Regolamento per la gestione dei contratti di lavoro part

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Regolamento per la gestione dei contratti di lavoro part-time
(approvato con determinazione n° 172 del 15.4.2013)
Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale (part–time) dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Azienda USL n.
6 di Livorno relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle diverse categorie del
personale del comparto.
Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a contemperare l’interesse del
dipendente alla trasformazione del rapporto di lavoro con il dovere dell’Azienda di mantenere
un’efficace azione sanitaria, tecnica e amministrativa e garantire la puntuale erogazione dei
servizi.
Rimangono esclusi dall'applicazione degli art. 2, 5 e 6 del presente regolamento :
i dipendenti titolari fin dalla loro assunzione di contratti di lavoro a tempo parziale;
i dipendenti tutelati dalla legge n° 68/99;
i dipendenti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale che abbiano sottoscritto il
relativo contratto in esecuzione di un provvedimento di trasformazione del rapporto
disposto dopo l'entrata in vigore del d.l. n° 112/2008 e come tali esclusi dal
procedimento di rivalutazione previsto dall'art.16 della legge n° 183/2010.
Art. 2 - Definizioni e tipologia di part-time concedibili
Il rapporto di lavoro a tempo parziale o part-time è definito come attività lavorativa a carattere
subordinato che si svolge con orario inferiore rispetto a quello a tempo pieno, stabilito dalla
normativa vigente, fermo restando che non sono consentiti :
•part-time con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario (pari a 18 ore settimanali) e
superiore al 83,33 % (pari a 30 ore settimanali);
•part-time con astensione dal lavoro limitata ai giorni festivi e prefestivi anche
infrasettimanali o con astensione dal lavoro per periodi continuativi superiori a 4 giorni
settimanali, compreso il festivo.
La tipologia dei part-time consentiti presso l'Azienda Usl 6 sono conseguentemente :
Part-time orizzontale: con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi, fermo restando che l'orario di lavoro
giornaliero non può essere inferiore a 3 ore.
Part-time verticale: con articolazione della prestazione su alcuni giorni
della settimana e astensione dal lavoro per periodi continuativi per un
massimo di 4 giorni settimanali, compreso il festivo.
Part-time in forma mista: a condizione che l'astensione dal lavoro per
periodi continuativi non sia superiore a 4 giorni settimanali, compreso il
festivo.
Ciascuna tipologia di part-time sopra indicata può prevedere una prestazione lavorativa pari al
50%, al 66,66% o al 83,33 % dell'orario settimanale contrattualmente determinato nel
rispetto di quanto riportato nella mappatura aziendale
Art. 3 - Individuazione dei posti part-time.
Il contingente dei posti a part time è fissato con l’apposita mappatura di cui al punto
successivo che non può superare comunque il massimo del 25% della dotazione organica del
personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale, fermo restando che è esclusa la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time nel caso in cui il soggetto
richiedente sia titolare di un incarico correlato ad una posizione organizzativa e coordinamento.
Mappatura dei posti disponibili a part-time
L’Azienda USL di Livorno, tenendo conto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali,
definisce una mappatura dei posti a part-time, compatibili con le specifiche esigenze
organizzative e funzionali di ciascuna unità operativa o struttura organizzativa. L'esito della
mappatura rappresenta il limite percentuale dei rapporti di lavoro a tempo parziale che
l'Azienda nel biennio di riferimento può consentire.
In particolare, nel processo di valutazione di assegnazione del contratto part-time in una
struttura, l’Azienda valuterà preventivamente la sostenibilità organizzativa, analizzando gli
aspetti funzionali e l’eventuale entità dell’aggravio di lavoro a carico del restante personale
della struttura stessa.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e funzionali delle singole unità operative
nella mappatura sarà prevista la tipologia di part-time compatibile, con riferimento anche
all'orario complessivo (18 o 24 o 30 ore), con indicazione delle relative fasce orarie entro le
quali dovrà essere garantita dal lavoratore la sua prestazione e, ove necessario per esigenze di
servizio, l'indicazione specifica dell'orario del part-time offerto con la mappatura.
Divulgazione e aggiornamento della mappatura.
