Ordinanza del 23 dicembre 1992 concernente una rilevazione

431.741.3
Ordinanza
concernente la rilevazione statistica sul trasporto
di merci nel 1993
del 23 dicembre 1992
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 23 luglio 18701) concernente
l'assumere dati statistici officiali nella Svizzera,
ordina:
Art. 1 Oggetto della rilevazione
Nell'ambito dell'inchiesta sui trasporti di merci nel 1993 saranno rilevati:
a. per i veicoli svizzeri, le prestazioni chilometriche, il tragitto, lo sfruttamento del
veicolo, il peso e il genere delle merci trasportate nonché il tipo di trasporto;
b. per i veicoli stranieri, il numero dei veicoli, la destinazione e il genere di formalità doganali.
Art. 2 Veicoli sottoposti alla rilevazione
La rilevazione interessa i veicoli che, conformemente all'ordinanza del 27 agosto
19692) concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, appartengono alla categoria degli autofurgoni, degli autocarri e dei trattori a sella.
2 Si considerano tutti i veicoli immatricolati in Svizzera il cui peso totale supera le
3,5 t. Per quelli con un peso totale fino a 3,5 t si procede invece per campionatura.
Le necessarie informazioni sono fornite dalla banca centrale dei dati del Controllo
federale dei veicoli dell'Ufficio federale delle truppe di trasporto.
3 La rilevazione interessa tutti i veicoli stranieri. Essa è effettuata al confine, in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane.
1
Art. 3 Data della rilevazione
La rilevazione è effettuata:
a. sull'arco di 23 giorni, per i veicoli svizzeri, e
b. sull'arco di 12 giorni, per i veicoli stranieri.
2 I giorni in cui ha luogo la rilevazione sono fissati casualmente tra il 1° gennaio
1993 e il 31 gennaio 1994.
1
RU 1993 194
1) RS 431.01
2) RS 741.41
1
431.741.3
Statistica
Art. 4 Esecuzione
L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale), d'intesa con gli altri servizi federali
interessati, si occupa della preparazione, del coordinamento e dell'esecuzione della
rilevazione sul trasporto di merci. Esso elabora i documenti per la rilevazione, ne
valuta i risultati e li pubblica.
Art. 5 Obbligo del segreto e dovere di vigilanza
1 Le persone ed i servizi amministrativi incaricati dell'esecuzione sono tenuti a trattare in modo strettamente confidenziale i dati raccolti.
2 Essi provvedono affinché i dati siano custoditi al sicuro.
Art. 6 Utilizzazione dei dati
I dati della rilevazione concernente il trasporto di merci possono essere utilizzati
soltanto a fini statistici.
Art. 7 Comunicazione di singoli dati
Per determinati lavori statistici, l'Ufficio federale può comunicare i dati provenienti
dalla rilevazione a servizi federali, cantonali o comunali nonché ad istituti di ricerca
privati.
2 L'Ufficio federale comunica i dati soltanto se:
a. non consentono più illazioni sulle persone interessate;
b. i destinatari si impegnano a non trasmetterli a terzi e, al termine dei lavori, li
rinviano all'Ufficio federale o li distruggono;
c. i necessari provvedimenti di sicurezza sono adottati e
d. la protezione dei dati è garantita.
1
Art. 8 Pubblicazione dei risultati
I risultati della rilevazione devono essere pubblicati in modo da non permettere
l'identificazione delle persone considerate.
Art. 9 Distruzione dei dati
I dati personali e la documentazione relativa alla rilevazione sono distrutti quando
non servono più per la registrazione, il trattamento e l'esame dei dati.
Art. 10 Obbligo d'informare
I detentori di veicoli immatricolati in Svizzera sono tenuti a compilare i questionari
gratuitamente, in modo completo e conforme alla verità.
Art. 11 Disposizioni penali
Chiunque rifiuti di compilare il questionario o fornisca intenzionalmente informazioni false è punibile con la multa fino a 3000 franchi.
1
2
Statistica sul trasporto di merci
431.741.3
Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell'interno conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo 1).
2
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.
1)
RS 313.0
3
431.741.3
4
Statistica