DIRITTOCIVILE Prof.GIOVANNIFURGIUELE LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi (Continua:CAPITOLO6–ILRECESSO) 3.2. Recessopergravimotividalcontrattodilocazione:analisidellasentenzadellaCortedi Cassazionen.26892del2014…………………………………………………………………………………..pag.290 3.3. Il recesso del consumatore: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 6481 del 2010………………………………………………………………………………………………………………………..pag.294 3.4. Il recesso nei contratti di intermediazione finanziaria: Cassazione n. 2056 del 2012 e AppelloVeneziadel26ottobre2015………………………………………………………………………...pag.298 CAPITOLO7 LABUONAFEDE 1.Ilconcettodibuonafede………………………………………………………………………………………pag.308 2.Larilevanzadellabuonafedeedellacorrettezza…………………………………………………...pag.311 289 (Continua:CAPITOLO6–ILRECESSO) 3.2. Recesso per gravi motivi dal contratto di locazione: analisi dellasentenzadellaCortediCassazionen.26892del2014. Passiamo,adesso,adanalizzarelasentenzadellaCortediCassazione, n.26892,del9novembre2014chehaadoggettouncasodirecesso Cass.,n. 26892/14 di un ente pubblico da un contratto di locazione di un immobile urbanoutilizzatocomesedediunascuola. Lavicendainizianel1993quandoilComunediOrtadiAtella(località in provincia di Caserta) stipula un contratto di locazione di un immobilechedestinaasedediunascuola.Ilcontrattohaduratadisei anni e, alla prima scadenza (nel 1999), esso viene rinnovato tacitamenteperaltriseianni. Pochi mesi dopo il rinnovo, il comune manifesta alle locatrici (proprietarie dell’immobile) il proprio intento di recedere dal contratto di locazione ex articolo 27 della legge 392 del 1978 – “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” – il quale, all’ultimo comma,prevedeche,indipendentementedalleprevisionicontrattuali, “ilconduttore,qualoraricorranogravimotivi,puòrecedereinqualsiasi momentodalcontrattodilocazioneconpreavvisodialmenoseimesida comunicarsiconletteraraccomandata”. In particolare, il comune adduce, quale grave motivo di recesso, la circostanzache,nelfrattempo,eranoterminatiilavoridicostruzione diunnuovocomplessoscolasticodiproprietàdelcomunemedesimo e,quindi,lalocazionediquell’immobilenonerapiùnecessariaperché la sede della scuola veniva trasferita in questo nuovo complesso immobiliare. 290 Le proprietarie dell’immobile agiscono in giudizio, sostenendo l’illegittimità del recesso e chiedendo il pagamento dei canoni di locazionefinoallascadenzadelcontratto. IlTribunalenonaccoglieladomandadellelocatricieritieneilrecesso legittimoperché,secondoilgiudicediprimogrado,lacostruzionedi unnuovocomplessoimmobiliare integra i gravi motivi di recesso di cuiall’articolo27. La Corte d’appello riforma la sentenza di primo grado e ritiene tale recessoillegittimoe,quindi,condannailcomunealpagamentoditutti icanonidovutifinoallascadenzadelcontrattodilocazione. LaCorted’appello,inparticolare,faunavalutazionedeifattidicausa diversa rispetto al Tribunale e considera che la costruzione di un nuovo immobile non possa essere considerata grave motivo di recesso. Ilgiudicedisecondogradosottolinea,anche,che,conunadeliberadel Consiglio comunale del 1998, era stato indetto un pubblico incanto per la realizzazione di quel nuovo complesso immobiliare. Con una successiva delibera del 1999, poi, il comune aveva stipulato un contratto di appalto per la costruzione del nuovo complesso scolastico. Pertanto, per la Corte d’appello, è evidente che l’impedimento alla prosecuzione del rapporto di locazione è stato determinato da un fatto(lacostruzionediunimmobilediproprietàdelcomune)dipeso dallavolontàdelcomuneebennotoallostesso.Fattoche,sullabase anche delle delibere del Consiglio comunale suddette, poteva essere previstodalcomuneinunperiodoantecedenterispettoalmomento incuilavolontàdirecedereèstatacomunicataallelocatrici. 291 Invirtùdiciò,laCorted’appelloescludechelafattispeciedirecesso in questione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 della legge392/78. Rispettoallasuddettanorma,infatti,laCassazione,inpassato,hagià avuti modo di chiarire che, in riferimento alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, i gravi motivi di recesso devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili, sopravvenuti e tali da rendere la prosecuzione del contratto di locazione particolarmente gravosa, sotto il profilo economico, per il conduttore. Controtalesentenza,ilcomuneproponericorsoperCassazione. Il comune sostiene che il fatto di aver ultimato la costruzione di un immobile, di proprietà del comune stesso, in cui svolgere l’attività scolastica e la conseguente eliminazione della spesa, relativa al pagamentodeicanonidilocazione,costituisce,dipersé,gravemotivo direcesso. Si aggiunge, anche, che la scelta di utilizzare un bene di proprietà come sede dell’attività scolastica è il frutto di una valutazione ponderata di interessi diversi, per cui, non siamo dinanzi ad una libera scelta dell’ente pubblico, ma ad un grave motivo di recesso, costituitodaunfattoinvolontario,imprevedibileesopravvenuto. Tale ricostruzione non viene accolta dalla Cassazione che, quindi, rigettailricorsoeconfermaquantosostenutodalgiudicedisecondo grado. Vediamo,quindi,cosadicenellospecificolaCortediCassazione. Innanzitutto, si ricorda che l’istituto del recesso del conduttore per gravimotivisiapplicaancheaicontrattidilocazionechehannocome conduttorientipubblici. 