APPUNTI DI DIRITTO

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APPUNTI DI DIRITTO
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L. Dossena
Sommario
LO STATO ........................................................................................................................................................... 6
Lo stato in generale ....................................................................................................................................... 6
Il governo ................................................................................................................................................... 6
Il popolo ......................................................................................................................................................... 8
Il territorio ..................................................................................................................................................... 9
La sovranità.................................................................................................................................................. 10
Le forme di Stato ......................................................................................................................................... 11
Stato assoluto .......................................................................................................................................... 11
Stato liberale............................................................................................................................................ 11
Stato sociale............................................................................................................................................. 12
Alternative allo stato sociale nel XX secolo ............................................................................................. 13
Le forme di governo .................................................................................................................................... 15
Forma di governo parlamentare ............................................................................................................. 16
Forma di governo presidenziale .............................................................................................................. 16
Forma di governo semi - presidenziale.................................................................................................... 17
Altre forme di governo contemporanee ................................................................................................. 17
Sistemi elettorali.......................................................................................................................................... 19
Sistema maggioritario e proporzionale ................................................................................................... 19
Sistema elettorale in Italia ....................................................................................................................... 20
Lo Stato e la Costituzione ............................................................................................................................ 22
Concetto di costituzione .......................................................................................................................... 22
Origini della costituzione ......................................................................................................................... 23
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ...................................................................................................................... 27
I diritti inviolabili dell’uomo e il principio di uguaglianza ............................................................................ 27
La libertà personale ..................................................................................................................................... 28
La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione ......................................................................... 29
La libertà di riunione e di associazione........................................................................................................ 30
La libertà religiosa........................................................................................................................................ 31
La libertà di manifestazione del pensiero ................................................................................................... 33
I rapporti sociali ed economici .................................................................................................................... 35
I rapporti sociali ....................................................................................................................................... 35
I rapporti economici ................................................................................................................................ 36
Appunti di diritto
Pagina 2
I Doveri costituzionali .................................................................................................................................. 37
GLI ORGANI DEL PARLAMENTO ....................................................................................................................... 39
Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale ........................................................................................... 39
Il bicameralismo ha aspetti positivi e negativi: ....................................................................................... 39
L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento ................................................................................. 39
Le camere sono composte da diversi organi: .......................................................................................... 40
Funzionamento delle Camere ................................................................................................................. 41
Lo Status di membri del Parlamento ........................................................................................................... 42
La funzione legislativa ordinaria .................................................................................................................. 43
La funzione legislativa costituzionale .......................................................................................................... 45
Le altre funzioni del Parlamento ................................................................................................................. 46
IL GOVERNO ..................................................................................................................................................... 47
La composizione e i poteri del Governo ...................................................................................................... 47
Presidente del Consiglio .......................................................................................................................... 47
I ministri ................................................................................................................................................... 48
Il consiglio dei ministri ............................................................................................................................. 48
I sottosegretari ........................................................................................................................................ 49
I poteri e la funzione del Governo ............................................................................................................... 49
La formazione del Governo ......................................................................................................................... 50
La fase preparatoria................................................................................................................................. 50
L'incarico .................................................................................................................................................. 50
La nomina ................................................................................................................................................ 51
Il giuramento e la fiducia ......................................................................................................................... 51
Formula rituale ........................................................................................................................................ 51
Ruoli, compiti e funzioni .............................................................................................................................. 52
Presidente del Consiglio .......................................................................................................................... 52
Il Consiglio dei Ministri ............................................................................................................................ 52
I Ministri................................................................................................................................................... 53
Il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento ..................................................................................... 53
La questione di fiducia ............................................................................................................................. 55
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.................................................................................................................. 56
La Struttura .................................................................................................................................................. 56
Requisiti di eleggibilità e incompatibilità................................................................................................. 57
Assunzione della carica............................................................................................................................ 57
Appunti di diritto
Pagina 3
Cessazione della carica ............................................................................................................................ 57
Sostituzione temporanea del presidente ................................................................................................ 58
Le funzioni ................................................................................................................................................... 58
Nell’ordinamento internazionale ............................................................................................................ 58
Nell’ordinamento interno:....................................................................................................................... 58
La nomina del presidente del Consiglio dei ministri................................................................................ 59
L’accettazione delle dimissioni del governo ............................................................................................ 59
L’autorizzazione alla presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa .................................... 60
La convocazione straordinaria delle Camere .......................................................................................... 60
L’invio di messaggi alle Camere ............................................................................................................... 60
Il potere di esternazione.......................................................................................................................... 60
Il rinvio delle leggi alle Camere per una seconda deliberazione ............................................................. 60
Lo scioglimento delle Camere ................................................................................................................. 60
La nomina di cinque giudici costituzionali ............................................................................................... 61
La nomina di cinque senatori a vita ......................................................................................................... 61
La nomina di otto componenti del CNEL e del Segretario Generale della presidenza della Repubblica 61
La responsabilità .......................................................................................................................................... 61
Responsabilità politica ............................................................................................................................. 61
Responsabilità penale.............................................................................................................................. 62
L’elezione e la supplenza del Presidente ..................................................................................................... 62
L’elezione del Presidente......................................................................................................................... 62
Durata dell’incarico e status. ................................................................................................................... 63
La supplenza del Presidente della Repubblica. ........................................................................................... 63
Impedimenti temporanei ........................................................................................................................ 64
Impedimenti definitivi: ............................................................................................................................ 64
La responsabilità del Presidente e i reati presidenziali. .......................................................................... 64
Le prerogative del Capo dello Stato ............................................................................................................ 65
L’irresponsabilità ..................................................................................................................................... 65
Tutela penale ........................................................................................................................................... 65
Prerogative economiche.......................................................................................................................... 65
Gli atti del Presidente della Repubblica ...................................................................................................... 65
Atti formalmente presidenziali ................................................................................................................ 65
Atti sostanzialmente presidenziali: ......................................................................................................... 66
Atti complessi: ......................................................................................................................................... 67
Appunti di diritto
Pagina 4
LA CORTE COSTITUZIONALE ............................................................................................................................ 68
Composizione e funzioni ............................................................................................................................. 68
Il giudizio di legittimità costituzionale ......................................................................................................... 69
Il giudizio sui conflitti di attribuzione .......................................................................................................... 70
Tra poteri dello Stato ............................................................................................................................... 70
Tra Stato e regione e tra regioni .............................................................................................................. 71
L'ammissibilità del referendum ............................................................................................................... 71
Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica ................................................................. 72
LA MAGISTRATURA.......................................................................................................................................... 74
La funzione giurisdizionale (f.g.) .................................................................................................................. 74
Nella magistratura ordinaria: .................................................................................................................. 75
Nella magistratura amministrativa: ......................................................................................................... 75
La giurisdizione ordinaria e speciale ........................................................................................................ 75
Il Csm: Consiglio superiore della magistratura ........................................................................................ 76
L’UNIONE EUROPEA......................................................................................................................................... 78
Cenni su origini e sviluppi ............................................................................................................................ 78
Le istituzioni comunitarie ............................................................................................................................ 78
Il parlamento europeo ............................................................................................................................. 78
Il consiglio europeo ................................................................................................................................. 78
Il consiglio dei ministri ............................................................................................................................. 78
La commissione europea ......................................................................................................................... 78
La corte di giustizia .................................................................................................................................. 78
L’ordinamento internazionale ..................................................................................................................... 79
Accenno sull’ONU ........................................................................................................................................ 80
Gli organi principali dell’ONU sono: ........................................................................................................ 80
Le fonti comunitarie .................................................................................................................................... 80
Fonti ................................................................................................................................................................. 83
Appunti di diritto
Pagina 5
LO STATO
Lo stato in generale
Lo Stato è l’organizzazione sovrana di un popolo su un territorio. Nei rapporti interni lo Stato acquista la
personalità giuridica con la sua formazione mentre acquista personalità giuridica nei rapporti esterni grazie
al riconoscimento da parte degli altri Stati.
Gli elementi costitutivi dello Stato sono:



Il popolo
Il territorio
La sovranità
Il governo
Il governo è a capo del potere esecutivo e svolge un attività amministrativa o esecutiva.
Il primo organo necessario del governo è il consiglio dei ministri. Questo ha il compito di determinare
l’indirizzo politico del governo e si riunisce a palazzo Chigi a Roma.
Le riunioni non sono pubbliche e le sue deliberazioni vengono adottate a maggioranza ma sono vincolanti
per tutti i ministri assenti o dissenzienti.
Il presidente del consiglio ha il compito di dirigere la politica generale del governo e di promuovere e
coordinare l’attività dei singoli ministri. Infine sono organi necessari al governo i ministri: questi hanno il
compito di partecipare alle deliberazioni del consiglio dei ministri e di dirigere il ministero al quale sono
preposti.
Accanto poi a questi organi necessari ci sono organi eventuali:
il vicepresidente del consiglio: che svolge le funzioni di supplente del pdc
i ministri senza portafoglio:
che svolgono solo funzioni politiche o tecniche perché non sono preposti a
un vero e proprio ministero.
I sottosegretari di stato:
vengono nominati con un decreto del presidente della repubblica su
proposta del presidente del consiglio.
I commissari straordinari:
sono incaricati di realizzare alcuni obiettivi specifici o di assicurare il
coordinamento tra diverse amministrazioni statali.
Procedimento di formazione del governo:
dimissioni del governo:
il Presidente del Consiglio in carica presenta le dimissioni del governo
consultazioni:
il Presidente della Repubblica riceve le più alte cariche istituzionali dello
stato e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.
Incarico:
il capo dello stato affida l’incarico di formare il nuovo governo.
Appunti di diritto
Pagina 6
Nomina:
dopo l’accettazione dell’incarico il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio e i ministri.
Giuramento:
dopo il giuramento il nuovo governo entra in carica.
Voto di fiducia:
entro 10 gg il governo deve presentarsi in parlamento e chieder la fiducia
sul programma politico. Se entrambe le camere concedono la fiducia il
governo entra in carica a pieno titolo.
Se il parlamento (anche solo una delle due camere) non approva si apre una crisi di governo parlamentare.
I membri del governo sono responsabili politicamente nei confronti del parlamento poiché devono
ottenere la fiducia di entrambe le camere.
I membri del governo sono responsabili giuridicamente poiché rispondono per gli eventuali illeciti civili,
amministrativi o penali.
La responsabilità può essere:
civile:
quando causano un danno ingiusto a terzi nell’esercizio delle loro funzioni e
consiste nel risarcimento dei danni
amministrativa:
quando producono un pregiudizio patrimoniale o economico a carico dello stato e
da luogo al risarcimento dei danni allo stato
penale:
riguarda i reati commessi dal pdc e dai ministri ed è disciplinata diversamente a
seconda che s parli di reati ministeriali o comuni.
Il governo ha anche funzioni legislative. Gli atti normativi del governo comprendono atti normativi primari o
aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge) e secondari (regolamenti amministrativi).
Decreti legislativi: sono emanati dal governo in base a una legge di delegazione del parlamento. Questa
deve indicare i principi o criteri direttivi, gli oggetti della delega e il termine entro il quale deve essere
esercitata.
Decreti legge:
possono essere emanati dal governo di sua iniziativa ma solo in casi straordinari di
necessità e di urgenza. Questi devono essere presentati immediatamente al
parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni.
Regolamenti amministrativi:
Appunti di diritto
sono atti normativi secondari con una efficacia inferiore alla legge. Si
distinguono in esecutivi (contengono norme di esecuzione delle leggi),
integrativi (completano le disposizioni contenute nelle leggi), indipendenti
(disciplinano materie non regolate da fonti primarie), delegati (disciplinano
materie in seguita alla delegazione contenuta in una legge) e organizzativi
(contengono norme relative all’organizzazione della pa).
Pagina 7
Il popolo
Il popolo è costituito dall’insieme dei cittadini di uno Stato indipendentemente dal luogo dove vivono o
dove si trovano. È cittadino colui che possiede la cittadinanza di uno Stato.
Dal concetto di cittadino si distingue quello di straniero. È uno straniero rispetto a uno stato chi ha la
cittadinanza di un altro stato. In questo ambito è importante distinguere i cittadini comunitari, che sono
quei cittadini che fanno parte di uno dei paesi dell’UE dai cittadini extracomunitari che devono ottenere
permesso o carta di soggiorno.
Infine dai cittadini e dagli stranieri si distinguono gli apolidi e cioè coloro che non possiedono alcuna
cittadinanza. La cittadinanza di uno stato si può acquistare per diritto di discendenza o per diritto del suolo.
In Italia è stata poi varata una nuova legge che mira a ridurre le situazioni di apolidi, ad assicurare l’unità
del nucleo famigliare, a garantire la parità tra uomo e donna e a tutelare la crescente immigrazione.
In particolare oggi si può acquistare la cittadinanza per nascita, per adozione, per matrimonio, per elezione
e per naturalizzazione. Per quanto riguarda invece la perdita della cittadinanza questo può avvenire per
rinuncia e per incompatibilità.
Dal popolo si distingue la popolazione e la nazione. La popolazione di uno stato è costituita dall’insieme
delle persone che si trovano all’interno del suo territorio indipendentemente dalla loro cittadinanza mentre
la nazione identifica un gruppo di persone unite idealmente da alcune caratteristiche comuni come la
lingua a o la religione.
Per quanto riguarda gli stati questi possono essere uni nazionali o plurinazionali. Uno stato è uni nazionale
quando la maggioranza dei suoi cittadini si identifica e appartiene a un’unica nazione.
Uno stato è plurinazionale quando i suoi cittadini appartengono a nazionalità diverse senza che all’interno
dello stato esista una nazione prevalente sulle altre.
Appunti di diritto
Pagina 8
Il territorio
Il territorio è lo spazio all’interno del quale lo stato esercita in modo esclusivo la sua sovranità. Il territorio,
delimitato dai confini comprende: la terraferma le acque territoriali lo spazio aereo e il sottosuolo.
La terraferma è una parte o porzione della superficie terrestre delimitata dalle acque naturali o artificiali di
uno stato.
Le acque territoriali sono costituite da una fascia o zona di mare adiacente alle coste di uno stato. Lo spazio
aereo è costituito dalla colonna d’aria al di sopra della terraferma e delle acque di uno stato.
Il sottosuolo è formato dallo spazio che si trova al di sotto della terraferma e delle acque mentre il territorio
mobile è costituito dalle navi e dagli aerei nazionali di uno stato.
Appunti di diritto
Pagina 9
La sovranità
La sovranità è il potere supremo di comando che spetta allo stato nei confronti dei suoi cittadini e di tutti
coloro che si trovano nel suo territorio.
La sovranità è originaria, esclusiva e incondizionata e può essere riferita ai rapporti interni ed esterni.
La sovranità interna indica la superiorità dello stato rispetto a qualsiasi altro soggetto o ente al suo interno
mentre la sovranità esterna indica l’indipendenza dello stato rispetto agli altri stati o organizzazioni
internazionali.
Tradizionalmente la sovranità di uno stato si manifesta mediante tre funzioni: la funzione legislativa
esercitata dal parlamento, la funzione amministrativa esercitata dal governo e quella giurisdizionale svolta
dalla magistratura.
Appunti di diritto
Pagina 10
Le forme di Stato
Con l’espressione di forma di Stato si intende il rapporto che intercorre tra le autorità che detiene il potere
di imperio ed i cittadini p società civile, inoltre includiamo l’insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato si
ispira per raggiungere i propri obiettivi.
Lo stato è un ordinamento che si pone dei fini generali, in ogni epoca però esiste una finalità prevalente,
che darà luogo ad un assetto particolare nei rapporti tra Stato e cittadini. Per esempio nello Stato liberale
era preminente il fine di garantire l’autonomia e la libertà dell’individuo, dunque lo stato era pressoché
astensionista evitava di intervenire nella società e nell’economia ponendosi come obiettivo quello di
mantenere intangibile la sfera di libertà riconosciuta ai cittadini; nello Stato sociale, invece, lo stato si pose
come fine principale quello di realizzare l’uguaglianza dei cittadini estendendo i proprio interventi anche
nella sfera economica e sociale.
Le diverse specie di forma di stato possono essere catalogate come dei modelli ricavati dalla dottrina
attraverso la comparazioni di più esperienze costituzionali individuando quelli che sono i tratti comuni che
caratterizzavano le stesse. Il modello non è nient’altro che un concetto riassuntivo di tratti ricorrenti in una
pluralità di sistemi costituzionali concreti che si sono realizzati in luoghi e tempi diversi.
Stato assoluto
Lo stato assoluto è la prima forma di governo moderna e nacque in Europa tra il XV ed il XVI secolo ma si
affermò completamente soprattutto in Francia nei due secoli successivi: la sua caratteristica peculiare era la
concentrazione del potere tutto nelle mani di un Re o meglio, della Corona. E’ meglio dire Corona in quanto
essa è dotata dei requisiti di impersonalità e della continuità che caratterizzano ogni organo dello Stato.
Nello stato assoluto sia il potere legislativo che quello esecutivo era concentrato nella mani di una sola
persona mentre il potere giudiziario era esercitato da Corti e Tribunali appositamente formata da giudici
nominati personalmente dal Re. La volontà e la parola del re rappresentava la fonte primaria tutto ciò che
egli manifestava doveva avere efficacia di legge (quod principi pluacuit legis habet vigorem) e questo suo
potere ovviamente non trovavo dei limiti e assolutamente non veniva condizionato da quelle che potevano
essere le richieste dei sudditi e questo perché il potere che era concentrato nel Re non era di natura umana
bensì di natura divina. Il Re svolgeva tutte le sue funzione attraverso una struttura organizzativa (stato
apparato) che si occupava dei problemi di maggiore importanza quali ad esempio la formazione
dell’esercito.
La fine dello Stato assoluto fu nella maggior parte dei casi doloroso ed il caso emblematico è sicuramente la
Francia ove la crisi dello stato assoluto sfociò nella rivoluzione francese. La crisi dello stato assoluto fu
dovuto particolarmente a ragioni finanziarie, al costi crescenti del suo funzionamento ma soprattutto alla
nuova classe borghese la quale rivendicava l’esigenza che certi diritti fossero costituzionalizzati e garantiti
(libertà negative), che tutti i cittadini dovessero essere uguali di fronte alla legge, non doveva esservi
legittimazione ad opera di una sola persona ma il potere si sarebbe dovuto fondare sul consenso dei
governati (principio della rappresentanza politica).
Stato liberale
Lo stato liberale nasce verso la fine del settecento e la prima metà dell’ottocento, a seguito della crisi che
dovette affrontare lo stato assoluto ed in seguito all’affermazione della produzione capitalistica e di
Appunti di diritto
Pagina 11
conseguenza del ceto sociale della borghesia. Questo passaggio fu come sappiamo traumatico in taluni casi,
vedi Francia con la rivoluzione e Stati Uniti con al guerra tra la madrepatria e le colonie, ma anche come nel
caso dell’Inghilterra dove lo Stato assoluto non divenne così importante in modo graduale e più stabile.
Il modello dello Stato liberale si caratterizza per una serie di caratteristiche essenziali:





finalità politica garantistica in quanto lo Stato ha il compito di tutelare garantire le libertà e i diritti
degli individui ed in primo luogo del diritto proprietà attraverso l’astensione dell’intervento da
parte dello stato (libertà negative), finalità consacrata nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino redatta a seguito della rivoluzione francese nel 1789;
dalla concezione di uno Stato minimo o limitato e titolare cioè solamente delle funzioni necessarie
all’adempimento della finalità garantistica e basato sull’astensione dell’intervento nella sfere
economica affidata all’autoregolamentazione dei privati;
si afferma il principio di libertà individuale attraverso l’affermazione e la tutela delle più svariate
libertà personali (es. libertà privata, libertà contrattuale, libertà di domicilio ecc.)
si sviluppa il principio della separazione dei poteri, e cioè che il poteri politici dovessero essere
suddivisi in più organo con il compito di controllarsi reciprocamente;
nascono le prime Costituzioni e si afferma di conseguenza il principio di legalità, in quanto la tutela
dei diritti è affidata alla legge. Non solo qualsiasi limitazione della sfera di libertà riconosciuta ai
consociati o tutta l’autorità dei pubblici potere deve basarsi su una legge che debba aver le
caratteristiche della generalità e dell’astrattezza e debba essere formata dai rappresentati della
nazione a cui essa si applica in virtù dell’ultima ed forse più importante peculiarità dello stato
liberale e cioè il principio rappresentativo, anche se si ancora ad una fase embrionale in quanto il
diritto di voto è circoscritto solo a coloro che hanno un’adeguata istruzione o reddito;
In conclusione possiamo affermare che lo stato liberale viene qualificato come monoclasse, ma proprio per
questo non ebbe un ampio sviluppo in quanto nel giro di un centinaio di anni cominciò a nascere l’esigenze
di estendere i privilegi sopra citati non solo alla classe borghese ma bensì a tutti i consociati. Nasce infatti
l’esigenza del suffragio universale, dell’eliminazione delle libertà negative in virtù di uno stato interventista
che garantisse anche li libertà positive ed infine si sviluppa la necessità di un passaggio da un uguaglianza
formale all’uguaglianza sostanziale.
Stato sociale
Lo stato di democrazia pluralista o stato sociale si afferma si afferma nel corso del XX secolo a seguito di un
lungo processo di trasformazione dello Stato liberale che porta l’allargamento della sua base sociale da uno
stato monoclasse ad uno stato pluriclasse; questo passaggio fu nella maggior parte dei casi accompagnato
da una precedente affermazione di regimi totalitari che sconvolsero per un ventennio circa ad esempio sia
il nostro paese che la Germania. Sul piano storico il momento cardine della nascita dello stato sociale è
l’allargamento dell’elettorato attivo che è culminato con il suffragio universale.
Il modello dello Stato sociale si caratterizza per una serie di caratteristiche essenziali:

