VALENTI NA R UBER TELLI I L LEASI NG DELLA CASA DI ABI TAZI ONE Notaio in Reggio Emilia Leasing Immobiliare abitativo SCALETTA Disciplina sostanziale Disciplina fiscale Disciplina Sostanziale “a regime” Con la “Legge di Stabilità 2016” (Legge 208 del 2015 commi da 76 a 81 dell’art 1) si è norm ato per la prima volta il contratto di leasing (che fino ad ora era conosciuto come contratto atipico , anche se socialmente tipizzato nella duplice forma di leasing di godimento e finanziario) NB Tipizzazione nel DDL concorrenza art 41 bis? La normativa introdotta sul piano • • • SOSTAN ZI ALE : è a regime ed è limitata alla ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria abbia ad oggetto “un im m obile da adibire a propria abitazione principale ” FI SCALE AGEVOLATI VO : è a tempo fino al 31.12.2020 Fattispecie com plessa una e bina La Legge di Stabilità per il 2016 sembra far riferimento ad una fattispecie com plessa comprendente due negozi strettamente collegati tra di loro, quasi a fondersi in un’operazione unitariamente considerata. 1) contratto di leasing con il quale il concedente si im pegna ad acquisire o far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore ed ove vengono fissati i termini del rapporto (durata, importo dei canoni, importo del prezzo di cessione, ecc.); 2) contratto di com pravendita Con cui in adem pim ento degli obblighi assunti con il leasing: il bene è acquistato, o fatto costruire , dalla società di leasing (concedente) su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore); la società di leasing m ette a disposizione dell’utilizzatore il bene acquistato o fatto costruire per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di una serie di corrispettivi periodici (canoni ); Ultimo segmento EVENTUALE : diritto di riscatto o opzione di acquisto Tecnica redazionale preferibile: unico contratto contenente i due negozi di leasing e compravendita sottoscritti contestualmente. VAN TAGGI : CONCEDENTE : verrebbe a disporre di un titolo esecutivo idoneo ad avviare la procedura di rilascio così da evitare la strada del procedim ento som m ario di cognizione . UTI LI ZZATORE : avrebbe un titolo idoneo per procedere alla trascrizione del leasing (se di durata ultranovennale) e potrebbe contare sull’attività di controllo e di adeguam ento che compete al Notaio al fine di evitare, anche con riguardo al contratto di leasing, possibili irregolarità o vessatorietà della regolamentazione contrattuale. FI SCALI : al fine di rendere le dichiarazioni “P rim a casa” che secondo l’AE dovrebbero comparire nel contratto di leasing. REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI Il concedente L’utilizzatore Il bene immobile Deve trattarsi I L CONCEDENTE di una banca o di un interm ediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del testo unico bancario o comunque di operatore professionale abilitato all’esercizio dell’attività di leasing e soggetto alla vigilanza a tal fine prevista. L’UTI LI ZZATORE Deve trattarsi di una persona FI SI CA che, con espressa clausola contrattuale, dichiari di voler destinare l’immobile a propria abitazione principale. Per “abitazione principale ” si fa riferimento alla nozione del TUIR: nella quale dimora abitualmente - il soggetto che la possiede - i suoi familiari (coniuge, parenti 3° e affini 2°) In quanto persona fisica = consum atore : Sarà applicabile il codice del consum o (DLgs 206/2005) in quanto ha come controparte un soggetto contrattualmente “forte” come una società di leasing L’OGGETTO Fabbricato ad uso abitativo già com pletato e dichiarato agibile Terreno su cui costruire un fabbricato abitativo secondo le indicazioni dell’utilizzatore I nterpretativam ente anche Fabbricato abitativo in corso di costruzione da completare Fabbricato da ristrutturare SE I M M OBI LE DA COSTR UI R E VENDUTO I N LEASI NG DA COSTR UTTOR E Trova comunque applicazione la disciplina garantista di cui al DLgs 122/ 2005 , nonostante chi acquista formalmente non sia la persona fisica ma la società di leasing. In tal senso art 1 del DLgs 122/2005 che nella accezione di “acquirente” include la persona fisica