APPUNTI NOTAIO GRECO SU SOCIETA` COOPERATIVE

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SOCIETA’ COOPERATIVE
CENNI STORICI
Il fenomeno cooperativistico, che ebbe inizio verso la seconda metà del XIX secolo,
nacque in funzione anti-intermediaria, con il fine, cioè, di eliminare l’intermediario
speculatore di un determinato processo produttivo, ripromettendosi i suoi associati di
conseguire vantaggi diversi dalla retribuzione del capitale investito.
Esso sorse sotto forma di impresa creata dalla associazione di economie individuali
per la produzione di ricchezze, cioè di nuovi beni e mezzi necessari al
soddisfacimento dei bisogni economici degli interessati e si inserì, gradualmente,
nella competizione economica dell’organizzazione capitalistica assumendo, rispetto a
questa, carattere concorrenziale.
Ø Carattere di reazione alle leggi del sistema capitalistico.
Ø Nelle cooperative ciascun associato non subisce il ciclo economico usuale, ma
realizza con gli altri associati un proprio specifico ciclo, realizza, cioè, un
sistema distributivo più consono ai principi della solidarietà sociale.
Queste forme di organizzazione economica si imposero prima in Inghilterra, poi in
altri Paesi.
In Italia:
• il codice del 1865 le ignorò;
• il codice di commercio del 1882 si limitò a fissare alcune regole sulla loro
struttura;
• il codice del 1942 effettuò una enunciazione teorica dell’istituto e pose
l’elemento distintivo dagli altri tipi di società nello scopo mutualistico
dell’impresa sottostante.
Apporti legislativi:
1) art. 45 della Costituzione
“La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata”;
2) il decreto 14.12.1947 n° 1577 (Provvedimenti per la cooperazione, c.d. “Legge
Basevi”) + la legge 17.2.1971 n° 127, legge 31.1.1992 n° 59 e legge 3.4.2001
n° 142;
3) D.lgs. 6/2003 di riforma delle società di capitali e delle società cooperative:
a) si è introdotta la distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente e
altre cooperative;
b) si è data la possibilità di scegliere tra il modello legale di riferimento della
società per azioni e quello della società a responsabilità limitata;
c) sono state ampliate le forme di finanziamento cui possono fare ricorso le
cooperative, introducendosi la figura dei soci finanziatori e altri
sottoscrittori di titoli di debito.
ORGANIZZAZIONE AD IMPRESA DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA
La società cooperativa costituisce un’impresa sia nel senso economico che nel senso
giuridico.
ASPETTO
ECONOMICO
Essa combina insieme i fattori della produzione (lavoro,
materie prime, capitale) ed inoltre si fa portatrice di atti di
scambio con gli associati ed anche con i terzi.
Sopporta, quindi, perché si inserisce in regime
concorrenziale, il rischio del processo produttivo.
Si tratta di Impresa economica creata dall’associazione di
economie individuali per la produzione di nuove ricchezze e
per il vantaggio economico (risparmio economico nel
consumo di beni o nel credito) degli associati, i quali lo
conseguono, appunto, attraverso l’esercizio dell’impresa.
Al di fuori di un’organizzazione economica produttiva non si ha cooperativa, ma
possono solo sorgere forme associative filantropiche e di mutuo soccorso che esulano
dal campo dell’economia.
NATURA DI
IMPRESA DELLE
SOC. COOP.
Requisiti previsti dall’art. 2082 per l’imprenditore:
a) esercizio professionale di un’attività economica ai fini
della produzione o scambio di beni o sevizi.
Non c’è cooperativa ma associazione, nella ipotesi in cui uno scopo di solidarietà
venga perseguito da più persone con l’esercizio di attività non definibili come
imprenditoriali.
LO SCOPO MUTUALISTICO - LA DIFFERENZA DALLO SCOPO
LUCRATIVO
Il legislatore del 2003 si è limitato ad accennare allo scopo mutualistico come uno dei
connotati essenziali delle società cooperative, lasciando all’interprete il compito di
individuarne i tratti caratteristici.
