CERTIFICAZIONE ENERGETICA articolo L’Italia dice addio all’autocertificazione in classe G Con le modifiche al D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, l’Italia si allinea all’Europa: non sarà più consentita l’autocertificazione delle case in classe energetica G. Monica Scaglione Architetto Stop all’autocertificazione energetica per gli edifici e gli immobili in classe G in sede di compravendita di immobili: è questa una delle novità introdotte dallo schema di decreto interministeriale che riscrive le Linee guida nazionali per la certificazione degli edifici, con cui il Governo Monti punta a sanare i rilievi mossi da Bruxelles. Il decreto, infatti, si è reso necessario in risposta alla procedura di infrazione a carico dell’Italia aperta nel settembre 2011 dalla Commissione Europea a causa del recepimento incompleto e non corretto della dir. n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (all’apertura della procedura di infrazione è poi seguito il deferimento dell’Italia alla Corte UE di Giustizia), che ha dichiarato la norma del D.M. 26 giugno 2009 non conforme alla suddetta direttiva. In particolare, la UE ha contestato all’Italia proprio la possibilità di autodichiarare la classe energetica G, ovvero quella con le peggiori prestazioni energetiche, al momento di una compravendita immobiliare. La direttiva europea prevede che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o del futuro acquirente o locatario. L’attestato rappresenta un elemento fondamentale per evidenziare un quadro chiaro della qualità dell’edificio sotto il profilo del risparmio energetico e dei relativi costi, pertanto si ritiene opportuno che la certificazione sia compilata ed eseguita da esperti qualificati e/o accreditati. Per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d’aria, la direttiva prevede ispezioni periodiche che contemplino una valutazione dell’efficienza del sistema e del suo dimensionamento, corredata da raccomandazioni in merito ai possibili miglioramenti. La Commissione Europea ha, dunque, contestato all’Italia gli argomenti circa la certificazione energetica, poiché la legislazione italiana permette ai proprietari di autocertificare il rendimento energetico se dichiarano che il loro edificio appartiene alla clasConsulente immobiliare 917-2012 CI917_1901-1904.indd 1901 | 1901 26/10/12 11:41 CERTIFICAZIONE ENERGETICA articolo se di consumo G e che i costi energetici per l’eventuale inquilino o acquirente saranno molto alti; in realtà il nuovo proprietario o inquilino non riceve alcuna informazione sugli effettivi futuri costi energetici né alcuna indicazione su come migliorare il rendimento energetico dell’edificio. In merito alla locazione, punto sul quale la direttiva si concentra particolarmente, al fine di garantire che il proprietario adotti i provvedimenti necessari, è stato contestato che gli attestati di certificazione energetica sono obbligatori solo per i nuovi edifici, mentre per gli edifici esistenti non sono obbligatori a eccezione di quelli che al momento della stipula del contratto di locazione non siano già stati certificati. L’ultimo punto contestato è relativo agli impianti di condizionamento dell’aria poiché in Italia non sono state adottate misure per garantire controlli regolari degli impianti. Le nuove norme La bozza di decreto interministeriale modifica il D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, eliminando la possibilità per i proprietari di abitazioni con scarse performance energetiche di utilizzare una semplice autocertificazione per la compravendita. Il provvedimento nello specifico, modificando il par. 2 dell’Allegato A, determina l’ambito di applicazione della certificazione energetica degli edifici prevedendo che la stessa si applichi alle categorie di edifici individuati all’art. 3 del D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 (tabella 1), indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati a uno dei servizi per cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Nel provvedimento, inoltre, vengono dettagliati con chiarezza gli edifici esclusi dall’obbligo di certificazione energetica, 1902 | perché tecnicamente impossibile o non significativa: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili. Le suddette categorie sono da considerarsi esenti a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili dal punto di vista energetico. Risultano, poi, esclusi dall’obbligo di certificazione al momento della vendita anche i ruderi dichiarati come tali nell’atto notarile di trasferimento di proprietà e gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, privi, cioè, di tutte le pareti verticali esterne o venduti “al rustico”, ovvero senza rifiniture e impianti tecnologici. Rimane invariato l’obbligo, all’inizio del completamento lavori, della presentazione di una relazione tecnica di progetto che attesti il rispetto delle norme sull’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o