Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

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Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
con le modifiche dei:
Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251,
Legge n. 80/2005
Legge 248/2005 di conversione del DL. 203/2005
Legge n. 266/2005
Legge 248/2006 di conversione del DL. 223/2006
(il testo tiene conto delle abrogazioni intervenute con la sentenza n. 50/2005 della
Corte Costituzionale)
il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno
2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori
di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Sentito il Ministro per le Pari Opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per la
Funzione Pubblica, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli Affari Regionali e
dell'Economia e delle Finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni generali
Art 1
(Finalità e campo di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri
direttivi contenuti nella Legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli
orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono
finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del
lavoratore di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,
alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla Legge 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la
qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a
orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro
personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui
sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art 2
(Definizioni)
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) “somministrazione di lavoro”: la fornitura professionale di manodopera, a tempo
indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) “intermediazione”: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in
relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati,
comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione
e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni
conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione;
dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) “ricerca e selezione del personale”: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla
risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso
l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del
contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle
esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso
appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del
potenziale dei candidati;
d) “supporto alla ricollocazione professionale”: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova
attività;
e) “autorizzazione”: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e
privati, di seguito denominati “agenzie per il lavoro”, allo svolgimento delle attività di cui alle
lettere da a) a d);
f) “accreditamento”: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore,
pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento,
anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei
servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e
offerta;
g) “borsa continua del lavoro”: sistema aperto di incontro domanda - offerta di lavoro
finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e
trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono
decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
2
h) “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualità, l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di
attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale
in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo
sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) “libretto formativo del cittadino”: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi
dell'accordo Stato regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa con la
Conferenza unificata Stato regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le
competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di
inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in
modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di
apprendimento permanente, purché è riconosciute e certificate;
j) “lavoratore”: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
k) “lavoratore svantaggiato”: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia
difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f),
del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione,
nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) “divisioni operative”: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali
da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
m) “associazioni di datori e prestatori di lavoro”: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative.
Titolo II
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro
Art 3
(Finalità)
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace
e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e
migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di
una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del
mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle
funzioni amministrative attribuite dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali
degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi
territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);
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c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o
privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del
lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del
mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art 4
(Agenzie per il lavoro)
1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un apposito albo delle
agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il
predetto albo è articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui
all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere
esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo
5. l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento
della attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle
province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le
informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del
corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a
tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro
profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per
il lavoro.
4
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione
alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della
agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione
commerciale.
Art 5
(Requisiti giuridici e finanziari)
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio
di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione Europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della
Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze
professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane
o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai
soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, o della Legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo,
presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di
ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla
diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l,
richiesta:
è
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di
600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma cooperativa;
b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
5
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro
Stato membro della Unione Europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in
luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a
350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le
società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione
di altro Stato membro della Unione Europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui
all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli
obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel
presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come
oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3,
dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di
350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro
Stato membro della Unione Europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in
luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a
200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le
società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione
di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui
all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli
obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel
presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
richiesta:
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è
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo.
6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale,
anche se non esclusivo.
Art 6
(Regimi particolari di autorizzazione)
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e
private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con
specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la
predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le
procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di
commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione
che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui
alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione relativa
al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le
procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e
delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e
che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui al comma 1, dell’art. 5, nonché
l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 17.
3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle
attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo
4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica
costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
7
livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti
di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra
forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni
a livello territoriale, l'attività di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c),
d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al
proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita
sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del
soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a
tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività
svolta.
8. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la
Conferenza unificata le modalità di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia
dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della
disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui
al comma 3, che non intendono richiedere l’autorizzazione a livello nazionale possono
continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali dell’ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo
riferimento ad una singola regione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla
iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l’attività si sia svolta nel
rispetto della normativa all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4,
comma 1.
8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere
l’attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola
regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale
in altre regioni.
Art 7
(Accreditamenti)
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e
privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi
dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei
seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati,
adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del
lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
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d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo
15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni
di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata,
promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità
geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali
e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto
territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art 8
(Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro)
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati
autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione
dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del
diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nonché, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della Legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di
trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti
elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono
nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le
preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per
l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici
contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico professionale prevista dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
9
Art 9
(Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione)
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di
informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in
forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che
facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché è
facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto
potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di
comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o
annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati
autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di
accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta
e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su
quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di
domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo
facsimile è conoscibile in modo agevole.
