federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 21 maggio 2013 Uff.-Prot.n° UL/BF/7440/208/F7/PE Oggetto: Videosorveglianza. Ubicazione dei monitor. Sanzioni ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: La legge sulla privacy vieta di rendere visibili al pubblico i monitor nei quali sono trasmesse le immagini riprese con telecamere di videosorveglianza. Qualora non si rispetti tale norma si rischia la sanzione di 12.500 euro PRECEDENTI: Circolare Federfarma n. 192 del 7 maggio 2010 ________________________________ Si rende noto che i Nuclei Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro competenti per territorio, in più di una occasione, hanno redatto verbale nei confronti di alcuni commercianti e anche di un titolare di farmacia che rendevano accessibili al pubblico le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Ciò è stato possibile perché il monitor che trasmetteva le immagini in diretta era installato in una posizione che permetteva la visione delle immagini da parte di chiunque fosse presente nei locali dell’esercizio commerciale o della farmacia. Il Monitor non trasmetteva solo le immagini dell’ambiente dove era installato ma anche immagini dell’esterno della farmacia, di reparti specifici e dell’area vicino al bancone. Il titolare di farmacia è stato sanzionato con l’ammenda di una somma pari a 12.500 euro consistente nel quarto del massimo per l’ammenda stabilita per la contravvenzione accertata con il verbale (violazione dell’art. 169, comma 1, D.Lgs. 196/2003, in relazione alla violazione delle misure di sicurezza di cui all’art.33, decreto citato). Come più volte riportato dalla Federfarma (Cfr. per tutte Circolare Federfarma n. 192 del 7 maggio 2010), le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono da considerarsi dati personali e sottoposte alla legislazione sulla privacy ed in particolare al Provvedimento generale del Garante della privacy 8 aprile 2010. In particolare, in tale Provvedimento, al punto 3.3. recante “Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti”, è riportato espressamente, tra l’altro, che: “I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini”. “Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni”. Conseguentemente le immagini (sia in presa diretta che registrate) non possono essere visionate da chiunque ma solo dagli incaricati al trattamento dei dati personali debitamente designati dal titolare di farmacia. Infatti, il più delle volte tali riprese vengono effettuate in ambienti diversi rispetto a quello dove è posizionato il monitor, come ad esempio immagini che ritraggono specifici reparti, il bancone, la cassa, l’esterno dei locali della farmacia, il magazzino ecc. Ad esempio, la trasmissione in presa diretta delle immagini del bancone potrebbe eludere l’obbligo del rispetto delle distanze di cortesia, consentendo ai presenti di visionare il farmaco o il prodotto dispensato ad un altro soggetto. Inoltre, la telecamera anche se posizionata nello stesso ambiente dove sta il monitor, di norma trasmette immagini con una visuale diversa da quella del pubblico e potrebbe consente di acquisire immagini che riportano informazioni personali che altrimenti non potrebbero essere viste. Alla luce di quanto sopra esposto e soprattutto dell’ingente sanzione prevista per tale fattispecie, la Federfarma consiglia le farmacie che hanno monitor visibili da chiunque di non trasmettere in diretta immagini riprese nella farmacia o quantomeno trasmettere immagini che escludano anche la sola possibilità di violare la privacy degli utenti. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.