Regione del Veneto Azienda Ulss 16 di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO 1 SOMMARIO TITOLO 1 Disposizioni generali 5 articolo 1. Oggetto del regolamento 5 articolo 2. Nozione ed ambito di applicazione del diritto d’accesso 5 articolo 3. Soggetti legittimati all’esercizio del diritto di accesso 5 articolo 4. Casi di esclusione dal diritto all’accesso 6 TITOLO 2 Procedimento di accesso 7 articolo 5. Responsabile del procedimento di accesso 7 articolo 6. Accesso informale 7 articolo 7. Accesso formale 8 articolo 8. Notifica ai contro interessati 8 articolo 9. Accoglimento della richiesta e modalità di accesso 9 articolo 10. Differimento 9 articolo 11. Ricorsi in caso di diniego all’accesso TITOLO 3 10 Accesso civico 10 articolo 12. Presupposti dell’accesso civico 10 articolo 13. Modalità e procedimento 10 articolo 14. Potere sostitutivo 11 articolo 15. Ricorsi avverso determinazioni riguardanti l’Accesso civico 11 TITOLO 4 Disciplina speciale applicabile a determinati settori di materia 4 11 articolo 16. Documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 11 articolo 17. Informazioni ambientali 11 articolo 18. Registro delle prenotazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. 12 articolo 19. Norme transitorie 12 appendice Note e riferimenti normativi 13 allegato Modello di richiesta di accesso agli atti 17 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall’ULSS 16 di Padova, d’ora in avanti indicata come Azienda, al momento della richiesta in conformità a quanto previsto dalla legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni, dal DPR. 12 aprile 2006, n. 184 e tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 14.3.2013, n. 33. Art. 2. Nozione ed ambito di applicazione del diritto d’accesso Tutti i documenti amministrativi detenuti dall’Azienda sono accessibili, fatti salvi i casi di esclusione specificati nel presente regolamento. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano la forma di documento amministrativo, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 (codice privacy) in materia di diritto di accesso ai propri dati personali. 1 E’ considerato documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 , ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, interni e non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Azienda e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile fino a quando permane l’obbligo per l’Azienda di detenerli. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Azienda; quest’ultima, inoltre, non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Art. 3. Soggetti legittimati all’esercizio del diritto di accesso Il diritto di accesso è riconosciuto a tutte le persone fisiche o giuridiche comprese quelle portatrici di interessi diffusi, che abbiano un interesse: √ diretto nel senso che deve essere presente un collegamento immediato tra l’interessato e il documento, per cui solo l’interesse personale può consentire l’accesso; √ concreto cioè necessario e indispensabile all’interessato per tutelare una situazione giuridicamente rilevante; √ attuale nel senso che l’interesse deve sussistere al momento della domanda e non è ammesso l’accesso se l’interesse è solo futuro e eventuale; √ per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento per il quale è richiesto l’accesso. Per le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 11/08/1991 n. 266, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 8/07/1986 n. 349, nonché per le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti il perseguimento degli scopi statutari. Il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi è riconosciuto a tutti i cittadini, singoli od associati. 5 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso La richiesta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto stabilito dall’art. 43 comma 2, del D.P.R. 445/2000 s.m.i. e dall’art. 50 del decreto legislativo n.82/2005 s.m.i., si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. Art. 4. Casi di esclusione dal diritto all’accesso Premesso che non sono accessibili istanze preordinate ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Azienda sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell’art. 24 2 comma 4 della legge 241/90, nonché del presente regolamento i seguenti atti fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 14.3.2013, n. 33: a) documenti che riguardino l'attività dell’Azienda diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; b) documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; c) documenti facenti parte del fascicolo personale dei dipendenti dell’Azienda, del personale convenzionato con l’Amministrazione a qualsiasi titolo, dei componenti di organi collegiali o commissioni istituite presso l’Azienda, con particolare riferimento agli atti contenenti manifestazioni di giudizio, di conoscenza sullo stato sanitario o professionale degli stessi. Non è inoltre consentito l’accesso alle banche dati contenute nei sistemi informatici aziendali. Sono accessibili invece i dati relativi alla matricola, qualifica e struttura di appartenenza dei dipendenti e dei convenzionati; d) i pareri resi dagli avvocati dell'ufficio legale interno; e) documenti dai quali si evinca il trattamento economico percepito dal personale dipendente o convenzionato o l’acconto provvisorio di pensione salvo quanto previsto dalla normativa in tema di “trasparenza”; f) documenti attinenti a procedimenti penali o disciplinari anche conseguenti a responsabilità contabile o amministrativa (compresi rapporti alla Procura della Repubblica o alla Procura presso la Corte dei Conti), contenenti i nominativi di personale dipendente, convenzionato o soggetti terzi; g) documenti attinenti ad indagini ed iter di natura sanitaria contenuti in cartelle cliniche, referti medici, accertamenti clinici, certificati sanitari a carattere medico legale, richieste di prestazioni sanitarie, estratti dai registri nominativi dei ricoveri, delle cause di morte, delle malattie infettive, certificati di assistenza al parto, relazioni psicologiche, certificazioni di portatori di handicap e, comunque, ogni documentazione riportante notizie sullo stato