Nessun titolo diapositiva - Università degli studi di Bergamo

annuncio pubblicitario
BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
- IAS 32 e IAS 39 –
RENZO PARISOTTO
Università degli Studi di Bergamo,
Anno accademico 2013/2014
10,12, 17 febbraio 2014
Indice
I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso
2
Premessa :
Fair value, un principio supercapitalista fatale ai bilanci societari
(MF del 26/03/09) Giovanni Fiori - Ordinario Economia Aziendale – Università Luiss Guido Carli - Roma
“E’ opinione diffusa che le innovazioni introdotte nei bilanci aziendali dai principi contabili
internazionali siano state un elemento molto rilevante nella tempesta che si è abbattuta sui
mercati finanziari e sull’economia mondiale. Il dito è puntato, in particolare, sul principio del
cosiddetto mark to market che impone di iscrivere alcuni asset aziendali al fair value e cioè a
valori di mercato, anziché ai costi storici di acquisto”.
“Si faceva notare come ai tempi di elevata inflazione asset acquistati molti anni prima
assumessero valori in bilancio datati e dunque poco significativi, e si iniziò a pensare
all’introduzione del fair value, con il quale in pratica il costo storico viene aggiornato di anno
in anno in base ai valori di mercato”.
“Il tanto bistrattato costo storico, infatti, forse non esprime in modo completamente fair il reale
valore dei beni dell’attivo, ma certamente impedisce alle imprese di mostrare al mercato
valori patrimoniali e utili fasulli o improbabili”.
segue
3
Premessa :
Fair value, un principio supercapitalista fatale ai bilanci societari
(MF del 26/03/09) Giovanni Fiori - Ordinario Economia Aziendale – Università Luiss Guido Carli - Roma
“E
perché, per fare un altro esempio si è sostituito l’ammortamento del goodwill con
l’impairment test?”
“In periodi di mercato sempre crescenti, è molto comodo per le imprese potere realizzare
immediatamente utili ed incrementi patrimoniali, senza attendere la vendita”.
“Tramite il fair value le aziende hanno incrementato i valori degli asset sulla base di utili
sperati, hanno aumentato il ricorso alla leva finanziaria giustificandolo con i maggiori valori
patrimoniali evidenziati in bilancio, con i risultati che ben conosciamo”.
“Finché i mercati crescono tutto va bene, ma nel momento in cui iniziano aspettative di
ribasso, le aziende che detengono assets iscritti a fair value si rendono conto che il calo
dei prezzi imporrà nei bilanci immediatamente successivi svalutazioni degli assets più o
meni elevate”.
4
Premessa :
Guatri – Bini . L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali
EGEA 2009
•
“Il consiglio Ecofin si limita a fissare tra gli obiettivi comuni quello di “assicurare sufficiente
flessibilità nell’applicazione delle regole contabili in presenza di eccezionali condizioni di
mercato: a tale riguardo si considera che in condizioni eccezionali alle istituzioni finanziarie e
non finanziarie dovrebbe essere consentito di valutare gli attivi sulla base di ipotesi di rischio
di default piuttosto che al valore corrente di mercato, che in situazioni di illiquidità dei mercati
potrebbe risultare inappropriata”. (pag.10)
•
“il paradosso dell’applicazione del fair value…. in condizioni di mercati depressi è quello di
far emergere perdite contabili che non corrispondono a perdite economiche”. (pag. 116)
•
“Il fair value in use di un’attività reale corrisponde al prezzo che un soggetto terzo potrebbe
riconoscere per la specifica attività, sulla base dei flussi di risultati che questi sarebbe in
grado di generare in un ambito eguale a quello che ne contraddistingue l’uso da parte
dell’azienda detentrice”. (pag.153)
segue
5
Premessa :
Guatri – Bini . L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali
EGEA 2009
6
•
“Per queste ragioni la verifica di impairment prima di essere legata alle previsioni di
dinamica congiunturale, deve trovare fondamento in una analisi di tipo strutturale della
capacità di reddito”. (pag. 204)
•
“In tutti i casi la valutazione di natura reddituale di un asset strategico prescinde dalla
capacità corrente di reddito dell’impresa che ne fa uso, mentre fa riferimento a un
risultato medio- normale di lungo periodo”. (pag. 205)
•
“la capacità di reddito medio-normale attesa dei PIGA (Primary Income Generating
Asset) costituisce il principale driver su cui poggia la resilienza (capacità di resistere)
della capacità di reddito aziendale in periodo di crisi…. Pertanto gli effetti indotti dalla
crisi sulla capacità di reddito permanente dell’azienda sono tanto più gravi di quanto
minore è la dotazione di intangibili specifici di cui l’azienda dispone”. (pag. 207)
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
PREMESSA: i principi in parola sono tuttora soggetti ad una profonda revisione.
Attualmente è previsto che il nuovo IFRS9 sarà applicabile dal 2015.
Tale data è stata ora rinviata senza tuttavia un nuovo riferimento.
IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” - aspetti essenziali
Definizione
e classificazione degli strumenti finanziari - caratteristiche
Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari
Valutazione degli strumenti finanziari
Impairment
Cancellazione degli strumenti finanziari
Rappresentazione in bilancio e in nota integrativa
Lo IAS 39 è strettamente connesso allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione nel
bilancio” da cui trae diverse definizioni.
7
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
Gli strumenti finanziari sono disciplinati dallo IAS 32 - Strumenti finanziari: Informativa e
Presentazione e dallo IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione.
Lo IAS 32 definisce Strumento finanziario un qualsiasi contratto che dà origine ad una
attività finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o ad uno strumento
rappresentativo di capitale per un’altra impresa.
•
•
•
•
8
Attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:
una disponibilità liquida;
uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra impresa;
un diritto contrattuale:
– a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra impresa;
– a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra impresa a condizioni
potenzialmente favorevoli all’impresa;
un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale
dell’impresa stessa ed è un contratto:
– non derivato per il quale l’impresa è o potrebbe essere obbligata a ricevere un
numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o
– derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un
ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari
contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa.
A tal fine gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa non devono contenere
strumenti che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti
rappresentativi di capitale dell’impresa stessa.
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
Passività finanziaria è una qualsiasi passività rappresentativa di:
9
•
un’obbligazione contrattuale:
– a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un’altra impresa;
– a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra impresa a condizioni
potenzialmente sfavorevoli per l’impresa;
•
un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale
dell’impresa stessa ed è un contratto:
– non derivato per il quale l’impresa è o potrebbe essere obbligata a consegnare un
numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale;
– derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un
ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari contro
un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa. A tal fine
gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa non devono contenere strumenti
che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti
rappresentativi di capitale dell’impresa stessa.
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
Strumento rappresentativo di capitale è un qualsiasi contratto che rappresenti una
quota di partecipazione residua nell’attivo di un’impresa al netto di tutte le sue
passività.
L’emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento o le sue
componenti all’atto della rilevazione iniziale come una passività o come uno strumento di
capitale in conformità al contenuto sostanziale dell’accordo contrattuale e alle definizioni di
passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.
L’emittente di uno strumento finanziario contenente sia una componente di passività, sia
una componente di capitale deve classificare distintamente le componenti dello strumento.
10
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
Contratto derivato è uno strumento finanziario o altro contratto riconducibile
nell’ambito di applicazione dello IAS 39 avente tutte e tre le seguenti caratteristiche:
•
•
•
il suo valore cambia in relazione al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo
di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici
di prezzo o tasso, di rating del credito o indici di credito o altra variabile a condizione
che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti
contrattuali (talvolta tali variabili sono chiamate “sottostante”);
non richiede un investimento netto iniziale, oppure richiede un investimento netto
iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto da cui ci si
può aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;
è regolato in una data futura.
Gli strumenti finanziari combinati (ibridi) sono strumenti costituiti da un contratto
primario (ospite) e da uno o più contratti (derivati) secondari (incorporati). Alcuni o tutti i
flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera simile a quella del
derivato preso a sé stante.
11
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
I contratti derivati incorporati devono essere contabilizzati separatamente quando:
– le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono strettamente
correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite;
– uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe
nella definizione di derivato, e
– lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione dei risultati delle
valutazioni a conto economico.
Lo IAS 39 disciplina le modalità di contabilizzazione e valutazione di tutti gli strumenti finanziari
come sopra definiti con la sola eccezione, per le fattispecie più rilevanti, di:
• partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture che sono regolate dagli IAS 27, 28
e 31; derivati sulle partecipazioni che si qualificano come strumento rappresentativo di capitale
(equity) secondo lo IAS 32;
• diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing regolate dallo IAS 17;
• diritti e obbligazioni del datore di lavoro inerenti piani a beneficio dei dipendenti soggetti allo IAS
19;
• strumenti di capitale emessi dall’impresa (inclusi opzioni e warrant). Tuttavia il possessore di tali
strumenti finanziari deve applicare lo IAS 39 se essi non ricadono nell’eccezione di cui alla
precedente lettera a);
• diritti e impegni derivanti da contratti assicurativi;
• strumenti finanziari disciplinati dall’IFRS 2, Pagamenti basati su azioni.
12
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: rilevazione iniziale
Tutte le attività e le passività finanziarie, inclusi i derivati, devono essere rilevate nello
stato patrimoniale quando l’entità diventa parte nelle clausole contrattuale dello
strumento
ATTIVITA’ FINANZIARIE
“fair value del
corrispettivo pagato”
I costi
PASSIVITA’
FINANZIARIE
“fair value del
corrispettivo ricevuto”
di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione,
all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria
13
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione
Gli strumenti finanziari devono essere iscritti in una delle seguenti categorie (rif. IAS 39
par. 9):
a) Strumenti valutati a
fair value attraverso il
Conto Economico
(FVTPL)
b) Investimenti
posseduti sino a
scadenza
(HTM)
c) Finanziamenti e
Crediti
(L&R)
14
•
Attività/passività finanziarie acquisite principalmente con
lo scopo di generare profitto dalle fluttuazioni di breve
periodo del fair value
•
Tutti i derivati (esclusi quelli di copertura – vd. oltre).
•
Attività/passività finanziarie iscritte inizialmente in questa
categoria in base alla Fair Value Option
Attività finanziarie con scadenza fissa e con pagamenti fissi
(o determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità
di mantenere sino alla scadenza.
Attività finanziarie (diverse da strumenti derivati)
caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili che non
siano quotate in mercati attivi.
d) Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
Attività finanziarie che non rientrano fra:
(AFS)
•
finanziamenti e crediti;
•
investimenti posseduti sino a scadenza;
•
strumenti finanziari di negoziazione.
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39:
classificazione delle attività finanziarie
FVTPL
(Fair value a conto
economico)
SI’
Fair value
NO
SI’
Si tratta di crediti e
finanziamenti
L&R
(Crediti e finanziamenti)
NO
AFS
(Titoli disponibili per
la vendita)
15
NO
Si ha l’intento e la
capacità di
mantenerli sino a
scadenza
SI’
HTM (Attività da detenere
sino a scadenza)
Costo ammortizzato
Mantenuti con
finalità di trading
nel breve periodo o
inizialmente
classificati come
FVTPL
Classificazione delle attività finanziarie
La classificazione in una delle categorie sopraddette è fondamentale in quanto
da ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!
La domanda da porsi è:
QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE
CON L’OPERAZIONE?
e non
QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?
Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la
sostanza economica deve prevalere sulla forma giuridica nella
rappresentazione delle operazioni in bilancio.
16
a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione
(FVTPL)
Uno strumento finanziario (attività e passività finanziaria) è collocato in questa categoria se
é (IAS 39 par. 9):
 Classificato come posseduto per negoziazione
• è detenuto per essere negoziato nel b/t;
• è un contratto derivato (non di copertura);
• fa parte di un portafoglio gestito unitariamente con finalità di negoziazione nel b/t.
momento della rilevazione iniziale viene designato dall’entità al fair value rilevato a
conto economico (Fair Value Option)
 Al
N.B: la classificazione è IRREVOCABILE, non sono pertanto permesse riclassifiche in
uscita ed in entrata da tale categoria (rif. IAS 39 par. 50). Il Regolamento 1004/2008 ha
consentito la riclassifica al verificarsi di particolari situazioni (Rinvio).
17
a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) - La
“Fair value Option”- condizioni
Tramite l’utilizzo della FAIR VALUE OPTION, l’azienda può decidere di includere in questa
categoria tutti gli strumenti finanziari,
anche se non strettamente destinati alla negoziazione.
La FAIR VALUE OPTION può essere applicata solo se:
 La designazione permette di dare informazioni più rilevanti in quanto:
• elimina o riduce significativamente gli “accounting mismatch”;
• un gruppo di attività e/o passività finanziarie è gestito “on a fair value basis”,
 Un contratto contiene uno (o più) derivati incorporati, a meno che:
• il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi di cassa del contratto
“ospite”;
• non ne sia chiaramente proibita la separazione.
La Circ. B.I. 262/05 prevede due voci distinte:
• “Attività finanziarie valutate al fair value” – voce 30 attivo patrimoniale;
• “Passività finanziarie valutate al fair value” – voce 50 passivo patrimoniale.
18
a)
Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) La “Fair
value Option”- requisiti
 Le attività/passività finanziarie sono designate solo in fase di iscrizione iniziale
 Accounting mismatch
• componenti o parti di attività/passività sono valutate con principi contabili
differenti (es. Fair value vs. Costo ammortizzato) oppure hanno differente
modalità di contabilizzazione a conto economico;
• non è necessario che le attività/passività che originano l’accounting mismatch
siano iscritte allo stesso momento (è concesso un “ragionevole ritardo”)
 Managed on a fair value basis
• è richiesta l’informativa (anche se non per ogni elemento individuale)
• l’informativa deve comprendere l’indicazione della strategia dell’entità con
riferimento alla gestione del portafoglio al quale si applica la Fair Value Option
19
a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione
(FVTPL)
CATEGORIE DI PASSIVITA’ FINANZIARIE
Passività
finanziarie al fair
value con
contropartita Conto
Economico
Altre passività
finanziarie al costo
ammortizzato
20
 Passività finanziarie di trading
 Passività finanziarie classificate al fair value con
imputazione al Conto Economico (FVO)
Tutte le passività finanziarie che non sono classificate
al fair value con imputazione al Conto Economico
b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)
Sono incluse in questa categoria attività finanziarie caratterizzate da:

pagamenti fissi o determinabili

scadenza determinata

che l’entità ha l’intento e la capacità di detenere fino a scadenza.
In genere gli strumenti rappresentativi di capitale, come le azioni, non hanno una scadenza definita e
pertanto non possono essere classificate in questa categoria (impossibilità di determinazione del costo
ammortizzato).
L’INTENTO (rif. IAS 39 Application Guidance 16) non può essere dimostrato se:
 l’entità intende detenere l’attività per un periodo definito;
 l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria in caso di cambiamenti di tassi di mercato, bisogni di
liquidità …;
 l’emittente ha diritto al rimborso ad un prezzo notevolmente inferiore al costo ammortizzato a cui
l’entità ha iscritto l’attività;
 lo strumento è di tipo “opzionale” (il possessore ha diritto di richiedere l’estinzione anticipata dello
stesso all’emittente).
21
b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)
La CAPACITA’ (rif. IAS 39 AG23) non è dimostrata se:
l’entità non ha le risorse finanziarie disponibili per finanziare l’investimento sino a scadenza
oppure
 esistono vincoli legali o di altro tipo che possono pregiudicare l’intenzione dell’entità di
detenere l’attività finanziaria fino a scadenza.

Intento e capacità vanno valutati ad ogni data di valutazione (non solo in fase iniziale):
AFS
22
NO
Permangono
l’ intento e la
capacità ?
SI’
HTM
b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)
CLAUSOLA DI PENALIZZAZIONE (C.D. TAINTING RULE)
Vendite prima della
scadenza
Cambiamento di intento
e/o capacità
TAINTING RULE (o clausola di penalizzazione): valutazione a fair value
dell’intero portafoglio HTM
(salvo limitate eccezione)
Iscrizione nella categoria AFS per i successivi 2 anni
23
c) Finanziamenti e Crediti (L&R)
Sono attività finanziarie:

