turismo confindustria - imprese di viaggi e turismo e

TURISMO CONFINDUSTRIA - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO E
CONGRESSUALI
Aprile 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI
Accordo di rinnovo
CCNL
Campo di applicazione
Accordi e protocolli aggiuntivi
Data di stipula
Decorrenza
Scadenza
14 novembre 2016
14 novembre 2016
31 gennaio 2018
Parti stipulanti
Federturismo, Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
9 luglio 2010
1° gennaio 2010
30 aprile 2013
Parti stipulanti
Federturismo, Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente da: strutture alberghiere; strutture alberghiere in catena; imprese di viaggi e turismo e
congressuali; parchi; strutture portuali per la nautica da diporto; stabilimenti balneari (marini, fluviali, lacuali e piscinali); aziende di
intrattenimento; aziende pubblici esercizi.
Il c.c.n.l. si applica inoltre al personale adibito ai servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare o
un’unica ragione sociale. In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con
esclusione di servizi verso terzi.
Rientrano nelle imprese di viaggi e turismo e congressuali: a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente
dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio, le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di
cui all’art. 9 della legge n. 217/1983; b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili
in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Accordo 14 maggio 2012
per la disciplina dell’apprendistato
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
Paga base nazionale
Liv.
Ind. funzione
1.11.2016
1.11.2017
1.1.2018
A1
2.144,90
2.201,91
2.216,16
75,00
A2
1.986,22
2.039,00
2.052,20
70,00
B1
1.850,98
1.900,16
1.912,45
B2
1.692,29
1.737,23
1.748,47
C1
1.596,37
1.638,76
1.649,36
C2
1.506,59
1.546,59
1.556,59
C3
1.413,39
1.450,90
1.460,28
D1
1.359,27
1.395,34
1.404,36
D2
1.256,17
1.289,49
1.297,82
Agenzie minori
Paga base nazionale
Liv.
Ind. funzione
1.11.2016
1.11.2017
1.1.2018
A1
2.144,58
2.201,59
2.215,84
75,00
A2
1.985,90
2.038,68
2.051,88
70,00
B1
1.833,61
1.882,79
1.895,08
B2
1.675,99
1.720,94
1.732,18
C1
1.581,64
1.624,03
1.634,63
C2
1.492,91
1.532,91
1.542,91
C3
1.400,76
1.438,27
1.447,65
D1
1.346,91
1.382,98
1.392,00
D2
1.245,12
1.278,44
1.286,77
Gli importi di paga base indicati in tabella si applicano alle agenzie di viaggio che
svolgono l’attività indicata alla lett. B dell’art. 2 della legge regionale Lombardia n.
39/1983 o comunque ad essa riconducibile. Si considerano “minori” le imprese di
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DATI RETRIBUTIVI
viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita
al pubblico, senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima
ed aerea), soggiorni e crociere per singole persone o gruppi.
Scatti di anzianità
Liv.
A1
A2
B1
B2
C1
Importo
40,80
39,25
37,71
36,16
34,86
Liv.
C2
C3
D1
D2
Importo
33,06
32,54
31,25
30,99
Maturazione: fino a 6 scatti triennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio
richiesta. L’anzianità utile per la maturazione del primo scatto decorre dal compimento del 18° anno di età. In caso di passaggio al livello
superiore, il valore degli scatti maturati in precedenza viene ricalcolato al momento della maturazione del prossimo scatto (senza
liquidazione di arretrati per il periodo pregresso).
Elemento di garanzia retributiva
Importo
186 euro
158 euro
140 euro
112 euro
Area
A
B
C
D
Mensilità aggiuntive
Premio di risultato
Ai dipendenti qualificati in forza al 1° ottobre 2017, iscritti da almeno sei mesi nel libro unico di aziende che nei quattro anni precedenti
siano risultate prive di contratto di secondo livello – e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a
quanto spettante per effetto del c.c.n.l. – viene erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2018 un importo a titolo di elemento di
garanzia retributiva.
La somma da corrispondere è rapportata alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle dipendenze dell’azienda nel periodo
1° giugno 2015 – 1° ottobre 2017. Per i lavoratori a tempo parziale l’ammontare è calcolato in proporzione all’entità della prestazione.
