L`Italia dice addio all`autocertificazione in classe G

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
articolo
L’Italia dice addio
all’autocertificazione in classe G
Con le modifiche al D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici”, l’Italia si allinea all’Europa: non
sarà più consentita l’autocertificazione delle case in classe energetica G.
Monica Scaglione
Architetto
Stop all’autocertificazione energetica per
gli edifici e gli immobili in classe G in sede
di compravendita di immobili: è questa
una delle novità introdotte dallo schema
di decreto interministeriale che riscrive le
Linee guida nazionali per la certificazione
degli edifici, con cui il Governo Monti punta a sanare i rilievi mossi da Bruxelles.
Il decreto, infatti, si è reso necessario in
risposta alla procedura di infrazione a carico dell’Italia aperta nel settembre 2011
dalla Commissione Europea a causa del
recepimento incompleto e non corretto
della dir. n. 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia (all’apertura della
procedura di infrazione è poi seguito il
deferimento dell’Italia alla Corte UE di
Giustizia), che ha dichiarato la norma del
D.M. 26 giugno 2009 non conforme alla
suddetta direttiva.
In particolare, la UE ha contestato all’Italia proprio la possibilità di autodichiarare
la classe energetica G, ovvero quella con
le peggiori prestazioni energetiche, al momento di una compravendita immobiliare.
La direttiva europea prevede che, in fase
di costruzione, compravendita o locazione
di un edificio, l’attestato di certificazione
energetica sia messo a disposizione del
proprietario o del futuro acquirente o locatario.
L’attestato rappresenta un elemento fondamentale per evidenziare un quadro chiaro della qualità dell’edificio sotto il profilo
del risparmio energetico e dei relativi costi,
pertanto si ritiene opportuno che la certificazione sia compilata ed eseguita da esperti qualificati e/o accreditati. Per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d’aria,
la direttiva prevede ispezioni periodiche
che contemplino una valutazione dell’efficienza del sistema e del suo dimensionamento, corredata da raccomandazioni in
merito ai possibili miglioramenti.
La Commissione Europea ha, dunque, contestato all’Italia gli argomenti circa la certificazione energetica, poiché la legislazione
italiana permette ai proprietari di autocertificare il rendimento energetico se dichiarano che il loro edificio appartiene alla clasConsulente immobiliare 917-2012
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se di consumo G e che i costi energetici per
l’eventuale inquilino o acquirente saranno
molto alti; in realtà il nuovo proprietario
o inquilino non riceve alcuna informazione sugli effettivi futuri costi energetici né
alcuna indicazione su come migliorare il
rendimento energetico dell’edificio.
In merito alla locazione, punto sul quale la
direttiva si concentra particolarmente, al
fine di garantire che il proprietario adotti i
provvedimenti necessari, è stato contestato che gli attestati di certificazione energetica sono obbligatori solo per i nuovi
edifici, mentre per gli edifici esistenti non
sono obbligatori a eccezione di quelli che
al momento della stipula del contratto di
locazione non siano già stati certificati.
L’ultimo punto contestato è relativo agli
impianti di condizionamento dell’aria poiché in Italia non sono state adottate misure per garantire controlli regolari degli
impianti.
Le nuove norme
La bozza di decreto interministeriale modifica il D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida
nazionali per la certificazione energetica
degli edifici”, eliminando la possibilità per
i proprietari di abitazioni con scarse performance energetiche di utilizzare una
semplice autocertificazione per la compravendita.
Il provvedimento nello specifico, modificando il par. 2 dell’Allegato A, determina
l’ambito di applicazione della certificazione energetica degli edifici prevedendo che
la stessa si applichi alle categorie di edifici
individuati all’art. 3 del D.P.R. 412 del 26
agosto 1993 (tabella 1), indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati a uno dei servizi per cui è previsto il
calcolo delle prestazioni.
Nel provvedimento, inoltre, vengono dettagliati con chiarezza gli edifici esclusi
dall’obbligo di certificazione energetica,
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perché tecnicamente impossibile o non significativa: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
e altri edifici a questi equiparabili.
Le suddette categorie sono da considerarsi esenti a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché
scorporabili dal punto di vista energetico.
Risultano, poi, esclusi dall’obbligo di certificazione al momento della vendita anche i
ruderi dichiarati come tali nell’atto notarile di trasferimento di proprietà e gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, privi, cioè, di tutte le pareti verticali
esterne o venduti “al rustico”, ovvero senza
rifiniture e impianti tecnologici.