Art 10
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al
colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché
ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di
caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività
lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano
strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al
medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di
lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art 11
(Divieto di oneri in capo ai lavoratori)
1. È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire,
direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori
altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
10
Art 12
(Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito)
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse
sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in
funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e versare ai fondi di
cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto
agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori
svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite
nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in
mancanza, stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente
costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai
commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con
particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare
decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui
all'articolo 26-bis della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
11
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro
è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a
titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui
ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.
Art 13
(Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato)
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro è consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2
dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel
mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con
adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte
delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei
mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di
durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal
compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o
sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e
detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel
caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità,
qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è
collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro
ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione
o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per
cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del
lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del Decreto - Legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione
offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore
stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della
sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori
inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di
somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'INPS, e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei
soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
12
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo,
dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti
giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al
competente servizio per l'impiego ed all'INPS.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi
soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si
assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le
regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e
funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
Art 14
(Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili,
i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di
cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come
modificato dall'articolo 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a
livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi
di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono
essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al Decreto
Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad
oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle
imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa;
l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 12
marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da
ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del
computo di cui al comma 3,secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
13
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una
struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo
strumento della convenzione.
3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2,
riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6,
comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura
della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese
conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle
commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei
limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.
La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata
dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli
obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo
a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art 15
(Principi e criteri generali)
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione,
e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua
nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati,
autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e
delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le
imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e
senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi
appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla
borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai
sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale
prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
14
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze
programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
proprie
delle
regioni
di
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel
rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua
nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Art 16
(Standard tecnici e flussi informativi di scambio)
1. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il
Ministro della Innovazione e della Tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome,
gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche
finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene
nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo Stato regioni autonomie locali dell'11 luglio
2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art 17
(Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro)
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché
le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la
registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come
riportate nella scheda anagrafico professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente
decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni
e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche
sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione,
nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e
prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di
quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le
modalità dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181
del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del Decreto Legislativo n. 297 del 2002, così
come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e
2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive
agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti
in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche
occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti
delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
15
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti
sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto,
una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di
cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza
unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma
6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali predispone, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da
somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. La
mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro
dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le
modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di
singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone
un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una
rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno
dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statisticocontabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di
supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o
altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole
politiche intendano esperire.
7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per
il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle
pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una
Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta
Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'INPS e
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via
preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione,
predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6
dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma.
Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel
Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare
pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la
Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle
evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì
le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal
bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio centrale orientamento e
formazione professionale dei lavoratori.
16
Capo IV
Regime sanzionatorio
Art 18
(Sanzioni penali)
1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la
sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
L'esercizio abusivo della attività di intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena è della
ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto
fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, è
disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per
l'esercizio delle attività di cui al presente comma.
1. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è
punito con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata
di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è
aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma
1, lettera c), è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500 a
euro 7500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi
è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino
al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) ed
e) è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro la pena è
dell’ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la
confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività di cui al
presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei
limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei
limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21,
commi 1, 2, nonché per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3
del medesimo articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a
Euro 1.250.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all’articolo 20 commi 3, 4 e 5 e articolo 21,
commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3
del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a
euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca
compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di
somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e
dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la
cancellazione dall'albo.
17
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38
della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede
alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata
l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo
dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione
delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di
intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art 19
(Sanzioni amministrative)
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 21
aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500
euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 21
aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, così come
sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 297 del 2002, e di cui
all'articolo 21, comma 1, della Legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo
6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro
per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di
omessa comunicazione di trasformazione,i datori di lavoro comprese
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della
l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro
cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
18
cessazione e
le pubbliche
metà qualora
il termine di
Titolo III
Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art 20
(Condizioni di liceità)
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito
denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato
somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività
nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i
lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a
disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione
del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo
indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e
manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software
applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione
di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di
economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle
risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del
personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree
Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di
impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e
alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di
manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività
dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità
alla disciplina di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
19
5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui
si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art 21
(Forma del contratto di somministrazione)
1. Il contratto di somministrazione di manodopera
seguenti elementi:
è stipulato in forma scritta e contiene i
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi
3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle
misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti
retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del
versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute
nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività
lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da
parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto
dell'invio presso l'utilizzatore.
20
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art 22
(Disciplina dei rapporti di lavoro)
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore
e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice
civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e
prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata
prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal
contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad
attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano
applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo
indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n.
