Informativa per la Clientela sulla Direttiva UE sui mercati di strumenti

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Informativa per la Clientela
sulla Direttiva UE sui mercati di
strumenti finanziari (MiFID)
A.
Informazioni sulla società _____________________________________________________ 4
Modalità e lingua di comunicazione _______________________________________________________4
Licenza bancaria e autorità di vigilanza competenti ____________________________________________4
Informazioni sulla tutela dei depositi – risarcimenti agli investitori ____________________________________4
Tipologia, frequenza e scadenze dei rendiconti _______________________________________________4
Informativa relativa ai servizi offerti _______________________________________________________5
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto ed all’esecuzione del contratto _______________________6
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto in caso di commercializzazione fuori dai locali commerciali di servizi
d’investimento ____________________________________________________________________6
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto in caso di commercializzazione a distanza di servizi di investimento
ai Consumatori ____________________________________________________________________6
Informazioni su costi e oneri connessi ai servizi di investimento offerti dalla Banca ________________________7
B.
Informazioni sulla classificazione della Clientela __________________________________ 7
Definizione delle categorie di Clientela e tutele accordate ________________________________________7
Modifica della classificazione ___________________________________________________________7
C. Informazioni sulla tutela degli strumenti finanziari e dei depositi della Clientela ___________ 8
D. Informazioni sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini della Clientela
Informazioni su sedi di negoziazione e caratteristiche dei negoziatori ______________________ 9
Premessa: _______________________________________________________________________9
Strategia di Esecuzione degli Ordini _____________________________________________________10
Obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA __________________________________________________13
Ulteriori Informazioni _______________________________________________________________13
Istruzioni specifiche del Cliente ________________________________________________________14
La Strategia di Trasmissione degli Ordini __________________________________________________14
E. Informazioni sugli incentivi _______________________________________________________ 14
F. Informazioni sui conflitti di interessi _______________________________________________ 16
Mappatura dei conflitti di interesse ______________________________________________________17
Gestione dei conflitti di interesse _______________________________________________________17
Registro dei conflitti di interesse ________________________________________________________18
Le informazioni contenute all’interno del registro aiutano a identificare e gestire
efficacemente tutti i potenziali conflitti d’interesse. _____________________________________ 18
G. Informazioni sugli strumenti finanziari trattati _______________________________________ 18
Le tipologie di strumenti finanziari _______________________________________________________18
H. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari _____________________________________ 20
L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo. ___________________20
La rischiosità propria degli investimenti in strumenti finanziari derivati ________________________________22
I. Policy Titoli illiquidi ______________________________________________________________ 23
Policy processo formazione dei prezzi dei prestiti obbligazionari emessi dall’Istituto ______________________24
Policy relativa alle polizze assicurative unit linked illiquide collocate da Hypo Alpe-Adria-Bank Spa ____________24
J. Trattazione dei reclami __________________________________________________________ 25
K. Agenzie - Indirizzi_______________________________________________________________ 25
L. Aggiornamenti _________________________________________________________________ 25
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Ciò che dovrebbe sapere su MiFID
Gentile Cliente,
In seguito al recepimento in Italia della Direttiva comunitaria n.2004/39/CE relativa ai “Mercati degli strumenti finanziari” (c.d. “MiFID” - Market in Financial
Instruments Directive), con il 1° novembre 2007 è entrata in vigore una nuova normativa in tema di servizi di investimento.
Si tratta di una disciplina volta a migliorare la tutela degli investitori in Europa. L’obiettivo è di accrescere la trasparenza del mercato e di armonizzare a
livello europeo la regolamentazione di vigilanza per quanto concerne la prestazione di servizi di investimento.
Queste nuove regole hanno valore in tutta Europa per tutte le banche e gli intermediari finanziari operanti in tale ambito. Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.
accoglie con favore e sostiene questa iniziativa, in quanto rende obbligatori, per tutti gli intermediari, standard che in molti casi erano già prassi della nostra
Banca.
Nell’allegata Informativa abbiamo riassunto per Lei i passaggi fondamentali connessi all’applicazione da parte nostra della nuova normativa. Le
rammentiamo tuttavia che, un’informativa non può mai sostituire un colloquio personale. Un nostro Dipendente è a Sua disposizione per rispondere a tutte
le Sue domande.
Cordiali saluti
HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA
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A.
Informazioni sulla società
Ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 29 e successivi del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob nr. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito
indicato come Regolamento Intermediari) con il presente documento Le forniamo le seguenti informazioni sulla nostra società e sui nostri servizi.
Si provvede a consegnare al Cliente copia della presente informativa in tempo utile prima che lo stesso sia vincolato dal relativo contratto.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA
Sede amministrativa: Direzione Generale: Via Alpe Adria, 6 – 33010 Tavagnacco (Italia)
Sede Legale: Via Marinoni, 55 – 33100 Udine (Italia)
Capogruppo del Gruppo Hypo Alpe Adria Bank
Iscritta all'Albo delle Banche n°5362
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - ABI 3011
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di HBI-Bundesholding AG - Vienna (Austria)
Tel. +39 0432 537211
Fax +39 0432 538551
[email protected]
Modalità e lingua di comunicazione
Lei può comunicare con noi di persona, telefonicamente o per iscritto in lingua italiana. Gli ordini della Clientela possono essere trasmessi in lingua italiana
di persona, via telefono e tramite internet attraverso la sottoscrizione del contratto di trading on line. Per gli ordini tramite internet e via telefono è prevista la
sottoscrizione di accordi specifici che ne regolano il servizio.
Licenza bancaria e autorità di vigilanza competenti
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA è intermediario autorizzato all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento ai sensi dell’art. 1 del T.U.F. in quanto iscritta
all’Albo delle Banche con autorizzazione della Banca d’Italia nr. 5362 del 17 dicembre 1997, ed autorizzata allo svolgimento di tutte le attività di cui all’art.1
comma 3 del D. Lgs. 23/07/1996 nr. 415.
In quanto tale esercente attività bancaria, HYPO Alpe-Adria-Bank SPA. è soggetta alla Vigilanza della Banca d’Italia con sede a Roma in via Nazionale 91.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA è inoltre iscritta al Registro unico degli Intermediari Assicurativi, nella sezione D, con iscrizione nr. D000055915 del 11/05/2007
e in quanto tale soggetta alla Vigilanza dell’IVASS con sede a Roma in via del Quirinale 21.
Informazioni sulla tutela dei depositi – risarcimenti agli investitori
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA aderisce al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, istituito ai sensi della Direttiva n. 94/19 CE e successive modifiche,
recepita in Italia con D.L. del 4 Dic 1996 n° 659.
Lo statuto di detto Fondo esclude dalla copertura i depositi al portatore. Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto dello stesso, i
depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed
extracomunitarie consorziate; inoltre comprende nella protezione offerta ai depositanti di un istituto che venga a trovarsi in situazione di liquidazione coatta
amministrativa anche i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma,
nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.
Lo Statuto del Fondo prevede un livello massimo di garanzia di 100.000 euro per singolo depositante.
La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli Intermediari aderenti. Ulteriori informazioni
sulla tutela offerta dal Fondo sono reperibili all’indirizzo internet www.fitd.it e possono essere fornite dalla Banca su richiesta del Cliente.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA aderisce inoltre al Fondo Nazionale di garanzia istituito ai sensi dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n.1, che indennizza gli
investitori per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo
derivanti dalla prestazione di servizi di investimento che si trovino in situazione di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo.
A norma dell’art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo
complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale,
fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.
Ulteriori informazioni sulla tutela offerta dal Fondo sono reperibili all’indirizzo internet www.fondonazionaledigaranzia.it e possono essere fornite dalla Banca
su richiesta del Cliente.
Tipologia, frequenza e scadenze dei rendiconti
Ai sensi degli art. 53 - 56 del Regolamento Intermediari per i servizi di custodia, amministrazione, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su titoli e
strumenti finanziari:
- per ogni singola operazione riceverà una corrispondente distinta di “eseguito”, che sarà prodotta entro il primo giorno lavorativo all’esecuzione
dell’ordine;
- un rendiconto trimestrale che sarà prodotto al termine di ciascun trimestre solare e quindi al 31/03 – 30/06 – 30/09 e 31/12 di ogni anno.
Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Intermediari per il servizio di gestione portafogli:
- riceverà un rendiconto trimestrale che sarà prodotto al termine di ciascun trimestre solare e quindi al 31/03 – 30/06 – 30/09 e 31/12 di ogni anno.