con pagamenti fissi o determinabili

non quotate in mercati attivi.
d) Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)
Categoria residuale: viene collocato quanto non è più propriamente riferibile alle
altre tre categorie.
24
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione e valutazione
Fair value
Fair value
HTM
Fair value +
costi di transazione
Fair value +
costi di transazione
Costo Ammortizzato
L&R
AFS
Fair value + costi
transazione
Fair Value
Passività non trading
Fair value
Fair value +
costi di transazione
Costo Ammortizzato
Imputazione
Conto economico
Conto
economico
Conto
economico
Attivo
Valutazione
FVTPL
Passività trading
25
Iscrizione iniziale
Patrimonio netto
(eccetto impairment)
Fair value
Conto
economico
Costo
Ammortizzato
Conto
economico
Passivo
Strumento finanziario
Possibili trasferimenti tra categorie
DA
A
FVTPL
FVTPL
LR
AFS
NO
NO
NO
NA
SI’
HTM
NO
LR
NO
NA
AFS
NO
SI’
CRISI FINANZIARIA 2008 - RINVIO
26
HTM
NA
NO
La valutazione: il Fair Value
Il paragrafo 9 dello IAS 39 riconosce prioritariamente due metodi di valutazione per gli strumenti
finanzari:
Fair Value: “E’ il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una passività può essere
estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e consenzienti ”.
Il fair value è quindi potenzialmente diverso dal valore di realizzo diretto che è
pari all’importo che l’azienda si aspetta di ottenere da una prossima e specifica
transazione sul mercato. Il fair value fa riferimento genericamente a
compratori/venditori astratti, consapevoli e disponibili sul mercato.
Il fair value è potenzialmente diverso anche dal valore d’uso perché quest’ultimo
rappresenta la stima effettuata dall’azienda tenendo conto delle sue specificità e
delle condizioni in cui concretamente si svolgerà la gestione.
27
Fair Value vs. Costo storico
Costo storico
Fair Value
Valori storici
Valori correnti
Sono valori realizzati
Sono anche valori non realizzati
Semplice da calcolare
28
Complesso da calcolare
Costante
Volatile
Prudente
Neutrale
Oggettivo
Soggettivo
Verificabile
Poco verificabile
Discende direttamente dallo
scambio
Molteplicità criteri di
determinazione
La valutazione: il fair value
Modalità di determinazione del fair value
Domanda: esiste un “mercato attivo” ossia un mercato che fornisca PRONTAMENTE e
CONTINUAMENTE prezzi SIGNIFICATIVI
SI’
Riferimento alle quotazioni più recenti quali best
evidence
29
NO
Riferimento a recenti transazioni di mercato
oppure ricorso a tecniche valutative (delle
quali va data ampia informativa) che
quantifichino quale sarebbe stata la
quotazione considerando tutti i fattori che
avrebbero influenzato la transazione
La valutazione: il costo ammortizzato
“E’ l’ammontare a cui una attività o passività finanziaria sono misurate all’atto dell’iscrizione
iniziale, meno i principali rimborsi, più o meno l’ammortamento cumulativo - calcolato secondo il
metodo dell’interesse effettivo (vd. sotto) – di ciascuna differenza tra il valore iniziale e quello a
scadenza, meno qualsiasi diminuzione di valore per impairment”.
Modalità di determinazione del costo ammortizzato
Ammontare dato dalla somma algebrica di:
• valore di iscrizione iniziale
• +/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento
calcolato in base al tasso di interesse effettivo
• svalutazioni durature
• pagamenti
Il TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO è il tasso che all’origine sconta esattamente i flussi
di cassa futuri contrattuali che lo strumento genera sino a scadenza.
30
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
Elemento che differenzia il tasso di interesse nominale dal tasso di interesse
effettivo è la presenza di costi/ricavi di transazione riconducibili all’operazione.
Rif. IAS 39 par. 9: i costi di transazione sono costi marginali direttamente
attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di una attività o
passività finanziaria.
ESEMPIO:
Finanziamento erogato: € 1.000
Tasso interesse contrattuale: 5%
Commissione up front incassata: 3%
Totale proventi
Durata: 5 anni
Rimborso capitale: scadenza
250 + 30 = 280
Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa al costo iniziale
di € 970 (1.000 – 30 di commissioni up front) è del 5,7%.
31
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
1.000
5%
0,057
Capitale/
Interessi
Commissioni
Valore attuale
Anno 1
50
30
47
Anno 2
50
0
45
Anno 3
50
0
42
Anno 4
50
0
40
Anno 5
1.050
0
796
TOTALE
1.250
30
970
L’incasso anticipato della commissione porta ad una diminuzione del costo
iniziale, che sarà “ammortizzato” con la registrazione di un maggior interesse
effettivo.
32
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
Inizio anno
Anno 1
970,0
Anno 2
Interessi
effettivi
•
Costo
ammortizzato
55,3
50,0
975,3
975,3
55,7
50,0
981,0
Anno 3
981,0
56,0
50,0
987,0
Anno 4
987,0
56,3
50,0
993,3
Anno 5
993,3
56,7
1.050,0
TOTALE
(*) 280 = 250 interessi + 30 commissioni
33
Incassi
280,0
1.250,0
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
PRIMO ANNO – IAS 39
crediti
cassa
1.000,0
30,0
30,0
55,3
50,0
50,0
interessi
1.000,0
55,3
920,0
975,3
55,3
PRIMO ANNO – D.LGS. 87/92
crediti
1.000,0
commissioni
cassa
30,0
interessi
1.000,0
30,0
50,0
920,0
30,0
50,0
50,0
1.000,0
34
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
• L’elemento
di novità consiste, quindi, nel contabilizzare un credito mediante una modalità
che consenta di ammortizzare, secondo una logica finanziaria, i costi/proventi della
transazione solitamente lungo la vita residua del credito
• L’ammortamento
emerge, in pratica, quale effetto
scostamento tra il tasso contrattuale e quello effettivo
della
registrazione
dello
• In
pratica si passa da una logica di rilevazione istantanea ( = cassa) ad una logica di
rilevazione per competenza (redistribuzione temporale di costi /ricavi)
–Infatti,
in presenza di costi/proventi della transazione, la differenza tra ammontare
nominale del credito e valore realmente erogato, fermi restando i flussi di capitale e
l’interesse contrattualmente stabiliti, incide sul rendimento effettivo del finanziamento
–E’ evidente, invece, che in assenza di costi/proventi della transazione, l’effetto in
termini di tasso di rendimento effettivo è nullo in quanto coincide con il tasso
contrattuale e, pertanto, anche il costo ammortizzato è, per assunto, eguale
all’ammontare nominale erogato
35
Impairment
Lo IAS 39 (par. 58) richiede una valutazione, ad ogni data di riferimento del bilancio, del
fatto che vi sia evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie
abbia subito una perdita di valore.
Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al fair value con
imputazione delle differenze a conto economico), sono soggette al processo di
impairment per la valutazione di perdite di valore.
Un’attività ha subito una riduzione di valore e le perdite connesse a tale riduzione sono
sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di tale avvenimento in seguito a
uno o più eventi che si sono verificati successivamente alla rilevazione iniziale
dell’attività e tale evento ha un impatto sui futuri flussi finanziari dell’attività.
36
Impairment
In particolare è possibile individuare obiettiva evidenza di perdita di valore in
presenza di (rif IAS 39 par. 59):
 significative difficoltà finanziarie dell’emittente o obbligato;
 violazione degli accordi contrattuali (es. inadempimento o mancato pagamento);
 concessione di proroghe contrattuali a seguito di difficoltà finanziarie del debitore;
 probabilità di fallimento o procedure concorsuali in capo al debitore;
 scomparsa del mercato attivo a seguito di difficoltà finanziarie dell’emittente;
 diminuzione nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore
diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi dopo la riduzione di
valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere stornata (IAS 39
par. 65).
37
Impairment – Il processo decisionale
Attività finanziaria
Mancanza di una
obiettiva evidenza di
impairment (no loss
event)
Obiettiva evidenza
di impairment (loss
event)
Attività
singolarmente
significativa
Attività non
singolarmente
significativa
Valutazione
analitica
Valutazione
analitica
Sia attività
singolarmente
significative che non
singolarmente
significative
oppure
Valutazione collettiva
per classi omogenee di
rischio
Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS
(rinvio)
38
Contabilizzazione dell’impairment su uno strumento AFS
Quando vi è evidenza che l’attività finanziaria abbia subito una perdita la variazione di
fair value va attribuita a Conto Economico unitamente alla rivalutazione o
svalutazione cumulata iscritta nel tempo a Patrimonio Netto anche se l’attività non
sia stata stornata dal bilancio (IAS 39 par. 67).
L’importo della perdita cumulata da stornare dal Patrimonio Netto e iscrivere a Conto
Economico deve corrispondere alla differenza tra il costo di acquisizione ed il fair
value del momento, dedotta qualsiasi perdita precedentemente rilevata a Conto
Economico su quella medesima attività.
RIPRESE DI VALORE
Se, in un esercizio successivo, il fair value aumenta, la ripresa di valore viene registrata:
 a Conto Economico per strumenti di debito;
 a Patrimonio Netto per strumenti di capitale.
39
La Derecognition contabile (cancellazione)
Ai fini della cancellazione dal proprio bilancio di uno strumento finanziario si deve
procedere come segue:
 consolidare tutte le controllate (incluse tutte le SPE):
• le norme per la derecognition sono applicate a livello consolidato
 identificare gli strumenti finanziari oggetto delle norme sulla derecognition:
•attività finanziarie, gruppi di attività simili o parti di strumenti finanziari o gruppi di
strumenti finanziari simili
 applicare le regole sulla derecognition:
• cancellare l’attività quando i diritti contrattuali ai cash flow cessano; oppure
• c’è un trasferimento di attività finanziarie e quel trasferimento si qualifica per la
derecognition
40
La Derecognition contabile di un’attività finanziaria
Il “Trasferimento di attività finanziarie” richiede:
 il trasferimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari; o
 il mantenimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari con l’assunzione di
un’obbligazione a pagare tali flussi a uno o più beneficiari
Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria, deve determinare se il trasferimento si
qualifica per la cancellazione
41
Se nella sostanza trasferisce tutti i
rischi e benefici
Se nella sostanza mantiene tutti i
rischi e benefici
Se alcuni ma non tutti i rischi e
benefici sono stati trasferiti
Occorre eliminare
l’attività finanziaria e
rilevare separatamente
diritti e obbligazioni
originati o mantenuti con il
trasferimento
Occorre continuare a
rilevare l’attività
finanziaria
Occorre determinare se
l’entità ha mantenuto il
controllo dell’attività
finanziaria
La Derecognition contabile di una passività finanziaria
Una passività finanziaria (o parte di essa)
viene eliminata dallo stato patrimoniale
quando viene estinta
L’obbligazione specificata nel contratto è
ADEMPIUTA
42
CANCELLATA
SCADUTA
La Derecognition – albero decisionale
E’ cessato il diritto
a ricevere
i flussi finanziari?
SI’
CANCELLAZIONE
NO
L’ATTIVITA’
RIMANE ISCRITTA
SI’
CANCELLAZIONE
SI’
L’ATTIVITA’
RIMANE ISCRITTA
NO
Sono stati
trasferiti tali diritti?
NO
Iscrizione nella misura del
continuing involvement
Esiste un obbligo
a pagare
i flussi ricevuti?
SI’
SI’
SI’
Sono stati trasferiti
sostanzialmente
tutti i rischi e
benefici?
Esiste ancora un
controllo sull’attività?
L’acquirente può
vendere l’asset?
NO
NO
NO
CANCELLAZIONE
43
Sono stati mantenuti
sostanzialmente
tutti i rischi e
benefici?
La Derecognition (cancellazione)
La derecognition può avere grande impatto su:
 cartolarizzazioni
 prestito titoli
 pronti contro termine
 parziale trasferimento di attività/passività
 trasferimento a special purpose entities
 derecognition abbinata a nuove attività o passività
N.B.: le regole della derecognition sono molto rigide!
44
La Securitisation (cartolarizzazione)
 La cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attività finanziaria in
titoli
 L’intento è spesso quello di realizzare la derecognition dell’attività finanziaria
cartolarizzata
 La attività cartolarizzate sono spesso trasferite a “special purpose entity”
45
Cancellazione di una attività (o passività) dal bilancio e continuing involvement
- Circ. Abi Tributaria n. 3/2006 e Risoluzione AdE n. 100/E del 16 maggio 2007
principi contabili internazionali prevedono che, qualora un’impresa non abbia sostanzialmente trasferito
tutti i rischi e i benefici connessi a un’attività trasferita, ma abbia mantenuto il suo controllo, essa deve
continuare a rilevare in bilancio l’attività limitatamente alla misura in cui mantiene l’esposizione al rischio di
cambiamento di valore dell’attività trasferita (c.d. continuing involvement).
• Pertanto, indipendentemente dalla rilevanza giuridica della cessione, contabilmente l’attività, pur ceduta,
sarà mantenuta nel bilancio del soggetto cedente con gli effetti economici e contabili conseguenti .
• Dalle prime interpretazioni di ABI si evince, sulla scorta del principio di derivazione dal bilancio del reddito
imponibile (art. 83 TUIR), come la rappresentazione attribuita in bilancio alla situazione di continuing
involvement, in mancanza di norme ostative, abbia rilevanza anche ai fini fiscali, nonostante si sia in
presenza, sotto un profilo strettamente giuridico, di una cessione dell’attività.
– ABI nella circolare n. 3/2006 ritiene in via interpretativa che, anche ai fini della determinazione del
reddito di impresa, tale attività dovrà essere considerata, per la parte interessata dal continuing
involvement, come “non ceduta”.
•I
• L’Agenzia
delle Entrate con la Risoluzione n. 100/E del 16 maggio 2007 evidenzia che la regola IAS, in
base alla quale il trasferimento non è avvenuto e i crediti non possono essere eliminati, non ha
riconoscimento fiscale perché l’attuale ordinamento tributario attribuisce rilievo, per l’individuazione
del momento traslativo, a circostanze di carattere giuridico, non necessariamente coincidenti con il
completo e definitivo trasferimento dei rischi connessi all’attività oggetto di cessione.
• Con successiva Circolare n.7/E/2011 l’Agenzia convalida la tesi ABI anche in funzione della Legge
244/2007 (principio di derivazione rafforzata).
46
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
Principali caratteristiche dell’IFRS 7
“Strumenti finanziari: informazioni aggiuntive”
 Rivede e completa l’informativa richiesta dallo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione
nel bilancio”(*);
sostituisce lo IAS 30 “Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti
finanziari”;
contempla tutte le informazioni di bilancio richieste in merito agli strumenti finanziari.
L’IFRS 7 è stato omologato con il Reg. CE 108/2006 del 11/01/06 e pubblicato sulla
G.U.U.E. del 27/01/06
(*) Lo IAS 32 continua a disciplinare gli aspetti relativi alla
rappresentazione degli strumenti finanziari negli schemi di bilancio
47
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
Le disposizioni dell’IFRS 7 sono distinte in informazioni che illustrano
Gli impatti che gli strumenti
finanziari hanno sul
risultato economico e sulla
posizione
patrimoniale-finanziaria
48
Informativa sui rischi connessi al
possesso degli strumenti
finanziari
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
Informativa sull’impatto che gli strumenti finanziari hanno sul
risultato economico e sulla posizione patrimoniale-finanziaria
 Indicazione del valore contabile di ogni classe di attività e passività finanziaria.
 Indicazione del fair value di ogni classe di attività e passività finanziaria in modo da poterlo
confrontare con il valore contabile(n.b.: criticità per i crediti).
 Informazioni su finanziamenti e crediti classificati tra la attività finanziarie detenute per la
negoziazione (FVTPL).
 Informativa in merito alle eventuali riclassifiche operate in bilancio.
 Indicazione di utili/perdite generate dalle diverse categorie di strumenti finanziari nonché
indicazione di interessi attivi/passivi delle attività/passività non FVTPL.
 Informativa in merito alle rettifiche da impairment per ogni categoria di strumento finanziario
 Informazioni sull’eventuale emissione di strumenti finanziari composti con derivati incorporati
multipli.
 Informazioni relative alle tipologie di coperture dei rischi utilizzate, gli strumenti finanziari
oggetto di copertura, i fair value imputati a conto economico e la dinamica della riserva di cash
flow hedge.
49
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
Informativa sui rischi derivanti dagli strumenti finanziari
INFORMAZIONI QUALITATIVE
Esposizioni al rischio per ogni
tipo di strumento finanziario.
Obiettivi, procedure e processi
di gestione dei rischi finanziari e
metodi utilizzati per valutarli.
Eventuali variazioni dei punti
precedenti rispetto all’esercizio
precedente.
50
INFORMAZIONI
QUANTITATIVE
Dati quantitativi sintetici
sull’esposizione al rischio.
Informazioni sul rischio di
credito, di liquidità e di
mercato.
Le concentrazioni dei rischi.
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
Informativa sul rischio di credito
L’informativa sul rischio di credito comprende:
 l’ammontare che alla data di riferimento del bilancio meglio rappresenta la sua massima
esposizione al rischio di credito (senza tener conto della presenza di eventuali garanzie
detenute);
 informazioni analitiche in merito alle attività finanziarie scadute e che hanno fatto
registrare una riduzione di valore;
 informazione sulla garanzia detenuta dall’entità e sugli altri strumenti di attenuazione del
rischio di credito.
51
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
Ifrs 7
Strumenti finanziari:
Informativa di bilancio
Significatività per la situazione
patrimoniale-finanziaria e per la
performance economica realizzata
Situazione
patrimoniale-finanziaria
Ulteriori
informazioni
52
Performance
economica
Esposizione al rischio connesso
al possesso degli strumenti
finanziari
Informativa
quantitativa
Informativa
qualitativa
Rischio
di credito
Rischio
di liquidità
Rischio
di mercato
Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 213
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
1. Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e
passività finanziarie valutate al fair value
La categoria comprende:
1.1. Definizione Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione
Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione (c.d. Fair
Value Through Profit or Loss – FVPL), ed iscritta nella voce “20 Attività finanziarie detenute per la
negoziazione” o voce “40 Passività finanziarie di negoziazione”, se è:
• acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;
• parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente
e per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un
profitto nel breve periodo;
• un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia designato ed efficace strumento di
copertura – vedasi successivo specifico paragrafo).
1.1.1. Strumenti finanziari derivati
Si definisce “derivato” uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:
• il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del prezzo di
uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio in valuta estera, di
un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di indici di credito o di altra variabile
prestabilita;
• non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale
minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una
risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
• è regolato a data futura.
53
Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 214
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
1. Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e
passività finanziarie valutate al fair value
Il Gruppo UBI detiene strumenti finanziari derivati sia per finalità di negoziazione che
per finalità di copertura (per questi ultimi si veda successivo specifico paragrafo).
1.1.2. Strumenti finanziari derivati incorporati
Si definisce “strumento finanziario derivato incorporato” la componente di uno
strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non derivato,
con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in
maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Il derivato implicito viene
separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato a sé stante se e
soltanto se:
• le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non
sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del
contratto primario;
• uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato
incorporato soddisferebbe la definizione di derivato;
• lo strumento ibrido (combinato) non è iscritto fra le attività o passività
finanziarie detenute per la negoziazione.
54
Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 214
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2.1 Definizione
Si definiscono disponibili per la vendita (c.d. Available for Sale – AFS) quelle
attività finanziarie non derivate che sono designate come tali o non sono
classificate come:
(1) crediti e finanziamenti (vedasi successivo paragrafo);
(2) attività finanziarie detenute sino alla scadenza (vedasi successivo
paragrafo);
(3) attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value
rilevato a conto economico (vedasi paragrafo precedente).
Tali attività finanziarie sono iscritte nella voce “40 Attività finanziarie disponibili
per la vendita”.
55
Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 215
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3.1 Definizione
Si definiscono detenute sino alla scadenza (c.d. Held to maturity - HTM) le attività
finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa
che si ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza.
Fanno eccezione quelle:
(a) detenute per la negoziazione e quelle designate al momento della
rilevazione iniziale al fair value rilevato a conto economico (vedasi
paragrafo precedente);
(b) designate come disponibili per la vendita (vedasi paragrafo precedente);
(c) che soddisfano la definizione di crediti e finanziamenti (vedasi paragrafo
successivo).
In occasione della redazione del bilancio o di situazioni contabili infrannuali,
vengono valutate l’intenzione e la capacità di detenere l’attività finanziaria sino
alla scadenza.
Le attività in parola sono iscritte nella voce “50 Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza”.
56
Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 216
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
4. Crediti e Finanziamenti
4.1 Definizione
Si definiscono Crediti e finanziamenti (c.d. Loans and Receivables – L&R) le