affermazione dei partiti politici di massa come conseguenza dell’ampliamento dell’elettorato attivo,
che organizzano la partecipazione politica di milioni di elettori;
Appunti di diritto
Pagina 12






estensione, come detto, dell’elettorato attivo prima al suffragio universale maschile (in Italia nel
1913 con Giolitti) per poi passare al suffragio universale senza differenze di censo o sesso (in Italia
le donne votarono per la prima volta nel referendum istituzionale del 1946);
configurazione degli organi elettivi come luogo di confronto e di scontro di interessi eterogenei;
si sviluppa il principio per il quale la sovranità spetta al popolo attraverso l’elezione degli organi
istituzionali in virtù del principio di rappresentanza;
affermazione di una politica interventista con l’obiettivo di perseguire il benessere delle totalità dei
cittadini (passaggio da liberta negative a libertà positive);
infine, come detto, affermazione del principio dell’uguaglianza sostanziale che si affianca alla
principio dell’uguaglianza formale (art. 3 della nostra Costituzione).
Affermazioni di Costituzione rigide con al loro interno una serie di principi fondamentali ed
immodificabili, e come conseguenza di ciò gli stati possono essere chiamati Stati costituzionali.
Gli elementi sopra citati hanno contribuito all’affermazione dello Stato sociale, le cui istituzioni si sono
affermate fino ai nostri giorni in occidente, nonostante ora piano piano sta entrando in crisi in quanto
libertà sociali che a più riprese si è deciso di tutelare sono molto costose.
Alternative allo stato sociale nel XX secolo
Come detto in precedenza l’avvento della democrazia di massa con lo stato sociale non fu sempre
accompagnato da un’accettazione totale dei valori del pluralismo e sfociò nell’affermazione di forme di
stato basate sulla negazione del pluralismo e sull’identificazione di un partito unico come lo Stato.
Le esperienza più importanti di cui stiamo parlando sono l’affermazione dello Stato Fascista in Italia e dello
Stato Nazionalsocialista in Germania.
Lo stato Fascista si afferma in Italia tra il 1922 ed il 1943 in contrapposizione del modello liberale
imputando a quest’ultimo di non essere in grado di garantire e difendere gli interessi nazionali. Lo stato
dunque assunse l’attributo il titolo della totalitarietà, in quanto tutto il potere era concentrato nelle sue
mani e dovevo occuparsi di tutti gli aspetti della vita sociale ed individuale, soprattutto grazie alla
soppressione delle liberta liberali. L’esperienza fascista combinata alla dottrina elaborata da Hitler
portarono all’affermazione in Germania tra il 1933 ed il 1945 dello stato Nazionalsocialista. Le
caratteristiche peculiari di questa ideologia si riconducevano allo uso dello Stato per il raggiungimento degli
obiettivi nazionali, la concentrazione del potere nelle mani del capo del movimento e l’assoluta mancanza
di limiti nei confronti del capo stesso.
Differente dalle precedenti per ideologia ma di certo non meno drammatico è stato lo Stato Socialista. Il
riferimento storico di questa forma di stato è rappresentato sicuramente dall’URSS ed affonda le sue radici
teoriche nella dottrina marxista - leninista., e lo stesso modello pur con delle minime differenze si può
ricondurre in tutto il blocco socialista , prima di dissolversi tra la fine degli anni ottanta e primi anni novanta
del nostro secolo. In estrema sintesi, questa forma si stato trovava origine nella dittatura del proletariato,
con la quale si sarebbe dovuto eliminare la classe antagonista, la borghesia. In vista del futuro superamento
del potere sociale e l’affermarsi di una società priva di classi e conflitti sociali.
Lo Stato può essere unitario, regionale o federale.
Lo Stato unitario
Appunti di diritto
è costituito da un unico popolo stanziato su un unico territorio e sottoposto a un
unico potere sovrano. La sovranità è esercitata dallo Stato centrale su tutto il
territorio.
Pagina 13
Lo Stato federale
riconosce un’ampia autonomia sia amministrativa sia legislativa agli enti locali nei
quali è suddiviso il suo territorio. La sovranità viene esercitata in parte dallo Stato
centrale ed in parte dalle istituzioni locali che esercitano la sovranità nelle materie
delegate. Lo Stato federale può nascere in due diversi modi.
Lo stato federale è formato da un insieme di stati federai ciascuno con un proprio popolo, un proprio
territorio e una propria sovranità.
Di solito gli stati federali sono formati da più stati indipendenti che si associano dando vita ad una
federazione.
Allo stato federale vengono riservate solo funzioni di interesse comune mentre tutte le altre materie sono
attribuite agli stati federati. Inoltre mentre lo stato federale ha una sovranità interna e una sovranità
esterna mentre i singoli stati hanno solo una sovranità interna.
È da notare inoltre che di solito il parlamento è un organo bicamerale formato da una camera
rappresentativa dei cittadini e una camera rappresentativa degli stati.
Le forme di stato sono:
Assoluto:
si assiste alla concentrazione del potere pubblico nella persona del monarca che esercita un
potere originario e illimitato poiché il sovrano è al di sopra delle leggi. Nello stato assoluto
gli individui sono sudditi e non cittadini.
Liberale:
viene realizzato il principio della separazione dei poteri e pertanto le tre funzioni
fondamentali vengono attribuite a organi separati. Lo stato liberale riconosce inoltre ai
propri cittadini alcune libertà individuali come la libertà personale, di manifestazione del
pensiero, di stampa e religiosa. Dal punto di vista economico i basa sul riconoscimento del
diritto di proprietà privata e della libertà dell’iniziativa economica privata.
Autoritario:
il regime autoritario crea un sistema totalitario che pretende di controllare e di uniformare
alla propria ideologia tutte le manifestazioni della società civile imponendo una cultura di
stato una religione di stato e così via. In particolare in questi stati si assiste alla
soppressione della libertà sindacale, all’accentramento burocratico statale, all’abolizione
del principio di legalità ecc..
Socialista:
si basa sulla dottrina comunista o marxista - leninista e prevede la abolizione della proprietà
privata dei mezzi di produzione e la statalizzazione forzata dei mezzi di produzione per
realizzare una economia di tipo collettivistico.
Democratico: la forma di organizzazione statale prevalente nel XX secolo. Le principali caratteristiche
sono il riconoscimento del suffragio universale, l’affermazione del principio di uguaglianza
sostanziale e l’intervento dello stato nell’attività economica.
Appunti di diritto
Pagina 14
Le forme di governo
Con il termine forma di governo intendiamo il modo con cui i poteri sono distribuiti tra gli organi principali
dello stato ed il rapporto che intercorrono tra di essi.
Come detto in precedenza a proposito delle forme di stato anche per quanto riguarda le forme di governo
essere rappresentano dei modelli ricavati attraverso la comparazione di più esperienze costituzionali ed
attraverso l’individuazione di elementi caratterizzanti che si verificano in luoghi ed in tempi diversi.
L'Italia è una repubblica parlamentare fondata sulla separazione dei poteri e su un sistema spesso
complesso di pesi e contrappesi a tutela delle libertà democratiche. Venendo dalla ventennale esperienza
del regime fascista, i padri costituenti furono attenti a bilanciare i vari poteri in modo estremamente
preciso e a impedire prevaricazioni dell'uno sull'altro fornendo sempre un sistema ad ogni potere per
prevalere sugli abusi degli altri.
Ad esempio, il potere giudiziario è autonomo da quello politico (La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere. Recita l'articolo 104), ma il testo originale della Costituzione
prevedeva l'immunità parlamentare per evitare che la magistratura potesse arbitrariamente attaccare la
politica (tale disposizione è stata abrogata nel 1993 durante lo scandalo di Tangentopoli).
Pur nel quadro di un così preciso sistema di bilanciamento, il legislatore costituente ha lasciato ampi
margini alla dialettica politica (ciò è particolarmente evidente nel rapporto tra parlamento e governo, che è
disegnato in modo da dare prevalenza al parlamento, ma che consente anche sistemi politici ad esecutivo
forte).
Cenni storici, forme di governo e sistemi elettorali
http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Archivio-21/GROPPI_-forma-gov_sistemi-elett-in-Italia_25_01_07.pdf
Le forme di governo si distinguono in pure o miste.
Nelle forme di governo pure gli organi costituzionali svolgono le loro funzioni in modo indipendente e
autonomo senza interferenze o condizionamenti reciproci.
Le forme di governo miste sono caratterizzate da un coordinamento tra gli organi costituzionali.
Le forme di governo vengono innanzitutto distinte in monarchie e repubbliche; a loro volta le monarchie
possono essere assolute, costituzionali o parlamentari.
La monarchia assoluta
E’ caratterizzata dall’accentramento del potere nelle mani del re.
La monarchia costituzionale
Cura il potere politico, viene ripartito dalla costituzione tra il re e gli altri organi costituzionali contitolari con
lui della sovranità.
La monarchia parlamentare
I poteri del re vengono limitati e diviene sempre più importante il ruolo politico del parlamento eletto dai
cittadini.
Le repubbliche invece sono parlamentari, presidenziali, semipresidenziali o direttoriali.
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La repubblica parlamentare
Si basa sul rapporto di fiducia che lega il governo al parlamento.
La repubblica presidenziale
Il presidente è anche a capo del governo in quanto unisce in se la carica di capo dello stato e di titolare del
potere esecutivo.
Nella repubblica semipresidenziale
i presidente o capo dello stato nomina il capo del governo che deve avere la fiducia del parlamento ed è
contitolare del potere esecutivo insieme al primo ministro.
Nella repubblica direttoriale
il governo viene nominato dal parlamento ma non è legato all’organo legislativo da un rapporto di fiducia in
quanto l’organo esecutivo rimane in carica per un periodo di tempo predeterminato e uno dei suoi membri
svolge a turno le funzioni di capo dello stato e di capo del governo.
Forma di governo parlamentare




secondo il principio della rappresentanza politica il parlamento viene eletto direttamente dal
popolo attraverso l’istituto del suffragio universale;
gli stati che adottano questa forma di governo sono dotati di una Costituzione rigida (esclusa
ovviamente il regno unito);
a seguito di un processo chiamato razionalizzazione del parlamentarismo che ha portato a tradurre
in disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento del sistema parlamentare che
come si è visto si erano imposte già in via consuetudinaria al fine di ottenere una maggiore stabilità
del governo;
il capo dello stato nella forma parlamentare ha essenzialmente la funzione di rappresentanza dello
stato e di garanzia in quanto è un organismo neutro ed acquisisce poteri solo in casi estremi di crisi;
può essere eletto dal parlamento, come nel nostro caso, o può essere a carica ereditaria (come
nella monarchia inglese).
Forma di governo presidenziale
La forma di governo presidenziale è la forma di governo caratteristica degli Stati Uniti d’America e si
differenzia essenzialmente per le funzioni che vengono assegnato al capo dello Stato, chiamato presidente,
il quale:



è eletto dall’intero corpo elettorale nazionale;
non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato;
presiede e dirige i governi da lui nominati
Come detto l’esperienza di maggiore importanza delle forma di governo presidenziale è quella degli Stati
Unito d’America. Qui l’elezione del presidente americano avviene come nel caso dell’elezione dell’organo
parlamentare (congresso), direttamente dal popolo ed si sviluppa secondo una procedura piuttosto
singolare e cioè attraverso l’elezione dei cosiddetti “grandi elettori”. Il popolo infatti si recherà alle urne
sapendo esattamente chi è il candidato di riferimento di ogni grande elettore, dunque in un certo senso
esprime direttamente la preferenza sul candidato presidenziale. In ogni stato vige il sistema maggioritario
dunque basta un voto in più per assicurare il numero totale dei grandi elettori al candidato presidente, una
Appunti di diritto
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volta terminate le elezioni il candidato col maggior numero di grandi elettori diventerà presidente, il quale
vista la legittimazione nazionale, avrà enormi poteri in quanto sarà sia capo dello stato che capo del
governo.
Dunque le caratteristiche peculiare di questa forma di governo sono:



elezione del presidente e dell’organo parlamentare con suffragio universale popolare;
mancanza del rapporto di fiducia tra parlamento e governo, il presidente è separato dal sostegno
parlamentare ma non ha mezzi pratici per eliminare la possibile ostilità nei suo confronti da parte
del parlamento in quanto non ha il potere di scioglimento anticipato delle camere;
il presidente ha enormi poteri in quanto sia capo dello Stato che capo del Governo.
Forma di governo semi - presidenziale
La forma di governo presidenziale si caratterizza per le seguenti caratteristiche peculiari:



il Capo dello Stato, chiamato Presidente, viene eletto direttamente dal popolo,
il Presidente è indipendente dal Parlamento, perché non ha bisogno della sua fiducia ma non può
governare da solo deve servirsi di un Governo da lui nominato,
il Governo deve avere la fiducia del Parlamento;
Come si può notare dalle caratteristiche sopra citate questa forma di governo si trova a metà tra le due
precedenti, in quanto il Presidente è si indipendente, ma deve attuare il suo programma con l’aiuto del
Governo che a sua volta deve avere la fiducia del Parlamento.
Questa struttura chiamata bicefala, in quanto sono due le cariche che si pongono come leader dello Stato
stesso: il Presidente che trae la sua carica direttamente dalla legittimazione popolare ed il Primo ministro
che invece deve avere la fiducia del Parlamento.
Questa situazione può portare al verificarsi di due tipi di forma di governo a seconda che prevalga il
Presidente, nel caso in cui la maggioranza parlamentare appartenga al suo stesso partito, oppure una in cui
prevalga il Primo ministro, quando cioè la maggioranza parlamentare è in opposizione al partito del
Presidente.
Il primo caso detto, governo semipresidenziale a presidente forte è quello dell’attuale Repubblica Francese,
mentre il secondo caso, chiamato governo semipresidenziale a prevalenza governativa è caratteristiche dei
governi di Austria, Irlanda e Islanda.
Le differenze più importanti si registrano nel ruolo del Presidente, ovviamente, che nel primo caso avrà
ampi poteri istituzionali, mentre nel secondo caso sarà essenzialmente organo di garanzia.
Altre forme di governo contemporanee
Oltre alle tre forme di governo precedenti possiamo terminare analizzando due forme di governo che
hanno avuto una diffusione assai limitata.
In primo luogo possiamo parlare della forma di governo neoparlamentare che ha come caratteristiche
quella dell’esistenza del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, l’elezione del Primo ministro
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direttamente dal popolo contestualmente all’elezione del parlamento, ed il cosiddetto “Governo di
legislatura” che comporta nel caso di sfiducia del Parlamento oltre alla caduta del Governo lo scioglimento
del Parlamento e ovviamente delle nuove elezioni.
Questa forma di governo è stata elaborata dalla dottrina, ma non può essere commentata in quanto
mancano ancora le applicazioni concrete. L’unica applicazione è quella di Israele, ma l’applicazione non è
perfetta in quanto manca la contestualità dell’elezione del Primo ministro e Parlamento oltre alla
conservazione di un sistema elettorale proporzionale che favorisce la frammentazione politica.
L’ultima forma di governo è quella direttoriale, adottata solamente dalla Confederazione svizzera, la quale
si caratterizza per la presenza accanto al parlamento (l’Assemble federale) di un altro organo chiamato
direttorio, che è formato da 7 elementi ed ha il compito sia di Capo dello Stato che di governo, la
motivazione è semplice in quanto la Svizzera essendo una pluralità di comunità religiose e linguistico anche
notevolmente diverse da loro ha bisogno che l’organo più importante sia collegiale affinché tutte le
componenti sopra citate siano rappresentate e di conseguenza tutelate.
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Sistemi elettorali
Con il termine sistema elettorale intendiamo l’insieme delle procedure attraverso cui i voti espressi
dall’elettorato attivo si trasformano in seggi. Il sistema elettorale si compone di 3 elementi essenziali:
1. il tipo di scelta che spetta all’elettore. A seconda della disciplina all’elettore può essere chiesta una
scelta categorica o ordinale. Nel primo caso, come nel collegio uninominale, all’elettore viene
richiesta una scelta secca, mentre nel secondo caso (non vigente in Italia) si può esprimere un
ordine di preferenze;
2. la dimensione del collegio per cui si procede alla votazione. Può esserci infatti un collegio unico che
serve a ripartire tutti i seggi in palio (è caratteristica del sistema neoparlamentare in Israele),
oppure come nel nostro caso possono esservi più collegi ognuno dei quali eleggerà un certo
numero prestabilito di seggi. In questo caso poi possiamo fare un ulteriore distinzione tra collegio
uninominale dove viene eletto un solo seggio (ed ovviamente vengono favoriti i grandi partiti) o
collegio plurinominale dove vengono eletti due o più candidati ( ed ovviamente vi sono maggiori
possibilità per i piccoli partiti);
3. la formula elettorale, e cioè il meccanismo attraverso il quale si decide la ripartizione dei seggi. I
sistemi elettorali si dividono in sistema maggioritario e sistema proporzionale.
Sistema maggioritario e proporzionale
Il sistema maggioritario, prevede che il seggio in palio venga attribuito al candidato che ottiene la
maggioranza dei voti. Se viene richiesta la maggioranza assoluta, occorre che un candidato ottenga la
maggioranza dei voti validi e nel caso in cui questo non avvenga si andrà ad un secondo turno di votazione
ove nei diversi casi potranno partecipare o i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti,
oppure tutti i candidati che abbiano ottenuto una percentuale minima di voti.
Al secondo turno, al fine di facilitare l’operazione vince il candidato col maggio numero di voti validi. Se
invece viene richiesta la maggioranza relativa vince chi otterrà al primo turno la maggioranza dei voti validi
( questo sistema è caratteristico della Gran Bretagna, Stati uniti dove vige essenzialmente il bipolarismo
perfetto o quasi e dunque la sfida si può ricondurre a due partiti politici principali).
Il pregio principale di questo sistema è sicuramente il rapporto diretto tra le autorità e cittadini ed un
maggior rapporto tra Parlamento e Governo che dunque potrà lavorare con maggiore tranquillità, mentre il
grande difetto è che ha la caratteristica di essere distorsivo perché non vi è la rappresentazione esatta della
volontà popolare, ma vi è un effetto selettivo in quanto l’accesso ai seggi è permesso esclusivamente a chi
ottiene la maggioranza nei collegi;
Il sistema proporzionale invece prevede che i seggi siano distribuiti proporzionalmente ai voti ottenuti. A
differenza di quello maggioritario qui concorrono a far parte dei seggi solo le liste che abbiano ottenuto un
certo numero di voti pari ad una percentuale minima detta quoziente elettorale (in Germania dove questa
percentuale è piuttosto alta il 5% il quoziente elettorale prende il nome di clausola di sbarramento).
Una volta attribuito il numero dei seggi per quanto riguardo l’attribuzione personale degli stessi può
avvenire in due modi: o l’elettore può esprimere la propria preferenza e dunque sono eletti i candidati con
la maggior preferenza oppure se manca la possibilità di esprimere la preferenza l’ordine dei candidati è
espresso in una lista (detta lista bloccata) che viene redatta dai dirigenti del partito.
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Il pregio principale di questo sistema è che viene adempiuto perfettamente il principio della
rappresentanza politica ed i collegi sono l’espressione più o meno perfetta della volontà popolare, ma
hanno il difetto di portare ad una proliferazione incredibile dei partiti politici che intravedono la possibilità
di entrare nei collegi anche con un numero modesto di voti.
Sistema elettorale in Italia
In Italia la scelta del sistema elettorale è stato sempre uno dei grandi problemi discussi e tuttora irrisolti. Il
nostro sistema elettorale ha avuto una storia propria fatta di due grandi cambiamenti.
Fino al 1993 in Italia vigeva il sistema proporzionale, come conseguenza di una preferenza manifestata più
volte dal popolo Italiano e come conseguenza delle caratteristiche del sistema politico e della democrazia
italiana di quel periodo. Inoltre si poneva in primo piano l’esigenza di permettere l’esistenza di forze
politiche ed ideologiche molto distanti, favorendo così il confronto ed il tentativo di ricerca di una accordo
(parlamentarismo compromissorio).
Le trasformazioni della società italiana, la crescenti crisi dei partiti con la conseguente difficoltà di
attuazione del parlamentarismo compromissorio hanno portato ad uno dei grandi cambiamenti del sistema
elettorali. Nel 1993 infatti attraverso un referendum manipolativo e cioè modificando o abrogando solo
alcune disposizioni del senato in materia di sistema elettorale, era richiesto se si volesse il passaggio ad un
sistema elettorale maggioritario.
Il referendum ebbe una delle più alte percentuali di si pari circa all’80% ma a causa di dissidi interni dei
partiti più importanti, il Parlamento trovò grande difficoltà ad approvare una legge elettorale e dunque si
decise di fotografare l’esito del referendum proponendo per il 75% dei seggi un sistema maggioritario a
collegi uninominali a turno unico, mentre per il 25% dei seggi ripartito attraverso il sistema proporzionale.
Ma ovviamente questo tipo di sistema elettorale era chiaramente assurdo in quanto conteneva dentro di sé
sia i difetti dell’uno che dell’altro.
Quindi, nel 2005 si è ricorso ad un ulteriore riforma elettorale reinserendo il sistema proporzionale ma con
delle caratteristiche ben precise che sono:
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
lista bloccata, in quanto gli elettori possono esprimere la preferenza solo per una delle liste e non
per i candidati;
possibilità che i partiti si uniscano in un'unica coalizione presentando un solo programma elettorale
(è una possibilità ma rappresenta anche un obbligo soprattutto per i partiti minori che se no non
supererebbero la clausola di sbarramento);
indicazione del capo della coalizione che ovviamente diverrà in caso di vittoria Presidente del
Consiglio dei Ministri;
clausola di sbarramento: per cui possono ripartirsi i seggi solo coloro i quali abbiano ottenuto una
certa percentuale di voti;
premio di maggioranza diretto a garantire che la coalizione che ha ottenuto più voti abbia
comunque la maggioranza in Parlamento.
riforma dei seggi elettorali all’estero (divenuti poi fondamentali nelle ultime elezioni)
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E’ importante ricordare che comunque ci sono delle differenza tra Camera e Senato in quanto in rispetto
delle disposizioni costituzionali (art. 57 comma 1 Cost.) il senato viene eletto su base regionale in quanto i
seggi regionali sono attribuiti con formula proporzionale in base ai voti espressi nella regione medesima.
Un’altra grande differenza è la disciplina con cui si assegna il premio di maggioranza: per quanto riguarda la
Camera alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale abbia una
quota aggiuntiva di seggi fino al raggiungimento del numero di 340; mentre per quanto riguarda il senato
invece l’attribuzione avviene su base regionale, è infatti previsto che alla coalizione che abbia ottenuto
nella regione la maggioranza vengono attribuiti dei voti aggiuntivi fino al 55% dei voti previsti per quella
regione.
Questo è il grosso problema di questo sistema elettorale perché partendo dal presupposto che il numero
dei seggi regionali varia a seconda del numero dei cittadini presenti in ogni regione, può verificarsi il caso,
sfiorato nelle ultime elezioni, in cui al senato ci sia una maggioranza opposta rispetto a quella della Camera
il che permetterebbe, o l’impossibilità del lavoro del nuovo Governo o come nel caso attuale una difficoltà
estrema a portare avanti il proprio programma elettorale, in questo modo inoltre si costringono i senatori a
vita a prendere una posizione elettorale netta e non operare secondo coscienza che nella nostro attuale
governo molte volte permettono alla maggioranza di manifestarsi.
In sintesi questa legge elettorale favorisce le coalizioni esclusivamente ed è in ideologica contrapposizione
costituzionale con l’art. 49 della Costituzione che invece favorisce la nascita e l’affermazione di nuovi
partiti.
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Lo Stato e la Costituzione
Concetto di costituzione
La costituzione può essere:

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formale
materiale
La costituzione formale è composta dall’insieme delle disposizioni costituzionali di uno Stato.
La costituzione materiale è formata dalle disposizioni costituzionali effettivamente in vigore in uno stato in
un determinato momento storico.
Le costituzioni possono essere:

scritte

non scritte
Le costituzioni scritte sono contenute in un unico documento.
Le costituzioni non scritte sono formate da norme costituzionali che derivano da documenti emanati in
epoche diverse o da consuetudini costituzionali.
Le costituzioni possono essere:

brevi

lunghe
Le costituzioni brevi disciplinano in modo organico e completo l’organizzazione dello stato e si limitano ad
affermare genericamente alcuni diritti di libertà dei cittadini lasciando la loro regolamentazione concreta
alle leggi ordinarie.
Le costituzioni lunghe disciplinano l’ordinamento dello stato e anche i diritti e i doveri fondamentali dei
cittadini.
Possono poi essere:

concesse

votate
Le costituzioni concesse vengono concesse al popolo dal sovrano mentre quelle votate sono approvate dal
basso dal popolo attraverso un’assemblea costituente eletta dai cittadini oppure con un plebiscito o voto
popolare.
Infine possono essere:


flessibili
rigide
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Le costituzioni flessibili possono essere modificate con la procedura prevista per l’approvazione di una
legge ordinare.
Le costituzioni rigide possono essere modificare soltanto con una procedura particolare, più lunga e
complessa rispetto a quella richiesta per l’approvazione di una legge ordinaria.
Origini della costituzione
Lo Stato Italiano, dal punto di vista istituzionale, nasce il 17 marzo 1861 con la legge che attribuisce a
Vittorio Emanuele II "Re di Sardegna" e ai suoi successori, il titolo di "Re d'Italia".
La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia è sostenuta in base all'estensione dell'applicazione
della sua legge fondamentale, lo Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848, a tutti i
territori del regno d'Italia progressivamente annessi al regno sabaudo nel corso delle guerre
d'indipendenza.
Lo Statuto Albertino rese l'Italia una monarchia costituzionale, con concessioni di poteri al popolo su base
rappresentativa. Si caratterizzava per la sua natura "flessibile", ossia derogabile ed integrabile in forza di
atto legislativo ordinario.
Proprio a causa della sua flessibilità, poco tempo dopo la sua entrata in vigore, fu possibile portare l'Italia
da una forma di monarchia costituzionale pura a quella di monarchia parlamentare, su un modello simile a
quello delle istituzioni inglesi, (benché il potere esecutivo fosse detenuto completamente dal re, sempre
più spesso il Consiglio dei ministri rifiutò di restare in carica quando non gradito alla camera elettiva).
Il primo Parlamento dello Stato unitario, in principio del 1861, si compose con un suffragio elettorale
ristretto soltanto al 2% della popolazione; nel 1882 il diritto di voto fu allargato al 7% della popolazione, e
con le successive riforme del 1912 e del 1918 il diritto fu esteso fino a una forma di suffragio universale
maschile.
Malgrado l'articolo 1° proclamasse il cattolicesimo religione di stato le relazioni fra la Santa Sede e lo Stato
furono praticamente interrotte tra il 1870 il 1929, per via della Questione romana.
La mancanza di rigidità dello Statuto, spalancò le porte all'ascesa fascista che deviò lo Stato verso un regime
autoritario dove le forme di libertà pubblica fin qui garantite vennero stravolte: le opposizioni vennero
eliminate, la Camera dei Deputati fu abolita e sostituita dalla "Camera dei fasci e delle corporazioni", il
diritto di voto fu cancellato; diritti, come quello di riunione e di libertà di stampa, furono piegati in garanzia
dello Stato fascista. Tuttavia lo Statuto Albertino, nonostante le modifiche, rimase formalmente in vigore.
I rapporti con la Chiesa cattolica vennero invece sanati e rinsaldati tramite i Patti Lateranensi, che
ristabilirono ampie relazioni politico-diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato italiano.
Nel 1943, verso la fine del secondo conflitto mondiale, Benito Mussolini perse il potere, il re Vittorio
Emanuele III nominò il maresciallo Pietro Badoglio per presiedere un governo che ripristinò in parte le
libertà dello Statuto ; iniziò così il cosiddetto "regime transitorio", di cinque anni, che terminò con l'entrata
in vigore della nuova Costituzione e le successive elezioni politiche dell'aprile 1948, le prime della storia
repubblicana. Ricomparvero quindi i partiti antifascisti costretti alla clandestinità, riuniti nel Comitato di
liberazione nazionale, decisi a modificare radicalmente le istituzioni per fondare uno Stato democratico.
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Con il progredire e il delinearsi della situazione, con i partiti antifascisti che iniziavano ad entrare nel
governo, non fu possibile al re di riproporre uno Statuto Albertino eventualmente modificato e la stessa
monarchia, giudicata compromessa con il precedente regime, era messa in discussione. La divergenza, in
clima ancora bellico, trovò una soluzione temporanea, una "tregua istituzionale", in cui si stabiliva: la
necessità di trasferire i poteri del re al figlio (ci fu un proclama del re il 12 aprile 1944), il quale doveva
assumere la carica provvisoria di luogotenente del regno, mettendo da parte temporaneamente la
questione istituzionale; quindi la convocazione di una Assemblea Costituente incaricata di scrivere una
nuova carta costituzionale, eletta a suffragio universale (giugno 1944). Fu poi esteso il diritto di voto alle
donne (febbraio 1945) e, ormai raggiunto il silenzio delle armi, fu indetto il referendum per la scelta fra
repubblica e monarchia (marzo 1946).
La distribuzione dei seggi dopo i sei anni della seconda guerra mondiale e i venti anni della dittatura fu
abbastanza uniforme. Il 2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e
l'elezione dell'Assemblea Costituente, con la partecipazione dell'89% dei cittadini aventi diritto. Il 54% dei
voti (più di 12 milioni) fu per lo stato repubblicano.
L'Assemblea fu eletta tramite sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 32 collegi
elettorali.
I partiti del Comitato di liberazione nazionale cessarono di lavorare uniti e si poté constatare il loro grado
d'influenza. Dominarono le elezioni tre grandi formazioni politiche: la Democrazia Cristiana, che ottenne il
35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9% e 104
seggi. Il partito liberale (riunito nella coalizione Unione Democratica Nazionale), protagonista della politica
italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con quindi il 6,8% dei consensi; il
Partito repubblicano, anch'esso d'ispirazione liberale ma con una differente visione sui temi sociali, 23
seggi, pari al 4,4%.
Mentre il Partito d'Azione, nonostante un ruolo di primo piano nella Resistenza, ebbe solo l'1,5%
corrispondente a 7 seggi. Fuori dal coro, in opposizione alla politica del CLN, raccolse 30 seggi,cioè il 5,3%
dei voti, la formazione dell' Uomo Qualunque.
L’intesa costituzionale
L'intesa che permise la realizzazione della costituzione è stata più volte definita "compromesso
costituzionale", consistente in una commistione di concezioni politiche diverse, risultato di reciproche
rinunce e adeguamenti.
Le forze in seno all'assemblea, infatti, tendenzialmente, non avendo sicure idee sul possibile prosieguo
della vita politica italiana, piuttosto che tentare di ostacolare le altre parti politiche, spinsero per
l'approvazione di norme che rispecchiassero i rispettivi principi base.
Enrico De Nicola firmò la Costituzione. I lavori dovevano terminare il 24 febbraio 1947 ma la Costituente
non si sciolse prima del 31 dicembre 1947, dopo aver adottato la Costituzione il 22 dicembre con 453 voti
contro 62.
La Costituzione entrò in vigore il primo gennaio 1948.
Come è composta la Costituzione italiana?
La costituzione è composta da 139 articoli (ma 5 sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), suddivisi in 4
sezioni:
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principi fondamentali (art. 1-12);
parte prima, diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54);
parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (art 55-139);
18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo
regime e destinate a non ripresentarsi.
Le caratteristiche tecniche
La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida e lunga.
Anzitutto, le norme sono contenute in un testo legislativo scritto. La scelta è comune all'esperienza di civil
law ed a quella di common law, con la grande eccezione della Gran Bretagna, Paese nel quale la
Costituzione è in forma orale.
Inoltre si dice che la Costituzione italiana è rigida.
Con ciò si indica che da un lato è necessario un procedimento parlamentare straordinario per la riforma dei
suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza), e dall'altro che le disposizioni aventi forza di legge
in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
Infine, la Costituzione è lunga, ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a
indicare le norme sulle fonti del diritto.
In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale presenta per larga parte
carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il legislatore o in sede di
giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge.
Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione
nella legge ordinaria (o, talvolta, nell'orientamento giurisprudenziale come è avvenuto per l'attuazione
dell'art. 36 relativamente al principio del trattamento economico minimo previsto per i lavoratori
dipendenti), è detto attuazione della Costituzione.
Tale processo non è da considerarsi ancora concluso.
Il legislatore costituzionale, inoltre, ha ritenuto valido ritornare nella storia repubblicana su alcune materie,
per integrarle e ampliarle, adottando provvedimenti di legge costituzionale (integrazioni alla costituzione,
approvate con lo stesso procedimento della revisione costituzionale, poiché del resto, non costituiscono
che modificazioni implicite).
Per questi due tipi di interventi, l'attuazione e l'integrazione delle norme costituzionali, si ricorda ad
esempio che la Corte costituzionale non venne attivata che nel 1955 (le elezioni dei giudici tramite una
legge avvennero non prima del 1953), che il consiglio superiore della magistratura venne attivato nel 1958
e che le regioni ordinarie vennero istituite nel 1970 (sebbene quattro regioni speciali vennero istituite nel
1948 e il Friuli-Venezia Giulia nel 1963); il referendum abrogativo, infine, venne istituito con una legge del
15 maggio 1970.
Direttrici fondamentali
Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra i fautori. La
Costituzione mette l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva.
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Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere
esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare.
Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza
solidaristica di base.
Fu possibile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, ratificare gli accordi Lateranensi e permettere di
accordare una autonomia regionale tanto più marcata quanto più le minoranze erano radicate (nelle isole e
nelle regioni con forti minoranze linguistiche).
Quali sono i principi fondamentali su cui si basa la nostra Costituzione?
Secondo la dottrina la Costituzione è caratterizzata da alcuni principi non revisionabili fondamentali che ne
hanno ispirato la redazione.
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DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
I diritti inviolabili dell’uomo e il principio di uguaglianza
I primi dodici articoli della Costituzione Italiana enunciano i principi fondamentali, sui quali si basa l’intera
costituzione della nostra Carta Costituzionale. I diritti inviolabili dell’uomo sono diritti fondamentali o
essenziali, che spettano a ogni persona in quanto tale. Art. 2 (La repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità).
In primo luogo i diritti dell’ uomo sono naturali, perché spettano a ogni persona per il fatto stesso della sua
esistenza in vita: lo Stato non concede questi diritti agli individui, ma si limita a prendere atto del fatto che
esistono e a tutelarli. In secondo luogo i diritti dell’uomo sono ineliminabili, in quanto non possono essere
aboliti neppure ricorrendo alla procedura di revisione costituzionale. Un altro principio fondamentale che
dobbiamo esaminare è il principio di uguaglianza. La Costituzione afferma l’uguaglianza dei cittadini in due
significati diversi, ma tra loro complementari:
1. L’uguaglianza in senso formale: riconoscere che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.
Art 3 primo comma (tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche). Dal principio di uguaglianza in senso formale
derivano due conseguenze:

La soggezione alla legge, in quanto di regola la legge si applica a tutti, senza alcuna eccezione o
esenzione;

Il divieto di discriminazione, perché la legge deve riconoscere a tutti i cittadini uguali diritti e uguali
doveri.
2. L’uguaglianza in senso sostanziale: consiste nel garantire pari opportunità o uguali condizioni di
partenza a tutti i cittadini e, in particolare, a coloro che sono più svantaggiati sotto l’aspetto
economico o sociale. Art. 3 secondo comma (è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale …)
A differenza di quella formale, l’uguaglianze sostanziale è contenuta in una norma costituzionale di
carattere programmatico, che non è immediatamente efficace ma impegna lo Stato a svolgere una
determinata attività. Per concludere osserviamo che, in base al principio di uguaglianza formale, la legge
deve trattare tutti in modo uguale mentre, in base al principio di uguaglianza sostanziale, la legge può, e
anzi in alcuni casi deve, trattare in modo diverso alcuni soggetti rispetto ad altri, per favorire dal punto di
vista giuridico coloro che sono più svantaggiati dal punto di vista economico e sociale.
Appunti di diritto
Pagina 27
La libertà personale
Gli articoli 13 e seguenti della Costituzione riconosco espressamente alcune libertà individuali. Di regola la
Costituzione riconosce i diritti di libertà indistintamente a tutti gli individui, ma alcune libertà civili sono
garantite soltanto ai cittadini italiani e non estese anche agli stranieri e agli apolidi.
Il primo diritto di libertà disciplinato dalla Costituzione è la libertà personale (art. 13). La libertà personale
o individuale consiste nella libertà di un individuo da qualsiasi forma di costrizione o imposizione, fisica o
psichica, ed è inviolabile. La libertà personale però non è assoluta perché una persona può essere
sottoposta ad alcune misure restrittive per motivi di interesse generale. Per ridurre il rischio di abusi da
parte del potere pubblico, le limitazioni della libertà di una persona sono ammesse solamente in seguito a
un atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.
Soltanto in casi eccezionali di necessità e di urgenza, nei quali bisogna intervenire senza perdere tempo,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvisoriamente delle misure restrittive della libertà
personale anche senza un ordine o mandato dell’autorità giudiziaria. In particolare, la legge consente
espressamente l’ arresto in fragranza di una persona, che venga sorpresa nell’atto stesso di compiere un
reato grave e, quando vi è un pericolo concreto di fuga, il fermo di polizia di una persona che sia indiziata di
avere commesso un reato. In questo caso il provvedimento è sottoposto a un controllo successivo del
giudice, diretto ad accertare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge: entro 48 ore dall’arresto o dal
fermo, infatti, l’autorità di pubblica sicurezza deve dare comunicazione del provvedimento all’autorità
giudiziaria la quale, entro 48 ore dalla comunicazione, deve dichiarare la sua convalida. In definitiva, un
provvedimento restrittivo della libertà personale, emanato dall’autorità di pubblica sicurezza può durare al
massimo 96 ore perché, se non viene convalidato entro questo termine dall’autorità giudiziaria, decade
automaticamente.
Costituisce una limitazione della libertà personale anche la carcerazione preventiva. La carcerazione
preventiva, o custodia cautelare, può essere disposta nei confronti di una persona in attesa di giudizio,
vale a dire di una persona che non è stata ancora condannata in un processo con una sentenza definitiva.
La custodia cautelare è legittima soltanto in esecuzione di un provvedimento motivato dal giudice e nei casi
indicati dalla legge, quando vi è il pericolo che l’imputato possa fuggire o “inquinare”, cioè alterare, le prove
oppure che possa commettere altri reati.
La Costituzione dispone che i termini massimi della custodia cautelare devono essere stabiliti dalla legge
(art. 13 quinto comma). Al riguardo il codice di procedura penale prevede che:

La carcerazione preventiva è ammessa soltanto per i reati, consumati o anche soltanto tentati, non
lievi;

La custodia cautelare non può durare, a seconda del tipo e della gravità del reato, più di due,
quattro o sei anni.
Una volta decorsi i termini massimi di custodia cautelare l’imputato in attesa di giudizio ha il diritto di
essere rimesso in libertà e di seguire il processo a piede libero.
Appunti di diritto
Pagina 28
La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione
L’ordinamento giuridico riconosce agli individui anche altri diritti di libertà, che costituiscono il
completamento naturale della libertà personale. In primo luogo la Costituzione garantisce la libertà del
domicilio (Art. 14 primo comma)
La libertà del domicilio attribuisce a ogni persona il diritto di escludere indebite intromissioni, da parte di
soggetti privati o pubblici, nella propria vita privata. L’inviolabilità del domicilio di una persona è tutelata,
a livello costituzionale, con le stesse garanzie e con i medesimi limiti che abbiamo già visto a proposito della
libertà personale, in quanto:
1. qualsiasi intromissione della pubblica autorità in un domicilio privato (sotto forma di ispezione, di
perquisizione o di sequestro) può essere compiuta soltanto nei casi previsti tassativamente dalla
legge e in esecuzione di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria;
2. l’autorità di pubblica sicurezza può intervenire di propria iniziativa all’interno di un domicilio
privato in casi di necessità e urgenza, ma subito dopo deve chiedere la convalida del
provvedimento all’autorità giudiziaria;
L’inviolabilità del domicilio rappresenta una manifestazione particolare della tutela della riservatezza o
della privacy: ogni persona ha il diritto di avere una propria vita privata, che non può essere violata né da
altre persone né, dagli altri organi pubblici.
Un altro aspetto della libertà individuale è costituito dalla libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15
primo comma). Ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole, senza
che altri soggetti possano impedire la comunicazione o prendere conoscenza del suo contenuto. Un
individuo, quindi, è libero di trasmettere o di ricevere qualsiasi genere di messaggio e con qualunque mezzo
di comunicazione. Analogamente agli altri diritti di libertà, anche il diritto di una persona di comunicare con
altre persone è inviolabile ma può subire alcune limitazioni (consistenti principalmente nel sequestro della
corrispondenze o nell’intercettazione delle comunicazioni telefoniche), che però devono avvenire con le
garanzie stabilite dalla legge e in base a un atto motivato di un giudice. È da notare che, a differenza delle
altre libertà che abbiamo studiato, in materia di libertà di comunicazione l’autorità di pubblica sicurezza
può agire soltanto in conformità a un mandato dell’autorità giudiziaria e non può mai adottare di sua
iniziativa dei provvedimenti di carattere provvisorio.
La Costituzione infine riconosce a tutti i cittadini la libertà di circolazione e di soggiorno (ART. 16 primo
comma). La libertà di circolazione e di soggiorno consiste nel diritto di muoversi e di risiedere
liberamente, per qualsiasi motivo, in qualunque luogo all’interno del territorio dello Stato italiano. Diritto
riconosciuto soltanto ai cittadini italiani, ai cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea. La libertà di
movimento di un cittadino comprende anche il diritto di espatriare e di rimpatriare, vale a dire di andare
all’estero e di rientrare in Italia, con l’osservanza degli eventuali obblighi stabiliti dalla legge.
Appunti di diritto
Pagina 29
La libertà di riunione e di associazione
La nostra Costituzione riconosce espressamente alcune libertà collettive e, in particolare, la libertà di
riunione e di associazione. Questa libertà è il risultato da un lato di una realizzazione al regime fascista, che
aveva soppresso il diritto di riunirsi e di associarsi liberamente, e dall’altro dello sviluppo del socialismo e
del movimento operaio, che hanno sempre basato la loro azione politica e sindacale sulla organizzazione e
sulla lotta collettiva. La forma più elementare di libertà collettiva è la libertà di riunione (Art. 17), che è
l’incontro volontario e temporaneo di più persone per uno scopo comune. La libertà di riunione consiste
nel diritto di riunirsi liberamente per qualsiasi motivo (politico, sindacale, religioso), senza necessità di
un’autorizzazione preventiva, purché la riunione avvenga in modo pacifico e senza armi.
La Costituzione riconosce la libertà in esame soltanto ai cittadini italiani e quindi anche ai cittadini degli altri
Paesi dell’ Unione europea. La libertà di potersi riunire con altre persone, senza dover subire dei controlli
preventivi da parte di organi pubblici, rappresenta una garanzia fondamentale della democrazia perché
consente a tutti, e in particolare alle minoranza, di fare politica e di manifestare le proprie idee.
Il diritto di riunirsi liberamente con altre persone è sottoposto, a tutela della tranquillità e dell’ordine
pubblico, a un unico limite: le manifestazioni devono svolgersi in modo pacifico e senza armi. Se una
riunione avviene in un luogo pubblico, inoltre, devono essere osservate alcune formalità:
1.
gli organizzatori devono inviare un preavviso al questore almeno tre giorni prima (indicando la data,
l’ora, il luogo e i motivi della riunione);
2.
l’autorità di pubblica sicurezza può vietare o sciogliere la riunione soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Se la riunione si svolge in un luogo privato o aperto al pubblico non è necessario dare il preavviso e
l’autorità di PS non può vietare o sciogliere la riunione.
Un fenomeno più complesso di una semplice riunione è una associazione, che ricorre quando più persone si
organizzano in modo stabile per realizzare uno scopo comune. La Costituzione riconosce a tutti i cittadini la
libertà di associazione (ART 18).
La libertà di associazione consiste nel diritto di associarsi liberamente, senza necessità di
un’autorizzazione pubblica, per realizzare qualunque fine che non sia vietato ai singoli dalla legge penale.
È possibile quindi costituire qualsiasi tipo di associazione e con qualsiasi scopo (politico, sindacale, religioso)
senza ingerenze esterne da parte dello Stato, perché le associazioni possono fare tutto quello che è lecito
per i singoli individui.
Anche la libertà di associazione incontra alcuni limiti. In primo luogo sono proibite le associazioni criminali,
costituite al solo scopo di compiere dei reati (furti, rapine) e la costituzione di una associazione diretta a
commettere dei reati costituisce anche un reato (associazione per delinquere o di tipo mafioso. In secondo
luogo sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono fini politici.
Un altro limite alla libertà di associarsi, giustificato dalle vicende del nostro Paese, è rappresentato dal
divieto di ricostruire il partito nazionale fascista sotto qualsiasi forma che è stato sciolto per legge subito
dopo la caduta della dittatura fascismo.
Appunti di diritto
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La libertà religiosa
L’articolo 19 della Costituzione riconosce a tutti la libertà religiosa, affermata in Europa nei secoli XVI e XVII.
La libertà di religione comprende:

il diritto di avere una fede, di professarla e di farne propaganda pubblicamente, vale a dire di
dichiarare il proprio credo religioso e di cercare di convertire altre persone alla propria fede;

il diritto di praticare il culto, in privato e anche il pubblico, purché non si tratti di pratiche o di riti
contrari al buon costume, cioè che offendano il comune senso del pudore delle persone o la morale
sessuale corrente.
Le manifestazioni religiose, pertanto, non possono essere sottoposte ad autorizzazioni o a controlli
amministrativi e sono lecite, a meno che non siano contrarie al buon costume.
La religione è sia un fenomeno individuale, riguardante la coscienza di ogni singola persona, sia un
fenomeno collettivo, perché i fedeli fanno parte di confessioni religiose, che hanno una propria
organizzazione e proprie regole distinte da quelle dello Stato.
Il primo comma dell’articolo 8 della Costituzione proclama il principio generale che tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge. “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”
Questa affermazione, che pone sullo stesso piano la confessione cattolica e le altre confessioni per quanto
riguarda la libertà dio culto, non esclude che alla religione cattolica possa essere riservato in trattamento
diverso, in considerazione della sua importanza e della sia diffusione nella società italiana.
I credenti sono uguali nell’espressione e nella manifestazione della propria fede, mentre le confessioni
religiose sono uguali soltanto nella libertà da qualsiasi intervento esterno da parte dello Stato e, quindi,
possono essere trattate in modo diverso dalla legge: la legge dello Stato può prevedere l’insegnamento
della religione cattolica, e non di altre religioni, nelle scuole pubbliche.
Al riguardo la nostra Costituzione prevede un sistema diverso dei rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica
e con le altre confessioni religiose.
Nel nostro ordinamento giuridico i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati dall’articolo 7
della Costituzione. Il primo comma dell’articolo 7 della Costituzione afferma che lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani: costituiscono due ordinamenti giuridici
del tutto autonomi.
Alla Chiesa cattolica viene riconosciuta una posizione di parità rispetto allo Stato, perché la Chiesa non è
soggetta alla sovranità dello Stato e i loro rapporti giuridici sono regolati con accordi bilaterali.
In base al secondo comma dell’articolo 7 della Costituzione i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa
cattolica sono disciplinati dai cosiddetti Patti Lateranensi.
Appunti di diritto
Pagina 31
La Costituzione disciplina i rapporti dello Stato italiano con le altre confessioni religiose, che come tutti i
soggetti pubblici o privati che operano al suo interno sono sottoposte alla sovranità dello Stato, in modo
diverso dai rapporti con la Chiesa cattolica.
In primo luogo alle confessioni diverse da quella cattolica viene riconosciuto il diritto di autoregolamentarsi,
vale a dire di disciplinare autonomamente i loro rapporti interni, a condizione che i loro statuti o
regolamenti non siano in contrasto con le leggi statali: lo Stato quindi si mantiene “neutrale” rispetto alle
diverse confessioni religiose e non interferisce, se non violano le sue norme giuridiche, con le loro regole
interne.
In secondo luogo i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni non cattoliche sono disciplinati con una
legge ordinaria dello Stato, in base a una intesa preventiva con i rappresentanti delle comunità interessate.
Appunti di diritto
Pagina 32
La libertà di manifestazione del pensiero
Un’altra libertà fondamentale della persona è la libertà di espressione o di opinione che consiste nel
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. (art. 21 Cost.)
Ogni persona, quindi, è libera di comunicare alle altre persone quello che pensa con qualsiasi mezzo, senza
limitazioni o controlli preventivi da parte della pubblica autorità.
Il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni si è affermato nello Stato moderno e rappresenta
uno dei caratteri distintivi più importanti dei regimi democratici.
Nei regimi autoritari o totalitari esiste un’unica verità ufficiale dello Stato , che si identifica con l’ideologia
del “capo” e viene repressa in modo sistematico qualsiasi manifestazione di dissenso, cioè di opinioni
diverse da quelle ammesse dal potere costituito; nei regimi democratici, come il nostro invece, non vi è
un’unica verità, ma un’opinione pubblica che si forma e si modifica liberamente attraverso la discussione e
il confronto delle diverse idee.
La libertà di opinione quindi è una condizione necessaria ed è la principale garanzia del corretto
funzionamento di un sistema democratico, perché senza libertà di pensiero e di critica non esiste una reale
democrazia.
Anche la libertà di espressione, però, è soggetta ad alcuni limiti:

Limite del buon costume: viene previsto esplicitamente dalla Costituzione e riguarda la pubblica
decenza. E’ vietata qualsiasi manifestazione del pensiero contraria al buon costume (art. 21 comma
6 Cost.), vale a dire al cosiddetto “comune senso del pudore”. Il concetto di pudore sessuale e di
“osceno” deve essere valutato caso per caso dal giudice ed è variabile nel tempo, in relazione alla
sensibilità e ai valori (religiosi, morale ecc.) prevalenti all’interno di una società. Le opere
cinematografiche sono soggette a una censura preventiva, che invece non è più prevista per le
opere teatrali. Un film prima di essere proiettato in pubblico deve ottenere il “visto” dell’autorità
amministrativa, che può vietarne la visione ai minori di 14 o 18 anni. L’autorità giudiziaria può
disporre anche il sequestro di un film o il divieto di rappresentare un’opera teatrale su tutto il
territorio nazionale per violazione del buon costume. Infine, per tutelare i bambini e gli adolescenti,
la proiezione televisiva di film contenenti “immagini di sesso o di violenza tali da potere incidere
negativamente sulla sensibilità dei minori” deve avvenire nella fascia dalle 23 alle 7.

La dignità e la riservatezza delle persone: è vietato offendere l’onore o la reputazione di altre
persone o diffondere notizie riservate relative alla loro vita privata (a meno che non si tratti di
personaggi “pubblici” come uomini politici o attori)

Il segreto di Stato e il segreto d’ufficio: ai dipendenti pubblici è vietato rivelare delle notizie
riservate, relative alla loro attività o che hanno appreso nello svolgimento della loro attività, che
devono rimanere segrete per non compromettere la sicurezza dello Stato o l’esercizio delle funzioni
pubbliche.

L’ordine pubblico: è vietato incitare altre persone a commettere un reato (istigazione a delinquere)
o elogiare pubblicamente un comportamento illecito (apologia di reato).
La forma più importante di manifestazione del pensiero è costituita dai mezzi di comunicazione di massa
(come la stampa, la radio, la televisione ecc).
Appunti di diritto
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E’ fondamentale quindi assicurare la libertà dell’informazione, che comprende sia il diritto DELLA
informazione sia il diritto ALLA informazione.
Se da un lato è vero che i mass media devono essere liberi di informare il pubblico senza controlli da parte
del potere politico (diritto di informazione), dall’altro lato è anche vero che il pubblico ha il diritto di essere
informato in modo imparziale e obiettivo, senza manipolazioni delle notizie da parte dei mezzi di
informazione (diritto all’informazione).
E’ escluso qualsiasi controllo preventivo sulla stampa, che non può essere sottoposta ad autorizzazioni o a
censure (art. 21 comma 2 Cost.).
Il sequestro della stampa è consentito soltanto se sono stati commessi alcuni reati di opinione (come la
diffamazione, il vilipendio delle istituzioni ecc) oppure se si tratta di una pubblicazione clandestina od
oscena. (art. 21 comma 3, 4 Cost.).
Appunti di diritto
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I rapporti sociali ed economici
I rapporti sociali
Nella nostra Costituzione i rapporti sociali (art. 29 ss.) riguardano:

La famiglia

La salute

L’istruzione
FAMIGLIA:
La costituzione definisce la famiglia come una “società naturale”, vale a dire come una forma spontanea
di aggregazione sociale.
La Costituzione riconosce e tutela la famiglia legittima (fondata sul matrimonio), ma non ha ritenuto
opportuno riconoscere la cosiddetta famiglia naturale (di fatto).
La famiglia si basa sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, tra loro e nei confronti dei figli. (Art. 29
comma 2 Cost.). La parità dei coniugi è stata realizzata attraverso il riconoscimento al marito e alla moglie
degli stessi diritti e doveri attraverso la riforma del diritto di famiglia (19 maggio 1975).
Entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) sia legittimi che
naturali (cioè nati al di fuori del matrimonio) (art. 30 comma 3 Cost.).
Lo stato potrà intervenire al posto dei genitori soltanto se non sono in grado di assolvere i loro compiti nei
confronti dei figli (art. 30 comma 2 Cost.).
SALUTE:
La salute viene tutelata dalla costituzione come “diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Dalla costituzione risulta che la salute non è soltanto un fatto privato di ogni individuo ma anche un fatto
sociale, perchè solo chi è sano può concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 Cost.).
La legge non consente agli individui di disporre liberamente della propria vita e del proprio corpo, in
particolare sono vietati l’omicidio di una persona consenziente e gli atti di disposizione del proprio corpo
che causino una diminuzione permanente dell’integrità fisica di una persona.
I principi costituzionali relativi alla salute riguardano:

La garanzie di cure gratuite per le persone indigenti, cioè per coloro che non hanno mezzi
economici per curarsi

Trattamenti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della dignità umana
ISTRUZIONE:
La nostra costituzione afferma espressamente il principio della libertà dell’arte, della scienza e del loro
insegnamento. La libertà della cultura è collegata alla libertà di manifestazione del pensiero. Per quanto
riguarda l’istruzione la Costituzione stabilisce che lo Stato deve istituire scuole statali di ogni ordine e grado
e che la scuola è aperta a tutti senza alcuna discriminazione. Il sistema scolastico in Italia è formato da
scuole pubbliche e scuole private.
Appunti di diritto
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L’istruzione scolastica è insieme un diritto e un dovere, in quanto la Costituzione stabilisce l’obbligo per
tutti di frequentare un corso minimo di studi di otto anni, durante i quali la scuola è obbligatoria, gratuita e
uguale per tutti; è evidente che un corso minimo di studi uguale per tutti è utile sia ai singoli individui,
perché consente loro di acquisire delle conoscenze e di sviluppare delle capacità, sia alla collettività, perché
l’eliminazione di conseguenze negative, tipo l’analfabetismo, costituiscono un vantaggio per la società.
Poiché il periodo della cosiddetta scuola dell’obbligo è fissato dalla Costituzione in almeno otto anni, la
legge ordinaria può prevedere un livello minimo di istruzione più elevato: secondo la riforma Moratti si
stabilisce che venga assicurata a tutti il diritto alla istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
sino al raggiungimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.
La Costituzione prevede espressamente il diritto delle persone capaci e meritevoli di continuare gli studi
oltre la scuola dell’obbligo, anche se non hanno i mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi, allo
scopo di rendere effettivo questo diritto lo Stato deve prevedere degli aiuti economici.
I rapporti economici
I rapporti economici sono disciplinari nel titolo III della parte prima della Costituzione e riguardano
principalmente

la disciplina del lavoro: il lavoro è considerato dalla Costituzione come un valore fondamentale
dell’intera società (cosiddetto principio lavorista art. 1);

della proprietà privata: è riconosciuta e garantita dalla Costituzione che, afferma anche che la legge
deve stabilire i limiti per assicurarne la funzione sociale e l’accessibilità a tutti e che la proprietà può
essere soggetta a espropriazione per motivi di pubblico interesse;

dell’iniziativa economica privata: la nostra Costituzione traccia le linee di un sistema a economia
mista, nel quale la proprietà dei mezzi di produzione può essere pubblica o privata e l’iniziativa
economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o con altri valori
ritenuti fondamentali (sicurezza, libertà).
Appunti di diritto
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I Doveri costituzionali
Come risulta chiaramente dalla lettura dell’articolo 2 della Costituzione, essa disciplina i doveri
fondamentali dei cittadini. In proposito la Costituzione pone una riserva di legge stabilendo che una
prestazione personale o patrimoniale, consistente nel fare o nel dare qualcosa può essere imposta soltanto
in base alla legge.
Il principio di legalità costituisce una garanzia fondamentale per i cittadini, perché soltanto il Parlamento,
che è l’organo che rappresenta il popolo, può imporre dei nuovi doveri.
La riserva di legge tuttavia è una riserva soltanto relativa, perché un dovere deve essere previsto in modo
generale e astratto da una disposizione legislativa ma può essere specificato in concreto, nei limiti stabiliti
dalla legge, con un atto amministrativo.
La carta costituzionale sancisce espressamente i seguenti doveri fondamentali nei confronti dello Stato:



la difesa della Patria (art. 52 cost);
il concorso alle spese pubbliche (art. 53 cost);
la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione e delle leggi (art. 54 cost).
Il primo dovere imposto ai cittadini, che è definito “sacro” per mettere in evidenza l’importanza, consiste
nel dovere di difendere la Patria.
La difesa del proprio Paese, che è un dovere per tutti i cittadini, si manifesta nello svolgimento del servizio
militare che in passato era un servizio obbligatorio; mentre dal 1 gennaio 2005 è diventato un servizio
militare professionale, cioè riservato a volontari.
La Costituzione impone il dovere di concorrenza alle spese pubbliche, cioè di pagare i tributi (imposte,
tasse e contributi) per finanziare i servizi pubblici. Questo dovere trova il proprio fondamento nel dovere
di solidarietà economica, previsto dall’art. 2 della Costituzione e qualificato espressamente come
inderogabile.
Il dovere di contribuire alle spese pubbliche non riguarda soltanto i cittadini, ma tutti coloro che vivono o
lavorano in Italia e che producono un reddito.
Per quanto riguarda le modalità del concorso alle spese pubbliche, la Costituzione fissa due criteri:

da un lato dichiara che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in base alla loro capacità
contributiva;

dall’altro afferma che il sistema tributario deve basarsi nel suo complesso su un criterio di
progressività, in quanto il carico fiscale complessivo deve crescere in modo più che proporzionale
rispetto all’aumento della ricchezza dei contribuenti.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
In particolare, i funzionari pubblici e le persone incaricate di svolgere delle funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempiere le funzioni con disciplina e onere.
La violazione di questo dovere può dare luogo all’applicazione di sanzioni amministrative o sanzioni penali.
Appunti di diritto
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Appunti di diritto
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GLI ORGANI DEL PARLAMENTO
Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale
Nel principio della separazione dei poteri al Parlamento sono affidate la funzione legislativa e la funzione di
indirizzo-controllo politico nei confronti del Governo.
L’art. 55 della Cost. evidenzia che il Parlamento è un organo complesso formato da due camere: Camera dei
deputati e Senato della Repubblica (bicameralismo) con identici poteri (perfetto).
Le differenze fra le Camere sono solo di struttura non di funzioni:




numero dei membri elettivi: 630 deputati, 315 senatori
presenza nel Senato di un numero limitato di senatori a vita ( ex Presidenti della Repubblica e
cinque cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per alti meriti ).
diverso elettorato attivo ( diritto di votare) e passivo (diritto di essere votati). Per la Camera 18
e 25 anni. Per il Senato 25 e 40 anni.
sistema elettorale parzialmente diverso. Per entrambe è il sistema maggioritario con correzione
proporzionale, ma su base nazionale per la Camera e su base regionale per il Senato
Il bicameralismo ha aspetti positivi e negativi:
Aspetti positivi:
garantisce maggiore riflessione e consente un controllo reciproco fra le camere
Aspetti negativi:
le decisioni vengono prese con lentezza, il controllo reciproco è solo teorico.
Le Camere di norma si riuniscono separatamente, in alcune occasioni previste dalla Costituzione in seduta
comune riunendosi a Montecitorio sotto la Presidenza del Presidente della Camera:




elezione del presidente della Repubblica
messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
elezione di 8 membri del Consiglio superiore della magistratura
elezione di 5 membri della Corte Costituzionale
L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento
Ogni Camera ( art. 64 Cost.) approva un regolamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con il
quale prevede il modo in cui deve organizzarsi. ( potere di auto-organizzazione )
I regolamenti, che devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sono fonti primarie ( hanno la stessa
importanza delle leggi) e non possono essere modificati o abrogati da altre norme.
Le Camere ( ex art. 60 Cost. ) rimangono in carica per 5 anni (legislatura) salvo la possibilità di elezioni
anticipate deciso dal Presidente della Repubblica dopo aver sentito i Presidenti delle due camere in casi di
gravi crisi che non consentono il funzionamento di un Governo di maggioranza.
E’ vietato prorogare la durata delle Camere oltre i 5 anni salvo il caso di guerra.
Appunti di diritto
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Le camere sono composte da diversi organi:




il Presidente e l’Ufficio di Presidenza
I gruppi parlamentari
le Commissioni
le Giunte
Presidente ed Ufficio di Presidenza.
All’inizio della legislatura ciascuna camera elegge un suo Presidente ( che rappresenta la Camera, dirige i
lavori parlamentari, garantisce l’osservanza del Regolamento, e risolve eventuali dubbi nell’interpretazione)
Il Presidente della Camera deve essere imparziale ed essere al di sopra delle parti ( ad esempio non vota
durante le deliberazioni )
L’Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nell’esercizio delle funzioni che abbiamo visto ( è
composto da vicepresidenti, da segretari che accertano la validità delle decisioni, da questori che
garantiscono il mantenimento dell’ordine pubblico interno).
I gruppi parlamentari
I gruppi rappresentano i partiti politici e sono composti da un insieme di parlamentari con idee omogeneee(
di solito un gruppo parlamentare per ciascun partito ). Esiste anche un gruppo misto al quale si iscrivono
parlamentari di piccoli partiti che non hanno un numero sufficiente per costituire un gruppo in base ai
regolamenti delle due Camere ( 20 deputati, 10 senatori ).
Ogni gruppo ha un capogruppo e un ufficio di presidenza. E’ importante la riunione dei capigruppo (
conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente di ciascuna Camera) in quanto ha il potere di fissare il
calendario dei lavori e altri aspetti organizzativi.
Le commissioni parlamentari
Le Commissioni sono organi specializzati e composti da un limitato numero di parlamentari.Sono
competenti per un limitato numero di materie ( es. Commissione Cultura è competente in campo di
istruzione, università, ricerca )
Ogni commissione deve garantire al proprio interno un numero di parlamentari proporzionale alla
consistenza numerica dei gruppi parlamentari.
Ogni Commissione è come se fosse una camera in piccolo.
Le Commissioni hanno funzione consultiva ma spesso anche funzione legislativa ( vedremo dopo).
Esistono anche:
1) Commissioni bicamerali o miste ossia formate da deputati e senatori con compiti di controllo e
consultivi ( es. comitato parlamentare per i servizi di informazione ).
2) Commissioni speciali che hanno il carattere della transitorietà ( una volta assolto l’incarico si
sciolgono)
3) Commissioni d’inchiesta che svolgono indagini su materie di pubblico interesse e relazionano poi in
Parlamento ( es. P2, caso Moro, Mafia etc. )
Appunti di diritto
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Le giunte
Le giunte si occupano dell’organizzazione interna e del funzionamento dell’attività parlamentare.
Le principali giunte sono:



Giunta per il regolamento
Giunta delle elezioni
Giunta per le autorizzazioni
Funzionamento delle Camere
Le deliberazioni devono essere prese con votazione a maggioranza.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti ( quorum
costitutivo o numero legale).
Si presume che il quorum esista, se qualcuno vuole può chiederne la verifica al Presidente della singola
Camera.
Se esiste il numero legale la deliberazione viene approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza
dei votanti. (quorum deliberativo)
In certi casi( per alcune deliberazioni particolarmente rilevanti) occorre una maggioranza più elevata es. la
maggioranza assoluta dei componenti indipendentemente dai presenti, o addirittura una maggioranza
qualificata ( ossia maggiore di quella assoluta ad es. 2/3 ).
Le votazioni delle Camere possono seguire diverse modalità:
sistema dello scrutinio palese quando occorre poter identificare il votante ( il parlamentare si prende le
proprie responsabilità) e si attua mediante:
a)
b)
c)
d)
alzata di mano
procedimento elettronico
appello nominale
suddivisione dell’aula
sistema dello scrutinio segreto che garantisce la piena libertà del parlamentare e viene adottato solo
eccezionalmente quando si tratta di persone e di problemi concernenti i diritti fondamentali, si attua
mediante:
a) procedimento elettronico
b) scheda.
Le sedute del Parlamento, di regola, sono pubbliche; eccezionalmente possono essere segrete. La
pubblicità come regola è prevista per far conoscere all’opinione pubblica e agli elettori ciò che avviene
all’interno del Parlamento.
Appunti di diritto
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Lo Status di membri del Parlamento
I requisiti necessari per poter essere eletti Parlamentari sono:
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cittadinanza italiana
godimento dei diritti civili e politici
età minima (25 per la Camera, 40 per il Senato).
In certi casi esistono cause di ineleggibilità ( se si è stato eletti l’elezione è nulla ) poiché si vogliono
escludere dalla partecipazione alle elezioni persone che, a causa dell’incarico che hanno, si trovano in
posizione di vantaggio rispetto agli altri cittadini.
Esempi di ineleggibilità: sindaci di grandi comuni, consiglieri regionali, questori, prefetti magistrati. Queste
categorie devono prima dimettersi se intendono partecipare alle elezioni.
Diverse sono le cause di incompatibilità (quando si verificano l’elezione è valida ma l’eletto deve
scegliere/optare fra i due incarichi) giustificate dalla possibilità che accadano conflitti di interesse.(es.
Deputato e Senatore, Parlamentare e membro della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della
Magistratura ).
Il divieto del mandato imperativo: Molto importante quello che prevede l’art. 67 Cost. ossia che il
parlamentare “rappresenta la nazione” e svolge le sue funzioni “senza vincolo di mandato”.
Cosa vuol dire. Il Parlamentare non deve tutelare gli interessi di coloro i quali lo hanno eletto ma l’interesse
generale della collettività ( pertanto se si accorge che quanto promesso in campagna elettorale non va
nell’interesse del paese deve agire secondo coscienza).
Giuridicamente, pertanto, non deve rispettare il mandato ricevuto dall’elettorato ma deve agire nel modo
ritenuto migliore.
Politicamente, poi, se non rispetta gli impegni assunti verso gli elettori potrà non essere eletto nelle
successive elezioni.
Per permettere ai parlamentari di svolgere nel modo migliore l’incarico affidato sono previste alcune
prerogative:
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l’insindacabilità
l’inviolabilità
l’indennità economica
L’insindacabilità:
I parlamentari non rispondono ( non hanno responsabilità) per le opinioni espresse e i voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Ossia quando svolgono l’attività di Parlamentari non sono punibili civilmente, penalmente o
amministrativamente (giuridicamente irresponsabili). Sono invece responsabili per gli atti compiuti al di
fuori dell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Appunti di diritto
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L’inviolabilità:
deputati e senatori non possono essere arrestati o sottoposti a limitazioni della loro libertà senza
autorizzazione preventiva della camera di appartenenza.( decisione da prendere a maggioranza assoluta
dei componenti).
L’autorizzazione è richiesta per i seguenti atti:
1)
2)
3)
4)
5)
arresto o misure limitative della libertà personale
detenzione
perquisizione personale o domiciliare
intercettazione delle comunicazioni
sequestro della corrispondenza.
Non si richiede l’autorizzazione quando il parlamentare è colto in flagranza di reato( colto sul fatto) e in
seguito ad una sentenza passata in giudicato ( definitiva e quindi non appellabile).
L’inviolabilità è temporanea e so perde quando cessa l’incarico di parlamentare.
Fino al 1993 esisteva l’immunità parlamentare che proteggeva maggiormente il parlamentare poiché
prevedeva l’autorizzazione anche per iniziare un procedimento penale. Era ritenuta eccessivamente
protettiva e, pertanto, abolita.
I Parlamentari, infine hanno diritto ad un’indennità economica, stabilita dagli stessi deputati e senatori, per
garantire la loro autonomia ed indipendenza.
La funzione legislativa ordinaria
L’art. 70 Cost. prevede che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Gli art. 71-74 Cost. indicano l’iter procedurale che deve essere seguito nell’approvazione delle leggi e che è
composto da diverse fasi:





l’iniziativa
la discussione e l’approvazione
la promulgazione
la pubblicazione
l’entrata in vigore.
Fase dell’iniziativa: La proposta di legge può essere presentata da:
a) il Governo (in tal caso si parla di disegno di legge perché basandosi su una maggioranza quest’iniziativa
ha buone possibilità di avere uno sbocco nell’approvazione )
b) uno o più deputati o senatori
c) il popolo con un progetto firmato da 50.000 elettori
d) i consigli regionali su materie di loro competenza in base alla Costituzione
e) Il CNEL ( Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) solo su materie economiche e sociali
Appunti di diritto
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Ricevuta la proposta il Presidente della Camera interessata assegna la proposta alla Commissione
parlamentare permanente competente per materia.
A questo punto si deve scegliere fra due procedure:


Ordinaria
Speciale
Se si segue la procedura ordinaria la proposta è assegnata alla Commissione in sede referente che prepara
il lavoro per l’aula, discutendo e modificando le proposte e trasmettendole alla Camera di competenza con
una relazione ( possono essere due una di maggioranza e una di minoranza ).
L’assemblea discute la proposta, può modificarla ( le modifiche si chiamano emendamenti), vota i singoli
articoli, vota la legge nel suo complesso dopo che ogni gruppo parlamentare ha fatto le dichiarazioni di
voto.
Se la legge è approvata dalla maggioranza dei presenti ( fermo restando la presenza della maggioranza dei
componenti che costituiscono il quorum costitutivo ) viene trasmessa dal Presidente al Presidente
dell’altra Camera dove si verificherà la stessa procedura che abbiamo descritto.
Si possono verificare due situazioni:
1) la seconda camera modifica il testo approvato ( apporta emendamenti). Il testo modificato ritorna
alla Camera precedente ed inizia un rinvio ( spola o navetta) che dura finché le due camere non
approveranno il medesimo testo di legge.
2) La seconda Camera approva il testo senza modifiche, la legge sarà giuridicamente perfetta.
Abbiamo visto la procedura ordinaria, vi è la procedura abbreviata quando vi è urgenza. Il meccanismo non
cambia ma vengono ridotti alla metà i tempi previsti dai regolamenti parlamentari.
Vi è poi una terza procedura chiamata speciale che tende a velocizzare le operazioni di approvazione della
legge.
Con questa procedura la proposta è assegnata alla Commissione in sede deliberante e non referente. In
poche parole ciò vuol dire che discussione e approvazione saranno fatte in Commissione e la proposta non
passerà mai in aula.
Questa procedura non è possibile quando si tratti di:
-
leggi costituzionali
leggi elettorali
leggi delega
leggi di autorizzazione a firmare trattati internazionali
leggi di approvazione di bilanci
Inoltre in qualsiasi momento possono chiedere di tornare alla procedura ordinaria:
-
il governo
il 10 % dei componenti della singola Camera
il 20 % dei componenti della Commissione.
Appunti di diritto
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Esiste ancora un altro procedimento legislativo che si svolge davanti alle Commissioni in sede redigente. In
questo caso tutta la procedura di discussione e votazione avviene in commissione, l’approvazione sul
complesso degli articoli avviene invece in aula e in questa sede il testo o è accettato in toto o respinto in
toto.
Si passa alla terza fase che è quella della promulgazione, ossia la dichiarazione solenne che fa il Capo dello
Stato per affermare che la legge è giuridicamente perfetta. Viene effettuata entro 30 giorni
dall’approvazione ( se urgente anche in minor tempo). Il presidente della Repubblica ha il veto sospensivo (
rinvio della legge alle Camere con un messaggio quando ritiene la legge inopportuna). Se le Camere
riapprovano la legge Il Presidente della Repubblica è obbligato alla promulgazione.
La quarta fase è quella dell’inserimento della Legge nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti munita
della firma del Ministero di Grazia e Giustizia, di conseguenza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. (
massimo entra trenta giorni dalla promulgazione ).
Quinta ed ultima fase l’entrata in vigore dopo quindi giorni dalla Pubblicazione ( vacatio legis) A tal punto
la legge diventa obbligatoria per coloro ai quali si rivolge.
La funzione legislativa costituzionale
La Costituzione italiana è una Costituzione rigida (Lo Statuto Albertino invece era flessibile ), di conseguenza
per modificarla occorrono leggi che seguono una procedura “ aggravata “ e non ordinaria come quella che
abbiamo prima esaminata.
La nostra Costituzione peraltro non può essere modificata:
1) nella sua forma repubblicana ( art. 139 )
2) nei suoi principi fondamentali (eguaglianza , sovranità popolare )
3) nei diritti inviolabili che la costituzione riconosce e garantisce.
La procedura aggravata si contraddistingue in quanto:
-
occorrono due votazioni per ogni camera
fra le due votazioni devono trascorrere tre mesi
nella seconda votazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti della singola camera
Una volta approvata la legge è sospesa ( non viene promulgata) in quanto possono chiedere il referendum
costituzionale:
-
1/5 dei componenti delle camere
500.000 elettori
5 consigli regionali
Se però la legge costituzionale viene approvata dai 2/3 dei componenti delle Camere non si procede al
Referendum Costituzionale e la legge è promulgata.
Alla promulgazione seguono la pubblicazione e l’entrata in vigore.
Appunti di diritto
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Il Referendum sospensivo costituzionale è previsto come forme di tutela delle minoranze, l’elettore dovrà
votare si se è d’accordo con la legge, no se è in disaccordo con il contenuto della legge.
Le altre funzioni del Parlamento
Il Parlamento, oltre ad avere la funzione legislativa, ha altre funzioni:
-
la funzione di indirizzo politico e di controllo
la funzione elettiva ( del Presidente della Repubblica, di 5 giudici della corte Costituzionale, di 8
membri del Consiglio Superiore della Magistratura )
la funzione giudiziaria ( mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica in caso di alto
tradimento e attentato alla costituzione )
La funzione di indirizzo politico determina gli obiettivi politici da raggiungere e i mezzi con i quali realizzarli.
La funzione di controllo si attua sul Governo per vedere se nella sua attività osserva gli obiettivi politici
indicati dal Parlamento. Questa funzione si attua:
1) con la fiducia accordata al Governo nel momento della sua formazione ( in un momento successivo
la fiducia si può trasformare in sfiducia )
2) con il controllo sulla legge di bilancio e sulla legge finanziaria che, presentate dal Governo, devono
essere approvate dal Parlamento
3) con le interrogazioni: domande scritte al Governo o ai singoli ministri per sapere se il Governo è a
conoscenza di un fatto e se e come vuole intervenire ( la risposta è orale , scritta se l’interrogante lo
richiede
4) con le interpellanze: domande scritte al Governo tese a sapere i motivi e le finalità di un
comportamento del Governo. Se la risposta non soddisfa l’interpellante lo stesso può trasformarla
in mozione.
5) con le mozioni: richiesta scritta diretta a promuovere una discussione su una questione, di solito si
conclude con un voto. Se il voto è sfavorevole il Governo deve dimettersi. La mozione può essere
chiesta da uno o più capigruppo, da almeno dieci deputati o otto senatori.
Appunti di diritto
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IL GOVERNO
Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno
ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento.
Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e
di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti.
Il Consiglio dei Ministri costituisce un organo collegiale a sé stante. I Ministri sono responsabili,
individualmente, degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri.
L'organizzazione del Governo può anche presentarsi più articolata di quella essenziale definita in
Costituzione. Tale struttura può essere integrata dal Vicepresidente del Consiglio, da Ministri senza
portafoglio (così denominati perché non hanno la responsabilità di un ministero) e da Sottosegretari di
Stato.
Questi ultimi coadiuvano i Ministri nella loro attività, esercitando le competenze dagli stessi espressamente
delegate. Al contrario dei Ministri senza portafoglio, i quali fanno parte a pieno titolo del Consiglio dei
Ministri, i Sottosegretari non prendono parte alle sedute del Consiglio con la sola eccezione del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, cui sono affidate le funzioni di segretario del Consiglio dei
Ministri.
La composizione e i poteri del Governo
Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito
di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello stato, e di scegliere, quindi, i
ministri (art.92/c.2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la
politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e
coordinando l'attività dei ministri" (art.95/c.1 Cost.).
Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può
dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza, ma può impartire loro delle direttive in
attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può
chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare.
Queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 400/1988, come modificata dal D. Lgs. n.
303/1999, con l'intento di rafforzare la posizione del premier e di conferirgli una maggiore autorità nei
confronti dei singoli ministri e quindi nei confronti dei diversi partiti che fanno parte della coalizione. Data
la speciale posizione del presidente del Consiglio, nel linguaggio politico i governi vengono di solito
designati con il nome del loro presidente (governo de Gasperi, governo Spadolini ecc.).
Per svolgere i suoi compiti di indirizzo e coordinamento il presidente del Consiglio dispone di una serie di
uffici che sono stati riogarnizzati dalla legge n. 400/1988, oltre che dal D. Lgs. n. 300/1999, denominata
Appunti di diritto
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Presidenza del Consiglio dei ministri, con uffici propri retti da un Segretario Generale, e Dipartimenti ed
uffici, retti da ministri senza portafoglio o da sottosegretari.
Il Segretario generale è scelto discrezionalmente dal presidente del Consiglio, e provvede ad organizzare
tutta l'attività amministrativa di governo, raccogliere e a elaborare le informazioni necessarie per mettere
in pratica il programma di governo e per aggiornarlo. All'interno del governo, uno o più ministri possono
ricoprire l'incarico di vicepresidente del consiglio su designazione del Consiglio dei ministri, con il compito
di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi (legge 400/1988).
I ministri
Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato
ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art. 95, comma
3, Cost., dal D. Lgs. n. 300/1999. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18). Elenco dei ministeri:
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Ministero degli Affari Esteri;
Ministero dell'Interno;
Ministero della Giustizia;
Ministero della Difesa;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
Ministero della Salute.
Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza
portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari e spesso
sono chiamati a dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri.
Il consiglio dei ministri
L'attuale logo della Presidenza del Consiglio dei ministri
Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo
presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono
Appunti di diritto
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pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo.
Tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri.
Le sue funzioni più importanti sono:
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Determina la politica generale del Governo;
Risolve i conflitti di competenza tra i ministri;
Delibera i disegni di legge da presentare alle Camere, i decreti legge, i decreti legislativi e i
regolamenti governativi;
Prende le decisioni fondamentali di politica estera.
I sottosegretari
Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e
decadono con le dimissioni del governo.
A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di
coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute
del parlamento.
Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero,
assumono la carica di vice-ministri.
I poteri e la funzione del Governo
La legge 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei Ministri.
Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla
Costituzione quando:


il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di delega, secondo principi e
criteri predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere ad emanare decreti
legislativi aventi forza di legge;
può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare
situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il
Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il
decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.
Al Governo è attribuita, in via ordinaria, la potestà di emanare regolamenti, che costituiscono una fonte
secondaria di produzione giuridica.
Con essi il Governo può dare attuazione ed integrare le disposizioni legislative, può disciplinare
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e può regolare materie che la Costituzione non riserva in
via esclusiva alla legge.
Il Governo non esercita soltanto poteri normativi ma ha anche il compito di deliberare la nomina dei
soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici.
Appunti di diritto
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Ad esempio, la nomina dei Segretari Generali dei Ministeri, o dei Capi dei dipartimenti, struttura articolate
al loro interno in ulteriori uffici di rango dirigenziale generale, è disposta con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Manifestazione tipica dei poteri di indirizzo e coordinamento si rinviene nelle "direttive" che il Presidente
può sottoporre all'attenzione del Consiglio dei Ministri per indirizzare l'attività amministrativa verso
obiettivi coerenti con l'azione di Governo.
In tali casi le amministrazioni destinatarie risultano vincolate non tanto nei singoli adempimenti, bensì nello
scopo prefigurato in tali atti.
La formazione del Governo
La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri". Stando a tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e
proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed
articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella
dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina; a queste potrebbe aggiungersene una ulteriore che si
risolve nell'effettuazione del giuramento prescritto dall'art. 93 e della fiducia dei due rami del Parlamento.
La fase preparatoria
Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale,
per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la
fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si
determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in
carica. L'ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo costituzionale e, difatti, tale
ordine è variato nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei
colloqui di prassi). In sostanza, questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che
potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei
rappresentanti delle coalizioni, con l'aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono
essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che
l'elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle
camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.
L'incarico
Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell'incarico può essere preceduto
da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni
significative.
Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per
indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento.
L'istituto del conferimento dell'incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad
esigenze di ordine costituzionale.
Appunti di diritto
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Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta
dell'incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un
governo che abbia la fiducia del Parlamento. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al
termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta.
Del conferimento dell'incarico da' notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l'incarico, il Presidente della
Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per motivi
squisitamente politici
La nomina
L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal
capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva.
Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del
Capo dell'Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di
decreti del Presidente della Repubblica:
quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per
attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio);
quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch'esso dal Presidente del
Consiglio nominato)
Il giuramento e la fiducia
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo
la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta
l'espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo
particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione).
Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per
ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello
nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte
all'elettorato.
E' bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal
giuramento e, quindi, prima della fiducia.
Formula rituale
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le
mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione"
Appunti di diritto
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Ruoli, compiti e funzioni
Presidente del Consiglio
Al Presidente del Consiglio, in quanto capo dell'Esecutivo, la Carta costituzionale conferisce un'autonoma
rilevanza, facendone il centro nevralgico dell'intera attività del Governo: egli, infatti, ne dirige la politica
generale e ne è il responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina
l'attività dei Ministri.
l Presidente del Consiglio è, dunque, titolare di un potere di direzione dell'intera compagine governativa, il
che lo abilita a svolgere ogni iniziativa volta a mantenere omogeneità nell'azione comune della coalizione,
finalizzandola alla realizzazione del programma esposto in Parlamento al momento del voto di fiducia.
Tali funzioni, però, non si spingono sino a determinare unilateralmente la politica generale del Governo,
compito questo assolto collegialmente dal Consiglio dei Ministri attraverso le sue deliberazioni.
Il Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri, in quanto organo collegiale, riveste un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito
dell'organo complesso Governo. Esso è, naturalmente, presieduto dal Presidente del Consiglio ed è
composto da tutti i Ministri con o senza portafoglio. Ad eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, che esercita le funzioni di segretario del collegio, nessun altro Sottosegretario di Stato ha titolo
per partecipare alle sedute del Consiglio. In forza di specifiche disposizioni i Presidenti delle regioni statuto
speciale (Val D'Aosta, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ) e delle due province
autonome (Trento e Bolzano ) possono prendere parte alle sedute del Consiglio dei Ministri, con voto
consultivo, qualora siano trattate materie di loro interesse.
Attribuzioni
In base all'art.2 della legge n.400/88, il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e,
ai fini della sua attuazione, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Esso delibera, inoltre, su ogni
altra questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere e provvede a
dirimere i conflitti di attribuzione tra i Ministri. Infine, il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso all'iniziativa
del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. La legge 400/88, al terzo
comma dell'art. 2, individua, infine, puntualmente gli atti sottoposti alla deliberazione del Consiglio.
Il funzionamento
Il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente che ne stabilisce anche l'ordine del giorno. La
verbalizzazione delle riunioni è curata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, designato a
svolgere le funzioni di Segretario; quest'ultimo è tenuto anche a curare la conservazione del registro delle
deliberazioni. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le riunioni del Consiglio sono
presiedute dal Vicepresidente e, qualora vi siano più Vicepresidenti, dal più anziano secondo l'età.
Qualora il Vicepresidente non venga nominato, trattandosi di figura eventuale nella composizione del
Governo, tali funzioni sono svolte dal Ministro più anziano per età.
La disciplina del funzionamento interno del Consiglio dei Ministri è contenuta in un apposito regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio il 10/11/1993, previa deliberazione del Consiglio stesso, il
10/11/93 .
Appunti di diritto
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Il regolamento disciplina sia la partecipazione alle riunioni del Consiglio sia le modalità di convocazione
dello stesso.
I Ministri
I ministri costituiscono uno degli organi del Governo.
Sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sono
responsabili, individualmente, degli atti adottati dai dicasteri loro affidati e, collegialmente, delle
deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Ciascun ministro può essere coadiuvato da più sottosegretari che da lui ricevono apposite deleghe per
l'esercizio delle loro funzioni.
Spetta ai ministri la funzione di indirizzo politico, e cioè la definizione degli obiettivi e dei programmi da
attuare e una funzione di controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive
generali impartite.
La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai dirigenti cui compete l'adozione di tutti gli atti
che impegnano il ministro verso l'esterno.
Sotto il profilo organizzativo, oltre che degli uffici del proprio ministero, i ministri si avvalgono di una
struttura di diretta collaborazione, denominata Ufficio di Gabinetto, che è costituita da personale di staff,
scelto secondo il criterio del rapporto fiduciario con lui.
Il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento
Le disposizioni costituzionali che regolamentano la formazione del Governo prevedono, all’art. 93, che il
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, devono prestare giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica, ed al successivo art. 94, comma 3°, che entro dieci giorni dalla
sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Dopo aver prestato il giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3°, della L.
400/1988, prima di assumere, quindi, la pienezza dei propri poteri, il Presidente del Consiglio ed i Ministri
devono, entro dieci giorni dal decreto di nomina, presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto
di fiducia.
Il voto di fiducia deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di
impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato.
Va precisato, a tal riguardo, che il Presidente del Consiglio ed i Ministri assumono le proprie responsabilità
di componenti del Governo fin dal giuramento e, quindi, già prima dell’ottenimento della fiducia.
Le disposizioni costituzionali appena riferite possiedono uno scopo ben preciso, che è quello di determinare
la creazione di una stabile maggioranza politica.
L’obbligo di motivare la mozione di fiducia, infatti, fa si che i singoli gruppi parlamentari di maggioranza si
impegnino a sostenere il Governo in maniera stabile.
Appunti di diritto
Pagina 53
Mentre, sotto altro aspetto, la previsione secondo la quale la votazione deve essere effettuata a scrutinio
palese determina, come detto, l’impegno e l’assunzione di responsabilità politica personale del singolo
parlamentare di sostenere il Governo.
Quando si presenta innanzi alle Camere per ottenerne la fiducia, il Governo e, per esso il Presidente del
Consiglio, espone il programma di governo, sulle cui dichiarazioni si svolge una discussione che, a sua volta,
si conclude, separatamente in ciascuna Camera, con la votazione della mozione di fiducia, che avviene,
come già riferito, con voto palese.
La Mozione di Fiducia è un documento, presentato dai parlamentari di maggioranza, nel quale si afferma
che la Camera approva le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei Ministri e accorda,
quindi, la fiducia al Governo.
Normalmente, l’esito del voto di fiducia in favore del Governo si presenta scontato, atteso che il Presidente
del Consiglio, prima di accettare l’incarico da parte del Presidente della Repubblica, ha già accertato, in
ciascuna Camera, la sussistenza di una maggioranza parlamentare a sostegno del suo Governo.
E’, peraltro, possibile, anche se nella storia della Repubblica tale circostanza si è verificata assai raramente,
ed in circostanze del tutto particolari, che il Parlamento neghi la fiducia iniziale al Governo.
In tal caso, il Governo sarebbe costretto alle dimissioni, con l’apertura di una crisi di governo e con
conseguenze paradossali, atteso che si sarebbe in presenza di un Governo in carica, perché nominato e con
il giuramento effettuato, ma senza la fiducia mai accordata.
Invero, come detto, tale ipotesi si presenta assai remota, essendo invece, più verosimile che in presenza di
una netta maggioranza derivante da una coalizione vincente a seguito delle elezioni, il successivo voto
fiducia da parte di entrambe le Camere si presenta, quasi sempre, scontato.
Ed ancora, l’art. 94, al comma 5°, prevede che ciascuna Camera possa presentare una mozione di sfiducia,
la quale deve essere firmata da almeno un decimo dei propri componenti.
Difatti, il Governo è obbligato a dimettersi allorquando una delle due Camere presenti e voti una mozione
di sfiducia.
Invero, occorre ricordare che la Costituzione, nel tentativo di evitare crisi di governo troppo frequenti, ha
previsto, al riguardo, che il voto contrario di una o di entrambe le camere si una proposta del governo non
importa obbligo di dimissioni (cfr. art. 94, comma 4).
Se, quindi, il Parlamento respinge un disegno di legge o un decreto-legge presentato dal Governo, ciò non
va inteso come espressione di sfiducia ed il governo può pertanto restare in carica.
Il Governo è, invece, giuridicamente obbligato a dimettersi quando il Parlamento approvi una mozione di
sfiducia.
Questa è un documento che esplicitamente esprime il disaccordo del parlamento sulla linea politica seguita
dal governo.
Va, però, precisato che nella storia politico-costituzionale della nostra Repubblica, soltanto una volta è
accaduto che un Governo si dimettesse in seguito all’approvazione di una mozione di sfiducia.
Appunti di diritto
Pagina 54
Difatti, se il Governo si rende conto che non è più sorretto da una maggioranza parlamentare, preferisce
dimettersi prima che le Camere discutano ed approvino la mozione di sfiducia.
Quindi, se le dimissione del Governo conseguono ad una mozione di sfiducia, la crisi viene definita crisi
parlamentare.
Viceversa, quando le dimissioni non nascono da discussioni effettuate in Parlamento sull’operato del
governo, ovvero, da una mozione di sfiducia, bensì da valutazioni politiche compiute all’esterno del
parlamento medesimo, si parla di crisi extraparlamentari.
Fino alla nomina del nuovo Governo, resta in carica il Governo dimissionario, le cui funzioni sono limitate
all’ordinaria amministrazione.
La questione di fiducia
Dalle mozioni di fiducia e di sfiducia va tenuta distinta la questione di fiducia.
Le prime sono, infatti, presentate dai parlamentari, mentre la questione di fiducia è posta dallo stesso
Governo ogni qual volta che lo stesso, temendo colpi di mano da un maggioranza, divenuta incerta,
soprattutto in sede di scrutinio segreto, voglia assicurarsene l’appoggio, allorquando si tratti di una
votazione su un atto che il Governo ritenga essenziale per la sua azione politica.
Spesso la questione di fiducia ha finito per costituire, e l’esperienza italiana lo ha dimostrato, un efficace
strumento per superare l’ostruzionismo.
Appunti di diritto
Pagina 55
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Struttura
Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale, il presidente della Repubblica si colloca, nel nostro
ordinamento, al vertice formale dell’organizzazione statale, fornito di limitati ma significativi poteri anche
sul piano sostantivo.
Durante i lavori della Costituente si discusse a lungo sulla concretezza dei poteri del presidente,
indubbiamente ridotti quantitativamente rispetto a quelli che lo Statuto Albertino concedeva al re, ma non
per questo meno incisivi e rilevanti nel funzionamento del Senato.
Al di sopra delle parti, il capo dello Stato è garante della costituzionalità dell’ordinamento e la Costituzione
gli garantisce efficienti poteri per assolvere a questa delicata funzione: egli è un organo tendenzialmente al
di sopra delle parti, capace di intervenire in forza di tali poteri costituzionalmente assegnatigli, per
consentire al sistema di funzionare nei momenti di crisi o di pericolo.
L’indirizzo politico per il quale agisce è distinto da quello di maggioranza e può definirsi “indirizzo
costituzionale” proprio in considerazione della posizione che gli spetta di “custode della Costituzione”.
Elezione e procedure per l’elezione: il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi membri, alla quale partecipano tre delegati per ogni regione, con eccezione della Valle d’Aosta che
ne ha uno, eletti dal Consiglio regionale.
La convocazione di tale Parlamento spetta al presidente della Camera dei deputati, che deve provvedervi
trenta giorni prima che scada il termine di durata del mandato del presidente in carica. Se però le Camere
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dal la
riunione delle nuove Camere.
Nel frattempo vengono prorogati i poteri del presidente in carica.
In caso di inadempimento permanente o di morte o di dimissioni del presidente della Repubblica, la
convocazione del Parlamento integrato dai rappresentanti regionali ha luogo entro quindici giorni dal
verificarsi dell’evento, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manchi meno di tre
mesi alla loro cessazione. In questi casi, ai sensi dell’art. 86 Cost., le funzioni presidenziali sono svolte in
qualità di supplente dal presidente del Senato.
L’elezione del presidente della repubblica ha luogo a scrutinio segreto; è dichiarato eletto chi consegua il
voto dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Qualora nessuno ottenga un tale risultato, si procede a
una seconda ed eventualmente a una terza votazione; solo a partire dal quarto scrutinio è dichiarato eletto
chi consegua la maggioranza assoluta.
Proclamato l’esito positivo della votazione, secondo la prassi il presidente della Camera, accompagnato dal
Segretario Generale, si reca dall’eletto per consegnargli il verbale dell’avvenuta elezione. Non è prevista in
questa fase alcuna accettazione formale da parte dell’eletto.
Appunti di diritto
Pagina 56
Requisiti di eleggibilità e incompatibilità
Può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni di età e
goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di presidente della Repubblica è inoltre incompatibile con qualsiasi carica o ufficio pubblico o
privato e con l’esercizio di qualsiasi professione. Al presidente sono attribuiti una dotazione ed un assegno
rivalutati automaticamente annualmente, in base all’indice ISTAT dei prezzi di consumo.
Assunzione della carica
Il presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, secondo l’art. 91 Cost. deve prestare
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
Il giuramento è l’atto con il quale l’eletto capo dello Stato manifesta la sua volontà di accettare la carica e
viene immesso nell’esercizio delle sue funzioni. E’ ormai prassi consolidata che all’atto del giuramento il
presidente rivolga alle Camere riunite un messaggio, oralmente.
Il presidente della Repubblica dura in carica sette anni dal giorno del giuramento: il termine presidenziale è
stato fissato più lungo rispetto alla durata delle Camere (5 anni), per garantire
maggior indipendenza al presidente nei confronti delle Assemblee, entrambe rinnovate nel corso del
mandato presidenziale. In astratto, il Capo dello Stato è rieleggibile senza limiti, tuttavia si sono manifestate
prevalenti opinioni contrarie alla rielezione dei presidenti scaduti.
Cessazione della carica
La cessazione del mandato può essere determinata da diverse cause:
-
-
scadenza del mandato: è la situazione normale; il presidente della Camera procederà agli
adempimenti di cui all’art. 85 Cost.
dimissioni: atto personale del presidente che non va controfirmato, per essere valido, dai ministri.
perdita dei requisiti per ricoprire la carica: ipotesi piuttosto astratta.
condanna da parte della Corte Costituzionale: per atti non riferentesi all’esercizio delle funzioni
presidenziali nei casi preveduti dalla legge.
morte: il presidente del Senato eserciterà le funzioni di Capo dello Stato e il presidente della
Camera indirà entro i quindici giorni dal l’evento luttuoso l’elezione del nuovo presidente della
Repubblica.
impedimento permanente all’esercizio delle funzioni: questa ipotesi potrebbe sollevare più
problemi rispetto alla morte.
Alla cessazione della carica il presidente della Repubblica diventa senatore di diritti, a vita, secondo l’art. 59
Cost. La carica si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione, ma è rinunciabile per espressa
disposizione costituzionale. Se il presidente ha perduto la cittadinanza o i diritti civili e politici non può
diventare senatore.
Appunti di diritto
Pagina 57
Sostituzione temporanea del presidente
si è detto che, secondo l’art. 86, qualora il presidente della Repubblica non possa adempiere le sue funzioni,
queste sono esercitate dal presidente del Senato.
Si è infatti tenuto conto che al presidente della Camera è attribuita la presidenza del Parlamento in seduta
comune, e la disposizione in materia di supplenza riequilibra così il rapporto tra le due Assemblee ispirato
appunto al bicameralismo perfetto.
L’istituto della supplenza del presidente del Senato è lasciato dalla Costituzione a regole di correttezza: è
presupposto un impedimento temporaneo o permanente del presidente della Repubblica.
Se l’impedimento è permanente devono sussistere ragioni di salute, e il presidente del Senato eserciterà le
funzioni di capo dello Stato fino all’entrata in carica del nuovo presidente della Repubblica.
Se l’impedimento è temporaneo, dovrà risultare da una situazione obiettiva (ad esempio viaggi all’estero) e
non da decisione personale del capo dello Stato, la cui valutazione è peraltro rilevante e può risultare
determinante; è escluso l’istituto della delega delle funzioni.
Accertato l’impedimento, il presidente del Senato acquista immediatamente l’esercizio delle funzioni
presidenziali, con tutte le prerogative della carica, senza necessità di alcuna particolare procedura e senza
l’obbligo di prestare giuramento. In astratto, il supplente può esercitare tutte le funzioni del presidente
impedito; tuttavia si è ritenuto che la correttezza costituzionale gli impedisca di adottare decisioni di
particolare rilievo politico, quale lo scioglimento delle Camere, o non particolarmente urgenti, come la
nomina di sentori a vita.
Le funzioni
Nell’ordinamento internazionale
Nello svolgimento dell’attività internazionale del nostro Stato, il presidente della Repubblica:
a) rappresenta lo Stato nei rapporti internazionali avendo una capacità rappresentativa generale;
b) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, secondo l’art. 87 Cost.;
c) ratifica i trattati previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Tale autorizzazione è
richiesta per i trattati di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.;
d) dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere. Nella prassi soltanto con legge potrebbero
essere conferiti al Governo i “poteri necessari” e solo successivamente il presidente della
Repubblica potrebbe procedere alla formale dichiarazione di guerra (che tuttavia nel nostro
ordinamento, ai sensi dell’art. 11 Cost., può solo essere guerra difensiva).
Nell’ordinamento interno:
Gli atti di indirizzo governativo:
gli atti che rendono concreta la politica del Governo vengono imputati al Presidente della repubblica per
ragioni formali, ma non indicano una competenza sostanziale dell’organo alla loro adozione, e vengono
definiti atti di indirizzo governativo.
Appunti di diritto
Pagina 58
La legge 12 gennaio 1991,n.13, ha indicato 30 gruppi di atti che vanno, appunto, adottati con decreto
presidenziale con elencazione esplicitamente dichiarata tassativa e tale da non poter essere “modificata,
integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso”.
Gli atti esecutivi di prescrizioni costituzionali
Altri atti devono essere compiuti dal presidente della Repubblica per lo stesso funzionamento
dell’ordinamento costituzionale.
Si tratta di atti dovuti anche se spesso la loro concreta adozione è preceduta da una proposta ministeriale,
assolutamente necessari per la continuità legale e il regolare funzionamento dello Stato, sicché la loro
omissione o anche un semplice ritardo sarebbero una forma gravissima di violazione costituzionale da
parte del capo dello Stato.
Tali sono: la promulgazione delle leggi alla quale il Presidente deve procedere entro un mese, salvo che
non intenda rinviare la legge alle Camere per una nuova deliberazione; l’indizione del referendum
popolare, costituzionale o abrogativo; l’indizione delle elezioni delle nuove Camere e la fissazione della loro
prima riunione.
La presidenza di organi collegiali
Spetta al presidente della Repubblica la presidenza di organi collegiali di rilevanza costituzionali, il Consiglio
supremo di difesa e il Consiglio superiore della Magistratura.
Il Consiglio supremo di difesa è composto da otto membri permanenti, ovvero il presidente della
Repubblica, il presidente del Consiglio dei ministri, cinque ministri e il capo di stato maggiore della difesa.
La presidenza del Consiglio superiore della Magistratura ha soprattutto carattere simbolico.
Gli atti di prerogativa
Si tratta di concessioni di onorificenze di ordini cavallereschi, di potere di grazia e di commutazione delle
pene, secondo l’art. 87 Cost., mentre la potestà di concedere amnistia e indulto rimane alle Camere.
Gli atti di indirizzo presidenziale
Sono atti attribuiti non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, al capo dello Stato. In forza di tali
poteri, il nostro presidente non è solo l’organo neutro e di intermediazione, bensì l’organo attivo abilitato
ad intervenire con atti rilevanti, nell’interesse del rispetto della Costituzione e di quell’unità nazionale che
spetta al presidente rappresentare.
In particolare:
La nomina del presidente del Consiglio dei ministri
i margini di scelta del capo dello Stato possono in realtà risultare molto ridotti, poiché non può non tenere
conto degli orientamenti delle forze capaci di dar vita a una maggioranza parlamentare. Il presidente della
Repubblica ha il compito di nomina del presidente del Consiglio e, su sua proposta, dei ministri.
L’accettazione delle dimissioni del governo
Spetta al Presidente accettare le dimissioni presentate dal Governo.
Quando il Governo non ha ottenuto la fiducia delle Camere o è stato colpito da sfiducia l’atto è dovuto, così
come nel caso di morte, impedimento permanente o decadimento della carica del presidente del Consiglio.
Appunti di diritto
Pagina 59
Quando invece il Governo presenta le sue dimissioni per valutazioni politiche il capo dello Stato può giocare
un ruolo importante e la sua decisione di accettare o di respingere le dimissioni del Governo, rientra in una
valutazione autonoma e fondata sugli interessi generali del Paese.
L’autorizzazione alla presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa
l’atto di autorizzazione della presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo ha per
lo più valore formale.
La convocazione straordinaria delle Camere
tale potere, previsto dall’art. 62 Cost., non è mai stato esercitato fino ad oggi.
L’invio di messaggi alle Camere
I messaggi del capo dello Stato alle Camere hanno un senso solo se si considerano come atti di indirizzo
presidenziale, come la possibilità data al presidente, in momenti gravi per il Paese, di prendere l’iniziativa di
inviare alle Camere messaggi per richiamare la loro attenzione su questioni che meritino di essere
esaminate e discusse.
Il potere di esternazione
Il presidente della Repubblica deve avere la possibilità di esprimere le proprie valutazioni in ordine
all’indirizzo costituzionale a lui rimesso, rivolgendole alle Camere con messaggi formali, ma anche ad altre
istituzioni costituzionali e al Paese.
Tali esternazioni non possono però investire questioni che rientrano nella competenza del Governo e del
Parlamento e non devono essere contestazioni da parte del presidente delle istituzioni costituzionali che a
lui spetta di garantire.
Il rinvio delle leggi alle Camere per una seconda deliberazione
Tale rinvio deve essere operato con un messaggio nel quale il capo dello Stato chiarisce i motivi della sua
decisione.
Il capo dello Stato deve infatti avere il potere di richiamare le Camere a una più attenta valutazione delle
leggi approvate, quando tali leggi appaiano in contrasto con prescrizioni costituzionali o con quegli interessi
generali della comunità nazionale di cui il capo dello stato è tutore.
Lo scioglimento delle Camere
E’ il potere più rilevante attribuito al capo dello Stato, contrappeso al potere delle Assemblee di
condizionare, con il voto di fiducia, l’esistenza del Governo nominato dal presidente della Repubblica.
Dopo il 1948 si sono avuti numerosi scioglimenti anticipati, determinati da motivazioni tecniche (1953,
1958, 1963, 1968), situazioni di instabilità politica del Parlamento (1972, 1976, 1979, 1983, 1987) contrasti
istituzionali (1992), bufere giudiziarie e mutamento delle leggi elettorali (1994), rotture politiche (1996).
Il potere di scioglimento risponde, anzitutto, alla necessità di garantire il funzionamento delle istituzioni in
caso di incapacità delle Camere di dare un Governo almeno relativamente stabile al Paese.
Appunti di diritto
Pagina 60
L’art. 88 Cost., che non parla sui casi nei quali può farsi ricorso allo scioglimento anticipato, contiene due
indicazioni procedurali.
Infatti il capo dello Stato:
a) prima di disporre lo scioglimento deve consultare i presidenti delle due Camere,
b) non può procedere a scioglimento negli ultimi sei mesi del suo mandato (“semestre bianco”).
La nomina di cinque giudici costituzionali
Spetta al presidente nominare un terzo dei giudici della Corte Costituzionale (cioè cinque), dopo l’elezione
degli altri dieci giudici, per consentire al presidente della Repubblica di integrare la composizione della
Corte con quelle competenze che fossero state eventualmente trascurate dal Parlamento o dalle supreme
magistrature.
La nomina di cinque senatori a vita
secondo l’art. 59 Cost. La scelta rimessa al presidente garantisce una valutazione obiettiva e non
condizionata da considerazioni politiche particolari e, come tale, rientra nelle esigenze politiche del
sistema.
La nomina di otto componenti del CNEL e del Segretario Generale della presidenza della
Repubblica
dei dodici membri scelti fra qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, otto sono
nominati dal presidente della Repubblica, senza bisogno della proposta del presidente del Consiglio dei
ministri.
Per la nomina del Segretario generale della presidenza della Repubblica è invece obbligatorio il parere del
Consiglio dei ministri, ma non vincolante, mentre è esclusa l proposta governativa.
La responsabilità
La tutela del capo dello Stato è disciplinata dal Codice Penale, che protegge il presidente della Repubblica
contro particolari reati quali l’attentato contro la sua vita, la sua incolumità e la sua libertà personale (art.
276); l’offesa alla sua libertà (art. 277); l’offesa al suo onore e prestigio (art.278). Secondo l’art. 279 il
presidente non ha responsabilità e non può essere biasimato per gli atti del Governo da lui emanati,
tuttavia per lo stesso criterio si ritiene che sia responsabile per gli atti di indirizzo presidenziale.
Responsabilità politica
secondo l’art. 89 Cost., nessun atto di indirizzo governativo è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che se ne assumono la responsabilità.
Per quanto riguarda gli atti di indirizzo presidenziale, il Governo non si assume invece nessuna
responsabilità politica.
Appunti di diritto
Pagina 61
Responsabilità penale
ai sensi di Costituzione (art. 90 Cost.), il presidente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle
sue funzioni, con l’eccezione nel caso di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.
A mettere il presidente in stato di accusa è il Parlamento in seduta comune, a giudicarlo la Corte
Costituzionale in composizione integrata.
L’elezione e la supplenza del Presidente
Negli Stati democratici la sua figura può essere condotta a due tipologie fondamentali:
Nelle repubbliche presidenziali:
al centro del sistema istituzionale, importanti funzioni politiche e di
governo.
Nelle repubbliche parlamentari:
funzione di imparzialità, organo al di fuori dei tre poteri, ha
funzione di garantire stabilità e assicurare l’unità della Stato.
In Italia …
Al Presidente sono attribuiti particolari poteri, il cui esercizio mira a garantire il funzionamento delle
istituzioni fondamentali dello Stato e ad assicurare la tutela dei cittadini.
Egli pertanto rappresenta l’unità dello Stato, al di là delle differenti ideologie dei singoli orientamenti
politici, inoltre assicura l’osservanza dei principi fondamentali della Costituzione, ciò significa che egli è il
garante della Costituzione.
Con ciò s’intende evidenziare che il Suo ruolo è in funzione del miglior funzionamento complessivo del
sistema Costituzionale. Tale obiettivo pu 414e42e ò essere raggiunto sia tramite funzioni di controllo che
mediante funzioni di stimolo, qualora gli organi non svolgano nel modo migliore le delicate funzioni loro
riservate.
Con l’espressione rappresentante dell’unità nazionale (art. 89), s’indica la sua funzione di simbolo.
Infatti, impersonificando la figura dello Stato, egli contribuisce a rafforzare il sentimento di solidarietà
all’interno dello Stato e superare gli eventuali motivi di divisione interna; tipici di un sistema come il nostro.
L’elezione del Presidente.
Nell’articolo 84 sono indicati i requisiti che deve possedere un Presidente, essi sono:
a) Essere cittadino italiano
b) Avere compiuto cinquant’anni
c) Godere dei diritti civili e politici
Il Presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune e da 58 rappresentanti delle
regioni.
Il motivo di tale percorso sta nella scelta dell’assemblea costituente di dare carattere parlamentare alla
nostra Repubblica.
Appunti di diritto
Pagina 62
L’assemblea elettiva è convocata dal Presidente della camera 30 giorni prima che scada il precedente
mandato presidenziale  si svolge a Montecitorio.
Ad essa partecipano anche tre delegati per ogni regione, eletti dal consiglio regionale, così da
rappresentare anche le minoranze.
L’unica la Valle d’Aosta ne invia uno.
Questa scelta ha un grosso rilievo perché significa che il Presidente è rappresentante di tutta la comunità
nazionale.
Per l’elezione occorre ottenere 2/3 dei voti dell’assemblea nelle prime tre votazioni, mentre nelle
successive è necessaria la maggioranza assoluta. (richiesta di ampio appoggio da tutte le forze politiche).
L’elezione deve avvenire a scrutinio segreto per assicurare che la nomina sia dettata dalla convinzione
personale degli elettori e non dall’influenza esercitata dai partiti.
Durata dell’incarico e status.
Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni, che vanno dal giorno del suo giuramento di fedeltà
alla Repubblica e osservanza della Costituzione compiuto dinanzi al parlamento riunito in seduta comune.
Il motivo della lunghezza del suo incarico sta nella volontà di assicurare continuità e stabilità al Presidente.
Il Presidente può essere rieletto più volte, anche se questo non è mai accaduto; comunque al termine del
mandato egli riceve la carica di senatore a vita.
La carica di Presidente è inoltre incompatibile con ogni altra funzione.
Per assicurare al Capo dello Stato l’indipendenza economica gli sono dati sia una dotazione sia un assegno,
entrambi determinati in base alla legge.
La dotazione è costituita da:
a) Alcune strutture quali la residenza al Quirinale, le tenute di S.Rossore e di Castelporziano
b) Da servizi quali la protezione e sicurezza, personale di servizio, ecc.
c) Uno stanziamento annuale di tre miliardi
Infine al Presidente della Repubblica fa capo il segretariato generale della Repubblica, che lo coadiuva nei
rapporti esterni, esso diretto da un funzionario di fiducia del Capo dello Stato.
La supplenza del Presidente della Repubblica.
Il Presidente non può delegare le funzioni relative al mandato presidenziale, tuttavia può accadere che il
capo dello Stato sia oggettivamente impedito a svolgere i suoi compiti, come nel caso di una grave malattia
o più semplicemente di un viaggio di rappresentanza.
Perciò distinguiamo due tipi d’impedimenti, nei quali la supplenza è attribuita al Presidente del senato:
Appunti di diritto
Pagina 63
Impedimenti temporanei
possono essere breve malattia, viaggi di lunga durata…; il Presidente del senato sostituisce il Capo dello
Stato solo per il periodo strettamente necessario (per i viaggi che il Presidente compie all’estero si parla di
supplenza parziale, essa è relativa solo alle funzioni esercitabili all’interno dello Stato.).
Impedimenti definitivi:
possono essere grave malattia, morte, dimissioni … per essi la Costituzione prevede che si proceda a nuove
elezioni indette dal Presidente della Camera entro 15 giorni oppure nel termine più lungo previsto in caso
di scioglimento delle camere, ovvero quando manchino meno di tre mesi al loro scioglimento.
In tal caso il Presidente del Senato resterà in carica durante l’iter delle elezioni e sino al giorno del
giuramento del nuovo Presidente.
La responsabilità del Presidente e i reati presidenziali.
Al Presidente è esclusa in certi casi la responsabilità mentre in altri casi può essere sottoposto al giudizio
della Corte costituzionale.
Il Presidente, come qualsiasi altro cittadino può commettere atti in relazione alla sua funzione.
Per i reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni egli è generalmente irresponsabile, salvo in due casi,
definiti reati propri in quanto non possono essere commessi da nessun altro cittadino, essi sono:
a) L’alto tradimento nel caso di un’intesa con potenze straniere per creare pregiudizio agli interessi
nazionali, o per sovvertire l’ordinamento costituzionale.
b) L’attentato alla Costituzione nel caso di comportamenti diretti a sovvertire le istituzioni
costituzionali ovvero a violare i principi fondamentali della Costituzione.
Nel caso che il Presidente compia uno dei reati connessi alla sua funzione, l’ordinamento prevede una
precisa e particolare procedura.
Il Presidente deve prima essere messo in Stato d’accusa
a) Dal parlamento in seduta comune,
b) A maggioranza assoluta dei suoi membri,
c) Sulla base di una relazione effettuata da un comitato formato dai componenti della giunta del
senato e della camera per le autorizzazioni a procedere.
Il comitato è presieduto in modo alternativo, per ogni legislatura, dai presidenti delle rispettive giunte.
Successivamente, qualora il parlamento dovesse concedere l’autorizzazione a procedere, il Presidente ella
Repubblica sarà giudicato dalla Corte costituzionale.
In particolare: qualora sia stata deliberatala messa in Stato d’accusa, la Corte costituzionale può disporne la
sospensione dalla carica.
Per i reati commessi come privato cittadino egli è responsabile come qualsiasi altra persona.
Appunti di diritto
Pagina 64
Le prerogative del Capo dello Stato
Le prerogative del capo dello stato si suddividono come segue:
L’irresponsabilità
Non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
È responsabile però per alto tradimento e attentato alla costituzione per i quali può essere messo in stato
d’accusa dal parlamento.
Tutela penale
Sono puniti i reati di attentato alla vita e di offesa all’onore del presidente della repubblica.
Prerogative economiche
Assegno personale e dotazione patrimoniale che comprende uno stanziamento annuo di denaro e un
patrimonio immobiliare.
Gli atti presidenziali possono essere sostanzialmente presidenziali o formalmente presidenziali.
Gli atti sostanzialmente presidenziali sono provvedimenti la cui competenza spetta in modo esclusivo al
presidente mentre gli atti formalmente presidenziali sono quei provvedimenti che il presidente emana su
iniziativa e con il consenso del governo.
Per quanto riguarda la competenza legislativa il presidente può: inviare messaggi alle camere, indire
referendum popolari, promulgare leggi, nominare 5 senatori a vita, …
Per il potere esecutivo deve:
nominare i l presidente del consiglio e i ministri, nominare i
funzionari pubblici, dichiarare lo stato di guerra, comanda le forze
armate…
Infine per il potere giurisdizionale:
presiede il consiglio superore della magistratura, concede al grazia,
nomina 5 giudici della corte costituzionale.
Gli atti del Presidente della Repubblica
Al Presidente pur essendo al di sopra dei tre poteri sono attribuiti un numero considerevole d’atti che
riguardano i suddetti poteri.
Atti formalmente presidenziali
Sono atti attribuiti al Presidente sotto il profilo formale, in quanto l’effettiva decisione di adottarli è stata
assunta dal governo o dai singoli ministri.
Essi sono atti dovuti perché egli si limita ad emanarli senza decidere al riguardo.
Il Presidente non può opporsi alla decisione del governo anche se può esprimere dei rilievi sugli atti.
Appunti di diritto
Pagina 65
In questi casi gli atti sono firmati dal Presidente tuttavia la Costituzione prevede e stabilisce che nessun atto
è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se n’assumono la responsabilità.
La ragione sta nel fatto che il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni;
perciò la controfirma è un elemento indispensabile in quanto attribuisce l’effettiva responsabilità ai ministri
che ne sono responsabili davanti al parlamento.
A questa categoria appartengono i seguenti atti:
-
L’emanazione degli atti normativi del governo e l’autorizzazione alla presentazione alle camere di
disegni di legge del governo.
La nomina dei ministri su proposta del Presidente del consiglio.
L’adozione di provvedimenti amministrativi con decreto presidenziale.
La nomina di funzionari dello Stato
La ratifica dei trattati internazionali e gli altri atti relativi a rapporti internazionali.
La dichiarazione dello Stato di guerra.
Lo scioglimento dei consigli regionali.
Il conferimento delle onorificenze.
La concessione dell’amnistia e dell’indulto su legge di delegazione delle camere. Questi ultimi sono atti di
clemenza generale:
-
L’amnistia ha com’effetto quello di estinguere il reato.
L’indulto invece condona la pena o una parte di essa.
Tali procedure sono ora attribuite al parlamento.
Atti sostanzialmente presidenziali:
Essi sono gli atti per la cui emanazione è determinante la volontà del Capo dello Stato, in sostanza egli li
può decidere in piena autonomia.
Anche in questo caso è necessaria la controfirma dei ministri, in quanto l’art. 89 esprime una regola
generale.
Tuttavia i ministri si limitano ad assicurarne la validità solo sotto il profilo formale.
Appartengono a questa categoria:
-
La nomina di cinque senatori a vita.
La nomina di cinque giudici della Corte costituzionale.
L’invio di messaggi alle camere e comunque l’esternazione dell’opinione del Presidente su fatti di
interesse generale.
La convocazione straordinaria delle camere.
La promulgazione e il rinvio delle leggi.
La concessione della grazia.
L’indizione delle elezioni delle nuove camere e la convocazione della prima riunione delle nuove
camere.
L’indizione dei referendum.
Appunti di diritto
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Atti complessi:
In certi casi il Presidente partecipa con altri organi alla formazione della volontà dell’atto:
-
Il decreto di nomina del Presidente del consiglio.
Lo scioglimento anticipato delle camere.
Infine il Presidente è chiamato a presiedere due organi collegiali:
-
Il consiglio superiore della magistratura.
Il consiglio supremo della difesa.
Appunti di diritto
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LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale della Repubblica italiana è un organo previsto dalla Costituzione della Repubblica
Italiana del 1948. Le norme del suo funzionamento sono contenute nella Costituzione stessa, nella legge
costituzionale n. 1 del 1948 e nella legge n. 87 del 1953, nonché in altre disposizioni integrative e nel
regolamento generale di cui la Corte è dotata.
Composizione e funzioni
In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:




sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge,
dello Stato e delle regioni,
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (introdotta con la legge costituzionale n.
1 dell'11 marzo 1953).
L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che «la Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati:
1. per un terzo dal Presidente della Repubblica;
2. per un terzo dal Parlamento in seduta comune;
3. per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa»; di questi (secondo l'art. 2,
comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953):



tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i
presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della
Cassazione;
uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione ed i consiglieri del
Consiglio di Stato;
uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il
procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti
Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale
equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la
necessaria sensibilità politica.
La nomina da parte del capo dello Stato è un atto presidenziale in senso stretto per il quale è prevista la
controfirma del presidente del Consiglio dei ministri, che può essere negata nel caso di mancanza dei
requisiti nei candidati o per gravi ragioni di opportunità.
Quindi il contenuto del decreto è deciso autonomamente dal presidente della Repubblica, e la controfirma
ha solo lo scopo di certificare la regolarità del procedimento seguito.
Appunti di diritto
Pagina 68
L’elezione ad opera del parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti dell’assemblea.
Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L’alto quorum ha spesso
determinato ritardi (oltre il termine di un mese previsto da norma costituzionale) nell’elezione dei giudici,
pericolosi perché la Corte per funzionare necessita di almeno 11 giudici.
Tanto che nel 2002 per la prima volta la Corte ha rinviato la discussione su una delle cause in ruolo per
mancato raggiungimento del quorum di 11 giudici.
L’elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e
in mancanza, in seconda votazione a maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati, in numero
doppio di quelli da eleggere, più votati.
I giudici sono scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
In relazione a questa componente elettiva si è posto il problema di stabilire che cosa si debba intendere per
suprema magistratura: la tesi che ha prevalso è di ritenere che il soggetto debba possedere requisiti sia
formali (cioè l’essere magistrato) sia sostanziali (cioè esercitare effettivamente le funzioni).
Il giudice così nominato resta in carica nove anni, decorrenti dal giuramento, alla scadenza dei quali cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Non è, quindi, possibile la prorogatio del giudice con mandato
scaduto, in attesa della nomina e dell'entrata nelle funzioni del nuovo giudice. Ciò potrebbe comportare
qualche problema, per il fatto che non sempre il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice
viene rispettato.
Il mandato non può essere rinnovato. I membri della Corte costituzionale godono dell'immunità politica e
penale simile a quella prevista dall'articolo 68.
Accanto alla composizione ordinaria la Corte conosce una composizione integrata, che si ha ogni volta che
la Corte è chiamata a giudicare dei reati presidenziali di alto tradimento e di attentato alla costituzione,
previa messa in stato di accusa del Capo dello Stato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
In tal caso la Corte è integrata con 16 membri tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini eleggibili a senatore
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante l’elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici ordinari. In tal caso la Corte deve essere composta da almeno 21 giudici e quelli aggregati
devono essere la maggioranza.
Il giudizio di legittimità costituzionale
In via del tutto astratta, qualsiasi norma prodotta da fonte costituzionale (sia essa contenuta nella
Costituzione o in leggi costituzionali) è idonea a svolgere la funzione di parametro in un giudizio di fronte
alla Corte costituzionale. Più concretamente, l'estensione del parametro varia a seconda del tipo di giudizio,
nonché dell'oggetto dello stesso.
Così, se per i giudizi in via incidentale e in via principale esso consiste nelle «disposizioni della Costituzione
o delle leggi costituzionali che si assumono violate», in caso di conflitti tra poteri dello Stato o tra Stato e
Appunti di diritto
Pagina 69
Regioni esso è, rispettivamente, individuato dalla sfera di «attribuzioni determinata tra i vari poteri da
norme costituzionali» e dalla «sfera di competenza costituzionale».
Inoltre, il parametro può essere costituito sia da norme ricavabili da disposizioni espresse, sia da norme
implicite, derivanti da combinati disposti, da principi o consuetudini costituzionali, nonché da consuetudini
internazionali (immesse nel nostro ordinamento dalla clausola di adeguamento contenuta nell'art. 10 della
Costituzione italiana).
Un ultimo cenno merita la così detta «elasticità» del parametro che innanzi tutto è composto non solo da
elementi di natura normativa, ma anche da elementi di natura fattuale (si pensi alle questioni di fatto che
influenzano - per la loro apertura strutturale - i principi costituzionali; ma si pensi anche al giudizio di
ragionevolezza, che consiste in un giudizio sulla congruità delle norme rispetto ai fatti), elementi di natura
fattuale che possono essere efficacemente sintetizzati con l'espressione, originariamente adottata dalla
dottrina costituzionalistica francese, di «blocco di costituzionalità».
Ma è anche da sottolineare come, in relazione ad alcuni particolari oggetti, e per la peculiare natura della
fonte o per la materia trattata, il parametro di costituzionalità possa «stringersi» o «allungarsi».
Così, in relazione ai giudizi concernenti le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, le norme
concordatarie (contenute nei Patti Lateranensi, cui fa espresso riferimento l'art. 7 della Costituzione) e le
norme comunitarie (immesse nell'ordinamento nazionale in base al disposto dell'art. 11 della Costituzione)
esso si riduce ai soli «principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale».
Al contrario, in relazione ai decreti legislativi, il parametro si amplia, secondo lo schema della norma
interposta, anche alla legge di delegazione, la quale (pur rimanendo fonte pleno iure primaria) si pone così,
rispetto al decreto legislativo, su di un gradino intermedio tra piano costituzionale e piano legislativo,
«degradando», nel reciproco rapporto, il decreto legislativo stesso a fonte subprimaria.
Il giudizio sui conflitti di attribuzione
Tra poteri dello Stato
Dispone l'art. 37 della legge n. 87 del 1953 che «il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte
costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme
costituzionali».
Per quanto riguarda i profili soggettivi, si deve chiarire la nozione di potere dello Stato. Posto il carattere
policentrico del nostro ordinamento costituzionale, e quindi la non corrispondenza tra funzione e potere, e
considerando inoltre la differenza che si pone tra attribuzione (che si fonda su disposizioni costituzionali) e
competenza (che, essendo la misura dell'attribuzione, trova la sua fonte in disposizioni legislative), si riduce
l'importanza dell'organo-soggetto per aumentare quella dell'oggetto, ponendosi l'attenzione della Corte,
più che sulle attribuzioni, sulla natura costituzionale degli interessi.
La giurisprudenza della Corte costituzionale, comunque, per riconoscere un potere dello Stato, richiede che
esso sia almeno menzionato dalla Costituzione; che gli competa una sfera di attribuzioni costituzionali; che
ponga in essere atti in posizione di autonomia e indipendenza; che questi atti siano imputabili allo Stato.
Appunti di diritto
Pagina 70
Per ciò che, invece, concerne i profili oggettivi, c'è da sottolineare come qualsiasi atto sia idoneo ad essere
impugnato in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e che il parametro può essere
individuato in qualsiasi norma costituzionale (o anche in norme subcostituzionali concernenti la
competenza).
Il conflitto, oltre alle ipotesi-limite di vindicatio potestatis, può più frequentemente assumere le forme di
conflitto da menomazione (un potere invade l'ambito di un altro) o da interferenza (due poteri reclamano
la stessa competenza).
Rimane infine da sottolineare come la pronuncia della Corte costituzionale riguardi sia l'atto impugnato sia,
per il tramite di esso, la competenza e l'attribuzione.
Tra Stato e regione e tra regioni
Perché si instauri un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione (o tra Regioni) si richiede la presenza di un
atto che invada la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato e alle Regioni.
Pur notando una sostanziale decostituzionalizzazione del parametro (dovendosi quindi, più correttamente,
parlare di atti illegittimi e non incostituzionali), risulta impugnabile qualsiasi atto, ad eccezione delle leggi e
delle altre fonti primarie, richiedendosi altresì che la lesione sia attuale, concreta e non meramente virtuale
(la Corte costituzionale - ha infatti affermato in una sentenza - non è un consulente costituzionale).
La tipologia del conflitto è estremamente simile a quella presentata in sede di analisi di conflitto tra poteri
dello Stato: esso potrà quindi consistere in una rivendicazione, ovvero in un conflitto da menomazione,
interferenza od omissione.
Competente a sollevare il conflitto, come per il giudizio in via principale, è il Consiglio dei ministri o la giunta
regionale, con una impugnazione sempre successiva, e caratterizzata da elementi politici oltre che giuridici.
La Corte costituzionale, d'altronde, può sospendere il giudizio e rimettere di fronte a sé stessa questione di
legittimità costituzionale della legge in base alla quale è stato adottato l'atto impugnato, così come potrà
sospendere l'esecuzione del medesimo atto impugnato.
Anche nel giudizio che risolve un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, così come quello tra poteri
dello Stato, oggetto del giudizio, per il tramite dell'atto, è la competenza, sia in astratto che in concreto.
Particolare rilevanza presenta, nel giudizio di cui si sta trattando, il problema del contraddittorio.
Soprattutto dopo la riforma del titolo V della Costituzione, infatti, si è riconosciuta una sfera di competenze
anche agli enti locali subregionali, i quali rimangono privi di strumenti di tutela attivabili presso la Corte
costituzionale.
L'ammissibilità del referendum
Mentre, a norma dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970, l'Ufficio centrale per il referendum, istituito presso
la Corte Suprema di Cassazione, è competente a pronunciarsi circa la legittimità del referendum, a norma
del successivo art. 33 della stessa legge n. 352/1970, nonché dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del
1953, la Corte costituzionale è competente a pronunciarsi circa l'ammissibilità del referendum.
La giurisprudenza della Consulta, sul punto, è stata notevolmente innovativa, rispetto alle scarne
disposizioni costituzionali. L'unico limite espresso, infatti, riguarda l'oggetto del quesito referendario che, a
Appunti di diritto
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norma dell'art. 75 della Costituzione, non può riguardare leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Accanto a queste limitazioni espresse, la Corte ne ha individuate altre, avendo riguardo a proprietà formali
o sostanziali della legge oggetto di referendum (escludendo, in questo modo, le disposizioni di rango
costituzionale, le leggi dotate di una forza passiva rinforzata, le norme a contenuto costituzionalmente
vincolato).
Per ciò che, inoltre, riguarda la domanda, la Corte ha precisato che essa, per corrispondere alla ratio stessa
dell'istituto referendario, nonché al valore democratico del voto, deve rispondere a criteri di razionalità,
omogeneità e coerenza. È infine da notarsi come, in alcune occasioni, si sia avuto un improprio esame della
normativa di risulta, sub specie di sindacato anticipato di ragionevolezza.
Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il
referendum che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della
deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta
ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.
Nella camera di consiglio sono ammessi al contraddittorio per essere sentiti i promotori e il governo.
Ma la Corte ha escluso la partecipazione di altri soggetti in quanto "la richiesta di estendere il
contraddittorio ad altri cointeressati all'esito della vicenda referendaria trova insuperabili ostacoli nella
stessa complessiva strutturazione del procedimento referendario, caratterizzato da precise scansioni
temporali, e nella conseguente esigenza che pure la fase del controllo di ammissibilità si mantenga in
stretta connessione cronologica con le fasi che la precedono e le fasi che la seguono, restando contenuta
entro rigorosi limiti di tempo, che rischierebbero di venire superati per effetto di un diffuso ed
indiscriminato accesso di soggetti, i quali potrebbero poi chiedere di esporre anche oralmente le proprie
ragioni"(Sentenza Corte costituzionale 47/1991). Il giorno della deliberazione è comunicato ai delegati o
presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.
Entro tre giorni prima della deliberazione i delegati o i presentatori e il Governo possono depositare alla
Corte memorie sulla legittimità costituzionale del referendum. La Corte deve decidere con sentenza da
pubblicarsi entro il 10 febbraio, indicando le richieste ammesse e quelle respinte.
Della sentenza è data d'ufficio comunicazione al presidente della Repubblica, ai presidente delle Camere, al
presidente del consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il referendum e ai delegati e presentatori entro
cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza e il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica
La Corte costituzionale, infine, è competente a giudicare del presidente della Repubblica per i reati
funzionali di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (rimanendo la competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria per i reati comuni, e l'irresponsabilità presidenziale - cui si affianca un obbligo morale
di dimissioni, posto che, a norma dell'art. 54 secondo comma «i cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore » - per i restanti reati commessi
nell'esercizio delle sue funzioni).
Appunti di diritto
Pagina 72
In tale ipotesi, il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune
(richiedendosi la maggioranza assoluta dei membri), e giudicato dalla Corte costituzionale, integrata nella
sua composizione da 16 membri eletti dal Parlamento ogni 9 anni fra i cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore
Si ricorda comunque che, inizialmente, sino alla riforma intervenuta con la legge cost. 1 del 1989, la Corte
era competente anche per i reati ministeriali.
Oggi tale funzione, pur con procedure particolari, è assolta dalla giustizia ordinaria.
Appunti di diritto
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LA MAGISTRATURA
La magistratura è l’ autorità che ristabilisce l’ ordine giuridico violato, imponendo l’ osservanza delle norme
giuridiche e applicando le sanzioni.
La funzione giurisdizionale (f.g.)
Consiste nell’ applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti, si giudicano cioè i comportamenti e i fatti
contrari alla legge e si applicano le relative sanzioni.
La f.g viene messa in atto attraverso il processo che può essere civile, penale, amministrativo e termina
sempre con una sentenza.
La f.g si distingue in ordinaria e speciale:
quella ordinaria:
è esercitata dai giudici ordinari e in particolare si occupa di giurisdizione civile
ovvero le controversie tra privati e di quella penale per accertare l’esistenza di reati
e applicarne le sanzioni.
Quella speciale
comprende la giurisdizione amministrativa e quella non amministrativa.
GRADI: quando una parte non si sente soddisfatta della prima sentenza (giudizio di primo grado) può
proporre appello contro tale sentenza. Così si svolgerà un processo davanti a un’ altro giudice
(corte d’ appello o giudizio di 2 grado). Contro quest’ ultima possono ricorrere alla corte di
cassazione davanti alla quale si instaura un giudizio di 3 grado.
L’articolo 13
riserva il potere di limitare la libertà personale del cittadino solamente al giudice.
L’ articolo 24
garantisce a chiunque il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
L’articolo 25
dice che il cittadino deve essere giudicato dal giudice competente per reato e per territorio
e il colpevole non può essere punito se non in forza ad una legge che sia entrata in vigore
prima del reato.
L’ articolo 27
dice che la responsabilità penale è personale e che l’ imputato non è colpevole fino alla
condanna definitiva e non è ammessa la pena di morte.
Il processo
è un insieme si atti attraverso i quali lo Stato consente a ciascun cittadino di ottenere
l’applicazione della legge e far valere i propri diritti.
I due soggetti (si definiscono parti) e ottengono una decisione chiamata sentenza:
L’ articolo 101 stabilisce che i giudici non possono ricevere ordini o ricavare vantaggi delle loro decisioni:
devono essere liberi di giudicare.
L’articolo 107 dice che qualunque provvedimento che implica un trasferimento di sede, una promozione
deve essere adottato dal consiglio superiore della mag. Inoltre stabilisce che i giudici sono
tutti uguali tra loro.
Appunti di diritto
Pagina 74
I giudici sono nominati per concorso in questo modo si garantisce l’ imparzialità e la preparazione tecnica e
professionale : questi sono i giudici di carriera.
Accanto a loro vi sono i giudici onorari che svolgono l’ attività giudicante in modo non stabile e
professionale.
Il giudice di pace
ha la competenza per cause civili di piccolo valore e dei rapporti tra proprietari in
genere
I giudici popolari
sono cittadini estratti a sorte in possesso di requisiti per entrare a far parte della
corte d’ Assise.
Nella magistratura ordinaria:






giudice di pace: dura in carica 4 anni e si occupa delle cause civili da poco;
pretore: è un giudice di 1° grado e si occupa di cause civili più importanti.
Tribunale: è formato da tre giudici di carriera e si occupa di cause sopra i 20 milioni.
Corte d’ appello: emette un giudizio sul quale si è già pronunciato il tribunale;
Corte d’ assise: è formata da 2 giudici di carriera e 6 popolari. Giudica i casi con una pena di 24 anni
Corte d’ assise d’ appello: deve giudicare i reati per la quale si è già pronunciata la corte d’ assise.
Nella magistratura amministrativa:




Tar: ( tribunali amministrativi regionali)sono competenti per le controversie relative alla lesione di
interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione.
Cosiglio di stato: è il giudice d’ appello contro le sentenze del tar;
Corte dei conti: ha la competenza nelle materie di contabilità pubblica;
Commissioni tributarie: hanno competenze a giudicare le controversie fra contribuenti e l’
amministrazione finanziaria.
La giurisdizione ordinaria e speciale
In tutti gli ordinamenti vi sono giudici ordinati in un sistema, caratterizzato da un disciplina omogenea e
dalla possibilità di impugnare le decisioni di un giudice innanzi ad uno superiore; di solito sono assicurati tre
gradi di giudizio, quello iniziale (di fronte al giudice di prima istanza) e due a seguito d'impugnazione,
l'ultimo dei quali si svolge davanti alla corte suprema che è posta al vertice del sistema.
I giudici che appartengono a questo ordine sono detti ordinari ed hanno competenza generale, in
contrapposizione ai giudici speciali che, invece, non appartengono all'ordine e hanno competenza su
materie specifiche.
In alcuni ordinamenti i giudici speciali possono essere ordinati in giurisdizioni speciali, parallele alla
giurisdizione ordinaria costituita dai giudici ordinari.
La giurisdizione unica è tipica dei paesi di common law mentre la pluralità di giurisdizioni si riscontra spesso
nei paesi di civil law.
Dove esiste una pluralità di giurisdizioni è attribuita ad un organo la potestà di risolvere i conflitti di
competenza insorti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni (conflitti di giurisdizione).
Appunti di diritto
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In alcuni ordinamenti tale compito è demandato alla corte suprema posta al vertice della giurisdizione
ordinaria (in Italia, ad esempio, alla Corte di cassazione), in altri ad un organo apposito (come il Tribunal des
conflits francese, costituito da un ugual numero di membri del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione,
presieduti dal Ministro della giustizia).
Vi sono anche ordinamenti che, come quello tedesco, non hanno organi deputati a risolvere i conflitti di
giurisdizione, per cui è il primo giudice adito a decidere se ha la giurisidizione o meno e, qualora dichiari la
giurisdizione di altro giudice, vincola quest'ultimo.
Per terminare, la giurisdizione ordinaria è quella cui è rimessa la competenza sulla maggior parte delle
richieste di intervento del giudice.
Al giudice ordinario è rimessa tanto la competenza civile quanto quella penale (e in Italia anche quella
amministrativa nel caso in cui la controversia tra una parte e P.A. riguardi un diritto soggettivo: ad es. Tizio
che viene licenziato dall'ufficio comunale fa ricorso al giudice ordinario. Questo è diverso dal caso in cui la
controversia riguardi un interesse legittimo poiché in tal caso la competenza è del giudice amministrativo:
es. Caio lamenta che un concorso si è svolto con irregolarità. In tal senso v. art. 103.1 Cost.).
Le giurisdizioni speciali invece hanno competenza sulle materie che la legge gli rimette. Per capire vedi
ancora Art. 103 Cost. nella parte: “il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi (quindi
hanno giurisdizione speciale, il giudice ordinario non può giudicare su questi casi) e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (in tal caso non si parla semplicemente di giurisdizione
speciale ma anche esclusiva poiché si tratta di diritti soggettivi che dovrebbero essere di competenza del
giudice ordinario ma che la legge gli sottrae affidandoli al giudice ordinario).
Riassumendo: la giurisdizione ordinaria ha competenza generica, la giurisdizione speciale ha competenza
sulle materie che non rientrano nelle competenze di quella ordinaria; è speciale nel senso che è istituita
apposta per alcuni casi o materie.
Il Csm: Consiglio superiore della magistratura
Consiglio superiore della magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale dell'ordinamento
italiano. Esso è l'organo di autogoverno della Magistratura ordinaria, ovvero civile e penale. Ha lo scopo di
garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da
quello esecutivo.
Il Consiglio Superiore della Magistratura è un "Organo di rilievo Costituzionale" (come ha sancito la corte
costituzionale), si fa riferimento ad esso nella Costituzione italiana agli articoli 104, 105, 106 e 107.
La dottrina s’è per anni divisa sulla natura di organo costituzionale oppure meramente di rilievo
costituzionale del Consiglio; ma, soprattutto, è stata problematica l'individuazione delle specifiche
disfunzioni del Consiglio. Infatti, l'esercizio di alcuni poteri e funzioni da parte del Consiglio, non
esplicitamente menzionati in Costituzione, ha più volte causato tensioni con settori del mondo politico. È
questo il caso di quelle che autorevole dottrina definisce "funzioni di rappresentanza del potere giudiziario
nei rapporti con gli altri poteri" (Pizzorusso), come, ad esempio, fare proposte al ministro sulle materie di
sua competenza, dare pareri sui disegni di legge in qualsiasi modo attinenti all'organizzazione della giustizia
(v. l'art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195) e, più in generale, il potere di pronunciarsi manifestando la
propria opinione su qualsiasi vicenda possa interessare il funzionamento della giustizia. In particolare forti
Appunti di diritto
Pagina 76
tensioni si sono, più volte, generate in occasione di interventi consiliari a tutela dell'indipendenza e
dell'autonomia della magistratura di fronte ad attacchi provenienti dall'esterno di essa, specialmente dal
mondo politico; è anche questo il caso dell'adozione di atti normativi (o paranormativi) da parte del
Consiglio. Nel campo politico si è assistito, invece, a tentativi di circoscrivere questa attività consiliare di
produzione normativa: a questo tendeva il progetto di legge costituzionale adottato dalla Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali (Commissione "D'Alema" della XIII legislatura, mai approvato),
che peraltro prevedeva che il Consiglio superiore della magistratura ordinaria fosse composto di una
sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.
L'articolo 110 della Costituzione, che assegna al Ministro della Giustizia il compito di curare
"l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”, garantisce però la piena autonomia e
indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi "sono soggetti soltanto alla legge."
L'organo che assicura l'autonomia dell'ordine giudiziario è il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.),
cui compete l’autogoverno dei magistrati ordinari, civili e penali.
Ad esso spettano, infatti, le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni
e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i magistrati amministrativi, contabili e
militari hanno propri organi di governo). Le funzioni di autogoverno del Consiglio Superiore della
Magistratura quindi in materia di stato giuridico dei Magistrati, con riguardo a:








assunzione (sempre tramite concorso pubblico);
assegnazione ad un incarico;
promozione;
trasferimento;
attribuzione di sussidi ai magistrati e alle loro famiglie;
procedimento disciplinare;
nomina dei magistrati di Cassazione
nomina e revoca i magistrati onorari.
Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al TAR Lazio ed in Cassazione.
Appunti di diritto
Pagina 77
L’UNIONE EUROPEA
Cenni su origini e sviluppi
Le istituzioni comunitarie
Le principali istituzioni comunitarie sono:
Il parlamento europeo
Ha funzione legislativa e di bilancio. È formato da 732 deputati eletti direttamente dai cittadini europei per
5 anni. All’interno dell’assemblea sono divisi in gruppi politici e in commissioni parlamentari.
Le votazioni avvengono con maggioranza semplice o in maggioranza qualificata in alcuni casi.
Il consiglio europeo
Ha una funzione di impulso e di indirizzo politico e consiste di individuare gli orientamenti e le direttive
politiche generali dell’unione.
È costituito dalle riunioni dei capi di stato e di governo a cui partecipano anche il presidente della
commissione europea e il ministro degli esteri europeo.
Il consiglio deve riunirsi periodicamente almeno una volta ogni sei mesi ed è guidato da un presidente
eletto dal consiglio per due anni.
Il consiglio dei ministri
Ha importanti funzioni in materia legislativa e deliberativa ed è formato da un ministro per ogni stato o da
un rappresentante a li vello ministeriale.
La presidenza è attribuita a un gruppo di tre stati per diciotto mesi.
La commissione europea
Ha una funzione sia esecutiva sia di iniziativa legislativa. È formata da un commissario per ciascuno stato
membro.
Il presidente attribuisce gli incarichi ai singoli commissari e viene nominato dal consiglio europeo a
maggioranza qualificata in seguito all’approvazione del parlamento europeo.
La corte di giustizia
E’ l’organo giurisdizionale ed è formata da un giudice per ogni stato membro ed è competente in materia di
ricorsi per inadempimento degli obblighi comunitari da parte degli stati membri e in materia di risoluzione
delle questioni pregiudiziali comunitarie.
Appunti di diritto
Pagina 78
L’ordinamento internazionale
Il diritto internazionale è costituito dall’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la comunità
internazionale.
I soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale sono soltanto i singoli stati e le organizzazioni
internazionali.
Uno stato può essere considerato un membro della comunità internazionale solo se possiede l’effettività e
l’indipendenza.
Le norme del diritto internazionale sono efficaci e vincolanti solo per gli stati e non per i singoli cittadini ma
a loro volta gli stati hanno l’obbligo di procedere al recepimento delle norme internazionali e cioè ad
adattare il proprio ordinamento a quello internazionale.
Il diritto internazionale è un diritto volontario poiché si fonda sull’adesione spontanea da parte dei soggetti
che ne osservano le disposizioni.
Le consuetudini internazionali consistono nella ripetizione costante e uniforme di determinati
comportamenti da parte della generalità degli stati nei loro rapporti reciproci con la convinzione di
uniformarsi alle norme del diritto internazionale.
I trattati internazionali sono accordi liberamente accettati e sottoscritti da stati sovrani.
La loro formazione avviene attraverso quattro fasi: la negoziazione, la stipulazione, la ratifica e lo scambio
delle ratifiche.
I trattati possono essere:




Bilaterali
Multilaterali
Chiusi
Aperti
I rapporti dello stato italiano con gli altri stati sono disciplinati dagli articoli 10 e 11 della costituzione.
Il primo comma dell’articolo 10 afferma che l’ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali e
l’articolo 11 dichiara che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
consente delle limitazioni all’ordinamento per assicurare la pace tra le nazioni.Infine l’articolo 11
attribuisce allo stato italiano il compito di propulsione e sostegno delle organizzazioni internazionali.
Le organizzazioni internazionali sono associazioni costituite da più stati per realizzare fini d’interesse
collettivo. Queste possono essere universali o regionali e la prima organizzazione di tipo universale è la
società delle nazioni, costituita subito dopo la prima guerra mondiale.La società delle nazioni è stata, dopo
la fine della seconda guerra mondiale, sostituita dall’ONU.
Appunti di diritto
Pagina 79
Accenno sull’ONU
L’organizzazione delle nazioni unite è il tutore dell’ordine internazionale in quanto ha lo scopo di
mantenere la pace e la sicurezza tra gli stati.
Tra gli obiettivi dell’ONU c’è quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, favorire le relazioni
di amicizia tra le nazioni e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo.
Gli organi principali dell’ONU sono:





L’assemblea generale (l’organo politico e deliberativo)
Il consiglio di sicurezza (l’organo operativo che attua i provvedimenti per mantenere la pace e la
sicurezza),
Il segretario generale (funzionario amministrativo di grado più elevato)
La corte internazionale di giustizia (organo giurisdizionale)
Il consiglio economico e sociale (di competenza speciale, si occupa di questioni economiche, sociali,
culturali e sanitarie).
Le fonti comunitarie
Il diritto comunitario si distingue in:
Diritto comunitario originario: composto da
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Trattati istitutivi delle Comunità Europee e atti di modifica successivi (protocolli); in particolare:
l'Atto Unico Europeo, il Trattato sull'Unione europea (altrimenti noto come Trattato di Maastricht),
il Trattato di Amsterdam, il Trattato di Nizza, e il Trattato di Lisbona;
Principi generali di diritto comuni agli Stati membri, fra cui:
Principio della certezza del diritto;
Principio di irretroattività della legge penale;
Principio di proporzionalità dell'azione amministrativa;
Principio del rispetto dei diritti quesiti;
Principio dell'affidamento dei terzi in buona fede;
Principio di sussidiarietà;
Principio di leale cooperazione;
Principio di legalità;
Principio di non discriminazione: desunto dall'art.12 TCE, che vieta le discriminazioni in base alla
nazionalità, e dall'art. 13 per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali;
Principi generali propri del Diritto Comunitario, quali:
Principio di libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali;
Principio dell'effettività e non discriminatorietà della tutela giurisdizionale;
Principio di solidarietà tra gli Stati membri;
Principio della preferenza comunitaria;
Principio del mutuo riconoscimento;
Principio della diretta applicabilità del Diritto comunitario;
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Costituzione Europea.
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Diritto comunitario derivato:
Regolamenti: atti a portata generale ed astratti, direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti
gli Stati membri a tutti i soggetti;
Direttive: atti che vincolano gli stati membri al raggiungimento dei risultati per i quali sono state
emanate, lasciando a questi la scelta dei mezzi giuridici più idonei con i quali raggiungerli.
Le direttive, in genere, non sono direttamente applicabili e obbligatorie negli stati membri. Esistono
comunque dei casi in cui si ritiene che ciò avvenga: quando impongano un obbligo meramente
negativo e non necessitino, quindi, di norme applicative, quando si limitino a chiarire norme già
presenti nei Trattati, quando impongano obblighi chiari, precisi ed incondizionati (direttive
dettagliate o self executing) ossia lascino agli Stati uno spazio discrezionale minimo o nullo nella
scelta delle modalità per raggiungere il risultato voluto.
Si ritiene che, nel caso delle direttive dettagliate non tempestivamente recepite, l'efficacia diretta si
manifesti solo in senso verticale, ossia nei rapporti tra soggetti privati ed amministrazioni
pubbliche, comportando un obbligo risarcitorio da parte dello Stato nei confronti del singolo,
persona fisica o persona giuridica, che abbia subito danni a causa della mancata attuazione della
direttiva.
La giurisprudenza comunitaria esclude, al contrario, un'applicabilità orizzontale, nei rapporti tra
privati; il tema, tuttavia, è tutt'altro che pacifico e non mancano casi in cui si è data applicazione
orizzontale ad alcune direttive non attuate, ad es. in materia di pari opportunità o di sicurezza sul
lavoro.
Le Direttive possono essere generali (se indirizzate alla generalità degli Stati membri), o particolari
(se previste nei confronti di uno od alcuni di essi)
Decisioni: atti con portata individuale, indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati e
obbligatori in tutti i loro elementi soltanto per i destinatari;
Raccomandazioni: atti non vincolanti diretti a sollecitare il destinatario ad adottare un determinato
comportamento, o a cessare da un comportamento specifico (in entrambi i casi, contrario agli
interessi comuni dei Paesi membri);
Pareri: atti non vincolanti destinati a fissare il punto di vista dell'istituzione che lo emette, in ordine
ad una specifica questione.
Atti atipici (Regolamenti interni delle Istituzioni Comunitarie, risoluzioni, accordi interistituzionali,
dichiarazioni comuni, posizioni comuni, codici di condotta, libri "verdi" e libri "bianchi").
Delle varie fonti, solo le prime tre hanno natura vincolante, mentre le altre hanno natura di atti non
vincolanti o di atti amministrativi o ancora di indirizzo politico.
Siccome l'ordinamento comunitario riconosce come soggetti giuridici non solo gli Stati membri, ma anche i
soggetti definiti come tali negli ordinamenti interni di questi, le fonti comunitarie hanno una dimensione
internazionale e una interna: del primo tipo sono i rapporti che l'ordinamento comunitario pone a capo
degli Stati e della Comunità, che si presentano in maniera unitaria; del secondo, i rapporti che coinvolgono
soggetti degli ordinamenti interni di uno o più Stati.
Si definiscono rapporti orizzontali, quelli del secondo tipo che interessano almeno due privati, rapporti
verticali quelli che coinvolgono almeno un privato ed un soggetto pubblico. Su questi rapporti, la Comunità
interviene in vari modi.
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Per quel che riguarda i regolamenti, essendo direttamente applicabili negli Stati membri, opera un effetto
di sostituzione nei confronti delle norme interne contrastanti, ma il diritto comunitario può anche dettare
una normativa che impedisca il proliferare o l'applicazione di norme contrastanti, in quel che viene
chiamato effetto di opposizione.
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Fonti
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Manuale “Dimensione Diritto Civile”
Dispense L. Dossena
Definizioni riprese da “Wikipedia”
Governo.it
Astridonline.it
Flcgil.it
“La Costituzione Italiana”
Appunti di diritto
Pagina 83
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