comune di regolamento per il servizio di fognatura

annuncio pubblicitario
COMUNE DI
PROVINCIA DI TRENTO
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 di data 26/10/1986
Entrato in vigore 21/11/1986 (Seduta G.P. del 21/11/1986 sub. n. 5297/5-R)
Testo coordinato di cui alle deliberazioni:
della Giunta comunale n. 36 di data 25/03/1987
Pag. 1 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
- Modifica articolo 18
INDICE
Art. 1
Obbligo di immissione in fognatura
Pag.
3
Art. 2
Definizione di soggetti obbligati all’allacciamento e scarico fognario
Pag.
3
Art. 3
Limiti per l’obbligatorietà dell’allacciamento
Pag.
3
Art. 4
Scarichi vietati
Pag.
4
Art. 5
Scarichi da insediamenti produttivi
Pag.
5
Art. 6
Pre – trattamento delle acque nere
Pag.
5
Art. 7
Scarichi a livello inferiore alla strada
Pag.
5
Art. 8
Avviso di entrata in esercizio delal fognatura ed esecuzione di nuovi
allacciamenti
Pag.
5
Art. 9
Ripristino di allacciamenti preesistenti.
Pag.
6
Art. 10 Esecuzione d’ufficio
Pag.
6
Art. 11 Divieto di fare opere senza permesso
Pag.
6
Art. 12 Procedura per l’allacciamento
Pag.
6
Art. 13 Rilascio dell’autorizzazione
Pag.
7
Art. 14 Modalità degli allacciamenti
Pag.
7
Art. 15 Proprietà delle opere
Pag.
7
Art. 16 Canone di utenza
Pag.
8
Art. 17 Scarichi provvisori
Pag.
8
Art. 18 Disposizioni transitorie
Pag.
8
Art. 19 Sanzioni amministrative
Pag.
9
Art. 20 Entrata in vigore
Pag.
9
Pag. 2 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Obbligo di immissione in fognatura
E’ fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo
smaltimento delle acque di scarico bianche e nere, secondo le norme di questo regolamento
comunale per il servizio di fognatura e previa autorizzazione allo scarico ai sensi e per gli effetti
della Legge provinciale in materia.
Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da
qualsiasi altra area scoperta nonchè quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile e
quelle di raffreddamento degli insediamenti produttivi, fatta eccezione per quelle provenienti dai
doccioni o pluviali prospettanti la via pubblica, possono essere immesse in sottosuolo a sensi di
legge.
Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, latrine,
fontane ecc., comunque provenienti da insediamenti civili e quelle di processo degli insediamenti
produttivi (di tipo processo di raffreddamento, non differenziate).
Articolo 2 – Definizione dei soggetti obbligati all’allacciamento e scarico fognario
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della Legge provinciale 47/78 tutti gli insediamenti sia
civili che produttivi sono soggetti all’obbligo di allacciamento.
a) Per insediamento civile si intende uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un’area
determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività esercitata, abbiano origine,
esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti
alla vita di famiglia o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di
5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio dei BOD5.
b) Per insediamento produttivo si intende uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in
un’area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità , attività
industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, attività di ricerca scientifica,
processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici
salvo quanto previsto alla precedente lettera a) che diano origine ad uno o più scarichi.
Articolo 3 – Limiti per l’obbligatorietà dell’allacciamento
Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le
acque bianche e per quelle nere, agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come prevista
da quanto segue.
L’allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatoria:
a) per gli edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di
1.000 mc fino a distanza di 50 m dal collettore pubblico;
b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc fino a distanza di 100
m dal collettore pubblico;
c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc fino a distanza di 150
m dal collettore pubblico;
Pag. 3 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo,
compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc fino a distanza di 200 m dai predetti
collettori;
e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri
complessi analoghi e per gli insediamenti produttivi situati a distanza anche superiore a quella di
cui alla lettera d).
Sarà pure obbligatorio l’allacciamento per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare
in un provvedimento d’obbligo emanato dal Sindaco su proposta dell’Ufficio di Igiene o di qualsiasi
altra autorità con riferimento alla materia igienico-sanitaria.
Sempre con provvedimento del Sindaco potrà essere imposto l’obbligo di allacciamento a più
edifici con una soluzione tecnica e coordinata, ricorrendo anche a canalizzazioni in tutto o in parte
comuni tra i proprietari obbligati in solido.