Al fine di assicurare la massima trasparenza e diffusione tra il personale del comparto il
documento di mappatura è oggetto di informazione alle OOSS e RSU Aziendale ed è pubblicato
nel sito intranet dell’Azienda, provvedendo mensilmente l'U.O. Gestione Risorse Umane ad
aggiornare la mappatura in ragione di posti a part-time che si liberano o che vengono occupati.
Art. 4 - Gestione del rapporto di lavoro part-time
Mobilità interna connessa al part-time
Il dipendente, in possesso dei necessari requisiti, che presenta la domanda per la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà essere soggetto,
in base alla mappatura di cui sopra, a procedure di mobilità intrazonale ai sensi di quanto
previsto dal C.I.A. 12.9.2000, punto IX, sub 9), qualora la tipologia di rapporto non sia
disponibile nell'unità operativa di attuale assegnazione oppure il posto non sia dall’interessato
ricopribile nella stessa U.O. per non essere utilmente collocato in graduatoria.
In tal caso, per ciascun ambito di competenza, la possibilità di collocare il dipendente
all’interno di un’altra struttura aziendale sarà valutata dai rispettivi Responsabili del
Dipartimento Infermieristico, Ostetrico e delle Professioni Tecnico-Sanitarie, della Riabilitazione
e Prevenzione, del Dipartimento Amministrativo, dell'Area Tecnica e dello Staff, fermo restando
che :
A)il posto potrà essere assegnato solo se previsto dalla mappatura di cui sopra;
B)gli operatori a tempo pieno che sono assegnati alle strutture di cui sopra possono
conseguentemente essere soggetti a mobilità in uscita seguendo le regole della
Determinazione n. 100 del 24.2.2006; in tal caso all’atto dell’espletamento delle procedure e
dell’assegnazione dei posti saranno valutate le situazioni di esubero o di carenza di personale,
da esaminare in sede di confronto con le OO.SS.
C) Il rifiuto alla diversa collocazione funzionale comporta la rinuncia al part-time da parte
dell’operatore, con permanenza nel contesto di origine, e la possibilità di assegnare il posto ad
altro operatore avente diritto.
Turni, servizi festivi e notturni.
Per il personale a part-time verticale sottoposto a turni che presta servizio in unità operative
aperte 12 o 24 ore giornaliere, l’orario di lavoro dovrà conformarsi al calendario dei turni
(mattutini, pomeridiani e notturni) fissati mensilmente sulla base delle esigenze funzionali della
struttura di appartenenza. In questo caso l'orario di servizio sarà preventivamente assegnato
sulla base di una programmazione interna alla unità operativa che terrà conto delle
osservazioni del personale interessato.
Per il personale a part-time orizzontale e misto i turni di servizio sono distribuiti equamente
nelle fasce diurne - mattutine e pomeridiane - e notturne per tutti i giorni di apertura del
servizio tenuto conto dell'articolazione oraria stabilita nel contratto.
Variazione dell'articolazione oraria
Qualora si riscontrino situazioni particolari quali imprevisti picchi di aumento dell’attività,
malattie, infortuni, aspettative, può essere richiesta una specifica variabilità dell’orario
lavorativo del personale a tempo parziale. In queste ipotesi l’Azienda, in accordo con il
dipendente, può chiedere con un congruo anticipo (non inferiore a cinque giorni, fatte salve
diverse intese tra le parti) una variazione dell'articolazione della prestazione fermo restando
che dette variazioni temporanee devono:
essere determinate da impreviste esigenze organizzative
avere carattere eccezionale
non comportare aumento dell’orario part-time contrattualmente previsto, né pagamento di
ore straordinarie oltre quanto contrattualmente previsto
risultare da accordo scritto tra il dipendente e il Responsabile della struttura organizzativa di
assegnazione che tenga conto delle reciproche esigenze.
Il consenso alla possibilità di variare l'articolazione oraria può essere dato o essere escluso
preventivamente dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di part-time.
Analoga procedura viene seguita nel caso di richiesta del dipendente di temporanea e
eccezionale variazione del proprio orario per oggettive esigenze personali debitamente
documentate.