L'importo è omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali e non è utile per il calcolo del tfr. Deroghe: dall’adempimento
sono escluse le aziende che versino in situazioni di difficoltà economico-produttive e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori
sociali definiti con accordo sindacale. Assorbimento: l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale
o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., corrisposto successivamente al 1° ottobre 2014. Sono fatti salvi – a meno di
differenti intese al secondo livello – gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.
Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di una mensilità della
retribuzione in atto (paga base nazionale, indennità di contingenza, scatti di anzianità, terzi elementi o quote aggiuntive provinciali e
trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati). Prestazioni lavorative ridotte: per la determinazione dei ratei di tredicesima,
in caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, i giorni lavorati sono computati in
26esimi. Periodi non utili per la maturazione della tredicesima: assenze dal lavoro non retribuite per una delle cause previste dal c.c.n.l.,
salvo diverse disposizioni legali e/o contrattuali.
La quattordicesima mensilità va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione
mensile in atto al 30 giugno, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente. Altri criteri:
come per la tredicesima mensilità.
La contrattazione di secondo livello può individuare erogazioni salariali correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi
aventi per obiettivo incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività. Per le aziende che occupano più di 15 dipendenti la
contrattazione si svolge a livello aziendale; per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti si svolge a livello territoriale.
Nelle aziende per le quali, alla data di stipula dell’accordo di rinnovo, non opera un accordo aziendale/territoriale viene erogato con la
retribuzione di novembre 2017, ai dipendenti qualificati in forza al 1° ottobre 2017, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, gli importi di
cui alla tabella che segue, da rapportare alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1°
gennaio 2015 – 1° ottobre 2017. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo è proporzionato all’entità della prestazione. La somma erogata
come premio: - è omnicomprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali, compreso il tfr; - è assorbita, fino a concorrenza, da ogni
trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. che venga pagato dopo il 1° ottobre 2014.
Deroghe: le disposizioni di cui sopra non operano nei confronti delle aziende di stagione. Sono fatti salvi, a meno di differenti intese al
secondo livello, gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi stipulati prima del 1° luglio 1993.
Area
Importo
A
B
C
D
296 euro
251 euro
222 euro
178 euro
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DATI RETRIBUTIVI
Lavoro straordinario, notturno,
festivo
Il lavoro straordinario, che non può essere richiesto senza giustificato motivo, è consentito nel limite di 260 ore annuali. Ai fini retributivi è
considerato notturno il lavoro prestato dalle 22 alle 6 (esclusi turni regolari di servizio). La base di computo delle maggiorazioni è
costituita dalla quota oraria della retribuzione (per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione si computa il valore medio dell’ultimo
semestre).
Tipo di prestazione
Straordinario diurno
Straordinario notturno
Straordinario festivo
Festivo (festività nazionali e infrasettimanali)
Le maggiorazioni per lavoro straordinario non sono cumulabili fra loro.
Altre voci
Parametri retributivi
Maggiorazione
30%
50%
40%
40%
Indennità per lavoro domenicale: ai lavoratori che usufruiscono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica compete
un’indennità in cifra fissa, pari al 10% della paga base e dell’indennità di contingenza, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente
prestato di domenica.
Indennità di cassa o maneggio denaro: spetta, in misura pari al 5% della paga base tabellare conglobata, al cassiere e all’addetto al
cambio valute normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità e con completa responsabilità della relativa gestione.
Provvigioni. Il sistema provvigionale (parte fissa + provvigione) deve garantire una media mensile, riferita ad un periodo non eccedente 12
mesi, superiore di almeno il 5% alla paga base nazionale.
Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 172 (40 ore settimanali), 192 (45 ore settimanali).
Numero di mensilità: 14.
Elementi della retribuzione: paga base nazionale conglobata; eventuali trattamenti integrativi comunque denominati previsti per ciascun
comparto contrattuale; indennità di contingenza (nella quale è conglobato l’e.d.r. ex a.i. 31.7.1992); eventuali scatti di anzianità.
