RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI JACOPO RE (2010 ) Volume 1 – Fascicolo 1, Articolo 8 Abstract The author proposes a critical analysis of the current status of the Italian private international law of succession, highlighting the innovations introduced by Italian Law 218 of 31 May 1995, as well as those that may ensue from the adoption of the European Union’s proposed Regulation on successions. In particular, whereas the framework of Italian jurisdiction in matters of succession today is determined on the basis of seven alternative titles of jurisdiction, the proposed regulation, in its declared aim of pursuing the establishment of a European judicial area, is opting for a rigid distribution of jurisdiction among the courts of the Member States, based on a single title of jurisdiction. Special attention is devoted to the rules on the law applicable to international successions, an area in which the fundamental principles of the unity and universality of succession are being challenged by the principle of the renvoi. *** L’auteur proposent une analyse critique de l’état actuel du droit international privé italien des successions, en mettant l’accent sur les innovations introduites par la loi n° 218 du 31 mai 1995, ainsi que sur celles qui résulteraient de l’adoption de la Proposition de règlement de l’Union Européenne en matière de succession. En particulier, alors que le cadre de la compétence juridictionnelle italienne en matière de succession est aujourd’hui déterminé sur la base de sept chefs de compétence alternatifs, la proposition de règlement, dans l’optique de parvenir à la mise en place d’un espace judiciaire européen, opte pour une répartition rigide de la compétence juridictionnelle entre les juges des Etats membres en se basant sur un chef de compétence unique. Une attention particulière est accordée aux règles concernant la loi applicable aux successions internationales, matière où les principes fondamentaux d’unité et d’universalité de la succession sont remis en cause par le principe du renvoi. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI∗ JACOPO RE** SOMMARIO : 1. Osservazioni introduttive. - 2. Ambito della giurisdizione italiana. - 3. Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e degli atti stranieri. - 4. La legge applicabile alle successioni internazionali. - 5. La proposta di regolamento comunitario. 1. Osservazioni introduttive La legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato dedica, nel titolo III, un apposito capo al diritto internazionale privato delle successioni1. Il capo VII, rubricato successioni, contiene quattro articoli relativi alla legge applicabile, nonché una disposizione specifica per la determinazione dell’ambito della giurisdizione italiana in materia. In particolare, l’art. 46 disciplina la legge applicabile alla successione per causa di morte e alla divisione ereditaria, gli articoli 47 e 48 si occupano di alcune questioni relative al testamento ∗ Il presente articolo riproduce, con alcune variazioni, la relazione presentata alle Journées Roumaines (23-28 mai 2010, Bucarest et Cluj-Napoca) Les successions, organizzate dalla Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française. ** Dottorando di ricerca nell’Università Bocconi. 1 La letteratura sull’argomento è alquanto ampia. Si veda ex multis BALLARINO, Successioni (diritto internazionale privato), in Enc. dir. Aggiornamento, Milano, 1997, p. 943 ss.; ID., Diritto internazionale privato, 3ª ed., Padova, 1999, p. 514 ss.; PICONE, La legge applicabile alle successioni, in ID., La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 55 ss.; DAMASCELLI, La legge applicabile alla successione per causa di morte secondo il diritto internazionale privato italiano, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 85 ss.; CALÒ, Le successioni nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, passim; MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale, 2ª ed., Torino, 2006, p. 143 ss.; TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni mortis causa nel diritto internazionale privato, in Trattato di diritto della successioni e donazioni diretto da BONILINI, vol. V, Milano, 2009, p. 211 ss. Per i vari commenti agli articoli del capo VII della legge di riforma si rimanda, tra gli altri, a CLERICI, Articoli 46-50, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI, CLERICI, Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 230 ss.; ID. Articoli 46-50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni, artt. 713-768 octies e leggi collegate, in GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2010, p. 521 ss.; DELI, Articoli 46-50, in BARIATTI (a cura di), Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in Nuove leggi, civ. com., 1996, p. 1278 ss.; TONOLO, Successioni, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano, 2ª ed., Torino, 2009, p. 197 ss. 97 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 quali, rispettivamente, la capacità di testare e la forma del testamento, mentre l’art. 49 contiene una norma materiale in merito alla successione dello Stato. Mancano, invece, specifiche disposizioni in tema di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri. Al riguardo, troveranno dunque applicazione le norme di carattere generale contenute negli articoli 64 e seguenti della legge di riforma. La disciplina posta in essere dalle legge n. 218/1995, pur abrogando la previgente normativa di cui all’art. 23 delle disp. prel. cod. civ. del 1942, si pone in sostanziale continuità per quanto concerne i principi ispiratori delle norme in materia. Infatti, conformemente ai principi di unità e universalità della successione, la successione mortis causa è regolata interamente da un’unica legge: quella della cittadinanza del de cuius al momento della morte. In tal guisa, il diritto internazionale privato delle successioni si conforma all’idea, propria degli