RIVISTA TELEMATICA NUOVA DIDATTICA www.nuovadidattica.net ____________________________________________________________________ LABORATORIO UGUAGLIANZA NEI DOCUMENTI (U.S.A.) DOCUMENTI IN FRANCIA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO NEL 1789 SI ASSISTE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE E VIENE PUBBLICATA UNA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO IN CUI SI LEGGE: “ TUTTI GLI UOMINI NASCONO E VIVONO UGUALI”. IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA È GARANTITO DURANTE TUTTA L’ESISTENZA DEGLI UOMINI CHE, PERÒ, NON SONO ANCORA MENZIONATI COME CITTADINI (ANCORA NON SI ESPLICITANO I DIRITTI POLITICI). SIA NEL 1789 CHE NEL 1776 SI AFFERMA SOLENNEMENTE CHE OGNI UOMO IN QUANTO TALE È TITOLARE DI DIRITTI NATURALI, INNATI E INVIOLABILI, CHE LO STATO DEVE RISPETTARE E GARANTIRE. MA AL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI NATURALI DI LIBERTÀ E UGUAGLIANZA NON CORRISPONDE STORICAMENTE UN CONCRETO IMPEGNO A REALIZZARLI PER TUTTI: LIBERTÀ E UGUAGLIANZA RESTARONO A LUNGO AFFERMAZIONI FORMALI, DI PRINCIPIO. MOLTA STRADA SI DOVEVA ANCORA PERCORRERE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DELL’UGUAGLIANZA EFFETTIVA. DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE COSTITUENTE IL 26 AGOSTO 1789) ART. 1- GLI UOMINI NASCONO E RIMANGONO LIBERI E UGUALI NEI DIRITTI. LE DISTINZIONI SOCIALI NON POSSONO ESSERE FONDATE CHE SULL’UTILITÀ COMUNE. ART. 2- IL FINE DI OGNI ASSOCIAZIONE POLITICA È LA CONSERVAZIONE DEI DIRITTI NATURALI ED IMPRESCRITTIBILI DELL’UOMO. QUESTI DIRITTI SONO LA LIBERTÀ, LA PROPRIETÀ, LA SICUREZZA E LA RESISTENZA ALL’OPPRESSIONE. ART. 3- IL PRINCIPIO DI OGNI SOVRANITÀ RISIEDE ESSENZIALMENTE NELLA NAZIONE. NESSUN CORPO, NESSUN INDIVIDUO PUÒ ESERCITARE UN’AUTORITÀ CHE DA ESSA NON EMANI ESPRESSAMENTE. ART. 4- LA LIBERTÀ CONSISTE NEL POTER FARE TUTTO CIÒ CHE NON NUOCE AD ALTRI: COSÌ, L’ESERCIZIO DEI DIRITTI NATURALI DI CIASCUN UOMO HA COME LIMITE SOLO QUELLI CHE ASSICURANO AGLI ALTRI MEMBRI DELLA SOCIETÀ IL GODIMENTO DI QUESTI DIRITTI. QUESTI LIMITI POSSONO ESSERE DETERMINATI SOLTANTO DALLA LEGGE. ART. 5- LA LEGGE HA IL DIRITTO DI VIETARE SOLO LE AZIONI NOCIVE ALLA SOCIETÀ. TUTTO CIÒ CHE NON È VIETATO DALLA LEGGE NON PUÒ ESSERE IMPEDITO, E NESSUNO PUÒ ESSERE COSTRETTO A FARE CIÒ CHE ESSA NON ORDINA. 1 COSTITUZIONE REPUBBLICANA DEL 1791 NEL 1791 VIENE PUBBLICATA LA COSTITUZIONE DELL’ANNO PRIMO: COSTITUZIONE DEL 3 SETTEMBRE 1791 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO I RAPPRESENTANTI DEL POPOLO FRANCESE, COSTITUITI IN ASSEMBLEA NAZIONALE, CONSIDERANDO CHE L’IGNORANZA, L’OBLIO O IL DISPREZZO DEI DIRITTI DELL’UOMO SONO LE SOLE CAUSE DELLE SVENTURE PUBBLICHE E DELLA CORRUZIONE DEI GOVERNI, HANNO DECISO DI ESPORRE, IN UNA SOLENNE DICHIARAZIONE, I DIRITTI NATURALI, INALIENABILI E SACRI DELL’UOMO, AFFINCHÉ QUESTA DICHIARAZIONE, COSTANTEMENTE PRESENTE A TUTTI I MEMBRI DEL CORPO SOCIALE, RAMMENTI LORO CONTINUAMENTE I LORO DIRITTI E I LORO DOVERI; AFFINCHÉ GLI ATTI DEL POTERE LEGISLATIVO E QUELLI DEL POTERE ESECUTIVO RITRAGGANO MAGGIOR RISPETTO DAL POTER