Dichiarazioni e analisi della Cgil sulla Casa di

Dichiarazione e analisi relativamente alla procedura ex Legge 223/ in corso.
Si depone la presente dichiarazione allegata verbale al verbale dell'incontro, previsto per il 12
novembre, per farne parte integrante e sostanziale.
La procedura avviata di licenziamento collettivo per riduzione del personale e per la conseguente
esternalizzazione dei servizi di assistenza cucina e lavanderia dovuta a presumibile crisi
economica quale motivazione addotta dalla Fondazione nella comunicazione alle OO.SS..
Considerato che la Fondazione non ha ritenuto di revocare la procedura ex Legge 223/91 questa
O.S. da una prima analisi presenta le seguenti osservazioni:
1. Non sussistono i presupposti giuridici ed economici richiesti dalla Legge 223/91 artt. 4 e 24:
in particolare, il personale non è in eccedenza poiché non vi è né una trasformazione né
una riduzione e nemmeno una cessazione di attività o di lavoro (art. 24), anche e
soprattutto perché in questi casi si dovrebbe intervenire sull’oggetto sociale. Non vi è
nemmeno riduzione o trasformazione di lavoro poiché questo è e resta quello originario.
Non vi è, tanto meno, eccedenza di personale poiché per garantire standard di qualità
minimi e mantenere la convenzione con la locale Asl deve essere rispettata la Legge
Regionale di riferimento che fissa standard minimi di assistenza, rispetto agli ospiti ed ai
punteggi AGED assegnati. Inoltre i licenziamenti, secondo l’art. 24 della L. 223/1991 sono
la conseguenza della riduzione o trasformazione o cessazione dell’attività o del lavoro, non
viceversa. In sostanza, in relazione a quanto comunicato nella lettera del 25/09/2010,
ricevuta il 28/09/2010, la decisione di licenziare ha evidenti motivazioni di carattere
economico, e sarebbe dovuta essere oggetto di diversa disciplina e applicazione normativa
– quella della Legge 15/07/1966, n. 604 - che non può essere più invocata una volta
avviata la procedura prevista dalla Legge 223/1191. La volontà di esternalizzare taluni
servizi non può risolversi a danno dei lavoratori i quali devono mantenere le stesse
condizioni retributive e contrattuali. Il mantenimento degli standard anzidetti può essere
assicurato solo con un’esternalizzazione – concordata con le OO.SS. - complessiva del
servizio o mediante una procedura di trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2113
del Codice Civile.
2. All’interno dell’Ente ex IPAB (ora fondazione) esistono rapporti di lavoro regolati da CCNL
pubblico, più precisamente il CCNL Regioni-Autonomie Locali vigente, per i quali non è
prevista una procedura ex art. 24, legge 223/1991. L’applicazione della procedura al
suddetto personale è illegittima e creerebbe danni giuridici ed economici irreparabili.
L’applicazione di un diverso contratto di lavoro è, ora, condizionata dal CCNL 2006-2009
Autonomie locali vigente, che all’art. 1 prevede che: “al personale delle IPAB, ancorché
interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del Comparto
Regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le
organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica
disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale”. E’ noto che all’atto
della trasformazione da ex IPAB in Fondazione l’Ente non ha assunto la decisione di
“privatizzare” il contratto di lavoro dei dipendenti (che era possibile, attraverso la disdetta e
il confronto con il Sindacato per l’applicazione di analogo e più favorevole CCNL)
decidendo, invece, di mantenere quello delle Autonomie Locali e accettando l’opzione a
suo tempo effettuata dai lavoratori, di mantenimento dei versamenti contributivi all’INPDAP.
3. Il procedimento di licenziamento è illegittimo poiché così come formulato e comunicato,
rende individuabili a priori i soggetti che dovrebbero essere licenziati. .
4. Le argomentazioni poste alla base del licenziamento non sono motivate, come, invece,
previsto dall’art. 4 della legge 223/1991 e non chiariscono i presupposti previsti dall’art. 24
della legge stessa. In particolare le difficoltà economiche non sono argomentante né
documentante negli allegati alla comunicazione di avvio della procedura. Senza gli allegati
quali lo Statuto della Fondazione, il Bilancio analitico delle spese relative ai tre anni
precedenti, le poste introitate a titolo di accreditamento da parte della Regione Liguria nel
medesimo periodo (che sono stati forniti con notevole ritardo il giorno 8 novembre 2010),
senza l’indicazione del numero e del punteggio Aged degli ospiti assistiti, anch’essa messa
a conosenza delle OO.SS. l’8 novembre scorso, per questa O.S. non è stato possibile
verificare in tempo la previsione del disavanzo effettivo né tantomeno verificare e
contestare, atti alla mano, il disavanzo dichiarato nella comunicazione di avvio della
procedura di licenziamento. Per tali cifre si è fatto generico ed insufficiente riferimento a
somme tra loro ampiamente diverse e molto distanti dalla precisione contabile:
“trecentomila Euro di disavanzo è ben diverso da quattrocentomila Euro” così come è
profondamente imprecisa la previsione di un risparmio derivante da un’eventuale
esternalizzazione con una forchetta che va da duecentocinquantamila a
trecentocinquantamila Euro.
Seconda analisi in considerazione della proposta avanzata, di esternalizzazione.
