DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della

DIRITTOCIVILE
Prof.GIOVANNIFURGIUELE
LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi
(Continua:CAPITOLO6–ILRECESSO)
3.2. Recessopergravimotividalcontrattodilocazione:analisidellasentenzadellaCortedi
Cassazionen.26892del2014…………………………………………………………………………………..pag.290
3.3. Il recesso del consumatore: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 6481 del
2010………………………………………………………………………………………………………………………..pag.294
3.4. Il recesso nei contratti di intermediazione finanziaria: Cassazione n. 2056 del 2012 e
AppelloVeneziadel26ottobre2015………………………………………………………………………...pag.298
CAPITOLO7
LABUONAFEDE
1.Ilconcettodibuonafede………………………………………………………………………………………pag.308
2.Larilevanzadellabuonafedeedellacorrettezza…………………………………………………...pag.311
289
(Continua:CAPITOLO6–ILRECESSO)
3.2. Recesso per gravi motivi dal contratto di locazione: analisi
dellasentenzadellaCortediCassazionen.26892del2014.
Passiamo,adesso,adanalizzarelasentenzadellaCortediCassazione,
n.26892,del9novembre2014chehaadoggettouncasodirecesso
Cass.,n.
26892/14
di un ente pubblico da un contratto di locazione di un immobile
urbanoutilizzatocomesedediunascuola.
Lavicendainizianel1993quandoilComunediOrtadiAtella(località
in provincia di Caserta) stipula un contratto di locazione di un
immobilechedestinaasedediunascuola.Ilcontrattohaduratadisei
anni e, alla prima scadenza (nel 1999), esso viene rinnovato
tacitamenteperaltriseianni.
Pochi mesi dopo il rinnovo, il comune manifesta alle locatrici
(proprietarie dell’immobile) il proprio intento di recedere dal
contratto di locazione ex articolo 27 della legge 392 del 1978 –
“Disciplina delle locazioni di immobili urbani” – il quale, all’ultimo
comma,prevedeche,indipendentementedalleprevisionicontrattuali,
“ilconduttore,qualoraricorranogravimotivi,puòrecedereinqualsiasi
momentodalcontrattodilocazioneconpreavvisodialmenoseimesida
comunicarsiconletteraraccomandata”.
In particolare, il comune adduce, quale grave motivo di recesso, la
circostanzache,nelfrattempo,eranoterminatiilavoridicostruzione
diunnuovocomplessoscolasticodiproprietàdelcomunemedesimo
e,quindi,lalocazionediquell’immobilenonerapiùnecessariaperché
la sede della scuola veniva trasferita in questo nuovo complesso
immobiliare.
290
Le proprietarie dell’immobile agiscono in giudizio, sostenendo
l’illegittimità del recesso e chiedendo il pagamento dei canoni di
locazionefinoallascadenzadelcontratto.
IlTribunalenonaccoglieladomandadellelocatricieritieneilrecesso
legittimoperché,secondoilgiudicediprimogrado,lacostruzionedi
unnuovocomplessoimmobiliare integra i gravi motivi di recesso di
cuiall’articolo27.
La Corte d’appello riforma la sentenza di primo grado e ritiene tale
recessoillegittimoe,quindi,condannailcomunealpagamentoditutti
icanonidovutifinoallascadenzadelcontrattodilocazione.
LaCorted’appello,inparticolare,faunavalutazionedeifattidicausa
diversa rispetto al Tribunale e considera che la costruzione di un
nuovo immobile non possa essere considerata grave motivo di
recesso.
Ilgiudicedisecondogradosottolinea,anche,che,conunadeliberadel
Consiglio comunale del 1998, era stato indetto un pubblico incanto
per la realizzazione di quel nuovo complesso immobiliare. Con una
successiva delibera del 1999, poi, il comune aveva stipulato un
contratto di appalto per la costruzione del nuovo complesso
scolastico.
Pertanto, per la Corte d’appello, è evidente che l’impedimento alla
prosecuzione del rapporto di locazione è stato determinato da un
fatto(lacostruzionediunimmobilediproprietàdelcomune)dipeso
dallavolontàdelcomuneebennotoallostesso.Fattoche,sullabase
anche delle delibere del Consiglio comunale suddette, poteva essere
previstodalcomuneinunperiodoantecedenterispettoalmomento
incuilavolontàdirecedereèstatacomunicataallelocatrici.
291
Invirtùdiciò,laCorted’appelloescludechelafattispeciedirecesso
in questione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 della
legge392/78.
Rispettoallasuddettanorma,infatti,laCassazione,inpassato,hagià
avuti modo di chiarire che, in riferimento alle locazioni di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, i gravi motivi di
recesso devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili,
sopravvenuti e tali da rendere la prosecuzione del contratto di
locazione particolarmente gravosa, sotto il profilo economico, per il
conduttore.
Controtalesentenza,ilcomuneproponericorsoperCassazione.
Il comune sostiene che il fatto di aver ultimato la costruzione di un
immobile, di proprietà del comune stesso, in cui svolgere l’attività
scolastica e la conseguente eliminazione della spesa, relativa al
pagamentodeicanonidilocazione,costituisce,dipersé,gravemotivo
direcesso.
Si aggiunge, anche, che la scelta di utilizzare un bene di proprietà
come sede dell’attività scolastica è il frutto di una valutazione
ponderata di interessi diversi, per cui, non siamo dinanzi ad una
libera scelta dell’ente pubblico, ma ad un grave motivo di recesso,
costituitodaunfattoinvolontario,imprevedibileesopravvenuto.
Tale ricostruzione non viene accolta dalla Cassazione che, quindi,
rigettailricorsoeconfermaquantosostenutodalgiudicedisecondo
grado.
Vediamo,quindi,cosadicenellospecificolaCortediCassazione.
Innanzitutto, si ricorda che l’istituto del recesso del conduttore per
gravimotivisiapplicaancheaicontrattidilocazionechehannocome
conduttorientipubblici.
292
Laposizionedell’entelocale–purconsiderandolepeculiariattività
che esso deve svolgere, soprattutto se si tratta di un comune che
svolge una serie di funzioni pubbliche di importanza primaria –
infatti,sicolloca,inquestocaso,comunquenell’ambitodiunrapporto
privatistico.L’ente,nellasostanza,utilizzaunostrumentoprivatistico
– contratto di locazione – e, quindi, le funzioni pubbliche che esso
esercita non possono giustificare un diverso apprezzamento della
legittimità(oillegittimità)delrecesso.
