LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA ANNO XXII 2006 RIVISTA MENSILE de Le Nuove Leggi Civili Commentate a cura di GUIDO ALPA e PAOLO ZATTI Comitato Editoriale G. ALPA, G. IUDICA, S. PATTI, E. QUADRI, P. ZATTI, F. ADDIS, G. AMADIO, S. DELLE MONACHE, G. FERRANDO, L. LENTI, E. LUCCHINI GUASTALLA, F. MACARIO, M. MANTOVANI, M. R. MAUGERI, E. NAVARRETTA, M. ORLANDI, F. PADOVINI, C. SCOGNAMIGLIO, P. SIRENA Comitato Scientifico A. ANTONUCCI, P. AUTERI, M. BASILE, A. BELLELLI, A. BELVEDERE, F. BIANCHI D’URSO, G. BONILINI, U. BRECCIA, F. CAPRIGLIONE, V. CARBONE, P. CENDON, S. CHIARLONI, V. COLUSSI, L. P. COMOGLIO, M. DE ACUTIS, M. V. DE GIORGI, R. DE LUCA TAMAJO, E. DEL PRATO, F. GIARDINA, A. GORASSINI, A. GUARNERI, G. MARASÀ, A. MASI, C. M. MAZZONI, O. MAZZOTTA, E. MOSCATI, M. NUZZO, G. PONZANELLI, V. ROPPO, G. SBISÀ, M. SESTA, M. TAMPONI, M. TARUFFO, R. WEIGMANN, V. ZENO ZENCOVICH Redazione Redattore Capo: R. PUCELLA B. CHECCHINI, M. CINQUE, V. DURANTE, M. FARNETI, A. FUSARO, M. PICCINNI, U. ROMA, F. SALOTTO, F. VIGLIONE Redazione Giudiziaria: L. A. SCARANO INDICE-SOMMARIO DEL FASCICOLO 10o (ottobre 2006) Parte prima - Sentenze commentate Trib. Bari, 22.3.2006 [Assegno bancario-Assegno emesso senza autorizzazione-Segnalazione alla C.A.I.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1009 Commento di C. Palmentola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1010 Cass. civ., II sez., 12.10.2005, n. 19774 [Consumatore-Tutela-Prodotti alimentari-Etichettatura] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di L. Racheli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1013 1015 App. Firenze, sez. agr., 10.11.2005 [Contratti agrari-Affitto di fondi rustici-Contratto di subconcessione] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di G. Jesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1017 1020 Cass. civ., III sez., 23.2.2006, n. 4003 [Danni civili-Legittimazione ad agire-Presupposti-Proprietà del bene danneggiato] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di A.P. Benedetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1027 1028 Trib. Roma, ord. 12.5.2005 [Esecuzione forzata-Opposizione all’esecuzione-Sospensione esecutorietà di lodo arbitrale] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di M. Cuccovillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1031 1032 Corte cost., 21.10.2005, n. 394 [Famiglia-Famiglia di fatto-Affidamento dei figli naturali ad un genitore] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di C. Murgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1037 1040 Cass. civ., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 [Giurisdizione civile-Art. 34 d. legis. n. 80/ 1998-Illegittimità costituzionale] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di R. Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1050 1053 Cass. civ., III sez., 12.1.2006, n. 410 [Locazione-Immobili urbani ad uso non abitativoPrelazione e riscatto] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di G. Boggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1059 1061 Cass. civ., I sez., 30.12.2005, n. 28874 [Matrimonio-Divorzio-Indennità di fine rapporto] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di F. Scia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1067 1070 Cass. civ., III sez., 20.10.2005, n. 20317 e Cass. civ., III sez., 1o.7.2005, n. 14091 [Responsabilità civile-Responsabilità da cose in custodia-Prova liberatoria/Impugnazioni civili in genere-Impugnazione della sentenza-Notificazione presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata/Danni civili-Condanna al pagamento di somma minore di quella ordinata in primo grado-Obbligo della Corte di Appello di ordinare la restituzione della somma in eccesso] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di V. Busi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1076 1081 Cass. civ., I sez., 2.12.2005, n. 26259 [Separazione dei coniugi-Figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente-Mantenimento] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di M. Annunziata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1089 1093 Parte seconda – Studi e opinioni Le incertezze dell’investitore e i passi spezzati della legge risparmio di A. Antonucci Sommario: 1. Il quadro delle innovazioni. – 2. Il collocamento delle obbligazioni societarie. – 3. Il regime dei prodotti assicurativi. – 4. Segue: il regime dei bond bancari e la qualità dell’informazione del risparmiatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 463 – Rassegne di giurisprudenza L’appalto «a regia» di M. Bonomi Sommario: 1. Appalto e responsabilità: profili generali. – 2. L’appalto «a regia». – 3. Appalto «a regia» e figure affini: il lavoro subordinato. – 4. Segue: lo pseudo appalto e la somministrazione di lavoro. – 5. Segue: il lavoro «in economia» . . . . . . . . . . . . . . . . » 471 » 487 » 504 – Aggiornamenti Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto di R. Mazzariol Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Segue: la diversità dalla fattispecie di cui all’art. 179, comma 2o. – 3. La qualificazione giuridica dell’atto di rifiuto. – 4. Segue: le problematiche correlate. – 5. Le opinioni contrarie. – 6. Le opinioni favorevoli. – 7. Gli orientamenti della giurisprudenza. – 8. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le nozioni di stabile convivenza e di convivenza nella disciplina dell’amministrazione di sostegno, dell’interdizione e dell’inabilitazione di U. Roma Sommario: 1. La «persona stabilmente convivente» e i «conviventi del beneficiario» nel Titolo XII del Libro I del codice civile. – 2. Insoddisfacenti risultati dell’interpretazione letterale. – 3. L’ausilio offerto dall’interpretazione sistematica. – 4. L’interpretazione teleologica per una rilettura delle locuzioni codicistiche: il «convivente paraconiugale» ed i «coabitanti col beneficiario» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autonomia testamentaria e disposizione mortis causa del nome del professionista di E. Calice Sommario: 1. Premessa. – 2. Autonomia privata ed autonomia testamentaria. – 3. La disposizione del nome come disposizione a carattere non patrimoniale. – 4. La dispo- sizione del nome come disposizione a carattere patrimoniale. – 5. Disposizione del nome e tutela dei diritti dei legittimari. – 6. Gli orientamenti della giurisprudenza e la nuova disciplina delle società tra professionisti. – 7. In breve: le altre ipotesi previste dall’art. 17, punto IV, del Codice deontologico forense. – 8. Mancanza di un’analoga previsione per la professione notarile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 519 » 532 Il foro esclusivo del consumatore dopo il codice del consumo di L. Racheli Sommario: 1. Premessa: il contrasto sorto in dottrina e in giurisprudenza sulla interpretazione dell’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ. – 2. L’intervento delle sezioni unite: l’ordinanza 1o.10.2003, n. 14669. – 3. Un argomento ermeneutico contrario alla introduzione del foro esclusivo del consumatore: la lettera della disposizione. – 4. Segue: le motivazioni delle sezioni unite e l’entrata in vigore del codice del consumo. – 5. Un secondo argomento ermeneutico avverso il foro esclusivo: l’asserito contrasto tra l’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ. ed il successivo art. 1469 ter, comma 3o, cod. civ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDICE ANALITICO DELLE DECISIONI Assegno bancario - Assegno emesso senza autorizzazione - Segnalazione alla C.A.I. Atto dovuto (Trib. Bari, 22.3.2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1009 Consumatore - Tutela - Prodotti alimentari - Etichettatura - Indicazioni in lingua italiana ex art. 3 d. legis. n. 109/1992 - Obbligo - Destinatario - Venditore finale (Cass. civ., II sez., 12.10.2005, n. 19774) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1013 Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Contratto di comodato stipulato dall’affittuario - Inadempimento del contratto di affitto - Gravità - Sussistenza - Condizioni (App. Firenze, 10.11.2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1017 Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Contratto di subconcessione - Nullità ex art. 21 l. n. 203/1982 - Condizioni (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1017 Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Violazione del divieto di subaffitto - Azione di risoluzione del contratto per inadempimento - Previa contestazione ex art. 5, comma 3o, l. n. 203/1982 - Necessità - Esclusione - Previo tentativo di conciliazione ex art. 46 l. n. 203/1982 - Necessità (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1017 Danni civili - Condanna al pagamento di somma minore di quella ordinata in primo grado - Obbligo della Corte di Appello di ordinare la restituzione della somma in eccesso - Sussistenza (Cass. civ., III sez., 20.10.2005, n. 20317) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1076 Danni civili - Legittimazione ad agire - Presupposti - Proprietà del bene danneggiato Necessità - Esclusione - Potere meramente materiale sul bene danneggiato - Sufficienza (Cass. civ., III sez., 23.2.2006, n. 4003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1027 Esecuzione forzata - Opposizione all’esecuzione - Sospensione esecutorietà di lodo arbitrale - Prestazione di fideiussione idonea (Trib. Roma, ord. 12.5.2005) . . . . . . . . . . » 1031 Famiglia - Famiglia di fatto - Affidamento dei figli naturali ad un genitore - Diritto di abitazione sulla casa familiare - Trascrivibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza (Corte cost., 21.10.2005, n. 394) . . . . . . . . . » 1037 Giurisdizione civile - Art. 34 d. legis. n. 80/1998 - Illegittimità costituzionale - Danno derivante da meri comportamenti posti in essere dalla p.a. - Domanda risarcitoria Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni (Cass. civ., sez. un., 18.10.2005, n. 20123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1050 Impugnazioni civili in genere - Impugnazione della sentenza - Notificazione presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata - Ammissibilità (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1076 Locazione - Immobili urbani ad uso non abitativo - Prelazione e riscatto - Riscatto - Effetti - Sostituzione retroattiva del titolare del diritto di riscatto al terzo acquirente Pronuncia giudiziale relativa all’esercizio del riscatto - Natura dichiarativa (Cass. civ., III sez., 12.1.2006, n. 410) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1059 Matrimonio - Divorzio - Indennità di fine rapporto - Indennità di risoluzione del rap- porto di agenzia - Attribuzione del divorziato - Ammissibilità (Cass. civ., I sez., 30.12.2005, n. 28874) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1067 Responsabilità civile - Danni alla persona - Postumi permanenti di modesta entità Danno patrimoniale - Insussistenza (Cass. civ., III sez., 20.10.2005, n. 20317) . . . . . » 1076 Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Natura - Presupposti - Prova liberatoria - Caso fortuito (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1076 Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Responsabilità del condominio per la custodia di beni e servizi comuni - Sussistenza (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1076 Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Responsabilità delle ferrovie per la custodia delle pertinenze destinate all’uscita della stazione - Sussistenza (Cass. civ., 1o.7.2005, n. 14091) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1077 Separazione dei coniugi - Figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Mantenimento - Diritto del coniuge convivente con il figlio di ottenere assegno di concorso nel mantenimento - Condizioni e limiti (Cass. civ., I sez., 2.12.2005, n. 26259) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1089 INDICE CRONOLOGICO Corte costituzionale 21.10.2005, n. 394 . . . . . . . . . . . . . pag. 1037 Corte di Cassazione 1o. 7.2005, 12.10.2005, 18.10.2005, 20.10.2005, 2.12.2005, 30.12.2005, 12. 1.2006, 23. 2.2006, n. n. n. n. n. n. n. n. 14091 19774 20123 20317 26259 28874 410 4003 - sez. III . . . sez. II . . . . sez. un. . . sez. III . . . sez. I . . . . . sez. I . . . . . sez. III . . . sez. III . . . » » » » » » » » 1077 1013 1050 1076 1089 1067 1059 1027 Firenze 10.11.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1017 Corti di Appello Tribunali Bari 22. 3.2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1009 Roma ord. 12.5.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1031 INDICE PER AUTORI (Parte prima) M. Annunziata – Commento a Cass., 2.12.2005, n. 26259 – Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1093 A.P. Benedetti – Commento a Cass., 23.2.2006, n. 4003 – Legittimazione ad agire, possesso di autovettura e risarcimento del danno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1028 » 1061 » 1081 » 1032 » 1053 » 1020 G. Boggi – Commento a Cass., 12.1.2006, n. 410 – A chi spetta la titolarità del diritto di prelazione urbana nel caso di vicende modificative del rapporto di locazione, in pendenza del giudizio di riscatto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Busi – Commento a Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 – La responsabilità da cose in custodia: la custodia di beni pubblici e la prova liberatoria . M. Cuccovillo – Commento a Trib. Roma, ord. 12.5.2005 – Sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale impugnato condizionata al rilascio di «idonea fideiussione» . . . . . R. Gabriel – Commento a Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 – I «comportamenti» in materia urbanistica: un nuovo intervento delle sezioni unite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Jesu – Commento ad App. Firenze, 10.11.2005 – Divieto di subaffitto agrario e contratto di comodato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Murgo – Commento a Corte cost., 21.10.2005, n. 394 – La Corte costituzionale, la famiglia di fatto e la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare tra conferme, antichi dubbi e novità legislative . . . . . . . . . . . . . . . . » 1040 – Commento a Trib. Bari, 22.3.2006 – Emissione di assegno senza autorizzazione e segnalazione alla Centrale di Allarme interbancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1010 » 1015 » 1070 C. Palmentola L. Racheli – Commento a Cass., 12.10.2005, n. 19774 – Il venditore finale è responsabile di riportare, sui prodotti alimentari, l’etichetta in lingua italiana . . . . . . . . . . . . . . F. Scia – Commento a Cass., 30.12.2005, n. 28874 – Diritto del divorziato ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge lavoratore ed ambito oggettivo di operatività della disposizione di cui all’art. 12 bis . . . . . . . . . Trib. Bari, 22.3.2006 c TRIB. BARI, 22.3.2006 Conferma Trib. Bari, sez. di Monopoli, ord. 30.12.2005 Assegno bancario - Assegno emesso senza autorizzazione - Segnalazione alla C.A.I. - Atto dovuto (l. 15.12.1990, n. 386, artt. 1, 2, 9, 10 bis) Nell’ipotesi di emissione di assegno senza autorizzazione l’art. 9, comma 2o, lett. a), l. n. 386/1990, modificata dal d. legis. 30.12.1999, n. 507, prescrive che la segnalazione alla C.A.I. (Centrale di Allarme Interbancaria) deve essere effettuata dalla banca trattaria entro il ventesimo giorno dalla presentazione del titolo mancante della prescritta autorizzazione, senza subordinarla a particolari condizioni e senza prevedere esenzioni di sorta. Conseguentemente, in difetto di un’espressa autorizzazione, la segnalazione effettuata dalla Banca integra non solo un atto legittimo, ma anche dovuto. dal testo: Il fatto. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., P.M. chiedeva al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, un provvedimento d’urgenza al fine di disporre inaudita altera parte l’immediata cancellazione dei dati relativi alla ricorrente presso l’archivio informatizzato della Banca d’Italia, ordinando l’incombente alla Banca d’Italia e/o di ordinare alla banca resistente che ha originato la relativa segnalazione di chiedere la cancellazione dei dati della ricorrente. Con ordinanza del 30.12.2005 il primo giudice rigettava la domanda cautelare. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo P.M. (Omissis) Premetteva in ricorso la ricorrente, titolare della ditta individuale “Joy” (per il commercio di capi di abbigliamento) di aver intrattenuto con la Banca resistente, filiale di Monopoli, il rapporto di conto corrente di corrispondenza, e di aver operato, in data 31.05.2005, il recesso dal predetto contratto con contestuale ritiro di tutti gli assegni; tuttavia, tra i predetti assegni NGCC 2006 - Parte prima Assegno bancario vi era l’assegno n. 241512945 dell’importo facciale di Euro 5.000,00 tratto sulla Banca Carige di Monopoli, dato in garanzia alla Ditta Sportwear International S.p.A., ed emesso in favore del sig. R. G. Nonostante la rassicurazione del sig. V. R., nella qualità di rappresentante di zona della Sportwear, che il predetto assegno non sarebbe stato posto all’incasso, lo stesso veniva regolarmente messo all’incasso in data 31.08.2005 dalla Sportwear. (Omissis) I motivi. Le censure mosse dalla reclamante sono infondate avendo il giudice di prime cure, con motivazione immune da errori logici e giuridici, fatto buon governo delle norme che disciplinano il caso di specie. In primo luogo deve osservarsi che appare destituita di qualsiasi fondamento la tesi della reclamante secondo la quale sussisterebbe un obbligo in capo alla reclamata di informare l’ex correntista circa la avvenuta negoziazione di un assegno tratto presso di essa senza autorizzazione per essere il conto estinto. (Omissis) Peraltro quand’anche l’avvenuto richiamo dell’assegno fosse stato comunicato alla Banca prima della segnalazione da questa operata, comunque essa non avrebbe potuto esimersi dalla segnalazione del nominativo della ricorrente presso l’archivio CAI, considerato che come evidenziato anche dalla Circolare Banca d’Italia del 2.12.2002 n. 53162 “gli obblighi previsti dalla L. 386/90 assumono carattere cogente, sicché l’eventuale richiamo dell’assegno da parte della Banca negoziatrice non esime la banca trattaria dall’esecuzione di tutti gli adempimenti di legge relativi alla revoca di sistema”. (Omissis) Assume la reclamante, citando un provvedimento del Tribunale di Firenze che ha ammesso la tutela cautelare nell’ipotesi di iscrizione al CAI nel caso di assegno emesso in assenza di provvista richiamato, che analoga tutela deve essere riconosciuta nell’ipotesi meno grave di emissione di assegno senza autorizzazione che venga richiamato, come è avvenuto nel caso di specie. La tesi è infondata. Deve in primo luogo rilevarsi la diversità di disciplina prevista dalla legge per le due ipotesi sopra indicate. Infatti, nell’ipotesi di assegno senza autoriz1009 Trib. Bari, 22.3.2006 - Commento zazione l’art. 9, comma 2 lett. a, L. 386/90, come modificata dal d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507, prescrive semplicemente che la segnalazione alla CAI deve essere effettuata dalla Banca trattaria entro il ventesimo giorno dalla presentazione del titolo mancante della autorizzazione senza subordinarla a condizioni particolari e senza prevedere esenzioni di sorta. Nel caso di emissione di assegno senza provvista, invece, le modalità e i termini di segnalazione sono ben più articolati della precedente in quanto l’iscrizione può avvenire solo se il titolo è stato presentato all’incasso in tempo utile (8 o 15 gg. se emesso su piazza o fuori piazza), se sia stato comunicato al traente il preavviso di revoca secondo quanto previsto dall’art. 9 bis L. n. 386/90 e, infine, se sia spirato il termine di sessanta gg. successivi alla data di presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento (art. 9, comma 2, lett. b, L. n. 386/90), ipotesi quest’ultima assimilabile a quella in cui il titolo di credito venga revocato per accordi intervenuti tra il traente ed il beneficiario dell’assegno. Inoltre deve negarsi che l’ipotesi in esame sia meno grave di quella di emissione di assegno privo di provvista sol che si consideri che per la prima ipotesi è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (art. 1 l. cit.), mentre la seconda è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (art. 2). In assenza di autorizzazione, dunque, la segnalazione effettuata dalla Banca deve ritenersi non solo legittima ma anche dovuta in applicazione di quanto previsto dalla normativa citata, che, tra l’altro, prevede in caso di mancata e tempestiva segnalazione, la responsabilità della banca trattaria in solido con il traente, a pagare gli assegni dal medesimo traente emessi nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca dell’autorizzazione (art. 10 L. n. 386/90). Invero il pregiudizio paventato dalla reclamante è imputabile esclusivamente alla condotta serbata dalla P., considerato che, quand’anche si ritenesse provato che l’assegno in questione fosse stato detenuto dalla beneficiaria a titolo di garanzia, la responsabilità dell’accaduto ricadrebbe esclusivamente in capo alla ricorrente sia perché al momento della richie1010 Assegno bancario sta di estinzione del conto corrente nulla ha comunicato alla Banca in merito al detto assegno, dichiarando anzi di aver restituito tutti gli assegni, sia perché, se anche avesse verificato la presenza di tale assegno successivamente, ben avrebbe potuto, negli oltre novanta giorni intercorsi dal 31.5.2005 alla data di presentazione dell’assegno all’incasso, applicando la minima ordinaria diligenza, attivarsi al fine di sostituire nelle mani della beneficiaria l’assegno in questione con altro tratto sull’istituto di credito con il quale intrattiene attualmente rapporti. Infine deve rilevarsi l’infondatezza della doglianza afferente alla segnalazione del nominativo della P. nel segmento CAPRI anziché nel segmento PASS considerato che l’art. 1 comma 1, dell’Allegato al Regolamento della Banca d’Italia del 29.1.2002 espressamente prevede che nel primo segmento vengono contenuti i dati relativi alle revoche dall’autorizzazione ad emettere assegni conseguenti alla commissione degli illeciti di cui agli artt. 1 e 2 della legge 15.12.1990 n. 386, ossia l’emissione di assegno senza autorizzazione (come nel caso di specie) e l’emissione di assegno senza provvista, mentre nel segmento PASS (procedura assegni sottratti e smarriti), sono contenuti i dati relativi agli assegni segnalati dalle banche e dagli uffici postali come sottratti, smarriti, revocati e/o bloccati perché non restituiti da un nominativo non più autorizzato ad emetterli e quelli residui non riconsegnati dal nominativo inserito nell’archivio CAI. (Omissis) [Di Lalla Presidente – Magaletti Estensore] Nota di commento: «Emissione di assegno senza autorizzazione e segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria» I. Il caso Tizio, titolare della ditta individuale Alfa, emetteva un assegno a garanzia di un debito che egli stesso aveva nei confronti della società Beta, intestandolo a favore di Caio. Successivamente Tizio decideva di recedere dal contratto di conto corrente intrattenuto con la banca trattaria, restituendo contestualmente tutti gli assegni ancora in suo possesso, ma dimenticando di segnalare l’esistenza di quello emesso in favore di Caio. NGCC 2006 - Parte prima Trib. Bari, 22.3.2006 - Commento Benché in base agli accordi intercorsi tra Tizio e Caio, quest’ultimo non avrebbe dovuto portare l’assegno all’incasso, e nonostante il rapporto economico a garanzia del quale l’assegno era stato emesso fosse stato medio tempore già regolato in altro modo, la società Beta presentava l’assegno per incassarlo. Poiché l’assegno risultava emesso senza autorizzazione, la banca trattaria provvedeva a segnalare il nominativo di Tizio nella sezione CAPRI della Centrale di Allarme Interbancaria. II. Le questioni La sentenza in commento si segnala perché è una delle prime pronunce a trattare il caso dell’emissione di assegni senza autorizzazione e della conseguente segnalazione del nominativo del traente alla Centrale d’Allarme Interbancaria. Nel caso di specie il Tribunale di Bari, confermando la decisione emessa dal giudice di prime cure in sede di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., ha rigettato un reclamo volto ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione alla C.A.I., basando il proprio convincimento sulla chiara lettera della legge che non si presta a interpretazioni flessibili. La motivazione dei giudici del Tribunale barese, che pare assolutamente da condividere, si fonda sugli artt. 1, 9 e 10 bis della l. 15.12.1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificata dal d. legis. 30.12.1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio), emanato a seguito della legge delega 25.6.1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario). Con le modifiche predette, il legislatore, prendendo atto del fatto che le sanzioni penali erano inefficaci ad arginare il fenomeno dell’emissione degli assegni senza autorizzazione e senza provvista, è intervenuto sulla relativa disciplina modificandone il regime sanzionatorio: attualmente la commissione di quegli illeciti dà luogo per un verso all’applicazione di sanzioni amministrative, per altro verso all’iscrizione del nominativo di colui che ha commesso l’«infrazione» in un archivio informatizzato, cioè nella Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.), costituita presso la Banca d’Italia. La segnalazione alla C.A.I. del nominativo di un traente che ha emesso un assegno senza autorizzazione e senza provvista comporta, come automatica conseguenza, la revoca nei confronti di quel soggetto di ogni convenzione di chéque per un periodo di sei mesi: è questa una importante differenza tra la vecchia e la nuova disciplina, poiché si sostituisce la c.d. «revoca aziendale» con la c.d. «revoca di sistema». Pertanto, mentre in passato veniva meno la NGCC 2006 - Parte prima Assegno bancario convenzione di chéque solo con la banca sulla quale era stato tratto l’assegno, potendo rimanere sconosciuta agli altri istituti di credito la circostanza dell’illecita emissione, con la riforma del 1999 è stato creato un sistema interbancario difficile da aggirare, in quanto inibisce al traente la possibilità di stipulare nuove convenzioni di chéque per la durata di sei mesi dal momento dell’iscrizione, gettando allo stesso tempo discredito sul cattivo pagatore in quanto i suoi dati sono consultabili da tutti i soggetti abilitati. In virtù dell’attuale formulazione degli artt. 1, 9 e 10 bis della l. n. 386/1990, nel caso di emissione di assegni senza autorizzazione, il trattario ha l’obbligo, senza esenzioni di sorta, di iscrivere il nominativo del traente nell’archivio informatizzato entro il ventesimo giorno successivo a quello in cui il prenditore ha presentato il titolo per l’incasso, pena, in caso contrario, la responsabilità solidale della banca verso il prenditore nel limite di P 10.329,14 (pari a L. 20 milioni) per ogni assegno portato all’incasso nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca (art. 10 della l. n. 386/1990): pertanto, il Tribunale di Bari ha deciso correttamente, anche ricordando la Circolare della Banca d’Italia del 2.12.2002, n. 53162, che sottolinea come «gli obblighi posti dalla l. n. 386/1990 assumono carattere cogente». Nel caso di specie il traente aveva dato in garanzia al prenditore un assegno, probabilmente postdatandolo o lasciando in bianco la data (non è dato evincerlo dalla sentenza), in un momento nel quale il rapporto di conto corrente e la relativa convenzione di chéque con la propria banca non erano ancora venuti meno, sì che egli non era intenzionato né consapevole di commettere l’infrazione di cui alla l. n. 386/1990. Tuttavia, la non dolosità del suo comportamento sembra irrilevante ai fini della successiva iscrizione del suo nominativo nell’archivio della C.A.I., in quanto l’emittente, se consegna al prenditore un titolo privo di data, si assume il rischio di tutto quanto possa accadere dal momento in cui lo rilascia e finché non venga pagato (Trib. Reggio Calabria, 18.1.2004; Giud. pace Torino, 29.3.2002, entrambe citt. infra, sez. III; contra Carosso, cit. infra, sez. IV). Invece, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non sussiste alcun obbligo in capo alla banca trattaria di informare l’ormai ex correntista della circostanza che è stato presentato per l’incasso un assegno tratto presso di essa in assenza di autorizzazione, sussistendo difatti un tale obbligo solo per l’ipotesi in cui l’assegno sia stato emesso senza provvista. In quest’ultimo caso, regolato dall’art. 2 della l. n. 386/1990, la banca trattaria deve inviare, entro dieci giorni dalla presentazione del titolo per il pagamento, il c.d. preavviso di revoca (art. 9 bis della l. n. 386/1990) al cliente, il quale dovrà in questo 1011 Trib. Bari, 22.3.2006 - Commento modo essere informato della circostanza che il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio C.A.I. se, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, non avrà dato prova dell’avvenuto pagamento non solo del valore nominale dell’assegno, ma anche degli interessi, della penale e delle eventuali spese sostenute per il protesto o per la constatazione equivalente. A norma del comma 3o dell’art. 9 bis della l. n. 386/1990, il preavviso di revoca costituisce una condizione di procedibilità all’iscrizione in archivio e, quindi, all’applicazione della revoca di sistema, in quanto il trattario non potrà inserire i dati di quel soggetto se non saranno decorsi almeno dieci giorni dalla data di comunicazione dello stesso preavviso al traente (Giud. pace Torino, 29.3.2002, cit.). Sta di fatto che il legislatore ha deciso di disciplinare in maniera differente le due ipotesi di emissione irregolare di assegni, considerando in maniera diversa l’emissione senza autorizzazione, nella quale manca del tutto una convenzione di chéque, dall’emissione senza provvista, nella quale il traente, pur non avendo sul suo conto corrente le somme sufficienti a pagare il titolo, perlomeno era legittimato all’emissione di quell’assegno. Bisogna dunque riconoscere ai giudici baresi di aver giustamente sottolineato che, nell’ottica del legislatore, l’ipotesi di emissione di assegno senza autorizzazione è certamente più grave di quella di emissione di un assegno in difetto di provvista: a dimostrazione di ciò è sufficiente notare come le sanzioni previste per la prima delle due fattispecie sono certamente più severe di quelle individuate per la seconda (cfr. artt. 1, comma 2o e 2, comma 2o, della l. n. 386/1990). Infine, ancora da condividere è la decisione dei giudici baresi relativa all’iscrizione del nominativo del traente nel segmento CAPRI anziché in quello PASS della C.A.I. Difatti, l’archivio informatizzato presso la Banca d’Italia è diviso in diverse sezioni: oltre alla sezione CAPRI (centrale d’allarme procedura impagati) ed a quella PASS (procedura assegni sottratti e smarriti), l’archivio si articola nelle sezioni CARTER (carte revocate), PROCAR (procedura carte), ASP (assegni sanzioni penali), ASA (assegni sanzioni amministrative). Così come stabilito dall’art. 1, comma 1o, dell’Allegato al Regolamento della Banca d’Italia del 29.1.2002, come modificato il 16.3.2005 (Funzionamento dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento) e ricordato dai giudici del Tribunale di Bari, nel segmento CAPRI «sono contenuti i dati relativi alle revoche dall’autorizzazione ad emettere assegni conseguenti alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386», mentre nel segmento PASS devono essere segnalati i moduli di 1012 Assegno bancario assegni sottratti, smarriti, non restituiti e bloccati per altri motivi. III. I precedenti Sulla emissione di assegno senza autorizzazione, iscrizione alla Centrale d’Allarme Interbancaria e richiesta di cancellazione dalla stessa, è possibile rintracciare solo pochissimi precedenti editi: Trib. Monza, sez. di Desio, 16.11.2004, in Danno e resp., 2005, 739; Trib. Reggio Calabria, 18.1.2004, in Giur. merito, 2004, 2000; Giud. pace Torino, 29.3.2002, in Giur. piem., 2002, 316; Giud. pace Nereto, 25.3.2002, in P.Q.M., 2002, 69. Va inoltre segnalato un caso molto simile a quello che ci occupa: cioè, assegno in bianco di data emesso a garanzia di un debito, chiusura del rapporto di conto corrente, successiva presentazione per errore del titolo all’incasso da parte del garantito. In questo caso, però, il ricorrente non chiedeva la cancellazione della segnalazione alla C.A.I., ma solo l’annullamento, che otteneva, dell’ordinanza d’ingiunzione del prefetto con la quale era stato condannato a pagare la pena pecuniaria di cui all’art. 1 della l. n. 386/1990: Giud. pace Massa Marittima, 7.11.2005, al sito www.diritto.it. Invece, sulla emissione di assegno senza provvista, iscrizione del nominativo presso l’Archivio e successiva azione volta ad ottenerne la cancellazione, la giurisprudenza è più ampia: Trib. Velletri, 22.10.2003, al sito www.adusbef.it; Trib. Busto Arsizio, sez. di Gallarate, 7.7.2003, ibidem; Trib. Firenze, 11.6.2003, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, 752; Trib. Catania, 20.2.2003, in Giur. comm., 2004, II, 227; Trib. Modena, 24.1.2003, in Mondo bancario, 2003, 73. IV. La dottrina Sull’assegno, alla luce delle novità legislative, v. in generale: Pellizzi-Partesotti, Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, Cedam, 2004; Donato (a cura di), Il nuovo assegno bancario. Depenalizzazione, revoca di sistema, Centrale d’Allarme Interbancaria, Bancaria editrice, 2003. In particolare, sulla emissione di assegni senza provvista o autorizzazione e relativa iscrizione alla C.A.I. del nominativo del traente, segnaliamo: Petrulli, La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI): operatività e casi pratici, Halley, 2005; Id., Casi particolari di assegni irregolari e relativa iscrivibilità alla Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.), articolo tratto da Tidona.com; Liace, (Ir)responsabilità della banca per segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria, in Danno e resp., 2005, 739; Fauceglia, Archivio informatizzato di assegni bancari e postali irregolari, in Dir. fall., 2002, I, 1069; Razzante, La NGCC 2006 - Parte prima Cass., 12.10.2005, n. 19774 Consumatore nuova disciplina sanzionatoria degli assegni senza provvista e senza autorizzazione, in Giur. it., 2002, 2209; Ruggiero, La Centrale d’Allarme Interbancaria, in Contratti, 2002, 1031. Sulla C.A.I., sulla sua struttura nonché sulle sue modalità di funzionamento ed inserimento dei dati, si rinvia a: Castiglioni, La Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.), articolo tratto da Tidona.com; Franciosi, Struttura e funzioni della Centrale d’Allarme Interbancaria, in Banche e banchieri, 2002, 396; Petrulli, La revoca di sistema della centrale d’allarme interbancaria (c.a.i.): effetti giuridici e operatività, al sito www.ergaomnes.net. Sulla iscrizione alla C.A.I. dei nominativi dei traenti in seguito all’emissione di assegni senza provvista e senza autorizzazione e relativi ricorsi cautelari ex art. 700 cod. prov. civ., si vedano: Danesi, L’iscrizione nell’archivio della Centrale d’allarme interbancaria e la tutela giurisdizionale rispetto alla conseguente revoca di autorizzazione ad emettere assegni, al sito www.fondazionelucapacioli.it; Colavolpe, Centrale d’Allarme Interbancaria: tutela cautelare d’urgenza per l’erronea iscrizione di un soggetto nell’archivio informatizzato, in Contr. e impr., 2005, 77; Vigo, Ordine di revoca d’urgenza di una segnalazione nell’archivio informatizzato CAI, in Giur. comm., 2004, II, 330; Sciarrone Alibrandi, Illegittima iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, revoca di sistema e tutela cautelare del segnalato, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, 756; Carosso, Emissioni di assegni in assenza di autorizzazione alla luce delle disposizioni introdotte dal d. legis. n. 507/ 1999, in Giur. piem., 2002, 316, la quale sostiene che, nel caso di un assegno postdatato o emesso con data in bianco a cui segua la revoca dell’autorizzazione prima della presentazione del titolo per l’incasso, non dovrebbe essere irrogata la sanzione amministrativa in quanto, per configurarsi l’illecito di cui all’art. 1 della l. n. 386/1990, il traente dovrebbe emettere l’assegno nella consapevolezza di non essere autorizzato a farlo. Sulla C.A.I., anche in una prospettiva comparatistica con la legislazione francese, si veda Leonelli, Un passo nella regolamentazione del sistema dei pagamenti: la Centrale d’allarme, in Bancaria, 2000, 66, il quale, proprio sulla scorta dell’esperienza francese, segnala la particolarità della legislazione italiana nella quale un soggetto, una volta iscritto in archivio, rimane definitivamente estromesso per un periodo di sei mesi dalla possibilità di concludere nuove convenzioni di chéque, pur se nel frattempo ha regolarizzato la propria posizione. Sul rapporto tra l’iscrizione nell’Archivio e il protesto, v. Zanaboni, Il ruolo degli enti segnalanti, in Donato (a cura di), Il nuovo assegno bancario, cit., 123. Infine, sulla configurazione della sanzione dell’iscrizione nella C.A.I. come pena privata legale si segnalano Mancini, La revoca di sistema all’emissione di assegni, in Donato (a cura di), Il nuovo assegno bancario, cit., 139; Carrato, La nuova disciplina dell’assegno bancario: profili civilistici (d. legis. 30 dicembre 1999, n. 507), in Dir. fall., 2000, I, 1042. c CASS. CIV., II sez., 12.10.2005, n. 19774 questi sono posti in vendita al consumatore. Ne deriva, pertanto, che i diretti destinatari della norma in questione, sui quali incombe l’obbligo di riportare sul prodotto alimentare le prescritte indicazioni in lingua italiana, non possono che essere i soggetti, e soltanto quelli, che offrono in vendita direttamente il prodotto stesso al consumatore; non essendo ipotizzabile, per converso, allo stato attuale della normativa in materia, l’estensione di siffatto obbligo ad altre categorie di soggetti che concorrono alla commercializzazione ed alla distribuzione del prodotto. Cassa Giud. pace Gela, 21.11.2001 Consumatore - Tutela - Prodotti alimentari - Etichettatura - Indicazioni in lingua italiana ex art. 3 d. legis. n. 109/1992 - Obbligo - Destinatario - Venditore finale (d. legis. 27.1.1992, n. 109, art. 3) L’art. 3, comma 3o, d. legis. 27.1.1992, n. 109, stabilisce che le indicazioni di cui al comma 1o – che vanno riportate, ai sensi del comma 2o, in lingua italiana – debbono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui NGCC 2006 - Parte prima Claudio Palmentola 1013 Cass., 12.10.2005, n. 19774 dal testo: Il fatto. Con sentenza del 21/11/2001, il giudice di pace di Gela ha rigettato l’opposizione proposta da Finazzo Maria Antonia avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa in data 5/117/4/2001 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta, irrogativa della sanzione amministrativa di lire 3.000.000 (pari a euro 1549, 37), per violazione dell’art. 3 del D.Lvo 27/1/1992 n. 109, per avere la stessa, nella qualità di socio amministratore della ditta Finazzo Maria Antonia e C. s.n.c., con sede in Alcamo, venduto alla ditta individuale Buindo Giuseppe di Gela, n. 600 confezioni da 24 lattine cadauna da 330 ml. della bibita analcolica “Coca cola”, riportanti sull’etichetta indicazioni interamente in lingua straniera, come accertato dai carabinieri di Ragusa in data 3/6/1996. Ricorre per la cassazione della sentenza Finazzo Maria Antonia in forza di tre motivi. L’intimata Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta non ha svolto attività difensiva. I motivi. Con la proposta impugnazione la ricorrente denuncia: 1) “Violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. – Illegittimità dell’opposta ordinanza-ingiunzione per violazione degli artt. 1, comma 2, lett. e), 3, commi 1 e 3, 17, comma 1, del D.Lvo. 27/1/ 1992 n. 109”. Con tale motivo la Finazzo critica il giudice di pace, che, interpretando in maniera errata la legge, l’ha ritenuta responsabile del fatto così come le è stato contestato, senza tener conto che, secondo quanto si ricava chiaramente dall’art. 3 comma 3 del D.Lvo. sopra menzionato, le indicazioni (in lingua italiana) debbono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. Nella fattispecie, è stato accertato che le lattine di “Coca Cola” non sono state da lei poste in vendita, ma fornite al titolare di un deposito all’ingrosso di alimenti e bevande, evidentemente per la successiva vendita diretta al consumatore; e, dunque, ha errato il giudice nell’affermare la sua responsabilità. 2) “Violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. – Illegittimità del provvedimento impugnato per viola1014 Consumatore zione dell’art. 14 L. 689 /1981”. Con tale motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione, notificata ad essa Finazzo Maria Antonia, quale persona fisica, senza previa notifica del precedente verbale di contravvenzione, che è stato notificato, peraltro irritualmente, solo alla società. 3) “Violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per illogicità della motivazione”, con riguardo alla erronea identificazione, da parte del giudice, nella ricorrente, quale grossista che vende i prodotti ad altro commerciante all’ingrosso, della responsabile della violazione de qua. Il secondo motivo, che per evidenti ragioni di carattere logico – sistematico va esaminato prioritariamente, è infondato. Si osserva, in proposito, che il giudice di pace ha dato atto, nella sentenza, che all’odierna ricorrente, “quale socio amministratore della ditta Finazzo Maria Antonia & C. s.n.c.”, è stato ritualmente notificato il verbale di contestazione della violazione di legge, come “si evince anche dalla memoria difensiva prodotta in data 26/7/ 1996”; successivamente, alla stessa Finazzo, ma non nella qualità di socio amministratore della predetta società, sarebbe stata notificata l’ordinanza-ingiunzione qui impugnata, e ciò, secondo la ricorrente, renderebbe questa illegittima. La censura non ha pregio. La Finazzo, invero, ha proposto opposizione avverso il predetto provvedimento nella qualità di “socio amministratore della ditta Finazzo Maria Antonia & C. s.n.c.”, ed in relazione al verbale di contestazione a lei precedentemente notificato proprio nella suindicata qualità; non risultando, quindi, che destinatario della notifica del verbale e della successiva ordinanza dovesse essere, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981, altro soggetto, ne deriva che non sussiste la denunciata violazione di tale norma. Il primo ed il terzo motivo, che in quanto connessi si prestano ad essere esaminati congiuntamente, sono invece fondati. L’art. 3, comma 3, del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 109, stabilisce che le indicazioni di cui al comma 1 – che vanno riportate, ai sensi del comma 2, in lingua italiana – debbono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. La finalità della legge è, all’evidenza, quella di tutelare il consumatore in un settore particolarmenNGCC 2006 - Parte prima Cass., 12.10.2005, n. 19774 - Commento te delicato, qual è quello alimentare, ponendolo in grado di rendersi conto, nel momento in cui egli sta per acquistare il prodotto, degli ingredienti che lo compongono; e ciò la legge ha inteso realizzare, imponendo che in quella fase della circolazione del prodotto, e, quindi, nel momento in cui esso viene fornito o sta per essere fornito al consumatore, le indicazioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del predetto D.Lgs. n. 109 del 1992 siano riportate in lingua italiana. Ne deriva, pertanto, che i diretti destinatari della norma in questione, sui quali incombe l’obbligo di riportare sul prodotto alimentare le prescritte indicazioni in lingua italiana, non possono che essere i soggetti, e soltanto quelli, che offrono in vendita direttamente il prodotto stesso al consumatore; non essendo ipotizzabile, per converso, allo stato attuale della normativa in materia, l’estensione di siffatto obbligo ad altre categorie di soggetti che concorrono alla commercializzazione ed alla distribuzione del prodotto. Così delineato, quanto ai soggetti destinatari delle norme relative alle indicazioni da porre sui prodotti alimentari, l’ambito di applicazione della legge, ne consegue che l’odierna ricorrente – la quale è stata qualificata dal giudice di pace “produttore”(?), ed è stata ritenuta responsabile della violazione di legge ex art. 3 del D.Lgs. n. 109/1992, per avere fornito al titolare di un deposito all’ingrosso lattine di “Coca Cola” “riportanti in etichetta indicazioni in lingua straniera” – non deve rispondere della violazione medesima, prescrivendo la norma citata, come si è detto, che le indicazioni in lingua italiana devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 384 comma 1 c.p.c., la causa va decisa nel merito, accogliendosi, per l’effetto, l’opposizione proposta da Finazzo Maria Atonia avverso l’ordinanza-ingiunzione della C.C.I.A.A. di Caltanissetta n. 2001/2 del 5-1/17-4-2002. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. (Omissis) [Pontorieri Presidente – Schettino Estensore – Scardaccione P.M. (concl. diff.). – Finazzo (avv.ti Sambataro e Lentini) – CCIAA Caltanissetta] NGCC 2006 - Parte prima Consumatore Nota di commento: «Il venditore finale è responsabile di riportare, sui prodotti alimentari, l’etichetta in lingua italiana» I. Il caso Un fornitore vende ad una ditta individuale una partita di 600 confezioni da 24 lattine cadauna da 33 cl. di «Coca cola», riportanti però sull’etichetta indicazioni interamente in lingua straniera. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del luogo emette una ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa nei confronti del fornitore, per avere questi violato l’art. 3 del d. legis. 27.1.1992, n. 109, il quale prevede che le indicazioni presenti sui prodotti alimentari preconfezionati devono essere riportate in lingua italiana. Il Giudice di pace di Gela rigetta l’opposizione proposta dal fornitore avverso l’ordinanza-ingiunzione. Il verdetto viene capovolto dalla Cassazione per la quale i diretti destinatari della norma in questione, sui quali incombe l’obbligo di riportare sul prodotto alimentare le prescritte indicazioni in lingua italiana, non possono che essere i soggetti, e soltanto quelli, che offrono in vendita direttamente il prodotto stesso al consumatore. II. Le questioni La sentenza commentata appare estremamente interessante giacché, affrontando la tematica dell’etichettatura dei prodotti alimentari (materia assai rilevante nell’ambito della tutela del consumatore), colma il vuoto normativo proprio del d. legis. 27.1.1992, n. 109, che individua sì le sanzioni derivanti dalla violazione della normativa ivi prevista, ma omette la previsione dei destinatari delle sanzioni medesime. La rilevanza della materia, all’interno della più generale tutela del consumatore, salta agli occhi. L’etichettatura dei prodotti alimentari ricopre, infatti, un ruolo fondamentale nel consentire al consumatore, mediante le informazioni che questi da essa può ricavare, la corretta consapevolezza nelle proprie scelte. Il diritto ad una adeguata e corretta informazione è previsto anche dal recente codice del consumo (d. legis. 6.9.2005, n. 206) che, all’art. 2, lo annovera assieme agli altri «fondamentali diritti» quali la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, l’educazione al consumo, la correttezza, la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali, la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti. Si pensi, solo per fare un esempio, alla importanza di una corretta informazione per una persona che soffre di patologie allergiche, con riferimento agli ingredienti di un determinato prodotto alimentare. 1015 Cass., 12.10.2005, n. 19774 - Commento Stupisce invero come, nell’ambito della tutela del consumatore, rispetto alla parte del diritto alimentare che disciplina l’etichettatura e la presentazione dei prodotti, non si possa riscontrare in dottrina quell’attenzione che forse ci si aspetterebbe di trovare (sul punto v. Maglio, La «trasparenza» dei prodotti alimentari: la funzione dell’etichettatura nella tutela del consumatore, 311 ss., cit. infra, sez. IV). E non si capisce, peraltro, la ragione della mancata inclusione della normativa inerente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari all’interno del citato codice del consumo: visto e considerato che l’art. 1 sancisce che «il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti», appare lecito domandarsi perché si è ritenuto di lasciar fuori una normativa a tal punto rilevante per la tutela della salute dei consumatori. Occorre sottolineare, peraltro, che l’esigenza di una maggiore tutela del consumatore si deve contemperare con la necessità di salvaguardare al meglio la libera circolazione delle merci, dal momento che «differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolarne la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza» (così considerando n. 2 direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.3.2000, in G.U.C.E. L 109 del 2000). Si è pertanto sostenuto (Aprile, L’etichettatura dei prodotti alimentari: ruolo, funzioni e aspetti normativi, 130, cit. infra, sez. IV) che lo strumento della etichettatura è volto al raggiungimento di tre obiettivi principali: assicurare al consumatore un adeguato ed accurato livello informativo sugli attributi di sicurezza, salubrità e qualità dei prodotti; proteggere i consumatori e i produttori da eventuali messaggi o informazioni ingannevoli; favorire una competizione leale tra le imprese operanti sul mercato. Forse proprio questa necessità di contemperamento tra diverse esigenze ha fatto sì che, in ambito comunitario, si siano succedute numerose direttive disciplinanti la materia. Non sarà inutile, dunque, un breve cenno (senza alcuna pretesa di esaustività) alle tappe legislative che hanno portato alla normativa concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati attualmente vigente nel nostro ordinamento. Il primo passo compiuto dalla Comunità europea è stata l’adozione della direttiva 79/112/CEE, del 18.12.1978 (relativa «al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità», in G.U.C.E. L 33 del 1979), pre1016 Consumatore ceduta dalla direttiva 77/94/CEE, del 21.12.1976 (relativa «al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare», in G.U.C.E. L 26 del 1977) entrambe attuate in Italia mediante il d.p.r. 18.5.1982, n. 322 (in G.U., 9.6.1982, n. 156). La direttiva 79/112/CEE ha subìto, negli anni, numerose modifiche ad opera di altre direttive comunitarie: il d.p.r. n. 322/1982 è stato così sostituito dal d. legis. 27.1.1992, n. 109, «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», in G.U., 17.2.1992, n. 39. In seguito alla lunga serie di modificazioni e correzioni in seno alla normativa comunitaria, si è resa necessari l’emanazione della direttiva 2000/13/CE, cit., che rappresenta «una sorta di testo consolidato di tutte le direttive che si sono susseguite dal 1978» (così Maglio, La «trasparenza» dei prodotti alimentari: la funzione dell’etichettatura nella tutela del consumatore, cit., 312) attuata nel nostro ordinamento ad opera del d. legis. 23.6.2003, n. 181, in G.U., 21.7.2003, n. 167, che ha apportato modifiche al d. legis. n. 109/1992. Ponendo a confronto il d.p.r. n. 322/1982 con il successivo d. legis. n. 109/1992 non può sfuggire la diversa formulazione delle norme concernenti l’obbligo di riportare le etichette dei prodotti alimentari in lingua italiana: mentre, infatti, l’art. 3, comma 2o, del d.p.r. n. 322/1982 stabiliva che «è vietato il commercio dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma» l’art. 3, comma 2o, d. legis. n. 109/1992 stabilisce che «le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana» aggiungendo al comma successivo che «salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui la comma 1o devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore». Proprio quest’ultimo comma è stato posto alla base della decisione presa dalla Supr. Corte: «i diretti destinatari della norma in questione, sui quali incombe l’obbligo di riportare sul prodotto alimentare le prescritte indicazioni in lingua italiana, non possono che essere i soggetti, e soltanto quelli, che offrono in vendita direttamente il prodotto stesso al consumatore». Il riferimento all’art. 3, comma 3o, d. legis. n. 109/ 1992, quale momento identificativo dell’attribuzione della responsabilità, sembra essere strettamente legato al fatto che, come detto, l’art. 18 si limita a prevedere al comma 2o le sanzioni per la violazione dell’art. 3, senza però identificarne i destinatari. Tutto questo quando l’abrogato d.p.r. n. 322/ 1982 prevedendo all’art. 16 che «chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite dal presente NGCC 2006 - Parte prima App. Firenze, 10.11.2005 decreto è punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000», sembrava sancire una responsabilità che riguardava tutta la catena distributiva dei prodotti alimentari. Il principio di diritto espresso dalla sentenza che si commenta appare senza dubbio corretto, dal momento che la lettura dell’art. 3, comma 3o, d. legis. n. 109/1992, non sembra lasciare spazio ad altre interpretazioni. Responsabile, pertanto, per l’indicazione dell’etichetta in lingua diversa da quella italiana non può che essere il venditore finale, l’ultimo anello della catena contrattuale, giacché, sottolinea la Supr. Corte, non è ipotizzabile, allo stato attuale della normativa in materia, l’estensione di siffatto obbligo ad altre categorie di soggetti che concorrono alla commercializzazione ed alla distribuzione del prodotto. III. I precedenti Non si rinvengono precedenti che abbiano ad oggetto la problematica concernente l’obbligo della lingua italiana per le etichette dei prodotti alimentari e le relative responsabilità. Si può, peraltro, segnalare come le problematiche connesse alle esigenze linguistiche, soprattutto con riferimento alla questione della libera circolazione c APP. FIRENZE, sez. agr., 10.11.2005 Riforma parzialmente Trib. Siena, 23.2.2005 Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Contratto di subconcessione - Nullità ex art. 21 l. n. 203/1982 Condizioni (l. 3.5.1982, n. 203, art. 21) (a) Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Contratto di comodato stipulato dall’affittuario - Inadempimento del contratto di affitto Gravità - Sussistenza - Condizioni (l. Contratti agrari delle merci, siano state oggetto di una copiosa giurisprudenza comunitaria, in ordine alla quale si rinvia a Di Lauro, sub art. 16, in Aa.Vv., La sicurezza alimentare nell’unione europea, Commentario al Regolamento n. 178/02/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Commentario a cura dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), in Nuove leggi civ. comm., 2003, 254. Si segnala inoltre Cass., 18.7.2003, n. 11256, in Contratti, 2004, 237, con nota di Sanvito, avente ad oggetto prodotti senza scadenza e nullità del contratto, nella quale ben si pone in evidenza il carattere imperativo delle norme contenute nel d.p.r. n. 322/1982. IV. La dottrina Come la giurisprudenza anche la bibliografia in argomento non è cospicua. Fra le opere generali si segnalano Maglio, La «trasparenza» dei prodotti alimentari: la funzione dell’etichettatura nella tutela del consumatore, in Contr. e impr. Eur., 2001, 311 ss.; Aa.Vv., La sicurezza alimentare nell’unione europea, cit., 114 ss.; Aprile, L’etichettatura dei prodotti alimentari: ruolo, funzioni e aspetti normativi, in Nuovo dir. agr., 2004, 127 ss. Lorenzo Racheli l. n. 203/1982 - Necessità - Esclusione - Previo tentativo di conciliazione ex art. 46 l. n. 203/1982 - Necessità (l. 3.5.1982, n. 203, artt. 5, 21, 46) (c) (a) La nullità ex art. 21 della l. 3.5.1982, n. 203, colpisce soltanto quei contratti di subconcessione che conducano ad una sostanziale estromissione dell’affittuario quanto meno da una parte preponderante dell’azienda agraria e nei quali il subconcessionario subentri all’affittuario nell’esercizio dell’attività di conduzione agraria del fondo. 3.5.1982, n. 203, art. 5) (b) Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Violazione del divieto di subaffitto - Azione di risoluzione del contratto per inadempimento - Previa contestazione ex art. 5, comma 3o, NGCC 2006 - Parte prima (b) La stipulazione del contratto di comodato da parte degli affittuari – che in astratto può costituire inadempimento del contratto di affitto – non può essere considerato inadempimento grave tale da condurre alla risoluzione quando l’area data in como1017 App. Firenze, 10.11.2005 dato non è funzionale né correlata alla coltivazione dell’ulteriore preponderante parte del fondo e non importa un sostanziale mutamento di destinazione (fattispecie in cui l’area oggetto del contratto di comodato rappresenta una porzione assolutamente minima dell’azienda in affitto). (c) La violazione del divieto di subaffitto non deve essere preceduta dalla contestazione di cui all’art. 5, comma 3o, della l. 3.5.1982, n. 203, ma è soggetta soltanto al preventivo tentativo di conciliazione di cui all’art. 46. dal testo: Il fatto. Con ricorso depositato l’8/11/2002, previo esperimento del rituale tentativo di conciliazione, Maria Caterina Gentili, comproprietaria, unitamente alla cognata Valeria Cappelli, della tenuta agricola in loc. Mociano in agro di Siena, concessa in affitto ai nipoti Elisabetta e Francesco Gentili, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Siena, sezione specializzata agraria, la predetta Cappelli, nonché Elisabetta e Francesco Gentili ed il Comune di Siena, chiedendo dichiararsi la nullità, ex art. 21 L. 3/5/1982 n. 203, del contratto stipulato il 3/6/2002 tra tutti i convenuti, col quale la Cappelli ed i Gentili avevano concesso in comodato ventennale al Comune di Siena una parte del fondo, dell’estensione di Ha 1.42.70, ove era stata realizzata una pista destinata all’addestramento dei cavalli da Palio, condannarsi il Comune all’immediato rilascio della metà indivisa della predetta area, nonché dichiarasi risolto il contratto d’affitto per grave inadempimento degli affittuari. Elisabetta e Francesco Gentili, costituitisi, eccepivano la decadenza dall’azione per decorrenza del termine di quattro mesi di cui al citato art. 21, la nullità del tentativo di conciliazione, nonché, nel merito, l’infondatezza della domanda per inapplicabilità degli artt. 5 e 21 L. 203/1982 e per l’insussistenza di grave inadempimento. Analogamente Valeria Cappelli, costituitasi, chiedeva respingersi la domanda, negando di 1018 Contratti agrari aver posto in essere alcun atto lesivo dei diritti della ricorrente. Il Comune di Siena, a sua volta costituitosi, eccepiva l’incompetenza della Sezione agraria, l’inapplicabilità dell’art. 21 non potendo il contratto di comodato gratuito esser considerato contratto agrario, la decadenza dall’azione, l’improcedibilità dell’azione di risoluzione per mancato invio dell’avviso di cui all’art. 5, la validità dell’assenso della comproprietaria Cappelli, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione; in via riconvenzionale (ed al riguardo provvedeva ad esperimento del tentativo di conciliazione) chiedeva fissarsi la durata del contratto a varie scadenze (e cioè 9 anni nel limite dell’ordinaria amministrazione, 12 anni previa declaratoria di rinnovo contrattuale del contratto d’affitto dei danti causa, della durata di sei anni, alla scadenza, 15 anni in applicazione della durata legale del predetto contratto di affitto, 3 anni in base al diritto al subentro di cui all’art. 21). All’esito di istruttoria sostanziatasi in produzioni documentali e prove orali, il Tribunale, respinte le eccezioni rispettivamente espresse dai convenuti, nel merito respingeva tutte le domande di parte attrice, osservando che nel caso di specie non poteva ritenersi applicabile il divieto di cui ai primo comma dell’art. 21 L. 203/1982, nella sua ratio volto ad impedire ogni intermediazione nella conduzione del fondo e quindi l’estromissione dell’affittuario dall’azienda agraria; che inoltre la concessione in comodato gratuito della piccola area in questione, da tempo non destinata ad attività agricola, a fonte della ben più ampia estensione dell’intera azienda, non poteva esser considerata come grave inadempimento al contratto d’affitto. In parziale accoglimento della riconvenzionale del Comune, in ossequio al principio secondo cui nessun soggetto può conferire a terzi un diritto superiore o più ampio del proprio, dichiarava che la durata del contratto di comodato doveva ritenersi fissata al 17/6/ 2013, pari alla scadenza ex lege del contratto di affitto. In considerazione della complessità delle questioni affrontate, nonché dei presupposti sostanziali della controversia, compensava interamente tra le parti e spese di lite. Svolgeva appello Maria Caterina Gentili, aderendo al rigetto delle eccezioni delle controparti ma diffusamente insistendo per l’accoNGCC 2006 - Parte prima App. Firenze, 10.11.2005 glimento delle proprie domande (in particolare per la nullità ex art. 21 del contratto di comodato e per la risoluzione per grave inadempimento del contratto d’affitto) e per il rigetto della riconvenzionale. Elisabetta Gentili e Valeria Cappelli ved. Gentili, congiuntamente costituitesi, contestavano la fondatezza dell’appello di controparte e svolgevano appello incidentale insistendo per l’accoglimento della propria eccezione di decadenza ex art. 21 L. 203/1982. Il Comune, a sua volta costituitosi, chiedeva anch’esso respingersi l’appello della Maria Caterina Gentili e con appello incidentale insisteva nelle proprie eccezioni di incompetenza, di decadenza ex art. 21, di improcedibilità dell’azione di risoluzione per mancato avviso ex art. 5, nonché nelle ulteriori proprie deduzioni del primo grado. Francesco gentili restava contumace. All’udienza dell’11 luglio 2005, fatta relazione da parte del giudice incaricato e sentiti i difensori delle parti, la causa era decisa come da dispositivo. I motivi. Disattese le eccezioni di incompetenza della sezione agraria, reiterata dal Comune di Siena, trattandosi di domanda tesa alla risoluzione per inadempimento di un rapporto di affitto agrario ed alla declaratoria di nullità ex art. 21 L. 203/1982 di un contratto di subconcessione di parte del fondo in oggetto, nonché di decadenza dall’azione di nullità, potendo il dies a quo decorrere solamente dalla piena conoscenza da parte della Maria Caterina Gentili del contenuto del contratto scritto di comodato tra affittuari e Comune, e quindi dall’8/7/ 2002, epoca in cui essa ricevette copia dell’atto, nonché ancora di improcedibilità dell’azione di risoluzione per mancato invio dell’avviso di cui al terzo comma dell’art. 5 L. 203/1982, essendo pienamente condivisibili le considerazioni espresse al riguardo dal Tribunale, che trovano fondamento nel principio affermato da Cass. Sez. Un. 13 novembre 1997 n. 11218 (secondo cui «In tema di contratti agrari, nelle ipotesi di violazione del divieto di subaffitto o di subconcessione di fondo rustico, l’art. 21 l. 3 maggio 1982 n. 203, accorda al locatore o concedente due azioni distinte: quella di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento (costituito NGCC 2006 - Parte prima Contratti agrari dalla violazione del divieto) nei confronti dell’affittuario, prevista genericamente dall’art. 5 ma che trova la sua disciplina speciale nello stesso art. 21, e che pertanto non deve essere preceduta dalla contestazione di cui al comma 3 del cit. art. 5, ma è soggetta al preventivo tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della stessa legge ed al termine di decadenza di quattro mesi dalla conoscenza, decadenza impedita dalla proposizione, entro il suddetto termine dell’azione giudiziale e non dalla sola promozione del tentativo di conciliazione; e quella di dichiarazione della nullità del subaffitto o della subconcessione (con conseguente domanda di restituzione del fondo) da proporsi nei confronti del subaffittuario (o subconcedente) anch’essa soggetta al tentativo di conciliazione e al termine di decadenza sopracitati»), nel merito deve escludersi, conformemente alle determinazioni del giudice di prima istanza, sia che il contratto di subconcessione in favore del Comune sia affetto da nullità a norma dell’art. 21 L. 203/1982, sia che l’instaurazione di un siffatto rapporto costituisca grave inadempimento degli affittuari. Quanto al primo punto, si conviene infatti col Tribunale che la nullità ex art. 21 (la cui ratio è da individuarsi nel divieto di intermediazione nei rapporti agrari, al fine di impedire lo sfruttamento del lavoro agricolo altrui) colpisce soltanto quei contratti di subconcessione che conducano ad una sostanziale estromissione dell’affittuario quantomeno di una parte preponderante dell’azienda agraria e nei quali inoltre il subconcessionario subentri all’affittuario nell’esercizio dell’attività di conduzione agraria del fondo; nel caso di specie entrambi tali elementi sono insussistenti in quanto da un lato la parte del fondo data in godimento al Comune è porzione obiettivamente minima dell’azienda, dall’altro, e decisivamente, non è previsto che il Comune eserciti su di essa alcuna attività di coltivazione o sfruttamento agrario del suolo, essendo tale area destinata esclusivamente all’allenamento di cavalli da corsa di proprietà altrui, prevedendosi solamente da parte del Comune l’approntamento dei relativi servizi. Quanto al secondo punto, seppur la stipulazione del contratto di comodato da parte degli affittuari (irrilevante è che alla stipula abbia partecipato anche la Cappelli) possa teoricamente costituire inadempimento del contratto 1019 App. Firenze, 10.11.2005 - Commento di affitto, si rileva che tale comportamento non può in ogni caso esser considerato inadempimento grave, tale cioè da condurre alla risoluzione; al riguardo si osserva che l’area data in comodato al Comune era da tempo destinata dagli affittuari, col consenso del locatori, all’allenamento di cavalli da corsa, non funzionale né correlata alla coltivazione dell’ulteriore preponderante parte del fondo, sicché la subconcessione al Comune non importò alcun sostanziale mutamento di destinazione; che inoltre, come sopra accennato, l’area oggetto del contratto di comodato è invero una porzione assolutamente minima dell’azienda in affitto (come si rileva dagli atti di causa, a fronte di un fondo della complessiva estensione di circa 127 ettari, l’area data in comodato al Comune è di circa un ettaro e mezzo, pari cioè a poco pii di un centesimo dell’intero); che ancora la creazione di una pista in terra battuta nell’area in considerazione non è certo irreversibile e non comporta nocumento alla residua parte del fondo; che infine l’attività di allenamento di cavalli da corsa in tale area esercitata non interferisce in nulla con l’attività di coltivazione oggetto del contratto di affitto. Quanto poi alla durata del contratto di comodato al Comune, se per un verso è ovvio che, come affermato dal Tribunale, tale durata non può superare quella del contratto di affitto, per altro verso non può convenirsi sulla durata quindicennale del rapporto. Come previsto dalle parti all’art. 2 del contratto d’affitto in atti, “la durata viene fissata in anni 6 a decorrere dal 1o dicembre ’97 e si intenderà rinnovata per eguale periodo se non verrà data disdetta (...)”. In assenza di alcuna domanda da parte degli affittuari (non da parte del Comune, estraneo a tale rapporto) tesa alla riconduzione del contratto alla disciplina legale relativamente alla durata dello stesso, la determinazione di tale durata in quindici anni è estranea al thema decidendum ed integra vizio di ultrapetizione. Ben potendo equipararsi la domanda di risoluzione alla disdetta, la durata del contratto di affitto va pertanto determinata alla seconda scadenza contrattuale di sei anni, immediatamente successiva alla disdetta, e quindi alla data del 30 novembre del 2009. A tale data deve conseguentemente ritenersi scadente anche il contratto di comodato col Comune. 1020 Contratti agrari In tali termini deve pertanto parzialmente riformarsi l’impugnata sentenza. In considerazione dei complessivi connotati sostanziali della vicenda, nonché tenuto conto della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. (Omissis) [Chiari Presidente – Giardina Estensore – Gentili (avv.ti Maccari e Rauseo) – Cappelli (avv. Comporti) ed al.] Nota di commento: «Divieto di subaffitto agrario e contratto di comodato» I. Il caso Le due comproprietarie di una tenuta agricola di ampia estensione concedono in affitto, con atti separati, le rispettive quote della proprietà; i fondi vengono destinati dagli affittuari ad attività agricola e agriturismo. In seguito gli affittuari stipulano – con il consenso di una sola delle due – un contratto di comodato con il Comune di Siena limitatamente ad una ridotta porzione della vasta proprietà; tale porzione di fondo viene destinata alla realizzazione di una pista per l’allenamento di cavalli. Una delle due comproprietarie, quella che non aveva prestato il proprio consenso alla realizzazione del comodato, si rivolge alla sezione agraria del Tribunale, svolgendo una articolata domanda con cui invoca la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento grave (art. 5 l. 3.5.1982, n. 203, Norme sui contratti agrari) e la nullità del contratto di subconcessione – intervenuto tra gli affittuari e il Comune – per violazione dell’art. 21 l. n. 203/1982. I convenuti in giudizio, affittuari e altra comproprietaria, costituendosi in causa sollevano una serie di eccezioni che si risolvono sostanzialmente nella domanda di incompetenza della sezione agraria, nella decadenza dalle domande di risoluzione del contratto d’affitto e di nullità della subconcessione per decorso del termine quadrimestrale previsto per l’esperimento dell’azione giudiziaria (art. 21 l. n. 203/1982) e nella inapplicabilità dell’art. 21 alla fattispecie stante la gratuità della subconcessione-comodato e la sua natura di contratto non agrario. Il Tribunale di Siena, decidendo sulle domande della ricorrente e sulle eccezioni sollevate dai convenuti, afferma che la competenza della sezione agraria è determinata dal contenuto della domanda quale prospettato nell’atto iniziale del giudizio; che il termine per la dichiarazione di decadenza delle doNGCC 2006 - Parte prima App. Firenze, 10.11.2005 - Commento mande di risoluzione del contratto di affitto e di nullità della subconcessione decorre dalla effettiva conoscenza da parte del concedente dell’esistenza del subaffitto, che nel caso di specie si è realizzata non con la conoscenza dell’effettuazione dei lavori di sistemazione della pista, ma con quella dell’atto formale di comodato intervenuto tra gli affittuari e il Comune (Trib. Siena, sez. agr., 23.2.2005). Per quanto attiene alle altre eccezioni, la sentenza del Tribunale le risolve, aderendo alla giurisprudenza della Supr. Corte, con una articolata motivazione che può così essere riassunta: a) Il divieto di subconcessione è posto dalla legge per evitare qualsiasi forma di intermediazione nella formazione dei contratti agrari e per tutelare gli interessi economici dell’effettivo lavoratore della terra. b) Non è configurabile l’ipotesi di subaffitto o di subconcessione di un fondo rustico quando il contratto riguardi una porzione assai limitata del fondo, giacché in tal modo si lascia inalterata l’originaria situazione di fatto con il proprietario concedente. c) Il subaffitto o la subconcessione possono comportare la risoluzione del relativo contratto solo quando sul fondo ceduto venga svolta attività produttiva agricola e non già esercizio di attività estranee alla coltivazione come è quella dell’allenamento di cavalli da corsa. Il Tribunale in definitiva afferma che «la subconcessione del fondo – comunque attuata o denominata – è vietata soltanto se conduca alla estromissione dell’affittuario dall’azienda agraria (o da una parte preponderante di essa nel caso di subconcessione parziale)» e inoltre che «il divieto è operante soltanto se il subconcessionario eserciti un’attività agricola e non già un’attività estranea alla coltivazione del fondo». Pertanto il Tribunale rigetta le domande di risoluzione dell’affitto per inadempimento grave e di nullità del contratto di subaffitto in quanto «la direzione dell’azienda agro-turistica è rimasta nella completa disponibilità degli affittuari avendo il contratto di comodato interessato una piccola porzione di terreno già destinata in precedenza a pascolo di cavalli da corsa e non già al loro allevamento, sola ipotesi questa che potrebbe integrare una attività di natura agraria». Altro punto esaminato dal Tribunale è la durata del contratto di comodato, che fissata nel contratto tra affittuari e Comune in quella di sei anni, viene invece fatta rientrare nella maggior durata coincidente con quella di legge quindicennale. La Corte d’Appello di Firenze confermando la decisione del primo giudice afferma che la nullità del contratto di subconcessione «colpisce soltanto quei contratti che conducono ad una sostanziale estromissione dell’affittuario quantomeno da una parte preponderante dell’azienda agricola e nei quali il subNGCC 2006 - Parte prima Contratti agrari concessionario subentri all’affittuario nell’esercizio dell’attività di conduzione agraria del fondo»; inoltre che «l’inadempimento grave non sussiste in quanto l’area concessa in subaffitto era da tempo destinata dagli affittuari all’allenamento dei cavalli da corsa e non era funzionale né correlata alla coltivazione dell’ulteriore preponderante parte del fondo, sicché la subconcessione al Comune non importò alcun sostanziale mutamento di destinazione riguardando una porzione minima dell’azienda in affitto». La Corte d’Appello riforma invece la decisione del Tribunale limitatamente alla durata del contratto di subconcessione in comodato affermando che essa non può non coincidere con quella stabilita dalle parti nel contratto medesimo in quanto la durata fissata dalla legge in quindici anni riguarda il contratto d’affitto intervenuto tra proprietario concedente e affittuari, unici questi ultimi legittimati ad invocarla in quanto parti del contratto. Essendo inoltre stata eccepita in causa anche l’improcedibilità dell’azione di risoluzione e di nullità perché non preceduta dalla contestazione prevista dall’art. 5 l. n. 203/1982, la sentenza in commento risolve la questione riportandosi alla decisione della Supr. Corte a sezioni unite (Cass., sez. un., 13.11.1997, n. 11218, cit. infra, sez. III), che ne ebbe ad escludere l’applicabilità nel caso di subaffitto. La sentenza in commento coinvolge l’applicazione di due norme, l’art. 5 e l’art. 21 l. n. 203/1982, che hanno formato oggetto, in particolare l’art. 21, di divergenti decisioni giurisprudenziali e di complesse e non omogenee interpretazioni dottrinarie. Pur dovendosi riconoscere che le difformi opinioni sono l’esito di una imperfetta formulazione del testo normativo, che mal si concilia con il tessuto dell’intera legge speciale e con le disposizioni del codice civile, la giurisprudenza e la dottrina si sono adoperate per fornire del testo stesso una lettura che lo mantenga nell’alveo delle finalità della legislazione speciale e ne consenta una agevole e razionale applicazione ai casi concreti. Va ricordato che l’art. 21 – che nella rubrica recita «Nullità del subaffitto o della subconcessione. Diritto di surroga» – prevede quale sanzione alla violazione del divieto la nullità del subaffitto o della subconcessione e la risoluzione del contratto di affitto con facoltà del subaffittuario o subconcessionario di subentrare nella posizione giuridica dell’affittuario o del concessionario. I problemi affrontati dalla sentenza in commento prospettano essenzialmente quattro questioni: a) se il contratto di comodato debba essere ricompreso nel divieto di cui all’art. 21; b) se la risoluzione del contratto di affitto e la nullità del subaffitto conseguano dalla cessione dell’intero fondo o anche solo di una parte di es1021 App. Firenze, 10.11.2005 - Commento so; c) se l’inadempimento sia connesso con lo svolgimento da parte del subaffittuario di un’attività agraria sul fondo; d) se per la nullità del subaffitto sia necessaria la contestazione prevista dall’art. 5. II. Le questioni 1. Se il contratto di comodato debba essere ricompreso nel divieto di cui all’art. 21. Sul punto va ricordato che la formulazione della norma (art. 21) consente un’interpretazione molto ampia delle tipologie contrattuali rientranti nel divieto, in quanto parla «di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione di fondi rustici», ove proprio l’avverbio «comunque» induce a ricomprendere nelle categorie vietate qualsiasi tipo di contratto che realizzi il subentro di altro soggetto nella conduzione dei fondi. La dottrina, pur criticando la equivoca formulazione della legge, di non facile esegesi per le incongruenze logiche e giuridiche che comporta sul piano applicativo, si è costantemente orientata a ricomprendere nel divieto tutte quelle forme contrattuali che con la formazione di un contratto di cessione del godimento del fondo danno origine ad una situazione di sfruttamento del soggetto subentrante (Ferrucci, cit. infra, sez. IV). Sin dai primi commenti si è rilevato che la finalità della disposizione di legge è quella di impedire qualsiasi forma di intermediazione nell’esercizio dell’attività agricola da parte di chi, non essendo proprietario del terreno, ma godendone l’utilizzo in virtù di un contratto d’affitto, lo ceda ad altri allo scopo di ottenere il vantaggio di un canone superiore a quello da lui corrisposto al proprietario oppure di conseguire benefici di diversa natura (Cian; Germanò, Divieto di subaffitto, citt. infra, sez. IV). Su queste premesse la dottrina ha convenuto che debbono considerarsi vietati tutti i contratti, tipici o atipici, che realizzano la cessione della conduzione dell’azienda agraria, dovendosi ricomprendere nella figura della subconcessione qualsiasi forma contrattuale con cui l’affittuario disponga dell’utilizzazione del fondo agricolo arrogandosi il potere di concederne ad altri il godimento (Germanò, cit.). L’interpretazione della dottrina si è sostanzialmente allineata a quella sorta sotto il precedente regime normativo, regolato dal d. lgt. 5.4.1945, n. 156 (Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici) e dalla l. 10.2.1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto di fondi rustici), che era giunta alla conclusione di ricomprendere nel divieto qualsiasi tipo di rapporto contrattuale, comunque denominato, mediante il quale l’affittuario di un fondo rustico trasmette ad altri l’esercizio dell’impresa agricola pur restando 1022 Contratti agrari formalmente parte del rapporto originario (Bassanelli, cit. infra, sez. IV). La più recente dottrina, pur mantenendosi nella medesima linea esegetica, ne ha ritracciato i contorni precisando che per subconcessione si deve intendere qualsiasi tipo di rapporto, comunque classificabile, mediante il quale l’affittuario sostituisce a sé un terzo o «anche soltanto gli permette l’utilizzazione parziale del fondo o di alcune utilità di esso» (Calabrese, cit. infra, sez. IV). Pertanto anche il contratto di comodato tramite il quale un affittuario consegna ad altri il fondo rustico – affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinato con l’obbligo di restituzione – è ipotesi rientrante nell’ampio concetto di subconcessione vietata dalla legge. Soltanto per una più completa comprensione dell’istituto va ricordato che, nell’ampia gamma dei contratti che realizzano una subconcessione del fondo e sono quindi vietati dalla legge, la giurisprudenza della Supr. Corte ha ricompreso anche l’ipotesi in cui sia non già un affittuario ma un comodatario a porre in essere, senza il consenso del proprietario comodante, la cessione del contratto a favore di un terzo, situazione questa che, a giudizio della Corte, genera «il subingresso del subaffittuario nella posizione del comodatario anche agli effetti della durata del nuovo contratto che non può essere sottratto alla disciplina della legge 203/1982» (Cass., 20.4.1995, n. 4479, cit. infra, sez. III). Tale decisione ha trovato netto dissenso da parte di qualificata dottrina che l’ha ritenuta non condivisibile in quanto le norme del codice civile, che pongono come obbligo del comodatario quello di non cedere ad un terzo il godimento dell’immobile senza il consenso del proprietario comodante, non possono essere ritenute implicitamente abrogate dall’art. 21. Di conseguenza, se il comodatario viola tale divieto, il comodante può chiedere l’immediata restituzione del fondo oltre il risarcimento del danno (art. 1804 cod. civ.) e non c’è luogo al suo subingresso nel contratto d’affitto (Triola, cit. infra, sez. IV). Anche il contratto di soccida con conferimento di pascolo realizza, per la Supr. Corte, una forma di subconcessione vietata dalla legge in quanto, concentrando i poteri direttivi dell’impresa nel solo soccidario, assegna esclusivamente a questi la qualità di imprenditore e lascia al soccidante conferente dei terreni il mero potere di controllo della gestione, estraneo all’effettivo esercizio dell’impresa (Cass., 28.10.1988, n. 5846, cit. infra, sez. III). Pure in questa situazione si ravvisa il concretarsi di un’inadempienza grave, con conseguente risoluzione del contratto di affitto; resta però salva la facoltà di surroga del soccidario nella posizione giuridica dell’affittuario. Il divieto dell’art. 21 non opera quindi in manieNGCC 2006 - Parte prima App. Firenze, 10.11.2005 - Commento ra assoluta poiché lascia sopravvivere la facoltà di subentro del «cessionario» nel contratto originario con ripercussioni negative sulle iniziative economiche del proprietario concedente. 2. Se la risoluzione del contratto di affitto e la nullità del subaffitto conseguano dalla cessione dell’intero fondo o anche solo di una parte di esso. Nella sentenza in commento si pone in evidenza come la risoluzione e la nullità dei due contratti possa essere affermata solo allorquando il subaffitto riguardi la totalità o una parte preponderante dei terreni. Al riguardo già il Tribunale di Siena aveva affermato che «(...) la subconcessione del fondo – comunque attuata o denominata – è vietata soltanto se conduca alla estromissione dell’affittuario dall’azienda agraria o da una parte preponderante di essa nel caso di subconcessione parziale», escludendo che un subaffitto per una porzione molto limitata possa incidere sul contratto di affitto conducendo alla sua risoluzione per inadempimento grave. La Corte di Appello di Firenze ribadisce tale concezione affermando che «(...) la nullità ex art. 21 colpisce soltanto quei contratti di subconcessione che conducono ad una sostanziale estromissione dell’affittuario quantomeno da una parte preponderante dell’azienda agraria (...)». Il coinvolgimento di una porzione o dell’intero fondo nel subaffitto, ai fini delle dichiarazioni di risoluzione e di nullità dei contratti pone come indispensabile esigenza la verificazione se esso costituisca un inadempimento che rivesta il carattere della «gravità». La dottrina, dopo un iniziale più rigido orientamento, ritiene quasi concordemente che la previsione dell’art. 5 l. n. 203/1982 esclude la gravità quando la superficie interessata dal subaffitto sia irrisoria o di scarsa importanza in relazione alla complessità dell’azienda agricola (Cian; Calabrese Lipari; Capizzano, citt. infra, sez. IV). La legge, in sostanza, vuole impedire che la conduzione del fondo sia affidata ad un terzo che venga a sostituirsi all’affittuario incidendo, così, negativamente sul contratto di affitto caratterizzato dall’intuitus personae. Non sono pertanto ostacolate quelle forme di conduzione che interessino parti ridotte del terreno tali da non compromettere il rapporto fiduciario tra concedente e affittuario e altre forme che realizzino una cooperazione o un’integrazione della capacità lavorativa e produttiva dell’affittuario (Cass., 13.12.1982, n. 6846, cit. infra, sez. III). In definitiva, il subaffitto del fondo rustico, pur rappresentando un inadempimento ad uno degli obblighi primari dell’affittuario, assume importanza, come circostanza idonea alla risoluzione del contratto di affitto e di nullità di quello di subaffitto, solo NGCC 2006 - Parte prima Contratti agrari quando ne sia accertata la gravità per il nocumento arrecato all’interesse economico del concedente o per l’incrinatura prodotta nelle relazioni tra concedente e affittuario col comprometterne le aspettative in ordine alla fedele esecuzione del contratto (Cass., 4.4.2001, n. 4982, cit. infra, sez. III). 3. Se l’inadempimento sia connesso allo svolgimento da parte del subaffittuario di una attività agricola sul fondo. Nella decisione di primo grado non si era ravvisata grave inadempienza da parte dell’affittuario «perché il bene dato in comodato è costituito da una piccola porzione di terreno non destinata all’attività agricola, ma destinato da oltre venti anni al pascolo di pochi cavalli da corsa che venivano tenuti non già per un’attività collaterale di allevamento, bensì soltanto per diletto (...)». La sentenza della Corte di Appello di Firenze, pur ricomprendendo, in linea teorica, il contratto di subaffitto nelle categorie colpite dal divieto, ritiene che «l’area data in comodato al Comune era da tempo destinata dagli affittuari, col consenso dei locatori, all’allenamento dei cavalli da corsa, non funzionale né correlata alla coltivazione dell’ulteriore preponderante parte del fondo, sicché la subconcessione al Comune non importò alcun sostanziale mutamento di destinazione». Per dottrina e giurisprudenza, se il contratto di subaffitto riguarda fondi agricoli che hanno una loro individualità autonoma rispetto al resto del compendio affittato e sono beni che il contratto di affitto prevede come non destinati ad attività agricola, non si verifica l’ipotesi dell’inadempimento «grave». La dottrina ha ritenuto altresì che l’instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione, se astrattamente deve essere considerata grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, non può integrare tale ipotesi quando riguardi una parte esigua del terreno e non ne pregiudichi la destinazione agricola del terreno e il suo assetto culturale (Calabrese, cit. infra, sez. IV). La valutazione della particolare gravità dell’inadempimento del conduttore compete al giudice di merito il quale deve tener conto della natura del rapporto principale di affitto, con riguardo al tipo di coltivazioni in atto, all’estensione del terreno e a tutte le altre particolarità pattuite, non trascurando che il contratto d’affitto deve essere fondato sulla leale collaborazione fra le parti e la reciproca fiducia (Capizzano, cit.). L’affittuario che si avvalga dell’apporto di lavoro altrui non realizza la perdita della disponibilità del terreno qualora la direzione dell’azienda permanga nelle sue mani (Cass., 11.4.1995, n. 4151, cit. infra, sez. III). 1023 App. Firenze, 10.11.2005 - Commento 4. Se per la nullità del subaffitto sia necessaria la contestazione prevista dall’art. 5. Su questo argomento si è pronunciata la Cassazione a sezioni unite – cui si richiamano integralmente le due sentenze in commento – che ha escluso la necessità della preventiva contestazione all’affittuario dell’inadempienza realizzata con la stipula di un contratto di subaffitto stante l’impossibilità per l’affittuario di sanarla. Dice al proposito la Supr. Corte che anche se il subaffittuario consentisse a porre nel nulla il contratto stipulato con l’affittuario, la sanatoria del divieto infranto sarebbe ricollegabile, non già all’affittuario inadempiente, bensì al comportamento del terzo subaffittuario il quale si porrebbe come effettiva parte «sanante» nel ripristino della situazione contrattuale preesistente. Il subaffitto – per la Supr. Corte – determinando il subentro di altra persona nella conduzione dei fondi, interrompe definitivamente il rapporto dell’affittuario con il proprietario ponendo il primo fuori da qualsiasi iniziativa per ripristinare la precedente situazione contrattuale. Argomentazione questa che può offrire all’interprete qualche spunto di critica giacché nella vanificazione del rapporto di subaffitto o subconcessione può operare, con ruolo determinante, l’affittuario stesso, ripristinando in tal modo quel rapporto di fiducia con il proprietario concedente, che era rimasto incrinato dalla violazione del divieto. Non può ritenersi, infatti, esclusa dalla possibilità di sanatoria l’iniziativa della parte inadempiente, in quanto la violazione del divieto realizza un comportamento di per sé retrattabile e rimediabile, perché privo di quei caratteri di violenza o frode che integrando ipotesi di reato sono sottratti definitivamente, appunto per il loro carattere di illecito, a qualsivoglia «iniziativa sanante». Si potrebbe ancora osservare al proposito che lo scioglimento del contratto di subaffitto può essere il frutto della personale iniziativa e del sacrificio economico dell’affittuario e ricordare che l’orientamento giurisprudenziale è per escludere la procedura contestativa solo quando le forme di inadempimento rivestono il carattere della irreversibilità od ineliminabilità, per giungere all’affermazione che fuori da queste ipotesi la sanabilità dell’inadempienza con il ripristino del rapporto originario pone come presupposto necessario l’obbligo della contestazione prevista dall’art. 5. Comunque, mentre nella risalente giurisprudenza della Supr. Corte si era sostenuta la sanabilità della inadempienza costituita dal subaffitto, essendo «la contestazione di cui all’art. 5 un onere strumentale alla sanatoria dell’inadempienza onde permettere la restaurazione giuridico-economica della trasgressione neutralizzando così l’addebito» (Cass., 1024 Contratti agrari 7.6.1991, n. 6508; Cass., 29.11.1984, n. 6255, citt. infra, sez. III), per le sezioni unite non esiste un obbligo di contestazione preventivo da parte del proprietario perché la trasgressione, comportando il subentro del subaffittuario è tale da non consentire la sanabilità di un rapporto ormai definitivamente interrotto. Il punto risolto con la decisione delle sezioni unite non trova però uniformi soluzioni da parte degli autori che si sono occupati dell’argomento. Un esame della dottrina ci consente infatti di avvertire come gli orientamenti non siano tra loro concordanti. Da un canto si è affermato che, intervenuto il contratto di subaffitto, al subaffittuario compete ex lege la facoltà di subentrare nel contratto originario d’affitto, per cui l’affittuario estraniato dal rapporto originario non è più in grado di sanare, non avendone giuridicamente la possibilità non essendo più parte contrattuale (Triola, Modalità e termini della opposizione del concedente al subaffitto, cit. infra, sez. IV). Dall’altro si è rilevato che la sanabilità è possibile, «potendo l’affittuario adoperarsi per indurre il subaffittuario a risolverlo consensualmente o facendo valere un’eventuale condizione risolutiva del contratto o una clausola risolutiva espressa» (Borghi, Considerazioni generali in tema di subaffitto di fondi rustici, su spunti offerti dalle Sezioni Unite, cit. infra, sez. IV). III. I precedenti 1. Se il contratto di comodato debba essere ricompreso nel divieto di cui all’art. 21. La Supr. Corte ha deciso che in tema di contratti agrari la subconcessione vietata ai sensi degli artt. 5 e 21 l. n. 203/1982 comprende qualsiasi rapporto, comunque denominato, mediante il quale l’affittuario di un fondo rustico trasmetta ad altri l’esercizio dell’impresa agraria pur restando parte del rapporto originario, estendendola anche all’ipotesi in cui l’affittuario «conferisca i terreni in soccida trattandosi di contratto che, concentrando i poteri direttivi dell’impresa nel solo soccidario, assegna soltanto a questi l’attività di imprenditore e lascia al soccidante, che conferisce i terreni per i pascoli, il mero potere di controllo della gestione, rilevante all’interno del rapporto ma estraneo all’effettivo esercizio dell’impresa» (Cass., 28.10.1988, n. 5846, in Giur. agr. it., 1989, 488, con nota di Tortolini). In altra pronuncia la Supr. Corte decidendo sulla risoluzione del contratto di subaffitto posto in essere dal comodatario ha statuito che «in tema di contratti agrari, la ratio posta a base del divieto della conclusione di rapporto di subaffitto, di sublocazione, e, comunque, di subconcessione di fondi rustici, introdotto con la disposizione inderogabile di cui all’art. 21 NGCC 2006 - Parte prima App. Firenze, 10.11.2005 - Commento l. n. 203 del 1982, consiste nella necessità di tutelare gli interessi del lavoratore effettivo della terra, evitando ogni forma di intermediazione o di sfruttamento del lavoro agricolo, ed impone, pertanto, un simile trattamento giuridico nell’ipotesi in cui il comodatario di un fondo rustico ponga in essere una subconcessione del fondo, non trovando applicazione, nell’ipotesi, neanche in via analogica, l’art. 1594 cod. civ., né potendosi, per tale via, sottrarre l’ipotizzato rapporto agrario alla disciplina della l. n. 203 del 1982» (Cass., 20.4.1995, n. 4479, in Dir. giur. agr. amb., 1995, 482, con nota di Triola). 2. Se la risoluzione del contratto di affitto e la nullità del subaffitto conseguano dalla cessione dell’intero fondo o anche solo di una parte di esso. Per la Supr. Corte «L’art. 21 l. 11 febbraio 1971, n. 11, allorché vieta il subaffitto, ed in genere ogni forma di subconcessione di fondi rustici, intende tutelare l’intuitus personae che sta alla base del contratto di affitto, impedendo che la totale conduzione di questo sia affidata ad un terzo; vanno invece ritenute ammissibili le forme di cooperazione o di integrazione della capacità lavorativa e produttiva dell’affittuario basate su rapporti personali, in quanto non violano lo scopo del contratto e non comportano la perdita della disponibilità del terreno da parte del conduttore» (Cass., 13.12.1982, n. 6846, in Foro it., 1982, I, 1342). In senso conforme anche Cass., 4.4.2001, n. 4982, in Nuovo dir. agr., 2001, 829. 3. Se l’inadempimento sia connesso allo svolgimento da parte del subaffittuario di una attività agricola sul fondo. Per la giurisprudenza della Supr. Corte «nell’affitto di fondi rustici la sostituzione del conduttore senza il consenso del locatore, costituisce violazione dell’obbligo di eseguire fedelmente il contratto, sì che ben può essere valutata come causa di risoluzione di questo, ma a tal fine è necessario che vi sia un distacco definitivo del conduttore dal fondo, con la cessazione della sua effettiva e abituale presenza su di esso e della prestazione del suo lavoro, nemmeno sotto forma di direzione dell’azienda agricola. Pertanto, detta subconcessione vietata non sussiste qualora l’affittuario si associ con altro soggetto, integrando la sua capacità lavorativa e produttiva con l’apporto altrui, atteso che tale cooperazione non realizza un’alterazione della destinazione del terreno, né violazione dello scopo del contratto, né perdita della disponibilità dell’immobile da parte dell’affittuario medesimo» (Cass., 11.4.1995, n. 4151, in Dir. giur. agr. amb., 1996, 181, con nota di Intersimone). 4. Se per la nullità del subaffitto sia necessaria la contestazione prevista dall’art. 5. La giurisprudenza della Supr. Corte inizialmente si NGCC 2006 - Parte prima Contratti agrari è orientata a ritenere sanabile anche l’ipotesi del subaffitto. Dice infatti che «La sanatoria dell’inadempienza entro il termine di tre mesi dal ricevimento della contestazione da parte del concedente, prevista, in tema di contratti agrari, dall’art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203, trova applicazione limitatamente a quegli inadempimenti che siano passibili di tale sanatoria (quali la morosità, gli obblighi di razionale coltivazione e manutenzione del fondo, il divieto di subaffitto) o che consentano il ripristino dell’equilibrio economico e la base fiduciaria del rapporto, restandone invece esclusi quelli che abbiano origine in una condotta del coltivatore avente i caratteri della violenza o della frode o che integrano ipotesi di reato» (Cass., 7.6.1991, n. 6508, in Dir. giur. agr. amb., 1992, 188). In senso conforme anche Cass., 29.11.1984, n. 6255, in Giur. agr. it., 1985, 336, con nota di Agnoli. La Supr. Corte a sezioni unite ha invece, in una elaborata e complessa decisione, affermato che «In tema di contratti agrari, nell’ipotesi di violazione del divieto di subaffitto o di subconcessione di fondo rustico, l’art. 21 legge 3 maggio 1982 n. 203, accorda al locatore o concedente due azioni distinte: quella di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento (costituito dalla violazione del divieto) nei confronti dell’affittuario, prevista genericamente dall’art. 5 ma che trova la sua disciplina speciale nello stesso art. 21, e che pertanto non deve essere preceduta dalla contestazione di cui al comma terzo del citato art. 5, ma è soggetta al preventivo tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della stessa legge ed al termine di decadenza di quattro mesi dalla conoscenza, decadenza impedita dalla proposizione, entro il suddetto termine dell’azione giudiziale e non dalla sola proposizione del tentativo di conciliazione; e quella di dichiarazione della nullità del subaffitto o della subconcesssione (con conseguente domanda di restituzione del fondo) da proporsi nei confronti del subaffittuario (o subconcedente) anch’essa soggetta al tentativo di conciliazione e al termine di decadenza sopraccitati» (Cass., sez. un., 13.11.1997, n. 11218, in Nuovo dir. agr., 1998, 239, e in Riv. dir. agr., 1998, II, 329, con nota di Borghi). IV. La dottrina 1. Se il contratto di comodato debba essere ricompreso nel divieto di cui all’art. 21. Già nella vigenza della legislazione abrogata era stato osservato che «la dizione sovrabbondante della norma lascia facilmente intendere che il divieto vuol colpire un risultato, un effetto, indipendentemente dal mezzo adottato per raggiungerlo» (Bassanelli, voce «Affitto di fondi rustici», in Enc. del dir., I, Giuffrè, 1958, 773). 1025 App. Firenze, 10.11.2005 - Commento Per tale a. l’espressione non tecnica e generica di subconcessione di fondi rustici è tale da abbracciare qualsiasi forma di subconcessione di contratti di affitto agrario, invero il termine subconcessione: «indica il risultato della sostituzione di un soggetto ad un altro nel godimento, sia mediante la cessione della situazione contrattuale, sia mediante la produzione di una situazione contrattuale analoga» (ivi, 774). Al proposito dice il Cian che la norma «vuole essere espressione del più generale divieto di subconcessione, per tale intendendosi ogni attribuzione di un diritto personale di godimento del fondo, da parte di chi ne goda a sua volta in virtù di un diritto della stessa natura» (Cian, nel Commentario alla legge sui contratti agrari, a cura di Carrozza-CostatoMassart, Cedam, 1983, sub art. 21, 96). Per il Germanò sono vietati tutti i contratti, tipici o atipici, che realizzano una cessione della conduzione dell’azienda agricola, dovendosi ricomprendere nella figura della subconcessione qualsiasi forma contrattuale in cui l’affittuario si ponga come intermediario tra proprietario concedente e nuovo conduttore subentrante (Germanò, Divieto di subaffitto, in Giur. agr. it., 1982, 250). Anche il Calabrese è sulla medesima linea interpretativa asserendo che per subconcessione si deve intendere qualsiasi rapporto, comunque denominato, mediante il quale l’affittuario sostituisce a sé o anche permette ad un terzo l’utilizzazione del fondo o di alcune utilità di questo come conferendo il terreno a soccida o concedendo il godimento delle stalle per l’allevamento del bestiame (Calabrese, I patti agrari, Cedam, 2004, 88). Infine la Ferrucci afferma che l’uso del termine «subconcessione» ha consentito di interpretare il divieto come riferito a qualsiasi rapporto – comunque denominato – mediante il quale l’affittuario di un fondo rustico trasmette ad altri l’esercizio dell’impresa agricola sul fondo stesso, pur restando parte del rapporto originario (Ferrucci, Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Cedam, 2003, 383). Sul tema particolare del subaffitto instaurato da un comodatario v. Triola, Il subaffitto ad opera del comodatario?, in Dir. giur. agr. amb., 1995, 482. 