POMPE FUNEBRI Febbraio 2017 ESTREMI E PARTI STIPULANTI CCNL Campo di applicazione Data di stipula Decorrenza Scadenza 4 luglio 2014 (accordo) 1° gennaio 2014 31 dicembre 2016 3 dicembre 2014 (stesura) Parti stipulanti Feniof e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti Il c.c.n.l. si applica alle imprese esercenti l’attività funebre, che ricomprende il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di articoli funebri e il trasporto funebre, in occasione di un decesso. DATI RETRIBUTIVI Minimi contrattuali Dal 1.7.2016 Liv. Retribuzione tabellare Indennità di contingenza E.d.r. Indennità di funzione 67,14 1Q 1.495,28 528,43 10,33 1 1.495,28 528,43 10,33 2 1.254,49 522,19 10,33 3 1.082,56 517,82 10,33 4S 1.031,48 515,60 10,33 4 971,32 515,55 10,33 5 859,59 512,80 10,33 Scatti di anzianità Liv. 1 2 3 Mensilità aggiuntive Premio di risultato Lavoro straordinario, notturno, festivo Importo 25,82 22,21 20,14 Importo 18,59 18,59 17,56 Maturazione: fino a 10 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l’importo maturato ed il numero degli scatti viene ricalcolato in relazione al valore dello scatto nel nuovo livello. Nel settore è prevista l’erogazione entro il 20 dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione globale mensile, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. La quattordicesima mensilità va corrisposta entro il 15 luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione globale mensile del mese precedente, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente. Altri criteri: come per la tredicesima mensilità. La contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, può individuare erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività. Il lavoro straordinario è ammesso fino a 230 ore annuali, nonché in relazione a: - eccezionali esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili attraverso l’assunzione di altri lavoratori; - casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni straordinarie possa dar luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a danni alle persone o alla produzione; - eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione tabellare e dall’indennità di contingenza. Tipo di prestazione straordinario straordinario notturno straordinario festivo straordinario notturno festivo lavoro notturno lavoro compiuto nei giorni considerati festivi Altre voci Liv. 4S 4 5 Maggiorazione 30% 50% 65% 75% 25% 50% Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita al personale incaricato della riscossione ed è commisurata al 7% della retribuzione tabellare e dell’indennità di contingenza. Indennità di reperibilità: al lavoratore con obbligo di reperibilità in turni giornalieri o plurigiornalieri compete un compenso pari a: - 13 euro per ogni turno di reperibilità richiesto dal lunedì al venerdì; - 25 euro per ogni turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati SINTESI CCNL - POMPE FUNEBRI Febbraio 2017 DATI RETRIBUTIVI Parametri retributivi festivi. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità sono compensate con il trattamento di lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, comunque non inferiore a 3 ore. Indennità salto pasto: spetta al lavoratore (non in trasferta) chiamato a prestare la propria opera e impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 minuti nelle ore comprese tra le 12 e le 15 e/o tra le 19 e le 22. L’indennità è pari a 6,97 euro per ogni pausa non fruita. Indennità per lavoro domenicale: per ogni domenica lavorata con riposo compensativo in altro giorno della settimana viene corrisposta un’indennità pari a 4,65 euro e un importo aggiuntivo pari a 2,07 euro a compenso e anticipazione dell’incidenza dell’indennità nel trattamento per ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità. Indennità autisti necrofori: agli autisti inquadrati nel liv. 4S viene riconosciuta un’indennità di funzione pari a 20,66 euro/mese non computabile per alcun istituto contrattuale o legale; agli autisti inquadrati nel liv. 4 che svolgono mansioni di polizia mortuaria è riconosciuta un’indennità di 10,33 euro/mese. Indennità sostitutiva indumenti di lavoro: qualora l’azienda non provveda alla fornitura degli indumenti, deve corrispondere un’indennità sostitutiva nella misura di 0,36 euro/giorno. Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Numero di mensilità: 14. Retribuzione base: è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’indennità di contingenza e dall’e.d.r. Retribuzione globale mensile: risulta dalla somma della retribuzione base, di ogni eventuale superminimo o assegno ad personam, nonché di ogni altro compenso comunque denominato corrisposto con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo. Indennità di funzione: è utile ai soli fini del computo delle mensilità aggiuntive e del tfr. Interruzioni del lavoro (operai): - ai lavoratori trattenuti a disposizione dell’azienda viene corrisposta la retribuzione tabellare e l’indennità di contingenza; - ai lavoratori non trattenuti e non preavvisati in tempo utile viene corrisposta l’intera retribuzione per la prima giornata; - ai lavoratori tempestivamente preavvisati dell’interruzione non compete alcuna retribuzione. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 6 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 19). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 3 mesi per gli impiegati e a 2 mesi per gli operai. Periodo di prova Livello Durata Proroga 1 2 mesi 2 mesi altri livelli 1 mese 1 mese Lavoro a tempo determinato: la durata del periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato. ORARIO DI LAVORO Regimi di orario Banca ore Festività Ferie Permessi ex festività Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite su 6 giorni; per gli impiegati amministrativi può essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni. La durata media dell’orario di lavoro non può superare 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate come media su un periodo fino a 6 mesi (estensibile fino a 12 mesi dalla contrattazione integrativa). Esclusioni: le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e durante le ore di viaggio in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite di durata settimanale. Flessibilità: l’orario contrattuale può essere superato fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 13 settimane nell’anno. Nel periodo di attuazione del regime di flessibilità, l’orario giornaliero è ricompreso tra un minimo di 6 ed un massimo di 10 ore e l’orario settimanale tra un minimo di 32 ed un massimo di 48 ore. Le ore eventualmente eccedenti al termine delle 13 settimane vengono compensate con le maggiorazioni contrattuali. Regimi particolari: per obiettive esigenze di servizio il datore di lavoro può richiedere, entro la fine dell’orario di lavoro del giorno precedente, la variazione dell’inizio turno nella misura massima di un’ora (incrementabile dalla contrattazione integrativa) con corrispondente variazione del termine dell’orario giornaliero; tale variazione è compensata con la maggiorazione del 10% calcolata su minimo tabellare e indennità di contingenza. Confluiscono in banca ore le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il limite contrattuale e fino a 100 ore annue, da utilizzarsi entro il periodo di 6 mesi previsto per il calcolo della durata media dell’orario settimanale. Le ore accantonate e non utilizzate per cause imputabili al lavoratore possono essere utilizzate nel semestre successivo o retribuite alla fine di ogni anno. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre), la domenica di Pasqua e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione globale, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Maturazione: 26 giorni per ogni anno di servizio nel caso di prestazione distribuita su 6 giorni; 22 giorni per ogni anno di servizio nel caso di prestazione distribuita su 5 giorni. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Permessi ex festività: 32 ore che maturano per ogni anno di servizio. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e sono pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il successivo mese di aprile. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. 2 SINTESI CCNL - POMPE FUNEBRI Febbraio 2017 VICENDE DEL RAPPORTO Malattia Conservazione del posto 12 mesi; il limite viene raggiunto anche cumulando le assenze nell’arco dei 36 mesi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato Periodo di assenza dal 1° al 180° giorno dal 181° al 270° giorno 100% 65% Impiegati primi 6 mesi 6 mesi successivi Maternità Integrazione fino al Operai 100% 50% Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, a richiesta, di un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi durante il quale non decorre retribuzione né anzianità ai fini degli istituti contrattuali. Lavoro a tempo determinato: il periodo di comporto è pari a 1/3 della durata del contratto con un minimo di 30 giorni. Lavoro a tempo parziale verticale: il periodo di comporto viene proporzionalmente ridotto. Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge e non prevede obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro. Infortunio sul lavoro Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: - operai, integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto; - impiegati, come per la malattia. Congedo matrimoniale In caso di matrimonio al lavoratore compete un congedo di 15 giorni, dedotto quanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall’Inps. Servizio militare Il lavoratore deve rientrare in servizio entro 30 giorni dal termine del periodo di richiamo. Corsi di studio e attività formative Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti hanno diritto a 150 ore annue di permesso retribuito per la frequenza dei corsi e a permessi retribuiti nella misura di: 2 giorni per ciascun esame universitario; - 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare; 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore; 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore. Il diritto alle 150 ore annue di permesso non può essere esercitato da più del 2% dei dipendenti in forza all’azienda. Eventi familiari: - in occasione della nascita di un figlio sono concessi al lavoratore 3 giorni di permesso retribuito; - in caso di decesso di un genitore, del coniuge, di un figlio o di un fratello il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito; il permesso è di 5 giorni (di cui 3 retribuiti) se l’evento si è verificato fuori dalla provincia (i giorni di viaggio sono retribuiti nella misura massima di 2). Portatori di handicap. Il c.c.n.l. disciplina la materia in conformità al disposto della L. n. 104/1992 e, per quanto riguarda i genitori di minori con handicap in situazione di gravità, del D.Lgs. n. 151/2001. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 12 mesi. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l’azienda può concedere un periodo di aspettativa. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. Riabilitazione etilisti. Al lavoratore che intende accedere ai programmi di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali, un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi. Durante il suddetto periodo non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. Permessi brevi. Possono essere accordati ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi; l’azienda ha facoltà di non corrispondere la retribuzione. Aspettativa. Al lavoratore che ne faccia richiesta per giustificati motivi di carattere privato l’azienda può concedere un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi con sospensione del rapporto a tutti gli effetti. Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista. Ha inoltre diritto ad una diaria pari a 7,75 euro se la trasferta prevede il pernottamento. Al lavoratore in trasferta che non possa consumare il pasto nelle ore comprese tra le 12 e le 15 e/o tra le 19 e le 22, viene riconosciuto in sostituzione del rimborso a piè di lista un concorso spese di 10,33 euro per ogni pasto. Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un’indennità commisurata a 1/3 della retribuzione globale mensile ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, a 2/3 della retribuzione globale mensile oltre a 1/15 della stessa per ogni familiare a carico. Spetta inoltre il rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione fino a concorrenza di 4 mesi di pigione. Al lavoratore trasferito fuori provincia ad una distanza non inferiore a 100 km. è riconosciuto, per il periodo di 6 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. Altri permessi e aspettative Trasferta Trasferimento 3 SINTESI CCNL - POMPE FUNEBRI Febbraio 2017 DISCIPLINE SPECIALI Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione (apprendisti assunti dal 1.7.2014) Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) 1 1-12 80% 13-24 85% 25-36 95% 2 1-12 80% 13-24 85% 25-36 95% 3 1-12 80% 13-24 85% 25-36 95% 4 1-6 80% 7-18 85% 19-36 95% 5 - necroforo 1-6 80% 7-12 85% 13-36 95% (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa alla categoria di destinazione Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Apprendistato fino a 48 mesi: per i profili di intagliatore, ebanista, facocchio, equipollenti a figure dell’artigianato, la durata dell’apprendistato è fissata in 48 mesi, così suddivisi: 1° periodo 1-12 mesi; 2° periodo 13-28 mesi; 3° periodo 29-48 mesi. Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione professionalizzante variabile da 120 a 240 in funzione della qualifica da acquisire; per i profili di intagliatore, ebanista, facocchio vengono complessivamente erogate 280 ore di formazione. Periodo di prova: quello ordinario vigente per la categoria da acquisire. Malattia: il periodo di comporto è di 6 mesi (sommando anche più periodi nell’anno solare) con integrazione del trattamento economico fino al 100% della retribuzione globale mensile. Infortunio sul lavoro: si applica la disciplina generale per gli operai. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Anzianità di servizio: l’intero periodo di apprendistato è utile per la maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità che vengono corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro con più di 3 apprendisti non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 40% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti; sono esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa. Apprendistato fino a 48 mesi: il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti per i profili di intagliatore, ebanista, facocchio, qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 40% dei lavoratori, relativi agli stessi profili, il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti; sono esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Limiti. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa è pari a: - 2 nelle imprese fino a 5 dipendenti; - 5 nelle imprese da 6 a 10 dipendenti; - 7 nelle imprese da 11 a 25 dipendenti; - 10 nelle imprese da 26 a 50 dipendenti; 20% dei dipendenti nelle imprese di dimensioni superiori. La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, iscritti nel libro unico al momento dell’attivazione dei singoli rapporti (le frazioni di unità si computano per intero). Esclusioni: sono esclusi dai limiti di utilizzo i lavoratori assunti: - nella fase di avvio di nuove attività fino a 10 mesi (elevabili a 18 con accordo aziendale); - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; - con lavoratori di età superiore a 55 anni. Limite complessivo all’utilizzo delle tipologie di lavoro a termine (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): non può superare, di norma, il 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, fatte salve le specifiche esclusioni. Durata minima: 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, esclusi quelli attivati per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto per effetto di una successione di contratti conclusi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 8 mesi (elevabili a 12 dalla contrattazione di secondo livello), a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl. Particolarità: periodo di prova (vedi); malattia (vedi). Limiti minimi di orario. La prestazione individuale non può essere inferiore a 16 ore settimanali; la prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata. Clausole elastiche. A fronte di specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata (in quest’ultimo caso per una quantità non eccedente il 25% della prestazione annua già concordata). Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 48 ore. Trattamento economico: per le ore oggetto di diversa collocazione e per quelle prestate in aumento spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale. Incremento definitivo della durata: le ore di lavoro derivanti dall’applicazione di clausole elastiche che determinano un incremento definitivo della quantità della prestazione, vengono retribuite con la maggiorazione omnicomprensiva del 38% (10% + 28%) da calcolare sulla quota oraria della 4 SINTESI CCNL - POMPE FUNEBRI Febbraio 2017 DISCIPLINE SPECIALI Lavoro stagionale retribuzione globale. Lavoro supplementare. Consentito in considerazione delle specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive del settore fino al raggiungimento dell’orario settimanale a tempo pieno e per una quantità non eccedente il 30% della prestazione media annua concordata. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 28% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale. Lavoro straordinario. Consentito nel limite del 10% della prestazione annua concordata. L’orario di lavoro massimo settimanale, comprensivo delle ore supplementari e straordinarie, non può superare le 45 ore settimanali. Trasformazione del rapporto: - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta). Particolarità: malattia nel part-time verticale (vedi). Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: una settimana). I lavoratori hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione. Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'orario complessivo. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Telelavoro Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Somministrazione di lavoro Limiti. La somministrazione a tempo determinato è ammessa nel limite del 10% in media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (le frazioni di unità si computano per intero). Limite complessivo all’utilizzo delle tipologie di lavoro a termine (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): non può superare, di norma, il 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, fatte salve le specifiche esclusioni. Casi di utilizzo della somministrazione elencati dal c.c.n.l.: - sostituzione di una posizione rimasta vacante fino al reperimento di un lavoratore da inserire stabilmente; - esecuzione di un’opera o servizio predeterminati e non attuabili con le professionalità esistenti in azienda; - esecuzione di particolari servizi o commesse che richiedono professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - adeguamento dei programmi informatici aziendali; - punte di intensa attività non fronteggiabili con i normali assetti produttivi; - sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla L. n. 16/1992; - necessità di far fronte a esigenze eccezionali o occasionali quando non è possibile ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato. Esclusioni. Non è ammesso il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato per le seguenti mansioni: recupero salme; tanatoprattore. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Lavoro ripartito Lavoro a domicilio DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Attività sindacale Permessi retribuiti Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Locale: l’azienda mette a disposizione delle rappresentanze sindacali un locale idoneo per le riunioni; nelle aziende con più di 50 dipendenti il locale è destinato in modo permanente alle rappresentanze. Computo dei dipendenti: ai soli fini dell’applicazione del Titolo III della L. n. 300/1970, il lavoratori con contratto a tempo parziale vengono computati per intero; vengono inoltre computati i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dopo 12 mesi dall’attivazione del rapporto. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle imprese o agenzie territoriali che occupano fino a 15 dipendenti; - 2 nelle imprese o agenzie territoriali che occupano da 16 a 50 dipendenti; - 3 nelle imprese o agenzie territoriali che occupano oltre 50 dipendenti. Ai fini del computo dei dipendenti si considera il numero medio dei lavoratori nell’anno solare precedente (esclusi quelli elencati nell’art. 4, D.Lgs. n. 81/2008). Dirigenti RSA: oltre a quanto previsto dalla L. n. 300/1970 sono concessi permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 giorni all’anno, per partecipare a trattative e convegni sindacali. Rappresentanti per la sicurezza: - aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti, al rappresentante sono consessi i seguenti permessi annui retribuiti: aziende che occupano fino a 5 lavoratori, 12 ore; aziende che occupano da 6 a 10 lavoratori, 16 ore; aziende che occupano da 11 a 15 lavoratori, 24 ore; - aziende o unità produttive oltre 15 dipendenti: a ciascun rappresentante sono concessi permessi retribuiti annui fino a 30 ore nelle aziende da 16 a 30 lavoratori e fino a 40 ore nelle aziende oltre 30 lavoratori. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 20 giorni all’anno. Qualora alle dipendenze della stessa azienda vi siano più aventi diritto ai permessi, il limite complessivo è di 40 giorni all’anno. WELFARE CONTRATTUALE Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali Contribuzione al fondo Fon.te. (dal 1° gennaio 2015): - a carico azienda: 1,05% della retribuzione utile al computo del tfr; - a carico lavoratore: 0,55% della stessa base di computo, oltre al versamento del tfr che matura annualmente. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Quadri. Hanno diritto ad una copertura, anche in forma assicurativa, per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. Ritiro patente. Nelle aziende fino a 8 dipendenti il datore di lavoro provvede ad assicurare l’autista contro il rischio del ritiro/sospensione della patente per un massimo di 12 mesi; per ulteriori 12 mesi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto senza percepire retribuzione. Nelle aziende oltre 8 dipendenti l’autista cui sia stata ritirata/sospesa la patente viene adibito ad altri lavori con corresponsione della relativa retribuzione per 24 mesi. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica 5 SINTESI CCNL - POMPE FUNEBRI Febbraio 2017 ESTINZIONE DEL RAPPORTO Preavviso Operai Durata: 14 giorni lavorativi. In caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto alla metà. Impiegati Livello Durata 1 3 mesi 2 2 mesi 3-4 1 mese In caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto alla metà. Trattamento di fine rapporto Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, aumenti di merito e/o superminimi, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità che abbiano carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente in sede aziendale (è comunque esclusa dal computo l’indennità di funzione prevista per i necrofori inquadrati al liv. 4S). 6