Diritto L'ATTIVITA' D'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI Imprenditore: è una persona fisica che “esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”; si avvale dell'azienda per svolgere la sua attività d'impresa, ossia tutto ciò che l'imprenditore dispone per svolgere la sua attività economica. Requisiti per essere definiti imprenditore: • esercizio di un'attività economica; • svolgere l'attività in maniera abituale (non per forza continuativa); • economicità (I ricavi devono essere maggiori ai costi) Il codice civile distingue le imprese in base: • oggetto dell'impresa: ◦ Imprenditore agricolo; ◦ Imprenditore commerciale; • dimensione dell'impresa: ◦ Piccola; ◦ Non piccola; • forma giuridica dell'impresa: ◦ Impresa individuale; ◦ Impresa collettiva; • natura giuridica dell'impresa (dunque la proprietà): ◦ Pubblica; ◦ Privata IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 c.c.) 1. comma: è imprenditore agricolo chi esercita : • coltivazione del fondo; • selvicoltura; attività agricole essenziali • allevamento di animali; 2. comma: definisce le attività agricole essenziali come “attività che abbiano a che vedere con il ciclo biologico vegetale o animale”. 3.comma: l'imprenditore agricolo può: • esercitare attività di manipolazione, conservazione, trasformazione di prodotti attuati da un'attività agricola essenziale; • esercitare un'attività diretta alla fornitura mediante l'utilizzo di attrezzature o risorse impiegate nell'attività agricola [email protected] attività agricole connesse Macor Bruno Junior Diritto IMPRENDITORE COMMERCIALE (art. 2195 c.c.) E' colui che opera in attività: • industriale* diretta alla produzione di beni e servizi; • Intermediaria nella circolazione dei beni; • di trasporto (terra, acqua, aria); • Bancaria o assicurativa; • Ausiliari alle precedenti; *Industriale: tutto ciò che è frutto dell'intelletto umano dunque non è agricolo. Questo tipo di imprenditore è soggetto allo “Statuto dell'imprenditore commerciale” che prevede: • L'obbligo di inscrizione nel registro delle imprese: ◦ Sezione ordinaria: dove si inscrivono imprenditori non piccoli, le società commerciali, società cooperative; ◦ Sezione speciale: riservata ai soggetti che non sono tenuti all'obbligo di pubblicità legale* (imprenditori individuali, imprenditori agricoli, società semplici). La funzione di tale registro è quello di far conoscere ai terzi informazioni concernenti la sua attività. *Adempimento pubblicitario: rende noto al pubblico informazioni; dal punto di vista giuridico può essere: • Dichiarativo: non è ammessa la prova contraria, tutte le informazioni registrate da un imprenditore non piccolo si considerano note; • Notizia: viene data notizia (la potrei conoscere come no), effetto che hanno imprenditori piccoli e imprenditori agricoli; • Costitutiva: Società di capitali; • L'obbligo della tenuta delle scritture contabili: documenti dove si posso verificare i singoli atti dell'impresa, la situazione patrimoniale e l'andamento economico dell'impresa. Le scritture obbligatorie sono: ◦ libro giornale: scrittura cronologica che indica giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa; ◦ libro degli inventari: scrittura sistematica che contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività dell'esercizio d'impresa. • Soggezione alle procedure concorsuali Le procedure concorsuali sono giudiziate da un giudice che le impone attraverso una sentenza. Il fallimento è una situazione giudiziaria nella quale avviene la chiusura forzosa di un'attività d'impresa attraverso una senza. I requisiti sono: ◦ essere imprenditore commerciale non piccolo; [email protected] Macor Bruno Junior Diritto ◦ essere insolvente (situazione in cui l'imprenditore commerciale non è in grado di pagare le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite. Avere un patrimonio negativo). Il fine delle procedure concorsuali è la par condicio dei terzi. Il fallito è spossessato del suo patrimonio. Il quale patrimonio verrà ripartito ai creditori. Non tutti saranno risarciti (altrimenti l'impresa era solvente). Ci sono due categorie di soggetti con diritto di credito: • privilegiati (pagati per primi - lavoratori e soggetti con crediti garantiti) • chirografi (pagati successivamente - non vengono mai pagati). Istanza di fallimento: presupposto insolvenza dell'imprenditore (fa istanza chi deve avere pochi soldi) ,chiede al giudice, il quale nomina un curatore che si accerta dell'insolvenza, fa inventario di tutti i beni, i debiti, e le attività, quindi si mettono all'asta i beni. Gli interdetti non possono aprire un'attività d'impresa, ma possono ereditarla: gestisce il tutore. I Collaboratori subordinati di cui si può avvalere l'imprenditore commerciale nell'esercizio della sua attività d'impresa sono: • Istitore: preposto dal titolare, può compiere tutti gli gli atti relativi all'attività d'impresa tranne: ◦ vendere l'azienda; ◦ ipotecare immobili; • Procuratore: ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio d'impresa, in forza a una procura (atto che indica i poteri conferitigli dall'imprenditore); • Commesso: compie le operazioni di cui è stato incaricato; IMPRESA PICCOLA (art. 2083 c.c.) Sono imprenditori piccoli: • coltivatori diretti del fondo; • artigiani; • piccoli commercianti; Il requisito per essere considerata “Piccola impresa” è: il lavoro deve essere prevalente sia sul capitale investito che sul lavoro altrui. Una tipica forma di piccola impresa è l'impresa famigliare (art. 230/bis c.c.): un'impresa dove collaborano: • coniuge • parenti entro il 3 grado; • affini entro il 2 grado; La collaborazione del familiari in questo tipo d'impresa esclude la presenza di un contratto di lavoro subordinato o di società. La legge riconosce ai familiari i seguenti diritti: • diritto al mantenimento; • diritto di partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e dunque agli incrementi di valore dell'azienda, in proporzione alla quantità di lavoro prestato; • diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa. [email protected] Macor Bruno Junior Diritto IMPRESA NON PICCOLA (art. 2085 c.c.) Sono considerate imprese non piccole tutte coloro che non rientrano nella categoria “piccola”. BISOGNA RICORDARE CHE: per il nostro ordinamento giuridico, l'imprenditore deve: • svolgere un'attività economica (non per forza lucrativa); • produrre in maniera economica* e professionale* beni e servizi per il mercato *Economico: vuol dire che i ricavi devono almeno pareggiare i costi *Professionale: vuol dire in maniera abituale* (non continuativa, infatti esistono attività che non sono continuative) *Abituale: vuol dire farlo per mestiere (produco per terzi, non per la mia famiglia)- [email protected] Macor Bruno Junior