che si renda acquirente di un immobile abitativo in corso di costruzione, anche mediante stipulazione di un contratto di “leasing” OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI Responsabilità per perimento Corrispettivo Facoltà di acquisto OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI Responsabilità per perimento Corrispettivo Facoltà di acquisto Grava sull’utilizzatore anche se non proprietario qualsiasi rischio ivi compreso il perim ento Di norma gli si impone la stipula di una assicurazione : Per i danni all’immobile Per i danni arrecati a terzi Con appendice di vincolo a favore della società di leasing OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI Responsabilità per perimento Corrispettivo La Sospensione dei pagamenti Facoltà di acquisto A carico dell’utilizzatore e a favore del concedente, sotto forma di canone che tiene conto Del prezzo di acquisto/o costo di costruzione dell’immobile Degli interessi passivi in relazione alla durata del contratto OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI Responsabilità per perimento Corrispettivo La Sospensione dei pagamenti Facoltà di acquisto Su istanza dell’utilizzatore la società di leasing può concedere la sospensione del pagamento dei canoni periodici, per non più di 1 volta , per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 m esi , in caso di cessazione del rapporto di lavoro che non sia im putabile a “colpa” dell’utilizzatore (non per risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie). La durata del contratto è prorogata di un periodo pari alla sospensione. Il pagam ento dei canoni riprende regolarm ente senza applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, né addebito di interessi sul debito residuo durante la sospensione. OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI Responsabilità per perimento Corrispettivo Facoltà di acquisto Tem pi: alla scadenza del contratto Ad un prezzo prestabilito Diritto potestativo dell’utilizzatore cui corrisponde un obbligo a trasferire del concedente: scelta economicamente obbligata, in quanto, alla scadenza, si troverà ad aver già pagato gran parte del prezzo di acquisto e, a differenza del RTB Sblocca Italia, non è previsto a carico del concedente alcun obbligo di restituzione . LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LEASING Esercizio del riscatto (anticipato) Cessione del contratto Risoluzione per inadempimento L’esercizio del riscatto al term ine del rapporto di locazione finanziaria è nella legge L’esercizio anticipato deve essere testualm ente contem plato nel contratto di leasing quanto ai tempi, modalità e condizioni economiche LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LEASING Esercizio del riscatto (anticipato) Cessione del contratto Risoluzione per inadempimento Come tutti i contratti di durata, fino a quando le prestazioni non sono state eseguite, anche il leasing può essere ceduto a terzi. Struttura: negozio trilaterale . La cessione necessita del consenso del ceduto il quale, peraltro, deve fare una indagine sul m erito creditizio del nuovo utilizzatore. Form a: normalmente le cessioni di leasing sono stipulate per scrittura privata non soggetta a trascrizione. Trascrizione: Sarebbe oltremodo opportuno, invece, al fine di rendere la posizione del nuovo conduttore opponibile ai terzi (ad es aventi causa dalla società di leasing) che sia il contratto di locazione a monte, sia la sua cessione, fossero stipulate in forma idonea e trascritti. Ciò argomentando dall’art 2645 c.c. in quanto fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti dei contratti menzionati nel 2643 c.c. (tra cui la locazione ultranovennale) LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LEASING Esercizio del riscatto (anticipato) Cessione del contratto Risoluzione per inadempimento I nadem pim ento : nella legge non è previsto un num ero m inim o di canoni . In astratto ne basta 1. Possibile contrasto con il codice del consumo. Correttivo DDL Concorrenza (6 rate mensili anche non consecutive) CONSEGUENZE • • 1) Rilascio del bene: la legge espressamente consente al concedente