UNIBAS – ECONOMIA AZIENDALE
Diritto commerciale 2013/14
PICCOLO IMPRENDITORE
ART. 2083 C.C.
TRE FIGURE TIPICHE
•Artigiano
•Piccolo commerciante
•Coltivatore diretto
NOZIONE GENERALE
• colui che esercita l’attività
con
il
lavoro
prevalentemente proprio e
dei componenti della propria
famiglia
CARATTERIZZAZIONE
SECONDO CRITERI
QUALITATIVI /
FUNZIONALI E NON
QUANTITATIVI
• L’imprenditore
deve
prestare il proprio lavoro
nell’impresa
• il suo lavoro e quello
degli eventuali familiari
deve avere carattere di
prevalenza rispetto al
lavoro altrui e al capitale
investito
• IL CRITERIO DELLA PREVALENZA DEVE
DUNQUE RAPPORTARSI :
- DA UN LATO ALL’APPORTO LAVORATIVO
DELL’IMPRENDITORE E DEI SUOI FAMILIARI
NEL PROCESSO PRODUTTIVO
- DALL’ALTRO AL LAVORO E AL CAPITALE,
PROPRIO ED ALTRUI, INVESTITO
L’intento perseguito è quello di fare in modo che
l’apporto personale dell’imprenditore entri a
caratterizzare i beni o i servizi prodotti
dall’impresa (sarto su misura – modesto
mediatore – agente di commercio).
Mentre non sarà P.I. colui che (es. gioielliere)
lavori personalmente nell’impresa senza
avvalersi di collaboratori e però investendo
ingenti capitali.
PROBLEMA DELLA COESISTENZA DELLA DEFINIZIONE DELL’ART.
2083 C.C. CON QUELLA DELL’ART. 1 LEGGE FALLIMENTARE
VECCHIO TESTO
Sono P.I. le imprese con:
• Imposta di ricchezza mobile
non superiore a lire 480.000
• Capitale
investito
non
superiore a lire 900.000
In ogni caso non sono P.I. le
società
commerciali
che
falliscono sempre.
• Sostanziale inutilizzabilità della
definizione per inattualità dei
criteri.
TESTO ATTUALE
•
•
•
•
Sono P.I. le imprese che non
raggiungano
una
delle
seguenti soglie nei tre anni
precedenti:
Attivo patrimoniale < 300.000
euro
Ricavi lordi < 200.000 euro
Debiti anche non scaduti <
500.000 euro
Il superamento di uno solo di
questi limiti, la cui sussistenza
va dimostrata dal debitore,
espone al fallimento.
PARADOSSO CHE AD UNO STESSO SOGGETTO:
• IN BASE AL 2083 C.C. VENGA RICONOSCIUTA LA QUALITA’ DI P.I.
• IN BASE ALL’ART. 1 L.F. VENGA NEGATA LA QUALITA’ DI P.I. E DICHIARATO FALLITO
PERCHE’ TITOLARE DI UN REDDITO SUPERIORE A 480.000 LIRE O PER AVERE
INVESTITO NELL’IMPRESA UN CAPITALE SUPERIORE A 900.000 LIRE
• IL TESTO ATTUALE DELL’ART. 1
DELLA LEGGE FALLIMENTARE
RILEVA ORA SOLO AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE
DEL
SOGGETTO
FALLIBILE,
SIA
IMPRENDITORE
INDIVIDUALE
CHE SOCIETA’.
•
•
•
L’ART. 2083 C.C. OFFRE LA
DEFINIZIONE GENERALE DEL P.I.
CHE
RILEVA
AI
FINI
DELL’APPLICAZIONE
O
MENO
DELLA RESTANTE PARTE DELLO
STATUTO
DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE :
Scritture contabili
Registro imprese.
Non si dà una seconda definizione
del P.I. che rimane definito solo dal
cod. civ.
IMPRESA ARTIGIANA
Tra i piccoli imprenditori rientra tradizionalmente l’impresa artigiana che è tra quelle
destinatarie delle più numerose leggi di settore, soprattutto di agevolazione.