Pertanto, anche per gli enti pubblici, valgono le stesse regole e gli
stessiprincipichesonogiàstatiindividuatidallagiurisprudenza,per
quanto attiene alle ipotesi di recesso dal contratto di locazione per
gravimotivi.
A tal proposito, la Cassazione ribadisce che i gravi motivi di recesso
del conduttore, ex articolo 27 della legge 392/78, devono essere
costituiti da fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti rispetto
allastipuladelcontrattodilocazione.
Al contrario, tali gravi motivi non possono sostanziarsi in una
valutazione soggettiva di opportunità del conduttore, altrimenti si
avrebbeunrecessoadnutum.
Nella sostanza, i gravi motivi devono essere determinati da fatti
estraneiallavolontàdelconduttore.
La decisione di costruire un immobile da adibire a scuola è,
sicuramente, il frutto di una scelta libera e volontaria del comune.
Ancheilfattodiaffidareunappaltoperlacostruzionedell’immobilee
la determinazione dei tempi di realizzazione dell’opera sono libere
sceltedelcomune.
Laliberasceltadelcomune,quindi,escludelalegittimitàdelrecesso
pergravimotivi.Gravimotivichenonpossonoessererinvenuti,come
prospettatodalcomunericorrente,nelsolofattochelacostruzionedi
293
unimmobileavrebbegarantitounadiminuzionedellaspesa,relativa
alpagamentodeicanonidilocazione.
Infine,laCortediCassazionesottolineachenelricorsononerastato
neppure dimostrato in alcun modo che la scelta del comune fosse
stata determinata da fatti estranei sopravvenuti, rispetto alla
stipulazionedelcontrattodilocazione.
Elemento che, per esempio, sarebbe stato dimostrato se si fosse
creata una situazione per cui il numero degli iscritti a scuola era
aumentato e, quindi, l’edificio locato non era più sufficiente; oppure,
peresempio,dimostrandocheunadiversalocalizzazionedellascuola
avrebbegarantitounamigliorefunzionalità.
In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e ritiene tale
recesso illegittimo perché non integrante i gravi motivi di cui
all’articolo27,ultimocomma,dellalegge392del1978.
3.3.Ilrecessodelconsumatore:analisidellasentenzadellaCorte
diCassazionen.6481del2010.
LasentenzacheanalizzeremoinquestocapitoloèquelladellaCorte
diCassazione,n.6481,del17marzo2010.
Cass.,n.
6481/2010
In questo caso, se vogliamo, siamo di fronte ad una vicenda minore,
rispetto ad altre che abbiamo visto, però, la sentenza è, comunque,
indicativa di un contesto, quello dei contratti dei consumatori, che è
tipicamentecaratterizzatodalrecesso.
La vicenda si svolge in Sardegna, dove una certa signora si è iscritta
aduncorsodimodellismosartoriale.
Lasocietàchegestisceilcorso,dopounanno,decideditrasferirela
sededelcorsostessodaOristanoaCagliari.Aquelpunto,lasignora
294
non è più interessata a frequentare il corso perché le diventa
scomodopermotivilogicistici,essendoleidiOristano.
Lasignora,quindi,siritiradalcorsoerichiededipoternonpagarele
quote successive. In senso tecnico, la signora, in virtù dello
spostamento di sede, vuole esercitare il diritto di recesso dal
contrattochelalegaallasocietà.
Quest’ultima, però, ritiene che sia, comunque, dovuto il pagamento
dell’interasommadiiscrizione,siainriferimentoall’annosvoltoche
in riferimento a quello ancora da svolgere. La società, in particolare,
falevasudueclausoledelcontrattochelasignoraavevasottoscritto,
quasi sicuramente, senza leggerne, come è normale nei contratti dei
consumatori,ilcontenutointegrale.
Le condizioni generali del contratto predisposto dalla società
organizzatrice prevedevano, fra le altre cose, che l’allievo che si
iscrivealcorsorinunciasseadognifacoltàdirecessoeaccettasseche
la società poteva modificare le modalità di svolgimento del corso a
propriopiacimento.
Difronteaquestotipodicontratto,lasocietàritienediaveredirittoal
pagamentodellasommaresiduae,perquesto,agisceingiudizio.
Il Tribunale di Oristano non si pronuncia perché c’era un problema
processuale (l’atto di citazione parrebbe nullo) e, quindi, non entra
nelmeritodellaquestione.
La Corte d’appello ritiene valida la citazione, entra nel merito, ed
accoglie la domanda della società. Pertanto, viste le condizioni
generalidicontratto,condannalasignoraapagarelacifrarimanente.
Contro tale decisione, la signora ricorre per Cassazione e fa
riferimento ad una disciplina che, all’epoca dei fatti, era contenuta
negliarticoli1469bis,eseguenti,delcodicecivileecheoggisitrova,
295
immutata, negli articoli 33, e seguenti, del Codice del Consumo. Si
tratta,nellospecifico,delladisciplinadelleclausoleabusive.
Anche in questo caso, quindi, si fa riferimento al, più volte citato,
concetto di abuso del diritto e sul quale torneremo nei capitoli
successivi.
Nel caso in esame, la ricorrente ritiene che l’esercizio di un potere
libero (in questo caso il potere negoziale), se esercitato con certe
modalità, può essere considerato una forma di abuso. In particolare,
secondolaricorrente,leclausolecontrattualiinquestionesarebbero
abusive, ai sensi della disciplina suddetta, e, quindi, inefficaci e non
vincolanti.
Il ricorso viene accolto con una sentenza che risulta abbastanza
sempliceelineare.
In primo luogo, si fa riferimento al contenuto dell’articolo 1469 bis
c.c., il quale, al primo comma, conteneva una clausola generale,
secondo cui devono considerarsi abusive quelle clausole che
determinano “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivantidalcontratto”.
Nella sostanza, ai sensi del primo comma dell’articolo in commento,
non si dice che cos’è abusivo, lo si lascia alla valutazione
dell’interprete. Di per sé, qualsiasi contratto contiene un qualche
squilibrio fra le diverse posizioni contrattuali, però, quando tale
squilibrio diventa significativo può far scattare una valutazione in
terminidiabusività.
Si parla poi, nella norma, di squilibrio “dei diritti e degli obblighi”,
ossiadelcosiddettosquilibrionormativo,senzaalcunriferimentoad
un’eventuale sproporzione economica perché ciò significherebbe la
finedell’autonomiaprivatadelleparti.