di avvalersi del procedimento speciale di rilascio per convalida di sfratto (previsto per le locazioni) Se il contratto di leasing ricopre la forma dell’ atto pubblico e contiene clausola risolutiva espressa che possa fare da “aggancio” per la formazione di un titolo esecutivo complesso che in sé contiene i caratteri della certezza e liquidità e aliunde (dichiarazione di voler profittare della clausola ) si completa ai fini della sua esigibilità : in tal caso l’atto notarile potrebbe esso stesso (in quanto titolo esecutivo) bastare per notificare il precetto, bypassando anche il procedimento di convalida che, pur som m ario, è pur sem pre di cognizione. • • • • 2) R icollocazione del bene Una volta risolto il leasing il concedente deve vendere il bene attenendosi a criteri di “trasparenza e pubblicità ” nei confronti dell’utilizzatore, adottando procedure che garantiscano di spuntare il miglior prezzo possibile avuto riguardo alle condizioni del mercato, sfruttando ad es le tecniche delle cd “procedure com petitive”. P UBBLI CI TA’: massima diffusione della proposta di vendita così da raggiungere il maggior numero di potenziali acquirenti; TRASP ARENZA : sistem a increm entale delle offerte così da tendere alla vendita o ricollocazione alle migliori condizioni di mercato RUOLO CHI AVE DEL NOTARI ATO in sostituzione di un controllo super partes da parte di un giudice , attraverso il ricorso all’istituto dell’offerta al pubblico di cui all’art. 1336 c.c., sul quale è innestata una selezione su base d’asta, quale procedimento tecnico che consente l’individuazione del soggetto disposto all’acquisto alle migliori condizioni possibili. • In un’ottica ancora più garantistica, in linea con la prescrizione di legge, si può pensare ad un ricorso alla procedura delle aste telem atiche notarili le quali assicurando certezza, sicurezza, e funzionalità del procedimento potrebbero rappresentare la migliore strada finalizzata alla vendita e/o ricollocazione del bene • • • • 3) R estituzione del corrispettivo della vendita Dalla società di leasing all’utilizzatore detratte: La somma dei canoni scaduti e non pagati I canoni a scadere attualizzati Il prezzo pattuito per il riscatto finale Se rimane un saldo negativo , dello stesso resta debitore l’utilizzatore IL FALLIMENTO DI UNA DELLE PARTI Del venditore Della società di leasing Del venditore La lettera della legge non è chiara : sembra esonerare da revocatoria fallimentare i pagamenti fatti dalla società di leasing al venditore (art 67 comma 3 lettera a) LF). Preferibile una interpretazione sistem atica (art 67 com m a 3 lettera c) LF ): posto che il leasing è finalizzato all’acquisto di una casa da destinare ad abitazione principale dell’utilizzatore, la vendita è esente da revocatoria fallim entare se: A giusto prezzo Destinata a costituire abitazione principale dell’utilizzatore, suoi parenti o affini entro il 3° grado Del concedente (leasing) Nulla cambia per l’utilizzatore. Il curatore fallimentare ai sensi dell’art 72 quater comma 4° LF è obbligato a proseguire il contratto senza potersi sciogliere dal medesimo e l’utilizzatore conserva la facoltà di godere del bene fino alla sua fine, oltre che di esercitare il diritto di riscatto alle condizioni economiche pattuite. Disciplina Fiscale fino al 31.12.2020 Le detrazioni irpef L’acquisto Prima casa Seconda casa Il contratto di leasing La cessione del contratto di leasing Il riscatto finale Beneficiari Soggetti che: Alla data della stipula abbiano un reddito non superiore ad € 55.000,00 (presumibilmente facendo riferimento al periodo di imposta ultimo chiuso) Che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa (presumibilmente neanche di diritti reali di godimento) Condizioni Detrazione da I rpef del 19% ETA’ I NFERI ORE AI 35 ANN I = DETRAZI ONE DEI canoni di leasing+oneri:………fino ad € 8.000,00 costo di “riscatto” ……………….fino ad € 20.000,00 ETA’ SUP ERI ORE AI 35 ANN I = DETRAZI ONE DEI canoni di leasing+oneri:………fino ad € 4.000,00 costo di “riscatto” ……………….fino ad € 10.000,00 DI M OR A ABI TUALE : Entro 1 anno l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale nella accezione del TUIR: quindi a dimora abituale o dell’utilizzatore o di suoi fam iliari (coniuge, parenti entro il 3 ° grado, affini entro il 2 °). CATEGOR I A CATASTALE : indifferente (anche A/ 1, A/ 8, A/ 9 ) DATA DI STI PULA: entro il 31.12.2020 , ma la detrazione perdura anche oltre fino alla fine della durata del mutuo. Le detrazioni irpef L’acquisto Prima casa Seconda casa Il contratto di leasing La cessione del contratto di leasing Il riscatto finale Aliquote R egistro Acquisto con utilizzatore • Avente i requisiti I casa:…..Reg 1,5% • Avente i requisiti II casa…..Reg 9% • Ipotecaria……………………….