ordinamenti di tradizione romanistica, di continuazione della persona del defunto in quella degli eredi, con conseguente acquisto della universitas dei rapporti patrimoniali spettanti al defunto, da regolarsi in base ad una disciplina unitaria. Se la riforma del diritto internazionale privato italiano non ha modificato i principi di base della disciplina in esame, la legge n. 218/1995 non ha tuttavia mancato di introdurre alcune importanti novità. In primo luogo, il legislatore ha accordato al de cuius, seppur in maniera molto circostanziata, la facoltà di scegliere la legge applicabile alla propria successione (c.d. professio iuris)2. In secondo luogo, e a parziale rottura della nuova disciplina con i tradizionali principi di unità e personalità, anche la regolamentazione delle successioni internazionale è soggetta all’operare delle disposizioni relative al rinvio3. L’adesione a questa figura non è del tutto priva di conseguenze, dal momento che essa può compromettere il principio di unità della successione. Infatti, qualora la legge nazionale del defunto si ispiri al criterio della scissione, ciò richiede l’applicazione di leggi diverse a seconda della natura e della situazione dei beni ereditari. L’accoglimento del rinvio può implicare, inoltre, l’eventuale sostituzione del criterio di collegamento personale della cittadinanza con quello del domicilio o della residenza del de cuius. Si veda sul punto CARELLA, Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato, Bari, 1999, p. 175 ss.; DE CESARI, Autonomia della volontà e legge regolatrice delle successioni, Padova, 2001, passim. 3 Sui riflessi dell’introduzione del rinvio nel diritto internazionale privato italiano e con specifico riferimento alla regolamentazione delle successioni internazionali, cfr. FUMAGALLI, Rinvio ed unità della successione nel nuovo diritto internazionale privato italiano, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 829 ss.; CALÒ, op. cit., p. 18 ss. e 54 ss. 2 98 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI Oltre alla disciplina contenuta nella legge di riforma occorre annoverare, tra le fonti del diritto internazionale privato delle successioni, anche le numerose convenzioni internazionali multilaterali e bilaterali di cui l’Italia è parte4. Tra le prime, sono in vigore per il nostro Paese la convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 relativa all’istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti e la convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale5. Per contro, l’Italia non è parte contraente della convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie, della convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni e di quella del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte. Infine, si sottolinea che alcuni aspetti specifici della materia successoria, di natura amministrativa e giurisdizionale, sono disciplinati da numerose convenzioni consolari, mentre determinati aspetti di natura fiscale sono regolati dai c.d. trattati di amicizia, commercio e navigazione6. 2. Ambito della giurisdizione italiana L’ambito della giurisdizione italiana in materia successoria è determinato, in linea generale e con una certa ampiezza, dall’art. 50 della Il coordinamento tra le convenzioni internazionali e le disposizioni nazionali di conflitto è disciplinato dall’art. 2 della legge n. 218/1995, il quale assicura la prevalenza degli impegni internazionali sulle disposizioni di diritto comune. Cfr. al riguardo CARBONE, Art. 2, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI, CLERICI (a cura di), Commentario cit., p. 8 ss., nonché CONETTI, Art. 2, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento cit., p. 7 s. 5 Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 215 ss., la quale ricomprende, tra gli altri trattati multilaterali in vigore per l’Italia che, pur non regolando direttamente le successioni internazionali, presentano rilievi di interesse per la materia, sia la convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile al trust e al suo riconoscimento, in quanto vi potrebbero essere problemi di coordinamento tra leggi applicabili alla successione, in caso di trust istituito mortis causa sul patrimonio del defunto, sia la convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, nella misura in cui l’art. 5 lett. g) conferisce ai consoli il potere di tutelare gli interessi dei cittadini dello Stato di invio nelle successioni mortis causa nel territorio dello Stato di residenza, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest’ultimo. 6 In linea generale, tali accordi disciplinano i poteri e le funzioni consoli in relazione a successioni di cittadini aperte nello Stato di residenza e sono generalmente basate sul principio di universalità, mentre il criterio per l’attribuzione dei poteri dei consoli è perlopiù quello della cittadinanza del de cuius. Per le convenzioni di cui la Repubblica italiana è parte si rinvia a TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 216, note 14 e 15. 4 99 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 legge n. 218/95. Sono infatti previsti ben sette titoli di giurisdizione alternativi: la cittadinanza italiana del de cuius, l’apertura in Italia della successione, la situazione in Italia della parte dei beni di maggiore consistenza economica, il domicilio o la residenza del convenuto in Italia, l’accettazione della giurisdizione italiana e la localizzazione in Italia dei beni oggetto della domanda. Si è posto il dubbio, in dottrina, se l’art. 50 ponga in essere titoli di giurisdizione esclusivi, piuttosto che concorrenti con le norme generali di giurisdizione contenute, in particolare, nell’art. 3 della legge di riforma7. Detto articolo determina l’ambito della giurisdizione italiana in virtù del domicilio o della residenza del convenuto, della presenza in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., ovvero rinviando a