296
Daquestopuntodivista,laprimadelledueclausoledelcontrattoin
questione, quella per cui il consumatore rinuncia ad ogni facoltà di
ritirarsidalcorso,determina,secondolaCassazione,unsignificativo
squilibrio, in quanto non esiste una clausola analoga a carico del
professionista.
Perquantoriguardal’altraclausola,ildiscorsoèancorapiùsemplice
perché,l’ipotesiincuiunaparte–quellaprofessionale–siriservail
potere di modificare i contenuti del rapporto contrattuale (cd. ius
variandi)èespressamenteinseritanelterzocommadell’articolo1469
bisc.c.(oggiarticolo33delCodicedelConsumo).
In tale comma, infatti, vengono elencate una serie di clausole, con le
quali si esemplifica il concetto di “significativo squilibrio” di cui al
primocomma.
Rimane aperta la possibilità di considerare abusive anche clausole
non inserite nell’elenco, però, per quelle elencate nella norma il
discorso è più agevole perché, in questi casi, l’abusività si presume.
Salva,comunque,un’eventualeprovacontrariachederiverebbedalla
sussistenza di una trattativa individuale che fa sì che la parte abbia
accettato,consapevolmente,taleclausolaabusiva.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, entrambe le clausole
contestate sono abusive perché, escludono la facoltà di recesso del
consumatore. In ragione di ciò, tolta l’efficacia di tali clausole, ne
deriva la piena legittimità del recesso della signora che ha, anche,
dirittoanonpagareleulterioriquotedelcorso.
In quest’ipotesi, probabilmente, è il caso di specie che giustifica tale
soluzione.Evidentemente,igiudicinonselasonosentitadiarrivare
alpuntodiconsideraregiustificatoilpagamentodelleulterioriquote
del corso. La logica della visione del contratto dava luogo alla
297
sovrapposizione di una volontà specifica di una parte, rispetto alla
posizionedell’altra.
3.4. Il recesso nei contratti di intermediazione finanziaria:
Cassazione n. 2056 del 2012 e Appello Venezia del 26 ottobre
2015.
Prendiamo,ora,inesamedueipotesiparticolari,relativealpoteredi
recesso dell’investitore da un contratto di intermediazione
finanziaria.
Il primo caso è quello affrontato dalla sentenza della Corte di
Cass.n.2056/2012
Cassazione,n.2056,del14febbraio2012.
Unsoggettostipula,nel2001,conlaBancaFideuramdeicontrattidi
acquistodiBondCirioperunvaloredicirca56milionidilire.
Nel 2005, a seguito del crac Cirio, l’investitore agisce presso il
TribunalediMilanoperfardichiararelanullitàdeisuddetticontratti,
echiede,anche,larestituzionedelcapitaleinvestitoeilrisarcimento
deidannisubiti.
In particolare, l’investitore riteneva che tali contratti rientrassero
nell’ambito delle cosiddette ipotesi di offerta di strumenti finanziari
fuorisede.1
L’investitore, quindi, sostiene la nullità di tali contratti, invocando il
mancato rispetto della forma scritta e la violazione degli obblighi di
informazionedapartedellabanca,masoprattutto,perquelchequici
interessa, ritiene che, essendo tali contratti ipotesi di offerta fuori
1L’offertadistrumentifinanziarifuorisedeconsistenellapromozioneonelcollocamentodistrumenti
finanziarialpubblicoinunluogodiversodallasedelegaledichipresta,collocaopromuoveilservizio.
Diversamente da quanto avviene nella negoziazione di strumenti finanziari, la suddetta ipotesi è
caratterizzatadalfattocheèl’emittentecheoffrealpubblicodeterminatistrumentifinanziari;nonè,
viceversa,l’investitorechesirivolgeall’intermediarioperl’acquisto.
298
sede, si dovesse applicare quanto previsto dai commi 6 e 7
dell’articolo30delTUF(D.Lgs.58/98).
L’articolo30TUFdisciplinal’offertadistrumentifinanziarifuorisede
e,alcomma6,stabiliscechel’efficaciadelcontrattodicollocamentoe
gestionedistrumentifinanziarifuorisedeèsospesapersettegiorni;
entro tale data, l’investitore può comunicare il proprio recesso dal
contratto. Al comma 7 dell’articolo 30 TUF si aggiunge che l’omessa
indicazionedellafacoltàdirecessodeterminalanullitàdelcontratto.
Perl’investitore,quindi,nonavendolabancacomunicatotalefacoltà
di recesso da esercitarsi entro sette giorni, i contratti in questione
devonoessereconsideratinulli.
IlTribunaleaccoglieladomandadell’attoreecondannalabancaalla
restituzionedelcapitaleinvestito.
La Corte d’appello riforma la sentenza di primo grado e rigetta la
domandadell’investitore.
In particolare, la Corte d’appello, ritiene che i contratti in questione
non siano qualificabili come ipotesi di offerta si strumenti finanziari
fuorisede,macomecontrattidinegoziazionedistrumentifinanziari,
posti in essere tramite la sottoscrizione, da parte dell’investitore e
della banca, di appositi contratti quadro che contengono i caratteri
delmandato.
In virtù di ciò, quindi, esclude l’applicabilità dell’articolo 30 TUF e
dellaconseguentefacoltàdirecesso.
Contro tale sentenza, l’investitore propone ricorso per Cassazione e
ribadisce che ai contratti in questione debba essere applicato il
contenuto del sesto e del settimo comma dell’articolo 30 TUF. Nello
specifico, ritiene che, in virtù di un’interpretazione sistematica della
suddetta disposizione, all’espressione “contratti e servizi di
collocamento” debba essere attribuito un significato atecnico che
299
consentirebbe l’applicazione dell’articolo 30 TUF anche al caso di
specie.
LaCortediCassazionerigettailricorso.
Per quanto riguarda l’applicazione, al caso in esame, delle
disposizionidicuiaicommi6e7dell’articolo30TUF,laCassazione,
ritienedidovercondividerequantoaffermatodallaCorted’appelloin
ordine all’esclusione dell’applicazione della norma ai contratti in
questione. Tali contratti, infatti, dovrebbe essere qualificati come
negozi attuativi di un contratto quadro, sottoscritto dalla banca e
dall’investitore, e in base al quale la banca ha assunto l’incarico di
ricevere ordini dall’investitore, relativamente all’acquisto di specifici
strumentifinanziari.