Lavoro supplementare, straordinario e pronta disponibilità
Il dipendente a part-time orizzontale può essere chiamato, mediante formale richiesta scritta,
controfirmata per consenso dal lavoratore, a svolgere prestazioni di lavoro supplementare
(consistente nello svolgimento di ore di prestazione lavorativa che eccedono quelle pattuite,
ma rientrano nel limite del tempo pieno) nella misura massima del 10% annuale della durata
di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di
più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche
e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili od improvvise.
Il dipendente a part-time verticale o misto può effettuare prestazioni di lavoro straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale di 20 ore
annue. Il ricorso al lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, è ammesso per
eccezionali e temporanee esigenze di servizio o alla presenza di particolari situazioni di
difficoltà organizzativa.
Per la retribuzione delle ore di lavoro supplementare e straordinarie trova applicazione quanto
previsto ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 35 CCNL Integrativo 1998/2001.
Il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale e misto assegnato alle Unità
operative che operano garantendo la continuità assistenziale attraverso l’istituto della pronta
disponibilità, nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi n. 151/2001 e n. 104/1992, può
essere utilizzato, previo suo consenso, per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni
proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.
Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono
assicurati per intero nei periodi di servizio.
Trattamento economico e diritti del lavoratore
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse
e periodiche, ivi compresa la produttività collettiva, l’eventuale retribuzione individuale di
anzianità, le indennità
professionali specifiche e l’indennità di rischio radiologico, ove
spettante, corrisposte al personale a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo
professionale.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno e così pure usufruiscono in misura piena di festività
soppresse, festività, santo patrono, permessi retribuiti giornalieri, malattia, aspettativa non
retribuita, assenze per maternità, permessi per cariche e assemblee sindacali, permessi a
tutela di portatori di handicap giornalieri, permesso per lutto, permesso matrimoniale;
usufruiscono invece in misura proporzionale di permessi per il diritto allo studio, permessi
brevi a recupero, e permessi retribuiti da fruirsi a ore.
I dipendenti a tempo parziale verticale o misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e
di festività soppresse e di altri permessi a vario titolo proporzionati alle giornate di lavoro
prestate nell'anno e il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera.
Idoneità parziale lavoratore part-time
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di part-time ed in vigenza dello
stesso, il dipendente, che a seguito di un giudizio della commissione medico-legale o del
medico competente sia stato dispensato dall'espletamento di alcune mansioni, non possa
essere impiegato presso la struttura di assegnazione, si applicano i criteri stabiliti con la
determinazione n° 100 del del 21.2.2006 in tema di criteri generali per l'utilizzo del personale
e precisamente :
ove sia disponibile sulla base della mappatura aziendale un posto di part-time di tipologia
uguale a quella in godimento e compatibile con il suo stato di salute il dipendente sarà
assegnato a detta struttura ed il posto precedentemente ricoperto sarà reso libero in
mappatura per eventuali ulteriori contratti di part-time.
Nell'ipotesi, invece, in cui non sia disponibile in mappatura alcun posto di part-time cui
assegnare il dipendente idoneo parzialmente, al dipendente, prevalendo l'esigenza di tutela
della salute del lavoratore, sarà ripristinato l'orario di lavoro a tempo pieno con
assegnazione ad altra struttura secondo i dettami della citata determinazione n° 100/06
Art. 5 - Iter procedurale per la concessione del part-time
Presentazione della domanda
Le domande di richiesta di part-time devono essere presentate all'U.O. GRU entro i termini
fissati al momento della pubblicazione del relativo bando biennale per la concessione di
contratti di part - time. Il lavoratore che sta già usufruendo del part-time il cui contratto avrà
termine con l'assegnazione dei nuovi contratti di part-time, qualora interessato, è tenuto a
presentare nuovamente la domanda. L’Azienda valuterà le domande stilando una graduatoria
delle richieste presentate dai lavoratori in base ai parametri indicati più avanti.
Si procederà, quindi, all’assegnazione dei contratti part-time, fino ad esaurimento dei posti, in
base alle disponibilità che emergono dalla mappatura dei posti a part-time.