attività finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili, che non
sono state quotate in un mercato attivo. Fanno eccezione:
(a) quelle che si intendono vendere immediatamente o a breve, che
vengono classificate come possedute per la negoziazione, e quelle
eventualmente iscritte al momento della rilevazione iniziale al fair value
rilevato a conto economico;
(b) quelle rilevate inizialmente come disponibili per la vendita;
(c) quelle per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto
l’investimento iniziale per cause diverse dal deterioramento del credito; in
tal caso sono classificate come disponibili per la vendita.
I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70
Crediti verso clientela”.
57
Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 218
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
5. Derivati di copertura
5.1 Definizione
Le operazioni di copertura sono finalizzate a neutralizzare le perdite rilevabili su
un determinato elemento (o gruppo di elementi) attribuibili ad un determinato
rischio tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento (o gruppo di elementi) nel
caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.
Il Gruppo UBI pone in essere le seguenti relazioni di copertura, che trovano
coerente rappresentazione contabile, e che sono descritte nel prosieguo:
• Fair Value Hedge: l’obiettivo è quello di contrastare variazioni
avverse del fair value dell’attività o passività oggetto di copertura;
• Cash Flow Hedge: l’obiettivo perseguito è quello di contrastare il
rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi rispetto alle ipotesi
iniziali.
I prodotti derivati stipulati con controparti esterne all’azienda sono designati
come strumenti di copertura.
58
Indice
I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso
59
Classificazione
La classificazione in una delle categorie IAS è fondamentale in quanto da
ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!
La domanda da porsi è:
QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE
CON L’OPERAZIONE?
e non
QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?
Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la sostanza
economica deve prevalere sulla forma giuridica nella rappresentazione delle
operazioni in bilancio.
60
Classificazione, rilevazione iniziale e valutazione successiva
Fair value
HTM
•
Fair value +
costi di transazione
L&R
Fair value +
costi di transazione
AFS
Fair value + costi
transazione
Passività trading
Passività non trading
61
Fair value
Fair value +
costi di transazione
Fair value
Costo Ammortizzato
Costo Ammortizzato
Fair Value
Fair value
Costo
Ammortizzato
Imputazione
Conto economico
Conto
economico
Conto
economico
Attivo
FVTPL
Valutazione
Patrimonio netto
(eccetto
impairment)
Conto
economico
Conto
economico
Passivo
Strumento finanziario Rilevazione iniziale
La classificazione dei i titoli
CATEGORIE
TIPOLOGIA TITOLO
FVTPL
HTM(**)
L&R
AFS
TITOLI DI
DEBITO
TITOLI
AZIONARI
EQUITY(*)
INVESTMENT
(*) Per Equity Investments si intendono investimenti in titoli azionari che presentano stabilità nel
tempo (v. possessi azionari “non qualificati”). ma che non sono qualificabili come investimenti di
controllo, collegamento o controllo congiunto.
(**) Secondo le istruzioni di Banca d’Italia (Circ. 262/05) la categoria accoglie solo titoli quotati
62
Rilevazione iniziale e costi di transazione
Un costo può essere considerato di transazione e quindi portato in aumento del prezzo
pagato solo se:
 direttamente attribuibile alla transazione;
 conosciuto al momento della transazione.
Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati costi di
transazione le commissioni di intermediazione pagate ai brokers ed agli agenti nonché i
bolli.
Diversamente, non sono considerati costi di transazione i costi sostenuti in funzione dei
volumi negoziati, i costi per le conferme (v. swift etc..), i costi di infoproviders, i costi di
gestione del rapporto o i costi rimborsati dal cliente.
63
Rilevazione iniziale e costi di transazione
Un costo o un ricavo di transazione sostenuto a fronte dell’acquisto o dell’emissione di titoli
è da considerarsi un “costo di transazione” ex IAS 39 se ricorrono le seguenti
caratteristiche:
è noto al momento dell’effettuazione dell’operazione (indipendentemente dalla sua
manifestazione monetaria);
• è specificamente attribuibile alla singola transazione effettuata (non è quindi, per
esempio, un costo “in monte” o determinato in base ai volumi negoziati);
• non è “ribaltato” sulla controparte (non è, cioè, fatto oggetto di rimborso);
• non è un costo interno;
• non è un costo di tipo amministrativo o di comunicazione.
•
Costi di transazione
Costi di intermediazione pura
(diritti e commissioni per agenti,
consulenti, mediatori e
Intermediari di mercato)
64
Contributi dovuti a organi
Regolamentari e
alle Borse valori
Imposte e tasse dovute
per la conclusione
dei contratti
Classificazione, rilevazione iniziale e valutazione successiva
65
Rilevazione
iniziale
Valutazione
FVTPL
Fair value
Fair value
Conto economico
HTM
Fair value +
costi di transazione
Costo Ammortizzato
Conto
economico
L&R
Fair value +
costi di transazione
Costo Ammortizzato
Conto
economico
AFS
Fair value + costi
transazione
Fair Value
Patrimonio netto
(eccetto impairment)
Passività trading
Fair value
Fair value
Conto
economico
Passività non
trading
Fair value +
costi di transazione
Costo
Ammortizzato
Conto
economico
Attivo
Imputazione
Passivo
Strumento
finanziario
L’applicazione del costo ammortizzato per le attività finanziarie
detenute fino a scadenza
•
Investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con
pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’ entità ha oggettiva
intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza ad eccezione di quelli:
a) che l’ entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value
(valore equo) rilevato a conto economico;
b) che l’ entità designa come disponibili per la vendita; e
c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.
•
Per la classificazione di un’ attività finanziaria nella categoria "posseduti sino a
scadenza", lo IAS 39 prevede una serie di requisiti, alcuni dei quali sono di
natura oggettiva e attengono alle caratteristiche dell’ attività finanziaria,
mentre altri sono di natura soggettiva e sono connessi alle scelte operate dall’
entità in sede di classificazione.
•
In dettaglio, è necessario che l’ attività finanziaria preveda pagamenti fissi o
determinabili e abbia una scadenza (elementi oggettivi) e che l’ entità abbia l’
effettiva intenzione e la capacità di possedere l’ attività finanziaria sino al
termine della sua vita residua (elementi soggettivi)
•
Inoltre, per questa categoria il § 9 dello IAS 39 prevede, in caso di vendita e/o
riclassificazione ad altra categoria, una specifica penalizzazione: la cosiddetta
tainting provision.
Attività
finanziarie
detenute sino a
scadenza
(HTM)
66
L’applicazione del costo ammortizzato per i titoli di debito classificati nel
portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”
I titoli di debito
classificati nel
portafoglio
“attività
finanziarie
disponibili per la
vendita”
•
Per i titoli di debito classificati nel portafoglio delle attività finanziarie
"disponibili per vendita" che non costituiscono parte di una relazione di
copertura, lo IAS 39 prevede un sistema di valutazione "misto" mediante
l’applicazione:
–
del criterio del costo ammortizzato, che comporta l’ imputazione al
conto economico degli interessi in base al tasso di interesse effettivo,
in conseguenza del quale vengono contabilizzati pro rata temporis sia
gli interessi contrattuali, sia la differenza tra il valore di iscrizione del
titolo di debito e il relativo valore di rimborso (dovuta all’ eventuale
presenza di costi di transazione e/o di un aggio o disaggio di
emissione)
–
del criterio del fair value, con imputazione delle relative variazioni al
conto economico o al patrimonio netto a seconda dell’ evento che le ha
generate (perdite di valore, utili/perdite da valutazione, utili perdite su
cambi)+
Soluzione IAS ABI n.
38 del 15 maggio
2007
67
Strumenti di patrimonio netto vs. Passivita’
Esiste un’obbligazione contrattuale che l’emittente non può evitare?
SI’
PASSIVITA’
NO
STRUMENTO COMPOSTO
EQUITY
 Valutazione iniziale
 La classificazione prosegue fino alla
cessione
68
in
PARTE
 Determinare le componenti della
passività (fair value, includere i derivati
impliciti
 Il capitale è residuale
 Nessun guadagno/perdita deve
essere registrato al momento
dell’iscrizione iniziale
Transizione agli IAS
In sede di prima applicazione dei principi IAS le imprese devono riclassificare e valorizzare
il proprio portafoglio titoli sulla base delle nuove regole di bilancio nonché verificare che i
titoli iscritti in bilancio rispettino i criteri di rilevazione previsti dallo IAS 39.
Classificazione del portafoglio titoli
È necessario analizzare il portafoglio e procedere a riclassificare i titoli che in base alle
norme nazionali erano classificati in due portafogli (immobilizzato e non immobilizzato).
Nello svolgere tale attività occorre tenere presente il forte vincolo alla vendita dei titoli
classificati nel portafoglio Posseduti sino alla scadenza (quindi non necessariamente gli
attuali titoli immobilizzati devono essere classificati in tale categoria), le limitate possibilità
di riclassificazione successiva e l’estrema ristrettezza della categoria Finanziamenti e
Crediti nella quale possono confluire solo titoli non quotati in un mercato attivo (cioè titoli
sottoscritti con la finalità di finanziare l’emittente).
69
Transizione agli IAS
Classificazione del portafoglio partecipazioni
Il Principio nazionale 20, suddivide le partecipazioni, ai fini della loro classificazione e
valutazione, nelle due categorie di (a) partecipazioni e titoli che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e (b) partecipazioni e titoli immobilizzati, alle quali, anche a
norma dell’art. 2426, si applicano differenti criteri di valutazione. Le norme IAS consentono di
classificare in tale portafoglio solo i possessi azionari di controllo, collegamento e controllo
congiunto. Tutti gli altri possessi ricadono sotto lo IAS 39 e devono essere classificati nei
portafogli FVTPL o Disponibili per la vendita. La suddivisione è importante perchè da essa
discende il criterio di valutazione da applicare: il costo o il metodo del patrimonio netto per gli
investimenti che continueranno ad essere considerati partecipazioni e il fair value per gli altri
possessi azionari.
Classificazione dei titoli di debito emessi
Con riferimento ai titoli emessi dall’impresa, la nuova classificazione prevede due
categorie: FVTPL e Altre passività finanziarie. La classificazione dei titoli emessi nella prima
categoria consente alcune semplificazioni amministrative in quanto non richiede lo scorporo
di eventuali derivati impliciti e consente l’applicazione di valutazioni coerenti nel caso in cui
tali strumenti siano stati oggetto di copertura, senza necessità di documentazione delle
relazioni di copertura e di verifica dell’efficacia.
70
Transizione agli IAS
Data di contabilizzazione
Per quanto riguarda la data di contabilizzazione, poiché per i titoli è possibile effettuare la
rilevazione al momento della negoziazione o alla data di regolamento, si rileva un impatto
solo nel caso in cui l’impresa modifichi la data di contabilizzazione dei titoli passando ad
una loro iscrizione in bilancio sulla base della data di negoziazione anziché al momento
del regolamento delle operazioni.
Imputazione di costi e proventi diretti
Con riferimento ai titoli non classificati nella categoria FVTPL è necessario verificare la
presenza di costi o proventi da portare ad incremento o riduzione del valore di iscrizione
per poter determinare il costo ammortizzato.
La determinazione del costo ammortizzato e, dunque, delle sue componenti, deve essere
effettuata sulla base delle circostanze esistenti alla data in cui gli attivi/passivi di bilancio
hanno soddisfatto per la prima volta i criteri previsti dallo IAS 39 per l’iscrizione.
71
Transizione agli IAS
Day 1 profit
Con il termine “day 1 profit” (e “day 1 loss”) si fa riferimento agli utili ed alle perdite
derivanti dal confronto tra:
 il prezzo di transazione dell’attività/passività finanziaria;
 il fair value dell’attività/passività finanziaria.
Quando una transazione è condotta a valori di mercato, il prezzo di transazione
coincide con il fair value .
Qualora, invece, una transazione non venga condotta a valori di mercato, i due
differiscono, generando immediatamente (“day 1”) un utile o una perdita.
Le cause della differenza tra il prezzo di transizione e il fair value possono essere
molteplici :
1)
il prezzo di transizione comprende “commissioni implicite”;
2)
l’entità ha accesso a diversi mercati dello strumento finanziario.
Lo IAS 39 individua chiaramente i casi in cui rilevare immediatamente a conto
economico il “day 1 profit/loss”, vedi AG 71 E AG 76.
72
Transizione agli IAS
Scorporo dei contratti derivati impliciti
Qualora nei titoli presenti in bilancio al momento della transizione agli IAS (all’attivo o tra le
passività) e non classificati nella categoria FVTPL si rilevino componenti derivate implicite
e queste non siano state oggetto di rilevazione contabile separata in base alle norme di
bilancio nazionali, occorre procedere alla scomposizione del contratto primario (ospite) e
del (o dei) contratto derivato rilevando contabilmente quest’ultimo separatamente. Alle
componenti separate deve essere applicato il criterio di valutazione di pertinenza.
Requisiti per il riconoscimento in bilancio
Occorre verificare che per i titoli in precedenza iscritti in bilancio in relazione alla forma
contrattuale i connessi rischi e benefici effettivamente ricadano sull’impresa,
giuridicamente titolare dello strumento finanziario. In caso contrario, il titolo deve essere
rimosso dal bilancio e corrispondentemente deve essere iscritta un’attività finanziaria per
l’importo pagato.
Con riferimento, invece, a titoli oggetto di vendita (e quindi cancellati dal bilancio) prima
della transizione agli IAS ma per i quali da un punto di vista sostanziale i rischi e benefici
ad essi connessi continuano a ricadere sul venditore, le imprese devono iscrivere
nuovamente in bilancio strumenti finanziari cancellati precedentemente dal bilancio in
ossequio alle disposizioni nazionali.
73
Transizione agli IAS
Valutazione dei titoli di debito
In funzione della classificazione del portafoglio titoli effettuata occorre valorizzare le
singole categorie applicando i criteri di valutazione di pertinenza.
Qualora in sede di transizione agli IAS venga determinato un nuovo valore, la differenza
rispetto al precedente valore di iscrizione in bilancio deve essere imputata ad una riserva
di patrimonio netto riferita alla transizione.
Valutazione dei titoli rappresentativi di capitale
I titoli rappresentativi di capitale devono essere classificati nelle categorie FVTPL o
categorie FVTPL o Disponibili per la vendita e devono essere valorizzati al fair value, a
meno che, in casi particolari, non si sia in grado di determinare un appropriato valore di
mercato.
Valutazione dei titoli emessi
Per i titoli iscritti al passivo valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento ai titoli di
debito, salvo che per la non applicabilità della cd. “fair value option”.
74
Transizione agli IAS
Riduzione di valore (impairment)
I titoli classificati nelle categorie Posseduti sino alla scadenza, Finanziamenti e Crediti e
Disponibili per la vendita, in caso di obiettive evidenze che possano far ritenere non più
totalmente recuperabile il valore di iscrizione in bilancio devono essere sottoposti ad un
test di impairment.
Contabilizzazione dei titoli propri
In sede di transizione agli IAS è necessario elidere i titoli iscritti all’attivo con la
corrispondente riserva di patrimonio netto, se si tratta di azioni proprie, o con la
corrispondente passività, se si tratta di titoli obbligazionari emessi.
75
I Titoli nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 231
76
I Titoli nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 459
77
I Titoli nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 233
78
I Titoli nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 461
79
I Titoli nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 234
80
I Titoli nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 462
81
Titoli nel Bilancio UBI 2008 – pag. 206
82
Indice
I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso
83
La classificazione degli strumenti finanziari: crediti
Lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” ricomprende i crediti nella
vasta categoria degli strumenti finanziari e quindi, a seconda delle loro caratteristiche,
possono rientrare in una delle tre seguenti categorie:
 FVTPL (Fair Value through Profit or Loss): attività e passività finanziarie detenute per
essere negoziate nel breve periodo;
 L&R (Loans and Receivables): attività con pagamenti fissi o determinabili non quotati
in un mercato attivo;
 AFS (Available for Sale): categoria residuale di attività disponibili per la vendita.
La categoria L&R rimane peraltro quella più naturale
in cui la banca iscrive i crediti erogati.
84
Iscrizione iniziale e valutazione successiva dei crediti
CLASSIFICAZIONE
RILEVAZIONE
INIZIALE
RILEVAZIONE
SUCCESSIVA
IMPAIRMENT
(L&R)
COSTO (= FV del
Crediti vs. banche/clientela
momento) +
costi
di transazione
COSTO
AMMORTIZZATO
(*)
CE
Attivita’ di negoziazione
Attività al fair value
COSTO (= FV del
FAIR VALUE
a CE
n.a.
(AFS)
COSTO (= FV del
Attività disponibili per la
vendita
momento) +
costi
di transazione
FAIR VALUE
a PN
CE
(FVTPL)
momento)
(*) Ai crediti di breve termine (così come a tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato) è
possibile non applicare il costo ammortizzato poichè la loro valorizzazione sulla base di tale criterio
risulterebbe simile al costo storico e l’effetto attualizzazione sarebbe trascurabile.
Ai fini informativi, in nota integrativa, per ogni categoria di attività e passività finanziaria va data indicazione
del fair value in modo che possa essere confrontato con il valore contabile esposto in bilancio (rif. IAS 32
par. 86).
85
Il trattamento contabile dei crediti secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS (segue)
Finanziamenti e
Crediti
FV
AFS
costi di transazione
si
no
si
ricavi accessori
si
no
si
tasso interesse effettivo
si
no
si
tasso contrattuale
no
si
no
tasso interesse effettivo originario
si
no
no
tasso di mercato
no
si
si
rischio di credito
si
si
si
-
ce
pn
previsione perdita
ce
ce
ce
effetto attualizzazione
ce
-
ce
riprese di valore
ce
ce
ce
interessi di competenza:
valutazione:
variazioni di valore:
effetto mercato
Fonte: IAS ABI
BLUE BOOK n.
15
86
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio “Finanziamenti
e Crediti”: il costo ammortizzato
Rilevazione e
valutazione
iniziale
• All’atto
dell’iscrizione in bilancio, che avviene nel momento in cui la
banca diviene parte del relativo contratto, l’impresa rileva il credito al
fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare erogato
comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente
imputabili (cosiddetti costi e ricavi di transazione)
• Successivamente
La valutazione
successiva
87
alla rilevazione iniziale, i rapporti dovranno essere
valutati in base al criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo
dell’interesse effettivo. Il costo ammortizzato è dato dal:
– valore di rilevazione iniziale (ovvero il fair value);
– meno rimborsi di capitale;
– più/meno ammortamento con il metodo dell’interesse effettivo della
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, in base al
cosiddetto “tasso di interesse effettivo”;
– meno svalutazione;
– più rivalutazione.
Riduzione del valore del credito all’atto della rilevazione
iniziale
Gli IAS/IFRS richiedono l’iscrizione iniziale di uno strumento finanziario al relativo fair
value. Nel caso, di un credito in bonis erogato a un tasso fuori mercato, può verificarsi
che l’ammontare erogato sia superiore al fair value del credito. Se il fair value è stato
determinato in base a parametri osservabili, la perdita, che include anche l’effetto
attualizzazione, va imputata immediatamente nel conto economico. Tuttavia, non si
trova nel suddetto principio un’indicazione precisa e puntuale circa le modalità di
rappresentazione della perdita e, quindi, anche dell’effetto attualizzazione, rilevata
all’atto dell’iscrizione iniziale.
Circa le modalità di rilascio al conto economico della componente relativa
all’attualizzazione, il § AG 65 prevede che questa sia ammortizzata a conto economico
utilizzando il tasso di interesse effettivo (e, pertanto, contabilizzata tra gli interessi attivi).
88
Riduzione del valore del credito successiva alla rilevazione iniziale
In base alle disposizioni dello IAS 39 in tema di impairment delle attività valutate al costo
ammortizzato, l’attualizzazione è una componente della riduzione di valore. Infatti, il § 66 prevede
che: “…l’importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il
valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (…) scontato al tasso di interesse effettivo originale
dell’attività finanziaria…”
In tema di impairment delle attività finanziarie disponibili per la vendita, lo IAS 39, al § 68,
prevede che: l’importo della perdita complessiva ..…deve essere la differenza tra il costo di
acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e ammortamento) e il fair value (valore
equo) corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell’attività finanziaria rilevata
precedentemente nel conto economico”.
In sostanza, ciò che cambia rispetto alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è il
tasso da utilizzare per l’attualizzazione (tasso implicito nel calcolo del fair value in luogo del tasso di
interesse effettivo originario).
Successivamente alla rilevazione della perdita di valore, in base a quanto previsto dal § AG
93, “…gli interessi attivi sono quindi rilevati utilizzando il tasso di interesse utilizzato per attualizzare
i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore” (e, pertanto, il tasso di
interesse effettivo originario per le attività valutate al costo ammortizzato e il tasso implicito nel fair
value per le attività disponibili per la vendita). Ciò vale a dire che il rilascio a conto economico della
componente relativa all’attualizzazione va contabilizzata tra gli interessi attivi.
89
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio
“Finanziamenti e Crediti”: il tasso di interesse effettivo
metodo dell’ interesse effettivo è utilizzato per calcolare il costo ammortizzato e gli interessi attivi