Pertanto, nel caso di specie, non è configurabile quel servizio di
collocamento di strumenti finanziari fuori sede preso in
considerazionedall’articolo30delTUF.Taleserviziodicollocamento
fuori sede è, infatti, caratterizzato da un accordo fra l’offerente e
l’intermediario; accordo finalizzato all’offerta, ad un pubblico
indeterminato,distrumentifinanziariemessiacondizioniditempoe
prezzopredeterminate.
Nel caso controverso, invece, quei contratti sarebbero dei “normali”
contrattidinegoziazionedistrumentifinanziari,fruttodiunaccordo
frabancaeinvestitore,acondizioninonpredeterminate.
A ciò, si deve aggiungere che l’articolo 30/6 e 7 TUF circoscrive
l’esercizio del diritto di recesso alle sole ipotesi di contratti di
collocamentofuorisede.
PerlaCassazione,comunque,siraggiungonolemedesimeconclusioni
ancheconsiderandolaratiodelledisposizioniincommento.Inprimo
luogo, la scelta del legislatore del 1998 non è una novità, ma è stata
precedutadaunaseriediinterventinormativiche,neglianni,sisono
300
succeduti nella disciplina dell’offerta di strumenti finanziari fuori
sede.
Perquellocheciinteressainquestasede,èevidentecheillegislatore
abbia, con l’introduzione del diritto di recesso a favore
dell’investitore,volutooffrireunamaggioretutelaaqueisoggettiche
decidonodiacquistareprodottifinanziarifuorisede.Ciò,perchénella
normalenegoziazionedistrumentifinanziari,l’investitore,chesireca
da una banca (o da altro intermediario) per investire una parte dei
propririsparminell’acquistodistrumentifinanziari,hamaturatouna
certaconvinzione,unacertadeterminazione.Alcontrario,chisubisce
l’iniziativa dell’offerente, probabilmente, non ha maturato la stessa
convinzioneecertezza.
Pertanto,lasospensionedell’efficaciadelcontrattopersettegiornie
lapossibilità,perl’investitore,diesercitare,indettoarcotemporale,il
recesso che risulta, quindi, funzionale ad una maggiore tutela
dell’investitore perché consente un riequilibrio delle posizioni
contrattuali.
Tale interpretazione dell’articolo 30/6 e 7 TUF è, per il giudice di
legittimità,confortataanchedaaltridueelementi.Daunlato,ilfatto
che l’articolo 30/2 TUF esclude configurabilità offerta fuori sede,
qualora l’investitore sia un cliente professionale che, come tale, non
incorrenelrischiodiassumereiniziativepococonvinteomeditate.
Dall’altro lato, riconoscere il diritto di recesso anche nelle ipotesi di
negoziazione di strumenti finanziari significherebbe consentire
all’investitore di beneficiare di un diritto di recesso senza, però, le
esigenzeditutelacollegatealcollocamentofuorisede.El’investitore
potrebbe sfruttare tale facoltà per differire il termine di decorrenza
del negozio e valutare la possibilità di effettuare acquisti diversi,
maggiormenteconvenientisulpianoeconomico.
301
Nelcasodispecie,quindi,ilfattochel’acquistodeititolisiaavvenuto,
nonperiniziativadell’offerente,masullabasediunaccordofrabanca
ed investitore ed il fatto, ulteriore, che i contratti non rientrano nel
collocamento di strumenti finanziari fuori sede, esclude l’operatività
delrecessoel’applicazionedell’articolo30TUF.
Pertuttequesteragioni,laCassazioneescludel’applicazionearticolo
30 TUF al caso di specie e, quindi, rigetta il ricorso, confermando la
sentenzadisecondogrado.
Concludiamol’esposizioneinmateriadirecessoconladecisionedella
Corted’appellodiVeneziadel26ottobre2015.
AppelloVenezia,
26/10/2015
Tale sentenza, concerne un’ulteriore ipotesi di recesso da un
contrattodiintermediazionefinanziaria.Essa,daunlato,ciconsente
divederecomeèandataafinirelavicendagiurisprudenziale,dicuisi
è visto l’inizio con l’analisi della pronuncia della Cassazione n.
2056/2012, dall’altro lato, introduce anche alcuni profili relativi alla
buona fede che è l’argomento che verrà trattato nel capitolo
successivo.
Il caso è quello di una promotrice finanziaria, la quale si reca al
domicilio di una signora e riesce a convincerla a comprare
obbligazioni argentine, per una somma di circa cento milioni di
vecchieLire.
Com’ènoto,nel2001vièstatoildefaultdelloStatoargentinocheha
portato alla decisione, da parte dell’Argentina, di non rimborsare i
creditori internazionali. Ciò, ha suscitato un gigantesco contenzioso
chehariguardatotuttaquellaseriedipersonecheavevanoacquistato
titoliargentinichenonpotevanopiùessererimborsati.
Inquestocontesto,anchelanostrasignoraagiscedavantialTribunale
diPadova,facendovalere,neiconfrontidellaBancaperlaqualeaveva
302
operatolapromotricefinanziaria,tuttaunaseriediprofilidinullitàdi
queicontrattidiacquistodeititoliargentini.
Erano,inparticolare,statisollevatituttaunaseriediproblemiformali
o sostanziali dei suddetti contratti, rispetto ai quali, in questa sede,
nonèopportunoentrarenelmerito.
La signora, in virtù della nullità dei contratti in questione, chiede,
quindi,larestituzionedelcapitaleinvestito.Insubordine,riformulala
medesima domanda sul piano economico, facendo valere
l’inadempimento,dapartedellabancaedellapromotricefinanziaria,
degliobblighidiinformazioneche,secondoleregoledicorrettezzae
buona fede, incombevano sui soggetti che andavano ad intrattenere,
conl’investitore,rapportidiintermediazionefinanziaria.
Nella sostanza, la signora contesta una mancanza di chiarezza, di
informazione in ordine alla rischiosità degli investimenti in titoli
argentini.
Il Tribunale di Padova rigetta entrambe le domande, in quanto,
esaminandole singolarmente, non ritiene sussistenti né i singoli
profili di nullità dedotti dall’attrice, né i profili di inadempimento di
caratterecontrattuale.
Esclusi,dunque,questiprofili,allasignoranonrestachefareappello,
riproponendo le medesime questioni (nullità; inadempimento) fatte
valereinprimogrado.
