PARTE TERZA I DIRITTI ASSOLUTI Capitolo Nono: I beni ............................................................................ Pag. 75 1 Generalità - Nozione • 2 Classificazione dei beni • 3 Combinazioni di beni • 4 Le universalità • 5 Il patrimonio • 6 I beni pubblici Capitolo Decimo: I diritti reali in genere .......................................... » 82 » 84 » 92 Capitolo Tredicesimo: L’enfiteusi ....................................................... 1 Contenuto • 2 Estinzione » 94 Capitolo Quattordicesimo: Usufrutto, uso, abitazione ..................... » 96 » 99 » 103 1 Caratteristiche • 2 Classificazione dei diritti reali • 3 Differenza tra diritti reali e diritti di credito • 4 Obbligazioni propter rem ed oneri reali Capitolo Undicesimo: Il diritto di proprietà ...................................... 1 Nozione • 2 Caratteri • 3 Limiti legali al diritto di proprietà • 4 Gli atti emulativi • 5 Estensione della proprietà • 6 Modi di acquisto • 7 Azioni a difesa della proprietà • 8 La comunione e il condominio • 9 Il condominio negli edifici • 10 La multiproprietà immobiliare Capitolo Dodicesimo: Superficie ....................................................... 1 Nozione e caratteri 1 Usufrutto • 2 Uso e abitazione Capitolo Quindicesimo: Le servitù prediali ...................................... 1 Nozione - funzione - struttura • 2 Requisiti e caratteri delle servitù • 3 Tipi di servitù • 4 Vicende • 5 Tutela della servitù Capitolo Sedicesimo: Il possesso ..................................................... 1 Nozione • 2 Detenzione • 3 Tipi di possesso • 4 Azioni possessorie • 5 Il principio possesso vale titolo (1153) Capitolo Diciassettesimo: Usucapione.............................................. Pag. 107 1 Generalità • 2 Tipi Capitolo Diciottesimo: I diritti su beni immateriali ........................... 1 Diritto d’autore • 2 Diritto d’inventore e il brevetto » 109 Capitolo 1 9 I BENI Generalità - Nozione L’articolo 810 definisce il bene come la cosa che può essere oggetto di diritti. Da questa definizione si evince che non tutte le cose presenti in natura sono beni, ma lo sono solo le cose che arrecano una utilità all’uomo e che possono esser assoggettate al suo potere. 䉴 Valore economico 䉴 Autonomia dalla realtà circostante Caratteristiche 䉴 Commerciabilità Differenze Dall’art. 810 si ricava che le cose (res) si distinguono in due grandi categorie: — cose in senso non giuridico, dette anche res extra commercium che, in quanto non presentano alcun interesse economico, non possono formare oggetto di rapporti giuridici: tali sono le res communes omnium, come il sole, l’aria ecc. e le cose incommerciabili per legge, perché riguardano la sfera personale del soggetto o interessi pubblici (es. i beni demaniali). — cose in senso giuridico, dette anche res in commercio, che, potendo formare oggetto di diritti, costituiscono, appunto, la categoria dei beni. Va detto però che le energie naturali se ed in quanto valutabili economicamente e suscettibili di appropriazione sono considerate beni. 2 Classificazione dei beni I beni possono essere variamente classificati, sia tenendo conto delle loro caratteristiche fisicostrutturali, sia secondo valutazioni di ordine economico-sociale. 2.1. • Beni corporali e beni immateriali 䉴 Corporali: sono tutte le cose «quae tangi possunt», cioè che possono essere percepite con i nostri sensi (una sedia, un quadro etc.), e dunque dotate di materialità corporea Beni 䉴 Incorporali: sono beni non dotati di materialità corporea, ma percepibili con l’intelligenza mediante una astrazione (opere dell’ingegno) 2.2. • Beni presenti-beni futuri Beni presenti: beni già esistenti in natura. Possono essere oggetto di proprietà o di altri diritti reali. Capitolo 9 • I beni 75 • Frutti: sono i beni Beni futuri 䉴 Beni non ancora venuti ad esistenza. Possono formare oggetto solo di rapporti obbligatori (1348). prodotti periodicamente da un altro bene, senza che questo modifichi la sua natura o la sua destinazione economica per effetto della produzione — frutti naturali: (820, co. 1) provengono direttamente da un altro bene vi concorra o meno l’opera dell’uomo (es.: prodotti agricoli, parti di animali) — frutti civili: (820, co. 2) quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (es.: interessi di capitali, canone di locazioni) I beni futuri non possono formare oggetto di donazioni (771). 2.3. • Beni immobili - beni mobili Beni immobili 䉴 Per natura: beni che non possono essere spostati normalmente da un luogo all’altro senza che ne resti alterata la struttura e la destinazione (812, co. 1). Si tratta del suolo e di ciò che vi è artificialmente o naturalmente incorporato (es.: alberi, edifici) 䉴 Per destinazione di legge: beni che di per sé non sarebbero immobili, tuttavia sono reputati tali dalla legge (812, co. 2) (es. mulini) Beni mobili 2.3.1. 䉴 Per esclusione il codice considera «mobili» tutti gli altri beni (812, co. 3). Particolari beni mobili, in considerazione della loro rilevanza, sono assoggettati per alcuni aspetti alla disciplina giuridica dei beni immobili — forma ed oneri di pubblicità — sono i c.d «beni mobili registrati» (navi, aeromobili, autoveicoli) (815) • Disciplina Forma degli atti Pubblicità Forme di garanzia 䉴 Beni immobili: forma scritta 䉴 Beni mobili: libertà di forma 䉴 Immobili: trascrizione 䉴 Mobili: il possesso vale titolo (tranne per i beni mobili registrati) 䉴 Immobili: ipoteca 䉴 Mobili: pegno In linea generale le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti sugli stessi e alle azioni relative. Quelle sui beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (813). 2.4. • Cose generiche - cose specifiche - cose fungibili - cose infungibili Cose generiche: sono cose individuate non singolarmente, ma solo in base alla appartenenza ad un genere, senza ulteriori specificazioni (es. un albero, un cavallo). Cose specifiche: sono le cose individuate mediante caratteri propri (es. il cavallo Tarnese). Cose fungibili: sono le cose identiche le une alle altre e valutate equivalenti per utilità e valore (es. grano, denaro). 76 Parte Terza • I diritti assoluti Cose infungibili: sono le cose che non possono essere indifferentemente sostituite con altre. La fungibilità può essere determinata dalla natura della cosa o dalle parti. Essa rileva ai fini delle vicende delle obbligazioni (es. compensazione) e ai fini della individuazione di alcuni negozi (es. il mutuo ha ad oggetto cose fungibili, il deposito ha ad oggetto cose infungibili). 2.4.1. • Disciplina Il passaggio della proprietà all’acquirente ha luogo Trasferimento del rischio 䉴 Per le cose specifiche: con il consenso 䉴 Per le cose generiche: con la specificazione, cioè con l’operazione che le individua 䉴 Per le cose generiche: fino alla consegna il rischio grava sul venditore 䉴 Per le cose specifiche: il rischio è a carico del compratore. 2.5. • Cose consumabili - cose inconsumabili Cose consumabili: sono quelle che possono essere usate una sola volta dal proprietario, che con l’uso ne trasmette la proprietà (es.: il denaro) o ne determina la distruzione (es.: le derrate alimentari). Cose inconsumabili: sono quelle che si prestano ad utilizzazioni continuate senza che si distruggano o si alterino (es.: un’abitazione). Sono inconsumabili anche le così dette cose deteriorabili, cose cioè il cui uso produce un lento ma progressivo deterioramento (es.: i vestiti). 2.6. • Cose divisibili - cose indivisibili Cose divisibili: possono essere frazionate in parti omogenee aventi la stessa destinazione economica dell’intero (es.: il denaro, un fondo). Cose indivisibili: sono quelle che non possono essere frazionate. L’indivisibilità può derivare: 2.7. 䉴 Dalla natura del bene (es.: un animale vivo) 䉴 Dalla legge (es.: parti comuni di un condominio) 䉴 Dalla volontà delle parti (c.d. indivisibilità soggettiva) • Beni produttivi - beni di consumo Beni produttivi sono quelli destinati ad un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose (materie prime) e, quindi, alla produzione di nuove cose. Beni di consumo: sono quelli utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni (da non confondere con i beni consumabili di cui supra). 3 Combinazioni di beni I beni possono essere presi in considerazione come il risultato della unione di più elementi o parti: sotto questo profilo si distingue tra: Beni semplici: gli elementi sono talmente «compenetrati» da rendere impossibile una loro separazione senza che la cosa ne risulti stravolta. Beni composti: è la cosa risultante dalla connessione materiale o fisica di più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere rilevanza giuridica autonoma. Capitolo 9 • I beni 77 Beni connessi: si configurano quando più beni, mantenendo una loro individualità materiale, sono posti in relazione tra loro in modo tale che è distinguibile una cosa principale e una accessoria, legata alla cosa principale da un vincolo di dipendenza (es., pertinenze). 3.1. • Pertinenze • 䉴 Nozione (817) pertinenze sono le cose destinate in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa • elemento soggettivo: volontà della destinazione • elemento oggettivo: destinazione «durevole» al servizio o ornamento della cosa principale 䉴 Natura Pertinenze 䉴 Singole figure • la pertinenza costituisce con la cosa principale un unicum economico • il vincolo ha natura reale (818, co. 3) • pertinenza di immobile a immobile (pozzofondo) • pertinenze di mobile ad immobile (strumenti rurali-fondo; suppellettili-albergo) • pertinenze di mobile a mobile (paracadute di un aeromobile) • gli atti e i rapporti che hanno ad oggetto la cosa principale comprendono anche la pertinenza, se non è diversamente disposto (818, co. 1); è, però, possibile che formi oggetto di separati rapporti (818, co. 2) • • • • venir meno della destinazione 䉴 Disciplina 䉴 Cessazione del vincolo perimento della cosa principale perimento della pertinenza sopravvenuta inidoneità della pertinenza Osservazioni Un tipo particolare di pertinenza, che ha dato luogo a numerosi interventi normativi, è rappresentato dalle aree di parcheggio. L’art. 26, L. 47/1985 disponeva che gli spazi adibiti a parcheggio di cui all’art. 18, L. 765/1967, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 c.c. e come tali potevano essere oggetto di autonomi atti di disposizione; si tratta dei cd. parcheggi obbligatori (in tutte le nuove costruzioni dal 1967 in poi) la cui realizzazione unitamente all’edificio è imposta dalla legge urbanistica. Peraltro la giurisprudenza ha ribadito che i contratti di autonoma disposizione degli spazi di parcheggio pur ammissibili, non possono intaccare il diritto reale d’uso a favore del titolare dell’unità abitativa (dietro pagamento di un corrispettivo) in quanto la legge pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi suddetti. Accanto a tale categoria di parcheggi, è stata successivamente introdotta la categoria dei parcheggi facoltativi ex art. 9, L. 122/1989 (cd. Legge Tognoli), realizzati nel sottosuolo di un fabbricato già esistente o in locali esistenti al piano terreno, la cui costruzione non è obbligatoria ma lasciata alla libera iniziativa del proprietario dell’immobile; tali parcheggi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli. Residuano, infine, i parcheggi liberi, che non rientrano in nessuna delle suddette normative e che, pertanto, sono liberamente alienabili e commerciabili a favore di chiunque. 78 Parte Terza • I diritti assoluti L’art. 26 cit. è stato abrogato dal d.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) e il suo contenuto non è stato riproposto. È, invece, intervenuta la legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005) che ha introdotto la regola della libera trasferibilità delle aree di parcheggio realizzate nelle nuove costruzioni ed ha eliminato il vincolo pertinenziale e il relativo diritto d’uso sui parcheggi a favore dei proprietari delle unità immobiliari; perciò, dalla data di entrata in vigore della legge è possibile cedere liberamente i posti auto senza l’obbligo di mantenerne il diritto d’uso in favore dei titolari delle unità abitative. La libertà di trasferimento riguarda soltanto le aree di parcheggio realizzate nelle nuove costruzioni mentre resta immutato il regime dei parcheggi della l. 122/1989 per i quali continua a sussistere il vincolo di pertinenzialità necessaria con l’unità immobiliare, con la conseguenza che non possono essere ceduti separatamente. 4 Le universalità Il codice riconosce soltanto la figura dell’universalità di cose mobili (816), mentre in dottrina si distingue tra universalità di fatto ed universalità di diritto. 4.1. • Universalità di fatto (universitas facti ) Nozione: complesso di cose mobili che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (es. gregge) (816). L’universalità costituisce una entità distinta dalle singole cose. 䉴 Pluralità di cose mobili 䉴 Destinazione unitaria, operata dal titolare Elementi 䉴 Appartenenza allo stesso soggetto: secondo la prevalente dottrina per appartenenza non deve necessariamente intendersi proprietà, ma basta una unica titolarità (es. usufruttuario) 䉴 Complessi animati (gregge) Singole figure 䉴 Complessi inanimati Differenze • composizione omogenea (biblioteca) • composizione eterogenea (azienda) (questa collocazione non è però condivisa da tutta la dottrina) 䉴 Dalla cosa composta: manca la coesione fisica 䉴 Dalla pertinenza: manca il rapporto di subordinazione 䉴 Le singole cose componenti le universalità non perdono la loro autonomia, possono infatti formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (816, co. 2) Disciplina 䉴 Il possesso dell’universalità può essere tutelato in via possessoria mediante l’azione di manutenzione (1170) 䉴 Non può acquistarsi mediante il semplice acquisto del possesso di buona fede (1153-1156), ma occorre il possesso decennale (1160) 4.2. • Universalità di diritto (universitas iuris) L’universitas iuris consisterebbe in una pluralità di rapporti giuridici , dalla legge considerata come un complesso unitario. Capitolo 9 • I beni 79 È una categoria logica alla quale il legislatore ricorre quando vuole evitare la dispersione dei rapporti (ad es. eredità). 5 Il patrimonio Nozione: è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un soggetto (titolare) e valutabili economicamente. Non costituisce a sua volta un bene, come le universalità, e va riferito ad un solo soggetto, in quanto ogni soggetto è titolare di un solo patrimonio. 䉴 Separato: complesso di beni che, in virtù di una particolare destinazione, debbono considerarsi staccati da un soggetto, ma che continuano, comunque, ad appartenere a questi (es. fondo patrimoniale, 167 - 171). È ammesso solo nei casi stabiliti dalla legge Patrimonio 䉴 Autonomo: è il patrimonio che fa capo ad un soggetto che, pur se sprovvisto di personalità giuridica, è dotato di autonomia patrimoniale imperfetta (associazioni non riconosciute) 6 I beni pubblici Nozione: di beni pubblici si parla in due accezioni diverse: a) beni appartenenti ad un ente pubblico; b) beni assoggettati ad un regime giuridico speciale diverso dalla proprietà privata per favorire il raggiungimento dei fini pubblici cui sono destinati. I beni demaniali: sono beni pubblici che appartengono solo ad enti pubblici territoriali e che la legge qualifica espressamente come tali; sono disciplinati dal diritto pubblico. Regime dei beni demaniali: — — — — non possono formare oggetto di negozi di diritto privato; sono inalienabili (823); non possono essere oggetto di possesso; non possono essere acquistati per usucapione dai privati. Osservazioni Il D.Lgs. 85/10 ha disciplinato il cd. federalismo demaniale che prevede il trasferimento di beni statali a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (con le limitazioni previste dallo stesso decreto e con le modalità fissate nei decreti di attuazione). I beni sono trasferiti, a titolo non oneroso, con le relative pertinenze ed entrano a far parte del patrimonio disponibile di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile. Beni patrimoniali: sono i beni non demaniali appartenenti ad un ente pubblico, si dividono in due categorie: — beni indisponibili, che non possono essere sottratti dalla loro destinazione stabilita dalla legge o dall’autorità; — beni disponibili, che non sono destinati direttamente ed immediatamente a pubblici servizi e sono soggetti, salvo eccezioni, alle norme del codice civile. 80 Parte Terza • I diritti assoluti In sintesi Il rapporto giuridico, abbiamo visto, ha una sua struttura, della quale fanno parte oltre che i soggetti attivo e passivo, anche un elemento oggettivo. Il primo titolo del Libro III del Codice civile tratta, dunque, dei beni, definiti all’art. 810 come le cose che possono essere oggetto di diritti; bene coincide con una qualificazione giuridica di ciò che può essere oggetto di interesse umano (Trabucchi) che non deve essere necessariamente una cosa tangibile e visibile, ma anche qualcosa di spirituale (si pensi ad es. alle creazioni artistiche). Pertanto, il concetto di bene è una nozione storicamente relativa, essa dipende dall’evoluzione della civiltà ed, in particolare, dalle capacità dell’uomo di saper utilizzare le risorse della natura, nonché dalle trasformazioni della natura stessa e dalla crescita dei bisogni umani. Capitolo 9 • I beni 81 Capitolo 1 10 I DIRITTI REALI IN GENERE Caratteristiche I diritti reali sono diritti che un soggetto ha sulle cose (ius in rem). Le caratteristiche principali dei diritti reali sono: Assolutezza: i diritti reali sono dotati di una pretesa erga omnes, possono cioè farsi valere nei confronti di tutti i consociati sui quali incombe un dovere negativo di astensione. Immediatezza: il titolare soddisfa il suo diritto direttamente dalla cosa senza che occorra la cooperazione o l’adempimento altrui. Tipicità: i diritti reali sono espressamente previsti dalla legge, sono quindi un numerus clausus. Da segnalare che questa caratteristica è attualmente oggetto di profonde revisioni da parte della dottrina. Tutela: sono dotati di azioni erga omnes, inoltre i diritti reali su cosa altrui (vedi infra) sono caratterizzati dal diritto di seguito, cioè il diritto inerisce alla cosa ed è opponibile a qualsiasi proprietario cui venga trasferita. 2 Classificazione dei diritti reali I diritti reali si distinguono in due grandi gruppi: 2.1. • Diritti su cosa propria ( iura in re propria) Diritto di proprietà: è il diritto che attribuisce al titolare le facoltà più ampie e che riconosce il massimo grado di appartenenza. 2.2. • Diritti su cosa altrui (iura in re aliena) 䉴 Superficie Diritti reali di godimento: sono diritti in base ai quali un soggetto ha il potere di trarre utilità da beni di proprietà di un altro soggetto 䉴 Enfiteusi 䉴 Usufrutto 䉴 Uso 䉴 Abitazione 䉴 Servitù Diritti di garanzia: attribuiscono al titolare il diritto di farsi assegnare con prelazione il ricavato dell’alienazione di un bene, in caso di inadempimento di un obbligo pattuito 82 — specialità: la proprietà è la regola, essi sono una eccezione • Caratteri — numerus clausus — limitatezza del contenuto rispetto al diritto di proprietà 䉴 Pegno 䉴 Ipoteca Parte Terza • I diritti assoluti 3 Differenza tra diritti reali e diritti di credito 䉴 Immediatezza 䉴 Assolutezza 䉴 Possesso Diritti reali 䉴 Prevalenza sui diritti di credito 䉴 Perpetuità (con eccezione di usufrutto, uso e abitazione) 䉴 Cooperazione del debitore 䉴 Relatività 䉴 Possesso inconcepibile (pertanto non è possibile l’usucapione) Diritti di credito 䉴 Subordinazione ai diritti reali 䉴 Temporaneità 4 4.1. Obbligazioni propter rem ed oneri reali • Obbligazioni reali o propter rem Le obbligazioni reali o propter rem consistono in prestazioni accessorie ad un diritto reale e ad esso strumentali (es. dovere di manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio). Sono vere e proprie obbligazioni poiché il rapporto con la cosa rileva solo come mezzo per determinare la persona del debitore. 