del finanziamento per la sua intera durata.
• Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati per la
durata attesa del finanziamento, in modo da ottenere esattamente il valore contabile netto all’ atto della
rilevazione iniziale, che comprende sia i costi di transazione direttamente attribuibili sia i compensi pagati o
ricevuti tra i contraenti (IAS 39, § 9).
• La stima dei flussi e della durata contrattuale del prestito deve tenere conto di tutte le relative clausole
contrattuali che possono influire sugli importi e sulle scadenze (come, ad esempio, le estinzioni anticipate
e le varie opzioni esercitabili), senza considerare invece le perdite attese sul finanziamento.
– Questo metodo va applicato ai crediti indipendentemente dalle modalità di valutazione (analitica o
collettiva).
• Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente è quello (originario) che dovrà essere sempre utilizzato,
successivamente alla rilevazione iniziale, per attualizzare i previsti flussi di cassa e determinare il costo
ammortizzato.
• Il
• Il
tasso di interesse effettivo, oltre che per il calcolo del costo ammortizzato e per l’imputazione degli
interessi nel conto economico, è utilizzato – in presenza di indicatori che lascino supporre la presenza di
una perdita di valore – anche ai fini della determinazione dell’ammontare della svalutazione, la cui
misura risulta pari alla differenza tra il valore di bilancio del credito e il valore attuale dei flussi di cassa
attesi (al netto delle perdite stimate), determinato utilizzando, come fattore di sconto, il suddetto tasso
(cosiddetta “attualizzazione”) – ABI Circ. n. 3/2006
90
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio
“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri
• Quando
si calcola il tasso di interesse effettivo, un’ entità deve valutare i flussi finanziari tenendo
in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il
pagamento anticipato, un’ opzione all’ acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti
future.
– La disposizione contenuta nel § 9 si fonda sull’ ipotesi che il rischio di credito insito in
ciascun finanziamento inizialmente erogato sia già compreso nella determinazione del
tasso di interesse contrattuale
• Solo successivamente, in sede di valutazione dell’ esposizione creditizia, si potrà tenere conto di
eventuali diminuzioni dei flussi di cassa futuri dovute a perdite verificatesi o altrimenti
determinate.
• Per quanto concerne, quindi, la stima dei flussi relativi a contratti di finanziamento, occorrerà
valutare la possibilità che il debitore possa esercitare, in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali,
eventuali opzioni di rimborso anticipato
– Infatti, nel caso in cui il tasso di interesse effettivo fosse differente da quello contrattuale (che è
il tasso in base al quale è determinata la quota interessi dei citati flussi), la stima dei rimborsi
anticipati (totali o parziali) determinerebbe una variazione del costo ammortizzato e, pertanto, la
necessità del ricalcolo.
– Nell’ ipotesi in cui il tasso di interesse effettivo e quello contrattuale coincidano, l’
eventuale esercizio di opzioni di rimborso anticipato non influirebbe in alcun modo sull’
ammontare del costo ammortizzato e, di conseguenza, verrebbe meno la stessa necessità di
effettuare previsioni della specie
91
I crediti a breve termine
I crediti a breve termine presentano alcune peculiarità nella gestione contabile: ad essi
non si applica il costo ammortizzato e nel processo di determinazione dell’impairment non si
procede alla loro attualizzazione se si prevede il recupero a breve termine. Inoltre, lo IAS 32,
paragrafo 88 prevede che per strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve
termine, non è necessaria alcuna indicazione sul fair value (valore equo) quando il valore
contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo).
Lo IAS 39 non fornisce una definizione di “breve termine” anche se un concetto in qualche
senso simile si riscontra nello IAS 1, con riferimento all’esposizione negli schemi di bilancio di
attività e passività.
Un’attività ai sensi dello IAS 1 deve essere classificata come “corrente” quando essa è
posseduta principalmente per essere negoziata o si suppone debba essere realizzata entro
dodici mesi dalla data del bilancio.
Nell’ambito dei crediti da classificare a breve termine sono da comprendere anche i crediti
di breve periodo senza interessi rivenienti da vendite di beni o da prestazioni di servizi ed i
crediti e debiti non definiti da una scadenza fissa o determinabile in quanto il fattore temporale
non sarebbe misurabile; tra questi ultimi si menzionano i finanziamenti a revoca, i quali non
hanno una scadenza predeterminata e il cui pagamento può essere chiesto in qualsiasi
momento da parte del concedente.
92
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio
“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri
• Nella
stima dei flussi futuri non si deve tenere conto della variabilità del tasso di interesse
legato a variazioni di indici di mercato ovvero di opzioni di conversione fisso/variabile e
viceversa, poiché in questi casi si renderebbe necessario adeguare coerentemente anche
il tasso di interesse effettivo, senza che ciò possa determinare una variazione del costo
ammortizzato.
• In
sintesi, al fine di determinare il corretto tasso di interesse effettivo, si deve
procedere alla stima dei flussi e delle relative scadenze (sulla base delle previsioni
contrattuali al momento della rilevazione iniziale) nei casi in cui (cfr. IAS ABI Blue Book n.
15):
–a) il tasso di interesse effettivo, determinato in base ai flussi contrattuali, è differente
da quello contrattuale (cioè quando il costo di erogazione non coincide con il costo
ammortizzato, poiché si rilevano costi di transazione e/o commissioni accessorie)
–b) le clausole contrattuali prevedono opzioni in base alle quali si possono modificare le
scadenze ed i flussi dei pagamenti, differenti da quelle che interessano l’ ammontare
del tasso di interesse legato a variazioni di mercato
93
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio
“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri
• Se
il tasso di interesse del finanziamento è variabile in funzione degli andamenti del
mercato, il tasso di interesse effettivo inizialmente determinato deve essere
periodicamente ricalcolato in relazione alle variazioni del tasso contrattuale e dei relativi
flussi futuri.
• Ciò vale a dire che la rideterminazione del tasso contrattuale e quella del tasso
effettivo non modificano, a parità di condizioni, il costo ammortizzato del
finanziamento, considerato che la stima dei flussi deve essere effettuata in base all’
ultimo tasso contrattualmente applicato
• In sostanza, si potranno adottare due differenti metodi per ottenere il medesimo risultato,
ed in particolare:
–a) attualizzare, ad ogni variazione contrattuale del tasso, tutti i flussi futuri a partire
dalla scadenza del finanziamento
–b) attualizzare, ad ogni variazione contrattuale del tasso, i flussi futuri a partire dalla
prossima data di ricalcolo del tasso, consistenti nelle rate in scadenza e nel residuo
costo ammortizzato alla data del prossimo ricalcolo (occorre riferirsi al costo
ammortizzato e non alla residua sorte capitale risultante dal piano di ammortamento
contrattuale per non "ammortizzare" tutte le componenti accessorie nel breve periodo
considerato)
94
Attualizzazione
Descrizione dell’argomento
Il processo di attualizzazione è molto comune nell’ambito dell’applicazione dei principi
contabili internazionali in relazione all’importanza che tali principi attribuiscono alla
componente finanziaria sottostante ciascuna transazione; in concreto le principali ipotesi
in cui si ricorre ad un processo di attualizzazione possono essere le seguenti:
95
1.
vendite o acquisti di beni o servizi con pagamento rateale o differito oltre i termini
usuali impiegati dall’impresa senza applicazione espressa di interessi;
2.
posizioni creditorie o debitorie di natura finanziaria infruttifere di interessi ovvero
fruttifere con tassi di interesse non coerenti con quelli usuali applicati dal mercato;
3.
posizioni creditorie di natura commerciale o finanziaria non regolate alla data di
scadenza che devono essere attualizzate per tenere conto degli stimati tempi di
incasso;
4.
componente finanziaria implicita dei fondi rischi iscritti in bilancio i cui correlati flussi
finanziari si manifesteranno in periodi successivi.
Attualizzazione
Pagamento rateale o differito
In applicazione dei principi contabili IAS/IFRS, il ricavo, il costo od il bene strumentale
oggetto della transazione deve essere registrato in contabilità per un importo inferiore al
valore nominale al fine di tenere conto della componente finanziaria implicita nell’operazione.
In sostanza dalla voce di ricavo o di costo, ovvero dal costo storico del bene strumentale
deve essere scorporata la quota di interessi attivi o passivi connessi al pagamento rateale o
differito.
Regolazione a medio lungo termine – valutazione delle posizione creditorie e debitorie
Le posizioni creditorie o debitorie a medio lungo termine, indipendentemente dalla genesi
delle stesse, che non presentino una componente finanziaria esplicita coerente con i tassi
del mercato in cui opera l’impresa, devono essere rettificate in diminuzione per tenere conto
dei proventi od oneri finanziari impliciti. Trattasi tipicamente dei finanziamenti infruttiferi
erogati da soci ovvero di posizioni creditorie in sofferenza. A tale scopo occorre stimare i
tempi in cui tali posizioni andranno ad estinzione.
Fondi rischi
Anche in questo caso il fondo rischi deve essere iscritto in misura pari al valore attuale dei
flussi finanziari che dovranno essere sostenuti per estinguere le obbligazioni future in
relazione alle quali tali fondi sono stati appostati. Anche in questo caso occorre predisporre
una stima dei tempi in cui tali obbligazioni emergeranno.
96
Impairment - processo decisionale
Attività finanziaria
Mancanza di una
obiettiva evidenza di
impairment (no loss
event)
Obiettiva evidenza
di impairment (loss
event)
Attività
singolarmente
significativa
Attività non
singolarmente
significativa
Valutazione
analitica
Valutazione
analitica
Sia attività
singolarmente
significative che non
singolarmente
significative
oppure
Valutazione collettiva
per classi omogenee di
rischio
Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS
97
Contabilizzazione dell’impairment
Incurred Loss vs. Expected Loss
Le perdite attese (“expected loss”) quale risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla
loro probabilità di manifestazione, non vanno rilevate (IAS 39 par. 59).
Le perdite di valore devono essere pertanto “incurred” e non “expected”; la
determinazione dell’impairment deve basarsi su fattori o eventi osservabili e quantificabili al
momento della valutazione (incurred) e non su eventi prospettici o futuri (expected).
Coerentemente con un modello basato sulle incurred loss eventuali trend economici attesi
che possano condurre ad una perdita attesa non devono concorrere a fornire una evidenza
oggettiva di impairment.
Agli utilizzatori compete una “diversa” gestione del risultato di bilancio – vedi
costituzione/utilizzo riserve -
98
Impairment - Valutazione analitica
La valutazione dell’impairment deve essere effettuata analiticamente per ogni
singola attività finanziaria qualora questa sia singolarmente significativa.
 E’ sempre possibile assoggettare a valutazione individuale un’attività per la quale
non siano state evidenziati elementi indicativi di perdita durevole.
 Sono assoggettate a valutazione individuale anche le attività valutate
collettivamente per le quali siano state identificate in modo specifico delle perdite di
valore.
99
Impairment - Valutazione collettiva
 I crediti di importo singolarmente non significativo, e per i quali non vi sono oggettivi
rischi di riduzione di valore (o per i quali la valutazione analitica non ha portato ad
accantonamenti), devono essere inclusi in gruppi di attività con rischio di credito simile e
devono essere valutati collettivamente.
 I crediti vengono aggregati in classi omogenee con caratteristiche simili in termini di
rischio di credito, settore di appartenenza del debitore, tipologia di garanzie prestate etc…
 La valutazione deve avvenire sulla base della stima a valori attuali dei flussi di cassa
futuri attesi determinati con riferimento sia ai termini contrattuali, sia all’esperienza storica
in termini di perdite subite per quel gruppo di crediti.
 Il tasso di sconto utilizzato per calcolare i flussi di cassa futuri attesi è pari al tasso
d’interesse effettivo originario (per crediti a tasso fisso) oppure al tasso di interesse
effettivo corrente (per crediti a tasso variabile).
100
Contabilizzazione dell’impairment su crediti
- valutazione delle perdite effettive su base “portfolio”
PERDITA
EFFETTIVA
=
•
•
101
x
PERIODO di
CONFERMA della
PERDITA
x
VALORE di CARICO del
PORTAFOGLIO di
CREDITI
La Perdita effettiva definisce la perdita di valore
Il Tasso di perdita storico è determinato usando dati storici modificati in relazione alle
condizioni economiche esistenti alla data di bilancio
• Il Periodo di conferma della perdita è il periodo medio intercorrente tra l’insorgere
della perdita e la data di conferma della stessa
La data in cui insorge la perdita è la data nella quale si verifica una obiettiva evidenza
di perdita su una singola attività (pur se non ancora nota alla società)
La data di conferma della perdita è la data nella quale la società identifica una obiettiva
evidenza di perdita su base individuale
•
•
TASSO di
PERDITA
STORICO
Contabilizzazione dell’impairment su crediti L&R
RIPRESE DI VALORE
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita già iscritta in precedenza
per riduzione di valore diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi
dopo la riduzione di valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere
stornata.
La ripresa di valore, da rilevarsi a conto economico, non deve mai determinare un
valore del credito, alla data di rivalutazione, superiore all’importo che avrebbe
assunto, alla medesima data, se l’impairment non fosse mai stato rilevato.
102
Contabilizzazione dell’impairment su crediti AFS
Quando vi è evidenza che il credito abbia subito una perdita la variazione di fair value va attribuita a Conto Economico
unitamente alla rivalutazione o svalutazione cumulata iscritta nel tempo a Patrimonio Netto anche se l’attività non sia stata
stornata dal bilancio (IAS 39 par. 67).
L’importo della perdita cumulata da stornare dal Patrimonio Netto e iscrivere a Conto Economico deve corrispondere alla
differenza tra il costo di acquisizione ed il fair value del momento, dedotta qualsiasi perdita precedentemente rilevata a Conto
Economico su quella medesima attività.
RIPRESE DI VALORE
Se, in un esercizio successivo, il fair value aumenta, la ripresa di valore viene registrata:
 a Conto Economico per strumenti di debito;
 a Patrimonio Netto per strumenti di capitale.
Per i crediti classificati “Attività finanziarie disponibili per la vendita” la ripresa di valore va registrata a Conto Economico.
103
Le operazioni di cartolarizzazione (securitisation)
 La cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attività finanziaria in
titoli
 L’intento è spesso quello di realizzare la derecognition dell’attività finanziaria
cartolarizzata
 La attività cartolarizzate sono di norma trasferite a “special purpose entity” (SPE o
SPV)
104
Le operazioni di cartolarizzazione
La struttura di un’operazione di cartolarizzazione tradizionale:
SOCIETA’
ARRANGER
SOCIETA’
SERVICER
cessione crediti
SOCIETA’
di RATING
SOCIETA’ VEICOLO
SPV
emissione titoli
CEDENTE
(Originator)
TITOLI DI PIU’ ALTA SUBORDINAZIONE “Junior”
105
INVESTITORI
MERCATO
Le operazioni di cartolarizzazione
Nella prassi operativa:
 il flusso di liquidità che proviene dall’incasso dei crediti è destinato in via esclusiva al
rimborso dei titoli emessi, al pagamento degli interessi e dei costi dell’operazione;
 la struttura è funzionale a garantire il soddisfacimento dei diritti dei sottoscrittori dei
titoli;
 i titoli emessi vengono suddivisi in categorie per l’esigibilità dei crediti ceduti (Senior,
Mezzanine, Junior); i titoli Senior maturano interessi ad un tasso stabilito al momento
dell’emissione; per i titoli di piu’ alta subordinazione, che rappresentano l’effettivo
rischio connesso agli attivi ceduti e che sono spesso sottoscritti dalla società cedente, il
recupero integrale del valore economico del capitale investito si ha nella misura in cui i
crediti ceduti riescono a produrre nel tempo incassi superiori al prezzo di acquisto, tali da
consentire il rimborso del capitale dei titoli di classe superiore
106
Le operazioni di cartolarizzazione alla luce degli IAS/IFRS
IAS/IFRS
La valutazione delle operazioni di cartolarizzazione deve essere effettuata alla
luce delle disposizioni in materia di Derecognition sancito dallo IAS 39
non potranno essere cancellate dal bilancio attività cedute nell’ambito di
operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano le condizioni per la
Derecognition
contabilizzazione dell’attività secondo il principio del
continuing involvement
107
Le operazioni di cartolarizzazione alla luce degli IAS/IFRS
IAS/IFRS
Il documento SIC 12 (parte integrante dei principi contabili internazionali) richiede
che le società veicolo vengano consolidate se controllate.
Esempi configuranti il controllo sono:
 la società veicolo svolge attività predeterminate e non gode di alcuna autonomia;
 il potere decisionale sulla società veicolo è di fatto della società “controllante”;
 la società “controllante” otterrà la maggioranza dell’utile in caso di liquidazione del
veicolo.
L’eventuale consolidamento comporta la rilevazione nel bilancio consolidato
dell’attività ceduta nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.
108
Sintesi di alcune indicazioni Assirevi in merito al comportamento contabile
da tenere in presenza di operazioni di cessione dei crediti
Tipologia di clausola contrattuale
Plafond
Previsione di un importo massimo di rischio da parte del
cessionario
Comportamento contabile (cessionario)
Iscrizione crediti sino al valore massimo del plafond
Franchigia
Identificazione di una quota percentuale di rischio che resti in
capo al cedente (rischio di “prima perdita”)
Quantificazione dell’ammontare del rischio della franchigia con
l’esposizione al rischio di credito.
Se l’ammontare della franchigia copre il rischio di credito, il
rischio non è stato trasferito e il cessionario non iscrive i crediti
Massimale sul rischio di insolvenza
L’assunzione del rischio di insolvenza è limitata a un importo
massimo pari a x volte le commissioni corrisposte al
cessionario
Quantificazione e confronto dell’ammontare del massimale con
l’esposizione al rischio. Se il massimale copre sostanzialmente il
rischio di credito, il suddetto rischio è stato trasferito e il
cessionario iscrive i crediti
Obbligo di restituzione dei corrispettivi
In caso di scioglimento del contratto, il cedente ha l’obbligo di
restituire al cessionario i corrispettivi eventualmente ricevuti a
fronte di crediti non incassati
Il cessionario ha assunto solo parzialmente il rischio, quindi, non
dovrebbe iscrivere i crediti in bilancio
Pagamento sotto garanzia
Il corrispettivo dei crediti oggetto di cessione sarà dovuto dal
cessionario al cedente decorsi x giorni dalla scadenza dei
crediti medesimi
La clausola indica che non vi è stato completo trasferimento del
rischio di ritardato pagamento e, quindi, potrebbe limitare
l’iscrizione dei crediti da parte del cessionario
Esclusione del rischio di cambio
Evidenzia che il cessionario non mantiene il rischio connesso
alla cessione dei crediti e, quindi, non iscrive i crediti
Divieto di cessione successiva e divieto di concessione di
dilazioni
Limita la libera disponibilità da parte del cessionario che, quindi,
non può iscrivere i crediti
109
L’informativa di bilancio in materia di cartolarizzazioni
Informazioni di natura quantitativa
Informazioni da presentarsi in forma tabellare relative a:
 esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle
attività sottostanti;
 esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite
per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni;
 esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “terzi” ripartite per
tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni;
 esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per
tipologia;
 ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre
forme di sostegno creditizio;
 interessenze in società veicolo;
 attività di servicer – incassi dei crediti cartolarizzate e rimborsi dei titoli emessi dalla
società veicolo.
110
Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 18 novembre 2009
pagina 1.5.9
Obbligazioni bancarie garantite (“covered bond”)
Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered bond) presentano uno
schema operativo basato sui seguenti soggetti:
•banca
originator, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti
patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei
portatori dei covered bond;
•società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall’acquisto degli attivi ceduti
dall’originator e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori i covered bond;
•banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato
finalizzato all’acquisto degli attivi della banca originator;
• banca emittente i covered bond.
•Nelle
strutture più semplici, le figure della banca originator, della banca finanziatrice e della
banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse,
tipicamente realizzate in un’ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non
coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che
le banche originator sia più di una (c.d. operazioni “multi-originator”).
111
I Crediti nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 238
112
I Crediti nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 465
113
I Crediti nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 238
I Crediti nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 465
114
I Crediti nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 239
115
I Crediti nel Bilancio UBI 2012 individuale– pag. 466
116
I Crediti nel Bilancio UBI 2012 consolidato– pag. 240
117
I Crediti nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 467
118
Indice
I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso
119
I derivati: definizioni
STRUMENTO DERIVATO (IAS 39 par. 9) – strumento finanziario o altro contratto con le
tre seguenti caratteristiche:
120