La Corte d’appello di Venezia accoglie l’azione della signora per un
profilodinullitàche,poi,sirilevaassorbenterispettoaglialtri.
Il profilo di nullità accolto è, nello specifico, quello che si fonda sul
contenutodell’articolo30delT.U.F.che,comeabbiamovistonelcaso
precedente,èunanormainmateriadirecesso.
L’articolo 30 T.U.F. prevede che il recesso sia un diritto
dell’investitore che egli può esercitare entro sette giorni dalla
303
conclusionedelcontrattoconcuihaacquistatoititolifinanziari,ma,
soprattutto, prevede che la facoltà di recesso deve essere
esplicitamente indicata nei moduli (o formulari) con cui si forma il
contratto.
Pertanto, se il documento contrattuale non precisa la presenza del
diritto di recesso, il contratto è nullo. Nullità del contratto che è,
peraltro,relativa,ossiaazionabilesoltantodall’investitore.
Siamo, quindi, di fronte ad un’esaltazione del profilo formale del
contratto.Inaltritermini,ladichiarazionecheformailcontrattodeve
contenerelaprevisionedeldirittodirecessochecostituiscemotivodi
nullità non in senso sostanziale, ma sotto il profilo formale perché il
contratto, per essere vincolante dal punto di vista giuridico, deve
essereformalizzatonellasuddettaspecificaformalità.
Nelcasodispecie,erapacificochenellamodulisticache,asuotempo,
la promotrice finanziaria consegnò, questo dato documentale non
c’era. Il problema vero, però, consisteva nel capire (ed è per questo
che, in primo grado, il Tribunale di Padova aveva rigettato le
domande dell’attrice) se quel particolare contratto rientrasse, o
meno, nel campo di applicazione dell’articolo 30 e, quindi, fosse
soggetto alla regola del recesso legale e alla nullità per mancata
informazione.
Perquantoriguardailcampodiapplicazionedell’articolo30T.U.F.,si
combattevano due principali orientamenti che facevano capo,
rispettivamente,adiverseinterpretazionidellaparola“collocamento”
che ricorre nella norma in commento che parla, nello specifico, di
“contrattidicollocamentodistrumentifinanziari”.
Secondounprimoorientamento,cheèquelloespresso,nellamaniera
più significativa, dalla sentenza della Cassazione n. 2065 del 2012, il
termine “collocamento” deve essere inteso in senso tecnico, ossia in
304
manierariferitaalgergoutilizzatodaglioperatoridiborsa.Pertanto,
secondo tale impostazione, collocamento è quell’operazione con cui
l’emittente piazza (colloca), per la prima volta, i titolo di nuova
emissione. Non rientrano, invece, in questo termine le successive
operazioni. In borsa si è soliti parlare di mercato primario per
indicare gli acquisti di titolo dagli emittenti e questo sarebbe
collocamentoinsensotecnico;edimercatosecondarioperindicarela
circolazione che i titoli hanno successivamente (in questo caso si
parla,nellospecifico,dicontrattidinegoziazione).
Ilsuddettoorientamento,ritenevacheilrecessodicuiall’articolo30
T.U.F. fosse riferibile esclusivamente alle operazioni di collocamento
in senso tecnico perché il fatto di bloccare l’operazione per sette
giorni può porre dei problemi perché, in questo arco di tempo, il
valore di borsa dei titoli già in circolazione può subire variazioni
ancherilevanti.
Ovviamente,nelcasoinesame,lasignoranonavevacompratoititoli
direttamente dall’emittente nel mercato primario, ma aveva
acquistatoititoliargentininelmercatosecondario.Quindi,seguendo
questa prima impostazione non avrebbe avuto diritto né al recesso,
néallaconseguentenullitàdelcontratto.
Questa impostazione, però, oggi è radicalmente superata, in quanto,
nel 2013, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n.
13905/13, di cui è autore il Dott. Rordorf che è il giudice che, in
Cassazione, si occupa della materia. Secondo le Sezioni Unite, la
parola“collocamento”dicuiall’articolo30delT.U.F.nondeveessere
intesa in senso tecnico, ma va intesa, in senso atecnico, come
qualunqueoperazionediacquistoedivenditadititolifinanziari.Ciò,
perchélanormahacomepresuppostofondamentalediapplicazione
la stipula di un contratto fuori sede. Siccome la stipula fuori sede
305
presuppone il recesso per evitare di prendere l’investitore alla
sprovvista, il rischio di sorpresa insito in queste contrattazioni è del
tutto identico sia nel mercato primario che nelle successive
operazioni di negoziazione. In entrambi i casi, secondo le Sezioni
Unite,deveprevalerelaratiodituteladell’investitore.
LadecisionedelleSezioniUnitesembrerebbeaverchiusolavicenda,
quantomenosulpianogiurisprudenziale.Inrealtàlasituazioneèpiù
complicata perché, subito dopo la pronuncia del 2013, si è avuto un
interventogovernativo.Nelgiugnodel2013ilGovernohainseritoun
emendamento ad un Decreto Legge (art. 56 quater); emendamento
dal contenuto, per così dire, un po’ subdolo. In questo intervento
normativo si precisa espressamente che il recesso debba essere
applicato anche nelle ipotesi di negoziazione, però, poi si aggiunge
che ciò avvenga “afardatadalprimosettembre2013”. Ciò potrebbe
essere, quindi, inteso come un accoglimento dell’orientamento delle
Sezioni Unite, ma, al tempo stesso, dà modo (e le banche lo hanno
fatto subito) di sostenere che ciò valga solo a partire dal settembre
2013,conlaconseguenzadisanaretuttiicontratti,precedentemente,
fatti.
È stato, perciò, necessario un ulteriore intervento della Cassazione
(sentenza n. 7776/2014), la quale ha precisato che l’articolo 56
quater non debba essere inteso come se avesse un’efficacia sanante
delle operazioni precedenti. Ciò perché, da un lato, sul piano logico,
affermare che il recesso si applica dal primo settembre 2013 non
implica automaticamente escludere che si applicasse anche prima.
Dall’altro lato, anche se volessimo dare alla norma un significato
retroattivo,l’esitofinalepotrebbeessereaddiritturaincostituzionale
perché una norma retroattiva è ammissibile solo in presenza di una
situazione di incertezza che, in queste ipotesi, è venuta meno grazie
306
all’interventodelleSezioniUnite.Inquestocontesto,l’interventodel
legislatore costituirebbe una forma di invasione, da parte del potere
governativo, ai danni di quello giudiziario e, al tempo stesso,
determinerebbe un’irragionevole discriminazione fra chi stipula
contrattiprimaedopoquelladata.