2. Se la risoluzione del contratto di affitto e la nullità del subaffitto conseguano dalla cessione dell’intero fondo o anche solo di una parte di esso. Maggiori difficoltà per la dottrina implica l’esame della questione se la subconcessione debba riguardare la totalità del fondo o possa riferirsi anche ad una porzione più ridotta dello stesso. La soluzione – si è affermato – non può essere univoca comportando l’implicazione dell’art. 5 l. n. 203/1982, cioè la valutazione della «gravità» dell’inadempimento. 1026 Contratti agrari Si è sostenuto nei primi commenti che anche «un subaffitto parziale», e quindi un «subingresso parziale» è da escludere dalle ipotesi lecite, in quanto «il dettato formale dell’art. 21 stabilisce che il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell’affittuario o del concessionario la qual cosa sta certamente a significare che il subingresso avviene sulla intera posizione giuridica dell’originario contraente e che lo spirito della legge tende a favorire in ogni caso l’effettivo contratto di affitto, anche di fatto, nella sua interezza, e, quindi, anche il subaffitto, se e in quanto non differisca dall’affitto per il contenuto delle prestazioni contrattuali, ma solo per la posizione soggettiva di una delle parti» (Calabrese Lipari, I contratti agrari, Cedam, 1992, 95). Altro a. afferma che «Non ci sembra, però, che il subingresso possa derivare anche da un subaffitto parziale. Quest’ultimo rimane sicuramente illecito per quanto riguarda i rapporti con il concedente, ma non può, ci sembra, dare luogo al subingresso e ciò perché un subingresso parziale porterebbe, invece, al frazionamento dell’azienda, e ciò non si può certamente ritenere che il legislatore abbia voluto a danno del locatore concedente, e contro l’interesse stesso della produzione agricola» (Cian, sub art. 21, in Legge 3 maggio 1982. Norme sui contratti agrari, Commentario, a cura di Carrozza - Costato Massart, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 1407). Il Capizzano afferma che «l’illiceità del subaffitto parziale, sicuramente tale nei rapporti con il concedente, non potrebbe comunque dar luogo al subingresso parziale. Le ragioni di tale impossibilità giuridica sinteticamente enunciate nella necessità di tutelare l’“azienda” impedendone la sua disgregazione sono più analiticamente rintracciabili in una serie di divieti sintetizzabili nel c.d. principio di estensione dell’affitto». Il medesimo a. rileva ancora che l’intento del legislatore è stato quello di vietare forme anche parziali di godimento le quali potrebbero rispecchiare posizioni di intermediazione speculativa dell’affittuario subaffittante. Dice tale a. «La violazione dell’art. 21 non riguarda soltanto la subconcessione di una parte del fondo (...), ma è comprensiva anche, una volta che si assuma a fondamento del diritto la tutela dell’integrità aziendale, della sublocazione di fabbricati rurali o di altri beni o scorte al servizio del fondo salvo che l’affittuario non dimostri che tali sublocazioni rispondevano a contingenti esigenze della gestione aziendale» (Capizzano, Agricoltura Diritto agrario Società, Cedam, 1991, 498). 3. Se l’inadempimento sia connesso allo svolgimento da parte del subaffittuario di una attività agricola sul fondo. La dottrina NGCC 2006 - Parte prima Cass., 23.2.2006, n. 4003 prevalente è orientata nel senso di ritenere che il divieto di subaffitto è diretto ad impedire all’affittuario che sostituisca altri a sé nella conduzione del fondo giacché il fine della legge è quello di assicurare che l’attività agraria sia esercitata esclusivamente dall’affittuario e sia diretta alla produzione agraria; pertanto il subaffitto deve riferirsi a beni inequivocabilmente destinati all’attività agricola e non si estende ad altri beni che hanno una individualità a sé stante e sono utilizzati per l’esercizio di attività estranee alla coltivazione del fondo. Per un’analisi dettagliata del problema v. Calabrese, I patti agrari, Cedam, 2004, 25. Per questo a. «ove il subaffitto concerna soltanto una parte del fondo, non può essere ritenuto grave inadempimento se si tratta di una parte esigua e non incida sulla complessiva destinazione agricola del terreno e sul suo normale e razionale assetto colturale». Per un approfondito esame delle problematiche c CASS. CIV., III sez., 23.2.2006, n. 4003 Cassa Giud. pace Marano di Napoli, 20.8.2002 Danni civili - Legittimazione ad agire - Presupposti - Proprietà del bene danneggiato - Necessità - Esclusione - Potere meramente materiale sul bene danneggiato - Sufficienza (cod. civ., artt. 1140, 2043, 2054) È tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti di un’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’art. 1140 cod. civ. dal testo: Il fatto. Con sentenza in data 20 agosto 2002 il GdP di Marano di Napoli rigettava la domanda proposta da Luigi C., che aveva chiesto la condanna di Maria D. e delle Spa Sarp Assicurazioni in Lca e Generali Assicurazioni, nella qualità di impresa designata dal Fgvs, al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale. NGCC 2006 - Parte prima Danni civili relative al subaffitto con ampio riferimento alla giurisprudenza v. anche Capizzano, Agricoltura Diritto agrario Società, cit., 496 ss.; v. ancora Iannarelli, Affitto di fondo rustico e allevamento di cavalli da corsa, in Dir. giur. agr. amb., 1994, 347, e Bellantuono, nota a Cass., sez. un., 13.11.1997, n. 11218, in Foro it., 1998, I, 1524. 4. Se per la nullità del subaffitto sia necessaria la contestazione prevista dall’art. 5. Per la complessa e discorde dottrina in tema di necessità della contestazione della violazione del divieto di subaffitto, v.: Borghi, Considerazioni generali in tema di subaffitto di fondi rustici, su spunti offerti dalle Sezioni Unite, in Riv. dir. agr., 1998, II, 329, nt. 28; v. anche Triola, Modalità e termini della opposizione del concedente al subaffitto, in Dir. giur. agr. amb., 1994, 272. Guido Jesu Il Giudice rilevava che l’attore non era risultato proprietario dell’auto danneggiata. Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Le resistenti non hanno svolto alcuna difesa in questo giudizio. Il ricorrente ha depositato una memoria. I motivi. Si premette che all’odierna udienza in camera di consiglio il difensore del ricorrente ha partecipato ed ha esposto le proprie argomentazioni a sostegno del ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento. Con unico motivo il C. eccepisce violazione degli articoli 1140, 1168, 2043 e 2054 del Cc assumendo che erroneamente il GdP non lo ha ritenuto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento del danno relativo all’auto danneggiata. Il ricorso è manifestamente fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. La sentenza impugnata ha respinto la domanda sul presupposto che spetti soltanto al proprietario dell’auto danneggiata in un sinistro stradale la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del relativo danno. 1027 Cass., 23.2.2006, n. 4003 - Commento Questa affermazione si pone in contrasto con i principi informativi della materia risarcitoria e, quindi, è censurabile in sede di legittimità anche nell’ipotesi di pronuncia secondo equità. Questa stessa sezione già in passato (Cassazione, Sezione terza, 10843/97) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto – reale o personale – che egli abbia all’esercizio di quel potere (nello stesso senso Cassazione, Sezione terza, 14232/99). Va, dunque, affermato il principio che è tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 Cc. L’applicazione di tale principio ai singoli casi concreti impone al giudice del merito di accertare che l’attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l’incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro. Pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altro GdP di Napoli che dovrà stabilire, con pienezza di indagine e di valutazione, se il C. abbia dimostrato un possesso come sopra specificato. (Omissis) [Vittoria Presidente – Massera Estensore – Ceniccola P.M. (concl. diff.). – Ciccarelli (avv. Brandi Bisogni) – D’Alterio ed al.] Nota di commento: «Legittimazione ad agire, possesso di autovettura e risarcimento del danno» I. Il caso La vicenda che ha dato origine alla pronuncia della Corte di Cassazione che qui si annota, per quanto traspare dal testo della sentenza, è abbastanza semplice. In seguito ad un incidente stradale il danneggiato agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo da lui condotto. Il giudice di primo grado respinge la domanda rilevando che l’attore non era legittimato in quanto non risul1028 Danni civili tava proprietario del veicolo danneggiato. L’attore ricorre in Cassazione, ponendo la questione della legittimazione del possessore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da un bene sul quale si trovi ad esercitare un potere di fatto. I giudici della Corte di legittimità accolgono il ricorso. In particolare la motivazione della decisione evidenzia che il giudice di merito, per riconoscere o escludere la legittimazione attiva di un soggetto che chiede il risarcimento dei danni materiali su di un bene, deve accertare se egli vi eserciti un effettivo potere di imperio, non essendo sufficiente la semplice considerazione che l’attore non sia formalmente intestatario del veicolo al momento del sinistro. II. Le questioni La Corte di Cassazione affronta e risolve una sola questione, sollevata dal ricorrente, relativa alla legittimazione attiva del possessore ad agire per ottenere il risarcimento del danno ad una autovettura di cui il medesimo attore non sia (ovviamente) anche il proprietario. Come supra anticipato, la Supr. Corte risolve affermativamente il problema, in conformità alla propria costante ed uniforme giurisprudenza sul tema (in particolare in motivazione viene richiamata Cass., 5.11.1997, n. 10843, cit. infra, sez. III), riconoscendo che il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni spetta anche al soggetto che eserciti sul bene danneggiato un potere solamente materiale, a prescindere dall’eventuale diritto reale o personale che possa avere all’esercizio di quel potere. Questa pronuncia, invero niente affatto rivoluzionaria, peraltro si segnala per due ordini di motivi. Innanzitutto per la già ricordata decisa conferma del solido e convinto orientamento della nostra giurisprudenza in merito alla tutela risarcitoria per le lesioni del possesso. Da un diverso angolo di visuale, d’altronde, si assiste con questa decisione ad un lieve, quasi impercettibile, ampliamento della tutela risarcitoria accordata al soggetto non proprietario ma che risulti trovarsi in una particolare relazione materiale con il bene danneggiato. Conviene sviluppare dapprima alcune considerazioni relative a quest’ultimo particolare profilo. La Corte di Cassazione ha già statuito che è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni materiali non solamente il proprietario di un veicolo ma anche chi ne abbia avuto la materiale disponibilità al momento dell’accadimento del sinistro (Cass., 30.10.1986, n. 6394; Cass., 21.9.1979, n. 4869, citt. infra, sez. III). Si deve però evidenziare come nei due precedenti riportati, non si sa se per specifiche circostanze della concreta fattispecie o per una deliberata scelta, il diritto al risarcimento sia in effetti collegato ad un obNGCC 2006 - Parte prima Cass., 23.2.2006, n. 4003 - Commento bligo di restituire il veicolo integro. La decisione in commento invece afferma chiaramente che «...è tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi esercita nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’art. 1140 cod. civ.», senza riferirsi in alcun modo all’eventuale obbligo restitutorio del possessore leso. In questo modo la Cassazione si allinea perfettamente anche in questo specifico ambito ai propri precedenti dettati in fattispecie di risarcimento del danno per lesione del possesso non relative a sinistri stradali. Scorrendo rapidamente la giurisprudenza della Supr. Corte, si osserva agevolmente come, nelle pronunce che accordavano tutela risarcitoria per lesioni del possesso, tale tutela sia sempre stata riconosciuta solo in considerazione del rapporto materiale diretto tra attore-danneggiato e bene leso, senza che venissero a rilevare in alcun modo eventuali obblighi di custodia e restituzione del bene (non a caso la stessa sentenza in commento si richiama a Cass., 17.12.1999, n. 14232, cit. infra, sez. III, relativa alla legittimazione attiva di un soggetto che coltivava un orto, da cui traeva un beneficio patrimoniale, pur non essendo né proprietario né titolare di un diritto reale su tale bene; Cass., 4.11.1997, n. 10843, cit. infra, sez. III, che riconosce la legittimazione attiva a favore di un’azienda agricola per i danni provocati ad alcuni terreni su cui esercitava la propria attività, ma non di sua proprietà; si può anche ricordare la recente decisione di Cass., 28.4.2000, n. 5421, cit. infra, sez. III, in tema di inquinamento di un fondo cagionato dalla emanazione di residui industriali). Si può senz’altro concludere rilevando come il consolidato principio elaborato dalla Supr. Corte, ed utilizzato in varie occasioni per risolvere controversie che non riguardavano la circolazione di autoveicoli trovi ora piena e completa applicazione anche in questo settore. Deve peraltro precisarsi come sia comunque onere del danneggiato provare adeguatamente e «l’esistenza a suo favore di una situazione di possesso» e il pregiudizio economico che la lesione stessa abbia determinato nel suo patrimonio. Non è questa la sede opportuna per una compiuta e dettagliata ricognizione del più generale problema della risarcibilità delle lesioni del possesso; d’altro canto si devono almeno fornire le coordinate principali all’interno delle quali poter correttamente collocare la sentenza che si va annotando. In particolare non si può non ricordare come la dottrina si sia sempre interrogata sulla possibilità per il possessore di esperire, a tutela della propria situazione possessoria, oltre che le azioni di reintegrazione e di manutenzione, anche l’azione risarcitoria. I dubbi si sono sviluppati a partire dalla qualificaNGCC 2006 - Parte prima Danni civili zione data da parte della dottrina dominante e della giurisprudenza del possesso come situazione di fatto cui la legge ricollega degli effetti giuridici (l’affermazione è ormai pressoché pacifica, in questo senso per esempio Gazzoni, Manuale di diritto privato, 67, cit. infra, sez. IV; ma contra, autorevolmente e in modo assai convincente Sacco-Caterina, Il possesso, 8 ss., cit. infra, sez. IV). Vista questa qualificazione si è conseguentemente posto il problema se tale situazione di fatto potesse costituire interesse protetto da responsabilità civile, dato che per lungo tempo l’orientamento tradizionale e prevalente riteneva che il danno ingiusto coincidesse esclusivamente con la lesione di un diritto soggettivo. Per risolvere il problema – anche in considerazione che la giurisprudenza mai ha esitato ad ammettere la tutela risarcitoria per chi fosse stato leso nel proprio possesso – sono state prospettate diverse soluzioni, ragionando chi di un diritto del possessore a non essere turbato nel possesso, chi della posizione del possessore come situazione di aspettativa legittima tutelabile come danno ingiusto (in effetti il ventaglio delle posizioni assunte dagli studiosi è stato assai più ampio e variegato, con ricostruzioni tra loro simili e solo leggermente differenziate, per una efficace sintesi del dibattito dottrinale Tommassetti, Lesione del possesso e risarcimento del danno, 369 ss., cit. infra, sez. IV). Non è peraltro mancata una autorevole parte della dottrina che ha respinto la possibilità di riconoscere che la lesione del possesso dia diritto al risarcimento del danno (in questo senso non si può non segnalare Sacco-Caterina, Il possesso, cit., 384). Invece la giurisprudenza si è costantemente pronunciata accordando tutela risarcitoria a favore di chi abbia subito lesioni alla propria situazione di possesso o di detenzione qualificata; è massima costante quella per cui «il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere» (ex plurimis, Cass., 17.12.1999, n. 14232, cit.; giova ricordare la presenza anche di alcune sparute decisioni di segno negativo, tra cui si rimanda a Pret. Torino, 3.4.1995, cit. infra, sez. III). La tutela aquiliana del possesso quindi ha rappresentato un significativo ambito nel quale la giurisprudenza aveva superato la tradizionale accezione di danno ingiusto risarcibile. Infatti in questo settore, ben prima della storica pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, l’ingiustizia del danno era uscita dai ristretti confini della lesione di situazioni giuridiche dotate della formale qualificazione di diritto sogget1029 Cass., 23.2.2006, n. 4003 - Commento tivo, rappresentando una sorta di anticipazione della nuova concezione di ingiustizia del danno come lesione di una situazione meritevole di tutela. L’attenzione degli interpreti è attualmente rivolta non tanto alla questione della risarcibilità o meno delle lesioni del possesso, controversia che può dirsi oramai risolta alla luce della monolitica giurisprudenza per la soluzione affermativa, quanto piuttosto alla ricostruzione del fondamento di detta risarcibilità. In particolare si discute se essa trovi il proprio fondamento sulla clausola generale dell’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 cod. civ., ovvero se essa non sia invece una sorta di metamorfosi dell’azione possessoria (riferisce delle due differenti ricostruzioni, con ampie osservazioni e puntuali riferimenti giurisprudenziali, Franzoni, L’illecito, 923 ss., cit. infra, sez. IV). Non ci si vuole dilungare in questa sede in una approfondita disamina di questo particolare aspetto del problema. Basterà porre brevemente l’attenzione sul percorso compiuto dalla giurisprudenza. Infatti in una prima fase è stata in sostanza accolta la tesi della natura possessoria dell’azione di risarcimento: in base a questa ricostruzione la tutela risarcitoria è possibile solo a condizione che sia ammissibile il ripristino, mentre, a livello processuale, l’azione deve essere proposta entro l’anno allo stesso giudice competente per le azioni possessorie, alle cui forme è, per così dire, assoggettata. Dopo questa prima fase la giurisprudenza, e con essa anche la dottrina maggioritaria, ha invece ritenuto che il fondamento del risarcimento delle lesioni del possesso fosse rinvenibile nella norma dell’art. 2043 cod. civ.: nello spoglio e nella turbativa sono stati ravvisati fatti illeciti produttivi di responsabilità idonei a qualificare come ingiusta le lesione del possesso (tra le molte si rimanda a Cass., sez. un., 22.11.1994, n. 9871, cit. infra, sez. III). La dottrina ha mostrato di apprezzare questa soluzione. In particolare si è sostenuto che la giurisprudenza, accordando tutela aquiliana al rapporto di fatto con il bene, ritiene ingiusta la lesione di detto rapporto, ma nei limiti in cui tale lesione sia comunque altrimenti protetta con le azioni di spoglio e di manutenzione; la tutela aquiliana sarebbe quindi ammessa se la vittima gode di tutela possessoria, pur rimanendo l’azione volta al risarcimento completamente autonoma rispetto alle azioni possessorie tipiche (Franzoni, L’illecito, cit., 926 ss.; Salvi, La responsabilità civile, 107, cit. infra, sez. IV). In conclusione si può solo accennare rapidamente alla importanza che questa decisione può assumere a livello pratico, sebbene a prima vista sembri interessare un numero assai ristretto di casi. In realtà l’eventualità che agisca per ottenere il risarcimento dei danni materiali al veicolo un soggetto non for1030 Danni civili malmente proprietario non è per niente rara nella prassi giurisprudenziale. Solo per fare alcuni esempi si può pensare alle ipotesi di utilizzo di un autoveicolo concesso in leasing, di varie forme di prestito e comodato (come per le sempre più frequenti forme di assegnazione di auto aziendali in utilizzo permanente), dell’eventualità di un passaggio della proprietà del mezzo tra privati non ancora regolarizzato presso i pubblici registri. In tutte queste ipotesi il soggetto non proprietario ma avente il potere effettivo sul bene è quindi legittimato ad agire per ottenere il risarcimento dei danni materiali al veicolo. III. I precedenti In senso conforme alla decisione in commento si segnalano, tra le molte: Cass., 28.4.2000, n. 5421, in Rep. Foro it., 2000, voce «Danni civili», n. 113; Cass., 17.12.1999, n. 14232, in Mass. Giust. civ., 1999; Cass., 5.11.1997, n. 10843, ivi, 1997; Cass., 14.5.1993, n. 5485, in Riv. giur. edil., 1994, I, 2, 20; Cass., 28.2.1989, n. 1093, in Rep. Foro it., 1989, voce «Possesso», n. 29; Cass., 30.10.1986, n. 6394, in Mass. Giust. civ., 1986; Cass., 21.9.1979, n. 4869, ivi, 1979. In generale, in merito alla risarcibilità delle lesioni del possesso, Cass., sez. un., 22.11.1994, n. 9871, in Foro it., 1995, I, 532. Tra le rare pronunce che hanno negato il risarcimento conseguente a lesione del possesso: Pret. Torino, 3.4.1995, in Giur. it., 1995, I, 2, 686; Pret. Caulonia, 30.9.1991, in Giur. merito, 1994, 300. IV. La dottrina Sul possesso in generale non si può che rimandare a Sacco-Caterina, Il possesso, nel Trattato CicuMessineo, VII, Giuffrè, 2000; Natoli, Il possesso, Giuffrè, 1992; nella manualistica si veda Gazzoni, Manuale di diritto privato, Esi, 2003, 67; Bigliazzi Geri - Breccia - Busnelli - Natoli, Diritto civile, 2, Diritti reali, Utet, 1988, 347 ss. Tra le opere dedicate in generale alla responsabilità civile, Salvi, La responsabilità civile, nel Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè, 2005, 106 ss. Dedicata interamente a questo argomento: Tenella Sillani, Il risarcimento del danno da lesione del possesso, Giuffrè, 1989. Dedicano particolare attenzione allo specifico tema del risarcimento dei danni derivanti da lesione del possesso Tommassetti, Lesione del possesso e risarcimento del danno, in I danni nella responsabilità civile, V, I singoli danni, a cura di Cendon, Utet, 2005, 361 ss.; Franzoni, L’illecito, Giuffrè, 2004, 921 ss.; Alpa - Bessone - Carbone, Atipicità dell’illecito, III, Diritti reali, Giuffrè, 1994, 99 ss. Aldo Pierluigi Benedetti NGCC 2006 - Parte prima Trib. Roma, ord. 12.5.2005 TRIB. ROMA, ord. 12.5.2005 Esecuzione forzata - Opposizione all’esecuzione - Sospensione esecutorietà di lodo arbitrale - Prestazione di fideiussione idonea (cod. proc. civ., artt. 615, 624, 830) Qualora la sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale impugnato sia stata subordinata al rilascio di una fideiussione idonea, deve ritenersi tale la fideiussione prestata da un primario istituto di credito e di importo sufficiente a garantire il credito nella sua totalità, anche se non si tratta di garanzia «a prima richiesta». dal testo: Il fatto. (Omissis) I motivi. Fintecna s.p.a. solleva plurimi motivi di opposizione quali: l’inefficacia del titolo esecutivo, la nullità dello stesso, la carenza di legittimazione attiva di controparte all’azione esecutiva, l’erroneità del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, la mancata considerazione degli interessi moratori e corrispettivi eventualmente da dedurre in compensazione, l’eccessività della somma pignorata. Con riguardo al primo motivo di opposizione, deduce l’interessata che con provvedimento della Corte d’Appello di Roma in data 2.12.2004 è stata disposta la sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale impugnato, subordinando tale sospensione al rilascio da parte di Fintecna di idonea fideiussione bancaria prestata in suo favore da istituto primario per importo equivalente a quello stabilito dalla condanna risultante dal lodo per cui è lite; che in adempimento dell’ordinanza della Corte d’Appello è stata confezionata fideiussione in suo favore da parte di BNL per l’importo richiesto; che pertanto l’evento futuro ed incerto dedotto in condizione deve ritenersi storicamente accaduto con la conseguenza della sopravvenuta inefficacia, per come disposto dall’ordinanza inibitoria, del lodo impugnato. NGCC 2006 - Parte prima Esecuzione forzata Ad avviso del creditore procedente invece la fideiussione bancaria in atti non integrerebbe il fatto dedotto in condizione dai giudici di appello e quindi la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo impugnato. Si rileva infatti che nella ordinanza di sospensione i giudici dispongono che la Fintecna debba fornire una fideiussione “idonea” allo scopo. Si contesta tale idoneità sotto due profili: in primo luogo, non si tratta di fideiussione a prima richiesta; in secondo luogo, l’operatività della fideiussione è determinata da passaggio in giudicato della decisione sul lodo impugnato. Ritiene il creditore procedente che una fideiussione siffatta non integri una garanzia idonea per come richiesto dalla Corte d’Appello, dal momento che il non essere a prima richiesta consente oggettivamente la formulazione di eccezioni sulla garanzia stipulata con riguardo alla fonte, il che contraddice alla logica stessa della immediatezza della escussione nel caso di specie (inibitoria della provvisoria esecutorietà del titolo); inoltre, l’essere la garanzia subordinata all’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, munito di efficacia esecutiva, pregiudicherebbe e questa volta in maniera determinante i diritti del creditore, in quanto slegherebbe il contratto di garanzia dal suo collegamento funzionale con il provvedimento sospensivo dell’esecutorietà del lodo consentendo un protrarsi dell’effetto sospensivo anche successivamente al venir meno dell’ordinanza inibitoria, il che non sarebbe giustificabile né in base al tenore letterale dell’ordinanza del 2.12.2004, né in base al rilievo sistematico secondo il quale il provvedimento ex art. 830 ultimo comma c.p.c. costituisce misura prudenziale che spiega la sua portata soltanto nell’ambito di quella fase di giudizio. Le argomentazioni offerte dal creditore procedente non possono essere condivise. La citata ordinanza della Corte d’Appello, nella sua parte motiva, condiziona la sospensione testualmente “al rilascio, da parte della Fintecna s.p.a., di fideiussione bancaria presso un istituto di credito di primaria importanza per un importo pari alle somme dovute in base al lodo impugnato”. L’aggettivo “idonea” è pertanto contenuto nella motivazione dell’ordinanza e non è ripetuto nel dispositivo. Un consolidato criterio er1031 Trib. Roma, ord. 12.5.2005 - Commento meneutico impone di leggere sempre il dispositivo alla luce della motivazione. Ad avviso del creditore procedente, evidentemente, una simile complessiva lettura dovrebbe determinare l’implicita riproposizione dell’aggettivo anche nella parte dispositiva del provvedimento. Appare invece ragionevole ritenere che la logica argomentativa seguita dai giudici sia stata di imporre una garanzia da essi ritenuta idonea nei limiti in cui specificata nella parte dispositiva: idonea pertanto in quanto a) fideiussione bancaria, b) di istituto primario, c) di importo sufficiente a garantire il credito nella sua totalità. (Omissis) La condivisibilità di questa conclusione è asseverata dalle considerazioni che seguono. Se la Corte d’Appello avesse voluto richiedere la stipula di una garanzia autonoma non avrebbe fatto riferimento al tipo legale della fideiussione per come configurato nel codice civile ma avrebbe imposto la stipula di un contratto atipico, per quanto invalso nella prassi negoziale delle imprese, e cioè la cosiddetta fideiussione a prima richiesta, o garanzia autonoma, o contratto autonomo di garanzia. Infatti, l’opinione che ritiene logica l’opposta conclusione si fonda su criteri di razionalità dello scambio nel mercato, dove appunto si è affermato il modello atipico. Una simile logica è del tutto estranea a quella che presiede alla garanzia imposta in sede giurisdizionale per la finalità di conservare la ragione creditoria durante il tempo necessario ad accertare il diritto in giudizio. Mentre nel primo caso si afferma l’esigenza della pronta escussione del credito nonostante la eventuale contestazione dello stesso, nel secondo si esprime la diversa finalità di preservare la ragione creditoria nel corso di una lite già in essere. Con riguardo all’ulteriore profilo di idoneità va osservato che l’azionabilità della fideiussione soltanto al passaggio in giudicato della decisione sul lodo non determina una ultrattività dell’effetto sospensivo dell’ordinanza ex art. 830 c.p.c. anche dopo la sua revoca. Infatti, venuta meno l’ordinanza, si riafferma immediatamente il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti del debitore senza che a ciò possa ostare in alcun modo la garanzia fideiussoria subordinata al passaggio in giudicato della decisione (la quale piuttosto che 1032 Esecuzione forzata paralizzare l’azione esecutiva condiziona l’escussione della garanzia nei confronti della banca). Quanto esposto trova conferma nella funzione di garanzia, la quale esplica la sua influenza non sul processo ma sul rapporto sostanziale dedotto. L’inibitoria pronunciata dalla Corte d’Appello incide temporaneamente sul diritto di procedere all’esecuzione e dunque esplica ed esaurisce la sua funzione nella dinamica processuale. La fideiussione, tipicamente apprestata e causalmente finalizzata alla conservazione della ragione creditoria, è semplicemente oggetto della condizione di efficacia a cui i giudici hanno sottoposto il provvedimento sospensivo, venuto meno il quale, si riattualizza il diritto del creditore alla immediata esecuzione. L’accoglimento del primo motivo d’opposizione esonera dall’esame dei successivi. (Omissis) [Di Marzio G. Un. – Fintecna S.p.A. (avv. Ghia) – I.A. Industria Abate S.r.l. (avv. Acone)] Nota di commento: «Sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale impugnato condizionata al rilascio di “idonea fideiussione”» I. Il caso Con ordinanza ex art. 830, ult. comma, cod. proc. civ., la Corte d’Appello di Roma subordinava la sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale, nella parte motiva, «al rilascio di idonea fideiussione bancaria a garanzia dell’eventuale futuro pagamento» e, nella parte dispositiva, «alla stipula da parte della Fintecna S.p.A. di fideiussione bancaria presso un istituto di credito di primaria importanza per un importo pari alle somme dovute in base al lodo impugnato». La mancata riproposizione dell’aggettivo «idonea» nel dispositivo dell’ordinanza è all’origine della controversia. Nonostante la puntuale prestazione di una fideiussione bancaria per l’importo richiesto da parte della BNL in favore del debitore, difatti, il creditore procedente, muovendo dalla (ritenuta) implicita ripetizione dell’aggettivo idonea nel dispositivo dell’ordinanza, promuoveva azione esecutiva, contestando l’«idoneità» della fideiussione bancaria, rilasciata ai fini della sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale, sotto un duplice profilo. In particolare, il creditore procedente deduceva NGCC 2006 - Parte prima Trib. Roma, ord. 12.5.2005 - Commento Esecuzione forzata che il rilascio di una semplice fideiussione bancaria priva della c.d. clausola «a prima richiesta» avrebbe vanificato l’interesse ad ottenere un’immediata escussione; d’altro canto, l’aver subordinato l’operatività della fideiussione al passaggio in giudicato del lodo impugnato avrebbe consentito un protrarsi dell’effetto sospensivo anche successivamente al venir meno dell’ordinanza inibitoria, in contrasto con la natura cautelare del provvedimento ex art. 830, ult. comma, cod. proc. civ., la cui efficacia dovrebbe essere limitata a tale ambito. Di diverso avviso il debitore che, facendo leva sul dispositivo dell’ordinanza, si opponeva all’esecuzione, deducendo tra l’altro l’inefficacia del titolo esecutivo, la nullità dello stesso e la carenza di legittimazione attiva di controparte. Il giudice adito, condividendo l’interpretazione della decisione della Corte d’Appello proposta dall’opponente, ha sostenuto l’«idoneità» di una fideiussione rilasciata da un istituto primario di credito di importo sufficiente a garantire il credito nella sua totalità, ai fini della sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale. La decisione si fonda, in primo luogo, su argomenti di natura letterale, come la mancata riproposizione nella parte dispositiva dell’ordinanza della Corte dell’aggettivo «idonea», pur presente nella motivazione, e l’espresso riferimento al tipo «fideiussione». Nell’ottica del giudice adito, parimenti priva di pregio è l’ulteriore argomentazione prospettata dal creditore procedente, secondo cui l’aver subordinato la garanzia (il pagamento o l’emissione) all’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo oltre a pregiudicare le ragioni creditorie, slegando il contratto di garanzia dal suo collegamento funzionale con il provvedimento sospensivo, potrebbe comportare una sorta di ultrattività dell’effetto sospensivo dell’esecutorietà del lodo, in contrasto con il tenore letterale dell’ordinanza e con la natura prudenziale del provvedimento ex art. 830, ult. comma, cod. proc. civ., la cui efficacia dovrebbe essere circoscritta all’ambito di quel giudizio. Con la decisione in commento il giudice adito ha correttamente rilevato, con specifico riferimento a tale profilo, che l’azionabilità della fideiussione soltanto al passaggio in giudicato della decisione sul lodo non determina una sorta di ultrattività dell’effetto sospensivo della sentenza, non paralizzando l’azione esecutiva, ma, piuttosto, l’escussione della garanzia. nel fare ricorso all’integrale lettura della parte motiva e dispositiva del provvedimento, la cui interpretazione è all’origine della controversia, mostra di condividere il consolidato orientamento interpretativo (cfr., di recente, Cass., 12.12.2003, n. 19042; Cass., 18.7.2002, n. 10409, citt. infra, sez. III). L’operatività del principio che impone di interpretare il dispositivo alla luce della motivazione (applicabile anche nel rito del lavoro, per le sentenze della Corte costituzionale e nel giudizio di ottemperanza, sul punto v. Cass., 18.11.1987, n. 8456; Cass., 11.5.2002, n. 6786; Cass., 5.5.1984, n. 2733; Corte Conti, sez. giur. reg. Lazio, 1o.4.2003, n. 776, tutte citt. infra, sez. III) è, tuttavia, esclusa in presenza di un «insanabile contrasto» fra motivazione e dispositivo. In tale ipotesi, è preclusa al giudice sia l’individuazione della statuizione attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza sia il ricorso all’interpretazione complessiva della sentenza, che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima (né appare «utilizzabile il procedimento di correzione di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ.», sul punto, v. Cass., 8.10.1986, n. 5912, cit. infra, sez. III) configurandosi, pertanto, la nullità del provvedimento. In applicazione del principio summenzionato, il giudice adito ha ritenuto che l’assenza dell’aggettivo «idonea» nella parte dispositiva dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia del lodo impugnato, piuttosto che suggerirne l’implicita riproposizione, è coerente con la più attenta lettura della parte dispositiva, da intendersi mera esplicitazione della motivazione. Appare ragionevole, difatti, che la Corte abbia voluto imporre una garanzia fideiussoria da essa «ritenuta idonea nei limiti in cui specificata nella parte dispositiva». La mancata ripetizione dell’aggettivo «idonea» si spiega, dunque, alla luce del rapporto di specificazione che è individuato tra parte motivazionale e parte dispositiva, integranti entrambi, in conformità al principio richiamato, la portata precettiva della decisione. In altri termini, secondo il giudice adito, nel richiedere il rilascio di una fideiussione «presso un istituto di credito di primaria importanza per un importo pari alle somme dovute in base al lodo impugnato», la Corte ha così inteso connotare sotto il profilo soggettivo ed oggettivo la fideiussione richiesta, specificando (e chiarendo) nella parte dispositiva il significato dell’espressione «fideiussione idonea» contemplata nella motivazione del provvedimento. II. Le questioni 2. Il significato dell’espressione «idonea fideiussione». La correttezza di tale conclusione sarebbe confermata dall’espressione utilizzata dalla Corte d’Appello che non si è limitata a richiedere il 1. Motivazione e dispositivo nell’interpretazione della decisione. La decisione in esame NGCC 2006 - Parte prima 1033 Trib. Roma, ord. 12.5.2005 - Commento rilascio di una generica garanzia, subordinando la sospensione del lodo arbitrale all’emissione di una (più specifica) «fideiussione bancaria». Preme osservare sul punto che se l’espresso riferimento al tipo legale consente di escludere dal novero delle garanzie, la cui emissione è richiesta per la sospensione ex art. 830, ult. comma, cod. proc. civ., le garanzie autonome, le quali, pur prive di tipicità normativa, godono oramai di indiscussa «tipicità sociale» (sul punto, tra gli altri, cfr. Giusti, La fideiussione ed il mandato di credito, 325, nt. 25, cit. infra, sez. IV), più complessa appare la questione con riferimento alla c.d. «fideiussione a prima richiesta» – garanzia personale atipica – che, pur derogando alla disciplina codicistica ex art. 1936 cod. civ., secondo il più consolidato orientamento interpretativo, è riconducibile al tipo di garanzia fideiussoria (sul punto, cfr. Cass., 29.3.1996, n. 2909, cit. infra, sez. III; in dottrina, sulla compatibilità della «clausola a prima domanda» con il carattere accessorio della fideiussione, v. Portale, Nuovi sviluppi del contratto autonomo di garanzia, 172, nt. 5; in senso conforme, Bonelli, Le garanzie bancarie a prima domanda, 43 ss., citt. infra, sez. IV). Sotto tale profilo, la corretta individuazione della finalità perseguita dalle garanzie imposte in sede giurisdizionale, nel senso di conservare la ragione creditoria durante il tempo necessario ad accertare il diritto in giudizio, dovrebbe far propendere per il rilascio di una fideiussione bancaria priva di clausola di pagamento «a prima richiesta», non ricorrendo l’interesse ad una pronta ed agevole escussione del garante che giustifica – diversamente – la diffusione nei rapporti commerciali internazionali di garanzie a prima domanda riconducibili al tipo autonomo o accessorio. L’interpretazione del provvedimento della Corte d’Appello appare, d’altro canto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale in materia di «fideiussione idonea», che – escluso ogni riferimento al tipo – attribuisce rilevanza al soggetto incaricato di rilasciare la fideiussione (da rinvenirsi in «un primario istituto di credito» sul punto, cfr. Trib. Firenze, 11.7.2001; più di recente, con riferimento alla disciplina degli appalti pubblici, v. Cons. Stato, 31.1.2001, n. 355, entrambe citt. infra, sez. III). Condivisibili risultano pertanto le conclusioni cui perviene la decisione in esame a seguito dell’iter argomentativo esposto che, ritenendo integrata la condizione cui era stata subordinata la sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale, ovvero il rilascio di una «idonea fideiussione bancaria» nei termini chiariti, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva. 3. La sospensione dell’efficacia del lodo 1034 Esecuzione forzata arbitrale impugnato. Sebbene esuli dall’oggetto specifico del contendere, appare opportuno ricordare che la recente riforma dell’art. 830, ult. comma, cod. proc. civ., attuata con d. legis. n. 40/2006, ha posto fine alla vexata quaestio dell’individuazione dei presupposti per la concessione del provvedimento di inibitoria, modificando la formulazione dell’art. 830 cod. proc. civ. ed ancorando espressamente il provvedimento di sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale impugnato alla ricorrenza dei c.d. «gravi motivi». In virtù del richiamo espresso alla ricorrenza dei c.d. «gravi motivi», appare accolta l’opinione di coloro che rinvenivano nell’art. 830 cod. proc. civ. un’inibitoria analoga a quella prevista dall’art. 283 cod. proc. civ. Peraltro, il collegamento con l’inibitoria ex art. 283 cod. proc. civ. che, nell’attuale formulazione, prevede «la possibilità che il provvedimento di sospensione sia accompagnato o meno da cauzione» induce ad interrogarsi sulla necessità e/o opportunità che, anche ai fini dell’inibitoria ex art. 830 cod. proc. civ., sia richiesta la prestazione di una garanzia di tipo «cauzionale». In relazione a questo specifico aspetto, preme osservare che il legislatore – implicitamente – e la giurisprudenza sembrano orientati nel senso della equiparazione tra fideiussione bancaria e cauzione (cfr. art. 38 bis d.p.r. 26.10.1972, n. 633; nella riforma della società, v. art. 2464, comma 6o, cod. civ., in giurisprudenza, v. Cass., 2.12.1992, n. 12861; e, nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Trapani, ord. 8.4.1992, citt. infra, sez. III). Più cauta si rivela attenta dottrina, che non ha mancato di rilevare come solo il contratto autonomo di garanzia offra una sicurezza paragonabile a quella che si raggiunge con il deposito cauzionale di denaro o a quella derivante da un credito documentario irrevocabile, pur lamentando la mancanza di questa equiparazione nelle più frequenti applicazioni giurisprudenziali (in tal senso, v. Portale, Profilo dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano della società di capitali, 1671, nt. 50, cit. infra, sez. IV). III. I precedenti 1. Motivazione e dispositivo nell’interpretazione della decisione. Sull’esistenza del fondamentale canone ermeneutico che impone di leggere il dispositivo alla luce della motivazione, ex multis, cfr. Cass., 12.12.2003, n. 19042, in Dir. e giust., 2004, n. 5, 65, con nota di Dosi; Cass., 18.7.2002, n. 10409, in Rep. Foro it., 2002, voce «Sentenza civile», n. 64; sull’applicabilità del principio secondo cui «ai fini dell’interpretazione della decisione e della precisazione dei limiti e dell’oggetto di essa, occorre integrare il dispositivo con la relativa motivazione» anche alle sentenze della Corte costiNGCC 2006 - Parte prima Trib. Roma, ord. 12.5.2005 - Commento tuzionale, cfr. Cass., 5.5.1984, n. 2733, ivi, 1984, voce «Previdenza sociale», n. 830 e nel rito del lavoro, v. Cass., 18.11.1987, n. 8456, ivi, 1987, voce «Impugnazioni civili», n. 23; Cass., 11.5.2002, n. 6786, ivi, 2002, voce «Lavoro e previdenza (controversie)», n. 125, secondo cui – tuttavia – «[n]el rito del lavoro, il principio della interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all’integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute nella motivazione che siano con esso incompatibili sono da considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato»; sull’utilizzo dei normali canoni ermeneutici nel giudizio di ottemperanza, di recente, v. Corte Conti, sez. giur. reg. Lazio, 1o.4.2003, n. 776, ivi, 2003, voce «Pensione», n. 490. In ordine al principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento si fonda su una lettura integrata di motivazione e dispositivo, recentemente v. Cass., 26.1.2004, n. 1323, in Giur. it., 2004, 2040; in senso conf., v. Cass., 5.3.2003, n. 3245, in Arch. civ., 2003, 909; Cass., 21.12.1999, n. 14393, in Rep. Foro it., 1999, voce «Sentenza civile», n. 59; Cass., 15.9.1997, n. 9157, ivi, 1997, voce cit., n. 53. L’operatività del principio è esclusa, in presenza di un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, non sussistendo per il giudice la possibilità di statuire, attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, di far ricorso all’interpretazione complessiva della sentenza o di utilizzare il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Il provvedimento è pertanto nullo ex art. 156, comma 2o, e 360, n. 4, cod. proc. civ. per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, così, quasi testualmente, tra le altre, Cass., 8.10.1986, n. 5912, in Rep. Foro it., 1987, voce «Sentenza civile», n. 37. 2. Il significato dell’espressione «idonea fideiussione». Sulla rilevanza del soggetto garante ai fini del rilascio di «idonea fideiussione», cfr., in materia di appalti pubblici, Cons. Stato, 31.1.2001, n. 355, in Giur. it., 2001, 835, nella cui massima si legge «[i]n una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, la fideiussione presentata dall’impresa partecipante a titolo di cauzione dev’essere rilasciata da un istituto di credito o bancario che, in base all’art. 107, d.p.r. 21.12.1999, n. 554 (regolamento di attuazione della l. 11.2.1994, n. 109), devono essere autorizzati all’attività bancaria ai sensi del d. legis. 1o.9.1993, n. 385; pertanto non è idonea la fiNGCC 2006 - Parte prima Esecuzione forzata deiussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria»; ed in Foro it., 2002, III, 60, con nota di Tropea, cui si rinvia per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; attribuisce rilevanza al soggetto incaricato di depositare «idonea fideiussione bancaria» da rinvenire in un «primario istituto di credito», anche, Trib. Firenze, 11.7.2001, in Rep. Foro it., 2001, voce «Sport», n. 39. In ordine alla conciliabilità della clausola di pagamento «a prima richiesta» con il tipo di garanzia personale riconducibile alla fideiussione, v. Cass., 29.3.1996, n. 2909, in Foro it., 1996, I, 1621, nella cui motivazione si legge «la clausola senza eccezioni [...] è in realtà una clausola di solve et repete, che consente al garante, una volta adempiuta l’obbligazione, di far valere in sede di azione di ripetizione ogni eccezione attinente al rapporto di base», senza che ciò possa essere sufficiente a snaturare il contratto di fideiussione; in altri termini, si afferma che «un patto di rinunzia a far valere subito determinate eccezioni non altera il tipo contrattuale che resta caratterizzato come la fideiussione dal principio di accessorietà»; in senso conforme, si era già espressa, Pret. Lecco, 22.12.1992, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, II, 286. In ordine all’opportunità di distinguere (anche sul piano funzionale) garanzia fideiussoria e deposito cauzionale (che al contrario vengono equiparate) l’orientamento giurisprudenziale prevalente non sembra recepire le indicazioni dottrinali, sul punto, v. Cass., 2.12.1992, n. 12861, in questa Rivista, 1993, I, 619, con nota di Gili, la cui massima ufficiale così recita: «la cauzione offerta dalla parte che ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può anche essere prestata, se il giudice lo dispone, mediante garanzia fideiussoria di un terzo perché ai sensi degli art. 119 cod. proc. civ. e 86 disp. att. cod. proc. civ., fuori dai casi in cui non sia diversamente disposto dalla legge,è sempre il giudice a determinare le concrete modalità dell’oggetto e del tempo della cauzione, che non deve, quindi necessariamente consistere nel deposito di una somma di denaro»; in senso conf. cfr. Trib. Trapani, ord. 8.4.1992, in Riv. dir. proc., 1993, 918, con nota di Ziino, secondo cui «l’art. 684 cod. proc. civ. che consente al debitore di chiedere la revoca del sequestro conservativo dietro prestazione di idonea cauzione per il credito e per le spese, è applicabile anche quando la cauzione offerta è costituita da una garanzia personale fideiussoria» Secondo la pronuncia, dall’art. 112 cod. proc. civ. si ricaverebbe che «l’attuale ordinamento disciplina partitamene i modi di prestare cauzione quando questa debba essere prestata con denaro o equipollenti, ma non pone limitazioni all’adozione, da parte del giudice, di altre forme di garanzia e, quindi, anche della fideiussione, con l’unico limite, per quanto concerne la revoca del sequestro, della “idonei1035 Trib. Roma, ord. 12.5.2005 - Commento tà”, ossia delle serietà, della congruenza, della possibilità di realizzare il più celermente possibile la pretesa patrimoniale alla cui attuazione è preordinata la garanzia». 3. La sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale impugnato. Con specifico riferimento ai presupposti per la concessione dell’inibitoria ex art. 830, ult. comma, cod. proc. civ. (e prima della modifica apportata con d. legis. n. 40/2006) la giurisprudenza appariva divisa (riecheggiando analoghe divergenze presenti in dottrina). Un primo indirizzo interpretativo (accolto dal legislatore nell’attuale formulazione dell’art. 830, ult. comma, cod. proc. civ.) ancorava la sospensione dell’esecutorietà del lodo arbitrale alla ricorrenza dei «gravi motivi previsti dall’art. 283 cod. proc. civ.», cfr. App. Bari, 11.2.2003, in Foro it., 2003, I, 906; in senso sostanzialmente conforme, v. App. Roma, 4.2.2000, in questa Rivista, 2001, I, 53, con nota di Negrini; un diverso filone (il più consistente), ritenendo l’inibitoria ex art. 830, ult. comma, cod. proc. civ. analoga a quella prevista dall’art. 373, affermava «presupposto per la sua concessione è pertanto che dalla esecuzione del lodo possa derivare grave ed irreparabile danno», cfr., ex multis, App. Roma, 26.7.1995, in Riv. Arb., 1995, 695, con nota di Vaccarella; mentre un ulteriore orientamento rimetteva la sospensione dell’esecutività del lodo arbitrale al potere discrezionale del giudice dell’impugnazione per nullità, «che può concederla sulla base di valutazioni di mera opportunità», così, App. Torino, 26.3.1997, in Giur. it., 1997, I, 2, 412, con nota di Rampazzi. IV. La dottrina 1. Motivazione e dispositivo nell’interpretazione della decisione. Sui rapporti tra motivazione e dispositivo, oltre al fondamentale contributo di Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Giuffrè, 1949, 256 ss., v. Evangelista, voce «Motivazione della sentenza civile», in Enc. del dir., XXVII, Giuffrè, 1977, 159 ss.; Taruffo, voce «Motivazione, III, Motivazione della sentenza civile (dir. proc. civ.)», in Enc. giur. Treccani, XX, Ed. Enc. it., 1990, 2 ss. In ordine alla necessità di leggere il dispositivo alla luce della motivazione per ricostruire la portata precettiva della pronuncia, cfr. Betti, op. cit., 657 ss. e, tra gli altri, Nasi, voce «Interpretazione della sentenza», in Enc. del dir., XXII, Giuffrè, 1972, 301 ss.; Comoglio, Forma e nullità degli atti, in Comoglio - Ferri - Taruffo, Lezioni sul processo civile, Il Mulino, 1998, 335; Satta-Punzi, Diritto processuale civile, a cura di Punzi, Cedam, 2000, 218; per l’operatività del criterio ermeneutico anche con riferimento alle pronunce della Corte costitu1036 Esecuzione forzata zionale, v. Romboli, Il contrasto fra motivazione e dispositivo come presupposto della correzione di errori materiali ed efficacia della interpretazione da parte della corte di proprie precedenti decisioni, in Giur. cost., 1991, 701, cui si rimanda per ulteriori riferimenti bibliografici. 2. Il significato dell’espressione «idonea fideiussione». Sul contratto autonomo di garanzia, i contributi sono oramai numerosissimi, ex multis v. Portale, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in Le operazioni bancarie, a cura di Portale, II, Giuffrè, 1978, 1052 ss.; Id., Nuovi sviluppi del contratto autonomo di garanzia, in Banca, borsa, tit. cred., 1985, I, 169 ss.; Id. Le garanzie bancarie internazionali (Questioni), ivi, 1988, I, 1 ss.; Benatti, voce «Garanzia (contratto autonomo di)», nel Noviss. Digesto it., App., III, Utet, 1982, 918 ss.; Sesta, Le garanzie atipiche, I, Vendita, cessione del credito, mandato a scopo di garanzia - Contratto autonomo di garanzia, Cedam, 1988; Bonelli, Le garanzie bancarie a prima domanda nel commercio internazionale, Giuffrè, 1991; Mastropaolo, I contratti autonomi di garanzia, Giappichelli, 1995; Viale, Le garanzie bancarie, nel Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ., a cura di Galgano, XVIII, Cedam, 1994, 175 ss.; Giusti, La fideiussione ed il mandato di credito, nel Trattato Cicu-Messineo, XVIII, Giuffrè, 1998, 315 ss.; Calderale, Fideiussione e contratti autonomi di garanzia, Cacucci, 1989; Id., Autonomia contrattuale e garanzie personali, Cacucci, 1999; Monticelli, Garanzie autonome e tutela dell’ordinante, Esi, 2003; Barillà, Contratto autonomo di garanzia e Garantievertrag. Categorie civilistiche e prassi del commercio, Peter Long, 2005. Sulla c.d. funzione «cauzionale» delle garanzie autonome v. Portale, Profilo dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano della società di capitali, in Corr. giur., 2003, 1671, il quale sostiene che, nonostante il legislatore della riforma, nell’innovare la disciplina dei conferimenti nelle S.r.l., abbia disposto che il versamento del venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo, e, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare possa essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di «una polizza di assicurazione o di una fideiussione» queste dovrebbero presentare caratteristiche idonee a renderle equivalenti ai depositi cauzionali in denaro. L’a. (ivi, nt. 50) afferma, quindi, «[è] noto che la dottrina internazionale ha reputato, fin dall’inizio, che la sicurezza che si raggiunge con un contratto autonomo di garanzia, assistito dalla clausola di “pagamento a prima richiesta”, sia equiparabile soltanto a quella collegata ad un deposito cauzionale di denaro o all’accettazione di una tratta da parte di una banca, o, più ancora, a quella NGCC 2006 - Parte prima Corte cost., 21.10.2005, n. 394 derivante da un credito documentario irrevocabile». In senso conforme, accostano, sul piano funzionale, il contratto autonomo di garanzia all’istituto della cauzione (differenti, quanto a struttura ed effetti), Mastropaolo, I contratti autonomi di garanzia, Giappichelli, 1989, 131 ss.; Bonelli, Le garanzie bancarie, cit., 38 e nt. 4 ed ivi ulteriori riferimenti. 3. La sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale impugnato. Per una rassegna dei principali orientamenti manifestatisi (prima delle modifiche apportate dal d. legis. n. 40/2006) con riferimento all’individuazione dei presupposti per la concessione dell’inibitoria ex art. 830, ult. comma, cod. proc. civ., cfr. Ruffini, La sospensione dell’esecuzione delle sentenze arbitrali, in Riv. Arb., 1993, 697, il quale (p. 719), argomentando della mancanza di un’espressa previsione in tal senso, esclude la possibilità di imporre «una cauzione in capo all’una o al- c CORTE COST., 21.10.2005, n. 394 Famiglia - Famiglia di fatto - Affidamento dei figli naturali ad un genitore - Diritto di abitazione sulla casa familiare - Trascrivibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza (cod. civ., artt. 147, 148, 155, 261, 1599, 2643, 2645, 2652, 2653, 2657; l. 1o.12.1970, n. 898, art. 6) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione al genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile assegnato, in quanto la regola della trascrivibilità del provvedimento si ricava da una interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale e del superiore inNGCC 2006 - Parte prima Famiglia l’altra parte»; Zucconi Galli Fonseca, Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, a cura di Carpi, Zanichelli, 2001, sub art. 830, 700, che è favorevole all’adozione di un provvedimento di sospensione in presenza dei cc.dd. «gravi motivi», formula caratterizzante «un modello generale di inibitoria, suscettibile di applicazione, dunque, anche in materia arbitrale» e la cui tesi è recepita da Rubino-Sammartano, Il diritto dell’arbitrato, Cedam, 2002, 930; diversamente, rimettono al potere discrezionale del giudice la sospensione dell’esecutorietà del lodo, tra gli altri, Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Cedam, 2000, II, 258 e, da ultimo, Califano, Le vicende del lodo: impugnazione e correzione, in Aa.Vv., Diritto dell’arbitrato, a cura di Verde, Giappichelli, 2005, 450. Mariella Cuccovillo teresse del figlio alla conservazione dell’abitazione familiare. dal testo: Il fatto. Il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 15.10.2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147, 148, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile assegnato. Il rimettente premette in fatto di essere stato adìto dal genitore affidatario del figlio minore, nato da convivenza more uxorio ormai cessata, con azione volta ad ottenere l’assegnazione della casa familiare e l’ordine di trascrizione del relativo provvedimento nei registri immobiliari. Il giudice a quo osserva che, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 166 1037 Corte cost., 21.10.2005, n. 394 del 1998, l’assegnazione della casa familiare al genitore naturale affidatario del minore è consentita attraverso l’interpretazione sistematica degli artt. 261, 147 e 148 cod. civ. alla luce del principio di responsabilità genitoriale, secondo il quale le esigenze di mantenimento del figlio debbono essere tempestivamente ed efficacemente soddisfatte a prescindere dalla qualificazione dello status. Viceversa, ad avviso del rimettente, “non sembra possibile ricavare dal combinato disposto degli artt. 261, 147 e 148 un principio generale che consenta anche di disporre la trascrizione del diritto di abitazione”: ciò perché “le norme sulla trascrizione, rispondendo all’interesse pubblico alla sicurezza dei traffici giuridici, sono da considerarsi di stretta interpretazione nella parte in cui indicano gli atti soggetti a trascrizione”. La normativa impugnata, pertanto, presenta profili di illegittimità per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal momento che irragionevolmente “differenzia il regime dell’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale al termine della convivenza more uxorio da quello dell’assegnazione della casa familiare, nelle medesime condizioni di fatto, al genitore affidatario della prole legittima”, in violazione del dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e dell’obbligo dello stato di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale. I motivi. 1. – Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643 numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile assegnato. Ad avviso del rimettente, le norme impugnate contrastano in primis con il principio di parità di trattamento,dal momento che il regime di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale risulta irragionevolmente differenziato rispetto a quello del genitore affidatario di prole legittima; in secondo luogo, violano il disposto dell’art. 30 della Co1038 Famiglia stituzione, sia sotto il profilo del diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, sia sotto il profilo dell’obbligo per il legislatore di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale, purché compatibile con i diritti della famiglia legittima. 2. – La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati. Come sottolineato dal giudice rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 166 del 1998, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma cod. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore che non si titolare di diritti sull’immobile, ha affermato il principio secondo il quale la condizione dei figli deve essere considerata come unica, a prescindere dalla qualificazione del loro status, e non può incontrare differenziazioni legate alle circostanze della nascita: ciò perché il “principio di responsabilità genitoriale” di cui all’art. 30 della Costituzione rappresenta il fondamento di “quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole” (sentenza n. 166 del 1998), regole che debbono trovare uniforme applicazione indipendentemente dalla natura, giuridica o di fatto, del vincolo che lega i genitori. Conseguentemente, “il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti fra genitori e figli – legittimi e naturali riconosciuti – identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri” (sentenza n. 166 del 1998). Così, sempre secondo questa Corte, in attuazione del suddetto principio, e a conferma della preminenza attribuita al rapporto di filiazione ex se, l’art. 261 cod. civ. stabilisce che il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i diritti e doveri che spettano nei confronti dei figli legittimi e l’art. 317bis cod. civ. riconosce ad entrambi i genitori naturali, purché conviventi, la potestà sui figli, in modo corrispondente a quanto sancito per la famiglia legittima dall’art. 316 cod. civ., espressamente richiamato. Nel menzionare il complesso dei diritti e dei doveri facenti capo ai genitori, l’art. 261 cod. NGCC 2006 - Parte prima Corte cost., 21.10.2005, n. 394 civ. fa implicito rinvio al disposto degli artt. 147 e 148 cod. civ.; in particolare, l’art. 147 cod. civ. individua quale primo obbligo genitoriale quello di mantenimento della prole, il cui contenuto comprende in primis “il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente fra questa (...) la predisposizione e la conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita” (sempre ex sentenza n. 166 del 1998). Pertanto, se l’obbligo di mantenimento si traduce anche nell’assicurare ai figli un’idonea dimora, intesa come luogo di formazione della loro personalità, la concreta attuazione dello stesso non può incontrare differenziazioni in ragione della natura del vincolo che lega i genitori. 3. – Attraverso l’interpretazione sistematica delle norme che regolano i rapporti genitori-figli si individua la regola juris cui l’interprete deve attenersi in sede di applicazione concreta, nel rispetto del principio di responsabilità genitoriale, che impone la soddisfazione delle esigenze della prole a prescindere dalla qualificazione dello status della stessa. Se il diritto all’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla possibilità per il genitore naturale affidatario di minore – e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile – di trascrivere il provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari, onde garantire effettività alla tutela dei diritti della prole in caso di conflitto con i terzi. Sul punto devono essere richiamate le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 454 del 1989, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma, cod. civ., “nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini dell’opponibilità ai terzi”. Tale precedente ha stabilito che il provvedimento di assegnaNGCC 2006 - Parte prima Famiglia zione non ha la finalità di attribuire ad uno dei coniugi un titolo di legittimazione ad abitare, ma è funzionale a mantenere la destinazione dell’immobile a residenza familiare e ciò perché “il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall’interesse morale e materiale della prole affidatagli (sentenza n. 454 del 1989). Conseguentemente, il provvedimento di assegnazione deve poter essere trascritto, poiché, in caso contrario, l’atto non sarebbe opponibile ai terzi e potrebbe essere vanificato il vincolo di destinazione impresso alla casa familiare. Di tale necessità si è, del resto, avveduto lo stesso legislatore nel momento in cui ha stabilito che, in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegnazione dell’abitazione al genitore affidatario della prole, se trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 cod. civ. (art. 6, sesto comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74): con la sentenza n. 454 del 1989 questa Corte ha, così, stabilito che il non aver esteso la medesima facoltà al coniuge separato si traduce non in un’ingiustificata disparità fra coniugi separati e divorziati, “essendo gli uni e gli altri portatori di status personali differenziati”, ma in una diversità di trattamento “di una situazione assolutamente identica, quale è quella della prole affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato da vincolo matrimoniale” (sentenza n. 454 del 1989). Infatti, se la ratio sottesa all’istituto dell’assegnazione della casa familiare e alla trascrizione del relativo provvedimento è da ravvisarsi nel preminente interesse morale e materiale dei figli, la conservazione del vincolo di destinazione impresso all’abitazione domestica deve essere garantito agli stessi a prescindere dalle circostanze della nascita: i figli legittimi, di genitori che abbiano ottenuto la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed i figli naturali debbono poter fare assegnamento su di un identico trattamento e vedersi garantiti gli stessi strumenti di tutela, anche nei confronti di terzi controinteressati. A tal fine, peraltro, non è necessaria una norma esplicita, dal momento che la regula juris è 1039 Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento immanente al sistema e si ricava per via interpretativa applicando il principio di responsabilità genitoriale: l’assenza di una norma ad hoc che riconosca specificamente la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale non impedisce, anzi suggerisce, di trarre la regola da applicare da un’interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 della Costituzione e del superiore interesse del figlio alla conservazione dell’abitazione familiare. 4. – Pertanto, come il diritto del figlio naturale a non lasciare l’abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un’apposita previsione, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla stessa ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni dei terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall’art. 30 della Costituzione e tesa a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore. Il principio evocato dal Tribunale rimettente – la garanzia del minore attraverso la trascrizione del titolo che assegna al genitore affidatario il diritto di abitazione nella casa familiare – è ricavabile da un’interpretazione sistematica delle disposizioni a tutela della filiazione: di conseguenza, le norme censurate, interpretate come in motivazione, debbono ritenersi conformi a Costituzione. P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzio1040 Famiglia ne, dal Tribunale di Genova con l’ordinanza in epigrafe. [Capotosti Presidente – Contri Estensore] Nota di commento: «La Corte costituzionale, la famiglia di fatto e la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare tra conferme, antichi dubbi e novità legislative» I. Il caso La decisione che qui si annota è emessa nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Genova con istanza del 15.10.2003, in ordine agli artt. 261, 147, 148, 2643, n. 8, 2652, 2653, 2657 cod. civ. Dalla convivenza tra due partner, cessata al momento del giudizio, nasce un figlio che, in seguito alla rottura del legame, è affidato ad uno dei genitori; l’affidatario decide di adire l’autorità giudiziaria allo scopo di ottenere un provvedimento che, accertato il suo diritto all’abitazione sulla casa familiare in conseguenza dell’affidamento della prole ed in assenza di titolarità di precedenti diritti reali o personali di godimento sull’immobile, costituisca titolo trascrivibile ai fini dell’opponibilità ai terzi. Il giudice adito osserva, con riguardo al primo aspetto, che l’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale è consentita in forza di una passata decisione della Corte costituzionale (Corte cost., 13.5.1998, n. 166, cit. infra, sez. III), fondata sull’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 261, 147, 148, cod. civ., lette alla luce del principio di «responsabilità genitoriale». Il percorso interpretativo e sistematico di cui sopra non può tuttavia richiamarsi anche per ciò che attiene al secondo aspetto, inerente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, poiché «le norme sulla trascrizione, rispondendo all’interesse pubblico e alla sicurezza dei traffici giuridici, sono da considerarsi di stretta interpretazione nella parte in cui indicano gli atti soggetti a trascrizione». Per il giudice rimettente, pertanto, le norme impugnate costituiscono violazione del principio sulla parità di trattamento, poiché di fatto determinano un’irragionevole differenziazione della situazione del regime di assegnazione della casa familiare in presenza di figli legittimi o naturali. Inoltre, è da ritenersi doppiamente violato il disposto di cui all’art. 30 Cost., precisamente nella parte in cui impone ai genitori di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, e nella misura in cui assicura la tutela sul piano giuridico e sociale dei figli nati NGCC 2006 - Parte prima Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento fuori dal matrimonio, seppure compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima: il giudice delle leggi risponde con una sorprendente decisione interpretativa di rigetto. II. Le questioni 1. Provvedimenti giudiziali ed assegnazione della casa familiare. L’assegnazione della casa familiare, disciplinata nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, rispettivamente, agli artt. 155, comma 4o, cod. civ., e 6, comma 6o, l. 1o.12.1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificata dalla l. 6.3.1987, n. 74 (Nuove norme in materia di scioglimento del matrimonio), rientra tra i provvedimenti funzionali all’adempimento dell’obbligo di mantenimento della prole, di cui all’art. 147 cod. civ., dovere gravante sulla coppia genitoriale non soltanto nella fase fisiologica del rapporto, ma anche in quella destinata in via eventuale a concludersi con la crisi. Il dovere di mantenimento trova espressione in forme molteplici, in considerazione del momento della vita della coppia in cui tale obbligo è chiamato ad operare: nella fase della crisi, infatti, l’obbligo di mantenimento si sostanzia nel garantire ai figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti la prosecuzione della vita familiare in un ambiente non soltanto a loro consueto, perché oggetto di quotidiana frequentazione, ma idoneo più di ogni altro alla crescita ed al migliore sviluppo della personalità della prole: in tal senso si è espressa la Corte costituzionale nella nota decisione del 13.5.1998, n. 166, cit.: ivi si afferma che «sotto questo profilo l’obbligo di mantenimento si sostanzia quindi nell’assicurare ai figli l’idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica dei medesimi». Negli ultimi anni il S.C. è intervenuto più volte a delineare i caratteri del provvedimento di assegnazione della casa familiare, apportando un importante contributo alla qualificazione della fattispecie nascente dallo stesso provvedimento: dalle decisioni emerge l’indirizzo ondivago della Corte di Cassazione, che in qualche caso ha individuato nell’assegnazione della casa familiare una componente dell’assegno di mantenimento, concorrendo pertanto il provvedimento giudiziale, assieme agli altri criteri legali, alla definizione del quantum dell’assegno: in tal senso si è espressa Cass., 26.9.1994, n. 7865, in Fam. e dir., 1995, 28 ss., con nota di Cei. Quest’ultimo indirizzo, affermatosi in particolare in seguito alle modifiche apportate alla disciplina sullo scioglimento del matrimonio dalla l. n. 74/1987, appariva finalizzato a consentire l’assegnazione della casa adibita a residenza familiare anche NGCC 2006 - Parte prima Famiglia al coniuge non affidatario della prole o non convivente con figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti. L’opposto orientamento era, al contrario, volto a consentire l’assegnazione della casa familiare preferibilmente in favore del coniuge affidatario della prole, costituendo la presenza di figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti il presupposto per l’assegnazione della casa adibita a residenza della famiglia: in questo senso si era orientata la Supr. Corte già all’epoca della decisione del 20.11.1991, n. 12428, in questa Rivista, 1992, I, 231 ss., con nota di Quadri. Il contrasto tra i due differenti orientamenti, incentrato sulla presenza o meno della prole ai fini dell’assegnazione della casa adibita a dimora della famiglia, ha richiesto l’intervento della Supr. Corte, che, a sezioni unite, ha mostrato di prediligere il secondo tra gli indirizzi delineati dalle sue sezioni: il giudice di legittimità, nella decisione Cass., sez. un., 28.10.1995, n. 11297 (cit. infra, sez. III), ha infatti ritenuto che «Non è, invero, contestabile che il godimento della casa familiare costituisca un “valore economico” (...) e che di tale valore il giudice debba tenere conto ai fini della determinazione (o della revisione) dell’assegno dovuto ad uno dei coniugi e del complessivo assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati o divorziati», ma che tuttavia, alla luce delle modifiche apportate alla disciplina sul divorzio «vanno ribaditi e confermati i fondamentali principi enunciati nella sentenza di queste Sezioni unite n. 2494/1982 (...) ovviamente adattati alle innovazioni introdotte dall’art. 11 della legge n. 74 del 1987 (...) tra le quali preminente è l’ampliamento dell’ambito di tutela dell’interesse della prole, che resta al centro della nuova norma ed è esteso alla convivenza del genitore assegnatario con figli maggiorenni economicamente non autonomi». L’orientamento di cui sopra appare pertanto conforme a quello già affermato dalla Cassazione nella decisione a sezioni unite del 1982, in epoca dunque anteriore alla riforma della disciplina sullo scioglimento del matrimonio, in tema di separazione personale, un provvedimento dove pure si riconosce in capo all’autorità giudiziaria, proprio ai fini dell’individuazione dell’assegnatario, di discostarsi dall’indirizzo maggioritario, in considerazione della complessità degli interessi coinvolti in concreto e delle soluzioni di fatto applicabili. Da quanto sopra messo in evidenza, può dirsi confermato in giurisprudenza l’orientamento che individua nel provvedimento di assegnazione della casa familiare uno strumento di tutela della prole e non, salvo qualche discorde pronunzia, una componente dell’assegno di mantenimento: l’assegnazione della casa costituisce dunque un provvedimento che 1041 Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento attiene alla regolamentazione dei rapporti verticali tra genitori e figli e non tocca quelli orizzontali tra i coniugi. Di recente, la normativa in materia è stata oggetto di modifiche a seguito dell’entrata in vigore della l. 8.2.2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli): la novella legislativa ha innovato in toto l’art. 155 cod. civ. ed ha introdotto nell’ambito della disciplina codicistica le disposizioni di cui gli artt. 155 bis-155 sexies. Ai fini che qui rilevano, occorre considerare i principi esposti nella disposizione di cui all’art. 155 quater: ad una prima lettura del dettato normativo, pare di poter individuare alla base della disposizione, che regolamenta l’assegnazione della casa familiare, una duplicità di criteri che, secondo un sistema di priorità degli interessi tutelati predisposto dal legislatore, sono da tenersi in considerazione ai fini dell’assegnazione. Presupposto prioritario del provvedimento è certamente «l’interesse dei figli», sebbene non sia ripetuta nell’ambito della disposizione la formula normativa che, ai sensi del vecchio art. 155, comma 4o, cod. civ., prevedeva la preferenziale assegnazione della casa al coniuge al quale fossero stati affidati i figli. Certo, il profilo dell’affidamento della prole dovrà tuttora essere preso in considerazione dall’autorità chiamata a decidere, ma sembra di capire che l’affidamento dei figli costituirà soltanto uno dei profili oggetto di valutazione. In posizione secondaria, il legislatore stabilisce che dell’assegnazione il giudice debba tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, in considerazione anche dell’esistenza di un «eventuale titolo di proprietà» di uno di essi o di entrambi sull’immobile. Il principio enunciato non è di poco conto, poiché sembra di comprendere, dalla lettura della norma, che l’autorità giudiziaria, dovendo tenere conto dell’assegnazione all’uno o all’altro coniuge nella regolamentazione dei rapporti economici tra di essi, debba inserire il provvedimento di assegnazione tra gli aspetti da valutare ai fini (anche) della determinazione dell’eventuale assegno di mantenimento. La Supr. Corte ha per altro, nel corso degli anni, contribuito a definire la natura del diritto spettante al coniuge assegnatario, che, in assenza di titolarità di precedenti diritti reali o personali di godimento sul bene, ha origine proprio nel provvedimento che dispone l’assegnazione della casa familiare. In forza dell’orientamento fino ad oggi maggioritario, il coniuge assegnatario della casa risulterebbe titolare di un diritto personale di godimento, un diritto, pertanto, al quale, salvo pronunzie minoritarie, non si riconosce natura reale e che si discosta dal 1042 Famiglia diritto reale di abitazione disciplinato all’art. 1022 cod. civ.; qualora invece il coniuge assegnatario della casa familiare sia già titolare di uno specifico diritto sul bene, che abbia titolo in un autonomo rapporto, il provvedimento di assegnazione, per il S.C., non risulta tale da incidere sulla natura e sulla fonte del diritto in questione, restando assorbita la nuova fattispecie nell’ambito del rapporto già esistente al tempo del provvedimento giudiziale di assegnazione: in questo senso si è orientata anche la decisione della Cassazione: Cass., 21.7.2004, n. 13603, in questa Rivista, 2005, I, 799 ss. Le recenti modifiche introdotte nell’ambito della disciplina della separazione e di quella dell’affidamento sembrano indurre alle conclusioni di cui sopra: all’art. 155 quater, comma 1o, ult. parte, sono elencate le cause di cessazione del diritto di godimento sul bene (si noti per inciso che tra le cause non è compresa la cessata convivenza con i figli o il raggiungimento dell’indipendenza economica degli stessi). Anche la «precarietà» del diritto dell’assegnatario discendente dal provvedimento giudiziale, modificabile quest’ultimo come gli altri provvedimenti riguardanti i coniugi, potrebbe indurre a propendere per una effettiva mancanza dei caratteri della realità e per la configurazione, al contrario, di un diritto di godimento di natura personale. 2. Assegnazione della casa familiare e diritti dei terzi. Dal provvedimento di assegnazione della casa familiare nasce in capo al coniuge assegnatario un diritto opponibile ai terzi acquirenti: tale è il sistema che, il legislatore, coadiuvato nel recentissimo passato dall’intervento della Corte costituzionale, ha ordito al fine di rendere effettivo il godimento dell’abitazione adibita a residenza della famiglia ed effettiva altresì la tutela del coniuge e della prole, naturale destinataria del provvedimento. È ormai risalente nel tempo, ma non per questo meno rilevante, l’intervento della Consulta che estese la previsione dettata all’art. 6, comma 6o, l. n. 898/1970, anche alle ipotesi in cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare fosse stato emesso nell’ambito di un giudizio di separazione personale tra i coniugi: in tal senso, si veda Corte cost., 27.7.1989, n. 454 (cit. infra, sez. III). La disposizione, dettata per disciplinare lo scioglimento del matrimonio (art. 6, comma 6o, l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 74 del 1987), stabilisce infatti che «L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile», secondo una formulazione che, come rilevato da più parti, ha molto probabilmente generato più problemi di quanti non ne abbia risolto. NGCC 2006 - Parte prima Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento Con la decisione del 1989, il Giudice delle leggi ha ritenuto che costituisse fonte di violazione del principio d’eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., non il «deteriore trattamento del coniuge separato rispetto al divorziato, essendo l’uno e l’altro portatori di status personali differenziati», ma la «diversità di trattamento di una situazione assolutamente identica, qual’é quella della prole affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato dal vincolo matrimoniale», giungendo pertanto alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 155, comma 4o, cod. civ., «nella parte in cui non prevede l’opponibilità al terzo acquirente del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole mediante trascrizione». Risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in merito all’applicazione della norma (art. 6, comma 6o, l. n. 898/1970), dettata per i procedimenti di scioglimento del matrimonio ma applicabile, in forza della decisione n. 454/1989 della Consulta, anche a quelli di separazione, la Supr. Corte a sezioni unite ha indicato di recente i criteri atti a regolamentare i possibili conflitti tra il diritto del coniuge assegnatario della casa adibita a residenza familiare ed i terzi aventi causa dal titolare del medesimo bene. La Cassazione, infatti, ha sancito il principio in forza del quale il provvedimento di assegnazione della casa familiare, qualora non sia stato trascritto, é opponibile ai terzi, che hanno acquistato diritti sul bene nel periodo successivo al provvedimento, per un periodo di tempo circoscritto al novennio, in applicazione del disposto di cui all’art. 1599, comma 3o, cod. civ. Se trascritto, il provvedimento di assegnazione della casa familiare sarà opponibile ai terzi anche per un periodo di tempo superiore, fino al perdurare di quello stesso interesse della prole che ha indotto il Giudice a disporre l’assegnazione dell’immobile. L’opponibilità del diritto del coniuge assegnatario vale avverso i terzi che hanno acquistato diritti sull’immobile in data successiva al provvedimento di assegnazione: conservano pertanto il proprio diritto sul bene, risultando ad essi non opponibile il provvedimento stesso, i terzi titolari di diritti acquistati in data antecedente all’assegnazione della casa adibita a residenza familiare. Anche in una recente decisione, il S.C. ha ribadito l’orientamento ormai consolidato, ritenendo che, ai fini dell’opponibilità al terzo «che ha acquistato successivamente (...) basta la data certa dell’assegnazione che v’é sempre per la natura del provvedimento giudiziale che la dispone (...) anche indipendentemente dalla conoscenza effettiva dell’atto e dalla trascrizione di esso». L’acquirente potrà eventualmente, qualora siano NGCC 2006 - Parte prima Famiglia presenti i presupposti della fattispecie, agire nei confronti del dante causa ex art. 1489 cod. civ., che disciplina la vendita di cosa gravata da oneri o altri diritti di godimento facenti capo a terzi, oltre che ricorrere all’azione generale di risarcimento per i danni subiti. Il novello legislatore ha di recente previsto, all’art. 155 quater, comma 1o, ult. parte, la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione (e di quello di revoca) e la sua opponibilità ai terzi ai sensi di quanto previsto all’art. 2643 cod. civ.: nulla il legislatore ha aggiunto sull’eventuale tipologia di fattispecie, tra quelle elencate all’art. 2643 cod. civ., nell’ambito della quale il provvedimento di assegnazione dovrà essere ricompreso, probabilmente facendo (tacita) assegnazione sulla previsione finale di cui al n. 14 della norma, che consente di trascrivere le sentenze che abbiano come effetto quello di costituire, modificare o trasferire uno dei diritti di cui ai numeri precedenti della stessa disposizione (art. 2643 cod. civ.), in considerazione dell’eventuale assimilazione del diritto dell’assegnatario a quello del conduttore. 3. La famiglia di fatto e l’ordinamento giuridico, tra previsioni legislative e dichiarazioni d’incostituzionalità. Quello delle convivenze more uxorio o famiglie di fatto costituisce un fenomeno rilevante dal punto di vista sociale, interessato sia da interventi giurisprudenziali [v. Corte cost., 7.4.1988, n. 404, cit. infra, sez. III, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1o, l. 27.7.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevedeva la successione nel contratto di locazione in favore del convivente more uxorio quando vi fosse prole naturale, in presenza di una cessata convivenza], sia da recenti interventi legislativi [cfr. art. 330, comma 2o, cod. civ., come modificato dalla l. 28.3.2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile); Titolo IX bis, Ordini di protezione contro gli abusi familiari, artt. 342 bis ss. cod. civ., aggiunto dalla l. 4.4.2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari); art. 6, comma 1o, l. 4.5.1983, n. 184, come modificata dalla l. n. 149/ 2001; art. 4, comma 2o, l. n. 54/2006]. Gli interventi di cui sopra, tuttavia, in quanto finalizzati a regolamentare sul piano giuridico alcuni aspetti della vita sociale dei conviventi, hanno messo in luce l’esclusiva rilevanza dei rapporti tra i conviventi di fatto ed i terzi, mentre nulla si è detto né si dice con riguardo agli eventuali obblighi gravanti in senso reciproco sui partner. Anche l’orientamento, da lungo tempo affermato1043 Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento si, che individua nelle prestazioni tra conviventi l’adempimento di un’obbligazione naturale, fattispecie incentrata sull’istituto della soluti retentio, ai sensi di quanto disposto all’art. 2034 cod. civ., non sempre consegue l’effetto di garantire al meglio la tutela del partner più debole. Da qui la ricerca di rimedi di carattere generale che, nell’ambito della materia delle obbligazioni e del diritto della famiglia, rappresentino un valido strumento atto a tutelare la parte debole del rapporto e, al tempo stesso, consentano di ritenere attuato il principio solidaristico che è alla base degli scambi e delle prestazioni realizzati in corso di convivenza. Nell’ambito dei principi generali, la dottrina ha individuato nell’azione generale d’ingiustificato arricchimento, di cui all’art. 2041 cod. civ., uno degli strumenti di tutela del partner; rilevano in materia anche alcune norme che attengono alla disciplina legale della separazione (artt. 150 ss. cod. civ.) e del divorzio (cfr. l. n. 898/1970, come modificata dalla l. n. 74/1987), che si ritengono applicabili in quanto espressione di rimedi generali nella crisi della famiglia. La recente l. n. 54/2006, all’art. 4, comma 2o, ha esteso le disposizioni di cui alla stessa legge anche ai procedimenti che coinvolgono la prole di genitori non coniugati. Si discute anche dell’applicabilità ai conviventi della disposizione di cui all’art. 230 bis: la dottrina maggioritaria nega l’applicabilità in via analogica, la norma tuttavia costituisce espressione di un principio generale, ovvero l’assenza di una presunzione di gratuità delle prestazioni che costituiscono esercizio di attività lavorativa. Come rilevato da certa dottrina, all’assegnazione della casa familiare il legislatore ha dedicato un’importante previsione ben prima della riforma della disciplina sullo scioglimento del matrimonio: il riferimento è all’art. 6, comma 2o, l. n. 392/1978, che prevede, in caso di assegnazione della casa locata in sede di separazione giudiziale o di scioglimento del matrimonio, il subingresso, in luogo del primitivo conduttore, del coniuge assegnatario all’interno del rapporto di locazione già esistente. La disposizione di cui all’art. 6, comma 2o, l. n. 392/1978, fu, come sopra ricordato, dichiarata incostituzionale (Corte cost., 7.4.1988, n. 404, cit.) nella misura in cui essa non prevedeva la successione nel contratto di locazione del convivente in caso di cessata convivenza ed in presenza di prole naturale e, seconda fattispecie, nella parte in cui essa non contemplava il convivente tra i successibili nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore: fu pertanto necessario, ai fini dell’applicabilità della norma alla famiglia di fatto, un intervento della Consulta, unitario ma a largo spettro. 1044 Famiglia 4. La tutela del coniuge e quella del convivente nell’assegnazione della casa familiare. La Supr. Corte, nella già citata decisione a sezioni unite (Cass., sez. un., 28.10.1995, n. 11297), ha istituito una stretta interdipendenza tra l’assegnazione della casa adibita a residenza familiare e l’affidamento della prole: per la Corte, pertanto, «la compressione del diritto di godimento dell’immobile ed il sacrificio del titolare possono essere giustificati soltanto dall’esigenza di tutelare con tale mezzo gli interessi della prole, ritenuti prioritari e prevalenti». Lo scenario delineato potrebbe tuttavia modificarsi in seguito alle novità introdotte dalla recente l. n. 54/2006: in previsione di quanto disposto dall’art. 155 quater, comma 1o, cod. civ., infatti, nell’assegnazione della casa familiare il giudice dovrà tenere conto, in via prioritaria, dell’interesse della prole ed a tale interesse potrebbe anche non corrispondere la permanenza della prole stessa nell’immobile adibito fino a quel momento a dimora della famiglia. Nell’assegnazione della casa familiare in sede di scioglimento della convivenza di fatto, la Corte costituzionale, con la già citata decisione n. 166/1998, ha ritenuto applicabili anche alla crisi della famiglia di fatto le disposizioni di cui agli artt. 151, comma 1o, e 155, cod. civ. (nella precedente formulazione), in considerazione e dello «spirito della riforma del 1975», in forza del quale «il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra genitori e figli – legittimi e naturali riconosciuti», e «dell’applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data effettiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status»: l’estensione della recente novella legislativa alla famiglia di fatto è per altro espressamente prevista dalla l. n. 54/2006, all’art. 4, comma 2o. Nella più recente decisione n. 394 del 2005, in commento, la Consulta ha ritenuto di dover trarre dalle norme tacciate d’incostituzionalità la soluzione conforme ai principi dell’ordinamento: per la Corte costituzionale, infatti, la regula juris è immanente al sistema, che pertanto non necessita affatto di una pronuncia d’incostituzionalità nei limiti di cui alla richiesta del giudice istante. Anche nel caso in esame, come nel recente passato, il giudice delle leggi ha imperniato per intero la propria decisione sul principio di «responsabilità genitoriale»: pur in assenza di una disposizione che espressamente contempli la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore del genitore affidatario della prole naturale, il criterio della responsabilità genitoriale, in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale di cui all’art. 30 Cost., consente al nostro ordinamento di passare indenne attraverso l’esame della Corte. NGCC 2006 - Parte prima Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento Per il Collegio, dunque, «l’assenza di una norma ad hoc» nel senso di cui sopra «non impedisce, anzi suggerisce, di trarre la regola da applicare da un’interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 della Costituzione e del superiore interesse del figlio alla conservazione dell’abitazione familiare». Se si considerano, per un verso, la decisione n. 166/1998 e quella più recente del medesimo tenore (Corte cost., 21.10.2005, n. 394, cit.), e per l’altro la storica sentenza n. 454/1989, non può non apparire evidente il salto compiuto dal giudice delle leggi dalla fine degli anni Ottanta ad oggi. Nella decisione risalente alla fine degli anni Ottanta, infatti, la Corte costituzionale avvertì l’esigenza di accogliere l’istanza di incostituzionalità e di dichiarare incostituzionale la disposizione di cui all’art. 155, comma 4o, cod. civ., proprio nella misura in cui, con evidente disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina sullo scioglimento del matrimonio, la norma non prevedeva la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare anche per il coniuge separato. Nella più recente pronunzia (Corte cost., 21.10.2005, n. 394, cit.), il giudice delle leggi, lungi dal ripetersi in ordine all’accoglimento dell’istanza d’incostituzionalità, ha ritenuto che la questione sollevata dal rimettente fosse già in partenza dotata di un’idonea soluzione e che anzi la risposta al quesito posto fosse da rintracciare nell’ambito del sistema giuridico interno; in forza di tale assunto, i principi che il giudice rimettente ha ritenuto violati, nel capovolgimento operato dalla Corte costituzionale, si sono ritrovati applicati de jure. La decisione della Consulta, sebbene coerente con i principi affermati dallo stesso giudice in favore della tutela della prole, si presenta in contrasto con quanto in precedenza affermato dallo stesso giudice sull’ammissibilità dell’applicazione in via analogica alla famiglia di fatto di talune delle disposizioni dettate dal legislatore per la famiglia legittima. Le disposizioni di cui agli artt. 155, comma 4o, cod. civ. (nella precedente formulazione), e 6, comma 6o, l. n. 898/1970, sono definite dal giudice delle leggi come eccezionali, in quanto derogatorie del principio dell’ordinamento che afferma l’inopponibilità, salvo che essa non sia «eccezionalmente» ammessa, dei diritti personali di godimento su beni immobili agli aventi causa del concedente; tuttavia, le stesse norme sono oggetto, nella recente decisione della Consulta, di un’interpretazione sistematica che consentirebbe di traslare i principi enunciati anche ai conviventi di fatto. Pertanto, come bene è stato detto, delle due l’una: o si tratta di norme eccezionali, e come tali NGCC 2006 - Parte prima Famiglia non suscettibili di applicazione «oltre i casi ed i tempi in esse considerati» (art. 14 disp. prel. cod. civ.) oppure si tratta di disposizioni non eccezionali, ma «regolari», come tali possibile oggetto di un’interpretazione che consenta di trarre da quelle norme «un principio inespresso conforme a Costituzione» (Velluzzi, 888, cit. infra, sez. III). Le modifiche introdotte dalla recente l. n. 54/2006 sembrano confermare quanto sopra: non soltanto si è affermata la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare (art. 155 quater, comma 1o, cod. civ.), ma si è per altro provveduto a sancire espressamente l’applicabilità delle disposizioni della legge anche ai soggetti non coniugati (art. 4, comma 2o, l. n. 54/2006). 