ESSERE IN OGNI ISTANTE MESSI A CONFRONTO CON IL FINE DI OGNI ISTITUZIONE POLITICA; AFFINCHÉ I RECLAMI DEI CITTADINI, AVENDO D’ORA IN POI A PROPRIO FONDAMENTO PRINCÌPI INCONTESTABILI, ABBIANO SEMPRE PER RISULTATO IL MANTENIMENTO DELLA COSTITUZIONE E LA FELICITÀ DI TUTTI. IN CONSEGUENZA, L’ASSEMBLEA NAZIONALE RICONOSCE E DICHIARA IN PRESENZA E SOTTO GLI AUSPICI DELL’ESSERE SUPREMO, I SEGUENTI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO. PREAMBOLO ALLA COSTITUZIONE FRANCESE DEL 3 SETTEMBRE 1791 L’ASSEMBLEA NAZIONALE, VOLENDO STABILIRE LA COSTITUZIONE FRANCESE SUI PRINCIPI CH’ESSA HA RICONOSCIUTO E DICHIARATO, ABOLISCE IRREVOCABILMENTE LE ISTITUZIONI CHE FERIVANO LA LIBERTÀ E L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI. NON VI È PIÙ NOBILTÀ, NÉ PATRIA, NÉ DISTINZIONI EREDITARIE, NÉ DISTINZIONI DI ORDINI, NÉ REGIME FEUDALE, NÉ GIUSTIZIE PATRIMONIALI NÉ ALCUNO DEI TITOLI, DENOMINAZIONI E PREROGATIVE CHE NE DERIVANO, NÉ ALCUN ORDINE CAVALLERESCO, NÉ ALCUNA DELLE CORPORAZIONI O DECORAZIONI, PER LE QUALI SI ESIGEVANO DELLE PROVE DI NOBILTÀ, O CHE SUPPONEVANO DELLE DISTINZIONI DI NASCITA, NÉ ALCUN’ALTRA SUPERIORITÀ, ALL’INFUORI DELLE LORO FUNZIONI. NON VI È PIÙ NÉ VENALITÀ, NÉ EREDITARIETÀ DI ALCUN UFFICIO PUBBLICO. NON VI È PIÙ, PER NESSUNA PARTE DELLA NAZIONE, NÉ PER NESSUN INDIVIDUO, ALCUN PRIVILEGIO O ECCEZIONE AL DIRITTO COMUNE DI TUTTI I FRANCESI. NON VI SONO PIÙ NÉ GIURANDE. NÉ CORPORAZIONI DI PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI. LA LEGGE NON RICONOSCE PIÙ NÉ VOTI RELIGIOSI, NÉ ALCUN ALTRO LEGAME CHE SIA CONTRARIO AI DIRITTI NATURALI, O ALLA COSTITUZIONE. NEL 1793 VIENE, INVECE PUBBLICATA LA COSTITUZIONE DELL’ANNO TERZO E LA SECONDA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO IN CUI SI LEGGE “TUTTI I CITTADINI SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE”. VIENE FORMALIZZATO IL DIRITTO DI UGUAGLIANZA: SONO RICONOSCIUTI SIA I DIRITTI CIVILI CHE POLITICI. SECONDA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL 1793 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (24 GIUGNO 1793) ART. 1- LO SCOPO DELLA SOCIETÀ È LA FELICITÀ COMUNE - IL GOVERNO È ISTITUITO PER GARANTIRE ALL’UOMO IL GODIMENTO DEI SUOI DIRITTI NATURALI E IMPRESCRITTIBILI. ART. 2- QUESTI DIRITTI SONO L’UGUAGLIANZA, LA LIBERTÀ, LA SICUREZZA, LA PROPRIETÀ. ART. 3- TUTTI GLI UOMINI SONO UGUALI PER NATURA E DAVANTI ALLA LEGGE. 2 ART. 4- LA LEGGE È L’ESPRESSIONE LIBERA E SOLENNE DELLA VOLONTÀ GENERALE; ESSA È LA STESSA PER TUTTI, SIA CHE PROTEGGA, SIA CHE PUNISCA; PUÒ ORDINARE SOLO CIÒ CHE È GIUSTO E UTILE ALLA SOCIETÀ; NON PUÒ VIETARE SE NON CIÒ CHE LE È NOCIVO. ART. 5- TUTTI I CITTADINI SONO UGUALMENTE AMMISSIBILI AGLI IMPIEGHI PUBBLICI. I POPOLI LIBERI NON CONOSCONO ALTRI MOTIVI DI PREFERENZA NELLE LORO ELEZIONI, CHE LE VIRTÙ E I TALENTI. ART. 6- LA LIBERTÀ È IL POTERE CHE APPARTIENE ALL’UOMO DI FARE TUTTO CIÒ CHE NON NUOCE AI DIRITTI DEGLI ALTRI; ESSA HA PER PRINCIPIO LA NATURA, PER REGOLA LA GIUSTIZIA, PER SALVAGUARDIA LA LEGGE; IL SUO LIMITE MORALE È IN QUESTA MASSIMA: “NON FARE AGLI ALTRI CIÒ CHE NON VUOI SIA FATTO A TE. 3