Assorbimenti. Gli aumenti retributivi stabiliti dal c.c.n.l. non possono essere assorbiti da quote salariali comunque denominate derivanti
dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto. L’indennità di funzione è assorbibile fino a
concorrenza dai trattamenti economici comunque denominati riconosciuti aziendalmente.
Sistemi di retribuzione: la contrattazione territoriale può stabilire sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza
mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva
(escluso tfr).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata in 4 aree suddivise in due o tre livelli. Per i criteri di
classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 36 e art. 189).
Mansioni promiscue: si fa riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempreché venga
abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative
mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi.
Periodo di prova
Livello
A1-A2
Durata
180 giorni
B1
150 giorni
B2
75 giorni
C1
45 giorni
C2-C3
30 giorni
D1
20 giorni
D2
15 giorni
Criteri di computo: per la durata del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione, fermo restando il limite
massimo di 6 mesi previsto dall’art. 10, L. n. 604/1966.
Esclusioni: è dispensato dal periodo di prova il personale riassunto entro due anni presso la stessa azienda con la medesima qualifica.
Recesso: al personale assunto fuori provincia e licenziato durante il periodo di prova compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e
ritorno al luogo di provenienza.
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
Orario normale: 40 ore settimanali. La distribuzione è fissata, secondo turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, in 5 o 6
giornate. La sesta giornata può essere goduta in una giornata intera o in due mezze giornate.
Lavoratori discontinui: la durata normale del lavoro è fissata in 45 ore settimanali per: custodi, guardiani diurni e notturni, portieri,
telefonisti, uscieri ed inservienti, addetti ai transfert, autisti, altri addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui al R.D.
n. 2657/1923. Non è considerato discontinuo il personale telefonista e addetto ai transfert qualora svolga mansioni promiscue.
Flessibilità dell’orario. In relazione a particolari esigenze produttive possono essere adottati con accordo aziendale sistemi di
distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali (la durata dell’orario viene calcolata come media nell’arco di 6 mesi, elevabile
fino a 12 mesi dalla contrattazione di secondo livello). Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di
durata superiore o inferiore all’orario normale non può superare le 6 consecutive e l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere.
La compensazione con le maggiori o minori prestazioni viene effettuata entro 12 settimane a far data dall’inizio del periodo di maggiore o
minore prestazione lavorativa. Qualora invece i sistemi di distribuzione dell’orario adottati in azienda prevedano l’estensione dei periodi di
flessibilità da 4 a 12 settimane consecutive e dei periodi di compensazione da 12 a 24 settimane, il monte ore annuo di permessi di cui
all’art. 64 del c.c.n.l. 7.2.1996 è elevato a 116 ore.
Regolamentazione dell’orario annuo. Con accordo aziendale possono essere realizzati accordi concernenti l’utilizzo delle prestazioni
lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute nell’anno. Nelle aziende che si avvalgono di questa possibilità il monte
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ORARIO DI LAVORO
ore annuo di permessi di cui all’art. 64 del c.c.n.l. 7.2.1996 è elevato a 128 ore.
Banca ore
Festività
Può essere attivata in relazione al regime di flessibilità dell’orario di lavoro.
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità
produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).
Ferie
Maturazione: 26 giorni per ogni anno di servizio. Ai fini del computo la settimana si intende composta di 6 giorni lavorativi qualunque sia la
distribuzione dell’orario di lavoro settimanale. Prestazioni lavorative ridotte: per la determinazione dei ratei di ferie, in caso di prestazione
lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, i giorni lavorati (comprese le assenze per malattia e
infortunio ed i periodi di assenza obbligatoria per maternità) sono computati in 26esimi.
Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia.
Maturazione: riduzione dell’orario annuale attuata mediante attribuzione di corrispondenti permessi retribuiti; i permessi non maturano nei
periodi di assenza senza diritto alla retribuzione. Prestazioni ridotte o rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: le frazioni di mese
comportano la maturazione di 1/26 per ogni giorno lavorato.