Le distanze vengono accertate secondo il percorso tecnicamente più idoneo e meno gravoso per i
terzi, atto all’allacciamento del maggior numero di edifici. L’obbligo e l’autorizzazione di
allacciamento per i punti c) e d), quando il sistema tecnicamente più idoneo, anche in relazione ai
casi complessivamente considerati, comporta il passaggio tra proprietà diverse, (l’obbligo e
l’autorizzazione di allacciamento) sono riferiti a tutti i proprietari unitariamente interessati.
L’Amministrazione comunale può esentare dall’obbligo di cui sopra, nel caso sia dimostrata
l’eccessiva difficoltà tecnica dell’allacciamento o l’eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle
spese incontrate dagli altri obbligati, purchè la soluzione alternativa sia autorizzabile ai sensi delle
Leggi provinciali in materia.
Per gli edifici non obbligati all’allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni della
Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e s.m..
Articolo 4 – Scarichi vietati
E’ vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze
nocive e pericolose quali:
a) gas a vapori;
b) sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radioattive;
c) rifiuti ingombranti che potrebbero ostruire le canalizzazioni come sabbia, macerie, rifiuti, ceneri,
scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da pozzi di decantazione;
d) materie viscose come asfalto, catrame, ecc;
e) olii, grassi, emulsioni di catrame e di bitume o acque con sostanze coloranti in sospensione;
f) quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 30° C;
g) oltre i limiti previsti dalle tabelle di inquinamento;
h) che possano danneggiare i manufatti o provocarne l’ostruzione o siano esclusi dall’ente gestore
del servizio di depurazione.
In casi dubbi il Comune decide in base ad una perizia effettuata a spese dei proprietari.
Chiunque sia l’autore del danno, nei confronti dell’Amministrazione è responsabile il titolare dello
scarico.
Pag. 4 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
Articolo 5 – Scarichi da insediamenti produttivi
Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dalla Legge provinciale 18 novembre
1978, n. 47 e successive modificazioni.
In particolare gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere autorizzati ai sensi
dell’articolo 23 della Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e s.m. osservando le prescrizioni
tecniche dettate per ogni singolo caso dall’Ente gestore dell’impianto di depurazione.
Salvo difficoltà tecniche il pozzetto d’ispezione dovrà essere di norma esterno al recinto
dell’insediamento su area pubblica o comunque aperto agli agenti autorizzati ai controlli.
Articolo 6 – Pre – trattamento delle acque nere
Le acque nere provenienti da ospedali, case di cura e da altri complessi analoghi, prima di essere
immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un trattamento preventivo di disinfezione.
L’autorizzazione all’allacciamento è rilasciata sentito il parere del Servizio Provinciale competente
in materia di igiene e sanità, o di altro organo eventualmente competente in materia. In caso di
scarichi acque nere in cui si verifichi la presenza di grosse quantità di olii e grassi si prescrive
l’esecuzione di appositi pozzetti disoliatori o condensagrassi.
Articolo 7 – Scarichi a livello inferiore alla strada
L’Amministrazione comunale può autorizzare l’allacciamento di scarichi a livello inferiore alla
strada con i necessari accorgimenti (sollevamento). Essa rimane comunque e sempre sollevata da
ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti
dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature. Con l’impianto di
sollevamento dovrà essere previsto di norma un pozzetto per l’interruzione di pressione dal quale
poi gli altri scarichi stessi dovranno defluire per caduta.
Articolo 8 – Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi
allacciamenti.
Il Sindaco, con avviso pubblico dell’entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi
della stessa, invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente punto concernente – immissioni
nella fognatura pubblica – a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale
entro un congruo termine di tempo. Per gli inadempimenti il Sindaco provvederà ad emettere
un’ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere ad eseguire l’allacciamento
entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non
potrà mai superare i sei mesi dalla data di notifica della stessa.
Nel contesto dei lavori di costruzione o ristrutturazione della rete di fognatura, qualora
l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per una razionale realizzazione dell’opera, la
stessa provvede direttamente alla predisposizione delle nuove opere per l’allacciamento degli utenti
fino al limite della proprietà pubblica. L’importo della spesa risultante è però a carico dell’utente e
dovrà essere da questo versato alla Tesoreria Comunale dopo l’accertamento del lavoro eseguito da
parte dell’Amministrazione comunale.