292 Laposizionedell’entelocale–purconsiderandolepeculiariattività che esso deve svolgere, soprattutto se si tratta di un comune che svolge una serie di funzioni pubbliche di importanza primaria – infatti,sicolloca,inquestocaso,comunquenell’ambitodiunrapporto privatistico.L’ente,nellasostanza,utilizzaunostrumentoprivatistico – contratto di locazione – e, quindi, le funzioni pubbliche che esso esercita non possono giustificare un diverso apprezzamento della legittimità(oillegittimità)delrecesso. Pertanto, anche per gli enti pubblici, valgono le stesse regole e gli stessiprincipichesonogiàstatiindividuatidallagiurisprudenza,per quanto attiene alle ipotesi di recesso dal contratto di locazione per gravimotivi. A tal proposito, la Cassazione ribadisce che i gravi motivi di recesso del conduttore, ex articolo 27 della legge 392/78, devono essere costituiti da fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti rispetto allastipuladelcontrattodilocazione. Al contrario, tali gravi motivi non possono sostanziarsi in una valutazione soggettiva di opportunità del conduttore, altrimenti si avrebbeunrecessoadnutum. Nella sostanza, i gravi motivi devono essere determinati da fatti estraneiallavolontàdelconduttore. La decisione di costruire un immobile da adibire a scuola è, sicuramente, il frutto di una scelta libera e volontaria del comune. Ancheilfattodiaffidareunappaltoperlacostruzionedell’immobilee la determinazione dei tempi di realizzazione dell’opera sono libere sceltedelcomune. Laliberasceltadelcomune,quindi,escludelalegittimitàdelrecesso pergravimotivi.Gravimotivichenonpossonoessererinvenuti,come prospettatodalcomunericorrente,nelsolofattochelacostruzionedi 293 unimmobileavrebbegarantitounadiminuzionedellaspesa,relativa alpagamentodeicanonidilocazione. Infine,laCortediCassazionesottolineachenelricorsononerastato neppure dimostrato in alcun modo che la scelta del comune fosse stata determinata da fatti estranei sopravvenuti, rispetto alla stipulazionedelcontrattodilocazione. Elemento che, per esempio, sarebbe stato dimostrato se si fosse creata una situazione per cui il numero degli iscritti a scuola era aumentato e, quindi, l’edificio locato non era più sufficiente; oppure, peresempio,dimostrandocheunadiversalocalizzazionedellascuola avrebbegarantitounamigliorefunzionalità. In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e ritiene tale recesso illegittimo perché non integrante i gravi motivi di cui all’articolo27,ultimocomma,dellalegge392del1978. 3.3.Ilrecessodelconsumatore:analisidellasentenzadellaCorte diCassazionen.6481del2010. LasentenzacheanalizzeremoinquestocapitoloèquelladellaCorte diCassazione,n.6481,del17marzo2010. Cass.,n. 6481/2010 In questo caso, se vogliamo, siamo di fronte ad una vicenda minore, rispetto ad altre che abbiamo visto, però, la sentenza è, comunque, indicativa di un contesto, quello dei contratti dei consumatori, che è tipicamentecaratterizzatodalrecesso. La vicenda si svolge in Sardegna, dove una certa signora si è iscritta aduncorsodimodellismosartoriale. Lasocietàchegestisceilcorso,dopounanno,decideditrasferirela sededelcorsostessodaOristanoaCagliari.Aquelpunto,lasignora 294 non è più interessata a frequentare il corso perché le diventa scomodopermotivilogicistici,essendoleidiOristano. Lasignora,quindi,siritiradalcorsoerichiededipoternonpagarele quote successive. In senso tecnico, la signora, in virtù dello spostamento di sede, vuole esercitare il diritto di recesso dal contrattochelalegaallasocietà. Quest’ultima, però, ritiene che sia, comunque, dovuto il pagamento dell’interasommadiiscrizione,siainriferimentoall’annosvoltoche in riferimento a quello ancora da svolgere. La società, in particolare, falevasudueclausoledelcontrattochelasignoraavevasottoscritto, quasi sicuramente, senza leggerne, come è normale nei contratti dei consumatori,ilcontenutointegrale. Le condizioni generali del contratto predisposto dalla società organizzatrice prevedevano, fra le altre cose, che l’allievo che si iscrivealcorsorinunciasseadognifacoltàdirecessoeaccettasseche la società poteva modificare le modalità di svolgimento del corso a propriopiacimento. Difronteaquestotipodicontratto,lasocietàritienediaveredirittoal pagamentodellasommaresiduae,perquesto,agisceingiudizio. Il Tribunale di Oristano non si pronuncia perché c’era un problema processuale (l’atto di citazione parrebbe nullo) e, quindi, non entra nelmeritodellaquestione. La Corte d’appello ritiene valida la citazione, entra nel merito, ed accoglie la domanda della società. Pertanto, viste le condizioni generalidicontratto,condannalasignoraapagarelacifrarimanente. Contro tale decisione, la signora ricorre per Cassazione e fa riferimento ad una disciplina che, all’epoca dei fatti, era contenuta negliarticoli1469bis,eseguenti,delcodicecivileecheoggisitrova, 295 immutata, negli articoli 33, e seguenti, del Codice del Consumo. Si tratta,nellospecifico,delladisciplinadelleclausoleabusive. Anche in questo caso, quindi, si fa riferimento al, più volte citato, concetto di abuso del diritto e sul quale torneremo nei capitoli successivi. Nel caso in esame, la ricorrente ritiene che l’esercizio di un potere libero (in questo caso il potere negoziale), se esercitato con certe modalità, può essere considerato una forma di abuso. In particolare, secondolaricorrente,leclausolecontrattualiinquestionesarebbero abusive, ai sensi della disciplina suddetta, e, quindi, inefficaci e non vincolanti. Il ricorso viene accolto con una sentenza che risulta abbastanza sempliceelineare. In primo luogo, si fa riferimento al contenuto dell’articolo 1469 bis c.c., il quale, al primo comma, conteneva una clausola generale, secondo cui devono considerarsi abusive quelle clausole che determinano “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivantidalcontratto”. Nella sostanza, ai sensi del primo comma dell’articolo in commento, non si dice che cos’è abusivo, lo si lascia alla valutazione dell’interprete. Di per sé, qualsiasi contratto contiene un qualche squilibrio fra le diverse posizioni contrattuali, però, quando tale squilibrio diventa significativo può far scattare una valutazione in terminidiabusività. Si parla poi, nella norma, di squilibrio “dei diritti e degli obblighi”, ossiadelcosiddettosquilibrionormativo,senzaalcunriferimentoad un’eventuale sproporzione economica perché ciò significherebbe la finedell’autonomiaprivatadelleparti. 