La Banca invia al Cliente entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare, il rendiconto trimestrale predisposto ai sensi dell’articolo 54, commi
1 e 2 del Regolamento Intermediari e composto dei seguenti documenti:
- prospetto riassuntivo;
- estratto conto dei movimenti in euro e degli strumenti finanziari;
- una valutazione del portafoglio di pertinenza dell’investitore alla fine del periodo di riferimento;
- estratto conto dei finanziamenti concessi.
Nel rendiconto viene tra l’altro evidenziato il rendimento della gestione, sia al lordo che al netto di commissioni ed effetti fiscali, con riferimento al periodo
rapportato all’andamento del parametro oggettivo dl riferimento indicato nella/e linee/e di gestione prescelta/e costruito facendo riferimento ad indicatori
finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.
La Banca fornisce il rendiconto periodico:
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a) trimestralmente; al riguardo la Banca precisa di ritenere maggiormente tutelante per il Cliente la periodicità trimestrale, sebbene la normativa vigente
(cfr. art. 54, comma 3 del Regolamento Intermediari) preveda l’invio della rendicontazione con cadenza semestrale con facoltà del Cliente di chiederne
l’invio con periodicità trimestrale,
b) almeno ogni 12 mesi qualora il cliente al dettaglio scelga di ricevere volta per volta le informazioni circa le operazioni eseguite, salvo il caso in cui il
portafoglio sia interessato da operazioni su strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 1 bis lettera c) o di cui all’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n.
58 dd. 24/02/1998 (Testo Unico Finanza, c.d. “TUF”), nel qual caso le informazioni saranno rese trimestralmente;
c) almeno una volta al mese nel caso di utilizzo dell’effetto leva;
Qualora il Cliente al dettaglio abbia richiesto di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite volta per volta, la Banca invia una comunicazione di conferma
dell’operazione contenente le informazioni di cui al Regolamento Intermediari, non oltre il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’operazione o,
qualora la Banca riceva la conferma da un terzo, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.
Tale conferma non è dovuta qualora contenga le medesime informazioni di altra conferma che deve essere inviata al cliente da altro soggetto.
Qualora la Banca detenga strumenti finanziari o liquidità dei Clienti, essa invia agli stessi, almeno una volta all’anno, un rendiconto sugli strumenti finanziari
e sulle disponibilità liquide dei clienti, contenente le informazioni di cui al Regolamento Intermediari.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto uno specifico reclamo in merito alle operazioni
effettuate dalla Banca stessa per conto del Cliente, il rendiconto stesso si intenderà senz’altro approvato dal Cliente.
La Banca invierà al Cliente, su sua richiesta scritta e comunque contro rimborso delle spese effettivamente sostenute, copie dei rendiconti arretrati relativi a
periodi compresi nel biennio anteriore alla data della richiesta.
L’invio dei rendiconti, di lettere o estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Cliente
con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Nel caso di pluralità di sottoscrittori, tutta la corrispondenza viene inviata dalla Banca ad uno
solo di essi all’indirizzo da questi indicato ed è operante a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri sottoscrittori.
È vietata la domiciliazione della corrispondenza presso amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori della Banca, salvo il caso che questi sia coniuge o
convivente, parente o affine sino al quarto grado del Cliente.
Informativa relativa ai servizi offerti
1. L’attività di consulenza in materia di investimenti
La Banca eroga il servizio di consulenza in materia di investimenti nelle forme di consulenza di base su singolo strumento finanziario.
Le principali caratteristiche del servizio offerto sono:
1)
Prodotti – strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza:
 Polizze assicurative unit-linked
 Obbligazioni emesse dalla banca
 Certificates in fase di collocamento presso l’Istituto
 Gestioni Patrimoniali in Fondi e Sicav
 Fondi comuni di investimento e Sicav
2)
Onerosità del servizio: il servizio è offerto alla clientela a titolo gratuito
3)
Contenuto del servizio: il servizio consiste nella verifica di adeguatezza da eseguirsi con il controllo puntuale degli strumenti finanziari oggetto di
consulenza. Tale attività si esplica, pertanto, in una raccomandazione di adeguatezza/inadeguatezza sul singolo ordine/servizio, ad iniziativa del
cliente (consulenza passiva) o dell’intermediario (consulenza attiva).
La consulenza attiva si distingue rispetto a quella passiva per il fatto che la proposta di investimento viene formulata direttamente da chi presta il servizio di
consulenza, mentre nel caso della consulenza passiva, chi presta il servizio di consulenza si limita a verificare che l’investimento, richiesto dal cliente, risulti
adeguato rispetto al profilo di adeguatezza dello stesso.
2. Il servizio di collocamento e l’attività di distribuzione
La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari e distribuisce strumenti e prodotti finanziari (assicurativi, bancari, quote di OICR) tramite la
rete delle proprie Agenzie su mandato di società terze. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposizione dei prodotti e strumenti finanziari, i cui
pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. Il servizio prevede anche un’attività di assistenza alla Clientela nel periodo successivo al
collocamento, nell’osservanza delle disposizioni di legge e in conformità agli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti tali strumenti e prodotti.
La Banca provvede inoltre al collocamento diretto delle proprie emissioni obbligazionarie.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione ordini
Il servizio di ricezione e trasmissione ordini riguardante uno o più strumenti finanziari consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di
investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l’esecuzione.
A differenza del servizio di collocamento, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini prescinde dall’attività promozionale dell’intermediario e si
caratterizza per il fatto che il Cliente sceglie in autonomia gli investimenti da compiere.
4. Il servizio di negoziazione per conto proprio
La negoziazione per conto proprio consiste nell’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta professionalmente e nei confronti del pubblico dalla Banca
che si pone in contropartita diretta con il Cliente, e in relazione a ordini dei clienti, (ivi incluse le controparti di mercato), movimentando il proprio portafoglio titoli.
La negoziazione per conto proprio presuppone la titolarità del titolo o del valore mobiliare in capo alla Banca, che in precedenza lo ha acquistato sul
mercato finanziario. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio la Banca comunica all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il
prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore.
5. Il servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti
L’esecuzione degli ordini per conto dei clienti consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto della Clientela.
Operativamente la Banca, per lo svolgimento di detta attività, va direttamente sul mercato in nome proprio ma per conto di terzi (diversamente dalla
negoziazione in conto proprio non viene quindi movimentato il portafoglio titoli di proprietà della Banca).
6. Il servizio di gestione di portafogli
La Banca svolge direttamente il servizio di gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono O.I.C.R anche
quotati, ETF/ETC nell’ambito di un mandato conferito dai clienti.
La Banca si riserva la facoltà di delegare la gestione ad altri intermediari abilitati alla gestione di portafogli.
In ogni caso il conferimento di delega e i dettagli della medesima con gli estremi identificativi del delegato verranno comunicati al cliente della Banca prima
dell’inizio dell’operatività mediante comunicazione scritta ovvero nell’ambito del rendiconto periodico della gestione.
Resta fermo che la delega in ogni caso in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della banca anche con riferimento alle
operazioni compiute dall’intermediario delegato:
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Per quanto riguarda
(i) le informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente;
(ii) la descrizione del parametro significativo di riferimento al quale verrà comparato il rendimento di gestione del portafoglio del Cliente;
(iii) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti,
inclusi eventuali limiti;
(iv) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale
discrezionalità,
si rinvia al testo contrattuale.
7. Altri servizi
Inoltre la Banca svolge le seguenti attività e servizi accessori:
• Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari
Attività di custodia degli strumenti finanziari cartacei e registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e di tutela/amministrazione dei diritti
inerenti agli strumenti finanziari stessi
• Cambio connesso alla fornitura di servizi di investimento
Servizio di cambio, eventuale, espletato in connessione con la prestazione dei servizi d’investimento
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto ed all’esecuzione del contratto
Nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, il Cliente ha diritto di recedere, con comunicazione scritta, in ogni momento. La Banca potrà esercitare analogo
diritto di recesso, con le medesime modalità, in presenza di un giustificato motivo ovvero, in assenza di quest’ultimo, con un preavviso di 15 giorni. In caso di
cointestazione del rapporto, il recesso esercitato dal singolo cointestatario attribuisce alla Banca la facoltà di recedere dal presente contratto con effetto immediato.
In tal caso la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo le disposizioni dallo stesso impartite, presso la propria sede ed entro il termine
di 30 giorni gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli strumenti finanziari siano
subdepositati, l’obbligo di consegna si intenderà assolto anche impartendo ai subdepositari l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi
indicato. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di recesso, la Banca non compie atti di gestione sul patrimonio gestito, salvo le operazioni già disposte
dall’investitore e non ancora eseguite che non siano già state revocate, ed entro i 30 giorni lavorativi successivi provvede a liquidare tutti gli strumenti
presenti in gestione, versando il controvalore nella liquidità di gestione. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti
maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari congruamente correlata a tali diritti.
La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi del Regolamento Intermediari.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche nell’ipotesi in cui il Cliente chieda - con preavviso di almeno 15 giorni da
darsi per iscritto- la restituzione parziale o totale del patrimonio. Se il patrimonio, per effetto dei prelievi, della mancata esecuzione dei versamenti ripetitivi
prescelti con scadenza del 60° mese dalla sottoscrizione del contratto, inferiore al conferimento iniziale minimo e non viene ricostituito/integrato entro i 30
giorni successivi, la Banca può recedere dal contratto.
Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità né alcuna spesa di chiusura per
il Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall’esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere quanto a essa dovuto ai
sensi delle disposizioni di cui al presente contratto.
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto in caso di commercializzazione fuori dai locali commerciali di servizi d’investimento
L'efficacia dei contratti aventi ad oggetto:
i servizi di negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a, Testo Unico della Finanza – cd TUF);
la sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, lett. c,
TUF);
il collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, lett. c-bis, TUF);
la gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d, TUF);
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore (art.30 del TUF).
Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al
soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.
La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede .
Si evidenzia, che ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. a) del TUF non costituisce offerta fuori sede l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come
individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Testo Unico della Finanza e più in particolare dall'art. 26, comma 1, lett. d) Reg.
Intermediari 16190/2007 da completare con le indicazioni di cui all'Allegato 3 del medesimo Regolamento.
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto in caso di commercializzazione a distanza di servizi di investimento ai Consumatori
I contratti aventi ad oggetto la commercializzazione a distanza di servizi di investimento con controparti qualificabili come Consumatori (ai sensi della
definizione di “Consumatore” di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005 n.206, art.3, lett. a), sono soggetti anche alla disciplina prevista dagli articoli 67-bis e
seguenti del decreto stesso (D. Lgs. 6 settembre 2005 n.206 - cd “Codice del Consumo”).
Ai sensi dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo, il Consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e
senza dover indicare il motivo.
Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, (cd Codice delle Assicurazioni Private), e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al
Consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
b) dalla data in cui il Consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67- undecies del Codice del Consumo, se tale data è
successiva a quella di cui alla lettera a).
Ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 4, del Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza
del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari (ai sensi della definizione di cui all’art.45, lett. n, del Codice del Consumo), diversi dal servizio di gestione su base individuale di
portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in
grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
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operazioni di cambio; strumenti del mercato monetario; valori mobiliari; quote di un organismo di investimento collettivo; contratti a termine fermo
(futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.
Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso,
nonché' ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali
si sia verificato l'evento assicurato;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al Consumatore sono
garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies,
comma 1 del Codice del Consumo.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni di cui sopra, di una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A. – Direzione Generale, Via Alpe Adria, 6 - 33010 Tavagnacco (Ud).
Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro
contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto
aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.
Informazioni su costi e oneri connessi ai servizi di investimento offerti dalla Banca
Si rimanda alla disciplina delle condizioni economiche disciplinata nell’ambito dei singoli contratti relativi ai servizi di investimento prestati. È possibile
richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento descritti, per prendere visione delle
norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse. Nello svolgimento del servizio di collocamento occorre inoltre fare riferimento agli oneri previsti nella
documentazione contrattuale relativa allo specifico strumento oggetto di collocamento.
Maggiori chiarimenti sono disponibili su richiesta del Cliente.
-
B.
Informazioni sulla classificazione della Clientela
Definizione delle categorie di Clientela e tutele accordate
La classificazione del Cliente rappresenta l’aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio e attività di investimento, in quanto da essa
dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall’intermediario HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. e le modalità
attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.
La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di Clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:
a) clienti al dettaglio;
b) clienti professionali;
c) controparti qualificate.
I clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di
protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Vengono individuati in maniera
residuale, in quanto soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle due categorie che seguono. La prestazione del servizio di gestione di portafogli
nei confronti di Clienti al dettaglio deve avvenire sulla base di un contratto redatto per iscritto, rispettoso del contenuto minimo previsto dal Regolamento
Intermediari ed elaborato nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, coerenza, sinteticità e completezza. Una copia dello stesso deve essere
consegnata al Cliente. Le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 del Regolamento Intermediari devono essere fornite ai clienti al dettaglio o potenziali
clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori.
I clienti professionali sono i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie
decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, dì un livello di protezione
intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall’applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali. Le
informazioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, del Regolamento Intermediari devono essere fornite ai clienti professionali o potenziali clienti professionali in
tempo utile prima della prestazione di servizio interessato.
La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore (“clienti professionali di diritto”) e dai soggetti che
richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l’intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle
caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (“clienti professionali su richiesta”).
Sono considerati Clienti Professionali di diritto i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi
italiani o esteri, quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento
collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati
su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al
servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio; le imprese di grandi
dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio pari a 20 milioni euro, fatturato netto
pari a 40 milioni euro, fondi propri pari a 2 milioni euro; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti
dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; i soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione.
Possono essere trattati come Professionali su richiesta i Clienti al dettaglio che ne facciano espressa richiesta alla Banca.
All’interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra “clienti professionali privati” individuati nell’Allegato 3 del Regolamento
Intermediari ed i “clienti professionali pubblici” individuati nel Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto,
necessitano del livello di protezione più basso allorquando l’intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione
per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono individuate all’art. 58 del Regolamento Intermediari. Sono, altresì, controparti
qualificate le imprese a cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, della Direttiva
2004/39/CE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.
Modifica della classificazione
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La Banca comunica al cliente la classificazione che viene assegnata allo stesso ai sensi dell’art. 35 del reg. Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed
integrazioni (“Cliente al dettaglio” o “Cliente Professionale”). È onere del cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla
propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare la classificazione del cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per
l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata.
La classificazione iniziale comunicata da HYPO Alpe-Adria-Bank SPA al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa della stessa
che su richiesta del Cliente.
Su iniziativa dell’intermediario
La HYPO Alpe-Adria-Bank SPA su propria iniziativa può, anche senza preventivo assenso da parte del Cliente:
- trattare come Cliente professionale o Cliente al dettaglio un Cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come Cliente al dettaglio un Cliente classificato come Cliente professionale.
Su iniziativa del Cliente
Il Cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli da HYPO Alpe-Adria-Bank SPA, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte.
Non è possibile richiedere una diversa classificazione nell’esecuzione di una o di alcune operazioni di investimento.
La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che
chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti
professionali).