Per tutti questi motivi, quindi, la Cassazione nel 2014 ritiene di
negare all’intervento del Governo un valore sanante retroattivo,
lasciandofermaladecisionedelleSezioniUnite.
Inoltre, con la stessa sentenza del 2014, la Cassazione ha precisato
chel’informazione,inordinealpoteredirecessodell’investitore,deve
essere data in ogni singolo atto di acquisto e non solo nel contratto
quadro perché l’atto pericoloso, per l’investitore, non è solo il
contrattoquadroiniziale,maèilsingoloattodiacquisto.
Questo orientamento di massimo favore per l’investitore, dal 2014
incontrastato, viene seguito anche dalla Corte d’appello di Venezia.
Pertanto,anchenelcasodispecie,sisostienecheilcontrattostipulato
dallasignora,nonprevedendoildirittodirecessodicuiall’articolo30
T.U.F.,debbaessereconsideratonullo.
307
CAPITOLO7
LABUONAFEDE
1.Ilconcettodibuonafede.
In questo capitolo affronteremo un nuovo argomento estremamente
interessanteesignificativo.
Iltemadicuistiamoparlandoèquellodellabuonafede.
Ilprimoproblemachesiponenellatrattazionediquestoargomentoè
di carattere definitorio. Bisogna, infatti, domandarsi cosa significa
buonafede.
In secondo luogo, si pongono dei problemi di carattere pratico, in
riferimentoallavalutazionedelcomportamentodelsoggetto.
Perdareunadefinizionedelconcettodibuonafede,occorrefareuna
premessadicaratteregenerale.
Leclausole
generali
Gliargomenticheabbiamotrattatofinora,esprimonosituazioniincui
si utilizza un concetto di carattere generale per spiegare tutta una
serie di fenomeni che vengono ricondotti all’interno della catena
applicativaconcettuale.
Conquestonuovoargomentosientrainunadiversapartedelcorso.
La buona fede, infatti, è una clausola generale, quindi, per poter
comprendere il suo reale significato è necessario calarsi in un’ottica
diversaeparticolare.
Nel corso, oltre alla buona fede, verranno prese in considerazione
altre quattro clausole generali: l’abuso del diritto, l’equità, l’ordine
pubblico e il buon costume. Naturalmente, rimangono fuori altre
situazioniche,perquestioniditempo,nonpossonoesseretrattatein
questasede.
Leclausolegenerali,insostanza,rappresentanochiavidiletturaedi
giudizio dell’attività contrattuale che è stata realizzata dalle parti.
308
Valutare il comportamento dei soggetti – sotto il profilo dell’equità,
della buona fede, dell’abuso del diritto, dell’ordine pubblico e del
buon costume – significa riservarsi una chiave di valutazione della
condotta,postainesseredalleparti,allalucedelleformulechesono
ricompreseall’internodellesingoleclausolegenerali.
La riflessione in ordine alle singole clausole generali presuppone,
anche, una considerazione dell’ordinamento giuridico vigente.
Quest’ultimo non può essere valutato facendo esclusivo riferimento
alla lettera della legge, ma bisogna anche andare al di là del dato
normativo.
L’ordinamentogiuridicovigente,infatti,sifondasuconcettieclausole
generali che, come tali, orientano l’atteggiamento valutativo
dell’interprete, il quale pone in essere una valutazione anche sulla
base di clausole e principi che stanno alla base del ragionamento
interpretativo.
Quella sopra fatta è la premessa fondamentale per avvicinarsi al
concettodibuonafede.
Ilconcettodibuona
fede
Sesileggel’indiceanaliticodelcodicecivile,sipuòverificaretuttele
volte in cui il termine buona fede è impiegato all’interno del testo
codicistico.
Innessunadellenormedelcodice,però,illegislatorecidicecosasia
la buona fede, cosa si debba intendere per comportamento secondo
buonafede.
Pertanto, visto anche il silenzio del legislatore, è difficile dare una
definizione della clausola generale di buona fede. Siamo, infatti, di
fronte ad una definizione articolata e complessa, rispetto alla quale
non è possibile ed adeguato ridurre il ragionamento in termini
semplicistici.
309
Lemedesimedifficoltàdidefinizionesiriscontrano,anche,inordine
adunaltroriferimentoespressivo:ilconcettodicorrettezza.
Ilconcettodi
correttezza
Ilconcettodicorrettezzaviene,inprimoluogo,impiegatonell’ambito
dell’articolo 1175 c.c.2– “Comportamento secondo correttezza” – che
così recita: “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le
regoledellacorrettezza”.
Quellacheècontenutanell’ambitodellanormaèunavalutazioneche
implica un riferimento, in ordine alla necessità che l’uno e l’altra
parte, nello svolgimento del rapporto obbligatorio, debbano ispirare
lalorocondottaalrispettodellaregoladellacorrettezza.Insostanza,
volendoridurreildiscorsointerminipiùsemplicisti,talisoggettinon
devonoapprofittarsidelvincoloobbligatorioperilraggiungimentodi
finichevannoaldilàdelrapportoobbligatoriostesso.
Lostessoriferimentosirinviene,anche,nell’ambitodell’articolo2598
c.c. – “Atti di concorrenza sleale” – che, al numero tre, stabilisce che
compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o
indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della
correttezzaprofessionaleeidoneoadanneggiarel’altruiazienda”.
In questo caso, si vuole richiamare l’imprenditore a non perseguire,
nellosvolgimentodellasuaattività,finiulteriori,rispettoaciòcheè
propriodellaattivitàimprenditorialestessa.
Un primo modo per valutare il meccanismo che, da un lato, parla di
correttezza e, dall’altro lato, parla di buona fede potrebbe essere
Rapportofra
buonafedee
correttezza
quellodidistinguereledueipotesi.Taleconsiderazionedifferenziata,
però, darebbe luogo ad un’inutile duplicità di valutazione che, a
pareredichiscrive,sarebbeinopportuna.
2L’articolo1175c.c.ècollocatonell’ambitodelLibroIVchecontieneladisciplinedelleobbligazioni.
Nell’ambitodelledisposizionipreliminari,tresonogliarticolidiriferimento:l’articolo1173c.c.–
“Fontidelleobbligazioni”–l’articolo1174c.c.–“Caratterepatrimonialedellaprestazione”–el’articolo
1175.
