. Il contratto è stato aggiudicato il 15 settembre 1999 a tempo indeterminato direttamente alla società precedentemente costituita e interamente posseduta dal Comune. Però, in parallelo all’assegnazione del contratto di servizi, il Comune ha venduto il 49% delle azioni della società a un’impresa privata. Le autorità austriache hanno argomentato che la giurisprudenza della Corte sugli appalti “interni” si applicherebbe a questo caso. La suddetta giurisprudenza stabilisce che l’assegnazione a entità sulle quali un’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo simile a quello esercitato sui propri servizi interni non ricada nell’ambito d’applicazione delle norme europee sugli appalti pubblici. La Commissione risponde che il Comune di Mödling non esercita tale controllo sulla suddetta società, di cui possiede solo il 51% delle azioni. Pertanto, il Comune di Mödling avrebbe dovuto sottoporre il contratto a un bando di gara in conformità della direttiva sugli appalti pubblici di servizi (92/50/CEE). Finlandia – attrezzature da cucina per gli edifici pubblici L’amministrazione aggiudicatrice finlandese competente per gli immobili di proprietà pubblica, la Senaatti-kiinteistöt, ha aggiudicato un contratto per la fornitura di attrezzature da cucina pari a un valore di 1 050 000 marchi finlandesi (176 000 euro) senza pubblicarlo. La Finlandia argomenta che la somma non raggiunge la soglia di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte però stabilisce che un’amministrazione aggiudicatrice in tali casi deve garantire un livello adeguato di pubblicità, sufficiente a garantire la concorrenza e ad evitare la discriminazione basata sulla nazionalità. La Commissione porterà il caso davanti alla Corte. Grecia – treni per la metropolitana Il 26 luglio 2002 la “Attiko Metro AE” (l’ente pubblico che gestisce il metrò di Atene) ha firmato un contratto con la Hanhwa Koros per la fornitura di quattro treni per una rete a doppio voltaggio e la trasformazione di tre treni da voltaggio singolo a doppio. La Hanhwa Koros aveva già ottenuto un contratto per la fornitura di 17 treni a voltaggio singolo. Il contratto del luglio 2002 è soggetto a un diritto di opzione inserito in quel precedente contratto, che non è mai stato valutato o assegnato durante la prima procedura. La Commissione ritiene che l’assegnazione del nuovo contratto senza una gara violi la direttiva UE sugli appalti di forniture (93/36/CEE) e ha quindi deciso di inviare alla Grecia un parere motivato. Le autorità greche non hanno fornito elementi per dimostrare che il contraente fosse il solo produttore o fornitore delle merci interessate, il che avrebbe potuto rappresentare un possibile motivo di esenzione dalle norme della direttiva, né possono spiegare l’assenza di gara con motivi d’emergenza dovuti a circostanze impreviste connesse coi Giochi olimpici del 2004. 3 Il fatto che i Giochi si terranno ad Atene è noto da diversi anni, e l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto pianificare le proprie attività di conseguenza. Inoltre, l’inserimento di un diritto d’opzione nella gara iniziale per treni a doppio voltaggio da impiegare nella tratta suburbana fa pensare che l’amministrazione aggiudicatrice considerasse probabile una simile evoluzione. Il nuovo contratto non può essere considerato un rinnovo parziale del contratto di fornitura esistente, il che sarebbe un altro possibile motivo di esenzione, perché i treni a doppio voltaggio sono diversi da quelli a voltaggio singolo. Infine, i problemi riguardanti le diverse parti di ricambio e la necessità di un’ulteriore formazione per un personale più ampio non costituiscono difficoltà tecniche sproporzionate ai sensi della direttiva. Grecia - assistenza tecnica per gli agricoltori La Commissione ha poi deciso di inviare un parere motivato alla Grecia riguardante i contratti di assistenza tecnica per gli agricoltori. Per aiutare questi ultimi a beneficiare pienamente di taluni aiuti comunitari nel quadro della politica agricola comune, lo Stato concludeva ogni anno dei contratti di assistenza tecnica con imprese