Regolamento per la gestione dei contratti di lavoro part-time (approvato con determinazione n° 172 del 15.4.2013) Art. 1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part–time) dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Azienda USL n. 6 di Livorno relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle diverse categorie del personale del comparto. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a contemperare l’interesse del dipendente alla trasformazione del rapporto di lavoro con il dovere dell’Azienda di mantenere un’efficace azione sanitaria, tecnica e amministrativa e garantire la puntuale erogazione dei servizi. Rimangono esclusi dall'applicazione degli art. 2, 5 e 6 del presente regolamento : i dipendenti titolari fin dalla loro assunzione di contratti di lavoro a tempo parziale; i dipendenti tutelati dalla legge n° 68/99; i dipendenti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale che abbiano sottoscritto il relativo contratto in esecuzione di un provvedimento di trasformazione del rapporto disposto dopo l'entrata in vigore del d.l. n° 112/2008 e come tali esclusi dal procedimento di rivalutazione previsto dall'art.16 della legge n° 183/2010. Art. 2 - Definizioni e tipologia di part-time concedibili Il rapporto di lavoro a tempo parziale o part-time è definito come attività lavorativa a carattere subordinato che si svolge con orario inferiore rispetto a quello a tempo pieno, stabilito dalla normativa vigente, fermo restando che non sono consentiti : •part-time con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario (pari a 18 ore settimanali) e superiore al 83,33 % (pari a 30 ore settimanali); •part-time con astensione dal lavoro limitata ai giorni festivi e prefestivi anche infrasettimanali o con astensione dal lavoro per periodi continuativi superiori a 4 giorni settimanali, compreso il festivo. La tipologia dei part-time consentiti presso l'Azienda Usl 6 sono conseguentemente : Part-time orizzontale: con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero non può essere inferiore a 3 ore. Part-time verticale: con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana e astensione dal lavoro per periodi continuativi per un massimo di 4 giorni settimanali, compreso il festivo. Part-time in forma mista: a condizione che l'astensione dal lavoro per periodi continuativi non sia superiore a 4 giorni settimanali, compreso il festivo. Ciascuna tipologia di part-time sopra indicata può prevedere una prestazione lavorativa pari al 50%, al 66,66% o al 83,33 % dell'orario settimanale contrattualmente determinato nel rispetto di quanto riportato nella mappatura aziendale Art. 3 - Individuazione dei posti part-time. Il contingente dei posti a part time è fissato con l’apposita mappatura di cui al punto successivo che non può superare comunque il massimo del 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale, fermo restando che è esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare di un incarico correlato ad una posizione organizzativa e coordinamento. Mappatura dei posti disponibili a part-time L’Azienda USL di Livorno, tenendo conto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, definisce una mappatura dei posti a part-time, compatibili con le specifiche esigenze organizzative e funzionali di ciascuna unità operativa o struttura organizzativa. L'esito della mappatura rappresenta il limite percentuale dei rapporti di lavoro a tempo parziale che l'Azienda nel biennio di riferimento può consentire. In particolare, nel processo di valutazione di assegnazione del contratto part-time in una struttura, l’Azienda valuterà preventivamente la sostenibilità organizzativa, analizzando gli aspetti funzionali e l’eventuale entità dell’aggravio di lavoro a carico del restante personale della struttura stessa. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e funzionali delle singole unità operative nella mappatura sarà prevista la tipologia di part-time compatibile, con riferimento anche all'orario complessivo (18 o 24 o 30 ore), con indicazione delle relative fasce orarie entro le quali dovrà essere garantita dal lavoratore la sua prestazione e, ove necessario per esigenze di servizio, l'indicazione specifica dell'orario del part-time offerto con la mappatura. Divulgazione e aggiornamento della mappatura. Al fine di assicurare la massima trasparenza e diffusione tra il personale del comparto il documento di mappatura è oggetto di informazione alle OOSS e RSU Aziendale ed è pubblicato nel sito intranet dell’Azienda, provvedendo mensilmente l'U.O. Gestione Risorse Umane ad aggiornare la mappatura in ragione di posti a part-time che si liberano o che vengono occupati. Art. 4 - Gestione del rapporto di lavoro part-time Mobilità interna connessa al part-time Il dipendente, in possesso dei necessari requisiti, che presenta la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà essere soggetto, in base alla mappatura di cui sopra, a procedure di mobilità intrazonale ai sensi di quanto previsto dal C.I.A. 12.9.2000, punto IX, sub 9), qualora la tipologia di rapporto non sia disponibile nell'unità operativa di attuale assegnazione oppure il posto non sia dall’interessato ricopribile nella stessa U.O. per non essere utilmente collocato in graduatoria. In tal caso, per ciascun ambito di competenza, la possibilità di collocare il dipendente all’interno di un’altra struttura aziendale sarà valutata dai rispettivi Responsabili del Dipartimento