Ordinanza del 23 dicembre 1992 concernente una rilevazione

annuncio pubblicitario
431.741.3
Ordinanza
concernente la rilevazione statistica sul trasporto
di merci nel 1993
del 23 dicembre 1992
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 23 luglio 18701) concernente
l'assumere dati statistici officiali nella Svizzera,
ordina:
Art. 1 Oggetto della rilevazione
Nell'ambito dell'inchiesta sui trasporti di merci nel 1993 saranno rilevati:
a. per i veicoli svizzeri, le prestazioni chilometriche, il tragitto, lo sfruttamento del
veicolo, il peso e il genere delle merci trasportate nonché il tipo di trasporto;
b. per i veicoli stranieri, il numero dei veicoli, la destinazione e il genere di formalità doganali.
Art. 2 Veicoli sottoposti alla rilevazione
La rilevazione interessa i veicoli che, conformemente all'ordinanza del 27 agosto
19692) concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, appartengono alla categoria degli autofurgoni, degli autocarri e dei trattori a sella.
2 Si considerano tutti i veicoli immatricolati in Svizzera il cui peso totale supera le
3,5 t. Per quelli con un peso totale fino a 3,5 t si procede invece per campionatura.
Le necessarie informazioni sono fornite dalla banca centrale dei dati del Controllo
federale dei veicoli dell'Ufficio federale delle truppe di trasporto.
3 La rilevazione interessa tutti i veicoli stranieri. Essa è effettuata al confine, in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane.
1
Art. 3 Data della rilevazione
La rilevazione è effettuata:
a. sull'arco di 23 giorni, per i veicoli svizzeri, e
b. sull'arco di 12 giorni, per i veicoli stranieri.
2 I giorni in cui ha luogo la rilevazione sono fissati casualmente tra il 1° gennaio
1993 e il 31 gennaio 1994.
1
RU 1993 194
1) RS 431.01
2) RS 741.41
1
431.741.3
Statistica
Art. 4 Esecuzione
L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale), d'intesa con gli altri servizi federali
interessati, si occupa della preparazione, del coordinamento e dell'esecuzione della
rilevazione sul trasporto di merci. Esso elabora i documenti per la rilevazione, ne
valuta i risultati e li pubblica.
Art. 5 Obbligo del segreto e dovere di vigilanza
1 Le persone ed i servizi amministrativi incaricati dell'esecuzione sono tenuti a trattare in modo strettamente confidenziale i dati raccolti.
2 Essi provvedono affinché i dati siano custoditi al sicuro.
Art. 6 Utilizzazione dei dati
I dati della rilevazione concernente il trasporto di merci possono essere utilizzati
soltanto a fini statistici.
Art. 7 Comunicazione di singoli dati
Per determinati lavori statistici, l'Ufficio federale può comunicare i dati provenienti
dalla rilevazione a servizi federali, cantonali o comunali nonché ad istituti di ricerca
privati.
2 L'Ufficio federale comunica i dati soltanto se:
a. non consentono più illazioni sulle persone interessate;
b. i destinatari si impegnano a non trasmetterli a terzi e, al termine dei lavori, li
rinviano all'Ufficio federale o li distruggono;
c. i necessari provvedimenti di sicurezza sono adottati e
d. la protezione dei dati è garantita.
1
Art. 8 Pubblicazione dei risultati
I risultati della rilevazione devono essere pubblicati in modo da non permettere
l'identificazione delle persone considerate.
Art. 9 Distruzione dei dati
I dati personali e la documentazione relativa alla rilevazione sono distrutti quando
non servono più per la registrazione, il trattamento e l'esame dei dati.
Art. 10 Obbligo d'informare
I detentori di veicoli immatricolati in Svizzera sono tenuti a compilare i questionari
gratuitamente, in modo completo e conforme alla verità.
Art. 11 Disposizioni penali
Chiunque rifiuti di compilare il questionario o fornisca intenzionalmente informazioni false è punibile con la multa fino a 3000 franchi.
1
2
Statistica sul trasporto di merci
431.741.3
Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell'interno conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo 1).
2
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.
1)
RS 313.0
3
431.741.3
4
Statistica
Scarica