5. La trascrizione e la circolazione dei diritti. Nella decisione che qui si annota la Consulta opera la valutazione di interessi contrapposti, tutti rilevanti, ma uno dei quali destinato a soccombere all’altro: per la Corte, infatti, la tutela dell’interesse della prole a godere dell’abitazione familiare, intesa quale luogo centrale della vita della famiglia ed in previsione di uno sviluppo armonico della personalità dei figli, deve necessariamente prevalere anche su eventuali diritti dei terzi, acquistati dagli stessi sull’immobile adibito a residenza familiare. Un a., a cui si rinvia per la dottrina, in altra sede, ha ritenuto di dover sottolineare la necessaria inconciliabilità, ab origine, tra interessi che non vivono nell’ambito di uno stesso rapporto o, meglio, tra situazioni soggettive una delle quali trova il proprio naturale svolgimento nell’ambito di un rapporto obbligatorio (l’interesse del figlio, che opera all’interno del rapporto genitori-figli), mentre l’altra è da ritenersi opponibile erga omnes (la tutela dei diritti del proprietario). Anche il S.C., in una recente decisione, pare preconizzare per certi aspetti quanto sopra brevemente delineato (v. Cass., 21.7.2004, n. 13063, in Familia, 2004, 870 s.): ivi si afferma che «i limiti soggettivi ed oggettivi del provvedimento di assegnazione non consentono una compressione dei diritti vantati dal dominus», sebbene tale affermazione valga, per la Corte, con riguardo a fattispecie giuridiche che rinvengono la propria «radice nella solidarietà coniugale o postconiugale», mentre così non sembra essere per gli obblighi di mantenimento della prole, i quali gravano comunque sui genitori, indipendentemente dalle sorti del vincolo, giuridico o di fatto, che li unisce. Ciò che viene in rilievo in questa sede è, per un verso, la forza del diritto proprietario, l’interesse dei terzi alla sicurezza dei traffici immobiliari ed in particolare a non vedersi opporre oneri o vincoli alla proprietà non facilmente accertabili, sia pure con un 1045 Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento comportamento ordinariamente diligente; a tutto ciò si contrappone l’interesse, certamente condivisibile, della prole a continuare a godere dell’abitazione familiare, che si identifica con lo spazio fisico il quale, essendovi stata prevalentemente localizzata la vita della famiglia, appare maggiormente idoneo ad una serena prosecuzione delle dinamiche del nucleo familiare. Nell’ambito dell’ordinanza di rimessione da cui è scaturita la decisione della Corte costituzionale n. 394/2005, il rimettente richiama le disposizioni di cui agli artt. 2643, n. 8, 2652, 2653, 2657 cod. civ.: tali norme sarebbero incostituzionali nella misura in cui esse «non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile assegnato». Per la Consulta, «l’assenza di una norma ad hoc che riconosca specificamente la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale non impedisce, anzi suggerisce, di trarre la regola da applicare da un’interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 della Costituzione e del superiore interesse del figlio alla conservazione dell’abitazione familiare». La Corte, pertanto, rinvia a forme di interpretazione sistematica delle norme che costituiscono il fondamento normativo in tema di filiazione: dunque, ben può essere il diritto dei terzi compresso in presenza dello svolgimento e dell’attuazione del principio di responsabilità genitoriale che, in forza del disposto di cui all’art. 30 Cost., assicura alla prole, legittima o naturale, eguale grado di protezione. L’assenza di una disposizione ad hoc in materia è stata nel frattempo colmata dalla l. n. 54/2006 che, all’art. 155 quater, comma 1o, ult. parte, ha espressamente previsto la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione ai sensi dell’art. 2643 cod. civ.: anche in mancanza della collocazione del diritto dell’assegnatario tra le fattispecie di cui alla norma da ultimo richiamata, il legislatore ha per intanto equiparato il diritto in questione agli altri i cui titoli sono trascrivibili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2643 cod. civ. Il diritto dell’assegnatario, pertanto, configurerebbe un diritto personale di godimento, atipico, la cui trascrivibilità ed opponibilità ai terzi titolari a loro volta di diritti sul bene ha richiesto l’espresso intervento del legislatore: la disposizione, che pertanto tutela i destinatari del provvedimento di assegnazione, in considerazione della comparazione tra interessi contrapposti, potrebbe ritenersi manifestazione, entro certi limiti, di quella funzione sociale 1046 Famiglia che la Carta costituzionale, all’art. 42, comma 2o, Cost., riconosce alla proprietà privata. Poiché al momento della decisione della Consulta la normativa applicabile era costituita dall’art. 155, comma 4o, cod. civ., nella precedente formulazione, la questione avrebbe forse richiesto un intervento maggiormente incisivo da parte della stessa Corte, con la dichiarazione d’incostituzionalità delle norme sollevate dal giudice rimettente. Deve rilevarsi che l’art. 4, comma 1o, l. n. 54/2006, sancisce l’effetto retroattivo delle disposizioni contemplate dal provvedimento normativo in tutti i casi in cui il decreto di omologa, la sentenza di separazione giudiziale, quella di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso siano già stati emessi; pertanto, in caso di trascrizione del relativo provvedimento, in conformità della recente normativa, i possibili conflitti tra l’assegnatario ed i terzi acquirenti dovranno risolversi in attuazione della disciplina fondata sul principio di priorità della trascrizione, di cui agli artt. 2643 ss. cod. civ. Ciò che non convince nella decisione annotata è la difficoltà riscontrabile nell’applicazione di norme, l’art. 155, comma 4o, cod. civ. (nella precedente formulazione), e l’art. 6, comma 6o, l. n. 898/1970, che, in quanto eccezionali, non consentirebbero un’operazione di tal genere. Nonostante la possibile assonanza tra gli effetti del provvedimento di assegnazione della casa familiare, la cui durata è subordinata alle esigenze della prole, ed il contratto di locazione, in specie quello ultranovennale, non possono trascurarsi le diversità di funzioni e di natura a cui i due atti assolvono, che non consentono la piena assimilabilità delle ragioni del coniuge assegnatario a quelle del conduttore. Sarebbe, in conclusione, parsa maggiormente idonea ai fini della tutela della prole, in qualità di principale destinataria del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, in conformità di quanto sancito anche dalla recente l. n. 54/2006 (v. art. 155 quater, comma 1o, cod. civ.), l’accoglimento da parte della Consulta dell’istanza d’incostituzionalità: non deve al riguardo dimenticarsi, infatti, che, trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto, la decisione della Corte costituzionale vincola esclusivamente il giudice che ha sollevato l’istanza, non escludendo soluzioni differenti da parte di corti diverse da quella rimettente. III. I precedenti 1. Provvedimenti giudiziali ed assegnazione della casa familiare. La sentenza in commento è pubblicata anche in Dir. e giust., 2005, n. 40, 18 ss., con nota di Dosi, Casa coniugale: mai NGCC 2006 - Parte prima Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento più figli e figliastri. Pari dignità per il diritto di abitazione, ivi, 16 ss. Sull’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale, v. Corte cost., 13.5.1998, n. 166, in Rass. dir. civ., 1998, 880, con nota di Velluzzi, Diritto all’abitazione della casa familiare, filiazione naturale e famiglia di fatto: la Corte costituzionale tra principi inespressi e ideologia, ivi, 883, nt. 15, dove l’a., con riguardo al criterio dell’interpretazione sistematica adottato dalla Consulta, afferma che «la Corte sembra aver inteso l’interpretazione sistematica come utilizzo di più norme in connessione tra loro al fine di trarne un principio inespresso conforme a Costituzione». Per l’ammissibilità della fattispecie, v. pure Cass., 26.5.2004, n. 10102, in Fam. e dir., 2005, 23 ss., con nota di Dolcini. Cfr. Cass., sez. un., 23.4.1982, n. 2494, in Mass. Giust. civ., 1982. Sulla misura dell’assegno di mantenimento, nell’ambito delle cui componenti naturali rientrerebbe anche l’assegnazione della casa familiare, v. la recente Cass., 12.1.2000, n. 266, in Giust. civ., 2000, I, 317 ss. In favore dell’orientamento che predilige l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, v. Cass., sez. un., 28.10.1995, n. 11297, in Fam. e dir., 1995, 526 ss.; v., pure, di recente Cass., 18.9.2003, n. 13736, ivi, 2004, 611 ss. 2. Assegnazione della casa familiare e diritti dei terzi. Sull’opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione dell’abitazione familiare, v. Cass., sez. un., 26.7.2002, n. 11096, in questa Rivista, 2003, I, 470, con nota di Busani; per l’opponibilità al terzo acquirente soltanto in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione, v. Cass., 6.5.1999, n. 4529, ivi, 2000, I, 105 ss., ove la Corte orienta la decisione in considerazione della differente genesi del diritto di godimento, «con la conseguente inapplicabilità, in difetto di espressa disposizione, della norma in tema di opponibilità al terzo delle locazioni infranovennali. Tale opponibilità al terzo acquirente dell’immobile assegnato è consentita solo in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione». Cfr. sul tema Cass., 2.4.2003, n. 5067, in Fam. e dir., 2003, 489 ss., con nota in parte critica di Winkler. Per l’inopponibilità del provvedimento giudiziale avverso i terzi acquirenti di diritti in epoca anteriore all’assegnazione della casa familiare, v. Trib. Mantova, 4.2.2003, ibidem, 594 ss. V. pure, per l’inopponibilità ai terzi del diritto del beneficiario della casa familiare in caso di alienazione del bene, Cass., 31.1.1986, n. 624, in Foro it., 1986, I, 1317 ss., con nota di Jannarelli. NGCC 2006 - Parte prima Famiglia Nel senso dell’inopponibilità ai terzi aventi causa, cfr. App. Firenze, 12.3.1985, in questa Rivista, 1986, I, 338 ss. 3. La famiglia di fatto e l’ordinamento giuridico, tra previsioni legislative e dichiarazioni d’incostituzionalità. Sulla prova della durata e dei caratteri del rapporto di convivenza ai fini del risarcimento del danno biologico e morale derivato da lesioni subite dal convivente, v. Cass., 29.4.2005, n. 8976, in www.legge-e-giustizia.it/2005. Sul risarcimento per l’uccisione del partner, v. pure Trib. Milano, 9.3.2004, in questa Rivista, 2005, I, 213 ss. Cfr. Cass., 13.3.2003, n. 3713, in Giur. it., 2004, 532, sul mancato inquadramento delle prestazioni effettuate dai partner nell’ambito delle obbligazioni naturali in presenza di taluni caratteri. V. Cass., 28.1.1998, n. 822, in Fam. e dir., 1998, 125 ss., sul ricorso ai criteri di cui all’art. 6, comma 6o, l. n. 898/1970. V. sul tema pure Trib. Palermo, ord. 20.7.1993, in Foro it., 1996, I, 122 ss. Cfr. Trib. Milano, 23.1.1997, Fam. e dir., 1997, 560 ss., in favore dell’applicabilità della disciplina legislativa sull’assegnazione della casa familiare alla prole naturale, anche se, nel caso di specie, con dubbia soluzione. V. pure Trib. min. Bari, 11.6.1982, in Foro it., 1982, I, 2031, con nota di Jannarelli. 4. La tutela del coniuge e quella del convivente nell’assegnazione della casa familiare. V. Corte cost., 7.4.1988, n. 404, in Rass. dir. civ., 1988, 932, con nota di Saturno. Sulla natura personale del diritto spettante al coniuge assegnatario dell’abitazione, cfr. Cass., 8.4.2003, n. 5455, in Gius, 2003, 1840, e in Fam. e dir., 2003, 439 ss., con nota di Quargnolo, Assegnazione della casa coniugale e tutela del terzo acquirente; nello stesso senso, v. Trib. Lucca, 11.2.1983, in questa Rivista, 1986, I, 328 ss. V. Trib. Catania, 11.7.1985, ibidem, I, 339 ss., con nota di Giusti, in favore della realità del diritto dell’assegnatario. Sull’applicabilità della disciplina dell’impresa familiare anche alla famiglia di fatto, cfr. Cass., 15.3.2006, n. 5632, ined., ove si sostiene «l’alternatività» tra i «vincoli di solidarietà e affettività» che danno luogo ad attività lavorativa e di assistenza in favore del convivente e i «vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato». 5. La trascrizione e la circolazione dei diritti. V. Cass., 21.7.2004, n. 13063, in Familia, 2004, II, 870 s., sull’ammissibilità della compressione dei diritti vantati dal dominus. 1047 Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento IV. La dottrina 1. Provvedimenti giudiziali ed assegnazione della casa familiare. Per un primo commento alle disposizioni introdotte dalla l. n. 54/2006, v. Tommaseo, La disciplina processuale della separazione e del divorzio dopo le riforme del 2005 (e del 2006), in Fam. e dir., 2006, 7 ss. In senso critico avverso la decisione delle sez. un., Cass., n. 11297/1995, v. De Marzo, Assegnazione della casa familiare: la storia infinita, ivi, 1998, 128; l’a. riconosce tuttavia alla decisione del S.C., «il merito di rendere palese l’implicito presupposto dell’orientamento restrittivo da essa propugnato, rappresentato dal timore che l’assegnazione della casa coniugale,ove intesa quale componente in natura dell’obbligo di mantenimento, finisca per divenire una sorta di “esproprio senza indennizzo”». Nel senso di ritenere che «la realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole costituisca solo una delle ragioni giustificatrici dell’assegnazione, senza escludere, anzi imponendo, la valutazione di altre e diverse circostanze», v. Di Nardo, nota a Corte cost., 27.7.1989, n. 454, in questa Rivista, 1990, I, 295 ss. Sull’assegnazione della casa familiare e sulla mancata incidenza del relativo provvedimento in caso di preesistente diritto sulla casa in favore dell’assegnatario, v. in termini dubitativi Scarano, Comodato di casa familiare e provvedimento di assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio, in Familia, 2004, II, 881 ss., che adombra, in via per altro ipotetica, una possibile funzione sanzionatoria del provvedimento in danno del coniuge non assegnatario, quali «neppure la misura di salvaguardia dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare ex artt. 342 bis ss. cod. civ. può correttamente ritenersi configurare». Sulla sorte del provvedimento di assegnazione della casa familiare, in seguito alla modifica delle circostanze che hanno determinato l’assegnazione, v. De Marzo, Modifica delle decisioni in tema di assegnazione della casa coniugale e “cancellazione della trascrizione”, in Fam. e dir., 2004, 63 ss. Cfr., per alcuni degli aspetti inerenti all’applicazione della l. n. 154/2001, Paladini, L’ordine di protezione dell’allontanamento dalla casa familiare: aspetti problematici e ambito di applicazione, in I modelli familiari tra diritti e servizi, a cura di Gorgoni, Jovene, 2005, 197-214. In tema di filiazione, v. Zatti, Familia, familiae Declinazioni di un’idea. II. Valori e figure della convivenza e della filiazione, in Familia, 2002, 355 ss.; v. pure Id., Introduzione, nel Trattato dir. fam., diretto da Zatti, I, Famiglia e matrimonio, a cura di Ferrando - Fortino - Ruscello, Giuffrè, 2002, 1 ss. Cfr. inoltre Mantovani, I fondamenti della filia1048 Famiglia zione, ivi, II, Filiazione, a cura di Collura - Lenti Mantovani, Giuffrè, 2002, 3 ss. V. pure Zatti, Il diritto della filiazione: dal dominio dei modelli al problema degli interessi, in Famiglia e diritto a venti anni dalla riforma, a cura di Belvedere-Granelli, Cedam, 1996, 79 ss. 2. Assegnazione della casa familiare e diritti dei terzi. Sulla inopponibilità ai terzi acquirenti del provvedimento di assegnazione della casa familiare emesso in sede di separazione, v., nella fase antecedente all’approvazione della l. n. 74 del 1987, Cass., 16.10.1985, n. 5082, in Giust. civ., 1986, I, 72, con nota parzialmente critica di A. Finocchiaro, Natura non reale dell’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, nel corso del giudizio di separazione personale, e pretesa inopponibilità di tale assegnazione al terzo acquirente dell’immobile; ivi il S.C., oltre ad affermare l’opponibilità del suddetto provvedimento al terzo acquirente in assenza di un accollo espresso, nega anche l’applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 6, comma 2o, l. n. 392/1978, «sia perché la posizione dei soggetti nella successione degli eventi è antitetica a quella di specie, sia perché è significativo e risolutivo il rilievo che, avendo la legge regolamentato, con eccezione ai principi generali, il solo caso della successione nel contratto di locazione, ha con ciò stesso, implicitamente, escluso il diverso caso della opponibilità ad un terzo acquirente (...) di un rapporto non contrattuale quale quello di specie». Sul tema cfr. in senso critico Quadri, Trascrizione e opponibilità dell’assegnazione della casa familiare, in questa Rivista, 2000, I, 108: l’a. ritiene che nelle ipotesi di cui alla decisione della Corte, che «si dimostra particolarmente risoluta nel far piazza pulita dei precedenti contrari (...) l’interprete (...) al di là delle personali valutazioni circa la bontà delle scelte legislative, debba conferire adeguata rilevanza agli argomenti di carattere sistematico e storico, atti ad enucleare quella “intenzione del legislatore”, sola (e conclusivamente) decisiva, ai sensi dell’art. 12, comma 1o, disp. prel. cod. civ.». 3. La famiglia di fatto e l’ordinamento giuridico, tra previsioni legislative e dichiarazioni d’incostituzionalità. Sulla «famiglia di fatto», v. in senso parzialmente critico Carbone, La Consulta non riconosce la famiglia di fatto, ma tutela il diritto dei figli all’abitazione, nota a Cass., 13.5.1998, n. 166, in Fam. e dir., 1998, 210 ss. In tema di convivenze omosessuali, v. Cordiano, Tutela delle coppie omosessuali ed esigenze di regolamentazione, in Familia, 2004, I, 107 ss., che esamina i differenti modelli europei. Sulle forme di tutela del convivente more uxorio, v. Coppola, La successione del convivente more uxorio, ivi, 2003, 695 ss. NGCC 2006 - Parte prima Corte cost., 21.10.2005, n. 394 - Commento Sugli oneri di contribuzione del convivente nell’ambito della famiglia di fatto, v. Ferrando, Le contribuzioni tra conviventi fra obbligazione naturale e contratto, in Fam. e dir., 2003, 598 ss. Sulla risarcibilità del danno da uccisione del convivente more uxorio, v. Arrigò, Il caso Gucci: un nuovo importante precedente in favore del risarcimento del danno (implicitamente riflesso) da uccisione al convivente more uxorio, in questa Rivista, 2005, I, 222 ss. V. pure Ferrando, Convivere senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto, in Fam. e dir., 1998, 187: l’a., che illustra il percorso delle famiglie di fatto, dalla illegalità alle forme di tutela, ritiene che, con l’eccezione costituita dall’applicazione dell’art. 317 bis cod. civ., «Restano esclusi da qualsiasi disciplina normativa tanto i rapporti personali e patrimoniali dei conviventi tra loro, cosi in costanza di convivenza, come in occasione della crisi del rapporto, quanto i molteplici rapporti tra conviventi e terzi», ambito nel quale dottrina e giurisprudenza sono chiamate a dare un contributo nella individuazione dei principi «su cui fondare una disciplina del fenomeno». Cfr. Mercolino, I rapporti patrimoniali nella famiglia di fatto, in Dir. fam. e pers., 2004, 917-960. Sui modelli di disciplina delle convivenze di fatto, v. approfonditamente Zoppini, Gli accordi di convivenza: esperienze a confronto, in Riv. crit. dir. priv., 2000, 169 ss. Cfr. pure sul tema Franzoni, I contratti tra conviventi «more uxorio», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 737 ss. Sulle conseguenze dello scioglimento dei rapporti di fatto, cfr. Porcelli, La rottura della convivenza di fatto, nel Trattato dir. fam., diretto da Zatti, I, Famiglia e matrimonio, a cura di Ferrando - Fortino - Ruscello, cit., 1499 ss. 4. La tutela del coniuge e quella del convivente nell’assegnazione della casa familiare. Sull’assegnazione della casa familiare in favore del convivente, v. Gabrielli, I problemi dell’assegnazione della casa familiare al genitore convivente con i figli dopo la dissoluzione della coppia, in Riv. dir. civ., 2003, I, 127 ss. L’a., contrario alla tesi sostenuta dalla Cassazione a sezioni unite, ritiene che il provvedimento di assegnazione della casa familiare possa dirsi opponibile al terzo acquirente soltanto nei limiti della sua trascrizione: a conferma di ciò, si rileva, nell’ambito di un profilo di comparazione tra situazioni soggettive, richiamato dal rinvio all’art. 1599 cod. civ., contenuto nell’art. 6, comma 6o, che «la sancita opponibilità dell’assegnazione al terzo locatore comporta per costui un pregiudizio assai minore di quello che l’opponibilità stessa determina nei confronti di un terzo acquirente: queNGCC 2006 - Parte prima Famiglia st’ultimo, anche in buona fede, subisce una compressione totale ed a tempo indeterminato del proprio diritto di godere dell’immobile, senza ricavare a fronte alcun corrispettivo; il terzo locatore continua, per contro, ad avere gli stessi diritti di cui era titolare prima dell’assegnazione, benché nei confronti di persona diversa da quella che egli stesso aveva scelta come controparte nel rapporto». Per l’a., inoltre, 137 ss., «i diritti personali di godimento su immobili sono, di regola, in opponibili all’avente causa dal concedente; l’opponibilità, per taluni eccezionalmente ammessa, è subordinata in ogni caso alla pubblicità. Non esistono ragioni perché tale linea sistematica venga rotta con riguardo all’assegnazione giudiziale della casa al coniuge od al già coniuge del proprietario». Sulla tutela del convivente in qualità di possessore ultraventennale del bene-casa, v. Trib. Torino, 28.2.2002, in Familia, 2002, 572: ivi si afferma che «la convivenza more uxorio, come i rapporti della famiglia legittima, danno luogo, nel caso in cui uno dei conviventi sia possessore jure proprio, ad un vero e proprio possesso (...) della casa di abitazione sia in considerazione dei principi costituzionali di tutela della funzione sociale del bene-abitazione (...) sia in considerazione che nel rapporto di fatto con il bene (...) il convivente non può essere discriminato rispetto ai componenti della famiglia legittima»; v. pure Carbone, Crisi della famiglia di fatto con figli: quale sorte per l’ex casa comune?, in Fam. e dir., 1997, 564 ss. 5. La trascrizione e la circolazione dei diritti. In materia, v. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, Giuffrè, 1998, 340 ss.: ivi l’a. sostiene che, ai fini dell’opponibilità ai terzi del vincolo imposto sulla casa familiare, una soluzione più idonea sarebbe quella di trascrivere il vincolo a carattere reale nascente dal provvedimento giudiziale di assegnazione, spettando al coniuge ed alla prole un diritto di credito al mantenimento. Pertanto, «non verrebbe così in questione il diritto di locazione e non potrebbe allora porsi un problema di godimento infra o ultranovennale, perché il vincolo di destinazione nascerebbe a seguito del provvedimento e la mancata trascrizione impedirebbe di far valere di fronte al terzo il diritto di continuare ad abitare in una casa familiare che per costui non sarebbe più tale (...) ne consegue, allora, che il provvedimento in questione è da ricomprendere in pieno nell’ambito della previsione di cui all’art. 2643, n. 14. Esso infatti dà vita ad un diritto che il legislatore equipara quoad effectum alla locazione ultranovennale prevista dallo stesso art. 2643 al n. 8». Cfr. pure Gabrielli, Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare, in Contr. e impr., 1989, 807 ss. Caterina Murgo 1049 Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 c CASS. CIV., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 Giurisdizione civile dal testo: Regolamento preventivo di giurisdizione Giurisdizione civile - Art. 34 d. legis. n. 80/1998 - Illegittimità costituzionale - Danno derivante da meri comportamenti posti in essere dalla p.a. - Domanda risarcitoria Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - condizioni (cod. civ., art. 2043; d. legis. 31.3.1998, n. 80, art. 34; l. 21.7.2000, n. 205, art. 7) A seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 – con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 del d. legis. 31.3.1998, n. 80 (nel testo sostituito dall’art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205), nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti», anziché «gli atti ed i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati –, applicabile anche ai giudizi in corso, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il comportamento della p.a. risulta privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell’esercizio del potere autoritativo, o quando l’atto o il provvedimento di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l’illiceità della condotta del soggetto pubblico, ex art. 2043 cod. civ., suscettibile di incidere sui diritti patrimoniali dei terzi. (Nella specie il S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta da esercenti di un’attività commerciale a causa dell’abnorme dilatazione dei tempi di costruzione di un parcheggio pubblico nella zona in cui si svolgeva la suddetta attività). 1050 Il fatto. Con atto di citazione del 26 maggio 2000 A.R., A. e D.C. convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune della stessa città e la s.p.a. Parcheggi onde sentirli condannare al risarcimento dei danni da essi subiti a causa dei lavori per la costruzione di un parcheggio pubblico sottostante la piazza San Francesco, che aveva comportato l’interdizione al traffico della suddetta piazza e del tratto di via Casanova che vi confluisce. A sostegno della loro domanda gli attori deducevano che la loro società, cioè l’Antica Ferramenta C. di A. e C. s.a.s., stanti i disagi che gli avventori avrebbero dovuto sopportare per raggiungere l’esercizio commerciale, sito proprio in via Casanova, aveva registrato una gestione in perdita per cui l’azienda era stata ceduta a prezzi di realizzo, ed A.C. aveva dovuto cedere in locazione i locali sede dell’azienda ad un prezzo irrisorio, fino a quando la società era stata sciolta con atto per notaio Mauro del 10 dicembre 1997. Asserivano ancora gli attori che, con delibera di G.M. n. 251 del 25 novembre 1989, il Comune di Napoli aveva approvato il progetto esecutivo del parcheggio pubblico da realizzare nel sottosuolo di Piazza San Francesco, affidato in concessione alla Partenopark s.p.a., ma i lavori, la cui ultimazione era originariamente prevista in diciotto mesi, per un complesso di vicissitudini tecniche, amministrative e giudiziarie, si erano dilatati in maniera abnorme dando luogo ad una lesione che dava luogo ad un illecito aquiliano risarcibile. Tutto ciò premesso, chiedevano che i convenuti venissero condannati in solido tra loro, o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento dei danni ovvero al pagamento dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359/1865, previa se del caso rimessione delle parti dinanzi alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità della suddetta disposizione nella parte in cui non prevede la corresponsione di un indennizzo al titolare di una attività imprenditoriale incisa dall’esecuzione di una opera pubblica. Si costituiva in giudizio la Napoletana Parcheggi, che eccepiva il difetto di giurisdizione e la giurisdizione esclusiva del giudice amminiNGCC 2006 - Parte prima Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 strativo per lo meno per le richieste risarcitorie. Si costituiva in giudizio anche la s.p.a. Assicurazioni Generali, chiamata in causa dalla Napoletana Parcheggi. Nelle more del giudizio, i C. propongono regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Resistono con controricorso il Comune di Napoli e la Napoletana Parcheggi, che patrocinano la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo mentre la s.p.a. Assicurazioni Generali chiede la conferma della giurisdizione del giudice ordinario. Il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, c.p.c. I motivi. I ricorrenti sostengono la giurisdizione dell’A.G.O., oltre che per la domanda subordinata di indennità ex art. 46 l. 2359/ 1865, ai sensi dell’art. 34, comma 3, lettera b) del d. lgs. n. 80 del 1998, anche per le richieste risarcitorie, per venire in questione comportamenti che non concretano l’esercizio (o il cattivo esercizio) delle funzioni amministrative in materia urbanistica, difettando così il presupposto per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del citato art. 34, cit comma primo. Questa Corte ritiene che nel caso di specie debba essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte Costituzionale con sentenza del 6 luglio 2004 n. 204 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 34, 1 comma, d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 lettera b) della legge 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. In particolare il giudice delle leggi con il sanzionare di illegittimità il disposto dell’art. 34, comma 1, e l’attribuzione – con riferimento ai comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica e dell’edilizia – alla giurisdizione esclusiva, ha rimarcato come «il legislatore ordinario ben può ampliare l’area della giurisdiNGCC 2006 - Parte prima Giurisdizione civile zione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità»; con il che da un lato ha escluso che la mera partecipazione del soggetto pubblico al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice «della» pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, 2 comma, Cost.) e, dall’altro lato, ha evidenziato come «non sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo» (cfr. in motivazione sub 3.2. la citata Corte Cost. 6 luglio 2004 n. 204). Corollario di tali affermazioni è che, come ha evidenziato la dottrina, la giurisdizione esclusiva nell’attuale assetto costituzionale, non è estensibile alle controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita – nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici – alcun potere pubblico. Ed ulteriore conseguenza delle indicate statuizioni è che deve riconoscersi la giustiziabilità avanti al giudice ordinario in tutte quelle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., ed a fronte dei quali per non avere, appunto, la pubblica amministrazione osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo. In questa ottica è stato infatti statuito che, a seguito e per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda possessoria promossa dal privato nei riguardi della P.A. in conseguenza dell’attività materiale, disancorata e non sorretta da alcun provvedimento formale, da questa posta in essere in ambito urbanistico (cfr. Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2005 n. 730, ord.); ed è stato anche affermato – in una fattispecie di domanda introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000 n. 205) – che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario 1051 Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal proprietario di un fondo, che deduca la perdita di un suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo in una opera pubblica su di essa eseguita; detta domanda infatti non integra impugnazione di atti o provvedimenti autoritativi della P.A. né fa valere posizioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo secondo la normativa anteriore al d. lgs. n. 80 del 1998 (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e legge 6 dicembre 1971 n. 1034), ma denunzia fatti lesivi della proprietà, nella carenza di provvedimenti idonei a determinare l’affievolimento o la traslazione, e così si ricollega ad un diritto soggettivo tutelabile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, in mancanza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione (cfr., Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8209). Né per andare in contrario avviso vale addurre il precedente giurisprudenziale costituito dall’assunto di queste Sezioni Unite secondo il quale il mancato guadagno dell’imprenditore per le difficoltà (o l’impossibilità) di accesso della clientela al proprio esercizio commerciale – in conseguenza del protrarsi dei lavori di manutenzione di una strada pubblica, la cui causa venga indicata dal privato nella inadeguata valutazione da parte dell’ente proprietario della complessità delle opere, per l’omesso espletamento delle opportune indagini e verifiche tecniche – non può collegarsi eziologicamente ad una attività illecita della pubblica amministrazione, non essendo ipotizzabile in via generale una regola che imponga a questa di fissare preventivamente i tempi di esecuzione dei lavori sui beni pubblici ad essa appartenenti, la programmazione e la prospettazione dei quali rientra nella insindacabile discrezionalità dell’amministrazione stessa (Cass., Sez. Un., 6 agosto 1998 n. 7706). Ed invero gli stessi giudici, nell’affermare il suddetto principio, hanno avuto nello stesso tempo cura di precisare che «è chiaro che di fronte ad incuria, inerzia o altri profili di colpa della P.A., riconducibili nella previsione dell’art. 2043 c.c. ben può profilarsi un obbligo risarcitorio a carico della medesima P.A. anche per i ritardi nell’esecuzione di una opera pubblica, quando a tali ritardi sia ricollegabile la 1052 Giurisdizione civile lesione di un diritto soggettivo del privato» (cfr. in motivazione: Cass., Sez. Un., 6 agosto 1998 n. 7706 cit.). Sotto altro versante non può, come detto, assumere alcun rilievo per andare in contrario avviso il disposto dell’art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998, come novellato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, stante la riscrittura di tale norma ad opera della pronunzia dei giudici della legge del 6 luglio 2004 n. 204, applicabile anche ai giudizi in corso, come è stato già dichiarato da questa Corte (Cass., Sez. Un., 6 maggio 2002 n. 6487, cui adde Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2005 n. 599 cit.). Consegue da quanto sinora esposto che, come è stato evidenziato in dottrina, la giurisdizione esclusiva nell’attuale assetto costituzionale, non è estensibile alle controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita – nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici – alcun potere pubblico. Ed ulteriore conseguenza delle indicate statuizioni è che deve riconoscersi la giustiziabilità avanti al giudice ordinario in tutte quelle controversie in cui si denunzino meri comportamenti a fronte dei quali per non avere la pubblica amministrazione osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo. L’indicato excursus sui precedenti giurisprudenziali, nell’inquadrarsi nei dicta della più volte ricordata sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale – incentrati sull’assunto che la pubblica amministrazione, allorquando non si pone nei confronti del privato come autorità in ragione degli interessi tutelati della collettività e delle sue esigenze, è assoggettata come ogni parte privata alla giurisdizione del giudice ordinario (e, come detta parte, è vincolata al rispetto della regola generale del neminem laedere) – porta a concludere, proprio in applicazione dei ricordati principi enunciati dal giudice delle leggi, che si configura la giurisdizione del giudice ordinario ogni volta che il comportamento della pubblica amministrazione risulta spogliato da ogni interferenza con un suo atto autoritativo, quando in altri termini detto comportamento non è suscettibile di connettersi ad un atto o provvedimento amministrativo non potendosi reputare neanche meNGCC 2006 - Parte prima Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 - Commento diatamente, appunto, espressione dell’esercizio di un potere autoritativo, o quando ancora l’atto o il provvedimento di cui sia esecuzione la condotta dell’amministrazione non costituisca oggetto del giudizio, per farsi valere nel giudizio stesso unicamente l’illiceità della condotta del soggetto pubblico, suscettibile di incidere – contro il più volte ricordato principio del neminem laedere – sulla incolumità e sui diritti patrimoniali del terzo. In questi casi il giudice ordinario non può soltanto accertare gli obblighi dell’amministrazione, condannandola al risarcimento del danno, ma può anche pronunciare condanna di essa ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni giurisdizionali fissato dall’art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, perché non operando – va ancora una volta ribadito – l’ente pubblico come autorità, detto facere non può considerarsi alla stregua di una attività provvedimentale o comunque riservata all’escluso apprezzamento della competente autorità amministrativa. Nel caso di specie, non essendosi evocato in giudizio da nessuna delle parti alcun atto o provvedimento del Comune per censurane la legittimità, ma essendosi incentrata la controversia unicamente sulla condotta dell’ente pubblico, di cui si contesta la liceità, va dichiarata, alle stregua delle argomentazioni sinora svolte, la giurisdizione del giudice ordinario. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. (Omissis) [Ianniruberto Presidente – Vidiri Estensore – Maccarone P.M. (concl. conf.). – C.A., C.R., C.A., C.D. (avv.ti Di Raimondo ed al.) – Assicurazioni Generali S.p.A. (avv.ti Bernardini e Piccolo)] Nota di commento: «I “comportamenti” in materia urbanistica: un nuovo intervento delle sezioni unite» I. Il caso La fattispecie in esame investe un’ipotesi di «comportamenti» della pubblica amministrazione in materia urbanistica, ai sensi dell’art. 34 d. legis. 31.3.1998, n. 80, al cui proposito si pone un problema di riparto di giurisdizione: si tratta, infatti, di valutare se la condotta posta in essere dalla NGCC 2006 - Parte prima Giurisdizione civile p.a. sia da devolvere, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 34 d. legis. n. 80/1998 ad opera della sentenza della Corte cost. n. 204/2004, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, o, al contrario, spetti alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il caso riguarda un Comune (il Comune di Napoli) che approva un progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico nel sottosuolo di una piazza, i cui lavori vengono affidati in concessione ad una società. L’esecuzione degli stessi comporta l’interdizione al traffico di quella piazza, nonché di una via che ivi confluisce; in ragione della chiusura di tale strada, un privato, esercente un’attività commerciale sita su detta via, lamenta di aver subito un danno (concretantesi nella gestione in perdita, da cui è scaturita la cessione dell’azienda a prezzi di realizzo e la cessione in locazione dei locali a prezzo irrisorio, nonché, infine, lo scioglimento della società). Precisamente, il danno viene ricondotto all’«abnorme» ritardo con cui i lavori sono stati ultimati rispetto all’originario termine di 18 mesi, condotta che, ad avviso dei ricorrenti, integra un illecito aquiliano risarcibile ex art. 2043 cod. civ. In via subordinata, gli stessi chiedono il pagamento di un’indennità ex art. 46 l. 25.6.1865, n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità). Orbene, le sezioni unite della Supr. Corte di Cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si pronunciano a favore della giurisdizione del G.O., per le motivazioni che qui di seguito si analizzeranno. II. Le questioni 1. Le argomentazioni delle sezioni unite a favore della giurisdizione del G.O. Le sezioni unite del Giudice di legittimità prendono le mosse, nel loro motivare a favore della giurisdizione del G.O., dalle coordinate tracciate dalla fondamentale pronuncia della Corte cost., 6.7.2004, n. 204, cit. infra, sez. III, di cui sinteticamente richiamano i punti nodali. Precisamente, ricordano come la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 d. legis. n. 80/1998 laddove devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A., oltre agli atti e ai provvedimenti, anche i comportamenti della p.a. in materia urbanistica ed edilizia, ponga, quale criterio giustificante la giurisdizione esclusiva del G.A., l’agere – almeno mediato – della p.a. alla stregua di autorità. Il legislatore ordinario, quindi, in ossequio al dettato dell’art. 103 Cost., può sì ampliare la cognizione del G.A. in sede esclusiva, ma a condizione che si sia in presenza di materie nelle quali si 1053 Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 - Commento ravviserebbe comunque la giurisdizione del G.A. di legittimità, proprio perché contrassegnate dall’esercizio del potere pubblico da parte della p.a. Da tale affermazione discende che non sono, al contrario, sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A. né la mera partecipazione del soggetto pubblico al giudizio, né il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia. Se, dunque, l’agere in via pubblicistica, ossia attraverso l’esercizio del potere, risulta l’elemento fondante la giurisdizione del G.A., sia essa di legittimità o esclusiva, si comprende perché, laddove esso difetti, le controversie non possano che essere conosciute dal G.O. Ponendo quale premessa la pronuncia della Corte costituzinale, la Supr. Corte trae il corollario per cui i comportamenti che assumono la qualifica di illeciti aquiliani ex art. 2043 cod. civ. sono devoluti alla cognizione del G.O., sostanziandosi in condotte della p.a. anti-doverose, a fronte delle quali il privato non può che godere di una posizione di vero e proprio diritto soggettivo. Il binomio fatto illecito-diritto soggettivo, infatti, connota ineluttabilmente, ad avviso delle sez. un., il comportamento come completamente slegato e avulso da quel tipico modus agendi della p.a. quale autorità che solo giustifica l’incardinarsi della giurisdizione del G.A. Non può, infatti, in tal caso ravvisarsi una condotta pubblicistica capace di degradare la posizione soggettiva del privato in interesse legittimo, a fronte del quale si radicherebbe la giurisdizione del G.A. In secondo luogo, la Corte di Cassazione, facendo sempre applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, afferma che sussiste la giurisdizione del G.O. quando il comportamento della p.a. «risulta spogliato da ogni interferenza con un suo atto autoritativo», ossia qualora non si connetta con un atto o provvedimento amministrativo; a identica conclusione perviene, inoltre, nelle ipotesi in cui la condotta sia sì esecutiva di un atto o provvedimento, ma questo «non costituisca oggetto del giudizio», ossia allorquando la controversia verta meramente sulla illiceità della condotta della p.a. lesiva della incolumità o dei diritti patrimoniali del privato. Con tale ultimo assunto le sez. un. sembrano affermare che la connessione di un comportamento con l’esercizio di un pubblico potere non sia sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A. se lo stesso non costituisce altresì oggetto del giudizio. Dunque, il legame che deve unire la condotta della p.a. al suo agere quale autorità, non basta sia di tipo esclusivamente sostanziale, per il suo estrinsecarsi all’esterno come espressione di un atto, ma necessariamente anche di carattere «processuale», nel senso, appunto, che il provvedimento deve essere invocato in giudizio. Ne discende un’interpretazione restrittiva dell’avverbio 1054 Giurisdizione civile «mediatamente» utilizzato dal Giudice delle leggi: si esclude, infatti, la giurisdizione esclusiva del G.A. in presenza di un comportamento attuativo di un provvedimento in virtù del fatto che nel giudizio si controverta solo circa il comportamento stesso, anziché dello stesso insieme con l’atto di cui è manifestazione. Analizzate le conclusioni cui giunge la Supr. Corte, appare opportuno valutarle alla luce della elaborazione giurisprudenziale formatasi all’indomani della sentenza n. 204/2004, per verificare se esse siano conformi al quadro interpretativo che ne è scaturito. 2. L’evoluzione giurisprudenziale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/ 2004. La maggior parte della giurisprudenza posteriore a detta pronuncia, sia civile sia amministrativa, si è sviluppata con riguardo al tema della occupazione appropriativa e di quella usurpativa; pur non addentrandosi nella descrizione dei due istituti, si ritiene proficuo considerare brevemente le varie tesi che si sono a tal riguardo prospettate. La valutazione, infatti, delle soluzioni, nonché delle argomentazioni che vi hanno condotto, risultano utili ai fini dell’analisi circa la validità del ragionamento compiuto dalle sezioni unite. Non si riscontra sul punto unanimità di vedute: un primo orientamento, proposto dalla giurisprudenza civile (v. infra, sez. III), ritiene che ognuno dei due tipi di occupazione sia da devolvere al G.O., in virtù di un’argomentazione di carattere formale. Infatti, espungendo la Corte costituzinale dall’art. 34 d. legis. n. 80/1998 «i comportamenti», ha sottratto alla giurisdizione del G.A., in sede di giurisdizione esclusiva, ogni condotta della p.a. di tipo fattuale, con ciò facendo riferimento ad ogni condotta che non si concreti nell’emanazione di un atto o provvedimento. Dunque, non solo l’occupazione sine titulo, bensì anche quella appropriativa si sostanzia in un mero comportamento, poiché, una volta scaduti i termini indicati nella dichiarazione di pubblica utilità per l’emanazione del decreto di esproprio, la p.a. risulta esautorata del potere espropriativo. A tal proposito si sottolinea come una tale impostazione riconduca il riparto nel medesimo assetto cui si era giunti in epoca anteriore all’entrata in vigore del d. legis. n. 80/1998 (v. infra, sez. III). Una diversa opinione, anch’essa affacciatasi nel panorama giurisprudenziale (v. infra, sez. III), distingue tra i due tipi di occupazione: quella appropriativa spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A., la usurpativa al G.O. Ad una tale conclusione si giunge interpretando il dispositivo della sentenza del Giudice delle leggi alla luce della motivazione e NGCC 2006 - Parte prima Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 - Commento discostandosi, dunque, dalla semplice presa d’atto dell’eliminazione dall’art. 34 dei comportamenti. La Corte costituzionale, infatti, ad avviso di questa ricostruzione, non ha inteso sottrarre al G.A. ogni ipotesi di condotta fattuale, ma solo quelle che non costituiscono espressione dell’esercizio del pubblico potere, come da ultimo confermato dalla recentissima sentenza della Corte cost., 11.5.2006, n. 191, cit. infra, sez. III. Ne discende che l’accessione invertita, fondandosi su un provvedimento (la d.p.u.), continua a spettare alla giurisdizione esclusiva del G.A., poiché l’irreversibile trasformazione del suolo rinviene la sua radice in un atto autoritativo della p.a. Per contro, l’occupazione usurpativa risulta ora devoluta al G.O., in quanto il difetto di d.p.u. connota il comportamento della p.a. come meramente materiale. Infine, si sostiene la tesi (v. infra, sezz. III e IV), già avanzata da parte della dottrina antecedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, cit. infra, sez. IV, secondo cui solo l’occupazione usurpativa «pura», ossia in cui difetta ab origine la d.p.u., è di cognizione del G.O. I casi, invece, in cui la d.p.u. è stata annullata o non contiene i termini per l’emanazione del decreto di esproprio, spettano alla giurisdizione del G.A., in sede esclusiva, perché presentano quel collegamento «mediato» con lo svolgimento dell’attività della p.a. quale pubblica autorità. Se la d.p.u., cioè, è stata emessa, seppur in modo illegittimo, la p.a. non ha agito alla stregua di qualunque altro soggetto dell’ordinamento, ma avvalendosi dei suoi tipici poteri pubblicistici. Se questa è la conclusione cui deve pervenirsi in ordine all’occupazione c.d. spuria, a fortiori è devoluta al G.A. l’accessione invertita. La frastagliata panoramica giurisprudenziale ora descritta sembra oggi aver trovato composizione grazie a due importantissime pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le quali si sono sostanzialmente allineate alla terza delle tesi sopra riportate. Si fa riferimento a Cons. Stato, ad. plen., 30.8.2005, n. 4, cit. infra, sez. III, in materia di occupazione appropriativa e a Cons. Stato, ad. plen., 16.11.2005, n. 9, cit. infra, sez. III, sulla occupazione usurpativa. La prima delle due pronunce esclude, in primis, che l’accessione invertita si concreti in un comportamento meramente materiale, in quanto la condotta lesiva del diritto di proprietà conseguente al venir meno dell’efficacia del provvedimento di occupazione di urgenza, trae origine dall’atto di d.p.u., costituendo pertanto manifestazione del pubblico potere (al pari del caso in cui l’atto degradatorio venga annullato). Essa, quindi, deve essere conosciuta dal G.A. In secondo luogo, confuta l’idea secondo cui, afNGCC 2006 - Parte prima Giurisdizione civile finché si devolva la controversia al G.A., sarebbe necessaria la contestuale deduzione in giudizio di diritti soggettivi e interessi legittimi. Una tale enucleazione risulta, infatti, secondo il Consiglio di Stato, estranea ai principi espressi dal Giudice delle leggi. Anche la seconda sentenza pone al centro del suo argomentare l’atteggiarsi o meno del comportamento della p.a. come esplicazione di pubblico potere, con il corollario per cui, laddove esso si rinvenga, non può negarsi la giurisdizione del G.A. Orbene, l’occupazione usurpativa c.d. spuria, ossia derivante dall’annullamento con efficacia retroattiva della d.p.u., costituisce sì un illecito extracontrattuale della p.a. lesivo di diritti soggettivi, ma concreta una condotta posta in essere nell’esercizio di una funzione. Come tale, permane all’interno della sfera applicativa dell’art. 34 d. legis. n. 80/1998, con conseguente devoluzione delle controversie alla giurisdizione esclusiva del G.A., in contrapposizione alle azioni di diritto comune compiute dalla p.a. al di fuori di qualunque esplicazione di pubblico potere, ora spettanti alla cognizione del G.O. 3. Rivisitazione delle sezioni unite in commento alla luce del quadro giurisprudenziale sopra descritto. Le conclusioni elaborate dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa portano a riconsiderare il ragionamento svolto dalla sentenza in commento. La prima argomentazione, che qui solo sinteticamente si richiama, concernente la necessaria devoluzione alla giurisdizione del G.O. delle controversie caratterizzate dal binomio fatto illecito-diritto soggettivo, in cui difetta l’agere in veste autoritativa della p.a., risulta non decisiva proprio alla luce della sentenza del Cons. Stato, ad. plen., 16.11.2005, n. 9, cit., la quale riconosce la giurisdizione esclusiva del G.A. in presenza di un fatto illecito lesivo di un diritto soggettivo. Nessun dubbio sussiste, infatti, circa la considerazione per cui l’occupazione usurpativa, anche «spuria», integri un illecito aquiliano, di carattere permanente, che non può giustificare, in quanto tale, l’acquisto della proprietà del suolo da parte della p.a. Tale istituto, successivamente alla storica pronuncia della Cass., sez. un., 26.2.1983, n. 1464, cit. infra, sez. III, che ha enucleato la figura dell’occupazione appropriativa quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario, è stato via via distinto da dottrina e giurisprudenza (v. infra, sez. III e IV), proprio in riferimento alle ipotesi in cui la condotta della p.a. non poggiava su una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, bensì risultava slegata da qualunque provvedimento. Ciò ricorreva (e ricorre tutt’oggi) sia qualora la d.p.u. manchi ab origine, sia qualora essa, inizialmente sussistente, sia annullata con efficacia ex tunc. Difettan1055 Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 - Commento do, quindi, un atto autoritativo incidente sulla sfera del privato, non si produce quell’effetto degradatorio della posizione soggettiva da diritto soggettivo a interesse legittimo, capace di radicare senza dubbio alcuno la giurisdizione del G.A. Tale dato, tuttavia, nel ragionamento del Consiglio di Stato, non è preclusivo, nei casi di occupazione usurpativa «spuria», del riconoscimento della giurisdizione esclusiva del G.A. Il «baricentro» del riparto si rinviene nel collegamento mediato col potere, che si ravvisa allorché vi sia un provvedimento, benché annullato e non più e soltanto nella qualità della posizione soggettiva lesa. Una ricerca in tal senso va compiuta, allora, anche nella fattispecie de qua, senza permettere che la ricorrenza del binomio suddetto impedisca a priori il discernimento circa il rinvenimento, o meno, di uno connessone col potere autoritativo. A ulteriore suffragio di quanto esposto finora si rammenta l’elemento peculiare della giurisdizione esclusiva, che si ravvisa proprio nella cognizione da parte del G.A. anche dei diritti soggettivi. Da tale, seppur ovvia, considerazione risulta avvalorata l’idea secondo cui la sussistenza nel caso di specie di un diritto soggettivo non è da solo sufficiente ad escludere la giurisdizione esclusiva del G.A., dovendo, per contro, questo elemento accompagnarsi con l’assenza di un legame con l’esercizio di una pubblica funzione. Anche la seconda argomentazione appare agli occhi di chi scrive non persuasiva in modo decisivo. Si fa riferimento all’affermazione della Supr. Corte in base alla quale la giurisdizione spetta al G.O. non solo quando non vi sia connessione con un atto autoritativo, ma altresì allorché il provvedimento, di cui la condotta è esecutiva, non costituisca oggetto del giudizio. Esso è confutabile sia in virtù dell’analisi della pronuncia del Cons. Stato, ad. plen., 30.8.2005, n. 4, sopra considerata, sia alla luce della valutazione di un altro comportamento che la p.a. può porre in essere, ossia il ritardo. In riferimento al primo punto, si rileva come, applicando il criterio addotto dalla sentenza delle sezioni unite in esame all’istituto dell’occupazione appropriativa, si produrrebbe l’effetto di ravvisare, in relazione alle controversie nascenti sulla stessa, la giurisdizione del G.O. In esse, infatti, non si dibatte circa il provvedimento amministrativo, non invocato in giudizio. Il problema nell’accessione invertita non risiede, pertanto, nella dichiarazione di pubblica utilità, poiché essa esiste, è valida (altrimenti si tratterebbe di occupazione usurpativa) ed efficace; bensì nella mancata definizione della procedura espropriativa, che sarebbe dovuta sfociare (ma non è sfociata) nell’emanazione del decreto di esproprio en1056 Giurisdizione civile tro i termini indicati nella d.p.u. Oggetto del giudizio è, quindi, il comportamento conclusosi nel compimento dell’opera, che trasforma irreversibilmente il suolo (senza che si sia addivenuti alla conclusione del procedimento amministrativo di espropriazione). Se, da un lato, pertanto, si deduce un comportamento che è sì attuativo di un provvedimento, dall’altro, quest’ultimo, perfettamente legittimo, rimane estraneo al giudizio. Se ne trae l’importante corollario per cui a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., pur dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2004, non è solo l’impugnazione di un atto autoritativo, ma anche un comportamento, purché esso sia espressione dell’esercizio di un pubblico potere. Tale conclusione è ancor più avvalorata dalla considerazione della giurisprudenza enucleatasi in materia di «ritardo» della p.a., espressione con cui si indica quella condotta della p.a. di inerzia, che persiste dopo la scadenza del termine per la definizione del procedimento ex art. 2, l. n. 241/1990 e alla quale la legge non attribuisce significato alcuno, tanto che viene definito dagli interpreti (citt. infra, sez. IV), per differenziarlo dai casi di c.d. silenzio significativo (quali, ad esempio, il silenzio accoglimento e rigetto), «ritardo mero». Esso pone dei problemi in ordine alla sua risarcibilità, poiché si discute in dottrina e giurisprudenza se sia necessario il previo riconoscimento della spettanza del bene della vita, o se da questo si possa prescindere, in quanto il ritardo, ledendo una posizione soggettiva di interesse pretensivo (alla celere definizione del procedimento) che ha valore autonomo, può risarcirsi ex se. Anche su questo punto è intervenuta una pronuncia dell’Ad. plen. dei Giudici di Palazzo Spada (n. 7/2005), cit. infra, sez. III, la quale ha aderito alla tesi più restrittiva, che nega dignità di interesse pretensivo all’interesse, pertanto meramente procedimentale, alla conclusione del procedimento entro i termini di legge, cosicché dinanzi ad una istanza del privato sfociata, seppur in ritardo, in un provvedimento negativo, non v’è spazio alcuno per il risarcimento del danno. Risulta pertanto necessario che l’inerzia sfoci in un provvedimento di tipo ampliativo della sfera del privato. Ivi si coglie un elemento utile ai nostri fini, poiché, nonostante la richiesta dell’atto favorevole al cittadino per accordare il risarcimento del danno, tale provvedimento non costituisce oggetto del giudizio; all’opposto, la sua esistenza e validità costituiscono il presupposto per il riconoscimento della spettanza del bene della vita e, quindi, del risarcimento. Se, infatti, si invocasse l’illegittimità dell’atto verrebbe meno la possibilità di ottenere il ristoro per il danno patito. Anche questo esempio, dunque, concorre a dimoNGCC 2006 - Parte prima Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 - Commento strare come il requisito posto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, circa la necessaria deduzione in giudizio di un provvedimento, susciti quanto meno forti perplessità e sia contraddetto da giurisprudenza di rilievo con riguardo ad altri «comportamenti». 4. Conclusioni. Alla luce di quanto esposto, pertanto, si evince come le due argomentazioni utilizzate dalla Supr. Corte ai fini del riconoscimento della giurisdizione del G.O. non risultino particolarmente persuasive, soprattutto in virtù della loro non completa conformità con il quadro giurisprudenziale enucleatosi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004. Pertanto, occorre verificare se, nel caso in esame, la condotta di ritardo produttiva del danno patrimoniale in capo al privato – titolare dell’esercizio commerciale – sia o meno connessa con l’esercizio del potere pubblico, esercizio che ivi non difetta in toto, poiché v’è a monte un provvedimento amministrativo. Esso si rinviene nella deliberazione da parte del Comune del progetto esecutivo del parcheggio sotterraneo, a causa del quale si è interdetta al traffico la via sulla quale è sita l’azienda del cittadino. Si ravvisa, dunque, nel primo segmento della vicenda, l’agere della p.a. alla stregua di autorità; tuttavia, ciò non è sufficiente per concludere automaticamente a favore della giurisdizione esclusiva del G.A., in quanto, alla base della richiesta di risarcimento del danno, è invocato il successivo comportamento della p.a., comportamento omissivo di ritardo. Dunque, è con riferimento a questo che deve stabilirsi se vi sia connessione con il predetto esercizio pubblicistico del potere. In caso contrario, ossia qualora esso ne risulti avulso, la condotta della p.a. si connota come meramente materiale, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del G.O. Orbene, tale condotta di ritardo abnorme rispetto al termine di 18 mesi, previsto dalla delibera per l’ultimazione dei lavori, è dovuto ad «un complesso di vicissitudini tecniche, amministrative e giudiziarie». Questi fattori, che allungano significativamente i tempi, nonostante la nebulosità della loro descrizione (che impedisce di cogliere a pieno lo snodarsi della vicenda), sembrano estranei ed esterni al sopra indicato provvedimento amministrativo, quindi non connessi con l’esercizio di pubblico potere. Al contrario, paiono dettati da un comportamento negligente da parte della p.a. (specificamente della società concessionaria, alter ego della p.a.). Dunque, l’illecito aquiliano realizzatosi deriva realmente da una condotta materiale estrinsecantesi nella violazione degli ordinari canoni di prudenza e diligenza a cui la p.a., alla pari di ogni altro soggetto dell’ordinamento, è tenuta, con conseguente devoluzione della conNGCC 2006 - Parte prima Giurisdizione civile troversia al G.O. Nonostante, cioè, vi sia a monte un provvedimento, la condotta non rinviene in esso il suo fondamento, bensì nell’inosservanza del principio del neminem laedere, considerazione da cui discende l’inevitabile corollario del radicarsi della giurisdizione del G.O. Si arriva, pertanto, alla medesima conclusione cui giungono le sezioni unite in esame, ma attraverso una motivazione differente, peraltro coerente con quanto affermato dalla stessa Supr. Corte in vicende similari, quali quelle decise in merito alla trasformazione di una strada da parte di un Comune, che aveva causato il deterioramento di un muro di cinta (Cass., sez. un., 14.1.2005, n. 599, cit. infra, sez. III) e quella sull’innalzamento da parte della p.a. di un manto stradale, che impediva il regolare deflusso delle acque, con conseguente allagamento di uno stabile (Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20117, cit. infra, sez. III). L’unico spazio che rimane per l’eventuale configurazione della giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 34 d. legis. n. 80/1998 risiede nell’ipotesi in cui l’abnorme ritardo della p.a. nell’esecuzione dei lavori derivi da una errata valutazione dei tempi da parte del Comune nell’esercizio del suo potere, ossia in sede di approvazione del progetto, nel qual caso il ritardo potrebbe collegarsi ad un cattivo uso del potere. Si vuole cioè dire che, qualora il ritardo causante il danno fosse derivato direttamente da una stima viziata dei tempi necessari per l’esecuzione dei lavori, stima compiuta all’interno dell’esercizio della discrezionalità della p.a., potrebbe ravvisarsi la giurisdizione esclusiva del G.A. Tuttavia, queste ultime considerazioni sono state svolte in via ipotetica e dubitativa, poiché dalla lettura dello svolgimento del processo della sentenza de qua sembra emergere che il ritardo sia legato non tanto alle valutazioni discrezionali della p.a. in sede di approvazione del progetto, quanto all’esecuzione successiva dei lavori, quindi ad elementi non connessi con l’esercizio del potere. III. I precedenti 1. Le argomentazioni delle sezioni unite a favore della giurisdizione del G.O. La fondamentale sentenza della Corte costituzionale è stata pubblicata su diverse riviste; cfr.: Corte cost., 6.7.2004, n. 204, in Corr. giur., 2004, 1167, con nota di Carbone - Consolo - Di Majo; in Foro it., 2004, I, 2593. 2. L’evoluzione giurisprudenziale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/ 2004. In ordine all’orientamento proposto dalla giurisprudenza civile cfr.: Cass., sez. un., 22.11.2004, n. 21944, in Urb. app., 2005, 315. Per un caso parzial1057 Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20123 - Commento mente diverso si veda: Cass., sez. un., 24.9.2004, n. 19200, ivi, 2004, 1403. Per il ritorno all’assetto precedente all’entrata in vigore del d. legis. n. 80/1998 cfr.: Cass., sez. un., 17.12.2001, n. 15939, in Riv. giur. edil., 2002, I, 363. In ordine alla diversa tesi, definibile mediana, cfr.: Cass., sez. un., 14.2.2005, n. 2198, in www.lexitalia.it; Cass., sez. un., 30.5.2005, n. 11335, in www.esproprionline.it. Si veda inoltre Corte cost., 11.5.2006, n. 191, in Foro it., 2006, n. 5 (Anticipazioni e novità, c. 1). In ordine alla terza ricostruzione prospettata cfr.: per quanto riguarda l’occupazione usurpativa «pura», T.A.R. Lombardia, 2.8.2004, n. 3232, in Urb. app., 2005, 80; Cass., sez. un., 12.1.2005, n. 386, in Foro amm., 2005, 58; per ciò che concerne l’occupazione usurpativa «spuria», Cass., sez. un., 17.11.2004, n. 21710, in Urb. app., 2005, 316. In altro settore, quello di inquinamento elettromagnetico, cfr.: Cass., sez. un., 28.10.2005, n. 20994, ivi, 2006, 171. In riferimento alle importanti sentenze del Cons. Stato, ad. plen., cfr.: Cons. Stato, ad. plen., 30.8.2005, n. 4, ivi, 2005, 1312; Cons. Stato, ad. plen., 16.11.2005, n. 9, ivi, 2006, 429. 3. Rivisitazione delle sezioni unite in commento alla luce del quadro giurisprudenziale sopra descritto. Circa la genesi dell’occupazione appropriativa cfr.: Cass., sez. un., 26.2.1983, n. 1464, in Foro it., 1983, I, 626, con nota di Oriani; in Giur. it., 1983, I, 1, 674; in Giust. civ., 1983, I, 707. In ordine alla enucleazione dell’occupazione usurpativa cfr.: Cass., sez. un., 4.4.1997, n. 1907, in Foro it., 1997, I, 1012. Per quanto riguarda il ritardo cfr.: Cons. Stato, ad. plen., 15.9.2005, n. 7, in www.Giustizia-amministrativa.it. 4. Conclusioni. In ordine alle ultime sentenze della Supr. Corte sul riparto di giurisdizione ex art. 34 d. legis. n. 80/1998, cfr.: Cass., sez. un., 14.1.2005, n. 599, in www.ambientediritto.it; Cass., sez. un., 18.10.2005, n. 20117, in Urb. app., 2006, 172. Per un caso di riconoscimento della giurisdizione esclusiva del G.A. dinanzi ad un comportamento in materia urbanistica, cfr.: Cass., sez. un., 27.7.2005, n. 15660, in De Agostini Professionale, banca dati on line Cass. Civile. 1058 Giurisdizione civile IV. La dottrina 1. Le argomentazioni delle sezioni unite a favore della giurisdizione del G.O. 2. L’evoluzione giurisprudenziale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/ 2004. In ordine ai comportamenti in materia urbanistica subito dopo la sentenza Corte cost., n. 204/ 2004, cfr.: Giovagnoli, La giurisdizione sulla responsabilità della p.a.: danno da provvedimento e danno da comportamento, in Urb. app., 2004, 1405. Circa le tesi enucleatesi in ordine all’occupazione appropriativa e usurpativa cfr.: Maddalena, Comportamenti della p.a. in materia urbanistica e riparto di giurisdizione dopo Corte Cost. 204/2004, ivi, 2005, 81; Conti, Il ritorno al passato, con uno sguardo al futuro, delle sezioni unite in tema di occupazione acquisitiva, ibidem, 318; Id., Adunanza Plenaria, giurisdizione sui comportamenti e cumulo di domande, ibidem, 1316; Id., Giurisdizione in tema di inquinamento elettromagnetico e azione di danno nei confronti della p.a., ivi, 2006, 174; De Berardinis, Occupazione acquisitiva ed usurpativa: un futuro ancora denso di incertezze?, ibidem, 432; Caringella, I nuovi confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla luce del d. legis. 80/98 e della l. 205/2000, in Il diritto amministrativo, II, Simone, 2003, 1377. 3. Rivisitazione delle sezioni unite in commento alla luce del quadro giurisprudenziale sopra descritto. In ordine alla genesi ed evoluzione dell’istituto dell’occupazione appropriativa, cfr.: Caringella, L’occupazione appropriativa o espropriazione sostanziale: evoluzione giurisprudenziale e normativa, in Corso di diritto amministrativo, II, Giuffrè, 2004, 2281; Sorace, voce «Espropriazione per p.u.», nel Digesto IV ed., Disc. pubbl., VI, Utet, 1991, 178. Sull’occupazione usurpativa, cfr.: Caringella, op. cit., 2317. Circa il ritardo, cfr.: Caringella-Garofoli, Danno da ritardo e da silenzio e danno da disturbo nella recente elaborazione giurisprudenziale, in Giurisprudenza amministrativa 2005, Giuffrè, 2005, 79. 4. Conclusioni. Raffaella Gabriel NGCC 2006 - Parte prima Cass., 12.1.2006, n. 410 c CASS. CIV., III sez., 12.1.2006, n. 410 Conferma App. Roma, 21.5.2002 Locazione - Immobili urbani ad uso non abitativo - Prelazione e riscatto - Riscatto - Effetti - Sostituzione retroattiva del titolare del diritto di riscatto al terzo acquirente - Pronuncia giudiziale relativa all’esercizio del riscatto - Natura dichiarativa (cod. civ., art. 1406; l. 27.7.1978, n. 392, artt. 36, 38, 39) Allo stesso modo che per la prelazione agraria, anche con riferimento alla prelazione urbana l’esercizio del diritto di riscatto – previsto dall’art. 39 della l. n. 392 del 1978 a favore del conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso dall’abitazione pretermesso nel caso di vendita del bene locato – ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto «ex nunc» a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto «ex tunc» di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, sicché la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento. Da ciò consegue che le vicende modificative «ex latere conductoris», che intervengono dopo l’avvenuto esercizio del riscatto ad opera dell’avente diritto (che corrisponde al soggetto attuale conduttore dell’immobile, cui il locatore avrebbe dovuto comunicare l’intenzione di alienare il bene), non valgono a trasferire al cessionario della locazione anche la titolarità del diritto di riscatto. (Nella specie, il S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello impugnata, con la quale era stata correttamente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in causa di un terzo che, nella sua pretesa qualità di cesNGCC 2006 - Parte prima Locazione sionario della locazione nel corso del giudizio di retratto dell’immobile locato, aveva dedotto che, oltre che a succedere nel contratto, era subentrato a titolo particolare nel diritto di riscatto dell’immobile). dal testo: Il fatto. In data 20 gennaio 1986 C. S. concedeva in locazione per l’uso commerciale alla società D. srl l’immobile sito in Roma. Con scrittura autenticata del 25 settembre 1987, nella quale si indicava che la società conduttrice aveva dichiarato di non volere esercitare il diritto di prelazione, la locatrice, con il consenso e l’adesione di S. e S. M., altri intestatari del bene locato, alienava l’immobile ad A. A. al prezzo dichiarato di quattrocento milioni di lire. La società D. srl, con citazione innanzi al tribunale di Roma, assumendo che l’alienazione era avvenuta senza che le fosse stata data la prescritta comunicazione di cui all’art. 38 della legge n. 392 del 1978, conveniva in giudizio la locatrice C. S., i cointestatari del bene locato S. e S. M. nonché l’acquirente A. A. per esercitare il diritto di riscatto dell’immobile, del quale offriva il prezzo indicato nell’atto di trasferimento. Il tribunale negava il retratto e condannava la società alle spese in favore di C. S., compensando quelle nel rapporto con l’acquirente. Sulle impugnazioni separate della società D. srl e del terzo acquirente decideva, nel simultaneo processo delle cause riunite, la Corte d’appello di Roma con la sentenza pubblicata il 21 maggio 2002, la quale dichiarava inammissibile l’intervento in causa di P. B., nel frattempo intervenuta nel processo quale acquirente della fallita società; dichiarava la società Denti srl decaduta dall’esercizio del diritto di riscatto; rigettava l’impugnazione della stessa società; compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. I giudici d’appello consideravano, anzitutto, che il processo, interrotto a seguito del sopravvenuto fallimento della società D. srl, doveva considerarsi validamente riassunto ad istanza di P. B., la quale aveva dichiarato agire nella qualità di sostituto processuale della società per essere la cessionaria della locazione a segui1059 Cass., 12.1.2006, n. 410 to del ricordato acquisto dell’azienda esercitata nell’immobile condotto in locazione dalla fallita società. Ritenevano, tuttavia, l’intervento inammissibile perché, non avendo Patrizia Bertocco prodotto in giudizio l’atto di cessione a suo favore dell’azienda, non era possibile stabilire se la cessione medesima era veramente avvenuta e, comunque, se essa si era verificata anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Rilevavano che, nonostante la contumacia delle parti appellanti nel processo riassunto, la valida riassunzione imponeva la pronuncia sulle proposte impugnazioni. Di conseguenza, decidendo gli appelli avverso la sentenza di primo grado, in accoglimento del primo motivo di gravame di A. A., dichiaravano che il diritto di riscatto era stato esercitato dalla società conduttrice oltre il termine essenziale di sei mesi dalla trascrizione dell’atto di alienazione dell’immobile locato. E quindi i giudici ritenevano precluso l’esame dell’impugnazione principale della società, che aveva agito per il retratto. I motivi. Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 139 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 stesso codice – la ricorrente critica la sentenza di secondo grado nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che la citazione introduttiva del giudizio di riscatto era stata notificata dopo i sei mesi dalla trascrizione dell’atto di alienazione dell’immobile locato e, perciò, oltre il termine perentorio di decadenza per l’esercizio del diritto del conduttore. Sostiene che la citazione era stata notificata all’abitazione in Roma di A. A. a mani del portiere dello stabile e che la raccomandata con avviso di ricevimento, spedita il 18 aprile 1988, diretta a S. M., la cui presenza in causa era irrilevante. Aggiunge che la costituzione in giudizio di A. A. aveva in ogni caso sanato la nullità della notificazione, onde si sarebbe dovuto ritenere che la società D. srl aveva esercitato il riscatto tempestivamente. Con il secondo mezzo di doglianza – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2538 cod. civ., 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 nonché l’omessa 1060 Locazione motivazione su un punto decisivo della controversia – la ricorrente lamenta che, avendo acquistato l’azienda della società, ella era subentrata, perciò, nei contratti stipulati per l’esercizio di essa, come è stabilito dalla norma dell’art. 36 della stessa legge n. 392 del 1978. La stessa ritiene inoltre che la Corte territoriale avrebbe anche omesso di considerare che la causa era in corso al momento della cessione dell’azienda e del contratto di locazione e che in virtù del negozio di cessione, ella, essendo subentrata nel contratto di locazione, avrebbe dovuto essere considerata anche successore a titolo particolare nel diritto di riscatto dell’immobile alienato contra ius praelationis e, quindi, legittimata ad intervenire nel giudizio in corso. La Corte assorbe i due motivi nel secondo, per ragione di pregiudizialità, respingendolo. La tesi della ricorrente è quella secondo cui, in caso di cessione della locazione da parte del conduttore originario, il quale abbia in corso il giudizio di retratto dell’immobile locato, alienato dal locatore in ispregio del suo diritto di prelazione, si verifichi a favore del cessionario della locazione, oltre che la successione nel contratto, anche il subingresso nella titolarità del diritto di riscatto. La tesi non può essere accolta. Allo stesso modo che per la prelazione agraria, anche per la prelazione urbana deve ritenersi, secondo quel che questa Corte ha già affermato che l’esercizio del diritto di riscatto urbano, previsto dall’art. 39 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore di immobile urbano ad uso diverso dall’abitazione pretermesso nel caso di vendita del bene locato, ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo d’acquisto ex nunc a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. E conseguentemente la pronuncia, che decida affermativamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore è dì mero accertamento del già avvenuto trasferimento. Da ciò consegue che le vicende modificative NGCC 2006 - Parte prima Cass., 12.1.2006, n. 410 - Commento del rapporto di locazione ex parte conductoris, che intervengono dopo l’avvenuto esercizio del riscatto ad opera dell’avente diritto (che è il soggetto attuale conduttore dell’immobile/cui il locatore avrebbe dovuto comunicare l’intenzione di alienare il bene) non valgono a trasferire al cessionario della locazione anche la titolarità del diritto di riscatto. Infatti, con riferimento alle due diverse ipotesi in cui può risolversi la controversia sul riscatto, occorre considerare che, per il caso di accoglimento della domanda del conduttore dell’immobile alienato, il quale assuma essersi realizzata a sua favore la situazione di preferenza nell’acquisto, la proprietà del bene, che viene ad essergli riconosciuta con effetto ex tunc, non ha mai costituito l’oggetto di un negozio traslativo a favore del cessionario della locazione; mentre, per la ipotesi di decisione di diniego del diritto di riscatto, è evidente come a favore dello stesso conduttore cessionario non può dirsi mai sorta la situazione di preferenza, che da diritto al conseguente riscatto. Del resto, il principio per il quale le vicende modificative del rapporto di locazione verificatesi dopo l’esercizio del diritto di riscatto non possono influenzare la titolarità nel diritto stesso, nel senso di un subingresso in esso del conduttore cessionario, costituisce affermazione pure già ricavabile nella giurisprudenza di questa Corte, che, per altro verso, ha stabilito (Cass., n. 9095/90) che, per il caso di vendita dell’immobile locato, non destinato ad abitazione, il cessionario del contratto di locazione e insieme dell’azienda sita in detto immobile, il quale sia subentrato all’originario conduttore dopo la inutile scadenza del termine concesso a quest’ultimo per l’esercizio del diritto di prelazione, non ha diritto ad una nuova comunicazione e ad un nuovo termine per l’esercizio dello stesso diritto, in quanto per effetto della cessione del contratto si attua una vera e propria successione a titolo particolare per atto tra vivi nel contratto stesso con la conseguenza della sostituzione del cessionario nella identica posizione di diritti ed obblighi del cedente e dell’opponibilità, da parte del contraente ceduto, al cessionario di tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ivi compresa la decadenza già verificatasi nei confronti del cedente. Non essendo subentrata a titolo particolare NGCC 2006 - Parte prima Locazione nel diritto controverso relativo al riscatto dell’immobile, non sussiste l’interesse della ricorrente ad impugnare la decisione, che ha rigettato la relativa domanda perché il retratto era stato esercitato dalla società conduttrice oltre il termine essenziale di sei mesi dalla trascrizione dell’atto di alienazione dell’immobile locato. Il primo motivo dell’impugnazione, siccome diretto a far valere un diritto altrui, deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. Il ricorso, pertanto, è rigettato. (Omissis) [Duva Presidente – Trifone Estensore – Fuzio P.M. (concl. conf.). – B.P. (avv. Camporeale) – S.C. (avv. Cerasa) ed al.] Nota di commento: «A chi spetta la titolarità del diritto di prelazione urbana nel caso di vicende modificative del rapporto di locazione, in pendenza del giudizio di riscatto?» I. Il caso La sentenza in commento offre lo spunto ai giudici di legittimità per chiarire gli effetti della prelazione c.d. urbana relativa ad un contratto di locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo (ex art. 39 l. 27.7.1978, n. 392, Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nei confronti del conduttore pretermesso e dei terzi. La vicenda, infatti, riguarda un immobile concesso in locazione ad una società di capitali per l’esercizio di attività commerciale. In seguito i locatori dell’immobile stipulano un contratto di vendita dello stesso mediante una scrittura privata autenticata in favore di un terzo acquirente, indicando nell’atto stesso che la società conduttrice aveva rinunciato al diritto di prelazione. La conduttrice impugna il contratto di vendita sostenendo che era stato violato l’art. 38 della l. n. 392 del 1978, la c.d. legge sull’equo canone, poiché la parte venditrice non aveva effettuato la comunicazione, ossia la c.d. denuntiatio, necessaria per l’esercizio del diritto potestativo di prelazione, esercendo così il diritto di riscatto dell’immobile con contestuale offerta del prezzo di acquisto. Nelle more del giudizio, però, la società conduttrice è soggetta ad una procedura fallimentare e viene acquistata da un terzo, il quale agisce come sostituto processuale della fallita società. Questi sostiene di essere legittimato ad agire sulla base dell’art. 36 della l. n. 392/1978 e riassume così il processo che 1061 Cass., 12.1.2006, n. 410 - Commento nel frattempo si era interrotto a causa del fallimento di parte attrice. Parte appellante ritiene che essendo subentrata nel contratto di locazione, sia anche successore a titolo particolare nel diritto di riscatto dell’immobile alienato, ex art. 39 l. n. 392/1978. La Cassazione decide la controversia respingendo le pretese di parte ricorrente e assorbe i motivi di ricorso nella questione che ritiene preliminare circa gli effetti di una successione, sia pure a titolo particolare, a parte conductoris nella titolarità del diritto di prelazione. La Corte afferma, sul punto che, come nella prelazione agraria, la semplice cessione della posizione giuridica di conduttore comporti sempre e comunque il subingresso del cessionario in tutti i rapporti giuridici del cedente-conduttore originario. I giudici di legittimità motivano ciò, sostenendo che l’effetto dell’esercizio del riscatto urbano consisterebbe in una dichiarazione unilaterale recettizia del pretermesso che si sostituisce nella posizione giuridica del terzo acquirente, con efficacia ex tunc. E nel caso in specie, pur potendosi ammettere la legittimazione ad agire di colui che era succeduto a titolo particolare nella posizione giuridica di conduttore, la Supr. Corte ritiene, «rimproverando» il giudice di merito, che il diritto di riscatto fosse già stato esercitato dal precedente conduttore e quindi non più trasferibile, stante la natura dichiarativa e non costitutiva della sentenza che decide sul diritto di prelazione. II. Le questioni 1. La successione nel contratto di locazione ex parte conductoris ai sensi dell’art. 36 della l. n. 392 del 1978. La sentenza in commento affronta, risolvendo in maniera indiretta, la questione relativa agli effetti delle vicende modificative del contratto di locazione, con riguardo alla titolarità del diritto di prelazione e di riscatto urbano. La disciplina di riferimento è data dall’art. 36 della l. 27.7.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), che stabilisce, nella parte che a noi interessa, la possibilità per il conduttore di cedere o di sublocare il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, nel caso in cui vi sia la contestuale cessione o locazione dell’azienda. Il conduttore cedente è comunque obbligato a darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In sostanza la norma prevede una deroga sia rispetto a quanto previsto dall’art. 1594 cod. civ., ma limitatamente a quei rapporti locatizi che abbiano ad oggetto immobili destinati all’esercizio di un’attività commerciale, sia nei confronti della disciplina generale sulla cessione di contratti ex art. 1406 cod. 1062 Locazione civ., che necessita un’attenta analisi, per i riflessi prodotti sull’art. 36 della legge sull’equo canone. L’art. 1406 cod. civ., in particolare, è stato oggetto di una disputa dottrinaria sulla natura della cessione del contratto. Tale fattispecie giuridica è stata qualificata da alcuni aa. come un negozio complesso formato da una cessione di credito e da un accollo di debito. Altri, invece, sostenitori della c.d. teoria unitaria, sostenevano e sostengono che si realizzi un unico negozio di disposizione del rapporto contrattuale. In seguito all’entrata in vigore del codice civile del 1942, la dottrina e la giurisprudenza hanno discusso sui rapporti tra l’art. 1594 e l’art. 2558 del codice stesso. L’art. 2558 cod. civ., infatti, prevedendo la successione dell’acquirente, dell’usufruttuario e dell’affittuario di un’azienda nei rapporti giuridici contrattuali, non aventi carattere personale, stipulati dall’imprenditore cedente, ha posto il problema della sua applicabilità anche ai contratti di locazione, stante il generale divieto espresso dall’art. 1594 cod. civ. È fatto comunque salvo il consenso del locatore, che ha interesse a non avere una controparte a lui sconosciuta o non gradita. La giurisprudenza inizialmente negava che, con la cessione dell’azienda, l’acquirente cessionario subentrasse nel contratto di locazione, motivando, semplicemente, che l’art. 1594 cod. civ. non permettesse tale possibilità. Altra parte della giurisprudenza riteneva che, già prima della l. n. 392/1978, se il contratto di locazione dell’immobile per uso commerciale fosse rientrato nell’organizzazione aziendale, la cessione dell’azienda costituiva titolo per la successione nella locazione, con il consenso del locatore sia espresso che tacito, secondo le regole generali. Autorevoli aa. (Galgano; Vanzetti, citt. infra, sez. IV) hanno invece ritenuto che l’art. 2558 cod. civ. trovasse applicazione, salvo per i contratti aventi carattere personale, sempre e comunque anche per il contratto di locazione, salvo patto contrario. Con l’introduzione dell’art. 5 della l. 27.1.1963, n. 19 (Tutela giuridica dell’avviamento commerciale) e poi del successivo art. 36 della legge sull’equo canone, che ha sostanzialmente riprodotto il dettato normativo dell’art. 5, si è attenuato il contrasto dottrinario e giurisprudenziale sui rapporti tra l’art. 2558 e l’art. 1594 cod. civ. È ormai consolidata nelle pronunce giurisprudenziali, infatti, la possibilità di una successione nel contratto di locazione di immobili ad uso dell’azienda, quando vi è stata una contestuale cessione di quest’ultima da parte del conduttore ad un terzo. E la sentenza in commento si inserisce in queste recenti posizioni dottrinarie e giurisprudenziali senza però aggiungere niente di nuovo al riguardo. È NGCC 2006 - Parte prima Cass., 12.1.2006, n. 410 - Commento forse questa un’occasione mancata per i giudici della Corte per fornire chiarezza sulla espressione «purché venga insieme ceduta o locata l’azienda» usata dal legislatore del 1978, che è foriera di tante incertezze giuridiche. Parte della dottrina (Vanzetti, cit.; Tabet, cit. infra, sez. IV), infatti, ha sostenuto che, sulla base anche della precedente legge in materia, ex art. 5 l. n. 19/1963, in cui come detto era presente identico inciso dell’attuale art. 36, la cessione dell’azienda comportasse una successione ex lege nel contratto di locazione. Alcuni giuristi hanno sostenuto che la cessione della azienda indichi una condizione sospensiva, rispetto al verificarsi degli effetti successori nei rapporti locativi. La tesi non è accolta dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria che ritengono la cessione dell’azienda non una condizione, ma un «presupposto» in forza del quale la legge riconosce al conduttore la possibilità di far subentrare il terzo acquirente nella propria posizione giuridica di conduttore. Non solo, ma il terzo acquirente subentrerà nella qualità di nuovo conduttore, solamente mediante la stipulazione di un atto di cessione della locazione da parte del conduttore originario, senza automatismi (cfr. Natali, cit. infra, sez. IV). La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ritiene, però, la successione del cessionario dell’azienda nei rapporti giuridici del cedente, una successione a titolo particolare e non a titolo universale. Conseguentemente il neo conduttore non acquista la titolarità di tutti i diritti astrattamente in capo all’originario conduttore, ma solo in quelli non ancora esercitati, per cui i giudici affermano che il subentro nella titolarità del diritto di prelazione non comprenda sempre e comunque la titolarità del diritto di riscatto. Tale principio del S.C. è condivisibile, ma necessita di una precisazione. La terza sezione specifica, infatti, che il diritto di riscatto non può essere trasmesso al nuovo conduttore, se è già stato esercitato da parte dell’originario prelazionario. E ciò si giustifica alla luce della finalità dei diritti di prelazione e di retratto urbano che, come riconosciuto dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, è quella di tutelare l’avviamento commerciale del conduttore-imprenditore che svolga attività caratterizzata da contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori (Corte cost., 5.5.1983, n. 128, cit. infra, sez. III). Non sarà, quindi, degno di tutela quel conduttore che è tale solo perché subentrato nella titolarità dell’azienda, e che non può aver ancora creato alcuna situazione ascrivibile al fenomeno dell’avviamento commerciale. La giurisprudenza, in riferimento agli effetti prodotti dalla fattispecie prevista dall’art. 36, si è NGCC 2006 - Parte prima Locazione espressa concordemente nell’affermare che il diritto di prelazione spetti al cessionario che subentra a tutti gli effetti all’originario conduttore. Infatti, «il cessionario dell’azienda e del rapporto di locazione subentra al cedente in tale rapporto, nella posizione del conduttore, proseguendolo quale si trova nel momento della cessione» (Cass., 28.10.1987, n. 8872, cit. infra, sez. III). Concorde è anche la dottrina maggioritaria che – contestando la precedente pronuncia della Cassazione (Cass., 4.5.1989, n. 2073, cit. infra, sez. III) che negava la titolarità del diritto di prelazione al cessionario subentrato nella posizione giuridica del cedente-conduttore qualora al primo fosse già stata notificata la c.d. denuntiatio (art. 36 l. n. 392/1978) – ritiene determinante per attribuire la titolarità del retratto la situazione esistente quando, posta in essere una cessione aziendale, viene leso lo ius praelationis, indipendentemente dal fatto che la denuntiatio sia stata effettuata nei confronti precedente conduttore. E la sentenza in commento non solo aderisce a tale posizione giurisprudenziale e dottrinaria, ma i giudici della Corte vanno oltre. Essi sanciscono, infatti, che la titolarità del riscatto urbano viene acquisita dal nuovo conduttore solo per le future ed eventuali violazioni del diritto di prelazione, non valendo per i giudizi pendenti. Poiché «le vicende modificative del rapporto di locazione ex parte conductoris, che intervengono dopo l’avvenuto esercizio del riscatto ad opera dell’avente diritto (che è il soggetto attuale conduttore dell’immobile) non valgono a trasferire al cessionario della locazione anche la titolarità del diritto di ricatto». Tale assunto della Cassazione è da condividere poiché il cessionario del contratto di locazione, a seguito della contestuale cessione dell’azienda, subentra nella posizione giuridica del precedente locatario in forza di una successione a titolo particolare, così da sostituirsi negli stessi diritti ed obblighi del cedente. I giudizi già in corso proseguono, invece, nei confronti del conduttore cedente, anche se il cessionario è legittimato ad intervenire, non essendo però litisconsorte necessario, perché «la cessione della locazione ha effetto, nei confronti del locatore, non dalla sua registrazione, ma solo dalla data della comunicazione a quest’ultimo» (Cass., 6.5.1993, n. 5235, cit. infra, sez. III). La sentenza in commento richiama poi, a conferma della sua decisione, una precedente sentenza (Cass., 3.9.1990, n. 9095, cit. infra, sez. III) in forza della quale il cessionario del contratto di locazione ed insieme dell’azienda che sia succeduto inter vivos all’originario conduttore dopo la scadenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione, non ha diritto ad una nuova comunicazione e ad un nuovo termine per l’esercizio di quello stesso diritto. Il contraente ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, comprese, quin1063 Cass., 12.1.2006, n. 410 - Commento di, anche le decadenze già verificatesi nei confronti del cedente. Inoltre, con questa pronuncia del 1990, la Corte ribadisce il principio per cui il dies a quo del termine decadenziale di sessanta giorni, per l’esercizio del diritto di prelazione, decorre dal momento in cui si è realizzato il trasferimento dell’immobile lesivo del diritto di prelazione, ex art. 38 l. n. 392/1978. E non, invece, dal momento in cui è stata posta in essere la denuntiatio che può anche mancare. È rimasta infatti isolata la posizione giurisprudenziale (Cass., 4.5.1989, n. 2073, cit.) che individuava il termine iniziale per l’esercizio del diritto di prelazione, in presenza di vicende modificative del contratto di locazione, nel momento in cui veniva effettuata la comunicazione al conduttore, ex art. 38 legge sull’equo canone. La stessa, del resto, era stata aspramente criticata in dottrina, poiché riconosceva il diritto ad essere preferito a parità di condizioni a chi, non ricoprendo definitivamente la qualità giuridica di conduttore, non vi svolge più, neppure indirettamente, alcuna delle attività economiche – produttive che il legislatore ha inteso tutelare. Ma, lo si negava, a «chi divenuto titolare della locazione e dell’attività in essa svolta, ha interesse ad una maggiore stabilità logistica della propria impresa» (cfr. Piombo, cit. infra, sez. IV). 2. Prelazione urbana ed effetto dell’esercizio del diritto di riscatto, ex artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978. La Corte di Cassazione con questa pronuncia esprime una serie di importanti principi in materia di titolarità del diritto di prelazione e della legittimazione ad agire per il riscatto in caso di violazione dell’art. 38 della legge sull’equo canone. In particolare la Cassazione ritiene, ravvisando un’analogia tra prelazione agraria e prelazione urbana, che l’esercizio del diritto di riscatto urbano, ex art. 39 della l. n. 392/1978, da parte del conduttore pretermesso non provochi la risoluzione del contratto traslativo della titolarità del bene immobile e la formazione di un titolo d’acquisto in capo al retraente, con effetti irretroattivi. L’effetto, invece, dell’esercitato retratto da parte del pretermesso comporterebbe la sua automatica sostituzione al terzo alienatario, con effetti retroattivi a partire dal giorno della stipula del contratto di alienazione dell’immobile locato. Conseguentemente, la sentenza che definisce il giudizio di retratto urbano, ex art. 39 l. n. 392/1978, ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva. La Corte richiama, a motivazione della propria decisione una serie di precedenti emessi dallo stesso S.C. (Cass., 6.1.1987, n. 1212; Cass., 17.4.1996, n. 3625; Cass., sez. un., 20.12.1991, n. 13757, citt. in1064 Locazione fra, sez. III), dai quali emergerebbe tale effetto sostituivo con efficacia ex tunc. Altra parte della giurisprudenza (Cass., 23.5.2001, n. 7030; Cass., 18.4.2001, n. 5680 e Cass., 22.12.1999, n. 14454, citt. infra, sez. III) sembra propendere, però, per un natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di riscatto, sostenuta anche da alcuni aa. in dottrina (cfr. Benedetti; Moscarini; Triola, citt. infra, sez. IV). Quest’ultimi, in particolare, ritengono che la natura costitutiva della sentenza sia dovuta alla presunta natura sanzionatoria del diritto del riscatto, perciò solo nei casi espressamente previsti dalla legge, la sanzione può derivare da una semplice dichiarazione unilaterale recettizia e non da una sentenza. Tale tesi viene confutata però da chi sostiene (Orlando Cascio, cit. infra, sez. IV) che la natura sanzionatoria di un diritto potestativo, qual è il riscatto urbano, non necessita un intervento del giudice sempre e comunque, se non si vuole modificare una preesistente situazione giuridica. Altri aa. (Benedetti, cit.; Moscarini, cit.) nell’affermare nuovamente la natura di accertamento costitutivo della sentenza de quo, fondano la loro tesi sull’inidoneità della dichiarazione di riscatto a produrre un effetto traslativo a causa dell’impossibilità della stessa a rappresentare la causa immediata che giustifica il trasferimento, e quindi quest’ultimo necessita di un titolo a proprio fondamento, quale una sentenza, la quale sarà necessariamente costitutiva. Queste oscillazioni giurisprudenziali e dottrinarie in materia, pur dovendo ritenersi prevalente la tesi giuridica della natura dichiarativa della sentenza e della sua efficacia retroattiva, sarebbero causati, secondo l’acuta analisi di un autorevole a. in materia (Triola, cit.) dai confini non ben definiti della categoria dei diritti potestativi. In tale categoria, infatti, vi rientrerebbero sia i cc.dd. diritti potestativi in senso stretto (Gestaltungsrechte) sia i diritti potestativi in genere (Gestaltungsklagerrchte). I primi modificano le situazioni giuridiche del terzo, soggetto al potere del titolare del diritto, con la sola dichiarazione di volontà di quest’ultimo. I secondi, invece, realizzano tali modificazioni per mezzo di una sentenza costitutiva. In riferimento, poi, agli effetti del retratto urbano, la soluzione adottata dalla pronuncia in commento si inserisce nella posizione dottrinaria e giurisprudenziale maggioritaria, richiamata dalla stesso S.C. Autorevole a. (Triola cit.) contrasta tale tesi, poiché ritiene non giuridicamente plausibile una surrogazione di una parte contrattuale in forza di una dichiarazione recettizia emessa nei confronti di uno solo dei contraenti, quando gli effetti della stessa incidono nella sfera giuridica di entrambi. Inoltre, sempre secondo questo a., il dichiarato effetto reNGCC 2006 - Parte prima Cass., 12.1.2006, n. 410 - Commento troattivo del riscatto non sarebbe sostenibile, poiché la retroattività di un negozio per sua natura, non può che essere fondata su una norma ad hoc, che nella disciplina del riscatto, invece, manca. Egli allora qualifica l’effetto del riscatto come un nuovo trasferimento dal retrattato al retraente con efficacia ex nunc, prodotto dall’esercizio del riscatto, poiché il retratto sarebbe una specie di causa di acquisto successivo, rispetto a quello precedente. Il retraente sarebbe comunque tutelato contro eventuali oneri gravanti sull’immobile alienato, invocando la disciplina dell’errore-vizio del contratto. Secondo altri aa., invece, l’esercizio del riscatto comporterebbe non la sostituzione del retraente al terzo, ma la risoluzione del contratto posto in essere in violazione del diritto di prelazione, sempre però con effetto retroattivo, e la formazione di una nuova vicenda acquisitiva in favore del retraente stesso. Il riscatto farebbe sorgere, in sostanza, un contratto di vendita tra il prelazionario ed il locatore dell’immobile, che, violando la legge, lo ha alienato a terzi, il cui regolamento contrattuale sarebbe quello realizzato tra quest’ultimi. Completamente diversa è la tesi di chi ritiene che il retratto sarebbe una causa di acquisto ex nunc a titolo originario, in quanto il titolo di acquisto del retraente dipenderebbe da un causa autonoma, non consequenziale alla perdita della proprietà da parte del retrattato. Si è sostenuto (cfr. Bernardini, cit. infra, sez. IV), infine, che l’effetto dell’azione di riscatto sia similare a quello proprio di un’azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 cod. civ.), perché nelle due fattispecie i contratti non sono né nulli né inefficaci tra le parti e ciò può essere reso inefficace nei confronti della parte che agisce rispettivamente per il riscatto o per la revoca. I giudici, inoltre, con la sentenza in commento qualificano il diritto di riscatto del conduttore pretermesso come un diritto potestativo. Tale qualificazione giuridica risulta essere unanime in dottrina e in giurisprudenza, ma si riscontrano diversificazioni in ordine alla natura sanzionatoria o meno di tale diritto. In dottrina, infatti, coloro che sostengono la natura sanzionatoria del riscatto ritengono che la fattispecie sia inquadrabile nella responsabilità senza debito, ma ciò è opinabile per il fatto che nella responsabilità senza debito il bene immobile è gravato da un’ipoteca, mancante invece nella fattispecie della prelazione urbana. Altri giuristi ritengono che il riscatto sia assimilabile ad una esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre, poiché la posizione del retrattato è equiparabile a quella di un terzo acquirente di un immobile ipotecato. Tale tesi, però, è facilmente confutabile, poiché l’esecuzione in forma specifica richiede necessariamente una ambulatorietà del lato passivo dell’obbligazione inadempiuta NGCC 2006 - Parte prima Locazione che invece non è prevista nella previsione legislativa del retratto urbano (ex art. 39 l. n. 392/1978). Rispetto a queste posizioni dottrinarie e giurisprudenziali, compresa quella assunta dalla sentenza in esame, è preferibile la tesi di chi (cfr. Triola, cit.), ritiene che il riscatto sia un diritto legale all’acquisto, la cui nascita si ricollega alla violazione della prelazione, a tutela dell’interesse di determinati soggetti, in quanto maggiormente lineare e rispondente alla ratio del legislatore che ha introdotto l’art. 39 della legge sull’equo canone. Tale articolo è stato redatto con la finalità non tanto e non solo di riconoscere una forma di tutela ex lege a chi è stato violato ingiustamente un proprio diritto, ma soprattutto di tutela dell’avviamento commerciale, che svolge anche una funzione sociale. III. I precedenti 1. La successione nel contratto di locazione ex parte conductoris ai sensi dell’art. 36 della l. n. 392 del 1978. Per quanto alle pronunce giurisprudenziali che negavano il subingreso del cessionario nel contratto di locazione si segnalano Cass., 15.10.1955, n. 3205, in Mass. Foro it., 1955; Cass., 3.2.1958, n. 295, ivi, 1958; Cass., 22.10.1960, n. 2866, ivi, 1960; Cass., 21.10.1961, n. 2340, ivi, 1961; Cass., 11.9.1963, n. 2472, in Foro it., 1964, I, 436. Di senso opposto, invece, sanciva parte della giurisprudenza, già prima della legge sull’equo canone, quale Cass., 28.10.1969, n. 3537, in Giur. it., 1970, I, 1, 1093; Cass., 26.5.1957, n. 2742, in Mass. Foro it., 1957, e Cass., 8.7.1953, n. 2407, in Riv. dir. comm., 1954, II, 334, con nota di De Martini. Rilevante per la determinazione della finalità della prelazione urbana è stata la pronuncia della Corte costituzionale che l’individua nella conservazione delle imprese anche nell’interesse della collettività, mediante il mantenimento della clientela, quale elemento essenziale dell’avviamento commerciale, Corte cost., 5.5.1983, n. 128, in Foro it., 1983, I, 1498. In riferimento alla successione nel contratto di locazione del cessionario dell’azienda si vedano Cass., 18.3.2003, n. 3969, in Rass. loc. cond., 2003, 200, con nota di De Tilla; Cass., 28.10.1987, n. 8872, in Foro it., 1988, I, 1925; Cass., 5.11.1976, n. 4025, in Giust. civ., 1977, I, 42 ss., e Trib. Roma, 2.3.1990, ivi, 1990, I, 1622, commentata da Izzo, con la quale si contesta il principio iuris della precedente sentenza Cass., 4.5.1989, n. 2073, in Foro it., 1988, I, 3439, che è rimasto isolato. Sulla esclusione della legittimazione processuale del cessionario nei giudizi pendenti relativi al rapporto locatizio se non viene notificata la cessione del contratto di locazione ex parte conductoris, prima dell’inizio del giudizio v. Cass., 6.5.1993, n. 5235, 1065 Cass., 12.1.2006, n. 410 - Commento ivi, 1993, 819; Cass., 7.2.1991, n. 1269, in Arch. loc., 1991, 268; Cass., 8.4.1988, n. 2770, in Mass. Giust. civ., 1988, le quali ammettono solo l’intervento volontario quale presupposto per impugnazione della sentenza. In senso contrario si veda Cass., 20.10.1989, n. 4225, in Arch. loc., 1990, 254, che ammette sempre l’impugnazione della sentenza emessa nei confronti del proprio dante causa. 