€ 50 • Catastale………………………..€ 50 • No bollo • No diritti di voltura catastale • No diritti di trascrizione • No prezzo valore (acquista una società): la fictio secondo cui si ha riguardo alla persona dell’utilizzatore vale solo, per espresso volere del legislatore, ai fini della prima casa. Aliquote I VA Acquisto con utilizzatore • Avente i requisiti I casa:…..4% • Avente i requisiti II casa…..10% • Avente i requisiti Di Lusso...22% • Registro…………………………€ 200 • Ipotecaria……………………….€ 200 • Catastale………………………..€ 200 • Bollo………………………………€ 230 • Trascrizione……………………€ 90 • No detrazione 50% I VA (per chi acquista immobili in classe A o B): qui la regola opera se l’IVA sia versata direttam ente da una persona fisica . Prim a casa • • • • Ai fini della tassazione dell’atto e della applicazione delle agevolazioni o meno non si ha riguardo alla posizione dell’acquirente (società di leasing) bensì a quella dell’utilizzatore . Le dichiarazioni 1 ° casa secondo (ADE Circolare 12/E del 2016 p 34) devono essere rese: O nel contratto di locazione finanziaria (con la conseguenza che in tal caso dovrà essere registrato unitamente al contratto di acquisto) O nel solo atto di acquisto (con intervento dell’utilizzatore) Preferibilmente: atto unico con dichiarazioni prima casa onnicomprensive. Ai fini della conservazione della I casa non è necessario che entro 1 anno la casa venga adibita a dim ora principale : requisito necessario solo ai fini delle detrazioni Irpef R I ACQUI STO ENTR O 1 ANNO M EDI ANTE LEASI NG EVI TA LA DECADENZA? Se Tizio ha rivenduto una prima casa prima dei 5 anni dal suo acquisto e ricompra entro l’anno successivo un’altra prima casa a mezzo leasing (quindi quale utilizzatore) si ritiene che tale acquisto, grazie alla fictio della equiparazione dell’utilizzatore alla figura dell’acquirente , costituisce esim ente e salva dalla decadenza. Credito di im posta Poiché ai fini “I casa” opera la “fictio ” di considerare acquirente l’utilizzatore non è irragionevole pensare di rendere applicabile anche la disciplina del credito di imposta, così strettamente correlata a quella della I casa. In tal caso si potrebbe immaginarne una detrazione dall’Irpef dell’utilizzatore, non direttamente dalla imposta di registro dell’atto (prudenza la Circolare 12/ E non lo dice!) Le detrazioni irpef L’acquisto Prima casa Seconda casa Il contratto di leasing La cessione del contratto di leasing Il riscatto finale Art 1 (Nota) Tariffa, P II TUR “I contratti relativi alle operazioni bancarie…compresi quelli di locazione finanziaria…..devono essere stipulati in form a scritta e sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso . Se in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico : obbligo di registrazione in termine fisso Se in forma scritta e poi enunciati nel successivo acquisto in leasing, per Circ ADE 12/E 2016 scatta l’obbligo di registrazione di contratto enunciato, anche se a monte la sua registrazione non fosse obbligatoria se non in caso d’uso Ai fini delle agevolazioni prim a casa è necessario che le dichiarazioni siano rese: o nell’acquisto con intervento dell’utilizzatore o nel contratto di leasing che dovrà essere portato alla registrazione insieme all’acquisto Preferibile inglobare leasing e acquisto in unico atto. In tutti i casi si applica l’imposta di registro fissa pari a 200 euro (opera alternatività IVA/Registro, quindi esente IVA art 10 comma 1, n. 8 dpr 633/72). I Canoni di leasing non scontano l’imposta di registro del 2% ( Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E dell’11 marzo 2011) Le detrazioni irpef L’acquisto Prima casa Seconda casa Il contratto di leasing La cessione del contratto di leasing Il riscatto finale 1,5% se requisiti I casa in capo all’utilizzatore e immobile diverso da A1, A8, A9; 9% se requisiti II casa in capo all’utilizzatore ovvero immobile in categorie A1, A8, A9; Base im ponibile : prezzo della cessione+ quota capitale dei canoni ancora a scadere+prezzo di riscatto Se l’utilizzatore ha goduto delle agevolazioni prima casa, la cessione del contratto prima dei 5 anni determina decadenza dai benefici. Le detrazioni irpef L’acquisto Prima casa Seconda casa Il contratto di leasing La cessione del contratto di leasing Il riscatto finale In sede di esercizio dell’opzione finale di acquisto (cd. riscatto) su immobile abitativo, l’utilizzatore corrisponderà le imposte d’atto in misura fissa (200 euro + 200 euro + 200 euro). (testualmente Art 35 comma 10ter L 223/2006) Torna applicabile il principio di alternatività IVA/Registro: quindi non si applica I VA anche nel caso in cui il bene sia stato costruito o ristrutturato dal leasing nel corso del contratto, poiché l’attività in questione non sarebbe ad esso riconducibile, in quanto svolta in nome proprio ma per conto della utilizzatrice in forza di mandato senza rappresentanza Figure Affini Il mutuo+ compravendita Il Rent to Buy M UTUO: l’immobile diventa di proprietà dell’acquirente anche se la garanzia per la banca finanziatrice è rappresentata dalla iscrizione sullo stesso dell’ipoteca La detrazione del 19% ha ad oggetto i soli interessi passivi fino ad un massimo di € 4.000 (non anche il prezzo della vendita) I n caso di inadem pim ento nel pagamento delle rate:….scatta l’obbligo della Banca di avvalersi della procedura esecutiva , sotto la direzione e vigilanza del GE Il rilascio dell’immobile avviene solo dopo l’aggiudicazione del bene all’asta LEASI NG: L’immobile resta o diventa di proprietà della società di leasing la quale lo mette a disposizione dell’utilizzatore: la proprietà in capo alla società di leasing rappresenta la garanzia avverso l’inadempimento dell’utilizzatore al pagamento dei canoni La detrazione del 19% ha ad oggetto i canoni fino ad un massimo di € 8.000/4000; il prezzo di riscatto fino ad un massimo di € 20.000/10.000 I n caso di inadem pim ento nel pagamento delle rate:….la società di leasing è libera di vendere il bene a prezzo di m ercato , senza il controllo di alcuno. Il rilascio dell’im m obile avviene subito grazie alla applicazione della veloce procedura di sfratto DIFFERENZE DAL MUTUO E DAL RTB Il mutuo+ compravendita Il Rent to Buy Oggetto: RTB : qualsiasi tipo di immobile LEASI NG : solo abitazioni finite o in corso di costruzione Soggetti: RTB: qualsiasi tipo di conduttore/concessionario LEASI NG : società di leasing/utilizzatore persona fisica Trascrizione: RTB : prevista con opponibilità 10 anni LEASI NG : non prevista. Se stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata: trascrivibile ma solo se ultranovennale Tassazione: RTB ABI TATI VO : 2% sul canone componente godimento (non detraibile alla fine) 3% sul canone componente acconto (detraibile dall’imposta di registro finale e rimborsabile per il surplus) 2% registro +50+50 sul prezzo finale al lordo degli acconti. Sì prezzo valore Nessuna detrazione ai fini delle imposte dirette Tassazione: LEASI NG: Acquisto : PRI M A CASA : 1,5% di registro+50+50. Sì credito di imposta. Decadenza per vendita infraquinquennale. SECONDA CASA : 9% +50+50. No prezzo valore. Leasing : € 200,00 fissa di registro +200 ipotecaria (se trascritto) Riscatto: 200+200+200 Detrazioni fiscali ai fini delle im poste dirette under 35 con reddito inferiore ai 55.000€ (19% dei canoni fino al massimo di 8000 e del prezzo di riscatto fino al massimo di € 20.000,00 ) Detrazioni fiscali ai fini delle im poste dirette over 35 con reddito inferiore ai 55.000€ (19% dei canoni fino al massimo di 4000 e del prezzo di riscatto fino al massimo di € 10.000,00 ) VALENTINA RUBERTELLI Grazie per l’attenzione! Notaio in Reggio Emilia vrubertelli@notariato. it