Art. 2083 cod. civ.
L. 25.7.1956 N. 860
• richiede la prevalenza del
lavoro
familiare
nel
processo
produttivo
secondo i canoni consueti,
rispetto ai capitali investiti
• dà rilievo alla natura
artistica dei beni o servizi
prodotti, al numero del
personale ma prescinde
dagli investimenti di capitali,
che possono essere anche
ingenti
LEGGE QUADRO PER L’ARTIGIANATO
8 AGOSTO 1985, N. 443
Rimodula il rapporto con l’art. 2083
Nuovi requisiti x agevolazioni
•
La legge speciale non fornisce un
modello valevole a tutti gli effetti di
legge ma solo ai fini delle agevolazioni.
L’unico dichiarato scopo della legge
quadro è quello di fissare le condizioni
per accedere alle provvidenze e ai
finanziamenti regionali.
•
Per essere sottratto allo statuto
dell’imprenditore commerciale deve
sempre rispettare il criterio della
prevalenza del 2083 c.c.
•
Per essere esonerato dal fallimento
deve rispettare i limiti di cui all’art. 1 L.
Fallimentare.
• Oggetto di impresa: produzione
di beni anche semilavorati o
prestazioni di servizi
• Ruolo dell’artigiano: si richiede
l’intervento
nel
processo
produttivo anche se non in
misura prevalente rispetto agli
altri fattori produttivi.
• Limiti al numero dei dipendenti
ma più elevato rispetto alla legge
del 1956.
CASS. 22 DIC.2000, N. 16157
L’IMPRENDITORE ARTIGIANO E’ SOGGETTO A FALLIMENTO QUANDO PER L’ORGANIZZAZIONE
E L’ESPANSIONE DELLA SUA AZIENDA ABBIA INDUSTRIALIZZATO LA PRODUZIONE CONFERENDO
AL SUO GUADAGNO, DI REGOLA MODESTO, I CARATTERI DEL PROFITTO
SVOLGIMENTO IN FORMA DI SOCIETA’
FALLIMENTO E SOCIETA’ ARTIGIANE
•
•
•
• Anche le società artigiane
saranno
soggette
al
fallimento se superano le
soglie dimensionali di cui
all’art. 1 della legge
fallimentare
•
•
SOC. COOPERATIVA
SOC. IN NOME COLLETTIVO
SRL PLURIPERSONALE
a condizione che la maggioranza dei
soci o uno dei due soci svolga in
prevalenza lavoro personale, anche
manuale nel processo produttivo e il
lavoro abbia funzione prevalente sul
capitale
S.R.L. UNIPERSONALE
SOC. IN ACCOMANDITA SEMPLICE
a condizione che l’unico socio o
accomandatario siano imprenditori
artigiani.
• COLTIVATORE DIRETTO
Richiamo indiretto dell’art.
1467 c.c.: colui che coltiva il
fondo
con
il
lavoro
prevalentemente proprio o di
persone della sua famiglia
entro certi limiti di parentela.
Le leggi speciali hanno poi
svuotato progressivamente il
criterio
della
prevalenza
sostituendolo con quello della
proporzionalità: il rilievo del
lavoro proprio si deve ora
apprezzare
anche
in
considerazione
della
disponibilità dei mezzi agricolo
• PICCOLO
COMMERCIANTE
Colui che svolge un’attività
di intermediazione nella
circolazione
dei
beni
rispondendo sempre ai
caratteri dell’art. 2083 c.c.
E’ il piccolo imprenditore
commerciale che gode del
beneficio
concreto
dell’esenzione
dalle
scritture
contabili
obbligatorie.
Impresa familiare
art. 230bis cod. civ
• Introdotta nel 1975 con la riforma del diritto di
famiglia, è quell’impresa in cui collaborano in modo
continuato il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore.
• La ratio è quella di tutelare il lavoro familiare
nell’impresa: tutela minimale quando non sussistano
le condizioni per individuare un rapporto di lavoro
subordinato o un contratto di società.