2. Prelazione urbana ed effetto dell’esercizio del diritto di riscatto, ex artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978. In riferimento alla tesi della sostituzione del retraente al retrattato qual effetto del riscatto v. Cass., 6.1.1987, n. 1212, in Foro it., 1988, I, 1152; Cass., 17.4.1996, n. 3625, in Giust. civ., 1996, I, 590; Cass., sez. un., 20.12.1991, n. 13757, in Arch. loc., 1992, 275, con nota di Groppi; Cass., 7.7.1999, n. 7031, in Giust. civ., 1999, I, 1583, e con riferimento alla prelazione agraria Cass., 10.5.2000, n. 534, in Dir. e giur. agr., 2001, 43. Il precedente richiamato dalla Supr. Corte, Cass., 3.9.1990, n. 9095, si trova in Riv. giur. edil., 1991, I, 50, con nota di Triola. Sostengono, invece, la natura costitutiva della sentenza che accerta il diritto di riscatto del cessionario pretermesso Cass., 23.5.2001, n. 7030, in Giust. civ., 2001, I, 2061; Cass., 18.4.2001, n. 5680, in Dir. e giur. agr., 2002, 171, con nota di Triola, e Cass., 22.12.1999, n. 14454, ivi, 2000, 529. Per la giurisprudenza maggioritaria che sostiene la sostituzione con effetto ex tunc del conduttore pretermesso, v. Cass., 12.5.1999, n. 4703, in Giur. it., 2000, 1185; Cass., 18.3.1987, n. 2721, in Foro it., 1988, I, 1151; Cass., 9.5.1985, n. 2898, ivi, 1986, I, 1408. Circa la natura giuridica del diritto di riscatto quale diritto potestativo, v. Cass., 3.9.1998, n. 8728, in Giust. civ., 1998, I, 1842; Cass., 14.4.1992, n. 4535, ivi, 1992, I, 1668, con nota di Petrucci; Cass., 22.1.2004, n. 1103, in Vita not., 2004, 262. Mentre, per gli effetti della rinuncia del prelazionario v. Cass., 21.7.1989, n. 3434, in questa Rivista, 1990, I, 69. IV. La dottrina 1. La successione nel contratto di locazione ex parte conductoris ai sensi dell’art. 36 della l. n. 392 del 1978. In materia di successione nei contratti di locazione in seguito al trasferimento dell’azienda si veda D’Amico, Cessione d’azienda e contratto di locazione. Problemi aperti, in Arch. loc., 1996, I, 635; De Tilla, Brevi note sulla cessione del contratto di locazione, ivi, 1998, I, 200; e Id., Sulla sublocazione e cessione del contratto di locazione di immobili non abitativi ex art. 36 legge n. 392 del 1989, in Giust. civ., 1991, I, 2399; Basile, Mancato esercizio del diritto di prelazione ed obbligo 1066 Locazione di rinnovazione della «denuntiatio», in Giur. it., 1992, I, 1, 115 e Piombo, La posizione del cedente e del cessionario anche in ipotesi di cessioni successive alla prima, in Foro it., 1996, I, 3408. Per un commento all’art. 36 della l. 27.7.1978, n. 392 si veda Aa.Vv., Equo canone, Disciplina delle locazioni di immobili urbani, in Nuove leggi civ. comm., 980, 442 ss., e Natali, Cessione dell’azienda e successione nel contratto di locazione non abitativa: natura ed effetti dell’opposizione del locatore, in questa Rivista, 2003, I, 729 ss., che fornisce una lucida e puntale analisi della fattispecie normativa. A sostegno della tesi minoritaria sulla natura della cessione del contratto v. Ferrara Jr., Teoria dei contratti, Jovene, 1940, 304 ss.; Cicala, voce «Cessione del contratto», in Enc. del dir., VI, Giuffrè, 1960, 878 ss. In favore, invece, della teoria unitaria relativa alla cessione del contratto, tra i molti contributi in materia v. Natoli, Alcuni aspetti della cessione del contratto, in Giur. compl. Cass. civ., 1946, II, 322; Bruscuglia, Cessione del contratto, buona fede e condizione sospensiva, in Foro it., 1972, I, 1361; Alpa-Fusaro, voce «Cessione del contratto», in Enc. giur. Treccani, II, Ed. Enc. it, 1988, e Lepri, La cessione del contratto, Contratti Cendon, XI, Utet, 2000, 345. Tra gli aa. che sostengono la diretta applicabilità dell’art. 2558 cod. civ. v. Galgano, L’imprenditore, Zanichelli, 1974, 79; Pettiti, Il trasferimento volontario di azienda, Morano, 1970, 73; Vanzetti, Sulla successione nel contratto di locazione d’immobile in caso di alienazione di azienda, in Riv. dir. ind., 1965, I, 5 ss. Sulla tesi di una successione ex lege nel contratto di locazione v. Vanzetti, op. cit., 29, e Tabet, La tutela dell’avviamento commerciale nel contratto di locazione, Giuffrè, 1963, 282. Si veda sulla cessione dell’azienda come presupposto, Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, 1971, 105, e Papanti-Peletier, in Aa.Vv., Equo canone, Disciplina delle locazioni di immobili urbani, in Nuove leggi civ. comm., 1980, 411. Sulla funzione di tutela della prelazione e del retratto nelle locazioni di immobili ad uso commerciale si veda Pratis, voce «Tutela giuridica dell’avviamento commerciale», nel Noviss. Digesto it., XIX, Utet, 1967, 977; Carusi, Avviamento, proprietà e locazione, Giuffrè, 1992, 58. In riferimento alla posizione dottrinaria che sostiene la successione nei diritti di prelazione urbana e di retratto da parte del nuovo conduttore, acquirente dell’azienda dell’originario locatario, v. Piombo, Prelazione e riscatto urbani a chi spettano se dopo la denuntiatio muta il conduttore?, in Foro it., 1989, I, 3340; Triola, La prelazione legale, Giuffrè, 2003, 142 ss.; Conte, Appunti in tema di retratto urbano, in Giur. it., 1990, I, 1, 832. NGCC 2006 - Parte prima Cass., 30.12.2005, n. 28874 2. Prelazione urbana ed effetto dell’esercizio del diritto di riscatto, ex artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978. Tra gli aa. che sostengono la natura costitutiva della sentenza che definisce il giudizio di riscatto v. Gionfrida, Prelazione e retratto del concedente e affrancazione del fondo enfiteutico, in Circ. giur., 1947, 73 e Tondo, Configurazione della prelazione urbana, in Riv. notar., 1981, 14. Contra Orlando Cascio, La struttura della prelazione e del retratto nell’enfiteusi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1952, 290. Ancora sempre sulla natura costitutiva, ma sulla base di diverse argomentazioni, Benedetti, Prelazione e riscatto nell’alienazione di fondi rustici, in Riv. notar., 1974, 893, e Moscarini, voce «Prelazione», in Enc. del dir., XXXIV, Giuffrè, 1985, 986. Fornisce un’analisi lucida e critica in materia, Triola, Modalità di esercizio ed effetti del riscatto nella prelazione legale, in Giust. civ., 1974, I, 660. Per quanto attiene alle posizioni dottrinarie in merito all’effetto dell’esercizio del riscatto urbano, v. Triola, La prelazione legale, cit., 317; per la tesi della risoluzione dell’alienazione con efficacia ex tunc Casarotto, La prelazione nell’accesso alla proprietà agraria, Cedam, 1988, 310 ss. e Sarasso, Sull’art. 8 della legge 26 maggio 1965 n.590, in Riv. dir. agr., 1968, II, 425; mentre per la tesi della formazione di un contratto di vendita tra retraente e locatore Luminoso, La vendita con riscatto, Giuffrè, 1987, c CASS. CIV., I sez., 30.12.2005, n. 28874 Riforma App. Torino, decr. 29.5.2002 Matrimonio - Divorzio - Indennità di fine rapporto - Indennità di risoluzione del rapporto di agenzia - Attribuzione al divorziato - Ammissibilità (cod. civ., art. 1751; l. 1o.12.1970, n. 898, art. 12 bis) Essendo la ratio dell’art. 12 bis comunemente individuata nel fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze (non NGCC 2006 - Parte prima Matrimonio 206. Sostengono, invece, la tesi di un acquisto a titolo originario con efficacia ex nunc, Gazzara, Retratto successorio e simulazione, in Studi in onore di Salvatore Pugliatti, I, 1, Giuffrè, 1978, 899, e Caputo, Il diritto di prelazione nella nuova disciplina delle locazioni urbane, Cedam, 1987, 181. Tra gli aa. che affermano l’esistenza di una similitudine tra retratto urbano e azione revocatoria ordinaria v. Bernardini, La prelazione urbana fra diritto comune e leggi speciali, Cedam, 1988, 289 ss. Circa la natura giuridica del diritto di riscatto quale diritto potestativo, v. Caputo, Il diritto di prelazione nella nuova disciplina delle locazioni urbane, cit., 133 e Bernardini, op. cit., 303. Sostiene, invece, la natura di esecuzione in forma specifica, Alessi, Prelazione e riscatto: un’ipotesi di esecuzione in forma specifica?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1974, 417; Carpino, voce «Prelazione e riscatto», in Enc. giur. Treccani, XXIII, Ed. Enc. it., 1990, 32; Bargelli, Proprietà e locazione: prelazione e valore di scambio, Giappichelli, 2004, che qualifica la prelazione quale diritto di appropriarsi di un’offerta altrui. Per gli aspetti teorici-operativi in materia, si consiglia la consultazione dello studio n. 2381 del 23.3.1999, Ancora sulla prelazione urbana, approvato dalla Commissione Studi del CNN. Giovanni Boggi solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell’assegno di divorzio ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, non vi è ragione per escludere dall’ambito di applicazione della disposizione le indennità spettanti all’agente di assicurazione, alla cessazione del rapporto di agenzia, ai sensi degli artt. 24 ss. dell’Accordo del 28.7.1994. (massima non ufficiale) [Massima ufficiale: In materia di attribuzione di una quota dell’indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, 1067 Cass., 30.12.2005, n. 28874 l’art. 12 bis legge n. 898 del 1970 ricomprende, nella locuzione «indennità di fine rapporto» anche le indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, di cui agli artt. 24 ss. dell’Accordo nazionale agenti di assicurazione del 28 luglio 1994, senza che rilevi la circostanza che le stesse siano parametrate all’incremento del monte premi, agli incassi e alle provvigioni, e che non abbiano carattere prevalentemente retributivo. Infatti, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dal predetto art. 12 bis, non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo dell’attribuzione, ma, piuttosto, il correlarsi della stessa all’incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell’ex coniuge, che si è giovato del contributo indiretto dell’altro coniuge.] dal testo: Il fatto. La sig.ra Piera Morello chiese al Tribunale di Cuneo, con ricorso depositato il 19 settembre 2001, la condanna di Valerio Parola, suo ex marito (la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario era stata pronunciata dal medesimo Tribunale con sentenza del 4 dicembre 1975), al pagamento della quota spettantele, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 bis (introdotto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 16), sull’indennità percepita dal convenuto a seguito della cessazione del rapporto di agenzia intrattenuto per quarantanni, anche in costanza di matrimonio, con la Vittoria Assicurazioni s.p.a. Resistette il convenuto e il Tribunale rigettò la domanda, osservando che il diritto alla quota invocato dall’attrice si riferisce al solo trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori subordinati. Propose reclamo la soccombente, obbiettando che il trattamento di fine rapporto di agenzia percepito dall’ex marito era equiparabile al trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, trattandosi ugualmente di retribuzione differita. Resistette nuovamente il Parola, sostenendo 1068 Matrimonio che la sua era un’attività imprenditoriale e che le indennità da lui percepite non erano parificabili al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, ma avevano natura di indennizzo per l’avviamento commerciale procurato all’agenzia, e dunque erano escluse dall’applicazione dell’art. 12 bis cit.; in subordine, chiese determinarsi il dovuto in misura inferiore a quanto preteso da controparte (e in particolare che la percentuale fosse calcolata unicamente sulla parte dell’indennità determinata in base alle provvigioni). La Corte di appello di Torino, con decreto depositato il 29 maggio 2002, respinse il reclamo osservando: che l’invocato art. 12 bis si riferisce, come si ricava dalla sua chiara formulazione, alla sola indennità di cui all’art. 2120 c.c., spettante al prestatore di lavoro subordinato, e non alle indennità spettanti all’agente in relazione alla cessazione del (diverso) rapporto di agenzia; che, inoltre, la differente disciplina delle due ipotesi si giustifica proprio in relazione all’appartenenza degli interessati a diverse categorie professionali, onde manifestamente infondata era la questione di legittimità costituzionale pure sollevata dalla reclamante. Avverso tale decreto propone ricorso per Cassazione, con due motivi, la sig.ra Morello. Resiste il sig. Parola con controricorso illustrato anche da memoria. I motivi. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, artt. 1751, 1742 e 2751 bis c.c., e 12 preleggi, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso il suo diritto alla quota dell’indennità percepita dall’ex marito. Sostiene che non vi è ragione di sottrarre l’indennità di risoluzione del rapporto degli agenti di assicurazione all’applicazione dell’art. 12 bis cit., il quale non si riferisce al solo trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, ma comprende certamente anche le indennità riconosciute agli agenti dall’art. 1751 c.c., in considerazione della medesima natura di retribuzione differita. Del resto l’art. 2751 bis c.c., nn. 1 e 3, tutela in modo analogo sia il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c. che l’indennità di cui all’art. 1751 c.c., riconoscendo ad entrambi il privilegio generale mobiliare. NGCC 2006 - Parte prima Cass., 30.12.2005, n. 28874 Il controricorrente obbietta – aderendo alle argomentazioni dei giudici di merito – che la richiamata L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, si riferisce al solo trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 2120 c.c., il quale soltanto è proporzionato alla durata del rapporto e all’entità della retribuzione; mentre, invece, l’agente di assicurazione non è legato al preponente da un rapporto di lavoro subordinato, bensì da un rapporto di agenzia e, d’altra parte, l’indennità di cessazione mandato prevista dall’Accordo nazionale agenti del 28 luglio 1994 (artt. 24 e ss.), percepita da esso controricorrente, è determinata in base a parametri (incremento del monte premi, incassi, provvigioni) diversi da quelli valevoli per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. Aggiunge che la ratio della norma in questione consiste nel far godere l’ex coniuge della “retribuzione differita” spettante all’altro ex coniuge. Ma l’agente di assicurazione è un lavoratore autonomo, con le prerogative e i doveri di un imprenditore, e la provvigione a lui spettante è cosa diversa dalla retribuzione del lavoratore dipendente, essendo parametrata al risultato dell’attività svolta, piuttosto che all’attività in sé. Alla stessa maniera, mentre il trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c., spetta al lavoratore subordinato in ogni caso, l’indennità di cui all’art. 1751 c.c., compete, invece, all’agente soltanto in presenza di determinate condizioni – in particolare l’aumento della clientela o comunque del volume di affari, con vantaggio per il preponente – ed è, dunque, anch’essa commisurata al risultato dell’attività. L’indennità di fine rapporto dell’agente, insomma, non ha natura di retribuzione differita, ma “si tratta sostanzialmente di un avviamento”. Il motivo di ricorso è fondato. Va anzitutto osservato, sul piano letterale, che la L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, nel riconoscere all’ex coniuge (non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile) una quota dell’“indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”, pari al “quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”, non menziona il solo trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c. (sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1) NGCC 2006 - Parte prima Matrimonio per i lavoratori subordinati privati, e neppure menziona esplicitamente il rapporto di lavoro subordinato, ma usa una locuzione più generica (“rapporto di lavoro”), che ben si attaglia anche ai rapporti di lavoro “parasubordinato”, quale, appunto, quello di agenzia. Inoltre la ratio della disposizione è comunemente individuata (cfr., da ult., Cass, 19309/ 2003, in motivaz.) nel fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze (non solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell’assegno di divorzio, ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24 gennaio 1991, n. 23, la quale giustamente richiama il sottostante quadro socio-economico, ossia la “particolare condizione della donna, che deve assumere su di sé oneri rilevanti in ordine all’assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico”, con conseguente “pregiudizio (...) rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale”: dal che deriva l’esigenza di “una più appropriata considerazione dei vantaggi e delle utilità economiche che l’altro coniuge trae dall’impegno e dalle energie profuse dalla donna nella famiglia”). In base a siffatte premesse, non v’è ragione per escludere dall’ambito di applicazione della disposizione in esame le indennità – di cui qui si discute – spettanti all’agente di assicurazione, alla cessazione del rapporto di agenzia, ai sensi degli artt. 24 ss. del menzionato Accordo del 28 luglio 1994. Non è di ostacolo a tale conclusione il fatto che le predette indennità siano parametrate all’incremento del monte premi, agli incassi e alle provvigioni; o che prevalga non il carattere di retribuzione differita, bensì quello di indennizzo per l’incremento arrecato all’avviamento commerciale dell’agenzia (v, in proposito, da ult., Cass. 9386/2001); o che l’art. 1751 c.c. preveda il rico1069 Cass., 30.12.2005, n. 28874 - Commento noscimento non automatico dell’indennità, bensì solo a determinate condizioni (l’aumento della clientela o comunque del volume di affari, con vantaggio per il preponente). Tali aspetti, invero, nulla tolgono alla fondamentale considerazione, strettamente attinente alla ratio legis, che quelle indennità rappresentano comunque la liquidazione di un’entità economica prodotta nel corso del rapporto dal coniuge-agente, con il suo lavoro, giovandosi anche, per il periodo di durata del matrimonio, dell’apporto indiretto dell’altro coniuge. Il controricorrente richiama, a sostegno della tesi opposta, passi di alcuni precedenti di questa Corte, in cui si fa leva sulla natura dell’indennità di fine rapporto contemplata dall’art. 12 bis cit., quale “retribuzione differita”, determinata “in proporzione alla durata del rapporto medesimo ed all’entità della retribuzione” (Cass. n. 3294/1997); si esclude che la disposizione in esame possa “estendersi ad istituti (...) aventi origine in regimi professionali di natura privata rispetto ai quali non è possibile individuare una retribuzione in senso tecnico, tipica del rapporto di lavoro subordinato” (Cass. n. 5720/2003); si legge che la nozione di indennità di fine rapporto ai sensi dell’art. 12 bis cit., non comprenderebbe “le indennità che costituiscono forme di pagamento differito di una parte del proprio reddito non di lavoro subordinato (quali le somme dovute agli agenti per la risoluzione del rapporto di agenzia, a norma dell’art. 1751 c.c., prevalendo, in tale ipotesi, l’elemento non già retributivo, bensì quello a carattere compensativo-risarcitorio per la perdita o la diminuzione della propria attività di lavoro autonomo)” (Cass. n. 19309/2003 cit.). A ciò va replicato, anzitutto, che il precedente citato da ultimo in realtà non afferma l’esclusione dell’indennità ex art. 1751 c.c. dall’ambito di applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, (né avrebbe avuto ragione di farlo, avendo riguardo a fattispecie del tutto diversa, quale l’indennità premio di servizio erogata dall’Inadel – e poi dall’Inpdap – ai dipendenti degli enti locali), ma semplicemente, nel ricostruire in generale l’istituto, riporta il parere della dottrina (peraltro non unanime) sul punto. Quanto, poi, alle riferite affermazioni dei primi due precedenti (i quali comunque non attengono alla fattispecie dell’indennità di riso1070 Matrimonio luzione del rapporto di agenzia), va osservato che ad avviso di questo collegio, invece, per quanto sin qui si è spiegato, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall’art. 12 bis cit., non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, ma, piuttosto, il correlarsi dell’attribuzione (fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge) all’incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell’ex coniuge (che si è giovato del contributo indiretto dell’altro coniuge). L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo, con cui la ricorrente solleva, per l’eventualità che la L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, sia interpretato in senso opposto, eccezione di illegittimità costituzionale della norma per ingiustificata disparità di trattamento tra l’ex coniuge di lavoratore subordinato e l’ex coniuge dell’agente di assicurazione. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto secondo cui rientrano nella previsione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, anche le indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, di cui agli artt. 24 e ss. dell’Accordo nazionale agenti di assicurazione del 28 luglio 1994, parametrate all’incremento del monte premi, agli incassi e alle provvigioni. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. (Omissis) [Losavio Presidente – De Chiara Estensore – Apice P.M. (concl. diff.). – Morello (avv. Motta) – Parola (avv.ti Pomero e Spinelli Giordano)] Nota di commento: «Diritto del divorziato ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge lavoratore ed ambito oggettivo di operatività della disposizione di cui all’art. 12 bis» I. Il caso Con la sentenza in epigrafe, la Supr. Corte ha affrontato il delicato problema relativo alla sfera di applicazione, sotto il profilo oggettivo, della norma NGCC 2006 - Parte prima Cass., 30.12.2005, n. 28874 - Commento che attribuisce al divorziato una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro all’atto della cessazione della relativa attività lavorativa. Il S.C., discostandosi dal suo precedente orientamento, ha affermato che al fine di stabilire se una determinata attribuzione rientri o meno tra le indennità di fine rapporto contemplate dall’art. 12 bis, «non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, ma, piuttosto, il correlarsi dell’attribuzione (fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge) all’incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell’ex coniuge (che si è giovato del contributo indiretto dell’altro coniuge)». Con la conseguenza che non sarebbe giustificata l’esclusione dalla previsione di cui alla norma in esame delle somme dovute agli agenti per la risoluzione del rapporto di agenzia intrattenuto in costanza di matrimonio. La decisione in epigrafe – ispirata da un atteggiamento favorevole ad un ampio riconoscimento della funzione partecipativa dell’attribuzione al divorziato di una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro –, nell’affrontare la controversa problematica riguardante la portata applicativa dell’art. 12 bis, offre, dunque, importanti spunti di riflessione, sollecitando l’indagine circa l’incidenza, sulla soluzione delle diverse questioni sollevate da tale disposizione, della scelta che si intenda operare riguardo alla identificazione della relativa ratio. II. Le questioni Mentre l’art. 12 bis si deve ritenere riferirsi senz’altro al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ., resta controversa la possibilità di includere nel concetto di «indennità di fine rapporto» ivi richiamato anche gli altri emolumenti normalmente erogati al momento della cessazione dell’attività lavorativa. Ci si riferisce, in particolare, all’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali, all’indennità di fine servizio dei dipendenti degli enti locali, alle indennità di anzianità versate da ciascun ente parastatale al proprio personale, alle indennità disciplinate dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ. per mancato preavviso o giusta causa, nonché alle indennità, previste dalla legge o da accordi collettivi, per prestazioni svolte in regime di autonomia, tra le quali rientra l’indennità di risoluzione del rapporto prevista dall’art. 1751 cod. civ. a favore degli agenti di commercio (qui materia di discussione). L’orientamento dominante tende, comunque, a ricomprendere nella sfera di operatività della norma tutte le indennità che il lavoratore riceve al momento ed a causa della cessazione del proprio rapporto lavorativo, con esclusione solo di quanto erogato ad NGCC 2006 - Parte prima Matrimonio altro titolo, come l’incentivo all’anticipato collocamento in quiescenza, ovvero il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento o per mancato preavviso in caso di licenziamento in tronco (Cass., 17.4.1997, n. 3294, cit. infra, sez. III). Di recente, peraltro, la Cassazione ha escluso dalla sfera di applicazione dell’art. 12 bis le indennità di cessazione dal servizio corrisposte ai notai. Con sent. n. 5720 del 11.4.2003 (cit. infra, sez. III), la Supr. Corte, infatti, dopo aver precisato che la percentuale di cui all’art. 12 bis «ha riguardo a quella parte della retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi, percepita in forma differita», ha affermato che «tale previsione, riferita alla retribuzione in senso tecnico, tipica del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia, non può pertanto essere estesa ad istituti di diversa natura, preminentemente previdenziale ed assicurativa, aventi origine in regimi professionali di natura privata, come l’indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai, accomunata agli altri trattamenti di fine rapporto solo dalla scadenza al momento della cessazione dell’attività». La Cassazione ha dichiarato, dunque, pure «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 bis della l. n. 898/ 1970 al riguardo sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto a situazioni di fatto diverse ben può il legislatore attribuire regimi diversi, ed in riferimento all’art. 38 Cost., il cui ambito attiene ai compiti dello Stato verso i più deboli e non impone oneri ai coniugi in quanto tali». «Né è configurabile» – hanno concluso i giudici – «violazione dell’art. 29 Cost., non venendo in rilievo il principio di parità nel matrimonio». Gli stessi giudici, nell’affrontare, a distanza di pochi anni, la diversa questione – oggetto della sentenza in epigrafe – riguardante l’attribuzione al divorziato di una quota dell’indennità percepita dall’altro al momento della cessazione del rapporto di agenzia, hanno, però, rivisto, e sembra correttamente, il proprio orientamento sul punto, arrivando ad affermare, come dianzi accennato, che «al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall’art. 12 bis, cit., non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, ma, piuttosto, il correlarsi dell’attribuzione (fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge) all’incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell’ex coniuge (che si è giovato del contributo indiretto dell’altro coniuge)». Secondo i giudici, dunque, la circostanza che la indennità degli agenti sia parametrata «all’incremento del monte premi, agli incassi e alle provvigioni; o che prevalga non il carattere di retribuzione differita, bensì quello di indennizzo per l’incremento arrecato 1071 Cass., 30.12.2005, n. 28874 - Commento all’avviamento commerciale dell’agenzia...; o che l’art. 1751 cod. civ. preveda il riconoscimento non automatico dell’indennità, bensì solo a determinate condizioni (l’aumento della clientela o comunque del volume di affari, con vantaggio per il preponente)», non è tale da giustificare l’esclusione di tale indennità dalla previsione di cui all’art. 12 bis. Le relative somme rappresentano comunque, infatti, «la liquidazione di un’entità economica prodotta nel corso del rapporto dal coniuge-agente, con il suo lavoro, giovandosi anche, per il periodo di durata del matrimonio, dell’apporto indiretto dell’altro coniuge». Si tratta, evidentemente, di una decisione che affonda sostanzialmente le proprie radici in un’interpretazione della ratio dell’art. 12 bis in chiave prevalentemente partecipativo-compensativa. Al riguardo, pare il caso di osservare come, nonostante la sua apparente semplicità, l’art. 12 bis abbia sin dalla sua introduzione sollevato notevoli dubbi interpretativi, soprattutto sotto il delicato profilo concernente la relativa ratio ispiratrice. La funzione partecipativa, che emerge sia dalla previsione di una misura fissa della percentuale spettante al beneficiario, sia dal riconoscimento al divorziato del diritto ad una quota della «indennità di fine rapporto» solo nei limiti in cui esso sia riferibile «agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio», finisce, infatti, con l’essere alquanto ridimensionata dalla previsione della titolarità dell’assegno divorzile quale condizione per l’attribuzione della quota in esame. Un ulteriore elemento di contrasto con la funzione partecipativa dell’art. 12 bis si rinviene, poi, nella previsione, tra le condizioni per il riconoscimento del diritto dell’ex coniuge, del mancato passaggio a nuove nozze. È chiaro come, dunque, il legislatore – probabilmente a causa della rapidità, determinata da ragioni di carattere politico-istituzionale, con la quale si è concluso il travagliato iter parlamentare che ha caratterizzato la genesi della norma – abbia finito col far discutibilmente convivere nella medesima disposizione logiche diverse e non compatibili tra loro. L’art. 12 bis si presenta, così, come espressione di una duplice esigenza: da un lato, quella di valorizzare la effettiva partecipazione del coniuge allo svolgimento della compagine familiare, attraverso il riconoscimento della piena autonomia delle pretese dallo stesso avanzate; dall’altro, quella di tutelare il coniuge economicamente più debole, secondo un modello di tipo solidaristico-assistenziale. La reale e assorbente ratio della norma sembra, peraltro, quella partecipativa, in una prospettiva – favorevolmente accolta, come si è visto, dalla stessa Cassazione in esame – che risulta, da un lato, perfettamente aderente alla natura pure previdenziale ge1072 Matrimonio neralmente riconosciuta alle indennità spettanti in dipendenza della cessazione del rapporto lavorativo, dall’altro, compatibile – proprio in considerazione di tale natura – anche col regime patrimoniale di separazione dei beni (in tal senso, v. Quadri, cit. infra, sez. IV). Del resto, nella stessa relazione al Senato della legge n. 74/1987 si precisa che l’indennità è legata «al rispetto della solidarietà economica che si instaura tra i coniugi durante la convivenza ed è rispondente alla stessa natura giuridica dell’indennità di liquidazione percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro». Laddove il riferimento alla solidarietà non deve portare ad evocare quella solidarietà post-coniugale che spesso viene posta, in un’ottica prettamente assistenzialistica, a base dell’attribuzione dell’assegno di divorzio: con tale espressione ci si intende riferire, invece, in una prospettiva partecipativo-contributiva, al presupposto delle autonome pretese del divorziato nei confronti del coniuge con il quale si è condivisa un’effettiva esperienza di collaborazione anche economica [sulla natura dell’indennità in parola si è pronunciata anche la stessa Corte costituzionale (Corte cost., 24.1.1991, n. 23, cit. infra, sez. III), la quale si è espressa nel senso di una convergenza, nell’art. 12 bis, tra funzione assistenziale e funzione partecipativa]. Come si è anticipato, oltre a quella riguardante l’oggetto dell’attribuzione prevista dall’art. 12 bis, di cui si è specificamente occupata la Supr. Corte nella sentenza in commento, anche altre questioni sollevate da tale norma risultano strettamente connesse alla problematica identificazione della relativa funzione. Si pensi, innanzitutto, alla controversa portata della nozione di «matrimonio» di cui al comma 2o della disposizione in esame. Qui si legge che la quota della indennità di fine rapporto spettante al divorziato «è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio». Ci si chiede, al riguardo, se il parametro della durata del matrimonio debba essere considerato riferito a tutto il tempo che va dalla celebrazione delle nozze alla rottura definitiva del vincolo o solo al periodo di effettiva convivenza dei coniugi, con l’esclusione, quindi, del periodo di separazione. Ove si intenda seguire l’opzione – fatta propria, lo si ripete, anche dalla Cassazione nella decisione in epigrafe – che identifica la ratio della disposizione di cui all’art. 12 bis nella partecipazione al patrimonio familiare alla cui formazione si è contribuito, non ci si può non riferire, nella interpretazione della nozione di matrimonio, anche alla fase della separazione, NGCC 2006 - Parte prima Cass., 30.12.2005, n. 28874 - Commento considerata la «permanenza» – come ha sottolineato la Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 23 del 1991 – «di diritti ed obblighi», con la connessa normale continuità del «contributo» prestato dal coniuge alle esigenze familiari. Dalla scelta esegetica che si intenda operare riguardo alla funzione dell’indennità prevista dall’art. 12 bis pare dipendere, poi, l’interpretazione dell’inciso di cui alla seconda parte del primo comma della norma stessa, ai sensi del quale il divorziato ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro al momento della cessazione del rapporto lavorativo «anche se» tale indennità «viene a maturare dopo la sentenza». La ratio partecipativa della norma in esame legittima, infatti, l’interpretazione letterale di tale inciso, nel senso che tra le indennità in parola andrebbero ricomprese anche quelle maturate prima della sentenza di divorzio. Se, dunque, si individua – e non pare possa farsi altrimenti – nella scelta del legislatore del 1987 (che ha introdotto l’art. 12 bis) la volontà di valorizzare la natura comunitaria delle economie coniugali, in una prospettiva essenzialmente partecipativa, non si vede come si possa giustificare lo snaturamento del rapporto di collaborazione economica dei coniugi – con la conseguente esclusione delle reciproche aspettative patrimoniali – nell’ipotesi in cui le somme percepite a titolo di indennità di fine rapporto vengano a maturare allorché i coniugi, sebbene non ancora divorziati, siano già legalmente separati (ma v., al riguardo, Cass., 7.6.1999, n. 5553, cit. infra, sez. III). È appunto alla luce di una simile prospettiva partecipativa che non può non condividersi la scelta operata, con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 12 bis, dalla Cassazione nella sentenza in esame, la cui soluzione positiva in ordine alla riconducibilità alle indennità ivi previste delle somme percepite dall’agente ex art. 1751 cod. civ. rappresenta proprio un coerente sviluppo della proclamata adesione ad una lettura in chiave partecipativo-compensativa della citata norma. III. I precedenti Secondo Cass., 17.4.1997, n. 3294, in Dir. fam. e pers., 1998, 46, l’art. 12 bis si riferirebbe esclusivamente alla c.d. retribuzione differita, determinata «in proporzione alla durata del rapporto (...) ed all’entità della retribuzione» percepita dal lavoratore. Con la conseguenza che nell’ambito di applicazione della stessa non rientrerebbe quanto erogato per motivi diversi dall’avventa cessazione del rapporto lavorativo, come l’incentivo all’anticipato collocamento in quiescenza, ovvero il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento o per mancato preavviso in NGCC 2006 - Parte prima Matrimonio caso di licenziamento in tronco. In senso analogo, v. App. Roma, 19.12.1994, ivi, 1996, 530, dove la scelta di non estendere l’operatività dell’art. 12 bis a tali somme viene giustificata affermando che le stesse integrano forme di ristoro di un danno le cui conseguenze pregiudizievoli sono destinate a svilupparsi de futuro, mentre l’indennità di fine rapporto opera de praeterito, rappresentando parte della retribuzione dovuta al lavoratore e mensilmente accantonata dal datore di lavoro. Cfr., inoltre, Cass., 11.4.2003, n. 5720, in Fam. e dir., 2003, 435 ss., la quale ha escluso la riconducibilità alla previsione di cui all’art. 12 bis dell’indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai. In senso favorevole all’estensione dell’ambito di operatività della norma in esame, v., invece, Cass., 18.12.2003, n. 19309, in Foro it., 2004, I, 728, la quale ha riconosciuto al coniuge del dipendente di un ente locale, titolare di assegno divorzile, il diritto ad una percentuale dell’indennità «premio di servizio» percepita dall’altro ai sensi dell’art. 2 l. 8.3.1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali). Quanto alla ratio dell’art. 12 bis, v. Corte cost., 24.1.1991, n. 23, in Foro it., 1991, I, 3006, con nota di Quadri, Assegno di divorzio. La mediazione delle sezioni unite, la quale si è espressa nel senso della convergenza, in tale previsione, tra funzione assistenziale e, soprattutto, funzione partecipativa. La medesima Corte si è, inoltre, occupata della questione concernente l’esatta portata della nozione di «matrimonio» di cui al comma 2o della disposizione de qua. I giudici di legittimità, sul presupposto della permanenza, anche durante la fase della separazione, degli obblighi gravanti reciprocamente fra i coniugi, si sono pronunciati, in proposito, per l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. – dell’art. 12 bis nella parte in cui attribuisce al divorziato una percentuale in misura fissa dell’indennità di fine rapporto, non rapportandola alla sola durata della convivenza. La Consulta ha ritenuto opportuno richiamare, al riguardo, la giurisprudenza che, nell’interpretare il riferimento, contenuto nell’art. 5, comma 6o, legge sul divorzio, alla «durata del matrimonio», si è pronunciata per la necessità di tenere in debita considerazione, nella valutazione – in tema di assegno di divorzio – del contributo personale e patrimoniale, l’intero arco del matrimonio (si tratta di Cass., sez. un., 29.11.1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, 67, con note di Quadri, Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite, e di Carbone, Urteildammerung: una decisione crepuscolare (sull’assegno di divorzio). Per l’interpretazione, sul punto, letterale dell’art. 12 bis si è pronunciata, poi, sulla scia della Corte co1073 Cass., 30.12.2005, n. 28874 - Commento stituzionale, anche la Cassazione (v., tra le decisioni più recenti, quella di Cass., 27.9.2002, n. 14004, in Fam. e dir., 2003, 14, nonché quella di Cass., 25.6.2003, n. 1075, ivi, 2004, 267 ss., con nota critica di Depinguente, Separazione legale e diritto dell’ex coniuge ad una quota dell’indennità di fine rapporto). Questo è, del resto, l’orientamento dominante anche nella giurisprudenza di merito: a titolo esemplificativo, v. App. Roma, 9.10.2002, in Giust. civ., 2003, I, 1979, con nota critica di Berbardoni, Indennità di fine rapporto e diritti del coniuge divorziato. Per la computabilità, ai fini dell’attribuzione della quota ex art 12 bis, anche del periodo di separazione, cfr., già, Trib. Napoli, 15.1.1988, in Giur. merito, 1988, 980. Sull’ulteriore problematica concernente l’interpretazione dell’inciso «anche se» di cui alla seconda parte del comma 1o della norma stessa, v. Cass., 27.6.1995, n. 7249, in Dir. fam. e pers., 1996, 92 ss., secondo la quale la quota dell’indennità di fine rapporto andrebbe riconosciuta al coniuge divorziato pure se il trattamento maturi prima della sentenza di divorzio, «quando al coniuge non è stato ancora attribuito in modo definitivo (con sentenza passata in giudicato) l’assegno divorzile». In senso analogo, v. Trib. Busto Arsizio, 5.11.1998, in Foro it., 1999, I, 3090 ss. Contra, cfr. Trib. Catania, 30.1.1997, ivi, 1997, I, 1259; App. Brescia, 28.11.1992, in Rep. Foro it., 1993, voce «Matrimonio», n. 198, nonché Trib. Taranto, 28.12.1995, in Fam. e dir., 1996, 440 ss. In senso analogo, v. App. Milano, 4.5.1993, ivi, 1994, 170. Con la sentenza Cass., 7.6.1999, n. 5553, in questa Rivista, 2000, I, 430, con nota di Scia, Indennità di fine rapporto, momento della relativa maturazione e diritto dell’ex coniuge ad una sua quota, la Supr. Corte, correggendo il suo precedente orientamento – rigorosamente ancorato, come si è visto, ad una scelta interpretativa basata sul tenore letterale della norma in esame – ha affermato che la disposizione di cui all’art. 12 bis deve essere interpretata nel senso che se, effettivamente, si deve riconoscere che il diritto alla quota possa sorgere anche ove l’indennità maturi prima della sentenza di divorzio, la portata di un simile principio sia, però, da limitare al caso in cui la maturazione in questione, comunque, avvenga al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio («con la conseguenza che se l’indennità è maturata anteriormente a tale momento la stessa non dà diritto ad alcuna quota»). Tale decisione è stata di recente confermata da Cass., 29.9.2005, n. 19046, in Guida al dir., 2005, n. 44, 63. IV. La dottrina L’art. 12 bis, che rappresenta una delle principali novità introdotte dalla riforma del 1987, nonostante 1074 Matrimonio la sua apparente semplicità, ha da subito sollevato notevoli dubbi interpretativi, al punto che si è arrivati ad affermare che tale norma «suscita più problemi di quanti non contribuisca a risolverne»: in tal senso, v. Dossetti, Gli effetti della pronuncia di divorzio, nel Trattato Bonilini-Cattaneo, I, Utet, 1997, 703 ss. Sul punto, v., inoltre, Quadri, La nuova legge sul divorzio, I, Jovene, 1987, 256 ss.; Cattaneo, La nuova legge sul divorzio, in Quadrimestre, 1988, 240 ss.; Trabucchi, Un nuovo divorzio. Il contenuto ed il senso della riforma, in Riv. dir. civ., 1987, II, 134 ss.; M. Finocchiaro, in A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, III, Giuffrè, 1988, 674, il quale aveva preconizzato alla norma «vita breve». Sulla specifica questione, affrontata nella sentenza in epigrafe, relativa alla sfera di applicazione dell’art. 12 bis, v., in senso espressamente favorevole all’estensione dell’indennità prevista da tale norma anche a quella spettante agli agenti ex art. 1751 cod. civ., Cattaneo, op. cit., 241. In senso analogo, v. D’Allura, Indennità di fine rapporto e diritti del coniuge divorziato, in Giur. it., 1988, IV, 37, il quale osserva come «la ragione della norma non consenta di limitarne l’operatività ai soli trattamenti relativi a rapporti di lavoro subordinato». «Nell’ottica valutativa della novella» – aggiunge l’a. – «ciò che ha rilievo, invero, è il trattamento percepito dal coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro e spettante (per legge o previsioni negoziali) per il fatto della cessazione stessa». Non sarebbe, di conseguenza, giustificata, da tale punto di vista, l’esclusione dal novero delle indennità di cui all’art. 12 bis delle somme percepite dall’agente all’atto della interruzione della propria attività lavorativa. E lo stesso vale – secondo l’a. – sia per l’indennità suppletiva di clientela (introdotta con l’Accordo del 18.12.1974), agli stessi agenti spettante ove il rapporto sia cessato per fatto non imputabile, e commisurata all’ammontare delle provvigioni liquidate nell’arco del rapporto, sia per l’indennità di mancato preavviso, prevista già nel lontano 1938 dall’Accordo economico del 30 giugno. Contra, A. Finocchiaro, Pensione di reversibilità e indennità di fine rapporto in sede di divorzio, in Fam. e dir., 1995, 288 ss.; nonché Ubaldi, nel Commentario dir. it. fam., VI, Cedam, 1993, sub art. 12 bis l. n. 898/1970, 502 ss. Quest’ultima afferma, in particolare, che la non estensione dell’ambito di operatività della norma in esame anche alle indennità percepite dagli agenti dipenderebbe dal fatto che in tal caso «l’elemento prevalente non è quello retributivo, bensì quello a carattere compensativo-risarcitorio per la perdita o la diminuzione della propria attività di lavoro autonomo». «La diversa natura dell’indennità per lo scioglimento del contratto rispetto all’indennità di fine rapporto è confermata» – aggiunge l’a. – «dal comNGCC 2006 - Parte prima Cass., 30.12.2005, n. 28874 - Commento ma 4o dell’art. 1751, il quale prevede che nel caso di morte dell’agente l’indennità spetti agli eredi, senza che si faccia luogo allo speciale regime successorio previsto dall’art. 2122». Tra gli studiosi che interpretano in senso estensivo l’ambito oggettivo di operatività della norma, v., Barbiera, I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, Zanichelli, 1993, 84; nonché Dogliotti, Separazione e divorzio, Utet, 1995, 260. Contra, Princigalli, sub art. 16, in Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in Nuove leggi civ. comm., 1987, 1011, la quale – con riferimento alla specifica questione concernente la riconducibilità alla previsione della norma in parola delle indennità di buonuscita e delle indennità una tantum previste a favore dei dipendenti pubblici nel settore dell’impiego statale – giustifica la propria scelta in favore di una interpretazione restrittiva della norma stessa in considerazione del «possibile indesiderato effetto collaterale che può scaturire da un’ampia partecipazione del coniuge divorziato agli introiti del partner». Effetto collaterale che «potrebbe esser il venir meno di qualsiasi incentivo per il beneficiario di provvedere autonomamente al proprio sostentamento ed al proprio futuro». «Ma c’è di più» – aggiunge l’a. – «L’esplicito riferimento all’indennità di fine rapporto fa escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 12 bis le indennità di buonuscita e le indennità una tantum previste a favore dei dipendenti pubblici nel settore dell’impiego statale. Tali indennità, pur avendo una funzione in qualche modo simile all’indennità di fine rapporto, non si prestano ad essere inquadrate come parte differita della retribuzione, in quanto comprese nel c.d. trattamento di quiescenza. Esse si aggiungono alla pensione e alle prestazioni erogate a fini strettamente previdenziali o assistenziali in favore del personale collocato a riposo o comunque cessato dal servizio». Sul punto, v. Quadri, op. cit., 258, secondo il quale, dal carattere previdenziale delle indennità di buonuscita si evince come l’art. 12 bis, nell’abbracciare anche tali indennità, finisca con «l’individuare proprio da tale punto di vista (nella prospettiva, cioè, di una “previdenza” familiare, fonte di legittime e definitive aspettative per ciascun coniuge) il momento di unificazione delle diverse possibili indennità da prendere in considerazione». D’altro canto, gli stessi lavori preparatori della l. n. 898/ 1970 fanno riferimento all’indennità di liquidazione percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro e all’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali. Anche secondo De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, I, Giuffrè, 1991, 356 ss., il quale fonda, però, le proprie osservazioni su argomentazioni diverse, l’indennità di fine rapporto percepita dai dipendenti statali va equiNGCC 2006 - Parte prima Matrimonio parata, ai fini della definizione dell’ambito di operatività dell’art. 12 bis, a quella spettante ai lavoratori privati. L’a. esclude, invece, che la previsione di cui all’art. 12 bis comprenda gli emolumenti, corrisposti alla cessazione del rapporto, con «causa diversa da quella di fine rapporto» (considerato il relativo trattamento come «retribuzione differita con funzione latamente previdenziale e/o assistenziale»), quali le indennità di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., l’indennità giornalistica, i premi di fedeltà e, in genere, le indennità acquisite in costanza di rapporto, seppure ad erogazione differita. Secondo l’a., restano fuori dalla previsione di cui all’art. 12 bis anche le indennità percepite dal coniuge lavoratore, alla cessazione del rapporto, in virtù di atti volontari di previdenza, come le rendite vitalizie, poiché anch’esse hanno causa diversa dal tfr. Stanzione-Musio, Il divorzio. Disciplina, procedura e profili comparatistici, Ipsoa, 2002, passim, ricomprendono espressamente, invece, nella nozione di indennità di fine rapporto di cui all’art. 12 bis anche le indennità previste dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ. Quanto agli importi che al lavoratore derivano dalla stipulazione di contratti di assicurazione privata, la tendenza, al riguardo, è ad escludere la riconducibilità degli stessi all’art. 12 bis, poiché – si dice – si tratta di strumenti di integrazione privata che spesso hanno la natura di forme di risparmio (Moretti, L’indennità di fine rapporto, in Aa.Vv., Le conseguenze patrimoniali del divorzio, I, L’assegno, la pensione e gli altri diritti, La Tribuna, 2003, passim. In senso analogo, v. Dossetti, op. cit., 703 ss., nonché Princigalli, op. cit., 1011). Sulla questione relativa alla ratio dell’art. 12 bis, v., in senso decisamente favorevole alla funzione partecipativa di tale norma, Quadri, op. cit., 258. Contra, per la funzione esclusivamente assistenziale del diritto spettante all’ex coniuge, v. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia, Le successioni, Giuffré, 2001, 265; Princigalli, op. cit., 1009 ss., e De Paola, op. cit., 353 ss. Riguardo alla portata della nozione di matrimonio di cui al comma 2o della disposizione in esame, v., da un lato, Dogliotti, op. cit., 260; D’Allura, op. cit., 37; De Paola, op. cit., 361; M. Finocchiaro, op. cit., 677, 688; Cattaneo, op. cit., 240, e Quadri, La nuova legge sul divorzio, cit., 219, i quali optano per un’interpretazione letterale della norma, identificando nella nozione di matrimonio tutto il periodo intercorrente tra la celebrazione e delle nozze e lo scioglimento del vincolo; dall’altro, Princigalli, op. cit., 1015, e Carbone, Il concetto di matrimonio abbraccia anche il periodo di separazione legale?, in Corr. giur., 1991, 303, i quali, invece, circoscrivono agli anni di pacifica convivenza dei coniugi la nozione di matrimonio. La dottrina si è fortemente divisa anche sul pro1075 Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili blema relativo all’interpretazione dell’inciso «anche se» di cui alla parte finale del primo comma dell’art. 12 bis. Tra i sostenitori dell’interpretazione letterale del disposto in esame, v., tra gli altri, Dogliotti, op. cit., 259; Cattaneo, op. cit., 243, e Nicolini, Commento all’art. 12 bis, nel Commentario alla riforma del divorzio, Ipsoa, 1987, 141. Cfr., inoltre, Stassano, Il «nuovo» divorzio, Pirola, 1987, 74. Contra, v.: Dogliotti, op. cit., 259; M. Finocchiaro, op. cit., 680, 682; D’Allura, op. cit., 37; Giorgianni, Assegno di divorzio e quota di indennità di fine rapporto, in Fam. e dir., 1994, 170 ss. Quadri, La nuova legge sul divorzio, cit., 256, osserva, al riguardo, come i rischi legati all’estensione del diritto dell’ex coniuge, di cui all’art. 12 bis, anche alle indennità di fine rapporto percepite durante la fase della separazione o, addirittura, in costanza di matrimonio, siano di portata tale da spiegare le resistenze avanzate nei confronti della proposta interpretativa basata sul tenore letterale della norma. Ove si seguisse un’impostazione ermeneutica di tale tipo, non potrebbe, infatti, non convenirsi che l’art. 12 bis, nato con l’intento di disciplinare le conseguenze patrimoniali della fase patologica del matrimonio, finirebbe con l’interferire con il regime patrimoniale della famiglia (e con la determinazione della relativa area di indisponibilità, oltreché con il funzionamento dell’eventuale regime di comunione e con il suo scioglimento). Ciononostante – aggiunge l’a. – qualsivoglia differente ricostruzione interpretativa dell’art. 12 bis andrebbe a collidere, oltreché con la stessa lettera della norma, anche con la ratio (partecipativa) della disposizione in esame. I Danni civili - Condanna al pagamento di somma minore di quella ordinata in primo grado - Obbligo della Corte di Appello di ordinare la restituzione della somma in eccesso Sussistenza (cod. proc. civ., art. 282) (e) c CASS. CIV., III sez., 20.10.2005, n. 20317 Cassa App. Napoli, 11.5.2001 Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Responsabilità del condominio per la custodia di beni e servizi comuni - Sussistenza (cod. civ., art. 2051) (a) Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Natura - Presupposti - Prova liberatoria - Caso fortuito (cod. civ., art. 2051) (b) Responsabilità civile - Danni alla persona - Postumi permanenti di modesta entità - Danno patrimoniale Insussistenza (cod. civ., artt. 2056, 2057) (c) Impugnazioni civili in genere - Impugnazione della sentenza - Notificazione presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata - Ammissibilità (cod. proc. civ., artt. 327, 330) (d) 1076 Fausta Scia (a) Il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo. (b) La responsabilità per danni da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell’evento e non al comportamento del custode. Il caso fortuito, che interrompe il collegamento causale tra la cosa ed il danno, comprende sia l’ipotesi in cui l’evento è NGCC 2006 - Parte prima Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, sia quella in cui la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento ed è svilita a mero tramite del danno. (c) In tema di danni alla persona, i postumi permanenti di modesta entità, salvo prova contraria a carico del danneggiato, non incidono concretamente sulla capacità lavorativa specifica, rimanendo valutabili solo come danno biologico e non anche come danno patrimoniale. (d) L’impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata, nel termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, sia nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate, ai sensi dell’ultima parte del comma 1o dell’art. 330 cod. proc. civ., sia l’ipotesi della mancata notificazione della sentenza pubblicata da impugnare, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio. (e) Nel caso in cui il giudice del gravame abbia condannato la parte ad una somma minore rispetto a quella cui la stessa era stata condannata in primo grado, la Corte d’appello deve anche accertare se vi fu l’esborso e, quindi, in caso positivo, ordinare la restituzione della somma percepita in eccesso. II CASS. CIV., III sez., 1o.7.2005, n. 14091 Cassa con rinvio App. Bologna, 8.11.2001 Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Responsabilità delle ferrovie per la custodia delle pertinenze destinate all’uscita dalla stazione - Sussistenza (cod. civ., art. 2051) Le Ferrovie dello Stato rispondono ex art. 2051 cod. civ. del danno subito da un pasNGCC 2006 - Parte prima Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili seggero nella fase di uscita dalla stazione, dovuto allo scivolamento su una passerella ghiacciata; infatti, le pertinenze ferroviarie destinate ad assicurare l’attraversamento dei binari sono oggetto di un obbligo delle Ferrovie dello Stato alla custodia, vigilanza e manutenzione, in modo che da esse non derivino danni agli utenti. dal testo: I Il fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato L.N. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il Condominio Parco Poggio della Macchia di Pomigliano d’Arco, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad una caduta – avvenuta in data 5 dicembre 1990 – sulla rampa condominiale di accesso all’autorimessa, caduta provocata dalla presenza di una macchia di olio non visibile. Si costituì in giudizio il Condominio contestando ogni responsabilità. Trasferiti gli atti al tribunale di Nola, nelle more istituito ed espletata l’istruttoria del caso, il GOA del menzionato tribunale, con sentenza del 23 novembre 1999, accolse la domanda e per l’effetto condannò il convenuto al pagamento in favore dell’attrice della somma di lire 61.385.000 e agli interessi del 7% sulla minor somma di lire 57.394.975 dal 5 dicembre 1990 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, nonché alle spese di giudizio. Avverso tale decisione propose tempestivamente appello il Condominio Parco Poggio della Macchia, appello che, costituitasi l’appellata, fu parzialmente accolto, in ordine al quantum, dalla Corte di appello di Napoli, la quale, con sentenza depositata in data 11 maggio 2001, ridusse l’importo della somma liquidata dal primo giudice a lire 22.556.000, oltre interessi legali, previa compensazione di metà delle spese del doppio grado e condanna dell’appellante alla restante metà. Per la cassazione della menzionata sentenza Lucia N. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso, il 1077 Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 Condominio Parco Poggio della Macchia, che ha proposto ricorso incidentale, illustrato da memoria. I motivi. 1) Preliminarmente, va disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. dei due ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2) Sempre preliminarmente va esaminata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità, per tardiva notifica del ricorso principale, per essere stato notificato lo stesso, decorso l’anno dal deposito della sentenza impugnata, al procuratore domiciliatario di esso istante e non alla parte personalmente. L’eccezione va disattesa. Al riguardo le S.U. di questa Corte, risolvendo un contrasto che si era verificato sul punto tra le sezioni della corte medesima, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata, nel termine annuale di cui all’art. 327 co. 1 c.p.c., quale risulta concretamente determinato per effetto dell’incidenza della sospensione durante il periodo feriale, può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, sia nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio (con facoltà per l’impugnante di eseguire la notificazione nell’uno o nell’altro dei tre luoghi, ma non anche alla controparte personalmente), dovendo ritenersi equiparate ai sensi dell’ultima parte del co.1 dell’art. 330 c.p.c. sia l’ipotesi della mancata notificazione della sentenza pubblicata da impugnare, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio”. A tale principio, questa Corte si è uniformata successivamente, con numerose pronunce (ex plurimis, 9234/2000, 10973/2004, 18572/2004), per cui il principio medesimo, che può dirsi ormai ius receptum, deve trovare ulteriore conferma in questa sede e, conseguentemente, si deve affermare la ritualità della notifica del ricorso principale. Non senza considerare che l’eventuale irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione presso il difensore, anziché alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, pertanto, è un vizio emendabile con effetto ex tunc con la costituzione del resistente. 1078 Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili 3) Deve essere esaminato in primo luogo – atteso che lo stesso concerne l’an debeatur – il ricorso incidentale, con il quale il ricorrente si duole dell’erronea applicazione nella specie della norma di cui all’art. 2051 c.c. e di contraddittorietà della sentenza impugnata, per avere la stessa fatto contemporaneo riferimento alla violazione sia della norma suindicata, sia di quella di cui all’art. 2043 c.c., con riferimento, in particolare, all’insidia ed al trabocchetto. Lamenta, altresì, il ricorrente incidentale che: a) la corte di appello aveva del tutto omesso di valutare la circostanza che la danneggiata era anche condomina e, come tale, utilizzava da tempo la rampa del garage in cui si verificò l’infortunio, che, pertanto, ben poteva essere attribuito alla condotta della danneggiata medesima; b) non era stata affatto esaminata dalla corte di appello partenopea la richiesta di esso istante, intesa ad ottenere la restituzione della maggior somma versata alla controparte, per effetto della esecutività della sentenza di primo grado. Il motivo è solo parzialmente fondato. Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata si è, sostanzialmente, uniformata ai principi ormai consolidati nell’ambito della giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha, com’è noto, carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal NGCC 2006 - Parte prima Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. In sostanza, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. A tali principi di diritto si è attenuto il giudice di merito, per cui la prima parte della censura va disattesa. Infondata è, altresì, ad avviso del Collegio, la prima parte del secondo profilo del motivo. È ben vero, infatti, in linea generale, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., che: a) quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento ed è svilita a mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno; b) all’ipotesi del fortuito viene pacificamente ricondotto il caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno. Se quanto precede è assolutamente pacifico, peraltro, occorre porre in luce che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente incidentale, il comportamento della danneggiata, pur se dedotto in termini assolutamente generici in sede di appello dall’odierno ricorrente incidentale, è stato implicitamente valutato dalla corte distrettuale, per escluderne l’incidenza causale, laddove, nella sentenza impugnata, si afferma che la macchia di olio, che provocò la caduta della N. non era visibile, sia perché ricoperta da polvere, sia perché la rampa in cui avvenne il sinistro si trovava in una zona interna al palazzo, non molto illuminata. Fondata è, invece, la seconda parte del secondo profilo del gravame, ma su ciò si dirà compiutamente solo dopo l’esame del ricorso principale. NGCC 2006 - Parte prima Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili 4) Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamentando violazione dell’art. 2057 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., deduce che la corte di appello aveva definito apoditticamente micropermanenti gli esiti invalidanti residuati alla danneggiata, nella misura dell’8%, considerando gli stessi come influenti sulla sola capacità generica e, conseguentemente, nulla liquidando a titolo di danno patrimoniale. Al contrario, considerando anche l’attività di casalinga, pur sempre produttiva di reddito, della deducente, i suindicati postumi, anche se di modesta entità, avrebbero dovuto essere autonomamente valutati dal giudice di merito, con conseguente, liquidazione del danno patrimoniale. Il motivo è infondato. In tema di danni alla persona, è pacifico che i postumi permanenti di modesta entità (cosiddetta micropermanente), di norma, salva diversa prova contraria, il cui onere incombe sul danneggiato, non incidono concretamente sulla capacità lavorativa specifica, rimanendo valutabili soltanto come danno biologico. In presenza di una micropermanente, in particolare, mentre è agevole presumere – con riguardo a quanti svolgono una attività essenzialmente intellettiva – che i loro guadagni futuri rimarranno sostanzialmente invariati, venendo la accertata lesione a produrre un pregiudizio esclusivamente nell’ambito del danno c.d. biologico, diversamente deve ritenersi nell’ipotesi del danneggiato che esplichi attività manuali, specie se particolarmente faticose e usuranti. Di tali principi di diritto la corte distrettuale ha fatto puntuale applicazione nella specie, considerando ininfluenti, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, i modesti esiti permanenti residuati dall’infortunio per cui è causa, con riferimento all’attività di insegnante privata, unicamente dedotta dalla danneggiata in sede di merito. Al contrario, risulta ipotizzata per la prima volta in questa sede e, pertanto tardivamente, l’attività di casalinga della danneggiata. 5) Con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di legge, deduce che la corte di appello partenopea, accogliendo l’appello del Condominio, in punto errato calcolo degli interessi, aveva determinato in lire 1079 Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 17.376.165 gli importi sui quali andava calcolato il tasso di interesse al 7% a far data dal 5 dicembre 1990 alla decisione, deducendo testualmente: “Non era dato di sapere (se non per ipotesi) in base a quale ragionamento, il giudice di appello fosse pervenuto a quantificare nella somma di lire 17.376.165 l’importo su cui calcolare gli interessi compensativi. E le ipotesi, conducevano a risultati difformi. Considerando che gli interessi compensativi debbano avere come riferimento il solo danno biologico (temporaneo e permanente) stimato in lire 15.556.000 (=L. 13.056.000 per I.P.+ L. 2.500.000 per ITP), ingiustificatamente portato al L. 17.376.165, con un aumento di L. 1.820.165, la cui imputazione “potrebbe” riferirsi ad un parziale riconoscimento di spese mediche (ancorché non documentate) ovvero ad un parziale riconoscimento di danno da lucro cessante, ne discende che la determinazione comunque operata, rappresenta un classico esempio di error in judícando”. Il motivo va ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, posto che, sostanzialmente, con lo stesso la ricorrente si duole di una circostanza, e cioè la determinazione dell’importo base – sul quale andavano calcolati gli interessi con decorrenza dalla data dell’infortunio – in misura maggiore di quella dovuta. Di ciò, invero, avrebbe dovuto dolersi la controparte, che, peraltro, sul punto non ha proposto gravame. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. 6) Ritornando all’esame del ricorso incidentale, lo stesso appare fondato con riferimento alla doglianza relativa all’omessa pronunzia, da parte del giudice del gravame, in ordine all’istanza di restituzione, che dall’esame degli atti di causa – che è consentito alla Corte essendo stato dedotto un error in procedendo – risulta effettivamente proposta in sede di appello dall’odierno resistente. Invero, posto che l’importo della somma liquidata dal primo giudice era stata ridotta dal giudice del gravame da lire 61.385.00 a lire 22.556.000, la corte di appello avrebbe dovuto accertare se, in concreto, vi fu l’esborso da parte del Condominio della maggior somma liquidata in prime cure e, quindi, provvedere, in caso positivo, ad ordinare alla odierna resistente la restituzione della somma percepita in eccesso dalla N. Limitatamente a tale punto, pertanto, il ri1080 Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili corso incidentale va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Napoli. (Omissis) [Vittoria Presidente – Purcaro Estensore – Ceniccola P.M. (concl. conf.). – N.L. (avv. Corona) – Condominio Parco Poggio della Macchia (avv. Berchicci)] II Il fatto. Con citazione ritualmente notificata la Massalombarda Colombani spa (ora Conserve Italia s.c.a.r.l.) conveniva davanti al Tribunale di Ravenna le Ferrovie dello Stato spa e le Generali Assicurazioni spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, indicati in L. 11.899.322, corrispondenti alla retribuzione e a quant’altro percepito dalla propria dipendente a. per il periodo 17.1-16.4.1994 in cui la stessa era rimasta assente dal lavoro a causa dell’infortunio occorsole il 17.1.1994 all’interno della stazione ferroviaria di Massalombarda. Esponeva l’attrice che l’a., nell’attraversare i binari sulla passerella in legno, era scivolata a causa dello strato di ghiaccio che ne ricopriva la superficie, riportando la frattura scomposta della rotula sinistra, per cui era stata assente dal lavoro per il detto periodo. Si costituiva la spa Ferrovie dello Stato, deducendo che l’evento dannoso era esclusivamente riconducibile all’imprudenza dell’a. Si costituiva anche la spa Generali Assicurazioni, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Sull’accordo di parte attrice, veniva estromessa dal giudizio. Istruita la causa mediante produzione di documenti ed assunzione di prove testimoniali, il Tribunale con sentenza del 10.2.1999 rigettava la domanda. Rilevava che l’incidente si era verificato non per la natura del servizio o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, bensì per le modalità asseritamente negligenti del loro impiego e, ricompresa, quindi, la fattispecie in esame nell’ambito dell’art. 2043 c.c., escludeva che fosse stato assolto il relativo onere probatorio. Proposto appello dalla Conserve Italia NGCC 2006 - Parte prima Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 - Commento s.c.a.r.l. (incorporante la Massalombarda Colombari spa), la Corte d’appello di Bologna con sentenza dell’8.11.2001 rigettava il gravame. Per la cassazione della sentenza la stessa Conserve Italia s.c.a.r.l. ha proposto ricorso in base a due motivi. L’intimata Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni non si è costituita. I motivi. Con il primo motivo la società ricorrente si duole che la Corte d’appello di Bologna, esclusa l’applicazione dell’art. 1 l. n. 754/1997 alla fattispecie in esame, abbia ritenuto la fattispecie stessa inquadrabile nell’ambito dell’art. 2043 c.c., senza considerare, come proposto in appello, l’applicazione dell’art. 2050 o dell’art. 2051 c.c. all’incidente subito, nell’attraversamento dei binari sulla passerella in legno ricoperta da uno strato di ghiaccio della stazione ferroviaria di Massalombarda, da A.L., dipendente della società ricorrente. Il motivo è fondato, nei limiti che di seguito si espongono. È indubbio che la detta fattispecie non poteva, come ritenuto dalla Corte bolognese, essere ricompresa nell’esercizio di attività ferroviaria di cui all’art. 1 l. 754/77, posto che il sinistro non si verificò per la natura del servizio propriamente ferroviario, ovvero per le caratteristiche dei mezzi di trasporto adoperati. Peraltro è da escludere l’applicazione al caso de quo dell’art. 2050 c.c., non potendo la fase di uscita dalla stazione a seguito della discesa dal convoglio, ancorché ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, costituire attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi adoperati per il deflusso dei passeggeri (nella specie, la passerella in legno per attraversare i binari, in mancanza di sottopassaggi). Vero è – però – che la passerella faceva parte dell’arredo della stazione ferroviaria, derivandone perciò l’obbligo dell’ente Ferrovie della manutenzione di tale passerella (che nell’occasione dell’incidente era ricoperta da uno strato ghiaccioso) e della custodia della stessa, volte ad evitare danni a quanti dovevano necessariamente servirsene, con conseguente inquadramento della fattispecie in esame, dunque, nell’ambito dell’art. 2051 c.c. NGCC 2006 - Parte prima Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili Si trattava, infatti, di pertinenza della sede ferroviaria destinata ad assicurare l’attraversamento dei binari, per cui ad essa erano riconducibili, per la sua funzione, l’esigenza e l’onere della vigilanza affinché dalla pertinenza stessa [passerella], per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse danno agli utenti. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, restando assorbito il secondo motivo (col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in merito alla valutazione del materiale probatorio). La sentenza impugnata va di conseguenza, cassata in relazione alla censura accolta con rinvio, per nuovo esame, alla stregua di quanto sopra osservato, ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione. (Omissis) [Lupo Presidente – Calabrese Estensore – Uccella P.M. (concl. parz. conf.). – Conserve Italia S.c.r.l. (avv. Damiani) – FF.SS. S.p.A.] Nota di commento: «La responsabilità da cose in custodia: la custodia di beni pubblici e la prova liberatoria» I. Il caso La prima sentenza in commento (Cass., 20.10.2005, n. 20317) si segnala perché, con essa, la Cassazione accoglie l’orientamento che sostiene il carattere oggettivo della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. e, conseguentemente, conferma anche la c.d. concezione oggettiva di caso fortuito. Il caso giudiziario riguarda quanto accaduto ad una condomina che, mentre si recava nell’autorimessa, cadeva sulla rampa condominiale di accesso a causa della presenza di una macchia d’olio non visibile. I giudici di primo e secondo grado avevano condannato il Condominio al risarcimento del danno, in applicazione di quanto stabilito sia dall’art. 2051 cod. civ., sia dall’art. 2043 cod. civ. La danneggiata proponeva ricorso in Cassazione per contraddittorietà della sentenza, ritenendo illogico che i precedenti organi giudicanti avessero fatto contemporaneo riferimento alla violazione dell’art. 2051 cod. civ. e dell’art. 2043 cod. civ. Il Condominio, a sua volta, proponeva ricorso in1081 Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 - Commento cidentale, sostenendo, nel merito, che la Corte d’Appello, ai fini della possibile configurazione di un’ipotesi di caso fortuito, non aveva adeguatamente valutato il comportamento della danneggiata. Il S.C. ha ritenuto che i giudici precedenti, pur facendo riferimento alla violazione di entrambe le sopraccitate norme, si siano sostanzialmente uniformati «ai principi ormai consolidati nell’ambito della giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo». Si sottolinea, in particolare, che la Cassazione, nella sentenza in esame, accoglie espressamente l’orientamento che riconosce la natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051, ritenendo che, ai fini dell’applicazione della suddetta norma, sia sufficiente che il danneggiato dimostri l’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Inoltre, la Cassazione, soffermandosi sulla nozione di caso fortuito, unica prova liberatoria di detto tipo di responsabilità, ne accoglie una definizione ampia, cioè comprendente anche il fatto del terzo o il fatto dello stesso danneggiato che abbia costituito la causa esclusiva del danno e conferma la c.d. concezione oggettiva di fortuito, secondo cui esso consisterebbe in un «fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento». La seconda sentenza in epigrafe (Cass., 1o.7.2005, n. 14091) si segnala perché, con essa, la Cassazione sembra aver confermato quell’orientamento giurisprudenziale che riconosce l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., quale norma di diritto comune, ogniqualvolta sussistano i presupposti della custodia e del nesso causale tra cosa e danno, a prescindere dalla natura privata o pubblica del soggetto responsabile. Il caso giudiziario tratta la vicenda di una donna che, nell’attraversare i binari ferroviari su una passerella in legno, era scivolata a causa dello strato di ghiaccio che ne ricopriva la superficie, riportando la frattura scomposta della rotula sinistra. In primo grado, così come in appello, il giudice, ritenendo che l’incidente non si fosse verificato per la natura del servizio, né per le caratteristiche dei mezzi adoperati, aveva ricompreso la fattispecie in esame nell’ambito di applicazione dell’art. 2043 cod. civ., con conseguente rigetto della domanda attorea di risarcimento dei danni, per mancato assolvimento dell’onere probatorio, dato che la danneggiata si era limitata a dimostrare il nesso causale tra co1082 Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili sa e danno, senza provare la colpa delle Ferrovie dello Stato S.p.A. La Supr. Corte, cassando con rinvio la pronuncia di secondo grado, contrariamente a quando ritenuto nei precedenti gradi di giudizio, inquadra il caso de quo nella sfera di operatività dell’art. 2051 cod. civ.; la Cassazione sostiene, infatti, che, poiché la passerella fa parte dell’arredo della stazione ferroviaria, consegue l’obbligo, in capo all’Ente Ferrovie, alla manutenzione ed alla custodia di essa, in modo da evitare i danni a quanti se ne debbano necessariamente servire. Inoltre, si rileva che detta pronuncia è in linea con il maggioritario orientamento che sostiene che la responsabilità da cose in custodia operi anche quando le cose, pur non avendo in sé l’attitudine a produrre danno, possano divenire pericolose a causa di fattori esterni, quale, ad esempio, la cattiva manutenzione che ne viene fatta. Gli aspetti rilevanti delle pronunce, che ne sollecitano il commento, sono, quindi, costituiti, da un lato, dall’analisi della natura e fondamento della responsabilità da cose in custodia, dall’altro, dalla nozione di custodia e di caso fortuito. II. Le questioni 1. Natura e fondamento della responsabilità da cose in custodia. L’art. 2051 cod. civ. prevede che «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Riguardo al fondamento ed alla natura di tale ipotesi di responsabilità, si deve prendere atto di una diversità di opinioni in dottrina ed in giurisprudenza. Secondo l’opinione espressa dalla dottrina maggioritaria (Alpa; Comporti; Franzoni, L’illecito; Galgano; Gazzoni; Roppo; Visintini, citt. infra, sez. IV) e condivisa anche dalla giurisprudenza più recente (a partire da Cass., sez. un., 11.11.1991, n. 12019, cit. infra, sez. III), l’art. 2051 configurerebbe una fattispecie di responsabilità oggettiva, nel senso che l’elemento della colpa non assumerebbe alcuna rilevanza per affermare o escludere l’applicabilità della disciplina di cui all’art. citato. Il fondamento della responsabilità risiederebbe, pertanto, esclusivamente sulla relazione tra la cosa ed il custode e sull’opportunità di attribuire a quest’ultimo le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, derivanti causalmente dalla cosa da lui utilizzata (c.d. rischio da custodia). Ai fini dell’applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., il danneggiato dovrebbe provare, dunque, solo il rapporto eziologico tra la cosa ed il danno, cioè avrebbe l’onere di dimostrare che la cosa ha costituito una condizione necessaria per il veNGCC 2006 - Parte prima Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 - Commento rificarsi del danno; spetterebbe, invece, al custode provare la specifica causa fortuita, capace di interrompere il nesso eziologico. La Corte di Cassazione ha espressamente accolto tale condivisibile orientamento anche in una delle sentenze analizzate (Cass., 20.10.2005, n. 20317), (nello stesso senso anche Cass., 15.1.2003, n. 472; Cass., 20.5.1998, n. 5031, citt. infra, sez. III), ove si trova asserito che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi, in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza ...ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento...; in sostanza, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito» (nello stesso senso Cass., 17.1.2001, n. 584, cit. infra, sez. III). Altra parte della dottrina (Bianca, cit. infra, sez. IV) e la giurisprudenza tradizionale sostengono, invece, che l’art. 2051 cod. civ. configuri una presunzione di responsabilità nei confronti del soggetto che ha un dovere di custodia sulla cosa. In quest’ottica, il fondamento di detta responsabilità consisterebbe nella violazione di detto dovere di diligenza nella custodia. Secondo tale orientamento, dunque, l’art. 2051 cod. civ. configurerebbe un’ipotesi di responsabilità aggravata. 2. La custodia di «beni ad uso pubblico». Presupposto per l’operare della disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è che il danno sia stato cagionato da una cosa che il soggetto ha in custodia. La custodia è, dunque, il criterio che consente di individuare il soggetto tenuto al risarcimento del danno. Il custode si può definire, «in prima approssimazione» come colui che «si trovi in un determinato rapporto di fatto con la cosa, sufficiente per renderlo responsabile dei danni da questa causati» (Franzoni, L’illecito, cit.). Sulla qualificazione di tale rapporto, esistono diverse opinioni. L’orientamento che sembra essere maggiormente NGCC 2006 - Parte prima Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili accreditato in dottrina (Geri; Corsaro; Monateri, Illecito e responsabilità civile, tutti citt. infra, sez. IV) e giurisprudenza, individua la custodia nel potere – dovere di effettiva disponibilità e controllo della cosa al fine di evitare danni (Cass., 17.10.1969, n. 3408; Cass., 22.1.1980, n. 520; Cass., 23.1.1985, n. 288, tutte citt. infra, sez. III), indipendentemente dal titolo che si possa vantare sulla cosa stessa. Si esclude che la nozione di custodia coincida sia con il concetto tecnico giuridico di custodia contrattuale, sia con la nozione di diritto di godimento o sfruttamento economico della stessa, sia con i concetti di detenzione ed utilizzazione; infatti, «in nessuno di questi criteri essa si identifica, perché potendoli comprendere tutti o in parte, si compone di un più ampio concetto, il cui costante connotato è pur sempre quello dell’esistenza di un potere-dovere di vigilanza e controllo» (Geri, cit. infra, sez. IV, 166 ss.). Quello di custodia appare, dunque, essere un «concetto atecnico, che richiama una valutazione caso per caso – da effettuarsi ad opera del giudice di merito – per individuare chi, nella fattispecie concreta, abbia il potere di governo e controllo sulla cosa» (Rizzo, Profili della responsabilità da cose in custodia, in questa Rivista, 2006, II, 310). Il concetto di custodia implica soltanto una relazione tra un soggetto ed una cosa, caratterizzata dal potere di escludere i terzi dall’ingerenza sulla cosa stessa (Franzoni, L’illecito, cit.); «in definitiva, una sorta di potestà di fatto» (Visintini, cit., 788). Tale indirizzo è stato recentemente ribadito dalla Cassazione, che ha definito la custodia come «rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, cioè la disponibilità giuridica e materiale sulla stessa, che comporti il potere-dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l’utilizzatore non comporta, invece, necessariamente anche il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all’utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la effettiva custodia. La relativa indagine costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito» (Cass., 10.2.2003, n. 1948, cit. infra, sez. III). Anche le due sentenze in commento sembrano inquadrarsi in questo filone; infatti, con la pronuncia 1o.7.2005, n. 14091, la Cassazione espressamente riconosce che all’ente ferrovie «erano riconducibili (...) l’esigenza e l’onere della vigilanza affinché dalla pertinenza stessa (...) non derivasse danno agli uten1083 Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 - Commento ti»; con l’altra sentenza in esame, il S.C. indica come custode colui che «di fatto, controlla le modalità d’uso e conservazione» della cosa, trovandosi così «nelle condizioni di controllare i rischi inerenti» alla stessa. Problemi particolari, in ordine all’accertamento della effettiva possibilità di custodia e, conseguentemente, dell’imputazione della responsabilità, si manifestano nel caso in cui la cosa, che ha causato il danno, sia un bene di uso pubblico. Per valutare se, in concreto, sia possibile o meno esercitare la vigilanza ed il controllo, potendosi prescindere dalla natura privata o pubblica del soggetto responsabile, sembra, invece, opportuno distinguere tra: – beni di uso pubblico, demaniali o patrimoniali, che siano oggetto di una utilizzazione generale diretta da parte di terzi e siano di grandi dimensioni territoriali (es. autostrade); – beni di uso pubblico, demaniali o patrimoniali, che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo (Cass., 30.10.1984, n. 5567, cit. infra, sez. III) ovvero beni di uso pubblico che, per la loro limitata estensione territoriale, consentano un’adeguata attività di vigilanza sugli stessi (Cass., 7.1.1982, n. 58, cit. infra, sez. III). Quanto alla prima tipologia di beni, secondo la posizione maggiormente accolta dalla Cassazione (tra le tante: Cass., 21.12.2001, n. 16179; Cass., 14.1.2000, n. 366, tutte citt. infra, sez. III), l’utente sarebbe tutelato solo ex art. 2043 cod. civ., poiché le caratteristiche (estensione e modalità d’uso) di tale tipo di beni limiterebbero, in concreto, la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa, rendendo così inapplicabile l’art. 2051 cod. civ. Secondo i più recenti orientamenti, l’indagine sul potere di esercitare il controllo dovrebbe tenere conto non solo dell’estensione del bene, ma anche delle caratteristiche dei sistemi di assistenza e degli strumenti di controllo che il progresso tecnologico mette a disposizione, mediante una verifica del caso singolo, condotta dal giudice secondo i criteri di normalità (Cass., 13.2.2002, n. 2074, cit. infra, sez. III). Per quanto riguarda la seconda tipologia di beni suddetta (beni di uso pubblico non generale e diretto da parte dei terzi, ovvero beni di ridotte dimensioni territoriali), la giurisprudenza è concorde nel ritenere applicabile l’art. 2051 cod. civ. Con riferimento specificamente al caso de quo, la Corte, preso implicitamente atto che il bene ad uso pubblico oggetto della vicenda di cui trattasi (passerella, facente parte dell’arredo della stazione ferro1084 Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili viaria, destinata ad assicurare l’attraversamento dei binari) è di uso generale e diretto da parte dei terzi, ma è anche tale che, data la sua limitata estensione territoriale, avrebbe certamente consentito un’adeguata attività di vigilanza e controllo «affinché dalla pertinenza stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse danno agli utenti», ha coerentemente ritenuto applicabile la disciplina della responsabilità da cose in custodia, individuando, dunque, nell’ente Ferrovie dello Stato S.p.A., il soggetto custode, avente un rapporto di fatto con la cosa tale da comportare l’obbligo di vigilanza e controllo sulla stessa. 3. Il nesso causale tra cosa e danno e la nozione di caso fortuito. La prova liberatoria prevista dalla disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è il caso fortuito ed è posta a carico del custode. La problematica inerente alla nozione di caso fortuito è particolarmente importante ai fini dell’interpretazione dell’articolo di cui trattasi; infatti, lo schema oggettivo e quello soggettivo di responsabilità si differenziano soprattutto tramite il riferimento alla prova liberatoria. La tesi, che sostiene la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, individua il fortuito nel fattore imprevisto ed imprevedibile, esterno alla cosa, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la res in custodia ed il danno, a prescindere dalla diligenza o meno del custode nella sorveglianza della cosa (c.d. concezione oggettiva del fortuito). La Cassazione, con la sentenza 20.10.2005, n. 20317 in commento, conferma quest’orientamento; infatti, definisce il caso fortuito come «un fattore che attiene non già al comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno». Si esclude, dunque, ogni possibile rilevanza alla diligenza/negligenza del custode, per attribuire importanza esclusivamente al rapporto causale di fatto tra res e danno; conseguentemente, la valutazione dell’incidenza del caso fortuito è effettuata attraverso un giudizio da compiersi sulla base di criteri oggettivi, non dei parametri della imprevedibilità ed evitabilità del danno. La teoria che fonda la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sulla colpa del custode, ritenendo che detta norma introduca una semplice presunzione di responsabilità, identifica, invece, il caso fortuito nella assenza di colpa, nella «mancanza di alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza» (Bianca, cit.), nel fatto idoneo a vincere la presunzione attraverso la dimostrazione della diligenza, prudenza e perizia del custode nel vigilare la cosa (c.d. concezione soggettiva del fortuito). NGCC 2006 - Parte prima Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 - Commento Si rileva, però, che la giurisprudenza tradizionale, pur abbracciando la nozione soggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., richiede un contenuto della prova liberatoria assai gravoso; infatti, per esimere il custode da responsabilità, ritiene generalmente necessaria la prova «storica» di un elemento assolutamente estraneo alla cosa, non prevedibile, né evitabile da parte di un avveduto custode, dotato di un autonomo impulso causale che si inserisce nella dinamica di realizzazione dell’evento dannoso. Questa rigorosa concezione della prova liberatoria fa sì, ad esempio, che, nel caso di causa del danno rimasta ignota, la dimostrazione positiva della propria condotta diligente non sia ritenuta sufficiente per esimersi dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Tale orientamento giurisprudenziale tradizionale, dunque, se da un lato sostiene la riconduzione dell’art. 2051 cod. civ. allo schema generale della colpa, dall’altro, intende la prova liberatoria in termini oggettivi, sostanzialmente e concretamente coincidenti con la nozione oggettiva di caso fortuito (tra le tante: Cass., 21.10.1976, n. 3722, cit. infra, sez. III; Cass., 22.1.1980, n. 520, cit.; Cass., 16.5.1990, n. 4237; Cass., 1o.3.1995, n. 2301, citt. infra, sez. III). Mentre sul piano teorico si controverte, quindi, sulla natura oggettiva o soggettiva della responsabilità, su quello pratico-applicativo, anche la giurisprudenza è attestata sulle posizioni più rigorose. La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel sostenere che il caso fortuito può consistere in un fatto della natura, nel fatto del terzo o nel fatto dello stesso danneggiato (in questo senso, oltre alla sentenza in commento n. 20317/2005, anche la Relazione al cod. civ. passo n. 794; Cass., 6.10.2000, n. 13337; Cass., 16.2.2001, n. 2331, citt. infra, sez. III), purché, in questi ultimi due casi, le condotte del terzo o del danneggiato abbiano costituito la causa esclusiva del danno. Per ottenere l’esonero della responsabilità, il custode dovrà, cioè dimostrare che il fatto del terzo o del danneggiato ha i requisiti della autonomia, imprevedibilità ed inevitabilità e, quindi, della idoneità a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti (Franzoni, L’illecito, cit.). Inoltre, come confermato anche da una delle sentenze di cui trattasi (n. 20317/2005), si verifica il c.d. fortuito incidentale, anch’esso idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno, quando «la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento ed è svilita a mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa estranea ad essa». In proposito, deve precisarsi che la dottrina e la giurisprudenza non sono, invece, concordi sulla rilevanza da attribuire alla pericolosità della cosa. NGCC 2006 - Parte prima Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili Parte della dottrina (Gleijeses; Gentile, citt. infra, sez. IV) ritiene che «per doversi esercitare la custodia, occorre che la cosa abbia in sé l’attitudine a produrre danno, che si tratti di una res pericolosa, altrimenti nulla ci sarebbe da vigilare o sorvegliare», quindi, sarebbe sufficiente dimostrare la non pericolosità della cosa per escludere l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali maggioritari e più recenti ritengono, invece, che la pericolosità della cosa non sia un elemento costituivo della fattispecie, poiché essa «non è una caratteristica immanente della cosa, ma una caratteristica che possono assumere tutte le cose, in date circostanze di fatto» (Cass., 30.3.1999, n. 3041, cit. infra, sez. III); dunque, al fine di escludere la responsabilità «ciò che ha rilievo è che la cosa non sia stata la semplice occasione del fatto» (Franzoni, cit.) o il mero tramite del danno. La pericolosità della cosa rileverebbe solo ai fini del giudizio sulla autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, nel senso che «tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato e, dunque, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno» (Cass., 17.1.2001, n. 584, cit.), sino a potersi ritenere verificata un’ipotesi di caso fortuito. Il rapporto eziologico tra cosa e danno sussisterebbe, quindi, sia quando il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato della cosa, sia quando trovi fonte nell’insorgenza in essa di un agente dannoso, anche se proveniente dall’esterno, sempre che non si configuri il caso fortuito (Cass., 16.2.2001, n. 2331, cit.). In quest’ottica si inseriscono le sentenze in tema di danno causato dalla caduta su gradini sconnessi (recentemente Cass., 30.7.2002, n. 11268, cit. infra, sez. III), su marciapiedi in cattivo stato di manutenzione, dallo scivolamento su pavimenti bagnati, su passerelle ghiacciate (come nella sent. Cass., 1o.7.2005, n. 14091, in commento), su rampe d’accesso ad autorimesse condominiali con macchie d’olio non visibili (come nella sentenza Cass., 20.10.2005, n. 20317 in commento), dalle quali si desume l’applicabilità della norma anche per le cose in sé totalmente inoffensive, ma che possono divenirlo a causa della negligente gestione. III. I precedenti 1. Natura e fondamento della responsabilità da cose in custodia. Le decisioni in com1085 Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 - Commento mento sono in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali che riconoscono la natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. (Cass., sez. un., 11.11.1991, n. 12019, in Giur. it., 1992, I, 1, 2218; Cass., 20.5.1998, n. 5031, in Danno e resp., 1998, 1101; Cass., 17.1.2001, n. 584, in questa Rivista, 2002, I, 174; Cass., 16.2.2001, n. 2331, in Danno e resp., 2001, 724; Cass., 20.7.2002, n. 10641, ivi, 2002, 1201; Cass., 15.1.2003, n. 488, in Giust. civ., 2003, I, 1162; Cass., 15.1.2003, n. 472, in Mass. Foro it., 2003; Cass., 20.5.2003, n. 12219, in Foro it., 2004, I, 511; Cass., 11.1.2005, n. 2051, in Contratti, 2005, 1101; Cass., 26.7.2005, n. 15613, in Mass. Giust. civ., 2005). In giurisprudenza si può, però, riscontrare un altro orientamento che sostiene che l’art. 2051 cod. civ. configuri un’ipotesi di responsabilità aggravata nei confronti del soggetto che ha il dovere di custodia sulla cosa; la colpa, quindi, sarebbe presupposto dell’operare anche di detta norma, ma spetterebbe al custode dimostrare la propria diligenza, prudenza e perizia, al fine dell’esonero dalla responsabilità (Cass., 6.10.2000, n. 13337, in Danno e resp., 2001, 721; Cass., 19.1.2001, n. 782, ibidem, 726). 2. La custodia di «beni ad uso pubblico». Quanto alla nozione di custodia quale potere - dovere di controllo sulla cosa: Cass., 17.10.1969, n. 3408, in Foro it., 1970, I, 887; Cass., 22.1.1980, in Giust. civ., 1980, I, 838; Cass., 23.1.1985, n. 288, in Mass. Foro it., 1985; Cass., 25.11.1988, n. 6340, ivi, 1988; Cass., sez. un., 11.11.1991, n. 12019, cit.; Cass., 10.2.2003, n. 1948, in Foro it., 2003, I, 1439. Con riferimento alla verifica della possibilità di svolgere una concreta attività di custodia, la giurisprudenza più recente è concorde sull’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. solo in caso di danno causato da beni che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo e un’effettiva vigilanza ovvero da beni ad uso pubblico che, per la loro limitata estensione territoriale, consentano un’adeguata attività di vigilanza sugli stessi (tra le tante: Cass., 30.10.1984, n. 5567, in Mass. Foro it., 1984; Cass., 13.2.2002, n. 2067, in Foro it., 2002, I, 1731; Cass., 30.7.2002, n. 11250, in Mass. Foro it., 2002; Cass., 28.10.1998, in Mass. Giust. civ., 1998; Cass., 20.3.1982, n. 1817, in Rass. Avv. Stato, 1982, I, 539; Cass., 7.1.1982, n. 58, in Resp. civ. e prev., 1983, 234; Cass., 7.8.2001, n. 10893, in Rep. Foro it., 2001, voce «Responsabilità civile», n. 369; Cass., 21.12.2001, n. 16179, in Danno e resp., 2002, 621), con conseguente operatività, nei casi di danno dovuto a beni oggetto di uso pubblico diretto o di grande estensione, solo della tutela apprestata dall’art. 2043 cod. civ. (Cass., 14.1.2000, 1086 Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili n. 366, ivi, 2000, 991; Cass., 5.7.2001, n. 9092, ivi, 2002, 623; Cass., 4.12.1998, n. 12314, ivi, 1999, 874; Cass., 1o.12.2004, n. 22592, in Rep. Foro it., 2004, voce «Responsabilità civile», n. 2054). Un orientamento minoritario, ma recente, sostiene che la tutela apprestata dall’art. 2051 cod. civ. possa operare anche in caso di danno causato da beni di uso comune e di grande estensione (es. autostrade), quando gli strumenti di controllo ed i sistemi di assistenza, oggi tecnologicamente avanzati, consentano una concreta vigilanza anche su detto tipo di bene. Quindi, l’utilizzo del bene da parte della collettività o la sua estensione territoriale non sarebbero di per sé caratteristiche sufficienti ad escludere a priori l’applicabilità della responsabilità da cose in custodia, ma il giudice di merito dovrebbe verificare se, nel caso concreto, la vigilanza ed il controllo erano effettivamente impossibili (Cass., 13.1.2003, n. 298, in Danno e resp., 2003, 609, che, in un caso di danno cagionato dalla presenza di un bidone sulla carreggiata dell’autostrada ha ritenuto applicabile anche la responsabilità contrattuale; Cass., 15.1.2003, n. 488, cit.; Cass., 23.7.2003, n. 11446, in Foro it., 2004, I, 511, ed in Danno e resp., 2004, 1085, secondo cui la responsabilità della p.a. ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. non è configurabile solo se l’esercizio di un continuo ed efficace controllo risulti oggettivamente impossibile (nel caso di specie, si è riconosciuta la responsabilità del Comune, in qualità di custode, peri danni occorsi in seguito alla caduta su una strada urbana destinata a transito pedonale); Cass., 31.7.2002, n. 11366, in Rep. Foro it., 2002, voce «Responsabilità civile», n. 298; Cass., 13.2.2002, n. 2074, ibidem, voce cit., n. 289, ed in Danno e resp., 2002, 620; Cass., 22.4.1998, n. 4070, in Mass. Giust. civ., 1998; Cass., 20.11.1998, n. 11749, in Resp. civ. e prev., 1999, 733; Cass., 21.5.1996, n. 4673, in Foro it., 1997, I, 1597; Cass., 1o.10.2004, n. 19653, in Giur. it., 2005, 1615; Cass., 4.4.1985, n. 2319, in questa Rivista, 1985, I, 560, con nota di Cabella Pisu, che, in obiter, applica la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. all’ente tenuto alla manutenzione delle fognature, nel caso di danno dovuto alla mancata chiusura di un tombino; Trib. Monza, 22.10.2001, in Danno e resp., 2002, 1201; Trib. Venezia, 12.5.2003, ivi, 2003, 1022, che applica l’art. 2051 cod. civ. data la «porzione di bene circoscritta – ponte veneziano – su cui si è innestata una situazione di pericolo» – rottura di un gradino –). La sentenza in commento che si occupa di detto argomento (Cass., 1o.7.2005, n. 14091) pare confermare tali orientamenti, in quanto, valutate le caratteristiche del bene causa dell’evento dannoso, ha ritenuto l’ente Ferrovie dello Stato S.p.A. responsabile ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. NGCC 2006 - Parte prima Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 - Commento 3. Il nesso causale tra cosa e danno e la nozione di caso fortuito. Dal punto di vista della nozione di caso fortuito, la sentenza in epigrafe (Cass., 20.10.2005, n. 20317) che tratta più specificamente questa problematica, conferma i più recenti orientamenti giurisprudenziali che, qualificando come oggettiva la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., conseguentemente, abbracciano anche la concezione oggettiva di fortuito (Cass., sez. un., 11.11.1991, n. 12019, cit.; Cass., 9.4.2003, n. 5578, in Mass. Giust. civ., 2003; Cass., 25.11.1998, n. 6340, cit.; Cass., 11.11.1987, n. 8308, in Resp. civ. e prev., 1988, 169; Cass., 19.1.2001, n. 782, cit.; Cass., 10.3.2005, n. 5326, in Mass. Giust. civ., 2005; Cass., 11.1.2005, n. 376, ibidem; Cass., 27.1.2005, n. 1655, ibidem; e tutte quelle che sostengono la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia), in base alla quale il fatto sopravvenuto libera il custode in quanto interrompa il nesso di causalità tra il fatto della custodia ed il danno. Altro orientamento, invece, pur sostenendo la natura aggravata della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., richiede una prova liberatoria particolarmente gravosa, che arriva a confondersi con la nozione oggettiva di caso fortuito (Cass., 21.10.1976, n. 3722, in Foro it., 1977, I, 1511; Cass., 22.1.1980, n. 520, in Giust. civ., 1980, I, 838; Cass., 16.5.1990, n. 4237, in Rep. Foro it., 1990, voce «Responsabilità civile», n. 123; Cass., 1o.3.1995, n. 2301, ivi, 1995, voce cit., n. 169); infatti, in caso di causa rimasta ignota, la responsabilità rimane comunque a carco del custode (Cass., 17.5.2001, n. 6767, ivi, 2001, voce cit., n. 355; Cass., 27.8.1999, in questa Rivista, 2000, I, 352; Cass., 1o.10.1997, n. 9568, in Rep. Foro it., 1997, voce «Responsabilità civile», n. 241). Infine, esigue pronunce, negando la natura oggettiva della responsabilità di cui trattasi, più coerentemente, applicano la nozione soggettiva del caso fortuito (Trib. Milano, 19.10.1995, in Danno e resp., 1996, 513; App. Milano, 21.6.1974, in Giur. merito, 1976, I, 254), in base alla quale la prova liberatoria è raggiunta ogni volta che il custode provi di aver adottato la comune diligenza, prudenza e perizia nella gestione della cosa. Il caso fortuito è unanimemente inteso in giurisprudenza in senso ampio, cioè comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato (tra le tante: Cass., 19.8.1997, n. 7702, in Mass. Foro it., 1997; Cass., 6.10.2000, n. 13337, cit.; Cass., 16.2.2001, n. 2331, in Danno e resp., 2001, 724; Cass., 26.3.2002, n. 4308, in Mass. Foro it., 2002; Cass., 23.10.1990, n. 10277, ivi, 1990; Cass., 13.12.1969, n. 3979, in Resp. civ. e prev., 1971, 124; Cass., 15.10.2004, n. 20334, in Foro it., 2005, I, 1794; Cass., 10.5.2004, n. 15429, in Danno e resp., 2005, 725; Relazione al cod. civ., passo n. 794). NGCC 2006 - Parte prima Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili Controverso è, invece, il ruolo che riveste la «pericolosità» della cosa. Le due sentenze in commento, confermando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario e più recente (Cass., 30.3.1999, n. 3041, in Giur. it., 2000, 733; Cass., 4.11.2003, n. 16527, in Danno e resp., 2004, 161, che, peraltro, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. perché, nel caso di specie – signora che aveva riportato lesioni alla palpebra urtando contro un ramo perfettamente visibile – la Corte ha ritenuto che la cosa si sia atteggiata come mera occasione e non come causa del danno; Cass., 28.10.1995, n. 11264, ivi, 1996, 74; Cass., 30.7.2002, n. 11268, in Mass. Foro it., 2002), ritengono che la pericolosità intrinseca della cosa non sia un elemento costituivo della fattispecie, poiché, in determinate circostanze, tutte le cose possono divenire pericolose; dunque la responsabilità per danni da cose in custodia troverebbe fondamento «nell’essersi il danno verificato nell’ambito del dinamismo connaturato della cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa», provocato da elementi esterni (Cass., 10.2.2003, n. 1948, cit.; Cass., 28.3.2001, n. 4480, in Resp. civ. e prev., 2001, 898; Cass., 16.2.2001, n. 2331, cit.; Cass., 7.12.2000, n. 15538, in Resp. civ. e prev., 2001, 897; Cass., 18.6.1999, n. 6121, in Danno e resp., 2000, 41). IV. La dottrina 1. Natura e fondamento della responsabilità da cose in custodia. La dottrina sembra prevalentemente orientata a riconoscere la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia (Galgano, Responsabilità del produttore, in Contr. e impr., 1986, 1004; Id., Diritto privato, Cedam, 2004, 378, dove espressamente precisa che il custode della cosa risponde del danno anche se la causa dell’evento resta ignota; Franzoni, L’illecito, Giuffrè, 2004, 440, e, precedentemente, Id., Dei fatti illeciti, nel Commentario Scialoja-Branca, ZanichelliForo it., 1993, sub art. 2051, 544 ss. e Id., La responsabilità oggettiva, il danno da cose e da animali, Cedam, 1988, 369 ss.; Roppo, Istituzioni di diritto privato, Monduzzi, 2005, 517; Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Cedam, 2005, 786; Monateri, Illecito e responsabilità civile, nel Trattato Bessone, Giappichelli, 2002, 117; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Esi, 2004, 706; Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Morano, 1965, 77; Bessone, Cose in custodia e responsabilità civile per il danno a terzi, in Giur. merito, 1983, 665; Zatti-Colussi, Lineamenti di diritto privato, Cedam, 2001, 647; Alpa, La responsabilità civile, nel Trattato di diritto civile, Giuffrè, 1999, 691 ss.; La1087 Cass., 20.10.2005, n. 20317 e Cass., 1o.7.2005, n. 14091 - Commento ghezza, Responsabilità oggettiva e danni da cose in custodia, in Danno e resp., 1998, 1101). Altra parte autorevole della dottrina (Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Giuffrè, 2000, 718; Corsaro, voce «Responsabilità da cose», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., XVII, Utet, 1998, 103 ss.), invece, sostiene che sia più corretto far riferimento al concetto di «presunzione legale di colpa del custode», in quanto tale presunzione può essere vinta dalla prova che il danno è dovuto a caso fortuito (per l’a. citato, l’opinione che ravvisa nella responsabilità per danni da cose in custodia una responsabilità oggettiva non si concilia con il dato normativo che consente al custode la prova liberatoria del caso fortuito). Per un’analisi completa della disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. in generale e dei suoi rapporti con le altre norme, v. anche Balzaretti, Il danno da cose in custodia, in questa Rivista, 1998, II, 95 e Ziviz, Il danno cagionato dalle cose in custodia, ivi, 1989, II, 99. 2. La custodia di «beni ad uso pubblico». Sulla nozione di custodia, si vedano in particolare: Franzoni, cit., che effettua una precisa analisi dei vari orientamenti in materia; Geri, La responsabilità civile da cose in custodia, animali, rovina di edificio, Giuffrè, 1974; Corsaro, cit.; Visintini, op. cit., 788 ss.; Monateri, Illecito e responsabilità civile, cit. L’orientamento dottrinale più recente (Franzoni, L’illecito, cit., 422 secondo il quale «in buona sostanza si ritiene che, quando vi siano elementi che fanno presupporre l’esercizio di un controllo effettivo sulla cosa, questa, sebbene demaniale, non può escludere l’applicazione della speciale responsabilità per cose in custodia»; Visintini, op. cit., 790 che auspica «un graduale passaggio da una responsabilità ex art. 2043 cod. civ. della p.a. ... ad una responsabilità fondata sulla nozione di custodia»; Monateri, La responsabilità civile, nel Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, III, Utet, 1998, 842; Caputi, nota a Cass., 23.7.2003, n. 11446, in Foro it., 2004, I, 511; De Vogli, La responsabilità civile per la costruzione e manutenzione di strade: il privilegio della P.A., in Danno e resp., 1998, 1095; e già Casetta, L’illecito degli enti pubblici, Giappichelli, 1953, 48; contra Comporti, Presunzioni di responsabilità e Pubblica Amministrazione: verso l’eliminazione di privilegi ingiustificati, in Foro it., 1985, I, 1506, che, da un lato, ritiene inopportuno l’operare dell’art. 2051 cod. civ. in caso di danno derivante da beni demaniali quali le strade pubbliche, ma, dall’altro, critica l’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. solo nelle ipotesi di insidia o trabocchetto) afferma l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. tutte le volte in cui, 1088 Resp. civile / Impugnaz. civili in genere / Danni civili l’analisi delle caratteristiche del bene causa del danno, porti a ritenere che esso sia, in concreto, controllabile, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto responsabile. L’inapplicabilità della responsabilità da cose in custodia non può derivare semplicemente dall’utilizzo del bene da parte di tutti i cittadini o dalla sua estensione territoriale, ma deve essere affermata mediante un’indagine del caso singolo, condotta dal giudice di merito, a cui è stato «restituito il compito di una valutazione chiara e completa delle caratteristiche del bene oggetto di custodia» (Laghezza, Responsabilità contrattuale della società di gestione dell’autostrada e applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., in Danno e resp., 2003, 209). Secondo tale orientamento, infatti, la limitazione, a priori, dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. è determinata prevalentemente da ragioni di carattere economico, a causa dei maggiori oneri che subirebbe, in particolare, la p.a., nel caso in cui si ammettesse l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., ma non è giustificata dalla lettera della norma (Comporti, op. cit., 1506, richiamato anche da Facci, La responsabilità della P.A. per insidia stradale, in La resp. civ., 2004, 245, che sottolinea come la limitazione dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., peraltro, non prevista dalla norma, ma ricavata solo in via interpretativa, operi solo a favore della p.a., mai dei privati, nemmeno nelle ipotesi in cui sia astrattamente ipotizzabile un’impossibilità di controllo sulla cosa). 3. Il nesso causale tra cosa e danno e la nozione di caso fortuito. Coerentemente con la concezione oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., la maggior parte della dottrina abbraccia la nozione oggettiva di caso fortuito (Geri, op. cit., 59; Franzoni, L’illecito, cit., 428, che critica le sentenze di merito che hanno accolta la concezione soggettiva, definendole «decisioni da non imitare», appartenenti al passato; Visintini, op. cit., 786; Matteo, Caso fortuito e danno cagionato da cose in custodia, in questa Rivista, 1997, I, 146, che precisa che «poiché il caso fortuito è da ritenere causa di esclusione del nesso di causalità e non della colpevolezza, il rapporto di causalità costituisce la base per l’imputazione oggettiva della responsabilità del custode, apparendo ultronea ogni indagine sulla maggiore o minore prudenza, diligenza e perizia usata dal custode»; in chiave critica rispetto a tale concezione, Poletti, La dimostrazione del caso fortuito, in Diritto privato, II, Utet, 2004, 603). Pochi aa. sostengono la nozione soggettiva del fortuito (Bianca, op. cit., 719). Come la giurisprudenza, anche la dottrina (Franzoni, L’illecito, cit., 435; Poletti, op. cit., 601; Monateri, Illecito e responsabilità civile, cit., 138; AlNGCC 2006 - Parte prima Cass., 2.12.2005, n. 26259 pa, op. cit., 695) è unanime nel ritenere che il caso fortuito comprenda anche il fatto del terzo e del danneggiato, purché siano causa esclusiva del danno. Per quanto al ruolo rivestito dal carattere di «pericolosità» della cosa, la dottrina maggioritaria nega che la custodia di cose non pericolose in sé valga ad escludere l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. (Franzoni, L’illecito, cit., 438), ritenendo che ciò che rileva è solo l’idoneità della cosa al nocumento, intesa come idoneità a produrre lesioni a persone o cose per una sua connaturale forza dinamica o per l’effetto di concause umane o naturali (Bianca, op. cit., 714; Visintini, op. cit., 793; Jannarelli, Regimi speciali di responsabilità, in Lineamenti di diritto privato, a cura di Bessone, Giappichelli, 2004, 615; c CASS. CIV., I sez., 2.12.2005, n. 26259 Conferma App. Genova, 23.11.2002 Separazione dei coniugi - Figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente - Mantenimento - Diritto del coniuge convivente con il figlio di ottenere assegno di concorso nel mantenimento - Condizioni e limiti (cod. civ., artt. 147, 148, 155; l. 1o.12.1970, n. 898, art. 6) Il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell’andamento dell’attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinando l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far NGCC 2006 - Parte prima Separazione dei coniugi Bessone, op. cit., 665, per il quale «l’art. 2051 delinea una fattispecie di responsabilità oggettiva che investe l’intero universo delle cose in custodia»; Monateri, Illecito e responsabilità civile, cit., 131, secondo cui «ciò che importa è solo che la cosa non sia stata la semplice occasione del danno»); contra Gleijeses, Sull’inapplicabilità dell’art. 2051 all’incendio di immobili, in Foro it., 1955, I, 1158; nello stesso senso Gentile, La responsabilità per fatto delle cose, in Resp. civ. e prev., 1956, 535; alcuni aa., peraltro, precisano che il danno deve derivare da un «dinamismo connaturato» alla cosa stessa (Alpa, op. cit., 1122; Poletti, op. cit., 601). Virginia Busi risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno. dal testo: Il fatto. Con ricorso in data 12-13/05/1994, Anna Maria Bagliani chiedeva al Tribunale di Savona di pronunciare la separazione personale dal marito, Giorgio Trerotola, affidandole il figlio Marco, all’epoca minore, assegnandole la casa familiare di proprietà comune, fissando a carico del coniuge un assegno a titolo di mantenimento del figlio stesso, nonché condannando la parte avversa alla rifusione delle somme sborsate per far fronte ai mutui contratti in costanza di matrimonio per le necessità domestiche. Si costituiva il convenuto, non opponendosi alla separazione, ma chiedendo la divisione del patrimonio mobiliare ed immobiliare appartenente alla coppia. Il Giudice adito, con sentenza n. 409 del 2002, pronunciava la separazione dei coniugi, assegnava l’abitazione anzidetta alla moglie, senza peraltro riconoscere un conseguente corrispettivo al marito per l’uso della quota di comproprietà, respingeva, per difetto di prova, le domande, spiegate dalla Bagliani, rispettivamente intese ad ottenere la determinazione di 1089 Cass., 2.12.2005, n. 26259 un contributo al mantenimento del figlio (divenuto ormai maggiorenne, ma, secondo l’istante, non autonomo economicamente) ed il rimborso dei ratei di mutuo pagati anche per conto del Trerotola quale debitore comune e solidale, dichiarava, infine, inammissibile la domanda, avanzata da quest’ultimo, volta a conseguire la divisione del patrimonio comune. Avverso la decisione, proponeva appello la stessa Bagliani, quanto alla mancata determinazione, a carico del coniuge, dell’assegno per il figlio ed al mancato accoglimento dell’istanza di rifusione delle somme corrisposte nell’interesse di entrambi. Resisteva nel grado l’appellato, chiedendo il rigetto del gravame e spiegando, a propria volta, appello incidentale mediante il quale insisteva affinché si provvedesse alla divisione dei beni comuni ed al riconoscimento in suo favore di un indennizzo per il godimento della casa familiare attribuito alla moglie. La Corte territoriale di Genova, con sentenza in data 08-23/11/2002, parzialmente riformando la pronuncia impugnata, dichiarava inammissibile la domanda della Bagliani volta ad ottenere la rifusione della metà delle somme erogate per il soddisfacimento dei mutui contratti dai coniugi in costanza di convivenza, condannava la stessa Bagliani a corrispondere al marito, a titolo di corrispettivo del godimento dell’alloggio di proprietà comune assegnatole, la somma di euro 250,00 mensili e confermava nel resto la decisione gravata, respingendo i capi di appello ulteriori. Assumeva, per quanto qui interessa, detto Giudice: a) che il Trerotola avesse dimostrato per tabulas che il figlio, da sei anni ormai, gestiva un’attività commerciale, non rilevando, in contrario, il preteso andamento negativo dei relativi affari; b) che il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione dovesse preesistere al momento della proposizione della domanda di scioglimento della comunione in primo grado, onde, essendo tale statuizione divenuta irrevocabile solo dopo la decisione del Tribunale, la divisione del patrimonio comune non poteva essere richiesta che in separato giudizio; c) che la domanda del Trerotola volta ad ottenere, a carico della controparte, l’attribuzione 1090 Separazione dei coniugi di una somma a titolo di corrispettivo per il godimento della casa fosse ammissibile ed accoglibile, giacché, rispettivamente, per un verso atteneva alla regolamentazione di una circostanza (come, appunto, l’utilizzo dell’immobile) sicuramente capace di rientrare nella materia tipica del giudizio di separazione, mentre, per altro verso, l’equivalenza delle situazioni reddituali imponeva il riequilibrio delle posizioni a beneficio del coniuge il quale dell’alloggio era rimasto privo e che aveva dovuto necessariamente affrontare il problema della sistemazione abitativa, sostenendo esborsi non trascurabili, documentati nella specie dall’appellato. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la Bagliani, deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il Trerotola, il quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo, illustrando l’uno e l’altro con memoria, depositata, peraltro, il 07 settembre 2005, ovvero fuori del termine previsto dall’art. 378 c.p.c., cui trova applicazione la sospensione nel periodo feriale (Cass. 19 maggio 1990, n. 4524), il quale, quindi, è venuto a scadere, nella specie, il 30 luglio 2005. I motivi. Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza. Con il primo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c. n. 3, assumendo: a) che non si comprende su quale base giuridica la Corte territoriale abbia potuto accogliere la domanda ex adverso formulata in ordine alla condanna di essa ricorrente al pagamento dell’indennità di occupazione dell’appartamento di cui è assegnataria, visto che su tale domanda la difesa della medesima ricorrente aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio, trattandosi di una domanda nuova, avanzata tardivamente e, quindi, inammissibile; b) che di tale domanda non si trova traccia alcuna negli scritti difensivi del Trerotola redatti anteriormente alla precisazione delle conclusioni davanti al Giudice di prime cure; NGCC 2006 - Parte prima Cass., 2.12.2005, n. 26259 c) che lo stesso Trerotola, infatti, solo in tale ultima sede aveva chiesto che il Tribunale condannasse la moglie alla corresponsione dell’indennità di occupazione della casa coniugale; d) che detto Giudice non accoglieva la domanda di cui sopra, trattandosi di domanda irrituale, tardiva ed inammissibile, sulla quale la ricorrente non aveva accettato il contraddittorio; e) che l’assunto della Bagliani, se è stato condiviso dal primo Giudice, non è stato neppure preso in considerazione dalla Corte territoriale, benché nell’atto di appello e nella memoria istruttoria autorizzata il difensore della medesima ricorrente avesse rivolto esplicito richiamo all’eccezione per cui è controversia ed avesse contestualmente reiterato tutte le difese agli atti, dichiarando di non avere accettato e di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, tra le quali la domanda di indennizzo per l’occupazione ex adverso formulata in sede di precisazione delle conclusioni, onde, nella specie, l’atteggiamento processuale della Bagliani è stato immediatamente e tempestivamente oppositivo; f) che, in definitiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, dichiarando irrituale, inammissibile, tardiva e non suscettibile di accoglimento la domanda formulata dal Trerotola per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, così da non accoglierla là dove ribadita da controparte in grado di appello. Con il secondo motivo di gravame, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l’opportunità involgendo ambedue la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta la ricorrente principale vizio in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4 deducendo: a) che la sentenza impugnata si presenta illegittima anche sotto il profilo dell’errata vantazione degli elementi processuali da parte dell’Autorità giudicante, la quale ha omesso di valutare gli atti nella loro completezza ontologica e, soprattutto, di tenere conto delle eccezioni sollevate in tema di contraddittorio dalla difesa della Bagliani, secondo quanto sopra esposto; b) che la Corte territoriale è incorsa, nell’ipotesi di specie, in un vizio in procedendo, su cui ha facoltà e competenza a giudicare ed a provvedere la Corte di Cassazione, nel senso che l’accertamento in ordine alla novità o meno NGCC 2006 - Parte prima Separazione dei coniugi della domanda, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, rientra nei poteri del Supremo Collegio, tenuto ad esaminare direttamente gli atti processuali nel caso di denuncia appunto di un vizio in procedendo; c) che la Bagliani ha eccepito tempestivamente, nella sede anzidetta, la tardività e l’irritualità della domanda nuova ex adverso avanzata in quella medesima sede, sì che tale istanza veniva respinta dal Giudice di prime cure, onde analoga condotta avrebbe dovuto osservare, sotto il profilo processuale, il secondo Giudice relativamente all’identica domanda proposta con appello incidentale, sulla quale sin dal giudizio di primo grado la difesa della Bagliani aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio. I due motivi non sono ammissibili. La Corte territoriale, infatti, nell’impugnata sentenza, ha affermato che “la domanda del Trerotola, di attribuzione a carico della controparte di una somma a titolo di corrispettivo per il godimento della casa, è ammissibile, fondata ed accoglibile”, ritenendola in particolare “ammissibile giacché attiene alla regolamentazione di una circostanza (utilizzo della casa coniugale) che rientra pacificamente nella materia tipica del giudizio di separazione”. Appare, dunque, palese come detta Corte, così argomentando ed, in particolare, espressamente riconoscendo l’ammissibilità della domanda in questione, ne abbia, per implicito, escluso la “novità”, fondando un simile apprezzamento sopra l’esplicita considerazione secondo cui tale domanda “attiene alla regolamentazione di una circostanza (utilizzo della casa coniugale) che rientra pacificamente nella materia tipica del giudizio di separazione”. Orbene, l’odierna ricorrente principale, attraverso i due motivi in esame, si è limitata a censurare la sentenza impugnata esclusivamente sotto il profilo della denunciata “novità” della domanda medesima a causa della sua proposizione in sede di precisazione delle conclusioni, senza, tuttavia, minimamente censurare l’esplicito assunto, come sopra riportato e consistente (lo si ripete) nel fatto che tale domanda “attiene alla regolamentazione di una circostanza (utilizzo della casa coniugale) che rientra pacificamente nella materia tipica del giudizio di separazione”, posto dal Giudice di merito a base dell’implicita affermazione circa 1091 Cass., 2.12.2005, n. 26259 la mancanza della lamentata novità in capo alla domanda anzidetta, onde, in questo senso, la ratio decidendi sottesa alla statuizione di ammissibilità non risulta specificatamente (ed integralmente) colta attraverso le relative doglianze della stessa ricorrente. Con il terzo motivo di gravame, quest’ultima lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente al rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’assegno di mantenimento del figlio, ex art. 360, c.p.c. n. 5, deducendo: a) che la Corte territoriale non ha completamente valutato i documenti in atti e non ha confermato il provvedimento presidenziale riguardo all’assegno di mantenimento da corrispondere al figlio Marco; b) che nessuna prova ha offerto il padre, malgrado l’onere relativo gravasse su di lui, circa il raggiungimento della sopravvenuta sufficienza economica da parte del figlio medesimo, non risultando esso indipendente e non rilevando la visura camerale tardivamente ed irritualmente prodotta dal Trerotola; c) che la pretesa azienda del giovane ha subito, tra l’altro, ingenti danni da alluvione con notevoli perdite economiche; d) che la Corte territoriale, anziché verificare con perizia contabile la situazione di fatto, lamentata dalla Bagliani, relativamente all’incapacità lavorativa del figlio ed alla sua mancata indipendenza, ha ritenuto attendibile e fondata la sola versione resa dal Trerotola, offrendo un giudizio basato su presunzioni ed assolutamente non tecnico; e) che detto Giudice, infatti, pur avendo ritenuto oggettiva la riferita situazione e pur avendo accertato che il figlio medesimo non è economicamente autosufficiente, ha preferito “suggerirgli” di cambiare lavoro, respingendo la domanda relativa all’assegno di mantenimento sulla base della presunzione che il giovane abbia acquisito l’indipendenza perché da alcuni anni lavora in un negozio che, come provato documentalmente, risulta privo di utile, ovvero non reca alcun guadagno ai titolari. Il motivo non è fondato. La Corte territoriale, invero, dopo avere espressamente dato conto del fatto che l’onere di dimostrare il raggiungimento dell’autonomia economica della prole grava sul genitore il quale chiede di esserne sollevato, ha, con ap1092 Separazione dei coniugi prezzamento di per sé incensurato, altresì dato conto del fatto che, nel caso di specie, il Trerotola ha comprovato “per tabulas che il figlio da sei anni ormai gestisce una attività commerciale, essendo legale rappresentante di una società esercente commercio al minuto di articoli di cancelleria, libri, bigiotteria e giocattoli (“Mariser s.a.s. di Trerotola Marco e C.)”. La medesima Corte ha, quindi, considerato privo di rilevanza “il dato, allegato dalla difesa Bagliani a sostegno della asserita insufficiente capacità reddituale del figlio, della negatività dell’andamento degli affari, desunto dal contenuto delle dichiarazioni dei redditi, oltreché da una relazione peritale di parte, attesoché la negatività dell’andamento dell’attività, che si protrae da sei anni e che, secondo la consulente, deriverebbe dalla posizione decentrata del punto vendita, evidentemente non depone per una incapacità reddituale del soggetto che la conduce ma sembra...derivare da fattori obbiettivi a fronte dei quali, ove rispondenti a verità, il titolare è tenuto ad attivarsi, assumendo iniziative adeguate, se del caso modificando l’ubicazione dell’attività, senza che ciò possa costituire presupposto per il permanere”, o la reviviscenza, dell’obbligo contributivo a carico del genitore, onde il conclusivo rilievo della Corte territoriale secondo cui “l’appellato (ha) idoneamente dimostrato che il figlio ha esperienza e capacità lavorative, in senso contrario non rilevando l’asserita inadeguatezza delle entrate dichiarate a fini fiscali dal medesimo”. Un simile apprezzamento, indipendentemente dalle ragioni a fondamento della “negatività dell’andamento dell’attività”, che la Corte territoriale, come si è detto, ha ravvisato (ove rispondente a verità) nella “posizione decentrata del punto vendita”, ovvero in “fattori obbiettivi a fronte dei quali...il titolare è tenuto ad attivarsi, assumendo iniziative adeguate, se del caso modificando la ubicazione dell’attività”, si sottrae comunque a censura quanto alla decisiva affermazione secondo cui tale negatività dell’andamento dell’attività “non depone per una incapacità reddituale del soggetto che la conduce” e che ciò non può “costituire presupposto per il permanere, o la reviviscenza, dell’obbligo contributivo a carico del genitore”, essendo rimasto “dimostrato che il figlio ha esperienza e capacità lavorative senso conNGCC 2006 - Parte prima Cass., 2.12.2005, n. 26259 - Commento trario non rilevando l’asserita inadeguatezza delle entrate...”. Tale affermazione, infatti, risulta conforme al principio in forza del quale il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare (come nella specie) un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori (come, ad esempio, lo stesso abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, o come, per restare al caso di specie, “la negatività dell’andamento dell’attività”) le quali, se pure determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno (Cass. 5 agosto 1997, n. 7195; Cass. 7 luglio – 2004, n. 12477) nel senso – esattamente che il fondamentale diritto del coniuge convivente a percepire l’assegno de quo risiede, oltre che nell’elemento oggettivo della convivenza (il quale lascia presumere il perdurare dell’onere del mantenimento), nel dovere dell’altro coniuge di assicurare al figlio un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest’ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa con l’inizio appunto dell’attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392). Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Resta, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentale, così condizionato, proposto dal Trerotola in via del tutto subordinata e solo per il caso (e nella denegata ipotesi) di accoglimento del ricorso principale anzidetto. La natura e la dubbiezza delle questioni affrontate giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. (Omissis) [Luccioli Presidente – Giuliani Estensore – Frazzini P.M. (concl. conf.). – Bagliani (avv. Zerbone) – Trerotola (avv.ti Brochiero Magrone e Durante)] NGCC 2006 - Parte prima Separazione dei coniugi Nota di commento: «Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne» I. Il caso La sentenza in commento offre l’occasione per ritornare sul dibattuto problema dei limiti al mantenimento del figlio maggiorenne: questione decisamente spinosa dal punto di vista sociale, vista la complessità dell’odierna dinamica lavorativa, sempre più dominata dalla precarietà e dalla disoccupazione dilagante. La definizione dell’identità professionale, spesso divisa fra molte occupazioni, svolte in luoghi e in momenti diversi, della propria vita e della giornata, risulta, in questo contesto, inevitabilmente compromessa e sempre più complesso appare il percorso di «ricomposizione sociale» dei giovani, nella delicata fase di transizione alla vita adulta. L’attuale mercato del lavoro sembra del tutto incapace di offrire loro quelle opportunità lavorative volte a consentire lo sviluppo delle competenze professionali e la conquista di un’autosufficienza economica piena, tale, cioè, da renderli, obiettivamente e definitivamente, in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze. Le incertezze del mercato del lavoro, l’aumento della competitività, la necessità di ampliare costantemente conoscenze ed esperienze in modo da acquisire quella flessibilità curriculare che consenta di potersi adeguare ai continui cambiamenti del mondo del lavoro costringono questi giovani ad accontentarsi di un’autonomia, per così dire, «a singhiozzo», con inevitabile permanenza in famiglia o periodico rientro nella stessa. Tale situazione non è meno difficoltosa, se guardata con gli occhi di genitori sempre più anziani, destinati a non essere mai liberati dall’angoscia di vedere i propri figli definitivamente e stabilmente autonomi e collocati in seno al corpo sociale. Il caso riportato nell’annotata sentenza è fedele espressione dei disagi di cui si discorre. Negli anni, l’evoluzione giurisprudenziale in materia si è mostrata sempre più sensibile ed attenta rispetto a queste problematiche, ma non ha mancato di assumere atteggiamenti particolarmente severi, nell’esigenza di evitare che la doverosa solidarietà genitoriale si trasformi in una forma, inaccettabile, di estremo assistenzialismo. Nella pronuncia in epigrafe, la Cassazione svolge le sue argomentazioni nell’inconfutabile e consolidata (e, per ciò stesso, non ripetuta) premessa, secondo cui «l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, od oltre un dato limite della stessa, ma si protrae fino al momento in cui il figlio medesimo abbia 1093 Cass., 2.12.2005, n. 26259 - Commento raggiunto una propria indipendenza economica ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio e/o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di una idonea attività lavorativa o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato» (così, Cass., 1o.12.2004, n. 22500, cit. infra, sez. III). Tale principio, affermato in dottrina e giurisprudenza con indirizzo tanto costante da poter, ormai, essere assunto quale vero e proprio diritto vivente, ha, in sé, implicazioni problematiche di notevole interesse, tra le quali la questione dei limiti temporali del dovere di mantenimento, degli oneri probatori gravanti sui genitori, della legittimazione processuale del coniuge e del figlio. Nella consapevolezza circa la sostanziale uniformità dei precedenti giurisprudenziali in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, i giudici sembrano non volersi attardare in ricostruzioni teoriche già altrove rese e nella riaffermazione ed argomentazione di principi «già compiutamente e persuasivamente espressi nella funzione di nomofilachia propria» della Supr. Corte (così, Cass., 16.2.2001, n. 2289, cit. infra, sez. III). La Cassazione ripercorre qui sentieri già tracciati e, con riferimento ad una situazione dai tratti significativi ed attuali, ribadisce che «il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia, in passato, iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità», essendo del tutto irrilevante il sopravvento di circostanze, le quali «se pure determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno». Così, dimostrate esperienza e capacità lavorative, l’inadeguatezza delle entrate dichiarate ai fini fiscali e, più in generale, la negatività dell’andamento dell’attività esercitata dal figlio, non è ritenuto deporre per una incapacità reddituale dello stesso, né costituire presupposto per la reviviscenza dell’obbligo contributivo a carico del genitore. II. Le questioni 1. Contenuto e limiti dell’obbligo di mantenimento. Il mantenimento dei figli costituisce l’oggetto di un preciso dovere dei genitori che, solennemente sancito dall’art. 30, comma 1o, Cost., trova ulteriore specificazione nelle disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 cod. civ. e, per quanto interessa in questa sede, negli artt. 155, comma 2o, cod. civ. e 6 l. 1o.12.1970, n. 898 (Disciplina dei casi di 1094 Separazione dei coniugi scioglimento del matrimonio), come sostituito dall’art. 11 l. 6.3.1987, n. 74 (Nuove norme in materia di scioglimento del matrimonio), dove il legislatore sottolinea – in una prospettiva mantenuta ferma dalla nuova disciplina della materia, operata con la l. 8.2.2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) – che l’obbligazione «permane» e, dunque, non subisce alterazioni sostanziali, in seguito alla sentenza di separazione o divorzio e nemmeno nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o entrambi i genitori, tenuti a contribuire, proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità professionali o casalinghe, all’assistenza, all’educazione ed al mantenimento della prole. Tale dovere, le cui radici affondano nel principio di solidarietà familiare e nell’affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, appare teleologicamente orientato a consentire al figlio l’adeguato sviluppo psico-fisico, l’armonica formazione della propria personalità e il potenziamento della capacità lavorativa che, insieme, contribuiranno a garantirgli «un’opportuna collocazione in seno al corpo sociale» e la concreta prospettiva di «procurarsi un proprio reddito, mediante l’espletamento di attività lavorativa» (così, Cass., 25.5.1981, n. 3416, cit. infra, sez. III). L’obbligo di mantenimento risulta strettamente connesso alla più ampia funzione educativa dei genitori che, in quanto tesa alla cura della personalità del figlio e alla progressiva formazione dell’autosufficienza dell’avente diritto, non ammette frattura non solo tra la fase fisiologica e quella patologica del matrimonio, ma neanche tra minore e maggiore età. Il contenuto dell’obbligo de quo, unitamente agli obblighi di istruire ed educare, tutti corrispondenti «all’interesse essenziale dell’essere umano a ricercare l’aiuto e la guida necessari per la sua formazione» (Bianca, 279, cit. infra, sez. IV), si configura quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione e prescinde dalla titolarità della potestà genitoriale, destinata, invece, ad esaurirsi al compimento del diciottesimo anno d’età. Il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, dunque, non fa venir meno il suo diritto al mantenimento nei confronti del proprio genitore, avendo la giurisprudenza ormai introdotto una sorta di presunzione iuris tantum di non autosufficienza, fondata sulla sostanziale assimilazione tra la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, e quella del figlio minore. Questa equiparazione, coerente con la finalizzazione dell’istituto di tutela della prole, è risultata esplicitata nella disposizione di cui all’art. 6, comma 6o, l. n. 898/1970, con la previsione, quale requisito NGCC 2006 - Parte prima Cass., 2.12.2005, n. 26259 - Commento per l’assegnazione della casa familiare, dell’affidamento al coniuge di figli minorenni o della convivenza con figli maggiorenni, «incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento» (v., da ultima, Cass., 20.1.2006, n. 1198, in Mass. Foro it., 2006). L’obbligo dei genitori, cui corrisponde, in capo ai figli, un preciso diritto indisponibile, irrinunciabile ed imprescrittibile, seppur destinato ad estendersi oltre la maggiore età, non può, comunque, protrarsi sine die. Se, allora, la sola procreazione è fatto costitutivo del diritto al mantenimento, necessaria è l’individuazione dei relativi fatti estintivi, oggetto di prova da parte dei genitori, e dei limiti cronologici oltre i quali la pretesa del figlio si tradurrebbe in una forma di intollerabile parassitismo. La giurisprudenza, infatti, non ha mancato di sottolineare come il diritto dei genitori all’educazione possa anche concretizzarsi «nella limitazione dei mezzi di sostentamento (...) al fine di determinare un’adeguata pressione materiale e psicologica sul soggetto (...) che l’induca ad assumersi (...) le proprie responsabilità nei confronti di sé stesso... ma anche della collettività nella quale vive e delle cui strutture (...) comunque usufruisce senza dare alcun contributo» (così, App. Roma, 29.5.1995, cit. infra, sez. III): ciò a dimostrazione del fatto che non può il nostro ordinamento tollerare o addirittura premiare la pigrizia e l’inerzia del figlio maggiorenne. Si è, così, sostenuto che l’obbligo dei genitori trova il suo limite logico e naturale quando i figli abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un’attività lucrativa, pure se non abbiano inteso profittarne, e, in genere, quando siano stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo a procurar loro quanto necessario a sopperire alle normali esigenze di vita o, comunque, si siano già avviati ad un’attività lavorativa tale da consentir loro una congrua percezione di redditi, nonché ogni volta che ricorrano altre ipotesi, nelle quali sia lecito presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, come, ad esempio, l’inserimento in altri nuclei comunitari o familiari che interrompa il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia di origine. Il riferimento alla «autosufficienza economica» è, come si è visto, costantemente operato dalla giurisprudenza, la quale ha dedicato particolare attenzione all’individuazione del significato di cui tale espressione deve riempirsi e all’elaborazione dei parametri cui deve ispirarsi la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli, nella consapevolezza che la durata dello stesso sia insuscettibile di una predeterminazione in astratto. Quanto al primo punto, si ritiene che l’autonomia economica possa considerarsi raggiunta quando imNGCC 2006 - Parte prima Separazione dei coniugi plichi una percezione di redditi congrua, continuativa, non saltuaria e connessa ad attività collegate alla formazione cui il figlio è stato indirizzato. L’indipendenza, dunque, deve, essere tale da garantire una stabile sicurezza economica e non deve portare il figlio a sacrificare ragionevoli aspirazioni di vita futura, come, ad esempio, l’interruzione degli studi per doversi mantenere. Quanto alla valutazione dei fatti estintivi dell’obbligazione di mantenimento, è stata affermata la necessità che il relativo accertamento sia ancorato a criteri di relatività e, dunque, vada effettuato «caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari» (Cass., 7.7.2004, n. 12477, cit. infra, sez. III). Il giudice, allora, dovrà necessariamente tener conto delle aspirazioni, della capacità, del percorso scolastico, universitario e postuniversitario del figlio e della situazione attuale del marcato del lavoro, «con specifico riguardo al settore nel quale egli abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari» (v. Cass., 3.4.2002, n. 4765; Cass., 18.1.2005, n. 951, citt. infra, sez. III). Non qualsiasi occasione di lavoro può ritenersi sufficiente ad esonerare il genitore dal mantenimento, in presenza di rifiuto del figlio. L’evoluzione giurisprudenziale, infatti, nell’esigenza di valorizzare le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli, ha elaborato, conformemente alla disposizione di cui all’art. 4 Cost., secondo cui «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società», un vero e proprio «diritto di non lavorare» a condizioni diverse dalle legittime aspettative di occupare il posto o svolgere l’attività meglio rispondente alle proprie possibilità e alla propria scelta. La sussistenza di tale diritto va, comunque, contemperata alla valutazione del comportamento, eventualmente colposo od inerte, del figlio. La giurisprudenza ha, così, introdotto dei correttivi, sottolineando che l’atteggiamento di rifiuto non deve protrarsi oltre i limiti temporali in cui le aspirazioni abbiano possibilità concrete e notevoli di essere realizzate e non deve, comunque, porsi in termini di incompatibilità con le condizioni economiche della famiglia, coerentemente al dettato di cui all’art. 315 cod. civ. Una volta che il figlio si sia reso autonomo non sono più ipotizzabili «né un suo rientro o una permanenza in famiglia nella posizione di incapace d’autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre a favore dei soli figli i quali ancora detta autonomia non abbiano conseguita per difetto di re1095 Cass., 2.12.2005, n. 26259 - Commento quisiti personali o di condizioni ambientali» (Cass., 7.7.2004, n. 12477, cit.). Il diritto al mantenimento (c.d. «di ritorno») non è suscettibile di reviviscenza, in quanto, venuta meno la già conseguita indipendenza economica, la tutela che l’ordinamento appresta in favore di chi sia rimasto privo di mezzi, sempre che l’evento negativo non risulti a lui imputabile, è quella del più limitato diritto agli alimenti. In altre parole, con il raggiungimento dell’autonomia economica muta, in maniera irreversibile, la posizione giuridica della prole, la quale perde le prerogative connesse alla sudditanza familiare, come, appunto, il diritto al mantenimento che vantava nei confronti dei genitori. Al diritto ex art. 147 cod. civ., si viene, allora, a sostituire, sempre che ne ricorrano le condizioni, il diritto agli alimenti, per il cui conseguimento l’alimentando dovrà agire personalmente, fornendo prova dei requisiti di cui all’art. 438 cod. civ. 2. Onere della prova e legittimazione ad agire. Analizzati il fondamento, il contenuto ed i limiti del dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, appare opportuno soffermarsi sulle modalità di adempimento di tale obbligo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, sulla ripartizione dell’onere probatorio relativo e sulla questione, riaperta dalla recente l. 8.2.2006, n. 54, del coordinamento tra la legittimazione del coniuge e quella del figlio. Come sopra accennato, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell’art. 148 cod. civ., permane, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, fino a quando il genitore, interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso, non dia prova che il figlio ha raggiunto una situazione di indipendenza economica, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquistata in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni di poter essere economicamente autosufficiente. La presunzione iuris tantum di non autosufficienza del figlio dovrà, in altri termini, essere vinta dal genitore obbligato, in ossequio al disposto di cui all’art. 2697 cod. civ., mediante la prova della condotta colpevole del figlio, che persista in un atteggiamento d’inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità, di comodo rifiuto dell’offerta lavorativa proffertagli o di ingiustificato abbandono del posto di lavoro occupato. Il genitore, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento non è, invece, tenuto a dare prova della carenza di autonomia del figlio maggiorenne, ma deve, al più, provare quella continuazione della convivenza col figlio che lascia presumere la protrazione dell’obbligo di mantenimento. È evidente che il figlio, divenuto maggiorenne, ac1096 Separazione dei coniugi quisti la legittimazione processuale all’esercizio del credito che egli vanta, quale esclusivo titolare, nei confronti di entrambi i genitori. La giurisprudenza e la dottrina dominanti, tuttavia, hanno ampiamente sostenuto che il genitore col quale egli convive sia legittimato ad ottenere iure proprio, e non ex capite filiorum, non solo il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall’altro coniuge, ma anche a pretendere il versamento, in via preventiva, di detto contributo per le necessità future. Al fine di coordinare e di evitare il sovrapporsi della legittimazione del genitore e di quella del figlio divenuto maggiorenne, la tendenza è a distinguere l’ipotesi in cui i figli si siano allontanati dalla casa familiare e l’ipotesi inversa in cui continuino a convivere con uno dei genitori. Nel primo caso, laddove il figlio maggiorenne faccia autonomamente valere la propria posizione creditoria, egli è ritenuto legittimato in via esclusiva, in perfetta aderenza ai principi generali del nostro codice di rito, che collega la legittimazione ad agire ex art. 81 cod. proc. civ., alla titolarità del diritto la cui tutela giurisdizionale si richiede, considerando, di conseguenza, eccezionali e tassative le ipotesi di sostituzione processuale. Nell’ipotesi contraria, invece, l’orientamento prevalente è nel senso di considerare la legittimazione del genitore convivente «concorrente e di supplenza» (così, Trib. Catania, 14.12.1992, cit. infra, sez. III) Parte della giurisprudenza ha sostenuto che tale legittimazione sussiste subordinatamente all’inerzia processuale del figlio, intesa quale tacito riconoscimento della prevalenza della pretesa del genitore rispetto alla propria. Il genitore, in altri termini, può esperire l’azione solo «se il figlio non agisce direttamente nei confronti dell’altro genitore, con tale comportamento implicitamente riconoscendo che il proprio credito debba essere versato nel patrimonio del genitore convivente» che provvede al soddisfacimento delle sue esigenze, anticipando l’importo dovuto dall’altro. A contrario, l’iniziativa processuale del figlio dimostra come egli non abbia bisogno della supplenza del genitore convivente o che, addirittura, sia in contrasto con lo stesso (così, Trib. Catania, 14.12.1992, cit.) Non sono mancate pronunce volte ad evidenziare la debolezza di simile impostazione, il cui impianto argomentativo risulterebbe, a ben vedere, una «forzatura logica» (ci si riferisce a Trib. Vicenza, 29.10.1990, cit. infra, sez. III). Indefettibile appare, infatti, l’esigenza di ancorare la legittimazione del coniuge convivente ad una più solida impostazione argomentativa, trattandosi di un caso, eccezionale nel nostro ordinamento, di dissociazione tra la titolarità dell’azione e la titolarità della situazione sostanziale dedotta nel processo. NGCC 2006 - Parte prima Cass., 2.12.2005, n. 26259 - Commento Diverse, allora, sono le soluzioni prospettate. Un primo orientamento, sulla base della considerazione che il genitore inadempiente, sottraendosi ai suoi obblighi, si è ingiustamente arricchito nei confronti dell’altro genitore, il quale, da solo, ha erogato l’intero mantenimento, ritiene applicabile l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., azione che, tuttavia, ha, nel nostro ordinamento, carattere residuale. Altra tesi rinviene il fondamento della legittimazione ad agire del genitore affidatario nella gestione di affari altrui e, in particolare, nella norma di cui all’art. 2031 cod. civ., ritenendo che ciascun genitore sia obbligato al mantenimento solo pro quota. In realtà, nella vigenza del codice del 1865, l’art. 1188, comma 1o, stabiliva che un’obbligazione con pluralità di debitori fosse da considerarsi parziaria, ma il codice del 1942 propone la regola generale secondo la quale tale obbligazione è solidale. Dottrina e giurisprudenza prevalenti, così, conformemente alla presunzione di cui all’art. 1294 cod. civ., reputano doversi applicare le regole dell’obbligazione solidale passiva, che consentirebbe al figlio di richiedere l’adempimento dell’intera prestazione ad uno soltanto dei genitori-condebitori, il quale, una volta adempiuto l’obbligo, potrà esperire, nei confronti dell’altro, azione di regresso, ferma restando la possibilità di surrogarsi al figlio ex art. 1203, n. 3, cod. civ. Accolta la tesi della solidarietà, non è più sostenibile l’applicabilità della disciplina della negotiorum gestio, la quale presuppone una spontaneità dell’intervento del gestore, non obbligato, ex art. 2028 cod. civ., alla cura dell’affare dell’interessato, che non ricorre relativamente all’obbligo che l’art. 147 cod. civ. pone in capo ad entrambi i genitori, il cui sforzo dovrà, se del caso, spingersi fino a supplire alle mancanze dell’altro. A questo punto, il problema della legittimazione del coniuge risulta completamente assorbito relativamente all’ipotesi in cui la di lui pretesa si limiti al mero rimborso di quanto anticipato. Il genitore, infatti, assicurando l’effettivo e completo mantenimento, ha adempiuto all’obbligazione solidale, tacitando la pretesa del figlio-creditore, il quale, seppur pienamente capace, non potrà comunque ingerirsi nel rapporto tra i due condebitori solidali. La legittimazione del genitore è, dunque, esclusiva, sia nel caso in cui il figlio conviva con questi, sia nell’ipotesi contraria, in quanto il genitore aziona, in proprio, la pretesa, per ripetere, ex art. 1299 cod. civ., la quota gravante sull’altro coniuge. Resta, però, il problema della legittimazione a chiedere il mantenimento pro futuro, relativamente al quale, non essendo stato ancora effettuato l’adempimento, manca il presupposto fondamentale del regresso. NGCC 2006 - Parte prima Separazione dei coniugi Parte della dottrina e della giurisprudenza ha affermato, con una soluzione suggestiva, ma non tale da sottrarsi a censure, che la questione della coesistenza delle due legittimazioni debba essere risolta mediante l’applicazione, in via analogica, della disciplina della solidarietà attiva. Da un lato, dunque, il figlio ed il coniuge convivente potranno chiedere l’adempimento secondo la regola dell’art. 1296 cod. civ., con evidente prevalenza dell’azionamento della pretesa del figlio su quella del genitore; dall’altro, il pagamento, ricevuto da uno dei concreditori solidali, libera il genitore obbligato nei confronti di entrambi. La soluzione prospettata – nonostante incontri, come si è anticipato, resistenze in dottrina e giurisprudenza, dove non si manca di sostenere che la solidarietà attiva fra coniuge e figli non sussisterebbe, sia per la carenza di eadem causa obligandi, sia perché, diversamente dalla solidarietà passiva, non si presume, richiedendo, invece, un titolo specifico, legale o convenzionale – risulta, in effetti, coerente con la logica cui si ispira la legge divorzile, la quale sembra costruire in chiave unitaria e globale la disciplina dell’assegno per il coniuge e dell’assegno per i figli, oggetto, pure nell’indubbia diversità delle finalità e dei presupposti dei due tipi di contributo, del credito vantato dal coniuge convivente. Il legislatore pare intendere valorizzare, cioè, la continuità della funzione del contributo economico de quo, volto a consentire al coniuge affidatario di far fronte alle esigenze del figlio, alla luce della caratteristica funzionale dello stesso, connessa alla continuità della convivenza del nucleo familiare residuo. La legittimazione iure proprio del genitore convivente appare, in quest’ottica, logica conseguenza della considerazione unitaria di tale gruppo e delle sue esigenze. Il problema della legittimazione ad agire del genitore convivente e del relativo fondamento risulta, oggi, affrontato nel quadro della l. n. 54/2006, la quale, confermando l’orientamento, fino ad oggi minoritario, secondo il quale il raggiungimento della maggiore età determinerebbe la cessazione della legittimazione del genitore affidatario e la conseguente sussistenza dell’esclusiva legittimazione del figlio per l’azionamento del diritto al mantenimento, introduce l’art. 155 quinquies, a norma del quale l’assegno a favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente «salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto». Il sorgere della legittimazione in capo al figlio maggiorenne, assorbirebbe, dunque, ipso facto, quella del di lui genitore. Il legislatore pare intenzionato a liquidare la questione della legittimazione sulla base della valutazione, strettamente tecnico-giuridica, che il figlio è divenuto pienamente capace, formulando una disposizione che, almeno prima facie, sembra attenersi rigidamente ai 1097 Cass., 2.12.2005, n. 26259 - Commento principi generali in tema di capacità processuale, ma che, in realtà, disconoscendo all’affidatario – senza che sia, peraltro, possibile ricavare dal testo della legge alcuna ratio a fondamento di tale orientamento – la qualità di creditore dell’assegno, finisce col porre le basi per un’applicazione distorta dell’art. 155 quinquies, suscettibile di essere, così, trasformato, in una previsione sostanzialmente ricattoria, formidabile strumento di pressione psicologica nei confronti del coniuge col quale il figlio convive. La legge pare proporre, relativamente ai figli minori, un superamento del sistema dell’assegno quale modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento: essendo, infatti, l’affidamento «condiviso», i genitori provvederanno direttamente a quanto necessario per i figli, durante il tempo di permanenza presso ciascuno di essi o per specifici tipi di spesa, con possibilità, poi, di operare una sorta di interna compensazione. L’assegno, infatti, risulta chiamato a svolgere una mera funzione perequativa e riequilibratrice, essendone la relativa corresponsione stabilita, a norma dell’art. 155, comma 4o, proprio «al fine di realizzare il principio di proporzionalità». Al compimento del diciottesimo anno d’età, invece, il giudice potrà, «valutate le circostanze», disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, il pagamento di un assegno periodico, da versare direttamente all’avente diritto. Da un lato, dunque, sembrerebbe venir meno l’automaticità dell’obbligo di mantenimento, con l’introduzione di un del tutto ingiustificato profilo di discrezionalità circa il relativo riconoscimento (incompatibile con i principi governanti la materia); dall’altro, nulla viene specificato in ordine la requisito della convivenza. Certo, nell’ipotesi in cui il figlio maggiorenne si sia allontanato dalla casa familiare, con ciò determinando la cessazione della convivenza, la conseguita autonomia personale, seppur non sorretta da una corrispondente indipendenza economica, sicuramente depone per la legittimazione esclusiva dello stesso. Non altrettanto può dirsi nell’ipotesi in cui continui la convivenza: il genitore, infatti, continuerà ad effettuare tutte le prestazioni necessarie ed adeguate alle esigenze del figlio, sostenendone direttamente e quotidianamente il peso economico. La relativa legittimazione, almeno limitatamente alla ripetizione di quanto erogato in sostituzione dell’altro coniuge ed in virtù del citato comma 4o dell’art. 155 cod. civ., non sembra, quindi, poter essere posta in discussione. Non va, poi, taciuto che la permanenza nella comunità familiare, in una situazione di «affidamento di fatto o di quasi affidamento» (così, Trib. Catania, 14.12.1992, cit.), cui il figlio divenuto maggiorenne, argomentando ai sensi dell’art. 318 cod. civ., non è obbligato, è sintomatica di una precisa scelta dello stesso, che, seppur, in parte, dettata dalla propria in1098 Separazione dei coniugi capacità economica (e, forse, anche dalle innegabili comodità di simile convivenza) implica, comunque, la consapevole accettazione e la responsabile partecipazione ad una comunanza di interessi non solo e non tanto economici, ma soprattutto morali e spirituali. È una simile comunanza a giustificare l’autonoma legittimazione del genitore, il quale, esclusivamente valendosi della possibilità – quindi persistentemente da riconoscergli – di agire direttamente nei confronti dell’altro coniuge, in considerazione della continuità dell’assistenza prestata al figlio, può più efficacemente espletare l’obbligo di cui all’art. 147 cod. civ. Non si presenta, del resto, marginale la constatazione che il disconoscimento di tale legittimazione costringerebbe inopportunamente il figlio ad un’iniziativa processuale che aumenterebbe la conflittualità all’interno di una famiglia già disgregata. Il legislatore non si dimostra certo ignaro di ciò, se ha stabilito che il figlio maggiorenne sia il diretto destinatario dell’assegno, «salvo diversa determinazione del giudice». Tale previsione prospetta la possibilità che il giudice, valutate le circostanze del caso ed effettuata un’indagine concreta sulla maturità del figlio e sulla relativa capacità di gestire autonomamente le risorse che gli vengono erogate, proprio in vista dell’esigenza di garantire una più incisiva tutela dello stesso, individui quale destinatario dell’assegno direttamente il coniuge convivente. Ed è evidente come solo dall’equilibrata applicazione della disciplina complessivamente così prevista in materia potrà risultare un bilanciamento degli interessi in gioco ragionevole e coerente. La legge, insomma, se sembra, apparentemente, intenzionata a reprimere la legittimazione del coniuge convivente, in realtà, aprendo la possibilità di una diversa determinazione giudiziale in ordine al destinatario dell’assegno, a ben vedere finisce, forse inconsapevolmente, col darle quel fondamento legislativo che non aveva mai, esplicitamente, avuto. III. I precedenti Le pronunce in tema di mantenimento del figlio maggiorenne mostrano, salvo rare eccezioni (ci si riferisce a Trib. Lucca, 17.7.1988, in Giur. it., 1990, I, 1, 650, con nota critica di Paladini, Riflessioni circa l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: una isolata decisione giurisprudenziale), come la giurisprudenza sia ormai univocamente orientata nel riconoscere la protrazione del dovere di cui all’art. 147 cod. civ. oltre la maggiore età. Circa il fondamento, il contenuto ed i limiti di tale obbligo, v., tra le altre: Cass., 18.1.2005, n. 951, in Fam. e dir., 2006, 36; Cass., 1o.12.2004, n. 22500, in Rep. Foro it., 2004, voce «Matrimonio», n. 133, e Cass., 7.7.2004, n. 12477, ibidem, voce cit., n. 127, nonché Cass., 25.6.2004, n. 11863, ibidem, voce cit., n. 126; Cass., 3.4.2002, n. 4765, in NGCC 2006 - Parte prima Cass., 2.12.2005, n. 26259 - Commento questa Rivista, 2003, I, 813 ss.; Cass., 7.5.1998, n. 4616, in Giur. it., 1999, I, 1, 252, con nota di Amato. Nel merito, v.: App. Roma, 8.6.2004, in Rep. Foro it., 2004, voce «Matrimonio», n. 134; App. Genova, 6.2.1995, in Fam. e dir., 1995, 358; App. Roma, 29.5.1995, in Dir. fam. e pers., 1996, 105. Relativamente alla definizione del concetto di indipendenza economica, v. Cass., 13.2.2003, n. 2147, in Giur. it., 2004, 56 ss. e, in particolare, Cass., 7.5.1998, n. 4616, in Rep. Foro it., 1998, voce «Separazione dei coniugi», n. 64, la quale, sulla base dell’affermazione che il figlio, per il raggiungimento di un’autonomia economica saltuaria, non debba distogliersi dai suoi reali obiettivi, ha reputato legittimo il rifiuto dello stesso ad un ingaggio per un anno, ricevuto da una società di pallacanestro, che l’avrebbe costretto a sacrificare l’anno scolastico da lui frequentato. Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, cfr.: Cass., 18.1.2005, n. 951, cit.; Cass., 3.4.2002, n. 4765, cit.; Cass., 30.8.1999, n. 9109, in Rep. Foro it., 1999, voce «Matrimonio», n. 97. Sulla legittimazione iure proprio del coniuge convivente, v. già Cass., 25.5.1981, n. 3416, in Giust. civ., 1982, I, 1335, e Cass., 7.11.1981, n. 5874, in Rep. Foro it., 1981, voce «Matrimonio», n. 59; e ancora, Cass., 25.6.2004, n. 1186, cit., che sottolinea la strumentalità di tale posizione, ontologicamente destinata ad assicurare al figlio i necessari mezzi di sostentamento; Cass., 13.2.2003, n. 2147, in Giur. it., 2004, 56 ss.; Cass., 16.2.2001, n. 2289, in Fam. e dir., 2001, 275; Cass., 12.3.1992, n. 3019, in Rep. Foro it., 1992, voce «Matrimonio», n. 168; Cass., 18.2.1999, n. 1353, in Fam. e dir., 1999, 456, che giustifica il diritto iure proprio del coniuge affidatario alla percezione dell’assegno all’assenza di una «diretta ed esplicita richiesta della figlia di essere destinataria del pagamento». V., nel merito: Trib. Reggio Calabria, 3.11.2003, in Giur. merito, 2004, II, 701; Giud. pace Benevento, 27.5.2003, in Rep. Foro it., 2004, voce «Matrimonio», n. 130; Trib. Messina, 9.9.1984, in Giur. merito, 1986, 605. Isolate le pronunce volte a riconoscere esclusivamente in capo al figlio la legittimazione ad agire, tra le quali, v., in particolare, Cass., 28.4.1980, n. 2784, in Giust. civ., 1980, I, 2751 e, nel merito, Trib. Palermo, 13.4.1985, in Dir. fam. e pers., 1985, 967, con nota di Serretta, e Trib. Vicenza, 29.10.1990, ivi, 1991, 972. Quanto alle argomentazioni volte ad individuare il fondamento della legittimazione iure proprio del genitore convivente v., Cass., 4.9.1999, n. 9386, in Rep. Foro it., 1999, voce «Matrimonio», n. 98; Cass., 5.12.1996, n. 10849, in Foro it., 1997, I, 3337, e Cass., 19.3.1984, n. 1862, in Giust. civ., 1984, I, 1765, le quali inquadrano l’azione esercitata dal genitore che abbia provveduto al mantenimento nei NGCC 2006 - Parte prima Separazione dei coniugi confronti del genitore inadempiente all’istituto della gestione d’affari altrui. Contra, Trib. Vicenza, 29.10.1990, in Fam. e dir., 1991, 972, che considera simile impostazione una «forzatura logica». Cfr., invece, Trib. Roma, 7.4.2004, in Giur. merito, 2004, III, 1332; App. Genova, 4.2.2002, in Familia, 2004, 424; Trib. S. Maria Capua Vetere, 24.1.2000, in Giur. nap., 2000, 210, e Cass., 16.7.1998, n. 6950, in Mass. Giur. it., 1998, le quali, riconducendo l’obbligo di mantenimento alla disciplina delle obbligazioni solidali, sostengono che il coniuge adempiente possa espletare azione di regresso ex art. 1229 cod. civ., per ripetere la quota dell’altro. Trib. Catania, 14.12.1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 1636, con nota adesiva di Quadri; Cass., 8.9.1998, n. 8868, ivi, 1999, II, 916, e Cass., 18.6.1994, n. 6215, in questa Rivista, 1995, I, 113, con nota di Quadri, Crisi familiare e mantenimento del figlio maggiorenne, sostengono che la liberazione del genitore obbligato segua le regole della solidarietà attiva, «sicché il pagamento ricevuto dal genitore convivente ovvero direttamente dal figlio convivente libera certamente il coniuge obbligato nei confronti di entrambi». Contra, Cass., 18.2.1999, n. 1353, in Fam. e dir., 1999, 456. IV. La dottrina Conformemente al prevalente indirizzo giurisprudenziale, l’orientamento della dottrina circa la protrazione oltre la maggiore età dell’obbligo di mantenimento si presenta pressoché monolitico. Cfr., indicativamente e per ulteriori riferimenti: Quadri, La nuova legge sul divorzio, II, a cura di CiprianiQuadri, Jovene, 1988, 144 ss.; Dossetti, Gli effetti della pronunzia di divorzio, nel Trattato Bonilini-Cattaneo, I, Utet, 1997, 726 ss.; Amato, Quando cessa l’obbligo al mantenimento dei figli di maggiore età?, in Giur. it., 1999, 253 ss.; Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Giuffrè, 2001, 278; Stanzione, Il divorzio. Disciplina, procedure e profili comparatistici, Ipsoa, 2002, 154 ss.; Quadrucci, Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne. Note di diritto comparato, in Familia, 2003, 200 ss. Sui rapporti tra potestà genitoriale e obbligo di mantenimento, cfr. Pacia Depinguente, Sul mantenimento dei figli maggiori d’età: concorso dei genitori ed oneri probatori, in Fam. e dir., 1996, 525, mentre per la distinzione tra alimenti e mantenimento, v. Riedweg, Mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, ivi, 1997, 61 ss. Relativamente alla questione della legittimazione ad agire, si segnalano: Serretta, Sulla legittimazione ad agire per la corresponsione dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, in regime di separazione, in Dir. fam. e pers., 1985, 968 ss.; Dogliotti, Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e 1099 Cass., 2.12.2005, n. 26259 - Commento problemi di legittimazione processuale, in Giur. merito, 1986, 606 ss.; Quadri, Crisi familiare e mantenimento del figlio maggiorenne, in questa Rivista, 1995, I, 117 ss. e Id., Sentenze d’un anno. Persone e famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 971; Barbiera, Due questioni tuttora aperte: trasgressione all’obbligo di fedeltà rilevante per l’addebito e mantenimento di figli maggiorenni conviventi con uno dei coniugi separati, in Giur. it., 1999, 917. Per una panoramica relativa agli orientamenti circa il fondamento giuridico della legittimazione ad agire del genitore, v. Lenti, Sulla collaborazione dei genitori al mantenimento del figlio naturale, in Giur. it., 1991, I, 1, 634, il quale sottolinea la necessità di «liberarsi dall’idea, ben radicata nella nostra tradizione giuridica, che occorra trovarle un fondamento, e quindi una qualificazione normativa»; Calvari, Figli naturali maggiorenni e legittimazione ad agire del genitore che ha provveduto al mantenimento, in Familia, 2004, 434; Amadei, Legittimazione ad agire per far valere il diritto la mantenimento e maggiore età del figlio: applicabilità della surrogazione per pagamento ex art. 1203, n. 3, cod. civ.?, in Giur. it., 1999, 1423, 1100 Separazione dei coniugi il quale sostiene l’applicabilità della disciplina della surrogazione legale, ritenendo che l’originale impostazione suggerita da Pret. Lucca, 24.7.1998, cit. supra, sez. III, consenta di superare il decisivo ostacolo alla legittimazione iure proprio del genitore, rappresentato dal fatto che questi non può essere ritenuto titolare di un diritto al mantenimento in relazione alla prole, perché se egli è titolare dell’obbligo al mantenimento, non può, contestualmente essere titolare del corrispettivo diritto di credito. L’indirizzo minoritario favorevole all’esclusiva legittimazione del figlio è, in dottrina, rappresentato da A. Finocchiaro, in A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, I, Giuffrè, 1984, 568 ss., e Id., Chi è legittimato a chiedere l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne?, in Giust. civ., 1982, I, 1337 ss. Per un primo esame dell’art. 155 quinquies della l. n. 54/2006, v. le osservazioni di De Marzo, L’affidamento condiviso. Profili sostanziali, in Foro it., 2006, V, 94, e Cea, L’affidamento condiviso. Profili processuali, ibidem, 97 ss. Margherita Annunziata NGCC 2006 - Parte prima Studi e Opinioni LE INCERTEZZE DELL’INVESTITORE E I PASSI SPEZZATI DELLA LEGGE RISPARMIO (*) di Antonella Antonucci Sommario: 1. Il quadro delle innovazioni. – 2. Il collocamento delle obbligazioni societarie. – 3. Il regime dei prodotti assicurativi. – 4. Segue: il regime dei bond bancari e la qualità dell’informazione del risparmiatore. 1. Il quadro delle innovazioni. Il transito del «popolo dei BOT» – che, senza sostanzialmente modificare la propria propensione al rischio, veniva orientato verso diverse e più articolate forme di accumulazione del risparmio finanziario – si è avviato sullo scorcio degli anni ’70 e ha condotto l’investitore non professionale nel mare largo dell’incertezza, dove anche gli stati sovrani falliscono. Con parziale rifugio nell’investimento immobiliare, favorito dall’andamento dei tassi susseguente all’adozione dell’euro, che ha peraltro prodotto una bolla speculativa. Questa incertezza è stata normativamente governata con un variabile mix di presidi di autotutela e di eterotutela, di trasparenza informativa e di interventi conformativi, del mercato e degli strumenti di raccolta. Di alcuni profili di funzionamento del mercato e di alcuni strumenti di raccolta. Con riferimento al rapporto fra questi due generi di presidi, il prof. Minervini nelle sue lezioni sulla Consob ( 1 ) valutava: «Un regime di pa- (*) Riproduce, con l’aggiunta di note, la relazione tenuta al seminario La legge per la tutela del risparmio. Luci ed ombre della riforma, svoltosi nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto della banca e del mercato finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II, Napoli, 1o.6.2006. ( 1 ) Minervini, Lezioni sulla Consob, Liguori Ed., 1989, 13. NGCC 2006 - Parte seconda ternalismo burocratico intriso di pessimismo si contrappone a un regime fondato sulla fiducia nella attitudine selettiva dell’individuo informato, in una parola sulla fede nella ragione». Le vicende successive mostrano che certo quel «paternalismo burocratico» non ha funzionato (anche perché dotato di figli e figliastri), come non hanno funzionato adeguatamente i circuiti di riequilibrio delle asimmetrie informative. Com’è intervenuta su questo quadro la legge risparmio? Come dosa il mix autotutela/eterotutela? Un dato su tutti: la legge offre risposte frantumate. Del resto, un processo di formazione normativa prolungato e permeato da diversissime istanze difficilmente poteva approdare ad altro lido. Il taglio normativo resta quello della rincorsa all’emergenza, sia pure in buona parte superata (quella dei grossi defaults, mentre minori – Cerruti, Viatel – continuano a manifestarsi) e sostituita da nuove e diverse emergenze. È, quindi, accaduto che misure originariamente contenute nel disegno di legge risparmio (nei diversi d.d.l. succedutisi nel tempo) siano transitate in altri corpi normativi di certa approvazione (dato che l’incertezza sulla traduzione di quei disegni in legge è stata ricorrente) o comunque di più tempestiva approvazione. Questo è accaduto, in particolare, per l’intervento di sostegno ai risparmiatori lesi dai grossi defaults, transitato nella finanziaria «elettorale» ( 2 ) e per la gestione dei problemi ( 2 ) L. 23.12.2005, n. 266. Si tratta del fondo a finanziare con i «conti dormienti», la cui opinabilità tecnica e pratica è stata bene evidenziata da Vella, Per chi vota il risparmiatore, 15.12.2005, al sito www.lavoce.info. 463 Studi e Opinioni connessi al collocamento di obbligazioni societarie «esterovestite», su cui la legge risparmio torna, e pesantemente. Sono invece restati nel corpo definitivo della l. 28.12.2005, n. 262, oltre alla ridefinizione dell’intervento sulle obbligazioni societarie (art. 11, comma 2o, lett. c): – il compimento (dopo l’aborto del tentativo comparso nei lavori per il t.u.f.) della scelta, auspicata da molti, di rimuovere le esenzioni dalla disciplina generale della sollecitazione relative alle obbligazioni bancarie ed alle polizze vita a contenuto finanziario (art. 11, comma 2o, lett. b)). Scelta dovuta in base alla direttiva prospetti e articolata con qualche profilo di differenza fra banche e assicurazioni, come vedremo; – questa rimozione è accompagnata da una orpellosa sottoposizione alle regole tipiche della prestazione di servizi di investimento (art. 11, comma 3o), dalla previsione di uno statuto dei risparmiatori e di un codice di condotta degli intermediari (art. 27, comma 3o), come se vi fosse bisogno di affastellare ulteriori regole e non di curare un’efficiente applicazione. Ma sul punto, e specie sulla funzione dei codici in relazione alla frantumazione e iperproduzione normativa, l’ultimo scritto di Guido Rossi ( 3 ) è chiarissimo. Risulta, in tale contesto, particolarmente apprezzabile la prospettiva in cui il Governatore ha impostato ieri la questione, incentrandola su esigenza di compliance e di adeguata verifica ( 4 ); ( 3 ) Rossi, Il gioco delle regole, Adelphi, 2006. ( 4 ) L’incisivo passo delle Considerazioni finali per il 2005 (p. 18) può così riferirsi: lo sviluppo dell’attività di distribuzione di «una molteplicità di prodotti finanziari» incide sulla composizione dei rischi bancari, in particolare evidenziando rischi di reputazione, legali e operativi. «In questo contesto, la puntuale osservanza delle norme, di adeguati standard operativi, dei principi deontologici ed etici costituisce un prerequisito per la sana e prudente gestione degli intermediari. Vanno rafforzati i presidi volti a orientare la cultura aziendale al rigoroso rispetto delle regole, alla corretta gestione dei conflitti d’interesse, alla conservazione del rapporto fiduciario con la clientela. La Banca d’Italia emanerà istruzioni perché le banche istituiscano una specifica funzione di verifica della compliance, cioè della conformità dei propri comportamenti alle prescrizioni normative e di autoregolamentazione». 464 – la legge risparmio prevede poi – sul piano dei rimedi – la creazione di un circuito di risoluzione alternativa delle controversie, affidato alla Consob, non preclusivo del ricorso all’AGO (sul modello dell’ombudsman bancario) e collegato all’accesso a un fondo di indennizzo (art. 27, comma 1o), cui s’affianca un fondo di garanzia (art. 27, comma 2o) che, ad intermediario condannato con sentenza passata in giudicato, interviene (nei confronti del cliente che non si sia fermato all’ADR, ma abbia affrontato l’onere di un giudizio) quando l’intermediario non paga. E sottolineo che non è un fondo chiamato ad intervenire al verificarsi di uno stato di insolvenza dell’intermediario, per cui la sua reale funzione ed efficacia si chiarirà quando, in base ai decreti delegati, potrà verificarsi se sia più agevole accedere al fondo o realizzare un pignoramento presso l’intermediario condannato, tenendo conto che questo strumento un giudice ha già concesso ( 5 ). In ogni caso, la logica del fondo pare antagonista ad una logica di mercato trasparente, che non può basarsi che sull’etica della responsabilità: dell’investitore ( 6 ) e dell’intermediario. Molte misure, quindi, che si possono ascrivere ad entrambi i poli del mix che ricordavo, ma che offrono in entrambe le direzioni una risposta gravemente parziale: quella di un paternalismo per figliastri (sia nei fondi, che per le obbligazioni societarie) e di una trasparenza «confusa» – nel disegno e nelle attribuzioni di competenze – sia in ragione della tecnica di redazione del corpo normativo, sia dell’assenza di coordinamento con corpi normativi di coeva maturazione, quali il codice delle assicurazioni e il codice del consumo. ( 5 ) La notizia, riguardante una condanna relativa a risarcimento di controversia avente ad oggetto bond argentini nei confronti di una filiale romana del Crédit Suisse, è comparsa al sito www.miaeconomia.it il 25.5.2006. ( 6 ) Esaspera la prospettiva una recente pronuncia (Trib. Parma, 1o.2.2006), che giunge a configurare un vero e proprio dovere di informarsi da parte del cliente. A commento v. M. Paracampo, L’informazione dell’investitore tra esigenze di protezione ed iniziative di educazione finanziaria, in corso di pubblicazione in Mondo banc. NGCC 2006 - Parte seconda Incertezze dell’investitore 2. Il collocamento delle obbligazioni societarie. Per motivare queste valutazioni ovviamente mi guarderò bene dall’affrontare tutti i profili che ho elencato, limitandomi a considerare alcune previsioni dell’art. 11, a partire dalla considerazione di quel che è accaduto per la circolazione delle obbligazioni societarie. Emissione di obbligazioni societarie: integra sollecitazione all’investimento, per cui ricade nella disciplina dell’appello al pubblico risparmio a meno che non si configuri un quadro tipologico che escluda la configurazione della fattispecie e/o l’applicabilità della disciplina ai sensi dell’art. 100 t.u.f. Se guardiamo un attimo al modo in cui viene costruita un’emissione obbligazionaria, riscontriamo subito come questa geometria valga a raggiungere la più ampia area grigia, sotto entrambi i profili che menzionavo. Com’è organizzata, infatti, l’emissione ( 7 ). Generalmente essa si vale della triangolazione di tre intermediari (o gruppi di intermediari): – un lead manager, cui si deve il lancio dell’operazione, che ne determina le caratteristiche (quantità, pricing, credit opinion, nel cui ambito viene assegnato un rating all’emittente, che però non è destinato al mercato, ma riservato agli operatori interessati alle prime fasi dell’operazione). A questa fase sono interessati gli intermediari che normalmente operano con l’emittente, per cui – acquisita la loro disponibilità a creare un consorzio di collocamento, sottoscrivendo pro quota – il lead manager lancia l’emissione; – secondo anello è quindi il consorzio di collocamento, cui il lead manager trasferisce immediatamente i titoli (contestualmente alla creazione, se non prima, sul grey market che può realizzarsi prima del lancio dell’emissione). Si realizza quindi così il c.d. collocamento sul mercato primario, su cui viene interamente trasferito il rischio dell’operazione; – gli intermediari aderenti al consorzio, a loro volta, collocano i titoli presso altri intermediari – cui sono legati normalmente non in ( 7 ) Lo disegna con efficacia Pisani Massamormile, Emissioni obbligazionarie e responsabilità degli intermediari, in Banca, borsa, tit. cred., 2005, I, 760. NGCC 2006 - Parte seconda struttura di gruppo, ma da consuetudini d’affari – dotati di una vasta ramificazione territoriale, idonea a diffondere i titoli sul mercato retail. Per cui, con questo primo collocamento sul mercato secondario, il rischio dell’operazione è diffuso sugli intermediari del mercato retail, molto lontano da quella valutazione del merito di credito compiuta nella prima fase dell’operazione. Da questi intermediari (direttamente o tramite altri intermediari retail) i titoli – che sono ormai sul mercato secondario – transitano alla clientela privata carenti di quel corredo informativo portato dal prospetto, cioè da un documento redatto secondo criteri qualitativi e quantitativi definiti da normativa primaria e secondaria funzionale a rendere fruibile l’informazione da parte dell’investitore non professionale. Il sottoscrittore si ritrova invece davanti un modesto estratto di un documento informativo denominato offering circular, cioè del documento redatto dal lead manager in occasione del lancio dell’emissione, che ne evidenzia le caratteristiche tecniche in modi fruibili dagli intermediari e che è assolutamente libero da qualsivoglia tipo di controllo. E va sottolineato come quest’ultimo anello dello scambio non assume forma di offerta generalizzata, ma emerge da documenti contrattuali che è il cliente che chiede di sottoscrivere una tranche di quei particolari titoli. Se leggiamo lo schema operativo fin qui descritto alla luce della disciplina della sollecitazione, non vi sono estremi per cui ricorra l’obbligo di prospetto, dato che da un canto si ricade in ipotesi di inapplicabilità della disciplina, per tutti i rapporti che si svolgono tra intermediari (art. 110, comma 1o, lett. a), t.u.f.), d’altro canto non si configura la fattispecie sollecitazione: non c’è «offerta o invito ad offrire» diretti al pubblico di cui all’art. 1, comma 1o, lett. t), t.u.f., ma ci sono una serie di contratti, nelle prime fasi di esplicazione dell’accordo costruito sull’operazione, nella fase di diffusione fra la clientela degli intermediari retail costruiti in modo da restarne fuori, con l’iniziativa del cliente e la mancata standardizzazione delle condizioni di quantità e prezzo. Al peculiare atteggiarsi del circuito distributivo spesso s’affiancano caratteristiche dell’emittente idonee – secondo la valutazione dell’ordinamento nazionale – a potenziare il ri465 Studi e Opinioni schio di credito, il rischio tipico dell’obbligazionista. È nota l’impostazione dell’art. 2412 cod. civ., sia di quello vigente all’epoca delle vicende che hanno dato luogo alla necessità di una risposta normativa, sia di quello modificato dalla riforma societaria. A fronte di una delega che consentiva di attenuare o rimuovere i limiti all’emissione obbligazionaria, il legislatore delegato ha preferito «mantenere in principio una regola di rapporto nel ricorso al mercato fra capitale di rischio e capitale di credito», salvo che per le emissioni destinate a quotazione di società quotate, qui «esistendo il controllo del mercato» ( 8 ). Altri ordinamenti, invece, non fissano mai un tetto all’emissione obbligazionaria, ritenendo sempre idoneo lo scrutinio di mercato a dosare la capacità della società di ricorrere al canale di indebitamento in parola. In particolare, non lo fa l’ordinamento lussemburghese, che ha costituito base di società «veicolo» di emissioni poi giunte sul mercato nazionale seguendo la catena che ho prima descritto. E anche qui siamo in presenza di un comportamento legittimo: il Trattato CE riconosce il diritto di stabilimento (art. 43), la Corte di Giustizia lo tutela ormai a spada tratta con la c.d. «dottrina Centros» (dal precedente del 1999) che riconosce incondizionatamente il diritto di scegliere fra le leggi societarie ( 9 ); la legge nazionale anch’essa espressamente riconosce questa libertà (art. 25 l. n. 218/1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato) ancorandola al luogo in cui si perfeziona il procedimento di costituzione ( 10 ). Il che non esclude in radice, ma rende fortemente discutibile che per ( 8 ) Relazione al d. legis. n. 6/2003, par. 7. L’opzione, che ha comportato la conseguente modifica dei poteri attribuiti al CICR dall’art. 11 t.u.b., non è toccata dalla legge risparrmio, che si limita ad intervenire sui parametri del vincolo all’emissione (art. 11, comma 1o, lett. a). ( 9 ) Efficacemente sintetizzata da Benedettelli, «Mercato» comunitario delle regole e riforma del diritto societario italiano, in Riv. soc., 2003, 700 s. ( 10 ) Né il collocamento di obbligazioni tramite intermediari configura ipotesi («oggetto principale dell’attività in Italia») che – in base alla parte finale del comma 1o della disposizione – consente di applicare la legge nazionale. 466 l’attività riferibile o svolta in Italia da società costituite in altro stato comunitario, per motivi d’interesse generale possano prevedersi apposite regole (sia pur necessarie, proporzionali, non discriminatorie). Problema connesso alla norma di cui tra un attimo dirò. Infatti, nelle more di un intervento normativo complessivo che tardava – la cui emanazione non era neanche certa all’epoca – una regola è stata stralciata da una delle versioni del «d.d.l. risparmio», che si andavano succedendo ormai da tempo, ed inserita nell’art. 2412 cod. civ. dal d. legis. n. 310/2004, il provvedimento che apportava in corner modifiche e aggiustamenti alla riforma societaria. L’art. 15 del decreto integra la nuova disciplina dell’emissione di obbligazioni prevedendo che sia la garanzia per le emissioni eccedenti il nuovo limite – sempre parametrato al capitale – di cui al comma 2o (secondo cui gli intermediari rispondono della solvenza dell’emittente), sia l’obbligo di prospetto trovano applicazione anche per le «obbligazioni emesse all’estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato». Obbligo forte, sanzionato da nullità, ricorrente «anche quando la vendita avvenga su richiesta dell’acquirente» (art. 2412, comma 7o, cod. civ.). Il decreto del 2004 dunque preferiva quest’opzione all’altra – pure avanzata nell’ambito dei lavori del «d.d.l. risparmio» – di prevedere, sul modello statunitense (rule 144 SEC), il divieto di collocare presso il pubblico tali obbligazioni per un determinato periodo di tempo, atto a «disinquinare» i titoli da eventuali rischi d’insolvenza dell’emittente. Le ragioni, pur non espresse, possono probabilmente vedersi nel diverso orientamento comunitario espresso dalla direttiva sui prospetti n. 71/2003, secondo la quale la rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerta per cui non c’è obbligo di prospetto è considerata offerta separata, rispetto alla quale va quindi valutata la ricorrenza dell’obbligo di prospetto (art. 3, par. 2). Questa norma forte viene abrogata nella versione definitiva della legge risparmio (art. 11, comma 1o, lett. b), che al suo posto introduce un nuovo art. 100 bis del t.u.f. Versione definitiva della legge, dato che nei transiti finali la norma uscita dalla Camera è stata radicalmente NGCC 2006 - Parte seconda Incertezze dell’investitore modificata in Senato: alla Camera si pensava di estendere i presidi di cui ho rapidamente riferito; al Senato si riscrive la disciplina. La relazione delle Commissioni VI e X ( 11 ) illustra chiaramente gli intenti originariamente perseguiti dall’art. 11: prevedere che tutte le obbligazioni (non solo quelle «esterovestite») «e in genere i prodotti finanziari originariamente destinati agli investitori professionali, nel caso di cessione al pubblico indistinto degli investitori, debbano essere accompagnati da apposito prospetto e assistiti da garanzia per un anno dalla data del trasferimento all’investitore non professionale». Duplice livello di tutela, dunque, cui s’accompagna – rispetto all’art. 2412 novellato nel 2004 – il contenimento temporale della garanzia e l’opportuna configurazione della nullità conseguente alla mancata consegna del prospetto come nullità di protezione. Il testo della Commissioni, con lievi modifiche, passa in aula (3.3.2005). Al Senato (11.10.2005) la norma viene radicalmente stravolta, acquisendo l’assetto attuale, secondo cui, principalmente: – garanzia e obbligo di consegna del prospetto non si cumulano ma sono alternativi; – il prospetto diviene un non meglio identificato «documento informativo». Questo all’art. 11, quando il successivo art. 12 prevede l’adeguamento alla direttiva prospetti che, come ricordavo prima, chiede un vero e proprio prospetto; – la mancata consegna del prospetto non ha più specifiche conseguenze; – la garanzia – ove mai chiamata ad operare – ha stessa durata ma diverso dies a quo (dalla data di cessione a quella di emissione dei titoli). I molteplici problemi posti dalla norma richiederebbero un tempo di cui non disponiamo: per molti la Consob prospetta soluzioni ragionevoli e coordinate con le indicazioni comunitarie ( 12 ). Qui piuttosto la promessa motivazione: c’è un’opzione fra autotutela ed eterotutela? ( 11 ) Presentata alla Presidenza il 18.2.2005. Il brano riferito è a p. 25. ( 12 ) Cfr. il documento di consultazione 12.5.2006, relativo all’attuazione del nuovo art. 100 bis del t.u.f, al sito della Commissione. NGCC 2006 - Parte seconda L’opzione metodologica non c’è, ma si fa un passo in entrambe le direzioni (garanzia/prospetto), che viene comunque radicalmente contenuto. Un passo spezzato, che potrebbe rischiare di essere un passo apparente. Infatti, sulla base di questa norma, s’è già ventilata l’idea che, decorso l’anno di garanzia, i titoli potrebbero essere collocati privi di «documento informativo» senza incorrere in specifiche conseguenze. E solo l’adeguamento alla direttiva prospetti può evitare esiti farseschi e devastanti per la fiducia degli investitori. 3. Il regime dei prodotti assicurativi. L’abrogazione dell’art. 100, comma 1o, lett. f), t.u.f.: già partita da pochi giorni per le banche, mentre per le assicurazioni è in attesa delle disposizioni attuative della Consob e dell’Isvap ( 13 ), che dovranno risolvere una non irrilevante selva di problemi, a partire dalla delineazione della fattispecie che, con l’abrogazione di quella lettera ( 14 ), non è più neanche appositamente nominata nel testo normativo. Un’indicazione si rinviene dal nuovo art. 25 bis t.u.f. (introdotto dall’art. 11, comma 3o, legge risparmio), ove si menzionano i «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione». Il riferimento è da intendersi a prodotti assicurativi «a contenuto finanziario», in ragione dell’espressa menzione dell’attività tipica? Anche così interpretando, si rinvia integralmente al problema del confine della componente assicurativa ai fini della qualificazione del prodotto. Qualificazione che non è offerta neanche dal codice delle assicurazioni, in cui il diverso grado di intensità dell’informazione da fornire al contraente con la nota informativa é fissato con riferimento alla classificazione per rami dell’area vita, rispetto ai quali l’Isvap gradua l’informazione, anche in conformità delle indicazioni comunitarie. E questa graduazione è stata finora compiuta dall’Istituto ( 15 ) ricalcando ( 13 ) Cfr. la comunicazione Consob n. DIN/ 6031585 del 7.4.2006. ( 14 ) Da cui si derivava una distinzione fra prestazioni restitutorie e gestorie: Stella Richter, L’attività di gestione del risparmio di banche e assicurazioni, in I contratti del mercato finanziario, II, a cura di Gabrielli-Lener, Utet, 2004, 661. ( 15 ) Da ultimo con circolare n. 551/D del 467 Studi e Opinioni l’atteggiarsi del mercato e intervenendo sulle più ricorrenti e delicate tipologie. Vi sarà quindi da coordinare l’area di sovrapposizione fra nota informativa e prospetto e da affrontare il problema – gravosissimo – degli effetti dell’interpello sulla nota informativa. Infatti, nel testo definitivo del codice delle assicurazioni (art. 186) è comparso un istituto in virtù del quale l’impresa può trasmettere preventivamente all’Isvap nota informativa e condizioni contrattuali «allo scopo di richiedere un accertamento (non autorizzazione, che sarebbe in aperto contrasto con norme comunitarie) ( 16 ) sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione» (di cui allo stesso codice, ovviamente). Dato che mi sembra auspicabile – e probabile, vista la ragionevolezza mantenuta dai due organi di vigilanza – che nota informativa e prospetto non restino due documenti paralleli, sarà ammissibile l’interpello? E che efficacia potrà avere? Sempreché la norma, nonostante la prudenza terminologica ( 17 ), sopravviva a puntuali verifiche di conformità comunitaria. 4. Segue: il regime dei bond bancari e la qualità dell’informazione del risparmiatore. L’abrogazione dell’art. 110, comma 1o, lett. f), t.u.f. – lo ricordavo – è misura dovuta, in relazione alla direttiva prospetti. E proprio sulla base del referente comunitario, si articolano poi soluzioni particolari per le banche. Infatti, i titoli di debito delle banche ( 18 ), che 1o.3.2005 (al sito dell’Istituto), già adottata dopo ampia consultazione. ( 16 ) Su cui v. Antonucci, La nuova disciplina del contratto di assicurazione fra tutela della concorrenza e protezione del consumatore, in Dir. banc., 1996, I, 473. ( 17 ) Il codice delle assicurazioni adopera qualificazione già impiegata, con riferimento alle modifiche statutarie delle banche, dall’art. 56 t.u.b., che concordemente si ritiene conferisca un vero e proprio potere autorizzatorio. Cfr. Martina, nel Commentario al d. legis. 1o settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di Belli - Contento - Patroni Griffi - Porzio - Santoro, Zanichelli, 2003, sub art. 56, 828 s., ove anche ampi riferimenti. ( 18 ) Per la qualificazione rinvio agli scritti del prof. Porzio, da ultimo nel Commentario citato alla nt. precedente, sub art. 12, ove anche gli ulteriori riferimenti. 468 sono in via di principio sottoposti alla disciplina generale, godono nella fonte comunitaria di un regime agevolativo dovuto alla necessità di non gravare con eccessivi adempimenti procedurali (e con i relativi costi) lo svolgimento di una fase qualificante dell’attività d’impresa, anche per gli istituti di minori dimensioni. In questa prospettiva, la Consob si è avviata ad usare i poteri di cui all’art. 100, comma 2o, t.u.f., dando in via regolamentare attuazione ad ipotesi di esenzione previste dalla direttiva ( 19 ). Quest’iniziativa va letta nel quadro dell’attuazione che era già stata data alla normativa comunitaria (direttiva n. 71/2003 e reg. n. 809/ 2004) con le modifiche al regolamento emittenti apportate con delibera n. 15232 del 29.11.2005, che si fermava sulla soglia della norma ora abrogata. All’indomani dell’abrogazione (dal 17 maggio scorso), quindi, le offerte per le quali non è già in corso il periodo di adesione ( 20 ) (e l’ingorgo di emissioni è stato notevole!) debbono rispettare l’obbligo di prospetto, come articolato nel regolamento emittenti. Intervenendo a chiarire il punto ( 21 ), la Consob ha sottolineato come il problema delle emissioni ripetute e/o continuative – rappresentato come ostacolo all’applicazione della disciplina – trovasse risposta nel meccanismo comunitario (recepito nel nuovo regolamento intermediari) del prospetto di base, da integrare via via con specifiche informazioni: ne auspica l’uso per le banche ed opera un richiamo forte alla piena implementazione di tutti i livelli del metodo Lamfalussy, con particolare richiamo alla conformità degli schemi di prospetto anche a «quanto richiesto dalla Raccomandazione del CESR per l’attuazione uniforme del Regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi del febbraio 2005». Ciò posto, si configura l’intervento specifico d’esenzione, sempre in attuazione della direttiva ( 22 ). Le esenzioni riguarderebbero le emis( 19 ) Cfr. il documento di consultazione del 21 aprile 2006, sempre al sito della Commissione. ( 20 ) Secondo precisazione operata dalla Consob nella comunicazione n. DEM/6031543 del 7.4.2006. ( 21 ) Con la comunicazione da ultimo cit. ( 22 ) Come puntualmente esplicato nel citato documento di consultazione del 21 aprile scorso. NGCC 2006 - Parte seconda Incertezze dell’investitore sioni continuative di prodotti di base, connotati da struttura semplice ed obbligo di rimborso: i certificati di deposito e le «obbligazioni plain vanilla in relazione ad emittenti la cui operatività annua non ecceda EUR 50.000.000». Così formulando la seconda esenzione, la Commissione interpreta la corrispondente fattispecie menzionata della direttiva (art. 2, lett. l)) come riferita a «tutte le offerte di titoli diversi da quelli di capitale effettuate dal medesimo emittente nel corso di dodici mesi», con scelta che, «restringendo le ipotesi di esenzione dall’obbligo di prospetto ai soli enti creditizi la cui intera offerta obbligazionaria sia inferiore alla predetta soglia, fornisce maggiori garanzie di rispetto dell’ambito di applicabilità della Direttiva». Critica tale impostazione Assogestioni ( 23 ), ritenendo che la disciplina comunitaria riferisca l’esenzione all’ammontare delle sole obbligazioni plain vanilla, dato che «il rischio particolarmente basso e la semplicità del regolamento del prestito sottostante costituiscono caratteristiche proprie (unicamente) di tali strumenti». Può, per altro spetto, considerarsi che il riferimento del tetto d’esenzione alle sole obbligazioni plain vanilla potrebbe avere l’effetto di favorire emissioni di prodotti di base, accrescendo la presenza sul mercato di un’offerta più tranquillamente fruibile, il che rende preferibile questa diversa soluzione. Sembrerebbe, quindi, realizzata, l’istanza da tempo e da più parti rappresentata: ripartizione chiara di vigilanza per funzioni; compiuta valutazione legislativa che il controllo di trasparenza della Consob non è incompatibile col controllo di stabilità della Banca d’Italia, ma si muove su piano diverso. La nettezza del disegno è però incisa da norma successiva che, fissando i criteri di delega per l’adeguamento alla direttiva prospetti, vi include – per l’area qui considerata – un non meglio precisato «accordo di collaborazione» fra Consob e Banca d’Italia (art. 12, comma 3o, lett. c)). Quali che saranno le evoluzioni, la risposta alle esigenze di tutela relative ai bond bancari si svolge tutta all’interno dei presidi informati- ( 23 ) In sede di discussione sul documento di consultazione, con lettera 5.5.2006. NGCC 2006 - Parte seconda vi, che del resto erano stati già in qualche misura elaborati dalla Banca d’Italia, sulla spinta di problemi manifestatisi sul mercato. Il problema sarà del contenuto. Quello che non viene detto a tutte lettere al sottoscrittore – e chissà se sarà mai detto in un prospetto – è che l’investimento non offre garanzie di liquidità: egli rimane «preda» della scelta della banca di riacquistare o meno i bond, scelta ispirata da politiche aziendali, ma libera da vincoli: le clausole contrattuali che rassicurano al riguardo soffrono tutti i limiti dell’unilaterale predisposizione ( 24 ). Resta una meteora la quotazione d’ufficio che attraversò l’art. 12 del t.u.b. Il problema della liquidità andrà comunque prima o poi affrontato e la risposta d’elezione è la quotazione. E chissà se, in lontana prospettiva, la quotazione non possa anche assolvere ad una funzione di selezione qualitativa dell’offerta rivolta alla clientela retail. Infatti, se si scorrono i pochi bond bancari quotati nel listino MOT, si osserva che le emissioni dotate di caratteristiche e rendimenti più interessanti sono negoziate in lotti non accessibili al risparmio diffuso (generalmente di 5.000.000 di euro, a fronte del diffuso lotto minimo di 1.000 euro), lotti che non risultano movimentati. La più ampia comparabilità dell’offerta nel listino porrebbe il risparmiatore nella condizione di spirito di non assorbire ogni emissione, selezionandone il reale interesse. Sarebbe questa l’informazione che incide sulla qualità della scelta, influenzando la qualità dell’offerta. ( 24 ) La Consob pone in luce da tempo i problemi relativi alla liquidità, rilevando altresì che l’impegno dell’emittente a favorirla «rafforza l’opinione in merito alla sussistenza, nelle fattispecie considerate, di un’ipotesi di conflitto d’interressi». Comunicazione DAL/RM/96003918, in Boll., maggio 1996. Del resto, il problema della liquidità è comune a gran parte delle emissioni obbligazionarie, anche su mercati sviluppati come quelli statunitensi ed europei, profilo monitorato nei Rapporti sulla stabilità finanziaria elaborati dal Fondo Monetario Internazionale e, da ultimo, affrontato nel documento di lavoro n. 05/152, An Anatomy of Corporate Bond Markets Growning Pains and Knowledge Gains, al sito www.imf.org. 469 Studi e Opinioni Diversamente, s’ha l’impressione di una informazione che serve a tenere insieme il «parco buoi», «a rafforzare la fiducia degli investitori nel mercato interno degli strumenti finanziari» – per adottare la nomenclatura comunitaria che di questo genere d’informazione fa ormai il suo vessillo, condendolo con – peraltro opportuni – programmi di investor education, in sintonia con indicazioni OCSE ( 25 ). È l’unica via possibile per governare il consumo di massa di prodotti finanziari? L’informazione può modificare il tiro a seconda dei suoi contenuti? O resta sempre interna e subalterna alle dinamiche del fenomeno «consumo di massa» che – per unanime valutazione degli studiosi di marketing e di economia comportamentale – si caratterizza per decisioni d’acquisto determinate non da un processo razionale, ma da un processo emozionale, un esito di una serie di dati, di informazioni e di emozioni stratificati nell’esperienza ( 26 )? Per cui l’elemento illuministico insito nella «filosofia delle uova marce» finisce per essere componente di una strategia diretta ad incidere sulle pulsioni più profonde dell’individuo, a partire dagli «otto bisogni segreti» individuati da Vance Packard nel famosissimo volume «I persuasori occulti» ( 27 ). Nella specie, sul primo fra quelli individuati da Packard: il bisogno di sicurezza emotiva, qui espresso nell’accumulazione di risparmio. Simile ruolo dell’informazione è però, a mio parere, fortemente legato al suo contenuto. Pensiamo, ad esempio, alla modifica apportata all’art. 21, comma 1o, lett. a), t.u.f. (art. 14 legge risparmio), con cui si generalizza un modello di standardizzazione che evoca l’esperienza di «patti chiari» con riferimento all’elenco delle obbligazioni a basso rischio e basso rendimento. Nel momento dell’acquisto c’è una griglia semplificata di riferimento, oggetto di informativa. Ma le modifiche alla griglia non so( 25 ) Per riferimenti a tali azioni v. Paracampo, L’informazione dell’investitore, cit., spec. par. 4. ( 26 ) Su tale nesso di causalità v. Pirovano, La comunicazione persuasiva, De Vecchi Ed., 2004, spec. cap. 4. ( 27 ) Comparso nel 1957, il volume è oggi edito da Einaudi, 1989, con una nota di aggiornamento. La parte cui mi riferisco è alle pp. 68 ss. 470 no più oggetto di informativa, personalmente diretta all’investitore che su quella griglia ha basato la sua scelta, in maniera di metterlo sull’avviso e consentirgli di riorganizzare l’investimento. Quest’informazione sempre più stilizzata, standardizzata, priva di contenuti forti – com’è nel disegno della direttiva n. 39/2004 e nelle relative bozze di direttive di II livello elaborate dalla Commissione ( 28 ) – esprime quali sono le forze dominanti che, anche in ragione dell’attuale assetto istituzionale dell’UE, hanno significativamente influenzato la produzione normativa in materia finanziaria, a partire dal compromesso Lamfalussy e dalla relativa articolazione dei contenuti e dei soggetti nei diversi livelli della méthode che del barone porta il nome. Si tratta, del resto, di forze globalmente dominanti: Luciano Gallino ha fotografato con efficacia la misura e la portata della dominanza globale del capitale finanziario, e dell’industria del risparmio gestito in particolare ( 29 ). E a me non pare un caso che l’ostilità all’adozione del nuovo trattato costituzionale provenga da aree connotate da un forte capitalismo finanziario – al di fuori della retorica dei riflussi nazionalistici dei ceti minori dovuti alla «paura dell’idraulico polacco» (del resto anche la Polonia nicchia sulla ratifica, con il nuovo assetto di capitale finanziario che vi si va costruendo). Il nuovo trattato, infatti, potenzia molto il ruolo del parlamento, riequilibrando la deriva tecnocratica e riaprendo un possibile spazio per le scelte politiche relative al perseguimento delle finalità Unione che, stando ai trattati, non si esauriscono nelle finalità del mercato. ( 28 ) Sul trend di standardizzazione dell’informazione, v. Paracampo, Gli obblighi di adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II, 3. Complementare mi sembra il modo in cui si sta configurando la disciplina dei conflitti d’interesse, come descritto da Enriques, L’intermediario in conflitto d’interessi nella nuova disciplina comunitaria dei servizi di investimento, in Giur. comm., 2005, I, 844. ( 29 ) Da ultimo Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, 2a ed., Laterza, 2005. NGCC 2006 - Parte seconda Rassegne di giurisprudenza L’APPALTO «A REGIA» di Maria Bonomi Sommario: 1. Appalto e responsabilità: profili generali. – 2. L’appalto «a regia». – 3. Appalto «a regia» e figure affini: il lavoro subordinato. – 4. Segue: lo pseudo appalto e la somministrazione di lavoro. – 5. Segue: il lavoro «in economia». 