il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso d’interesse,
prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o
tassi, merito di credito ecc. (c.d. sottostante) a condizione che, nel caso di una
variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;

non richiede un investimento netto iniziale oppure richiede un investimento
netto iniziale minimo in confronto ad altre tipologie di contratti per medesimi
profili di rendimento;

è regolato a data futura.
I derivati: definizioni
Lo IAS 39 prevede la classificazione degli strumenti finanziari in quattro categorie. Tuttavia i contratti
derivati devono essere classificati nella categoria Fair value through profit or loss.
La ragione di questa disposizione discende dalla necessità di dover valutare tali contratti
esclusivamente con il criterio del fair value.
I derivati possono essere incorporati in uno strumento finanziario ibrido (o combinato), ossia in uno
strumento finanziario in cui “convivono”:
• un contratto primario non derivato;
• uno strumento derivato.
Lo IASB stabilisce che un derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e
contabilizzato come un derivato secondo quanto previsto dallo IAS 39 se, e soltanto se, si verificano
contestualmente le seguenti condizioni:
• le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle
caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (Ias 39, appendice A, parr. AG30 e AG33);
• uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione
di derivato; e
• lo strumento ibrido non è valutato come al fair value rilevato a conto economico.
Laddove siano verificate le circostanze sopra riportate, si ha che: (i) il contratto originario deve essere
contabilizzato in base alle pertinenti disposizioni, mentre (ii) lo strumento derivato incorporato segue le
norme tecniche dei principi contabili internazionali “finanziari” riferite ai derivati, di seguito richiamate. E’
possibile che un contratto originario abbia collegato più di un derivato incorporato; in questo caso si
parla di strumenti “derivati incorporati multipli”.
121
Scorporo di un derivato in uno strumento finanziario
complesso
SI’
Non si procede allo scorporo
Lo strumento complesso è valutato in bilancio al fair
del derivato
value rilevato a conto economico?
NO
Il derivato implicito ha caratteristiche di rischio
strettamente correlate con quelle dello strumento
ospite?
SI’
Non si procede allo scorporo
del derivato
NO
Non si procede allo scorporo
del derivato
NO
Il derivato implicito considerato da solo
risponderebbe alla definizione di derivato?
SI’
E’ possibile determinare un fair value attendibile del
derivato?
SI’
Si procede allo scorporo: il derivato è valutato al fair
value e lo strumento ospite è valutato secondo le
indicazioni proprie della rispettiva categoria di
appartenenza
122
NO
Non si procede allo scorporo
del derivato ma l’intero
strumento complesso deve
essere valutato al fair value
I derivati: definizioni
Il derivato può essere stipulato con finalità di:
- negoziazione (speculative)
- copertura
DERIVATO DI NEGOZIAZIONE
Al pari di un qualsiasi altro strumento
finanziario (es. Titolo) è contratto con
l’intento di trarre profitto
dall’andamento del proprio fair value
e quindi dal posizionamento dei
parametri (indici, tassi, valute ecc.)
da cui trae il proprio valore.
123
DERIVATO DI COPERTURA
Strumento stipulato e designato al
fine di fronteggiare determinati rischi
derivanti da avverse variazioni di fair
value o dei flussi di cassa propri
dell’attività o passività oggetto di
copertura.
I derivati
Il fair value dello strumento
di copertura è la base dell’
hedge accounting
124
I derivati
Tutti i derivati
non sono più
considerati
“fuori bilancio”,
ma iscritti
“sopra la linea”
al fair value
125
I derivati “di
negoziazione”
e “di
copertura”
sono iscritti al
“Fair Value”
I derivati “di
negoziazione”
e “di
copertura”
sono valutati
al
“Fair Value”
Il “Fair Value”
dello strumento
di copertura
guida la
valutazione dello
strumento
coperto
I derivati
Data di rilevazione
Uno strumento finanziario può essere rilevato alla data di negoziazione dello stesso o alla
data di regolamento dell’operazione nel caso di contratti “regular way”.
Ai sensi dello IAS 39 un contratto che richiede o consente il regolamento mediante lo
scambio di un saldo netto corrispondente alle variazioni di valore del contratto non
rappresenta un’operazione a pronti non regolata e quindi non rappresenta un contratto
“regular way”. Pertanto tali contratti derivati dovranno essere rilevati al momento in cui
sorge l’impegno, cioè alla data di negoziazione.
Valutazioni successive
Tutti i contratti derivati, sia attivi che passivi vanno valutati al fair value con imputazione
del risultato al conto economico.
Poiché la maggior parte di contratti derivati non presenta una quotazione diretta sui
mercati, ai fini della determinazione del fair value assume particolare rilevanza la
definizione di modelli interni di valutazione.
126
Definizioni: hedge accounting
 Hedge accounting: l’hedge accounting rileva simmetricamente gli effetti, a livello di
conto economico, dei cambiamenti di fair value dello strumento di copertura e del
relativo strumento coperto
 Fair value hedge: copertura dell’esposizione alla variazione del fair value di
un’attività o passività o di una parte di esse, attribuibile ad un particolare rischio.
 Cash flow hedge: copertura dell’esposizione a variazioni dei flussi di cassa
attribuibili a particolari rischi associati con attività e passività rilevate a bilancio,
impegni o transazioni previste.
 Copertura dell’investimento netto in una entità estera: copertura degli effetti di
un investimento espresso in valuta estera.
127
La necessità di copertura
RISCHI DELLE
ATTIVITA’/PASSIVITA’
FINANZIARIE CHE POSSONO
ESSERE COPERTI
Rischio di:
• Tasso di interesse
• Tasso di cambio
• Credito
• Prezzo di mercato
128
RISCHI DELLE
ATTIVITA’/PASSIVITA’ NON
FINANZIARIE CHE POSSONO
ESSERE COPERTI
•
•
Rischio di tasso di cambio
L’insieme dei rischi (se non
è possibile isolare specificamente
il rischio di cambio)
Coperture che non reggono …
Coperture
possibili
(contabilmente)
•
La questione non è: ‘esiste o
non esiste la copertura?’
•
Il problema è: ‘quando si
può applicare l’hedge
accounting?’
Copertura non documentata
Coperture aventi
validità economica
Copertura di posizioni nette
Copertura titoli immobilizzati
Copertura senza derivati
Derivato coperto
129
Strumenti di copertura e elementi coperti
Strumenti di copertura
1.
I seguenti possono essere classificati
come strumenti di copertura:
–
–
–
130
tutti i derivati con terze parti (no internal
deals);
contratti non derivati (solo per copertura di
rischio di cambio);
combinazione di due o più derivati o non
derivati (ad eccezione delle “opzioni vendute
nette”);
2.
possono essere usate anche porzioni
di strumenti di copertura;
3.
lo strumento di copertura non può
essere designato solo parte della sua
durata.
Elementi coperti
•
Per qualificarsi come oggetto di copertura, un
elemento coperto deve creare un’esposizione
al rischio che incide, in ultima analisi, sul
conto economico;
• possono essere classificati come elementi
coperti;
• attività/passività singole o in gruppo;
• impegni irrevocabili o operazioni future
altamente probabili;
• attività/passività non finanziarie per la
copertura del rischio di cambio o del rischio
nel suo complesso;
• parte del portafoglio di attività o passività
finanziarie che condividono il rischio coperto;
• investimento netto in gestioni estere;
• posizioni
nette non possono essere
considerate come elementi coperti.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
L’esposizione deve derivare da uno specifico rischio che, in ultima istanza,
influenza il conto economico
• Inizialmente, la copertura deve essere altamente efficace e l’efficacia deve poter
essere valutata in modo attendibile
• La copertura deve rimanere altamente efficace lungo l’intero periodo di copertura
• La relazione di copertura deve essere designata formalmente
•
N.B.: essendo le norme molto severe devono essere presi in considerazione i
costi/benefici derivanti dalla qualificazione delle operazioni come “di copertura”
131
Documentazione delle operazioni di copertura
Lo IAS 39 non fornisce indicazioni specifiche in merito alla documentazione della relazione di copertura tra lo
strumento di copertura e l’elemento o gli elementi coperti.
Un ragionevole esempio di informazioni che devono essere disponibili è il seguente:
• Obiettivo della copertura
In caso di copertura di fair value, l’obiettivo è ridurre l’esposizione a variazioni avverse del fair value,
dovute a un particolare rischio, di attività, passività o di impegni irrevocabili.
In caso di copertura di cash flow, l’obiettivo è ridurre l’esposizione a variazioni avverse dei flussi
finanziari futuri di attività, passività o di transazioni future attese ma non certe.
• Tipologia della copertura
– Fair value hedge
– Cash flow hedge
– Copertura di un investimento netto in una gestione estera
• Strumento di copertura
– Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento finanziario designato come strumento di
copertura. Nella grande maggioranza dei casi lo strumento di copertura sarà un derivato, dato che è
concesso coprire solo il rischio cambio con un’attività/passività non derivata.
Se ad esempio, si tratta di un IRS in cui si paga il tasso fisso e si incassa il tasso variabile è necessario
indicare:
– la controparte;
– il tasso fisso pagato;
– il tasso variabile incassato;
– eventuale up-front incassato/pagato;
– la data di decorrenza;
– la data di scadenza;
– le date di variazione dei tassi.
132
Documentazione delle operazioni di copertura
• Strumento
-
coperto
Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento che si intende coprire.
Se ad esempio, lo strumento coperto è un titolo a tasso fisso è necessario indicare:
– il tipo di rischio che si intende coprire;
– il tasso fisso coperto;
– la tipologia di cedola (semestrale, trimestrale), la data di emissione e quella di rimborso;
– il periodo dell’esposizione alle variazioni di tasso di interesse che si intende coprire.
Se lo strumento coperto è una transazione futura, occorre dimostrare l’alta probabilità della
stessa: questo non significa che un’impresa debba specificare la data esatta in cui questa
transazione avrà luogo. Tuttavia essa dovrà identificare e documentare il periodo, che dovrà
essere un intervallo di tempo abbastanza ristretto prossimo alla data più probabile in cui ci si
aspetta che la transazione verrà effettuata.
• Efficacia
– modalità di effettuazione dei test;
– metodologia prescelta per l’efficacia retrospettiva;
– metodologia prescelta per l’efficacia prospettica;
– inefficacia attesa e fattori ai quali è dovuta.
La documentazione precedentemente illustrata deve essere preparata per ciascuna relazione
di copertura.
133
Prassi precedente vs. IAS 39
INVERSIONE DEL METODO DI CONTABILIZZAZIONE E VALUTAZIONE (vedi prassi italiana)
134
D. Lgs. 87/92
“VALUTAZIONE COERENTE”
IAS
“HEDGE ACCOUNTING”
ATTIVITÀ O PASSIVITÀ
COPERTA
ATTIVITÀ/PASSIVITÀ COPERTA
A FV (SOLO PER IL RISCHIO
COPERTO)
DERIVATO DI COPERTURA
DERIVATO
A FAIR VALUE
Copertura delle variazioni di fair value:
- il principio di simmetria valutativa
PRASSI PRECEDENTE
Attività/Passività
coperte
IAS 39
Costo
o
fair value
Conseguenza
(valutazione coerente)
Strumento di
copertura
(derivato)
Fair value
Conseguenza
(valutazione coerente)
Costo
Strumento di
copertura
o
fair value
135
Attività/Passività
coperte
Fair value
Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura:
efficacia
STRUMENTO DI
COPERTURA
COPERTURE
INEFFICACI
STRUMENTO
COPERTO
STRUMENTO DI
COPERTURA
COPERTURE
EFFICACI
STRUMENTO
COPERTO
Solo le coperture efficaci possono essere rappresentate validamente anche sotto il profilo
contabile, secondo le regole dell’hedge accounting che rappresentano eccezioni ai criteri
ordinari di valutazione degli strumenti finanziari.
136
Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura:
efficacia
Problema: come poter definire se la relazione di copertura è o meno efficace?
Una copertura è efficace se lo strumento di copertura (tipicamente derivato) è in grado di
generare un flusso finanziario o una variazione di fair value coerente con quello dello
strumento coperto.
Per verificare che ciò avvenga, lo IAS 39 NON detta un metodo univoco con cui
procedere, ma stabilisce i seguenti momenti di verifica (e gli esiti accettabili di tali
verifiche):
Test prospettico: è il test che al momento in cui viene formalizzata la relazione di
copertura giustifica l’applicazione dell’hedge accounting in quanto dimostra l’attesa
efficacia della copertura nei periodi futuri.
Test retrospettico: è il test eseguito periodicamente (almeno in occasione del bilancio)
che evidenzia il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferisce.
Misura di quanto i risultati effettivi si sono discostati dalla copertura perfetta.
137
NO Hedge
Accounting
Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura
Hedge accounting: leggermente inefficace
100%
Hedge accounting: leggermente inefficace
SI’ Hedge
Accounting
125%
NO Hedge
Accounting
80%
138
Tipologie di coperture
139
Copertura di fair value
Copertura di flussi finanziari
(FAIR VALUE HEDGE)
(CASH FLOW HEDGE)
Rischio connesso a variazioni
nel fair value di attività e
passività finanziarie (iscritte in
bilancio)
Rischio connesso a variazioni di
flussi di cassa associabili ad
attività o passività finanziarie o
a transazioni future
Tipicamente attività/passività a
tasso fisso
Tipicamente attività/passività a
tasso variabile
Copertura di un investimento
in una entità estera
Definizione nello
IAS 21
(ovvero copertura
dell’ammontare in un
interessenza la cui attività si
svolge in un paese o in una
valuta diverso da quello della
società che redige il bilancio)
Copertura efficace: contabilizzazione del Fair Value Hedge
Valutazione dello STRUMENTO DI COPERTURA
Accounting model
Variazioni di fair value
140
Valutazione dello STRUMENTO COPERTO
Conto economico
Gli utili o le perdite
dello strum. coperto
attribuibili al rischio da
coprire compensano le
variazioni dello strum.
di copertura
La copertura di un titolo AFS (coperto per il rischio di
tasso)
Variazioni di fair value
Accounting model
del DERIVATO DI COPERTURA
Conto economico
Variazioni di fair value
del TITOLO attribuibili al rischio TASSO
(oggetto di copertura)
Variazioni di fair value
del TITOLO attribuibili al rischio di CREDITO (*)
(NON oggetto di copertura)
(*) Nel caso di impairment del titolo anche le perdite attribuibili al rischio di
credito vengono registrate a CE.
141
PN
Copertura efficace: Cash Flow Hedge
Accounting model
Valutazione dello STRUMENTO DI COPERTURA
Variazioni di
fair value
Efficace
Patrimonio Netto
Conto
Economico
Valutazione dello STRUMENTO COPERTO
142
Segue le regole del
portafoglio di appartenenza
Coperture inefficaci: rappresentazione contabile delle relazioni
- asimmetria valutativa (rischio tasso) Se le coperture sono inefficaci, è possibile che si crei asimmetria valutativa tra gli
strumenti finanziari.
STRUMENTO COPERTO
(DERIVATO  FV)
STRUMENTO DI
COPERTURA
FVTPL
FV a CE
FV a CE
AFS
FV a PN
FV a CE
L&R
C. AMM.*
FV a CE
* A seguito di inefficacia, la copertura si interrompe ed il valore a cui, in quel
momento, è iscritta l’attività L&R diviene la nuova base per il calcolo del costo
ammortizzato.
143
I contratti di garanzia finanziaria
Lo Iasb ha introdotto nel corso del 2005 alcuni nuovi amendement per disciplinare il
trattamento contabile dei contratti di garanzia finanziaria (financial guarantee contract),
esplicitandone nel dettaglio l’ambito di applicazione, il criterio di misurazione e gli aspetti
espositivi.
Si ricorda che lo Ias 39 si applica a tutti gli strumenti finanziari, intesi come “qualsiasi
contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o
a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità” (Ias 32, par.11).
In che cosa possono concretizzarsi i contratti di garanzia finanziaria?
Si tratta di contratti e, quindi, di documenti che formalizzano l’accordo e vincolano il
soggetto che garantisce il regolamento della passività finanziaria contratta da uno
specifico soggetto nei confronti di un determinato creditore.
144
I contratti di garanzia finanziaria
Applicazione
contratti di
garanzia
finanziaria
fatta eccezione per
Ias 39
Contratti di garanzia
che non soddisfano la
definizione contenuta
nello Ias 39
Ifrs 4
Contratti in possesso di
un elemento di
partecipazione
discrezionale
Ifrs 4
Il caso in cui l’impresa
ha asserito in
precedenza che il
contratto ha finalità
assicurativa e che ha
adottato il trattamento
contabile previsto per i
contratti assicurativi
145
Ifrs 4
oppure
Ias 39
I contratti di garanzia finanziaria
Le garanzie finanziarie, ove si applichi lo Ias 39, sono passività finanziare e come tali
devono essere considerate in sede di rilevazione iniziale. Vanno, quindi, iscritte al loro fair
value al netto dei costi di transazione, se designate come passività finanziarie al fair value
rilevato a conto economico e, in caso contrario, al fair value comprensivo dei costi
operativi.
Contratti di garanzia
finanziaria
Se designati al fair
value
Se non designati
al fair value
Misurazione iniziale
Fair value al netto dei
costi di transazione
Fair value con i costi
di transazione
Valutazione successiva
Fair value
146
Valore più alto tra:
- importo determinato ex Ias
37
- importo iniziale
eventualmente ammortizzato
I Derivati nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 240
147
I Derivati nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 468
148
I Derivati nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 241
149
I Derivati nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 469
150
I Derivati nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 241
I Derivati nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 469
151
Indice
I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso
152
153
Riclassificazione degli strumenti finanziari
• La
recente crisi dei mercati finanziari ha prodotto significativi ripensamenti anche sull’efficacia delle pertinenti norme
contabili generalmente riconosciute a livello mondiale. Lo IASB è intervenuto emanando una serie di documenti
volti a correggere taluni comportamenti rigidi che avrebbero potuto aggravare i danni (contabili) alle imprese che
partecipano ai mercati finanziari.
Emendamenti apportati allo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”
Emendamenti apportati all’IFRS 7 “Strumenti finanziari : informazioni integrative in tema di riclassificazione degli
strumenti finanziari”.
2
OTTOBRE
Il Fasb emana il documento fasb staff position (Fsp) FAS 157-3, <Determining the fair
value of a financial asset when the market for that asset is not active>, finalizzato a
chiarire come determinare il fair value quanto i mercati non sono attivi. Lo Iasb
comunica che il proprio staff ritiene il documento coerente con gli IFRS.
3
OTTOBRE
Lo IASB diffonde un comunicato stampa in cui individua le linee guida per definire
le azioni per rispondere alla crisi creditizia; oltre a ribadire il supporto al documento
Fasb/Sec, il Board annuncia di studiare modelli di riclassificazione degli strumenti
finanziari coerenti con i principi contabili statunitensi.
 7/8
154
OTTOBRE
Il consiglio di Economia e Finanza (Ecofin) , organismo interno al Consiglio
dell’Unione europea, promulga alcuni comunicati in cui indica le misure che
l’Unione europea dovrebbe adottare per far fronte alla crisi dei mercati finanziari.
Tra tali soluzioni richiede alla IASB di modificare le disposizioni valutative delle
attività finanziarie, in modo da ristabilire la fiducia tra gli investitori e prevederne
norme che possano non svantaggiare le imprese europee rispetto a quelle statunitensi.
Riclassificazione degli strumenti finanziari
OTTOBRE Lo IASB emana gli emendamenti allo IAS 39 e all’IFRS 7, che
consentono la riclassificazione, in alcuni casi, delle attività finanziarie.
 13
 14
OTTOBRE Lo IASB pubblica un comunicato stampa in cui fornisce aggiornamenti
in merito alle considerazioni emerse in un incontro tra esperti con riferimento
all’applicazione del fair value nei mercati non attivi .
OTTOBRE L’Europaen financial reporting advisory group (Efrag) e l’Accounting
regulatory committee (Arc) esprimono parere favorevole per l’omologazione da parte
dell’Unione europea degli emendamenti allo IAS 39 e all’IFRS 7. Il parlamento
europeo approva la pubblicazione del Regolamento che, modificando i Regolamenti
che disciplinano la contabilizzazione degli strumenti finanziari europei, emenda i più
volte menzionati IAS 39 e IFRS 7.
 15
 16
155
OTTOBRE E’ pubblicato nella Guue il regolamento 1004/2008.
La classificazione degli strumenti finanziari
Categoria
Strumenti detenuti
per negoziazione o
oggetto di
valutazione al fair
value con
imputazione a C.E.
. Strumenti finanziari acquisiti principalmente con lo scopo
di generare reddito dalle fluttuazioni di breve termine nei
prezzi o negli spread
. Strumenti finanziari designati in sede di rilevazione
iniziale come strumenti valutati al fair value con
imputazione a C.E. (c.d. fair value option)
. Strumenti derivati esclusi quelli di copertura
Fair value
(con
imputazione a
conto
economico)
Investimenti
detenuti fino alla
scadenza
Strumenti finanziari con pagamenti fissi o determinabili e
vita residua determinata che l’impresa ha l’effettiva
intenzione ed è in grado di detenere fino alla scadenza
Costo/Costo
ammortizzato
Crediti e
finanziamenti
Strumenti finanziari con pagamenti fissi o determinabili
che non sono quotati in un mercato attivo non detenuti
con l’intento di essere venduti immediatamente o nel breve
termine
Costo/Costo
ammortizzato
Strumenti finanziari che non siano:
. crediti o finanziamenti;
. investimenti detenuti fino a scadenza;
. attività finanziarie detenute per la negoziazione.
Fair value (con
imputazione a
patrimonio
netto)
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
156
Definizione
Criterio di
valutazione
La classificazione degli strumenti finanziari– Segue
 Classificazione in funzione della finalità di detenzione
anzichè della natura
INVARIATO
 Criteri di valutazione connessi con la classificazione
INVARIATO
 Classificazione dei contratti derivati
INVARIATO
 Classificazione degli strumenti finanziari complessi
INVARIATO
 Riclassificazione/vendita degli investimenti detenuti
sino a scadenza
INVARIATO
 Impossibilità di riclassificazione in entrata o in uscita
alla/dalla categoria FVTPL
VARIATO
 Impossibilità di riclassificazione in entrata o in uscita
alla/dalla categoria L & R
VARIATO
 Possibilità di riclassificazione in entrata o in uscita
alla/dalla categoria HTM e alla/dalla categoria AFS
 Irreversibilità della Fair Value Option
157
INVARIATO
INVARIATO
QUADRO DI SINTESI DELLE POSSIBILI RICLASSIFICAZIONI PRIMA DEL
REGOLAMENTO 1004/2008
da
a
FVTPL
FVTPL
HTM
HTM
LR
LR
158
AFS
AFS
LR
NO
NO
NO
Si, solo nel caso di
modifica
intento/capacità
o siano passati
i due anni della
“tainting rule”
NO
AFS
AFS
HTM
NO
NO
Si, nel caso di modifica
dell’intento o della
capacità di detenere
fino a scadenza. In
caso di vendita o
riclassifica si applica la
“tainting rule”
NO
NO
NO
NO
RICLASSIFICA PRE REGOLAMENTO 1004/2008
FVO
FVTPL
HFT
HTM
AFS
L&R
AFS
HTM
Classificazione effettuata in
sede di recognition e non
più modificabile finchè si
possiede lo strumento
finanziario
Ammessa in specifiche
circostanze. Tainting
provision negli altri casi
Ammessa solo verso la
categoria HTM in presenza
di specifiche circostanze
(termine tainting provision
o indisponibilità fair value
dello strumento)
Non ammessa
159
REGOLAMENTO 1004/2008: RICLASSIFICAZIONE DALLA CATEGORIA
FVTPL E DALLA CATEGORIA AFS
160

Possono essere riclassificate dalla categoria FVTPL ad altre categorie attività
finanziarie non più possedute con finalità di trading con esclusione delle:
a)
attività finanziarie derivate;
b)
attività finanziarie designate a fair value in applicazione della Fair Value
Option.
Non possono essere effettuate riclassificazioni alla categoria FVTPL.