talune norme della convenzione di Bruxelles del 1968 o in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Tuttavia, posto che i titoli di giurisdizione del domicilio e della residenza del convenuto sono richiamati da entrambe le disposizioni, che la competenza per territorio di cui all’art. 22 cod. proc. civ. rinvia al giudice del luogo di apertura della successione, ovvero, se la successone si è aperta al di fuori della Repubblica, al giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni o, in mancanza, a quello del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti, e che la materia successoria è esplicitamente esclusa dall’ambito di applicazione materiale della convenzione di Bruxelles del 1968, l’unico titolo contenuto nell’art. 3 che potrebbe venire in rilievo è quello relativo alla presenza in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. A tal riguardo, il Tribunale di Lucca ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione italiana in materia successoria, dando rilevanza al fatto che il convenuto avesse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio8, affermando dunque una complementarietà tra disciplina speciale e normativa generale9. Analizzando brevemente i singoli titoli di giurisdizione contenuti nell’art. 50, si nota subito come il legislatore non abbia voluto porre in essere dei criteri esorbitanti quali, ad esempio, la nazionalità italiana degli eredi10, o il fatto che la successione sia sottoposta, in virtù delle norme di Sui termini della questione testé delineata e per le opportune indicazioni bibliografiche v. CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 572 ss. 8 Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, p. 818 ss. 9 Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 253 s., 10 Nel sistema previgente la legge di riforma, era stata affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione a domande successorie intentate contro un cittadino italiano. La Corte di appello di Trieste, 22 novembre 1961, in Riv. dir. int., 1962, p. 430 ss., aveva infatti fondato la giurisdizione italiana sull’abrogato art. 4 secondo comma cod. proc. civ., a norma del quale il giudice italiano poteva conoscere delle cause relative 7 100 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI conflitto, alla legge italiana. Conferma questa indicazione anche il tenore letterale dell’art. 50, lett. a) a norma del quale sussiste la giurisdizione italiana se il de cuius era cittadino italiano al momento della morte, non rilevando la cittadinanza delle altre parti coinvolte nella successione. Oltre al criterio personale della cittadinanza del defunto, l’art. 50 della legge n. 218/1995 pone in essere titoli di giurisdizione ispirati sia a criteri di fatto sia a criteri di diritto. Appartengono alla prima categoria i titoli di giurisdizione che prendono in considerazione la localizzazione in Italia dei beni del de cuius. Invero, a norma della lett. c) dell’art. 50 sussiste la giurisdizione italiana se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia, mentre in virtù della successiva lett. e) il giudice italiano conosce delle cause successorie se la domanda concerne beni situati in Italia. Quanto al primo titolo, occorre ricordare che la generica espressione di beni è idonea a ricomprendere tanto i beni mobili, quanto i beni immobili, ma non quelli immateriali11. Inoltre, ai fini della determinazione del valore dei beni, il giudice italiano può ricorrere, per i beni situati in Italia, agli articoli 14 e 15 cod. proc. civ., mentre per i beni situati all’estero potrà adottare dei parametri adeguati al valore che essi hanno nello Stato in cui sono situati12 e in linea con quelli impiegati dai giudici di dell’ordinamento in questione. Quanto al titolo di cui alla lett. e), invece, benché in astratto sia in grado di individuare la competenza giurisdizionale del giudice italiano anche nel caso in cui la maggior parte dei beni ereditari si trovi all’estero, la sua operatività appare in realtà limitata alle sole cause relative a diritti reali su beni immobili ed alle azioni possessorie13, e non può quindi configurarsi quale titolo di giurisdizione esorbitante14. a domande che riguardavano “successioni ereditarie di cittadino italiano”, sostenendo che tale espressione si riferisse alla situazione in cui l’erede fosse cittadino italiano e che non rilevasse la cittadinanza italiana del defunto. Cfr. anche Cass. S.U., 22 novembre 1984 n. 5984, in Riv. dir. int. priv. proc., 1984, p. 140 ss. 11 Trib. Milano, 24 settembre 1990, in Riv. dir. int. priv. proc., 1991, p. 463 ss. 12 V. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 257 e in maniera conforme CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 577 ss. 13 Così BALLARINO, Successioni cit., p. 954. 14 In senso conforme, cfr. BALLARINO, Diritto internazionale privato cit., p. 552. Per un’interpretazione differente, che vede nella norma in esame un titolo di giurisdizione potenzialmente esorbitante e, pertanto, idoneo a radicare davanti al giudice italiano anche una controversia avente un esiguo collegamento con il nostro ordinamento, cfr. CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 578 s. Secondo l’Autrice, tuttavia, la prospettata estensione della giurisdizione italiana non è passibile di censura se tramite essa si può giungere a «una (felice) coincidenza tra ius e forum quando gli eredi sottopongano la divisione dei loro beni situati in Italia alla legge italiana, ai sensi dell’art. 46, 3° co., l. n. 218/1995». Cfr. op. loc. ult. cit. 101 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Tra i titoli di giurisdizione che si basano su criteri di diritto assume primaria rilevanza l’apertura della successione in Italia, apertura che deve essere individuata, in base all’art. 456 cod. civ., nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 50, lett. b). Inoltre, anche il domicilio e la residenza in Italia del