COMUNE DI RIVERGARO
(Provincia di Piacenza)
NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Premessa
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.
118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota
integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011
ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché
programmatico gestionale di cui le più importanti sono:
1) Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2) Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3) Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di
personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della
Giunta;
4) Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che
comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato
(FPV);
5) Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico
patrimoniale;
6) Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione
Previsionale e Programmatica;
Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si
completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di
rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.
La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:
1) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a
tale fondo;
2) L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall’ente;
3) L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
4) L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
5) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6) L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti;
7) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
8) L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9) L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
10) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le
spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità
La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle
spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.
Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla
base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la
manovra di bilancio.
In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da
rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora
concluso il giudizio.
Fondo Crediti Dubbia e Difficile Esazione
Secondo quanto indicato nei principi contabili di competenza finanziaria applicato si è proceduto a
determinare il fondo crediti dubbia esigibilità che non è oggetto di impegno e genera un’economia di
bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione vincolato.
La legge di stabilità per l’anno 2015 ha previsto la possibilità di applicare una percentuale minima sui
crediti di dubbia esigibilità calcolati nelle entrate del bilancio di previsione/pluriennale. La percentuale
da applicare varia in base all’anno della previsione. Inoltre le percentuali sono diverse a seconda che
l’ente sia in sperimentazione o meno.
Nel triennio considerato dal bilancio di previsione, l’importo minimo – e quindi obbligatorio –
dell’accontamento deve essere:
a) Per gli enti non sperimentatori:
-
Per il 2016 pari al 55% dell’importo previsto a regime
-
Per il 2017 pari al 70% dell’importo previsto a regime
-
Per il 2018 pari al 85% dell’importo previsto a regime
Dal 2019 l’accantonamento al fondo è fatto per l’intero importo.
La determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata tenendo presente quanto
esposto nel principio contabile della contabilità finanziaria esempio 5).
Si è proceduto a individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia
e difficile esazione.
La scelta del livello di analisi, lasciata al singolo ente, deve essere almeno effettuata a livello di tipologia.
Per completezza e maggior dettaglio, si è scelto di condurre l’analisi a livello di capitolo e articolo.
Non sono state prese in considerazione perché non prevedono accantonamento al fondo le seguenti
entrate:
• crediti assistiti da fidejussione;
• entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa
• i trasferimenti da enti pubblici e il fondo di solidarietà comunale;
• gli interessi attivi perché accertati per cassa;
• le entrate da servizi per conto di terzi in quanto partite di giro;
Considerate le suddette esclusioni, sono stati individuate le seguenti risorse d'incerta riscossione:
• recupero evasione Ici - Imu - Tasi (cap. 11 - 12/4)
• tassa rifiuti (Tari) (cap. 95/1)
• trasporto alunni (cap. 550/2)
• assistenza domiciliare anziani (cap. 730/1)
• trasporto persone disabili (cap. 730/2)
• accoglienza residenziale persone disabili (cap. 730/3)
Si è provveduto, quindi, a calcolare per ciascun capitolo delle entrate individuate al punto precedente, la
media tra incassi e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.
Gli incassi sono stati calcolati considerando, per il primo quadriennio del quinquennio precedente,
anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente.
Per le entrate che negli esercizi precedenti erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia
esigibilità è stato determinato sulla base anche di dati extracontabili.
La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
1. media semplice;
2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in
ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio
rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi
indicati per gli incassi;
3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno nel
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 in
ciascuno degli anni del primo triennio.
Tale calcolo deve essere ripetuto per tutte e tipologie (o voci di entrata di maggior dettaglio) di dubbia
esigibilità.
La scelta della modalità di calcolo è rimessa al responsabile finanziario dell’ente, che ne indica la
motivazione nella nota integrativa al bilancio. Si è optato per l’utilizzo della media semplice, dal
momento che, applicando gli altri metodi, più complessi, si ottengono risultati analoghi.
Si è quindi determinato il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando all’importo complessivo degli
stanziamenti di ciascuna delle entrate sopra elencate, una percentuale pari al complemento a 100 dei
valori ottenuti applicando il criterio della media semplice, e rapportandole al 55% dell’importo previsto
a regime.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo così ottenuto, risulta essere pari a:
• € 100.123,96 per l’anno 2016
• € 127.430,49 per l’anno 2017
• € 154.737,02 per l’anno 2018
Risultato di Amministrazione Presunto
La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al bilancio di
previsione ed evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente, consentendo
l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.
L’obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell’esistenza di un eventuale disavanzo
e, quindi, l’esigenza di provvedere alla relativa copertura.
Nella prima parte del prospetto si determina il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2015,
alla data di redazione del bilancio di previsione 2016, mentre nella seconda parte viene rappresentata la
composizione dell’avanzo stesso.
La quantificazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2015 risulta pari ad € 666.024,68.
Fondo Pluriennale Vincolato
Si evidenzia, inoltre, che nel bilancio sperimentale è esplicitato l’importo del fondo pluriennale
vincolato (FPV).
Per una corretta lettura dei dati di bilancio è opportuno riportare alcune informazioni in merito a tale
fondo, elemento che più di ogni altro rende evidente le profonde innovazioni derivanti dall’applicazione
del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.
Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario,
costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni
passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce
dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente
spesa.
Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere
impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo
finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui
copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all’impegno delle
spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia
uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di
investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse
acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e
utilizzo per le finalità programmate.
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:
-
la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi
successivi da inserire con variazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
-
le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di
spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi.
Nel bilancio di previsione 2016/2018 non sono effettuati stanziamenti di FPV in spesa, dal momento
che non è previsto alcun investimento il cui cronoprogramma preveda il protrarsi dei tempi di
realizzazione oltre il termine dell’esercizio di avvio dei relativi lavori.
Sono invece previsti stanziamenti di FPV in entrata, per il finanziamento di spese assunte negli esercizi
2015 e precedenti, e imputate all’esercizio 2016 in applicazione del nuovo principio di competenza
finanziaria potenziato.
L’importo presunto dei FPV stanziato in entrata è pari a:
-
€ 47.033,02 FPV per spese correnti;
-
€ 939.037,57 FPV per spese in conto capitale.
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito
e con le risorse disponibili
Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi
finanziati con ricorso all’indebitamento.
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti
Il Comune non ha rilasciato alcuna garanzia.
Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata
L’Ente non ha stipulato, né intende stipulare, contratti relativi a strumenti finanziari derivati o
comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
Elenco delle società posseduto con l’indicazione della relativa quota percentuale
L’Ente detiene un’unica azione della società Lepida s.p.a., per una quota di partecipazione pari allo
0,0016%.
Lepida s.p.a. è una società a totale partecipazione pubblica, con 429 azionisti Enti Pubblici, di cui il
maggiore è la regione Emilia-Romagna, che ha un capitale sociale pari ad € 35.594.000,00 (31/12/2014)
ed eroga i seguenti servizi: pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione,
dispiegamento, configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei
servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida.
La società non produce né utili né perdite a favore dell’Ente.
Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio
Non vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all’utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte
degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione, dal
momento che gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.
Rivergaro, 16 marzo 2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Achille Menzani)