Possono essere riclassificate dalla categoria AFS ad altre categorie attività
finanziarie che l’impresa ha intenzione e capacità di detenere per il futuro
prevedibile o sino a scadenza.

La riclassificazione deve avvenire sulla base del fair value dello strumento alla
data della riclassifica (salvo applicazione della norma transitoria). Tale valore
diventa il nuovo costo o costo ammortizzato.

Se successivamente alla riclassifica l’impresa rivede le proprie stime
prevedendo un incremento dei flussi finanziari attesi, tale incremento deve
essere rilevato come aumento del tasso di interesse effettivo anzichè del valore
contabile dello strumento.
REGOLAMENTO 1004/2008: CONTRATTI DERIVATI E STRUMENTI
FINANZIARI COMPLESSI
 I contratti derivati (stand alone o incorporati in strumenti finanziari complessi)
mantengono le attuali regole in materia di classificazione nel comparto trading o tra
gli strumenti di copertura.
 Qualora uno strumento finanziario di trading gestionalmente coperto venga
riclassificato, per non incrementare la volatilità del conto economico, si ritiene
possibile riclassificare il contratto derivato preesistente da trading a copertura
instaurando prospetticamente una nuova relazione di hedge accounting a partire
dalla data di riclassifica.
 Per gli strumenti finanziari complessi il Regolamento non prevede disposizioni
specifiche. E’ da ritenere, quindi, che qualora venga riclassificato uno strumento
finanziario complesso si debbano applicare le regole già presenti nello IAS 39 ed in
particolare procedere allo scorporo del derivato (riclassificando così il solo
contratto ospite) qualora si ricada in una delle situazioni previste dal paragrafo 11
dello IAS 39.
Peraltro, l’IFRIC 9 imporrebbe il divieto di scorporo di un derivato incorporato in un
momento successivo alla prima iscrizione dello strumento finanziario. Tuttavia,
poichè l’IFRIC 9 è antecedente alla modifica dello IAS 39, si ritiene che lo stesso
non sia applicabile nel caso in cui uno strumento finanziario che ospita il derivato
venga riclassificato fuori dalla categoria FVTPL in aderenza con le nuove
disposizioni.
161
REGOLAMENTO 1004/2008: possibili riclassificazioni
Comparto
di provenienza
Comparto
di
destinazione
HTM
Requisiti
─
─
─
─
─
FVTPL
LR
AFS
AFS
162
─
─
Strumento non più detenuto per trading
Presenza di rare circostanze
Attività con scadenza fissa quotata o non quotata su mercati
attivi
Strumento non più detenuto per trading
Necessità intento di detenzione per il futuro prevedibile o
sino a scadenza
Assenza di rare circostanze
Attività con scadenza fissa non quotata o quotata su mercati
dislocati alla data di riclassifica
─
─
─
Strumento non più detenuto per trading
Presenza di rare circostanze
Attività quotata o non quotata su mercati attivi
─
Necessità intento di detenzione per il futuro prevedibile o
sino a scadenza
─
─
Assenza di rare circostanze
Attività con scadenza fissa non quotata o quotata su mercati
dislocati alla data di riclassifica
LR
Riferimento
Reg.
1004/2008
Par. 50 b
Par. 50 d
Par. 50 b
Par. 50 e
REGOLAMENTO 1004/2008: POSSIBILI RICLASSIFICAZIONI DOPO LA
MODIFICA DELLO IAS 39
da
FVTPL
a
FVTPL
HTM
AFS
LR
163
HTM
AFS
LR
NO
NO
NO
Si, in
presenza di
rare
circostanze
Si, in
presenza di
rare
circostanze
Si, in presenza di
intento di detenzione
e secondo
interpretazione
AoB
Si, solo nel caso di
modifica intento/capacità
o siano passati i due anni
della “taiting rule”
Si, nel caso di
modifica dell’intento o della
capacità di detenere fino a
scadenza. In caso di
vendita o riclassifica si
applica la “tainting rule”
NO
NO
NO
Si, in presenza di intento di
detenzione e secondo
interpretazione A o B
RICLASSIFICA POST REGOLAMENTO 1004/2008
HTM
DATA DI RIFERIMENTO
AFS
1/7/2008
Regime Derogatorio
FVO
FVTPL
Non ammesse
riclassifiche
HFT
Necessità di dimostrare che
l’attività non è più posseduta
per trading
HTM
L&R
AFS
31/12/2008
o successive
Solo in rare circostanze
a) Solo in rare circostanze
b) Assenza di rare circostanze
Solo in rare circostanze
HTM
AFS
(QUOTATI)
L&R
164
(NON QUOTATI/QUOTATI SU MERCATI DISLOCATI)
REGOLAMENTO 1004/2008: NUOVE TERMINOLOGIE

Non vi è una vera e propria definizione. Nelle basis for conclusion si evidenzia che
sono quelle situazioni che derivano da un evento inusuale e che difficilmente si può
ripresentare nel breve periodo.

In un comunicato stampa del 13 ottobre 2008 lo IASB ha sostenuto che l’attuale crisi
dei mercati finanziari è qualificabile come rara circostanza. L’affermazione è stata
inserita anche nei “considerando” del Regolamento 1004/2008.

Sempre i “considerando” del Regolamento evidenziano che dato “il contesto delle
attuali turbolenze finanziarie e tenuto conto del fatto che taluni strumenti finanziari non
sono più negoziati ovvero i relativi mercati non sono più attivi o sono in difficoltà
occorre dare effetto immediato alle modifiche...”.

Dai documenti del FASB e dello IASB (expert panel) pubblicati un incremento
significativo dello spread bid-ask e l’inaridirsi delle contrattazioni sono sintomi di
mercati divenuti inattivi e quindi sono qualificabili come “rare circostanze”. E’ da
valutare se condizioni di turbolenza (non necessariamente rappresentativa di inattività
del mercato) possono essere qualificate come “rare circostanze”.

La presenza di particolari condizioni di mercato (e quindi di “rare circostanze”) deve
essere verificata con riferimento ai singoli strumenti in portafoglio.

Le “rare circostanze” devono essere considerate in relazione al loro impatto sulle
finalità di detenzione dello strumento finanziario.

Arco temporale entro il quale la società è in grado di pianificare attendibilmente il
proprio fabbisogno finanziario.

Per le riclassificazioni nella categoria LR non esistono penalizzazioni in caso di vendita
ma la dismissione con largo anticipo rispetto alla scadenza di uno strumento
riclassificato deve essere giustificata.
RARE
CIRCOSTANZE
DETENZIONE
PER UN
PREVEDIBILE
FUTURO
165
REGOLAMENTO 1004/2008:
NORME TRANSITORIE
DATA DI DECORRENZA
DELLE NUOVE
DISPOSIZIONI
APPLICAZIONE ORDINARIA
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
NORMA TRANSITORIA
DI APPLICAZIONE
DELLE NUOVE
DISPOSIZIONI
166
DATA
DI
ENTRATA
IN
VIGORE

1° luglio 2008

Riclassifica sulla base del fair value alla data di riclassifica

Per le riclassifiche effettuate prima del 1° novembre 2008 è
possibile effettuare la riclassifica sulla base del fair value non
antecedente al 1° luglio 2008

Nel documento in inglese si usa il termine “periods”; nella
traduzione in italiano sulla Gazzetta Ufficiale si è utilizzato il
termine “esercizi”

Normalmente nelle disposizioni sull’entrata in vigore di nuovi
principi o di variazioni di principi viene utilizzato il termine
“annual period” per riferirsi ad un esercizio sociale

La ratio dell’applicazione retroattiva delle disposizioni è quella di
far sì che, con riferimento a taluni strumenti finanziari per i quali
non è più possibile una gestione “attiva”, i valori dell’esercizio
2008 non siano influenzati dai fattori di turbolenza intervenuti a
partire dallo scorso mese di settembre.