convenuto, secondo quanto disposto dall’art. 43 cod. civ., e l’accettazione della giurisdizione italiana da parte del convenuto costituiscono titoli di giurisdizione che si richiamano a criteri di diritto (art. 50, lett. d). L’accettazione della giurisdizione, inoltre, andrà valutata secondo quanto disciplinato dall’art. 4 della medesima legge15, ma non potrà costituire titolo di giurisdizione per le controversie relative a beni immobili situati all’estero, per espressa previsione della norma in esame. Si deve ancora sottolineare, inoltre, che l’art. 50 della legge n. 218/1995 ha una portata generale, volta a regolare tutte le cause in materia successoria. Infatti, diversamente da quanto previsto dall’abrogato art. 4, 2° comma, cod. proc. civ., che fondava la giurisdizione italiana in merito a «successioni ereditarie» e nei casi espressamente enumerati dall’art. 22 cod. proc. civ., la legge di riforma utilizza la formula più ampia di «materia successoria». In tal modo, il legislatore prescinde da ogni delimitazione della materia successoria, con la conseguenza che l’art. 50 potrebbe essere destinato ad operare per qualsiasi controversia relativa alla materia in esame e quindi anche per quelle cause che presentano una connessione indiretta, ma abbastanza stretta con la materia successoria, come, ad esempio, quelle in materia divisoria16. Infine, ragioni di completezza inducono a ricordare che la legge n. 218/1995 pone in essere una norma generale dedicata ai procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 9) – in virtù della quale, per esempio, il giudice italiano è competente a nominare un esecutore testamentario se tale provvedimento riguarda la successione di un cittadino italiano o di una persona residente in Italia o qualora la successione sia regolata dalla legge italiana – e una disposizione relativa alla materia cautelare (art. 10). Quest’ultima norma, oltre ad attribuire, ovviamente, la giurisdizione in materia cautelare al giudice italiano nel caso in cui egli abbia giurisdizione Come è noto, l’art. 4 della legge di riforma disciplina i casi di proroga e deroga alla giurisdizione italiana. Per un commento cfr. CONETTI, Art. 4, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento cit., p. 17 ss. 16 È quindi rimesso alla giurisprudenza il compito di definire i confini della portata applicativa della disposizione in esame. Per un’analisi della prima giurisprudenza della nostra Suprema Corte, v. CLERICI, Art. 50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 574 s. 15 102 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI nel merito, la riconosce anche nel caso in cui il provvedimento debba essere eseguito in Italia. 3. Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e degli atti stranieri Il legislatore italiano non ha sentito l’esigenza di predisporre delle norme particolari in merito al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti stranieri in materia successoria. In questo ambito, pertanto, troverà applicazione la normativa generale disciplinata dagli articoli 64 – 68 della legge n. 218/199517. In estrema sintesi, non essendo questa la sede opportuna per una dettagliata analisi delle citate disposizioni, occorre subito rilevare che la legge 218/1995 fa proprio il principio del riconoscimento automatico, in presenza di determinate condizioni, delle decisioni e dei provvedimenti stranieri. L’art. 64, infatti, espressamente dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, se sono stati rispettati alcuni requisiti. In primo luogo, la sentenza straniera deve essere emessa da un giudice che poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. In altre parole, la sentenza straniera deve essere pronunciata dal giudice di un ordinamento col quale la causa presentava una significativa connessione e, più precisamente, una di quelle connessioni che, in casi analoghi, sono ritenute idonee ad attribuire la giurisdizione al giudice italiano. In secondo luogo, la sentenza straniera deve essere il risultato di un processo equo, nel quale sia stato rispettato il principio del contradditorio. Di conseguenza, l’atto introduttivo del giudizio deve essere stato portato a conoscenza del convenuto in conformità con quanto previsto dalla legge del luogo ove si è svolto il processo e le parti si sono costituite in giudizio, ovvero ne è stata dichiarata la contumacia, in conformità con detta legge. Inoltre, nel procedimento straniero non devono essere stati lesi i diritti essenziali della difesa. È inoltre richiesto che la sentenza straniera sia passata in giudicato – nel senso che non siano più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione e sia quindi divenuta definitiva – e che non contrasti con un’altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato. Sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni e degli atti stranieri in Italia, secondo quanto previsto dalle legge di riforma, v. BALLARINO, Diritto internazionale privato cit., p. 152 ss.; BAREL, ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, 4ª ed., Milano, 2009, p. 276 ss.; MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni, 4ª ed., Torino, 2010, p. 343 ss.; 17 103 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 Infine, la decisione straniera è riconosciuta se non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e se non produce effetti contrari con l’ordine pubblico18. Anche i provvedimenti stranieri in materia di giurisdizione volontaria beneficiano del riconoscimento automatico a condizione che rispettino alcuni requisiti. Anzitutto, il provvedimento deve essere emanato o dal giudice dotato di competenza giurisdizionale secondo i criteri propri dell’ordinamento italiano, o da quello dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme di conflitto italiane, ovvero se si tratta di un provvedimento che produce effetti nell’ordinamento a cui rinviano le norme di conflitto italiane, anche se emanato dal giudice di un Paese diverso. Inoltre, il provvedimento in questione non deve produrre effetti contrari all’ordine pubblico. Infine, devono essere stati rispettati i diritti fondamentali di difesa. 