1. Appalto e responsabilità: profili generali. Ai fini del corretto inquadramento dell’istituto dell’appalto «a regia», bisogna prendere le mosse dall’art. 1655 cod. civ. secondo cui «L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro». L’appalto è contratto che ha lo scopo di fornire un’opera o un servizio a chi non ha le capacità tecniche o l’organizzazione di mezzi o comunque non voglia, in proprio e sotto la propria responsabilità, conseguire l’opera o il servizio; per questo si affida ad un appaltatore il quale, facendosi carico di ogni responsabilità in ordine al risultato utile della propria attività, assume su di sé anche ogni responsabilità in ordine ai danni che ipoteticamente potrebbero derivare da tale attività svolta in piena autonomia. L’obbligazione dell’appaltatore è tipica obbligazione di risultato. Il compimento di un’opera e la conseguente responsabilità per i vizi ed i difetti dell’opera stessa, l’organizzazione ed il rischio di gestione costituiscono elementi essenziali e qualificanti del contratto (cfr. Cass., 21.6.2004, n. 11478, in Mass. Giust. civ., 2004; Cass., 20.4.2004, n. 7499, ibidem; Cass., 26.6.2000, n. 8686, ivi, 2000). È principio ormai consolidato in dottrina (Giannattasio, L’appalto, 215; Rescigno, voce «Appalto»; Lamanuzzi, citt. infra, Nota NGCC 2006 - Parte seconda bibl.) e in giurisprudenza (Cass., 16.10.1995, n. 10772, in Contratti, 1996, 126; Cass., 7.4.1999, n. 3338, in Riv. giur. edil., 2000, I, 231; Cass., 15.12.1990, n. 11950, in Giust. civ., 1991, I, 3047) che il rapporto tra le disposizioni speciali dettate dal codice civile in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ.) e le regole generali che il codice civile fissa in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1218 ss., 1453 e 1455 cod. civ.) ed in materia di illecito civile (artt. 2043 ss. cod. civ.) sia un rapporto di integrazione, nel senso che le prime integrano ma non escludono le seconde, che restano applicabili quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali dettate in tema di appalto. La garanzia per i vizi e le difformità dell’opera di cui all’art. 1667 cod. civ. si configura come un’ipotesi di responsabilità dell’appaltatore per inesatto adempimento ed opera allorché l’appaltatore consegni un’opera realizzata nel mancato rispetto dei patti (difformità) o non a regola d’arte (vizi) (cfr. Cass., 2.8.2001, n. 10550, in Riv. giur. edil., 2001, I, 1126). Il committente, pertanto, non è di regola responsabile per i vizi e difetti dell’opera. Tale regola trova, tuttavia, delle eccezioni. Dalla disciplina tipica dell’appalto risulta che l’oggetto dell’appalto è costituito da un’opera immune da vizi, quali che siano le istruzioni ricevute dall’appaltatore, salvo diversa, esplicita volontà del committente. Ai sensi dell’art. 1663 cod. civ., nel caso in cui l’appaltatore rilevi dei difetti nella materia fornita dal committente, dovrà usare la diligenza e la capacità professionale che la sua qualifica richiede, nel valutare l’idoneità della materia al fine della regolare esecuzione dell’opera; egli dovrà quindi dare pronto avviso al committente dei difetti della materia e prospettargli l’inci471 Rassegne di giurisprudenza denza che tali difetti potrebbero avere sull’esecuzione dell’opera, pena la responsabilità ex art. 1667 cod. civ. per i vizi che derivano dai difetti o dall’inidoneità della materia (cfr. Cass., 10.12.1994, n. 10580, in Mass. Giust. civ., 1994; Cass., 13.2.1987, n. 1569, ivi, 1987). La regola generale secondo cui la responsabilità dell’appaltatore per i difetti della materia impiegata non è esclusa a priori dall’essere stata essa scelta dal committente, può, tuttavia, trovare deroga nelle pattuizioni private che determinino l’esclusione di ogni facoltà di determinazione e di decisione dell’appaltatore al riguardo, come ad esempio nel caso in cui il committente riservi esclusivamente al direttore dei lavori un potere insindacabile di scelta e di controllo dei materiali (cfr. Cass., 7.2.1992, n. 1391, in Foro it., 1993, I, 541). Con riguardo al progetto, l’art. 1660 cod. civ. dispone che l’appaltatore è tenuto a far presente al committente le esigenze di modifiche affinché l’opera sia eseguita a regola d’arte, segnalando gli eventuali errori riscontrati o riscontrabili con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche (cfr. Cass., 30.5.2003, n. 8813, in Mass. Giust. civ., 2003; Cass., 5.5.2003, n. 6754, ibidem; Cass., 9.11.2000, n. 14598, ivi, 2000). Qualora l’appaltatore abbia rilevato e denunziato gli errori nel progetto e manifestato il proprio dissenso, sarà certamente liberato (inter partes) dalla garanzia per i vizi ed i difetti dell’opera derivanti dagli errori del progetto qualora proceda comunque all’esecuzione dell’opera secondo il medesimo, assecondando le richieste del committente che manifesti chiaramente la volontà di volere l’opera così come richiesta (cfr. Cass., 5.5.2003, n. 6754, cit.; Cass., 2.8.2001, n. 10550, cit.; Cass., 12.5.2000, n. 6088, in Contratti, 2000, 1133; Cass., 26.7.1999, n. 8075, in Studium iuris, 1999, 1288). Secondo un’interessante sentenza del Tribunale di Lecco, l’appaltatore è tenuto a rilevare, nei limiti in cui ciò rientra nelle sue capacità tecniche, gli eventuali difetti del progetto o delle istruzioni del committente; ne deriva che l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei terzi danneggiati ove per sua colpa non rilevi tali difetti o ometta di farne denunzia mentre, nei riguardi del solo committente, deve escludersi la sua responsabilità qua472 lora, a seguito di denunzia dei vizi egli riceva dal committente l’ordine di eseguire egualmente l’opera, perché, in tal caso, le prescrizioni contrattuali prevalgono sulle regole dell’arte (Trib. Lecco, 12.7.1999, in Giur. mil., 2000, 135). Ricorrono inoltre ipotesi eccezionali di responsabilità esclusiva del committente per difformità e vizi dell’opera: a) quando questi si sia di fatto ingerito nell’esecuzione del lavoro materialmente cooperando con l’appaltatore (cfr. Cass., 16.7.2003, n. 11149, in Danno e resp., 2004, 42); b) in caso di istruzioni impartite dal committente che siano contrarie alle regole dell’arte e da questi ribadite nonostante l’appaltatore ne abbia reso edotto l’appaltante (cfr. Cass., 20.7.2005, n. 15232, in Mass. Giust. civ., 2005; Cass., 14.11.1994, n. 9562, in Giur. it., 1995, I, 1, 1920; Trib. Monza, 4.2.2002, in Giur. merito, 2003, 255; secondo Cass., 22.6.1994, n. 5981, in Mass. Giust. civ., 1994, il principio in base al quale l’autonomia e la responsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera non vengono meno per il fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o direttive del committente opera a tutela dei diritti assoluti dei terzi che possono subire lesioni per effetto della supina esecuzione da parte dell’appaltatore delle direttive stesse, ma non anche nei rapporti interni tra appaltatore e committente, nei quali obbligo del primo è solo quello di prospettare al secondo gli inconvenienti tecnici ed eventualmente i pericoli derivanti dall’esecuzione dell’opera secondo le sue direttive e richieste, ma non rifiutare il compimento dell’opera stessa; conf. Cass., 18.6.1980, n. 3869, ivi, 1980); c) quando si profili una culpa in eligendo del committente, per aver egli affidato l’esecuzione dell’opera o del servizio a soggetto palesemente privo di capacità tecniche o di organizzazione di impresa necessarie ai fini di una corretta conduzione dell’appalto (cfr. Cass., 16.7.2003, n. 11149, cit.); d) quando il committente abbia comunque accettato senza riserve l’opera (cfr. Cass., 16.7.2003, n. 11149, cit.; Cass., 27.8.1993, n. 9064, in Mass. Giust. civ., 1993). Quanto sin qui detto troverebbe applicazione anche per la responsabilità dell’appaltatore NGCC 2006 - Parte seconda Appalto «a regia» ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., laddove si volesse aderire alla tesi espressa dalla dottrina della sua natura contrattuale. Si deve infatti osservare che per la dottrina dominante la responsabilità di cui all’art. 1669 cod. civ. è di natura contrattuale, essendo connaturata al contratto di appalto; essa correrebbe unicamente tra le parti contraenti e rimarrebbe totalmente distinta da quella che l’appaltatore possa incontrare nei confronti dei terzi per fatto suo o dei suoi ausiliari o dipendenti. La dottrina propende per la natura contrattuale della responsabilità in parola, sulla base delle seguenti argomentazioni: collocazione della norma in sede di disciplina del contratto di appalto; carattere tipicamente privato dell’interesse del proprietario dell’immobile alla sua conservazione; difficoltà di ipotizzare l’esercizio dell’azione di responsabilità in capo ad un soggetto che non sia in un determinato rapporto col bene o con il costruttore di esso; il riferimento al pericolo di rovina che non può riguardare i terzi (Giannattasio, L’appalto, cit., 212; Rubino-Iudica, Dell’appalto, 422; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale; Cianfalone, Sull’art. 1669; Miccio, La responsabilità dell’appaltatore per la rovina dell’immobile; Morrozzo della Rocca, L’appalto nella giurisprudenza, 321, tutti citt. infra, Nota bibl. Isolata, ma tuttavia interessante è la tesi di Pagliara, La responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, cit. infra, Nota bibl., secondo cui l’art. 1669 cod. civ. darebbe vita ad una forma di responsabilità mista, contrattuale nei confronti delle parti del contratto ed aquiliana verso i terzi. Nello stesso senso Cass., 23.3.1977, n. 1136, in Giur. it., 1978, I, 1, 316). L’orientamento esposto, che attribuisce natura contrattuale alla responsabilità di cui all’art. 1669 cod. civ., continua a rimanere oggetto di mere disquisizioni dogmatiche contrapponendosi a quello giurisprudenziale. La giurisprudenza è infatti unanime nel ritenere che l’art. 1669 cod. civ., nonostante la sua collocazione nell’ambito della disciplina del contratto d’appalto, dia luogo ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall’interesse NGCC 2006 - Parte seconda pubblico alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere una lunga durata, a preservazione dell’incolumità e sicurezza dei cittadini. Sotto tale profilo, secondo la giurisprudenza, la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all’art. 2043 cod. civ. che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale. L’art. 1669 cod. civ., secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, attribuisce legittimazione ad agire contro l’appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili (ivi compreso il committente), nonché contro il costruttore-venditore (nell’ipotesi in cui questi abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell’opera è a lui riferibile; cfr. Cass., 13.1.2005, n. 567, in Mass. Giust. civ., 2005), non solo al committente ed ai suoi aventi causa – ivi compreso l’acquirente dell’immobile – ma anche a qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo di rovina (ad esempio, il conduttore dell’immobile che, per effetto della fuoriuscita di liquami da un impianto fognario gravemente difettoso, veda danneggiati i beni che aveva depositato nel locale oggetto della locazione o il passante colpito accidentalmente dal distacco di un cornicione, ecc.) (cfr. Cass., 28.1.2005, n. 1748, ibidem; Cass., 29.3.2002, n. 4622, in Giust. civ., 2003, I, 1337; Cass., 7.4.1999, n. 3338, cit.). I coautori di un illecito aquiliano, rispondono in solido nei confronti del danneggiato, quand’anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell’evento (cfr. Cass., 22.8.2002, n. 12367, in Mass. Giust. civ., 2002; Cass., 28.10.1994, n. 8904, in Giur. it., 1995, I, 1, 1232). L’art. 1669 cod. civ., pertanto, risulta avere un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione stessa, anche per quanto riguarda la legittimazione passiva, perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori, dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell’immobile, in tutto o in parte con propria gestione diretta, in concorso con l’appaltatore o, ricorrendone i presupposti, in 473 Rassegne di giurisprudenza via esclusiva (cfr. Cass., 10.9.2002, n. 13158, in Dir. e giust., 2002, n. 36, 73; Cass., 22.8.2002, n. 12367, cit.; Cass., 11.8.2000, n. 10719, in Boll. legisl. tecnica, 2000, 455; contra Cass., 12.7.1986, n. 4531, in Giur. it., 1987, I, 1, 642, secondo cui è esclusa la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. del progettista che potrà eventualmente rispondere nei confronti del cliente in base ai principi relativi alla disciplina delle professioni intellettuali). Dalla natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 cod. civ., consegue inoltre che nei confronti dei terzi nessun effetto hanno particolari pattuizioni dei contraenti dirette a limitare o ad escludere tale responsabilità (cfr. Cass., 7.1.2000, n. 81, in Giust. civ., 2001, I, 2511). Si deve rilevare che, nonostante la giurisprudenza aderisca unanimemente alla teoria della natura extracontrattuale della responsabilità di cui all’art. 1669 cod. civ., essa prospetta, tuttavia, l’applicabilità delle norme generali in materia di responsabilità contrattuale, in relazione all’onere della prova. Per cui, una volta che sia provata la rovina, il pericolo di rovina o il grave difetto di costruzione, la colpa dell’appaltatore è presunta e spetterà all’appaltatore fornire non soltanto la prova di aver usato tutta la diligenza possibile nell’esecuzione dell’opera, ma altresì la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità, attraverso l’allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti, che provino che l’ascrivibilità del fatto al fortuito o all’opera di terzi (cfr. Cass., 6.12.2000, n. 15488, in Boll. legisl. tecnica, 2001, 104; Cass., 15.4.1999, n. 3756, in Mass. Giust. civ., 1999; Cass., 28.11.1998, n. 12106, ivi, 1998). La regola generale della responsabilità esclusiva dell’appaltatore si applica pure a tutte le ipotesi di danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’appalto, salva la responsabilità concorrente dell’appaltatore con il committente in tre ipotesi specifiche: a) in caso di violazione delle regole di cautela dettate dall’art. 2043 cod. civ.; b) in caso di culpa in eligendo; c) nel caso in cui, in base a patti contrattuali o nell’esecuzione dell’appalto il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive (cfr. Cass., 21.6.2004, n. 11478, cit.; Cass., 20.4.2004, n. 7499, cit.; 474 Cass., 12.5.2003, n. 7273, in Mass. Giust. civ., 2003; Cass., 29.10.1997, n. 10652, ivi, 1997). 2. L’appalto «a regia». Alle ipotesi sopra individuate di responsabilità concorrente o esclusiva del committente se ne aggiunge un’altra che ha dato luogo ad una particolare figura contrattuale e che si ravvisa quando le direttive del committente e la sua ingerenza nell’esecuzione dell’appalto hanno una continuità ed un’analiticità tali da escludere ogni facoltà di vaglio da parte dell’esecutore, eliminandone totalmente l’autonomia e riducendolo a mero esecutore di ordini (nudus minister). È questa l’ipotesi dell’appalto «a regia». In tali casi, la giurisprudenza dominante esclude la responsabilità dell’appaltatore per i vizi e i difetti dell’opera di cui all’art. 1667 cod. civ., quella di cui all’art. 1669 cod. civ., nonché quella nei confronti dei terzi per i danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto, ravvisando un’ipotesi di responsabilità esclusiva del committente (cfr. quanto alla responsabilità ai sensi dell’art. 1667 cod. civ.: Cass., 11.2.2005, n. 2752, in Mass. Giust. civ., 2005; Cass., 16.7.2003, n. 11149, cit.; Cass., 15.7.2003, n. 11064, in Riv. giur. edil., 2004, I, 184; Cass., 12.5.2000, n. 6088, cit.; Cass., 26.7.1999, n. 8075, cit.; Cass., 23.12.1994, n. 11132, in Mass. Giust. civ., 1994; Cass., 14.11.1994, n. 9562, cit.; Trib. Monza, 4.2.2002, cit.; Trib. Monza, 13.8.2001, in Giur. mil., 2002, 359; quanto alla responsabilità ex art. 1669 cod. civ.: Cass., 11.2.2005, n. 2752, cit.; Cass., 4.6.1999, n. 5455, in Mass. Giust. civ., 1999; Cass., 2.9.1998, n. 8689, ivi, 1998; Cass., 13.3.1992, n. 3050, in Giur. comm., 1994, II, 656; quanto alla responsabilità nei confronti dei terzi per i danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto: Cass., 15.7.2003, n. 11064, cit.; Cass., 5.11.2002, n. 16080, in Boll. legisl. tecnica, 2003, 83; Cass., 20.11.1997, n. 11566, in Mass. Giust. civ., 1997). Ad escludere la responsabilità dell’appaltatore non è, ovviamente, sufficiente il controllo esercitato dal committente durante l’esecuzione dei lavori che rientri nei normali poteri di verifica che questi ha il potere di effettuare nell’ambito del rapporto di appalto – ed in particolare quelli di cui all’art. 1662 cod. civ. che sono limitati alla verifica della corrispondenza NGCC 2006 - Parte seconda Appalto «a regia» dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce oggetto del contratto – e non è nemmeno sufficiente che l’appaltatore abbia ottemperato a specifiche richieste del committente, non essendo tale circostanza idonea a trasformarlo in nudus minister di quest’ultimo (nonostante, come sopra esposto, parte della giurisprudenza abbia ritenuto la circostanza idonea ad escludere la responsabilità dell’appaltatore inter partes laddove i vizi e i difetti siano conseguenza delle specifiche richieste del committente; cfr. Cass., 22.6.1994, n. 5981, cit.; Cass., 18.6.1980, n. 3869, cit.), ma è necessario che l’ingerenza del committente sia così penetrante e tale da incidere in modo considerevole sull’autonomia dell’appaltatore, privandolo di quel requisito che la legge prevede come elemento qualificante il contratto d’appalto e degradandolo da dominus, in ordine all’organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell’opera e nella realizzazione dei lavori, a mero esecutore di ordini (cfr. Cass., 5.11.2002, n. 16080, cit.; Cass., 29.1.2002, n. 1154, in Danno e resp., 2002, 739; Cass., 18.1.1980, n. 434, in Mass. Giust. civ., 1980). Secondo la dottrina prevalente (Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 76; Giannattasio, L’appalto, cit., 35; Rubino, L’appalto; Moscarini, L’appalto, 711; Musolino, I poteri di verifica del committente; Stolfi, voce «Appalto (contratto di)», 632, citt. infra, Nota bibl.; Morrozzo della Rocca, L’appalto nella giurisprudenza, cit., 98), l’appalto «a regia» è una figura contrattuale il cui oggetto è sempre il compimento di un’opera o di un servizio, senza però che il committente ricorra né ad un imprenditore autonomo, né esegua egli stesso i lavori. In tale fattispecie, la direzione dei lavori spetta al committente, dal quale l’appaltatore riceve il rimborso integrale di tutte le spese incontrate su ordinazione del committente stesso, non solo per l’acquisto del materiale, ma anche per il pagamento della manodopera e di quanto altro occorra per l’esecuzione dell’opera e riceve, in aggiunta, un compenso o in forma fissa e predeterminata (regia semplice) o commisurata ad una percentuale sull’importo dei lavori o sul valore dell’opera (regia cointeressata) (cfr. Cass., 16.12.1971, n. 3666, in Mass. Foro it., 1971, nella quale l’appalto «a reNGCC 2006 - Parte seconda gia» viene descritto come «figura ibrida e non ben definita tra l’appalto e il lavoro in economia»). Da parte sua, l’appaltatore che mette a disposizione la propria impresa, si limita ad eseguire materialmente l’opera, sicché la sua autonomia viene a mancare, mentre rimane l’organizzazione e la gestione del lavoro. Secondo un’interessante dottrina, nell’appalto «a regia», ciò che rileva è, in primo luogo l’attività dispiegata dal debitore, il quale non ha autonomia nell’espletamento dei compiti assegnatigli, né assume il rischio dell’opera, per cui l’obbligazione assunta attiene soprattutto ai mezzi, consistenti nelle macchine, nei materiali, nella manodopera, che acquistano importanza innanzittutto per se stessi, invece che per il risultato da ottenersi con il concorso di essi, come invece normalmente avviene nel contratto di appalto ex art. 1655 ss. cod. civ. (Musolino, I poteri di verifica del committente, cit.; v. anche Vignali, Formazione del corrispettivo, 244, cit. infra, Nota bibl.). Trattandosi di un sistema che priva l’appaltatore dei rischi inerenti all’impresa e della sua autonomia rispetto al committente, gran parte della dottrina ha dubitato della riconducibilità dell’istituto in parola nello schema dell’appalto (Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 76; Galgano, Diritto civile e commerciale, 68; Agnino, Art. 1669 cod. civ., natura della responsabilità e ambito di applicazione, citt. infra, Nota bibl.; Musolino, I poteri di verifica del committente, cit.; contra: Giannattasio, L’appalto, cit., 35, secondo cui si rientra pur sempre nello schema dell’appalto poiché i veri lavoratori subordinati sono assunti dall’imprenditore e prestano la loro opera alle dipendenze di quest’ultimo, non già del committente, anche se quest’ultimo rimborsi poi integralmente l’imprenditore delle retribuzioni corrisposte ai primi). In tema di appalto «a regia» degna di nota è una recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione (Cass., 11.2.2005, n. 2752, cit.), secondo la quale l’appaltatore è stato ritenuto esonerato dalla responsabilità per i vizi e i difetti dell’opera, risultando l’esecuzione dei lavori completamente sottratta all’autonomia propria dell’appaltatore, il quale si poneva come mero esecutore di ordini del committente, in una posizione non dissimile da quella di un lavoratore dipendente. 475 Rassegne di giurisprudenza A tale conclusione la Corte è pervenuta sulla base di un’interpretazione ragionata del contratto, tenendo conto sia delle disposizioni contrattuali che prevedevano l’assunzione di responsabilità per le materie prime fornite dal committente, l’esonero della responsabilità del committente, le penali in caso di ritardo e la determinazione dei prezzi a misura, sia, soprattutto, di quelle per cui l’appaltante doveva fornire all’impresa appaltatrice tutte le attrezzature e i materiali d’uso, i lavori dovevano essere eseguiti sotto la direzione esclusiva dell’impresa appaltante e del personale da questa incaricato, le prestazioni che avrebbero dovuto essere eseguite dall’appaltatore riguardavano esclusivamente prestazioni di manodopera, mentre i lavori a giornata dovevano essere contabilizzati a parte. La Corte ha tenuto anche conto delle circostanze successive al contratto, quali il fatto che non erano stati consegnati i progetti esecutivi, che le fatture, emesse dall’appaltatore in relazione agli stati di avanzamento e accettate senza riserve dalla committente, riguardavano solo prestazioni di lavoro, che il direttore del cantiere non era alle dipendenze dell’appaltatore ma era uno dei titolari della società committente, fratello del direttore dei lavori. In base alle suddette circostanze, secondo la Corte, emergeva chiaramente che oggetto del contratto erano prevalentemente prestazioni di manodopera, al limite della fattispecie delittuosa di cui alla l. 23.10.1960, n. 1369 sul divieto di intermediazione ed interposizione di lavoro. La Corte ha pertanto ritenuto che il contratto, interpretato sia in relazione al contenuto delle singole disposizioni pattizie sia in relazione alle altre risultanze probatorie, dovesse configurarsi come appalto «a regia». Secondo costante ed unanime giurisprudenza e secondo parte della dottrina, la completa privazione di autonomia esonera l’appaltatore da ogni responsabilità sia di tipo contrattuale che di tipo extracontrattuale. La legge esige dall’appaltatore l’esatto adempimento della propria prestazione, originariamente assunta in contratto. Secondo le regole generali della responsabilità contrattuale ed in particolare l’art. 1218 cod. civ. la responsabilità del debitore è esclusa ogni qual volta questi 476 riesca a dare la prova che l’inadempimento non è a lui imputabile. Se per tale ragione è comprensibile l’esclusione della responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1667 cod. civ., ben più difficile risulta invece individuare le ragioni dell’esclusione con riguardo alla responsabilità di cui all’art. 1669 cod. civ. ed alla responsabilità per i danni derivati ai terzi dall’esecuzione dell’appalto. Non si vede infatti perché per il destinatario di ordini non debba valere il principio del neminem laedere che, ovviamente, non può essere neutralizzato da chi non ha il potere di disporre del diritto altrui. La teorica del nudus minister, valida nei rapporti tra le parti, non appare particolarmente significativa nei confronti dei terzi, evidenziando gli inconvenienti derivanti dalla ricostruzione unitaria di una fattispecie di responsabilità che, avendo natura composita, esigerebbe più attenta e articolata considerazione dei diversi ambiti soggettivi di tutela. L’applicazione generalizzata del principio dell’esonero della responsabilità dell’appaltatore ad ipotesi di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale risulta non rispondente alle esigenze di tutela che la responsabilità civile è diretta ad attuare (Lapertosa, Casi e questioni in tema di responsabilità dell’appaltatore, cit. infra, Nota bibl.). In verità, le posizioni espresse al riguardo dalla giurisprudenza non sono chiarissime né univoche. Si assiste infatti ad una vera e propria spaccatura nella giurisprudenza della Supr. Corte. Un primo orientamento, più risalente, secondo cui se il committente si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di nudus minister, dei danni cagionati ai terzi nell’esecuzione dell’opera e di quelli di cui all’art. 1669 cod. civ., risponde in via esclusiva il committente (cfr. Cass., 4.6.1999, n. 5455, cit.; Cass., 20.11.1997, n. 11566, cit.; Cass., 12.2.1997, n. 1284, in Mass. Giust. civ., 1997). Nell’ambito di tale orientamento, alcune sentenze, più avvedute, hanno escluso la responsabilità dell’appaltatore nudus minister nei soli casi in cui egli abbia ragionevolmente ritenuto non dannose le istruzioni ricevute dal committente, poiché anche per il destinatario di ordini vale il precetto del neminem laedere NGCC 2006 - Parte seconda Appalto «a regia» (cfr. Cass., 25.7.1984, n. 4352, ivi, 1984; Cass., 20.1.1982, n. 377, ivi, 1982; in dottrina: Senofonte, Responsabilità (anche indiretta) del committente e corresponsabilità dell’appaltatore nudus minister, cit. infra, Nota bibl.; Lapertosa, Casi e questioni in tema di responsabilità dell’appaltatore, cit.). Il suddetto orientamento giurisprudenziale ha ritenuto applicabile al contratto di appalto l’art. 2049 cod. civ. secondo il quale si ravvisa una responsabilità esclusiva del committente per i fatti illeciti compiuti dagli ausiliari laddove, secondo le regole generali dell’illecito civile, l’ausiliario abbia agito senza colpa, ed una responsabilità indiretta del committente concorrente con la responsabilità diretta dell’ausiliario (ex art. 2043 cod. civ.), con vincolo di solidarietà tra le due obbligazioni, nel caso di comportamento colposo di quest’ultimo. Secondo una interpretazione ormai consolidata (cfr. Cass., 29.10.1997, n. 10652, cit.; Cass., 16.5.1987, n. 4518, in Riv. dir. comm., 1988, II, 41; Cass., 9.11.1978, n. 5133, in Riv. circ. e trasp., 1979, 245), il committente, di regola, non risponde del fatto illecito dell’appaltatore in applicazione dell’art. 2049 cod. civ. perché l’autonomia dell’appaltatore impedisce la nascita del rapporto di preposizione con l’appaltante. Se però, per espressa disciplina contrattuale o di fatto, tale autonomia viene meno e l’appaltatore venga ridotto al rango di nudus minister del committente, l’impedimento non sussiste più e si può quindi ammettere che quest’ultimo risponda per il fatto illecito dell’appaltatore. La dottrina e la giurisprudenza, hanno adottato un concetto estensivo di rapporto di preposizione (che viene ammesso anche quando il commesso, indipendentemente dall’esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro, agisca nell’interesse del committente, su richiesta e per conto di quest’ultimo ed esista un potere di direzione e di sorveglianza del suo operato da parte del committente; cfr. Cass., 24.5.1988, n. 3616, in Giust. civ., 1988, I, 2267), e di esercizio delle incombenze (per la sussistenza del quale si ritiene sufficiente che tra l’esercizio delle incombenze e l’illecito sussista un rapporto di occasionalità necessaria, in forza del quale il fatto commesso possa essere ricondotto all’area dell’influenza del committente; cfr. NGCC 2006 - Parte seconda Cass., 27.3.1987, n. 2994, in Giur. it., 1988, I, 1, 1833) ed hanno espresso il principio secondo cui è possibile applicare l’art. 2049 cod. civ. al contratto di appalto quando, nel caso concreto, l’appaltante si sia ingerito nei lavori in misura tale da eliminare totalmente l’autonomia dell’appaltatore riducendolo a nudus minister (in dottrina: Giannattasio, L’appalto, cit., 231; Franzoni, Fatti illeciti, 401; Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, 81, citt. infra, Nota bibl.; Lamanuzzi, cit.; in giurisprudenza: cfr. Cass., 30.5.1996, n. 5007, in Contratti, 1997, 378; Cass., 19.1.1995, n. 616, in Mass. Foro it., 1995). Il secondo orientamento, più recente, ritiene invece che, l’appaltatore non sia esonerato dalla responsabilità per i danni derivati ai terzi dall’esecuzione dell’opera quando sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive, ma che sussista comunque una corresponsabilità tra appaltatore e committente (cfr. Cass., 21.6.2004, n. 11478, cit.; Cass., 20.4.2004, n. 7499, cit.; Cass., 12.5.2003, n. 7273, cit.; Cass., 26.6.2000, n. 8686, cit.). Tale impostazione appare più avveduta: risulta del tutto contraddittorio consentire all’appaltatore di liberarsi da responsabilità per danni a terzi per fatti che dipendono dal modo in cui le parti contraenti gestiscono il loro rapporto. Non è infatti possibile che le parti del contratto possano disporre in via negoziale dei diritti assoluti dei terzi (ciò può invece rilevare nei rapporti interni tra contraenti). Quanto sin qui detto vale per il caso in cui il committente abbia ridotto l’appaltatore al rango di nudus minister, impartendogli istruzioni vincolanti e dannose. Diverso è, ovviamente, il caso in cui il committente abbia dato istruzioni vincolanti ma corrette e il danno sia derivato dalla loro cattiva esecuzione da parte dell’appaltatore. In questo caso, l’appaltatore, benché nudus minister, deve comunque rispondere verso i terzi del proprio fatto illecito. Una parte della giurisprudenza e certa dottrina sostengono che laddove l’appaltatore sia privato di quell’autonomia che caratterizza il contratto d’appalto, il rapporto deve essere qualificato come lavoro subordinato (cfr. Cass., 477 Rassegne di giurisprudenza 11.2.2005, n. 2752, cit.; Cass., 29.1.2002, n. 1154, cit.; Cass., 19.1.1995, n. 616, cit.; Cass., 31.3.1987, n. 3092, in Mass. Giust. civ., 1987; Cass., 18.1.1980, n. 434, cit.; Trib. Ivrea, 23.10.2003, in Giur. merito, 2004, 275. In dottrina: Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 35; Lapertosa, Casi e questioni in tema di responsabilità dell’appaltatore, cit.; Caputo, Natura e limiti della responsabilità dell’appaltatore per i difetti dell’opera; Cianfalone, L’appalto di opere pubbliche, 24, citt. infra, Nota bibl.). Vi è tuttavia chi, correttamente, ad avviso di chi scrive, ha ritenuto che non si possa giungere in modo automatico alla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato essendo necessario, a tal fine, un complesso giudizio sulla situazione, in cui lo stato o meno di autonomia del prestatore di lavoro costituisce soltanto uno degli elementi a cui fare riferimento (Soddu, cit. infra, Nota bibl.). Si osserva, tuttavia, che è opinione consolidata quella secondo cui la trasformazione ipso facto del rapporto da appalto a lavoro subordinato che, secondo la sopra riferita corrente giurisprudenziale e dottrinaria, si verificherebbe nel caso in cui l’appaltatore sia ridotto al rango di nudus minister e le istruzioni impartite dal committente abbiano una continuità ed una analiticità tale da ledere nell’esecutore ogni facoltà di vaglio, determinerebbe l’applicazione alla fattispecie della disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato e non già quella dell’appalto, seppure con alcune evidenti deroghe. Secondo un’attenta dottrina (Sandulli, Autonomia e responsabilità dell’appaltatore, cit. infra, Nota bibl.), ai sensi dell’art. 1655 cod. civ., l’obbligazione dell’appaltatore consiste innanzittutto nell’organizzazione dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera: reperimento dei materiali salva convenzione contraria ex art. 1658 cod. civ., degli strumenti e dei macchinari, del personale con la necessaria qualificazione e capacità, ecc. Obbligazione dell’appaltatore è quindi essenzialmente quella di utilizzare una propria organizzazione aziendale al fine dell’esecuzione dell’opera. Ulteriore aspetto strumentale per l’adempimento dell’obbligazione di eseguire l’opera è che la gestione dei mezzi organizzati faccia carico allo stesso imprenditore, il quale ne assu478 me tutti i rischi conseguenti (da intendersi come rischi dell’attività gestionale – costi di materiali e manodopera, perimento dell’opera in corso di esecuzione, incapacità o negligenza della manodopera, ecc. – non già come rischi del risultato). L’autonomia, pertanto, riguarda soltanto l’aspetto organizzativo dell’esecuzione, non il contenuto dell’opera o del servizio; essa cioè non si riferisce al risultato (che è oggetto del contratto), bensì alle modalità con le quali l’appaltatore riesce ad essere in grado di conseguire il risultato stesso. Vi è quindi contratto di appalto ogniqualvolta sia contrattualmente previsto che effettivamente il rischio organizzativo della gestione aziendale per la produzione del bene ricada sull’appaltatore, il quale potrà legittimamente escludere il committente da tale attività (es.: l’appaltatore può decidere quali e quanti operai o tecnici utilizzare, di quali strumenti o macchine servirsi, quali tempi di lavoro seguire, dove reperire i materiali, ecc.). Se il committente può incidere su questi elementi, viene meno o viene ridotto quel carattere di autonomia proprio dell’appalto, cosicché il contratto non è più qualificabile come tale (in tale senso, oltre alle già citate sentenze secondo cui il rapporto tra committente ed appaltatore si trasformerebbe ipso facto da appalto a lavoro dipendente, v. anche Trib. Monza, 4.2.2002, cit., e Trib. Monza, 13.8.2001, cit., secondo le quali, «qualora l’appaltatore sia privato da ogni discrezionalità, da intendersi come sfera decisionale autonoma di propria competenza, l’appalto muta e diviene a regia, trasformandosi in una figura contrattuale diversa e dotata di caratteri autonomi, ove il rischio della difformità è interamente assunto dal committente e con un incremento considerevole dei costi»). Secondo parte della giurisprudenza, ciò accade soltanto quando la mancanza di autonomia dell’appaltatore risulti da un’espressa previsione contrattuale (cfr. Cass., 12.5.2000, n. 6088, cit.), mentre per altra parte della giurisprudenza è sufficiente che l’ingerenza dell’appaltante tale da ridurre l’appaltatore a nudus minister, si riscontri comunque, di fatto, nel corso dell’esecuzione del contratto (cfr. Cass., 20.7.2005, n. 15232, cit.; Cass., 11.2.2005, n. 2752, cit.). NGCC 2006 - Parte seconda Appalto «a regia» In tali casi, reale imprenditore – e cioè organizzatore dei mezzi – non è l’appaltatore, bensì colui che voleva apparire solo come committente. Si può quindi affermare che ci si trova di fronte ad un appalto, con la conseguente applicazione delle norme per esso previste, quando non venga leso l’aspetto dell’autonomia dell’appaltatore, ma si abbia una particolare definizione dell’oggetto del contratto. In tali ipotesi si ha solo una deroga in ordine alla responsabilità, per cui il committente, volontariamente e scientemente, si assume il rischio dell’utilizzabilità dell’opera nelle forme in cui egli stesso ha ordinato che fosse eseguita. In questi casi, si può infatti ritenere che l’autorizzazione o l’ordine del committente di eseguire l’opera, costituisce una sorta di esonero di responsabilità per determinati vizi o difetti (in tale senso si è espressa anche la Supr. Corte: cfr. Cass., 13.3.1992, n. 3050, cit.; Cass., 20.7.1979, n. 4339, in Mass. Giust. civ., 1979; Cass., 5.5.1975, n. 1738, ivi, 1975). Qualora invece il committente incida in modo pregnante sull’organizzazione e la gestione dei mezzi necessari al raggiungimento del risultato, così da ridurre l’appaltatore ad un mero esecutore di ordini, facendo venir meno in capo allo stesso l’autonomia propria del contratto d’appalto, viene meno anche l’ulteriore elemento qualificante il contratto d’appalto, ossia il rischio relativo al costo delle opere che dovrebbe gravare soltanto sull’appaltatore, che sopporta le conseguenze rispetto ad un corrispettivo inferiore (Caputo, Natura e limiti della responsabilità dell’appaltatore per i difetti dell’opera, cit.). Il costo dell’opera è collegato proprio alla capacità organizzativa dell’appaltatore il quale sceglie i mezzi da organizzare ed al quale spetta la gestione di tali mezzi. Non si può quindi parlare in tali casi di contratto d’appalto, non sussistendone gli elementi caratterizzanti (Sandulli, Autonomia e responsabilità dell’appaltatore, cit.; Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 76; Galgano, Diritto civile e commerciale, cit., 68; Agnino, Art. 1669 cod. civ., natura della responsabilità e ambito di applicazione, cit.; Musolino, I poteri di verifica del committente, cit.; contra: Giannattasio, L’appalto, cit., 35). Si ritiene non si possa, tuttavia, affermare NGCC 2006 - Parte seconda che il rapporto si trasformi automaticamente in lavoro subordinato poiché di esso mancano i presupposti. Per stabilire infatti se si tratti di lavoro subordinato o di contratto di appalto, decisiva è la sussistenza o meno dell’elemento della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici indirizzi di carattere generale, ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento, ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale del datore di lavoro (cfr. Cass., 7.10.2004, n. 2002, in Lav. nella giur., 2005, 376; Cass., 11.2.2004, n. 2622, in Mass. Giust. civ., 2004). Il carattere della subordinazione, quindi, manca ove il committente eserciti in sostanza solamente una forma di sorveglianza ed il presunto lavoratore assuma da solo ed in proprio il compito di coordinare l’attività degli operai che svolgono le loro mansioni per la realizzazione dell’opera commessa (Giannattasio, L’appalto, cit.). Quanto esposto induce a rilevare che sarebbe forse più proprio parlare di contratto «a regia», piuttosto che di appalto «a regia», come figura contrattuale distinta dall’appalto e con caratteri autonomi – conformemente a quanto affermato dalla migliore giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Monza, 4.2.2002, cit. e Trib. Monza, 13.8.2001, cit.) – ogniqualvolta, in base ad espresse disposizioni contrattuali ed alla concreta esecuzione del contratto medesimo risulti che l’appaltatore è tenuto ad agire sotto la direzione del committente che lo privi totalmente dell’autonomia che caratterizza il contratto d’appalto e si presenti quale suo nudus minister e, de iure condendo, sarebbe forse più opportuno procedere all’identificazione di una fattispecie intermedia atipica al fine di prevedere per tale tipo di contratto una disciplina che sia frutto di un’applicazione selettiva di più discipline tipiche piuttosto che avallare l’ipotesi dell’assorbimento delle fattispecie in un contenuto tipico – nel caso di specie l’appalto – che, per le ragioni esposte non gli è più proprio. 479 Rassegne di giurisprudenza 3. Appalto «a regia» e figure affini: il lavoro subordinato. La distinzione tra appalto e lavoro subordinato può ricavarsi dalle norme del codice civile che ne forniscono la definizione e precisamente l’art. 1655 e l’art. 2094 cod. civ.: mentre con il contratto di appalto l’appaltatore si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con il contratto di lavoro subordinato, il prestatore si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare all’impresa prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, al quale spettano le responsabilità ed il rischio dell’impresa. Due sono quindi i criteri differenziali delle fattispecie in parola: il primo riguarda l’oggetto della prestazione. L’appalto ha ad oggetto il compimento di un’opera o un servizio e cioè di un determinato risultato; il contratto di lavoro subordinato si configura come semplice prestazione di energie lavorative, cioè come obbligazione «di comportamento» (cfr. Cass., 15.5.1991, n. 5409, in Mass. Giust. civ., 1991; Cass., 7.3.1986, n. 1531, ivi, 1986; in dottrina: Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 31). Tale caratteristica è stata messa in luce anche dalla giurisprudenza che, pur non trascurando gli altri elementi distintivi, ha posto particolare accento sulle differenze relative all’oggetto dei due contratti (cfr. Cass., 22.8.2003, n. 12363, in Riv. it. dir. lav., 2004, II, 48; Cass., 4.8.1988, n. 4838, in Mass. Giust. civ., 1988; Cass., 10.6.1986, n. 3841, ivi, 1986; Cass., 7.3.1986, n. 1531, cit.; Cass., 22.11.1984, n. 6029, in Inf. prev., 1985, 603; Trib. Varese, 13.1.1995, ivi, 1995, 816). In linea teorica, la distinzione tra appalto e lavoro subordinato con riguardo all’oggetto è molto netta, ma, in sede di applicazione pratica, possono sorgere serie difficoltà, potendo essere l’oggetto del contratto d’appalto molto vario. La dottrina più moderna considera la distinzione tra attività e risultato del lavoro inadeguata a costituire il criterio discriminante fra i due tipi di contratto in quanto essa non farebbe che mettere in rilievo la sostanziale identità dell’oggetto, che in entrambe è sempre il lavoro umano; inoltre, nessun tipo di obbligazione 480 potrebbe prescindere da un risultato idoneo a soddisfare l’interesse del creditore (Carinci De Luca Tamajo - Tosi - Treu, 26, cit. infra, Nota bibl.). Il secondo criterio differenziale riguarda la reciproca posizione del creditore e del debitore nel rapporto contrattuale. Nell’appalto, l’organizzazione e la gestione del lavoro sono accollate all’appaltatore che opera in piena autonomia; nel contratto di lavoro subordinato, la gestione e l’organizzazione spettano al creditore, con conseguente rapporto di subordinazione da parte del lavoratore (cfr. Cass., 7.10.2004, n. 2002, cit.; Cass., 11.2.2004, n. 2622, cit.; Cass., 15.5.1991, n. 5409, cit.; Cass., 3.6.1983, n. 3780, in Mass. Giust. civ., 1983; Pret. Torino, 17.1.1994, in Gius, 1994, 220). Come già è stato osservato, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che, qualora l’appaltatore sia privato dell’autonomia che costituisce requisito imprescindibile del contratto d’appalto, il rapporto debba essere qualificato come lavoro subordinato (cfr. Cass., 11.2.2005, n. 2752, cit.; Cass., 29.1.2002, n. 1154, cit.; Cass., 19.1.1995, n. 616, cit.; Cass., 31.3.1987, n. 3092, cit.; Cass., 18.1.1980, n. 434, cit.; Trib. Ivrea, 23.10.2003, in Giur. merito, 2004, 275). Per stabilire se si tratti di lavoro subordinato o di contratto di appalto, la giurisprudenza ha enucleato una serie di indici di subordinazione – quali la sottoposizione al controllo e al potere disciplinare dell’imprenditore, l’esclusività della dipendenza da un solo datore, le modalità della retribuzione, generalmente a tempo e indipendente dal risultato, il vincolo dell’orario di lavoro, l’assenza di rischio – ma decisivo per la qualificazione del rapporto è il sussistere o meno degli elementi della collaborazione (che si ha quando taluno pone le sue prestazioni in modo continuativo e sistematico al servizio dell’impresa altrui venendo così a fare parte dell’organizzazione tecnica e amministrativa della stessa, attuata per il raggiungimento delle proprie finalità; cfr. Cass., 21.1.1987, n. 548, in Mass. Giust. civ., 1987), e della subordinazione (che si ha quando il prestatore d’opera è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente, come già è stato evidenziato, che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici indiNGCC 2006 - Parte seconda Appalto «a regia» cazioni di carattere generale, ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento, ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale del datore di lavoro). Pertanto, tale assoggettamento deve essere tenuto ben distinto dalla generica vigilanza che spetta al committente nell’appalto ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa (cfr. Cass., 7.10.2004, n. 2002, cit.; Cass., 11.2.2004, n. 2622, cit.). Nel caso in cui il committente eserciti solamente una forma di sorveglianza ed il presunto lavoratore assuma da solo ed in proprio il compito di coordinare l’attività degli operai che svolgono le loro mansioni per la realizzazione dell’opera commessa, manca il requisito idoneo ed indispensabile alla qualificazione del contratto come lavoro subordinato e si potrà, pertanto configurare la differente ipotesi di appalto «a regia». 4. Segue: lo pseudo appalto e la somministrazione di lavoro. L’istituto dello pseudo appalto ricorre quando, sotto lo schermo di un appalto, l’appaltatore si limita ad assumere e retribuire la manodopera impiegando le attrezzature ed i capitali apprestatigli dal committente, in modo tale che quest’ultimo possa conseguire le prestazioni di lavoro necessarie per la propria attività d’impresa, facendo figurare i lavoratori come dipendenti dallo (pseudo) appaltatore, a carico del quale vengono riversati gli obblighi e gli oneri inerenti al rapporto di lavoro subordinato. La fattispecie era espressamente disciplinata dall’art. 1 della l. 23.10.1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi). Secondo tale disposizione, era vietato all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque fosse la natura dell’opera o del servizio. Il riferimento al termine «manodopera» ha NGCC 2006 - Parte seconda indotto qualcuno a ritenere che la legge proteggesse solo il lavoro manuale, ma la giurisprudenza ha esteso tale protezione a qualsiasi tipo di lavoro subordinato, anche se di carattere impiegatizio (cfr. Cass., sez. un., 19.10.1990, n. 10183, in Foro it., 1992, I, 523; Cass., 22.11.1985, n. 5800, in Mass. Giust. civ., 1985; Cass., 18.10.1983, n. 6093, in Giust. civ., 1984, I, 1867). Ai sensi del comma 3o dell’art. 1 della l. n. 1369/1960, era considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o servizi, ove l’appaltatore impiegasse capitali, macchine ed attrezzature fornite dal committente, quand’anche per il loro uso venisse corrisposto un compenso al committente. L’assunzione di lavoratori da parte di imprenditori o pseudo imprenditori, che, figurando solo formalmente come datori di lavoro, in realtà pongono a disposizione di altri imprenditori le prestazioni relative, e corrispondono ai dipendenti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe loro spettato se fossero stati assunti direttamente dal beneficiario effettivo delle prestazioni medesime, costituisce una forma particolarmente grave di duplice sfruttamento dei lavoratori: da parte del committente che retribuisce le prestazioni di manodopera in misura inferiore a quella che sarebbe dovuta se i lavoratori fossero stati alle sue dirette dipendenze, e da parte dello pseudo appaltatore, che lucra sulla differenza tra il corrispettivo dell’appalto e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti, senza correre alcuna alea economica nell’esecuzione del contratto. Il fenomeno vietato coinvolge, quindi, tre parti: lo pseudo appaltante o committente e cioè colui che conferisce l’incarico e usufruisce effettivamente dell’opera dei lavoratori, lo pseudo appaltatore e cioè colui che riceve l’incarico ed assume e retribuisce i lavoratori ed i lavoratori medesimi. Scopo della norma era quello di proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione e cioè alla dissociazione fra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative. Con lo pseudo appalto, pertanto, si concreta 481 Rassegne di giurisprudenza una forma fraudolenta di interposizione nel rapporto di lavoro subordinato, giacché il servizio appaltato si riduce alla fornitura di mere prestazioni di lavoro con elusione delle norme poste a protezione dei lavoratori. La giurisprudenza della Supr. Corte ha spesso individuato nell’appalto «a regia», ipotesi al limite della fattispecie delittuosa di cui alla l. n. 1369/1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione di lavoro (da ultimo: Cass., 11.2.2005, n. 2752, cit.). Ci si è quindi posti il problema di distinguere il contratto di fornitura di manodopera dal contratto di appalto Per la sussistenza dell’appalto, occorre che l’appaltatore provveda all’organizzazione dei mezzi necessari al conseguimento del risultato economico voluto dal committente (il compimento di un’opera o un servizio) e cioè procuri e organizzi il capitale, le macchine, le attrezzature, il lavoro occorrenti per il conseguimento del risultato promesso, assumendone la gestione a proprio rischio. A questo fine non occorre che capitali, macchine, attrezzature siano di proprietà dell’appaltatore, purché siano nella sua disponibilità, per cui è perfettamente valido un contratto d’appalto in cui l’appaltatore si impegni al compimento di un’opera o di un servizio, procurandosi detti mezzi da altri e provvedendo all’organizzazione di essi con la manodopera necessaria. Qualora appaltatore e committente siano entrambi dotati di una propria organizzazione di impresa, oppure nelle ipotesi in cui l’esecuzione dell’appalto non richieda l’utilizzazione di consistenti mezzi materiali e non implichi l’impiego di un’organizzazione complessa, ciò che distingue l’appalto dallo pseudo appalto è l’effettivo intervento direttivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore, non essendo sufficiente a configurare l’intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per il compimento dell’opera o la prestazione del servizio (cfr. Cass., 29.8.2003, n. 12664, in Giust. civ., 2004, I, 1009; Cass., 25.6.2001, n. 8643, in Foro it., 2001, I, 3109; App. Firenze, 24.9.2003, in Riv. crit. dir. lav., 2004, 112; Trib. Macerata, 27.1.2003, in Riv. giur. lav., 2003, II, 793). In altre parole, perché si abbia appalto lecito, occorre che l’intervento direttamente di482 spositivo e di controllo da parte del committente si esplichi sull’attività dell’appaltatore e non sulle persone da queste dipendenti (cfr. Cass., 29.8.2003, n. 12664, cit.). È pertanto evidente l’estraneità della figura dello pseudo appalto alla figura contrattuale dell’appalto tout cour, nonché dell’appalto «a regia». Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando il committente, pur possedendo tutti gli altri elementi necessari per la costruzione dell’opera o il compimento del servizio, ricorre tuttavia all’appalto, lo fa solo per procurarsi con tale mezzo la manodopera necessaria per raggiungere il risultato voluto, e cioè proprio il risultato vietato dalla legge. La Supr. Corte ritiene pertanto che vi sia in tali casi, una presunzione assoluta della mancanza di autonoma organizzazione ad impresa dell’appaltatore e quindi di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1, comma 1o, l. 23.10.1960, n. 1369 (cfr. Cass., sez. un., 19.10.1990, n. 10183, cit.; Cass., 16.9.1987, n. 7259, in Mass. Giust. civ., 1987; Cass., 23.6.1987, n. 5494, ibidem; cfr. anche Cass., 19.11.2003, n. 17574, ivi, 2003; Cass., 26.4.2003, n. 6579, ibidem; Cass., 18.6.1999, n. 6128, ivi, 1999, che escludono la fattispecie illecita quando il conferimento di mezzi da parte del committente non sia di tale rilevanza da rendere del tutto marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore). La l. 23.10.1960, n. 1369 è stata espressamente abrogata dall’art. 85 del d. legis. 10.9.2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14.2.2003, n. 30). Attualmente la fattispecie dell’appalto di mere prestazioni di lavoro è qualificata come somministrazione di lavoro ed è regolata dagli artt. 20 ss. del d. legis. n. 276/2003. Tale normativa rende lecita la fattispecie soltanto laddove sia effettuata nel rispetto delle condizioni soggettive e oggettive previste dal d. legis. n. 276/2003, mentre ove tali condizioni non siano rispettate, restano applicabili tutte le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa previgente (cfr. Cass. pen., 20.12.2004, in Dir e giust., 2005, n. 13, 77; Cass. pen., 16.6.2004, in Riv. pen., 2004, 1069; Cass. pen., 9.5.2004, in Giur. it., 2005, 1052). Ai sensi dell’art. 2 del d. legis. n. 276/2003, NGCC 2006 - Parte seconda Appalto «a regia» la somministrazione di lavoro è definita come la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. La forza lavoro viene acquisita attraverso un contratto stipulato con una agenzia somministratrice, iscritta nell’apposito albo – la quale non può svolgere attività di tipo imprenditoriale rivolta alla produzione di beni o servizi – che è datore di lavoro da cui dipende il lavoratore che svolge la sua attività presso le imprese che ne facciano richiesta per il soddisfacimento di determinate esigenze produttive, nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore stesso. La somministrazione di lavoro ha luogo pertanto attraverso due distinti contratti da cui ha luogo un unico rapporto che si instaura tra lavoratore e datore di lavoro (l’agenzia di somministrazione) diverso dal soggetto (utilizzatore) presso cui i lavoratori svolgono effettivamente la prestazione. Questa costituisce una fondamentale caratteristica distintiva rispetto all’appalto, nel quale non si instaura un unico rapporto trilaterale, ma sussiste la distinzione dei rapporti tra committente e appaltatore e tra quest’ultimo e lavoratori utilizzati per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio. È poi lo stesso d. legis. n. 276/2003 a fornire la distinzione tra appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 cod. civ., e somministrazione. Tale distinzione risiede nella organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa. Ove le suddette caratteristiche manchino, si tratterà di somministrazione di lavoro, se avvenga nei limiti e secondo le condizioni oggettive e soggettive previste dal d. legis. n. 276/ 2003. In caso contrario si possono configurare ipotesi di somministrazione irregolare o addirittura fraudolenta, qualora sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore. Le due ipotesi suddette sono previste e sanzionate dagli artt. 27 e 28 del d. legis. 10.9.2003, n. 276. NGCC 2006 - Parte seconda 5. Segue: il lavoro «in economia». L’esecuzione dei lavori «in economia» è istituto che ricorre quando chi ha bisogno di un’opera o di un servizio, si fa egli stesso organizzatore dei lavori, coordinandone e dirigendone direttamente l’esecuzione, acquistando i materiali e procurandosi le necessarie prestazioni di lavoro (Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 71; Stolfi, voce «Appalto (contratto di)», cit.). Pertanto, nel caso di lavoro «in economia», è lo stesso soggetto che ha la necessità dell’opera o del servizio che ne diviene organizzatore e artefice a proprio rischio, a differenza di quanto avviene nell’appalto in cui il soggetto che ha bisogno di un’opera si rivolge ad un’impresa organizzata per ottenere il soddisfacimento di quanto gli occorre (Giannattasio, L’appalto, cit., 35). La dottrina (Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 72; Giannattasio, L’appalto, cit., 35) ha definito il lavoro «in economia» come negazione e antitesi dell’appalto, ma ha rilevato che le due figure possono combinarsi; ciò avviene, per esempio, quando l’interessato provvede direttamente all’esecuzione di quelle parti dell’opera che non richiedono particolari cognizioni tecniche, rivolgendosi per le rimanenti ad un appaltatore vero e proprio, ovvero quando l’interessato si rivolga all’organizzazione altrui per le parti di rifinitura o per particolari attrezzature. Lo stesso principio è stato affermato anche dalla Supr. Corte (cfr. Cass., 6.4.1983, n. 2004, in Mass. Giust. civ., 1983). Parte della dottrina ha sostenuto che il lavoro in economia si distingue dall’appalto «a regia» in quanto in quest’ultimo il committente ricorre ad altro soggetto che assume la veste di imprenditore dell’opera e non già di suo lavoratore subordinato. La fattispecie sarebbe più vicina all’appalto, in quanto i veri lavoratori subordinati sono assunti dall’imprenditore e prestano la loro opera alle dipendenze di quest’ultimo, non già del committente, anche se questi rimborsa poi integralmente l’imprenditore delle retribuzioni corrisposte ai primi (Giannattasio, L’appalto, cit., 35; Vignali, Formazione del corrispettivo, cit., 245). Secondo altra autorevole dottrina, l’appalto «a regia» risulta essere una figura intermedia tra l’esecuzione «in economia» e l’appalto, in quanto i lavori si svolgono sotto la direzione 483 Rassegne di giurisprudenza del committente e l’appaltatore fornisce la manodopera, i materiali, i mezzi di trasporto e tutto ciò che occorra per l’esecuzione dei lavori stessi (Cianfalone, L’appalto di opere pubbliche, cit., 84; Giampaolino, La disciplina della trattativa privata, cit. infra, Nota bibl.; conf. Cass., 16.12.1971, n. 3666, cit.). Altra dottrina ha sostenuto che la coesistenza tra appalto e lavoro «in economia» si potrebbe ravvisare anche nell’ipotesi in cui venga affidata ad un terzo la realizzazione in tutto o in parte di un opus, sempre che questi, anziché operare in piena autonomia, nell’ambito della propria organizzazione di impresa e con assunzione di un rischio a proprio carico, agisca sotto la sostanziale direzione e sotto il controllo del committente dell’opera (Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit.). Ci pare che tali ipotesi corrispondano a quella dell’appaltatore nudus minister e che pertanto, secondo tale impostazione, l’appalto «a regia» potrebbe essere definito come contratto misto avente la causa di appalto e lavoro «in economia». Nota bibliografica 1. Appalto e responsabilità: profili generali. Sul rapporto tra disposizioni generali in tema di inadempimento e le norme speciali in tema di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.): Giannattasio, L’appalto, nel Trattato CicuMessineo, XXIV, 2, Giuffrè, 1967, 215; Rescigno, voce «Appalto», in Enc. giur. Treccani, I, Ed. Enc. it., 1988, 8; Lamanuzzi, nota a Cass., 16.10.1995, n. 10772, in Contratti, 1996, 126. Sulla natura contrattuale della responsabilità ex art. 1669 cod. civ: Giannattasio, L’appalto, cit., 212; Rubino-Iudica, Dell’appalto, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1993, 422; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Giuffré, 1957; Cianfalone, Sull’art. 1669, in Acque bonif. costr., 1950, 504; Miccio, La responsabilità dell’appaltatore per la rovina dell’immobile, in Foro it., 1952, I, 975; Morozzo della Rocca, L’appalto nella giurisprudenza, Cedam, 1972, 321. Sulla natura della responsabilità di cui all’art. 1669 cod. civ. come responsabilità mista: Pagliara, La responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, in Dir. e prat. ass., 1980, 221. 484 2. L’appalto «a regia». Sulla definizione di appalto «a regia»: Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 76; Giannattasio, L’appalto, cit., 35; Rubino, L’appalto, nel Trattato Vassalli, VII, 3, Utet, 1980, 193; Moscarini, L’appalto, nel Trattato Rescigno, 3, Utet, 1984, 711; Musolino, I poteri di verifica del committente durante l’esecuzione del contratto d’appalto, in Riv. giur. edil., 2002, I, 81; Vignali, Formazione del corrispettivo, in L’appalto privato, a cura di Costanza, Utet, 2000, 243; Stolfi, voce «Appalto (contratto di)», in Enc. del dir., I, Giuffrè, 1958, 632; Morozzo della Rocca, L’appalto nella giurisprudenza, cit., 98; Galgano, Diritto civile e commerciale, Cedam, 1999, II, 68; Agnino, Art. 1669 cod. civ., natura della responsabilità e ambito di applicazione, in Danno e resp., 2003, 623. Sulla corresponsabilità del committente e dell’appaltatore nudus minister per i danni verso i terzi, nei casi in cui questi abbia ragionevolmente ritenuto non dannose le istruzioni impartite dal committente: Senofonte, Responsabilità (anche indiretta) del committente e corresponsabilità dell’appaltatore nudus minister, in Giust. civ., 1998, I, 231; Lapertosa, Casi e questioni in tema di responsabilità dell’appaltatore, in Resp. civ. e prev., 2000, 887. Sull’applicabilità all’appalto dell’art. 2049 cod. civ.: Giannattasio, L’appalto, cit., 231; Franzoni, Dei fatti illeciti, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1993, 401; Lamanuzzi, nota a Cass., 30.5.1996, n. 5007, in Contratti, 1997, 378; Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Giuffré, 1961, 81. Sulla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato quando l’appaltatore sia privato di quell’autonomia che caratterizza il contratto d’appalto: Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 35; Caputo, Natura e limiti della responsabilità dell’appaltatore per i difetti dell’opera, in Giust. civ., 1974, I, 948; Lapertosa, Casi e questioni in tema di responsabilità dell’appaltatore, cit.; Cianfalone, L’appalto di opere pubbliche, Giuffrè, 1981, 24; contra: Soddu, nota a Cass., 12.5.2000, n. 6088, in Contratti, 2000, 1133. Sui requisiti indefettibili per la configurazione del contratto di appalto: Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 76; Galgano, Diritto civile e commerciale, cit., 68; Agnino, Art. 1669 cod. NGCC 2006 - Parte seconda Appalto «a regia» civ., natura della responsabilità e ambito di applicazione, cit.; Musolino, I poteri di verifica del committente durante l’esecuzione del contratto d’appalto, cit.; Giannattasio, L’appalto, cit., 35; Sandulli, Autonomia e responsabilità dell’appaltatore, in Riv. giur. edil., 1977, 3; Caputo, Natura e limiti della responsabilità dell’appaltatore per i difetti dell’opera, cit. 3. Appalto «a regia» e figure affini: il lavoro subordinato. Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 31; Giannattasio, L’appalto, cit., 23; Carinci - De Luca Tamajo - Tosi Treu, Diritto del lavoro, Utet, 2003, 23. NGCC 2006 - Parte seconda 4. Segue: lo pseudo appalto e la somministrazione di lavoro. 5. Segue: il lavoro «in economia». Rubino-Iudica, Dell’appalto, cit., 71; Stolfi, voce «Appalto (contratto di)», cit., 632; Giannattasio, L’appalto, cit., 35; Vignali, Formazione del corrispettivo, cit., 245; Cianfalone, L’appalto di opere pubbliche, cit., 84; Giampaolino, La disciplina della trattativa privata e delle varianti nella l. n. 109 del 1994, c.d. l. «Merloni» e sue successive modifiche, in Foro amm., 1998, 2587. 485 Aggiornamenti COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI E RIFIUTO DEL COACQUISTO di Riccardo Mazzariol Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Segue: la diversità dalla fattispecie di cui all’art. 179, comma 2o. – 3. La qualificazione giuridica dell’atto di rifiuto. – 4. Segue: le problematiche correlate. – 5. Le opinioni contrarie. – 6. Le opinioni favorevoli. – 7. Gli orientamenti della giurisprudenza. – 8. Conclusioni. 1. Considerazioni introduttive. Scopo di questa rassegna è analizzare la problematica relativa al c.d. rifiuto del coacquisto, la possibilità cioè di individuare una ulteriore categoria di beni personali, oltre a quelli elencati dall’art. 179 cod. civ., che, pur in presenza dei requisiti di cui all’art. 177 cod. civ., tali da farli rientrare astrattamente in comunione, non ricadono in concreto in essa per effetto di una espressa manifestazione di volontà resa dal coniuge beneficiario con la quale egli rifiuta il coacquisto dei suddetti beni, consentendone così l’acquisto personale da parte del proprio consorte. Il dibattito sull’ammissibilità della figura ha fatto emergere due soluzioni contrapposte. Le argomentazioni a sostegno dell’una o dell’altra tesi si rifanno, nella sostanza, ai medesimi disposti di legge, che vengono interpretati, in modo contrastante, sulla base di una precisa visione di fondo: essa muove dall’analisi della comunione legale nel quadro del regime patrimoniale dalla famiglia e, a seconda della ratio attribuita alla stessa, giunge a conclusioni diverse circa l’ammissibilità o meno del c.d. rifiuto del coacquisto. 2. Segue: la diversità dalla fattispecie di cui all’art. 179, comma 2o. In limine all’analisi, è opportuno fugare il campo da un possibile dubbio: la fattispecie in esame nulla ha a che vedere con la pur simile ipotesi, regoNGCC 2006 - Parte seconda lata dall’art. 179 cod. civ., di esclusione dal patrimonio comune di beni personali. Invero, tali due figure sono distinte sia sotto il profilo della diversa qualificazione giuridica da attribuire alla partecipazione del coniuge non acquirente, sia con riguardo ai diversi interessi che esse tutelano ( 1 ). Quanto al primo aspetto, nell’inquadrare la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto (in presenza dei presupposti oggettivi ( 2 ), di cui all’art. 179 cod. civ.) ci si trova di fronte ad un panorama frammentato di opinioni dottrinali. Il punto fondamentale e controverso concerne la natura da attribuire a tale tipo di intervento. I diversi orientamenti possono riassumersi nell’alternativa tra la natu( 1 ) V., in tal senso, Arceri, La Cassazione ritorna ad occuparsi del «rifiuto del coacquisto»: un fermo all’autonomia negoziale dei coniugi, in Familia, 2003, 1142; Bernardo, Rifiuto del coacquisto da parte di coniuge nel regime di comunione legale, in Dir. fam. e pers., 2003, 371; Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, in Riv. dir. civ., 1988, I, 361-363; Lo Sardo, Il rifiuto preventivo del coacquisto, in Vita not., 1992, 397; Lupetti, Rifiuto del coacquisto: è il tramonto di un’epoca?, in Riv. notar., 2003, 419; Montesano, Rifiuto del coacquisto. Altre ipotesi di esclusione di un bene dalla comunione legale e riconoscimento dell’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali familiari, in Vita not., 1991, LXXXIV; Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto alla luce della sentenza n. 2954/2003, in Riv. notar., 2003, 575; Valignani, commento a Cass., 19.2.2000, n. 1917, in Fam. e dir., 2000, 353. ( 2 ) In assenza degli stessi, ci si troverà di fronte alla diversa ipotesi del c.d. rifiuto del coacquisto e la dichiarazione del coniuge non acquirente assumerà valore negoziale. 487 Aggiornamenti ra negoziale della partecipazione, espressa nel consenso all’esclusione del cespite dalla comunione, e l’intervento non negoziale a contenuto esclusivamente dichiarativo. Non numerosi sono gli aa. ( 3 ) che assegnano alla dichiarazione del coniuge non acquirente natura sostanziale, ritenendo che egli sia chiamato ad esprimere una propria volontà negoziale. Tale interpretazione, infatti, conduce a ritenere che la possibilità per ciascun coniuge di effettuare un acquisto personale, pur in presenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma, dipenda da un atto discrezionale (il consenso) del proprio partner. In tal caso però, non è dato capire «come mai i presupposti per un acquisto personale possano essere vanificati da un semplice, immotivato rifiuto dell’altro coniuge ad assentirvi; ma soprattutto non si giustificherebbe che l’esclusione della comunione dei beni mobili non iscritti in pubblici registri possa avvenire senza richiedere consenso alcuno, mentre per gli immobili ed i mobili registrati, tale consenso diverrebbe indispensabile» ( 4 ). In una posizione intermedia, si pone chi ( 5 ) opta per una natura «mista», distinguendo il caso in cui la partecipazione venga richiesta al fine di riconoscere la personalità dell’acquisto effettuato in base alle lett. c) e d), da quello in cui riguardi la fattispecie di cui alla lett. f). Nelle prime due ipotesi la partecipazione del coniuge avrebbe carattere costitutivo-sostanziale dato che «la destinazione a carattere personale (per destinazione ad uso strettamente personale o professionale) è sempre e necessariamente artificiale, voluta e tutt’altro che inevitabile: il frutto di un’esplicita opzione» ( 6 ). Ad avviso ( 3 ) V., ad esempio, Detti, Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi, in Riv. notar., 1976, I, 1170; Finocchiaro, Permuta di beni personali e omessa dichiarazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 179 cod. civ. Pretesa irrilevanza, nota a Cass., 8.2.1993, n. 1556, in Giust. civ., 1993, I, 2429. ( 4 ) Così Schlesinger, Della comunione legale, nel Commentario rif. dir. fam., I, Cedam, 1977, sub art. 179 cod. civ., 405. ( 5 ) V., ad esempio, Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, nel Trattato Cicu-Messineo, VI, Giuffrè, 1979, 108 ss. ( 6 ) Così Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 115. 488 dei più, tale opinione non appare del tutto convincente per le ragioni già esposte poc’anzi circa la configurazione dell’intervento quale dichiarazione avente carattere costitutivo. Escluso, perciò, che la partecipazione del coniuge non acquirente possieda una natura negoziale, la dottrina maggioritaria inquadra la dichiarazione in esame tra le dichiarazioni di scienza, assegnandole natura ora meramente ricognitiva ora confessoria, avente il solo scopo di riconoscere che il bene acquistato dal proprio consorte appartiene alle categorie indicate dall’art. 179 cod. civ. (bene di uso strettamente personale, di un bene che serve all’esercizio della professione del coniuge o di un bene acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio). La partecipazione opera e svolge la propria efficacia solo laddove sussistono tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie: la presenza dell’elemento oggettivo (lett. c), lett. d) e lett. f) dell’art. 179) e la dichiarazione del coniuge acquirente. Essa non configura, perciò, un atto negoziale ma un mero atto giuridico avente natura ricognitiva o, secondo parte della dottrina, confessoria. La presenza in atto del coniuge non acquirente assume, invece, diversa funzione qualora non ricorrano le circostanze oggettive di cui all’art. 179 cod. civ. In tal caso, egli manifesterà «la volontà di rifiuto al coacquisto, intendendo impedire l’effetto estensivo della comunione senza alcuna valutazione dei richiamati presupposti e prescindendo da essi; in questa ipotesi la dichiarazione assume un chiaro connotato negoziale, del quale non si può fare a meno e che non può, chiaramente, essere sostituita da un provvedimento giudiziale. La esclusione del bene dalla comunione viene così determinata da una specifica volontà negoziale del coniuge non acquirente, non riconducibile al sistema legale» ( 7 ). La natura giuridica della suddetta partecipazione dipenderà, quindi, in ultima analisi, dal contenuto della dichiarazione. Se è vero che gli atti ricognitivi unilaterali non possono produrre effetti traslativi ( 8 ), «qualora il coniuge dell’acquirente renda con- ( 7 ) Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto alla luce della sentenza n. 2954/2003, cit., 576. ( 8 ) V. Rolli, Quando la massima travisa la «ratio NGCC 2006 - Parte seconda Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto sapevolmente e volontariamente una dichiarazione non veritiera, impedendo che il bene cada in comunione e consentendo così l’acquisto in via esclusiva a favore dell’altro [...], egli non effettua una mera ricognizione della realtà giuridica (ponendosi, così, al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 179 cod. civ.), ma compie un atto di natura negoziale, rifiutando volontariamente la contitolarità dell’acquisto a vantaggio del consorte» ( 9 ). Quanto al profilo degli interessi protetti, le due fattispecie risultano essere diverse anche dal punto di vista funzionale. La dichiarazione di cui al comma 2o dell’art. 179 cod. civ. mira, infatti, a tutelare il coniuge acquirente, il quale non si vedrà spogliato della possibilità di essere titolare di autonomi rapporti giuridici e di gestire in modo indipendente il proprio patrimonio personale, anche qualora il suo partner rifiuti di partecipare all’atto. L’atto di rifiuto, invece, è posto nell’esclusivo interesse del coniuge non acquirente, costituendo un’esplicazione della sua autonomia privata. In tal modo, egli avrà la possibilità di rifiutare l’effetto incrementativo, in seguito ad una valutazione negativa sulla propria convenienza ad assumere la contitolarità del bene. 3. La qualificazione giuridica dell’atto di rifiuto. Chiarita la differenza della figura in esame rispetto alla fattispecie prevista dall’art. 179 cod. civ., due sono le ipotesi che possono prospettarsi in merito alla natura giuridica della dichiarazione di rifiuto del coacquisto. Da un lato, si può ritenere che si sia in presenza di un atto unilaterale, qualificabile come atto di rifiuto (distinto dalla c.d. rinuncia); dall’altro lato, si può pensare alla dichiarazione del coniuge come parte di un negozio bilaterale, in cui si fondono la volontà di acquisto esclusivo di un coniuge e la rinuncia dell’altro. I (pochi) sostenitori ( 10 ) di quest’ultima cordecidendi»: è dunque inammissibile l’atto unilaterale ricognitivo con effetti traslativi, in Contr. e impr., 2001, 540 s. ( 9 ) Così Valignani, commento a Cass., 19.2.2000, n. 1917, cit., 351. ( 10 ) V. le opinioni di Rubino, Il «sistema» dei beni personali e la convenzione che esclude un acquisto dalla comunione legale (art. 179, comma 2, cod. civ.), NGCC 2006 - Parte seconda rente di pensiero muovono dalla considerazione che «l’art. 179, comma 2o, cod. civ. prevede espressamente una incondizionata facoltà dei coniugi di precludere l’ingresso in comunione di beni determinati» ( 11 ), sulla base di una supposta autonomia della fattispecie di cui al comma 2o rispetto alle ipotesi di cui alle stesse lett. c), d) ed f). Questo assunto troverebbe conferma nel fatto che «la partecipazione del coniuge all’atto rende del tutto irrilevante l’indagine sul punto se il bene acquistato sia di uso strettamente personale, serva alla professione del coniuge o sia surrogato ad altri beni personali [...]. Ciò che vale ad impedire l’ingresso in comunione è esclusivamente la partecipazione all’atto dell’altro coniuge; ed è proprio l’esclusiva rilevanza di tale partecipazione che dimostra l’autonomia della fattispecie, rispetto a quelle di cui alle lett. c), d) ed f)» ( 12 ). Il motivo per cui, ciononostante, il legislatore le abbia richiamate starebbe nel fatto che «costituiscono le uniche forme di acquisto riconducibili alla attività ed alle scelte di uno dei coniugi [...]. Esse definiscono beni personali per ragioni “soggettive” e variabili, connesse alla concreta personalità del soggetto e alle sue scelte, economiche e professionali». All’interno di questa fattispecie autonoma, acquista allora rilievo anche la dichiarazione del coniuge agente che esprime una propria volontà negoziale di acquisto esclusivo. «Se, quindi, è necessario attribuire rilievo anche alla volontà del coniuge acquirente, la conclusione è evidente: nella specie ricorre un negozio bilaterale» ( 13 ). Questa conclusione sarebbe confermata dall’utilizzo del termine «parte» nel in Rass. dir. civ., 1992, 595-606, la quale parla di vera e propria convenzione matrimoniale; Russo, L’oggetto della comunione legale e i beni personali, nel Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1999, sub art. 179, 247, secondo cui il rifiuto del coacquisto non è configurabile come convenzione matrimoniale ma rappresenta un’espressione tipica dell’autonomia negoziale, dato il carattere dispositivo delle norme sulla comunione legale. ( 11 ) Rubino, Il «sistema» dei beni personali e la convenzione che esclude un acquisto dalla comunione legale (art. 179, comma 2, cod. civ.), cit., 595. ( 12 ) Rubino, op. cit., 596. ( 13 ) Come nt. precedente. 489 Aggiornamenti comma 2o dell’art. 179 cod. civ. che, secondo tale orientamento, è stato inopportunamente svalutato dalla dottrina maggioritaria ( 14 ). Quindi, a mente dell’art. 2647 cod. civ. che menziona la trascrizione della convenzione matrimoniale di esclusione di singoli beni immobili dalla comunione, si giungerebbe alla conclusione che questo negozio bilaterale costituisca una convenzione matrimoniale. Pertanto, si può parlare di vera e propria «identità o di corrispondenza assoluta tra il negozio previsto dall’art. 179, comma 2o, e la convenzione matrimoniale di cui all’art. 2647 cod. civ.» ( 15 ). A conclusioni simili (ancorché non coincidenti) arriva anche altra dottrina ( 16 ), la quale ritiene che il comma 2o dell’art. 179 «attiene alla illimitata facoltà dei coniugi di derogare al regime di comunione legale, data la natura dispositiva dello stesso» ( 17 ). Si tratterebbe di una ipotesi di «incidenza volontaria e negoziale sulla operatività del regime comunitario»: i coniugi, mediante accordo, conferirebbero in tal modo natura personale a un bene altrimenti destinato a cadere in comunione. Tuttavia, in base all’asserita natura esclusivamente programmatica delle convenzioni matrimoniali, viene negata al rifiuto del coacquisto, quale negozio bilaterale, natura di convenzione matrimoniale e si parla, in termini generali, di «accordo fra coniugi», manifestazione tipica dell’autonomia negoziale, dato il carattere dispositivo delle norme sulla comunione legale. Ad avviso della dottrina maggioritaria, tali opinioni muovono da una premessa errata, consistente nella presunta autonomia della fattispecie di cui al comma 2o dell’art. 179 cod. ( 14 ) Basti pensare alle considerazioni di Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 362; Montesano, Rifiuto del coacquisto. Altre ipotesi di esclusione di un bene dalla comunione legale e riconoscimento dell’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali familiari, cit., LXXXVII s. ( 15 ) Rubino, Il «sistema» dei beni personali e la convenzione che esclude un acquisto dalla comunione legale (art. 179, comma 2, cod. civ.), cit., 603. ( 16 ) V. Russo, L’oggetto della comunione legale e i beni personali, cit., 229 ss. ( 17 ) Così Russo, op. cit., 241. 490 civ. rispetto alle ipotesi di cui alle lett. c), d) ed f) del comma precedente, il richiamo delle quali non ha, in realtà, altra funzione che delimitare l’ambito di applicazione della norma in esame, prevedendo una componente sostanziale che circoscrive la possibilità di far rientrare nel patrimonio comune beni immobili o mobili registrati solo per determinati motivi. La maggioranza degli aa., scartata l’eventualità che la dichiarazione in esame costituisca «parte» di un negozio bilaterale, qualifica il rifiuto del coacquisto come atto unilaterale avente valore negoziale, ben distinto dalla c.d. «rinuncia». Attraverso il rifiuto, «il destinatario di una attribuzione unilaterale respinge gli effetti di questa, che, senza il rifiuto, sarebbe di per sé idonea a spiegare efficacia incrementativa dell’altrui sfera giuridica» ( 18 ). Si tratta di un atto essenzialmente impeditivo dell’acquisto, e non abdicativo, di un diritto in precedenza acquisito al patrimonio dell’autore ( 19 ). Il coniuge non acquirente non rinuncia ad un bene che è già entrato nel patrimonio comune ma, con la sua dichiarazione, intende proprio evitare tale effetto acquisitivo. Il rifiuto, pertanto, riguarda gli effetti legali che la legge ricollega all’acquisto di un bene in costanza di matrimonio, in deroga a quanto previsto dall’art. 177, lett. a), cod. civ. Ciò presuppone che l’effetto acquisitivo, di cui all’art. 177, lett. a), cod. civ., si verifichi ope legis, al momento dell’acquisto separato di un coniuge e a favore dell’altro. Diversamente opinando ( 20 ), ritenendo cioè che il coniuge ( 18 ) Così Moscarini, I negozi a favore di terzo, Giuffrè, 1970, 56. ( 19 ) V. Moscarini, I negozi a favore di terzo, cit., 152 s. ( 20 ) V., ad esempio, Trerotola, Il rifiuto del coacquisto del coniuge in regime di comunione legale dei beni; il principio di relatività, in Giur. merito, 1993, 250-253, il quale afferma che tale figura «integra un mero rifiuto a contrarre, espressione della libertà di contrarre (e non del principio di relatività) e certamente diverso dal rifiuto impeditivo degli effetti del negozio. Il rifiuto del coniuge non agente, in altre parole, non è un rifiuto in senso tecnico, avendo esso ad oggetto non gli effetti ma la stipulazione stessa del negozio». Si tratterebbe, quindi, di un rifiuto a contrarre. NGCC 2006 - Parte seconda Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto non agente debba considerarsi parte del negozio e non terzo beneficiario, la fattispecie andrebbe qualificata non come rifiuto dell’effetto acquisitivo ma come rifiuto di stipulare il negozio di acquisto. La dottrina prevalente (compresa quella contraria al rifiuto del coacquisto) ( 21 ) è dell’opinione che il coniuge rimasto estraneo all’atto di acquisto debba considerarsi un diretto acquirente del dante causa. L’effetto di cui all’art. 177, lett. a), cod. civ. va collegato ad «una automatica e necessaria conversione degli effetti negoziali dell’atto»: non un «ri-trasferimento», ma piuttosto un immediato co-acquisto a favore dei coniugi in regime di comunione. Il coniuge non stipulante, pertanto, non diverrebbe parte del negozio giuridico (parti rimarrebbero esclusivamente i reali contraenti), producendosi, quindi, un unico trasferimento in capo ad entrambi i coniugi (teoria della contitolarità). 4. Segue: le problematiche correlate. Una volta chiarito che la dichiarazione del coniuge non acquirente costituisce un atto unilaterale (patrimoniale) di rifiuto del futuro acquisto di un diritto, non rimane che trattare alcune problematiche inerenti a tale figura. Innanzitutto, ci si deve interrogare se tale atto unilaterale sia o meno recettizio, cioè se si tratti di una dichiarazione rivolta a soggetti indeterminati ovvero ad uno o più soggetti determinati ( 22 ), producendo i propri effetti solo nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario. Non pare si debba dubitare che l’atto di rifiuto si collochi all’interno della categoria delle dichiarazioni recettizie, dato che esso è necessariamente rivolto ad un soggetto ben determinato, il proprio partner. Non avrebbe alcun senso, infatti, ( 21 ) Così ad esempio Galasso, Regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 2003, 228; Auletta, Diritto di famiglia, La comunione legale, nel Trattato Bessone, IV, 2, Giappichelli, 44; Russo, L’oggetto della comunione legale e i beni personali, cit., 92. ( 22 ) Scognamiglio, Dei contratti in generale: disposizioni preliminari, dei requisiti del contratto: artt. 1321-1352, Zanichelli-Foro it., 1970, 173; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 9a ed., Jovene, 1989, 139. NGCC 2006 - Parte seconda prevedere un rifiuto a persona indeterminata dato che il coniuge non può che rifiutare un bene acquistato solamente dall’altro. Occorre poi interrogarsi sulla possibilità, da parte del coniuge non acquirente, di opporre il proprio rifiuto al coacquisto in suo favore in un momento cronologicamente antecedente alla stipula del negozio traslativo. Si potrebbe pensare all’ipotesi in cui il coniuge, che intende rifiutare, non possa essere presente alla stipula dell’atto di acquisto del bene e che, pertanto, con scrittura privata dichiari espressamente di voler impedire l’ingresso nel patrimonio comune di quel determinato bene che il proprio partner intende acquistare. Non vi sono evidenti ostacoli per ritenere inammissibile una simile eventualità ( 23 ). Trattandosi di rifiuto in senso tecnico, «esso deve intervenire o prima o nell’immediatezza del (contemporaneamente al) perfezionarsi dell’acquisto da parte del coniuge agente e non può avvenire successivamente» ( 24 ). È pacifico, infatti, che una dichiarazione di rifiuto del coacquisto rilasciata successivamente al perfezionamento del negozio di compravendita non avrebbe alcun senso e, in questo caso, si dovrebbe più correttamente parlare di estromissione. Alla luce di tali considerazioni, il rifiuto del coacquisto, in quanto negozio giuridico, potrà allora essere impugnato dalle parti e dai terzi che vi abbiano interesse ( 25 ). Il coniuge che lo ( 23 ) In tal senso, v. Lo Sardo, Ma la comunione legale non è una prigione!, in Riv. notar., 2003, 132; Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 356; in modo più articolato, Montesano, Rifiuto del coacquisto. Altre ipotesi di esclusione di un bene dalla comunione legale e riconoscimento dell’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali familiari, cit., LXXXVIII s. ( 24 ) Montesano, op. cit., LXXXVIII. ( 25 ) V. Lo Sardo, Il rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 400; Id., Ma la comunione legale non è una prigione!, cit., 134; De Falco, commento a Cass., 2.6.1989, n. 2688, in questa Rivista, 1999, I, 22; Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 364. 491 Aggiornamenti ha posto in essere potrà chiederne l’annullamento per vizi del volere (errore e violenza) o per incapacità ovvero potrà farne accertare la simulazione; i terzi creditori della comunione potranno invece esperire, al fine di tutelare le loro ragioni, l’azione revocatoria di cui agli artt. 2901 ss. cod. civ., qualora ne sussistano i presupposti. La dichiarazione non potrà poi essere revocata dal coniuge non acquirente, «ciò argomentando dagli artt. 1372 e 1324 cod. civ., ed il coniuge che lo ha espresso non può, perciò, opporre ai creditori dell’altro coniuge o agli aventi causa dal medesimo che il bene non aveva carattere personale» ( 26 ). Avendo, infine, natura negoziale, il rifiuto del coacquisto non potrà essere sostituito da una pronuncia giudiziaria e, di conseguenza, in caso di falsa dichiarazione resa scientemente e consapevolmente, «il coniuge escluso non potrà [...] impugnare l’accertamento attraverso la semplice dimostrazione dell’insussistenza dei presupposti a suo tempo ammessi: ché l’accertamento falso – se concordato con l’altro coniuge, il quale abbia inteso acquistare la titolarità esclusiva, e, quindi, non dipendente né da errore né da violenza – implica la volontà di rifiutare il coacquisto» ( 27 ). Quanto alla forma richiesta, secondo autorevole dottrina, «non sembra lecito dubitare della necessità della forma scritta, quando esso si riferisca a beni immobili e a taluni beni mobili registrati (navi maggiori ed aeromobili con motore), già in considerazione di un dato testuale, a prescindere da ogni deduzione d’ordine sistematico. Invero, anche la mera partecipazione ricognitiva del coniuge escluso dal coacquisto [...] deve tradursi, secondo quanto prescrive la norma del comma 2o dell’art. 179 cod. civ., in una dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto dell’altro coniuge; di tale atto essa deve, quindi, condividere i requisiti di forma. Ora, sarebbe davvero assurdo supporre che da tali requisiti possa invece prescindersi, proprio quando l’impedimento al coacquisto si fondi ( 26 ) Lo Sardo, Il rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 400. ( 27 ) Gabrielli, Acquisto in proprietà esclusiva di beni immobili o mobili registrati da parte di persona coniugata, in Vita not., 1984, 667. 492 esclusivamente sulla dichiarazione di volontà del coniuge interessato, in difetto di ogni presupposto oggettivo». ( 28 ) Ricorre, infatti, anche in questa ipotesi, con quantomeno pari necessità rispetto a quella del comma 2o dell’art. 179 cod. civ., l’esigenza di certezza sul piano probatorio, che solo la forma scritta può dare. Naturalmente, «ove poi il rifiuto non sia contestuale, ma preventivo, la relativa dichiarazione, da redigere per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sarà allegata al successivo atto di acquisto per la trascrizione del medesimo» ( 29 ). 5. Le opinioni contrarie. Non poche sono le argomentazioni addotte dai sostenitori ( 30 ) della tesi contraria all’ammissibilità di tale ( 28 ) V. Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 363. ( 29 ) Lo Sardo, Il rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 400. ( 30 ) V., ex multis, Bocchini, Regime di pubblicità, in La comunione legale, I, a cura di Bianca, Giuffrè, 1989, 209 ss.; Calice-Acquaviva, Inammissibilità del rifiuto del coacquisto, in Contratti, 2003, 669 ss.; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, II, Il regime patrimoniale della famiglia, Giuffrè, 1995, 601 ss.; Dogliotti, La regolamentazione degli acquisti compiuti tra i coniugi in regime di comunione legale, in Fam. e dir., 1994, 310 ss.; Falcone, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, estromissione di un singolo bene e rapporto con la pubblicità legale, in Riv. notar., 1987, 694 ss.; Figone, Comunione legale e rifiuto del coacquisto di un bene, in Fam. e dir., 1999, 289 ss.; Jannarelli, Comunione, acquisto «ex lege», autonomia privata, in Foro it., 1990, I, 617 ss.; Laurini, A proposito di un’originale interpretazione dell’ultimo comma dell’art. 179 cod. civ., in Riv. notar., 1990, 172 ss.; Minniti, Il dissenso della moglie non esclude l’acquisto in comunione, in Dir. e giust., 2003, 43 ss.; Nappi, Nel labirinto della comunione dei beni tra coniugi, in Dir. fam. e pers., 1991, 1034 ss.; Pace, Ancora a proposito del c.d. «rifiuto del coacquisto» nel regime patrimoniale tra coniugi, in Familia, 2003, 1145 ss.; Paladini, La comunione convenzionale, in Il diritto di famiglia, II, nel Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, Giappichelli, 1999, 462; Parente, Il preteso rifiuto del coacquisto «ex lege» da parte di coniuge in comunione legale, NGCC 2006 - Parte seconda Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto figura all’interno del regime della comunione legale. Queste si collocano sia sul piano dei principi generali sia a livello di specifiche disposizioni normative. Per quanto concerne il primo aspetto, la problematica relativa al rifiuto del coacquisto si inserisce in quella tendente a «stabilire se l’autonomia privata nell’ambito delle relazioni familiari possa spingersi fino ad incidere, mediante singoli atti, sulle regole dettate dal legislatore in materia di regime legale» ( 31 ). Secondo tale orientamento, l’autonomia privata dei coniugi è limitata dalla accettazione del sistema legale: «in regime di comunione legale, ciascun coniuge perde in parte la sua autonomia, subendo talune limitazioni ai poteri di negoziazione patrimoniale, tra cui i limiti alla possibilità di acquistare un cespite esclusivamente per sé» ( 32 ). Tale regime «comporta un limite legale ovvero intrinseco al potere di autodeterminazione sul piano patrimoniale del coniuge come tale» ( 33 ). Il diritto di famiglia si pone quale disciplina speciale, e, quindi, derogatrice, rispetto ai principi generali in tema di libertà contrattuale». L’autonomia negoziale dei coniugi, perciò, «di dare un regolamento pattizio al regime patrimoniale della famiglia [...] ha modo di esplicarsi solo attraverso lo strumento legale tipico costituito dalle convenzioni matrimoniali» ( 34 ). «Una volta “consumata” tale scelta nel senso della comunione legale dei beni, non rimarrebbe ai coniugi altro che sottomettersi alle “regole del gioco” proprie del regime adottato» ( 35 ). La teoria del negozio in Foro it., 1990, I, 608 ss.; Surdi, Sull’estromissione di singoli beni dalla comunione legale tra coniugi, in Dir. fam. e pers., 1999, 1454 ss.; Trerotola, Il rifiuto al coacquisto nella modificabilità convenzionale dell’oggetto della comunione legale dei beni fra coniugi, cit., 748 ss. ( 31 ) Galasso, Regime patrimoniale della famiglia, cit., 295. ( 32 ) Parente, Il preteso rifiuto del coacquisto «ex lege» da parte di coniuge in comunione legale, cit., 608. ( 33 ) Bocchini, Regime di pubblicità, cit., 209. ( 34 ) De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, cit., 606. ( 35 ) Parente, Il preteso rifiuto del coacquisto «ex lege» da parte di coniuge in comunione legale, cit., 614 s. NGCC 2006 - Parte seconda di rifiuto è stata elaborata per tutelare quei soggetti che si trovano ad essere destinatari, contro la loro volontà degli effetti degli atti compiuti da terzi. Tuttavia, una situazione del genere non può essere ipotizzata perché le parti, nello scegliere liberamente il regime di comunione legale, sapevano che tutti i beni acquistati dall’uno o dall’altro sarebbero entrati in comunione legale. Dalle considerazioni che precedono, si può notare come il tema della limitata autonomia negoziale si intrecci necessariamente con la funzione «pubblicistica», che viene assegnata all’istituto della comunione legale. Infatti, tutti gli aa. aderenti a questa impostazione sono concordi nel riconoscere alla comunione legale l’attuazione dei principi di rango costituzionale di uguaglianza e solidarietà fra gli sposi e di protezione del coniuge più debole, cioè di interessi che trascendono il singolo. In tal modo, il valore pubblicistico sotteso a tali norme impedirebbe una qualsiasi eccezione, non espressamente prevista, agli effetti inderogabili di legge. In caso contrario, «verrebbe ad accreditarsi una visione atomistica della comunione legale, in contrasto con il suo statuto normativo (che ben la differenza dalla comunione tout court) e nel contempo risulterebbe travisata la ratio stessa della comunione legale, ispirata a principi solidaristici» ( 36 ), e, «per conseguenza, si moltiplicherebbero, all’interno dello stesso regime di comunione, i pericoli di prevaricazione, generalmente a danno del coniuge più debole, cui si è inteso porre rimedio specificando, nell’art. 179, quali sono i beni che possono essere esclusi dalla comunione ed acquisiti al patrimonio di ciascun coniuge come beni personali» ( 37 ). Ammettere la legittimità del rifiuto del coacquisto comporterebbe, pertanto, una vanificazione del regime della comunione legale: «evitare che un singolo bene entri in comunione [...] significa mantenere in piedi solo formalmente il regime di comunione legale, ma vanificarlo nella sostanza, potendo i ( 36 ) Figone, Comunione legale e rifiuto del coacquisto di un bene, cit., 293. ( 37 ) Jannarelli, Comunione, acquisto «ex lege», autonomia privata, cit., 618. 493 Aggiornamenti coniugi di volta in volta decidere se debba o no ricomprendere determinati diritti o rapporti» ( 38 ). A livello più strettamente normativo, la dottrina contraria all’atto di rifiuto ha sostenuto che l’art. 179, comma 2o, cod. civ. prevede casi tassativi e prestabiliti di esclusione di cespiti dal patrimonio comune. Pertanto, posto che il legislatore ha ritenuto di indicare in maniera precisa i beni che, pur in presenza di un patrimonio comune, restano personali di uno dei coniugi e stabilire che l’esclusione di singoli diritti dall’ambito della comunione avvenga solo in presenza dei presupposti indicati nell’art. 179, non è possibile consentire che i coniugi possano in ogni caso e con una semplice manifestazione di volontà stabilire che un determinato bene, diverso da quelli elencati dall’art. 179, esca dal patrimonio comune ( 39 ). Al di fuori, quindi, delle ipotesi previste da questa norma, «l’acquisto di un immobile non viene escluso dalla comunione (legale) nemmeno se, partecipando alla stipula del contratto ex art. 180 cod. civ., l’altro coniuge abbia rifiutato il coacquisto. La specifica duplice elencazione, da un lato, dei beni oggetto della comunione (sia immediata, che de residuo) e, dall’altro, dei beni personali, non avrebbe alcuna giustificazione, qualora rispetto ai terzi e tra le parti non fosse tassativa ed inderogabile» ( 40 ). Si è osservato, poi, che l’inderogabilità delle disposizioni sugli acquisti è sancita anche per effetto del disposto di cui all’art. 210, comma 3o, cod. civ. che prevede il principio di inderogabilità dell’uguaglianza delle quote, volto a garantire la parità di posizioni dei coniugi rispetto al patrimonio comune. Si assisterebbe ad un’illegittima violazione dello stesso qualora si ammettesse che uno sposo possa rifiutare la propria quota di contitolarità su un bene. ( 38 ) Parente, Il preteso rifiuto del coacquisto «ex lege» da parte di coniuge in comunione legale, cit., 615. ( 39 ) Laurini, A proposito di un’originale interpretazione dell’ultimo comma dell’art. 179 cod. civ., cit., 174. Nello stesso senso anche Surdi, Sull’estromissione di singoli beni dalla comunione legale tra coniugi, cit., 1460. ( 40 ) Così Nappi, Nel labirinto della comunione dei beni tra coniugi, cit., 1044 s. 494 L’inammissibilità nel nostro ordinamento della figura in esame troverebbe poi conferma anche nel disposto dell’art. 191, comma 2o, cod. civ. L’unico caso, infatti, in cui il legislatore ha previsto e consentito uno scioglimento parziale della comunione sarebbe quello dell’esclusione dell’azienda dal patrimonio comune, che rappresenterebbe un’ipotesi del tutto eccezionale di estromissione di un bene dal patrimonio comune, precludendo all’interprete una qualsiasi estensione analogica a casi simili ( 41 ). Si fa inoltre notare che l’invalidità nel nostro ordinamento di tale figura sarebbe confermata anche dalla disciplina pubblicitaria, diretta alla tutela dei terzi che entrano in contatto con i coniugi. Invero, «il rifiuto riguardante immobili, in mancanza di una precisa norma, non potrebbe essere pubblicizzato, atteso il principio di tassatività degli atti trascrivibili, sicché la trascrizione andrebbe fatta a favore dell’altro coniuge. I terzi che esaminassero i registri immobiliari, riscontrata la trascrizione a favore di uno soltanto dei coniugi, rilevato il regime patrimoniale di comunione legale (l’indicazione del regime patrimoniale costituisce elemento necessario della nota di trascrizione) sarebbero così legittimati a ritenere la caduta in comunione del bene» ( 42 ). Chiosa, infine, un a. ( 43 ): «per tali ragioni, dopo la riforma del 1975, il divieto sancito dall’art. 160 cod. civ. ( 44 ) deve essere riferito anche al regime patrimoniale della comunione legale dei beni, nel senso che non può essere riconosciuto alcuno spazio all’autonomia negoziale dei privati di derogare al sistema delle regole poste dal regime patrimoniale della famiglia, che non sia quello dell’uso dello strumento tipico ed esclusivo delle convenzioni matrimoniali». Sulla scorta di queste premesse, secondo tale ( 41 ) Laurini, A proposito di un’originale interpretazione dell’ultimo comma dell’art. 179 cod. civ., cit., 173. ( 42 ) Dogliotti, La regolamentazione degli acquisti compiuti tra i coniugi in regime di comunione legale, cit., 316. ( 43 ) V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, cit., 606 s. ( 44 ) Relativo ai diritti inderogabili degli sposi. NGCC 2006 - Parte seconda Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto dottrina, vanno quindi considerate nulle tutte le stipulazioni private, diverse dalle convenzioni matrimoniali, con cui le parti volessero mutare il regime patrimoniale della famiglia. 