4.2. • Oneri reali Oneri reali sono prestazioni a carattere periodico dovute ad un soggetto in quanto è nel godimento di un determinato bene e consistono nel dare o nel fare qualche cosa (es. canone enfiteutico). Caratteristiche 䉴 Inerenza ad un fondo 䉴 Insorgenza automatica una volta acquistata la titolarità del diritto reale Alcuni autori ritengono che il nostro ordinamento non preveda oneri reali (tale non sarebbe il canone enfiteutico perché sprovvisto di garanzia reale a favore del concedente). 4.3. • Distinzione tra obbligazioni reali e oneri reali 䉴 La proprietà è gravata da un peso Oneri reali 䉴 Il soggetto passivo risponde anche delle prestazioni maturate precedentemente 䉴 Consiste sempre in una prestazione positiva 䉴 È tutelato con azione reale 䉴 La proprietà è il mezzo per individuare l’obbligato Obbligazioni reali 䉴 Il soggetto passivo risponde solo delle prestazioni maturate dopo l’inizio del rapporto con il bene 䉴 Può consistere anche in un non facere 䉴 È tutelata con azione personale Capitolo 10 • I diritti reali in genere 83 Capitolo 1 11 IL DIRITTO DI PROPRIETÀ Nozione L’art. 832 del codice civile afferma che il proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo». Da tale definizione si evince che al proprietario vanno riconosciuti: a) il diritto di godere, ossia di decidere se, come e quando utilizzare la cosa nell’ambito della destinazione assegnata dal legislatore e a seconda dello «statuto» disposto per il bene (si pensi al diverso regime che caratterizza un’area edificabile o un fondo agricolo); b) il potere di disporre della cosa, che si concreta nel potere del proprietario di alienare la cosa, lasciarla per testamento, costituire sulla stessa diritti reali limitati a favore di altri etc. 2 Caratteri La proprietà è il diritto con le facoltà più ampie riconosciuto dal nostro ordinamento. Il proprietario ha infatti diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (832). I caratteri del diritto di proprietà possono così schematizzarsi: Pienezza: il diritto di proprietà consente ogni lecita utilizzazione del bene. I limiti che comprimono la libertà del proprietario possono derivare 䉴 Da un atto di disposizione del privato (che può costituire un diritto reale di godimento) 䉴 Da disposizioni di legge, dirette a tutelare finalità di ordine pubblico o a realizzare un contemperamento di interessi Elasticità: le facoltà del proprietario possono essere limitate dalla concorrenza di altrui diritti di minor portata sulla medesima cosa (ad esempio una servitù), ma essi pur comprimendola non possono intaccare l’integrità della proprietà; appena i limiti vengono meno la proprietà riprende automaticamente la sua ampiezza originale. Autonomia o indipendenza: non presuppone, al contrario degli altri diritti reali, la coesistenza sulla cosa di un diritto altrui di maggior portata. Esclusività: carattere che assume il duplice significato di poter escludere chiunque altro dal godimento del bene ed impossibilità di coesistenza sulla stessa cosa di più diritti di proprietà. Imprescrittibilità: la proprietà non si perde per “non uso”. Perpetuità: non possono esistere limiti temporali alla proprietà; da segnalare che la dottrina più moderna non ritiene più esistente questa caratteristica. Unitarietà: pur in presenza di una pluralità di tipologie (proprietà pubblica e privata; immobiliare e mobiliare, terriera ed- edilizia), la proprietà è unica come istituto e come concetto. Osservazioni È discussa, in dottrina, la possibilità che esista una proprietà temporanea. Da un lato vi è chi (DE MARTINO) nega una tale possibilità, in quanto la stessa essenza giuridica della proprietà verrebbe ad essere snaturata nei suoi elementi caratteriali, quali, ad esempio, la pienezza; ed è per tale motivo che il legislatore ha disciplinato dettagliatamente le ipotesi tipiche di proprietà temporanea, 84 Parte Terza • I diritti assoluti conformando il carattere della pienezza alle peculiarità delle singole fattispecie; così, ad esempio, nell’ipotesi di vendita con patto di riscatto , la norma di cui all’art. 1504 dispone che il venditore il quale ha esercitato il diritto di riscatto può ottenere il rilascio della cosa anche nei confronti di eventuali subacquirenti. La dottrina prevalente ammette, però, la proprietà temporanea; si afferma (MESSINEO) che la perpetuità non è carattere essenziale, ma solo normale. I casi di diritto reale ad tempus, esclusa la perpetuità, hanno tutti i rimanenti caratteri del diritto di proprietà; in particolare, non resta menomata la disponibilità del bene in proprietà temporanea, né può obiettarsi che nella specie vi sarebbero due titolari, uno a termine finale ed uno a termine iniziale; in realtà, quando esiste l’una proprietà non esiste l’altra e viceversa. Sono casi di proprietà temporanea: la vendita con patto di riscatto (art. 1500); il legato a tempo finale (art. 637); la proprietà superficiaria a tempo determinato (art. 953). 3 Limiti legali al diritto di proprietà Nozione: limiti posti dalla legge che comprimono le facoltà che costituiscono il contenuto del diritto. 3.1. • Caratteristiche Reciprocità: i limiti riducono reciprocamente i poteri di proprietari confinanti. Essenzialità: sono essenziali al concetto stesso di proprietà; lo delineano e ne definiscono il contenuto. Gratuità: non presuppongono la corresponsione di alcun compenso. Intrinsecità: sono limiti che nascono insieme al diritto, quindi non ne sono autonomi. Perpetuità: essendo i limiti intrinseci al diritti di proprietà ne condividono anche la perpetuità. Appaiono evidenti, quando si tengono presenti tali caratteristiche, le differenze con le servitù (vedi cap. 15). 3.2. • Tipi Limiti posti nell’interesse pubblico (limiti interni): dipendono dalla funzione sociale che la Costituzione assegna alla proprietà (42, co. 2 Cost.) 䉴 Espropriazione per pubblica utilità 䉴 Requisizione 䉴 Occupazione d’urgenza 䉴 Distanze nelle costruzioni (873-899) 䉴 Luci (900-904) 䉴 Vedute e prospetti (905-907) Limiti posti nell’interesse privato: riguardano la proprietà immobiliare e regolano i rapporti tra proprietà vicine 䉴 Stillicidio (908) 䉴 Acque private (909 e ss.) 䉴 Divieto di immissioni, cioè di cagionare propagazioni indirette di fumo, calore, rumore, da un fondo all’altro, quando queste superino la normale tollerabilità tenendo conto della situazione dei luoghi Capitolo 11 • Il diritto di proprietà 85 Osservazioni In tema di immissioni l’evoluzione delle conoscenze scientifiche impone il continuo aggiornamento dell’ambito di operatività dell’art. 844 c.c., che va, dunque, riferito anche alle immissioni non fisicamente percepibili ma comunque rilevabili con apposite strumentazioni ed idonee, anche in termini di semplice rischio, a influire negativamente sull’organismo umano. A tale fine si registrano pronunce della giurisprudenza volte al riconoscimento della rilevanza delle immissioni di onde elettromagnetiche; sul fronte normativo la L. 36/2001 promuove l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili che consentano di ridurre le emissioni. 4 Gli atti emulativi Nozione: atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (833), come ad esempio innalzare un muro o piantare alberi al solo scopo di togliere una veduta ad un vicino. Disciplina: sono vietati, secondo una autorevole dottrina, in applicazione del generale principio che vieta l’abuso del diritto soggettivo. 䉴 Elemento soggettivo: l’intenzione di arrecare danno o molestia ad altri (c.d. animus nocendi). Debbono concorrere: volizione e previsione dell’evento Caratteristiche 䉴 Elemento oggettivo: la mancanza di utilità per il proprietario 5 Estensione della proprietà In senso verticale: teoricamente all’infinito, ma l’art. 840, co. 2, pone un limite costituito dallo sfruttamento utile: il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a distanza tale (nel sottosuolo o nello spazio sovrastante) che egli non abbia interesse ad escluderle. In senso orizzontale: nell’ambito dei confini. Deve però consentirsi l’accesso ai terzi per: 6 䉴 Caccia e pesca, nei limiti stabiliti dalla legge 䉴 Compimento di opere necessarie al vicino 䉴 Recupero di cose o animali da parte del vicino Modi di acquisto Nozione: sono i fatti giuridici (di cui alcuni previsti dall’art. 922) che hanno per effetto l’acquisto della proprietà di un bene. A titolo originario: l’acquisto del diritto non deriva dal trasferimento da parte del precedente titolare (es. il pescatore che acquista la proprietà del pescato). Occupazione: presa di possesso di cose mobili con l’animo di farle proprie (923-926) 86 䉴 Cose inanimate (res nullius e res derelictae) 䉴 Animali (oggetto di caccia e pesca, v. L. 157/1992) Parte Terza • I diritti assoluti Invenzione: ritrovamento di cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario, se questi è ignoto al sindaco del luogo del ritrovamento. Se entro un anno il proprietario non si presenta, la proprietà delle cose smarrite passa a colui che le ha trovate. Norme particolari disciplinano l’invenzione del tesoro (932, 826). Accessione: il proprietario di una cosa principale (ad esempio il suolo) acquista la proprietà delle cose accessorie (alberi) che si uniscono a questa. L’acquisto è indipendente dalla volontà del proprietario e si verifica in omaggio al principio della prevalenza della cosa principale (accessorium cedit principale). Mobile a immobile 䉴 Il suolo attrae alberi e costruzioni (935-938) 䉴 Alluvione: incrementi impercettibili e successivi portati dalle acque di un fiume ad un fondo posto lungo la sua riva (941) Immobile a immobile 䉴 Avulsione: distacco da un fondo di una parte considerevole e riconoscibile di terreno che si unisce ad un altro fondo (944) 䉴 Alveo abbandonato: rimane assoggettato al regime del demanio (946) 䉴 Isola formata nel fiume: appartiene al demanio (945) Mobile a mobile 䉴 Unione o commistione: due o più cose mobili, appartenenti a proprietari diversi, si uniscono formando un sol tutto. Divengono o di proprietà comune o di proprietà del titolare della cosa principale (939) 䉴 Specificazione: si crea, mediante lavoro, una cosa nuova con materia appartenente ad altri (940) Usucapione: (1158) (vedi cap. 17). A titolo derivativo: l’acquisto dipende dall’esistenza di un diritto di proprietà di un precedente titolare 7 7.1. 䉴 Contratti traslativi della proprietà (es. compravendita). 䉴 Trasferimenti coattivi. 䉴 Successioni mortis causa. Azioni a difesa della proprietà • Generalità Il proprietario di un bene, qualora qualcuno turbi o contesti il suo pacifico diritto può agire con due tipi di azioni: — le azioni possessorie; — le azioni petitorie. La differenza tra i due tipi di azione è evidente se si considera che con le azioni possessorie il proprietario agisce in giudizio quale semplice possessore di un bene, mentre con le azioni petitorie agisce spendendo la sua qualità di proprietario. Le azioni possessorie assicurano una tutela rapida ma provvisoria del possesso dei beni, quindi sono azioni rapide e senza particolari oneri probatori. Le azioni petitorie tutelano la proprietà, sono gravate da incisivi oneri probatori (probatio diabolica), in quanto accertano definitivamente la titolarità di un diritto reale e non un semplice stato di fatto quale è il possesso. Per una maggiore chiarezza si rinvia al capitolo sul possesso. Capitolo 11 • Il diritto di proprietà 87 7.2. • Azioni petitorie 䉴 Azione petitoria Azione di rivendicazione (948): è concessa a chi si afferma proprietario di una cosa, che è posseduta da altri. Essa è una: 䉴 Azione reale: esperibile erga omnes. 䉴 Azione ad effetti reali: il giudicato fa stato erga omnes. 䉴 Azione di condanna: mira alla condanna del convenuto alla restituzione 䉴 Azione imprescrittibile Fondamento: diritto di sequela. Funzione: accertare il diritto di proprietà e reintegrare il proprietario nel possesso del bene. Legittimato attivo: il proprietario. Legittimato passivo: chi possiede o detiene la cosa senza titolo. Prova: la prova è particolarmente onerosa per l’attore, se l’acquisto del diritto di cui si richiede l’accertamento non avvenne a titolo originario, l’attore deve fornire la prova del suo titolo di acquisto e quello dei precedenti proprietari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. Ad alleggerire l’onere soccorrono due istituti del diritto civile: l’usucapione e la successione nel possesso. Se il bene rivendicato è un bene immobile è sufficiente dimostrare che tra lui e i suoi dante causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene è mobile è sufficiente provare di aver ricevuto il possesso del bene in buona fede, in base a un titolo astrattamente idoneo (1153). Effetti: il possessore o detentore abusivo è tenuto a restituire al proprietario il bene ed i frutti (1148). 䉴 Azione di restituzione: presuppone l’esistenza di un titolo che sia venuto meno. L’azione di restituzione non è reale ma personale 䉴 Azione negatoria (949): è l’azione con la quale il proprietario tende a far dichiarare l’inesistenza dei diritti che altri affermano avere sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio, e a far cessare le eventuali turbative e le molestie che altri arrechi alla cosa Altre azioni 䉴 Azione di regolamento di confini (950): è l’azione mediante la quale ciascuno dei proprietari di fondi confinanti può chiedere che sia giudizialmente stabilito il confine tra i fondi allorché esso sia incerto 䉴 Azione per l’apposizione di termini (951): ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere che siano posti o ripristinati a spese comuni i segni del confine, che in tal caso è già determinato in modo incontestato 7.3. • Azioni possessorie Si rinvia al capitolo sul possesso. 88 Parte Terza • I diritti assoluti Differenze Differenza fra rivendica e figure affini a) Azione di rivendica e azione di accertamento della proprietà L’azione di rivendica va distinta dall’azione di accertamento della proprietà (che, pur non essendo espressamente prevista, generalmente si ritiene ammissibile), con la quale il soggetto mira solo a far accertare il suo diritto; infatti: — l’azione di rivendica è azione di condanna; l’altra è azione di mero accertamento; — l’azione di rivendica presuppone che il proprietario sia stato spogliato del bene; l’azione di accertamento no; — nella rivendica l’attore deve provare il suo diritto nel modo sopra detto; nell’azione di mero accertamento deve solo provare l’inesistenza del diritto vantato dal convenuto e non anche l’esistenza del suo; — la rivendica mira al recupero del bene; l’azione di mero accertamento no. b) Azione di rivendica ed azione di restituzione L’azione di rivendica presuppone, come detto, l’assoluta inesistenza di un titolo nel possessore o detentore del bene; l’azione di restituzione, invece, presuppone l’esistenza di un titolo al possesso o alla detenzione che sia venuto meno (es.: scadenza del termine di durata del comodato). Nell’azione di restituzione, pertanto, l’attore non deve provare il suo diritto di proprietà, ma solo il cessare di efficacia del titolo che legittimava il possesso del convenuto; proprio per ciò l’azione di restituzione non è reale ma personale. 8 La comunione e il condominio Nozione: un diritto soggettivo può appartenere ad una singola persona, così come a due o più persone; in questo caso si ha un fenomeno di contitolarità di diritti. Se il diritto soggettivo è un diritto reale, la figura si qualifica comunione. Nella comunione il diritto del singolo comunista investe la cosa nella sua totalità ed incontra un limite nell’uguale diritto degli altri. La misura in cui ciascuno è ammesso al godimento del bene è data dalla quota (comunione di tipo romano). 8.1. • Tipi 䉴 Volontaria: la comunione nasce per volontà delle parti. Circa la costituzione 䉴 Forzosa: si costituisce per volontà della legge obbligatoriamente (es. 1117) 䉴 Incidentale: si costituisce in forza di un atto indipendente dalla volontà dei partecipanti (es. comunione ereditaria) 䉴 Libera: quando ogni comunista può, in ogni momento, chiedere lo scioglimento. Tale è la regola generale Circa lo scioglimento 䉴 Vincolata: non è previsto lo scioglimento Capitolo 11 • Il diritto di proprietà • o per legge (es. comunione forzosa del muro 874-875) • o per volontà delle parti. Il patto di rimanere in comunione è valido per un tempo non maggiore di dieci anni (1111) 89 8.2. • Disciplina 䉴 Volontà dei costituenti 䉴 Norme legislative per i vari tipi di comunione. Fonti 䉴 Norme generali di cui agli artt. 1100 e ss. (tali norme hanno carattere suppletivo) 䉴 Diritto all’uso della cosa comune: ogni comunista può servirsi della cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedire che gli altri contitolari la usino (1102) Diritti e obblighi dei singoli 䉴 Diritto di disposizione della quota: ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota (1103) 䉴 Diritto al godimento degli utili: in proporzione alla quota 䉴 Diritto a chiedere la divisione: salvo patto contrario o divieto legislativo. È il caso della comunione vincolata 䉴 Obbligo di partecipare alle spese necessarie: in proporzione alla propria quota Amministrazione: è affidata a tutti i comunisti che possono formare un regolamento per disciplinare il godimento del bene comune. Quanto alle decisioni che investono la cosa comune queste sono prese: — a maggioranza semplice (metà più uno) delle quote per gli atti di ordinaria amministrazione; — a maggioranza qualificata (due terzi) delle quote per le innovazioni della cosa comune e per alcuni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; — all’unanimità per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sulla cosa comune. Scioglimento: ciascuno dei partecipanti ha facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione senza che gli altri comunisti vi si possano opporre. 9 Il condominio negli edifici Nozione: comunione forzosa e perpetua delle parti comuni di un edificio (il suolo, le fondazioni, i muri maestri, le scale). 䉴 La quota di partecipazione di ciascun condomino è espressa in millesimi che corrispondono ad una misura corrispondente alla cubatura occupata dalla singola abitazione 䉴 Non è ammessa la divisione del condominio né l’abbandono liberatorio della quota da parte del condomino Disciplina 䉴 I poteri e gli obblighi di spese di ciascun condomino sono in proporzione delle loro quote 䉴 La gestione delle cose comuni è intrapresa dalla assemblea dei condomini 䉴 Se i condomini sono più di quattro è necessaria la nomina di un amministratore 90 Parte Terza • I diritti assoluti 䉴 Se i condomini sono più di dieci è necessaria la formazione di un regolamento condominiale Disciplina 䉴 Per le controversie circa l’uso delle parti comuni la competenza è del giudice di pace Estinzione: il condominio, avendo carattere necessario, ha durata perpetua. Esso, tuttavia, si estingue quando tutto l’edificio diventi proprietà della stessa persona. 