604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non
è computato
nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto
collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul
lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma
3, del Decreto Legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione.
Art 23
(Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarietà)
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e
normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 24 giugno
1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di
somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di
formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13.
21
3. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i
servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità
produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o
società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle
attività produttive in generale li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle
disposizioni recate dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo
sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il
lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del
medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti
ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non
equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione
scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia
adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento
del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a
limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine
del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile
al somministratore.
Art 24
(Diritti sindacali e garanzie collettive)
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle
società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti
dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee
del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso
diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con
le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
22
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze
aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del
contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni
successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art 25
(Norme previdenziali)
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla
indennità di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo.
2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo
25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi
sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta
dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di
tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove
presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano
applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Art 26
(Responsabilità civile)
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni
a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Art 27
(Somministrazione irregolare)
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui
agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante
ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo
retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della
somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o
la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si
intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
23
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la
somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la
giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Art 28
(Somministrazione fraudolenta)
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è
posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda
di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Art 29
(Appalto)
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto,
stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore,
che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in
solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere
o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del
contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1,
il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale
ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2
non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività
di impresa o professionale.
24
Art 30
(Distacco)
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del
lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di
50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore
interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di
procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell’articolo 27, comma 2.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Art 31
(Gruppi di impresa)
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del Decreto
Legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui
all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui all'articolo 27
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono
svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei
soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata.
2. I consorzi di società cooperative costituiti ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di
cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o
delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il
tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto
dall’articolo 1, comma 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto
titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.
Art 32
(Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile)
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla
normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112
del codice civile è sostituito dal seguente: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si
intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica
25
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento
sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda,
intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
2. All'articolo 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Nel caso in cui
l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di
solidarietà di cui all'articolo 1676 di cui all’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276”.
Titolo V
Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile
Capo I
Lavoro intermittente
Art 33
(Definizione e tipologie)
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di
cui all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
Art 34
(Casi di ricorso al lavoro intermittente)
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana,
del mese o dell'anno ai sensi dell’articolo 37.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da
lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle
liste di mobilità e di collocamento.
2. Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con riferimento a
prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni
di età, anche pensionati.
3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
26
della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art 35
(Forma e comunicazioni)
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che
consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e
la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute
nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto
a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art 36
(Indennità di disponibilità)
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La
misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla
misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennità di disponibilità
collettivo.
è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla
chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando
27
la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla
indennità di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto
alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del
contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si
obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la
restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo
all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai
contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in
riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della
medesima misura.
Art 37
(Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese
o dell'anno)
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei
periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte
del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale.
Art 38
Principio di non discriminazione)
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello,
a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente
è
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
maternità, congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata
del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati n è
matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 36.
28
Art 39
(Computo del lavoratore intermittente)
1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della
applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.
Art 40
(Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva)
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro
intermittente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le organizzazioni sindacali
interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In
caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e
delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è
ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34,
comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II
Lavoro ripartito
Art 41
(Definizione e vincolo di solidarietà)
1. Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due
lavoratori assumono in soli dell'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra
le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile
dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi,
i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento
sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale
dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti
attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori
coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova
applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile
ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto
di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo
2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati
disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
è
Art 42
(Forma e comunicazioni)
1. Il contratto di lavoro ripartito
elementi:
è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
29
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale,
mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo
le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di
determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la
modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun
lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta
in contratto.
2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare
preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di
lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art 43
(Disciplina applicabile)
1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel
rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova
applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale
del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro
ripartito.
Art 44
(Principio di non discriminazione)
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello,
a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato, in
ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui
all'articolo 20, Legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore
annue, il cui trattamento economico verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla
prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art 45
(Disposizioni previdenziali)
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e
assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale,
mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro
ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei
contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio
a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
30
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art 46
(Norme di modifica al Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni)
1. Al Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal Decreto Legislativo
26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
b) “a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;”;
b) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della Legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali
unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di
lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per
specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse
alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.”;
c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“Le assunzioni a termine, di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, di cui all'articolo 8 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a
tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.”;
d) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà
di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e
4.”;
e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il
numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.”;
f) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore
interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del
lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.”;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, è soppresso;
31
h) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.”;
i) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e
9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono
essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma
3, stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.”;
k) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in
favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due
giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme
fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.”;
l) all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma
7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un
componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo.