296 Daquestopuntodivista,laprimadelledueclausoledelcontrattoin questione, quella per cui il consumatore rinuncia ad ogni facoltà di ritirarsidalcorso,determina,secondolaCassazione,unsignificativo squilibrio, in quanto non esiste una clausola analoga a carico del professionista. Perquantoriguardal’altraclausola,ildiscorsoèancorapiùsemplice perché,l’ipotesiincuiunaparte–quellaprofessionale–siriservail potere di modificare i contenuti del rapporto contrattuale (cd. ius variandi)èespressamenteinseritanelterzocommadell’articolo1469 bisc.c.(oggiarticolo33delCodicedelConsumo). In tale comma, infatti, vengono elencate una serie di clausole, con le quali si esemplifica il concetto di “significativo squilibrio” di cui al primocomma. Rimane aperta la possibilità di considerare abusive anche clausole non inserite nell’elenco, però, per quelle elencate nella norma il discorso è più agevole perché, in questi casi, l’abusività si presume. Salva,comunque,un’eventualeprovacontrariachederiverebbedalla sussistenza di una trattativa individuale che fa sì che la parte abbia accettato,consapevolmente,taleclausolaabusiva. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, entrambe le clausole contestate sono abusive perché, escludono la facoltà di recesso del consumatore. In ragione di ciò, tolta l’efficacia di tali clausole, ne deriva la piena legittimità del recesso della signora che ha, anche, dirittoanonpagareleulterioriquotedelcorso. In quest’ipotesi, probabilmente, è il caso di specie che giustifica tale soluzione.Evidentemente,igiudicinonselasonosentitadiarrivare alpuntodiconsideraregiustificatoilpagamentodelleulterioriquote del corso. La logica della visione del contratto dava luogo alla 297 sovrapposizione di una volontà specifica di una parte, rispetto alla posizionedell’altra. 3.4. Il recesso nei contratti di intermediazione finanziaria: Cassazione n. 2056 del 2012 e Appello Venezia del 26 ottobre 2015. Prendiamo,ora,inesamedueipotesiparticolari,relativealpoteredi recesso dell’investitore da un contratto di intermediazione finanziaria. Il primo caso è quello affrontato dalla sentenza della Corte di Cass.n.2056/2012 Cassazione,n.2056,del14febbraio2012. Unsoggettostipula,nel2001,conlaBancaFideuramdeicontrattidi acquistodiBondCirioperunvaloredicirca56milionidilire. Nel 2005, a seguito del crac Cirio, l’investitore agisce presso il TribunalediMilanoperfardichiararelanullitàdeisuddetticontratti, echiede,anche,larestituzionedelcapitaleinvestitoeilrisarcimento deidannisubiti. In particolare, l’investitore riteneva che tali contratti rientrassero nell’ambito delle cosiddette ipotesi di offerta di strumenti finanziari fuorisede.1 L’investitore, quindi, sostiene la nullità di tali contratti, invocando il mancato rispetto della forma scritta e la violazione degli obblighi di informazionedapartedellabanca,masoprattutto,perquelchequici interessa, ritiene che, essendo tali contratti ipotesi di offerta fuori 1L’offertadistrumentifinanziarifuorisedeconsistenellapromozioneonelcollocamentodistrumenti finanziarialpubblicoinunluogodiversodallasedelegaledichipresta,collocaopromuoveilservizio. Diversamente da quanto avviene nella negoziazione di strumenti finanziari, la suddetta ipotesi è caratterizzatadalfattocheèl’emittentecheoffrealpubblicodeterminatistrumentifinanziari;nonè, viceversa,l’investitorechesirivolgeall’intermediarioperl’acquisto. 298 sede, si dovesse applicare quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’articolo30delTUF(D.Lgs.58/98). L’articolo30TUFdisciplinal’offertadistrumentifinanziarifuorisede e,alcomma6,stabiliscechel’efficaciadelcontrattodicollocamentoe gestionedistrumentifinanziarifuorisedeèsospesapersettegiorni; entro tale data, l’investitore può comunicare il proprio recesso dal contratto. Al comma 7 dell’articolo 30 TUF si aggiunge che l’omessa indicazionedellafacoltàdirecessodeterminalanullitàdelcontratto. Perl’investitore,quindi,nonavendolabancacomunicatotalefacoltà di recesso da esercitarsi entro sette giorni, i contratti in questione devonoessereconsideratinulli. IlTribunaleaccoglieladomandadell’attoreecondannalabancaalla restituzionedelcapitaleinvestito. La Corte d’appello riforma la sentenza di primo grado e rigetta la domandadell’investitore. In particolare, la Corte d’appello, ritiene che i contratti in questione non siano qualificabili come ipotesi di offerta si strumenti finanziari fuorisede,macomecontrattidinegoziazionedistrumentifinanziari, posti in essere tramite la sottoscrizione, da parte dell’investitore e della banca, di appositi contratti quadro che contengono i caratteri delmandato. In virtù di ciò, quindi, esclude l’applicabilità dell’articolo 30 TUF e dellaconseguentefacoltàdirecesso. Contro tale sentenza, l’investitore propone ricorso per Cassazione e ribadisce che ai contratti in questione debba essere applicato il contenuto del sesto e del settimo comma dell’articolo 30 TUF. Nello specifico, ritiene che, in virtù di un’interpretazione sistematica della suddetta disposizione, all’espressione “contratti e servizi di collocamento” debba essere attribuito un significato atecnico che 299 consentirebbe l’applicazione dell’articolo 30 TUF anche al caso di specie. LaCortediCassazionerigettailricorso. Per quanto riguarda l’applicazione, al caso in esame, delle disposizionidicuiaicommi6e7dell’articolo30TUF,laCassazione, ritienedidovercondividerequantoaffermatodallaCorted’appelloin ordine all’esclusione dell’applicazione della norma ai contratti in questione. Tali contratti, infatti, dovrebbe essere qualificati come negozi attuativi di un contratto