4. La legge applicabile alle successioni internazionali Come è già stato accennato, il diritto internazionale privato italiano delle successioni è informato ai principi di unità e universalità della successione. In conformità con il principio romanistico dell’unità della successione, che comporta la reductio ad unum di tutti i rapporti giuridici che facevano capo al de cuius, indipendentemente dalla natura dei beni che ne costituiscono l’oggetto, l’intero asse ereditario viene pertanto assoggettato ad una sola legge. Infatti, l’art. 46 1° comma della legge n. 218/1995 stabilisce che la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del de cuius al momento della morte. Tale disposizione adotta un criterio di collegamento rigido, di facile determinazione da parte dell’operatore del diritto e di agevole applicazione nella pratica. Il criterio della cittadinanza del defunto, peraltro, è espressione del forte legame tra il soggetto e la sua comunità nazionale19 e si conforma alla teoria di fondo del nostro diritto materiale, secondo la quale la Al riguardo, si assiste ad una significativa diminuzione della portata dell’eccezione dell’ordine pubblico internazionale, inteso nella sua doppia veste di limite al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione e di un atto pubblico straniero, da un lato, e di margine all’applicazione della legge straniera, dall’altro lato. Per quanto rilevante in questa sede, basti sottolineare che il limite dell’ordine pubblico non può essere invocato al fine di non dare applicazione alla lex successionis per il solo fatto che detta legge straniera non conosce l’istituto della riserva a favore dei legittimari. V., anche per ulteriori ipotesi, CLERICI, Art. 46, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 540 ss. 19 Sul detto legame si rinvia alla magistrale lezione di MANCINI, Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, riprodotta in JAYME (a cura di), Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, Torino, 1994, p. 21 ss. 18 104 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI successione è intesa come la continuazione nell’ambito familiare della persona e dei rapporti giuridici che a questa facevano capo. Dato che con la successione si verifica il trasferimento di un patrimonio da una persona ad un’altra, la sua regolamentazione è direttamente collegata allo statuto personale ed alla condizione del defunto. A fronte del pregio relativo alla facile determinazione della legge applicabile, il criterio di collegamento della cittadinanza può tuttavia risultare inadeguato in certe situazioni. Alcune complicazioni potrebbero insorgere, ad esempio, nell’ipotesi in cui il defunto abbia più di una cittadinanza o sia un apolide o un rifugiato. Nel primo caso, l’art. 19 della legge n. 218/1995 prevede il ricorso all’applicazione della legge del Paese con cui il soggetto ha il collegamento più stretto, a meno che la persona non abbia, tra l’altro, la cittadinanza italiana, la quale prevale, anche se non è quella effettiva. Per i restanti casi, il medesimo articolo prevede la sostituzione della legge nazionale con quella dello Stato ove si trova il domicilio della persona interessata o, in mancanza, quello della sua residenza. Inoltre, l’ordinamento straniero richiamato dal criterio di collegamento della cittadinanza potrebbe essere articolato in più sottosistemi di legislazione civilistica su base territoriale o personale. L’art. 18 della legge di riforma risolve questo problema nel senso che la legge applicabile deve essere determinata secondo i criteri di collegamento interlocali propri dell’ordinamento richiamato. Tuttavia, se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale la situazione è più strettamente collegata20. Come si è già accennato, il principio dell’unità e dell’universalità della successione si scontra con l’adozione, nel diritto internazionale privato italiano, del rinvio21. Infatti, tale procedimento può compromettere il principio dell’unità della successione nel caso in cui la legge nazionale del defunto sia informata al criterio della scissione e porti all’applicazione di leggi diverse a seconda della natura e della situazione dei beni ereditari22. Si pensi ad esempio alla successione di un cittadino canadese – ai cui rapporti sia applicabile, tramite l’operare dell’art. 19 della legge di riforma, la legge della provincia del Québec – con ultimo domicilio in Italia, che possedeva beni immobili in Francia. In questo caso il giudice italiano, tramite l’operare del rinvio, sottoporrà la successione dei beni mobili alla legge italiana e quella dei beni immobili alla legge francese, dal momento che la norma di conflitto québécoise Sul rinvio ad ordinamenti plurilegislativi, cfr. RICCI, Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato, Padova, 2004, passim. 21 Nel sistema previgente, il rinvio era escluso per espressa disposizione dell’abrogato art. 30 delle disposizioni preliminari al codice civile. 22 Così TONOLO, Successioni cit., p. 198. 20 105 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 utilizza per la successione dei beni mobili il criterio della lex domicilii e per la successione dei beni immobili quello della lex rei sitae. Se l’operatività di leggi diverse può comportare certi svantaggi, quali il rischio di coesistenza di discipline poco omogenee o problemi connessi al rispetto dell’esigenza di uguaglianza nei rapporti successori – con particolare riguardo, ad esempio, ai diritti dei legittimari – si deve sottolineare che l’applicazione del rinvio favorisce, da un lato, l’uniformità di soluzioni tra i vari ordinamenti in presenza e contribuisce a garantire, dall’altro lato, una maggiore effettività e circolazione delle deliberazioni normative e delle decisioni italiane in materia. Il ricorso al rinvio, inoltre, è circoscritto alle sole ipotesi di rinvio altrove accetto e di rinvio indietro alla legge italiana23. Il criterio di collegamento della cittadinanza del de cuius potrebbe condurre, in determinare circostanze, all’applicazione di una legge poco collegata alla fattispecie concreta. Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione della successione di un cittadino italiano trasferitosi all’estero e che all’estero abbia stabilito il centro dei propri interessi e della propria vita. Per ovviare a queste situazioni e con l’intento di perseguire finalità di giustizia sostanziale, il legislatore italiano ha introdotto, accanto al criterio di collegamento oggettivo della cittadinanza, la possibilità di scelta della legge applicabile alla successione. Secondo quanto disposto dall’art. 46 2° comma, tuttavia, il de cuius non è libero di scegliere la legge di qualsiasi Stato, ma può optare a favore di una sola legge: quella dello Stato in cui ha la propria residenza. Tuttavia la scelta è inefficace se il defunto, al momento della morte, non aveva più la propria residenza in detto Stato. È pertanto richiesto un costante e duraturo collegamento con lo Stato la cui legge viene scelta, collegamento che deve necessariamente sussistere sia al tempo della scelta sia al momento della morte. La scelta deve avere per oggetto l’intera successione ed esclude l’operatività del rinvio. Inoltre, la professio iuris, la sua modifica o la revoca della stessa devono essere espresse e devono avvenire in forma testamentaria, mentre l’esistenza e la validità sostanziale della manifestazione di volontà e le questioni relative agli eventuali vizi della volontà sono valutati sulla base della lex causae24. I requisiti di capacità necessari per compiere la scelta sono invece regolati dalla legge nazionale del soggetto al momento del compimento dell’atto, secondo quanto disposto dall’art. 47 della legge n. 218/1995. Infine, la scelta della legge applicabile da parte del de cuius italiano non può Cfr. ult. op. cit., p. 198 s. Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, Le successioni cit., p. 224, a cui si rinvia per un’analisi delle diverse opinioni dottrinali sul punto in questione. 23 24 106 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI pregiudicare i diritti successori dei legittimari residenti in Italia al momento della sua morte. L’ambito di applicazione della lex successionis copre tutti i tre momenti in cui si sviluppa il procedimento successorio: da quello della devoluzione, a quello della trasmissione ereditaria dei beni, a quello della divisione. In via preliminare occorre, tuttavia, distinguere due fasi: la fase dell’acquisto del titolo ereditario, sottoposta alla lex successionis e quella in cui concretamente si acquistano i beni formanti la massa ereditaria, regolata, a norma dell’art. 51 della legge di riforma, dalla lex rei sitae25. Andando ad analizzare quali sono le materie regolate dalla lex successionis, occorre constatare, innanzitutto, che essa disciplina, in primo luogo, le questioni relative all’apertura della successione ab intestato e testamentaria, tra le quali, ad esempio, il tempo, il luogo e la causa di apertura. La medesima legge disciplina anche gli aspetti relativi alla fase della delazione dell’eredità e, quindi, l’individuazione, l’ordine ed il concorso dei chiamati a succedere. Quanto alla determinazione dei successibili, l’accertamento di un rapporto familiare con il defunto avviene ai sensi della legge che disciplina detto rapporto26 e non, come in altri sistemi, sulla base della legge che regola le successione. Quest’ultima, d’altro canto, torna ad essere competente a disciplinare le questioni relative alla capacità di succedere27, tra cui le cause di indegnità e l’eventuale riabilitazione. Con riferimento alla successione testamentaria, la lex successionis disciplina gli aspetti relativi al contenuto e alla validità del testamento, quali, ad esempio, la previsione di istituti che mirano alla tutela di alcune tipologie di successibili, la determinazione delle disposizioni e delle condizioni che il testatore ha facoltà di porre in essere, nonché Trib. Brescia, 25 novembre 1999, in Riv. dir. int. priv. proc., 2000, p. 1041 ss., con commento di FUMAGALLI, Questioni di diritto internazionale privato delle successioni in una giurisprudenza recente, ivi, p. 931 ss. 26 V. Trib. Milano, 10 marzo 1997, in Fam. dir., 1998, p. 170 ss. In questo caso, l’accertamento dello status di figlio del de cuius di un presunto erede, è stato valutato ex art. 33 della l. 218/1995, che individua nella legge nazionale del figlio al momento della nascita la legge applicabile alle questioni di filiazione, e non sulla base delle disposizioni della lex successionis. Ne segue che, in materia di successioni, le questioni preliminari vanno risolte secondo la c.d. soluzione disgiunta, la quale consiste nell’applicare alla detta questione la sua propria regola di conflitto, in modo indipendente dalla quella impiegata per la risoluzione della questione principale. Cfr. sul punto BALLARINO, Diritto internazionale privato cit., p. 266 ss.; CALÒ, op. cit., p. 12 s. 27 In quanto capacità speciale, le capacità di succedere è sottratta, ex art. 20, seconda frase della legge di riforma, al dominio della legge nazionale della persona fisica interessata. Cfr. sul punto TONOLO, Art. 20, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento cit., p. 65 ss. 25 107 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 l’interpretazione dello stesso testamento e la facoltà di revoca e di modifica28. La disciplina della lex successionis, inoltre, regola alcuni istituti vietati nell’ordinamento italiano, ma previsti in altri sistemi giuridici, quali il testamento congiuntivo, nelle due vesti di testamento collettivo e di testamento reciproco, la sostituzione fedecommissaria e i patti successori. Questi