310
Iduefenomeni,inrealtà,sonofenomeniche,inunacertaottica,sono
sovrapponibili e, quindi, che devono essere visti in una dimensione
unitaria.
Questo discorso introduttivo deve essere terminato sottolineando
che,inquestasede,labuonafedeelacorrettezzanonverrannoprese
in considerazione in maniera generalizzata, ma si farà riferimento
specificoalleipotesidibuonafedeecorrettezzacontrattuale.
2.Larilevanzadellabuonafedeedellacorrettezza.
Il primo punto che deve essere considerato concerne la valutazione
dellabuonafedeecorrettezza.
Èdifficiledire,inviapreventiva,cosadebbaesserefattopergarantire
lo svolgimento del rapporto obbligatorio o contrattuale in maniera
Buonafedee
correttezza
comecriteridi
valutazionedel
comportamento
deiprivati
corretta, ma è, però, possibile valutare, in via successiva, il
comportamentodelleparti.
Intalmodoè,quindi,possibilegiudicaresequantorealizzatoricade,o
meno,all’internodeiprincipidibuonafedeecorrettezza.
In questo senso, buona fede e correttezza sono due chiavi di lettura
del comportamento delle parti che si pongono in una logica molto
simile,quasiperfettamenteanaloga.
Il comportamento corretto è quello che si colloca all’interno del
concetto di buona fede che, a sua volta, si sostanzia in un
comportamentopostoinesseresecondoicriteridellacorrettezza.
A tal proposito, si potrebbe menzionare la cosiddetta esdebitazione.
Invirtùdiessa,un’impresaincrisi,persalvarel’attivitàescongiurare
il fallimento, può eliminare una parte dei debiti. Si tratta, nella
sostanza, di valutare l’attività imprenditoriale come fine ultimo da
311
raggiungere e di eliminare, per il conseguimento del suddetto
obbiettivo, una parte dei debiti dell’impresa, in modo tale che essa
possasuperareilmomentodicrisiedevitareilfallimento.
Tale meccanismo, concesso all’imprenditore, ci porta a valutare le
cose in una logica completamente diversa da quella che vale per
l’ordinamentogiuridicogenerale,nell’ambitodelquale,ilrispettodei
principidibuonafedeecorrettezzaimponealdebitoredipagaretutti
icreditori.
Il secondo punto si fonda sul seguente quesito: buona fede e
correttezzaesistonoperchéprevistedallalegge,operchésonocriteri
generalidivalutazionedelcomportamentodeisoggetti?
Buonafedee
correttezzacome
criterigeneralidi
valutazione
Nonostante, nel paragrafo precedente, sia stata richiamata la
normativa codicistica, si ritiene che i fenomeni costitutivi del
comportamento secondo buona fede e correttezza non si limitano,
nellalororilevanza,aquantoprevistoall’internodelcodicecivile.
Quando, infatti, si parla di buona fede o correttezza si deve
considerare il punto specifico che è richiamato dalla disciplina
codicistica?
Questanonèl’unicaotticadiconsiderazionedelfenomeno.
Quando si parla di correttezza, o di comportamento in buona fede,
non si fa altro che recepire una categoria di valutazione del
comportamentodellaparte,nell’ambitodell’ordinamentodeiprivati.
Riprendendo quanto è già stato detto nel capitolo introduttivo in
ordine alla pluralità degli ordinamenti giuridici, per valutare la
fisiologia dell’ordinamento giuridico, è probabile che buona parte
delle
regole
che
affermano
la
loro
valenza
nell’ambito
dell’ordinamento dello Stato, siano frutto delle attività che si
realizzanonell’ordinamentodeiprivati.
312
Pertanto,vièunordinamentodibasedacuidipendelaformulazione
delle regole che risultano poi riprese, in sede statuale, per effetto di
un atto di riconoscimento. Si riconoscono, cioè, nell’ambito
dell’ordinamento dello Stato, fenomeni giuridici che hanno la loro
basedipartenzanell’ambitodell’ordinamentodipartenzadeiprivati.
Questoragionamentosirifletteanchesulconcettodibuinafede.Essa,
infatti, ha la sua base di partenza nell’ordinamento primario: è un
criteriodiordinechedeterminalaconvivenza;èciòchecontribuisce
agarantirel’equilibrionellerelazioniinterpersonali.
Lo Stato riconosce, in una certa misura, quanto deriva
dall’ordinamentodipartenzadeiprivatiefasìche,nell’ambitodella
vicende che si caratterizzano in sede statuale, ci sia la rilevanza di
certiprofili.
Inaltritermini,l’ordinamentodelloStatononfaaltrocherecepire,al
suo interno, un criterio di valutazione del comportamento
individuale. Nell’ambito dell’ordinamento dei privati si ha, quindi, la
necessitàdiconsiderarelecosesottounprofilodicorrettezza.Èvero
chel’ordinamentodelloStatorecepiscetaleimpostazioneenedàuna
valutazione di carattere specifico e particolare, ma tutto ciò deriva
dall’ordinamentodeiprivati.
È,quindi,nellalogicadellapluralitàdegliordinamentigiuridicichesi
ponetaleconsiderazione.
Selecosestannocosì,aquestopunto,ènecessarioporsiun’ulteriore
domanda. Se buona fede e correttezza sono criteri di generali
valutazione del comportamento delle parti, occorre chiedersi se
questa valutazione non possa anche estendersi al di là di ciò che
risultaespressamenteprevistoall’internodelcodicecivile.
La valutazione specifica e settoriale del codice civile è riduttiva e
contrariaallospiritogeneraledelfenomeno.
313
Pertanto, se si valutano le cose in maniera conforme alla realtà, la
logica della buona fede e correttezza deve sostanziarsi in senso
espansivoegeneralizzato.
La buona fede e la correttezza sono, quindi, criteri generali di
valutazione della condotta dei soggetti che pongono in essere certi
rapporti.
Tutto ciò ha dei riflessi perché chiarisce le fondamenta della
cosiddettanormativadibuonafedeecorrettezza.
Nell’ambito della suddetta visione generalizzata, la buona fede e
correttezzadivengonocriteridivalutazionedelcomportamentoalcui
internoconfluisconocriterietici,religiosi,moraliegiuridici.
Aldilàdellageneralitàdeiriflessi,nell’ambitodell’ordinamentodello
Articolo2Cost.