Infermieristico, Ostetrico e delle Professioni Tecnico-Sanitarie, della Riabilitazione e Prevenzione, del Dipartimento Amministrativo, dell'Area Tecnica e dello Staff, fermo restando che : A)il posto potrà essere assegnato solo se previsto dalla mappatura di cui sopra; B)gli operatori a tempo pieno che sono assegnati alle strutture di cui sopra possono conseguentemente essere soggetti a mobilità in uscita seguendo le regole della Determinazione n. 100 del 24.2.2006; in tal caso all’atto dell’espletamento delle procedure e dell’assegnazione dei posti saranno valutate le situazioni di esubero o di carenza di personale, da esaminare in sede di confronto con le OO.SS. C) Il rifiuto alla diversa collocazione funzionale comporta la rinuncia al part-time da parte dell’operatore, con permanenza nel contesto di origine, e la possibilità di assegnare il posto ad altro operatore avente diritto. Turni, servizi festivi e notturni. Per il personale a part-time verticale sottoposto a turni che presta servizio in unità operative aperte 12 o 24 ore giornaliere, l’orario di lavoro dovrà conformarsi al calendario dei turni (mattutini, pomeridiani e notturni) fissati mensilmente sulla base delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza. In questo caso l'orario di servizio sarà preventivamente assegnato sulla base di una programmazione interna alla unità operativa che terrà conto delle osservazioni del personale interessato. Per il personale a part-time orizzontale e misto i turni di servizio sono distribuiti equamente nelle fasce diurne - mattutine e pomeridiane - e notturne per tutti i giorni di apertura del servizio tenuto conto dell'articolazione oraria stabilita nel contratto. Variazione dell'articolazione oraria Qualora si riscontrino situazioni particolari quali imprevisti picchi di aumento dell’attività, malattie, infortuni, aspettative, può essere richiesta una specifica variabilità dell’orario lavorativo del personale a tempo parziale. In queste ipotesi l’Azienda, in accordo con il dipendente, può chiedere con un congruo anticipo (non inferiore a cinque giorni, fatte salve diverse intese tra le parti) una variazione dell'articolazione della prestazione fermo restando che dette variazioni temporanee devono: essere determinate da impreviste esigenze organizzative avere carattere eccezionale non comportare aumento dell’orario part-time contrattualmente previsto, né pagamento di ore straordinarie oltre quanto contrattualmente previsto risultare da accordo scritto tra il dipendente e il Responsabile della struttura organizzativa di assegnazione che tenga conto delle reciproche esigenze. Il consenso alla possibilità di variare l'articolazione oraria può essere dato o essere escluso preventivamente dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di part-time. Analoga procedura viene seguita nel caso di richiesta del dipendente di temporanea e eccezionale variazione del proprio orario per oggettive esigenze personali debitamente documentate. Lavoro supplementare, straordinario e pronta disponibilità Il dipendente a part-time orizzontale può essere chiamato, mediante formale richiesta scritta, controfirmata per consenso dal lavoratore, a svolgere prestazioni di lavoro supplementare (consistente nello svolgimento di ore di prestazione lavorativa che eccedono quelle pattuite, ma rientrano nel limite del tempo pieno) nella misura massima del 10% annuale della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili od improvvise. Il dipendente a part-time verticale o misto può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale di 20 ore annue. Il ricorso al lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, è ammesso per eccezionali e temporanee esigenze di servizio o alla presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzativa. Per la retribuzione delle ore di lavoro supplementare e straordinarie trova applicazione quanto previsto ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 35 CCNL Integrativo 1998/2001. Il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale e misto assegnato alle Unità operative che operano garantendo la continuità assistenziale attraverso l’istituto della pronta disponibilità, nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi n. 151/2001 e n. 104/1992, può essere utilizzato, previo suo consenso, per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. Trattamento economico e diritti del lavoratore Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa la produttività collettiva, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, le indennità professionali specifiche e l’indennità di rischio radiologico, ove spettante, corrisposte al personale a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno e così pure usufruiscono in misura piena di festività soppresse, festività, santo patrono, permessi retribuiti giornalieri, malattia, aspettativa non retribuita, assenze per maternità, permessi per cariche e assemblee sindacali, permessi a tutela di portatori di handicap giornalieri, permesso per lutto, permesso matrimoniale; usufruiscono invece in misura proporzionale di permessi per il diritto allo studio, permessi brevi a recupero, e permessi retribuiti da fruirsi a ore. I dipendenti a tempo parziale verticale o misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse e di altri permessi a vario titolo proporzionati alle giornate di lavoro prestate nell'anno e il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Idoneità parziale lavoratore