10 La multiproprietà immobiliare Nozione: accordo, della durata di almeno tre anni, con il quale, verso il pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costruire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana. L’art. 72 del Codice del consumo dispone poi che il termine multiproprietà può essere utilizzato solo quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale. Natura: figura di discussa collocazione sistematica che ha dato origine a diverse posizioni dottrinali, in particolare si è ritenuto che la multiproprietà sia: — comunione speciale; — forma speciale di proprietà, i cui limiti anziché essere spaziali sono temporali; — diritto reale atipico. Importanti norme a tutela dell’acquirente sono state introdotte dal d.lgs. 9-11-1998, n. 427, confluito nel d.lgs. 6-9-2005, n. 206 ( Codice del consumo), che, in particolare, ha previsto il diritto di questi di recedere entro determinati termini dal contratto. In sintesi Il concetto di proprietà può essere considerato come l’elemento idoneo a qualificare il sistema politico economico in cui si afferma. Nel nostro diritto l’istituto assume una connotazione diversa da quella del diritto romano pur conservandone alcune reminiscenze: infatti l’affermazione contenuta nell’articolo 42 della Costituzione «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» evoca una concezione della proprietà come diritto sacro ed inviolabile, ma a questa affermazione se ne accompagna un’altra che, assegnando alla proprietà una funzione sociale, legittima la creazione di limiti alle facoltà del proprietario. Il codice civile e le leggi speciali, in aderenza al dettato costituzionale, predispongono una fittissima rete di vincoli e limiti alle facoltà del proprietario, che differiscono qualitativamente a seconda del bene oggetto del diritto, tanto da far dubitare della inviolabilità del diritto stesso. note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Capitolo 11 • Il diritto di proprietà 91 Capitolo 1 12 SUPERFICIE Nozione e caratteri Nozione: è il diritto di proprietà di un edificio separato dalla proprietà del suolo o il diritto che il proprietario di un suolo concede ad altri di costruire e mantenere al di sopra di questo una costruzione. Natura: il diritto di superficie, introdotto dal codice vigente, costituisce un autonomo diritto reale su cosa altrui, che limita le facoltà di godimento della cosa da parte del proprietario. Effetti: la costituzione di un diritto di superficie deroga al generale principio della accessione immobiliare (934), in base al quale tutto ciò che è costruito sul suolo è di proprietà del proprietario del suolo. Tramite la costituzione di un diritto di superficie si determina una scissione per piani verticali della proprietà di un suolo. 1.1. • Contenuto e disciplina • obbligo di permettere la costruzione sul suolo o al di sotto di esso (952955) 䉴 Per il concedente • obbligo di tollerare l’insistenza della costruzione sul suolo o al di sotto • obbligo di non compiere lavori sul suolo o nel sottosuolo che possano danneggiare la costruzione Contenuto • diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui • proprietà della costruzione, con pos䉴 Per il superficiario sibilità di alienare, locare, ipotecare la stessa (954) • dovere di pagare il canone eventualmente previsto nel titolo costitutivo che costituisce una obbligazione propter rem 䉴 Usucapione: è possibile soltanto l’usucapione in base a titolo perché il semplice possesso ventennale farebbe acquistare la piena proprietà anche del suolo Costituzione 䉴 Contratto: forma scritta ad substantiam (1350 n. 2) 䉴 Testamento 䉴 Provvedimento amministrativo. 䉴 Perpetuo Durata del diritto 92 䉴 A tempo determinato: alla scadenza del termine il proprietario del suolo acquista anche la proprietà della costruzione (953) Parte Terza • I diritti assoluti Legittimati: il proprietario o i comproprietari siano essi persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche. 䉴 Perimento della costruzione: se le parti lo hanno pattuito Estinzione: comporta anche la estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario (954, co. 1). Invece i diritti reali sul suolo, per il principio di accessione, si estendono alla costruzione, salvo quanto disposto dall’art. 2816 in tema di ipoteca 䉴 Rinuncia 䉴 Confusione: qualora la titolarità del diritto di proprietà e di superficie vengano a coincidere in capo allo stesso soggetto 䉴 Scadenza dell’eventuale termine (953) 䉴 Prescrizione • se la costruzione è eseguita: non può esservi prescrizione, essendo imprescrittibile il diritto di proprietà • se la costruzione non è ancora eseguita : il diritto si prescrive per non uso ventennale (954, co. 4) Sebbene il diritto all’edificazione sia un diritto reale, la giurisprudenza ammette tuttavia che le parti possano anche stipulare un contratto ad effetti obbligatori, in virtù del quale sorga a vantaggio di un soggetto il diritto di credito a costruire sul fondo altrui. 䉴 Essendo il contratto ad effetti obbligatori non è opponibile erga omnes Conseguenze 䉴 L’inadempimento del proprietario del suolo che costruisce in violazione dell’accordo obbliga solo al risarcimento del danno e non anche alla riduzione in pristino In sintesi Nella prassi, soprattutto recente, il diritto di superficie trova una vasta applicazione. Si pensi, ed es., agli edifici condominiali, in cui vi è contemporaneamente la proprietà del suolo che spetta pro indiviso a tutti i condomini e la proprietà delle singole unità immobiliari che spetta invece a ciascun singolo condomino in via esclusiva. Si pensi ancora agli alloggi di edilizia popolare, in cui la proprietà del suolo compete alla P.A., mentre la proprietà dei singoli alloggi appartiene a ciascun acquirente per una durata massima di 99 anni. Una parte della dottrina inquadra nell’ambito del diritto di superficie il contratto di cessione di cubatura, largamente utilizzato nella prassi, che consiste nell’accordo tra proprietari di fondi edificabili in forza dei quali uno di essi trasferisce, al proprietario di un’area contigua, solitamente dietro corrispettivo, una parte della propria cubatura, consentendo così al proprietario cessionario di edificare sfruttando la cubatura acquisita in aggiunta a quella naturalmente espressa dal proprio fondo. note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Capitolo 12 • Superficie 93 Capitolo 13 L’ENFITEUSI Nozione: l’enfiteusi è quel diritto reale di godimento su cose altrui che attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico (959-960). 䉴 Provvedimento amministrativo 䉴 Usucapione 䉴 Testamento Costituzione 䉴 Contratto • • • • • a prestazioni corrispettive solenne oneroso consensuale ad effetti reali 䉴 Perpetua Durata (958) 1 䉴 A tempo determinato. Non può però essere inferiore a 20 anni. Questo principio è inderogabile Contenuto 䉴 Frutti del fondo Diritti: l’enfiteuta ha i diritti che spetterebbero al proprietario (959) in merito a: 䉴 Tesori 䉴 Utilizzazioni del sottosuolo 䉴 Acquista per accessione le costruzioni di terzi sul fondo (936-937) e può disporre del diritto sia inter vivos che mortis causa 䉴 Obbligo di migliorare il fondo (960): il codice non precisa in cosa debba consistere il miglioramento, ma si ritiene dai più che esso consista nell’accrescimento del valore ed incremento della produttività. È possibile variare la destinazione economica del bene Obblighi e oneri 䉴 Obbligo del canone (960-961): il canone può consistere in derrate o in danaro. Carattere indispensabile è la periodicità 䉴 Oneri (964): le imposte ed altri pesi che gravano sul fondo 䉴 Divieto di subenfiteusi (968): inderogabile 䉴 Ricognizione: atto che il concedente può richiedere a chi sia nel possesso del fondo in vista del compiersi di un ventennio al fine di evitare il maturarsi dell’usucapione (969) 94 Parte Terza • I diritti assoluti 2 Estinzione 䉴 Decorso del termine: se l’enfiteusi è temporanea 䉴 Perimento totale del fondo (963) 䉴 Confusione: quando l’enfiteuta diventi proprietario o viceversa 䉴 Prescrizione: non uso ventennale Può verificarsi per 䉴 Affrancazione (971): diritto potestativo, spettante all’enfiteuta, di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte il valore del canone annuo (art. 1, co. 4, l. n. 607 del 1966). Prevale sempre sulla domanda di devoluzione. In caso di mancata adesione del proprietario, l’enfiteuta può ottenere una sentenza costitutiva che pronuncia l’affrancazione 䉴 Devoluzione (972): diritto potestativo del proprietario che in caso di inadempimento, da parte dell’enfiteuta, degli obblighi fondamentali, può ottenere la liberazione del fondo In sintesi L’enfiteusi è il più ampio dei diritti reali in re aliena, in quanto comporta poteri quasi analoghi a quelli del proprietario. Molto diffuso in passato, quando l’economia italiana era prettamente agricola, oggi va via via scomparendo, anche perché è visto con un certo sfavore dal legislatore. In questa ottica si sono poste le ultime leggi in materia (l. n. 607 del 1966 e l. n. 1138 del 1970) che privilegiano l’affrancazione dei fondi. note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Capitolo 13 • L’enfiteusi 95 Capitolo 1 14 USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE Usufrutto Nozione: l’usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità nel rispetto della destinazione economica del bene (981) (ius utendi et fruendi salva rerum substantia). Il proprietario, non disponendo del diritto di godimento, è titolare di un diritto il cui contenuto è praticamente «svuotato» , ed è detto, pertanto, nuda proprietà. La nuova proprietà può essere oggetto di autonomi atti di disposizione, il proprietario può ad esempio alienarla o costituire su questa un diritto reale di garanzia. 䉴 Per legge: quando è la legge stessa che ne determina la costituzione (es. usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore, 324) 䉴 Per contratto: forma scritta ad substantiam (1350, co. 2) e soggetto a trascrizione se avente ad oggetto beni immobili Costituzione 䉴 Per testamento: l’accettazione che comporti acquisto di usufrutto su beni immobili deve essere trascritta 䉴 Per usucapione (1158) 䉴 Per sentenza: in caso di divisione dei beni in comunione legale tra i coniugi (194, co. 2) Durata: a differenza degli altri diritti reali su cosa altrui l’usufrutto è necessariamente temporaneo. La sua durata non può eccedere la vita dell’usufruttuario, se persona fisica, o i 30 anni se persona giuridica (979). L’usufrutto successivo non è ammesso (698). Oggetto: in linea generale deve trattarsi di beni infungibili ed inconsumabili. 䉴 Beni mobili 䉴 Beni immobili Oggetti 䉴 Titoli di credito 䉴 Universalità 䉴 Aziende 䉴 Prodotti dell’ingegno Il c.d. quasi usufrutto Questa figura ricorre qualora oggetto dell’usufrutto siano beni consumabili. Non essendo possibile l’uso di tale bene senza alterarne la destinazione economica, l’obbligo di restituzione si trasforma in obbligo di pagarne il valore o di restituire il tantundem eiusdem generis (es.: danaro) (995). 96 Parte Terza • I diritti assoluti • diritto di conseguire il possesso della cosa (982) e di goderne (981) 䉴 Diritti dell’usufruttuario • diritto di far propri i frutti civili e naturali della cosa (984) • diritto di cedere, inter vivos, il proprio diritto (980) • diritto ad una indennità, alla data di cessazione, per i miglioramenti apportati (985) e di ritenere le addizioni se ciò non altera il bene (986) • diritto di locare il bene (999) • diritto di concedere ipoteca sull’usufrutto (2810 n. 2) — fare a sue spese l’inventario dei beni e prestare idonea cauzione (1002) • Contenuto 䉴 Obblighi dell’usufruttuario Obbligo fondamentale è quello di restituire la cosa al termine dell’usufrutto (1001). Inoltre l’usufruttuario è tenuto a: — usare la diligenza del buon padre di famiglia — sostenere spese ed oneri (1004) — pagare imposte, canoni e rendite fondiarie (1008) — denunciare le usurpazioni (1012) e concorrere alle spese per le liti (1013) 䉴 Diritto del «nudo» proprietario 䉴 Obblighi del «nudo» proprietario • • Diritti sul tesoro (988) • • Riparazioni straordinarie • Concorrere alle spese di lite che riguardano proprietà ed usufrutto Diritti su alberi di alto fusto spezzati o divelti (990) Far fronte a tutti quei carichi a carattere non annuale sulle proprietà 䉴 Morte dell’usufruttuario, o decorso di 30 anni se persona giuridica. Nel caso di usufrutto congiuntivo la morte di un soggetto fa accrescere della sua quota i diritti dei contitolari 䉴 Prescrizione: per non uso ventennale 䉴 Consolidazione: riunione della titolarità dell’usufrutto e della proprietà in capo allo stesso soggetto Estinzione 䉴 Totale perimento del bene 䉴 Abuso del diritto da parte dell’usufruttuario 䉴 Annullamento, rescissione o risoluzione del contratto 䉴 Scadenza del termine, se previsto nel titolo costitutivo 䉴 Rinuncia dell’usufruttuario Capitolo 14 • Usufrutto, uso, abitazione 97 2 Uso e abitazione Questi istituti sono analoghi all’usufrutto, ma di contenuto limitato rispetto ad esso: Il diritto di uso (1021): è un diritto reale in re aliena che attribuisce al suo titolare (usuario) il potere di servirsi del bene e, se il bene è fruttifero, di raccoglierne i frutti ma solo per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. Questo limite lo contraddistingue dall’usufrutto. Il diritto di abitazione (1022): conferisce al titolare il diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Ai sensi dell’art. 540, al coniuge, quale successore mortis causa, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Si tratta di un’ipotesi di costituzione ex lege dei diritti d’uso e di abitazione. I due diritti hanno carattere personalissimo, pertanto non possono essere ceduti o locati (1024). Per la restante disciplina trovano applicazione per ambedue le figure le norme sull’usufrutto (1026). Differenze Il diritto di abitazione deve essere tenuto distinto dal diritto di uso di una casa. Il titolare di un diritto di abitazione può, infatti, soltanto abitarla insieme ai suoi familiari e con il limite del godimento derivante dai bisogni suoi e della sua famiglia. Il titolare di un diritto di uso può, invece, anche usare la casa per uffici, magazzini etc. e può usarne per intero anche se tale uso esuberi da quelli che sono i suoi reali bisogni. In sintesi L’usufrutto, dunque, è un diritto reale di godimento su cosa altrui a contenuto generale , subordinato soltanto ai limiti della temporaneità e dell’obbligo di rispettare la destinazione economica del bene. In particolare, il primo di questi limiti è una conseguenza della funzione strettamente personalistica dell’istituto; inoltre, poiché l’usufrutto priva il proprietario della facoltà di godimento del bene (che costituisce l’espressione più concreta del diritto di proprietà), una protrazione in perpetuo di esso svuoterebbe di contenuto il diritto di proprietà e sarebbe contraria anche al principio della funzione sociale sancito dall’art. 42 Cost. note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 98 Parte Terza • I diritti assoluti Capitolo 1 15 LE SERVITÙ PREDIALI Nozione - funzione - struttura Nozione: la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo (c.d. fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (c.d. fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario (1027). 䉴 Peso: è la limitazione della facoltà di godimento di un immobile 䉴 Fondo servente: è quello che sopporta il peso della servitù, rende partecipe l’altro fondo di una utilità Elementi della definizione 䉴 Fondo dominante: quello che acquista l’utilità di cui era privo 䉴 Utilità: concetto piuttosto ampio in quanto può consistere anche: • in un vantaggio futuro (1029) • in una maggiore amenità o comodità (1028) • può inerire alla destinazione industriale (1028) 2 Requisiti e caratteri delle servitù Qualità inseparabile del fondo (predialità): in quanto inerisce direttamente al fondo cui accede. Unilateralità: un fondo non può essere al tempo stesso servente e dominante (salvo il caso di diversi ed autonomi titoli costitutivi). Indisponibilità separatamente dal fondo: la servitù, in quanto qualità del fondo, non può essere oggetto di separati rapporti giuridici (non può essere alienata o ipotecata). Realità: sia dal lato attivo che passivo. Onerosità: è richiesto normalmente un corrispettivo. Ambulatorietà passiva e attiva: poiché la servitù è inseparabile dal fondo cui accede, il soggetto attivo e quello passivo di essa mutano con il trasferimento del fondo. Praedia vicina esse debent: solo in via normale; la vicinanza non va intesa in senso assoluto, ma solo relativo rispetto al contenuto della servitù (es.: servitù di acquedotto in cui tra la fonte d’acqua ed il fondo dominante vi siano molti fondi). Servitus in faciendo consistere nequit: la servitù può consistere solo in un pati o un non facere. Tale caratteristica distingue la servitù dagli oneri reali. Nemini res sua servit: i fondi debbono appartenere a proprietari diversi. Servitutes dividi non possunt: in quanto qualità del fondo si estende su ogni parte di esso e non è da esso divisibile (1071). Qualora non siano presenti i requisiti per la costituzione di una servitù, la giurisprudenza ammette la conclusione di un contratto ad effetti obbligatori che abbia lo stesso contenuto di un contratto ad effetti reali (c.d. servitù irregolari). Ovviamente in questo caso il diritto è opponibile al solo proprietario contraente e non anche ai futuri proprietari (es. diritto di passeggiare a chi è nullatenente). Capitolo 15 • Le servitù prediali 99 Osservazioni Discusso è il problema dell’ammissibilità di servitù su beni demaniali. La possibilità di costituire servitù a favore di un fondo demaniale è pacifica, in considerazione di quanto dispone l’art. 825: si dubita, invece, se si possa costituire una servitù a carico di un bene del demanio. La dottrina e la giurisprudenza sono divise sul punto. L’opinione prevalente ritiene che in tal caso sia possibile costituire una servitù solo in via amministrativa (cioè in seguito ad un atto di concessione e non nei modi comuni). È ammessa, invece, espressamente la possibilità di costituire servitù non solo su un bene immobile attuale ma anche su un bene futuro (art. 1029, co. 2°). In particolare si può costituire una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare. Ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è acquistato. Tale ipotesi è diversa da quella prevista nel primo comma dello stesso articolo relativo alla costituzione di servitù a vantaggio futuro che, invece, viene ad esistenza fin dal momento della sua costituzione. In tal caso la servitù ha efficacia immediata erga omnes, pur se è diretta ad assicurare al fondo un vantaggio (soltanto) futuro (BIGLIAZZI-GERI). Pertanto, ne è ammesso l’esercizio anche prima che sia possibile realizzare il vantaggio (es.: il proprietario di un fondo, avendo intenzione di impiantarvi uno stabilimento, costituisce una servitù di presa d’acqua, per assicurarsi sin d’ora l’acqua che gli occorrerà). 3 Tipi di servitù Apparenti: sono le servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (es. servitù di acquedotto; servitù di stillicidio). Non apparenti: sono quelle per le quali non sono richieste opere visibili o permanenti (es. servitù di non edificare; di pascolo) (1061). Negative: sono quelle che comportano un non facere a carico del proprietario del fondo servente (es. servitus altius non tollendi). Affermative: per l’esercizio è richiesto un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante, con conseguente pati del proprietario del fondo servente (es. passaggio) Temporanee Perpetue Coattive: trovano il loro titolo nella legge che fornisce, in vista di una situazione di necessità del fondo, il diritto potestativo ad ottenere l’imposizione della servitù 䉴 Continue: quelle servitù affermative per le quali l’attività dell’uomo è richiesta solo nella fase anteriore all’esercizio (es. servitù di acquedotto) 䉴 Discontinue: quelle per il cui esercizio è richiesta l’attività dell’uomo (es. servitù di passaggio) 䉴 In relazione alla loro durata 䉴 Caratteri 䉴 Tipi • • tipicità • • • servitù di acquedotto coattivo (1033) non sono perpetue servitù di passaggio coattivo (1051) servitù di elettrodotto coattivo (1056) Volontarie: si costituiscono per volontà dell’uomo. Non sono tipiche. Ciò non contrasta con il principio del numerus clausus dei diritti reali. È tipico lo schema formale della servitù, ma non il contenuto. Possono essere costituite per contratto, che deve farsi per iscritto ed è soggetto a trascrizione, o per testamento, in tal caso deve trascriversi l’accettazione dell’eredità. 