NOZIONE DELLO
SCOPO
MUTUALISTICO
Nella relazione ministeriale al codice civile del 1942 si legge
che:
“Lo scopo mutualistico consiste nell’intento di fornire beni o
servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri
dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che
otterrebbero dal mercato”.
La società ha scopo mutualistico quando consente al socio di
assicurarsi, con la partecipazione ad essa, il diritto al
godimento dei servizi prodotti dalla società mediante
l’esercizio in comune di un’impresa, ovvero il diritto di
prestare la propria opera lavorativa, verso corrispettivo,
eliminando, in ogni caso, l’intermediario.
Affinché lo scopo mutualistico possa realizzarsi, occorre che
assumano la qualità di imprenditore quelle stesse persone che
normalmente sono controparti dell’impresa (clienti,
consumatori).
Perciò in tali società l’impresa viene collettivamente esercitata
da quelle stesse persone che usufruiranno poi dei beni e/o dei
servizi da esse prodotti.
ü Soci e destinatari dell’attività sociale sono le medesime
persone. Coincidenza tra soci e fornitori dei beni e
servizi prodotti.
ü I fattori produttivi necessari per l’attività d’impresa
sono forniti dagli stessi soci (cooperative di produzione
e lavoro) anche, eventualmente, attraverso una propria
attività di impresa (cooperative di trasformazione e di
vendita dei prodotti agricoli: cantine sociali, oleifici
sociali).
Lo scopo mutualistico indica un particolare modo di organizzazione e svolgimento
dell’attività di impresa che si caratterizza per “la gestione di servizio a favore dei
soci”.
I soci sono destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi prodotti dalla
cooperativa, ovvero delle possibilità di lavoro e della domanda di materie prime dalla
stessa create.
La mutualità pura è in concreto difficilmente attuabile in quanto anche la società
cooperativa per il suo esercizio necessita pur sempre di capitali che devono essere
forniti dai soggetti ai quali non può negarsi un certo utile.
Pertanto, nella società cooperativa non manca del tutto ma è solo grandemente
limitata, la distribuzione degli utili ai soci. Le società cooperative sono, dunque,
caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma non esclusivamente mutualistico.
Esse possono, cioè, svolgere anche attività con i terzi, in particolare fornendo a
costoro le medesime prestazioni che formano oggetto della gestione di servizio a
favore dei soci (c.d. mutualità impura).
E l’attività con i terzi può essere anche finalizzata alla produzione di utili, può, cioè,
essere oggettivamente lucrativa. Con la conseguenza che nelle cooperative lo scopo
mutualistico (gestione di servizi a favore dei soci) può coesistere con uno scopo
oggettivamente lucrativo (attività con terzi produttiva di utili), mentre è incompatibile
con lo scopo mutualistico l’integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti.
Il risultato perseguito dai soci non è la più elevata remunerazione possibile del
capitale investito (lucro soggettivo) ma quello di soddisfare un comune preesistente
bisogno economico (bisogno di lavoro, bisogno del bene casa, bisogno di beni di
consumo, di credito, ecc.).
Tale vantaggio non deriva direttamente dal rapporto di società, ma è conseguito
attraverso distinti e diversi rapporti economici instaurati con la cooperativa (acquisto
di merci, vendita di materie prime, esecuzioni di prestazioni lavorative).
DATI
CARATTERIZZANTI
LO SCOPO
MUTUALISTICO
Soddisfacimento di preesistenti bisogni economici
(c.d. gestione di servizio) e limitata ripartizione fra
i soci degli utili eventualmente prodotti.
NOZIONE DI SOCIETA’ COOPERATIVA
NOZIONE
ü Persona giuridica che, con il patrimonio conferito dai soci, e con gli utili
eventualmente conseguiti, esplica un’attività economica diretta a procurare
vantaggi ai soci e a procurare, a condizioni più favorevoli, beni o servizi
ovvero occasioni di lavoro.
NATURA GIURIDICA
1. Tesi di minoranza: le cooperative non sono vere e proprie società ma
associazioni in senso stretto mentre, infatti, nelle società lo scopo è il
conseguimento di un utile da dividere tra i soci, nelle cooperative, invece, lo
scopo è quello di agevolare i partecipanti in particolari operazioni economiche.