ultimi, vietati ex art. 458 cod. civ., possono venire in considerazione in Italia, ove validi e ammessi dal diritto straniero che regola la successione. Al riguardo, la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di non poter più contestare a priori la loro contrarietà con l’ordine pubblico internazionale italiano29. Con riferimento al momento dell’amministrazione e della trasmissione dell’eredità, la lex successionis regola la determinazione e la consistenza della massa ereditaria, gli atti che il chiamato può compiere sui beni prima dell’accettazione, gli atti necessari e le modalità dell’accettazione dell’eredità, nonché le modalità e gli effetti dell’eventuale rinuncia, i poteri e gli atti di amministrazione sul patrimonio ereditario acquisito, l’addebito a carico degli eredi dei debiti contratti dal de cuius e di ogni altra passività a carico della massa ereditaria30. In tema di successione testamentaria occorre ricordare che la legge di riforma dedica alla capacità di testare e alla forma del testamento due specifiche disposizioni. L’art. 47 sottopone la capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo, alla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca. L’art. 48, invece, ispirato al principio del favor testamenti, prevede il concorso alternativo di ben sette leggi diverse applicabili in materia di forma quali la legge del luogo in cui il testatore ha disposto, la legge nazionale e quella dello Stato in cui si trova il domicilio o la residenza del testatore al momento della redazione del testamento o al momento della morte. 29 V. Trib. Bolzano, 8 marzo 1968, in Riv. giur. Alto Adige, 1968, p. 220 s.; Cass., 5 aprile 1984 n. 2215, in Foro it., 1984, I, c. 2253. Al riguardo, occorre accennare al fatto che il divieto di contrarre patti successori ha subito una certa attenuazione a seguito dell’entrata in vigore della l. 14 febbraio 2006, n. 55 istitutiva del c.d. patto di famiglia. Sul punto v. PERONI, Patti successori, patto di famiglia e ambito di applicazione delle norme di diritto internazionale privato, in Dir. comm. int., 2007, p. 611 ss; DAMASCELLI, Il patto di famiglia nel diritto internazionale privato, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Starace, Vol. II, Napoli, 2008, p. 1423 ss. 30 La natura in senso lato procedurale della fase dell’amministrazione e della liquidazione dell’eredità potrebbe, per determinate questioni, comportare l’applicazione della legge del luogo in cui la procedura si svolge, al posto della lex successionis. V. Trib. Brescia cit., p. 1041 ss. secondo il quale non rientrano nell’ambito di applicazione della legge successoria le questioni in cui concretamente si realizzano le modalità di acquisizioni dei beni che costituiscono la massa ereditaria, che pertanto restano soggette alla lex rei sitae. 28 108 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI La legge di riforma ha riservato alle questioni relative alla divisione ereditaria un’apposita norma di conflitto contenuta nel 3° comma dell’art. 46 secondo il quale la divisione ereditaria è regolata, in linea generale, dalla lex successionis. La disposizione citata prevede, inoltre, la possibilità di scelta, da parte degli eredi, della legge applicabile alla divisione ereditaria. I condividenti, d’accordo tra loro, possono infatti concludere di sottoporre la divisione o alla legge del luogo di apertura della successione, oppure a quella del luogo in cui si trovano uno o più beni ereditari. Detta optio legis, inoltre, è ammessa sia quando la legge regolatrice della successione è la legge nazionale del defunto al momento della morte, sia nel caso in cui la lex successionis è il risultato della scelta di legge operata dal de cuius. Qualora i condividenti abbiano scelto come applicabile la legge del luogo in cui si trovano uno o più beni, ciò non comporta la possibilità di un frazionamento della disciplina applicabile, ma solamente la sottoposizione dell’intera divisione alla legge dello Stato in cui si trovano detti beni. La lex successionis, in ogni caso, rimarrà competente a regolare alcune questioni quali la quantificazione delle quote spettanti agli eredi, la collazione delle donazioni e il retratto successorio, mentre la lex rei sitae assumerà rilievo come legge regolatrice del modo di acquisto dei beni che compongono l’asse ereditario (art. 51) e delle forme di pubblicità degli atti aventi ad oggetto diritti reali (art. 55). Infine, l’art. 49 della legge di riforma disciplina, con una disposizione materiale di carattere unilaterale, la successione dello Stato. Essa trova applicazione nel caso in cui i beni (mobili o immobili) che costituiscono la successione di un cittadino straniero e che si trovano in Italia rimangano vacanti per assenza di eredi legittimi o testamentari. In questo caso, qualora la legge applicabile alla successione dello straniero non attribuisca la devoluzione dei beni allo Stato, questi dovranno essere attribuiti allo Stato italiano. 5. La proposta di regolamento comunitario Nell’ambito del processo di costruzione di uno spazio giudiziario europeo31, iniziato dall’allora Comunità europea a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, uno dei settori sui quali è attualmente focalizzata l’attenzione del legislatore dell’Unione è quello delle successioni. Difatti, a seguito della pubblicazione da parte della Commissione europea, nel marzo 2005, del Libro verde «Successioni e Al riguardo la letteratura è amplissima. V. per tutti, e per una rassegna dei più importanti strumenti adottati dalla Comunità BONOMI (a cura di), Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, Torino, 2009, passim. 