100 Parte Terza • I diritti assoluti 4 4.1. Vicende • Costituzione Coattiva: il titolo della costituzione della servitù è contenuto nella legge. Non sorgono ipso iure (1032) dietro versamento di una indennità, ma è necessaria la stipula di un contratto, o la sentenza costitutiva del giudice. 䉴 Testamento (1058) Volontaria: il titolo trova origine nella volontà delle parti (1058) 䉴 Contratto 䉴 Per le sole servitù apparenti 4.2. • • • • formale (1350, n. 4) • • usucapione (1031) oneroso a effetti reali a prestazioni corrispettive destinazione del padre di famiglia (1031-1062) • Estensione ed esercizio Il diritto di servitù comprende tutte le facoltà accessorie ( adminicula servitutis) indispensabili per l’esercizio (es. il diritto di prendere acqua comprende il diritto di passaggio) (1064). L’esercizio delle servitù è regolato dal titolo e in mancanza dalle disposizioni del codice (1063 e 1065). 4.3. • Estinzione Prescrizione: non uso ventennale. Scadenza del termine: se previsto nel titolo. Verificarsi della condizione risolutiva: se prevista nel titolo. Confusione: riunione in capo ad un unico titolare della proprietà dei due fondi. Abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (1070). 5 Tutela della servitù Azione confessoria ( vindicatio servitutis): si tratta di azione tendente all’accertamento del diritto di servitù contro chiunque ne contesti l’esercizio o ponga in essere turbative o impedimenti (1079). Azione di reintegrazione (1168): per le sole servitù affermative. Azione di manutenzione (1170): vedi Cap. 16 par. 4. Capitolo 15 • Le servitù prediali 101 In sintesi La servitù prediale, come abbiamo visto, è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027). Fondamento di essa è il principio della cooperazione fondiaria: la servitù è diretta a realizzare l’utilizzazione di un fondo (c.d. servente) per il servizio di un altro fondo (c.d. dominante) in vista, spesso, dell’interesse generale all’incremento della produzione (BRANCA). Tale rapporto tra i fondi (e non tra i soggetti titolari degli stessi) si traduce, dal punto di vista giuridico, in una situazione di vantaggio per il proprietario del fondo dominante ed in una di svantaggio per il proprietario del fondo servente, con rapporto immanente, peraltro, alla cosa (MESSINEO, BIONDI). Così, ad esempio, la servitù può consistere nel diritto di passare sul fondo altrui per raggiungere la strada pubblica, il cui accesso dal proprio fondo è difficile, senza che il proprietario del fondo vicino vi si possa opporre (servitù di passaggio). note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 102 Parte Terza • I diritti assoluti Capitolo 1 16 IL POSSESSO Nozione Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale (1140). Il possesso è, in altri termini «l’immagine dell’avere». 䉴 Corpus possessionis: che si identifica con il comportamento materiale che il soggetto assume nei confronti del bene (elemento oggettivo) Elementi 䉴 Animus possidendi: che si identifica nella volontà del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo) Ragione della tutela del possesso: proteggendo il fatto esteriore e facilmente accertabile del possesso la legge assicura allo stesso proprietario, che di solito è il possessore, una difesa rapida ed efficace del suo diritto, inoltre la tutela del possesso realizza una funzione di salvaguardia della pace sociale impedendo che si rechino molestie al possessore. Osservazioni La natura giuridica del possesso viene solitamente individuata in una situazione di fatto, ritenuta giuridicamente rilevante (a differenza della proprietà che costituisce invece una situazione di diritto). Questa tesi non è condivisa da MESSINEO, secondo il quale il possesso nasce come rapporto di fatto, ma al momento stesso della nascita si trasforma in un diritto soggettivo: ne discende la possibilità dell’acquisto a titolo derivativo del possesso. Per BIGLIAZZI-GERI ed altri, al contrario, non si può parlare di diritto soggettivo in quanto il possesso non ha consistenza autonoma e non riceve una tutela assoluta; piuttosto, ci si trova di fronte ad un’aspettativa di diritto, in quanto il possesso rappresenta una situazione preliminare che riceve tutela a fini conservativi in attesa di evolversi in una situazione finale di diritto reale. 2 Detenzione Nozione: la detenzione è un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall’intenzione di esercitare una attività corrispondente ad un diritto reale. 䉴 Corpus: elemento materiale della detenzione, cioè il rapporto di fatto con il bene Elementi 䉴 Laudatio possessoris: riconoscimento che altri sia possessore della cosa 䉴 Animus detinendi: volontà di avere la cosa a propria disposizione senza intenzione di esercitare su di essa i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale Capitolo 16 • Il possesso 103 䉴 Detenzione nell’interesse proprio (c.d. qualificata) (es.: locatario) Tipi 䉴 Detenzione nell’interesse altrui (c.d. non qualificata) (es.: depositario) Mutamento della detenzione in possesso: non basta la sola intenzione del soggetto, ma è necessario che si verifichi una delle situazioni previste dal legislatore (1141) 3 䉴 Causa proveniente da un terzo che affermi di essere proprietario del bene e lo trasferisca al detentore 䉴 Opposizione del detentore che manifesta al proprietario l’intenzione di continuare a tenere il bene per conto ed in nome proprio Tipi di possesso 䉴 Possesso pieno: corrispondente ad un diritto di proprietà 䉴 Possesso minore: corrispondente ad altri diritti reali (es.; enfiteusi) Tipi 䉴 Possesso diretto: il potere sulla cosa è accompagnato dall’animus di possederla 䉴 Possesso mediato: è la situazione possessoria di chi ha l’animus possidendi, ma altri detiene la cosa 3.1. • Acquisto Titolo originario: apprensione fisica della cosa accompagnata dall’animus possidendi. Se l’apprensione si verifica per tolleranza altrui, l’acquisto del possesso non si verifica (1144). • Effettiva: si trasferisce materialmente il bene • Simbolica: es. si trasferiscono i documenti riguardanti la cosa 䉴 Consegna della cosa Titolo derivativo • Traditio ficta : non muta la relazione di fatto, la cosa resta nelle mani della stessa persona, ciò che muta è l’elemento psicologico — traditio brevi manu: il detentore diventa possessore (ad esempio il locatore vende la cosa all’inquilino) — constitutum possessorium: il possessore cessa di possedere per sé e comincia a possedere per altri (ad esempio Tizio vende l’immobile che contemporaneamente gli viene concesso in affitto) • Successione nel possesso (1146, co. 1): il pos䉴 Successione sesso, nel caso di successione a titolo universale, continua nell’erede con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto • Accessione del possesso (1146, co. 2): il successore a titolo particolare può unire il proprio possesso a quello del suo autore 104 Parte Terza • I diritti assoluti 3.2. • Perdita La perdita si verifica col venir meno di uno dei due elementi del possesso (corpus o animus). 3.3. • Qualificazioni del possesso Esistono alcune circostanze che, qualificando il possesso, danno al possessore una tutela più ampia 4 䉴 Possesso di buona fede: chi possiede ignora, senza colpa grave, di ledere un diritto altrui (1147). Porta all’usucapione decennale 䉴 Possesso di buona fede titolato: esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto (1153) (comporta l’acquisto a non domino di cose mobili) Azioni possessorie Le azioni possessorie: hanno il fine immediato di tutelare il possesso da ogni turbativa e sono forme di tutela provvisoria che prescindono dall’accertamento del diritto. Può esercitarle anche il titolare di un diritto reale 4.1. 䉴 Possesso «ad usucapionem»: è il possesso di chi, senza titolo, possiede in modo non violento e non clandestino, continuo ed ininterrotto (porta all’usucapione ventennale) 䉴 Azione di reintegrazione o di spoglio (1168). Chi è stato spogliato del possesso, entro un anno dallo spoglio, può chiedere di essere reintegrato in esso. Requisiti dello spoglio: violenza o clandestinità. Legittimato attivamente è il possessore o il detentore qualificato 䉴 Azione di manutenzione (1170). È concessa a tutela del possessore contro le molestie o le turbative di fatto o di diritto. È concessa altresì contro lo spoglio che non sia violento o clandestino. In tal caso, secondo alcuni, sarebbe esperibile anche dal detentore. Con questa azione è tutelabile il possesso di beni immobili o universalità di mobili ed il possesso ultrannuale continuo e non interrotto, acquistato senza violenza o clandestinità • Azioni di nunciazione Azioni di nunciazione: sono esperibili sia dal proprietario che dal possessore. Sono azioni cautelari, in quanto mirano alla conservazione dello stato di fatto prevenendo un danno o un pregiudizio 5 䉴 Denunzia di nuova opera (1171): quando il possessore teme che possa derivare danno al bene oggetto del suo godimento a causa di un’opera intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo e non ancora terminata. Il giudice può vietare o permettere la continuazione dell’opera stabilendo le opportune cautele 䉴 Denunzia di danno temuto (1172): quando l’agente teme che stia per derivare un danno grave o prossimo alla cosa a causa di un qualcosa (albero, costruzione) già esistente. Il giudice può disporre la costituzione di una garanzia per i danni eventuali, ad es. può imporre una cauzione Il principio possesso vale titolo (1153) Nozione: colui che acquista beni mobili da chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà per effetto del possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna del bene e sussista un titolo Capitolo 16 • Il possesso 105 idoneo al trasferimento. Si sancisce il principio che «il possesso vale titolo»; la consegna ha solo funzione strumentale rispetto al possesso, la buona fede del possessore vale ad eliminare il vizio della mancanza di proprietà dell’alienante. Fondamento: la norma posta dall’art. 1153 tende a favorire la circolazione di beni mobili. 5.1. • Presupposti ed effetto L’oggetto deve essere un bene mobile non registrato. Buona fede al momento della consegna da parte dell’avente causa che riceve il possesso. La buona fede si presume (iuris tantum). Basta che sussista al momento della trasmissione del possesso (mala fides superveniens non nocet) . Il titolo deve essere valido ed astrattamente idoneo a trasferire la proprietà. Il proprietario del bene perde il suo diritto e non può rivendicarlo, l’acquirente acquista il bene libero da vincoli che non risultano dal titolo. In sintesi Dalla nozione di possesso si evince che esso si concreta in una relazione di fatto intercorrente tra un soggetto ed un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Da ciò si evince che il factum possessionis non è sempre conforme allo ius possidendi (diritto di possedere del proprietario), esso però è oggetto di considerazione da parte del legislatore che vi ricollega importanti effetti, nonché una speciale tutela che, seppure provvisoriamente, prevale su quella propria del diritto. Dunque è possibile individuare uno ius possessionis (Trabucchi) che, in aggiunta allo ius possidendi del proprietario che è ancora in possesso del bene, gli dà la possibilità di utilizzare la più agevole tutela dello stato di fatto, senza dover dimostrare il fondamento del suo diritto. note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 106 Parte Terza • I diritti assoluti Capitolo 1 17 USUCAPIONE Generalità Nozione: modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali. Si realizza per effetto del possesso per un certo tempo in presenza di altri requisiti. Fondamento: risiede nell’esigenza di rendere certa e stabile la proprietà dei beni e nell’esigenza di favorire rispetto al proprietario inerte colui che si occupa di un bene. Natura giuridica: l’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario. Infatti anche se l’acquisto del diritto per usucapione coincide con la perdita o la diminuzione del diritto del precedente titolare, manca il nesso di causalità tra perdita o diminuzione dell’uno e acquisto dell’altro. Oggetto: oggetto del possesso deve essere un bene suscettibile di usucapione, deve trattarsi cioè di un bene: — in commercio; — non demaniale. 䉴 Il possesso del bene 䉴 Continuo e non interrotto (c.d. continuità nel possesso) Requisiti 䉴 Non violento né clandestino (c.d. possesso non viziato, 1163) 䉴 Protratto per un certo tempo (c.d. durata) Differenze con la prescrizione: in entrambi gli istituti hanno importanza il fattore tempo e l’inerzia del titolare di un diritto. 䉴 Tempo e inerzia danno luogo all’estinzione di un diritto Prescrizione 䉴 Ha una portata generale in quanto si riferisce a tutti i diritti 䉴 Tempo e inerzia danno luogo all’acquisto di un diritto Usucapione 䉴 Ha una portata più ristretta in quanto riguarda solo la proprietà ed i diritti reali di godimento Per il computo dei termini e per le cause di sospensione e interruzione della usucapione si applicano le norme relative alla prescrizione. 2 Tipi Usucapione ordinaria Capitolo 17 • Usucapione 䉴 Venti anni per i beni immobili e le universalità di mobili (1158-1160) 䉴 Dieci anni per i beni mobili e per i beni mobili registrati (1162, co. 2) 107 • buona fede. Mala fides superveniens non nocet • titolo valido ed astrattamente idoneo al trasferimento, ma inefficace per non essere il dante causa proprietario o titolare del diritto reale (acquisto a non domino ) • trascrizione del titolo per i beni immobili e i beni mobili registrati (dalla trascrizione decorre il tempo necessario per usucapire) • • beni immobili: 10 anni (1159) • beni mobili registrati: 3 anni (1162, co. 1) 䉴 Requisiti: richiede oltre i requisiti generali Usucapione abbreviata 䉴 Durata universalità di mobili: 10 anni (1160, co. 2) 䉴 Vi è titolo astrattamente idoneo e buona fede: acquisto immediato ex art. 1153 Usucapione beni mobili: bisogna distinguere se • possesso acquistato in buona fede: 䉴 Manca il titolo (1161) 10 anni • possesso acquistato in mala fede: 20 anni In sintesi L’art. 1165 estende all’usucapione le disposizioni generali dettate in tema di prescrizione; per effetto di tale richiamo si ha che: — — — — 108 la disciplina legale dell’usucapione è inderogabile (art. 2936); gli effetti dell’usucapione sono disponibili e rinunziabili (artt. 2937-2938); l’usucapione, una volta maturata, può esser fatta valere dai terzi interessati (art. 2939); in materia di usucapione vigono le cause di sospensione e di interruzione previste per la prescrizione (artt. 2941 e ss. esposti ante). In virtù del rinvio, operato dal legislatore, alle regole generali della prescrizione, l’usucapione può cominciare a decorrere dal momento in cui il titolare può esercitare il diritto (tale è il fondamento degli istituti della sospensione e dell’interruzione). Tuttavia l’art. 1166 prevede che nell’usucapione ventennale per gli immobili, non si applicano riguardo al terzo possessore le cause di sospensione previste dall’art. 2942, relative al soggetto contro cui si usucapisce, e l’impedimento derivante da condizione o termine: l’usucapione decorre ugualmente. Si afferma (TRABUCCHI) che con questa norma il legislatore ha voluto circoscrivere la rilevanza delle cause di sospensione alle parti del negozio, evitando un pregiudizio per colui che usucapisce attraverso un possesso non fondato su un titolo sottoposto a condizione o sul rapporto con un incapace (BIGLIAZZI-GERI). Parte Terza • I diritti assoluti Capitolo 1 18 I DIRITTI SU BENI IMMATERIALI Diritto d’autore Nozione e normativa: è un diritto assoluto che si concentra su un oggetto immateriale, cioè non sul bene materiale che può rappresentarlo (es. un libro) ma sulla creazione realizzata (2575 e ss.); è un diritto che tutela la proprietà intellettuale (es. scientifica, musicale ecc.). La materia è disciplinata dal codice civile (2575-2583) e dalle leggi speciali: fondamentale è la l. 22-4-1941, n. 633 come modificata e integrata da varie disposizioni. Fra queste, il d.lgs. 518/1992 che ha esteso ai programmi per elaboratore (software) le norme sul diritto d’autore; il d.lgs. 68/2003 sulla tutela giuridica del diritto d’autore nella società dell’informazione; il d.lgs.118/2006 e il d.lgs. 140/2006, quest’ultimo, in particolare, sul fronte del trattamento sanzionatorio e dei criteri per il risarcimento del danno. 1.1. • Contenuto 䉴 È imprescrittibile e inalienabile 䉴 L’autore, senza limiti di tempo, si può opporre alle deformazioni della sua opera Morale: inerente cioè alla paternità dell’opera 䉴 Senza il consenso dell’autore l’opera non può essere pubblicata, durante la sua vita, neppure per ragioni di pubblica utilità (diritto di inedito) 䉴 L’autore può sempre modificare l’opera e, per gravi motivi, può ritirarla dal commercio 䉴 Il diritto è alienabile Patrimoniale: cioè inerente allo sfruttamento economico dell’opera. 䉴 Si trasmette agli eredi o aventi causa, per i 70 anni successivi alla morte dell’autore. Successivamente l’opera diviene di pubblico dominio 䉴 I rapporti tra autore ed editore sono disciplinati da un contratto di edizione 1.2. • Opere collettive Opere cinematografiche: appartengono al produttore. Altre opere collettive 1.3. 䉴 Il diritto d’autore spetta, conformemente al contratto di edizione, a chi ha diretto il lavoro. In mancanza: il diritto spetta in parti uguali a tutti gli autori • Tutela Diritto morale d’autore 䉴 Azione a difesa della paternità dell’opera 䉴 Azione a difesa della integrità dell’opera Capitolo 18 • I diritti su beni immateriali 109 Dritto patrimoniale d’autore 2 䉴 Azione di accertamento del diritto d’autore 䉴 Azione di interdizione delle violazioni Diritto d’inventore e il brevetto Nozioni e normativa: il diritto d’inventore è il diritto che tutela le cd. invenzioni industriali, cioè quei ritrovati e metodi idonei a dare un risultato industriale. Presupposto per il riconoscimento è il brevetto, documento mediante il quale viene attribuito all’inventore il diritto esclusivo di godere per un tempo determinato dei risultati economici di una nuova invenzione. La materia è disciplinata dal codice civile (2584 e ss.) e dal d.lgs. 10-2-2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) che comprende le invenzioni industriali (insieme ai marchi, disegni e modelli, modelli di utilità) nella più ampia espressione di proprietà industriale. 䉴 L’opera deve essere nuova (novità) Condizioni per la brevettibilità 䉴 Deve poter essere materialmente sfruttata (industrialità) 䉴 Non deve essere stata ancora divulgata (originalità) 䉴 Deve essere lecita (liceità) Differenze Dall’invenzione si distingue la scoperta che consiste nell’acquisizione, analisi, spiegazione di un fenomeno o di una cosa già esistente in natura ma precedentemente non noto o non spiegabile; la distinzione rileva sotto il profilo della disciplina in quanto le scoperte non sono brevettabili. Una particolare categoria di invenzioni, disciplinata dal D.Lgs. 131/2010 con l’introduzione di norme specifiche nel Codice della proprietà industriale, sono le invenzioni biotecnologiche aventi ad oggetto un prodotto (consistente in materiale biologico o che lo contiene) o un procedimento (attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico); tali invenzioni sono brevettabili, salvo particolari divieti (es. procedimenti di clonazione). Sul piano della tutela della proprietà intellettuale assume rilevanza il nome di dominio (o domain name) ossia l’insieme di parole idoneo ad identificare un sito web; in quanto consente di individuare nella rete un soggetto commerciale, presenta le caratteristiche e la funzione di un segno distintivo atipico parzialmente equiparabile al marchio (Di Pirro). La concessione del brevetto a favore di chi si dichiara inventore è operata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi e fa presumere la priorità dell’invenzione (salvo prova contraria). 