di salute psicofisico di persone determinate, salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente regolamento; h) relazione dei servizi assistenziali in ordine a situazioni personali, sociali, familiari, economiche di persone assistite; i) come disposto dall’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 sono sottratte al diritto di accesso: 1. le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; 2. eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; 3. pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 4. relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; In relazione all'ipotesi di cui ai punti 1 e 2, è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso; 6 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso l) documenti che riguardano indagini di polizia giudiziaria svolta da operatori dell’Azienda in veste e nell’espletamento delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ed in ogni altro caso in cui la documentazione sia coperta dal segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.. m) pareri, progetti od elaborati di qualsiasi altra natura commissionati a liberi professionisti o società di consulenza; n) documenti che richiamano progetti, studi e realizzazioni dell’ingegno tutelati dalle specifiche normative in materia di brevetto; o) risultati delle ricerche cliniche commissionate da terzi. L’Azienda comunque accoglie le richieste di accesso qualora, dalla motivazione dell’istanza, emerga che la conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria a curare o a difendere gli interessi del richiedente in sede giudiziaria. Nel caso di documenti contenenti dati giudiziari e sensibili, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall’art. 60 del decreto 3 legislativo n. 30 giugno 2003 n.196. Per quanto riguarda il rilascio di cartelle cliniche e altra documentazione sanitaria al diretto interessato o chi lo rappresenta, le modalità di accesso ed i costi di rilascio sono stabiliti con specifico regolamento. TITOLO II Procedimento di accesso Art. 5. Responsabile del procedimento di accesso Responsabile del procedimento d’accesso e destinatario della relativa istanza è il dirigente-responsabile della struttura aziendale competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti inerenti un procedimento che coinvolge più strutture, responsabile del procedimento è il dirigente della struttura aziendale competente all’adozione dell’atto conclusivo. Il responsabile del procedimento di accesso è tenuto a: √ accertare l'identità, la legittimazione del richiedente nonché la sussistenza in capo al medesimo dell'interesse per la tutela di una situazione giuridica rilevante; √ accertare che il documento richiesto abbia le caratteristiche di cui all'art. 2 del presente regolamento e non rientri fra le categorie di documenti sottratti all'accesso di cui al precedente art. 4; √ curare tutti gli ulteriori adempimenti relativi al procedimento di accesso. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso devono essere adeguatamente motivati dal responsabile del procedimento: il medesimo dovrà indicare i termini per la presentazione del ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale. Art. 6. Accesso informale Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento di cui al precedente art 5. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, 7 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. Qualora non sorgano dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di legittimazione in capo al richiedente, la richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento di accesso, il quale provvede al suo accoglimento mediante esibizione del documento e/o rilascio del medesimo in copia semplice o autentica. Qualora non sia possibile, anche in relazione al tipo ed alla quantità di documenti richiesti, soddisfare immediatamente la richiesta formulata in via informale, l’interessato viene invitato a presentare istanza formale. Art. 7. Accesso formale Il diritto di accesso si esercita in via formale mediante richiesta scritta dell’interessato (allegato 1). Tutte le istanze di accesso formale devono essere protocollate. Quest’ultima potrà essere inoltrata: √ √ √ √ di persona presso l’ufficio protocollo (Padova, via E. degli Scrovegni, 14) via posta all’indirizzo: Ulss 16, via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova via fax al numero 049/8214100 per via telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata:[email protected]. secondo le modalità prescritte dall’art. 4 65 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni , in forza del richiamo di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., Si fa luogo all’accesso formale nei seguenti casi: √ l’interessato opti per tale modalità di presentazione della richiesta; √ in relazione al contenuto del documento cui si vuole accedere, si riscontri l’esistenza di controinteressati; √ non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta di accesso informale per motivate ragioni organizzative ed operative; √ si renda necessaria e/o quantomeno opportuna una più approfondita valutazione circa la legittimazione, l’identità ed i poteri rappresentativi del richiedente, la sussistenza e/o prevalenza dell’interesse dedotto dal richiedente rispetto a quello di eventuali soggetti terzi, l’insussistenza di cause che comportino l’esclusione, la limitazione o il differimento dell’accesso. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento di accesso, entro 10 giorni dalla sua presentazione, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata a.r. od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla data in cui l’interessato provvede a perfezionare la richiesta. Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della struttura aziendale competente, salvo quanto previsto dal punto precedente, nel qual caso il suddetto termine decorre dalla data di perfezionamento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, la richiesta si intende rigettata e l’interessato può esperire i rimedi previsti dalla legge avverso i provvedimenti di diniego dell’accesso, ex art. 10, comma 3, del presente regolamento. Art. 8. Notifica ai controinteressati Nel caso in cui il documento richiesto contenga informazioni riferite a soggetti terzi, identificati o facilmente identificabili, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, l’Azienda è tenuta a fornire loro (qualora facilmente reperibili) notizia della richiesta d’accesso a mezzo 8 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso di raccomandata con avviso di ricevimento,o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. L’Azienda fisserà ai controinteressati un termine (pari a giorni 10 dalla ricezione della comunicazione) per la presentazione anche per via telematica di osservazioni e memorie per l’eventuale opposizione. Art. 9. Accoglimento della richiesta e modalità di accesso L’accoglimento della richiesta di accesso è comunicato al richiedente tramite raccomandata a.r. o con ogni altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione. Nel caso in cui l’interessato abbia richiesto la trasmissione per posta delle copie dei documenti, ciò avverrà con addebito delle spese di spedizione e pagamento dei costi di riproduzione tramite contrassegno postale, altrimenti la comunicazione dovrà contenere l’indicazione dell’ufficio presso il quale si potrà visionare e/o ritirare copia del documento, su supporto cartaceo o informatico, gli orari dello stesso, l’indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per esercitare il diritto. Il mancato esercizio del diritto di accesso entro il suddetto termine ne comporta la decadenza. L’esame dei documenti è gratuito ed è effettuato personalmente dal richiedente o dal soggetto incaricato munito di valido atto di delega e, ove necessario, avviene alla presenza del personale addetto. L’interessato ha la facoltà di prendere appunti e di trascrivere in tutto o in parte il contenuto del documento. All’atto dell’accoglimento dell’istanza di accesso va data comunicazione all’interessato dell’ammontare dei costi da rimborsare all’Azienda, nonché delle modalità di pagamento. Il richiedente dovrà procedere al pagamento tramite le casse dell’Azienda (uffici abilitati alla riscossione di denaro) oppure versata nel conto corrente intestato all’Azienda ULSS 16 - ufficio tesoreria Banca Antonveneta - Gruppo Montepaschi, IBAN IT53G0504012134000001100266o indicando quale causale “spese rilascio copia atti e numero di protocollo di riferimento ”. La consegna delle copie richieste avverrà dietro esibizione del documento attestante l’avvenuto pagamento. Il rimborso non amministrazione. è dovuto per il rilascio di copie ad un’altra pubblica Ai fini del rilascio delle copie autentiche, il richiedente è tenuto ad assolvere l’imposta di bollo allegando le relative marche alla richiesta, calcolate in base a quanto previsto dal DPR 26.10.1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni. Art. 10. Differimento Il diritto di accesso può essere differito nei seguenti casi: a) per tutelare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa; b) per necessità di ordine organizzativo, in relazione alla complessità dell'istanza d'accesso, sempre al fine di non compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. Il differimento dell’accesso richiesto in via formale è motivato a cura del responsabile del procedimento. 9 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso E' in ogni caso differito, sino all'emanazione del provvedimento formale definitivo, il diritto di accesso agli atti preparatori. Sono comunque esclusi gli atti interni che non abbiano avuto alcuna rilevanza giuridica nella formazione dell'atto. Art. 11. Ricorsi in caso di diniego all’accesso In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei 30 giorni successivi ai sensi dell’art. 25, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 5 successive modifiche e integrazioni. Qualora il giudice adito, accogliendo totalmente o parzialmente il ricorso, ordini all'Azienda l'esibizione dei documenti richiesti, il Responsabile del procedimento provvederà a dare immediata esecuzione alla decisione del giudice amministrativo. TITOLO III Accesso civico Art. 12. Presupposti dell’accesso civico 6 L'accesso civico, introdotto dall'art.5 del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n.33/2013, laddove sia stata omessa la pubblicazione. L'Accesso civico non sostituisce il diritto di accesso previsto dal capo V della legge n. 241 del 07/08/1990 e finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale”, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta di accesso civico non è sottoposta a alcuna limitazione circa la legittimazione del soggetto richiedente né deve essere dallo stesso motivata ed è gratuita. Art. 13. Modalità e procedimento Il richiedente l'esercizio dell'accesso civico nel caso in cui riscontri l'omessa pubblicazione obbligatoria anche parziale sul sito [email protected] di informazioni o dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge vigenti effettua la richiesta mediante mail all’indirizzo [email protected], o tramite posta certificata all’indirizzo [email protected] oppure in forma scritta inviata con le modalità descritte all’art. 7. La richiesta è indirizzata al responsabile della trasparenza il quale immediatamente trasmette l'istanza al responsabile della struttura afferente all'area pertinente gli obblighi di pubblicazione . Il responsabile della struttura procede, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui è pervenuta l'istanza, all'adempimento della pubblicazione nel sito aziendale delle informazioni e dati oggetto della richiesta, informando tempestivamente il responsabile della trasparenza. Contestualmente il responsabile della struttura afferente trasmette le informazioni e i dati richiesti al richiedente indicando contemporaneamente il collegamento ipertestuale. 10 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile della struttura afferente comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Art. 14. Potere sostitutivo. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere, tramite il responsabile della trasparenza, al titolare del potere sostitutivo, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro trenta giorni alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5, ai fini della eventuale attivazione del procedimento disciplinare o di altre forme di responsabilità a carico del responsabile della struttura inadempiente. Art. 15. Ricorsi avverso determinazioni riguardanti l’accesso civico Avverso le determinazioni o il silenzio sulle istanze di accesso civico il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei 30 giorni successivi in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. TITOLO IV Disciplina speciale applicabile a determinati settori di materia Art. 16. Documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale Quando l’istanza di accesso ha ad oggetto un documento contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale ed è presentata da parte di soggetti diversi dall’intestatario della documentazione stessa, l’accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta è di rango almeno pari ai diritti di colui al quale i dati si riferiscono ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Per la valutazione dei diritti di pari rango si deve far riferimento al diritto che la persona intende difendere in giudizio. I certificati di assistenza al parto se comprensivi di dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 03.11.00 n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. Durante tale periodo la richiesta di cui sopra potrà essere accolta osservando le opportune cautele per evitare che la madre sia identificabile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui la richiesta di accesso ai documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sia avanzata dal difensore nell’ambito di investigazioni difensive ex art. 391 quater C.P.P.. Art. 17. Informazioni ambientali Chiunque ha diritto di accesso ai documenti e alle informazioni legati allo stato dell’ambiente detenuti dall’ULSS n. 16, nei limiti e secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 195 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” e nell’art. 40 del decreto legislativo n. 33/2013. 11 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso Art. 18. Registro delle prenotazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tutti i cittadini che vi hanno interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della 7 riservatezza delle persone, ai sensi dell’art. 3 della L. 724 del 23.12.1994 . Art. 19. Norme transitorie Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 12 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso APPENDICE Note e riferimenti normativi 1 Articolo 22, comma 1 della legge 241/1990 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 2 Art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 “Esclusione dal diritto di accesso 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 13 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 3 Art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003 “Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità oin un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile” 4 Art. 65 del decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell'amministrazione digitale” Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1.Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; b)ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64,comma 3. 14 Regolamento per la disciplina del diritto di accesso 2.Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3.Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c). 4.Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 5 Articolo 25, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo 6 Art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 Accesso civico 1.L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2.La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3.L'amministrazione entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,cosi' come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 7 Art. 3, punto 8 della L. 724 del 23.12.1994 Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone. 15 allegati allegato 1: modello di richiesta di accesso agli atti All’Azienda U.L.S.S. 16 Al Direttore della Struttura ……………………………….. Via E. degli Scrovegni n. 14 35128 Padova Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI Il sottoscritto, Cognome nome luogo e data di nascita codice fiscale documento d'identificazione Telefono indirizzo e-mail in qualità di: □ diretto interessato □ richiedente a titolo di (specificare se: legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, tutore, curatore e simili) del soggetto direttamente interessato____________________________________________________ ________________________________________________________________________ (indicare il soggetto rappresentato persona fisica, giuridica, ditta, amministrazione, etc.) titolo conferito con atto del………………………………….(specificare tipo di atto ) (data atto) consapevole dei rischi e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), ai sensi dell'art. 46 del D P.R n. 445/2000, dichiara guanto segue CHIEDE □ di prendere visione □ di ottenere copia semplice □ di ottenere copia conforme all'originale □ di ottenere copia conforme all'originale in bollo (previa presentazione da parte del richiedente delle relative marche al momento della consegna dei documenti) dei seguenti documenti: ……………………………………………………………………………………………………………………..………… …………………………………………….................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. DICHIARA che i motivi della richiesta sono i seguenti (Indicare l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso). ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… CHIEDE □ di ritirare la documentazione presso la S.C._______________________________ □ di ricevere la documentazione tramite posta al seguente indirizzo, …………………………………………………………………………………………………………mediante …□ posta ordinaria □ raccomandata a.r. □ e- mail Il richiedente si impegna a pagare l’eventuale corrispettivo tramite le Casse dell’Azienda (Uffici abilitati alla riscossione di denaro) oppure versarlo nel conto corrente intestato all’Azienda ULSS 16 - Ufficio Tesoreria Banca Antonveneta-Gruppo Montepaschi, IBAN IT53G0504012134000001100266o indicando quale causale “spese rilascio copia atti e numero di protocollo di riferimento ”. Firma 17