LA REVISIONE COSTITUZIONALE PROFILI GENERALI DEFINIZIONE • La revisione costituzionale è una funzione perché identifica un potere (costituito) disciplinato dal diritto costituzionale, e non un potere di fatto (potere costituente) • Tale funzione ha lo scopo di modificare un testo costituzionale consolidato e scritto, nel quadro del mantenimento dei suoi caratteri fondamentali (rispetto dell’identità) • Revisione come garanzia della rigidità • Debolezza delle costituzioni “pietrificate” Scopi della revisione • In quanto garanzia della rigidità, la funzione di revisione costituzionale ha lo scopo di: a) evitare la fragilità politica delle costituzioni scritte che, non prevedendo un procedimento speciale di revisione, sarebbero a rigore, da un punto di vista giuridico, assolutamente immodificabili L'assoluta immodificabilità giuridica della costituzione implicava infatti che l'unica via per adeguare quelle costituzioni alle mutate esigenze sociali consisteva nella loro violazione, magari con ricorso alla violenza (v.ad es.l'art. VI Cost. polacca del maggio 1791, che prevedeva un procedimento speciale di revisione -una Dieta straordinaria da convocarsi ogni 25 anni- appunto per evitare sia le modifiche troppo frequenti, sia le modifiche imposte con la violenza); segue • b) garantire la relativa stabilità delle regole della Costituzione scritta (evitando così che le modifiche avvengano in modo informale e quindi poco garantista segue • c) rispettare il principio che ogni generazione deve essere in grado di affrontare tutte le decisioni richieste dalle circostanze del suo tempo: art. 28 della Cost. fr. del 1793 secondo cui "Il popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare le future generazioni alla sue leggi". Le forme della revisione costituzionale nel diritto comparato 1) Costituzioni che nulla dicono sulla revisione 2) Costituzioni che la vietano 3) Costituzioni che la prevedono e la regolano Contenuto ed ampiezza della revisione • Revisione esplicita Evidenziazione esplicita delle disposizioni costituzionali da eliminare o da modificare • Revisione implicita La modifica o l’eliminazione deriva indirettamente ed implicitamente dall’adozione di una legge avente altra finalità e contenuto segue • Revisione parziale o totale (rinvio) • Rottura della costituzione: ammissibilità ove non vietata dalla costituzione ed violazione del principio d’eguaglianza • Sospensione nell’emergenza Procedimento di effettuazione • Intervento di organi speciali • Utilizzo di procedure speciali LIMITI • Limiti espliciti Divieti riferiti a singoli principi o disposizioni o totali Senza limiti di tempo Temporalmente limitati o collegati ad eventi particolari LIMITI • Limiti impliciti: -Norme sulla procedura di revisione ( ad es. art.138 cost. in Italia) - Rilevabili sulla base di interpretazione sistematica: a es. art. 2 cost. sul concetto di inviolabilità come irrivedibilità - La costituzione in senso materiale Ruolo delle corti costituzionali nella revisione costituzionale • Esplicito formale • sostanziale