Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale Proposta di disegno di legge “Norme sulla trasparenza nei concorsi e nella selezione del personale nella Regione e nelle Amministrazioni e Società Regionali” Ad iniziativa dei Consiglieri Regionali: Ruocco Avv.Roberto, Attanasio dott.Tommaso, Saccomanno dott.Michele, Congedo dott.Saverio, Lospinuso Avv.Pietro, Marmo dott.Nicola, Silvestris dott.Sergio. Relazione Gli accadimenti degli ultimi giorni ed il senso di profondo disagio dei cittadini pugliesi dinanzi a favoritismi ingiustificabili rendono necessario intervenire in sede legislativa per regolare le procedure di assunzione del personale da parte dell’Amministrazione Regionale, degli Enti, Aziende pubbliche ed Istituzioni, nonché delle Società od altri soggetti di diritto privato regionali o sottoposti al controllo regionale, al fine di assicurare maggiore trasparenza. La presente legge, che si compone di dieci articoli, vuol essere un primo intervento in tal senso, senza aspettare fantomatici codici etici che non rispondono certamente alle aspettative della Gente e si sono rivelati nel passato vere e proprie beffe. L’articolo 1, nell’indicare le finalità, individua i soggetti pubblici e non destinatari delle norme di trasparenza dettate dagli articoli successivi. L’articolo 2 stabilisce che tutte le Amministrazioni e Persone giuridiche, rientranti nell’ambito del “sistema regionale”, per assumere personale dipendente devono adottare procedure di evidenza pubblica e di valutazione dei concorrenti. Fissa, altresì, percorsi trasparenti affinché i nuovi strumenti di reclutamento come il lavoro interinale abbiano effettivi elementi di trasparenza fino ad oggi assenti. L’articolo 3 stabilisce le ulteriori forme di pubblicità dei bandi e di tutte le significative fasi delle procedure avvalendosi di internet. L’articolo 4 introduce la pratica del sorteggio pubblico di almeno due terzi dei commissari esaminatori, così sottraendoli all’arbitrio degli amministratori, e della pubblicità delle loro operazioni. L’articolo 5 stabilisce che la ripartizione dei punteggi per titoli deve essere preventiva ed indicata già nei bandi o negli avvisi. L’articolo 6 introduce la procedura della custodia presso un istituendo settore regionale delle buste contenenti le generalità dei candidati per il tempo necessario alla valutazione degli elaborati, così da garantire effettivamente l’anonimato durante la correzione. L’articolo 7 fissa criteri di trasparenza e pubblicità delle prove stabilendo che sia la fase di valutazione degli elaborati e sia le sedute delle prove orali e pratiche vengano trasmesse in diretta su internet ed attraverso canali in digitale terrestre, così da permettere a chiunque lo voglia di poter seguire le stesse fasi e rendersi conto dell’effettiva imparzialità dei commissari. L’articolo 8 istituisce l’Ufficio Regionale sulla trasparenza nei concorsi e nell’accesso all’impiego. L’articolo 9 sancisce la decadenza degli Amministratori di nomina regionale che non si attengono alle previsioni della legge ed il commissariamento degli Enti pubbliciL’articolo 10 regola le questioni finanziarie. Il gruppo regionale di Alleanza Nazionale confida in una rapida approvazione del disegno di legge, pronto a recepire ogni utile elemento che possa ove opportuno miglioralo. Roberto Ruocco Tommaso Attanasio Michele Saccomanno Saverio Congedo Pietro Lospinuso Nicola Marmo Sergio Silvestris Titolo I Capo I Articolo 1 (Finalità) 1.1 La presente legge integra la vigente normativa, nazionale e regionale, al fine di garantire ad ogni soggetto sostanziali pari opportunità, imparzialità e maggiore trasparenza nelle procedure per l’accesso all’impiego pubblico nell’Amministrazione Regionale, negli Enti, Istituzioni ed Aziende pubbliche, ivi comprese le Aziende Sanitarie Locali, regionali o regolate dalla Regione. 1.2 Definisce, altresì, le condizioni minime di imparzialità e di trasparenza che devono essere adottate dalle Società od altri soggetti di diritto privato controllati dalla Regione nell’assunzione all’impiego del proprio personale. Articolo 2 (Trasparenza nell’accesso all’impiego negli Enti,Aziende, Istituzioni e Società regionali) 2.1 Ove anche non già tenuti ai sensi della vigente normativa,tutti gli Enti, le Aziende pubbliche e le Istituzioni, regionali o regolate dalla Regione, nonché le Società od altri soggetti di diritto privato controllati dalla Regione, nell’assunzione del personale di qualsiasi ruolo o qualifica, anche a tempo determinato, devono comunque adottare procedure di evidenza pubblica e di valutazione dei concorrenti. 2.2 Il bando di concorso ovvero l’avviso pubblico deve espressamente indicare secondo quali modalità, tra quelle previste dalla normativa vigente, sarà espletata la procedura di selezione. 2.3 Anche per le qualifiche per le quali è prevista dalla normativa vigente la chiamata diretta, gli Enti, le Aziende pubbliche e le Istituzioni, regionali o regolate dalla Regione, nonché le Società od altri soggetti di diritto privato controllati dalla Regione, devono comunque procedere a selezione, dandone pubblicità, nelle forme in appresso previste, dei requisiti richiesti e delle modalità che intendono adottare per la valutazione. 2.4 Nel caso in cui gli Enti, le Aziende pubbliche e le Istituzioni, regionali o regolate dalla Regione, nonché le Società od altri soggetti di diritto privato controllati dalla Regione intendono avvalersi di lavoratori interinali o similari figure di lavoro temporaneo dovranno preventivamente comunicarlo all’Ufficio Regionale sulla trasparenza dei concorsi e nell’accesso all’impiego, indicando la Società o l’Ente di cui intendono avvalersi, le modalità di selezione che questi adottano e le condizioni di fatto che giustificano il ricorso a tale procedura. 