431.741.3 Ordinanza concernente la rilevazione statistica sul trasporto di merci nel 1993 del 23 dicembre 1992 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 23 luglio 18701) concernente l'assumere dati statistici officiali nella Svizzera, ordina: Art. 1 Oggetto della rilevazione Nell'ambito dell'inchiesta sui trasporti di merci nel 1993 saranno rilevati: a. per i veicoli svizzeri, le prestazioni chilometriche, il tragitto, lo sfruttamento del veicolo, il peso e il genere delle merci trasportate nonché il tipo di trasporto; b. per i veicoli stranieri, il numero dei veicoli, la destinazione e il genere di formalità doganali. Art. 2 Veicoli sottoposti alla rilevazione La rilevazione interessa i veicoli che, conformemente all'ordinanza del 27 agosto 19692) concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, appartengono alla categoria degli autofurgoni, degli autocarri e dei trattori a sella. 2 Si considerano tutti i veicoli immatricolati in Svizzera il cui peso totale supera le 3,5 t. Per quelli con un peso totale fino a 3,5 t si procede invece per campionatura. Le necessarie informazioni sono fornite dalla banca centrale dei dati del Controllo federale dei veicoli dell'Ufficio federale delle truppe di trasporto. 3 La rilevazione interessa tutti i veicoli stranieri. Essa è effettuata al confine, in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane. 1 Art. 3 Data della rilevazione La rilevazione è effettuata: a. sull'arco di 23 giorni, per i veicoli svizzeri, e b. sull'arco di 12 giorni, per i veicoli stranieri. 2 I giorni in cui ha luogo la rilevazione sono fissati casualmente tra il 1° gennaio 1993 e il 31 gennaio 1994. 1 RU 1993 194 1) RS 431.01 2) RS 741.41 1 431.741.3 Statistica Art. 4 Esecuzione L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale), d'intesa con gli altri servizi federali interessati, si occupa della preparazione, del coordinamento e dell'esecuzione della rilevazione sul trasporto di merci. Esso elabora i documenti per la rilevazione, ne valuta i risultati e li pubblica. Art. 5 Obbligo del segreto e dovere di vigilanza 1 Le persone ed i servizi amministrativi incaricati dell'esecuzione sono tenuti a trattare in modo strettamente confidenziale i dati raccolti. 2 Essi provvedono affinché i dati siano custoditi al sicuro. Art. 6 Utilizzazione dei dati I dati della rilevazione concernente il trasporto di merci possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. Art. 7 Comunicazione di singoli dati Per determinati lavori statistici, l'Ufficio federale può comunicare i dati provenienti dalla rilevazione a servizi federali, cantonali o comunali nonché ad istituti di ricerca privati. 2 L'Ufficio federale comunica i dati soltanto se: a. non consentono più illazioni sulle persone interessate; b. i destinatari si impegnano a non trasmetterli a terzi e, al termine dei lavori, li rinviano all'Ufficio federale o li distruggono; c. i necessari provvedimenti di sicurezza sono adottati e d. la protezione dei dati è garantita. 1 Art. 8 Pubblicazione dei risultati I risultati della rilevazione devono essere pubblicati in modo da non permettere l'identificazione delle persone considerate. Art. 9 Distruzione dei dati I dati personali e la documentazione relativa alla rilevazione sono distrutti quando non servono più per la registrazione, il trattamento e l'esame dei dati. Art. 10 Obbligo d'informare I detentori di veicoli immatricolati in Svizzera sono tenuti a compilare i questionari gratuitamente, in modo completo e conforme alla verità. Art. 11 Disposizioni penali Chiunque rifiuti di compilare il questionario o fornisca intenzionalmente informazioni false è punibile con la multa fino a 3000 franchi. 1 2 Statistica sul trasporto di merci 431.741.3 Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell'interno conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo 1). 2 Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993. 1) RS 313.0 3 431.741.3 4 Statistica