In tale ambito le variazioni della classificazione su richiesta del Cliente consentite da HYPO Alpe-Adria-Bank SPA sono le seguenti:
1. da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta;
2. da Cliente professionale di diritto a Cliente al dettaglio;
3. da controparte qualificata a Cliente professionale;
4. da controparte qualificata a Cliente al dettaglio.
L’accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del Cliente è in ogni caso rimessa alla valutazione discrezionale dell’intermediario.
1. La variazione da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un Cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale Cliente professionale, in quanto, in tal
caso, il Cliente rinuncia all’applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.
Nell’ambito della valutazione che l’intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del Cliente, devono essere soddisfatti
almeno due dei seguenti requisiti:
(i) il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato (intendendosi come tali operazioni singole di importo pari o superiore a 50.000
Euro) in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
(ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
(iii) il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei
servizi previsti.
In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.
La sussistenza dei requisiti di cui sopra potrà essere acquisita inizialmente anche mediante dichiarazione resa dal Cliente.
I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:
(a) il Cliente deve comunicare per iscritto ad HYPO Alpe-Adria-Bank SPA che desidera essere trattato come Cliente professionale;
(b) la HYPO Alpe-Adria-Bank SPA, ricevuta la richiesta del Cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del Cliente e sussistenti almeno
due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il Cliente, anche mediante la consegna del presente documento, di quali sono le protezioni e i
diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
(c) il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
(d) l’intermediario comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di Cliente professionale su richiesta;
(e) l’intermediario, qualora valuti che il Cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in
materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da Cliente al dettaglio a Cliente professionale, informando prontamente il Cliente.
Qualora il Cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come Cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita
richiesta scritta all’intermediario.
2. La variazione da Cliente professionale di diritto a Cliente al dettaglio
Spetta al Cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire
correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l’intermediario in cui si stabiliscono i
servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio.
3. La variazione da controparte qualificata a Cliente professionale
La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del Cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere
trattato come un Cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell’intermediario.
4. La variazione da controparte qualificata a Cliente al dettaglio
Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un Cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e
l’intermediario concludano un accordo scritto in cui sì stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al
dettaglio.
È in ogni caso obbligo del Cliente, comunicare per iscritto ad HYPO Alpe-Adria-Bank SPA tutti i cambiamenti che potrebbero incidere sulla sua classificazione.
Nel caso di rapporti cointestati la classificazione attribuita alla cointestazione sarà sempre corrispondente alla classificazione attribuita a quello dei singoli
cointestatari che ha diritto ad un maggiore livello di protezione.
C. Informazioni sulla tutela degli strumenti finanziari e dei depositi della Clientela
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli immessi in gestione accentrata, inclusi
quelli soggetti al regime di dematerializzazione di cui al Titolo V del D. Lgs. Nr. 213 del 24/06/1998. La Banca è responsabile nei confronti dei clienti delle
somme e degli strumenti finanziari depositati presso di essa.
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Ai sensi di quanto previsto dal contratto di custodia e amministrazione titoli, HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha facoltà di custodire il deposito di strumenti
finanziari ove ritiene più opportuno in rapporto alle proprie esigenze ed altresì di trasferirlo, dandone pronto avviso al Cliente nonché di subdepositare gli
strumenti finanziari del Cliente, eventualmente anche presso subdepositari esteri, anche extracomunitari.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss
del T.U.F. e relativa normativa di attuazione.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA è autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita
comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze possono affidarne la materiale custodia a terzi.
Anche con riferimento ai titoli oggetti di subdeposito la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente ai sensi di quanto previsto dal contratto di
custodia e amministrazione titoli.
Nel caso di sottoscrizione di un contratto di custodia e amministrazione titoli, e nell’ipotesi di mora del Cliente nell’adempimento delle obbligazione poste a suo carico,
è data facoltà alla Banca di valersi dei diritti spettategli ai sensi degli art. 2761 commi 3 e 4 e 2756 commi 2 e 3 del Codice Civile realizzando direttamente o a mezzo
di altro intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati, adeguatamente correlato al credito vantato nei confronti del Cliente.
La Banca è autorizzata dal Cliente per iscritto:
– a depositare presso di sè gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di subdepositarli presso banche e/o altri organismi, italiani ed esteri, che ne
consentano la custodia e l’amministrazione accentrata;
– a depositare ogni importo liquido facente parte del patrimonio in gestione su uno o più conti bancari aperti a nome della Banca con l’indicazione che si tratta
di beni di terzi.
La responsabilità della Banca nei confronti della clientela rimane ferma anche qualora gli strumenti finanziari siano depositati o subdepositati presso terzi
previa approvazione per iscritto da parte del Cliente. Nel caso di insolvenza del terzo detentore la possibilità, per il Cliente, di rientrare in possesso del
proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario
nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Gli
strumenti finanziari di pertinenza del Cliente possono essere immessi in un “conto omnibus” aperto presso un depositario abilitato, intestato alla Banca,
unitamente agli strumenti finanziari di una pluralità di clienti. L’immissione degli strumenti di pertinenza del Cliente in un conto “omnibus” potrebbe
comportare il rischio di confusione del patrimonio del cliente rispetto a quello della Banca e degli altri clienti. Al fine di evitare tale rischio la Banca istituisce e
conserva apposite evidenze contabili degli strumenti detenuti per ciascun Cliente, con indicazione del depositario (o subdepositario) dei beni medesimi.
Poiché in caso di subdeposito presso organismi extracomunitari, il regime legale, le disposizioni di vigilanza nonché le norme di regolamento (settlement)
possono differire anche sostanzialmente rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti comunitari (soprattutto per quanto concerne le regole per l’identificazione
separata dei beni della clientela), prima di depositare gli strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al Cliente in uno stato extracomunitario la
Banca si informa sulle norme ivi vigenti e sui potenziali effetti che l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico extracomunitario può comportare sui diritti
dei Clienti e considera che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti. In particolare la Banca non deposita (o
subdeposita) i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che
svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo sussista una delle seguenti condizioni:
a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto alla Banca di depositarli presso quel soggetto;
b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato
soggetto.
Compensazione
Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca
medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Ad esclusione dei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore
ai sensi del D. Lgs. 206/2005, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti,
non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la
Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente,
sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei cointestatari.
Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano la compensazione legale e giudiziale e non può essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della Banca o del depositario. Prima di
utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente, la Banca fornisce in tempo utile al Cliente
medesimo informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Banca,
comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
D. Informazioni sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini della Clientela
Informazioni su sedi di negoziazione e caratteristiche dei negoziatori
Premessa
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha adottato tutte le misure atte a garantire il miglior risultato possibile (c.d.”Best Execution”) su base duratura delle attività di
ricezione e trasmissione d’ordini e di esecuzione di ordini per conto dei propri clienti al dettaglio e professionali.
In applicazione alla vigente normativa, la Banca ha adottato la presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari al fine di
ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile (di seguito anche “best execution”) per la propria clientela e in relazione alla totalità degli ordini
trattati dalla Banca e non in relazione ad ogni singolo ordine. La best execution è quindi da intendersi come miglior risultato possibile “atteso” e non come
miglior risultato “effettivo”. La Banca è tenuta al rispetto della strategia nei confronti dei propri clienti al dettaglio e professionali. La Banca non è tenuta al
rispetto della strategia nei confronti di clienti classificati come Controparti Qualificate che richiedano la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di
ordini per conto proprio. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l’applicazione della strategia quando operino
nell’interesse o per conto di loro clienti al dettaglio o professionali. Per il raggiungimento del “miglior risultato possibile”, la Banca tiene conto dei seguenti
fattori di esecuzione:

prezzo dello strumento finanziario;

commissioni;

altre eventuali spese che la Banca applica al Cliente;
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COPIA PER IL BANCA

liquidità del mercato di riferimento del singolo strumento finanziario - soprattutto in certe circostanze e per quegli strumenti finanziari negoziati in più
di una sede di negoziazione selezionata dalla Banca, nonché considerato il quantitativo dell’ordine, tenuto conto delle condizioni prevalenti sui singoli
mercati all’atto della ricezione degli ordini dei clienti, la Banca si adopera per assicurare ai propri clienti il miglior risultato possibile anche in termini di
velocità, di maggior probabilità di esecuzione degli ordini e di regolamento;

probabilità di esecuzione e di regolamento;

dimensioni e natura dell’ordine;

completezza dell’offerta delle diverse sedi di esecuzione;
Il “miglior risultato possibile” per i clienti è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione sopra indicati e alle sedi di esecuzione
prescelte dalla Banca, elencate di seguito per tipologia di strumenti finanziari, ossia considerando tutte le sedi di esecuzione possibili dello specifico strumento
finanziario. La Banca nell’esecuzione di un ordine considera quale fattore di esecuzione principale il corrispettivo totale (si intende la sommatoria del prezzo dello
strumento e di tutte le ulteriori voci di costo collegabili direttamente ed indirettamente all’esecuzione di un ordine quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi di
accesso al mercato e di regolamento, oneri di struttura e amministrativi, oneri fiscali e, ove previste commissioni proprie). La Banca attribuisce un’importanza relativa
ai fattori sopra riportati. A parità di “corrispettivo totale”, la Banca tiene conto nell’ordine della probabilità di esecuzione e della rapidità di esecuzione.
Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell’esecuzione dell’ordine alla strategia di esecuzione adottata.
La Strategia tiene conto anche delle caratteristiche dell’ordine, delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle caratteristiche delle
sedi di esecuzione o delle entità alle quali l’ordine può essere diretto. La Strategia si applica indifferentemente a tutta la clientela della banca, senza alcuna
distinzione tra clientela al dettaglio e clientela professionale.
Ambito di applicazione
La strategia si applica a tutti gli strumenti finanziari negoziati dalla Banca relativamente alla prestazione dei servizi di investimento. La Banca si riserva la
facoltà di rifiutare la raccolta di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari complessi, la cui distribuzione alla clientela al dettaglio è disciplinata nella
comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014. Nello specifico la Banca classifica tutti i prodotti finanziari sulla base dei criteri previsti dalla
normativa secondo livelli progressivi di complessità in 3 categorie: prodotti non complessi, prodotti complessi (c.d. Grey List) e prodotti a complessità molto
elevata (c.d. Black List). HBI non distribuisce e/o negozia prodotti finanziari di particolare complessità (c.d. Black List). Solo per i prodotti complessi
appartenenti alla “Grey List” ed esclusivamente su iniziativa del cliente (nel servizio di RTO), la Banca, verificato che il singolo prodotto finanziario risulti
coerente con un sufficiente livello di competenza del cliente per comprendere le caratteristiche del prodotto in base alle informazioni sulla conoscenza ed
esperienza raccolte tramite il questionario MiFID, può dare esecuzione all’ordine. L’eventuale rifiuto dell’ordine verrà prontamente comunicata al cliente
tramite lo stesso canale di ricezione dell’ordine. La Strategia non trova applicazione a fronte di istruzioni specifiche impartite dal cliente in merito
all’esecuzione di un proprio ordine. La Banca si atterrà scrupolosamente alle disposizioni ricevute, anche laddove queste dovessero derogare, in toto o in
parte, alla Strategia. Resta inteso che le eventuali istruzioni specifiche del cliente non sollevano la Banca dagli obblighi di esecuzione alle migliori condizioni per gli
ulteriori aspetti dell’ordine del cliente, di cui le istruzioni non trattano. L’eventuale rifiuto dell’ordine derivante dall’impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali
istruzioni specifiche verrà prontamente comunicata al cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell’ordine. Si avvisa che eventuali istruzioni specifiche impartite dal
cliente potranno pregiudicare le misure previste nella Strategia limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Nella trattazione degli ordini, la Banca applica misure che assicurino una trasmissione rapida, equa, corretta e professionale al fine di garantire la qualità di
esecuzione degli ordini stessi e nel contempo l’integrità e l’efficienza dei mercati, con soddisfazione della Strategia di Esecuzione degli Ordini e la Strategia
di Trasmissione degli Ordini della Banca. La Banca raccoglie, trasmette od esegue le disposizioni della clientela nel rispetto dell’ordine temporale con cui
pervengono non applicando alcun tipo di aggregazione negli ordini. La Banca si avvale, quale “veicolo” per l’accesso a mercati regolamentati, sistemi
multilaterali e/o ad altre sedi di esecuzione contemplate dalla Strategia, di Intermediari negoziatori, di Terze Controparti selezionate in base a requisiti di
professionalità, dotate di efficaci meccanismi in grado di consentire l’esecuzione degli ordini dei clienti presso le sedi di esecuzione prescelte. Gli
Intermediari negoziatori sono stati scelti dalla Banca in ragione della loro strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, preventivamente acquisita, che
risulta coerente con la Strategia di best execution della Banca e sulla base dei seguenti criteri: commissioni e costi applicati per la negoziazione convenienti
e trasparenti; garanzia di continuità operativa ed alto livello di efficienza; integrazione delle fasi di pre- e post trading; rapidità di esecuzione degli ordini;
numero delle sedi di esecuzione alle quali il negoziatore ha accesso in modo diretto o indiretto; tipologia di best execution adottata (stabile o dinamica);
stabilità patrimoniale, dimensione e competenze sviluppate con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari trattati.
Controparti e/o Sim negoziatrici
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA attualmente negozia i diversi strumenti finanziari tramite:

ICBPI per il mercato azionario

Banca Akros per il mercato obbligazionario.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha predisposto:

una Strategia di Esecuzione che la Banca adotta nell’esecuzione degli ordini della clientela, al fine di garantire il rispetto dell’obbligo della best
execution.

una Strategia di Trasmissione degli Ordini, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, che illustra le modalità con cui
gli ordini vengono trasmessi dalla Banca al negoziatore di riferimento (intermediario negoziatore), per il raggiungimento del miglior risultato possibile.
Ordini eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
Mediante la sottoscrizione del “Contratto di deposito e custodia, amministrazione, negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione Ordini su titoli e
strumenti finanziari, di consulenza e di collocamento di prodotti, strumenti finanziari e servizi di investimento”, con riferimento allaclausola n 2.2.della
sezione 1 il Cliente presta il proprio consenso, ai sensi della normativa applicabile, all’esecuzione degli ordini in conto proprio e/o al di fuori di mercati
regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione. Si informa inoltre, che la Banca ha fornito o fornirà ai negoziatori (intermediati negoziatori e Terze
Controparti) il proprio consenso affinché gli ordini ad essi trasmessi possano essere eseguiti al di fuori di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di
negoziazione.
Monitoraggio e revisione della Strategie di esecuzione di trasmissione degli ordini
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA monitora in via continuativa l’efficacia della propria Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, anche con l’obiettivo di
migliorare eventuali carenze riscontrate. La notifica di ogni modifica sostanziale apportata alla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini avviene
pubblicando la versione aggiornata sul sito web www.hypo-alpe-adria.it e mettendola a disposizione della Clientela presso le Agenzie ed i Negozi Finanziari
della Banca.
Strategia di Esecuzione degli Ordini
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA adotta tutte le misure ragionevoli volte all’ottenimento del miglior risultato possibile, nell’esecuzione di un ordine per i propri
clienti, tenendo in considerazione nell’ordine i seguenti fattori di esecuzione:
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
il prezzo e i costi (corrispettivo totale)

