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INSEGNAMENTO DI
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E
DELL’INTERPRETAZIONE
LEZIONE VI
“L’INTERPRETAZIONE LOGICO-ANALITICA DEL DIRITTO”
PROF. FRANCESCO PETRILLO
Teoria Generale del Diritto e dell’Interpretazione
Lezione VI
Indice
1
L’INTERPRETAZIONE LOGICO-ANALITICA DEL DIRITTO -------------------------------------------------- 3
BIBLIOGRAFIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Lezione VI
1 L’interpretazione logico-analitica del diritto
La particolarità dell'interpretazione logico-analitica consiste nel fatto che gli argumenta dei
sillogismi sono connessi a fonti del diritto.
Come abbiamo già avuto modo di precisare, che l'articolo 12 delle disposizioni preliminari
del codice civile è stato elevato a rango di norma principio, per cui vi sono alcune norme che
stabiliscono quali sono le fonti dell'interpretazione. Conseguentemente, l’approccio alle fonti
interpretative è vincolato alle fonti poste dalla legge, così come è soggetta alle fonti di legge ciò che
l’interpretazione di quanto non sia specificamente attinente a norme giuridiche.
In definitiva, la fonte assoluta dell'interpretazione della legge è l'articolo 12 delle
disposizioni preliminari al codice civile in combinato disposto con l’ articolo 14 delle medesime
disposizioni che stabilisce il principio della riserva di legge, per cui, chi interpreta il diritto, la
legge, non può prescindere dai “paletti” fissati dai suddetti articoli. L' ermeneutica giuridica invece
consente un’interpretazione non strettamente vincolata dalla legge, tanto è vero che lascia spazio
all’attività interpretativa di soggetti diversi dai giudici e i dai funzionari amministrativi.
L'interpretazione secondo l'ermeneutica giuridica non consiste in una mera interpretazione
della legge ma è un’ interpretazione che tiene conto dei fatti umani, o meglio della ricostruzione del
fatto, ovvero: l’attività del soggetto giudicante, la complessiva attività del soggetto giudicato, gli
effetti
della attività del soggetto giudicante e del soggetto giudicato. Pertanto, secondo la
prospettiva ermeneutica, l'interpretazione non è semplicemente l'interpretazione del documento
normativo così come imposto dalla legge – si pensi, ad esempio, al provvedimento amministrativo
che per sessant’anni è stato interpretato nel senso di verificare che esso fosse conforme alle legge
senza considerare il soggetto emanante l’atto amministrativo- ma è interpretazione complessiva dei
fatti con o senza la mediazione degli atti a seconda che la circolarità sia triadica o diadica.
quali sono le disposizioni ritenute comunemente come disposizioni vincolanti delle
interpretazioni Per i teorici dell'interpretazione logico-analitica, invece, l’interpretazione è
un’attività vincolata per legge per cui le fonti dell’interpretazione sono esclusivamente legislative e
riconducibili, in particolare, alle seguenti norme: l’articolo 1 del codice penale, articolo 14 delle
disposizioni preliminati del codice civile, articolo 11, comma 7, della Carta costituzionale, l’articolo
111, comma 6, della Costituzione -giusto processo- (che verrà particolarmente in rilievo quando ci
occuperemo dell’interpretazione della motivazione della sentenza), l’ articolo 12, comma primo e
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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secondo delle disposizioni preliminari del codice civile, l’articolo 75, comma primo, del Regio
decreto n. 12 del 1941, l’articolo 2, comma secondo, della Legge n. 117/1981 .
Poniamo alcuni esempi: l’articolo 1 del codice penale, per esempio, va letto in combinato
disposto con gli articoli 13,40,42,199 dello stesso codice penale, e relazionato agli articoli 25 e 27
della Carta costituzionale; l’articolo 14 delle disposizioni preliminari del codice civile spiega la
differenza inerente al rapporto tra tempo e spazio: esso va letto in combinato disposto con l’articolo
25 della Costituzione e con gli articoli 1 e 201 del codice penale.