6. Le opinioni favorevoli. Anche la dottrina favorevole alla legittimità del rifiuto del coacquisto ha supportato le proprie opinioni con argomentazioni collocate tanto sul piano dei principi generali quanto ad un livello più strettamente normativo ( 45 ). ( 45 ) V., ex multis, Arceri, La Cassazione ritorna ad occuparsi del «rifiuto del coacquisto»: un fermo all’autonomia negoziale dei coniugi, cit., 1131 ss.; Bernardo, Rifiuto del coacquisto da parte di coniuge nel regime di comunione legale, cit., 368 ss.; Bolondi, Ancora sull’acquisto personale di bene immobile da parte del coniuge in comunione legale, nota a Cass., 24.9.2004, n. 119250, in Fam. e dir., 2005, 19 ss.; De Falco, commento a Cass., 2.6.1989, n. 2688, cit., 219; De Stefano, È possibile impedire la caduta in comunione legale tra coniugi al momento dell’acquisto di un bene immobile?, in Giust. civ., 1990, I, 1359 ss.; Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 356 ss.; ancora Id., Acquisto in proprietà esclusiva di beni immobili o mobili registrati da parte di persona coniugata, cit., 659 ss.; Galasso, Regime patrimoniale della famiglia, cit., 295 ss.; Galletta, Estromissione di beni dalla comunione legale e consenso del coniuge, in Foro it., 1990, I, 1308 ss.; Labriola, Esclusione di un acquisto dalla comunione legale per consenso (rifiuto) dell’altro coniuge, in Vita not., 1989, 389 ss.; Lo Sardo, Acquisto di beni con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio e dichiarazione di esclusione dalla comunione legale, in Riv. notar., 1995, 806 ss; Id., Il rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 395 ss.; Id., Ma la comunione legale non è una prigione!, cit., 124 ss.; Lupetti, Rifiuto del coacquisto: è il tramonto di un’epoca?, cit., 416 ss.; Montesano, Rifiuto del coacquisto. Altre ipotesi di esclusione di un bene dalla comunione legale e riconoscimento dell’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali familiari, cit., LXXVIII ss.; Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto alla luce della sentenza n. 2954/2003, cit., 571 ss.; Radice, in Il diritto di famiglia, Il regime patrimoniale della famiglia, a cura di Bonilini-Cattaneo, Utet, 1997, 160 ss.; Rubino, Il «sistema» dei beni personali e la convenzione che esclude un acquisto dalla comunione legale (art. 179, comma 2, cod. civ.), cit., 591 ss.; Vaglio, La comunione legale non impedisce diversi accordi tra coniugi NGCC 2006 - Parte seconda Esiste nel nostro ordinamento un principio generale – espresso dal brocardo latino nemo invitus locupletari potest – in base al quale nessuno può essere costretto contro la propria volontà a subire un incremento della propria sfera giuridica patrimoniale. L’esistenza di tale principio viene confermata da precisi dati normativi dai quali risulta evidente che in tutte le ipotesi di eccezione al principio della relatività degli effetti del contratto, il nostro ordinamento fa sempre salva la possibilità, da parte del terzo, di rifiutare l’effetto favorevole (da lui però in concreto non ritenuto tale). Così, «se è vero che il legato si acquista senza accettazione (art. 649 cod. civ.), che la remissione del debito si perfeziona senza che il debitore aderisca (art. 1326 cod. civ.), che il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente si conclude qualora non venga rifiutato entro un congruo termine (art. 1333 cod. civ.), che il terzo a cui favore sia stata stipulata la prestazione acquista il diritto immediatamente all’atto della conclusione del contratto (art. 1411 cod. civ.), è anche vero che in tutte queste ipotesi, è sempre fatta salva la possibilità, da parte del terzo, di rifiutare l’effetto per lui favorevole; rifiuto che, mentre nelle ipotesi di cui all’art. 1333 cod. civ. impedisce la conclusione del contratto, nelle altre fattispecie incide su un acquisto già verificatosi, rispetto al quale impedisce il consolidamento degli effetti» ( 46 ). Pertanto, «nell’ordine giuridico vigente, al principio dell’inefficacia esterna del negozio si è sostituito quello, di più ristretta portata, dell’autonomia delle sfere individuali, in forza del quale è ammessa in via generale l’idoneità dell’atto di autonomia privata a produrre effetti giuridici favorevoli a terzi, senza necessità dell’accettazione del beneficiario, ma fatto salvo sulla effettiva comunione di singoli beni, in Fam. e dir., 1994, 656 ss.; Valignani, Comunione legale ed esclusione dal coacquisto, cit., 345 ss.; Vettori, Il dovere coniugale di contribuzione, in Il diritto di famiglia, Il regime patrimoniale della famiglia, a cura di Bonilini-Cattaneo, Utet, 1997, 1-13. ( 46 ) Montesano, Rifiuto del coacquisto. Altre ipotesi di esclusione di un bene dalla comunione legale e riconoscimento dell’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali familiari, cit., LXXXVI. 495 Aggiornamenti soltanto il suo potere di rifiuto. L’effetto incrementativo della sfera giuridica patrimoniale di un soggetto non partecipe all’atto può dunque prodursi senza (purché non contro) la di lui volontà: al principio di intangibilità della sfera giuridica del privato si è sostituito il principio di protezione, o se si vuole del rispetto, dell’interesse del privato a non subire contro la propria volontà l’incremento del proprio patrimonio, tutelato attraverso il potere di rifiuto». E tale possibilità comprende tanto «le ipotesi di incremento della sfera giuridica del terzo prospettabile come effetto diretto di un negozio da altri posto in essere» quanto «quelle in cui al negozio da altri compiuto consegue per il terzo un incremento patrimoniale riconducibile all’atto [...] come effetto indiretto» ( 47 ). È questo il caso regolato dall’art. 177, lett. a), cod. civ., in quanto il coniuge agente, rendendosi acquirente da un terzo venditore, influisce sulla sfera giuridica del proprio consorte indirettamente, comportandone un incremento pari alla metà del valore del bene acquistato per il principio dell’eguaglianza delle quote. A questa impostazione si è obiettato che, nella fattispecie regolata dall’art. 177, lett. a), cod. civ., il coniuge beneficiario, in realtà, non può essere considerato un terzo del tutto estraneo all’atto, in quanto, al momento del matrimonio, non avendo optato per il regime di separazione dei beni o per un regime convenzionale, ha accettato il meccanismo acquisitivo tipico della comunione legale. In tal modo, a monte, egli ha espresso il proprio consenso («preventivo») a subire un incremento della propria sfera giuridica patrimoniale ( 48 ). Tuttavia, anche all’interno delle norme disciplinanti il regime di comunione legale, vige non solo il principio dell’intangibilità della sfera giuridica patrimoniale ma anche quello dell’autonomia privata ( 49 ), di cui l’atto di rifiuto è espressione. Pertanto, tali due principi, con pari fondamento, devono ritenersi idonei a giustificare una tutela dell’interesse di ciascun coniuge a evitare l’arricchimento non considerato vantaggioso. ( 47 ) Moscarini, I negozi a favore di terzo, cit., 70. ( 48 ) V. supra le considerazioni svolte nel par. 4. ( 49 ) V. infra, in questo paragrafo. 496 Infatti, l’effetto a cui il coniuge non agente può opporre il proprio rifiuto, se nella maggioranza dei casi può rivelarsi favorevole, in concreto ben potrebbe essergli sfavorevole. Basti pensare all’acquisto di un bene immobile in stato di abbandono che necessita di forti somme per il restauro ovvero alla responsabilità verso terzi per il danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) o, ancora, alla responsabilità dei beni della comunione per i debiti di cui all’art. 186, lett. a), cod. civ. ( 50 ). La giustificazione teorica del rifiuto del coacquisto è la medesima della previsione, all’interno delle norme sulla comunione legale, dell’art. 179 cod. civ. Infatti, così come l’esistenza della categoria dei beni personali è atta ad impedire un’eccessiva limitazione alla sfera di libertà individuale dei coniugi, in attuazione degli essenziali principi costituzionali di libertà economica e di dignità della persona umana, allo stesso modo la figura del rifiuto del coacquisto è necessaria per garantire il rispetto dei princìpi di cui agli artt. 2 e 41 Cost. ( 51 ). L’atto di rifiuto deve perciò essere inteso come lo strumento che l’ordinamento riconosce in via generale ad un soggetto la cui sfera giuridica può venire modificata, subendo un incremento patrimoniale, ad opera di un altro soggetto senza la necessità di consenso alcuno, al fine di «consentire al privato la possibilità di far prevalere, sull’interesse che l’ordinamento individua per categorie, e presume sino a prova contraria, un proprio eventuale contrario interesse concreto. In sintesi, cioè, il problema del rifiuto si pone in termini di valutazione comparativa di interessi contrapposti» ( 52 ). Naturalmente, tale analisi degli interessi contrapposti dovrà essere valutata caso per caso. Infatti, deve essere consentito al coniuge acquirente, una volta preso atto della dichiarazione di rifiuto emessa dal proprio consorte, di «rifiutare», comportando, pertanto, la caduta del bene nel patrimonio comune (c.d. rifiuto del rifiuto). Si è detto che la figura in esame è ( 50 ) V. De Falco, commento a Cass., 2.6.1989, n. 2688, cit., 224. ( 51 ) Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto alla luce della sentenza n. 2954/2003, cit., 574. ( 52 ) Moscarini, I negozi a favore di terzo, cit., 71. NGCC 2006 - Parte seconda Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto posta nell’esclusivo interesse del coniuge non acquirente e costituisce un’esplicazione della sua autonomia privata ( 53 ). Tuttavia, non si può pensare che esista sempre e comunque un interesse meritevole di tutela in capo a quest’ultimo. Questi, quindi, ben potrà essere convenuto in un giudizio di accertamento promosso dal suo partner (acquirente) che voglia dimostrare (e sarà un suo onere farlo) l’insussistenza di un interesse meritevole di tutela in quel singolo caso concreto. Basti pensare all’ipotesi in cui gli sposi, d’accordo fra loro, stabiliscano di acquistare un bene immobile fatiscente che, in seguito, intendono ristrutturare con l’impiego di denaro comune. Se, al momento della compravendita, un coniuge decidesse di rifiutare (in questo caso immotivatamente e in danno all’acquirente) il coacquisto, egli non potrà addurre alcun interesse degno di tutela. In capo all’altro coniuge, unico acquirente, graverebbe infatti interamente l’impegno economico (magari non indifferente) per far fronte alle spese di ristrutturazione, in seguito all’immotivata decisione del proprio consorte di non far entrare il bene nel patrimonio comune. Pertanto, dovrà sempre essere consentito un controllo causale avente ad oggetto l’atto di rifiuto al fine di permettere un’indagine sull’esistenza di un interesse concreto meritevole di tutela che possa essere vantato dal coniuge che rifiuta il coacquisto. Quanto alla funzione «pubblicistica» che la dottrina contraria all’atto di rifiuto assegna all’istituto della comunione dei beni, non sussistono valide ragioni per ritenere che il regime legale sia lo strumento principe per garantire l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Questo interesse, senz’altro meritevole di tutela, si realizza attraverso altri istituti, tutti attinenti al cosiddetto regime patrimoniale primario della famiglia previsto dagli artt. 143 ss. cod. civ. ( 54 ). «I rapporti patrimoniali tra coniugi sono oggetto di libera disponibilità da ( 53 ) V. Montesano, Rifiuto del coacquisto. Altre ipotesi di esclusione di un bene dalla comunione legale e riconoscimento dell’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali familiari, cit., LXXXV. ( 54 ) V. Russo, L’oggetto della comunione legale e i beni personali, nel Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1999, sub artt. 177-179, 39. NGCC 2006 - Parte seconda parte di questi ultimi, in quanto le norme che li governano sono poste nel loro esclusivo interesse e non, invece, a tutela di un superiore interesse dell’ordinamento» ( 55 ). Non si vede, allora, alcuna «ragione per pretendere che il diritto del coniuge sopra un bene in comunione legale – specie di quel coniuge che sia stato beneficiario di un effetto ex lege, magari indesiderato – debba essere indisponibile: per affermare che egli sia «prigioniero del suo diritto», bisognerebbe dimostrare che la contitolarità venga attribuita in considerazione anche di interessi estranei alla sfera individuale; dimostrazione che il concreto regolamento della comunione coniugale rende impossibile» ( 56 ). Questo assunto è dimostrato dalla previsione dell’art. 186, lett. d), cod. civ., in base al quale «i beni della comunione rispondono (...) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi». Perciò, potendo gli sposi assumere obbligazioni coniugali anche per motivi non attinenti alla famiglia, ben si comprende come l’istituto della comunione legale non sia funzionale all’interesse astratto del nucleo familiare ma a quello dei singoli coniugi ( 57 ). Non può rilevare, infatti, un’esigenza di tutela dell’interesse del singolo, della famiglia o della prole ( 58 ). Nel primo caso, risulta difficile, se non impossibile, dimostrare come possa arrecarsi un pregiudizio a tale interesse nel caso di trasformazione della proprietà collettiva in comunione ordinaria, tenendo a mente poi che un analogo risultato è liberamente conseguibile attraverso la legittima scelta di optare per il regime di separazione abbandonando quello legale. Nel secondo caso, l’unica norma del codice ( 55 ) Radice, in Il diritto di famiglia, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 163. ( 56 ) Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 360. ( 57 ) Lo Sardo, Ma la comunione legale non è una prigione!, cit., 130. ( 58 ) Cfr. Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 352. 497 Aggiornamenti civile che prende in considerazione l’interesse della famiglia è rappresentata dall’art. 181 che disciplina il caso del rifiuto del consenso, da parte di un coniuge, alla stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione, necessario per l’interesse della famiglia. Dall’analisi di tale disposto, appare chiaro come i coniugi, d’accordo fra loro, possano compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, indipendentemente dal fatto che sia contrario o meno all’interesse familiare. Manca, infatti, una norma come quella dell’art. 169 cod. civ., in base alla quale, in materia di fondo comune, «se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice». Infine, nel terzo caso, non convincente appare il considerare la salvaguardia quantitativa del patrimonio comune nell’interesse della prole, in base al presupposto che, sulla quota spettante all’altro coniuge, quello affidatario della prole può vantare un diritto di usufrutto ex art. 194, comma 2o, cod. civ., nei casi di separazione o divorzio o annullamento del matrimonio. «Ma sarebbe dato, ancora una volta, di replicare che l’interesse riflesso dei figli minori alla conservazione dell’integrità del patrimonio in comunione legale non è giuridicamente garantito contro una diversa volontà dei genitori: se questi possono sempre impedire, rifiutando in blocco l’applicazione del regime legale, che sorga in futuro la stessa possibilità di costituire l’usufrutto del quale si tratta, sembra incoerente pretendere che essi non possano anche ridurne in concreto la sfera di eventuale applicazione» ( 59 ). Il rifiuto del coacquisto, oltre a non configgere perciò con la precipua funzione del regime di comunione legale, non comporta neanche una vanificazione dello stesso dato che tale figura non induce alcun mutamento nelle «regole del gioco» ( 60 ) che continuano ad operare per il futu- ( 59 ) Così Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 352 s. ( 60 ) V., ad esempio, Lo Sardo, Ma la comunione 498 ro. Accogliendo la tesi contraria all’ammissibilità dell’atto di rifiuto, qualora i coniugi volessero non far entrare un bene immobile nel patrimonio comune, si vedrebbero costretti a stipulare, precedentemente al negozio traslativo, una convenzione matrimoniale programmatica i cui effetti finirebbero per investire un qualsiasi futuro acquisto di beni immobili. Quanto all’asserita violazione della regola dell’uguaglianza delle quote, l’art. 210, comma 3o, cod. civ. impone solamente la parità di posizioni all’interno del patrimonio comune e non incide minimamente sul contenuto dello stesso e sulla sua consistenza. Superabile appare poi il richiamo all’art. 191, comma 2o, cod. civ., in quanto, oltre a esprimere il principio generale di libera escludibilità di categorie astratte di beni dalla comunione, deve essere riferito alla diversa ipotesi dell’estromissione, figura del tutto distinta dal rifiuto del coacquisto. Invero, mentre la prima ha per effetto l’eliminazione dalla contitolarità sul bene dei caratteri tipici della comunione legale e il bene, in seguito all’estromissione, diviene bene personale dei coniugi pro quota in regime di comunione ordinaria, la seconda interviene in un momento antecedente all’acquisto e, quindi, prima della caduta in comunione di quel bene e consente un acquisto esclusivamente personale a favore del coniuge stipulante. Ed è proprio la figura dell’estromissione a fornire un’ulteriore prova della legittimità dell’atto di rifiuto, dato che la problematica fin qui esaminata è necessariamente connessa alla prima. Appare evidente, infatti, che «una volta riconosciuto che è possibile, anche un solo attimo dopo l’acquisto, trasformare la condizione giuridica del bene, rendendolo oggetto di comunione ordinaria anziché speciale, sarebbe incongruo, e persino assurdo, precludere la possibilità di determinare lo stesso effetto previamente» ( 61 ). Per coerenza sistematica e per legale non è una prigione!, cit., 133; De Stefano, È possibile impedire la caduta in comunione legale tra coniugi al momento dell’acquisto di un bene immobile?, cit., 1360; Arceri, La Cassazione ritorna ad occuparsi del «rifiuto del coacquisto»: un fermo all’autonomia negoziale dei coniugi, cit., 1138 s. ( 61 ) Così Gabrielli, Scioglimento parziale della NGCC 2006 - Parte seconda Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto un principio logico, è pacifico che il più comprende il meno. Quindi, ammessa la possibilità di far uscire un singolo cespite dal patrimonio comune, «sul bene estromesso potranno essere compiute tutte le possibili operazioni economico-giuridiche volute dai coniugi (rinuncia, donazione, etc.), che non sarebbe allora logico, sempre in ossequio al principio di economia dei mezzi giuridici, vietare manente communione, dal momento che l’effetto giuridico che si vorrebbe così impedire, potrebbe poi essere ugualmente ottenuto semplicemente estromettendo previamente il bene dalla comunione» ( 62 ). Ancora, un’ulteriore argomentazione che deve essere svolta a favore della figura oggetto del presente studio può essere desunta in via indiretta dalla sentenza della Corte cost., 29.6.1973, n. 91, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 29, ult. comma, e 41 Cost., l’art. 781 cod. civ. in base al quale «i coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altra alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi». Infatti, «negare che un coniuge possa determinare un acquisto personale a beneficio dell’altro coniuge, rinunciando all’effetto ex lege in proprio favore, risulta ancora più ingiustificato all’interno di un ordinamento in cui è venuto meno il divieto di donazione fra coniugi» ( 63 ). Infine, un’ulteriore osservazione, ancorché metagiuridica, ma a forte rilievo pratico, depone a favore della legittimità del rifiuto del coacquisto. Si è osservato ( 64 ) che, con estrema probabilità, il fatto che solo nel 1989 la comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 357. Dello stesso pensiero v. anche Radice, in Il diritto di famiglia, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 160 s.; De Falco, commento a Cass., 2.6.1989, n. 2688, cit., 225; Lo Sardo, Ma la comunione legale non è una prigione!, cit., 129; Bernardo, Rifiuto del coacquisto da parte di coniuge nel regime di comunione legale, cit., 369 s. ( 62 ) De Falco, commento a Cass., 2.6.1989, n. 2688, cit., 225. ( 63 ) Galasso, Regime patrimoniale della famiglia, cit., 297. ( 64 ) De Stefano, È possibile impedire la caduta NGCC 2006 - Parte seconda Corte di Cassazione sia stata investita, per la prima volta, di un caso concernente la problematica in esame, dopo ben quasi quindici anni dalla riforma, dipende dall’evidente ragione che, nella pratica, tale questione è per lo più elusa attraverso il ricorso alla scelta del regime di separazione dei beni e, soprattutto, all’utilizzo della surrogazione reale di denaro dichiarato personale. Si assiste così, con buona pace della dottrina contraria, all’elusione del divieto del rifiuto del coacquisto mediante «il facile aggiramento dato dalla possibilità di dichiarare, concordemente quanto falsamente, che sussisterebbero i presupposti di cui alla lett. f) dell’art. 179 cod. civ. e, cioè, che il coniuge acquirente impiega, a fronte del trasferimento in suo favore, mezzi a propria volta personali» ( 65 ). Pertanto, la totale derogabilità del regime di comunione legale, la possibilità per i coniugi di optare per il radicale regime di separazione ovvero di stipulare in ogni tempo convenzioni matrimoniali, senza necessità alcuna di un’autorizzazione, e la facoltà loro concessa di estromettere un singolo bene dal patrimonio comune rappresentano, secondo tale dottrina, la cartina di tornasole dell’esistenza dell’ampio potere di autodeterminazione dei propri interessi patrimoniali riconosciuto ai coniugi e della vigenza, anche all’interno del regime di comunione dei beni, del principio «nemo invitus locupletari potest». 7. Gli orientamenti della giurisprudenza. Il primo caso in cui la Corte di Cassazione si trovò investita della problematica del rifiuto del coacquisto risale al 1989 e fu deciso con la sentenza del 2.6.1989, n. 2688 ( 66 ). I giudici di merito, chiamati ad individuare il valore da attribuire alla dichiarazione rilasciata, all’atto dell’acquisto, dal coniuge non acin comunione legale tra coniugi al momento dell’acquisto di un bene immobile?, cit., 1359, nt. 1. ( 65 ) Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, cit., 357. ( 66 ) Cass., 2.6.1989, n. 2688, in questa Rivista, 1999, I, 22; in Riv. notar., 1989, 866; in Foro it., 1990, I, 608. 499 Aggiornamenti quirente, in assenza dei presupposti di cui all’art. 179 cod. civ., stabilirono che tale partecipazione potesse validamente far conseguire un acquisto esclusivo del bene a favore del consorte. Per la Cassazione, infatti, «nessuno può essere costretto, contro la sua volontà, ad acquistare un bene o la sua comproprietà ed il fatto che il coniuge abbia accettato o prescelto il regime della comunione non comporta che non possa rinunziare alla quota che gli spetterebbe su un determinato bene di cui stia per procurarsi l’acquisto l’altro coniuge separatamente». Invero, «l’atto di consenso o di opposizione-rifiuto del coniuge non acquirente costituisce esplicazione della sua autonomia negoziale ed esso determina l’effetto di limitare l’efficacia soggettiva dell’atto di acquisto nei confronti del solo coniuge acquirente». È lo stesso codice che prevede nell’art. 2647 «la possibilità che i coniugi deroghino, con apposita convenzione in forma pubblica, parzialmente alla disciplina della comunione legale, escludendo dalla comunione singoli beni». Pertanto, «che il bene si includa o meno tra quelli che il Codice indica come beni personali è del tutto irrilevante nei rapporti tra i coniugi, una volta che il coniuge, che poteva avere interesse a contestarne il carattere personale, ne ha rifiutato la contitolarità». Il rifiuto del coacquisto, che «integra una dichiarazione con valore negoziale» resa pubblica con la trascrizione dell’atto, persegue, quindi, secondo i giudici di legittimità, interessi meritevoli di tutela dal nostro ordinamento. Verso tale sentenza, possono essere mosse alcune critiche aventi ad oggetto non tanto le scelte di fondo, quanto una certa approssimazione nell’esatto inquadramento delle figura. In primis, la Corte di Cassazione pare non avere molto ben chiara l’esatta natura giuridica da attribuire all’atto di rifiuto. Parla opportunamente di «dichiarazione a contenuto negoziale» ma, in seguito, non ne approfondisce, in modo preciso, la qualifica. Anzi, utilizza, senza molto curarsi della differenza concettuale sottostante, espressioni quali «rifiutare utilmente la contitolarità del diritto» e «rinunciare alla quota che gli spetterebbe su un determinato bene», disattendendo così la problematica relativa alla distinzione tra la fattispecie del «rifiuto» e quella della «rinuncia». 500 Inoltre, la Supr. Corte pone scarsa attenzione agli strumenti di pubblicità in caso di rifiuto del coacquisto di beni immobili o mobili registrati. Difatti, ritiene erroneamente sufficiente, ai fini pubblicitari, la trascrizione del negozio traslativo, contenente la dichiarazione del coniuge non acquirente, per rendere pubblica anche quest’ultima. Com’è noto, il sistema di pubblicità della comunione legale possiede una struttura bivalente: da un lato, vi è una forma di pubblicità «in negativo», applicabile al regime nel suo complesso, in base alla quale il sistema della comunione dei beni non è soggetto a pubblicità ma si presume operativo rispetto ai coniugi in mancanza di una notazione a margine dell’atto di matrimonio relativa a convenzioni matrimoniali (programmatiche) di modifica o sostitutive del regime legale; dall’altro, vi è una forma di pubblicità «in positivo» (art. 2647 cod. civ.) limitata ai singoli beni personali che prevede una segnalazione pubblicitaria ad hoc (la c.d. trascrizione «a carico»), allo scopo di far porre l’attenzione ai terzi sul carattere personale dell’acquisto, in contrasto con il principio generale di automatico ingresso dello stesso nel patrimonio comune. L’assenza di quest’ultima segnalazione fa presumere ai terzi che il bene sia caduto in comunione anche se all’acquisto ha partecipato uno solo degli sposi. Della necessità di trascrivere la dichiarazione del coniuge non agente non paiono allora esserci dubbi ( 67 ), dato che, in caso contrario, i terzi sarebbero indotti a ritenere che la vicenda acquisitiva, trascritta in costanza di comunione a favore di un solo coniuge, abbia attratto il bene nel medesimo regime, in forza della forma di pubblicità «in negativo». Le soluzioni che la dottrina favorevole all’atto di rifiuto prospetta sono due. Taluni ( 68 ) propongono di fare ricor( 67 ) V. Parente, Il preteso rifiuto del coacquisto «ex lege» da parte di coniuge in comunione legale, cit., 615; Calice-Acquaviva, Inammissibilità del rifiuto del coacquisto, cit., 679; Gabrielli, Acquisto in proprietà esclusiva di beni immobili o mobili registrati da parte di persona coniugata, cit., 671. ( 68 ) V. Gabrielli, Acquisto in proprietà esclusiva di beni immobili o mobili registrati da parte di persona coniugata, cit., 671 s.; Montesano, Rifiuto del coacquisto. Altre ipotesi di esclusione di un bene dalla NGCC 2006 - Parte seconda Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto so all’art. 2643, n. 5, cod. civ., in base al quale «si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti» (come i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili). Se poi nonostante l’identità di effetti (in entrambi i casi il patrimonio comune viene privato di un bene), si facesse notare – ancorché, forse, con eccessivo formalismo – che in tale disposizione si parla di «rinuncia» e non di «rifiuto», allora l’atto di rifiuto potrebbe essere trascritto in base all’art. 2645 cod. civ., che consente la pubblicità degli atti che producono taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 cod. civ. L’effetto «dirompente» ( 69 ) di tale sentenza non trovò, tuttavia, seguito nella successiva giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Piacenza, nella sentenza 9.4.1991 ( 70 ), ha sostenuto, infatti, che «i beni destinati all’attività imprenditoriale di uno dei coniugi sono sempre esclusi dalla comunione legale, senza alcun bisogno che l’altro coniuge renda alcun tipo di dichiarazione ex art. 179, ult. comma, cod. civ. Di fronte alla precisa ed insindacabile scelta legislativa di attribuzione ope legis all’altro coniuge della quota indivisa di tutti gli acquisti intervenuti in costanza di matrimonio fra coniugi in regime di comunione legale, ogni rinuncia all’acquisto in comunione del bene, o mero accordo diretto a farlo cadere in comunione ordinaria, deve ritenersi tamquam non esset». Sulla stessa scia si è poi allineato anche il Tribunale di Parma ( 71 ), in data 21.1.1994, il quale, in modo lapidario, ha statuito che «in regime di comunione legale dei beni, qualora all’acquisto di un immobile, al quale abbiano contribuito entrambi i coniugi, proceda uno solo di essi, il riconoscimento, da parte dell’altro, dell’estraneità del bene rispetto alla comunione, comunione legale e riconoscimento dell’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali familiari, cit., LXXXIX. ( 69 ) L’espressione è di Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto alla luce della sentenza n. 2954/2003, cit., 579. ( 70 ) Trib. Piacenza, 9.4.1991, in Riv. notar., 1993, 119. ( 71 ) Trib. Parma, 21.1.1994, in Fam. e dir., 1994, n. 3, 310 ss. NGCC 2006 - Parte seconda non vale come rifiuto di acquistare la comproprietà del bene, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 179 cod. civ.». Sull’onda lunga di queste decisioni delle corti inferiori, la Supr. Corte ( 72 ), con la sentenza del 27.2.2003, n. 2954, ha accolto, con un evidente revirement, l’opinione contraria alla legittimità nel nostro ordinamento della figura del rifiuto del coacquisto. La Cassazione, invertendo il suo precedente indirizzo, ha statuito che «in regime di comunione legale dei beni fra coniugi, il consenso di uno di loro all’intestazione esclusiva dello specifico bene acquisendo all’altro coniuge, ossia la rinunzia alla comunione su di esso, non è valida, in termini generali, ad escluderlo effettivamente dalla comunione legale. Pertanto, il consenso non può costituire efficace rinunzia alla comunione neppure nel caso dell’art. 179, comma 2o, cod. civ., allorché l’esclusione dipende non dalla rinunzia del coniuge, ma dal carattere “personale” del bene (comma 1o) e dal fatto (comma 2o) che detto carattere risulti espressamente dall’atto di acquisto, quando abbia partecipato alla stipula anche il coniuge non acquirente. Invero, l’art. 177 cod. civ., stabilendo, per regola generale, che costituiscono oggetto della comunione legale dei beni fra coniugi, innanzitutto, quelli da loro acquistati, insieme o separatamente, durante il matrimonio, contempla poche eccezioni relative ai beni cosiddetti “personali”, le cui categorie sono tassativamente elencate nel successivo art. 179. Né è fatta alcuna menzione espressa circa la possibilità che, in regime di comunione legale, un coniuge rinunzi efficacemente alla contitolarità di un singolo bene. I coniugi possono bensì convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 cod. civ., regime di separazione dei beni) od anche instaurare fra loro un regime di comunione convenzionale, modificando quello tipico (art. 210 cod. civ.); ma tali convenzioni, oltre a soggiacere a determinate forme (art. 162 cod. civ.), riguardano sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non possono essere limitate a beni specifici compresi nella comunione legale. ( 72 ) Cass., 27.2.2003, n. 2954, in Riv. notar., 2003, 411 ss. 501 Aggiornamenti Un argomento testuale, in questo senso, è ricavabile dall’art. 210, terzo comma, cod. civ., a mente del quale le norme della comunione legale non sono derogabili relativamente, fra l’altro, all’uguaglianza delle quote di comproprietà sui beni che formerebbero oggetto della comunione legale. A maggior ragione, devesi ritenere che un coniuge, in regime di comunione legale, non possa rinunziare all’intera quota a lui spettante su un bene che ne forma oggetto, non rientrando nelle categorie elencate nell’art. 179 cod. civ. La ratio essenziale di questa disciplina consiste nella considerazione degli obblighi gravanti sui beni della comunione, come il mantenimento della famiglia, l’istruzione e l’educazione dei figli ed il soddisfacimento di ogni altra obbligazione contratta nell’interesse della famiglia (art. 186, lett. c) cod. civ.); obblighi di natura pubblicistica, non derogabili dai coniugi (art. 160 cod. civ.)». Pertanto, «in regime di comunione legale dei beni, il coniuge non può validamente rinunziare alla comproprietà di singoli beni (non appartenenti alle categorie elencate dall’art. 179 cod. civ.) acquistati durante il matrimonio; salvo che venga previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia. In diversa ipotesi, il regime di comunione legale, assunto come normale dalla legge (in mancanza di diversa convenzione) sarebbe, in realtà, modificabile ad nutum, secondo l’opzione estemporanea di ciascuno dei coniugi in relazione all’acquisto di singoli beni. Ciò sarebbe in contrasto con la funzione pubblicistica dell’istituto». Infine, i giudici di legittimità, in una recente sentenza ( 73 ), chiamati nuovamente a stabilire il valore da attribuire alla partecipazione al negozio di acquisto del coniuge non acquirente, hanno confermato la loro posizione contraria all’atto di rifiuto, con un orientamento però singolare. Pur riaffermando, infatti, il carattere non negoziale ed esclusivamente ricognitivo della dichiarazione del coniuge non acquirente, la Cassazione ne ha dichiarato la essenzialità ai fini dell’esclusione del bene acquistato dal patrimonio comune. Afferma la Corte che «premesso come, in linea più generale, non trovi ap- ( 73 ) V. Cass., 24.9.2004, n. 19250, in Familia, 2005, 580 ss. 502 punto fondamento alcuno la tesi radicale recepita nella impugnata sentenza ( 74 ), secondo cui la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista nella lettera f) del comma 1o dell’art. 179 cod. civ., sarebbe del tutto facoltativa, va detto come altrettanto destituita di fondamento si riveli la proposizione aggiuntiva secondo la quale, a sua volta, nel caso dei beni immobili e dei beni mobili registrati, risultando pur sempre il termine “definiente” della natura “personale” dell’acquisto, rappresentato dalla provenienza “personale” del denaro (o del bene “scambiato”), la mancata partecipazione dell’altro coniuge all’atto, e la conseguente mancata sua “adesione” alla dichiarazione resa dal coniuge acquirente, non pregiudicherebbe l’esclusività dell’acquisto di quest’ultimo». Pertanto, «il comma 2o dell’art. 179 cod. civ. richiede espressamente (...) anche la partecipazione dell’altro coniuge». Una simile opinione non sembra però del tutto coerente: infatti, affermare che un atto, ancorché ricognitivo e privo di natura negoziale, sia ciononostante essenziale ai fini della personalità dell’acquisto appare un’evidente contraddizione. L’imprescindibilità o meno di tale dichiarazione dipende, in ultima analisi, dalla natura giuridica che le si vuole attribuire. Perciò, «o si ritiene il coniuge non acquirente titolare di un qualche diritto sui beni personali dell’altro, la cui mancata rinuncia comporta la caduta del bene acquistato in comunione, o non si vede in quale altro modo possa configurarsi la partecipazione dello stesso all’atto di acquisto dell’altro come essenziale» ( 75 ). Se avessero voluto asserirne la necessità, i giudici di legittimità, con un atto di coraggio e di chiarezza, avrebbero dovuto coerentemente ritornare sui propri passi ( 76 ) e assegnare nuovamente alla dichiarazione in esame natura negoziale. Invece, preoccupata di non sconfessare i propri precedenti e di non creare un eclatante revirement, la Cassazione ha optato per questa impostazione pilatesca, fingendo di non scorgerne l’incoerenza. ( 74 ) Si fa riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Roma. ( 75 ) Bolondi, Ancora sull’acquisto personale di bene immobile da parte del coniuge in comunione legale, cit., 18. ( 76 ) Ci si riferisce a Cass., 2.6.1989, n. 2688, cit. NGCC 2006 - Parte seconda Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto 8. Conclusioni. Il presente studio ha evidenziato che, nell’indagine sull’ammissibilità del rifiuto del coacquisto, l’una e l’altra dottrina hanno supportato le rispettive opinioni rifacendosi ai medesimi disposti di legge, che venivano interpretati in proprio favore, di volta in volta, sulla base di una precisa visione di fondo. Appare, quindi, chiaro che la soluzione della questione in esame trovi la propria risposta collocata in una problematica giuridica più ampia, quasi ideologica: lo spazio concesso all’autonomia privata all’interno del microsistema della comunione legale dei beni ( 77 ). Ebbene, si è visto che dall’applicazione dei princìpi di libertà negoziale e dell’intangibilità dell’altrui sfera giuridica ai rapporti patrimoniali tra coniugi non può che discendere la legittimità dell’atto di rifiuto, non potendo le disposizioni sulla comunione legale essere intese come un laccio posto all’esplicazione dell’autonomia negoziale dei coniugi. Si è poi rilevato che l’ampio spazio lasciato all’autonomia dei coniugi di regolare come meglio credono i loro rapporti patrimoniali attraverso l’adozione di regimi patrimoniali alternativi (fondo patrimoniale, separazione dei beni, convenzioni matrimoniali) impedisce di attribuire alle norme sulla comunione legale un qualsivoglia valore pubblicistico. La comunione legale è posta, pertanto, in funzione dell’interesse dei singoli coniugi e non anche nell’interesse superiore della famiglia. Alla luce di tali considerazioni, riprendendo un’analisi già svolta ( 78 ), si possono, quindi, enumerare i diversi modi in cui il principio di ( 77 ) Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto alla luce della sentenza n. 2954/2003, cit., 582; Bernardo, Rifiuto del coacquisto da parte di coniuge nel regime di comunione legale, cit., 376; Dogliotti, La regolamentazione degli acquisti compiuti tra i coniugi in regime di comunione legale, cit., 318. ( 78 ) Ci si riferisce a Laurini, L’esclusione parziale dalla comunione legale, cit., 1076, il quale però giunge a conclusioni diverse rispetto a quelle del presente studio. Come nel testo, invece, v. Montesano, Rifiuto del coacquisto. Altre ipotesi di esclusione di un bene dalla comunione legale e riconoscimento dell’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali familiari, cit., XCII s. NGCC 2006 - Parte seconda libertà negoziale dei coniugi si atteggia nel regime di comunione legale dei beni. I coniugi possono: a) ridurre in via programmatica l’oggetto della comunione legale, attraverso la stipula di una convenzione matrimoniale; b) escludere dalla comunione cespiti (di qualsiasi natura) che già ne facciano parte, senza nulla stabilire per il futuro; c) impedire che un determinato bene, che deve essere acquistato da uno dei due coniugi, entri in comunione. Quanto detto risulta conforme alla funzione precipua della comunione legale, non in contrasto con la lettera della legge e costituisce esplicazione dei principi dell’autonomia negoziale e dell’intangibilità dell’altrui sfera giuridica patrimoniale. In conclusione, quindi, il sistema legale non deve essere inteso «come una prigione» e, per utilizzare un’efficace espressione, ciascun coniuge «non può essere considerato “prigioniero del suo diritto”» ( 79 ). ( 79 ) Gabrielli, Acquisto in proprietà esclusiva di beni immobili o mobili registrati da parte di persona coniugata, cit., 665. 503 LE NOZIONI DI STABILE CONVIVENZA E DI CONVIVENZA NELLA DISCIPLINA DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, DELL’INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE di Umberto Roma Sommario: 1. La «persona stabilmente convivente» e i «conviventi del beneficiario» nel Titolo XII del Libro I del codice civile. – 2. Insoddisfacenti risultati dell’interpretazione letterale. – 3. L’ausilio offerto dall’interpretazione sistematica. – 4. L’interpretazione teleologica per una rilettura delle locuzioni codicistiche: il «convivente paraconiugale» ed i «coabitanti col beneficiario». 1. La «persona stabilmente convivente» e i «conviventi del beneficiario» nel Titolo XII del Libro I del codice civile. Fra le novità introdotte nel Titolo XII, Libro I, del codice civile ad opera della l. 9.1.2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), compare un frequente riferimento alla convivenza, sia mediante l’espressione, inedita nel linguaggio codicistico, «persona stabilmente convivente», sia mediante il participio presente «conviventi», inedito anch’esso non già perché impiegato in funzione di sostantivo, ma in quanto figurante come sostantivo plurale ( 1 ). ( 1 ) In funzione di sostantivo, ma al singolare, il participio presente del verbo convivere ha, invece, fatto ingresso, per la prima volta, nel Libro I del codice civile agli artt. 330, comma 2o, e 333, comma 1o, ad opera della l. 28.3.2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), e, in seguito, agli artt. 342 bis e 342 ter, introdotti dalla l. 4.4.2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari); sul significato di tale participio nelle 504 Nel Capo II, «Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale», la locuzione «persona stabilmente convivente» ricorre in forma espressa due volte: nell’art. 417, che individua i soggetti legittimati alla domanda di interdizione ed inabilitazione, ove figura tra il coniuge ed i parenti entro il quarto grado, e nell’art. 426, che, nello stabilire che nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dall’inabilitato oltre dieci anni, fa eccezione per alcuni soggetti: il coniuge, la persona stabilmente convivente, gli ascendenti, i discendenti. La persona stabilmente convivente rileva, tuttavia, implicitamente anche agli effetti del comma 3o dell’art. 424. Questa disposizione, orientando il giudice tutelare nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato, dispone che si deve individuare «di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati dall’articolo 408»; quest’ultimo, a sua volta, menziona la persona stabilmente convivente con il beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Nel Capo I, «Dell’amministrazione di sostegno», il riferimento alla persona stabilmente convivente è operato in forma implicita dall’art. 406, comma 1o, che legittima al ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, oltre allo stesso beneficiario, «i soggetti indicati nell’art. 417». La «persona stabilmente convivente» figura, invece, testualmente nell’art. 408, tra i soggetti che il giudice tutelare deve preferire nella scelta dell’amministratore di sostegno, in assenza di una designazione compiuta dallo stesso interessato «in previsione della propria eventuale fu- disposizioni indicate, sia consentito il rinvio a Roma, Convivenza e coabitazione, Cedam, 2005, 314 ss. NGCC 2006 - Parte seconda Stabile convivenza e convivenza nell’amministrazione di sostegno tura incapacità» ovvero quando «gravi motivi» consiglino la nomina all’incarico di persona diversa da quella indicata dall’interessato; nell’art. 410, comma 3o, per stabilire, analogamente all’art. 426, che il convivente stabile è tenuto a continuare nello svolgimento dell’incarico oltre dieci anni; nell’art. 411, comma 3o, che assicura, «in ogni caso», la validità delle disposizioni testamentarie e delle convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia, appunto, persona «chiamata alla funzione in quanto con lui [il beneficiario] stabilmente convivente». Deve, inoltre, segnalarsi che l’art. 407, dettagliando il contenuto del ricorso, prescrive che siano in esso indicati il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, – oltre che del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli – dei «conviventi» del beneficiario. Come si vedrà, l’impiego del participio conviventi, che figura in questa sola disposizione, fornirà, nel confronto reciproco con la locuzione «persona stabilmente convivente» e con il concorso di rilievi sistematici e teleologici, argomento per la determinazione del significato di quest’ultima. Al termine della rassegna di questi articoli e prima di tentare l’interpretazione delle espressioni descritte, merita osservare che la novità del loro uso da parte del legislatore non si limita al profilo linguistico sopra indicato, ma ben prima si staglia per la comparsa tra i soggetti coinvolti, a vario titolo (segnatamente come legittimati al ricorso e designabili alla funzione di rappresentante legale e assistente), nella disciplina delle incapacità, di persone individuate, qualificate per il fatto della convivenza con il «disabile». Il riformatore ha, cioè, tipizzato, sia pure con contorni difficilmente definibili (e inevitabilmente rimessi all’interprete), una nuova categoria fondata sulla convivenza, affiancandola alle categorie connotate dal vincolo di coniugio, parentela e affinità. Stabilire in concreto quando un soggetto possa dirsi «persona stabilmente convivente», cioè, in altri termini, definire il significato giuridico dell’espressione «persona stabilmente convivente» solo in apparenza può sembrare operazione di immediata eseguibilità ( 2 ). ( 2 ) Dei dubbi interpretativi e dei problemi di acNGCC 2006 - Parte seconda A complicare la prospettiva stanno, infatti, da un lato, il dubbio che il legislatore abbia inteso schiacciare l’accezione giuridica della parola convivenza sul suo significato comune di condivisione di vita spirituale e materiale tra i conviventi; dall’altro, la neutralità che l’espressione, in sé e per sé considerata, indubbiamente presenta, non prestandosi ad evocare in modo esclusivo il «compagno di vita» (cioè il convivente paraconiugale o more uxorio), ma potendo abbracciare ogni soggetto che si trovi in una relazione di prossimità fisico-spaziale ed affettiva. Ancora, nell’ipotesi in cui s’intendesse sostenere senz’altro che l’espressione impiegata si riferisce al convivente paraconiugale, ulteriori questioni, e di portata generale, si porrebbero, essendosi limitato il legislatore a connotare la convivenza col requisito della stabilità, che, a sua volta, ha sollevato rilievi dubbiosi ( 3 ). A questo proposito, deve osservarsi che negli ultimi tempi la legislazione moltiplica i casi in cui il convivente è assunto come titolare di situazioni e destinatario di effetti giuridici e la convivenza quale presupposto per la produzione di tali effetti. Gli interventi, in passato, circoscritti alla legislazione collegata, si sono di recente estesi al codice civile negli articoli 330, comma 2o, 333, comma 1o, ad opera dell’art. 37 della l. 28.3.2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), negli articoli 342 bis e 342 ter, ad opera certamento che può generare il riferimento legislativo alla stabile convivenza hanno avvertito, Cian, L’amministrazione di sostegno nel quadro delle esperienze giuridiche europee, in Riv. dir. civ., 2004, II, 481 ss., ivi, 493; Napoli, L’interdizione e l’inabilitazione, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, Quaderni di Familia, n. 4, Giuffrè, 2005, 19 ss., il quale avanza, al riguardo, sospetti di illegittimità costituzionale; già prima dell’approvazione della legge, Patti, Introduzione, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, a cura di Patti, Quaderni di Familia, n. 1, Giuffrè, 2002, 26. ( 3 ) Da parte di Patti, Introduzione, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, cit., 26 s., per il quale il parametro temporale può essere, senz’altro, indicativo, ma non sempre sufficiente, rilevando anche altre caratteristiche del rapporto tra i conviventi. 505 Aggiornamenti della l. 4.4.2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), e, da ultimo, negli articoli in esame. Le questioni interpretative si ripropongono ogni volta. Anche per questo, da più parti e da tempo, ci si interroga sull’opportunità di disciplinare organicamente il fenomeno (o, forse, in realtà, i fenomeni ( 4 )) della convivenza, riconducendo ad un disegno unitario e coerente (in un autonomo istituto), almeno ai fini civilistici, la pluralità delle disposizioni che oggi, frammentariamente ed episodicamente, considerano il convivente ( 5 ). Credo, tuttavia, che, prescindendo da questo progetto, sino ad ora rivelatosi irrealizzabile, la scelta di non rimettere all’interprete (ad ogni singolo giudice) l’individuazione degli elementi essenziali della convivenza possa compiersi con un meccanismo legislativo di più agevole attuazione, anche sul piano politico, analogamente a quanto sperimentato in ordinamenti vicini ( 6 ): l’inserimento nel codice di un articolo contenente la definizione della convivenza di fatto. L’eventuale futuro inserimento nel codice di nuove disposizioni contemplanti convivente e convivenza, ove accompagnato dal rinvio all’ipotizzato articolo definitorio, varrebbe ad elidere in radice almeno la questione – posta (anche) dagli arti- ( 4 ) V., infatti, Del Prato, Patti di convivenza, in Familia, 2002, 959 ss., che descrive la pluralità dei modelli di convivenza; ivi amplissimi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. ( 5 ) V., da ultimo, la considerazione di Bonilini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, Cedam, 2005, 133 s., e Id., Convivente more uxorio, «conviventi», amministrazione di sostegno, in Familia, 2005, 218 s., occasionata proprio dalla menzione della convivenza nella l. n. 6/2004. ( 6 ) Il riferimento è all’ordinamento francese, che, con la l. n. 99-944 del 15.11.1999, istitutiva del Pacte civil de solidarité, ha inserito nel libro I del code il titolo XII «Du pacte civil de solidarité et du concubinage», composto dal chapitre premier, «Du pacte civil de solidarité» e dal chapitre deuxième, «Du concubinage». Quest’ultimo comprende il solo art. 515-8, cui è affidata la definizione di concubinage, con lo scopo di precisare, a fronte del contrario orientamento giurisprudenziale, che il concubinage comprende anche le coppie omosessuali. Per una prima informazione, Cornu, Droit civil. La famille, 8a ed., Montchrestien, 2003, 82 ss. 506 coli in esame – se con quei termini si intende la sola convivenza paraconiugale od ogni forma di convivenza. 2. Insoddisfacenti risultati dell’interpretazione letterale. Venendo ora alla definizione del significato dell’espressione «persona stabilmente convivente», va preliminarmente escluso che esso possa diversificarsi nelle diverse disposizioni in cui compare. L’identità di significato in ciascuna di esse è imposto dall’identità della formulazione linguistica rigorosamente osservata dal legislatore in tutti gli articoli in esame: 408, 410, 411, 417 e 426. A favore di questa prospettiva, metodologica ed interpretativa ad un tempo, milita pure la circostanza che la stessa l. n. 6/2004 non ha mancato di considerare il fatto della convivenza anche con un’espressione diversa da quella contenuta negli articoli appena indicati. Nell’art. 407, infatti, si menzionano i «conviventi del beneficiario» ( 7 ). I criteri di interpretazione letterale e funzionale fondano la convinzione che l’area semantica del termine «conviventi» non coincida con quella sottesa alla locuzione in esame. È, allora, corretto ritenere che se il riformatore avesse inteso escludere l’unicità di significato dell’unica locuzione «persona stabilmente convivente», ripetuta in vari articoli, avrebbe coerentemente adottato formule diverse, così come ha fatto per l’art. 407. I primi commenti alla legge hanno indagato il senso della formula considerandola, soprattutto, nel combinato disposto degli artt. 406 e 417, in materia di legittimazione al ricorso, e nell’art. 408. Si profilano, come era perfettamente prevedibile, due orientamenti di fondo. Il primo, definibile in negativo per comprendervi unitariamente le diverse articolazioni, esclude in sostanza che l’espressione legislativa ( 7 ) Il particolare è segnalato anche da Cian, L’amministrazione di sostegno nel quadro delle esperienze giuridiche europee, cit., 493, e da Delle Monache, Prime note sull’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, in questa Rivista, 2004, II, 45, ed esaminato da Bonilini, in BoniliniChizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 127, 130, e Id., Convivente more uxorio, «conviventi», amministrazione di sostegno, cit., 211, 213 s. NGCC 2006 - Parte seconda Stabile convivenza e convivenza nell’amministrazione di sostegno rimandi esclusivamente al convivente more uxorio. A favore di tale interpretazione si invoca la genericità della formula, sufficiente a comprendere un amico, un convivente eterosessuale od omosessuale ed anche altre ipotesi ( 8 ). In termini generali e prescindendo dall’esemplificazione, vi è chi intende la locuzione come riferita a chiunque risieda stabilmente con la persona nel cui interesse viene proposto il ricorso ( 9 ) e, finanche, a chiunque coabiti ( 10 ) con essa. Queste prospettazioni finiscono con il circoscrivere il significato del verbo convivere alla mera condivisione dello stesso tetto, alla stregua del significato etimologico del verbo coabitare, ritenendo implicitamente irrilevante qualsivoglia relazione di ordine affettivo. Altri, invece, richiede che tra i conviventi vi siano «legami (ad esempio parentali o di amicizia) particolarmente significativi» ( 11 ) o che la convivenza sia comunque contrassegnata da «vincoli di solidarietà e di mutuo aiuto» ( 12 ). ( 8 ) Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Giuffrè, 2004, 68. ( 9 ) M. Moretti, in Rossetti-M. Moretti-C. Moretti, L’amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, Ipsoa, 2004, 51. ( 10 ) Campese, L’istituzione dell’amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, in Fam. e dir., 2004, 132, nt. 31, il quale premette che il «nuovo testo dell’art. 417 non richiede una convivenza more uxorio». Analogamente, Malavasi, L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Notariato, 2004, 324, nt. 55, per il quale persona stabilmente convivente «può essere chiunque (anche un amico) e, quindi, a maggior ragione, può (o deve ?) essere letta come una apertura del legislatore verso la c.d. “famiglia di fatto”». Bonilini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 129, il quale ritiene che la formula comprenda «non solo il soggetto che conviva more uxorio con l’interessato all’amministrazione di sostegno, ma anche chi abbia in atto, con lo stesso, una stabile convivenza non di tipo coniugale, com’è a dirsi, ad esempio, della domestica o della persona amica, che semplicemente coabiti con detto soggetto». ( 11 ) F. Danovi, Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, in Riv. dir. proc., 2004, 800. ( 12 ) Così, con riguardo all’art. 408, Ferrando, Il beneficiario, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, cit., 44. In questo senso sembra anche NGCC 2006 - Parte seconda In conclusione, secondo questo orientamento estensivo, la formula usata dal legislatore rinvia, senz’altro ed anzitutto, alla convivenza c.d. paraconiugale, ma è, nel contempo, idonea ad includere ogni convivenza contrassegnata da legami affettivi o solidaristici o lavorativi ( 13 ), e, Delle Monache, Prime note sull’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 45, il quale, nell’esame dell’art. 408, dubita se la locuzione si riferisca «solamente alle convivenze, omo o eterosessuali, di tipo matrimoniale o invece anche a diverse situazioni», esclude implicitamente che queste possano ricondursi alla mera condivisione dello stesso tetto, affermando che devono essere «pur sempre caratterizzate dalla sussistenza di un consortium vitae che leghi tra loro le persone che coabitano». ( 13 ) Chizzini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 340, considera persona stabilmente convivente anche «colui che è incaricato delle cure quotidiane del beneficiario». Sull’inclusione del lavoratore che, in forza del rapporto di lavoro, conviva con il destinatario della misura di protezione (ad es., la domestica), Bonilini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 129, 132, il quale, tuttavia, dubita che l’espressione legislativa possa intendersi in senso così ampio anche nell’art. 410, comma 2o, relativo alla durata dell’incarico di amministratore di sostegno anche oltre i dieci anni. Se, infatti, è «pienamente comprensibile» la scelta legislativa di non prevedere una durata massima dell’incarico quando esso sia stato affidato a coloro che «vivono, col beneficiario, un vincolo familiare intenso, com’è a dirsi per il coniuge e la persona stabilmente convivente, allorché si tratti di persona che vive, con lo stesso, una relazione affettiva, e per gli ascendenti e i discendenti» (ivi, 290), l’art. 410, comma 2o, «potrebbe rivelarsi, in concreto, non applicabile» ove per persona stabilmente convivente s’intendesse «non solo chi conduca, con il beneficiario, una convivenza paraconiugale, ma, altresì, chi ne condivida, stabilmente, l’ambiente di vita, com’è a dirsi, ad esempio, per la domestica» (ivi, 290, nt. 77). Mi pare che la perplessità di Bonilini si fondi, in sostanza, sulla considerazione della ratio del comma 2o dell’art. 410 (comune, del resto, a quella dell’art. 426): analogamente all’art. 426, contenere la durata dell’incarico di amministratore entro dieci anni risponde all’esigenza di non limitarne, oltre modo, la libertà in un impegno gravoso ed assorbente, com’è quello di provvedere all’assistenza di una persona priva di autonomia, ed oltre tutto gratuito (così, con riguardo all’art. 426, Napoli, L’infermità di mente, l’interdizione, l’inabilitazione, 507 Aggiornamenti secondo una più estrema (e, forse, ardita) lettura, finanche la mera coabitazione. Riguardo a nel Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1995, sub art. 426, 257). L’eccezione, già prevista dall’art. 426, per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti è stata spiegata in ragione della «solidarietà familiare, che prevale sull’interesse ad essere liberato dall’incarico» (Stella Richter-Sgroi, Filiazione. Tutela degli incapaci. Alimenti. Atti dello stato civile, nel Commentario Utet, Utet, 1967, 667; Napoli, L’infermità di mente, l’interdizione, l’inabilitazione, cit., sub art. 426, 257; Scardulla, voce «Interdizione (dir. civ.)», in Enc. del dir., XXI, Giuffrè, 1971, 951, non diversamente, giustifica la previsione «in considerazione dei vincoli affettivi e del dovere di assistenza verso l’interdetto»). Se questa è la ratio dell’eccezione prevista per coniuge, ascendenti e discendenti contenuta nell’art. 426 e se essa è comune all’art. 410, comma 2o, è da ritenere che l’inserimento della «persona stabilmente convivente» nelle due disposizioni presupponga un’assimilazione tra il vincolo di coniugio e di parentela in linea retta ed il fatto della stabile convivenza tra il destinatario della specifica misura di protezione ed il tutore, il curatore, l’amministratore di sostegno. Alla qualificata intensità del legame coniugale e di parentela, cui si accompagna un complesso di doveri solidaristici (si pensi all’obbligo alimentare), deve corrispondere un’analoga pregnanza della stabile convivenza. Intendendo l’espressione «persona stabilmente convivente» in modo da comprendervi soggetti ulteriori rispetto al convivente paraconiugale si contraddice la ratio delle due disposizioni: ciò è sicuro ove si includa il mero coabitante o chi coabiti per ragioni di lavoro, assai probabile se si comprenda colui che coabiti animato da vincolo affettivo od amicale. Se non può escludersi che questi coabitanti siano, nel singolo caso, disposti a proseguire nel munus publicum, resta pur sempre che le disposizioni vanno interpretate in termini oggettivi e guardando alla normalità delle situazioni, dalla quale sembra sfuggire la possibilità di esigere una (gratuita) dedizione solidaristica ultradecennale in chi stabilmente coabiti in quanto domestico o amico. Devono aggiungersi due osservazioni di ordine sistematico. La prima, relativa a ciascuna delle due disposizioni considerate (artt. 411, comma 2o, e 426), concerne la collocazione testuale della locuzione «persona stabilmente convivente» nell’enumerazione dei soggetti tenuti a continuare nello svolgimento della funzione oltre i dieci anni: essa segue il coniuge e precede ascendenti e discendenti; ciò evoca l’idea di un legame tra beneficiario, interdetto ed inabilitato ed amministratore, tutore e curatore più 508 quest’ultima soluzione interpretativa può osservarsi che essa presuppone un impiego non rigoroso del verbo convivere, prossimo a quello del linguaggio comune ( 14 ), ma certamente criticabile nel codice civile. Seguire la tesi che, in ultima analisi, assimila convivenza e coabitazione impone, a rigore, la giusta conclusione secondo cui, «se questa è la volontà del legislatore, più accóncia sarebbe stata l’espressione “persona stabilmente coabitante”, dato che, nel linguaggio giuridico, l’espressione “persona stabilmente convivente” allude, con immediatezza, alla condivisione di vita spirituale e materiale simile a quella fondata sul matrimonio» ( 15 ). Il secondo orientamento interpretativo, che appare minoritario, reputa che il significato della locuzione in esame vada circoscritto al convivente more uxorio ( 16 ), specificandosi da prossimo a quello del legame coniugale tanto da anteporlo alle altre categorie; se la convivenza non avesse dovuto assumere l’intensità propria dell’unione paraconiugale, verosimilmente il legislatore avrebbe posposto la persona stabilmente convivente ad ascendenti e discendenti, come ha fatto nell’art. 407, comma 1o. La seconda osservazione concerne i rapporti tra i due articoli in esame e gli altri in cui compare l’espressione che ci occupa. La dottrina che con maggiore analisi ne ha esaminato il significato e propende per la descritta interpretazione estensiva ha rivelato come questa potrebbe rivelarsi, in concreto, non applicabile nell’art. 411 (ma analoghe considerazioni valgono per l’art. 426). Ciò significa, allora, che in tali articoli la portata semantica dell’espressione è (dovrebbe essere) diversa da quella che la medesima assume negli altri (artt. 408, 411, 417), il che, per quanto è possibile, dovrebbe essere evitato ed è evitabile se, come si vedrà, la si intende riferita al solo convivente paraconiugale. ( 14 ) La lingua comune ammette una sovrapponibilità unilaterale di significato tra il verbo convivere ed il verbo coabitare. Se il primo, infatti, può esprimere sia l’idea di condivisione di vita, comprensiva anche dalla coabitazione, sia, in un’accezione ristretta, la mera coabitazione, il secondo esaurisce la sua portata semantica nella condivisione dell’abitazione: sul punto, v. Roma, Convivenza e coabitazione, cit., 1. ( 15 ) Così Bonilini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 130. Il corsivo è mio. ( 16 ) Con riguardo all’art. 417, Naddeo, in AmNGCC 2006 - Parte seconda Stabile convivenza e convivenza nell’amministrazione di sostegno taluno che la convivenza paraconiugale può essere anche omosessuale ( 17 ). Questa tesi sembra maggiormente persuasiva rispetto a quella sopra descritta e trova conforto in ragioni letterali, sistematiche e teleologiche. L’argomento letterale, che in verità non sembra offrire un’indiscutibile valenza dimostrativa, si sostanzia nelle considerazioni appena descritte: il termine convivenza ed il verbo convivere rimandano con immediatezza, anche nella lingua comune, all’idea di condivisione di vita, intesa quest’ultima sia nella componente materiale, come comune gestione ed organizzazione del tempo, dello spazio abitativo, dell’attività di ciascuno dei conviventi, sia nella componente spirituale, come reciproco legame affettivo-sentimentale e volontaristico. Anche nel linguaggio giuridico, quando il verbo convivere è impiegato al participio presente singolare in funzione di sostantivo (o, come nei casi che ci occupano, in funzione di aggettivo del sostantivo persona), è corretto riconoscervi l’accezione prima e piena di condivisione di vita; solo quando ragioni di ordine sistematico e funzionale ostacolino questo esito interpretativo si dovrà procedere nell’operazione ermeneutica per accertare se il verbo vada, ministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, a cura di Autorino Stanzione-Zambrano, Ipsoa, 2004, 240, e con riguardo all’art. 426, 253; relativamente all’art. 408, Zambrano, ibidem, 155. Così sembra anche Tommaseo, Il procedimento di ammissione all’amministrazione di sostegno, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, a cura di Patti, cit., 146, il quale, a proposito della legittimazione ad agire conferita dall’art. 406, mediante il rinvio all’art. 417, anche alla persona stabilmente convivente, osserva: «si tratta di un’importante novità, ulteriore manifestazione d’una tendenza, ormai inarrestabile, a dare rilevanza giuridica alla famiglia di fatto nella sua accezione più vasta, comprensiva d’ogni forma di stabile convivenza» ( 17 ) Tommaseo, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, cit., 187, nt. 23: «Non vi è dubbio che la formula ricomprenda anche le convivenze omosessuali, salvo in ogni caso stabilire, in concreto, se queste o altre forme di convivenza presentino il requisito obiettivo della stabilità». NGCC 2006 - Parte seconda piuttosto, assunto nell’accezione ristretta di coabitazione. La preferenza per quella che si è detta accezione prima e piena dovrebbe poi essere avvalorata dalla considerazione che un legislatore linguisticamente preciso può impiegare il verbo coabitare, anziché il verbo convivere, per designare la mera condivisione dell’unità abitativa. Percorrere la via dell’analisi della proprietà linguistica del legislatore, ipotizzando la correttezza dell’impiego di verbi e vocaboli nei singoli casi, non può, tuttavia, costituire metodo esclusivo ed appagante dell’attività di interpretazione. In conclusione, il criterio letterale, «del significato proprio delle parole», non è decisivo ai fini della tesi che si sostiene. Esso orienta immediatamente l’interprete verso il nucleo più pregnante dell’area semantica del verbo convivere, cioè la condivisione di vita, ma non la specifica di per sé, ulteriormente, come condivisione di vita secondo il modello matrimoniale (o more uxorio o paraconiugale). 3. L’ausilio offerto dall’interpretazione sistematica. A questo risultato concorre, con maggiore attitudine persuasiva, il criterio di interpretazione sistematica applicato ad ogni singola disposizione in cui figura la formula in esame, sia valutando quest’ultima «secondo la [sua] connessione» con le altre parti della disposizione, sia confrontando l’insieme degli artt. 408, 410, 417 e 426 (nonché 406 e 424, in quanto richiamanti rispettivamente gli artt. 417 e 408) con l’art. 407 e, segnatamente, con il suo comma 1o, dove si menzionano i «conviventi del beneficiario». Quanto al primo profilo, non può passare inosservata la circostanza che, in tutti gli articoli in cui compare testualmente, l’espressione persona stabilmente convivente segue immediatamente il termine coniuge e, di più, nell’art. 408, il «coniuge che non sia separato legalmente». Negli artt. 408, 410, 417 e 426, il legislatore individua alcuni soggetti ed alcune categorie di soggetti legati alla persona «priva in tutto o in parte di autonomia» dal vincolo giuridico di coniugio, parentela e affinità; l’art. 408, comma 1o, vi affianca, a conclusione dell’enumerazione, un soggetto – quello designato in vista della 509 Aggiornamenti possibile nomina ad amministratore dal genitore superstite del beneficiario dell’amministrazione – che non necessariamente è parente od affine; l’art. 417, dal canto suo, chiude l’elenco con il tutore e il curatore, quali soggetti investiti di munus publicum nell’interesse dell’incapace ( 18 ), ed il pubblico ministero, in quanto «figura esponenziale di un interesse pubblico alla protezione dell’incapace» ( 19 ). Ora, non può ritenersi casuale la scelta di collocare, in quattro articoli, la persona stabilmente convivente subito dopo il coniuge, facendola precedere, in tre dei quattro articoli ( 20 ), ai soggetti vincolati al destinatario delle misure di protezione da parentela (e, nell’art. 417, nonché nell’art. 406 per il richiamo all’art. 417, affinità). Ciò concorre a fondare l’opinione che le norme in esame operino un’assimilazione tra il rapporto di coniugio e quello esistente tra l’incapace (o il beneficiario dell’amministrazione) e la persona stabilmente convivente con lui. Deve, allora, trattarsi di una situazione di fatto contrassegnata da intensità e pregnanza tali da giustificarne l’anteposizione a quei rapporti di prossimità che il legislatore, «sulla base di una valutazione tipica» ( 21 ), riconosce alla parentela (e all’affinità). Se va escluso, in modo categorico, che tale situazione possa ritenersi integrata dal fatto neutro della me- ( 18 ) La legittimazione del tutore si riferisce all’ipotesi in cui l’interdicendo o l’inabilitando sia un minore sottoposto a tutela perché privo di genitori esercenti la potestà. La legittimazione del curatore presuppone che si chieda l’interdizione di un inabilitato o di un minore emancipato: v. Scardulla, voce «Interdizione (dir. civ.)», cit., 937, nt. 25 e 26. ( 19 ) Napoli, L’infermità di mente, l’interdizione, l’inabilitazione, cit., sub art. 417, 172; Pescara, Tecniche privatistiche e istituti di salvaguardia dei disabili psichici, nel Trattato Rescigno, 4, Utet, 1997, 818. V., infatti, l’art. 73, comma 1o, del d.r. 30.1.1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), che annovera, tra le attribuzioni generali del pubblico ministero, la tutela dei diritti degli incapaci. ( 20 ) Nell’art. 411, comma 3o, coniuge e persona stabilmente convivente seguono la menzione del «parente entro il quarto grado». ( 21 ) Con riguardo all’individuazione dei soggetti legittimati alla domanda di interdizione ed inabilitazione, Pescara, Tecniche privatistiche e istituti di salvaguardia dei disabili psichici, cit., 818. 510 ra condivisione della stessa abitazione (cioè dalla coabitazione), altrettanto è a dirsi, senza timore di discostarsi dalla comune valutazione sociale e dall’id quod plerumque accidit, ove al fatto della coabitazione si accompagni un rapporto amicale, lavorativo od anche genericamente affettivo che, tuttavia, in quest’ultimo caso, non assuma i caratteri della convivenza more uxorio. È, allora, ragionevole concludere che la locuzione in esame va interpretata esaurendo la sua portata al convivente paraconiugale. L’altro profilo di interpretazione sistematica si incentra sul confronto degli articoli 408, 410, 417 e 426 (nonché 406 e 424, in quanto richiamanti rispettivamente gli artt. 417 e 408) con l’art. 407. Il comma 1o dell’art. 407, specificando il contenuto del ricorso per l’attivazione dell’amministrazione, prescrive di indicare il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. La disposizione ricalca, sia pure con diversità, quella dell’art. 712, comma 2o, cod. proc. civ., sul contenuto del ricorso per interdizione ed inabilitazione, che fa obbligo al ricorrente di indicare nome, cognome e residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando. È corrente in dottrina l’opinione secondo cui l’indicazione in ricorso dei soggetti menzionati dall’art. 407, comma 1o, è funzionale alla successiva attività istruttoria del giudice tutelare, il quale potrà sentirli ed interrogarli come «utili informatori» sulla situazione e le condizioni del beneficiario ( 22 ). L’assunto è convin- ( 22 ) Chizzini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 345; Tommaseo, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, a cura di Patti, cit., 200, 203; vi è, tuttavia, chi ritiene che fine della norma sia quello di «(...) fornire sin dall’inizio del procedimento al giudice le indicazioni utili per la scelta dell’amministratore di sostegno»: Zambrano, in Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, a cura di Autorino Stanzione-Zambrano, cit., 144. NGCC 2006 - Parte seconda Stabile convivenza e convivenza nell’amministrazione di sostegno cente; tuttavia la disciplina procedimentale, ripartita tra l’art. 407 cod. civ. e gli artt. 712, 713 e 720 bis cod. proc. civ., è assai male congegnata, sia per il continuo rinvio da un articolo all’altro del codice civile (dall’art. 407 all’art. 406, e da questo all’art. 417) sia per la tecnica dell’art. 720 bis cod. proc. civ., che dichiara applicabili al procedimento di amministrazione alcuni articoli di quello per interdizione «in quanto compatibili». Ciò si ripercuote (anche e) proprio sulla nozione di «conviventi del beneficiario» e sul ruolo che va loro riconosciuto nella procedura per l’amministrazione. L’art. 713 cod. proc. civ., adattato a quest’ultima ( 23 ), dispone che il giudice tutelare fissa con decreto in calce al ricorso l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente, del potenziale beneficiario «e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili»; ricorso e decreto sono notificati, a cura del ricorrente ( 24 ), al potenziale beneficiario ed alle persone indicate nel ricorso. L’art. 714 cod. proc. civ. prevede che all’udienza, l’istruttore, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando e «sente il parere delle altre persone citate». Questo articolo non è, però, tra quelli dichiarati applicabili, dall’art. 720 bis, al procedimento per l’amministrazione In luogo di esso dispone l’art. 407, comma 3o, cod. civ. ( 25 ), giusta il quale il «giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informa( 23 ) Per l’osservanza dell’iter disegnato dall’art. 713 nel procedimento di amministrazione, Tommaseo, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, cit., 199 s. ( 24 ) Così Tommaseo, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, cit., 199; Chizzini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 354, ritiene, invece, che la notifica vada disposta dallo stesso giudice tutelare. ( 25 ) Osserva Tommaseo, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, cit., 202, che la «disciplina della fase istruttoria e, in particolare, quella dei mezzi istruttori che il giudice può utilizzare per la formazione del proprio convincimento, è integralmente regolata dal nuovo testo dell’art. 407 c.c.». Peraltro, l’udienza fissata dal giudice tutelare NGCC 2006 - Parte seconda zioni e sentiti i soggetti di cui all’art. 406». Questi ultimi sono, in forza del rinvio operato dal comma 1o dello stesso articolo all’art. 417, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore o il curatore, nonché, ai sensi del comma 3o dell’art. 406, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona ( 26 ). È subito evidente, allora, che non vi è piena coincidenza tra i soggetti che vanno indicati nel ricorso ex art. 407, comma 1o, e sono destinatari della notifica ex art. 713 cod. proc. civ. per la comparizione davanti al giudice tutelare, e quelli che (possono essere) sentiti dal giudice tutelare ex art. 407, comma 3o. La coincidenza è solo parziale: da un lato, non devono, infatti, essere menzionati nel ricorso i parenti entro il quarto grado che non siano fratelli, ascendenti o discendenti, né gli affini entro il secondo, né l’eventuale tutore o curatore ( 27 ); dall’altro lato, devono essere indicati i conviventi del beneficiario, che però non figurano tra i soggetti che il giudice tutelare sente ai sensi dell’art. 407, comma 3o, fra i quali, invece, è compresa, per effetto del duplice rinvio dall’art. 407 all’art. 406 e da questo all’art. 417, la persona stabilmente convivente. Confusione ed incertezze maggiori erano difficilmente immaginabili! Che cosa deve intendersi per «conviventi del beneficiario»? Secondo un avviso dottrinale, il riferimento con il proprio decreto è, ad un tempo, sia di comparizione che di trattazione (ivi, 201). ( 26 ) La serie di rinvii, dall’art. 406, all’art. 407 e da questo all’art. 417, complica enormemente l’individuazione dei soggetti che vanno sentiti dal giudice tutelare e pongono svariati dubbi; a giudizio di Chizzini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 345 s., si deve ritenere che il rinvio dall’art. 407 all’art. 406 «sia mal formulato e non abbia inteso coinvolgere tutti i soggetti di cui all’art. 417 cod. civ. ma solo quelli di cui all’ultimo comma dell’art. 406, la cui indicazione altrimenti non avrebbe senso». ( 27 ) Salvo ritenere operante anche il comma 2o dell’art. 712 cod. proc. civ., la cui applicabilità non sembra però compatibile con l’art. 407, comma 1o, cod. civ., che è specificamente previsto per il procedimento di amministrazione. 511 Aggiornamenti al plurale operato dall’art. 407, comma 1o, andrebbe volto al singolare, essendo chiaro che il legislatore voleva riferirsi alla «persona stabilmente convivente»; quella stessa che è legittimata al ricorso, dal combinato disposto degli artt. 406 e 417, e designabile preferibilmente all’ufficio di amministratore di sostegno ex art. 408 ( 28 ). Altri sostengono che il participio «conviventi» comprende ogni soggetto che condivida l’abitazione con il potenziale beneficiario. È interessante, al riguardo, sottolineare che i fautori di questa interpretazione leggono il verbo convivere nella sua accezione ristretta di coabitare ( 29 ). Quest’ultima tesi sembra preferibile in considerazione del fine del comma 1o dell’art. 407 che, come si è detto, è l’individuazione e l’identificazione di soggetti verosimilmente in grado di fornire al giudice tutelare «informazioni utili». È difficilmente contestabile che anche colui che meramente coabiti con il possibile beneficiario, a prescindere o dalle ragioni o dal vincolo che sorreggono la coabitazione, sia in grado di offrire al giudice elementi di valutazione e giudizio sull’opportunità del provvedimento di amministrazione e sulle condizioni personali e patrimoniali del disabile. Se ciò è vero, ritenere che il participio «conviventi» debba sostituirsi con «persona stabilmente convivente» contrasta con lo scopo del comma indicato. ( 28 ) Tommaseo, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, cit., 190. ( 29 ) V., supra, nt. 13, Bonilini, in BoniliniChizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 130, dopo aver premesso che l’art. 407, comma 1o, «non può non legarsi a quella racchiusa nel successivo terzo comma», afferma che quest’ultima «allud[e] all’opportunità di sentire (...) non solo le persone legate da vincolo familiare con l’interessato all’amministrazione di sostegno, fra le quali non può non rientrare anche il convivente more uxorio, ma, altresì, chi semplicemente coabiti con lo stesso, qual è, ad esempio, la domestica»; anche Zambrano, in Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, a cura di Autorino Stanzione-Zambrano, cit., 144, nota che «l’ampia dizione dell’art 407 c.c. (...) sembra pensata per includere nella sua sfera di operatività qualsivoglia soggetto che condivida l’abitazione con il beneficiario». 512 In contrario non sembra si possa addurre che, evitando tale sostituzione correttiva, la «persona stabilmente convivente» non potrà essere destinataria della notifica, prevista dall’art. 713, comma 2o, in vista dell’udienza avanti il giudice tutelare. Infatti, tra i «conviventi del beneficiario» rientra, in primo luogo, proprio la persona con lui stabilmente convivente, intesa come convivente paraconiugale, la quale non può non coabitare col beneficiario. Si può, piuttosto, osservare che i «conviventi del beneficiario» non sono compresi tra coloro che il giudice tutelare «sente» ai sensi dell’art. 407, comma 3o, dato che non figurano nell’elenco contenuto nell’art. 417, cui fa rinvio l’art. 406, comma 1o, richiamato dallo stesso art. 407, comma 3o. È, senza dubbio, singolare che si prescriva di indicare in ricorso i «conviventi del beneficiario», li si renda destinatari della notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al giudice tutelare e, poi, non li si consideri tra i soggetti che il giudice sente prima di provvedere sul ricorso. Può, allora, tale omissione indurre a condividere la tesi sopra descritta che legge l’espressione «convivente del beneficiario» come «persona stabilmente convivente» con esso? La risposta non può che essere negativa: sia perché la disposizione del comma 3o dell’art. 407 non impone al giudice di sentire solo i soggetti di cui all’art. 406, vietando l’audizione di altri, sia, in generale, perché la «legge attribuisce al giudice larghi poteri istruttori ufficiosi» ( 30 ); lo stesso comma, infatti, gli consente di disporre d’ufficio, oltre agli accertamenti di natura medica, «tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione». In conclusione, per «conviventi del beneficiario» devono intendersi coloro che coabitano con il medesimo, ivi compresa «la persona stabilmente convivente» in quanto, di norma, coabitante. Assunta questa interpretazione, va rilevato che quando il legislatore ha inteso riferirsi alla ( 30 ) Tommaseo, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, cit., 203. V. amplius, Chizzini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 355 ss. NGCC 2006 - Parte seconda Stabile convivenza e convivenza nell’amministrazione di sostegno mera coabitazione ha fatto ricorso (discutibilmente, al verbo convivere coniugato) al participio presente plurale «conviventi», senza connotarlo col requisito della stabilità e posponendolo, nell’elenco dell’art. 407, comma 1o, ai soggetti legati da vincolo di coniugio e parentela. La diversità della formulazione rispetto all’espressione «persona stabilmente convivente», se pure non basta da sola, concorre, con gli argomenti letterali e sistematici sopra esposti, ad avvalorare la tesi che quest’ultima locuzione faccia riferimento esclusivamente al convivente paraconiugale. 4. L’interpretazione teleologica per una rilettura delle locuzioni codicistiche: il «convivente paraconiugale» ed i «coabitanti col beneficiario». Vanno, infine, svolte le argomentazioni di natura teleologica sugli artt. 408, 410, 417 e 426 (nonché 406 e 424, in quanto richiamanti rispettivamente gli artt. 417 e 408). Anticipando l’esame della ratio dei singoli articoli ed il risultato cui esso conduce, si può affermare che solo per alcuni di essi s’impone la necessità di intendere per «persona stabilmente convivente» il solo convivente paraconiugale. Per altri non sembra si profili un contrasto tra la relativa ratio e l’interpretazione ampia della formula in esame; tuttavia, in queste ipotesi la scelta dell’interpretazione restrittiva non sembra vulnerare il fine e l’operatività delle disposizioni e conduce, comunque, ad effetti più accettabili, in termini sistematici, di quelli cui si perverrebbe scegliendo di attribuire all’espressione «persona stabilmente convivente» due significati diversi a seconda degli articoli in cui figura. Si sono già considerati ( 31 ) gli articoli 410, comma 2o, e 426, relativi alla durata dell’incarico rispettivamente di amministratore di sostegno e tutore o curatore. Essi impongono il dovere di proseguire in questi munera publica non oltre dieci anni in ragione della gravosità della funzione e della sua gratuità. L’eccezione alla regola, già prevista dall’art. 426 per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, è stata giustificata in forza dei vincoli affettivi e dei doveri solida- ( 31 ) V. supra, nt. 13. NGCC 2006 - Parte seconda ristici che, giuridicamente e socialmente, sono propri del vincolo di coniugio e di parentela. Il riformatore del 2004 ha riprodotto il contenuto dell’art. 426 nell’art. 410, comma 2o, ed ha esteso, in entrambi, l’eccezione della durata ultradecennale alla «persona stabilmente convivente». Permanendo immutate le rationes delle prescrizioni, è, senz’altro, fondato ritenere che l’imposizione del protrarsi di un compito impegnativo e gratuito veda quale esclusivo destinatario un soggetto legato al beneficiario delle tre misure di protezione da un vincolo solidaristico ed affettivo particolarmente intenso, qual è, nella valutazione sociale, quello esistente tra conviventi paraconiugali, Va escluso, invece, che l’eccezione possa giustificarsi in forza del mero fatto della coabitazione o della coabitazione congiunta ad un rapporto affettivo di altra natura o ad un rapporto lavorativo. Del resto, non è inconferente notare che la prosecuzione dell’ufficio (di amministratore di sostegno, tutore o curatore) oltre il decennio non è imposta neppure ai fratelli. L’art. 411, comma 2o, dichiara applicabili all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, gli artt. 596, 599 e 779. L’art. 596 colpisce di nullità le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore ( 32 ). La norma è tradizionalmente spiegata con l’esigenza di assicurare libertà e spontaneità alla volontà testamentaria, essendo il testatore esposto all’eventualità che il tutore si giovi dell’ufficio per influenzarlo a proprio vantaggio ( 33 ). Il cpv. dell’art. 596 fa salve, tuttavia, le disposizioni in favore del tutore e protutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore; in tali casi, si ( 32 ) Qualora siano fatte dopo la nomina del tutore e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendiconto, e ciò sebbene il testatore sia morto dopo l’approvazione. ( 33 ) Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, 3a ed., Giuffrè, 2001, 661; Bigliazzi Geri, Delle successioni testamentarie, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1993, sub art. 596, 189; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, nel Commentario Utet, Utet, 1978, 70; assai diffusamente, F.S. Azzariti - Martinez - G. Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, 7a ed., Cedam, 1979, 335 ss. 513 Aggiornamenti osserva, il legislatore riconduce le disposizioni al vincolo affettivo che lega il testatore al coniuge o ai parenti così individuati anziché all’influenza, in ipotesi, su di quello esercitata a causa della tutela. L’art. 779 prevede la nullità della donazione a favore del tutore o protutore del donante, se fatta prima dell’approvazione del conto o dell’estinzione dell’azione per il rendimento del conto, per l’analoga ragione secondo cui, in tal modo, si fuga il dubbio che «il donatario abbia potuto influire sulla volontà del donante» ( 34 ). L’applicabilità, disposta dall’art. 411, comma 2o, degli artt. 596, 599 e 779 all’amministratore di sostegno trova ragione nel pericolo che «il particolare rapporto che lega l’interessato con l’amministratore possa influire sulla libertà del disponente» ( 35 ). Il comma 3o dell’art. 411, riprendendo la ratio del comma 2o dell’art. 596 ed ampliandone, nel contempo, il contenuto ( 36 ), dichiara che ( 34 ) F.S. Azzariti - Martinez - G. Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, cit., 791. Nello stesso senso, Giannattasio, Delle successioni. Divisione-Donazione, nel Commentario Utet, Utet, 1980, 242; v. pure, A. Palazzo, Le donazioni, nel Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1991, sub art. 779, 177 e 179; anche Torrente, La donazione, nel Trattato Cicu-Messineo, XXII, Giuffrè, 1956, 382, ragiona del «sospetto di pressioni e di influenze (...) di ingerenze sull’animo dell’incapace» e (ivi, 381) ritiene che sia la «situazione di inferiorità in cui viene a trovarsi, nei riguardi del tutore e del protutore, il minore divenuto maggiorenne o l’interdetto uscito di tutela» ad aver indotto il legislatore a sancire la particolare norma protettiva dell’art. 779. ( 35 ) Moretti, in Rossetti - M. Moretti - C. Moretti, L’amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, cit., 94. ( 36 ) In un duplice senso: sia perché fa salve, oltre alle disposizioni testamentarie, le «convenzioni», sia perché, sotto il profilo soggettivo, considera i parenti entro il quarto grado (in luogo della menzione tassativa di ascendenti, discendenti, fratello, sorella) e la persona stabilmente convivente chiamata all’ufficio proprio in considerazione di ciò. Sull’ampliamento contenutistico della disposizione dell’art. 411, comma 3o, v. Bonilini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 240 ss., e Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 50 ss. 514 sono «in ogni caso valide» le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore che sia parente entro il quarto grado del beneficiario ovvero che sia coniuge o «persona chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente». Prima di esporre le ragioni per le quali sembra da preferire l’interpretazione di quest’ultima espressione in senso restrittivo, intendendola cioè come riferita al convivente paraconiugale, deve segnalarsi che, secondo una dottrina che ha approfondito l’esegesi dell’art. 411, i commi 2o e 3o di questo articolo dovrebbero ritenersi operanti solo quando l’amministrazione si atteggi in concreto come amministrazione sostitutiva o mista (cioè sostitutiva ed assistenziale insieme) e non quando sia esclusivamente assistenziale. Ciò significa, in altri termini, che l’invalidità delle disposizioni testamentarie e delle convenzioni in favore dell’amministratore opera (o non opera in forza del comma 3o) quando a costui siano stati conferiti poteri di rappresentanza sostitutiva del beneficiario (art. 405, comma 5o, n. 3) o, insieme a questi, anche poteri di assistenza (art. 405, comma 5o, n. 4); se, invece, l’amministratore è destinatario solo di questi ultimi – ciò che lo assimila al curatore ed avvicina il beneficiario all’inabilitato – il beneficiario stesso potrà validamente concludere con l’amministratore qualsivoglia convenzione in materie per le quali ha conservato la capacità così come potrà disporre per testamento e l’amministratore ricevere, prescindendosi, in entrambi i casi, dalla circostanza che quest’ultimo sia parente entro il quarto grado, coniuge o persona stabilmente convivente ( 37 ). Ora sono proprio i casi in cui la persona versa in condizioni di maggiore difficoltà psichica e di bisogno quelli in cui il giudice tutelare conformerà l’amministrazione come amministrazione sostitutiva o mista; correlativamente sono proprio queste, allora, le ipotesi in cui il beneficiario si vede maggiormente esposto a ( 37 ) Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 51; nello stesso senso Bonilini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 239, 243. NGCC 2006 - Parte seconda Stabile convivenza e convivenza nell’amministrazione di sostegno quel pericolo di influenze da parte dell’amministratore che ha suggerito l’applicabilità degli artt. 596 e 779 al nuovo istituto. La scelta di far salve le disposizioni e le convenzioni a favore dell’amministratore che sia parente entro il quarto grado, coniuge o persona chiamata alla funzione in quanto stabilmente convivente col beneficiario si ispira principalmente ( 38 ) alla medesima ratio del comma 2o dell’art. 596: il legislatore ritiene che il beneficiario si sia determinato a tali disposizioni e convenzioni per il legame affettivo che lo lega al coniuge o al convivente paraconiugale ed ai parenti anziché per l’influenza o il condizionamento che costoro possono avere esercitato a causa della funzione di amministratore. Sembra, quindi, che nell’interpretare la formula «persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente» possano valere le considerazioni esposte per l’art. 410: solo un vincolo affettivo di natura ed intensità pari a quello coniugale si rivela coerente con la ratio del regime di favore per l’amministratore destinatario di disposizioni testamentarie e parte delle convenzioni indicate dalla legge. La mera coabitazione o la coabitazione necessitata da un rapporto lavorativo non bastano di per sé a far presumere, nella generalità dei casi che la legge deve considerare, l’esclusione di influenze interessate da parte dell’amministratore di sostegno. Passando all’esame dell’art. 408, relativo alla scelta dell’amministratore di sostegno e richiamato dall’art. 424, in tema di scelta del tutore o del curatore, va ribadita la preferenza per l’interpretazione restrittiva della locuzione «persona stabilmente convivente». Essa figura, dopo il coniuge non separato legalmente, e prima di padre, madre, figlio, fratello, sorella, parente ( 38 ) Sostiene Bonilini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 241, che, in assenza del comma 3o dell’art. 411, il rischio di non poter succedere al beneficiario dell’amministrazione indurrebbe alla messa in atto di svariati espedienti per evitare di essere designati all’ufficio di amministratore (che come si sa è doveroso) proprio da parte di quei soggetti che è, invece, opportuno assumano l’incarico «in quanto maggiormente vicini, specie affettivamente», al beneficiario dell’amministrazione. NGCC 2006 - Parte seconda entro il quarto grado, soggetti tutti che il giudice tutelare deve preferire, «ove possibile», per la nomina all’ufficio, nel caso in cui manchi la designazione autonoma ad opera dello stesso interessato ( 39 ) all’amministrazione ovvero nel caso in cui «gravi motivi» suggeriscano di nominare «altra persona idonea». La dottrina esclude che l’elenco dei soggetti indicati dall’art. 408 esprima una graduatoria preferenziale vincolante per il giudice, essendo, invece, tutti in posizione paritaria ( 40 ). Va segnalato, peraltro, ed è particolare non inconferente per l’indagine, che l’enumerazione dell’articolo, per un verso, esclude gli affini entro il secondo grado (che pure sono legittimati a ricorrere per l’attivazione della misura) e, per altro verso, rispetto al comma 3o dell’art. 424 nel testo anteriore alla l. n. 6/2004, aggiunge fratello e sorella e parenti entro il quarto grado. Il legislatore ha scelto, pertanto, di indicare al giudice il coniuge ed i più stretti parenti del beneficiario, in quanto tutti legati da «un vincolo familiare forte» che fa presumere la loro idoneità alla funzione, «e per la maggiore fiducia che si dovrebbe nutrire nei loro confronti, e per il sentimento di affetto che, meglio di un estraneo dovrebbero assicurare» ( 41 ) al soggetto debole. La valutazione legale tipica si incentra, quindi, sul vincolo di coniugio e parentela; è, allora, coerente con la scelta legislativa ritenere che la stabile convivenza non possa intendersi restrittivamente come semplice coabitazione. È vero, peraltro, che figli, fratelli, e parenti entro il quarto grado non necessariamente coabitano con il beneficiario, per cui anche il semplice fatto materiale della coabitazione di un estraneo rafforza la «prossimità» con quest’ultimo, ( 39 ) Su cui v. Bonilini, La designazione dell’amministratore di sostegno, in Studium iuris, 2004, (prima parte), 1051 ss., (seconda parte), 1209 ss. ( 40 ) Campese, L’istituzione dell’amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, cit., 136; M. Moretti, in Rossetti M. Moretti - C. Moretti, L’amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, cit., 71; Bonilini, in BoniliniChizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 123. ( 41 ) Bonilini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 124. 515 Aggiornamenti va però osservato che sull’eventuale difetto di coabitazione prevale, nella valutazione legale, il rapporto giuridico di parentela con la presunzione descritta che ne segue. Inoltre, e soprattutto, non può tacersi che l’art. 408 richiede che il coniuge «non sia separato legalmente», con ciò esigendo che tra esso ed il beneficiario sussista piena comunione materiale e spirituale. Similmente, dunque, agli effetti della disposizione in esame, non può ritenersi «persona stabilmente convivente» quella che coabiti con il destinatario dell’amministrazione se non sussista un consortium vitae paraconiugale. Va, peraltro, sottolineato che questa interpretazione restrittiva non porta necessariamente ad escludere che anche un coabitante, magari legato da profonda ed antica amicizia con il beneficiario, possa essere designato quale amministratore di sostegno; ma ciò potrà avvenire in forza del comma 4o dell’art. 408, che consente al giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità ed in caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, di chiamare all’incarico «anche altra persona idonea», diversa da quelle indicate nel primo comma. Da ultimo, vanno esaminati l’art. 417 e, in forza del rinvio a questo operato, l’art. 406, in tema di legittimazione alla domanda, rispettivamente, di interdizione o inabilitazione e di amministrazione di sostegno. L’estensione della legittimazione alla «persona stabilmente convivente» costituisce, dopo il conferimento della legitimatio allo stesso soggetto debole (interdicendo, inabilitando, soggetto beneficiario dell’amministrazione), una novità di rilievo della l. n. 6/2004. Con riguardo all’amministrazione di sostegno, l’ampliamento dei legittimati attivi (rispetto alla previgente disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione) è stato giudicato «condivisibile», «stante la opposta funzione degli istituti e la diversa natura d[e]i procedimenti» ( 42 ), sebbene non manchi chi sospetta di illegittimità costituzionale l’attribuzione della legittimazione al convivente, laddove «non viene specificato il limite di rilevanza della convivenza e il sistema di accertamento, che prescinda ( 42 ) Chizzini, in Bonilini-Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 339. 