informazioni sulle “ misure urgenti di

annuncio pubblicitario
INFORMAZIONI SULLE “ MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA FARMACEUTICA”: INDICAZIONI APPLICATIVE
DISPOSTE DALLA REGIONE ABRUZZO.
Come è noto la legge n. 405 del 26 novembre 2001 “Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria” ed, in particolare, l’art.5, dispone che le Regioni adottino i
provvedimenti necessari ad assicurare che, a decorrere dall’anno 2002, l’onere a
carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale non superi, a livello
nazionale ed in ogni singola regione, il 13% della spesa farmaceutica.
Nella Regione Abruzzo il tetto prefissato per il 2002 ammonta a 220.012.188 Euro.
Al fine di rientrare nel tetto assegnato, la Giunta Regionale ha adottato una serie di
misure volte al contenimento della spesa farmaceutica, assegnando contestualmente
alle ASL, per l’anno 2002, un budget prefissato per l’erogazione dell’assistenza
farmaceutica tramite le farmacie convenzionate, calcolato in base al numero dei
cittadini residenti nel territorio di competenza.
Le ASL, sulla base del budget loro assegnato per la spesa farmaceutica territoriale,
provvedono ad individuare l’obiettivo di spesa dei singoli medici convenzionati.
Si indicano di seguito gli strumenti previsti per rispettare il budget assegnato:
1) attivazione della distribuzione diretta dei medicinali inclusi nell’allegato 2 al
D.M: 22.12.2000, limitatamente a quelli che necessitano di piano terapeutico,
mediante i Dipartimenti Farmaceutici ;
2) fornitura diretta, all’atto della dismissione dei pazienti dei presidi ospedalieri,
dei farmaci necessari e strettamente connessi con la patologia che ha portato al
ricovero, limitandone l’erogazione ai primi giorni di terapia;
3) erogazione diretta dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti per i
quali sia stato avviato un programma di assistenza domiciliare;
4) i medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti
emanati ai sensi dell’art.5, comma 1, lettere a) b) del Dlgs n. 124/1998,
possono essere prescritti sino ad un numero massimo di tre pezzi, purchè,
rispetto alla posologia ed al numero di dosi unitarie presenti nella confezione,
non superino i sessanta (60) giorni di terapia,
5) i soggetti prescrittori, in caso di medicinali destinati al trattamento delle
patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettere a) b) del Dlgs n. 124/1998, al fine di consentire l a verifica del rispetto
dei sessanta giorni di terapia, sono tenuti a riportare sulla ricetta del SSN la
posologia;
6) i farmacisti, all’atto della spedizione della ricetta contenente prescrizione di
medicinali di cui ai precedenti punti 4 e 5, sono tenuti a verificare il rispetto
dei sessanta ( 60) giorni di terapia e, qualora non fossero rispettati, a dispensare
esclusivamente il numero di confezioni necessarie;
7) in caso di spedizione, da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio
Sanitario Regionale, di ricette contenenti un numero di pezzi superiori a quelli
indicati ai punti precedenti, verrà applicato l’art. 4, comma 10 del DPR 371/98;
8) i soggetti prescrittori sono tenuti alla prescrizione, a parità di principio attivo,
dosaggio e forma farmaceutica, del farmaco avente il prezzo di rimborso più
basso, ai sensi dell’art. 7 della L. 405/2001. A fronte di comportamenti da parte
di medici prescrittori difformi dalle indicazioni sopra riportate, il farmacista
consegna all’assistito il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel
normale ciclo distributivo, salva l’ipotesi in cui il medico apponga sulla ricetta
la dicitura “ non sostituibile” o il cittadino rifiuti la sostituzione effettuata dal
farmacista ;
9) gli assistiti, in caso di prescrizioni contenenti farmaci compresi nell’allegato I
del decreto 4 dicembre 2001, sono tenuti alla corresponsione di una quota pari
al 20% del prezzo del farmaco prescritto;
10)
gli assistiti, in caso di prescrizioni contenenti farmaci compresi
nell’allegato II del decreto 4 dicembre 2001, sono tenuti alla corresponsione di
una quota pari al 50% del prezzo del farmaco prescritto.
Nelle more della necessaria organizzazione aziendale ovvero dell’accordo previsto
all’art. 8 lettera a) della Legge 405/2001, la distribuzione dei farmaci, prevista dai
precedenti punti 1 e 2 attraverso le strutture aziendali, è consentita anche mediante le
farmacie convenzionate.
Si rammenta, infine, che la mancata osservanza delle risoluzioni rese nella
deliberazione giuntale n. 166 del 29.03.02 – ed esplicitate nelle presenti indicazioni
applicative – determinerà, a carico dei trasgressori, precise responsabilità di natura
contabile, che sarà cura della Direzione Regionale Sanità portare all’attenzione della
Corte Dei Conti, per le valutazioni di competenza.
La Direzione Sanità della Regione comunica che, al fine di consentire una corretta
informazione ai pazienti interessati ed, altresì, il necessario adeguamento informatico,
l’entrata in vigore della D.G.R. 166/02 è rinviata al 1° maggio 2002.
Scarica