DIA, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori di completamento. Relativamente a edifici esistenti, nei quali coesistano differenti destinazioni d’uso e non risulti possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, si procederà a valutare e classificare l’edificio in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Viene, inoltre, abrogato il par. 9 dell’Allegato A del decreto del 2009, per il quale era consentito al proprietario di un edificio con superficie utile inferiore o uguale a 1.000 mq di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autocertificazione in cui dichiarava l’edificio in classe energetica G e pertanto con costi di gestione molto alti. In base alla modifica apportata, i proprietari di immobili con basse prestazioni dovranno comunque procedere alle verifiche, utilizzando una delle procedure semplificate già Consulente immobiliare 917-2012 CI917_1901-1904.indd 1902 26/10/12 11:41 CERTIFICAZIONE ENERGETICA articolo TABELLA 1 Classificazione generale degli edifici per categorie (art. 3, D.P.R. 412/1993). CATEGORIA DESTINAZIONE D’USO E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 1. abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; 2. abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; 3. edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari. E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: 1. quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; 2. quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; 3. quali bar, ristoranti, sale da ballo. E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni. E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: 1. piscine, saune e assimilabili; 2. palestre e assimilabili; 3. servizi di supporto alle attività sportive. E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili. E.8 Edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili. contenute nel D.M. 26 giugno 2009, come il software gratuito Docet predisposto da CNR ed Enea o gli strumenti messi a disposizione dal Comitato termotecnico italiano. Inoltre, sono stati meglio specificati i ruoli di questi enti per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica nel caso utilizzino i metodi più rigorosi (completi) o quelli semplificati ed è stata dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che dovranno rendere disponibile (tra questi, raccolte di casi studio o fogli di calcolo). La relazione illustrativa della bozza di decreto evidenzia come la nuova dir. n. 2010/31/CE sul rendimento energetico in edilizia rafforza lo strumento della certificazione energetica e rende più incisive le sue norme applicative. La dir. n. 2010/31/CE, che avremmo dovuto recepire entro giugno 2012, prevede che per l’anno 2020 (2018 per gli edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica con un bassissimo, se non nullo, fabbisogno energetico da realizzarsi principalmente da fonti rinnovabili. Sottolinea come nell’edilizia il ricorso all’uso di combuConsulente immobiliare 917-2012 CI917_1901-1904.indd 1903 | 1903 26/10/12 11:41 CERTIFICAZIONE ENERGETICA articolo stibili fossili deve essere ridotto al minimo poiché altamente inquinanti e produttori di CO2; negli ultimi anni, l’uso di impianti di condizionamento d’aria è considerevolmente cresciuto, con conseguente aumento dei bisogni di energia elettrica e danni all’ambiente, pertanto la direttiva consiglia l’uso di strategie per migliorare le prestazioni termiche durante il periodo estivo, come per esempio calcolare la capacità termica dell’involucro, il raffrescamento passivo, l’ombreggiamento. Curiosità • Con il definitivo via libera del Consiglio d’Europa, è prevista per il mese di novembre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della nuova direttiva UE sulle norme in materia di efficienza energetica, approvata lo scorso settembre dal Parlamento Europeo, che introduce nuove misure obbligatorie per il risparmio energetico, come gli interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico per le imprese pubbliche, audit energetici obbligatori ogni 4 anni per tutte le imprese private di grandi dimensioni, strumenti di finanziamento che devono favorire l’attuazione delle misure di efficienza energetica. A seguito dell’entrata in vigore, prevista 20 giorni dopo la pubblicazione, gli Stati membri avranno di tempo 18 mesi (quindi fino a maggio/giugno 2014) per recepire le nuove disposizioni nelle rispettive normative nazionali. • È pressoché concluso (manca il secondo passaggio in Consiglio dei ministri) l’iter di approvazione dello schema di Regolamento che, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 192/2005, definisce i requisiti professionali degli esperti chiamati a svolgere la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione. L’approvazione del regolamento è prevista per febbraio 2013. 1904 | Consulente immobiliare 917-2012 CI917_1901-1904.indd 1904 26/10/12 11:41