2. Tesi intermedia: le cooperative non configurano vere e proprie società ma
organizzazioni non societarie facendo leva sul testo dell’art. 2247 c.c. che nella
nozione di società inserisce anche “lo scopo di dividere gli utili”.
3. Tesi prevalente: tutte le società mutualistiche, ed in particolare le cooperative,
sono pur sempre una specie del genere società, in quanto, la mutualità
rappresenta un carattere dell’impresa, non un carattere dell’organizzazione
sociale.
ü Anche nelle cooperative si ritrova il vantaggio economico individuale attuato
con l’offerta ai soci, a condizioni favorevoli, di beni o servizi ovvero occasioni
di lavoro.
ü Anche le società cooperative perseguono uno scopo di lucro, ripartibile però tra
i soci in misura solo quantitativamente ridotta.
ü Art. 2511 c.c. parla delle cooperative come di: “società a capitale variabile con
scopo mutualistico”.
IL NUMERO DEI SOCI
ü ART. 2522 comma 1 c.c. “per costituire una società cooperativa è necessario
che i soci siano almeno nove”.
ü Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i
medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della s.r.l..
ü Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a
quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine
massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta
in liquidazione.
REQUISITI SOGGETTIVI - ART. 2527 C.C.
Si richiede che i soci siano in possesso di specifici requisiti soggettivi, ciò al fine di
assicurare che la compagine sociale sia composta, almeno in prevalenza, da persone
appartenenti a categorie sociali specificamente interessate a fruire dei beni, servizi od
occasioni di lavoro prodotti dall’impresa.
Nelle cooperative di lavoro è prevista la possibilità di ammettere, in un numero non
superiore ad un terzo dei soci cooperatori, soggetti interessati alla propria formazione
o al proprio inserimento nell’impresa, da inserire in una categoria speciale di soci
cooperatori per un periodo non superiore ai cinque anni.
I requisiti di ammissione devono essere preventivamente fissati nell’atto costitutivo a
tutela sia dell’interesse del soggetto che chiede di entrare a far parte della cooperativa
sia dei soci che già vi fanno parte, a non vedere mutate le caratteristiche soggettive
della compagine sociale in funzione dello svolgimento dell’attività della cooperativa.
IL PRINCIPIO DELLA “PORTA APERTA”
Nelle società cooperative l’ammissione di nuovi soci (art. 2528 c.c.), non importa
modificazione dell’atto costitutivo.
Il contratto di società è aperto nel senso che consente l’ingresso di nuovi soci alle
condizioni determinate nello stesso atto costitutivo.
Il nuovo socio deve versare, oltre all’importo della quota o azioni, anche un eventuale
sovrapprezzo determinato dall’assemblea dei soci.
IL CAPITALE – LE VARIAZIONI - ART. 2524 C.C.
Le società cooperative sono società a capitale variabile: “Il capitale sociale non è
determinato in un ammontare prestabilito”.
Il capitale sociale può, quindi, aumentare o diminuire in conseguenza dell’entrata e
dell’uscita dei soci, senza che ciò comporti modificazione dell’atto costitutivo.
La società cooperativa può deliberare aumenti di capitale sociale con modificazione
dell’atto costitutivo.
Il legislatore non ha previsto alcuna norma nella riduzione del capitale sociale.
Si ritiene che alle cooperative non si applichi la disciplina di cui agli artt. 2446 e 2447
c.c. per quanto concerne la riduzione del capitale per perdite oltre un terzo o al di
sotto del minimo legale.
L’unica vicenda rilevante in ordine alla integrità del capitale sociale è la perdita totale
dello stesso che costituisce causa di scioglimento della stessa società (art. 2545
duodecies c.c.).
LA RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI - ART. 2518 C.C.
“Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio”.
E’ dubbio se si possa gravare il socio, oltre che del conferimento originario, anche di
ulteriori esborsi al fine di eliminare le passività dell’esercizio.
L’introduzione di un generale regime di responsabilità limitata e l’esclusione della
responsabilità sussidiaria dei soci inducono a ritenere incompatibile con il nuovo
impianto normativo clausole e delibere che pongono a carico dei soci esborsi ulteriori
rispetto al conferimento.