Permessi ROL - Ex festività
Tipo di permesso
Durata
72 ore
32 ore
ROL
Ex festività
Criteri di utilizzo/liquidazione: - i permessi sono fruiti per periodi pari a mezza giornata o a giornata intera; - in presenza di particolari
esigenze produttive fino a 32 ore di permesso possono essere fruite per singole ore intere o multipli di ora intera; - i permessi non fruiti
nell’anno di maturazione sono liquidati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, salva restando la possibilità di utilizzo entro il
30 giugno dell’anno successivo.
Ex festività del 4 novembre: - se il lavoratore è chiamato a prestare servizio riceve, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione
per le ore effettivamente prestate (senza alcuna maggiorazione); in alternativa e compatibilmente con le esigenze aziendali, può usufruire di
un corrispondente riposo compensativo; - al lavoratore che non sia chiamato a prestare servizio non viene effettuata nessuna detrazione
sul normale trattamento mensile; - al lavoratore assente in quella giornata per riposo settimanale viene corrisposta una quota pari alla
retribuzione giornaliera.
VICENDE DEL RAPPORTO
Malattia
Periodo di comporto
180 giorni nell’anno civile (1° gennaio
– 31 dicembre)
Maternità
Infortunio sul lavoro
Congedo matrimoniale
Periodo di assenza
Integrazione a carico azienda
dal 1° al 3° giorno
100%
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
75%
100%
Criteri di computo. In caso di più malattie nel corso dell’anno i periodi di assenza si cumulano agli effetti del raggiungimento del limite
massimo di conservazione del posto.
Aspettativa. Il lavoratore che ne faccia richiesta con raccomandata a.r., prima della scadenza del 180° giorno, può usufruire (per una sola
volta e con esclusione di coloro che sono affetti da malattie croniche o psichiche) di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a
120 giorni. Tale periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di successiva prosecuzione del rapporto. In
presenza di gravi patologie oncologiche la conservazione del posto può essere prorogata oltre il termine ordinario.
Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’intera retribuzione per un arco di cinque mesi durante il periodo di astensione
obbligatoria.
Conservazione del posto: come per la malattia.
Trattamento economico: il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata in cui è
avvenuto l’infortunio e un’indennità pari al 60% della normale retribuzione per i tre giorni successivi. I lavoratori non soggetti
all’assicurazione obbligatoria beneficiano di un trattamento analogo a quello garantito dall’Inail nei limiti di un massimale di euro 7.746,85
per invalidità permanente e di euro 5.164,57 in caso di morte.
In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Il
lavoratore può chiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
Servizio militare
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Corsi di studio e attività formative
Diritto allo studio. Campo di applicazione: aziende con almeno 50 dipendenti. Requisiti dei corsi e monte ore: i lavoratori che, per
miglioramento culturale e professionale, intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti, nonché corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al settore
turismo, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per ogni
dipendente occupato nell’unità produttiva all’inizio del triennio. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore
pro-capite nel triennio, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti l’effettiva frequenza ad un numero di ore
almeno doppio di quelle richieste come permesso. Assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi: non possono superare il 2%
della forza occupata nell’unità produttiva all’inizio del triennio. In ogni unità produttiva e nell’ambito di ogni singolo reparto deve essere
comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Congedi per motivi familiari. In caso di disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità (coniuge, figli, nipoti, genitori,
nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi, cognati) o di grave calamità, il lavoratore ha diritto a un congedo retribuito di durata
rapportata alle reali esigenze di assenza fino ad un massimo di 5 giorni di calendario. Il congedo può essere prolungato per ulteriori 3
giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. In altri casi di forza maggiore il lavoratore può usufruire di congedi
retribuiti deducibili dalle ferie.
Permessi brevi. In casi particolari il lavoratore può usufruire di brevi permessi da recuperare nel limite di un’ora al giorno.
Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Ha inoltre diritto a un’indennità pari al 15% di
una quota giornaliera (1/26) della retribuzione mensile per ogni giornata intera d’assenza (per le assenze superiori a 6 ore e fino a 24 ore
spetta il 10% della predetta quota giornaliera). Personale con mansioni che comportano viaggi abituali: la misura dell’indennità è in ogni
caso pari al 10%. Per gli accompagnatori, hostess e simili può essere concordata aziendalmente una diaria fissa. Per le trasferte fuori del
Altri permessi e aspettative
Trasferta
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VICENDE DEL RAPPORTO
territorio nazionale l’indennità è fissata nel 20% della quota giornaliera.