In virtù della traduzione della disposizione e della ratio della
norma potrebbe essere plausibile applicare retroattivamente le
nuove disposizioni nel bilancio 2008. Per chi ha pubblicato il
resoconto trimestrale al 30 settembre 2008 si presenta il
problema del restatement di tali dati.
E
REGOLAMENTO 1004/2008: DISCLOSURE
Con riferimento alle attività finanziarie in oggetto di riclassifica, il Regolamento ha
emendato l’IFRS 7 richiedendo alle imprese di fornire in nota integrativa le seguenti
informazioni:
a) l’ammontare e i motivi della riclassifica;
b) il fair value e valore contabile nel trimestre/esercizio (reporting period) corrente e
nei trimestri/esercizi (reporting period) precedenti, fino alla scadenza o vendita
degli asset;
c) la descrizione delle circostanze eccezionali (“rare”) che hanno determinato la
riclassifica;
d) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica: gli utili e le perdite rilevati
sulle attività riclassificate in quel trimestre/esercizio (reporting period) e nel
trimestre/esercizio (reporting period) precedente;
e) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica e nei trimestri/esercizi
(reporting period) seguenti: gli utili e le perdite che sarebbero stati contabilizzati se
non fosse stata effettuata la riclassifica;
f) il tasso effettivo di rendimento degli asset e i flussi di cassa attesi alla data di
riclassifica.
167
Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009
Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui
rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze
nell’ utilizzo di stime.
“Le difficili condizioni economiche e di mercato, prodotte dalla grave crisi finanziaria ed
economica, acquisiscono particolare rilievo nel processo di elaborazione delle prossime
relazioni finanziarie ed impongono a tutti coloro che vi sono coinvolti a vario titolo (componenti
gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti) una attenta riflessione
sull'informativa che dovrà essere resa nel suo complesso all’interno di tali documenti.
In particolare, sono assai forti le aspettative degli utilizzatori dell’informazione finanziaria (ad
esempio analisti, investitori, stampa economica) relativamente alla capacità dei prossimi
bilanci di rappresentare in maniera chiara, completa e trasparente i diversi rischi che oggi le
società si trovano a fronteggiare e le incertezze cui esse possono andare incontro nello
svolgimento della gestione.
Appare, pertanto, indispensabile, in questa fase di mercato, richiamare l’attenzione dei
componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti sulla necessità di
garantire un’adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione
economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche formulate e gli eventuali
correttivi attuati per adattare la strategia dell'impresa al mutato contesto di riferimento. Ciò in
quanto una appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue
conseguenze negative”…… omissis
168
Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009
Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi
finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’
utilizzo di stime
A.
Redazione del bilancio in continuità aziendale
“Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità
aziendale”….. omissis
B. Informazioni sui rischi finanziari ……..omissis
C. Informazioni da fornire in merito alla verifica delle riduzioni per perdite di valore
“Le informazioni da fornire in merito a tale verifica risultano essere particolarmente rilevanti per tutti i soggetti
interessati alle informazioni finanziarie al fine di cogliere in modo appropriato l’intero processo di valutazione
delle attività (le assunzioni alla base nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni ed in particolare le
motivazioni delle svalutazioni operate.
L’attuale contesto di crisi, caratterizzato da una significativa volatilità delle principali grandezze di mercato e
da una profonda incertezza sulle aspettative economiche, rende difficile l’elaborazione di previsioni che
possano definirsi, senza alcuna incertezza, attendibili.
Le predette informazioni dovrebbero considerare la peculiarità del contesto attuale ed evidenziare le
differenze emerse rispetto alle valutazioni dell’esercizio precedente”……. omissis
D. Le incertezze sull’utilizzo di stime ……..omissis
169
Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 21 gennaio 2014
pagine: 2.7.3 - 2.7.4 – 2.7.5
INFORMATIVA SUL FAIR VALUE:
Trasferimenti
Attività
tra portafogli
finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività
complessiva;
Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del
trasferimento;
Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione;
Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate;
Gerarchia del fair value;
Portafogli contabili: ripartizione per livelli del fair value;
Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value ;
 Variazioni annue delle passività finanziarie valutate al fair value;
170
Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 21 gennaio 2014
pagina 1.5.8
Gerarchia del fair value
Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che
riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti
livelli:
(a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la
definizione dal IFRS 13 (livello 1);
(b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili
direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);
(c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).
171
Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 21 gennaio 2014
pagina 2.7.43
Parte D – REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
Nella presente parte vanno fornite le informazioni di dettaglio previste dallo IAS 1 sul
prospetto della redditività complessiva (importi al lordo e al netto delle imposte, rigiri a
conto economico ecc.).
Si precisa in particolare che:
• nelle sottovoci “variazioni di fair value” va indicato il saldo (positivo o negativo) delle
variazioni di fair value rilevate nell’esercizio;
• nelle sottovoci “rigiro a conto economico” va indicata la parte della riserva da valutazione
trasferita al conto economico (al lordo della relativa componente fiscale); si distinguono,
ove previsto, i rigiri dovuti alla registrazione di “rettifiche da deterioramento” dai rigiri dovuti
al realizzo delle attività (“utili/perdite da realizzo”);
• nelle sottovoci “altre variazioni” figurano le variazioni diverse da quelle sopra considerate
(ad esempio, riduzione della riserva di copertura dei flussi finanziari effettuate in
contropartita del valore dell’attività coperta); sono escluse le variazioni delle riserve da
valutazione rilevate in contropartita delle riserve di utili;
• dalle “altre componenti reddituali al lordo delle imposte” sono escluse le variazioni delle
riserve da valutazione connesse con operazioni di aggregazione aziendale.
172
Soggetti IAS – Problematiche aperte sullo IAS 39
 Istituzione di due sole categorie di strumenti finanziari : valutazione al fair value o
valutazione al costo ammortizzato;
 possibilità di reversal a conto economico dell’impairment
classificati Available for Sale;
su titoli di capitale
 possibilità di effettuare l’impairment dei titoli di capitale AFS al valore d’uso e non
al fair value;
 eliminazione o attenuazione della tainting provision su titoli classificati HTM;
 riduzione del test di efficacia per le coperture;
 possibilità di revoca della Fair Value Option;
 effettuazione delle svalutazioni considerando anche le expected loss;
 revisione del full goodwill.
173
Indice
I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso
174
Come reagisce il Gruppo UBI Banca in relazione al bilancio dell’ anno 2008.
Primavera 2009: La crisi finanziaria crea problemi per quanto riguarda
l’applicazione dello IAS 39,ovvero per quanto riguarda la rilevazione e la
valutazione degli strumenti finanziari.
 Lo IASB inizia un progetto di revisione dello IAS 39.
175
Esercizio 2008
UBI Banca e la relativa informativa economico-finanziaria:
Il conto economico riclassificato
L’impairment di possessi azionari
Le rettifiche di valore su crediti
L’attività di negoziazione, copertura e di cessione/riacquisto di attività/passività
176
Il conto economico riclassificato
dati in mln
Margine di interesse
Dividendi e proventi simili
Utili/perdite partecipazioni valutate al patrimonio netto
- Commissioni nette escluso performance SGR
- Commissioni di performance SGR
Commissioni nette
Risultato attività negoziazione, copertura
Risultato cessione/riacquisto attività/passività finanziarie
Risultato dell'attività/passività fin. valutate al fair value
Altri proventi/oneri di gestione
Risultato della gestione assicurativa
Proventi operativi
2.982
71
0
1.182
6
1.188
(161)
37
(118)
81
10
Consuntivo
DIC. 07
2.686
84
33
1.345
13
1.358
51
49
2
138
40
var %
-99,9%
-12,1%
-50,3%
-12,5%
-41,5%
-75,8%
4.439
-7,9%
-0,3%
Spese per il personale
Altre spese amministrative
Rettifiche di valore su attività materiali e immateriali
(1.590)
49
(1.540)
(765)
(245)
Oneri operativi
2,9%
Valutazione negativa Hedge Fund
Maggiori Svalutazioni crediti per (sia analitiche che
13,5%
collettive) per deterioramento dello scenario congiunturale.
(2.611)
(2.550)
2,4%
1.478
1.890
-21,8%
Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti
(566)
(258)
119,6%
Rett.valore nette per deterioramento di altre attività/passività
(511)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Key Client per 7,1 mln;
Borsa Italiana per 20,2 mln;
Centrale dei Bilanci per 23,2 mln;
Parmalat per 16,1ìmln.
-2,0%
Risultato della gestione operativa
Armonizzazione criteri rettifiche collettive crediti in bonis
di cui Utili da cessione azioni:
-25,3%
4.090
- impatto TFR finanziaria 2007
Madoff per 58,2 mln;
Lehman per 10,9 mln;
London Stock Exchange per 24,6 mln.
11,0%
-14,8%
(1.584)
0
(1.584)
(749)
(278)
- spese per il personale escluso impatto TFR finanziaria 2007
(23) 2146,6%
0
(91)
(34)
(38)
-9,1%
Impairment possessi azionari:
Intesa Sanpaolo per 459,6 mln;
A2A per 19,7 mln;
London Stock Exchange per 24,6 mln.
Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni
85
23
272,8%
Utile/perdita della operatività corrente al lordo imposte
452
1.503
-69,9%
(222)
(67)
(597)
(167)
-62,9%
di cui Utili da cessione quote di partecipazioni:
-59,7%
(48)
(194)
-75,3%
(42)
(33)
27,7%
Pramerica per 55,9 mln;
Assicurazioni Vita per 22,9 mln;
IW Bank per 20,7 mln.
(6)
(27)
-77,1%
-66,9%
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Oneri di integrazione
di cui : spese per il personale
altre spese amministrative
ammortamenti
imposte
29
87
Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione (netto)
(16)
309
Utile/perdita d'esercizio di pertinenza di terzi
(79)
(107)
-26,5%
69
941
-92,7%
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO
177
Consuntivo
DIC. 08
Perdite connesse a titoli:
Esercizio 2008
UBI Banca e la relativa informativa economico-finanziaria:
Il conto economico riclassificato
L’impairment di possessi azionari
Le rettifiche di valore su crediti
L’attività di negoziazione, copertura e di cessione/riacquisto di attività/passività
178
Impairment di possessi azionari
I possessi azionari non detenuti per finalità di trading e che non hanno le
caratteristiche per essere classificati tra le “Partecipazioni” poiché la
percentuale detenuta (inferiore al 20%) non consente di configurare
un’influenza notevole sulla “partecipata” devono sostanzialmente essere
classificate alla voce 40 dell’attivo patrimoniale “Attività finanziarie disponibili
per la vendita”
Tali attività vengono valutate al fair value con imputazione delle variazioni di
valore in apposita riserva di patrimonio netto e non quindi a conto economico,
se non per le diminuzioni di valore da impairment.
179
Impairment di possessi azionari
Lo IAS 39 (par. 58) richiede infatti una valutazione, ad ogni data di riferimento
del bilancio, del fatto che per tali attività non vi sia evidenza che abbiano
subito una perdita di valore.
Il paragrafo 59 fornisce esemplificazioni di quando si possa individuare
obiettiva evidenza di perdita di valore e il par. 61, con particolare riguardo agli
investimenti azionari, specifica che:
“una diminuzione significativa o prolungata di fair value…..omissis…al di sotto
del suo costo è inoltre un’evidenza obiettiva di riduzione di valore.”
Problema: i titoli azionari quotati devono essere valorizzati alla quotazione
PUNTUALE rilevata sul mercato al 31 dicembre 2008.
180
Impairment di possessi azionari
I possessi azionari classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la
vendita” devono essere valutati al fair value.
Fair Value: “E’ il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una
passività può essere estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e
consenzienti ”.
Il fair value è quindi potenzialmente diverso dal valore di realizzo diretto che è
pari all’importo che l’azienda si aspetta di ottenere da una prossima e specifica
transazione sul mercato. Il fair value fa riferimento genericamente a
compratori/venditori astratti, consapevoli e disponibili sul mercato.
Per gli strumenti quotati in un c.d. “Mercato attivo” il riferimento è il
prezzo della quotazione rinvenibile sul mercato di riferimento.
181
Impairment di possessi azionari
Nel processo di impairment a cui è stato sottoposto il possesso azionario
Intesa Sanpaolo, unitamente agli altri titoli quotati su mercati attivi, anche nello
scenario macroeconomico attuale si è proceduto quindi a confrontare il costo
d’acquisto con il Fair value Prezzo quotazione.
Ai fini IAS i titoli si considerano “quotati” se sono negoziati in mercati c.d.
“attivi”, vale a dire in mercati nei quali si possono rilevare con regolarità prezzi
rappresentativi di normali e regolari transazioni.
L’attuale scenario macroeconomico ha fatto nascere dei dubbi sulla correttezza
di far riferimento, in tali situazioni, al prezzo delle quotazioni di mercati di norma
ritenuti attivi, sui quali però in tali circostanze si registrano prezzi che non si
ritiene siano rappresentativi del reale valore delle aziende oggetto di
valutazione.
Tale questione è oggetto di approfondimento presso l’organismo internazionale
che statuisce i principi contabili (IASB – International Accounting Standards
Board) che tuttora sta lavorando su delle linee guida per una migliore
identificazione di “mercato attivo”.
182
Impairment di possessi azionari
Modalità di determinazione del fair value
Domanda: esiste un “mercato attivo” ossia un mercato che fornisca
PRONTAMENTE e CONTINUAMENTE prezzi SIGNIFICATIVI
183
SI’
NO
Riferimento alle quotazioni più
recenti quali best evidence
Riferimento a recenti transazioni di
mercato oppure ricorso a tecniche
valutative (delle quali va data
ampia informativa) che
quantifichino quale sarebbe stata la
quotazione considerando tutti i
fattori che avrebbero influenzato la
transazione
Impairment di possessi azionari
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota integrativa al bilancio – Le politiche contabili pag. 184 (bilancio 2008)
184
Impairment di possessi azionari
- L’informativa del comunicato stampa
Stralcio del comunicato stampa – pag. 4 (bilancio 2008)
185
Impairment di possessi azionari
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 104 (bilancio 2008)
186
Impairment di possessi azionari
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 104 (bilancio 2008)
Come riferito nella nota della Relazione la
valutazione è avvenuta al valore di mercato
(ovvero fair value come richiesto dagli IAS)
piuttosto che al patrimonio netto contabile.
Stante la natura “durevole” dell’investimento in
Intesa Sanpaolo si può ragionevolmente ritenere
che una sua valutazione al valore d’uso (come
avviene per le partecipazioni “qualificate”) ovvero
una valutazione che tenesse conto anche dei c.d.
fondamentali dell’impresa possa risultare meglio
rappresentativo del valore della medesima.
187
Impairment di possessi azionari
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota integrativa al bilancio
Le politiche contabili – pag. 184 (bilancio 2008)
Eventuali riprese di valore, della rimozione dei motivi che avevano originato la perdita di
valore, sono così contabilizzate:
• se riferite a investimenti in strumenti azionari, con contropartita diretta a riserva
di patrimonio;
• se riferite a investimenti in strumenti di debito, sono contabilizzate a conto
economico nella voce “130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di b)
attività finanziarie disponibili per la vendita”.
La previsione secondo cui il c.d. reversal dell’impairment (leggasi ripresa di
valore) su titoli azionari debba essere rilevato in apposita riserva di patrimonio
netto e non a conto economico è oggetto di critica da parte del sistema bancario
che, sempre attraverso l’associazione di categoria nonché altri organismi
internazionali, sta proponendo, tra le altre, la revisione di tale prescrizione allo
IASB in modo da uniformare il trattamento delle riprese di valore a quello previsto
per la rilevazione delle altre attività finanziarie ovvero mediante interessamento
del conto economico.
188
Impairment di possessi azionari
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota Integrativa – pag. 275 (bilancio 2008)
189
Esercizio 2008
UBI Banca e la relativa informativa economico-finanziaria:
Il conto economico riclassificato
L’impairment di possessi azionari
Le rettifiche di valore su crediti
L’attività di negoziazione, copertura e di cessione/riacquisto di attività/passività
190
Le rettifiche di valore su crediti
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota Integrativa
Le politiche contabili – pag. 186 (bilancio 2008)
191
Le rettifiche di valore su crediti
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota Integrativa
Le politiche contabili – pag. 186 (bilancio 2008)
192
Le rettifiche di valore su crediti
Incurred Loss vs. Expected Loss
Le perdite attese (“expected loss”) quale risultato di eventi futuri,
indipendentemente dalla loro probabilità di manifestazione, non vanno rilevate
(IAS 39 par. 59).
Le perdite di valore devono essere pertanto “incurred” e non “expected”; la
determinazione dell’impairment deve basarsi su fattori o eventi osservabili e
quantificabili al momento della valutazione (incurred) e non su eventi prospettici o
futuri (expected).
Coerentemente con un modello basato sulle incurred loss eventuali trend
economici attesi che possano condurre ad una perdita attesa non devono
concorrere a fornire una evidenza oggettiva di impairment.
193
Le rettifiche di valore su crediti
L’applicazione della logica delle incurred loss ha portato, nell’attuale scenario
macroeconomico, alla forte penalizzazione dei conti economici.
La crisi economico-finanziaria attuale ha fatto emergere la necessità di pensare
ad una revisione delle disposizioni relative all’impairment del portafoglio crediti.
Tale revisione potrebbe condurre all’abbandono della logica delle “incurred loss” a
favore di modelli che contemplino funzioni anticicliche ovvero meccanismi che, in
periodi economico-finanziari positivi portino alla rilevazione di maggiori
“accantonamenti” e, diversamente, in periodi connotati da forti peggioramenti
dello scenario macroeconomico portino alla rilevazione di minori
“accantonamenti”.
194
Le rettifiche di valore su crediti
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota Integrativa – pag. 178 (bilancio 2008)
195
Le rettifiche di valore su crediti
- L’informativa del comunicato stampa
Stralcio del comunicato stampa – pag. 4 (bilancio 2008)
196
Le rettifiche di valore su crediti
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Relazione della Gestione– pag. 104 (bilancio 2008)
197
Le rettifiche di valore su crediti
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota Integrativa – pag. 274-5 (bilancio 2008)
198
Esercizio 2008
UBI Banca e la relativa informativa economico-finanziaria:
Il conto economico riclassificato
L’impairment di possessi azionari
Le rettifiche di valore su crediti
L’attività di negoziazione, copertura e di cessione/riacquisto di attività/passività
199
L’attività di negoziazione, di copertura e di cessione e riacquisto di
attività/passività
L’attività di negoziazione e di copertura dei rischi finanziari influisce sui risultati
di bilancio in funzione delle variazioni di fair value delle attività/passività
detenute con finalità di trading ovvero con finalità di copertura (mediante
strumenti derivati) che vengono rilevate direttamente a conto economico.
Allo stesso modo influiscono le c.d. “attività finanziarie valutate al fair value”
(voce 30 dell’attivo patrimoniale) che vengono valutate al fair value con
imputazione delle differenze a conto economico.
Sul conto economico influiscono anche i risultati dell’attività di
cessione/riacquisto delle attività/passività finanziarie non di trading (crediti,
attività disponibili per la vendita, attività detenute sino a scadenza e passività
finanziarie non di trading)
200
L’attività di negoziazione e di copertura
- L’informativa del comunicato stampa
Stralcio del comunicato stampa – pag. 3 (bilancio 2008)
201
L’attività di negoziazione e di copertura
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 99-100 (bilancio 2008)
202
L’attività di negoziazione
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 82 (bilancio 2008)
203
L’attività di negoziazione
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 83 (bilancio 2008)
204
L’attività di negoziazione
- L’informativa di bilancio sui casi Lehman e Madoff
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 94 (bilancio 2008)
205
L’attività di negoziazione
- L’informativa di bilancio sui casi Lehman e Madoff
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 96-7 (bilancio 2008)
206
L’attività di negoziazione
- L’informativa di bilancio sui casi Lehman e Madoff
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 97 (bilancio 2008)
207
L’attività di copertura
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota integrativa – Politiche contabili pag. 186 (bilancio 2008)
Stralcio della Relazione sulla
Gestione – pag. 100 (bilancio 2008)
208
L’attività di copertura
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota integrativa – pag. 272 (bilancio 2008)
209
Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota integrativa – pag. 182 (bilancio 2008)
210
Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 83 (bilancio 2008)
211
Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 84 (bilancio 2008)
212
Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 100 (bilancio 2008)
213
Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)
- L’informativa di bilancio
Stralcio della Nota integrativa – pag. 274 (bilancio 2008)
214
Primavera 2009: La crisi finanziaria crea problemi per quanto riguarda
l’applicazione dello IAS 39, ovvero per quanto riguarda la rilevazione e la
valutazione degli strumenti finanziari.
 Lo IASB inizia un progetto di revisione dello IAS 39.
 Luglio 2009, la crisi finanziaria persiste!!
Come reagisce l’associazione di categoria delle banche italiane.
L’ABI si fa portatrice di proposte di revisione dello IAS 39.
 Come procede il progetto di revisione intrapreso dallo IASB.
Si trova un modo di attutire, in bilancio, gli effetti della crisi finanziaria.
215
IAS 39: modifiche in corso
Stato normativo:
• consultazione in atto
• tempistiche provvedimenti di modifica
• tabella riassuntiva modifiche IAS 39
Principali modifiche:
• Classificazione e misurazione
• Criteri di classificazione
• Possessi azionari strategici
• Derivati impliciti in strumenti composti
• Hedge accounting
• Impairment (expected loss model vs. incurred loss model)
216
Stato normativo
A seguito delle pressioni ricevute dal mondo politico internazionale e della situazione di
incertezza dei mercati, lo IASB ha avviato un progetto per la revisione di specifici temi
dello IAS 39 che lo vedrà muoversi coerentemente al FASB (l’omologo ente
statunitense).
La revisione strutturale del principio contabile è preferita a correzioni puntuali che
potrebbero sistemare un problema ma contemporaneamente crearne altri.
La revisione del principio si strutturerà con diverse tempistiche:
217
Progetto
Exposure Draft
Finalizzazione
Fair Value Measurement
Emessa il 28/5/2009
Fine 2009/inizio 2010
Classificazione e misurazione
Strumenti finanziari
27/28 luglio 2009
In tempo per bilanci
31/12/2009. Applicazione
obbligatoria dal 2012
Impairment collettivo su crediti
Ottobre 2009
Nel corso del 2010
Hedge accounting
Dicembre 2009
Nel corso del 2010
Tavola riassuntiva modifiche IAS 39
Si riporta di seguito una tavola che riassume i principali temi oggetto di modifica mediante confronto
tra: attuale disposizione IAS 39, possibili modifiche (al momento note) e posizione ABI (espressa nel
position paper alla cui redazione UBI ha attivamente contribuito):
218
Tematica
IAS 39 attuale
Modifiche IASB
Posizione ABI
Categorie
4 categorie: FVTPL,
L&R, AFS, HTM (oltre
a FVO)
2 categorie: fair value
(con impatto a CE o con
imputazione a OCI) e
costo/costo amm.to
2 categorie: fair value (con
impatto a CE) e costo
ammortizzato
Criteri di
classificazione
Innanzitutto intento
aziendale coniugato a
caratteristiche
oggettive dello
strumento
Innanzitutto
caratteristiche oggettive
dello strumento
finanziario e
secondariamente
business model
Business model
Possessi
azionari
strategici (diversi
da controllo o
collegamento)
Classificazione tra AFS
Classificazione FV/OCI.
Nessun impatto a CE
nemmeno in fase di
dismissione. No
impairment. Dividendi a
OCI.
Classificazione al costo e
impairment test periodico.
Dividendi a conto
economico.
Riclassifiche
Ammesse secondo
regole modificate nell’
ottobre 2008
Ammesse
eccezionalmente solo
per titoli di capitale
classificati FV/OCI
Ammesse solo da fair value
a costo amm.to a seguito
variazioni business model
Tavola riassuntiva modifiche IAS 39
219
Tematica
IAS 39 attuale
Modifiche IASB
Posizione ABI
Derivati impliciti
in strumenti
composti
Scorporo dal contratto
ospite se non
strettamente correlati a
questo
Diverse alternative sono
possibili. Quella preferita
al momento porta a non
scorporare mai il
derivato e,
alternativamente,
classificare l’intero
strumento a FV/CE
oppure a Costo/CA sulla
base delle caratteristiche
oggettive
Mantenimento regole attuali
Hedge
accounting
4 tipologie di copertura:
In corso di definizione
Esecuzione test di efficacia
solo in fase iniziale e
possibile copertura depositi a
vista
Impairment
crediti
performing
Incurred loss model
Diverse alternative
possibili.
Quella allo studio al
momento è l’expected
loss model
Previsione dinamica delle
perdite, applicando
componente di rettifica sulla
base di dati storico-statistici
osservati su lungo periodo
che consideri cicli economici
differenziati
• fair value,
• cash flow hedge,
• macro fair value e
• copertura investimenti netti
Categorie
Nelle slide che seguono vengono forniti migliori dettagli, per ciascuna tematica
evidenziata nella tavola precedente, delle modifiche prospettate dallo IASB.
Le modifiche attualmente proposte prevederebbero due categorie per la classificazione
degli strumenti finanziari:
1) Strumenti valutati al costo/costo ammortizzato
2) Strumenti valutati al FV con opzione tra:
a) strumenti valutati al FV con impatto a CE (FV/CE)
b) strumenti valutati al FV con impatto a patrimonio netto (FV/OCI – other
comprehensive income. Con il termine OCI si intendono le poste patrimoniali,
movimentate in contropartita a valutazioni, di cui si deve tenere conto per
valutare la redditività complessiva dell’entità).
Le attuali categorie HTM e L&R verrebbero unificate nella categoria “Costo/Costo
Ammortizzato”.
La categoria AFS viene “sostituita” con quella FV/OCI le cui caratteristiche sono esposte
nella slide che segue.
La Fair Value Option rimarrebbe solo qualora, per uno specifico strumento, la valutazione
al FV in luogo del costo/costo ammortizzato eliminerebbe o ridurrebbe significativamente
incoerenze valutative.
220
Principali modifiche – classificazione e misurazione
Caratteristiche categoria FV/OCI:
Valutazione
FV
Impatto valutazione
PN (OCI – other comprehensive income)
Impairment
NO: la variazione di valore negativa viene sempre iscritta
a OCI, sia che si tratti di delta FV sia che rappresenti
impairment
Riprese di valore
NO perché non è previsto impairment. La variazione di
valore positiva è iscritta a OCI
Dividendi
SI’ ma solo ad OCI (patrimonio netto)
Trasferimenti ad/da altra
categoria
SI’ qualora muti il business model ovvero, nel caso di
titoli di capitale, venga meno il fine strategico o stabile
dell’investimento
Risultato all’atto della
dismissione
OCI (patrimonio netto)
In sostanza questa categoria accoglierebbe gli strumenti di capitale acquistati non con la
finalità (principale) di trarre profitto dal loro valore o dai dividendi che possono erogare,
bensì con una prospettiva di lungo termine, di tipo strategico.
221
Criteri di classificazione
Secondo le modifiche proposte, la classificazione degli strumenti finanziari (e quindi la
loro valutazione a FV o a costo/costo ammortizzato) dovrebbe avvenire con l’obiettivo di
assicurare al lettore del bilancio la migliore informativa intesa come la possibilità che tale
soggetto ha di stimare nel modo migliore possibile i flussi finanziari futuri attesi così da
assumere al meglio le proprie decisioni di investimento.
L’elemento principale che può incidere sulla stima dei flussi finanziari futuri è
rappresentato dalla sua variabilità (in termini di ammontare o di tempistica dei flussi
finanziari). Tanto più lo strumento è variabile, tanto minori sono le possibilità di poterlo
valutare al costo/CA. Lo strumento potrebbe essere valutato al costo/costo ammortizzato
quando i flussi finanziari rappresentati da capitale e interessi sono determinabili sulla
base di regole contrattualmente stabilite.
Secondo lo IASB il business model (ossia il motivo per il quale un determinato strumento
finanziario è posseduto: finalità di lungo periodo e con rendimento contrattuale definito
piuttosto che logiche di trading o di realizzo di un plusvalore) è l’elemento principale da
tenere in considerazione ai fini della classificazione, ma sempre e solo dopo aver
verificato che lo strumento presenta caratteristiche di variabilità dei flussi finanziari che
consentano la sua valutazione al costo/costo amm.to. Ad es., se lo strumento presenta
flussi finanziari contrattuali determinabili, ma è acquistato con l’obiettivo di realizzare
profitto dall’aumento di valore, deve essere valutato a FV.
222
Possessi azionari strategici (diversi da controllo o collegamento)
Attualmente tali possessi sono classificati nella categoria AFS.
A seguito delle modifiche ipotizzate dallo IASB, dovrebbero essere iscritti nella categoria
FV/OCI (valutazione a FV con impatto a PN). Ciò significa che ogni evento che interessa
tali possessi non interessa mai, nemmeno in fase di dismissione, il CE. Variazioni di FV,
dividendi e plusvalenze/minusvalenze realizzate in occasione della vendita sono imputati
sempre a PN.
Viene meno la necessità di sottoporre ad impairment questi strumenti in quanto qualsiasi
variazione di valore negativa, sia che derivi da un minor FV sia che rappresenti un vero
impairment, è imputata a PN.
ABI nel suo position paper chiede di poter valutare questi possessi azionari al costo in
quanto si ritiene che sia il metodo che meglio rappresenta la finalità per cui sono
detenuti. Tuttavia sono scarse le probabilità che lo IASB possa mutare l’orientamento
attuale.
UBI Banca inoltre ha richiesto ed ottenuto l’inserimento nel Position Paper di uno
specifico punto nel quale viene richiesto che le riprese di valore su titoli di capitale ora
AFS debba essere contabilizzata a CE e nei limiti dell’originario valore di iscrizione
(auspicando che non si prenda come tetto massimo il valore del titolo al momento del
passaggio al nuovo principio IAS 39). Va però tenuto in considerazione che lo IASB si sta
muovendo nella direzione di non consentire l’iscrizione a CE di riprese di valore su titoli
azionari (che dovrebbero essere classificati solo nella categoria FV/OCI).
223
Riclassifiche
Lo IAS 39 attuale prevede alcune possibilità di riclassifica tra le diverse categorie,
ampliate nell’ottobre scorso con l’obiettivo di consentire:
1. in occasioni eccezionali, quale può essere la recente crisi finanziaria, la riclassifica di
strumenti finanziari dalla categoria FVTPL verso qualsiasi altra categoria; e
2. sempre la riclassifica da FVTPL e AFS verso L&R quando lo strumento possiede le
caratteristiche oggettive proprie della categoria crediti e finanziamenti e viene meno
la finalità di detenzione per trarre profitto nel b/t.
Le modifiche prospettate dallo IASB limitano le possibilità di riclassifica ai soli possessi
azionari strategici (ma non di controllo/collegamento) che, qualora perdono la
caratteristica della strategicità, devono essere riclassificati nella categoria FV/CE. Anche
il passaggio inverso è possibile se le caratteristiche proprie della categoria FV/OCI sono
acquisite dopo la rilevazione iniziale.
Le possibilità di riclassifica sono sostanzialmente eliminate con l’unica eccezione dei
possessi azionari strategici (diversi da controllo/collegamento). Di conseguenza è
necessario porre particolare attenzione alla collocazione dello strumento in fase di
rilevazione iniziale dello stesso.
224
Derivati impliciti in strumenti composti
L’attuale IAS 39 prevede lo scorporo dei derivati impliciti in strumenti composti (es. PO
convertibile, PO con indicizzazione ecc.) solo se tali derivati non sono strettamente
correlati, in termini di esposizione al rischio, allo strumento che li ospita. In presenza di
una stretta correlazione non è possibile procedere allo scorporo.
Al momento lo IASB sta valutando diverse modifiche alternative allo IAS 39 su questo
punto. Con ogni probabilità, nel tentativo di perseguire una maggiore semplificazione del
principio, verrà eliminato l’obbligo di scorporo dei derivati. In altri termini, verrebbe
rimossa dal principio contabile la tematica dello scorporo dei derivati impliciti.
Di conseguenza lo strumento composto (formato da derivato più contratto ospite) potrà
essere valutato:
1. a FV/CE
2. a costo/costo amm.to qualora lo strumento composto abbia le caratteristiche di
determinabilità dei flussi.
Con le nuove regole potrebbero essere numerosi gli strumenti composti da valutare
interamente al FV/CE (a scapito della valutazione al CA) con la conseguenza di portare
volatilità a CE. E’ il caso, ad esempio, di mutui che prevedono un tasso cap.
Anche per tale ragione la posizione ABI espressa nel position paper è quella di
mantenere inalterate le regole attuali di scorporo.
225
Hedge accounting
Ad oggi non è ancora noto come lo IASB voglia rivedere questo tema dello IAS 39.
Il documento di consultazione è previsto per la fine di questo anno per consentirne la
finalizzazione nel corso del 2010.
La richiesta del sistema bancario internazionale (ABI inclusa) va nella direzione di una
semplificazione delle regole attuali soprattutto con riguardo alla possibile eliminazione del
test di efficacia periodico.
226
Impairment crediti performing
Lo IAS 39 attuale prevede un modello di impairment collettivo dei crediti basato sulle
incurred loss (non consentendo la rilevazione di perdite future, anche se attese).
Questo modello espone eccessivamente le aziende alla congiuntura del sistema pertanto
sono allo studio dello IASB diverse possibili alternative tra cui quella di adottare un
modello basato sull’expected loss.
Con l’expected model si stimerebbe sin dall’iscrizione iniziale la previsione di perdita sul
credito, determinando così il tasso di rendimento effettivo sulla base dei flussi finanziari
stimati e non su quelli contrattuali. La variazione del merito creditizio verrebbe iscritta a
CE sulla base della revisione dei flussi finanziari attesi. La variazione potrebbe essere
negativa ma anche positiva e quindi il valore di iscrizione del credito potrebbe essere
lungo la sua vita superiore a quello rilevato in fase iniziale (per effetto di un
miglioramento nelle previsioni di perdita in termini di rischio di credito). Al momento lo
IASB ha emanato un documento con l’obiettivo di raccogliere informazioni circa la
possibilità di adottare nel concreto questo modello.
Qualora lo IASB optasse per l’expected loss model, si profilano forti impatti sui sistemi
informatici. Inoltre, sin dal momento dell’erogazione del credito è necessario individuare
con esattezza le componenti del prezzo per valutare il rischio di credito.
227
IFRS 9 – Contabilizzazione attività e passività finanziarie
Il progetto di miglioramento dello IAS 39 intrapreso dallo IASB è tuttora in corso ed ha
previsto tre fasi di cambiamenti.