L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.”;
m) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai
sensi del comma 7 è possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.”;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art 5
(Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale)
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo
pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da
32
atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è
ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di
cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un
diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in
unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato,
saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,
nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.”;
p) il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso;
q) l'articolo 7 è soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale.
Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore
può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa,
tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua
necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il
periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi
diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del
successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto
clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità
giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.”;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono
concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni
che precedono.”;
33
t) dopo l'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente:
Art 12-bis
(Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro
a tempo parziale)
1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a
tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli
per il prestatore di lavoro.”.
Titolo VI
Apprendistato e contratto di inserimento
Capo I
Apprendistato
Art 47
(Definizione, tipologie e limiti quantitativi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma oper percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a
tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica
alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
Legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto
continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Art 48
(Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che
abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e di
formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una
qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica
da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del
bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati
34
accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della Legge 28 marzo
2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra
aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al
conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e
secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art 49
(Apprendistato professionalizzante)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul
lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di
età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della Legge 28
marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione
del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato
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professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e
superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto,
del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra
aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di
istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite
massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della
articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
5 bis Fino all’approvazione della Legge Regionale prevista dal comma 5, la disciplina
dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria
stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul paino nazionale.
Art 50
(Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per
conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni
e i ventinove anni.
36
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28
marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Art 51
(Crediti formativi)
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce
credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, e
previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei
crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province
autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza Unificata Stato regioni autonomie
locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del
31 maggio 2001.
Art 52
(Repertorio delle professioni)
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito
organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca,
le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato regioni.
Art 53
(Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali)
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà
essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali
sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva
verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza Stato- regioni. In caso di inadempimento
nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e
che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49,
comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento.
3. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui
agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare
la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
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del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita
esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II
Contratto di inserimento
Art 54
(Definizione e campo di applicazione)
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un
progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un
determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro
delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile
o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico,
mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono
avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i
contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro
contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti
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per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi
precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di
inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della
Legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori
disoccupati.
Art 55
(Progetto individuale di inserimento)
1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso
del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della Legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali
unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche
attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione
e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare
il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo
nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di
lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle
prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione
dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà
essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il
datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per
cento.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la
realizzazione della finalità di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare
la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita
esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
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Art 56
(Forma)
1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente
indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Art 57
(Durata)
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere
superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati
allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per
maternità.
3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del
contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
Art 58
(Disciplina del rapporto di lavoro)
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori
assunti con contratto di inserimento.
Art 59
(Incentivi economici e normativi)
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può
essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di
inserimento oggetto del contratto.
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può
essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
colletto nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di
inserimento oggetto del contratto. Il sotto inquadramento non trova applicazione per la
categoria di lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lett. e), salvo non esista diversa previsione
da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative e istituti.
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3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici
previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b),
c), d), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre
2002.
Art 59-bis
(Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro)
1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004,
sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, ad eccezione dei benefici
economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la
disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del
24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo
di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1,
devono presentare, entro 30 giorni dalla stipula, domanda all’INPS contenente l’indicazione del
numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.
3. L’INPS ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2,
l’accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della priorità della
data della stipula del contratto di formazione e lavoro. L’accesso ai benefici è comunque
concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell’ambito di contratti
d’area o patti territoriali”.
2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle
domande di cui al comma 2, dell’articolo 59 bis del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.
276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art 60
(Tirocini estivi di orientamento)
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a
favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso
l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di
addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel
periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo.
Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo
massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi
per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 18 della Legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142.
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Titolo VII
Tipologie contrattuali a progetto e occasionali
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art 61
(Definizione e campo di applicazione)
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare
con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo
anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni
contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì
esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro
che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di
contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art 62
(Forma)
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della
prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto
caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche
temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da
pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
42
Art 63
(Corrispettivo)
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art 64
(Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a
favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti n è,
in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di
essi, n è compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti
medesimi.
Art 65
(Invenzioni del collaboratore a progetto)
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto
dall'articolo 12-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art 66
(Altri diritti del collaboratore a progetto)
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la
sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue
alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa
sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta
giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla Legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e
integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione
del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al Decreto
Legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la
prestazionelavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma
1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo 2001.
Art 67
(Estinzione del contratto e preavviso)
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del
progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
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2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero
secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di
lavoro individuale.
Art 68
(Rinunzie e transazioni)
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo
V del presente decreto legislativo.
1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui
all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono
essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile.
Art 69
(Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione
del contratto)
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione
del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia
venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di
lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in
conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art 70
(Definizione e campo di applicazione)
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel
mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di
lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà
e bis) dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del CC, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi.