specializzate, dopo un’opportuna procedura d’appalto, per ciascuna regione interessata. Nel 2001, contrariamente all’approccio seguito fino a quel momento, un accordo-programma e i relativi contratti d’esecuzione sono stati assegnati con licitazione privata. La Commissione ritiene che tutti i contratti d’esecuzione abbiano lo stesso oggetto. Occorre dunque considerare l’insieme dei contratti, che supera la soglia fissata dalla direttiva sugli appalti pubblici di servizi (92/50/CEE) e rientra dunque nel suo campo d’applicazione. Pertanto, le procedure dettagliate di pubblicità e di gara previste dalla direttiva divengono applicabili. Infine, l’ultimo argomento sollevato dalle autorità elleniche secondo cui solo gli aggiudicatari avrebbero la capacità tecnica di eseguire i contratti è contraddetto dai fatti, dal momento che, fino al 2001 e a partire dal 2003, tali appalti sono stati e aperti alla concorrenza. Grecia – consulenza tecnica per la costruzione di un impianto di depurazione Sarà inviato alla Grecia anche un parere motivato relativo a un invito a presentare offerte emesso dal ministero dei Lavori pubblici e relativo all’assunzione di un consulente tecnico nel quadro dei lavori di costruzione di un impianto di depurazione delle acque di scarico sull’isola di Psitallia. I criteri d’attribuzione riguardavano le capacità economiche, finanziarie e tecniche, nonché l’esperienza dei partecipanti. Tali criteri, secondo la direttiva 92/50, devono far parte dei criteri di selezione. La direttiva precisa che la valutazione delle offerte dev’essere divisa in due fasi distinte: anzitutto la fase di selezione, in seguito quella di attribuzione. I criteri di selezione, comprese le capacità sopra menzionate, devono servire, in sostanza, a consentire all’amministrazione aggiudicatrice di definire un elenco di offerenti adatti all’esecuzione dei compiti previsti. I criteri d’attribuzione, invece, servono a valutare le offerte degli stessi e dunque ad assegnare l’appalto. 4 Grecia – utilizzo di moduli standard Inoltre, la Grecia non ha comunicato nulla alla Commissione relativamente al recepimento in diritto nazionale, per quanto riguarda le forniture e i servizi speciali, della direttiva della Commissione del settembre 2001 (cfr. IP/01/1271) sull’utilizzo dei moduli standard per i bandi di gara. La Commissione pertanto ha deciso di inviare un parere motivato per chiedere alla Grecia di procedere al recepimento della direttiva. L’utilizzo obbligatorio dei moduli migliora la qualità dei bandi pubblicati, il che favorisce l’apertura, l’efficienza e la trasparenza e agevolerà lo svolgimento della procedura su formato elettronico. In particolare, l’utilizzo dei moduli consente ai potenziali fornitori di servirsi più facilmente degli strumenti di ricerca automatica per trovare i bandi di gara che li riguardano. Per le autorità aggiudicatrici, i moduli standard riducono gli sforzi e i costi legati al rispetto delle norme europee applicabili agli appalti pubblici. Paesi Bassi – lavori a Hoogezand-Sappemeer La Commissione ha deciso di inviare ai Paesi Bassi un paese motivo chiedendo di rimediare alle violazioni del diritto UE per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori per rinnovare il centro cittadino di Hoogezand-Sappemeer. Le autorità locali hanno firmato un accordo che riconosce a una determinata azienda il diritto esclusivo di eseguire diversi lavori e le hanno assegnato numerosi contratti senza una gara. La Commissione ritiene che tali assegnazioni dirette rappresentino una violazione della direttiva sugli appalti pubblici di lavori (93/37/CEE) qualora la soglia di applicazione della direttiva sia raggiunta dal punto di vista del valore dei contratti in questione. Anche se la soglia non fosse raggiunta, il trattato CE prevede, per soddisfare i requisiti di parità di trattamento e di non discriminazione, un livello di pubblicità tale da consentire a diverse aziende di partecipare. Per le informazioni più recenti sulle procedure di infrazione aperte contro gli Stati membri: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm 5