䉴 Diritto morale dell’inventore o diritto di paternità Contenuto del diritto 䉴 Diritto di brevetto 110 • diritto della personalità • • • • Spetta all’autore e suoi aventi causa • Decade se l’invenzione non viene effettuata entro 2 anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria (prevista a favore di chi si offre di attuare l’invenzione come licenziatario nel caso di inerzia del titolare del brevetto) — inalienabile — intrasmissibile È trasferibile È espropriabile Dura limitatamente (20 anni dal deposito della domanda di concessione) Parte Terza • I diritti assoluti In sintesi I diritti su beni immateriali presentano i seguenti caratteri comuni: a) hanno ad oggetto non il bene materiale (es.: quadro, statua, macchinario), bensì l’idea stessa, la creazione realizzata in quella forma: così il romanzo, come creazione intellettuale, appartiene al suo autore; mentre ciascun acquirente è proprietario della singola copia acquistata; b) sono diritti assoluti , ma in essi l’esclusione degli altri soggetti in ordine al bene (ius excludendi omnes alios ) si concreta soltanto nel potere di rendere pubblica l’idea e di trarne un utile economico consentendo a terzi il godimento ; c) hanno una durata limitata nel tempo (mentre potenzialmente perpetuo è il diritto di proprietà sui beni materiali), poiché, data l’importanza di tali beni, appare opportuno che, dopo un certo periodo di sfruttamento da parte dell’autore, entrino nel patrimonio della collettività e, pertanto, possano essere sfruttati da tutti; d) possono essere acquistati solo a titolo di creazione (titolo d’acquisto originario, art. 2576) ed a nessun altro titolo. note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Capitolo 18 • I diritti su beni immateriali 111 PARTE QUARTA DIRITTI RELATIVI Capitolo Diciannovesimo: Le obbligazioni ........................................... Pag.115 1 Caratteri generali • 2 Diritti reali e obbligazioni • 3 Fonti dell’obbligazione Capitolo Ventesimo: Elementi dell’obbligazione ................................ » 117 1 I soggetti • 2 Oggetto • 3 Obbligazioni naturali Capitolo Ventunesimo: Principali tipi di obbligazione ........................ » 120 1 Obbligazioni parziarie • 2 Obbligazioni solidali • 3 Obbligazioni divisibili ed indivisibili • 4 Obbligazioni cumulative • 5 Obbligazioni alternative • 6 Obbligazioni facoltative • 7 Obbligazioni specifiche e generiche • 8 Obbligazioni pecuniarie • 9 Interessi • 10 Anatocismo Capitolo Ventiduesimo: Modificazioni soggettive dell’obbligazione .. » 125 1 Modificazioni nel lato attivo del rapporto • 2 Modificazioni nel lato passivo del rapporto • 3 Cessione del contratto (1406) Capitolo Ventitreesimo: Estinzione delle obbligazioni ....................... » 130 1 Adempimento • 2 Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento Capitolo Ventiquattresimo: L’inadempimento ...................................... » 135 1 Inadempimento (1218) • 2 Risarcimento del danno • 3 La mora del debitore o «mora debendi» • 4 La mora del creditore o «mora credendi» Capitolo Venticinquesimo: Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie dell’obbligazione ......................................................... 1 Garanzia generica • 2 Rafforzamento della garanzia • 3 Cause di prelazione • 4 Garanzie personali • 5 Fideiussione (1936) • 6 Anticresi • 7 Mandato di credito (1958) • 8 Lettera di gradimento (o di «patronage») • 9 L’avallo » 139 Capitolo Ventiseiesimo: Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ........................................................................................... Pag.146 1 Azione surrogatoria (2900) • 2 Azione revocatoria (2901 - 2904) • 3 Sequestro conservativo (2905-2906) • 4 Diritto di ritenzione • 5 Esecuzione forzata Capitolo Ventisettesimo: Il contratto .................................................... » 148 1 Nozioni generali • 2 Classificazione dei contratti Capitolo Ventottesimo: Formazione del contratto ............................... » 152 1 Responsabilità precontrattuale o «culpa in contrahendo» • 2 Le fasi delle trattative: proposta - accettazione • 3 Contratto per adesione • 4 Contratto preliminare • 5 Cessione del contratto Capitolo Ventinovesimo: Interpretazione ed integrazione del contratto ................................................................................................ » 157 1 Interpretazione • 2 Integrazione del contratto Capitolo Trentesimo: Effetti del contratto ............................................ » 159 1 Effetti tra le parti • 2 Conflitti tra aventi diritto sullo stesso oggetto • 3 Clausola penale • 4 Caparra • 5 Effetti nei confronti dei terzi • 6 Contratto per persona da nominare (1401-1405) Capitolo Trentunesimo: La rescissione e la risoluzione del contratto ... » 163 1 Rescissione (1447 -1452) • 2 Risoluzione (1453-1469) • 3 Forme di autodifesa privata Capitolo Trentaduesimo: Obbligazioni nascenti da atto unilaterale .. » 167 1 Promesse unilaterali • 2 Promessa di pagamento e ricognizione di debito (1988) • 3 Promessa al pubblico (1989-1991) Capitolo Trentatreesimo: Obbligazioni nascenti da fatto illecito ....... » 169 1 Generalità • 2 Responsabilità extracontrattuale • 3 La responsabilità oggettiva • 4 Risarcimento del danno Capitolo Trentaquattresimo: Obbligazioni nascenti dalla legge ......... 1 Gestione di affari (2028 - 2032) • 2 Ripetizione di indebito (2033 2040) • 3 Ingiustificato arricchimento (2041 - 2042) » 173 Capitolo 1 19 LE OBBLIGAZIONI Caratteri generali L’obbligazione consiste in un rapporto giuridico tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore), è obbligata a tenere un determinato comportamento per soddisfare un interesse dell’altra (creditore). Il codice dedica all’obbligazione uno spazio minore di quello dedicato ai diritti reali, ciò si spiega in considerazione del fatto che il codice è espressione di una cultura giuridica pre-capitalistica, in cui la vera ricchezza è la ricchezza immobiliare. 2 Diritti reali e obbligazioni 䉴 Diritti reali: diritti sulle cose 䉴 Obbligazioni: diritti ad una prestazione, ad un comportamento di un soggetto 䉴 Diritti reali: diritti assoluti esperibili quindi «erga omnes» 䉴 Obbligazioni: diritti relativi esperibili erga partes cioè solo nei confronti di soggetti determinati o, quantomeno, determinabili Differenze 䉴 Diritti reali: godono di una tutela assoluta, cioè non solo il proprietario, ma anche il titolare di diritti reali parziali può agire contro chiunque contesti il suo diritto 䉴 Obbligazioni: la tutela è relativa, l’azione può essere esperita solo verso l’obbligato, non verso terzi che turbino il godimento del titolare del diritto 䉴 Diritti reali: il titolare gode del suo diritto senza necessità della cooperazione di alcuno 䉴 Obbligazioni: per la realizzazione del suo diritto il creditore necessita della cooperazione del debitore Osservazioni Normalmente si afferma che l’obbligazione è per sua natura temporanea, in quanto destinata a estinguersi con l’adempimento, cioè con l’esecuzione della prestazione. Questa affermazione non è corretta in quanto la maggior parte dei rapporti obbligatori sono rapporti obbligatori di durata (ad es., rapporto di lavoro, rapporto di affitto ecc.) e sono destinati a soddisfare bisogni durevoli dei soggetti. Questa categoria di rapporti dimostra, allora, che l’obbligazione può assumere carattere tendenzialmente perpetuo o, comunque, duraturo, laddove vengano in rilievo bisogni durevoli del soggetto (Di Pirro). Capitolo 19 • Le obbligazioni 115 3 Fonti dell’obbligazione 䉴 Volontà negoziale: il contratto è una fonte volontaria tipica dell’obbligazione (1321); le promesse unilaterali (vedi Cap. 32) sono fonte di obbligazione solo nei casi previsti dalla legge (1987) Fonti: sono i fatti dai quali origina il rapporto obbligatorio (1173) 䉴 Fatto illecito: fonte non volontaria. L’obbligazione nasce come conseguenza del fatto illecito: colui che ha commesso il fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno (2043) 䉴 Ogni altro fatto od atto idoneo a produrre obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico: tale categoria, di carattere residuale, comprende ipotesi, diverse dal contratto o dall’agire illecito, in cui dal comportamento del soggetto scaturisce, quale conseguenza disciplinata dall’ordinamento, un vincolo obbligatorio (es.: 2041, arricchimento senza causa; 2028 e ss., gestione di affari altrui ) Osservazioni La giurisprudenza ha ribadito che l’obbligazione può derivare anche dal cd. contatto sociale, qualora l’ordinamento imponga ad un soggetto, in certe situazioni, determinati obblighi di comportamento per garantire la tutela di interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Tale situazione si riscontra, ad es., nei confronti di chi svolge una professione protetta (per la quale è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando la professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica. Accanto ai rapporti che nascono da contatto sociale, la dottrina (Betti) utilizza la categoria dei contratti di fatto che ricorre in presenza di rapporti che non scaturiscono dallo scambio dei consensi bensì da fatti socialmente rilevanti, secondo il contenuto di un determinato contratto tipico (es., chi utilizza un mezzo di trasporto pubblico è obbligato a pagare il biglietto per il fatto stesso dell’utilizzo del servizio e non in virtù di uno scambio formale dei consensi). 116 Parte Quarta • Diritti relativi Capitolo 1 20 ELEMENTI DELL’ OBBLIGAZIONE I soggetti Soggetti: devono essere almeno due: determinati o, quanto meno, determinabili in base ad elementi stabiliti nel negozio o dalla legge 䉴 Soggetto attivo o creditore: è colui o coloro che sono titolari del diritto ad esigere la prestazione 䉴 Soggetto passivo o debitore: è colui o coloro che sono tenuti ad eseguire la prestazione Obbligazioni ambulatorie: si definiscono tali quelle obbligazioni in cui la persona dell’uno o dell’altro soggetto dell’obbligazione sia mutevole. Essa deve essere intesa nel senso che la titolarità di un rapporto dipende dalla titolarità di un altro rapporto, mutando questo, muta anche il primo. 2 Oggetto Secondo la dottrina maggioritaria l’oggetto dell’obbligazione è la prestazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore. Secondo altri l’oggetto dell’obbligazione è il bene idoneo a soddisfare l’interesse del creditore. Altra dottrina (Di Pirro), più precisamente, distingue l’oggetto dell’obbligazione, ossia la prestazione (che può essere, un dare, un fare o un non fare), dall’ oggetto della prestazione, che è il bene o l’attività dovuta dal debitore e spettante al creditore (ad es., l’obbligazione dell’appaltatore è la realizzazione dell’edificio, mentre l’edificio è l’oggetto della prestazione dell’appaltatore). 2.1. • Requisiti della prestazione Patrimonialità (1174): la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, altrimenti in caso di inadempimento mancherebbe la possibilità di stabilire l’ammontare del risarcimento. Corrispondenza a un interesse anche non patrimoniale del creditore: l’interesse a conseguirla può anche essere di natura non patrimoniale (ad esempio scientifico, culturale, affettivo) purché «socialmente apprezzabile» e, pertanto, degno di tutela giuridica. Possibilità: ad impossibilia nemo tenetur. L’eventuale impossibilità può essere materiale (es. bene inesistente) o giuridica (es. obbligo a vendere un bene demaniale) (1346). La impossibilità non va confusa con la difficoltà. Liceità: la prestazione deve essere conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume (1346). Determinatezza o determinabilità: la prestazione, se non determinata fin dall’inizio, deve essere determinabile mediante un processo oggettivo o logico, con esclusione di apprezzamenti individuali. Le parti possono anche convenire che la prestazione sia determinata da un terzo, detto arbitratore (1349), questi deve procedere alla determinazione con equo apprezzamento. 2.2. • Classificazione rispetto alla prestazione Obbligazioni di fare: il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività 䉴 Obbligazioni di mezzi: la prestazione consiste nello svolgere una attività (ad esempio curare gli affari di una persona) prescindendo dal risultato di questa. Il debitore non è quindi responsabile del suo mancato conseguimento 䉴 Obbligazioni di risultato: la prestazione consiste nel realizzare un risultato (costruire una casa). La mancata realizzazione del risultato costituisce inadempimento della obbligazione Capitolo 20 • Elementi dell’obbligazione 117 Obbligazioni di non fare (obbligazione negativa): il debitore è obbligato a non tenere un determinato comportamento (si pensi ad un imprenditore commerciale che si impegna a non far concorrenza ad un altro). Obbligazioni di dare o consegnare: la prestazione può consistere nel pagamento di somme di danaro o nella consegna di beni. Obbligazioni accessorie: sono quelle prestazioni che accedono ad una prestazione principale dedotta in un rapporto obbligatorio. Ad esempio, nel rapporto di locazione, all’obbligazione principale del locatore di far godere il bene al locatario (1571) accedono anche le obbligazioni di cui all’art. 1575: consegnare la cosa in buono stato, mantenerla in stato da poter servire all’uso, garantire il pacifico godimento durante la locazione. Osservazioni La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato deve essere ridimensionata poiché, come affermato dalla giurisprudenza, in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile (Cass. sez. un. 577/2008). In realtà è il giudizio di responsabilità a carico del debitore che si determina in maniera diversa in quanto per alcune obbligazioni (es. dei professionisti: medici, avvocati ecc.) il raggiungimento del risultato dipende anche da fattori estranei dall’attività del debitore. 3 Obbligazioni naturali Nozione: sono obbligazioni che sorgono da semplici doveri morali o sociali. La legge, pur non esigendone l’adempimento, stabilisce che la prestazione non è più ripetibile se spontaneamente adempiuta. Differenza con la donazione: chi adempie una obbligazione naturale lo fa con la convinzione di esservi tenuto e non per compiere una liberalità, adempie cioè con animus solvendi e non donandi. 䉴 Incoercibilità: nessuno può essere giudizialmente costretto ad adempiere Caratteristiche 䉴 Irripetibilità: non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato (c.d. soluti retentio) 䉴 Spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria (627) Casi espressamente previsti 䉴 Pagamento di debito di gioco o scommessa (1933) 䉴 Pagamento del debito prescritto (2940) 䉴 Esistenza di un dovere morale o sociale: il giudizio circa l’esistenza di un obbligo socialmente valutabile è rimesso all’apprezzamento del giudice Elementi 䉴 Prestazione di contenuto patrimoniale 䉴 Spontaneità dell’adempimento: la prestazione deve essere effettuata senza coazione 䉴 Capacità di agire della persona che adempie 118 Parte Quarta • Diritti relativi In sintesi Due sono, in particolare, le concezioni elaborate in dottrina nel tentativo di individuare la nozione di obbligazione: la concezione personale e la concezione patrimoniale. La concezione personale, facendo perno sulle norme in materia di adempimento, individua l’oggetto dell’obbligazione nella prestazione quale attività dovuta dal debitore. La concezione patrimoniale, invece, poggia sulle norme relative all’adempimento del terzo (art. 1180) e all’esecuzione in forma specifica per individuare l’oggetto dell’obbligazione nel bene che il debitore deve al creditore. Entrambe queste concezioni, tuttavia, si rivelano incomplete, l’una perché trascura l’elemento patrimoniale del rapporto obbligatorio, l’altra perché attribuisce valenza generale ad ipotesi particolari (infatti, l’adempimento del terzo può avvenire solo in assenza di determinati presupposti e l’esecuzione forzata attiene ad una fase patologica del rapporto). Secondo BIANCA, l’obbligazione è lo specifico dovere giuridico, in forza del quale un soggetto, il debitore, è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, il creditore. Si afferma, tradizionalmente, che l’obbligazione si scompone in: a) debito, ossia il dovere di adempiere la prestazione; b) responsabilità, consistente nell’assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo del creditore. Invero, la responsabilità, più che un elemento costitutivo dell’obbligazione, è una conseguenza dell’inadempimento del debitore e, dunque, si manifesta come fase patologica del rapporto obbligatorio. note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Capitolo 20 • Elementi dell’obbligazione 119 Capitolo 1 21 PRINCIPALI TIPI DI OBBLIGAZIONE Obbligazioni parziarie Nozione: sono obbligazioni con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio; si assiste, quindi, alla frantumazione in quote di un unico debito o di un unico credito. Ciò comporta che: 2 䉴 Quando vi sono più creditori (parziarietà attiva) ciascuno può esigere solo la sua parte 䉴 Quando vi sono più debitori (parziarietà passiva) ciascuno è obbligato solo per la sua parte Obbligazioni solidali Nozione: sono obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l’intero ammontare (1292). 䉴 Pluralità di soggetti dal lato attivo e/o passivo del rapporto 䉴 Unicità della prestazione (eadem res debita). Presupposti 䉴 Unica causa della prestazione (eadem causa obligandi): l’obbligazione deve sorgere dallo stesso fatto giuridico, o da fatti, se pur diversi, collegati. La necessità di questo presupposto è molto discussa in dottrina 䉴 Solidarietà attiva: più creditori. Ciascuno ha il diritto di pretendere la prestazione per intero: in questo caso, il debitore adempiendo ad uno dei creditori si libera dal vincolo obbligatorio verso tutti i creditori Tipi 䉴 Solidarietà passiva: più debitori. Ogni debitore ha l’obbligo di eseguire la prestazione per intero; ma se uno di essi esegue la prestazione tutti i debitori sono liberati dall’obbligo Funzione: la solidarietà passiva rafforza la posizione del creditore, fornendogli più debitori da cui pretendere l’adempimento. Per questo l’art. 1294 ha stabilito una presunzione generale di solidarietà passiva, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. La solidarietà attiva agevola la posizione del debitore che può liberarsi facilmente dal vincolo. 