part-time Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di part-time ed in vigenza dello stesso, il dipendente, che a seguito di un giudizio della commissione medico-legale o del medico competente sia stato dispensato dall'espletamento di alcune mansioni, non possa essere impiegato presso la struttura di assegnazione, si applicano i criteri stabiliti con la determinazione n° 100 del del 21.2.2006 in tema di criteri generali per l'utilizzo del personale e precisamente : ove sia disponibile sulla base della mappatura aziendale un posto di part-time di tipologia uguale a quella in godimento e compatibile con il suo stato di salute il dipendente sarà assegnato a detta struttura ed il posto precedentemente ricoperto sarà reso libero in mappatura per eventuali ulteriori contratti di part-time. Nell'ipotesi, invece, in cui non sia disponibile in mappatura alcun posto di part-time cui assegnare il dipendente idoneo parzialmente, al dipendente, prevalendo l'esigenza di tutela della salute del lavoratore, sarà ripristinato l'orario di lavoro a tempo pieno con assegnazione ad altra struttura secondo i dettami della citata determinazione n° 100/06 Art. 5 - Iter procedurale per la concessione del part-time Presentazione della domanda Le domande di richiesta di part-time devono essere presentate all'U.O. GRU entro i termini fissati al momento della pubblicazione del relativo bando biennale per la concessione di contratti di part - time. Il lavoratore che sta già usufruendo del part-time il cui contratto avrà termine con l'assegnazione dei nuovi contratti di part-time, qualora interessato, è tenuto a presentare nuovamente la domanda. L’Azienda valuterà le domande stilando una graduatoria delle richieste presentate dai lavoratori in base ai parametri indicati più avanti. Si procederà, quindi, all’assegnazione dei contratti part-time, fino ad esaurimento dei posti, in base alle disponibilità che emergono dalla mappatura dei posti a part-time. I dipendenti, anche fuori dei termini previsti dal bando biennale, possono presentare motivata istanza, previamente protocollata, all'U.O. Gestione Risorse Umane relativamente ai posti che risultino ancora disponibili nella mappatura pubblicata ed aggiornata mensilmente reperibile sul sito aziendale In tale situazione l’Amministrazione, a fronte della richiesta del dipendente attiverà la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro solo nel caso in cui il posto chiesto sia compreso e risulti libero nella mappatura. In ogni caso il contratto di part-time come sopra concesso avrà durata sino al completo svolgimento dell’iter procedurale previsto per l’analisi delle nuove domande relative all'emanazione del successivo bando di part-time biennale. Stipula del contratto individuale di part-time La concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è formalizzata per iscritto attraverso la stipula del contratto individuale, in esecuzione del provvedimento amministrativo di competenza. La trasformazione del rapporto di lavoro non comporta soluzione di continuità nel rapporto in essere con l’Azienda. Il contratto dovrà indicare: a) Tipologia (orizzontale, verticale, misto) b) Decorrenza c) Monte ore settimanale d) Sede di servizio e) collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, relativamente al part-time orizzontale e misto, fatto salvo quanto previsto all’art.4 (variazione dell’articolazione oraria) Durata del contratto Il contratto di part-time ha durata biennale e, comunque, fino al completo svolgimento dell’iter procedurale conseguente all’emanazione del bando biennale successivo al contratto al fine di garantire la continuità nella fruizione del part-time ai lavoratori che fossero ancora nelle condizioni di usufruirne. Ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno. Ferma restando la durata biennale dei contratti di part-time, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può essere richiesto dal lavoratore, con nota da far pervenire tramite protocollo, all’U.O. Gestione Risorse Umane decorsi sei mesi dalla stipula del contratto di part-time,. Il ripristino a tempo pieno - a condizione che vi sia disponibilità del posto, in relazione alle previsioni del piano assunzioni, ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/2000 - del dipendente in considerazione delle esigenze organizzative, sarà attivato mediante stipula di atto contrattuale da effettuarsi entro il termine di trenta (30) giorni dalla richiesta e avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla stipula del contratto di ripristino a tempo pieno. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 61/2000 e dall’art. 24 del CCNL 7.4.1999. I dipendenti rientrati a tempo pieno potranno essere sottoposti alla variazione della sede di lavoro, all’interno della zona di appartenenza, qualora non sia possibile il loro utilizzo nell’ambito della struttura organizzativa di assegnazione durante la fruizione del part-time seguendo le regole della Determinazione n. 100 del 24.2.2006. Art. 6 - Requisiti per l’accesso al contratto part-time da parte del lavoratore. Requisiti generali Il dipendente può inoltrare domanda per contratto part-time solo dopo il superamento del periodo di prova. Criteri di priorità e assegnazione. Fatto salvo quanto previsto dall’art 12 bis del d.lgs. 61/2000 nel caso di dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, ai quali l'ordinamento riconosce un diritto soggettivo alla trasformazione a tempo parziale - nell’analizzare