Pag. 5 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
Articolo 9 – Ripristino di allacciamenti preesistenti
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale proceda alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti
esistenti, essa provvede al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente
idonei, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente su suolo pubblico.
Articolo 10 – Esecuzione d’ufficio
Quando siano trascrosi i termini fissati dall’ordinanza per l’esecuzione di lavori di allacciamento, di
cui al precedente punto concernente l’avviso di entrata in esercizio della fognatura, il Comune senza
pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d’ufficio all’esecuzione delle
opere a totale spesa dei proprietari inadempienti, Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per
spese generali e di assistenza tecnica ai lavori. Qualora l’obbligato non dovesse, poi, entro i termini
fissati dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l’Amministrazione comunale provvederà al
recupero con procedura coattiva prevista per entrate patrimoniali, di cui al T.U. relativo alla
riscossione delle entrate patrimoniali – R.D. 13 aprile 1910, n. 639.
Articolo 11 – Divieto di fare opere senza permesso
E’ vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia banca che nera, senza il
permesso dell’Amministrazione comunale, anche se i lavori vengono imposti con ordinanza
pubblica.
Gli allacciamenti abusivi che non siano suscettibili di autorizzazione in sanatoria del Sindaco,
saranno rimossi dal Comune. In caso di impossibilità di esecuzione d’ufficio il Sindaco provvederà
ai sensi dell’articolo 222 del T.U.L.S. a revocare l’autorizzazione di abitabilità o agibilità sanitaria.
Articolo 12 – Procedura per l’allacciamento
Per ottenere l’autorizzazione all’allacciamento ogni proprietario di immobile deve fare domanda
redatta su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune precisando se sull’immobile stesso
esistono o verranno eseguiti scarichi produttivi.
Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia (quattro copie
per soli insediamenti produttivi con domanda su apposito modulo del Servizio Protezione Ambiente
– P.A.T.) i seguenti elaborati:
1. estratto mappa in scala catastale con l’indicazione del percorso della tubazione fino all’innesto
con la fognatura pubblica;
2. planimetria in scala 1:200 contenente lo schema dell’impianto fognario interno alla proprietà
privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
a) punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
b) lunghezza della tubazione di raccordo;
c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
4. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali del sifone intercettatore;
Pag. 6 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
5. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabile per
l’esatta individuazione;
6. nel caso di attraversamento di proprietà private venga prodotto dichiarazione di assenso.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di
volta in volta dall’Amministrazione comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di
allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione
trascorso un anno sarà svincolata e quindi restituita all’interessato non appena accertata, da parte di
apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguito e l’ottemperanza alle disposizioni fissate.
I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella deliberazione del Comitato dei
Ministri per la Tutela delle acque dall’inquinamento pubblicata nel Supplemento Ordinario della
G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977.
Articolo 13 – Rilascio dell’autorizzazione
Il Sindaco rilascia l’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da
parte dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’idoneità della soluzione prospettata.
A detta soluzione potranno in caso diverso essere apportate delle modifiche e prescrizioni, alle
quali, in sede esecutiva, il titolare dell’autorizzazione dovrà scrupolamente attenersi.
L’autorizzazione vale esclusivamente per l’edificio per il quale viene richiesta e per quella
consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune.
Articolo 14 – Modalità degli allacciamenti
Ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una
tubazione per le acque bianche ed una tubazione per quelle nere, salvo che per ragioni tecniche, da
valutare di volta in volta, si rendano necessari allacciamenti plurimi. Le immissioni nella rete
pubblica debbono essere eseguite con tubazioni di materiale idoneo e con diametro adeguato
all’entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 15 interni (fatti salvi alcuni casi di
particolare difficoltà). Se il collettore comunale è in gres ceramico, l’allacciamento dovrà
necessariamente essere fatto mediante appositi pezzi speciali.
Articolo 15 – Proprietà delle opere
Rimangono di proprietà comunale le opere di allacciamento ricadenti su suolo pubblico.
L’Amministrazione Comunale ed il privato proprietario hanno l’onere di provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la parte di sua proprietà.
E’ riconosciuto esclusivamente agli incaricati del Comune il diritto di ispezionare il ramo su suolo
pubblico della fognatura fino al pozzetto contenente i pezzi speciali. Salvo diverse altre disposizioni
del Sindaco, tale pozzetto sarà di norma disposto al confine della proprietà privata e sulla stessa, il
più vicino possibile al suolo pubblico.