quadro, sottoscritto dalla banca e dall’investitore, e in base al quale la banca ha assunto l’incarico di ricevere ordini dall’investitore, relativamente all’acquisto di specifici strumentifinanziari. Pertanto, nel caso di specie, non è configurabile quel servizio di collocamento di strumenti finanziari fuori sede preso in considerazionedall’articolo30delTUF.Taleserviziodicollocamento fuori sede è, infatti, caratterizzato da un accordo fra l’offerente e l’intermediario; accordo finalizzato all’offerta, ad un pubblico indeterminato,distrumentifinanziariemessiacondizioniditempoe prezzopredeterminate. Nel caso controverso, invece, quei contratti sarebbero dei “normali” contrattidinegoziazionedistrumentifinanziari,fruttodiunaccordo frabancaeinvestitore,acondizioninonpredeterminate. A ciò, si deve aggiungere che l’articolo 30/6 e 7 TUF circoscrive l’esercizio del diritto di recesso alle sole ipotesi di contratti di collocamentofuorisede. PerlaCassazione,comunque,siraggiungonolemedesimeconclusioni ancheconsiderandolaratiodelledisposizioniincommento.Inprimo luogo, la scelta del legislatore del 1998 non è una novità, ma è stata precedutadaunaseriediinterventinormativiche,neglianni,sisono 300 succeduti nella disciplina dell’offerta di strumenti finanziari fuori sede. Perquellocheciinteressainquestasede,èevidentecheillegislatore abbia, con l’introduzione del diritto di recesso a favore dell’investitore,volutooffrireunamaggioretutelaaqueisoggettiche decidonodiacquistareprodottifinanziarifuorisede.Ciò,perchénella normalenegoziazionedistrumentifinanziari,l’investitore,chesireca da una banca (o da altro intermediario) per investire una parte dei propririsparminell’acquistodistrumentifinanziari,hamaturatouna certaconvinzione,unacertadeterminazione.Alcontrario,chisubisce l’iniziativa dell’offerente, probabilmente, non ha maturato la stessa convinzioneecertezza. Pertanto,lasospensionedell’efficaciadelcontrattopersettegiornie lapossibilità,perl’investitore,diesercitare,indettoarcotemporale,il recesso che risulta, quindi, funzionale ad una maggiore tutela dell’investitore perché consente un riequilibrio delle posizioni contrattuali. Tale interpretazione dell’articolo 30/6 e 7 TUF è, per il giudice di legittimità,confortataanchedaaltridueelementi.Daunlato,ilfatto che l’articolo 30/2 TUF esclude configurabilità offerta fuori sede, qualora l’investitore sia un cliente professionale che, come tale, non incorrenelrischiodiassumereiniziativepococonvinteomeditate. Dall’altro lato, riconoscere il diritto di recesso anche nelle ipotesi di negoziazione di strumenti finanziari significherebbe consentire all’investitore di beneficiare di un diritto di recesso senza, però, le esigenzeditutelacollegatealcollocamentofuorisede.El’investitore potrebbe sfruttare tale facoltà per differire il termine di decorrenza del negozio e valutare la possibilità di effettuare acquisti diversi, maggiormenteconvenientisulpianoeconomico. 301 Nelcasodispecie,quindi,ilfattochel’acquistodeititolisiaavvenuto, nonperiniziativadell’offerente,masullabasediunaccordofrabanca ed investitore ed il fatto, ulteriore, che i contratti non rientrano nel collocamento di strumenti finanziari fuori sede, esclude l’operatività delrecessoel’applicazionedell’articolo30TUF. Pertuttequesteragioni,laCassazioneescludel’applicazionearticolo 30 TUF al caso di specie e, quindi, rigetta il ricorso, confermando la sentenzadisecondogrado. Concludiamol’esposizioneinmateriadirecessoconladecisionedella Corted’appellodiVeneziadel26ottobre2015. AppelloVenezia, 26/10/2015 Tale sentenza, concerne un’ulteriore ipotesi di recesso da un contrattodiintermediazionefinanziaria.Essa,daunlato,ciconsente divederecomeèandataafinirelavicendagiurisprudenziale,dicuisi è visto l’inizio con l’analisi della pronuncia della Cassazione n. 2056/2012, dall’altro lato, introduce anche alcuni profili relativi alla buona fede che è l’argomento che verrà trattato nel capitolo successivo. Il caso è quello di una promotrice finanziaria, la quale si reca al domicilio di una signora e riesce a convincerla a comprare obbligazioni argentine, per una somma di circa cento milioni di vecchieLire. Com’ènoto,nel2001vièstatoildefaultdelloStatoargentinocheha portato alla decisione, da parte dell’Argentina, di non rimborsare i creditori internazionali. Ciò, ha suscitato un gigantesco contenzioso chehariguardatotuttaquellaseriedipersonecheavevanoacquistato titoliargentinichenonpotevanopiùessererimborsati. Inquestocontesto,anchelanostrasignoraagiscedavantialTribunale diPadova,facendovalere,neiconfrontidellaBancaperlaqualeaveva 302 operatolapromotricefinanziaria,tuttaunaseriediprofilidinullitàdi queicontrattidiacquistodeititoliargentini. Erano,inparticolare,statisollevatituttaunaseriediproblemiformali o sostanziali dei suddetti contratti, rispetto ai quali, in questa sede, nonèopportunoentrarenelmerito. La signora, in virtù della nullità dei contratti in questione, chiede, quindi,larestituzionedelcapitaleinvestito.Insubordine,riformulala medesima domanda sul piano economico, facendo valere l’inadempimento,dapartedellabancaedellapromotricefinanziaria, degliobblighidiinformazioneche,secondoleregoledicorrettezzae buona fede, incombevano sui soggetti che andavano ad intrattenere, conl’investitore,rapportidiintermediazionefinanziaria. Nella sostanza, la signora contesta una mancanza di chiarezza, di informazione in ordine alla rischiosità degli investimenti in titoli argentini. Il Tribunale di Padova rigetta entrambe le domande, in quanto, esaminandole singolarmente, non ritiene sussistenti né i singoli profili di nullità dedotti dall’attrice, né i profili di inadempimento di caratterecontrattuale. Esclusi,dunque,questiprofili,allasignoranonrestachefareappello, riproponendo le medesime questioni (nullità; inadempimento) fatte valereinprimogrado. La Corte d’appello di Venezia accoglie l’azione della signora per un profilodinullitàche,poi,sirilevaassorbenterispettoaglialtri. Il profilo di nullità accolto è, nello specifico, quello che si fonda sul contenutodell’articolo30delT.U.F.che,comeabbiamovistonelcaso precedente,èunanormainmateriadirecesso. L’articolo 30 T.U.F. prevede che il recesso sia un diritto dell’investitore che egli può esercitare entro sette giorni dalla 303 conclusionedelcontrattoconcuihaacquistatoititolifinanziari,ma, soprattutto, prevede che la facoltà di recesso deve essere esplicitamente indicata nei moduli (o formulari) con cui si forma il contratto. Pertanto, se il documento contrattuale non precisa la presenza del diritto di recesso, il contratto è nullo. Nullità del contratto che è, peraltro,relativa,ossiaazionabilesoltantodall’investitore. Siamo, quindi, di fronte ad un’esaltazione del profilo formale del contratto.Inaltritermini,ladichiarazionecheformailcontrattodeve contenerelaprevisionedeldirittodirecessochecostituiscemotivodi nullità non in senso sostanziale, ma sotto il profilo formale perché il contratto, per essere vincolante dal punto di vista giuridico, deve essereformalizzatonellasuddettaspecificaformalità. Nelcasodispecie,erapacificochenellamodulisticache,asuotempo, la promotrice finanziaria consegnò, questo dato documentale non c’era. Il problema vero, però, consisteva nel capire (ed è per questo che, in primo grado, il Tribunale di Padova aveva rigettato le domande dell’attrice) se quel particolare contratto rientrasse, o meno, nel campo di applicazione dell’articolo 30 e, quindi, fosse soggetto alla regola del recesso legale e alla nullità per mancata informazione. Perquantoriguardailcampodiapplicazionedell’articolo30T.U.F.,si combattevano due principali orientamenti che facevano capo, rispettivamente,adiverseinterpretazionidellaparola“collocamento” che ricorre nella norma in commento che parla, nello specifico, di “contrattidicollocamentodistrumentifinanziari”. Secondounprimoorientamento,cheèquelloespresso,nellamaniera più significativa, dalla sentenza della Cassazione n. 2065 del 2012, il termine “collocamento” deve essere inteso in senso tecnico, ossia in 304 manierariferitaalgergoutilizzatodaglioperatoridiborsa.Pertanto, secondo tale impostazione, collocamento è quell’operazione con cui l’emittente piazza (colloca), per la prima volta, i titolo di nuova emissione. Non rientrano, invece, in questo termine le successive operazioni. In borsa si è soliti parlare di mercato primario per indicare gli acquisti di titolo dagli emittenti e questo sarebbe collocamentoinsensotecnico;edimercatosecondarioperindicarela circolazione che i titoli hanno successivamente (in questo caso si parla,nellospecifico,dicontrattidinegoziazione). Ilsuddettoorientamento,ritenevacheilrecessodicuiall’articolo30 T.U.F. fosse riferibile esclusivamente alle operazioni di collocamento in senso tecnico perché il fatto di bloccare l’operazione per sette giorni può porre dei problemi perché, in questo arco di tempo, il valore di borsa dei titoli già in circolazione può subire variazioni ancherilevanti. Ovviamente,nelcasoinesame,lasignoranonavevacompratoititoli direttamente dall’emittente nel mercato primario, ma aveva acquistatoititoliargentininelmercatosecondario.Quindi,seguendo questa prima impostazione non avrebbe avuto diritto né al recesso, néallaconseguentenullitàdelcontratto. Questa impostazione, però, oggi è radicalmente superata, in quanto, nel 2013, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 13905/13, di cui è autore il Dott. Rordorf che è il giudice che, in Cassazione, si occupa della materia. Secondo le Sezioni Unite, la parola“collocamento”dicuiall’articolo30delT.U.F.nondeveessere intesa in senso tecnico, ma va intesa, in senso atecnico, come qualunqueoperazionediacquistoedivenditadititolifinanziari.Ciò, perchélanormahacomepresuppostofondamentalediapplicazione la stipula di un contratto fuori sede. Siccome la stipula fuori sede 305 presuppone il recesso per evitare di prendere l’investitore alla sprovvista, il rischio di sorpresa insito in queste contrattazioni è del tutto identico sia nel mercato primario che nelle successive operazioni di negoziazione. In entrambi i casi, secondo le Sezioni Unite,deveprevalerelaratiodituteladell’investitore. LadecisionedelleSezioniUnitesembrerebbeaverchiusolavicenda, quantomenosulpianogiurisprudenziale.Inrealtàlasituazioneèpiù complicata perché, subito dopo la pronuncia del 2013, si è avuto un interventogovernativo.Nelgiugnodel2013ilGovernohainseritoun emendamento ad un Decreto Legge (art. 56 quater); emendamento dal contenuto, per così dire, un po’ subdolo. In questo intervento normativo si precisa espressamente che il recesso debba essere applicato anche nelle ipotesi di negoziazione, però, poi si aggiunge che ciò avvenga “afardatadalprimosettembre2013”. Ciò potrebbe essere, quindi, inteso come un accoglimento dell’orientamento delle Sezioni Unite, ma, al tempo stesso, dà modo (e le banche lo hanno fatto subito) di sostenere che ciò valga solo a partire dal settembre 2013,conlaconseguenzadisanaretuttiicontratti,precedentemente, fatti. È stato, perciò, necessario un ulteriore intervento della Cassazione (sentenza n. 7776/2014), la quale ha precisato che l’articolo 56 quater non debba essere inteso come se avesse un’efficacia sanante delle operazioni precedenti. Ciò perché, da un lato, sul piano logico, affermare che il recesso si applica dal primo settembre 2013 non implica automaticamente escludere che si applicasse anche prima. Dall’altro lato, anche se volessimo dare alla norma un significato retroattivo,l’esitofinalepotrebbeessereaddiritturaincostituzionale perché una norma retroattiva è