䉴 Solidarietà attiva: la volontà delle parti o la legge Fonti Disciplina 120 䉴 Solidarietà passiva: la legge (1294) pone una presunzione generale di solidarietà per tutte le obbligazioni con più debitori 䉴 Azione di regresso: il debitore che ha pagato può agire nei confronti degli altri condebitori per ottenere da ciascuno le rispettive quote di debito (1298-1299) Parte Quarta • Diritti relativi 䉴 Il creditore cha ha riscosso l’intero dovrà corrispondere le rispettive quote di credito agli altri 䉴 Estensione dei fatti favorevoli agli altri creditori o debitori in solido. Eccezione: l’interruzione della prescrizione, pur se sfavorevole, produce effetti anche per gli altri condebitori (1310) Disciplina 䉴 Non estensione dei fatti sfavorevoli (es. la costituzione in mora di un debitore non produce effetti per gli altri) 3 Obbligazioni divisibili ed indivisibili La divisibilità o indivisibilità attiene alla natura dell’oggetto della prestazione dovuta, che può essere appunto una cosa o un fatto divisibile o indivisibile (1316). Obbligazioni divisibili: sono divisibili le obbligazioni che hanno per oggetto una cosa che per natura è suscettibile di frazionamento in parti omogenee di valore proporzionale all’intero. Obbligazioni indivisibili: sono indivisibili le obbligazioni la cui prestazione ha per oggetto un bene che, per sua natura o per volontà delle parti, non è suscettibile di una riduzione in parti. Disciplina: l’art. 1317 dispone che, in quanto compatibili, si applicano le norme relative alle obbligazioni solidali. L’indivisibilità riguarda la natura della prestazione, perciò sussiste indipendentemente dalla pluralità di soggetti. L’art. 1318, inoltre, dispone che l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del creditore e del debitore, diversamente dalla solidarietà. Differenze Le obbligazioni indivisibili si distinguono dalle obbligazioni solidali: — quanto alla funzione: la solidarietà ha lo scopo di agevolare la riscossione del credito; l’indivisibilità ha lo scopo di proteggere, anche in fase di esecuzione, l’unità della prestazione, assicurando che l’adempimento avvenga con unico atto. Quindi la solidarietà ha sempre una funzione di tutela del creditore (o dei creditori), è, cioè, sempre un mezzo di rafforzamento del credito; invece l’indivisibilità non ha questa funzione specifica, ma il vantaggio per il creditore rappresenta una conseguenza riflessa dell’istituto; — quanto alla struttura: mentre nella solidarietà è da ravvisare una pluralità di obbligazioni, nell’indivisibilità si ha un’obbligazione unica. 4 Obbligazioni cumulative Obbligazioni cumulative (o congiunte): quando il debitore è tenuto a due o più prestazioni. La liberazione ha luogo solo ove siano eseguite tutte, anche se separatamente, le prestazioni dovute. 5 䉴 Natura uguale (es.: due prestazioni di fare o di dare) 䉴 Natura mista (es.: una prestazione di dare ed una di fare) Obbligazioni alternative Nozione: sono alternative le obbligazioni aventi ad oggetto due o più prestazioni poste in alternativa tra di loro. Il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo una sola delle prestazioni dedotte nel Capitolo 21 • Principali tipi di obbligazione 121 rapporto, ma non può eseguire parte dell’una o dell’altra (1285). Si dice, pertanto, che duae res, vel plures, sunt in obligatione, una autem in solutione. 䉴 Il diritto di scelta: di regola spetta al debitore, salvo patto contrario (1286) • Impossibilità preesistente alla nascita del rapporto obbligatorio: l’obbligazione si considera semplice dall’origine (1288). 䉴 Impossibilità di adempimento di una o più prestazioni Disciplina • Impossibilità sopravvenuta — prima della scelta: l’obbligazione si considera semplice; e quindi è preclusa la possibilità di scelta (1288) — dopo la scelta : l’obbligazione si estingue (1288-1289) Differenze L’obbligazione alternativa si distingue rispetto alla: — obbligazione generica: entrambe le figure presentano una indeterminatezza iniziale ma mentre oggetto della obbligazione generica «non è la prestazione di tutti i componenti del genus, ma il genus come tale, in uno solo dei suoi elementi» (TRABUCCHI), nelle obbligazioni alternative ciascuna prestazione entra a costituire l’oggetto del rapporto. Inoltre, si osserva (BIANCA) che l’obbligazione generica richiede una mera attività esecutiva, mentre l’obbligazione alternativa richiede «un ulteriore atto determinativo, la scelta della prestazione»; — obbligazione condizionale, in quanto mentre in questa è certo l’oggetto ma incerto il vincolo, nell’obbligazione alternativa è certo il vincolo ma incerto l’oggetto; — obbligazione cumulativa, in quanto mentre in questa le due o più prestazioni, devono essere tutte eseguite, l’obbligazione alternativa diventa semplice in seguito alla scelta, di guisa che, in fase di esecuzione, essa si concentra in un’unica prestazione. 6 Obbligazioni facoltative Nozione: sono le obbligazioni aventi ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi effettuando anche una prestazione diversa preventivamente pattuita. Una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis. La disciplina è identica a quella delle obbligazioni semplici e la facoltà di scelta è rimessa esclusivamente al debitore. Differenze L’obbligazione facoltativa si distingue dall’obbligazione alternativa: mentre l’obbligazione alternativa è complessa (sono dedotte più prestazioni), quella facoltativa è semplice (è dedotta una sola prestazione). Nell’obbligazione alternativa le due prestazioni sono sullo stesso piano, sicché la sorte dell’una non influisce sull’altra (l’impossibilità di una prestazione fa cadere solo la facoltà di scelta); mentre nell’obbligazione facoltativa, se diventa impossibile l’unica prestazione dedotta, l’obbligazione si estingue. 122 Parte Quarta • Diritti relativi 7 Obbligazioni specifiche e generiche Obbligazioni specifiche: quando hanno ad oggetto una prestazione di cosa determinata (un quadro di un dato autore). Obbligazioni generiche: quando hanno ad oggetto una prestazione di cosa generica o una quantità di cose fungibili (es. un cavallo baio, una certa quantità di grano) 8 䉴 Estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta. Non può verificarsi in quanto il genere non perisce mai ( genus numquam perit) 䉴 Altri motivi di rilevanza. Vedi Cap. 9 (in tema di beni fungibili ed infungibili) Obbligazioni pecuniarie Sono pecuniarie le obbligazioni aventi per oggetto una somma di danaro. Si dividono secondo la giurisprudenza in: 䉴 Obbligazioni di valore: che hanno per oggetto una somma di danaro che deve essere determinata con riferimento ad un valore 䉴 Obbligazioni di valuta: obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro già determinata 䉴 I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento ed al suo valore nominale (1287) Disciplina 䉴 Principio nominalistico: il debitore deve sempre la stessa quantità nominale di danaro, prescindendo dalle modifiche del suo valore dovute ad un mutato potere di acquisto. Questo principio si applica solo alle obbligazioni di valuta, e non alle obbligazioni di valore Clausole di garanzia: esse, richiamandosi a vari parametri, consentono variazioni dell’entità della somma dovuta in relazione al potere di acquisto del denaro 䉴 Clausola oro: la quantità di danaro viene determinata con riferimento al valore dell’oro 䉴 Clausola merce: la quantità di moneta è rapportata al costo di una determinata merce Osservazioni La Corte di cassazione ha stabilito che, agli effetti dell’applicazione dell’art. 1277, sono debiti di valuta: il debito relativo alla restituzione del corrispettivo a seguito di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto; il debito relativo a rimborso di spese di cura, viaggi e degenza; il debito per indennità dovuta all’espropriato per pubblica utilità; il pagamento del prezzo da parte del compratore. La Suprema Corte ha, viceversa, stabilito che sono debiti di valore: arricchimento indebito; indennità dovuta al possessore di buona fede per miglioramenti; restituzione delle cose ottenute in permuta, in caso di annullamento della permuta; rimborso al conduttore dell’importo di eventuali migliorie; risarcimento dei danni. Capitolo 21 • Principali tipi di obbligazione 123 9 Interessi Nozione: frutto civile del danaro. L’obbligazione degli interessi è una obbligazione pecuniaria accessoria ad una obbligazione pecuniaria. In relazione alla fonte si distinguono in: 䉴 Legali: previsti dall’art. 1282; il saggio di interesse legale è determinato dal Ministro dell’Economia con proprio decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il tasso si riferisce 䉴 Convenzionali: previsti dalla volontà delle parti. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto 䉴 Usurari: sono gli interessi convenzionali che superano una certa misura. La determinazione del tasso usurario è effettuata dal Ministro dell’Economia, sentita la Banca d’Italia. La clausola con cui vengono stabiliti è nulla e non sono dovuti interessi (1815) Tipi 䉴 Moratori: sono quelli dovuti per il ritardo nell’adempimento. Costituiscono una forma di risarcimento 䉴 Corrispettivi: i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, ossia senza nessuna costituzione in mora del debitore. Si fondano sulla naturale fecondità del denaro 10 Anatocismo Nozione: capitalizzazione degli interessi affinché producano a loro volta ulteriori interessi (interessi sugli stessi). Disciplina: la legge in linea di principio lo proibisce salvo che, trattandosi di interessi dovuti da almeno sei mesi: — il pagamento degli interessi sugli interessi sia stato richiesto in giudizio con una apposita domanda; — siano previsti da un accordo stipulato posteriormente alla loro scadenza; — siano previsti dagli usi. In sintesi L’obbligazione è un vincolo giuridico in base al quale un soggetto (debitore) deve tenere un certo comportamento al fine di soddisfare l’interesse di un altro soggetto (creditore). Sono fonti dell’obbligazione: il contratto, la promessa unilaterale, la gestione d’affari, il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza causa, il fatto illecito. Alcune di queste fonti saranno esposte nei successivi capitoli. Importante è la classificazione delle obbligazioni rispetto ai diversi elementi che le costituiscono. Rispetto ai soggetti le obbligazioni si distinguono in semplici e multiple e queste ultime a loro volta in parziarie e solidali. Rispetto alla prestazione è possibile distinguere le obbligazioni positive (hanno ad oggetto un dare o un fare) e negative (hanno ad oggetto un non fare); le obbligazioni divisibili e indivisibili; cumulative, alternative e facoltative. Rispetto all’oggetto della prestazione si individuano le obbligazioni specifiche (oggetto della prestazione è un bene specifico) e generiche (oggetto della prestazione è una cosa generica) e le obbligazione pecuniarie (oggetto è una somma di denaro). 124 Parte Quarta • Diritti relativi Capitolo 1 1.1. 22 MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL’OBBLIGAZIONE Modificazioni nel lato attivo del rapporto • Cessione del credito La cessione del credito realizza una «successione a titolo particolare nel credito»: si sostituisce un nuovo creditore a quello originario. Nozione: è il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito; non è necessario il consenso del debitore ceduto. Il credito è trasferito con i privilegi, le garanzie reali e personali e con ogni accessorio (1263). Natura giuridica: secondo alcuni autori (MESSINEO) la cessazione rappresenta un vero e proprio negozio astratto, cioè un atto traslativo svincolato da ogni giustificazione causale. Altri autori (PANUCCIO, BIANCA), invece, considerano la cessione del credito come un negozio a causa generica, cioè uno schema incompleto da integrare con lo schema specifico con cui essa concretamente si attua. La cessione può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito. Crediti incedibili 䉴 Crediti strettamente personali: ad esempio i crediti alimentari, in quanto commisurati specificamente in relazione all’entità del bisogno ed alle possibilità del debitore 䉴 Alcuni crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge (1260, 1261) 䉴 Incedibilità convenzionale: crediti la cui cessione è esclusa dalle stesse parti 䉴 Efficacia nei confronti del debitore ceduto: si verifica quando questi l’ha accettata o gli sia stata notificata o comunque ne abbia conoscenza (1264). La cessione si perfeziona indipendentemente dal consenso del debitore 䉴 Efficacia nei confronti dei terzi: se lo stesso credito ha formato oggetto di cessione a più soggetti, prevale la cessione che per prima è stata notificata al debitore o per prima è stata da questi accettata con atto di data certa (1265) • cessione a titolo oneroso: salvo apDisciplina 䉴 Rapporti tra cedente e cessionario (1226) posita pattuizione, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito (cessione pro soluto), non la solvenza del debitore (cessione pro solvendo); ma il cedente, con apposito patto, può anche garantire la c.d. bonitas nominis (solvenza del debitore, 1267) • cessione a titolo gratuito: la garanzia dell’esistenza del credito è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione (1266, co. 2) Capitolo 22 • Modificazioni soggettive dell’obbligazione 125 1.2. • Surrogazione del terzo nei diritti del creditore Nozione: è la sostituzione, di un terzo che adempie un debito altrui, nelle ragioni del creditore. Effetto: successione nel lato attivo del rapporto. 1.2.1. • Tipi Surrogazione per volontà del creditore. Il creditore che riceve il pagamento da un terzo dichiara espressamente di surrogarlo nei propri diritti verso il debitore (1201). Surrogazione per volontà del debitore (surroga per imprestito). Il debitore nel prendere a mutuo una somma per pagare il creditore, surroga il mutuante nella posizione del creditore stesso. Non è necessario il consenso del creditore (1202). Surrogazione legale. La legge, derogando al principio che il pagamento del terzo estingue l’obbligazione, autorizza il terzo a surrogarsi nei diritti del creditore indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo (1203). Ad esempio, l’assicuratore che ha pagato il danno all’assicurato si surroga nei diritti di questi verso l’autore del danno. 1.3. • Delegazione attiva Nozione: il creditore assegna un nuovo creditore al debitore, l’oggetto della obbligazione resta immutato. È una figura non prevista dalla legge cui la dottrina si è dedicata. Differenze La successione nel credito si distingue dalla novazione soggettiva attiva per il fatto che nel primo caso il lato attivo del rapporto obbligatorio passa da un soggetto ad un altro con tutti gli accessori, le garanzie, le azioni e le eccezioni che gravano sul primo titolare; nella novazione soggettiva attiva, invece, il credito passa nella titolarità di un altro soggetto ma il rapporto giuridico che ne risulta è diverso da quello che faceva capo al precedente titolare; si estinguono, così, tutte le garanzie, gli accessori, le eccezioni inerenti al rapporto trasferito. 2 Modificazioni nel lato passivo del rapporto Il mutamento del lato passivo di un rapporto obbligatorio può avvenire mediante delegazione, espromissione, accollo. Tramite questi negozi si determina una successione nel debito, la quale può produrre un effetto: — cumulativo: il nuovo debitore si aggiunge all’originario debitore diventando coobbligato solidale; — liberatorio: il nuovo debitore si sostituisce all’originario debitore che è liberato dell’obbligo. Poiché per il creditore non è indifferente la persona del debitore, la successione nel debito si realizza solo con l’assenso del creditore. 2.1. • Delegazione passiva Nozione: negozio con cui il debitore assegna al creditore un nuovo debitore o incarica un terzo di adempiere. Natura: per la giurisprudenza è un negozio trilaterale, occorre il consenso di tutti i soggetti coinvolti nella operazione; per la dottrina prevalente la delegazione è il risultato di tre distinti negozi tra loro collegati. Funzione: realizzare con un unico adempimento l’estinzione di due rapporti giuridici differenti. 126 Parte Quarta • Diritti relativi 2.1.1. • Tipi Delegazione di pagamento (delegatio solvendi). Il debitore (delegante) incarica un terzo (delegato) di effettuare il pagamento al creditore (delegatario) (1269). Delegazione di debito (delegatio promittendi). Il debitore incarica un soggetto di assumersi l’obbligazione verso il creditore; il terzo, cioè, «promette» di pagare il debito. 2.1.2. • Disciplina La delegazione poggia su due rapporti obbligatori differenti: il rapporto di provvista, cioè il rapporto delegante-delegato, e il rapporto di valuta, cioè il rapporto delegante-delegatario. Tramite la delegazione un solo adempimento incide su due rapporti giuridici in quanto il pagamento effettuato dal delegato nei confronti del delegatario estingue innanzitutto il rapporto di provvista, e verrà poi conteggiato nel rapporto di valuta. Quanto alla rilevanza dei due rapporti la delegazione può essere: — Pura: le parti non fanno riferimento a nessuno dei due rapporti sottostanti. — Titolata: le parti fanno riferimento ad uno o ad entrambi i rapporti. Quanto agli effetti la delegazione può essere: — Cumulativa: il delegato diventa condebitore solidale del delegatario insieme al delegante (1268). — Liberatoria: il delegato si sostituisce nel rapporto al delegante e diviene un nuovo debitore del delegatario. La delegazione liberatoria può a sua volta essere: — Novativa: il delegato diventa un debitore del delegatario in base ad un rapporto diverso da quello esistente tra delegante e delegatario che si estingue. — Privativa: il delegato diventa debitore del delegatario in base allo stesso rapporto esistente tra delegante e delegatario; si realizza in pratica una successione particolare nel debito. 䉴 Il delegato può opporre al delegatario tutte le eccezioni derivanti dai suoi eventuali rapporti con questo Disciplina delle eccezioni (1271) 䉴 Il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista salvo che abbia con lui diversamente pattuito 䉴 Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di valuta, purché ad esso sia stato fatto espresso riferimento 2.2. • Espromissione (1272) Nozione: è il contratto con il quale un soggetto si assume verso il creditore il debito di un altro, senza l’intervento di quest’ultimo (1272) (es. il padre che si obbliga a pagare un debito contratto dal figlio). 䉴 Iniziativa di un terzo Caratteristiche 䉴 Spontaneità: in quanto non c’è iniziativa del debitore 䉴 Contratto a favore del terzo (debitore originario). Tale impostazione teorica è peraltro discussa in dottrina 䉴 Espromissione cumulativa: il terzo è obbligato in solido con il debitore originario Tipi 䉴 Espromissione liberatoria: se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario Capitolo 22 • Modificazioni soggettive dell’obbligazione 127 Differenza con la delegazione: si individua nella circostanza che l’espromittente assume il debito spontaneamente, invece il delegato si obbliga su ordine del delegante. 䉴 Il terzo non può opporre al creditore le eccezioni fondate sul suo rapporto con il debitore originario, salvo che abbia convenuto diversamente (1272, co. 2) Regime delle eccezioni (1272) 2.3. 䉴 Possono essere opposte al creditore tutte le eccezioni che poteva opporgli il debitore originario, con le seguenti esclusioni (1274, co. 3): • eccezioni personali al debitore originario • eccezioni derivanti da fatti successivi all’espromissione • eccezione di compensazione • Accollo (1273) Nozione: È il contratto tra debitore e terzo con il quale quest’ultimo (accollante) si assume l’obbligo di pagare al creditore (accollatario): il creditore può aderire alla convenzione, rendendola irrevocabile. Natura: contratto a favore di terzo (1411). Caratteristiche 2.3.1. 䉴 Iniziativa del debitore e di un terzo congiuntamente 䉴 Il creditore non è parte della convenzione, ma può solo aderirvi • Tipi Accollo liberatorio: il creditore espressamente libera il debitore originario, cui subentra il terzo accollante. Accollo cumulativo: il creditore non libera il debitore originario, al quale perciò l’accollante si affianca. Accollo semplice o meramente interno: il creditore rimane estraneo all’accordo che avrà efficacia solo tra debitore e terzo, che si obbliga nei confronti del debitore restando esclusa la possibilità che il creditore possa rivolgersi direttamente a lui per l’adempimento. 