31 109 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 testamenti» e delle consultazioni pubbliche tenute nel corso del 2006, il 14 ottobre 2009 la Commissione europea ha adottato la Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo32. La Proposta di regolamento dell’Unione europea in materia presenta vari punti di interesse e di novità rispetto al diritto internazionale privato italiano delle successioni. Tuttavia, occorre subito sottolineare come uno dei principi cardini del sistema italiano delle successioni internazionali, quello dell’unità del regime successorio, abbia trovato accoglienza anche come principio informatore della disciplina di conflitto comunitaria. Infatti, l’art. 19 del progetto di regolamento dispone espressamente che la lex successionis regola l’intera successione, dal momento della sua apertura, fino alla trasmissione definitiva dell’eredità agli aventi diritto. Se l’adesione della proposta di regolamento al principio dell’unità e dell’universalità della successione, così come si evince dal citato art. 19 e dal considerando n. 17, non comporta conseguenze rilevanti sulla concezione alla base del diritto materiale interno, secondo la quale nella successione si verifica una sorta di continuità della persona del defunto in quella degli eredi, la proposta di regolamento contiene, nondimeno, rilevanti novità in relazione ai criteri di collegamento adottati tanto in materia di legge applicabile, quanto in tema di competenza giurisdizionale. La proposta di regolamento, infatti, adotta quale criterio di collegamento oggettivo quello della residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 16). Si ravvisa in questa scelta l’abbandono del principio di personalità del regime applicabile alle successioni, secondo il quale i rapporti successori rientrano nello statuto personale, a favore dell’operatività di una disciplina vicina agli interessi del de cuius e che presenta legami effettivi con la fattispecie concreta. Tale scelta di politica legislativa non comporta, tuttavia, un abbandono definitivo del criterio di Documento COM(2009) 154 def.. Si segnala che la proposta ha subito una rettifica, che non riguardava la versione italiana della stessa, il 7 dicembre 2009. Per un primo commento alla proposta di regolamento cfr. CLERICI, Articoli 46-50, in CUFFARO, DELFINI (a cura di), Delle successioni cit., p. 549 ss. e 581 s.; MARINO, La proposta di regolamento sulla cooperazione giudiziaria in materia di successioni, in Riv. dir. int., 2010, p. 463 ss. In merito al dibattito relativo all’adozione di uno strumento comunitario in materia di successioni, si veda DAVÌ, Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni, in Riv. dir. int., 2005, p. 297 ss.; TROMBETTA-PANIGADI, Verso una disciplina comunitaria delle successioni per causa di morte, in Fam. pers. succ., 2009, p. 10 ss., nonché i diversi contributi sulle successioni internazionali pubblicati in BARUFFI, CAFARI PANICO (a cura di), Le nuove competenze comunitarie: obbligazioni alimentari e successioni, Padova, 2009, passim. 32 110 J. RE : IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO DELLE SUCCESSIONI collegamento della cittadinanza, dal momento che la legge a cui essa rinvia può formare l’oggetto di un’electio iuris (art. 17) da parte del de cuius. Altri elementi di novità e di rottura con il diritto internazionale privato italiano in materia sono la previsione di un’apposita disposizione per la regolamentazione dei patti successori (art. 18) e la mancata adozione della tecnica del rinvio. Anche la scelta dei titoli di giurisdizione contenuti nella proposta di regolamento innova profondamente il vigente diritto internazionale privato italiano. Infatti, la proposta di regolamento, nel suo intento di perseguire l’istituzione di uno spazio giudiziario europeo, opta per una rigida ripartizione della competenza giurisdizionale tra i giudici degli Stati membri sulla base di un unico titolo di giurisdizione informato al luogo di residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 4). In tal modo, non solo non sono previsti altri titoli di giurisdizione alternativi – come invece prevede l’art. 50 della legge n. 218/1995 – ma si evince, in maniera del tutto evidente, la propensione del legislatore europeo a far coincidere ius e forum. A conferma di ciò, l’art. 5 introduce un complesso meccanismo di rinvio alla giurisdizione più adatta a conoscere della causa – una sorta di forum non conveniens in materia successoria – in virtù del quale il giudice competente ex art. 4 può, a determinate condizioni, invitare le parti ad adire gli organi giurisdizionali dello Stato la cui legge sia stata oggetto di una professio iuris da parte del defunto. Inoltre, nel caso in cui il defunto non avesse avuto la propria residenza abituale in nessuno Stato membro, ma possedesse alcuni beni della successione nel territorio di uno di questi, i giudici del luogo in cui si trovano tali beni possono conoscere delle controversie in materia successoria, a titolo di competenza residua, se il detto luogo si trova nello stesso Stato in cui il defunto aveva stabilito la propria precedente residenza abituale nei cinque anni antecedenti la sua morte, o di cui era cittadino al momento della morte, o nel quale un erede o un legatario risiedono abitualmente o se la domanda riguarda esclusivamente tali beni. Infine, è degna di nota l’intenzione del legislatore europeo di facilitare il più possibile le successioni internazionali all’interno dell’Unione, perseguita tramite l’istituzione di un Certificato successorio europeo. L’istituzione di detto Certificato rappresenta infatti, uno degli obiettivi più importanti contenuti nella proposta, dal momento che la prova della qualità di erede o di amministratore o di esecutore testamentario costituisce una delle maggiori difficoltà riscontrate in una successione internazionale. Esso, infine, si presenta come un’assoluta novità per il sistema giuridico italiano, in considerazione del fatto che l’Italia non è vincolata da convenzioni internazionali che istituiscono 111 RIVISTA GIURIDICA DELL’ISAIDAT 1-2010 certificati simili, come ad esempio quella dell’Aja del 2 ottobre 1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni. 112