ammissibile solo in presenza di una situazione di incertezza che, in queste ipotesi, è venuta meno grazie 306 all’interventodelleSezioniUnite.Inquestocontesto,l’interventodel legislatore costituirebbe una forma di invasione, da parte del potere governativo, ai danni di quello giudiziario e, al tempo stesso, determinerebbe un’irragionevole discriminazione fra chi stipula contrattiprimaedopoquelladata. Per tutti questi motivi, quindi, la Cassazione nel 2014 ritiene di negare all’intervento del Governo un valore sanante retroattivo, lasciandofermaladecisionedelleSezioniUnite. Inoltre, con la stessa sentenza del 2014, la Cassazione ha precisato chel’informazione,inordinealpoteredirecessodell’investitore,deve essere data in ogni singolo atto di acquisto e non solo nel contratto quadro perché l’atto pericoloso, per l’investitore, non è solo il contrattoquadroiniziale,maèilsingoloattodiacquisto. Questo orientamento di massimo favore per l’investitore, dal 2014 incontrastato, viene seguito anche dalla Corte d’appello di Venezia. Pertanto,anchenelcasodispecie,sisostienecheilcontrattostipulato dallasignora,nonprevedendoildirittodirecessodicuiall’articolo30 T.U.F.,debbaessereconsideratonullo. 307 CAPITOLO7 LABUONAFEDE 1.Ilconcettodibuonafede. In questo capitolo affronteremo un nuovo argomento estremamente interessanteesignificativo. Iltemadicuistiamoparlandoèquellodellabuonafede. Ilprimoproblemachesiponenellatrattazionediquestoargomentoè di carattere definitorio. Bisogna, infatti, domandarsi cosa significa buonafede. In secondo luogo, si pongono dei problemi di carattere pratico, in riferimentoallavalutazionedelcomportamentodelsoggetto. Perdareunadefinizionedelconcettodibuonafede,occorrefareuna premessadicaratteregenerale. Leclausole generali Gliargomenticheabbiamotrattatofinora,esprimonosituazioniincui si utilizza un concetto di carattere generale per spiegare tutta una serie di fenomeni che vengono ricondotti all’interno della catena applicativaconcettuale. Conquestonuovoargomentosientrainunadiversapartedelcorso. La buona fede, infatti, è una clausola generale, quindi, per poter comprendere il suo reale significato è necessario calarsi in un’ottica diversaeparticolare. Nel corso, oltre alla buona fede, verranno prese in considerazione altre quattro clausole generali: l’abuso del diritto, l’equità, l’ordine pubblico e il buon costume. Naturalmente, rimangono fuori altre situazioniche,perquestioniditempo,nonpossonoesseretrattatein questasede. Leclausolegenerali,insostanza,rappresentanochiavidiletturaedi giudizio dell’attività contrattuale che è stata realizzata dalle parti. 308 Valutare il comportamento dei soggetti – sotto il profilo dell’equità, della buona fede, dell’abuso del diritto, dell’ordine pubblico e del buon costume – significa riservarsi una chiave di valutazione della condotta,postainesseredalleparti,allalucedelleformulechesono ricompreseall’internodellesingoleclausolegenerali. La riflessione in ordine alle singole clausole generali presuppone, anche, una considerazione dell’ordinamento giuridico vigente. Quest’ultimo non può essere valutato facendo esclusivo riferimento alla lettera della legge, ma bisogna anche andare al di là del dato normativo. L’ordinamentogiuridicovigente,infatti,sifondasuconcettieclausole generali che, come tali, orientano l’atteggiamento valutativo dell’interprete, il quale pone in essere una valutazione anche sulla base di clausole e principi che stanno alla base del ragionamento interpretativo. Quella sopra fatta è la premessa fondamentale per avvicinarsi al concettodibuonafede. Ilconcettodibuona fede Sesileggel’indiceanaliticodelcodicecivile,sipuòverificaretuttele volte in cui il termine buona fede è impiegato all’interno del testo codicistico. Innessunadellenormedelcodice,però,illegislatorecidicecosasia la buona fede, cosa si debba intendere per comportamento secondo buonafede. Pertanto, visto anche il silenzio del legislatore, è difficile dare una definizione della clausola generale di buona fede. Siamo, infatti, di fronte ad una definizione articolata e complessa, rispetto alla quale non è possibile ed adeguato ridurre il ragionamento in termini semplicistici. 309 Lemedesimedifficoltàdidefinizionesiriscontrano,anche,inordine adunaltroriferimentoespressivo:ilconcettodicorrettezza. Ilconcettodi correttezza Ilconcettodicorrettezzaviene,inprimoluogo,impiegatonell’ambito dell’articolo 1175 c.c.2– “Comportamento secondo correttezza” – che così recita: “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regoledellacorrettezza”. Quellacheècontenutanell’ambitodellanormaèunavalutazioneche implica un riferimento, in ordine alla necessità che l’uno e l’altra parte, nello svolgimento del rapporto obbligatorio, debbano ispirare lalorocondottaalrispettodellaregoladellacorrettezza.Insostanza, volendoridurreildiscorsointerminipiùsemplicisti,talisoggettinon devonoapprofittarsidelvincoloobbligatorioperilraggiungimentodi finichevannoaldilàdelrapportoobbligatoriostesso. Lostessoriferimentosirinviene,anche,nell’ambitodell’articolo2598 c.c. – “Atti di concorrenza sleale” – che, al numero tre, stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezzaprofessionaleeidoneoadanneggiarel’altruiazienda”. In questo caso, si vuole richiamare l’imprenditore a non perseguire, nellosvolgimentodellasuaattività,finiulteriori,rispettoaciòcheè propriodellaattivitàimprenditorialestessa. Un primo modo per valutare il meccanismo che, da un lato, parla di correttezza e, dall’altro lato, parla di buona fede potrebbe essere Rapportofra buonafedee correttezza quellodidistinguereledueipotesi.Taleconsiderazionedifferenziata, però, darebbe luogo ad un’inutile duplicità di valutazione che, a pareredichiscrive,sarebbeinopportuna. 2L’articolo1175c.c.