Pag. 7 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
Articolo 16 – Canone di utenza
A seguito dell’allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun titolare dello scarico è tenuto al
pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta,
l’allontanamento, la depurazione e lo scarico della acque di rifiuto. Il canone di utenza è stabilito in
base ad apposita tariffa che verrà determinata dall’Amministrazione Comunale con le modalità
previste dall’articolo 16 e seguenti della Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
Articolo 17 – Scarichi provvisori
Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili
alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscano in corpi d’acqua
superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad
almeno 2 mesi di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 6 mq. utili
di fossa per ogni 100 mc. di edificio (volume abitativo).
Nell’ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2000 mc (volumi
abitativi) e semprechè lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei
suoli, potrà essere autorizzato lo smaltimento su suolo o nel sottosuolo delle acque nere provenienti
da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere preventivamente trattate con
processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Legge
provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni.
Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l’allacciamento divenisse possibile,
rimane l’obbligo di provvedere in tal senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e
dell’eventuale impianto di trattamento biologico.
Articolo 18 – Disposizioni transitorie
Tutti i titolari di scarichi che al momento dell’entrata in vigore del regolamento comunale per il
servizio di fognatura non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco
all’allacciamento dello scarico privato alla rete comunale, dovranno seguire la stessa procedura
prevista per l’allacciamento.
Nei casi previsti dalle lettere a) – b) – c) – d) – e) del precedente punto 3 – gli allacciamenti degli
insediamenti civili esistenti dovranno essere eseguiti entro il termine di un anno dall’entrata in
vigore del regolamento comunale per il Servizio di fognatura e contemporaneamente dovranno
essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti.
In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla
rete comunale, dovranno essere riempite di materiale arido ed eliminate nella loro funzione.
Tutte le domande di allacciamento alla nuova rete fognaria presentate entro il 27 dicembre 1986
saranno accolte seguendo le seguenti modalità, stabilite nel precedente regolamento gestione
impianto fognatura e le consuetudini, nonchè le prescrizoini che saranno ritenute necessarie
dall’Ufficio tecnico comunale.1
1
Aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 25 marzo 1987.
Pag. 8 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
Articolo 19 – Sanzioni amministrative
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e
successive modificazioni e da altre norme legislative e delle sanzioni amministrative previste dalla
Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, le violazioni degli obblighi
e dei divieti stabiliti dal regolamento comunale per il Servizio di fognatura sono punite ai sensi
degli articoli 106 e seguenti del Testo unico della Legge Comunale e Provinciale nonchè della
Legge 24 dicembre 1998, n. 689, con una sanzione amministrativa da lire 4.000 al ire 1.000.000.-.
Quando il fatto illecito abbia recato danno all’Amministrazione od a terzi, non è ammesso il
pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemente al disposto dell’articolo 107
ultima comma del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e della legge 24 dicembre 1981, n. 689.
Articolo 20 – Entrata in vigore
Il Regolamento comunale per il Servizio di Fognatura entra in vigore il successivo all’ultimo di
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 48 del T.U. delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei
Comuni.
Pag. 9 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA
Deve essere fatta al Sindaco, dal proprietario dello stabile nel quale le opere saranno eseguite.
Da domanda in carta legale deve contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome e indirizzo del proprietario;
b) designazione della via o piazza verso la quale si affaccia il fabbricato e verso la quale deve
essere fatto l’allacciamento;
c) civico numero e particella edificiale del fabbricato da allacciare o, se il fabbricato è di nuova
costruzione, numero della p.f. sulla quale sorge l’immobile.
Alla domanda devono essere allegate n. 2 copie del disegno di allacciamento, debitamente firmato
da un tecnico professionista autorizzato: comprendente:
a) estratto mappa sufficientemente ampio da garantire una rapida ed esatta localizzazione
dell’intervento;
b) planimetria del fabbricato ed adiacenze in scala non minore a 1/200, con indicazione delle
tubazioni, ubicazione dei pozzetti e del pozzetto di ispezione;
c) profilo longitudinale del terreno e della condotta in scala non minore a 1/200 – 1/50 con
l’indicazione dei diametri dei tubi, pendenze, quote di posa e del terreno;
d) particolari costruttivi.
