COMUNE DI PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 di data 26/10/1986 Entrato in vigore 21/11/1986 (Seduta G.P. del 21/11/1986 sub. n. 5297/5-R) Testo coordinato di cui alle deliberazioni: della Giunta comunale n. 36 di data 25/03/1987 Pag. 1 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura - Modifica articolo 18 INDICE Art. 1 Obbligo di immissione in fognatura Pag. 3 Art. 2 Definizione di soggetti obbligati all’allacciamento e scarico fognario Pag. 3 Art. 3 Limiti per l’obbligatorietà dell’allacciamento Pag. 3 Art. 4 Scarichi vietati Pag. 4 Art. 5 Scarichi da insediamenti produttivi Pag. 5 Art. 6 Pre – trattamento delle acque nere Pag. 5 Art. 7 Scarichi a livello inferiore alla strada Pag. 5 Art. 8 Avviso di entrata in esercizio delal fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti Pag. 5 Art. 9 Ripristino di allacciamenti preesistenti. Pag. 6 Art. 10 Esecuzione d’ufficio Pag. 6 Art. 11 Divieto di fare opere senza permesso Pag. 6 Art. 12 Procedura per l’allacciamento Pag. 6 Art. 13 Rilascio dell’autorizzazione Pag. 7 Art. 14 Modalità degli allacciamenti Pag. 7 Art. 15 Proprietà delle opere Pag. 7 Art. 16 Canone di utenza Pag. 8 Art. 17 Scarichi provvisori Pag. 8 Art. 18 Disposizioni transitorie Pag. 8 Art. 19 Sanzioni amministrative Pag. 9 Art. 20 Entrata in vigore Pag. 9 Pag. 2 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 – Obbligo di immissione in fognatura E’ fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere, secondo le norme di questo regolamento comunale per il servizio di fognatura e previa autorizzazione allo scarico ai sensi e per gli effetti della Legge provinciale in materia. Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonchè quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile e quelle di raffreddamento degli insediamenti produttivi, fatta eccezione per quelle provenienti dai doccioni o pluviali prospettanti la via pubblica, possono essere immesse in sottosuolo a sensi di legge. Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, latrine, fontane ecc., comunque provenienti da insediamenti civili e quelle di processo degli insediamenti produttivi (di tipo processo di raffreddamento, non differenziate). Articolo 2 – Definizione dei soggetti obbligati all’allacciamento e scarico fognario Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della Legge provinciale 47/78 tutti gli insediamenti sia civili che produttivi sono soggetti all’obbligo di allacciamento. a) Per insediamento civile si intende uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un’area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività esercitata, abbiano origine, esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti alla vita di famiglia o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio dei BOD5. b) Per insediamento produttivo si intende uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un’area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità , attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici salvo quanto previsto alla precedente lettera a) che diano origine ad uno o più scarichi. Articolo 3 – Limiti per l’obbligatorietà dell’allacciamento Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere, agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come prevista da quanto segue. L’allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatoria: a) per gli edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc fino a distanza di 50 m dal collettore pubblico; b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc fino a distanza di 100 m dal collettore pubblico; c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc fino a distanza di 150 m dal collettore pubblico; Pag. 3 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc fino a distanza di 200 m dai predetti collettori; e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi e per gli insediamenti produttivi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d). Sarà pure obbligatorio l’allacciamento per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d’obbligo emanato dal Sindaco su proposta dell’Ufficio di Igiene o di qualsiasi altra autorità con riferimento alla materia igienico-sanitaria. Sempre con provvedimento del Sindaco potrà essere imposto l’obbligo di allacciamento a più edifici con una soluzione tecnica e coordinata, ricorrendo anche a canalizzazioni in tutto o in parte comuni tra i proprietari obbligati in solido. Le distanze vengono accertate secondo il percorso tecnicamente più idoneo e meno gravoso per i terzi, atto all’allacciamento del maggior numero di edifici. L’obbligo e l’autorizzazione di allacciamento per i punti c) e d), quando il sistema tecnicamente più idoneo, anche in relazione ai casi complessivamente considerati, comporta il passaggio tra proprietà diverse, (l’obbligo e l’autorizzazione di allacciamento) sono riferiti a tutti i proprietari unitariamente interessati. L’Amministrazione comunale può esentare dall’obbligo di cui sopra, nel caso sia dimostrata l’eccessiva difficoltà tecnica dell’allacciamento o l’eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati, purchè la soluzione alternativa sia autorizzabile ai sensi delle Leggi provinciali in materia. Per gli edifici non obbligati all’allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni della Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e s.m.. Articolo 4 – Scarichi vietati E’ vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose quali: a) gas a vapori; b) sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radioattive; c) rifiuti ingombranti che potrebbero ostruire le canalizzazioni come sabbia, macerie, rifiuti, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da pozzi di decantazione; d) materie viscose come asfalto, catrame, ecc; e) olii, grassi, emulsioni di catrame e di bitume o acque con sostanze