ècollocatonell’ambitodelLibroIVchecontieneladisciplinedelleobbligazioni. Nell’ambitodelledisposizionipreliminari,tresonogliarticolidiriferimento:l’articolo1173c.c.– “Fontidelleobbligazioni”–l’articolo1174c.c.–“Caratterepatrimonialedellaprestazione”–el’articolo 1175. 310 Iduefenomeni,inrealtà,sonofenomeniche,inunacertaottica,sono sovrapponibili e, quindi, che devono essere visti in una dimensione unitaria. Questo discorso introduttivo deve essere terminato sottolineando che,inquestasede,labuonafedeelacorrettezzanonverrannoprese in considerazione in maniera generalizzata, ma si farà riferimento specificoalleipotesidibuonafedeecorrettezzacontrattuale. 2.Larilevanzadellabuonafedeedellacorrettezza. Il primo punto che deve essere considerato concerne la valutazione dellabuonafedeecorrettezza. Èdifficiledire,inviapreventiva,cosadebbaesserefattopergarantire lo svolgimento del rapporto obbligatorio o contrattuale in maniera Buonafedee correttezza comecriteridi valutazionedel comportamento deiprivati corretta, ma è, però, possibile valutare, in via successiva, il comportamentodelleparti. Intalmodoè,quindi,possibilegiudicaresequantorealizzatoricade,o meno,all’internodeiprincipidibuonafedeecorrettezza. In questo senso, buona fede e correttezza sono due chiavi di lettura del comportamento delle parti che si pongono in una logica molto simile,quasiperfettamenteanaloga. Il comportamento corretto è quello che si colloca all’interno del concetto di buona fede che, a sua volta, si sostanzia in un comportamentopostoinesseresecondoicriteridellacorrettezza. A tal proposito, si potrebbe menzionare la cosiddetta esdebitazione. Invirtùdiessa,un’impresaincrisi,persalvarel’attivitàescongiurare il fallimento, può eliminare una parte dei debiti. Si tratta, nella sostanza, di valutare l’attività imprenditoriale come fine ultimo da 311 raggiungere e di eliminare, per il conseguimento del suddetto obbiettivo, una parte dei debiti dell’impresa, in modo tale che essa possasuperareilmomentodicrisiedevitareilfallimento. Tale meccanismo, concesso all’imprenditore, ci porta a valutare le cose in una logica completamente diversa da quella che vale per l’ordinamentogiuridicogenerale,nell’ambitodelquale,ilrispettodei principidibuonafedeecorrettezzaimponealdebitoredipagaretutti icreditori. Il secondo punto si fonda sul seguente quesito: buona fede e correttezzaesistonoperchéprevistedallalegge,operchésonocriteri generalidivalutazionedelcomportamentodeisoggetti? Buonafedee correttezzacome criterigeneralidi valutazione Nonostante, nel paragrafo precedente, sia stata richiamata la normativa codicistica, si ritiene che i fenomeni costitutivi del comportamento secondo buona fede e correttezza non si limitano, nellalororilevanza,aquantoprevistoall’internodelcodicecivile. Quando, infatti, si parla di buona fede o correttezza si deve considerare il punto specifico che è richiamato dalla disciplina codicistica? Questanonèl’unicaotticadiconsiderazionedelfenomeno. Quando si parla di correttezza, o di comportamento in buona fede, non si fa altro che recepire una categoria di valutazione del comportamentodellaparte,nell’ambitodell’ordinamentodeiprivati. Riprendendo quanto è già stato detto nel capitolo introduttivo in ordine alla pluralità degli ordinamenti giuridici, per valutare la fisiologia dell’ordinamento giuridico, è probabile che buona parte delle regole che affermano la loro valenza nell’ambito dell’ordinamento dello Stato, siano frutto delle attività che si realizzanonell’ordinamentodeiprivati. 312 Pertanto,vièunordinamentodibasedacuidipendelaformulazione delle regole che risultano poi riprese, in sede statuale, per effetto di un atto di riconoscimento. Si riconoscono, cioè, nell’ambito dell’ordinamento dello Stato, fenomeni giuridici che hanno la loro basedipartenzanell’ambitodell’ordinamentodipartenzadeiprivati. Questoragionamentosirifletteanchesulconcettodibuinafede.Essa, infatti, ha la sua base di partenza nell’ordinamento primario: è un criteriodiordinechedeterminalaconvivenza;èciòchecontribuisce agarantirel’equilibrionellerelazioniinterpersonali. Lo Stato riconosce, in una certa misura, quanto deriva dall’ordinamentodipartenzadeiprivatiefasìche,nell’ambitodella vicende che si caratterizzano in sede statuale, ci sia la rilevanza di certiprofili. Inaltritermini,l’ordinamentodelloStatononfaaltrocherecepire,al suo interno, un criterio di valutazione del comportamento individuale. Nell’ambito dell’ordinamento dei privati si ha, quindi, la necessitàdiconsiderarelecosesottounprofilodicorrettezza.Èvero chel’ordinamentodelloStatorecepiscetaleimpostazioneenedàuna valutazione di carattere specifico e particolare, ma tutto ciò deriva dall’ordinamentodeiprivati. È,quindi,nellalogicadellapluralitàdegliordinamentigiuridicichesi ponetaleconsiderazione. Selecosestannocosì,aquestopunto,ènecessarioporsiun’ulteriore domanda. Se buona fede e correttezza sono criteri di generali valutazione del comportamento delle parti, occorre chiedersi se questa valutazione non possa anche estendersi al di là di ciò che risultaespressamenteprevistoall’internodelcodicecivile. La valutazione specifica e settoriale del codice civile è riduttiva e contrariaallospiritogeneraledelfenomeno. 