Allegati: A. domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
B. pozzetto unificato ispezione acque bianche e nere per profondità oltre 100 cm;
C. pozzetti tipo ammessi su strade pubbliche in C.S. per acque bianche e nere in
mancanza di spazio privato interno;
D. fossa a tenuta;
E. pozzetto condensa grassi.
Pag. 10 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
ALLEGATO A
FAC SIMILE da trascriversi su carta bollata da lire 3.000
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
Al Comune di Arco
I_ sottofirmat_ in qualità di _____________________, comproprietari, amministratori, ecc.
_______________ dell’edificio p.ed. __________/ o eretta sulla p.f. ____________ in c.c.
__________________, sita in via ______________________ al c. n. ___________________
nonchè agli accessi (p.f. _______) siti in via _________________ al c. n. __________________
(specificare eventuali posizioni particolari o difficoltà ad eseguire le opere con riferimento a servitù
da attivare)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Sig. _________________________________________________________________
residente a ____________________ via ________________ n. __________________
recapito telefonico ______________________________________________________
Sig. _________________________________________________________________
residente a ____________________ via ________________ n. __________________
recapito telefonico ______________________________________________________
Sig. _________________________________________________________________
residente a ____________________ via ________________ n. __________________
recapito telefonico ______________________________________________________
NB: nel caso di pluralità di unità abitative dovrà essere firmata da tutti i comproprietari per
allacciamenti in comune.
chiede/chiedono l’AUTORIZZAZIONE
di allacciamento alla pubblica fognatura comunale passante su via _____________________, con le
modalità previste dal progetto allegato, a firma del sig. __________________________- (n. 2
copie).
Si notifica inoltre di scaricare attualmente:
a dispersione 
in fognatura antica 
in acque superficiali 
a fossa tenuta 
I_ sottofirmat_ oltre ad assumersi fin d’ora con la presente ogni responsabilità per il corretto
ripristino del suolo pubblico secondo il disciplinare predisposto e per gli eventuali danni cagionati a
terzi per la difettosa segnalazione o per la mancata adozione dei mezzi necessari atti a garantire la
pubblica incolumità viaria
Pag. 11 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
DICHIARA/NO
che nell’edificio sono / non sono attualmente in atto gli scarichi indicati nell’allegato prospetto
(specificare per ogni piano le qualità degli scarichi compilando ed allegando il modulo predisposto
secondo le istruzioni).
e SI IMPEGNA/NO
nella qualità di proprietari, comproprietari, amministratori, ecc. ___________________ a notificare
al Comune qualsiasi modificazione delle utenze in atto che comporterebbero modifiche qualitative
degli scarichi come descritti nel modulo allegato.
In fede
FIRMA
_______________________
Pag. 12 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
SCHEDA DI UTENZA
da allegarsi alla domanda di autorizzazione allo scarico
SCARICHI CIVILI
p.ed. / p.f. n.
______________
Porz. Mat. n.
_______________
specificare le unità
immobiliari in atto
(appartamento, negozi,
laboratori di
______________________)
codice per le erogazioni
idriche o n. bolletta
acquedotto
altre fonti di
approvvigionamento
es.
(pozzo, sorgente ad uso
esclusivo)
piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
4° piano
SCARICHI PRODUTTIVI
p.ed. / p.f. n.
______________
specificare le unità
immobiliari in atto e codice
ISTAT delle attività
codice per le erogazioni
idriche o n. bolletta
acquedotto
Porz. Mat. n.
_______________
altre fonti di
approvvigionamento
es.
(pozzo, sorgente ad uso
esclusivo)
piano terra
1° piano
2° piano
l’immobile è dotato di un unico contatore rete idrica
l’immobile ha contatori rete idrica separati per ogni singola unità abitativa


Nella qualità di (proprietari, comproprietari, amministratori, ecc. ci si impegna a notificare al
Comune qualsiasi modificazione delle utenze in atto che comportino modifiche qualitative degli
scarichi come sopra specificati.
FIRMA
___________________________
Pag. 13 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
ALLEGATO B
Pozzetto unificato ispezione acque bianche e nere per profondità oltre 100 cm;
ALLEGATO C
pozzetti tipo ammessi su strade pubbliche in C.S. per acque bianche e nere in mancanza di spazio
privato interno;
ALLEGATO D
fossa a tenuta;
ALLEGATO E
pozzetto condensa grassi.
Pag. 14 di 14
Regolamento per il servizio di fognatura
Scarica