Rimane invariato l’obbligo, all’inizio del
completamento lavori, della presentazione
di una relazione tecnica di progetto che attesti il rispetto delle norme sull’efficienza
energetica degli edifici in vigore alla data di
presentazione della richiesta del permesso di costruire, o DIA, che il proprietario
dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti
insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori
di completamento.
Relativamente a edifici esistenti, nei quali
coesistano differenti destinazioni d’uso e
non risulti possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, si procederà a
valutare e classificare l’edificio in base alla
destinazione d’uso prevalente in termini di
volume riscaldato.
Viene, inoltre, abrogato il par. 9 dell’Allegato A del decreto del 2009, per il quale era
consentito al proprietario di un edificio con
superficie utile inferiore o uguale a 1.000 mq
di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autocertificazione in cui dichiarava l’edificio in classe energetica G e pertanto
con costi di gestione molto alti.
In base alla modifica apportata, i proprietari
di immobili con basse prestazioni dovranno
comunque procedere alle verifiche, utilizzando una delle procedure semplificate già
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TABELLA 1 Classificazione generale degli edifici per categorie (art. 3, D.P.R. 412/1993).
CATEGORIA
DESTINAZIONE D’USO
E.1
Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
1. abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e
rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
2. abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze,
fine settimana e simili;
3. edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari.
E.2
Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni
scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
E.3
Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali
pubblici.
E.4
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
1. quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
2. quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
3. quali bar, ristoranti, sale da ballo.
E.5
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili quali negozi, magazzini di vendita
all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.
E.6
Edifici adibiti ad attività sportive:
1. piscine, saune e assimilabili;
2. palestre e assimilabili;
3. servizi di supporto alle attività sportive.
E.7
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
E.8
Edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili.
contenute nel D.M. 26 giugno 2009, come
il software gratuito Docet predisposto da
CNR ed Enea o gli strumenti messi a disposizione dal Comitato termotecnico italiano.
Inoltre, sono stati meglio specificati i ruoli di
questi enti per la qualificazione dei software
commerciali per il calcolo della prestazione
energetica nel caso utilizzino i metodi più
rigorosi (completi) o quelli semplificati ed è
stata dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che dovranno
rendere disponibile (tra questi, raccolte di
casi studio o fogli di calcolo).
La relazione illustrativa della bozza di
decreto evidenzia come la nuova dir. n.
2010/31/CE sul rendimento energetico in
edilizia rafforza lo strumento della certificazione energetica e rende più incisive le
sue norme applicative.
La dir. n. 2010/31/CE, che avremmo dovuto recepire entro giugno 2012, prevede che
per l’anno 2020 (2018 per gli edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno essere “a energia
quasi zero”, cioè ad altissima prestazione
energetica con un bassissimo, se non nullo,
fabbisogno energetico da realizzarsi principalmente da fonti rinnovabili. Sottolinea
come nell’edilizia il ricorso all’uso di combuConsulente immobiliare 917-2012
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stibili fossili deve essere ridotto al minimo
poiché altamente inquinanti e produttori
di CO2; negli ultimi anni, l’uso di impianti
di condizionamento d’aria è considerevolmente cresciuto, con conseguente aumento dei bisogni di energia elettrica e danni
all’ambiente, pertanto la direttiva consiglia
l’uso di strategie per migliorare le prestazioni termiche durante il periodo estivo, come
per esempio calcolare la capacità termica
dell’involucro, il raffrescamento passivo,
l’ombreggiamento.
Curiosità
• Con il definitivo via libera del Consiglio d’Europa, è prevista per il mese di novembre
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della nuova direttiva UE
sulle norme in materia di efficienza energetica, approvata lo scorso settembre dal
Parlamento Europeo, che introduce nuove misure obbligatorie per il risparmio energetico, come gli interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, piani di risparmio
energetico per le imprese pubbliche, audit energetici obbligatori ogni 4 anni per
tutte le imprese private di grandi dimensioni, strumenti di finanziamento che devono
favorire l’attuazione delle misure di efficienza energetica. A seguito dell’entrata in
vigore, prevista 20 giorni dopo la pubblicazione, gli Stati membri avranno di tempo
18 mesi (quindi fino a maggio/giugno 2014) per recepire le nuove disposizioni nelle
rispettive normative nazionali.
• È pressoché concluso (manca il secondo passaggio in Consiglio dei ministri) l’iter di
approvazione dello schema di Regolamento che, in attuazione dell’art. 4, comma 1,
lett. c), D.Lgs. 192/2005, definisce i requisiti professionali degli esperti chiamati a svolgere la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti termici per
la climatizzazione.
L’approvazione del regolamento è prevista per febbraio 2013.
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