313 Pertanto, se si valutano le cose in maniera conforme alla realtà, la logica della buona fede e correttezza deve sostanziarsi in senso espansivoegeneralizzato. La buona fede e la correttezza sono, quindi, criteri generali di valutazione della condotta dei soggetti che pongono in essere certi rapporti. Tutto ciò ha dei riflessi perché chiarisce le fondamenta della cosiddettanormativadibuonafedeecorrettezza. Nell’ambito della suddetta visione generalizzata, la buona fede e correttezzadivengonocriteridivalutazionedelcomportamentoalcui internoconfluisconocriterietici,religiosi,moraliegiuridici. Aldilàdellageneralitàdeiriflessi,nell’ambitodell’ordinamentodello Articolo2Cost. Stato, bisogna anche considerare la possibilità di valutare tali fenomeniinunalogicacostituzionale,nelsensochelacd.normativa di correttezza e buona fede è talmente importante da acquisire rilevanza,anche,alivellocostituzionale. In questa logica, che risulterà anche dalle sentenze che verranno analizzate, c’è da far riferimento al contenuto dell’articolo 2 della Costituzione. Dallevalutazioniespressedall’articolo2Cost.sipossonofarderivare, in via interpretativa, obblighi di comportamento che si pongono alla basedellanormativadicorrettezza. L’articolo 2 Cost. nella sua formulazione ampia è, infatti, suscettibile di qualsiasi lettura: sia una lettura conforme allo spirito con cui, in origine, era stata proposta la norma; sia una lettura in termini ampi cheèquellacheoggivienemaggiormenteseguita. Laformulazioneampia,genericadell’articolo2Cost.è,quindi,taleda far rientrare, nell’ambito di questa norma, anche la tutela dei doveri checaratterizzanolabuonafedeelacorrettezza. 314 È evidente che, ragionando in questo modo, si aprono le porte ad un’estensionedelleregoledibuonafedeecorrettezza. Il terzo punto da prendere in considerazione è quello relativo alla valutazionecomplessivadelcomportamentodelsoggetto. Buonafedeed ignoranza Abbiamo detto, che la buona fede è un criterio di valutazione del comportamento del soggetto che si trova in una situazione di ignoranza, il quale agisce in virtù di questa condizione iniziale di ignoranza. A livello giuridico, prevale la logica di tutela del soggetto che agisce nellasuddettacondizionediignoranzarispettoallarealtàdeifatti. Ciòèvero,però,cisonodiversesituazionidacuiscaturiscelostatus diignoranza. Il primo riferimento è all’eventuale colposità del soggetto. A tal Art.1147c.c. proposito,l’articolo1147c.c.–“Possessodibuonafede”–cosìrecita: “E’ possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto”. Secondo tale norma, si qualifica il possessore di buona fede come colui che ignora di ledere l’altrui diritto; viceversa, il possessore di mala fede svolge la sua attività possessoria nella perfetta consapevolezzadirecaredannoadaltri. All’articolo 1147/2 c.c. si aggiunge: “La buona fede non giova se l’ignoranzadipendedacolpagrave”. Sidistinguono,quindileipotesi:bisognaverificareselasituazionedi ignoranzasiastatadeterminatadacolpagravedelsoggettostesso. Al terzo comma dell’articolo in commento si legge: “Labuonafedeè presuntaebastachevisiastataaltempodell’acquisto”. Inambitopossessorio,quindi,labuonafedeèpresuntaespetteràalla controparteprovarelamalafededelsoggetto. 315 Nell’ambito di questa ipotesi, l’articolo 1147 c.c. risulta previsto e regolato nei confronti della buona fede, non come criterio di comportamento, ma come modalità di valutazione della situazione possessoria. Daquideriva,anche,ladistinzionefrabuonafedeinsensooggettivo– come criterio generalizzato di valutazione della condotta – e buona fede in senso soggettivo – come criterio specifico di valutazione del Buonafedein sensooggettivoe buonafedein sensosoggettivo comportamentodelsoggetto. Ladifferenzafrabuonafedeinsensooggettivoebuonafedeinsenso soggettivo non convince totalmente. Non è credibile la possibilità di distinguere, in maniera approfondita, fra le due ipotesi. Si tratta di fenomeni diversi, ma lo schema di valutazione è, comunque, il medesimo. La diversità delle situazioni che devono essere valutate secondo buonafedepuò,sicuramente,arricchireildiscorso,manondetermina unadiversaconfigurazionedelfenomeno. Ilsuddettoarticolo1147c.c.vieneinseritonell’ambitodelconcettodi buona fede soggettiva. Però, vista la non totale credibilità della suddettadistinzionetrabuonafedeoggettivaebuonafedesoggettiva che ha una valenza soltanto terminologica, è possibile attribuire valenzageneraleallostatusdicolpa,neiconfrontianchedelleipotesi dibuonafedeoggettiva. Lacolpadelsoggettocheignoraescludelabuonafede.Eciòvale,aldi là di quanto previsto dall’articolo 1147 c.c., in termini generalizzati comemodalitàdivalutazionedelcomportamentodelsoggetto. 316 Atalproposito,èopportunorichiamarequantoprevistodall’articolo Articolo2644c.c. 2644c.c.3,inmateriaditrascrizione. L’articolo 2644 c.c. attribuisce prevalenza non al contratto stipulato perprimo,bensìalcontrattotrascrittoperprimo. Esso esprime il meccanismo con cui si realizza, in un’ottica procedimentale,lacatenadelleoperazionitraslativechedeterminano iltrasferimentoinproprietà. La trascrizione per essere legittima, però, deve essere realizzata in perfetta buona fede da colui il quale ha realizzato l’acquisto per secondo? Oppure, nel caso in cui il soggetto suddetto fosse a conoscenzadellastipulazionediunprecedentecontratto,èpossibile, nell’ipotesiincuieglitrascrivaperprimo,attribuire,asuocarico,una responsabilitàpercolpaoperdolo? Alivellogiurisprudenziale,nelleipotesidicosiddettadoppiavendita immobiliare, si sono avute delle aperture in ordine alla valutazione del comportamento del soggetto secondo buona fede e alla responsabilità per colpo di colui che trascrive, in mala fede, per primo,finoafarveniremenolatrascrizionestessa. Ciò suscita delle perplessità perché il suddetto orientamento giurisprudenziale propone un’interpretazione dell’articolo 2644 c.c. che va al di là della lettera della norma, la quale dà prevalenza al contrattocheètrascrittoperprimo,alfinediattribuirerilevanzaalla certezzagiuridica. 3 L’articolo 2644 c.c. – “Effetti della trascrizione” – così statuisce: “Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobiliinbaseaunattotrascrittooiscrittoanteriormenteallatrascrizionedegliattimedesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizionedidirittiacquistativersoilsuoautore,quantunque,l’acquistorisalgaadataanteriore”. 317