Trasferimento
In caso di trasferimento che comporti il cambio di residenza è dovuta al lavoratore, oltre al rimborso delle spese di viaggio (per sé e
famiglia) e di trasloco, un’indennità commisurata ad una mensilità della normale retribuzione (l’indennità è ridotta al 50% per il lavoratore
senza carichi di famiglia). Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di
locazione, fino ad un massimo di sei mesi. In caso di successivo licenziamento del lavoratore trasferito, questi ha diritto al rimborso delle
spese per il rientro nel luogo di provenienza, purché effettuato entro 6 mesi (salvo casi di forza maggiore).
DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
Durata e retribuzione
Livello (1)
Periodo (2) (mesi)
Progressione retr.
(3)
B2
1-36
C1
1-36
C2
1-36
C3
1-36
D1
1-30
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista
(2) Durata dell'apprendistato (mesi)
(3) Livello di riferimento per la retribuzione
Altri tipi di apprendistato
Lavoro a tempo determinato
C2
C3
D1
D2
D2
Durata fino a 42-48 mesi. Per le figure elencate nell’accordo 14.5.2012 la durata massima è fissata: - in 42 mesi per le qualifiche di
gastronomo, gelatiere, pizzaiolo, cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita; - in 48 mesi per le qualifiche di capo
cuoco, capo barman/primo barman, cuoco unico, coordinatore housekeeping (villaggi turistici), primo barman/barman unico, governante
unica, addetto alle prenotazioni (viaggi e turismo).
Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria
del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell’assenza. Periodo di prova: quello ordinario vigente
per il livello di inquadramento iniziale. Formazione: viene impartita in misura pari a 80 ore medie annue ed è integrata dall’offerta
formativa pubblica; per i rapporti di apprendistato stagionale l’impegno formativo annuo viene riproporzionato; qualora l’attività formativa si
svolga fuori del turno di lavoro, per le ore di formazione compete la retribuzione ordinaria. Preavviso: completato il periodo di formazione,
le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 30 giorni decorrente dal termine del periodo stesso. Apprendistato
a tempo parziale: è ammesso purché la durata dell’orario settimanale non sia inferiore a 20 ore. Apprendistato in cicli stagionali. Lo
svolgimento dell’apprendistato può essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali deve
avere inizio entro 48 mesi di calendario dalla data di prima assunzione. Per il computo della durata sono utili anche le brevi prestazioni
eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo l’accordo 14.5.2012 il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non
abbia mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Dal
computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni, licenziamento (giusta causa o giustificato
motivo) o per rifiuto della proposta di rimanere in servizio, nonché gli apprendisti stagionali. Resta comunque salva la possibilità di
assumere un apprendista.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Limiti. Il c.c.n.l. fissa i seguenti limiti alla stipulazione di contratti a tempo determinato (la base di computo è costituita dalla media annua
dei lavoratori occupati dall’azienda a tempo indeterminato, compresi apprendisti, calcolata al 31 dicembre dell’anno precedente,
computandosi per intero la frazione di unità): - da 0 a 4 dipendenti, 4 lavoratori a tempo determinato; - da 5 a 9 dipendenti, 6 lavoratori a
tempo determinato; - da 10 a 25 dipendenti, 7 lavoratori a tempo determinato; - da 26 a 35 dipendenti, 9 lavoratori a tempo determinato;
- da 36 a 50 dipendenti, 12 lavoratori a tempo determinato; - oltre 50 dipendenti, 20% di lavoratori a tempo determinato. Esclusioni: sono
in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati: - in relazione alla fase di avvio di nuove attività (fino
a 12 mesi, elevabili a 24 in sede di contrattazione di secondo livello); - per la sostituzione di lavoratori dimissionari o assenti con diritto alla
conservazione del posto; - per fronteggiare esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o calamità naturali; - da aziende di stagione e
da aziende ad apertura annuale nei casi di intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno (connessi allo svolgimento di
manifestazioni o alla ricorrenza di festività religiose/civili sia nazionali che estere, interessati da iniziative promozionali e/o commerciali,
intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale). Deroghe: la contrattazione di secondo livello può
individuare ulteriori casi di esclusione ed ampliare i limiti numerici dei lavoratori assumibili.
Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 8 giorni se il
primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 15 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo
temporale se il secondo contratto viene stipulato: - in relazione alla fase di avvio di nuove attività; - per la sostituzione di lavoratori
dimissionari o assenti con diritto alla conservazione del posto; - con lavoratori in possesso di determinati requisiti (percettori di
ammortizzatori sociali, disoccupati con più di 45 anni, disabili iscritti negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999, soggetti cui viene riconosciuto
dal datore di lavoro il diritto di precedenza nella riassunzione fuori da obblighi di legge o contrattuali) per fronteggiare esigenze connesse a
cause di forza maggiore e/o calamità naturali ovvero da parte di aziende di stagione e aziende ad apertura annuale per intensificazione di
attività in determinati periodi dell’anno. Deroghe: la contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori casi di esclusione.
Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro
e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di
proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la
stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione
che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti
riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti stipulati per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi
dell’anno e nei casi di conferimento da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza nella riassunzione anche se non previsto da
disposizioni di legge o contrattuali.
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SINTESI CCNL - TURISMO CONFINDUSTRIA - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO E CONGRESSUALI
Aprile 2017
DISCIPLINE SPECIALI
Sostituzione di lavoratori assenti. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il
sostituto e il lavoratore sostituito fino alla metà della durata della sostituzione. L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di
lavoratori in congedo di maternità/paternità può essere anticipata fino a tre mesi prima dell’inizio del congedo.
Lavoro extra e di surroga
In occasione di servizi speciali (banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi ed eventi similari;
attività nei fine settimana e nelle festività; ulteriori casi individuati dalla contrattazione di secondo livello) è consentita l'assunzione per una
durata non superiore a 3 giorni.
La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione territoriale. In mancanza di tale disciplina,
il compenso è fissato nelle seguenti misure:
Area
1.11.2016
1.8.2017
C2
13,88
14,14
C3
13,23
13,48
D1
12,65
12,89
D2
11,70
11,92
Importi orari omnicomprensivi, riferiti ad un servizio minimo di 4 ore.
Lavoro a tempo parziale
Lavoro ripartito
Lavoro stagionale
Telelavoro
1.1.2018
14,25
13,58
12,99
12,01
Limiti minimi di orario. La prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 18 ore (orario settimanale), 64 ore
(orario mensile), 600 ore (orario annuale). La contrattazione di secondo livello può stabilire limiti diversi. Part-time nel week-end della
durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può
essere frazionata nell’arco della giornata). La contrattazione di secondo livello può stabilire diverse modalità di collocazione della giornata
di lavoro e durata della prestazione.
Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione
in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione concordata. Le variazioni devono
essere richieste con un preavviso di almeno 5 giorni, riducibili a 2 per particolari esigenze organizzative e produttive. Trattamento
economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50% da
computare sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto; - per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la
maggiorazione omnicomprensiva del 31,50% (30%+1,50%) da computare sulla quota oraria della retribuzione.
Lavoro supplementare. In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e sostitutive, il ricorso al lavoro
supplementare è consentito fino al limite di 130 ore/anno, fermo restando l’accordo del lavoratore. Limiti superiori possono essere definiti
dalla contrattazione di secondo livello. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi
contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive e alle ferie avviene in via forfettaria applicando al compenso la
maggiorazione del 30%).
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Si considerano aziende di stagione quelle individuate dal D.P.R. n. 378/1995 (aziende turistiche che abbiano nell’anno un periodo di
inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi); in particolare si considera “azienda a carattere stagionale”
ciascuna unità produttiva che rientri nella definizione di cui sopra e costituisca entità autonoma dal punto di vista organizzativo-produttivo.
Nelle aziende di stagione l’intero organico può essere assunto a tempo determinato.