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e ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da
studenti e pensionati).
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le
attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni
nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi
superiori a 3 mila euro a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le
attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo
complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
Art 71
(Prestatori di lavoro accessorio)
1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla
perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di
riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i
soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art 72
(Disciplina del lavoro accessorio)
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite
autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di
7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o
più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti
dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono
consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice
fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995, in misura di
1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
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5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente
decreto legislativo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali individua gli enti e le società
concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e
regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al
comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite
autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale
è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi entro trenta
giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le
attività lavorative affini a quelle di cui all’articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione
del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di
cui al comma 5, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di
lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni,
registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei
contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26
della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono
e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 bis, il concessionario provvede al pagamento
delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali, all’INPS, alla
Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura
pari al 13% del valore del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura
pari al 7% del valore nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato, dal Decreto di cui al
comma 1, a titolo di rimborso spese.
4 bis. Con riferimento all’impresa familiare, di cui all’art. 70, comma 1, lett e bis), trova
applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, individua le aree
metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di
sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il
versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali. Il termine per l’adozione del decreto di cui al comma 1, dell’art. 72, del decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art 73
(Coordinamento informativo a fini previdenziali)
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle
prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo
sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di
formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui
all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
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2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione
sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art 74
(Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro)
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro
autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo
meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di
esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
Procedure di certificazione
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art 75
(Finalità)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contatti di lavoro
intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonché dei
contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le
parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita
nel presente Titolo.
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti
possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel
presente Titolo.
Art 76
(Organi di certificazione)
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione
istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di
cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati
con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del Decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c-bis) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di
lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con
unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello
nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già
operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
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c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12,
esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso
le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto
certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a
registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro dell'Istruzione, della Università e della Ricerca. Per ottenere la registrazione le
università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni
con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
Art 77
(Competenza)
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di
certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse
devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua
dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare
l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti
bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro.
Art 78
(Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche)
1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza
scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di
certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché
dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che
provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione
è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare
osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere
conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla
loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di
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cui all'articolo 4-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle
altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre
effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione
delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico
riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove
esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali vengono altresì definiti appositi
moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che
tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del
contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art 79
(Efficacia giuridica della certificazione)
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro
permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di
merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i
provvedimenti cautelari.
Art 80
(Rimedi esperibili nei confronti della certificazione)
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso
è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure
difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso
la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di
certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento
della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il
programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui
la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere
valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti
commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione
che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la
commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto
certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art 81
(Attività di consulenza e assistenza alle parti)
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e
assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di
lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma
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negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare
riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
Art 82
(Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto
legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113
del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art 83
(Deposito del regolamento interno delle cooperative)
1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del regolamento
interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della Legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al
contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da
specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1,
lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono
costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative.
Art 84
(Interposizione illecita e appalto genuino)
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di
stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del
relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di
lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in
materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica
della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da
parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art 85
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della Legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25;
50
b) l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 11, lettera l), della Legge 19 gennaio 1955, n.
25;
c) la Legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla
violazione degli obblighi di comunicazione, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: “Il
datore di lavoro” fino a: “dello stesso” sono soppresse.
Art 86
(Norme transitorie e finali)
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non
possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla
loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia Termini diversi, comunque
non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi
sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale
con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di
rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate
erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi
stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una
corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di
lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o
documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel
presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente
previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
11 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese,
la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con
esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere
temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 24 giugno
1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro
efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione prevista dal presente decreto.
51
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n.
84, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo
stesso articolo 17 fa alla Legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una
disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della
disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del Decreto Legislativo n.
181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la Funzione Pubblica convoca le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di
armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del presente Decreto Legislativo entro sei
mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non
trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della
somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si
applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;”;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le
quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un
documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della
concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo
dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e bbis).”.
b-ter. trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici
dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della
certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice
dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.”.
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono
tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge 1 ottobre
52
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, così come
sostituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, il giorno
antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a decorrere
dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 4-bis, del Decreto Legislativo 21
aprile 2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 19 dicembre
2002, n. 297.
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono
tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,
mediante documentazione avente data certa
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della
Legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali
non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del
Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo
VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai
fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la
possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime del
presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii
contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto,
comunicando i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei
predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a
legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla
Legge 19 luglio 1993, n. 236.
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