IL VOTO PER TESTE
Ogni socio cooperatore persona fisica ha in assemblea un solo voto, qualunque sia il
valore della sua quota o il numero delle sue azioni, c.d. principio “una testa un voto”.
L’atto costitutivo può attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche più voti, ma
non altre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro
membri.
Art. 2538 comma 4 c.c. – deroga al principio – limite – nessun socio può esprimere
più del decimo dei voti in ciascuna assemblea.
LA COOPERATIVA A MUTUALITA’ PREVALENTE
Di regola le cooperative operano oltre che con i soci, anche con i terzi.
ü Le cooperative di consumo vendono a soci e non soci.
ü Le cooperative di lavoro utilizzano oltre che il lavoro dei soci anche quello di
lavoratori non soci.
Non si può fare a meno di pensare che la realizzazione effettiva dello scopo
mutualistico richiede che la cooperativa operi anche a favore di terzi.
Art. 2512 c.c.
Cooperative a mutualità prevalente sono quelle cooperative:
1) che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o
utenti di beni e servizi (cooperative di consumo);
2) che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle
prestazioni lavorative dei soci (cooperative di lavoro);
3) che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli
apporti di beni o servizi da parte dei soci (cooperative di produzione).
La prevalenza va correlata e commisurata all’attività di scambio mutualistico tra
socio e cooperativa.
Va verificata la modalità con la quale si determina la prevalenza nell’ambito dei
rapporti di scambio mutualistici.
Art. 2513 c.c.
La prevalenza ricorre quando i rapporti di scambio con i soci superano il cinquanta
per cento del totale dei rapporti intrattenuti nell’anno dalla società.
Art. 2514 c.c.
Le società cooperative per potersi qualificare a mutualità prevalente, oltre a rispettare
i criteri di prevalenza fissati dall’art. 2513 c.c. devono prevedere nei propri statuti le
seguenti clausole (vedi art. 2514 c.c.).
Ogni società cooperativa la quale si adegui ai criteri di prevalenza di cui all’art. 2513
c.c., può esercitare la facoltà di scegliere o conservare il regime di agevolazione
fiscale riservato alla cooperazione a mutualità prevalente, attraverso l’inserimento di
tutte le specifiche clausole statutarie di cui allo stesso art. 2513 c.c., oppure optare
per un modello statutario che non preveda i limiti alla lucratività soggettiva stabiliti
dall’art. 2514 c.c., non consentendo alla società di fruire delle agevolazioni tributarie
previste solo per le cooperative a mutualità prevalente.
Sia la società cooperative a mutualità prevalente che la società cooperative a
mutualità non prevalente sono due species dello stesso genus, ossia dello stesso
modello, utilizzabili liberamente da ciascuna soc. nell’ambito della propria autonomia
statutaria.
1) Nella prima ipotesi, l’atto costitutivo, oltre ai requisiti di cui all’art. 2521 c.c.,
deve contenere anche i requisiti di cui all’art. 2514 c.c., condizione in presenza
della quale si può parlare di c.d. mutualità prevalente.
2) Nella seconda ipotesi l’atto costitutivo deve certamente indicare che è prevista
la possibilità che la cooperativa svolga la propria attività anche con i terzi.
ü art. 2512 comma 2 c.c. (albo società cooperative a mutualità prevalente)
ü art. 2545 octies, 1° comma c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente)
1. delibera di modificazione dell’atto costitutivo delle clausole di cui
all’art. 2514 c.c.;
2. fatti di gestione – qualora per due esercizi consecutivi non sia
rispettata la condizione di prevalenza.
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA
Art. 2519 comma 1 c.c.
- forma: atto pubblico e pena di nullità;
- contenuto: art. 2521 comma 3 c.c.
LA PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 2525 comma 1 c.c.
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore ad euro
venticinque, né superiore ad euro cinquecento.
L’ammontare massimo della quota posseduta da ciascun socio non può essere
superiore a centomila euro centomila.
Deroga:
Ø società cooperative con + di cinquecento soci
Ø conferimenti di beni in natura o crediti
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