I dipendenti, anche fuori dei termini previsti dal bando biennale, possono presentare motivata
istanza, previamente protocollata, all'U.O. Gestione Risorse Umane relativamente ai posti che
risultino ancora disponibili nella mappatura pubblicata ed aggiornata mensilmente reperibile sul
sito aziendale
In tale situazione l’Amministrazione, a fronte della richiesta del dipendente attiverà la
procedura di trasformazione del rapporto di lavoro solo nel caso in cui il posto chiesto sia
compreso e risulti libero nella mappatura.
In ogni caso il contratto di part-time come sopra concesso avrà durata sino al completo
svolgimento dell’iter procedurale previsto per l’analisi delle nuove domande relative
all'emanazione del successivo bando di part-time biennale.
Stipula del contratto individuale di part-time
La concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è formalizzata per
iscritto attraverso la stipula del contratto individuale, in esecuzione del provvedimento
amministrativo di competenza. La trasformazione del rapporto di lavoro non comporta
soluzione di continuità nel rapporto in essere con l’Azienda.
Il contratto dovrà indicare:
a) Tipologia (orizzontale, verticale, misto)
b) Decorrenza
c) Monte ore settimanale
d) Sede di servizio
e) collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno, relativamente al part-time orizzontale e misto, fatto salvo quanto previsto
all’art.4 (variazione dell’articolazione oraria)
Durata del contratto
Il contratto di part-time ha durata biennale e, comunque, fino al completo svolgimento dell’iter
procedurale conseguente all’emanazione del bando biennale successivo al contratto al fine di
garantire la continuità nella fruizione del part-time ai lavoratori che fossero ancora nelle
condizioni di usufruirne.
Ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Ferma restando la durata biennale dei contratti di part-time, il ripristino del rapporto di lavoro
a tempo pieno può essere richiesto dal lavoratore, con nota da far pervenire tramite protocollo,
all’U.O. Gestione Risorse Umane decorsi sei mesi dalla stipula del contratto di part-time,.
Il ripristino a tempo pieno - a condizione che vi sia disponibilità del posto, in relazione alle
previsioni del piano assunzioni, ovvero della frazione di orario corrispondente al
completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/2000 - del
dipendente in considerazione delle esigenze organizzative, sarà attivato mediante stipula di
atto contrattuale da effettuarsi entro il termine di trenta (30) giorni dalla richiesta e avrà
decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla stipula del contratto di ripristino a tempo
pieno.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dal
d.lgs. 61/2000 e dall’art. 24 del CCNL 7.4.1999.
I dipendenti rientrati a tempo pieno potranno essere sottoposti alla variazione della sede di
lavoro, all’interno della zona di appartenenza, qualora non sia possibile il loro utilizzo
nell’ambito della struttura organizzativa di assegnazione durante la fruizione del part-time
seguendo le regole della Determinazione n. 100 del 24.2.2006.
Art. 6 - Requisiti per l’accesso al contratto part-time da parte del lavoratore.
Requisiti generali
Il dipendente può inoltrare domanda per contratto part-time solo dopo il superamento del
periodo di prova.
Criteri di priorità e assegnazione.
Fatto salvo quanto previsto dall’art 12 bis del d.lgs. 61/2000 nel caso di dipendenti affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, ai quali l'ordinamento
riconosce un diritto soggettivo alla trasformazione a tempo parziale - nell’analizzare le
domande presentate, l’Azienda terrà conto delle seguenti situazioni che determinano ai sensi di
quanto stabilito dal citato art. 12 bis una priorità nella richiesta di trasformazione e
precisamente nel seguente ordine :
1)lavoratore portatore di handicap grave ai sensi della legge 104/1992 o di invalidità civile non
inferiore al 67% o affetto da grave patologia che richiede terapia salvavita;
2)lavoratore il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
3)lavoratore che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa,
che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, con
riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
4) lavoratore con figlio convivente in situazione di handicap grave o con figlio studente del
primo ciclo di istruzione con disturbo specifico di apprendimento (DSA) nel caso in cui il
lavoratore sia impegnato nell'assistenza alle attività scolastiche a casa.
5) lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni in relazione al numero dei
figli e all'età del figlio minore, ferma restando la prevalenza della condizione di genitore, con
figlio/i convivente di età non superiore a tredici anni, unico, divorziato, separato non
convivente o vedovo.
6) lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ai sensi della Legge 104/92;
7) lavoratore che assiste un familiare con invalidità non inferiore al 67%.
Le suddette situazioni non sono cumulabili tra loro per cui si terrà conto della condizione di
maggiore priorità e a parità di criterio di priorità si terrà conto della maggiore anzianità di
servizio nell’azienda.
Ai dipendenti che non siano in possesso dei suddetti requisiti di priorità sono attribuiti i
seguenti punteggi relative alla seguenti situazioni personali :
lavoratori che documentino l’avvio di un’attività lavorativa (casi di richiesta di part-time al
50%) (10 punti)
dipendenti che non abbiano mai usufruito di part-time o che ne abbiano usufruito per un
periodo inferiore a 24 mesi, attribuendosi in tale ultimo caso un punteggio riparametrato al
periodo di minor fruizione (8 punti)
lavoratori che documentino esigenze di studio (5 punti)
prevedendosi che a parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio
nell'azienda.
Art. 7 - Attività incompatibili con i compiti istituzionali dell’Azienda
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa pari al 50% di
quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, a
condizione che:
non interferisca con i compiti istituzionali dell’Azienda;
non sussista un conflitto d’interessi tra l’attività esterna del dipendente con la specifica
attività di servizio;
non intercorra con un’altra Pubblica Amministrazione.
Non sono comunque consentite, limitatamente all’ambito territoriale dell’Azienda USL n. 6 di
Livorno, poiché previamente individuate come attività che interferiscono con i compiti
istituzionali dell’Azienda, le attività, a qualsiasi titolo effettuate dal personale delle professioni
sanitarie nell’ambito delle medesime competenze professionali esercitate alle dipendenze
dell’Azienda.
La sussistenza di conflitto di interessi sarà valutata in concreto nei singoli casi e non solo
all’atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche in seguito. In linea generale,
ferma restando l’analisi del singolo caso, esiste conflitto di interessi qualora il dipendente:
1.intenda assumere la qualità di socio dipendente, consulente di società, associazioni, ditte,
enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, o libero professionista, la cui
attività consista anche nel procurare a terzi provvedimenti amministrativi della Azienda USL
ed il dipendente operi in servizi che predispongono il rilascio dei suddetti provvedimenti;
2.intenda assumere la qualità di socio dipendente, consulente di società, associazioni, ditte,
enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi
anche nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero
progetti, studi, consulenze con l’Azienda per prestazioni da rendersi nelle materie di
competenza del servizio nel quale il dipendente opera;
3.intenda essere libero professionista in campo legale o tributario ed intenda operare in
rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale, per curare i loro interessi giuridici nei
confronti dell’Azienda ovvero rendere loro consulenza.
I titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa pari al 50% di quella a
tempo pieno, devono dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità, in ordine ad
altre attività lavorative, contestualmente alla stipulazione del contratto individuale.
I dipendenti che chiedono la trasformazione del proprio rapporto di lavoro devono indicare
nella medesima domanda l’eventuale attività lavorativa che intendono svolgere.
I dipendenti già in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale che successivamente
intendano svolgere altra attività lavorativa dovranno darne comunicazione all’Azienda con un
preavviso minimo di 30 giorni rispetto al previsto inizio dell’attività. Analogamente, in tutti i
casi di successive variazioni, il dipendente dovrà darne comunicazione all’azienda con un
preavviso minimo di 30 giorni. Le comunicazioni dovranno essere redatte utilizzando la
modulistica disponibile in rete intranet aziendale.
L’istruttoria relativa alla valutazione delle incompatibilità è curata dalla Direzione Aziendale,
tramite i propri uffici di supporto, che acquisisce il parere del responsabile di struttura di
appartenenza del dipendente circa la compatibilità della seconda attività con quella di servizio.
Per i dipendenti che svolgono altre attività lavorative e/o professionali, subordinate o
autonome, non autorizzate è prevista la sanzione del licenziamento per giusta causa.
Art. 8 - Norme finali.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in
materia, tra cui d.lgs. n° 61/2000, l. n° 662/1996, d.l. n° 79/1997 e l. n° 170/2010.
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