Non è detto che sia piccola impresa: anche l’impresa non piccola può
essere familiare, mentre la piccola impresa può darsi che non veda
familiari dell’imprenditore di cui si avvale.
E’ IMPRESA INDIVIDUALE
• Il titolare dei beni rimane
l’imprenditore.
• I diritti patrimoniali degli
altri partecipanti sono diritti
di credito verso l’impresa.
• Tutta la gestione ordinaria è
di competenza esclusiva
dell’imprenditore.
• L’imprenditore agisce in
proprio nei confronti dei
terzi,
rimanendo
responsabile degli effetti
degli atti posti in essere e
vincolato dalle obbligazioni
assunte dall’impresa.
• Se l’impresa è commerciale,
solo il titolare è soggetto al
fallimento.
DIRITTI DEI FAMILIARI PARTECIPANTI
Diritti patrimoniali
•
•
•
•
al mantenimento
di partecipazione agli utili in
proporzione alla quantità del lavoro
prestato nell’impresa o nella
famiglia;
sui beni acquistati con gli utili
dell’impresa;
di prelazione sull’azienda in caso di
divisione
ereditaria
o
di
trasferimento:
il
diritto
di
partecipazione è trasferibile solo a
favore degli altri familiari e con il
consenso unanime dei partecipanti.
Diritti amministrativi
• di partecipazione alla gestione
straordinaria dell’impresa;
• di partecipazione alle decisioni
concernenti
la
strategia
d’impresa, gli investimenti e
l’eventuale
cessazione
dell’attività: le decisioni devono
essere prese a maggioranza dai
familiari dell’imprenditore.
IMPRESA SOCIALE
D. LGS. 24.3.2006, N. 155
Qualifica aperta a tutte le
organizzazioni
private,
di
qualsiasi tipo societario non
amministrazioni pubbliche
che abbiano scopo non lucrativo
di produzione o di scambio di
beni o servizi di utilità sociale.
Art. 1.
Nozione
1. Possono acquisire la qualifica di
impresa sociale tutte le organizzazioni
private, ivi compresi gli enti di cui al
libro V del codice
civile,
che
esercitano in via stabile e principale
un'attivita' economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi di utilita' sociale, diretta a
realizzare finalita' di interesse generale,
e che hanno i requisiti di cui agli articoli
2, 3 e 4.
Indicazione tassativa dei
settori di intervento
•
•
•
•
•
•
Assistenza socio-sanitaria
Educazione
Istruzione
Tutela ambiente
Servizi culturali
Inserimento lavorativo
svantaggiati
soggetti
VINCOLI
• divieto di distribuzione utili e obbligo
di
destinazione
all’attività
o
all’incremento del patrimonio;
• indisponibilità
del
patrimonio
residuo (fondi e riserve), né durante
l’esercizio dell’impresa, né in sede di
scioglimento;
• responsabilità limitata al patrimonio
dell’impresa se questo supera i
20.000 euro ed è in bonis;
• costituzione per atto pubblico;
STATUTO PARTICOLARE
INDIPENDENTEMENTE
DALLA NATURA AGRICOLA
O COMMERCIALE
CONTROLLO INTERNO
CONTROLLO ESTERNO
• obbligo di iscrizione in una sezione
speciale del registro delle imprese;
• obbligo di tenuta delle scritture
contabili;
• Soggezione alla liquidazione coatta
amministrativa
ed
esonero
dal
fallimento;
• modello delle s.p.a.: controllo contabile
(revisori) e controllo di legalità (sindaci)
• ministero del lavoro (ispezione): verifica
delle condizioni di riconoscimento della
qualifica e di rispetto della disciplina a
pena di cancellazione e devoluzione del
patrimonio.
Art. 3
Assenza dello scopo di lucro
•
1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di
gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di
gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera
distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi
superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori
e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire
specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per
cento; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o
compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime
qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire
specifiche professionalita'; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi
dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
•