Si evidenzia che la documentazione richiesta il 25 ottobre 2010 è stata messa a disposizione
in modo insufficiente e parziale in quanto è stata presentata alle parti sindacali una sola copia
cartacea dei bilanci per la consultazione delle tre sigle sindacali, in data 9 novembre è stata poi
inviata, su sollecitazione delle OO.SS., via e mail copia dei bilanci richiesti, mentre la
mancanza della documentazione relativa alle offerte economiche che hanno fatto presumere
un risparmio alla fondazione ha, impedito di fatto di esercitare il diritto ex art. 4 L. 223/91 di
esaminare accertare verificare e controllare le scelte aziendali relativamente alla riduzione del
personale motivata da una perdita che peraltro esiste dal 2008 e che nel 2009 è diminuita .
Dall'analisi sommaria che si è potuta effettuare con la documentazione messa a disposizione
non si evince una situazione economica critica a tal punto da attivare la procedura di
licenziamento collettivo.
Certo la previsione e l'analisi della situazione economica da parte della Fondazione è
opportuna come anche la decisione di affidare la gestione a terzi i servizi ma può e dev,e
assolutamente, prescindere dalla procedura di mobilità dei lavoratori.
Quanto emerge da questa procedura di licenziamento è che essa è stata necessaria per
effettuare l’esternalizzazione dei servizi e la stessa viene ritenuta anche la misura alternativa
al licenziamento. Se l’esternalizzazione è la misura alternativa al licenziamento quest’ultimo è
impedito dall’art. 2112.
Dalla procedura alquanto “creativa” emerge pretestuoso il licenziamento di parte degli
operatori addetti al servizio di assistenza per poi ricorrere all'appalto, escludendo la figura
infermieristica e quelle di supporto, che invece attengono all'attività principale del servizio
assistenziale.
Si deve ricondurre all’esternalizzazione anche il servizio infermieristico in quanto per ritenere
lecito l’appalto dei servizi indicati dalla Fondazione, le attività che ne costituiscono l’oggetto
devono essere in grado di fornire un autonomo risultato produttivo. La Fondazione non può
interferire attraverso i propri dipendenti nell’appalto del servizio di OSA che trovano nella figura
dell’infermiere il referente rispetto all’autonomia e alla modalità di esecuzione della propria
prestazione. Quindi nel ritenere un’alternativa al licenziamento l’esternalizzazione, quest’ultima
deve prevedere la gestione del servizio nel suo complesso.
L'appalto deve, quindi, rispettare la normativa prevista dal D.Lgs 276/2003, art. 29 comma 1 e
art. 30 e dal Testo unico sulla sicurezza che vieta le interferenze in caso di appalto di servizi.
Diventa quindi indispensabile prevedere nell'oggetto dell'appalto (esternalizzazione) la
gestione dei servizi completi, escludendo le prestazioni valutate ed acquisite solo in base
alla quantità di lavoro e non invece al concreto risultato conseguito. Risulta illegittimo l'appalto
per acquisire prestazioni orarie, il cui corrispettivo si ottiene moltiplicando il numero delle
stesse per il costo unitario.
Il caso di esternalizzazione o outsourcing è normato dall’art. 2112 del codice civile
modificato dalla L. 428/1990 art. 47 e ampliato dal D.Lgs. 18 del 2001, dal D.Lgs.
276/2003.
La regolamentazione di base è comunque oggi racchiusa nell’art. 2112 c.c. e nell’art. 47 della
L. 428 del 29 dicembre 1990 di attuazione della direttiva n. 77/187/CEE.
La normativa sul trasferimento si basa sul principio di mantenimento dei diritti del lavoratore in
caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, al fine di garantire una sostanziale
indifferenza dei rapporti di lavoro rispetto alle vicende circolatorie dell’Azienda, che tra l’altro
oggi sono sottoposte ad un controllo sindacale (art. 4 comma 5 L. 223/91).
L’art. 2112 al comma 1 stabilisce un passaggio automatico dei lavoratori alle dipendenze del
cessionario è quindi nato allo scopo di garantire la stabilità occupazione dei lavoratori nei
processi di esternalizzazione.
La riforma del 2001 e del 2003 modificano e ampliano il concetto normativo di trasferimento ed
il suo oggetto. L’attuale formulazione dell’art. 2112 del c.c. amplia la nozione di azienda
riconducendola al concetto di “attività economica organizzata”. Questa definizione sposta
l’accento sui concetti di attività e di organizzazione con la conseguenza che anche le attività
smaterializzate possono formare oggetto di trasferimento. Queste considerazioni sono valide
anche nel caso di trasferimento di parte di azienda intesa appunto come “articolazione
funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”. Nel caso “Fondazione
Chiappori” l’attività smaterializzata è il servizio degli operatori OSA, dei cuochi e lavanderia.
Considerato, pertanto, che la riduzione di personale è solo in funzione dell’esternalizzazione
decisa dalla Fondazione e quest’ultima è vista quale alternativa al licenziamento in rispetto alle
indicazioni da parte del Prefetto, dell’Asl, della Regione Liguria e tenuto conto che la disciplina
dell’esternalizzazione è normata dall’art. 2112 così modificato dalla L. 428/1990 che prevede:
"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo
del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il
lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di
lavoro.
L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi
anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti
da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente".
Si ritiene chiusa la procedura di licenziamento collettivo in quanto non applicabile in caso di
esternalizzazione che prevede la continuità del rapporto di lavoro e l’applicazione della relativa
normativa.
L’esternalizzazione e il relativo appalto devono rispettare il D.lgs. 276/2003 art. 29 e art. 30 che
prevede il distacco applicabile al contratto autonomie locali.
L’accordo è l’esternalizzazione a norma del 2112 c.c. e art. 47 della L. 428 del 29/12/1990
(appunto su copia consegnata alla Fondazione).
Imperia, 11 novembre 2010
Mary Albanese
Francesco Cutrera