le domande presentate, l’Azienda terrà conto delle seguenti situazioni che determinano ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 12 bis una priorità nella richiesta di trasformazione e precisamente nel seguente ordine : 1)lavoratore portatore di handicap grave ai sensi della legge 104/1992 o di invalidità civile non inferiore al 67% o affetto da grave patologia che richiede terapia salvavita; 2)lavoratore il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche; 3)lavoratore che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; 4) lavoratore con figlio convivente in situazione di handicap grave o con figlio studente del primo ciclo di istruzione con disturbo specifico di apprendimento (DSA) nel caso in cui il lavoratore sia impegnato nell'assistenza alle attività scolastiche a casa. 5) lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni in relazione al numero dei figli e all'età del figlio minore, ferma restando la prevalenza della condizione di genitore, con figlio/i convivente di età non superiore a tredici anni, unico, divorziato, separato non convivente o vedovo. 6) lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ai sensi della Legge 104/92; 7) lavoratore che assiste un familiare con invalidità non inferiore al 67%. Le suddette situazioni non sono cumulabili tra loro per cui si terrà conto della condizione di maggiore priorità e a parità di criterio di priorità si terrà conto della maggiore anzianità di servizio nell’azienda. Ai dipendenti che non siano in possesso dei suddetti requisiti di priorità sono attribuiti i seguenti punteggi relative alla seguenti situazioni personali : lavoratori che documentino l’avvio di un’attività lavorativa (casi di richiesta di part-time al 50%) (10 punti) dipendenti che non abbiano mai usufruito di part-time o che ne abbiano usufruito per un periodo inferiore a 24 mesi, attribuendosi in tale ultimo caso un punteggio riparametrato al periodo di minor fruizione (8 punti) lavoratori che documentino esigenze di studio (5 punti) prevedendosi che a parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio nell'azienda. Art. 7 - Attività incompatibili con i compiti istituzionali dell’Azienda I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, a condizione che: non interferisca con i compiti istituzionali dell’Azienda; non sussista un conflitto d’interessi tra l’attività esterna del dipendente con la specifica attività di servizio; non intercorra con un’altra Pubblica Amministrazione. Non sono comunque consentite, limitatamente all’ambito territoriale dell’Azienda USL n. 6 di Livorno, poiché previamente individuate come attività che interferiscono con i compiti istituzionali dell’Azienda, le attività, a qualsiasi titolo effettuate dal personale delle professioni sanitarie nell’ambito delle medesime competenze professionali esercitate alle dipendenze dell’Azienda. La sussistenza di conflitto di interessi sarà valutata in concreto nei singoli casi e non solo all’atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche in seguito. In linea generale, ferma restando l’analisi del singolo caso, esiste conflitto di interessi qualora il dipendente: 1.intenda assumere la qualità di socio dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, o libero professionista, la cui attività consista anche nel procurare a terzi provvedimenti amministrativi della Azienda USL ed il dipendente operi in servizi che predispongono il rilascio dei suddetti provvedimenti; 2.intenda assumere la qualità di socio dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi anche nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze con l’Azienda per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza del servizio nel quale il dipendente opera; 3.intenda essere libero professionista in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale, per curare i loro interessi giuridici nei confronti dell’Azienda ovvero rendere loro consulenza. I titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno, devono dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità, in ordine ad altre attività lavorative, contestualmente alla stipulazione del contratto individuale. I dipendenti che chiedono la trasformazione del proprio rapporto di lavoro devono indicare nella medesima domanda l’eventuale attività lavorativa che intendono svolgere. I dipendenti già in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale che successivamente intendano svolgere altra attività lavorativa dovranno darne comunicazione all’Azienda con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto al previsto inizio dell’attività. Analogamente, in tutti i casi di successive variazioni, il dipendente dovrà darne comunicazione all’azienda con un preavviso minimo di 30 giorni. Le comunicazioni dovranno essere redatte utilizzando la modulistica disponibile in rete intranet aziendale. L’istruttoria relativa alla valutazione delle incompatibilità è curata dalla Direzione Aziendale, tramite i propri uffici di supporto, che acquisisce il parere del responsabile di struttura di appartenenza del dipendente circa la compatibilità della seconda attività con quella di servizio. Per i dipendenti che svolgono altre attività lavorative e/o professionali, subordinate o autonome, non autorizzate è prevista la sanzione del licenziamento per giusta causa. Art. 8 - Norme finali. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia, tra cui d.lgs. n° 61/2000, l. n° 662/1996, d.l. n° 79/1997 e l. n° 170/2010.