2.3.2. • Regime delle eccezioni Il terzo accollante può, ai sensi dell’art. 1273, co. 4, opporre al creditore: — le eccezioni fondate sul contratto in base al quale la assunzione è avvenuta. Di conseguenza l’accollante potrà opporre al creditore le eccezioni concernenti l’invalidità o la risoluzione del contratto di assunzione ma non quelle relative ad altri rapporti intercorsi con il debitore originario; — le eccezioni relative al rapporto tra il debitore originario ed il creditore (CICALA, FALZEA). Diversamente RESCIGNO ritiene che l’opponibilità di tali eccezioni deve essere stabilita tramite patto. Differenze A) Differenza tra espromissione e delegazione Comunemente l’elemento distintivo tra l’espromissione e la delegazione è ravvisato nella circostanza che mentre l’espromittente assume il debito spontaneamente e senza iniziativa del debitore, invece il delegato si obbliga su ordine del delegante. 128 Parte Quarta • Diritti relativi La spontaneità dell’intervento del terzo, in particolare, viene intesa (MESSINEO) come mancanza di un obbligo di questi nei confronti del debitore. Di recente è stato osservato (CICALA, RODOTÀ) che ciò che conta non è la preesistenza o meno di un obbligo o di una delega ma il riferimento o meno nel negozio di assunzione alla delega. Di conseguenza quando la delega è richiamata siamo sempre in presenza di una delegazione; quando invece non è richiamata si tratta di un’espromissione. B) Differenza tra espromissione e fideiussione L’espromissione cumulativa si avvicina alla fideiussione (art. 1936): in entrambe le figure, infatti, al debitore originario si aggiunge un nuovo debitore, in virtù di un accordo che intercorre tra quest’ultimo e il creditore. La dottrina dominante (RESCIGNO, RODOTÀ) individua la distinzione tra questi due istituti nella circostanza che mentre la causa dell’espromissione è costituita unicamente dall’assunzione del debito altrui e la finalità di garantirlo costituisce solo un risultato indiretto, diversamente l’unico scopo della fideiussione è quello di garantire l’altrui adempimento. Invero, si osserva (TRABUCCHI) che mentre l’obbligazione dell’espromittente ha natura autonoma, quella del fideiussore ha, invece, natura accessoria . Nei casi dubbi si dovrà comunque propendere per la fideiussione (arg. ex art. 1371) essendo riservato al fideiussore un trattamento più favorevole rispetto a quello relativo all’espromittente. C) Differenza tra delegazione, espromissione e accollo Per concorde opinione di dottrina e giurisprudenza, mentre il creditore è parte nel contratto di espromissione e in quello di delegazione , è invece terzo rispetto all’accollo. Inoltre, mentre nell’accollo si ha un accordo tra debitore e terzo con il quale questi assume l’obbligazione dell’altro, nell’espromissione il terzo si obbliga verso il creditore senza delega del debitore; nella delegazione il momento centrale dell’operazione è l’incarico del delegante al delegato di pagare o di obbligarsi nei confronti del delegatario. 3 Cessione del contratto (1406) Vedi Cap. 28, par. 5. In sintesi Il rapporto obbligatorio non sempre si svolge e si conclude tra i soggetti che lo pongono in essere. Nel tempo, si è giunti, infatti, ad affermare il principio della libera trasferibilità della posizione creditoria e, successivamente, della spersonalizzazione del rapporto obbligatorio anche attraverso la creazione dei titoli di credito, cioè di documenti nei quali il credito è “incorporato”. Il credito, attualmente, al pari di ogni altro diritto patrimoniale può essere oggetto di atti di disposizione i quali determinano la successione nel lato attivo dell’obbligazione. La possibilità di operare una successione nel debito, a differenza di quella nel credito, si affermò molto tardi in dottrina essendo il rapporto obbligatorio strettamente connesso alla persona del debitore ed in particolare alla sua correttezza ed al suo patrimonio personale. Per questo motivo, mentre il trasferimento del credito non richiede il consenso del debitore, per il quale è indifferente pagare all’uno o all’altro creditore, la successione nel debito si realizza solo con l’assenso del creditore, con l’unica eccezione della successione universale mortis causa. Capitolo 22 • Modificazioni soggettive dell’obbligazione 129 Capitolo 23 ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Mentre i diritti reali hanno durata potenzialmente illimitata, le obbligazioni hanno durata temporanea: il rapporto obbligatorio esiste infatti in funzione della soddisfazione dell’interesse del creditore e di conseguenza le obbligazioni si estinguono quando questo viene realizzato. 1 Adempimento Nozione: l’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio, da cui consegue l’estinzione diretta dell’obbligazione e la liberazione del debitore. Modalità: l’adempimento deve essere esatto; inoltre il debitore nell’adempiere deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Natura giuridica: discussa è la natura giuridica dell’atto di adempimento; l’opinione dominante considera l’adempimento un «atto giuridico in senso stretto» in quanto atto dovuto. 䉴 Creditore che abbia la capacità di ricevere (1190) Legittimazione a ricevere 䉴 Rappresentante del creditore il pagamento (1188) 䉴 Persona indicata dal creditore (adiectus solutionis causa) 䉴 Persona autorizzata dalla legge o dal giudice Luogo dell’adempimento:: l’esecuzione deve avvenire nel luogo stabilito dalle parti. Se nulla è stato convenuto provvede la legge con una dettagliata disciplina (1182). Tempo dell’adempimento (1183 -1187): entro il termine di scadenza convenuto. In mancanza la prestazione può esigersi immediatamente. Se è indicato un termine, si presume a favore del debitore. Nel caso in cui sia convenuto un termine a favore del creditore questi può esigere l’adempimento prima della scadenza, mentre il debitore non può adempiere prima. 䉴 In linea di principio è il debitore Persona tenuta ad adempiere 1.1. 䉴 Adempimento del terzo (1180): si ha quando un terzo esegue la prestazione con la consapevolezza di adempiere un debito altrui (c.d. animus solvendi debiti alieni). Il creditore può opporsi solo se la prestazione ha carattere di infungibilità, o se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione • Prestazione in luogo dell’adempimento (Datio in solutum, 1197) Nozione: esecuzione di una prestazione diversa da quella dedotta originariamente nel rapporto, che il creditore accetta. L’estinzione dell’obbligazione avviene solamente nel momento della effettiva esecuzione della prestazione; pertanto non vi è novazione o modifica del rapporto obbligatorio. 130 Parte Quarta • Diritti relativi 1.2. • Imputazione dei pagamenti (1193) Nozione: quando su uno stesso debitore gravano più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore ed il pagamento non è sufficiente ad estinguerli tutti, è necessario stabilire quali debbono essere estinti per primi. Disciplina: qualora il debitore non abbia indicato i debiti che intende estinguere si procede secondo criteri di legge (1193-1195). Se non possono applicarsi tali criteri il pagamento è imputato proporzionalmente ai diversi debiti. Differenze L’adempimento del terzo non va confuso con: — l’adempimento, in quanto, a parte la diversità dei soggetti che compiono l’atto (debitore nell’adempimento, terzo nella ipotesi dell’art. 1180), l’adempimento del terzo è un negozio giuridico, mentre l’adempimento del debitore è, almeno secondo la teoria prevalente, un atto giuridico in senso stretto; — l’espromissione: quest’ultima è, infatti, un contratto mentre l’istituto regolato dall’art. 1180 è un negozio giuridico unilaterale, il cui effetto tipico è quello di estinguere l’obbligazione (cosa che invece non avviene nell’espromissione in cui il terzo si impegna solo ad adempiere in futuro). Le due figure hanno altresì in comune il fatto che l’adempimento è compiuto da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio (originario); — la delegazione di pagamento, dove il terzo (delegato) deve rendere noto al creditore di adempiere su ordine del debitore. Nell’adempimento del terzo, invece, quest’ultimo deve agire motu proprio . Anche la prestazione in luogo dell’adempimento deve distinguersi da alcune figure affini: — adempimento: la datio in solutum è negozio giuridico, mentre l’adempimento è un atto giuridico in senso stretto; — compravendita: a differenza di essa, la prestazione in luogo dell’adempimento è un contratto reale e non consensuale ed ha causa solutoria e non di scambio di cosa contro prezzo; — novazione oggettiva: mentre la dazione in pagamento estingue il rapporto e basta, la novazione comporta contestualmente all’estinzione anche la costituzione di una nuova obbligazione; — obbligazione alternativa o con facoltà alternativa: la prestazione di ciò che è soltanto in facoltà del debitore costituisce pur sempre adempimento e, comunque, la concessione di una «facultas solutionis» attiene sempre al momento formativo del rapporto obbligatorio, mentre la dazione concerne sempre ed unicamente la fase esecutiva. 2 Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento L’obbligazione può estinguersi per effetto di fatti diversi dall’adempimento. La dottrina ha diviso questi fatti in due diverse categorie. Modi satisfattori che soddisfano l’interesse del creditore Modi non satisfattori che estinguono l’obbligazione senza soddisfare l’interesse del creditore 䉴 Compensazione 䉴 Confusione 䉴 Novazione 䉴 Remissione 䉴 Impossibilità sopravvenuta Capitolo 23 • Estinzione delle obbligazioni 131 2.1. • Compensazione (1241-1252) Nozione: si ha compensazione quando due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti obbligatori. I debiti reciproci si estinguono fino a concorrenza del loro ammontare (1241). 䉴 Legale: opera automaticamente dal momento della coesistenza di reciproci debiti omogeni, liquidi ed esigibili. Sono omogenei i crediti aventi ad oggetto somme di denaro o altre quantità di cose fungibili dello stesso genere. Sono liquidi i crediti il cui ammontare è già determinato. Sono esigibili i crediti non sottoposti a condizione sospensiva o a termine iniziale Tipi 䉴 Giudiziale: si verifica quando il debito opposto, anche se non liquido, è di facile e pronta liquidazione; in questo caso la compensazione opera per effetto della sentenza che ha, pertanto, carattere costitutivo 䉴 Volontaria: quando i debiti reciproci non presentano i requisiti per far luogo alla compensazione legale o giudiziale. L’estinzione si verifica per effetto di un contratto con cui le parti rinunziano reciprocamente ai rispettivi crediti 䉴 Non è ammessa compensazione per alcuni crediti previsti dalla legge (1246) (es.: il credito agli alimenti) Campo di applicazione 2.2. 䉴 Si discute se possa essere compensata una obbligazione civile con una obbligazione naturale (parte della dottrina ritiene applicabile alle obbligazioni naturali l’istituto della compensazione volontaria successiva) • Confusione (1253-1255) Nozione: l’obbligazione si estingue per confusione quando le qualità di creditore e di debitore vengono a coincidere nella stessa persona. Natura giuridica: secondo la dottrina prevalente (MAGAZZÙ, ALLARA, BUCCISANO, TRIMARCHI, DI PRISCO) la novazione è un contratto formato da un incontro di volontà diretto all’estinzione di un’obbligazione preesistente e alla costituzione di un’obbligazione nuova per realizzare un interesse comune delle parti. Attuazione Effetti 2.3. 䉴 Per atto tra vivi (es.: cessione di azienda) 䉴 Per atto mortis causa (es.: il creditore che diventa erede del debitore) 䉴 Estinzione dell’obbligazione 䉴 Estinzione delle garanzie eventualmente prestate da terzi • Novazione (1230-1235) Nozione: è il contratto con il quale le parti sostituiscono un rapporto tra loro intercorrente con un nuovo rapporto, con oggetto o titolo diverso (1230). L’estinzione dell’obbligazione sostituita avviene senza adempimento (ciò distingue la novazione rispetto alla datio in solutum). Si estinguono anche i diritti accessori, salvo volontà contraria. Tipi 132 䉴 Soggettiva: quando viene sostituito uno dei soggetti del rapporto. Ciò avviene, ad esempio, mediante delegazione, espromissione ed accollo, se la sostituzione del debitore comporta l’estinzione del rapporto preesistente e non la successione nel debito Parte Quarta • Diritti relativi 䉴 Oggettiva: quando tra gli stessi soggetti si costituisce un rapporto diverso dal precedente nell’oggetto (una cosa invece di un’altra) o nel titolo (una somma a titolo di mutuo invece che a titolo di risarcimento del danno) Tipi 䉴 Esistenza e validità dell’obbligazione originaria Requisiti 䉴 Animus novandi: la volontà di estinguere la precedente obbligazione non si presume; deve sussistere, anche tacitamente, purché in modo inequivocabile 䉴 Aliquid novi: deve esistere effettivamente un mutamento nel titolo o nell’oggetto. Ogni modificazione accessoria della obbligazione non produce novazione (1231) 2.4. • Remissione di debito (1236-1240) Nozione: la remissione di debito è la rinuncia totale o parziale del creditore al suo diritto, per cui l’obbligazione si estingue ed il debitore è liberato. La remissione produce effetto quando la dichiarazione è comunicata al debitore, il quale può però opporsi. Natura: negozio unilaterale ricettizio. 䉴 Espressa: il creditore comunica al debitore la remissione del debito 䉴 Tacita (c.d. «reale»): il comportamento del creditore è incompatibile con la volontà di esercitare il suo diritto (es. distruzione del titolo di credito) Tipi 2.5. • Impossibilità sopravvenuta della prestazione L’obbligazione si estingue se la prestazione diventa impossibile. 䉴 Sopravvenuta: intervenuta, cioè dopo la nascita dell’obbligazione Perché estingua l’obbligazione l’impossibilità deve essere 䉴 Oggettiva: non deve cioè riguardare vicende soggettive personali o patrimoniali del debitore 䉴 Non imputabile al debitore: deve, cioè, dipendere da caso fortuito o forza maggiore; una ipotesi particolare di forza maggiore è il factum principis 䉴 Definitiva: non deve consentire in alcun modo l’adempimento Onere della prova: grava interamente sul debitore che deve provare sia la impossibilità sia la sua non imputabilità. Il codice detta una accurata disciplina della impossibilità parziale e temporanea (1256, co. 2, 1258), in particolare: Impossibilità temporanea: — il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento; — se l’impossibilità perdura l’obbligazione si estingue se, in relazione al titolo e all’oggetto dell’obbligazione, appare che: a) il debitore non può più essere ritenuto obbligato; b) il creditore non ha più interesse a conseguire la prestazione. Capitolo 23 • Estinzione delle obbligazioni 133 Impossibilità parziale: il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile. Differenze La novazione non va confusa con la datio in solutum che riguarda l’adempimento di un’obbligazione e comporta la sua estinzione in modo satisfattorio con una prestazione diversa da quella originariamente stabilita. La novazione, invece, non riguarda l’esecuzione, ma interviene prima di essa con la sostituzione di un’obbligazione ad un’altra: in altri termini con la «novazione» si promette qualcosa invece di un’altra, mentre con la «datio» si dà una cosa invece di un’altra (TRABUCCHI). La remissione, a sua volta, va tenuta distinta dal pactum de non petendo, il quale obbliga il creditore a non chiedere l’adempimento prima di un certo termine. Di conseguenza, mentre la remissione determina l’estinzione delle garanzie e, in caso di obbligazioni solidali, libera tutti gli altri debitori, diversamente, nel pactum de non petendo tali conseguenze non si verificano (TORRENTE). note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 134 Parte Quarta • Diritti relativi Capitolo 1 24 L’INADEMPIMENTO Inadempimento (1218) Nozione: mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. Nel primo caso si parla di inadempimento totale, nel secondo di inadempimento parziale. 1.1. • Imputabilità Nozione: insieme dei presupposti soggettivi ed oggettivi perché un’azione o gli effetti di un evento possano essere attribuiti alla persona che ha compiuto l’una o ha reso possibile il verificarsi degli altri (D’AVANZO). 䉴 Soggettivi Presupposti • capacità di intendere e di volere • volontarietà dell’atto 䉴 Oggettivi: rapporto di causalità, cioè la dipendenza di un fatto (effetto) da un altro fatto (causa) Osservazioni Non ricorre l’imputabilità del debitore quando l’inadempimento è determinato da un impedimento oggettivo (non riferibile al debitore) e assoluto (tale da escludere ogni possibilità di eseguire la prestazione). Autorevole dottrina (Bianca) ha elaborato una tesi soggettiva della causa non imputabile per cui il debitore è esente da responsabilità in caso di impossibilità della prestazione derivante da una causa non prevedibile né superabile con la diligenza dovuta. 1.1.1. • Tipi 䉴 Assoluto. Obbligo di risarcire il danno Inadempimento imputabile 䉴 Relativo. Ritardo ingiustificato dell’adempimento. All’obbligo originario, che permane, si aggiunge anche quello di risarcire il danno causato dal ritardo 䉴 Nozione: questa forma ricorre se concorrono due elementi Inadempimento non imputabile al debitore • elemento oggettivo: impossibilità della prestazione • elemento soggettivo: la non imputabilità del fatto al debitore • il debitore non è tenuto al risarcimento del danno, facendo difetto il dolo e la colpa • l’obbligazione si estingue 䉴 Effetti 2 Risarcimento del danno Il debitore inadempiente deve risarcire il danno, se non prova che l’inadempimento derivi da una causa a lui non imputabile. Capitolo 24 • L’inadempimento 135 2.1. • Danno Nozione: è il pregiudizio patrimoniale che il creditore ha subito in conseguenza dell’inadempimento. Componenti del danno 䉴 Danno emergente: è la diminuzione del patrimonio del creditore cagionata dall’inadempimento 䉴 Lucro cessante: è il mancato guadagno, cioè il guadagno che il creditore avrebbe realizzato se avesse ricevuto la prestazione Entrambe le componenti del danno sono risarcibili, a condizione che il danno sia: Conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento: cioè deve esistere un «nesso causale» tra inadempimento e danno (1223). Prevedibile al momento in cui è sorta l’obbligazione se l’inadempimento è colposo (1225). Se l’inadempimento è doloso deve essere risarcito anche il danno imprevedibile. 2.2. • Limiti alla risarcibilità Concorso del fatto colposo del creditore: il risarcimento è diminuito in proporzione alla gravità della colpa del creditore ed alle conseguenze che da essa sono derivate (1227, co. 1). Aggravamento del danno da parte del creditore: il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (1227, co. 2). 2.3. • Liquidazione del danno Nozione: monetizzazione del danno causato dall’inadempimento. Se l’entità del danno non può essere provata nel suo preciso ammontare, sarà valutata equitativamente dal giudice (1226). 3 La mora del debitore o «mora debendi» Nozione: la mora del debitore è l’ingiustificato ritardo del debitore ad adempiere (1219). 