516 da unilaterali e non certe affermazioni» del medesimo ( 43 ). La dottrina maggioritaria interpreta in senso ampio l’espressione «persona stabilmente convivente», escludendo che si tratti solo del convivente more uxorio e comprendendovi, alcuni, anche chi meramente coabiti in modo stabile con il soggetto debole ( 44 ). L’analisi del criterio di selezione dei legittimati di cui si è avvalso il legislatore del 1942 può concorrere a determinare l’ampiezza semantica della locuzione in questione. La dottrina ritiene che, nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione, i soggetti abilitati al ricorso abbiano «un mero potere di meccanica processuale» ( 45 ), volto a stimolare l’accertamento da parte del giudice del suo dovere di provvedere ( 46 ). I procedimenti di interdizione ed inabilitazione sono funzionali al soddisfacimento, da un lato, dell’interesse dell’incapace ( 43 ) Napoli, L’interdizione e l’inabilitazione, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, cit., 21. ( 44 ) Campese, L’istituzione dell’amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, cit., 132, nt. 31. ( 45 ) Poggeschi, Il processo d’interdizione e d’inabilitazione, Giuffrè, 1958, 156; aderisce pienamente Napoli, L’infermità di mente, l’interdizione, l’inabilitazione, cit., sub art. 417, 165, e, in giurisprudenza, Cass., 16.12.1971, n. 3664, in Riv. dir. proc., 1973, 315, con nota di Comoglio. Sulla natura del processo di interdizione e della domanda relativa, v. la chiarissima sintesi di Tommaseo, Sui profili processuali dell’interdizione e dell’inabilitazione, in Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione, a cura di Cendon, Esi, 1988, 369 ss., il quale afferma (ivi, 375) che, in tali procedimenti, «(...) il dovere del giudice di provvedere non sorge per effetto della proposizione d’una domanda, [ma] (...) per il fatto che egli è venuto a conoscenza – nelle forme prescritte dalla legge – di una determinata situazione, in presenza della quale egli deve attuare la fattispecie normativa che lo contempla, irrilevante essendo a tal fine il concreto atteggiamento delle parti». ( 46 ) Osserva Tommaseo, Sui profili processuali dell’interdizione e dell’inabilitazione, cit., 376, che il «(...) ricorso introduttivo non è esercizio d’un diritto soggettivo d’azione, bensì d’un dovere familiare e sociale: non quindi una domanda in senso tecnico, ma una denuncia processuale simile a quelle previste dall’art. 345 cod. civ. a proposito della denuncia al giudice tutelare dei fatti da cui deriva l’apertura della tutela». NGCC 2006 - Parte seconda Stabile convivenza e convivenza nell’amministrazione di sostegno alla messa in atto degli istituti di protezione dei suoi interessi in quanto inabile a provvedervi personalmente o da solo, dall’altro lato, dell’interesse dell’ordinamento «a ché una siffatta protezione si realizzi per il perseguimento di un’effettiva eguaglianza tra i consociati (art. 3 Cost.)» ( 47 ). Si prescinde, invece, dall’esistenza di un concreto, personale interesse del legittimato, in ciò deviando, peraltro, dal principio stabilito dall’art. 100 cod. proc. civ. ( 48 ). Il codice civile del 1865, all’art. 326, legittimava attivamente all’interdizione, oltre al coniuge ed al pubblico ministero, «qualsiasi congiunto»; la scelta del codificatore del 1942 di restringere il novero dei soggetti e di specificarne espressamente la qualità di parenti ed affini è stata spiegata, nella Relazione della Commissione Reale, sia con l’esigenza di risolvere la questione interpretativa sorta sulla nozione di «prossimo congiunto», dubitandosi se vi rientrasse l’affine ( 49 ), sia perché, «(...) per giudizi di così grave entità (...)», la facoltà di promuoverli non parve affidabile che «a parenti od affini piuttosto prossimi all’interdicendo od inabilitando e per ciò stesso tali da dare affidamento di un uso informato soltanto alla preoccupazione della tutela della persona e degli interessi di questa» ( 50 ). ( 47 ) Napoli, L’infermità di mente, l’interdizione, l’inabilitazione, cit., sub art. 417, 165. ( 48 ) Affermano, richiamando il Chiovenda, Stella Richter-Sgroi, Filiazione. Tutela degli incapaci. Alimenti. Atti dello stato civile, cit., 635, che «(...) è lo stesso concetto di interesse ad agire che non ha, nella specie, diritto di cittadinanza. Poiché, infatti, le azioni per la pronuncia (o per la revoca) dell’interdizione o dell’inabilitazione hanno un indubbio carattere costitutivo, mirando a modificare la capacità di agire (...), un interesse ad agire come condizione specifica dell’azione costitutiva accanto all’esistenza del diritto non è configurabile»; v. pure Forchielli, Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1988, sub art. 417, 27; Pescara, Tecniche privatistiche e istituti di salvaguardia dei disabili psichici, cit., 818 ed, ivi, nt. 20. ( 49 ) V., anche per ampi riferimenti dottrinali, Bruscuglia, L’interdizione per infermità di mente, Giuffrè, 1983, 45 s. ( 50 ) Così la Relazione della Commissione Reale, cit. in Bruscuglia, L’interdizione per infermità di mente, cit., 46. NGCC 2006 - Parte seconda Al di là, comunque, dell’esigenza di evitare il pericolo di abusi nell’esercizio del potere di promuovere i procedimenti di interdizione ed inabilitazione, va considerato che il conferimento della legittimazione si è ispirato al principio del vincolo familiare, al «semplice fatto» che i legittimati «occupano una determinata posizione nella realtà familiare e sociale», mentre rimane irrilevante «l’esistenza di singoli rapporti di carattere patrimoniale» tra interdicendo e legittimati e, dunque, di correlativi interessi di pari natura in capo a questi ultimi ( 51 ). Se ciò è vero, come è vero, la ratio della scelta dei legittimati nell’ambito familiare non può che sostanziarsi nell’esigenza di «assicurare una immediata iniziativa processuale» ( 52 ), trattandosi di soggetti presumibilmente legati da un rapporto di prossimità ( 53 ) e di solidarietà con il disabile. Non sembra, allora, che il fine perseguito nella selezione dei legittimati imponga di interpretare l’espressione «persona stabilmente convivente» solo come convivente paraconiugale. Anche colui che, in modo stabile, meramente coabita, a prescindere dall’esistenza di una comunione spirituale e materiale di vita, può garantire tempestività nell’agire per l’attivazione delle tre misure di protezione. Può essere, piuttosto, il timore di un esercizio della legittimazione per «soddisfare preoccupazioni diverse da quelle suggerite dalla tutela degli interessi» del disabile a consigliare di escludere dall’area semantica dell’espressione in esame il convivente che non viva con questo un rapporto affettivo o solidaristico agevolmente constatabile. Ma ciò introduce la delicata questione dell’accertamento, tanto più complicata, nelle situazioni più gravi, per le condizioni psichiche del soggetto bisognoso ( 54 ) o in caso di contestazione del medesimo. ( 51 ) Le citazioni sono tratte da Poggeschi, voce «Interdizione e inabilitazione», nel Noviss. Digesto it., VIII, Utet, 1962, 816. Nello stesso senso, Napoli, L’infermità di mente, l’interdizione, l’inabilitazione, cit., sub art. 417, 167. ( 52 ) Così Napoli, L’infermità di mente, l’interdizione, l’inabilitazione, cit., sub art. 417, 167. ( 53 ) Pescara, Tecniche privatistiche e istituti di salvaguardia dei disabili psichici, cit., 818. ( 54 ) Su questo aspetto insiste Napoli, L’interdi517 Aggiornamenti In conclusione, il criterio teleologico d’interpretazione non offre elementi decisivi per la soluzione del problema ermeneutico posto dall’art. 417 e dal combinato disposto dagli artt. 406 e 417. Sembra, allora, che siano gli argomenti sistematici svolti in precedenza a ravvisare «nella persona stabilmente convivente» solo il convivente paraconiugale ( 55 ), fermo restando che il mero coabitante, come chiunque non legittimato, può segnalare al pubblico ministero, affinché, se del caso, promuova i relativi procedimenti ( 56 ), le situazioni che paiono richiedere l’instaurazione delle misure di protezione. zione e l’inabilitazione, in L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, cit., 20 s., il quale, con specifico riguardo all’interdizione, osserva: «Non sembra egualmente corretto che un soggetto affermi di essere convivente di un altro per richiedere un provvedimento di interdizione verso chi non è in grado di confermare tale convivenza ed è costretto a subire il procedimento di incapacità». ( 55 ) Anteriormente alla riforma del 2004, si escludeva (Napoli, L’infermità di mente, l’interdizione, l’inabilitazione, cit., sub art. 417, 167) la legittimazione del «coniuge di fatto» per il silenzio della legge, pur affermandosi: «Ad una diversa soluzione potrebbe tuttavia condurre il riconoscimento nella convivenza stabile di un rapporto di solidarietà analogo a quello che scaturisce dal matrimonio, che giustifica la cura di interessi patrimoniali e non patrimoniali di un coniuge da parte dell’altro». ( 56 ) Sull’iniziativa processuale del pubblico ministero a seguito di istanze e segnalazioni dei soggetti non legittimati, ma anche dei legittimati ex lege, v., per tutti, Bruscuglia, L’interdizione per infermità di mente, cit., 50 s., nonché Chizzini, in BoniliniChizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., 340. 518 NGCC 2006 - Parte seconda AUTONOMIA TESTAMENTARIA E DISPOSIZIONE MORTIS CAUSA DEL NOME DEL PROFESSIONISTA di Elena Calice Sommario: 1. Premessa. – 2. Autonomia privata ed autonomia testamentaria. – 3. La disposizione del nome come disposizione a carattere non patrimoniale. – 4. La disposizione del nome come disposizione a carattere patrimoniale. – 5. Disposizione del nome e tutela dei diritti dei legittimari. – 6. Gli orientamenti della giurisprudenza e la nuova disciplina delle società tra professionisti. – 7. In breve: le altre ipotesi previste dall’art. 17, punto IV, del Codice deontologico forense. – 8. Mancanza di un’analoga previsione per la professione notarile. 1. Premessa. È noto che la professione forense fondi, principalmente, le sue regole operative su norme giuridiche, sull’etica e sulla prassi giudiziale. La prima fonte della normativa deontologica forense è contenuta nel r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), successivamente convertito con modificazioni nella l. 22.1.1934, n. 36 e ulteriormente modificato con la l. 23.11.1939, n. 1949 e con la l. 24.2.1997, n. 127. Con delibera del 26.10.2002 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, fra le altre modifiche, quella del testo dell’art. 17 del Codice deontologico forense del 17.4.1997, già modificato con delibera del 16.10.1999 ( 1 ). Il testo approvato inglobava nel corpo della ( 1 ) Cfr. Sacchettini, Le tecniche difensive dell’avvocato, in Guida al dir., 2000, n. 9, 126 ss. Per una trattazione più completa dei profili di deontologia forense si vedano per tutti Danovi, Commentario del codice deontologico forense, Giuffrè, 2001, 272 ss.; Irti, Profilo dell’avvocatura nella società industriale, in Giust. civ., 1984, II, 323; D’Auria, Aspetti deontologici dell’attività di difesa, in Rass. forense, 1995, 369; Ricciardi, Pubblicità, specializzazione ed attività c.d. «dominanti» nell’esercizio della professione forense, in Foro it., 1991, V, 543. Sul tema oggetto del presente scritto cfr. Danovi, L’uso del nome dell’avvocato defunto, in La giustizia civile in parcheggio, 1996, 111. NGCC 2006 - Parte seconda norma, sostituendo i canoni I, II e III, la seconda bozza approvata dalla Commissione Deontologia del C.N.F. nel dicembre 2001 nella forma di regolamento di attuazione. Lasciando agli altri divieti deontologici ogni forma di pubblicità di tipo concorrenziale, la norma in discorso ha introdotto e limitato il delicato concetto di pubblicità meramente informativa. All’avvocato veniva data la possibilità di fornire informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza. Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera approvata il 27 gennaio 2006 ( 2 ), ha ulteriormente modificato l’art. 17 del Codice deontologico introducendo l’art. 17 bis in merito ai mezzi di informazione dell’attività ( 3 ) professionale consentiti. Il nuovo art. 17 consente all’avvocato di dare informazioni sulla propria attività professionale con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività. Quanto al contenuto, si ribadisce che l’informazione debba essere conforme a verità e correttezza, non possa avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale e debba rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. ( 2 ) In particolare, oltre a interventi di tipo formale, si registra una nuova rivoluzione per quanto riguarda le informazioni sull’attività professionale (art. 17), i rapporti con la stampa (art. 18), il dovere di colleganza (art. 22), la richiesta di pagamento (art. 43), l’assunzione di incarichi contro ex clienti (art. 51), l’arbitrato (art. 55) e le elezioni forensi (art. 57). ( 3 ) È stata, infatti, modificata anche la rubrica dell’art. 17 da «Informazioni sull’esercizio professionale» in «Informazioni sull’attività professionale». 519 Aggiornamenti Il punto III, infine, vieta all’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. Nessuna modifica è stata apportata all’attuale punto IV della norma oggetto del presente scritto in base al quale «è consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi». Tale disposizione si connota per il non facile inquadramento nei classici schemi dell’autonomia privata ed, in particolare, di quella testamentaria. Sulla questione la dottrina e la giurisprudenza ( 4 ) non hanno avuto modo di soffermarsi se non in casi sporadici. Si vuol qui tentare, dunque, di elaborare una ricostruzione giuridica della fattispecie disciplinata dal punto IV della predetta norma deontologica, con la consapevolezza che, nel mutato quadro normativo, l’indicazione del nome del professionista potrebbe assumere notevole rilevanza come mezzo identificativo dell’attività professionale nelle molteplici forme pubblicitarie oggi consentite ( 5 ). ( 4 ) Cfr. Consiglio Nazionale Forense, 28.3.1992, in Riv. cons. avv. e proc., 1993, 18; Consiglio Nazionale Forense, 3.10.1997 e 11.12.1997, in Rass. for., 1998, 136; Cass., sez. un., 5.11.1993, n. 10942, in Giust. civ., 1994, I, 40, relativa alle vicende della denominazione «Studio Carnelutti»; nello stesso senso v. Cass., sez. un., 3.3.1994, n. 2077, in Mass. Foro it., 1994, in relazione alla denominazione «Studio avv. Ercole Graziadei»; Trib. Roma, 28.2.1994, in Giust. civ., 1994, I, 2891 ss.; Corte cost., 22.1.1976, n. 17, ivi, 1977, III, 96. ( 5 ) Il nuovo testo aggiunto dell’art. 17 bis elenca i mezzi ed i dati da ritenersi consentiti, vietati o autorizzati solo dietro approvazione del competente Consiglio dell’Ordine. Quanto all’utilizzazione dei mezzi, si ammettono: carta da lettere, biglietti da visita, targhe; brochures informative (opuscoli, circolari). In essi devono essere indicati: la denominazione dello studio, con la precisazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione 520 Tale ricostruzione è resa necessaria anche da una rilevante pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione ( 6 ) con la quale il S.C. sia svolto in forma associata o societaria; il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Nell’informazione si prevede che possano essere indicati soltanto: i titoli accademici; i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; il titolo professionale che consenta all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie; le lingue conosciute; il logo dello studio; gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; l’eventuale certificazione di qualità dello studio. Sono altresì consentite le targhe, gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche nonché i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Con il d.l. 4.7.2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), definitivamente convertito dalla l. n. 248 del 4.8.2006, è stata ulteriormente modificata la disciplina in tema di pubblicità dell’attività professionale. Infatti, all’art. 2, comma 1o, lett. b) è stata disposta l’abrogazione delle norme che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali «il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine». ( 6 ) Con sentenza Cass., sez. un., 6.6.2002, n. 8225, in Foro it., 2003, I, 244, le sez. un. della Supr. Corte, seguendo l’orientamento già delineato con Cass., sez. un., 10.12.2001, n. 15601, in Mass. Foro it., 2001, e Cass., sez. un., 20.11.1998, n. 11732, ivi, 1998, si sono pronunciate in questo senso: «Gli ordini professionali, deputati dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, NGCC 2006 - Parte seconda Autonomia testamentaria ha stabilito che, se le norme deontologiche possono avere un contenuto etico, al pari di altre disposizioni positive sia civili che penali, non v’è dubbio che le stesse abbiano una natura prettamente giuridica sia pur all’interno dell’ordinamento professionale cui si riferiscono. 2. Autonomia privata ed autonomia testamentaria. È noto che nel nostro ordinamento giuridico l’art. 1322 cod. civ. sancisca il principio di autonomia contrattuale; più precisamente e, in via generale, essa consiste nella libertà di indirizzare la volontà dei soggetti nella direzione che meglio consenta la realizzazione di interessi privati, con il solo limite della meritevolezza di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Immediato e diretto corollario ne è il principio di autonomia testamentaria considerato «come valore sotteso all’ordinamento giuridico da intendersi come piena libertà di contenuti nei solchi di realtà tipologiche prefigurate legislativamente» ( 7 ). A tal proposito, la previsione costituzionale ( 8 ) contenuta nell’art. 42, ult. comma, Cost. indica come socialmente rilevante l’esigenza della persona di disporre dei propri interessi per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Ciò, come noto, non legittima la soddisfazione per testamento di qualsiasi interesse, ma l’autonomia testamentaria, essendo espressione dell’autonomia privata, deve sottostare allo stesso limite generale cui è soggetta quest’ultima. Ciò significa che, al di là del tradizionale parametro di liceità, la verifica della meritevolez- hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attitudini di autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti; esse, per quanto concerne gli avvocati, trovano fondamento negli articoli 12, comma 1 e 38, comma 1, del Rdl 27 novembre 1933 n. 1578. In questa prospettiva le norme del codice deontologico approvato dal C.n.f. il 14 aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria, che trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale forense». ( 7 ) Cfr. Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici, Giuffrè, 1990, 44. ( 8 ) Cfr. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Giuffrè, 1998, 547. NGCC 2006 - Parte seconda za ( 9 ) degli interessi perseguiti mediante il negozio testamentario deve tener conto, tra l’altro, della funzione sociale della proprietà e dell’esigenza di rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. Il testamento si atteggia, dunque, ad atto che può racchiudere le più disparate disposizioni ( 10 ), patrimoniali e non, tipiche ovvero non specificatamente contemplate dall’ordinamento, nel disegno unitario di strumento predisposto per la regolamentazione di interessi post mortem. È certo, tuttavia, che per tale regolamentazione, il de cuius possa servirsi esclusivamente dei tipi prefigurati dalla legge disponendo delle proprie sostanze mediante l’istituzione di erede o l’attribuzione a titolo di legato. Autorevole dottrina ( 11 ) ha, a tal proposito, sottolineato che delineare e circoscrivere rigorosamente in due soli tipi le disposizioni testamentarie attributive non equivale a negare le infinite modulazioni dell’autonomia riconosciuta al testatore nel rispetto dei consueti ed indefettibili limiti della liceità e della moralità. E non può non condividersi quella dottrina ( 12 ) che reputa l’istituzione ereditaria legata ad esigenze obiettive, laddove il legato principalmente soddisfa esigenze soggettive del disponente. Scendendo nel dettaglio normativo, sembra, a parere di chi scrive, che gli artt. 587, comma 2o, e 649 cod. civ. costituiscano le norme chiave per procedere ad una lettura sistematica del punto IV dell’art. 17 del Codice deontologico forense. Ci si deve, dunque, chiedere se ed in quale ( 9 ) Cfr. Bianca, op. cit., 548; Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2002, 32 ss.; contra Bonilini, op. cit., 64 ss., il quale ritiene che il testamento, in quanto tipo negoziale legislativamente prefigurato, non tolleri la valutazione di meritevolezza. ( 10 ) Non è mancata in dottrina l’opinione di chi ha ritenuto il testamento mera forma atta ad accogliere una pluralità di negozi a causa di morte. Si veda in tal senso Biondi, Autonomia delle disposizioni testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico, in Foro it., 1949, I, 556 ss. ( 11 ) Cfr. Bonilini, op. cit., 50; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Giuffrè, 1954, 5 ss. ( 12 ) Bonilini, op. cit., 52. 521 Aggiornamenti 3. La disposizione del nome come disposizione a carattere non patrimoniale. L’interpretazione dell’art. 587, comma 2o, cod. civ. è assai discussa. Parte della dottrina ( 13 ) ritiene che, in base alla predetta norma, le disposizioni di carattere non patrimoniale contenute in un testamento possano acquistare efficacia giuridica solo se la legge espressamente consenta che siano compiute nella forma testamentaria ( 14 ) e ciò sia nel caso in cui il testamento che le comprenda abbia un contenuto patrimoniale sia nel caso in cui non lo abbia. Altra parte della dottrina ( 15 ), invece, interpretando il cpv. dell’art. 587 cod. civ. come norma non solo permissiva ma di apertura rispetto alle molteplici manifestazioni dell’auto- nomia testamentaria, ritiene che nel testamento, oltre alle disposizioni espressamente previste per legge, possano essere contenute anche altre disposizioni atipiche. In tale prospettiva, dunque, potrebbe ben affermarsi che la disposizione che «abilita» l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, possa ritenersi una disposizione non patrimoniale tipica in quanto la legge consente sia contenuta in un testamento. La si potrebbe così accostare, ad esempio, alle disposizioni inerenti alla pubblicazione post mortem dell’opera dell’ingegno ( 16 ), alla sorte della corrispondenza, di epistolari e memorie del defunto, alla messa in commercio del ritratto dopo la morte della persona cui appartenga ( 17 ), con la differenza che queste ultime sono ritenute atipiche, non facendo espresso riferimento le norme che le contemplano alla forma testamentaria. È doveroso, a tal punto, precisare quale sia la natura giuridica del diritto al nome. È noto che esso rappresenti il principale mezzo di identificazione di ogni soggetto di diritto, sia riguardato individualmente che tutelato nel gruppo ove intenda esprimersi ( 18 ); esso può essere inquadrato nella categoria dei diritti personalissimi, inalienabili ed imprescrittibili, di natura privata, ma con caratteri e tutela parzialmente di diritto pubblico ( 19 ). È indicativo, a tal proposito, che il diritto al nome comprenda il potere di usarlo in via esclusiva così come quello di impedire a terzi l’uso indebito e pregiudizievole. ( 13 ) Cfr. Azzariti, voce «Successioni: successioni testamentarie», nel Noviss. Digesto it., XVIII, Utet, 1971, 821; Tamburrino, voce «Testamento (dir. priv.)», in Enc. del dir., XLIV, Giuffrè, 1992, 481. ( 14 ) Si pensi al riconoscimento di figlio naturale, alla designazione del tutore o del protutore ai figli minori, alla designazione dell’amministratore di sostegno, alla disposizione sulle ceneri, alla riabilitazione dell’indegno ed anche alla disposizione in commento che prevede espressamente la disposizione per testamento. ( 15 ) Cfr. Bonilini, Il testamento. Lineamenti, Cedam, 1995, 21; Cicu, Il testamento, 2a ed., Giuffrè, 1951, 120 ss. ( 16 ) L’art. 24 della l. 22.4.1941, n. 633, così recita: «Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri [...] È rispettata in ogni caso la volontà del defunto quando risulti da scritto». ( 17 ) Si vedano gli artt. 93 e 96 l. n. 633/1941 nei quali si fa riferimento alla volontà del defunto risultante da scritto. ( 18 ) Cfr. De Sanctis Ricciardone, voce «Nome civile», in Enc. giur. Treccani, XXI, Ed. Enc. it., 1990, 2 ss. ( 19 ) Cfr. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, 2001, 96 ss. direzione possa indirizzarsi la volontà testamentaria del professionista che decida di consentire l’indicazione del proprio nome per il tempo in cui avrà cessato di vivere, anche a favore di soggetti che non siano suoi eredi legittimi o testamentari. Tale disposizione potrebbe, principalmente, essere ricondotta da un lato ad una tipica disposizione a carattere non patrimoniale e, dall’altro, ad una figura di legato «atipico» con la quale il testatore disponga del valore patrimoniale costituito dal proprio nome. Come si avrà modo di sottolineare in seguito, la presente trattazione non può prescindere dalla recente disciplina dell’esercizio in forma associata dell’attività professionale, come introdotta dal d. legis. 2.2.2001, n. 96. 522 NGCC 2006 - Parte seconda Autonomia testamentaria Ben potrebbe, dunque, l’avvocato che abbia fatto parte dello studio, si intende con una certa continuità e stabilità, e non un terzo estraneo, disporre del proprio nome in modo da soddisfare l’istanza che esso continui ad identificare l’attività professionale svolta in vita, a beneficio proprio ovvero dei componenti dello studio stesso. Affinché tale disposizione poi sia effettivamente osservata, essa potrà assumere in concreto la forma di una condizione o di un modus ( 20 ), con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, per l’adempimento dello stesso potrà agi( 20 ) Per la distinzione tra legato obbligatorio ed onere si rimanda a Toti, Successioni a causa di morte e donazioni, Manuale pratico, Cedam, 2000, 45 ss. In particolare, secondo Gradassi, Onere testamentario e legittimazione all’azione di risoluzione, in questa Rivista, 2000, II, 152-157, le varie tesi che «individuano il criterio discriminante, da un lato, nella circostanza che il legatario, a differenza del beneficiario del modus, sarebbe un successore a titolo particolare e, dall’altro lato, nella natura dell’acquisto che il legatario riceverebbe in via diretta mentre l’onorato riceverebbe solo in via indiretta risultano già prima facie insoddisfacenti. È evidente, infatti, da un lato, che sia nel legato obbligatorio che nel modus, il beneficiario riceve un vantaggio dal de cuius attraverso l’adempimento dell’onerato e che, dall’altro lato, sia nell’uno che nell’altro caso, l’attribuzione è comunque riconducibile alla sfera del de cuius, anche se l’esecuzione è rimessa alla prestazione dell’onerato. La scarsa forza persuasiva dei criteri sopra accennati e la mancanza di dati normativi specifici sul punto, ha consentito l’emergere di un criterio di distinzione elaborato da chi ha individuato il discrimen nell’avere, il legato, un beneficiario determinato (o determinabile anche ex art. 631 c.c.) ed essere, invece, il modus, diretto ad avvantaggiare una categoria di persone genericamente determinate, ovvero lo stesso testatore o l’onerato. Poiché nessuna obbligazione in senso tecnico può sorgere laddove sia completamente indeterminato uno dei soggetti del rapporto obbligatorio e, nello stesso tempo, poiché nel modus testamentario il vantaggio non può essere rivolto a soggetti specificatamente determinati, per non sconfinare nel campo del legato, tale impostazione dottrinale, ritiene che l’ambito di applicazione del modus venga ristretto alle ipotesi, sopra accennate, in cui la prestazione imposta dal testatore è rivolta a vantaggio di categorie di soggetti genericamente determinati oppure del medesimo onerato ovvero del testatore». NGCC 2006 - Parte seconda re qualunque interessato e che, in caso di inadempimento, l’autorità giudiziaria potrà pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria qualora essa sia stata prevista dal testatore o se l’adempimento dell’onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione. Qualora, però, il testatore non abbia previsto espressamente la risoluzione, si apre il problema relativo alla considerazione dell’adempimento quale solo motivo determinante della disposizione. Si tratta, naturalmente, di una quaestio facti la soluzione della quale, in mancanza di espressa o chiara volontà del testatore sul punto, varia a seconda della sensibilità dell’interprete. In particolare, nel caso in cui la disposizione testamentaria in esame fosse diretta a soddisfare un interesse morale dello stesso testatore, legittimati ad agire sarebbero non solo gli eredi in quanto tali, ma, secondo la giurisprudenza, i prossimi congiunti del de cuius ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del defunto. Da un punto di vista redazionale è evidente, a parere di chi scrive, che l’espressa previsione della risoluzione, in caso di inadempimento, rafforzi la tutela dei beneficiari dell’onere e sia per lo più consigliabile, specialmente laddove, come talvolta accade, l’azione di adempimento risulti inutilizzabile, trattandosi di obbligazione incoercibile oppure particolarmente onerosa. L’indicazione del nome potrebbe altresì atteggiarsi a condizione, sospensiva o risolutiva, di una disposizione testamentaria, sia a titolo universale che particolare. Si ritiene, a tal proposito, che qualsiasi accadimento o fatto lecito ( 21 ) possa essere dedotto in condizione. Il testatore, dunque, potrebbe anche voler condizionare l’efficacia di una data attribuzione al «fatto» lecito che il beneficiario della stessa si adoperi affinché il nome del professionista continui ad essere indicato nella denominazio- ( 21 ) Quanto ai caratteri del fatto dedotto in condizione si rinvia alle considerazioni che seguono in merito al contenuto della prestazione oggetto di legato obbligatorio e alle considerazioni della dottrina e della giurisprudenza in ordine all’art. 636 cod. civ. 523 Aggiornamenti ne dello studio e dell’attività professionale svolta. In linea generale ( 22 ), è noto che il beneficiario di una disposizione testamentaria condizionale non sia obbligato a porre in essere il fatto lecito dedotto in condizione. È possibile, però, che per assicurare l’adempimento dell’obbligazione il testatore assuma l’inadempimento come condizione risolutiva della disposizione. In tal caso, la clausola sarà strutturata come clausola risolutiva espressa, con l’importante conseguenza che non troverà applicazione qualora l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato. Il testatore potrà altresì «rafforzare» l’adempimento della disposizione del suo nome mediante la nomina di un esecutore testamentario ai sensi dell’art. 700 cod. civ., con il compito di curare che siano esattamente eseguite le sue disposizioni di ultima volontà ovvero mediante l’imposizione di una sanzione a carico dell’onerato per il caso di inadempimento. Ciò, materialmente, potrà avvenire mediante la previsione di un obbligo, a carico dell’onerato inadempiente, di compiere una determinata prestazione a vantaggio di un soggetto determinato o determinabile dando così luogo ad un legato condizionato sospensivamente all’inadempimento ( 23 ). Quel che rileva è che l’obbligato possa conoscere con chiarezza, a priori, il rischio connesso alla sua inadempienza. In astratto, nulla esclude, infine, che il testamento, nelle sue possibili forme, possa prevedere l’indicazione del nome non solo come disposizione accessoria ad una istituzione ereditaria o ad un legato, ma possa consistere esclusivamente in essa, aprendosi per la regolamentazione dei restanti interessi del de cuius la successione legittima. 4. La disposizione del nome come disposizione a carattere patrimoniale. La ricostruzione della previsione dell’art. 17, punto IV, del Codice deontologico forense come disposizione testamentaria non patrimoniale ( 22 ) Cfr. Bianca, op. cit., 607. ( 23 ) Cfr. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, Giuffrè, 1988, 209 ss. 524 non è, a parere di chi scrive, l’unica possibile nel tentativo di inquadrare la predetta norma nel sistema delle disposizioni successorie mortis causa. Può ritenersi fondata l’opinione di chi ravvisa nel nome un bene immateriale oggetto di un diritto esclusivo all’utilizzazione economica – nel quadro dei cc.dd. rights of publicity – rispetto al quale il consenso può configurarsi come atto di disposizione in senso lato ( 24 ). Tale impostazione trae il suo fondamento normativo nell’art. 10 cod. civ. e nell’art. 8 ( 25 ) del d. legis. 10.2.2005, n. 30 (c.d. codice della proprietà industriale). Anche in forza delle predette norme, il nome del professionista potrebbe essere considerato valore suscettibile di valutazione economica destinato ad identificare l’attività professionale svolta e passibile di trasferimento. Di certo, oggi, l’avvocato, più che depositario di verità indiscutibili, si identifica nel professionista indipendente, capace di dirimere, evitare conflitti e di trovare non tanto la soluzione giusta, quanto quella più efficiente. ( 24 ) Cfr. Pugiotto-Benelli, nel Commentario Cian-Trabucchi, Cedam, 2004, sub art. 6, 77 ss. ( 25 ) L’art. 8 citato così recita: «1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta. 3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi». NGCC 2006 - Parte seconda Autonomia testamentaria In quest’ottica, l’utilizzo del nome del professionista rappresenta un modo per individuare oggettivamente la stabile organizzazione cui egli fa capo, senza ledere in alcun modo il principio di personalità della prestazione professionale, essendo sempre certo, da un lato, che la prestazione stessa verrà svolta personalmente o con la collaborazione di sostituti e ausiliari e, dall’altro, che i terzi non saranno indotti in errore qualora la denominazione, continuando ad indicare lo studio precedente, indicasse con precisione che il fondatore è deceduto ( 26 ). Il nome del professionista, dunque, potrebbe svolgere, analogamente al marchio d’impresa, una funzione distintiva e pubblicitaria dell’attività, svolta in vita e continuata dai beneficiari della disposizione, nei confronti degli attuali o potenziali clienti ( 27 ). È utile ricordare che i limiti posti dalla legge all’utilizzabilità di nomi altrui come segni di( 26 ) Cfr. Danovi, Commentario del codice deontologico forense, cit., 286. ( 27 ) Occorre, a tal punto, porsi il problema se l’utilizzo del nome come marchio possa urtare con il principio di personalità della prestazione sancito dall’art. 2232 cod. civ. Non sembrano decisivi sul punto gli argomenti di chi ritiene, in primis, che il marchio debba essere necessariamente collegato all’impresa (e, di conseguenza, che titolare dello stesso possa essere solo un imprenditore) e, in secundis, che l’uso del nome come marchio consentirebbe di mascherare l’attività di professionisti dietro denominazioni anonime e di aumentare l’area del professionista dipendente. D’altronde, già nel diritto romano, erano previste «deroghe» al principio di personalità della prestazione: si veda, sul punto, Marinelli, L’esercizio in forma societaria dell’attività professionale tra realtà normativa e prospettive di riforma, in Giust. civ., 1986, II, 385, il quale richiama in nota il passo di Paolo (D. 19.5.5.2) dedicato ai contratti innominati, nei quali si contrappongono il factum quod locari solet, riguardante l’attività di persone che prestano la loro opera in locazione, ricevendo in cambio una merces ed il factum quod locari non solet, relativo a coloro che prestano la loro opera propter nobile exercitium, senza che vi sia locazione, ricevendo in cambio il c.d. honorarium. L’a. rileva che lo stesso Paolo, in un rescritto all’actio pro socio, citi una società di professionisti costituita ut grammaticam docerent et quod ex eo artificio questus fecissent, commune eorum esset. NGCC 2006 - Parte seconda stintivi, ed in particolare come marchi, sono superati dalla previsione della prestazione del consenso dei soggetti che ne sono portatori o, dopo la loro morte, dei familiari fino al quarto grado. In questa direzione potrebbe ravvisarsi il carattere patrimoniale della disposizione prevista dalla norma deontologica in esame. In altri termini, il testatore verrebbe a disporre, mediante un’attribuzione a titolo particolare, del valore d’uso del suo nome inteso come fonte attrattiva di clientela e come capacità di guadagno. Da un lato, infatti, è assai frequente che, specie nella realtà di studi di piccole dimensioni, le relazioni con i clienti dipendano dalla fiducia verso la persona dell’avvocato, esclusiva e non conseguibile da altro professionista; dall’altro, la capacità di guadagno dipende dall’abilità e dalle scelte professionali dell’avvocato e di esse il nome, come quid causa dell’unità dell’attività professionale, può costituirne espressione. Non è difficile a tal punto dimostrare che la normativa deontologica si è proposta di tutelare l’attività professionale, il suo «avviamento» e la tutela dei terzi che facciano affidamento sul nome speso per identificare l’attività stessa. Tra i mezzi giuridici per mezzo dei quali tale tutela è attuata, oltre a quelli relativi ai segni distintivi, un ruolo fondamentale è attribuito alla volontà privata. In via analogica, non essendo possibile in questa sede approfondire la trattazione relativa alle modalità di trasferimento dei segni distintivi, ci si limita a rilevare che al disponente è lasciato un ampio raggio di alternative circa la sorte del nome, considerando che la norma deontologica si limita ad una mera previsione di forma – quella testamentaria – e, come detto sopra, alla precisazione che si tratti di professionista che abbia fatto parte dello studio. In concreto, la disposizione di cui si discute potrebbe assumere la veste di un legato ( 28 ) di ( 28 ) Si ricorda a tal proposito Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici, cit., 61 s., che ritiene «tecnicamente inadeguata l’espressione «legati atipici» e ad essi non può punto applicarsi il capoverso dell’art. 1322 c.c.» in quanto 525 Aggiornamenti cosa determinata, ad efficacia reale, avente ad oggetto il trasferimento o la costituzione del diritto di utilizzare post mortem il nome del disponente con la conseguenza che il diritto medesimo si trasferirà dal testatore al legatario al momento della morte del primo. L’acquisto di tale diritto, inoltre, sarebbe immediato anche se la disposizione fosse sottoposta a condizione risolutiva o a modus essenziale. Maggiori problemi sorgono, invece, qualora si voglia costruire la disposizione come legato obbligatorio ovvero come modus. È noto che anche le obbligazioni ex legato, così detto atipico, debbano presentare, al pari di qualsiasi obbligazione, i requisiti della possibilità, della determinatezza o determinabilità della prestazione e della liceità. In particolare, in ordine al requisito della liceità, «premesso che dottrina e giurisprudenza non mancano di ammonire che con il legato non può imporsi all’onerato di far cosa contra bonos mores o contra ius» ( 29 ), deve reputarsi contraria a tale canone l’imposizione di obblighi lesivi della persona umana nei suoi interessi e dei suoi interessi fondamentali. Pertanto, occorrerà indagare quale sia stata in concreto la volontà del testatore ritenendo illecita la disposizione qualora essa imponga l’obbligo di identificare con il proprio nome, in via assoluta ed esclusiva, l’attività professionale continuata dall’onerato o dagli onerati. Tale disposizione deve essere considerata non meritevole di tutela e, quindi, non consentita. Inoltre, è sempre necessario che l’indicazione del nome venga attuata con modalità tali da escludere il pericolo di equivoci o di confusione da parte dei terzi ( 30 ). «è tra le altre ragioni la circostanza di un’indubbia disomogeneità, di logica divergenza di piani». (Omissis) «La costanza ed unità funzionale del legato ci portano su un terreno ben diverso da quello prospettato dal capoverso dell’art. 1322 c.c., rendendolo logicamente, indi giuridicamente incompatibile con il legato». (Omissis) « Nè potrebbe obiettarsi, peraltro, che il citato capoverso deve trovare come riferimento, non già il legato, quanto il testamento nel suo complesso, quale tipo negoziale che può contenerlo». ( 29 ) Cfr. Bonilini, op. cit., 90 ss. ( 30 ) Su tale questione il Consiglio Nazionale 526 Diverso è il caso in cui il disponente imponga l’obbligo di indicare il proprio nome, eventualmente predisponendo mezzi che rafforzino l’adempimento di tale obbligo, senza però precludere al soggetto onerato la libertà di autodeterminarsi in una scelta del tutto personale quale quella del nome dell’attività professionale svolta. Tale ampia libertà riconosciuta al disponente mortis causa, si ricordi, fa da pendant alla garanzia predisposta a favore del soggetto onerato di non accettare l’eredità o di rinunciare al legato. 5. Disposizione del nome e tutela dei diritti dei legittimari. Nella ricerca dei dati utili a legittimare la possibilità di prevedere una disposizione testamentaria relativa all’indicazione del nome del professionista, ci si imbatte, inoltre, in un limite ai poteri del testatore. In particolare, esso emerge con riferimento ai diritti dei legittimari stante la norma contenuta nell’art. 549 cod. civ. in base alla quale, il testatore non può ( 31 ) porre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme sulla divisione. Invero, non si può negare che sia vietato al testatore di imporre ai legittimari, che siano o meno componenti dello studio, in riferimento ai diritti di riserva, l’obbligo di indicare il proprio nome nella denominazione dello stesso. Tale disposizione, infatti, potrebbe «affaticare» una posizione successoria che, per legge, deve essere libera da «pesi o condizioni» ( 32 ), Forense, 28.3.1992, cit., ha ritenuto lecita l’indicazione del nome di un avvocato associato defunto in quanto «nella carta intestata e in ogni altra presentazione a terzi, la non esistenza in vita del fondatore era posta adeguatamente in evidenza, il suo nome veniva correttamente indicato con la data di nascita e di morte separato graficamente da quello degli associati esercenti in atto la professione». ( 31 ) In proposito assai interessante è la tesi di Mengoni, Successioni per causa di morte, Parte speciale, Successione necessaria, nel Trattato Cicu-Messineo, XLIII, Giuffrè, 1992, 104, ad avviso del quale non di vera e propria nullità si tratta ma di inefficacia relativa che opera ipso iure e che può essere rilevata soltanto dal legittimario interessato. ( 32 ) Cfr., seppur in diverso ambito, Bonilini, NGCC 2006 - Parte seconda Autonomia testamentaria espressione, quest’ultima, interpretata dalla migliore dottrina ( 33 ) in senso lato come comprensiva non solo dell’onere o della condizione in senso tecnico ma di «ogni disposizione che diminuisca, vel in quantitate vel in tempore i diritti riservati ai legittimari o, comunque, modifichi la loro posizione giuridica rispetto ai beni appartenenti alla riserva» ( 34 ). Al di là della sua qualificazione, potrebbe ritenersi che la disposizione della quale si discute possa essere considerata un peso non tollerabile ai sensi dell’art. 549 cod. civ. Ne discende che quella disposizione imposta sul legittimario istituito nella sola quota di legittima debba essere considerata nulla e, pertanto, irricevibile, ai sensi dell’art. 28 della legge notarile, da parte del notaio cui fosse affidata la riduzione in iscritto delle ultime volontà del de cuius – professionista. Qualora, al contrario, il legittimario sia stato istituito in una quota di eredità, e non nella sola quota di legittima, la sanzione colpirà soltanto quella parte della disposizione che dovesse gravare sui diritti di riserva. Si precisa «dovesse» in quanto, come noto, la valutazione dell’incidenza del peso sulla legittima va effettuato al momento dell’apertura della successione e, pertanto, il notaio richiesto di ricevere una disposizione impositiva di pesi o condizioni a carico di un legittimario – anche non istituito nella sola quota di legittima – dovrà rendere edotto il testatore del fatto che il peso a carico del legittimario graverà non oltre la sua disponibile e per l’eccedenza cadrà nel nulla; a tal punto, è opportuno, a parere di chi scrive, che il notaio suggerisca al testatore di prevedere per tale eccedenza una sorte alternativa. 6. Gli orientamenti della giurisprudenza e la nuova disciplina delle società tra professionisti. Come si diceva, la giurisprudenza non ha avuto modo di esprimersi sull’interpretazione della norma deontologica in esame se non in qualche isolata pronuncia ( 35 ) a Autonomia testamentaria e soluzione delle controversie in via arbitrale, in Contratti, 1999, 633. ( 33 ) Cfr. Mengoni, cit. ( 34 ) Cfr. Mengoni, op. cit., 89 s. ( 35 ) Si veda sul punto la nt. 2. NGCC 2006 - Parte seconda proposito dell’indicazione del nome del socio fondatore defunto da parte dell’associazione professionale nell’ambito della quale quest’ultimo abbia svolto la sua attività di avvocato. In particolare, la giurisprudenza di merito ( 36 ) e di legittimità ha ritenuto nulla per contrarietà all’art. 1 della l. 23.11.1939, n. 1815, recante la disciplina dell’esercizio in forma associata delle professioni protette, la clausola con la quale il socio fondatore acconsenta, a favore dell’associazione, all’uso del suo nome per il tempo in cui lo stesso non ne faccia più parte. Secondo la Supr. Corte ( 37 ), invece, l’esercizio dell’attività forense in forma associata troverebbe una limitazione nel principio di personalità della prestazione professionale «che impone, accanto alla dizione “studio legale”, la specificazione del nome e cognome con i titoli professionali dei singoli associati». Tale previsione non potrebbe estendersi, ad avviso del S.C., ai professionisti deceduti i quali non possono più ritenersi associati sebbene, in vita, siano stati fondatori dello studio. Diverso è l’orientamento del Consiglio Nazionale Forense che più volte ha considerato lecita la conservazione del nome del socio fondatore anche dopo il suo decesso purché espressamente consentita e non decettiva. Come già anticipato, lo studio della disposizione testamentaria dell’indicazione del nome del professionista non può prescindere dal riferimento, seppur breve, alla nuova disciplina delle società tra professionisti e, in particolare, alle norme sulla formazione della ragione sociale. L’esercizio in forma associata di attività professionali «protette» era, nel sistema vigente fino al d. legis. 2.2.2001, n. 96 ( 38 ) soggetto a numerosi limiti e divieti. ( 36 ) Trib. Roma, 28.2.1994, cit., che ha, tra l’altro, concesso l’inibitoria dell’uso del nome del professionista deceduto da parte dell’associazione professionale «su proposta dei familiari dello stesso, ai sensi dell’art. 8 c.c. qualora, oltre all’uso indebito, ricorra anche il pregiudizio di cui all’art. 7 c.c.». ( 37 ) Cass., sez. un., 5.11.1993, n. 10942, cit. ( 38 ) Cfr. Bastianon, D. lgs. 96/2001: avvocati stabiliti, avvocati integrati e società tra professionisti, in Corr. giur., 2001, 602 ss.; Panuccio, Una nuova frontiera della professione con l’arrivo delle società fra avvocati, in Guida al dir., 2001, n. 9. 527 Aggiornamenti In sintesi, e scusandoci di dover qui esporre regole o principi certamente ben noti, la situazione era la seguente: le professioni intellettuali potevano svolgersi in forma «associata» (art. 1 l. 23.11.1939, n. 1815), ma non erano consentite società, istituti, «uffici», «agenzie» o «enti» che avessero lo scopo di dare, anche gratuitamente ai propri associati o ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria (art. 2 l. n. 1815/1939) ( 39 ). La prima norma (art. 1) consente la costituzione di un’associazione professionale solo tra professionisti regolarmente abilitati all’esercizio della professione, con l’obbligo di indicare nella denominazione che si tratti di «studio associato» col nome e cognome ed i titoli dei singoli associati ed anche, sia pure in senso atecnico, con una ditta. Ogni ostacolo alla costituzione di società di professionisti sembrava definitivamente caduto quando l’art. 2 della l. n. 1815/1939 è stato abrogato dall’art. 24 della l. 7.8.1997, n. 266, la c.d. legge Bersani, in forza della quale un decreto ministeriale avrebbe dovuto fissare i requisiti per l’esercizio dell’attività in forma associata. Le linee guida della futura normativa furono condensate in un progetto di legge delega presentato al Senato ( 40 ) e decaduto alla fine della legislatura. Il d. legis. 2.2.2001, n. 96 ha attuato nell’ordinamento italiano la Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.2.1998. La nuova normativa contiene una dettagliata disciplina dell’esercizio della professione svolto in forma societaria, «così minuziosa da non corrispondere ai precetti comunitari, ma essere frutto di un’autonoma determinazione da parte del legislatore interno» ( 41 ). ( 39 ) Cfr. Morello, Società tra professionisti: il faticoso emergere di un nuovo sistema, in questa Rivista, 1998, II, 208. ( 40 ) Il disegno di legge delega sulle professioni intellettuali era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 2000 e dedicava ampio spazio ai principi e criteri cui il governo avrebbe dovuto attenersi in sede di emanazione delle norme delegate. Si veda Guida al dir., 2000, n. 43, 94. ( 41 ) Cfr. Mayr, Le società tra professionisti prima e dopo il D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in Studium iuris, 2002, 154 ss. 528 La forma di costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata, è disciplinata dall’art. 17, con la previsione, all’art. 18, che la ragione sociale debba necessariamente indicare il nome ed il titolo professionale almeno di uno dei soci, seguito dall’indicazione abbreviata «s.t.p.». È facile constatare che, pur essendo in linea di massima assimilata alla disciplina codicistica delle società in nome collettivo, alcune norme dettate per la società tra avvocati se ne discostino per aspetti strettamente legati al particolare oggetto sociale. Infatti, la norma secondo cui non è consentita l’indicazione, nella ragione sociale, di un socio receduto o deceduto, salvo diverso accordo tra la società ed il socio cessato o i suoi eredi, non sembra distaccarsi in modo stridente dalla disciplina codicistica. Tuttavia, in questo caso, per evidenti esigenze di tutela dei terzi e per il principio di personalità dell’esercizio della professione, è d’obbligo che l’utilizzazione del nome del professionista, uscito dalla compagine sociale, venga seguita dall’indicazione «ex socio» o «socio fondatore», sempre che non sia mutata l’intera struttura societaria. Come si vede, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 18 del d. legis. n. 96/2001 e 17, punto IV, del Codice deontologico forense potrebbe delinearsi una diversa ipotesi in cui sia consentita l’indicazione del nome del socio defunto nella ragione sociale: la disposizione testamentaria. Non si vedono ostacoli alla possibilità che il professionista, socio in vita di «una società tra avvocati», disponga per testamento che il suo nome ( 42 ) venga inserito nella ragione sociale, ove resti immutata la composizione societaria, preceduto dalle indicazioni prescritte dalla recente normativa. Anzi, una tale disposizione troverebbe una ( 42 ) L’art. 18 non indica se l’obbligo di indicare il nome sia soddisfatto con l’indicazione del solo cognome. La giurisprudenza sostiene, in tema di società di persone, che la ragione sociale debba contenere non solo il cognome ma anche il prenome di uno dei soci. Si vedano sul punto Trib. Vasto, 25.10.1985, in Foro it., 1986, I, 2358, e in Riv. notar., 1986, 185; Trib. Vicenza, 6.10.1984, in Foro it., 1986, I, 306. NGCC 2006 - Parte seconda Autonomia testamentaria sua giustificazione causale, in relazione a quanto affermato sopra, nella funzione attrattiva della clientela e di capacità di guadagno del nome del professionista, fermo restando l’intuitus personae come elemento fondamentale dell’attività esercitata in vita. È ovvio che in questo caso graverà sui soci superstiti un onere di differenziazione non dissimile da quello che sussiste per i segni distintivi delle comuni attività commerciali. Tale principio si trae, senza alcun particolare problema, dagli artt. 2567 e 2564 cod. civ., applicabili anche alle società di avvocati in forza del rinvio alla disciplina delle società in nome collettivo ( 43 ). In concreto, la ragione sociale dovrà essere formata col nome e cognome degli altri soci o ne dovrà essere indicato un certo numero in modo da evitare qualsiasi, anche potenziale, confusione nei terzi. Per di più, una precisa ed espressa previsione, in vita, da parte del professionista consentirà che, per l’eventuale indicazione del suo nome nella ragione sociale, venga superata la necessità del consenso degli eredi che ben potrebbero essere soggetti estranei alla società della quale l’avvocato era parte e contrari a tale indicazione. 7. In breve: le altre ipotesi previste dall’art. 17, punto IV, del Codice deontologico forense. Come accennato, la norma deontologica in esame prevede che l’indicazione del nome dell’avvocato defunto possa avvenire, oltre che per testamento, anche qualora il professionista l’abbia a suo tempo espressamente previsto o vi sia il consenso unanime degli eredi. Non essendo obiettivo del presente scritto l’approfondimento anche di tali ulteriori profili, ci accontentiamo di rilevare che di certo i maggiori problemi sono legati alla forma, come elemento garante della riconoscibilità oggettiva dell’atto giuridico ( 44 ), in cui la volontà del professionista possa essere manifestata. Nulla sembra impedire che l’avvocato, che ( 43 ) Cfr. Mayr, op. cit., 161. ( 44 ) Cfr. Liserre, voce «Forma degli atti (dir. civ.)», in Enc. giur. Treccani, XII, Ed. Enc. it., 1989. NGCC 2006 - Parte seconda abbia fatto parte dello studio, possa conferire il proprio nome in una costituenda società in modo che esso contraddistingua l’attività professionale, nei limiti sopra indicati, per il tempo in cui lo stesso avrà cessato di vivere. A tal proposito è bene ricordare che il disegno di legge delega sulla generale disciplina delle società di professionisti, in discussione al Parlamento all’epoca dell’emanazione del d. legis. n. 96/2001, prevedeva espressamente che il professionista potesse entrare a far parte della compagine societaria mediante un conferimento consistente nell’apporto di clientela ( 45 ). Quanto, invece, al consenso degli eredi, la norma deontologica impone che esso sia unanime, senza specificare se si discuta solo di eredi testamentari o anche di eredi legittimi. Un dato certo è, tuttavia, che il consenso all’indicazione del nome del professionista defunto non possa provenire da chi, pur avendo collaborato stabilmente con l’avvocato, non sia suo erede. La previsione dell’unanimità è singolare anche rispetto alla recente normativa sulle società tra professionisti che impone solo il consenso degli eredi, lasciando ampio spazio all’interprete per sostenere che possa applicarsi la regola della maggioranza, pur qualificata. Ci si potrebbe chiedere, infine, se gli eredi indicati dalla norma deontologica coincidano con i soggetti legittimati ad esperire l’azione a tutela del nome per ragioni familiari, come disciplinata dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 cod. civ. In particolare, come noto, quest’ultima norma protegge l’interesse di chi sia partecipe di valori e tradizioni familiari del titolare del nome. È pacifico, infatti, che l’azione contro l’uso indebito del nome sia riconosciuta non solo ai membri della famiglia legittima ma all’intero gruppo familiare inteso come comunità di affetti. Non deve scordarsi che il professionista potrebbe disporre anche in negativo, nonostante l’eventuale consenso unanime degli eredi, vie- ( 45 ) A tal proposito si ricorda che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nel parere del 4.2.1999, si è espressa nel senso dell’equiparazione tra le attività professionali e l’attività d’impresa. 529 Aggiornamenti tando l’uso del proprio nome nella carta intestata e nella denominazione dello studio. 8. Mancanza di un’analoga previsione per la professione notarile. Conclusivamente, è doveroso rilevare che la norma dettata dall’art. 17, punto IV, del Codice deontologico forense è del tutto singolare rispetto alle previsioni deontologiche di altre professioni e rispetto alla regolamentazione deontologica forense di altri ordinamenti ( 46 ). ( 46 ) Cfr. Danovi, La pubblicità dell’avvocato negli Stati Uniti e nei paesi europei, in Resp. civ. e prev., 1992, 3. Nel contesto europeo la situazione non è uniforme ed è, anzi, particolarmente articolata. Sostanzialmente si può dire che in alcuni Paesi (Inghilterra, Norvegia, Svezia, Danimarca, Irlanda, Olanda) la pubblicità sia consentita in termini ampi; in altri (ad esempio in Francia) è permessa nei limiti in cui si traduca in una informazione necessaria per il pubblico. In particolare, il codice deontologico francese pone in capo all’avvocato l’obbligo di confidentialité, di indépendance e di dignité, ma nessuna previsione è dettata in merito al nome del professionista come segno distintivo della sua attività professionale. In Belgio, il codice deontologico forense degli avvocati consente loro di utilizzare anche le vie telematiche per la pubblicità dell’attività professionale con il limite del rispetto du secret professionnel, avente natura di principio di ordine pubblico, e del dovere di confidentialité. In Inghilterra, sono consentite le più disparate forme pubblicitarie nei limiti del buon costume e della necessità che la pubblicità sia accurata e non tragga in inganno. Da ultimo non può non menzionarsi la disciplina contenuta nel codice deontologico degli avvocati europei. Il codice è sorto per il constatato intensificarsi dell’attività degli avvocati all’interno della Comunità, che ha reso «necessaria, nell’interesse pubblico, la definizione di norme uniformi applicabili ad ogni avvocato della Comunità per la sua attività oltre frontiera» (art. 1.3.1.). A proposito della pubblicità, il codice stabilisce sostanzialmente la regola in base alla pubblicità è permessa laddove non sia vietata (art. 2.6.1.). «L’avvocato ha l’obbligo di non fare e di non farsi fare alcuna pubblicità personale nel paese ove questa sia vietata. Peraltro, l’avvocato ha l’obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui le regole dell’ordine forense cui appartiene glieli permettano». 530 In particolare, nei principi di deontologia professionale dei notai approvati dal C.N.N. con le delibere n. 1/1625 del 25.3.2004 e n. 4/1628 del 15.4.2004 ( 47 ) una disciplina particolarmente severa è riservata alla pubblicità (Capo III, Sezione II), con un ventaglio di divieti che coprono praticamente ogni forma di pubblicità diretta od indiretta, ma nessuna indicazione è prevista in merito alla disposizione del nome del professionista ( 48 ). In linea di principio, si precisa che è ammessa la pubblicità esclusivamente informativa, intendendosi per tale la diffusione di informazioni che riguardino il singolo notaio, la cui conoscenza risponda all’interesse pubblico. In particolare, poi, si fa divieto al notaio di esporre targhe (o tabelle) al di fuori dei casi previsti; di inserire nella modulistica di ufficio e nella carta intestata indicazioni diverse da quelle inerenti all’esercizio professionale; di indicare il proprio nominativo in rubriche – anche telefoniche – con caratteri a particolare riÈ importante sottolineare, dunque, che stando al comma 1o di detto articolo, l’avvocato che può fare pubblicità nel proprio Stato (ad esempio, in Inghilterra) continuerà a farla nel proprio paese, mentre non potrà farla in Italia, ove la pubblicità, fuori dei limiti dell’art. 17 Codice deontologico, è vietata. Al contrario, ed esemplificando in relazione alla disposizione oggetto del presente scritto, l’avvocato italiano, che voglia indicare il nome di un avvocato defunto, non ricorrendo nessuna delle tre ipotesi che lo consenta, non potrà farlo neanche in Inghilterra, non essendo la pubblicità consentita dalle norme «dell’ordine forense cui appartiene». Il rispetto del principio della c.d. doppia deontologia, dunque, costituisce una patente discriminazione, resa più intollerabile dalla piena. ( 47 ) In G.U., 12.5.2004, n. 110, Suppl. ord., n. 91. Il testo in discorso rappresenta una riscrittura integrale del codice deontologico, tenuto conto di alcune modifiche apportate dal C.N.N. tra il 1999 ed il 2003. ( 48 ) Maggior spazio è dedicato alla disciplina del recapito notarile: il punto a.2.2. autorizza non più di un recapito per notaro. Si stabilisce inoltre che le associazioni di notai di cui all’art. 82 della l. 16.2.1913, n. 89 «non devono essere strumento di elusione della normativa sui recapiti» che il recapito debba possedere «limitata organizzazione e netta sussidiarietà». NGCC 2006 - Parte seconda Autonomia testamentaria salto o informazioni particolari; di fare annunzi sulla stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa e porre in essere altre forme indifferenziate di sollecitazione della clientela; di prestare qualsiasi forma di collaborazione all’inserimento del proprio nome in elenchi, periodici, guide e altre pubblicazioni analoghe che non rechino tutti i nomi dei notai del Distretto. Di notevole interesse per la presente trattazione sono le previsioni in materia di personalità del ministero notarile: in via meramente esemplificativa, si può in proposito ricordare la Sezione I del Capo II (dedicato al «luogo dell’attività») ove, al punto 6, si precisa che «per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile, il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio» ed un richiamo ancor più chiaro si trova al punto 17, lett. b), laddove la spersonalizzazione dell’attività è considerata sotto il particolare profilo della illecita concorrenza che è possibile in tal modo realizzare. La mancanza di una previsione che consenta la disposizione mortis causa del «nome» del notaio e l’inserimento del nome del notaio defunto, ad esempio, nella denominazione dell’associazione professionale ( 49 ), trova le sue radici più profonde nel carattere pubblicistico della funzione notarile o, meglio, nella preferenza le- gislativa attribuita a quest’aspetto dell’ufficio di notaio. Il notaio, come noto, nel nostro ordinamento è al contempo pubblico ufficiale e libero professionista ( 50 ), qualità quest’ultima che gli deriva, da un lato, dal non essere un impiegato dello Stato, e, dall’altro, dall’essere la funzione caratterizzata da alcuni elementi prettamente privatistici: la mancanza di clientela fissa, la possibilità della concorrenza, il carico delle spese di ufficio e così via ( 51 ). È stato, peraltro, osservato che la legislazione notarile vigente dedica poca attenzione agli aspetti della professione notarile riconducibili all’attività del libero professionista e che, per quanto la carenza sia solo apparente, potendo richiamarsi la più generale disciplina codicistica degli artt. 2229 ss. cod. civ., una espressa definizione legislativa sarebbe necessaria ed opportuna. Come si diceva, proprio per questa «preferenza» ( 52 ) normativa per l’aspetto della pubblica funzione, manca per il notaio, una disposizione analoga a quella prevista per la professione forense. L’attività notarile resta prevalentemente una pubblica funzione e, dunque, non è ad oggi consentito al notaio di disporre del valore patrimoniale (o non patrimoniale) dato dal suo nome. ( 49 ) Come noto, l’art. 82 della l. 16.2.1913, n. 89 dispone che «sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali». Sul punto si veda per una trattazione più approfondita Capozzi, Le associazioni fra notai, in Vita not., 1985, 958 ss. Si veda, inoltre, Protetti-Di Zenzo, La legge notarile, Giuffrè, 2003, 333, secondo i quali: «le più recenti pronunce hanno ribadito che l’associazione di studi notarili non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di una personalità giuridica, né come azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, e quindi non può sostituire i singoli studi notarili, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi, siano essi clienti o i lavoratori dipendenti, ma – delineandosi soltanto come un patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi del personale – non assume la titolarità del relativo obbligo, continuante a gravare sui notai associati, anche se tenuti all’apporto contabile relativo». ( 50 ) Cfr. Anselmi, Principi di arte notarile, Libreria Forense, 1952, 23 ss. ( 51 ) Si veda in proposito Di Fabio, voce «Notaio (dir. vig.)», in Enc. del dir., XXVIII, Giuffrè, 1978, 566 ss. ( 52 ) In proposito, Di Fabio, op. cit., 566, fa notare che «problema ampiamente – forse anche troppo – dibattuto è quello di stabilire i rapporti tra i due aspetti della funzione: la tesi più aderente al diritto positivo sembra quella che ravvisa tra gli stessi un rapporto così stretto da impedire di affermare che l’uno prevalga sull’altro». NGCC 2006 - Parte seconda 531 IL FORO ESCLUSIVO DEL CONSUMATORE DOPO IL CODICE DEL CONSUMO di Lorenzo Racheli Sommario: 1. Premessa: il contrasto sorto in dottrina e in giurisprudenza sulla interpretazione dell’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ. – 2. L’intervento delle sezioni unite: l’ordinanza 1o.10.2003, n. 14669. – 3. Un argomento ermeneutico contrario alla introduzione del foro esclusivo del consumatore: la lettera della disposizione. – 4. Segue: le motivazioni delle sezioni unite e l’entrata in vigore del codice del consumo. – 5. Un secondo argomento ermeneutico avverso il foro esclusivo: l’asserito contrasto tra l’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ. ed il successivo art. 1469 ter, comma 3o, cod. civ. 1. Premessa: il contrasto sorto in dottrina e in giurisprudenza sulla interpretazione dell’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ. Una questione fortemente dibattuta negli ultimi anni, sia in dottrina che in giurisprudenza, è quella relativa alla interpretazione ed alla conseguente applicazione dell’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ. (ora art. 33, comma 2o, lett. u), d. legis. 6.9.2005, n. 206, c.d. codice del consumo) che avrebbe introdotto il foro esclusivo del consumatore, derogabile consensualmente a seguito di trattative ( 1 ). ( 1 ) In senso favorevole all’introduzione nel nostro ordinamento del foro esclusivo del consumatore v. Dalmotto, Un nuovo foro esclusivo per il consumatore? (novellato art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ.), in Giur. it., 1997, IV, 161 ss.; Vaccarella, Il problema del foro competente nei contratti tra «professionista» e «consumatore», in Doc. giust., 1996, nn. 8-9, 1708 ss., il quale, tra l’altro, nota come «La formulazione della norma è tanto stentata da sembrare frutto – come altre disposizioni della legge n. 52 del 1996 – di una faticosa traduzione della direttiva CEE n. 93/13, ma, in realtà, in questa non si rinviene alcun cenno al foro competente nell’«elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive» di cui parla 3.3 della direttiva stessa». Il contributo è pubblicato anche in Dir. banca e merc. fin., 1997, I, 47 ss.; Lapertosa Profili processuali della disciplina delle clausole 532 vessatorie nei contratti con il consumatore, in Riv. dir. proc., 1998, 701 ss.; Valle, Giudizio di vessatorietà e clausole riproduttive di disposizioni di legge, in Contr. e impr., 2000, 782 ss. Per quanto concerne la giurisprudenza v. Giud. pace Prato, 28.1.1999, in Foro it., 1999, I, 1695, con nota di Granieri; Trib. Bologna, 21.1.2000, in Corr. giur., 2001, 525; Trib. Bologna, 14.6.2000, ibidem, 527, annotate entrambe da Conti, Lo status di consumatore alla ricerca di un foro esclusivo e di una stabile identificazione; Trib. Roma, 21.1.2000, in Giur. it., 2000, 1847; Cass., 28.8.2001, n. 11282, in Foro it., 2001, I, 3587, con nota di Palmieri, Foro esclusivo del consumatore e abusività della deroga convenzionale alla competenza per territorio: mai più in giudizio lontano da casa; sentenza annotata anche da Senigaglia, Il foro competente per le controversie derivanti da contratti di consumo, in Contratti, 2002, 8, e da Conti, La Cassazione ripensa al foro esclusivo del consumatore, in Corr. giur., 2002, 217; App. Roma, 7.5.2002, in Foro it., 2002, I, 2823, con nota di De Rosas-Palmieri, Consumatori, contratti e difesa dalle vessazioni: gli ingranaggi cominciano, faticosamente, a girare; Trib. Reggio Emilia, 12.7.2002, in Giur. merito, 2003, I, 472; Trib. Firenze, 10.12.2002, in Foro tosc., 2003, 180. In senso contrario alla istituzione del foro esclusivo del consumatore v. De Nova, Le clausole vessatorie, Ipsoa, 1996, 26 s.; Tommaseo, in Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, a cura di Alpa-Patti, Giuffrè, 2003, sub art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, 629 ss.; Odorisio, Competenza territoriale e controversie relative ai contratti del consumatore, in Giur. merito, 2003, 1986 ss. La Corte di Cassazione si è espressa avverso il foro esclusivo mediante due pronunce: Cass., 22.11.2000, n. 15101, in Contratti, 2001, 785 ss., con nota di Farkas, Profili temporali in tema di foro competente nei contratti dei consumatori; e Cass., 24.7.2001, n. 10086, in Corr. giur., 2001, 1436, con nota di Conti, La Cassazione chiude le porte al foro esclusivo del consumatore?; sentenza commentata anche da Capilli, Il foro del consumatore ex art. 1469 bis, n. 19, in Contratti, 2001, 1079 ss. Per dirimere la controversia insorta in seno alla Supr. Corte (tra queste ultime due pronunce e la successiva sent. 28.8.2001, n. 11282) sono intervenute le sezioni unite le quali, com’è apNGCC 2006 - Parte seconda Foro esclusivo del consumatore La norma in questione stabilisce che «si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore». L’interpretazione di tale disposizione ha creato, come detto, non pochi dubbi in dottrina e numerosi contrasti nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. 2. L’intervento delle sezioni unite: l’ordinanza 1o.10.2003, n. 14669. Proprio i contrasti sorti in seno alla Supr. Corte (tra la sentenza 22.11.2000, n. 15101 e l’ordinanza 24.7.2001, n. 10086, da una parte, e la sentenza 28.8.2001, n. 11282, dall’altra) hanno reso necessario l’intervento delle sez. un., le quali con l’ordinanza 1o.10.2003, n. 14669, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19 cod. civ. si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della residenza profondito nel corpo del testo, si sono espresse in senso favorevole alla introduzione del foro esclusivo del consumatore: cfr. Cass., sez. un., ord. 1o.10.2003, n. 14669, in Foro it., 2003, I, 3298, con nota di Palmieri, In fuga dal codice di rito: i contratti del consumatore conquistano il foro esclusivo (ma derogabile in assenza di squilibrio); annotata anche da Conti, Le sezioni unite risolvono il contrasto sul foro del consumatore. Per ora una vittoria per la weaker party, in Corr. giur., 2003, 1436 ss.; da Madeo, La protezione totale del contraente debole non può prescindere da una tutela processuale, in Guida al dir., 2003, n. 42, 27 s.; e da D’Ascola, Il foro esclusivo del consumatore, in Giur. it., 2004, 729 ss. In seguito all’ord. n. 14669/2003 delle sez. un. numerose pronunce della Supr. Corte hanno uniformemente seguito il principio di diritto ivi espresso. Si vedano, ad esempio, Cass., 28.11.2003, n. 18290, in Mass. Foro it., 2003; Cass., 20.8.2004, n. 16336, in Contratti, 2005, 241 ss., con nota di Fusari, Il foro esclusivo del consumatore nella disciplina delle clausole abusive; Cass., 29.9.2004, n. 19594, in Mass. Foro it., 2004; Cass., 8.2.2005, n. 2543, ivi, 2005; Cass., 8.3.2005, n. 5007, ibidem; Cass., 29.4.2005, n. 8980, ibidem; Cass., 28.6.2005, n. 13890, ibidem; Cass., 27.1.2006, n. 1781, ivi, 2006. NGCC 2006 - Parte seconda o del domicilio del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località». A fronte della nettezza della formulazione del principio di diritto espresso dalle sez. un. è ravvisabile, in realtà, un complesso e articolato iter motivazionale. Due erano i punti di contrasto risolti dalle sez. un.: il primo concerneva un problema di diritto intertemporale e cioè se l’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ., abbia natura sostanziale o processuale. L’altro, che qui si intende approfondire, riguardava la portata da riconoscere all’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ.: se esso cioè abbia introdotto un foro esclusivo del consumatore, sebbene passibile di deroga, in luogo dei criteri di competenza territoriale previsti dal codice di procedura civile ( 2 ) ovvero si sia limitato a prevedere come vessatoria, e così a negarle applicazione, la clausola che fissi un foro territoriale diverso da quello ivi previsto, lasciando operare quelli previsti dal codice di procedura civile. 3. Un argomento ermeneutico contrario alla introduzione del foro esclusivo del consumatore: la lettera della disposizione. Un primo argomento contrario alla introduzione del foro esclusivo del consumatore, fatto proprio da gran parte della dottrina e avallato inizialmente dalla giurisprudenza di legittimità, poggia su una interpretazione meramente letterale della norma: l’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ. (ora art. 33, comma 2o, lett. u), codice del consumo) non fa alcuna menzione esplicita di un foro esclusivo del consumatore, laddove altre norme, volte a regolare la competenza territoriale per le controversie inerenti l’applicazione di discipline di settore, prevedono espressamente la compe( 2 ) Artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.: ossia il Giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio – se persona fisica – ovvero ha la sede o uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda – se persona giuridica – ovvero il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, per le cause relative a diritti di obbligazione. 533 Aggiornamenti tenza inderogabile del Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (cfr. l’art. 12 d. legis. 15.1.1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; l’art. 10 d. legis. 9.11.1998, n. 427, in tema di multiproprietà – sostituiti entrambi dall’art. 63 del nuovo codice del consumo; l’art. 14 d. legis. 22.5.1999, n. 185, in materia di contratti a distanza – ora art. 79 codice del consumo). È stato così affermato che se il legislatore avesse voluto stabilire per il consumatore un foro esclusivo relativamente alla disciplina delle clausole vessatorie avrebbe dovuto usare il medesimo tenore letterale impiegato nelle norme suddette ( 3 ). ( 3 ) Per De Nova, op. cit., 27, «Poiché non è pensabile che si sia surrettiziamente introdotto un foro legale del consumatore, si deve ritenere che il significato della disposizione sia il seguente. La clausola che prevede un foro convenzionale diverso da quello della residenza o del domicilio eletto del consumatore (ad esempio il foro della sede del professionista) si presume vessatoria. Dichiarata inefficace la clausola (o in assenza di clausola) si applicano i criteri comuni di determinazione della competenza per territorio». Sulla stessa linea Cian, Il nuovo capo XIV bis (titolo II, libro IV) del Codice Civile, in Studium iuris, 1996, 425, il quale afferma che «se l’intento del legislatore era quello di far svolgere tutte le controversie relative ai contratti de quibus nel luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, sarebbe stato necessario incidere sostanzialmente sulle norme del Codice di procedura civile, derogando a quanto previsto dai citati artt. 18, 20 e 28 (similmente a quanto avvenuto con l’art. 12, d. legis. 15 gennaio 1992, n. 50, che ha dato attuazione alla direttiva 85/577 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali)»; v. anche Stella, in Clausole vessatorie e contratto del consumatore (art. 1469 bis e ss.), a cura di Cesaro, I, Cedam, 1996, sub art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, il quale anch’egli sostiene che se il legislatore avesse voluto stabilire la competenza inderogabile del foro del consumatore «avrebbe potuto tranquillamente ribadire la disposizione – questa sì inequivoca – di cui all’art. 12, d. legis. 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali». V. inoltre Lucchini Guastalla, nel Commentario al capo XIV bis del Codice civile, a cura di BiancaBusnelli, Cedam, 1999, sub art. 1469 bis, comma 3o, nn. 18-19, 471; nonché Chiné, voce «Consumatore (contratti del)», in Enc. del dir., Agg., IV, Giuf534 È stato inoltre osservato che l’interpretazione favorevole alla introduzione del foro esclusivo del consumatore «tende a trapiantare, nell’ambito della disciplina delle clausole abusive, scelte che il legislatore ha già compiuto in altri ambiti in cui ha normativamente organizzato la tutela dei consumatori, ma si scontra con la lettera della norma» ( 4 ). C’è chi è giunto, pertanto, a sostenere che la tesi che ammette il foro esclusivo del consumatore sia in palese contrasto con il testo dell’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ.: «da un punto di vista letterale la disposizione in esame si limita a sancire la presunzione di vessatorietà della clausola inserita nel contratto del consumatore che preveda come giudice territorialmente competente un giudice di un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, senza nulla stabilire in termini positivi circa la competenza territoriale per le controversie relative ai contratti del consumatore. Dal testo dell’articolo si ricava, altresì, che non si presume vessatoria la clausola che invece individui come foro competente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Che questo sia il senso letterale della disposizione in esame risulta non solo dal testo dell’articolo, ma anche dal confronto di tale testo con quello di altre disposizioni che, sempre in materia di tutela del consumatore, hanno stabilito un foro esclusivo. In tali occasioni il legislatore ha infatti espressamente attribuito la competenza territoriale per le controversie relative allo specifico contratto del consumatore oggetto della legge al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore» ( 5 ). frè, 2000, 411. Da ultimo Madeo, op. cit., 28, che con riferimento a Cass., sez. un., ord. 1o.10.2003, n. 14669, cit., afferma che «avallando con la propria autorevolezza la tesi del foro esclusivo, le sezioni Unite hanno senza ombra di dubbio forzato il testo della disposizione. Non può tacersi, infatti, che l’interpretazione accolta è priva di conforto letterale: nell’articolo non si riscontra, neppure implicitamente, una simile previsione». ( 4 ) Così Tommaseo, op. cit., 632, il quale porta l’esempio dell’art. 12 d. legis. 15.1.1992, n. 50. ( 5 ) Così Odorisio, op. cit., 1996 s., il quale fa anch’egli riferimento all’art. 12 d. legis. 15.1.1992, n. NGCC 2006 - Parte seconda Foro esclusivo del consumatore La tesi appena descritta era stata già adottata, in un primo momento, dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno del rifiuto dell’introduzione del foro esclusivo. Nella motivazione dell’ord. 24.7.2001, n. 10086, si legge infatti che l’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, «si limita a regolamentare un’ipotesi di vessatorietà presunta della clausola contrattuale e non a statuire su un foro esclusivo per il consumatore. Quando il legislatore ha inteso istituire fori esclusivi per le cause del consumatore, come con l’art. 12 del d. legis. n. 50/1992, per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, e con l’art. 10 d. legis. n. 427/1998, in materia di multiproprietà, lo ha fatto espressamente». Una argomentazione, come si vede, basata sul tenore letterale e sulla costruzione sintattica della norma. A poco più di un mese di distanza da quest’ultima ordinanza la Supr. Corte si è di nuovo pronunciata sull’argomento, giungendo però alla conclusione del tutto opposta: per la sent. 28.8.2001, n. 11282, infatti, l’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ., ha introdotto un foro esclusivo del consumatore, anche se derogabile a seguito di trattativa individuale. A quel punto è stato inevitabile l’intervento delle sezioni unite della Cassazione (ord. 1o.10.2003, n. 14669) al fine di chiarire una volta per tutte la questione. 4. Segue: le motivazioni delle sezioni unite e l’entrata in vigore del codice del consumo. Le motivazioni delle sez. un., anche se indubbiamente apprezzabili e condivisibili con riferimento al principio di diritto cui sono pervenute, (esso appare infatti il più adatto ad assicurare una auspicabile tutela effettiva del consumatore quale parte debole del contratto), paradossalmente in seguito all’entrata in vigore del codice del consumo potrebbero prestare maggiormente il fianco a critiche da parte di coloro che, basandosi sull’argomento letterale della disposizione, negano l’istituzione del foro esclusivo. Infatti l’introduzione del codice del consumo viene a colpire, in particolare, proprio 50, nonché all’art. 10 d. legis. 9.11.1998, n. 427 (sostituiti entrambi, si ricorda, dall’art. 63 del codice del consumo) e all’art. 14 d. legis. 22.5.1999, n. 185. NGCC 2006 - Parte seconda quella parte dell’ord. n. 14669/2003 che fa ricorso all’argomento letterale. Si legge, infatti, nell’ord. n. 14669/2003: «Se alla disposizione contenuta al n. 19 dell’art. 1469 bis si presta il significato di aver anzitutto indicato in quello della sede del consumatore il foro delle controversie che lo riguardano, la norma viene a sostituirsi, nel relativo campo di disciplina, a quelle del codice di procedura che individuano per le controversie nascenti da contratto altri criteri di collegamento. Questa interpretazione valorizza appieno il dato letterale, perché se, in base a questo dato, è vessatoria la clausola che stabilisce il foro competente in località diversa da quella della sede del consumatore, si deve dire che il foro competente non può essere stabilito in nessun altro luogo che sia diverso da quello in cui il consumatore ha sede». Dopo questa premessa le sez. un. affrontano l’obiezione legata alla diversa formulazione delle altre norme dedicate alla tutela processuale del consumatore: «Contro questa interpretazione non può poi essere tratto argomento dal diverso modo in cui, prima e dopo della legge 52 del 1996, sono state formulate le disposizioni degli artt. 12 del d. legis. 15.1.1992, n. 50 e 10 del d. legis. 9.11.1998, n. 427. La diversa formulazione si presta ad essere spiegata. Le disposizioni appena richiamate sono state inserite nel corpo di normative di settore ordinate alla tutela del consumatore in rapporto a specifiche modalità di conclusione del contratto o del suo oggetto. Ciascuna di queste normative di settore è venuta a costituire il contenuto di un apposito decreto legislativo volto ad adeguare l’ordinamento nazionale alla corrispondente direttiva ed in ognuna delle due leggi hanno trovato collocazione norme di diritto sostanziale e processuale, ciascuna delle quali formulata a secondo la pertinente tecnica. L’intento del legislatore di estendere la protezione del consumatore al piano processuale ha potuto essere realizzato mediante formule con cui si è detto che le relative controversie venivano attribuite alla competenza territoriale della sede del consumatore. La direttiva 93/13 presentava l’ampio oggetto di disciplina costituito dalle clausole inserite nei contratti intercorsi tra professionisti e consumatori, considerate capaci di determinare un significativo squilibrio degli obblighi e diritti delle parti: ne conteneva anche un elenco indicativo. La tecnica utilizzata per l’adeguamen535 Aggiornamenti to alla direttiva ha riprodotto lo schema già impiegato dal codice civile, quello della disciplina delle condizioni generali di contratto e nell’ambito di queste delle clausole vessatorie; le relative norme sono state inserite nel codice civile. Questo spiega agevolmente la diversa formulazione della norma, nel caso della disposizione dettata al n. 19 dell’art. 1469 bis». Come è noto le norme sulle clausole vessatorie sono state espunte dal codice civile, ad opera del d. legis. 6.9.2005, n. 206, c.d. codice del consumo ed hanno trovato in esso (artt. 33 ss.) la loro nuova collocazione assieme alle altre disposizioni «consumeristiche». È di tutta evidenza che il ragionamento delle sez. un. mal si concilia con il «trasloco» delle disposizioni sulle clausole vessatorie dal codice civile al codice del consumo. Se è vero, infatti, che, come afferma la Supr. Corte, la disciplina di cui alla direttiva 93/13 era ad ampio spettro ( 6 ) e che proprio per l’ampiezza di tale disciplina si è ritenuto di dover inserire nel codice civile l’apposito Capo XIV bis intitolato «Dei contratti del consumatore» (ad esso dedicato), altrettanto vero è che le normative di settore concernenti i contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed i contratti a distanza costituivano il contenuto di due appositi decreti legislativi nei quali trovavano collocazione norme di diritto sostanziale e processuale, sì che poteva ammettersi un diverso tenore letterale delle disposizioni che avevano ad oggetto la tutela processuale del consumatore. Tale diversa formulazione, tuttavia, appare incongrua ora che le suddette disposizioni sono contenute nel medesimo corpus normativo: il codice del consumo. Non può sfuggire peraltro che laddove il codice del consumo tende ad omogeneizzare il più possibile la normativa consumeristica ( 7 ), ( 6 ) Per le sez. un., peraltro, la circostanza che tale foro, bensì esclusivo, si presti a deroga, al contrario di quanto stabilito nelle altre disposizioni richiamate, trova spiegazione proprio nell’ampio spettro della disciplina in cui la disposizione è venuta ad inserirsi. ( 7 ) Si legge infatti all’art. 1 che: «[...] il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti». 536 statuendo ad esempio un’unica definizione di consumatore valida per le diverse materie ivi contenute, lo stesso non può dirsi per le norme inerenti la tutela processuale del consumatore. È significativo, infatti, che all’interno del codice del consumo solo per quanto concerne i contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed i contratti a distanza è stato previsto, nella sezione dedicata alle disposizioni comuni ai due tipi contrattuali, un unico articolo (art. 63) che stabilisce il foro competente inderogabile, articolo che viene riportato in maniera identica anche nel capo dedicato alla disciplina della multiproprietà (art. 79). Siffatte previsioni lasciano intendere che il legislatore non sia affatto insensibile alla tutela processuale del consumatore, anche se va riscontrata una certa confusione, come detto, a fronte di più norme sulla tutela processuale contenute nel medesimo corpus normativo. Il codice del consumo, quindi, non può che apparire un’occasione perduta per una più avveduta riorganizzazione della tutela processuale del consumatore ( 8 ). Sarebbe dunque stata più opportuna la previsione di un’unica disposizione, avente ad oggetto il foro competente per le controversie di cui è parte il consumatore, che stabilisse come foro esclusivo quello della residenza o del domicilio del consumatore, articolando la derogabilità del foro medesimo a seconda delle singole ipotesi contrattuali. 5. Un secondo argomento ermeneutico avverso il foro esclusivo: l’asserito contrasto tra l’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ. ed il successivo art. 1469 ter, comma 3o, cod. civ. Un ulteriore argomento, avanzato in dottrina ed anch’esso inizialmente avallato dalla giurisprudenza della Supr. Corte, avverso l’introduzione del foro esclusivo del consumatore, si basa sul conflitto che si verrebbe a creare tra l’art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ. (ora art. 33, comma 2o, lett. u), codice del consumo) ed il successivo art. 1469 ter, comma 3o, cod. civ. (ora art. 34, comma 3o, ( 8 ) Cfr. Conti, Le sezioni unite risolvono il contrasto sul foro del consumatore. Per ora una vittoria per la weaker party, cit., 1448. NGCC 2006 - Parte seconda Foro esclusivo del consumatore codice del consumo) il quale contiene una presunzione assoluta di non vessatorietà delle clausole riproducenti norme di legge («non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge»). Se ne è concluso che qualora il professionista preveda una clausola con cui deroghi al foro del consumatore, a vantaggio di un foro previsto ex artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ., questa non sia vessatoria poiché rientra nella previsione dell’art. 1469 ter, comma 3o, cod. civ. (ora art. 34, comma 3o, codice del consumo); si è anche aggiunto che qualora non sia prevista alcuna clausola di deroga al foro del consumatore, o comunque non sia inserita nel contratto alcuna disposizione concernente la competenza, opererebbe la disciplina ordinaria ex artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ. Quest’ultima tesi è stata sostenuta, in particolare, nell’ord. 24.7.2001, n. 10086, secondo la quale il principio di diritto processuale (foro esclusivo del consumatore) non si può ricavare dalla ratio della norma né tanto meno dall’intenzione del legislatore: «è vero che la determinazione del contenuto di una norma può essere tratta dal fine che il legislatore abbia voluto perseguire con essa (Cassazione n. 1697/1981). Sennonché, poiché la norma in questione mira ad individuare ipotesi di clausole vessatorie poste nel contratto tra il professionista ed il consumatore, e poiché la norma successiva dichiara che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, il legislatore si è proposto il fine di evitare “vessazioni” da parte del professionista nei confronti del consumatore e contemporaneamente ritiene che le norme, che già si trovano nell’ordinamento, non possono mai integrare detta situazione. Né può ritenersi, conseguenzialmente, come pure ritiene parte della dottrina, che nella fattispecie si verserebbe in un’ipotesi di abrogazione per incompatibilità implicita ovvero per nuova regolamentazione dell’intera materia». Come avvenuto con riferimento all’argomento letterale, la successiva sentenza della Supr. Corte (Cass., 28.8.2001, n. 11282) è giunta a considerazioni diametralmente opposte a quelle cui l’ordinanza n. 10086/2001 era pervenuta appena un mese prima: «l’art. 1469 bis n. 19 cod. civ. [...] ha in sostanza introdotto un foro esclusivo, anche se derogabile a seguito di trattativa individuale (art. 1469 ter comma 4o cod. NGCC 2006 - Parte seconda civ.), che esclude in quanto tale, sia sotto il profilo dell’incompatibilità che per il principio della successione delle leggi nel tempo, ogni altro ed in particolare anche quelli di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., indipendentemente dalla posizione processuale assunta dal consumatore, ponendosi rispetto alla normativa codicistica come foro speciale. Se così non fosse del resto, se cioè non si ritenesse che si sia in presenza nella materia in esame della previsione di un nuovo foro esclusivo rispetto ad ogni altro, verrebbero frustrate le finalità di tutela processuale del consumatore perseguite con tale norma, svuotandola di significato nell’eventualità che la clausola vessatoria sia riproduttiva di una norma di legge, come nell’ipotesi, prospettata nel caso in esame dalla ricorrente, in cui il foro destinatae solutionis, cui fa alternativamente riferimento l’art. 20 cod. proc. civ., coincida con la residenza del professionista. In tal caso infatti, in virtù dell’art. 1469 ter comma 3o cod. civ., la clausola, in quanto riproduttiva di una disposizione di legge, non potrebbe essere considerata vessatoria in base ad un’interpretazione letterale di tale ultima disposizione. Ma nonostante la non felice formulazione della norma, una tale interpretazione non può ritenersi obbligata, ben potendosene privilegiare altra suggerita dalla dottrina ed in linea con la finalità della norma, di tutela del consumatore, in base alla quale le clausole riproduttive di una disposizione di legge non possono considerarsi vessatorie solo se riguardino previsioni di carattere generale che incidano sull’equilibrio delle parti e non già se si pongano in contrasto con le specifiche disposizioni di cui ai numeri da 1 a 20 della stessa legge ed in particolare, per quanto riguarda la competenza, con la disposizione di cui al n. 19 e non escludano quindi surrettiziamente il foro esclusivo del consumatore, a meno che la deroga non sia frutto di una trattativa individuale» ( 9 ). ( 9 ) La dottrina cui fa riferimento la Supr. Corte può essere individuata in Dalmotto, op. cit., 162 ss.; Vaccarella, op. cit., 50; Cappuccio, Quale giudice per il consumatore?, in Nuovo dir., 2001, 645. Fortemente critico verso siffatta ricostruzione Odorisio, op. cit., 1994 ss., per il quale un assorbente rilievo sarebbe idoneo a svelare l’inconsistenza della questione affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza richiamata: «se si ritiene, infatti, che l’art. 1469 bis comma 3o, n. 19, cod. civ. abbia introdotto 537 Aggiornamenti Dal canto loro le sez. un. (ord. 1o.10.2003, n. 14669) hanno ritenuto condivisibile il secondo orientamento interpretativo, affermando che il un foro esclusivo nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, la eventuale clausola che rinvii per la competenza territoriale ai fori (generali o facoltativo) previsti dalla legge non può essere salvata dalla dichiarazione di vessatorietà in forza dell’art. 1469 ter comma 3o cod. civ. Occorre infatti tenere presente che, come ritiene la prevalente dottrina, le disposizioni di legge, la cui riproduzione in una clausola impedisce la dichiarazione di vessatorietà della clausola stessa, sono quelle cogenti e quelle dispositive o suppletive, e quindi tutte quelle disposizioni che si applicherebbero al rapporto controverso sia in contrasto con la volontà delle parti, sia in assenza di una loro manifestazione di volontà, con esclusione delle disposizioni meramente autorizzatorie. Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto che si muove dall’idea che l’art. 1469 bis comma 2o, n. 19, cod. civ. abbia introdotto un foro territoriale esclusivo, le disposizioni in tema di competenza territoriale di cui agli art. 18-20 cod. proc. civ. non sono applicabili al rapporto controverso e quindi non rientrano tra quelle la cui riproduzione nella clausola ne impedisce la dichiarazione di vessatorietà». V. anche Conti, Lo status di consumatore alla ricerca di un foro esclusivo e di una stabile identificazione, cit., 538. Molto interessanti le considerazioni di De Cristofaro, La tutela processuale del consumatore tra volontà di espansione ed opzioni conservative: contrasti in cerca di assestamento nella giurisprudenza della S.C., in Resp. civ. e prev., 2002, 116, per il quale va ribadito con forza «che nella disciplina contenuta nell’art. 1469 bis, n. 19, cod. civ. non vi è traccia di un’espressa o implicita previsione di un foro esclusivo a vantaggio del consumatore: ciò che non viene disputato neppure dalla decisione n. 11282/2001, che non si astiene dal sottolineare il «non felice» dato normativo, pervenendo ad esplicitarne un significato compiuto solo all’esito di un’articolata ed ardita argomentazione a contrario. Ferma rimanendo questa premessa sul piano dell’esegesi del dato testuale, la nostra adesione alla tesi prevalsa nella più recente delle pronunce in epigrafe è allora di natura ideale ed ideologica: un’adesione che cioè muove dalla condivisione delle istanze di consolidamento ed amplificazione della tutela del consumatore che stanno al fondo di un’opzione interpretativa consapevolmente praeter legem, avallata dalla S.C. al fine di superare le timide irresolutezze del legislatore ed introdurre – con un arret de règlements trasparentemente giuspoietico – una più solida protezione del consumatore sul versante processuale». 538 risultato cui perviene l’interpretazione proposta dalla ord. n. 10086/2001 «è quello per cui, in presenza di una disciplina della competenza per le obbligazioni da contratto, che prevedeva fori della persona del convenuto e fori collegati alla obbligazione dedotta in giudizio, il legislatore avrebbe sentito solo la necessità di sancire l’inefficacia di specifiche clausole di deroga del foro nella sede del consumatore. Con questa duplice conseguenza. Di dare della norma una interpretazione restrittiva, perché conduce a dire vessatoria la clausola non già ogni volta che stabilisca il foro in luogo diverso dalla sede del consumatore, ma solo se lo stabilisca in luogo diverso anche dagli altri previsti dal codice. Di lasciare operare la disciplina del codice in assenza di una clausola di deroga: sì che il giudizio sulle controversie tra consumatore e professionista si possa svolgere presso ognuno degli altri fori individuabili sulla base dei preesistenti criteri di collegamento. In questo modo, in presenza di una norma, che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento, senza esservi tenuto ed a maggior protezione del consumatore, nel procedimento di interpretazione assume valore predominante non questa norma speciale, ma quella di generica salvezza delle clausole che riproducono norme di legge, dettata nel comma 3o dell’art. 1469 ter, che però in tanto può assumere rilevanza, in quanto si neghi che le norme del codice di procedura civile siano state derogate dalla disposizione dettata col n. 19 dell’art. 1469 bis». Non deve passare inosservato, come hanno giustamente sottolineato le sez. un., che ci si trovi dinnanzi ad una norma (art. 1469 bis, comma 3o, n. 19, cod. civ.) introdotta dal legislatore senza che essa fosse prevista nella direttiva comunitaria 93/13 e senza, pertanto, che il legislatore fosse vincolato ad introdurla: siffatta autonoma formulazione non è priva di significato. Si tratta evidentemente di una tutela più elevata che il legislatore ha voluto attribuire al consumatore seguendo l’art. 8 della direttiva 93/13 che autorizza il legislatore nazionale ad adottare disposizioni più severe di quelle contenute nella direttiva medesima al fine di garantire al consumatore un livello di protezione superiore ( 10 ). ( 10 ) Osserva Vaccarella, op. cit., 1710, che «il NGCC 2006 - Parte seconda Foro esclusivo del consumatore In dottrina si è peraltro sostenuto che la disposizione di cui all’art. 1469 ter, comma 3o, cod. civ. «conferma che con la legge sulle clausole vessatorie il legislatore non ha voluto modificare la disciplina, sostanziale o processuale, che, indipendentemente dalla volontà delle parti, si applica al rapporto tra consumatore e professionista, ma ha voluto solamente impedire che tale disciplina sia modificata in senso peggiorativo per il consumatore attraverso la inclusione nel contratto di clausole appunto vessatorie. In questo senso, infatti, le clausole che si limitano a riprodurre disposizioni di legge che si applicherebbero al rapporto anche in presenza di una contraria volontà delle parti (in quanto cogenti) o in assenza di una loro manifestazione di volontà (in quanto dispositive o suppletive), proprio in quanto rinvianti ad una disciplina che comunque varrebbe per le parti, non sono il frutto di una imposizione da parte del professionista conseguente alla sua posizione di forza e fuoriescono dall’ambito di applicazione della legge» ( 11 ). In senso contrario può osservarsi che una clausola riproduttiva di legge, quale potrebbe essere quella che preveda la competenza di uno dei fori contenuti negli artt. 18-20 cod. proc. civ., e che ben potrebbe essere favorevole al professionista, aumenterebbe paradossalmente la posizione di forza di quest’ultimo a svantaggio del consumatore. Sembra dunque che, come acutamente sostenuto, occorra arrendersi all’evidenza ( 12 ), ancor di più a seguito della pronuncia delle sezioni unite, ed ammettere che abbia fatto ingresso il foro esclusivo del consumatore sì che questi – in linea con la tutela offerta in legislatore italiano non ha qui operato in ossequio a prescrizioni comunitarie, ma del tutto autonomamente: sicché egli – certamente consapevole che la disciplina ordinaria del cod. proc. civ. in questa materia era costituita dagli artt. Da 18 a 20 – ben avrebbe potuto limitare la presunzione di vessatorietà alla clausola che avesse “stabilito deroghe alla competenza territoriale diverse da quella in favore del foro di residenza del consumatore”». ( 11 ) Così Odorisio, op. cit., 1999. ( 12 ) Così Dalmotto, op. cit., 167. V. anche Fusari, op. cit., 246. NGCC 2006 - Parte seconda ambito comunitario ( 13 ) – possa giovarsi di una tutela effettiva anche sul piano processuale. ( 13 ) Cfr. Corte giust. CEE, 27.6.2000, cause riunite C-240/1998, C-241/1998, C-242/1998, C-243/1998 e C-244/1998, Océano Grupo Editorial SA c. Murciano Quintero; Salvat Editores SA c. Sánchez Alcón Prades, in Contratti, 2000, 943, con nota di Simone; anche in Foro it., 2000, IV, 413. 539