LA REVISIONE
COSTITUZIONALE
PROFILI GENERALI
DEFINIZIONE
• La revisione costituzionale è una funzione
perché identifica un potere (costituito)
disciplinato dal diritto costituzionale, e non un
potere di fatto (potere costituente)
• Tale funzione ha lo scopo di modificare un testo
costituzionale consolidato e scritto, nel quadro
del mantenimento dei suoi caratteri fondamentali
(rispetto dell’identità)
• Revisione come garanzia della rigidità
• Debolezza delle costituzioni “pietrificate”
Scopi della revisione
•
In quanto garanzia della rigidità, la funzione di revisione
costituzionale ha lo scopo di:
a) evitare la fragilità politica delle costituzioni scritte che, non
prevedendo un procedimento speciale di revisione, sarebbero a
rigore, da un punto di vista giuridico, assolutamente immodificabili
L'assoluta immodificabilità giuridica della costituzione implicava
infatti che l'unica via per adeguare quelle costituzioni alle mutate
esigenze sociali consisteva nella loro violazione, magari con ricorso
alla violenza (v.ad es.l'art. VI Cost. polacca del maggio 1791, che
prevedeva un procedimento speciale di revisione -una Dieta
straordinaria da convocarsi ogni 25 anni- appunto per evitare sia le
modifiche troppo frequenti, sia le modifiche imposte con la
violenza);
segue
• b) garantire la relativa stabilità delle regole
della Costituzione scritta (evitando così
che le modifiche avvengano in modo
informale e quindi poco garantista
segue
• c) rispettare il principio che ogni
generazione deve essere in grado di
affrontare tutte le decisioni richieste dalle
circostanze del suo tempo: art. 28 della
Cost. fr. del 1793 secondo cui "Il popolo
ha sempre il diritto di rivedere, riformare e
cambiare la propria Costituzione. Una
generazione non può assoggettare le
future generazioni alla sue leggi".
Le forme della revisione
costituzionale nel diritto comparato
1) Costituzioni che nulla dicono sulla
revisione
2) Costituzioni che la vietano
3) Costituzioni che la prevedono e la
regolano
Contenuto ed ampiezza della
revisione
• Revisione esplicita
Evidenziazione esplicita delle disposizioni
costituzionali da eliminare o da modificare
• Revisione implicita
La modifica o l’eliminazione deriva
indirettamente ed implicitamente
dall’adozione di una legge avente altra
finalità e contenuto
segue
• Revisione parziale o totale (rinvio)
• Rottura della costituzione: ammissibilità
ove non vietata dalla costituzione ed
violazione del principio d’eguaglianza
• Sospensione nell’emergenza
Procedimento di effettuazione
• Intervento di organi speciali
• Utilizzo di procedure speciali
LIMITI
• Limiti espliciti
Divieti riferiti a singoli principi o disposizioni
o totali
Senza limiti di tempo
Temporalmente limitati o collegati ad eventi
particolari
LIMITI
• Limiti impliciti:
-Norme sulla procedura di revisione ( ad es.
art.138 cost. in Italia)
- Rilevabili sulla base di interpretazione
sistematica: a es. art. 2 cost. sul concetto
di inviolabilità come irrivedibilità
- La costituzione in senso materiale
Ruolo delle corti costituzionali nella
revisione costituzionale
• Esplicito formale
• sostanziale