3.1. • Presupposti Esigibilità del credito: ossia, l’avvenuta scadenza del credito. Imputabilità del ritardo al debitore. Costituzione in mora: constatazione formale del momento dal quale ha inizio l’inadempimento. Mora di diritto ( mora ex re). Il debitore è in mora senza bisogno di alcuna attività del creditore Mora ex persona: è necessaria l’intimazione formale ad adempiere o richiesta fatta per iscritto 136 䉴 Quando si tratta di obbligazioni da eseguirsi al domicilio del creditore ed il termine è scaduto 䉴 Quando il debito deriva da atto illecito 䉴 Quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere 䉴 Se il debito è pagabile presso il debitore 䉴 Se manca un termine e il creditore non l’abbia fatto fissare dal giudice Parte Quarta • Diritti relativi 3.2. • Effetti Passaggio del rischio (perpetuatio obligationis): l’impossibilità della prestazione che si verifichi durante la mora non estingue l’obbligazione. Il rischio dell’impossibilità sopravvenuta, infatti, si trasferisce dal creditore al debitore, e questi sarà tenuto a risarcire il creditore anche se la prestazione diviene impossibile per forza maggiore, salvo che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. Risarcimento del danno: il debitore deve risarcire il danno patrimoniale causato dal ritardo nell’adempimento. Per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie sono dovuti gli interessi moratori, a prescindere dalla prova del danno. Interruzione della prescrizione del diritto di credito (2943). 3.3. • Purgazione della mora Nozione: rimozione degli effetti della mora e eliminazione dello stato di illegittimo ritardo. 䉴 Dilazione del pagamento da parte del creditore 䉴 Rinunzia del creditore, al credito o soltanto alla mora Casi 䉴 Adempimento tardivo del debitore e contestuale risarcimento dei danni 䉴 Cessazione del decorso degli interessi moratori Effetti 䉴 Il rischio della impossibilità della prestazione torna a gravare sul creditore 4 La mora del creditore o «mora credendi» Nozione: rifiuto immotivato del creditore di ricevere l’adempimento o omissione degli atti preparatori necessari perché il debitore possa adempiere l’obbligazione (1206). 4.1. • Presupposti Il debitore deve effettuare l’offerta di adempiere la prestazione nei modi previsti dagli artt. 12091217: ove il creditore rifiuti di accettare l’offerta reale, o non si presenti per ricevere le cose offertegli per intimazione, il debitore può effettuare il deposito della cosa dovuta nel luogo indicato dal giudice (beni mobili), o con la consegna al sequestratario (beni immobili). Se il debito consiste in una somma di denaro il deposito va fatto in banca. L’offerta non formale vale solo ad escludere gli effetti della mora debendi (1220). 4.2. • Effetti (1207) Il rischio dell’impossibilità della prestazione successivamente alla mora resta a carico del creditore. Non sono più dovuti gli interessi ed i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il debitore va risarcito dei danni eventualmente subiti a causa della mora. Il creditore deve sostenere le spese di custodia e conservazione della cosa dovuta. Capitolo 24 • L’inadempimento 137 Gli effetti della «mora credendi» (o «mora accipiendi») decorrono dal giorno dell’offerta della prestazione (1207, co. 4). In sintesi La regola generale in tema di responsabilità del debitore per inadempimento è contenuta nell’art. 1218, secondo cui «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Tale norma comporta che, in caso di inadempimento: — se il debitore riesce a provare che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, è liberato dall’obbligazione e non è tenuto al risarcimento del danno; — se la prestazione è diventata impossibile per causa imputabile al debitore, o se il debitore non riesce a provare la non imputabilità della causa che ha determinato il sopraggiungere dell’impossibilità, egli non è liberato dall’obbligazione principale e, pur non essendo più tenuto ad effettuare la prestazione, ormai divenuta impossibile, è tenuto al risarcimento del danno; — il debitore deve provare la causa non imputabile. In altre norme, peraltro, è richiesta una prova più rigorosa da parte del debitore, consistente nell’aver adottato tute le misure idonee ad evitare il danno (es.: l’art. 1681 sul trasporto di persone). note ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 138 Parte Quarta • Diritti relativi Capitolo 1 25 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE E GARANZIE DELL’OBBLIGAZIONE Garanzia generica Da un rapporto obbligatorio sorge a carico del debitore una conseguenza di carattere generale che investe tutto il suo patrimonio; infatti, in base ad un principio fondamentale del diritto privato — il principio della responsabilità patrimoniale — il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (2740). Di regola la responsabilità è illimitata; limitazioni possono essere ammesse solo nei casi previsti dalla legge (2740, co. 2). Per il creditore, quindi, il patrimonio del debitore costituisce una garanzia generica del suo diritto di credito. 1.1. • Rapporto obbligatorio 䉴 Debito: ha per oggetto la specifica prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio Debitore 䉴 Responsabilità: si proietta sull’intero patrimonio del debitore 䉴 Credito: diritto alla specifica prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio Creditore 䉴 Garanzia generica: l’intero patrimonio del debitore 2 Rafforzamento della garanzia Il creditore può ritenere la garanzia generica insufficiente; la legge, pertanto, predispone un sistema di garanzie che possono ulteriormente rafforzare il credito. Le ulteriori garanzie possono essere: — reali: assicurano al creditore la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata un bene del debitore o del terzo, vincolato a tale scopo, con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori; — personali: consistono nella creazione di un nuovo rapporto obbligatorio (accessorio all’obbligazione principale) fra lo stesso creditore e un altro debitore che si aggiunge, con il suo patrimonio, a rafforzare la garanzia del creditore (es. fideiussione). Sono invece indipendenti dalla volontà del creditore i privilegi, che accordano una prelazione in considerazione della causa del credito. 3 Cause di prelazione In caso di più creditori del medesimo debitore tutti i creditori hanno un eguale diritto di soddisfarsi sui suoi beni (cd. par condicio creditorum), la legge però può attribuire ad alcuni creditori una causa di prelazione, cioè il diritto a soddisfarsi sul patrimonio del debitore prima di altri. Capitolo 25 • Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie dell’obbligazione 139 Le cause di prelazione si dividono in: Privilegi: accordati dalla legge in considerazione della causa del credito (2745). Garanzie reali: diritti reali che trovano la loro fonte nella volontà del creditore (ipoteca giudiziale) o di ambedue le parti (pegno, ipoteca). 3.1. • Privilegi (2745) Natura: il privilegio è una causa di prelazione accordata dalla legge al creditore in considerazione della particolare natura del credito, e cioè in base all’importanza dell’interesse creditorio che deve trovare attuazione. I privilegi sono numerus clausus. In particolare, il legislatore può essere indotto a riconoscere un privilegio al creditore: — per motivi di particolare considerazione sociale (crediti per alimenti); — perché il credito deriva da spese fatte nell’interesse comune (spese di esecuzione iniziate da uno dei creditori); — perché il credito concerne l’interesse dello stato (tributi). 3.1.1. • Tipi Privilegio generale: è solo mobiliare e si fa valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore, non attribuendo però alcun diritto di sequela. Privilegio speciale (2755-2783): grava solo su alcuni beni determinati del debitore e può essere mobiliare o immobiliare. Se la legge non dispone diversamente i privilegi speciali hanno ±V diritto di sequela, e cioè possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio (2747). Essi configurano un diritto reale di garanzia. Graduazione tra cause di prelazione: nel caso che coesistano più crediti privilegiati è la legge che fissa un ordine di priorità (2777-2783). Di regola il credito privilegiato non può essere esercitato in pregiudizio del credito garantito da pegno, mentre il credito munito di privilegio speciale immobiliare è preferito al credito garantito da ipoteca. 3.2. • I diritti reali di garanzia: pegno-ipoteca Il pegno e l’ipoteca sono cause legittime di prelazione poste dalla volontà delle parti a garanzia del credito. 3.2.1. • Profili comuni 䉴 Diritti reali su cosa altrui: limitano le facoltà del proprietario 䉴 Assolutezza: sono opponibili erga omnes 䉴 Immediatezza: per il loro esercizio non occorre la cooperazione di alcun soggetto Caratteristiche comuni 䉴 Diritto di sequela: il creditore può soddisfarsi anche se la proprietà è passata ad altro soggetto 䉴 Accessorietà: seguono le sorti del rapporto di credito, si estinguono con esso 䉴 Specialità: si costituiscono solo su beni determinati (al contrario del privilegio che può essere generale) 䉴 Indivisibilità: si estendono su tutto il bene che ne è oggetto e su ogni sua parte 䉴 Divieto di patto commissorio: è nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento, la proprietà della cosa pignorata o ipotecata passi al creditore (2744) 140 Parte Quarta • Diritti relativi 䉴 Pegno Differenze 䉴 Ipoteca 3.2.2. • • ha per oggetto beni mobili • ha per oggetto immobili o beni mobili registrati • il bene resta nel materiale godimento del proprietario il bene si trasferisce materialmente al creditore • Pegno Nozione: diritto reale di garanzia su cosa mobile a garanzia di un credito, costituito mediante contratto. Oggetto: beni mobili, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili che siano infungibili (2784). Natura: il pegno si costituisce con un contratto reale tra creditore e debitore (o terzo datore del bene); si perfeziona, quindi, con la consegna della cosa al creditore (2786). Forma: se il credito garantito eccede la somma di due euro e cinquantotto centesimi, il pegno deve risultare da scrittura con data certa (forma ad substantiam) (2787); per il pegno di credito è necessaria anche la notifica al debitore (2800). 䉴 Il possesso della cosa passa al creditore: lo spossessamento ha la funzione di: Effetti: • rendere impossibile l’alienazione della cosa da parte del debitore • • conservare la cosa nella sua integrità pubblicità 䉴 Il creditore acquista un diritto di prelazione (2787) 䉴 Il creditore può chiedere al giudice l’assegnazione in pagamento del bene pignorato fino a concorrenza del credito (2796-2798) 䉴 Il creditore è tenuto a restituire la cosa quando è soddisfatto il suo credito (2794) Osservazioni Si è discusso in dottrina circa la possibilità di costituire un pegno su cosa futura in considerazione del fatto che la cosa non potrebbe essere consegnata fino alla sua venuta in essere. Vari sono stati i tentativi di superare questo ostacolo: la teoria più accreditata vede nella vicenda una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona solo con la consegna della cosa, sulla base dell’accordo già raggiunto con la conclusione del contratto, il quale, prima della consegna, produce solo effetti obbligatori con conseguente impossibilità di avvalersi della tutela reale (GAZZONI). La giurisprudenza ha accolto tale teoria in una sua recente pronuncia (Cass. 7257/2010). Dottrina e giurisprudenza concordano sulla legittimità del cd. pegno rotativo che ricorre quando le parti prevedono la possibilità, per una o per entrambe, di sostituire, in tutto o in parte, i beni originariamente costituiti in garanzia, senza che la sostituzione abbia effetti novativi sul rapporto iniziale; le norme in materia bancaria e finanziaria hanno disciplinano specifiche ipotesi di garanzia rotativa e la fattispecie ha trovato espresso riconoscimento in materia di contratti di garanzia finanziaria (D.Lgs. 170/2004). 3.2.3. • Ipoteca Nozione: è un diritto reale di garanzia concesso dal debitore (o da un terzo) su di un bene a garanzia di un credito; attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato (2808). Capitolo 25 • Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie dell’obbligazione 141 䉴 Beni immobili con le loro pertinenze Oggetto (2810) 䉴 Beni mobili registrati 䉴 Rendite dello Stato 䉴 Diritto di usufrutto, di superficie, il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente Costituzione 䉴 L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione nei pubblici registri (2827). La pubblicità ha carattere costitutivo: la volontà delle parti attribuisce al creditore il diritto potestativo all’iscrizione, ma il momento costitutivo è quello della iscrizione • Nozione: attribuisce al creditore il diritto di iscrivere una ipoteca, prescindendo dalla volontà del creditore — ipoteca dell’alienante : sull’immobile alienato, a garanzia del pagamento del prezzo 䉴 Ipoteca legale (2817) • Casi (tassativamente elencati dall’art. 2817) — ipoteca dello Stato: sui beni del condannato a garanzia del pagamento delle spese processuali — ipoteca del condividente: ai coeredi, al socio, ad ogni condividente, a garanzia del pagamento dei conguagli, sugli immobili assegnati agli altri Tipi 䉴 Ipoteca giudiziale (2818 - 2820): ogni sentenza di condanna al pagamento di una somma, all’adempimento di un’altra obbligazione, al risarcimento di danni, è titolo sufficiente per l’iscrizione di ipoteca anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta a gravame. Alla sentenza è equiparato ogni altro provvedimento al quale la legge riconosce analogo effetto (es. decreto ingiuntivo esecutivo) 䉴 Ipoteca volontaria (2821 - 2826): nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale. Non può concedersi per testamento. La forma scritta è richiesta ad substantiam. Legittimato alla concessione è il proprietario del bene Pubblicità: il numero d’ordine di iscrizione nei pubblici registri determina l’ordine di preferenza, il cd. grado dell’ipoteca, fra le varie ipoteche iscritte sullo stesso bene. Più iscrizioni contemporanee ottengono lo stesso grado. Estinzione. Estinta l’ipoteca il proprietario dovrà chiedere la cancellazione. 142 䉴 Estinzione dell’ipoteca • • a causa dell’estinzione del credito garantito per le cause elencate nell’art. 2878 (es. rinuncia del creditore; perimento del bene ipotecato) 䉴 Estinzione degli effetti: il diritto è imprescrittibile, ma l’effetto dell’iscrizione è limitato a venti anni. Se I’iscrizione è rinnovata oltre il ventennio, si considera nuova iscrizione e perde il grado di iscrizione precedente. Parte Quarta • Diritti relativi 4 Garanzie personali Le garanzie personali consistono nella creazione di un nuovo rapporto obbligatorio, accessorio all’obbligazione principale: un soggetto garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento dell’obbligazione di un altro soggetto. 5 Fideiussione (1936) Nozione: è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui. 5.1. • Disciplina ed estinzione 䉴 Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale; l’obbligo della previa escussione di quest’ultimo deve essere espressamente pattuito 䉴 Il fideiussore che ha pagato è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore (1949) Disciplina 䉴 L’obbligazione del fideiussore è accessoria pertanto: • la garanzia sussiste solo se esiste l’obbligazione principale • la fideiussione non può eccedere quanto dovuto dal debitore • la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose • il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale • la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale 䉴 Estinzione dell’obbligazione principale Estinzione 䉴 Attraverso i normali modi di estinzione delle obbligazioni 䉴 Particolari ipotesi previste dagli artt. 1955-1957 5.2. • Fideiussione omnibus Nozione: particolare forma di fideiussione, con cui un soggetto si obbliga a garantire l’adempimento di ogni obbligazione già sorta o che sorgerà a carico di un soggetto senza la previsione di limiti di durata o di limiti quantitativi. L’ammissibilità di tale figura, utilizzata soprattutto nella prassi bancaria, molto discussa in dottrina e giurisprudenza sotto il profilo della determinatezza dell’oggetto del contratto, è risolta in senso positivo dalla previsione dell’importo massimo garantito introdotta dalla l. 154/1992 a modifica dell’art. 1938. Differenze L’accessorietà caratterizza la fideiussione e la distingue dal contratto autonomo di garanzia che ha la funzione di tenere indenne il creditore dall’inadempimento del debitore principale, mentre con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. In pratica, il fideiussore è un «vicario» del debitore, mentre l’obbligazione del garante è autonoma, Capitolo 25 • Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie dell’obbligazione 143 essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore con il versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; l’inserimento nella fideiussione di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» ne comporta la trasformazione in contratto autonomo in quanto incompatibile con il principio di accessorietà (Cass. sez. un. 3947/10). 6 Anticresi Nozione: è il contratto con il quale il debitore, o un terzo per lui, si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché questi ne percepisca i frutti imputandoli prima agli interessi, se dovuti, poi al capitale (1960). È desueto. Disciplina: l’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto, salvo che sia stata stabilita una diversa durata. In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni. È vietato il patto commissorio (1963). È richiesta la forma scritta ad substantiam. 7 Mandato di credito (1958) Nozione: il contratto con il quale una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a far credito ad un terzo in nome e per conto proprio. Effetto: chi ha dato l’incarico risponde come fideiussore del debito futuro (1958). Circa la natura giuridica la dottrina prevalente ritiene che la causa di tale contratto possiede sia i caratteri del mandato sia della fideiussione. 8 Lettera di gradimento (o di «patronage») Definizione: forma impropria di garanzia è la lettera di «patronage». Attraverso una dichiarazione una società capogruppo rende noto alla banca, dalla quale una delle società del gruppo desidera ricevere un finanziamento, di possedere una partecipazione di controllo sulla società da finanziare e si impegna a non cedere tale partecipazione fino all’estinzione del debito o in caso di cessione a prestare una idonea garanzia. Differenze Il patronage si distingue dalla fideiussione poiché nella lettera di gradimento manca l’espressa volontà richiesta per la fideiussione dall’art. 1937. La dichiarazione di patronage si differenzia dal mandato di credito , poiché la banca non si obbliga contrattualmente verso la società madre a fare credito alla società controllata. Infine, si allontana dalla promessa del fatto di un terzo (1381) perché niente della lettera può essere intesa come promessa, nemmeno implicita, dell’adempimento altrui. 9 L’avallo Definizione e natura giuridica: l’avallo è una dichiarazione cambiaria, con la quale taluno garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari (il traente, l’emittente o un girante). Essa quindi rappresenta un’obbligazione cambiaria autonoma di garanzia. 144 Parte Quarta • Diritti relativi Differenze L’avallo si distingue dalla fideiussione, in quanto mentre quest’ultima ha natura accessoria, l’avallo è indipendente dall’obbligazione cambiaria per cui è dato; a differenza del fideiussore, l’avallante non può opporre le eccezioni personali opponibili dall’avallato al creditore. In sintesi Si intende per solvibilità del debitore la sufficienza dei suoi beni a fungere effettivamente da garanzia generica delle sue obbligazioni (MESSINEO). Il creditore, pertanto – come già si è accennato – ha interesse ad impedire che il patrimonio del debitore possa subìre, per negligenza o per dolo del debitore stesso, diminuzioni che incidano sulla solvibilità. A tale scopo la legge appresta dei mezzi in favore del creditore diretti a conservare la garanzia patrimoniale del debitore, che esamineremo nei paragrafi che seguono. Capitolo 25 • Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie dell’obbligazione 145