coloranti in sospensione; f) quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 30° C; g) oltre i limiti previsti dalle tabelle di inquinamento; h) che possano danneggiare i manufatti o provocarne l’ostruzione o siano esclusi dall’ente gestore del servizio di depurazione. In casi dubbi il Comune decide in base ad una perizia effettuata a spese dei proprietari. Chiunque sia l’autore del danno, nei confronti dell’Amministrazione è responsabile il titolare dello scarico. Pag. 4 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura Articolo 5 – Scarichi da insediamenti produttivi Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dalla Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni. In particolare gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere autorizzati ai sensi dell’articolo 23 della Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e s.m. osservando le prescrizioni tecniche dettate per ogni singolo caso dall’Ente gestore dell’impianto di depurazione. Salvo difficoltà tecniche il pozzetto d’ispezione dovrà essere di norma esterno al recinto dell’insediamento su area pubblica o comunque aperto agli agenti autorizzati ai controlli. Articolo 6 – Pre – trattamento delle acque nere Le acque nere provenienti da ospedali, case di cura e da altri complessi analoghi, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un trattamento preventivo di disinfezione. L’autorizzazione all’allacciamento è rilasciata sentito il parere del Servizio Provinciale competente in materia di igiene e sanità, o di altro organo eventualmente competente in materia. In caso di scarichi acque nere in cui si verifichi la presenza di grosse quantità di olii e grassi si prescrive l’esecuzione di appositi pozzetti disoliatori o condensagrassi. Articolo 7 – Scarichi a livello inferiore alla strada L’Amministrazione comunale può autorizzare l’allacciamento di scarichi a livello inferiore alla strada con i necessari accorgimenti (sollevamento). Essa rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature. Con l’impianto di sollevamento dovrà essere previsto di norma un pozzetto per l’interruzione di pressione dal quale poi gli altri scarichi stessi dovranno defluire per caduta. Articolo 8 – Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti. Il Sindaco, con avviso pubblico dell’entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente punto concernente – immissioni nella fognatura pubblica – a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo. Per gli inadempimenti il Sindaco provvederà ad emettere un’ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere ad eseguire l’allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi dalla data di notifica della stessa. Nel contesto dei lavori di costruzione o ristrutturazione della rete di fognatura, qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per una razionale realizzazione dell’opera, la stessa provvede direttamente alla predisposizione delle nuove opere per l’allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L’importo della spesa risultante è però a carico dell’utente e dovrà essere da questo versato alla Tesoreria Comunale dopo l’accertamento del lavoro eseguito da parte dell’Amministrazione comunale. Pag. 5 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura Articolo 9 – Ripristino di allacciamenti preesistenti Nel caso in cui l’Amministrazione comunale proceda alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvede al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente su suolo pubblico. Articolo 10 – Esecuzione d’ufficio Quando siano trascrosi i termini fissati dall’ordinanza per l’esecuzione di lavori di allacciamento, di cui al precedente punto concernente l’avviso di entrata in esercizio della fognatura, il Comune senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d’ufficio all’esecuzione delle opere a totale spesa dei proprietari inadempienti, Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori. Qualora l’obbligato non dovesse, poi, entro i termini fissati dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l’Amministrazione comunale provvederà al recupero con procedura coattiva prevista per entrate patrimoniali, di cui al T.U. relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali – R.D. 13 aprile 1910, n. 639. Articolo 11 – Divieto di fare opere senza permesso E’ vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia banca che nera, senza il permesso dell’Amministrazione comunale, anche se i lavori vengono imposti con ordinanza pubblica. Gli allacciamenti abusivi che non siano suscettibili di autorizzazione in sanatoria del Sindaco, saranno rimossi dal Comune. In caso di impossibilità di esecuzione d’ufficio il Sindaco provvederà ai sensi dell’articolo 222 del T.U.L.S. a revocare l’autorizzazione di abitabilità o agibilità sanitaria. Articolo 12 – Procedura per l’allacciamento Per ottenere l’autorizzazione all’allacciamento ogni proprietario di immobile deve fare domanda redatta su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune precisando se sull’immobile stesso esistono o verranno eseguiti scarichi produttivi. Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia (quattro copie per soli insediamenti produttivi con domanda su apposito modulo del Servizio Protezione Ambiente – P.A.T.) i seguenti elaborati: 1. estratto mappa in scala catastale con l’indicazione del percorso della tubazione fino all’innesto con la fognatura pubblica; 2. planimetria in scala 1:200 contenente lo schema dell’impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni: a) punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento; b) lunghezza della tubazione di raccordo; c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa; 3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera; 4. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali del sifone intercettatore; Pag. 6 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura 5. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabile per l’esatta individuazione; 6. nel caso di attraversamento di proprietà private venga prodotto dichiarazione di assenso. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall’Amministrazione comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione trascorso un anno sarà svincolata e quindi restituita all’interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguito e l’ottemperanza alle disposizioni fissate. I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall’inquinamento pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977. Articolo 13 – Rilascio dell’autorizzazione Il Sindaco rilascia l’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno in caso diverso essere apportate delle modifiche e prescrizioni, alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell’autorizzazione dovrà scrupolamente attenersi. L’autorizzazione vale esclusivamente per l’edificio per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune. Articolo 14 – Modalità degli allacciamenti Ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque bianche ed una tubazione per quelle nere, salvo che per ragioni tecniche, da valutare di volta in volta, si rendano necessari allacciamenti plurimi. Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite con tubazioni di materiale idoneo e con diametro adeguato all’entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 15 interni (fatti salvi alcuni casi di particolare difficoltà). Se il collettore comunale è in gres ceramico, l’allacciamento dovrà necessariamente essere fatto mediante appositi pezzi speciali. Articolo 15 – Proprietà delle opere Rimangono di proprietà comunale le opere di allacciamento ricadenti su suolo pubblico. L’Amministrazione Comunale ed il privato proprietario hanno l’onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la parte di sua proprietà. E’ riconosciuto esclusivamente agli incaricati del Comune il diritto di ispezionare il ramo su suolo pubblico della fognatura fino al pozzetto contenente i pezzi speciali. Salvo diverse altre disposizioni del Sindaco, tale pozzetto sarà di norma disposto al confine della proprietà privata e sulla stessa, il più vicino possibile al suolo pubblico. Pag. 7 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura Articolo 16 – Canone di utenza A seguito dell’allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico della acque di rifiuto. Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dall’Amministrazione Comunale con le modalità previste dall’articolo 16 e seguenti della Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni. Articolo 17 – Scarichi provvisori Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscano in corpi d’acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 2 mesi di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 6 mq. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio (volume abitativo). Nell’ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2000 mc (volumi abitativi) e semprechè lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, potrà essere autorizzato lo smaltimento su suolo o nel sottosuolo delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere preventivamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l’allacciamento divenisse possibile, rimane l’obbligo di provvedere in tal senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell’eventuale impianto di trattamento biologico. Articolo 18 – Disposizioni transitorie Tutti i titolari di scarichi che al momento dell’entrata in vigore del regolamento comunale per il servizio di fognatura non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco all’allacciamento dello scarico privato alla rete comunale, dovranno seguire la stessa procedura prevista per l’allacciamento. Nei casi previsti dalle lettere a) – b) – c) – d) – e) del precedente punto 3 – gli allacciamenti degli insediamenti civili esistenti dovranno essere eseguiti entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del regolamento comunale per il Servizio di fognatura e contemporaneamente dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti. In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, dovranno essere riempite di materiale arido ed eliminate nella loro funzione. Tutte le domande di allacciamento alla nuova rete fognaria presentate entro il 27 dicembre 1986 saranno accolte seguendo le seguenti modalità, stabilite nel precedente regolamento gestione impianto fognatura e le consuetudini, nonchè le prescrizoini che saranno ritenute necessarie dall’Ufficio tecnico comunale.1 1 Aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 25 marzo 1987. Pag. 8 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura Articolo 19 – Sanzioni amministrative Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e da altre norme legislative e delle sanzioni amministrative previste dalla Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal regolamento comunale per il Servizio di fognatura sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo unico della Legge Comunale e Provinciale nonchè della Legge 24 dicembre 1998, n. 689, con una sanzione amministrativa da lire 4.000 al ire 1.000.000.