2.5 La Giunta Regionale, nei successivi quindici giorni, previa istruttoria dell’Ufficio Regionale di cui al successivo articolo 8, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, autorizza o meno il ricorso a tali forme di reclutamento straordinario. 2.6 La comunicazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui siti ufficiale in internet della Regione e dell’Amministrazione che procede. 2.7 Le procedure di cui ai precedenti 3°,4° , 5° e 6° comma si applicano anche all’Aziende Sanitarie Locali. 2.8 Ove sia l’Amministrazione Regionale a far ricorso al lavoro interinale od altre forme di reclutamento similari, il relativo provvedimento deve essere pubblicato oltre che sul BURP anche sul sito ufficiale internet della Regione. Capo II (Norme comuni alle Amministrazioni ed altri soggetti di cui all’articolo 1) Articolo 3 (Pubblicità) 3.1 I bandi di concorso o gli avvisi di selezione, salvo quant’altro previsto dalla vigente normativa, devono essere pubblicati, per intero, sul Bollettino Regionale, nonché per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande sui siti ufficiali internet della Regione e dell’Amministrazione che procede. 3.2 Il link di apertura della sezione concorsi ed avvisi di selezione deve essere inserito nella prima pagina dei siti internet e deve essere ben visibile e riconoscibile. 3.3 Sui siti internet di cui al comma che precede devono essere pubblicati anche i nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici ed i loro curricula, le date di sorteggio dei commissari, i diari delle prove e l’esito delle stesse. 3.4 Sempre sul sito internet in apposita sezione devono essere riportate le generalità dei lavoratoti avviati al lavoro dalle Società od Enti di lavoro interinale. Articolo 4 (Selezione dei Commissari) 4.1 Salvo quanto eventualmente già diversamente previsto dalla normativa vigente, almeno i due terzi dei commissari devono essere individuati mediante sorteggio pubblico nell’ambito di ruoli esterni all’amministrazione che procede ovvero nell’ambito degli albi professionali diversi da quelli della provincia in cui si svolge il concorso o la selezione. 4.2 Le procedure di sorteggio devono essere effettuate in seduta pubblica e trasmesse in diretta mediante collegamento internet audio/video e/o mediante trasmissione televisiva in digitale terrestre. 4.3 Nel bando deve essere indicato il giorno,l’ora ed il luogo ove si terrà il pubblico sorteggio, nonché l’indirizzo per l’accesso alla diretta audio/video in internet e/o del canale in digitale terrestre utilizzato. Articolo 5 (Ripartizione dei punteggi per i titoli) 5.1 La ripartizione dei punteggi relativi ai titoli deve essere già indicata nel bando di concorso o nell’avviso di selezione. Articolo 6 (Operazioni preliminari alla valutazione degli elaborati) 6.1 La busta contenente i dati anagrafici del candidato deve essere consegnata per la temporanea custodia,rigorosamente chiusa, da parte del Presidente della Commissione al Responsabile dell’Ufficio Regionale sulla trasparenza nei concorsi e nell’accesso all’impiego. 6.2 Completate le operazioni di revisione degli elaborati e di attribuzione del punteggio in forma anonima, il Responsabile dell’Ufficio Regionale consegnerà al Presidente della Commissione le buste contenenti i dati anagrafici. Articolo 7 (Trasparenza e pubblicità delle prove) 7.1 Le Commissioni esaminatrici, nella prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Il relativo verbale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione concorsi e selezioni, nonché sul sito dell’Ente, Azienda, Istituti e Società. 7.2 Le Commissioni, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 7.3 Tutte le operazioni di correzione degli elaborati dovranno essere trasmesse in video/audio e/o mediante trasmissione televisiva in digitale terrestre. 7.4 Tutte le operazioni relative alle prove orali o pratiche dovranno avvenire in seduta pubblica e trasmesse in internet e/o mediante trasmissione televisiva in digitale terrestre, nonché registrate e conservate per anni cinque ovvero per il maggior periodo necessario in caso di contestazioni giudiziarie e fino al termine delle stesse. Articolo 8 (Ufficio sulla trasparenza nei concorsi e nell’accesso all’impiego) 8.1 E’istituito presso la Regione Puglia il Settore denominato Ufficio sulla trasparenza nei concorsi e nell’accesso all’impiego. 8.2 L’Ufficio è tenuto all’istruttoria per l’autorizzazione per il lavoro interinale o similare ed alla conservazione temporanea delle buste di cui al precedente art.6 durante il tempo per la valutazione degli elaborati, nonché, terminata la procedura concorsuale, alla custodia di tutti i verbali, documenti ed elaborati per il periodo previsto dalla legge e comunque per anni dieci, nonché delle registrazioni delle sedute pubbliche di sorteggio e di svolgimento delle prove orali o pratiche. Capo III Articolo 9 (Decadenza) 9.1 Il mancato rispetto della presente legge costituisce causa di decadenza degli amministratori nominati dalla Regione, nonché causa per lo scioglimento degli organi di amministrazione degli Enti, Aziende pubbliche od Istituzioni regionali o sottoposti al controllo regionale. 9.2 Costituisce, altresì, giusta causa per la revoca degli Amministratori nominati dalla Regione nelle Società od altri soggetti di diritto privato. Articolo 10 (Norma finanziaria) 10.1 Agli oneri derivanti dalla applicazione delle procedure previste dalla presente legge, la Regione e gli Enti, aziende, Istituzioni e Società destinatari faranno fronte con le proprie risorse di bilancio appostate nei capitoli relativi all’espletamento di concorsi o procedure di selezione del personale.