Lavoro straordinario e permessi non fruiti: per i lavoratori assunti a tempo determinato nelle aziende di stagione le prestazioni
straordinarie vengono convertite, salvo diversa volontà manifestata dall’interessato all’atto dell’assunzione, in riposi compensativi di pari
durata con conseguente proroga della scadenza del contratto; concorrono alla proroga anche i permessi per riduzione di orario non fruiti.
Il c.c.n.l. rinvia all’accordo interconfederale 9 giugno 2004 per il recepimento dell’accordo quadro europeo in materia.
Somministrazione di lavoro
Limiti. Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima del 18% rispetto
alla media aziendale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell’anno precedente (la frazione di unità si computa per intero).
Percentuali più elevate possono essere definite a livello aziendale.
Proroghe. Con il consenso scritto del lavoratore è sempre possibile la proroga, nei casi e per la durata prevista dal c.c.n.l. applicato dal
somministratore, del termine inizialmente previsto.
Attività sindacale
Assemblea: nelle unità aziendali con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei
limiti di 10 ore annue retribuite. La singola riunione non può superare le tre ore di durata. Affissione: è consentito ai sindacati provinciali di
categoria di far affiggere comunicati in luoghi non accessibili alla clientela.
Dirigenti RSU: - 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti; - 4 rappresentanti nelle unità produttive che
occupano da 51 a 100 dipendenti; - 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti; - 8 rappresentanti
nelle unità produttive di maggiori dimensioni. Nelle imprese che occupano da 11 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato aziendale.
Dirigenti RSU: i permessi retribuiti sono pari a 8 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti. Nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti i permessi sono di 1 ora all’anno per ciascun dipendente. I dirigenti della RSU hanno inoltre
diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative o riunioni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno.
Dirigenti OSL: ai lavoratori che fanno parte dei consigli o comitati direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti sono concessi permessi retribuiti (riferiti a un componente per esercizio e per ogni organizzazione sindacale) nella misura
massima di 70 ore/anno.
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Permessi retribuiti
WELFARE CONTRATTUALE
Previdenza complementare
Contribuzione al fondo Fon.te:
- a carico azienda: 1,65% della retribuzione utile per il computo del tfr;
- a carico lavoratore: 0,55% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno
iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (3,45% della retribuzione utile se l’attività è iniziata in precedenza).
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SINTESI CCNL - TURISMO CONFINDUSTRIA - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO E CONGRESSUALI
Aprile 2017
WELFARE CONTRATTUALE
Assistenza integrativa
Polizze assicurative
Contributi contrattuali
Contribuzione al fondo di assistenza sanitaria Fontur:
- dal 1° gennaio 2017: 11 euro/mese, di cui 10 euro a carico azienda e 1 euro a carico lavoratore;
- dal 1° gennaio 2018: 12 euro/mese, di cui 10 euro a carico azienda e 2 euro a carico lavoratore.
Contribuzione alla cassa Qu.A.S. di assistenza sanitaria per i quadri:
- a carico azienda: 340 euro/anno
- a carico lavoratore: 50 euro/anno.
Quadri. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle proprie mansioni.
Per il finanziamento degli enti bilaterali è stabilito un contributo in misura pari allo 0,40% della paga base e dell’indennità di contingenza
per 14 mensilità, di cui 0,20% a carico del lavoratore e 0,20% a carico del datore di lavoro. Contribuzione a carico azienda al fondo
sostegno al reddito costituito presso l’ente bilaterale: 0,25% della paga base e dell’indennità di contingenza per 14 mensilità.
Contributo al Quadrifor (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario): - a carico azienda, 50 euro/anno; - a carico
lavoratore, 25 euro/anno.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Livello
A1-A2
B1
B2-C1
C2-C3
D1-D2
Trattamento di fine rapporto
fino a 5 anni
4 mesi
2 mesi
1 mese
20 giorni
15 giorni
Anzianità di servizio
da 6 a 10 anni
5 mesi
3 mesi
45 giorni
30 giorni
20 giorni
oltre 10 anni
6 mesi
4 mesi
2 mesi
45 giorni
20 giorni
Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge
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