-. Quando il fatto illecito abbia recato danno all’Amministrazione od a terzi, non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemente al disposto dell’articolo 107 ultima comma del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e della legge 24 dicembre 1981, n. 689. Articolo 20 – Entrata in vigore Il Regolamento comunale per il Servizio di Fognatura entra in vigore il successivo all’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 48 del T.U. delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni. Pag. 9 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA Deve essere fatta al Sindaco, dal proprietario dello stabile nel quale le opere saranno eseguite. Da domanda in carta legale deve contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome e indirizzo del proprietario; b) designazione della via o piazza verso la quale si affaccia il fabbricato e verso la quale deve essere fatto l’allacciamento; c) civico numero e particella edificiale del fabbricato da allacciare o, se il fabbricato è di nuova costruzione, numero della p.f. sulla quale sorge l’immobile. Alla domanda devono essere allegate n. 2 copie del disegno di allacciamento, debitamente firmato da un tecnico professionista autorizzato: comprendente: a) estratto mappa sufficientemente ampio da garantire una rapida ed esatta localizzazione dell’intervento; b) planimetria del fabbricato ed adiacenze in scala non minore a 1/200, con indicazione delle tubazioni, ubicazione dei pozzetti e del pozzetto di ispezione; c) profilo longitudinale del terreno e della condotta in scala non minore a 1/200 – 1/50 con l’indicazione dei diametri dei tubi, pendenze, quote di posa e del terreno; d) particolari costruttivi. Allegati: A. domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; B. pozzetto unificato ispezione acque bianche e nere per profondità oltre 100 cm; C. pozzetti tipo ammessi su strade pubbliche in C.S. per acque bianche e nere in mancanza di spazio privato interno; D. fossa a tenuta; E. pozzetto condensa grassi. Pag. 10 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura ALLEGATO A FAC SIMILE da trascriversi su carta bollata da lire 3.000 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA Al Comune di Arco I_ sottofirmat_ in qualità di _____________________, comproprietari, amministratori, ecc. _______________ dell’edificio p.ed. __________/ o eretta sulla p.f. ____________ in c.c. __________________, sita in via ______________________ al c. n. ___________________ nonchè agli accessi (p.f. _______) siti in via _________________ al c. n. __________________ (specificare eventuali posizioni particolari o difficoltà ad eseguire le opere con riferimento a servitù da attivare) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Sig. _________________________________________________________________ residente a ____________________ via ________________ n. __________________ recapito telefonico ______________________________________________________ Sig. _________________________________________________________________ residente a ____________________ via ________________ n. __________________ recapito telefonico ______________________________________________________ Sig. _________________________________________________________________ residente a ____________________ via ________________ n. __________________ recapito telefonico ______________________________________________________ NB: nel caso di pluralità di unità abitative dovrà essere firmata da tutti i comproprietari per allacciamenti in comune. chiede/chiedono l’AUTORIZZAZIONE di allacciamento alla pubblica fognatura comunale passante su via _____________________, con le modalità previste dal progetto allegato, a firma del sig. __________________________- (n. 2 copie). Si notifica inoltre di scaricare attualmente: a dispersione in fognatura antica in acque superficiali a fossa tenuta I_ sottofirmat_ oltre ad assumersi fin d’ora con la presente ogni responsabilità per il corretto ripristino del suolo pubblico secondo il disciplinare predisposto e per gli eventuali danni cagionati a terzi per la difettosa segnalazione o per la mancata adozione dei mezzi necessari atti a garantire la pubblica incolumità viaria Pag. 11 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura DICHIARA/NO che nell’edificio sono / non sono attualmente in atto gli scarichi indicati nell’allegato prospetto (specificare per ogni piano le qualità degli scarichi compilando ed allegando il modulo predisposto secondo le istruzioni). e SI IMPEGNA/NO nella qualità di proprietari, comproprietari, amministratori, ecc. ___________________ a notificare al Comune qualsiasi modificazione delle utenze in atto che comporterebbero modifiche qualitative degli scarichi come descritti nel modulo allegato. In fede FIRMA _______________________ Pag. 12 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura SCHEDA DI UTENZA da allegarsi alla domanda di autorizzazione allo scarico SCARICHI CIVILI p.ed. / p.f. n. ______________ Porz. Mat. n. _______________ specificare le unità immobiliari in atto (appartamento, negozi, laboratori di ______________________) codice per le erogazioni idriche o n. bolletta acquedotto altre fonti di approvvigionamento es. (pozzo, sorgente ad uso esclusivo) piano terra 1° piano 2° piano 3° piano 4° piano SCARICHI PRODUTTIVI p.ed. / p.f. n. ______________ specificare le unità immobiliari in atto e codice ISTAT delle attività codice per le erogazioni idriche o n. bolletta acquedotto Porz. Mat. n. _______________ altre fonti di approvvigionamento es. (pozzo, sorgente ad uso esclusivo) piano terra 1° piano 2° piano l’immobile è dotato di un unico contatore rete idrica l’immobile ha contatori rete idrica separati per ogni singola unità abitativa Nella qualità di (proprietari, comproprietari, amministratori, ecc. ci si impegna a notificare al Comune qualsiasi modificazione delle utenze in atto che comportino modifiche qualitative degli scarichi come sopra specificati. FIRMA ___________________________ Pag. 13 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura ALLEGATO B Pozzetto unificato ispezione acque bianche e nere per profondità oltre 100 cm; ALLEGATO C pozzetti tipo ammessi su strade pubbliche in C.S. per acque bianche e nere in mancanza di spazio privato interno; ALLEGATO D fossa a tenuta; ALLEGATO E pozzetto condensa grassi. Pag. 14 di 14 Regolamento per il servizio di fognatura