Stato, bisogna anche considerare la possibilità di valutare tali
fenomeniinunalogicacostituzionale,nelsensochelacd.normativa
di correttezza e buona fede è talmente importante da acquisire
rilevanza,anche,alivellocostituzionale.
In questa logica, che risulterà anche dalle sentenze che verranno
analizzate, c’è da far riferimento al contenuto dell’articolo 2 della
Costituzione.
Dallevalutazioniespressedall’articolo2Cost.sipossonofarderivare,
in via interpretativa, obblighi di comportamento che si pongono alla
basedellanormativadicorrettezza.
L’articolo 2 Cost. nella sua formulazione ampia è, infatti, suscettibile
di qualsiasi lettura: sia una lettura conforme allo spirito con cui, in
origine, era stata proposta la norma; sia una lettura in termini ampi
cheèquellacheoggivienemaggiormenteseguita.
Laformulazioneampia,genericadell’articolo2Cost.è,quindi,taleda
far rientrare, nell’ambito di questa norma, anche la tutela dei doveri
checaratterizzanolabuonafedeelacorrettezza.
314
È evidente che, ragionando in questo modo, si aprono le porte ad
un’estensionedelleregoledibuonafedeecorrettezza.
Il terzo punto da prendere in considerazione è quello relativo alla
valutazionecomplessivadelcomportamentodelsoggetto.
Buonafedeed
ignoranza
Abbiamo detto, che la buona fede è un criterio di valutazione del
comportamento del soggetto che si trova in una situazione di
ignoranza, il quale agisce in virtù di questa condizione iniziale di
ignoranza.
A livello giuridico, prevale la logica di tutela del soggetto che agisce
nellasuddettacondizionediignoranzarispettoallarealtàdeifatti.
Ciòèvero,però,cisonodiversesituazionidacuiscaturiscelostatus
diignoranza.
Il primo riferimento è all’eventuale colposità del soggetto. A tal
Art.1147c.c.
proposito,l’articolo1147c.c.–“Possessodibuonafede”–cosìrecita:
“E’ possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui
diritto”.
Secondo tale norma, si qualifica il possessore di buona fede come
colui che ignora di ledere l’altrui diritto; viceversa, il possessore di
mala fede svolge la sua attività possessoria nella perfetta
consapevolezzadirecaredannoadaltri.
All’articolo 1147/2 c.c. si aggiunge: “La buona fede non giova se
l’ignoranzadipendedacolpagrave”.
Sidistinguono,quindileipotesi:bisognaverificareselasituazionedi
ignoranzasiastatadeterminatadacolpagravedelsoggettostesso.
Al terzo comma dell’articolo in commento si legge: “Labuonafedeè
presuntaebastachevisiastataaltempodell’acquisto”.
Inambitopossessorio,quindi,labuonafedeèpresuntaespetteràalla
controparteprovarelamalafededelsoggetto.
315
Nell’ambito di questa ipotesi, l’articolo 1147 c.c. risulta previsto e
regolato nei confronti della buona fede, non come criterio di
comportamento, ma come modalità di valutazione della situazione
possessoria.
Daquideriva,anche,ladistinzionefrabuonafedeinsensooggettivo–
come criterio generalizzato di valutazione della condotta – e buona
fede in senso soggettivo – come criterio specifico di valutazione del
Buonafedein
sensooggettivoe
buonafedein
sensosoggettivo
comportamentodelsoggetto.
Ladifferenzafrabuonafedeinsensooggettivoebuonafedeinsenso
soggettivo non convince totalmente. Non è credibile la possibilità di
distinguere, in maniera approfondita, fra le due ipotesi. Si tratta di
fenomeni diversi, ma lo schema di valutazione è, comunque, il
medesimo.
La diversità delle situazioni che devono essere valutate secondo
buonafedepuò,sicuramente,arricchireildiscorso,manondetermina
unadiversaconfigurazionedelfenomeno.
Ilsuddettoarticolo1147c.c.vieneinseritonell’ambitodelconcettodi
buona fede soggettiva. Però, vista la non totale credibilità della
suddettadistinzionetrabuonafedeoggettivaebuonafedesoggettiva
che ha una valenza soltanto terminologica, è possibile attribuire
valenzageneraleallostatusdicolpa,neiconfrontianchedelleipotesi
dibuonafedeoggettiva.
Lacolpadelsoggettocheignoraescludelabuonafede.Eciòvale,aldi
là di quanto previsto dall’articolo 1147 c.c., in termini generalizzati
comemodalitàdivalutazionedelcomportamentodelsoggetto.
316
Atalproposito,èopportunorichiamarequantoprevistodall’articolo
Articolo2644c.c.
2644c.c.3,inmateriaditrascrizione.
L’articolo 2644 c.c. attribuisce prevalenza non al contratto stipulato
perprimo,bensìalcontrattotrascrittoperprimo.
Esso esprime il meccanismo con cui si realizza, in un’ottica
procedimentale,lacatenadelleoperazionitraslativechedeterminano
iltrasferimentoinproprietà.
La trascrizione per essere legittima, però, deve essere realizzata in
perfetta buona fede da colui il quale ha realizzato l’acquisto per
secondo? Oppure, nel caso in cui il soggetto suddetto fosse a
conoscenzadellastipulazionediunprecedentecontratto,èpossibile,
nell’ipotesiincuieglitrascrivaperprimo,attribuire,asuocarico,una
responsabilitàpercolpaoperdolo?
Alivellogiurisprudenziale,nelleipotesidicosiddettadoppiavendita
immobiliare, si sono avute delle aperture in ordine alla valutazione
del comportamento del soggetto secondo buona fede e alla
responsabilità per colpo di colui che trascrive, in mala fede, per
primo,finoafarveniremenolatrascrizionestessa.
Ciò suscita delle perplessità perché il suddetto orientamento
giurisprudenziale propone un’interpretazione dell’articolo 2644 c.c.
che va al di là della lettera della norma, la quale dà prevalenza al
contrattocheètrascrittoperprimo,alfinediattribuirerilevanzaalla
certezzagiuridica.
3 L’articolo 2644 c.c. – “Effetti della trascrizione” – così statuisce: “Gli atti enunciati nell’articolo
precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli
immobiliinbaseaunattotrascrittooiscrittoanteriormenteallatrascrizionedegliattimedesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o
iscrizionedidirittiacquistativersoilsuoautore,quantunque,l’acquistorisalgaadataanteriore”.
317