La prima fase ha riguardato le regole di classificazione e valutazione degli
strumenti finanziari (IFRS9, pubblicato il 12 novembre 2009 per la parte relativa alle
attività finanziarie e il 28 ottobre 2010 per la parte relativa alle passività finanziarie).Il
documento prevede l’entrata in vigore delle nuove regole a partire dai bilanci che
iniziano dal 1° gennaio 2013. Gli operatore richiedono dal 1° gennaio 2015.
 La seconda fase tratta le regole del costo ammortizzato e dell’impairment
(exposure draft emessa nel novembre 2009 – ED 2009/12) mentre
 la terza fase regolamenta le regole di copertura contabile (exposure draft
pubblicato in dicembre 2010).
Contestualmente nell’ambito del continuo processo di miglioramento del corpo dei
principi internazionali sono oggetto di miglioramento anche le regole della
derecognition (exposure draft emessa nel marzo 2009 – ED 2009/3) e della definizione
e misurazione del fai value (exposure draft emessa nel maggio 2009 – ED 2009/5).
228
IFRS 9 – Contabilizzazione attività e passività finanziarie
La modifica nelle regole di classificazione contenuta nell’IFRS 9 prevede
l’identificazione di due sole categorie per la classificazione delle attività e
passività finanziarie. Esse sono distinte in:
 strumenti finanziari al costo ammortizzato;
 strumenti finanziari al fai value con imputazione al conto economico.
Viene pertanto eliminata la categoria delle Available for Sale mentre le
categorie Held to Maturity e Loans and receivables sono state, di fatto,
accorpate.
La nuova classificazione è in funzione della finalità di detenzione dello
strumento finanziario in particolare:
• nella prima categoria vengono ricompresi gli strumenti acquisiti o emessi
con finalità di lungo periodo o di detenzione fino alla scadenza;
• la seconda categoria accoglie gli strumenti acquisti o emessi per generare
un utile nel breve periodo o attraverso una gestione dinamica.
229
Alla data di prima applicazione dell’IFRS 9 occorrerà raccordare le categoria di
classificazione previste dall’attuale versione dello IAS 39 con le due categorie individuate.
Di seguito viene proposta un’ipotesi di tabella di raccordo che potrebbe essere valida per la
maggior parte degli strumenti finanziari, fatte salve le analisi specifiche sulle caratteristiche
dello strumento.
Attuale versione dello IAS 39
230
Proposta di modifica
Held to maturity
Financial Instruments at Amortised Cost
Loans & Receivables
Financial Instruments at Amortised Cost
Heold for trading
Financial Instruments at Fair value
Fair value option
Fair value Option (categoria più limitata)
Available For Sale
Financial Instruments at Amortised Cost
oppure Financial Instruments at Fair
value sulla base del business model o
delle intenzioni del management.
Tabella riepilogativa in cui si evidenziano le principali differenze fra la versione attuale dello IAS
39, le proposte contenute nell’Exposure Draft e la versione definitiva dell’IFRS 9.
Tematica
IAS 39 attuale
Ambito di applicazione Attività
e
Proposta ED 7
passività Attività
finanziarie
IFRS 9
e
passività Solo
attività
finanziarie – passività
finanziarie
finanziarie escluse
Classificazione
4 categorie: fair value a 2 categorie: fair value (2 Confermata
conto
economico,
HTM e AFS
L&R, sotto
categorie:
imputazione
a
con impostazione ED 7.
conto Driver
di
economico oppure con classificazione:
imputazione a OCI) e - Business Model e
costo ammortizzato sulla - Caratteristiche dello
base di 1) caratteristiche strumento.
dello
strumento
finanziario e 2) gestione
dello strumento da parte
del management
231
Tematica
IAS 39 attuale
Proposta ED 7
Tainting rule
Qualora nel corso di un Non prevista
IFRS 9
Non prevista
esercizio fosse venduto o
riclassificato, prima della
scadenza, un importo non
irrilevante degli investimenti
classificati in tale categoria,
scatta
la
penalità
della
“tainting rule”
Riclassifiche
Ammesse
secondo
le Non ammesse
Obbligo di riclassifica
regole modificate a ottobre
in caso di modifica del
2008
business
model.
In
tutti gli altri casi non
ammesse.
232
Tematica
IAS 39 attuale
Proposta ED 7
Fair value option
Tre fattispecie previste
Possibilità di classificare Confermata
dall’attuale IAS 39:
al fair value strumenti che, impostazione ED 7.
-
-
-
IFRS 9
riduzione degli
per le loro caratteristiche
accounting
tecniche,
mismatches;
essere valutati al costo
gestione di un gruppo
ammortizzato in caso di
di strumenti finanziari
riduzione
“on fair value basis”;
mismatch.
dovrebbero
dell’accounting
presenza di derivati
impliciti che sarebbero
da scorporare.
Derivati incorporati
Scorporo del derivato se Eliminazione
non strettamente correlato
della Confermata
possibilità di scorporo. Gli impostazione
strumenti
ibridi
sono (con
riferimento
considerati un’unica entità derivati
nell’attivo).
233
ED
7
ai
iscritti
Tematica
IAS 39 attuale
Proposta ED 7
IFRS 9
Partecipazioni non di Classificate negli AFS
Possibilità di valutazione Possibilità
trading
di
a
o
imputazione
(non
controllo
collegamento)
fair
value
di
con valutazione
a
fair
delle value con imputazione
variazioni di valore e dei delle
variazioni
dividendi
a
netto
a
patrimonio valore
(OCI),
senza netto
di
patrimonio
(OCI),
senza
effettuare il rigiro a conto effettuare il rigiro a
economico
neanche
caso di dismissione
in conto
economico
neanche in caso di
dismissione.
I
dividendi sono iscritti a
conto economico.
Effective date
===
Nd
Applicazione
permessa.
A partire dagli esercizi
anticipata che
iniziano
dal
1/1/2013.
Applicazione
anticipata permessa.
234
Tematica
IAS 39 attuale
Proposta ED 7
IFRS 9
Periodi a confronto
===
Richiesti
Su
per
base facoltativa
chi
applica
il
nuovo principio per la
prima volta nel 2009
e nel 2010.
Regole di transizione
===
Applicazione
retrospettiva.
semplificata
ricalcolo
Confermata
Regola impostazione ED 7,
per
del
il con alcune modifiche
costo su singoli
ammortizzato (in caso di dettaglio.
passaggio da FVtPL a
CA).
235
aspetti di
EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012
Aggiornamenti
In data 28 novembre 2012, lo IASB ha pubblicato un Exposure Draft – oggetto di
possibili commenti entro il prossimo 28 marzo - che propone limitati cambiamenti
alle regole di classificazione e misurazione previste dall’IFRS 9: Strumenti
Finanziari (principio la cui applicazione ricordiamo essere obbligatoria dal
1/1/2015 previa omologazione da parte dell’EFRAG).
Lo IASB ha deciso di introdurre alcune limitate modifiche del principio allo scopo
di:
i.
ridurre alcune differenze con l’analogo principio del FASB in modo da poter
aumentare la comparabilità nella contabilizzazione degli strumenti finanziari;
ii.
tener conto delle interazioni tra la classificazione e misurazione delle attività
finanziarie e la contabilizzazione di passività derivanti da contratti assicurativi;
iii. chiarire un ristretto numero di domande applicative in tema di classificazione
e misurazione di attività finanziarie.
Ciò premesso, allo scopo di comprendere le principali modifiche introdotte, occorre
ricordare inizialmente che
l’IFRS 9 prevede un solo approccio per la
classificazione di tutte le tipologie di strumenti finanziari (ivi inclusi quelli che
contengono derivati incorporati).
236
EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012
Aggiornamenti
In particolare tale approccio prevede due criteri
che devono essere tenuti,
contemporaneamente, in considerazione per la classificazione di un’attività:
1. le caratteristiche oggettive dei flussi di cassa contrattuali dell’attività: una
classificazione tra le attività valutate al costo ammortizzato è possibile solo se i
flussi contrattuali dello strumento prevedono solamente il pagamento di capitale
ed interessi;
2. il modello di business dell’entità: la classificazione tra le attività valutate a costo
ammortizzato è possibile solo nel caso in cui lo scopo è quello di ricevere i flussi di
cassa contrattuali.
L’ Exposure Draft interviene su questa impostazione.
In particolare con riferimento alle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali
l’obiettivo del documento è quello di chiarire quando i flussi di cassa contrattuali
rientrano nel concetto di “solo capitale e interessi” nel caso in cui il tasso di interesse
dello strumento finanziario sia “a leva” o rideterminato secondo una periodicità diversa
– mismatch – da quella a cui il tasso di riferisce (es. rideterminazione di un tasso a tre
mesi effettuata ogni mese).
A tal proposito l’ED afferma che un’attività finanziaria ha flussi di cassa contrattuali che
rappresentano solo capitale e interessi nel caso in cui l’effetto della succitata leva, o
del mismatch, risultasse insignificante rispetto ai flussi di cassa di uno strumento
similare che non possiede tali elementi.
237
EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012
Aggiornamenti
Per quanto riguarda il business model, l’ED propone una risposta alle domande
pervenute allo IASB in merito alla coerenza tra operazioni di vendita di strumenti di
debito e la loro classificazione tra le attività valutate al costo ammortizzato (ovvero
attività detenute per incassare i flussi di cassa contrattuali).
A tal proposito nel documento viene fornita una guida applicativa relativa alle tipologie di
attività e alla frequenza/natura delle operazioni di vendita che potrebbero consentire
l’iscrizione dell’attività tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; in
particolare viene rilevato come necessario, per decidere quando i futuri flussi di cassa
sono attesi dai flussi contrattuali o da una vendita, considerare la frequenza e la
rilevanza di vendite passate, le motivazioni di quelle vendite e le aspettative di future
vendite. Non risultano introdotte specifiche soglie quantitative.
Importante novità, apportata anche alla luce delle osservazioni pervenute allo IASB da
parte dell’industria assicurativa, che permetterà la classificazione di quegli strumenti di
debito che pur avendo flussi di cassa contrattuali rappresentati da capitale e interessi
non soddisfano i succitati criteri per la classificazione a costo ammortizzato – poiché
rientranti in un portafoglio detenuto non solo per incassare i flussi contrattuali ma anche
per possibile vendite, è l’introduzione, per le attività finanziarie, di una nuova
categoria contabile denominata “fair value through other comprehensive income –
FVOCI – . Tale nuova categoria contabile prevederà la valutazione a FV dello
strumento finanziario con imputazione ad OCI delle variazioni di FV.
238
EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012
Aggiornamenti
L’informazione relativa al costo ammortizzato sarà necessaria per il calcolo degli interessi e per
l’impairment similarmente alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. In caso di
cancellazione contabile dell’attività si procederà al riversamento della riserva OCI cumulata nel conto
economico.
Appare di tutta evidenza come la categoria in parola abbia diversi punti in comune con l’attuale
categoria AFS prevista dallo IAS 39; tuttavia, da una prima analisi effettuata, sembrerebbe essere
presente un’importante differenza in caso di impairment dell’attività. In tal caso infatti si deve rilevare
che:
a) l’importo contabilizzato a conto economico quale impairment non sia determinato in funzione del
FV dello strumento ma calcolato utilizzando il modello di impairment attualmente in fase si
implementazione per tutte le attività valutate al costo ammortizzato (c.d. fase 2 del progetto di
verifica dello IAS 39);
b) non si procederebbe al rigiro della riserva a conto economico (come nel caso degli AFS) ma la
riserva risulterebbe iscritta ad OCI.
Nella figura 1 si propone una esemplificazione del processi di classificazione contabile secondo le
attuale previsioni dell’IFRS 9 integrata dalla succitata novità introdotta nell’ED.
Si segnala infine come l’ED abbia previsto la possibilità di applicare anticipatamente,
e
singolarmente rispetto alle altre norme dell’IFRS 9, le previsioni relative alla FVO sulle passività
finanziarie - leggasi imputazione ad OCI delle variazioni del merito creditizio dell’emittente – non
appena sarà emessa una versione completa dell’IFRS 9. Tale facoltà sarà temporalmente differita
per le società UE, rispetto all’emanazione del principio da parte dello IASB, in funzione
dell’omologazione del succitato principio da parte dell’EFRAG.
239
EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012
- Figura 1
Alla luce delle modifiche introdotte le previsioni del succitato ED, se confermato, avranno
importanti effetti sulle scelte del Gruppo al momento della prima applicazione dell’IFRS 9.
240
Modifiche IAS 39 – Aggiornamento a dicembre 2013
Le modifiche dello IAS 39
Il processo di revisione integrale dello IAS 39 è tuttora in itinere e, allo stato attuale,
nessun documento emesso dallo IASB è stato oggetto di omologazione da parte
della Commissione Europea. Ricordando che in merito all’adozione obbligatoria
delle nuove regole contabili, in data 19 novembre 2013 lo IASB ha emesso
l’amendment “Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39”
che conferma la cancellazione del 1° gennaio 2015 quale data di prima applicazione
obbligatoria dell’IFRS 9; tale data sarà presumibilmente ridefinita nel corso del
2014.
Ulteriormente, l’amendment consente, per le passività finanziarie in FVO, di
applicare le nuove previsioni in materia di rilevazione della variazioni del proprio
merito creditizio nel prospetto della Redditività Complessiva (e non più a Conto
Economico) ancora in vigenza dello IAS 39, quindi prima che sia completato il
processo di introduzione dell’intero IFRS 9.
(segue)
241
Modifiche IAS 39 – Aggiornamento a dicembre 2013
Le modifiche dello IAS 39
Sintesi delle tre distinte fasi del progetto in parola:
Fase I – Classification and Measurement
Nel mese di dicembre 2012 é stato pubblicato un Exposure Draft che prevede
limitati emendamenti alle precedenti versioni del principio, emesse rispettivamente
nel novembre 2009 e nell’ottobre 2010. L’Exposure Draft propone l’introduzione di
una terza categoria classificatoria per le attività finanziarie, c.d. Fair Value/OCI,
destinata ad accogliere gli strumenti di debito che l’impresa può detenere sia con
l’intento di incassare flussi contrattuali nonché con l’intenzione di rivenderli.
Nel corso del 1° semestre 2014 è attesa la definizione del documento.
Fase II – Impairment methodology
Nel I trimestre 2013 è stato pubblicato un nuovo Exposure Draft sulla scorta delle
analisi e delle deliberazioni effettuate da parte dello IASB successivamente alla
pubblicazione, avvenuta nel gennaio 2011, del Supplementary Document. Tale
metodologia di impairment dovrebbe essere applicata a tutte la attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato, alle attività finanziarie che saranno iscritte nella
succitata nuova categoria Fair Value/OCI e agli impegni ad erogare e alle garanzie
finanziarie non valutati al fair value con impatto a conto economico.
Nel corso del 1° semestre 2014 è attesa la definizione del documento. (segue)
242
Modifiche IAS 39 – Aggiornamento a dicembre 2013
Le modifiche dello IAS 39
Fase III – Hedge Accounting
In data 19 novembre 2013, lo IASB ha pubblicato l’amendment all’IFRS 9 relativo al c.d.
“General Hedge Accounting” le cui previsioni sono sostanzialmente volte sia ad avvicinare la
rappresentazione contabile delle coperture alle logiche di risk management che all’introduzione
di un principio più centrato sull’obiettivo che si intende raggiungere per il tramite della
copertura e sulle modalità realizzative di tale obiettivo.
In breve, le principali novità presentate da tale emendamento, sono così sintetizzabili:
 eliminazione dell’obbligatorietà di test quantitativi per la verifica dell’efficacia a favore
della scelta da parte dell’entità di un metodo quantitativo piuttosto che qualitativo,
applicato poi costantemente, in funzione di quello ritenuto più appropriato per catturare le
caratteristiche rilevanti della relazione di copertura (nonché le motivazioni sottostanti
all’inefficacia della medesima);
 necessità, in caso di inefficacia, di ricalibrare le relazioni di copertura (c.d. rebalancing)
agendo sulla posta coperta ovvero sullo strumento di copertura qualora la strategia del
risk management che ha instaurato la copertura rimanga invariata, in luogo della chiusura
delle medesime (c.d. discontinuing);
 possibilità di coprire posizioni nette.
243
Scarica