Il problema dei canoni ermeneutici non nasce con l’ermeneutica giuridica, infatti la teoria
dell’interpretazione del diritto, intesa come teoria dell’interpretazione della legge, ha sempre fatto
riferimento a momenti all’ interno dei quali frazionare l’attività interpretativa. Così, pure la
dommatica tradizionale non ha fatto a meno di riferirsi ai canoni ermeneutici. Questi ultimi,
secondo la dommatica tradizionale, sono quello storico, letterale e sistematico. Similmente, la teoria
logico-analitica non li ha del tutto rimossi.
Detti canoni sono desumibili dall’ articolo 12, prima parte e seconda parte del primo comma
delle disposizioni preliminari del codice civile, secondo una ripartizione per grado d’importanza:
prevalente è il canone dell’interpretazione letterale (primo comma prima parte), cui corrispondono
le tecniche di prima classe attraverso cui la norma viene interpretata tenendo conto del significato
letterale delle parole, di quello logico, della loro collocazione nel testo e nel contesto, della
grammatica, e tenendo, altresì, in considerazione anche del significato comunente attribuito a quella
parola dall’opinione pubblica; rispetto all’interpretazione storica e sistematica (primo comma
seconda parte), cui corrispondono le c.d. tecniche di seconda classe attraverso le quali è possibile
interpretare la norma secondo quella che doveva essere stata l’intenzione del legislatore nel
momento in cui poneva la norma.
L’interpretazione sistematica nasce dall’idea di un positivista classico e viene recepita dal
positivismo logico come tecnica di seconda classe. Essa consiste nel fatto che il sistema è univoco
nel senso di completo e coerente, poiché la volontà del legislatore non può essere discorde o
contraddittoria rispetto a se stessa e al sistema che ha prodotto.
Nell’ambito di tale concezione sistemica si ricorre spesso alla c.d. logica del combinato
disposto per cui all’interno del sistema due norme possono essere considerate unitariamente per
rendere plausibile l’applicazione delle fattispecie astrattamente previste da dette norme alla
fattispecie concreta.
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L’interpretazione sistematica si è trasformata col passaggio dal positivismo classico a quello
logico: per il positivismo logico significava ricondurre ogni norma dell’ordinamento alla volontà
del legislatore, per cui le norme all’interno dell’unico ordinamento giuridico completo e coerente,
per cui le norme non possono essere in contrasto fra loro e le norme regolano tutto ciò che accade
all’interno dell’ordinamento secondo i tre principi della norma generale inclusiva, esclusiva e dello
spazio. Un’altra interpretazione è quella storica che nel positivismo classico significava ritornare
alla volontà del legislatore, nel positivismo logico è ancora un tornare alla volontà del legislatore,
ma tenendo conto dei documenti lasciati dal legislatore (riferimento agli atti preparativi dei
costituenti in diritto costituzionale). L’idea dello scandire l’interpretazione in canoni, cioè in regole
precise e determinate, è un’idea che riguarda tanto la dommatica giuridica, cioè tanto l’idea del
diritto come dogma, dello studio del diritto come insieme di istituti, quanto l’interpretazione
logico-analitica positivista classica, sia un’accezione positivista-classica sia un’accezione
positivista-logica. L’ermeneutica giuridica si pone di fronte a questo procedere tradizionale volto
tanto a cercare la volontà del legislatore quanto a cercare la volontà del testo, il significato del testo
documentale, in una considerazione di fatto assolutamente rilevante che è quella di pensare
all’interpretazione come ad un’interpretazione che non riguarda soltanto il testo o la volontà del
legislatore, ma tutta la complessiva attività giuridica svolta e quindi l’attività del soggetto
interpretante che ricade sull’attività del soggetto interpretato e sul complessivo fatto giuridico ai
fini di una decisione giuridica. Questa è l’idea portante di fondo di una interpretazione secondo
ermeneutica, cioè di una riconsiderazione complessiva di tutta l’attività giuridica che è stata svolta
ai fini dell’applicazione di una decisione giuridica del soggetto interpretante che abbia rilievo sul
soggetto interpretato e sulla complessiva costituzione del fatto giuridico.
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Bibliografia
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Roma-Bari, 1998.
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1979;
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