la probabilità di esecuzione

la rapidità di esecuzione e di regolamento
In particolare per HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale, composto dai fattori prezzo e costi
(commissioni o spread e spese associate all’esecuzione dell’ordine). La Banca inoltre tiene conto anche delle caratteristiche dell’ordine (dimensione e
natura) e delle caratteristiche delle sedi di esecuzione.
La Banca privilegia, ove possibile, le modalità di “esecuzione/trasmissione” degli ordini tramite dispositivi automatici in modo da eliminare la manualità nella
gestione degli stessi e, pertanto, assicurare vantaggi in termini di efficienza.
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari, Hypo Alpe-Adria-Bank SPA, ha selezionato una o più sedi di esecuzione o trading venues (mercati
regolamentati; sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); internalizzatori sistematici; market maker o altro negoziatore in conto proprio, altre
sedi equivalenti alle precedenti in un Paese extracomunitario) alle quali accede tramite gli intermediari negoziatori scelti.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha selezionato le sedi di esecuzione in base ai seguenti criteri:

liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni

costi relativi alla negoziazione ed all’accesso alle sedi di esecuzione

costi e modalità di regolamento.
La Strategia di Esecuzione degli ordini di HYPO Alpe-Adria-Bank SPA, conseguentemente, prevede:

per le azioni italiane e estere, per gli ETF, ETC e per i Certificates è stata adottata una Strategia di Esecuzione “statica” ciò è stata selezionata
un’unica sede di esecuzione ( il mercato di riferimento, cioè quello più significativo in termini di liquidità) avente caratteristiche tali da garantire in
modo duraturo la “Best Execution” avvalendosi della controparte negoziatrice selezionata ICBPI. Per azioni e Warrants ammessi alla
negoziazione sui mercati USA si utilizza una Strategia di esecuzione “dinamica”, lasciando ai Broker selezionati da ICBPI la facoltà di scegliere la
sede di esecuzione su cui indirizzare gli ordini ricevuti in base alla specifica regolamentazione in vigori negli USA.

per i Titoli di Stato italiani ed esteri, Obbligazioni emesse da organismi internazionali, Obbligazioni emesse da società non finanziarie italiane ed
estere, Obbligazioni bancarie italiane ed estere, Obbligazioni emesse da “Agencies” è stata adottata una Strategia di Esecuzione “dinamica” cioè
sono state selezionate più sedi di esecuzione raggiunte tramite il sistema SABE (Sistema Automatico di Best Execution), di proprietà di Banca
Akros, controparte negoziatrice selezionata.
Per alcune categorie di strumenti finanziari HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha la possibilità di eseguire gli ordini attraverso le controparti negoziatrici in Sedi di
Esecuzione diverse da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, fermi restando tutti gli obblighi assunti dalla banca in tema
di Best Execution.
Le controparti negoziatrici selezionate:

nell’esecuzione di un ordine su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, operano direttamente o si avvalgono di
brokers che vi partecipino, con i quali hanno concluso un accordo per l’esecuzione degli ordini

nell’esecuzione di un ordine al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, richiedono, ove disponibili, a più
market quotes di eseguire l’ordine sulla Sede di Esecuzione che assicura la Best Execution.
Le stesse modalità sono previste nella ricezione e trasmissione degli ordini relativi al servizio di gestione patrimoniale.
Sedi di Esecuzione
Le controparti negoziatrici selezionate nell’esecuzione degli ordini si possono avvalere di broker da loro individuati sulla base dei seguenti criteri:

fornitore di un servizio di direct market access rapido ed efficiente

aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli Paesi

sostenibilità di commissioni e spese richieste per l’esecuzione degli ordini

partecipante/aderente ai nuovi mercati regolamentati / sistemi multilaterali di negoziazione significativi

elevato rating e standing internazionale

affidabilità di regolamento e elevato grado di automazione.
La scelta del broker potrà essere diversa per i mercati elettronici di differenti aree geografiche.
Azioni, ETF, fondi, warrants, covered warrants, certificates e diritti attualmente ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati ed i sistemi
multilaterali di negoziazione gestiti da Borsa Italiana.
Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a., per il tramite della controparte negoziatrice ICBPI, esegue gli ordini relativi a questi strumenti finanziari sui mercati
regolamentati e sugli MTF gestiti da Borsa Italiana SpA..
Si precisa che, in applicazione del criterio del “mercato di riferimento”, gli ordini relativi ad azioni di società estere quotate su MTA International, nonché alle
azioni emesse dal Banco Santander, sono eseguiti sui rispettivi mercati nazionali.
Gli ordini che non sono immediatamente eseguibili, vengono inseriti nel book del mercato dove è trattato lo strumento finanziario oggetto dell’ordine.
Le sedi di esecuzione, raggiunte in modalità telematica/interconnessa e sulle quali si opererà con le modalità precedentemente descritte, sono:

MTA – Borsa Italiana

TAH – Borsa Italiana

AIM – Borsa Italiana

ETF plus – Borsa Italiana;

SeDeX – Borsa Italiana

MIV – Borsa Italiana
Certificates non quotati su un mercato regolamentato Italiano monolistati su EuroTLX
Le sedi di esecuzione, raggiunte in modalità telematica/interconnessa e sulle quali si opererà con le modalità precedentemente descritte, sono:

EuroTLX
Azioni, Warrants, e Diritti ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati dei Paesi Europei, del Canada e del Far East
La controparte negoziatrice selezionata impartisce ai broker selezionati istruzioni specifiche riguardo alla sede di esecuzione, scelta sulla base di criteri che
consentono di ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. La scelta effettuata è di chiedere l’esecuzione degli ordini relativi agli strumenti
finanziari di emittenti esteri sui rispettivi “mercati di riferimento”, che vengono individuati sulla base dell’ISIN code che identifica i singoli strumenti finanziari
Richieste di esecuzione su strumenti finanziari quotati su ulteriori mercati regolamentati vengono valutate di volta in volta.
Le sedi di esecuzione, raggiunte in modalità telematica/interconnessa e sulle quali si opererà (su azioni e strumenti assimilabili) con le modalità
precedentemente descritte, sono:
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
Azioni inglesi - LSE

Azioni tedesche - Xetra

Azioni tedesche non quotate su Xetra – Frankfurter Wertpapier Boerse

Azioni francesi - Euronext

Azioni olandesi – Euronext

Azioni belghe – Euronext

Azioni portoghesi – Euronext

Azioni spagnole – MCE Spagna

Azioni svizzere - Six Svizzera (SWX, Virt-X)

Azioni finlandesi – OMX Nordic Exchange

Azioni danesi – OMX Nordic Exchange

Azioni svedesi – OMX Nordic Exchange

Azioni norvegesi – OBX Oslo Bors

Azioni austriache – Wiener Boerse AG

Azioni greche – ASE Athens Stock Exchange

Azioni irlandesi – ISE Irish Stock Exchange

Azioni canadesi – TSE Toronto Stock Exchange

Azioni giapponesi – Tokyo Stock Exchange

Azioni di Hong Kong – The Stock Exchange of Hong Kong Ltd

Azioni di Singapore – Singapore Stock Exchange

Azioni australiane – Stock Exchange Sidney
Azioni, Warrants, e Diritti ammessi alla negoziazione sui mercati USA (NYSE, NASDAQ E AMEX)
La Sim negoziatrice può avvalersi di più brokers, a seconda della loro specializzazione o nell’esecuzione di particolari operazioni. Tali broker, che possono
agire come negoziatori o come internalizzatori, decidono autonomamente la sede di esecuzione su cui indirizzare gli ordini ricevuti in base alla specifica
regolamentazione in vigore negli USA, che comunque li obbliga ad eseguire gli ordini alle condizioni migliori per il cliente.
Le sedi di esecuzione, raggiunte sono:

NYSE

Nasdaq

Amex

Internalizzatori
Azioni, warrants, e diritti, non quotati su un mercato regolamentato italiano ed emessi da Banche di diritto italiano o da loro controllanti e
certificates non quotati su un mercato regolamentato italiano.
Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a., tramite la controparte negoziatrice, esegue gli ordini relativi agli strumenti finanziari non quotati direttamente con l’emittente. I
tempi e le modalità di negoziazione dipendono dal singolo emittente.
Strumenti finanziari derivati italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana
Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a. non opera sul mercato dei derivati per la clientela.
Titoli di Stato italiani ed esteri, Obbligazioni emesse da organismi internazionali, Obbligazioni emesse da società non finanziarie italiane ed
estere, Obbligazioni bancarie italiane ed estere, Obbligazioni emesse da “Agencies”.
Per l’esecuzione degli ordini su strumenti obbligazionari sopra descritti Hypo Alpe Adria Bank si avvale del sistema SABE (“Sistema Automatico per la Best
Execution”) di proprietà di Banca Akros, che è in grado di porre in competizione “sedi di esecuzione” differenti per natura, ossia:

mercati regolamentati

sistemi multilaterali di negoziazione

internalizzatori sistematici

market maker.
All’interno delle differenti tipologie di “sedi di esecuzione” indicate, HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A., in accordo con Banca Akros, ha selezionato quelle in grado di
offrire, in modo duraturo, il “miglior risultato possibile” per i clienti, raggiungibili con modalità tecnologiche efficaci sotto il profilo della gestione degli ordini e degli
eseguiti.
L’attività di esecuzione degli ordini tiene conto dei fattori di esecuzione già riportati e della loro importanza relativa e considera fattore di esecuzione
principale il corrispettivo totale,
Al momento le sedi di esecuzione selezionate risultano le seguenti:
Mercati Regolamentati:

Domestic-Mot

Euro Mot

Euronext Amsterdam

Euronext Bruxelles

Euronext Lisbon

Euronext Paris

Borse Berlin

Borse Duesseldorf

Borse Frankfurt

Borse Hamburg

Borse Hannover

Borse Muenchen

SIX Swiss Exchange
Multilateral Trading Facilities (MTF):

EuroTLX
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COPIA PER IL BANCA

Hi-Mtf Order Driven

Hi-Mtf Quote Driven

Extra MOT

MTS Prime

UBS PIN-FI

Eurnext BondMatch
Alternative Trading Systems (TSs)/ Multilateral Trading Facilities (MTFs)/Regulated Market (RMs):

Tradeweb

Reuters Transaction Services

KGC BondPoint

Bond Vision Corporate

Bond Vision Market
Market Makers reached on TSs, MTFs and RMs

Banca Akros SpA

Australia &New Zealand Banking Group Ltd

Banca IMI SpA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Banco Santander SA

Bank of America Merrill Lynch

Barclays PLC

BNP Paribas Sa

Canadian Imperial Bank of Commerce

Citigroup Inc

Commerzbank AG

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

Credit Agricole SA

Credit Suisse Group AG

Deutsche Bank AG

Erste Bank

Goldman Sachs Group Inc

HSBC Holding PLC

ING Groep NV

JP Morgan Chase & Co

Landesbank Baden-Wurttenberg

Lloyds Banking Group PLC

Mellennium Advisors LLC

Morgan Stanley

Nomura Holding In

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Scotland Group PLC

SNS Bank NV

Societe Generale SA

Toronto-Dominion Bank

UBS AG

Wells Fargo & Co

Zurcher Kantonal Bank
In presenza di particolari caratteristiche degli ordini (ad esempio in presenza di volumi o quantità nominali importanti) la controparte negoziatrice Banca Akros può
rivolgersi a market makers o ad altri internalizzatori. Il processo di best execution viene concluso con l’applicazione della proposta che esprimerà il prezzo migliore.
L’esecuzione degli ordini in questione avviene:

per i titoli quotati su un mercato regolamentato o MTF l’ordine viene dapprima processato nelle diverse trading venues e poi, se ancora non
eseguito, viene inviato al mercato regolamentato o al MTF ritenuto più affidabile ove il titolo è ammesso alle negoziazioni

per gli ordini, relativi ai titoli che non sono negoziabili in un mercato regolamentato o MTF e che non risultano eseguibili per ragioni di prezzo o di
quantità nelle sedi di esecuzione selezionate, rimangono in uno stato d’attesa. Al mutare delle condizioni sopra indicate il sistema provvede a inviare
nuovamente l’ordine alla migliore sede di esecuzione.
Obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA
I Prestiti Obbligazionari Hypo Alpe-Adria-Bank SPA sono titoli illiqudi (in conformità alla Comunicazione Consob nr. 9019104 del 2.3.2009), pertanto non
viene garantito il pronto smobilizzo entro tre giorni dal ricevimento dell’ordine.
In ogni caso l’emittente potrà riacquistare le proprie emissioni tramite negoziazioni in conto proprio. Le metodologie di pricing e la politica di spread applicati
alle proprie emissioni sono indicate nella relativa Policy di Pricing.
Ulteriori Informazioni
La Banca si riserva il diritto di utilizzare altre Sedi di Esecuzione, in particolari circostanze (per esempio la scarsa liquidità di uno strumento finanziario),
quando sia ritenuto necessario per assicurare la Best Execution, tenendo conto di fattori diversi da prezzi e costi di esecuzione, nonché di aggiungere o
rimuovere qualsiasi sede di esecuzione dalla lista.
Gli aggiornamenti dell’elenco delle Sedi di Esecuzione é messo a disposizione della Clientela attraverso il documento “Strategia di esecuzione e
trasmissione degli ordini di Hypo Alpe-Adria-Bank Spa” presso le Succursali ed i Negozi Finanziari della Banca. HYPO Alpe-Adria-Bank SPA non applica
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commissioni tali da discriminare indebitamente le diverse Sedi di Esecuzione; la scelta tra di esse, pertanto, é effettuata esclusivamente al fine di assicurare
la Best Execution ai clienti.
Istruzioni specifiche del Cliente
Nell’esecuzione degli ordini, HYPO Alpe-Adria-Bank SPA accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche impartite per iscritto dai Clienti circa
l’esecuzione di singoli ordini, evidenziando che attenendosi a tali istruzioni può essere pregiudicato l’ottenimento del “miglior risultato possibile” per il
Cliente, poiché viene impedito in tutto o in parte il rispetto dei fattori di esecuzione, o della loro importanza relativa, che vanno a determinare il “miglior
risultato possibile”, come precedentemente specificato.
Se il Cliente conferisce l’ordine con una specifica istruzione, questo viene eseguito di conseguenza, se l’istruzione specifica si riferisce solo ad una parte
dell’ordine, la Banca applica la Strategia di Esecuzione degli Ordini agli aspetti dell’ordine non coperti dall’istruzione specifica, al fine di conseguire almeno
parzialmente la Best Execution.
Il conferimento di un’istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l’impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella Strategia di
Esecuzione degli Ordini della Banca per ottenere la Best Execution sugli elementi dell’ordine coperti da istruzioni specifiche.
La Banca si riserva la facoltà di non accettare istruzioni specifiche del cliente in presenza di momenti critici di mercato quali sospensione delle quotazioni
e/o, turbativa di mercato. Inoltre, la Banca non garantisce l’esecuzione tempestiva delle istruzioni medesime allorché l’accesso alle sedi di esecuzione
individuate non sia possibile a causa di anomalie nel funzionamento della piattaforma di negoziazione o limitazione della negoziabilità (ad esempio
sospensione o limitazione della negoziabilità in corrispondenza di annunci riguardanti la situazione societaria degli emittenti).
La Strategia di Trasmissione degli Ordini
La Banca non trasmette direttamente ordini alle sedi di negoziazione, ma si avvale di soggetti negoziatori per l’esecuzione degli ordini, che sono ICBPI e Banca
Akros. HBI invia gli ordini sui strumenti finanziari a una delle due controparti e negoziazione che a loro volta li eseguano direttamente nelle sedi di esecuzione o
applicano una loro strategia di trasmissione, in sintonia con quanto stabilito con loro. Nella trasmissione degli ordini ricevuti dalla propria clientela, Hypo Alpe-AdriaBank S.p.a adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, tenuto conto:

del prezzo

dei costi

della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento

delle dimensioni e della natura dell’ordine

nonché della gerarchia dei fattori di esecuzione.
Tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli strumenti finanziari cui si applica la presente strategia e delle sedi di esecuzione su cui i diversi strumenti
finanziari sono prevalentemente negoziati, Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a. applica due diverse Strategie di Trasmissione:

per le azioni quotate sui mercati dei paesi europei, del Canada e del Far East, nonché per gli strumenti derivati trattati sui mercati esteri, è stata
adottata una Strategia di Trasmissione “statica”, cioè gli ordini vengono trasmessi alla controparte negoziatrice che seleziona i broker, impartendo
istruzioni specifiche sulle sedi di esecuzione (il mercato di riferimento) che per le loro caratteristiche possono garantire in modo duraturo la “Best
Execution”

per le azioni quotate sui mercati Usa è stata adottata una Strategia di Trasmissione “dinamica” cioè gli ordini vengono trasmessi alla controparte
negoziatrice che li inoltra ai broker selezionati, che decidono di volta in volta la sede di esecuzione che consente di ottenere il miglior risultato, in
base alle regolamentazioni vigenti su quei mercati.
Nella selezione dei broker cui vengono trasmessi gli ordini dalle controparti negoziatrici (ICBPI e Banca Akros) vengono considerati i seguenti
elementi:

commissioni e spese richieste per l’esecuzione degli ordini

accesso diretto ai mercati

probabilità di regolamento

disponibilità di un servizio di direct market access rapido, economico, efficiente e facilmente integrabile con gli applicativi di front office

massima automazione ed affidabilità in fase di regolamento delle transazioni

elevato standing internazionale.
Azioni, warrants, e diritti ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati dei paesi europei, del Canada e del Far East
Nella trasmissione degli ordini relativi a questi strumenti finanziari, la controparte negoziatrice ICBPI impartisce ai broker selezionati istruzioni specifiche
riguardo alla sede di esecuzione, scelta sulla base di criteri che consentono di ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, con l’obiettivo di
chiedere l’esecuzione degli ordini relativi agli strumenti finanziari di emittenti esteri sui rispettivi “mercati di riferimento”, che vengono individuati sulla base
dell’Isin code che identifica i singoli strumenti finanziari.
Azioni, warrants, e diritti ammessi alla negoziazione sui mercati USA (Nyse, Nadaq e Amex)
La controparte negoziatrice ICBPI trasmette gli ordini relativi a questi strumenti finanziari a broker selezionati che decidono autonomamente la sede di
esecuzione, in base alla specifica regolamentazione in vigore negli USA (che comunque li obbliga ad eseguire gli ordini alle condizioni migliori per il cliente).
Titoli di Stato italiani ed esteri, Obbligazioni emesse da organismi internazionali, Obbligazioni emesse da società non finanziarie italiane ed
estere, Obbligazioni bancarie italiane ed estere, Obbligazioni emesse da “Agencies”.
La controparte negoziatrice Banca Akros prevede la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione. Qualora Banca Akros non acceda direttamente ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, nella selezione dei broker
assume un ruolo centrale la raggiungibilità con modalità tecniche integrate al sistema SABE, che è un selezionatore ed applicatore di trading venues per
raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente.
E. Informazioni sugli incentivi
Informazioni generali sugli incentivi
Nell’ambito dei servizi di investimento offerti da HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A., diverse delle attività svolte dalla Banca nell’interesse del Cliente non sono
oggetto di addebito separato rispetto al costo complessivo del servizio.
Tra queste in particolare possono essere annoverate:

l’attività sistematica di ricerca e di aggiornamento del portafoglio prodotti messo ad disposizione della Clientela;
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




la costante assistenza nel tempo fornita al Cliente con riferimento alle sue esigenze di investimento ed ai prodotti già sottoscritti;
la formazione dei Dipendenti al fine di garantire al Cliente la presenza di personale adeguatamente qualificato;
la messa a disposizione, in qualsiasi momento, di informazioni sui prodotti e sul loro andamento;
la produzione di materiale informativo per la Clientela.
l’organizzazione di iniziative di carattere informativo per i clienti ed eventi aperti al pubblico aventi per oggetto argomenti correlati al mercati e agl
investimenti finanziari.
Per far fronte ai costi derivanti dallo svolgimento di tali attività in alcuni casi, di seguito specificati, HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. può ricevere dai partner
commerciali degli incentivi sotto forma di pagamenti di denaro o di altra natura (ad esempio attraverso la messa a disposizione di supporto tecnico,
materiale informativo, corsi di formazione, azioni commerciali).
Da questo punto di vista HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. si impegna a verificare che tali riconoscimenti non vengano in ogni caso a trovarsi in contrasto con
gli interessi della Clientela, ma siano invece impiegati per mantenere ed ulteriormente migliorare il livello qualitativo dei servizi finanziari offerti.
Inoltre, gran parte dei partner commerciali della Banca e in generale le controparti istituzionali offrono all’Area Finanza la distribuzione di report finanziari.
Tali documenti risultano tuttavia gratuiti e non sono in nessun modo vincolati al raggiungimento di volumi di negoziazione.
Con riferimento ai casi di:

sottoscrizione di quote di fondi d’investimento e SICAV

sottoscrizione di certificates

sottoscrizione di obbligazioni ordinarie emesse della banca

acquisto di titoli azionari, ETF sia italiani che esteri, titoli obbligazionari

sottoscrizione di Gestioni patrimoniali: GPM e GPF emesse dalla banca

sottoscrizione di polizze assicurative unit linked
di seguito viene fornito dettaglio degli incentivi (compensi in denaro o altri vantaggi con valore monetario), che la Banca ottiene dai propri partner
commerciali o che riconosce a terzi.
Sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento o sicav
Commissione di sottoscrizione
Al momento della sottoscrizione di quote di un fondo o di una SICAV, può essere addebitata al Cliente una commissione di sottoscrizione. Tale
commissione viene calcolata in percentuale sull’importo conferito e, nel caso in cui la stessa sia effettivamente applicata, HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A.
riceve dalla società di investimento la sua retrocessione che può arrivare dall’80% al 100%. Le commissioni di sottoscrizione previste contrattualmente
possono arrivare fino ad un massimo del 5%; il minimo è zero in quanto le commissioni di entrata sono scontabili al 100%.
Commissione di gestione (management fee)
Le società d’investimento prelevano dal patrimonio del fondo o della SICAV una commissione di gestione che – a seconda della casa di investimento e della
classe d’investimento – può variare da un minimo dello 0,10% ad un massimo del 3,30% annuo del valore delle quote.
Una parte di tale commissione viene riconosciuta ad HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. in relazione al periodo di tempo per il quale il Cliente mantiene le quote
dell’OICR nel dossier titoli aperto presso la Banca. La percentuale che può essere riconosciuta dalle società di investimento varia da un minimo di zero ad
un massimo dell’1,825% per anno.
Commissioni di uscita.
In alcuni casi, di solito quando il fondo o la SICAV non addebita al Cliente una commissione di entrata ma retrocede al collocatore un preconto, il fondo o la
Sicav può addebitare al Cliente delle commissioni di uscita che possono essere prelevate dalla società di investimento in misura variabile e decrescente
con l’aumentare del tempo di permanenza dell’investitore nel prodotto. Queste commissioni denominate anche tunnel d’uscita sono sempre esplicitate e
descritte nei documenti di offerta del fondo o della Sicav e sono commissioni che non vengono retrocesse al collocatore. Nella gamma prodotti attuale si ha
un caso di fondo comune che viene collocato in questa modalità: il cliente non paga commissioni di entrata ma ha un tunnel d’uscita, e la SGR ha diritto di
trattenere, all’atto del rimborso (anche destinato alla sottoscrizione di altri Fondi di diversa classe), una commissione sul controvalore delle quote
rimborsate, in misura decrescente in funzione della permanenza nel Fondo, come di seguito riportato: meno di un anno 3,50%, da un anno a meno di due
2,75%, da due anni a meno di tre 2,00%, da tre anni a meno di quattro 1,25% da quattro anni in poi nessuna commissione.
In caso di versamenti successivi relativi al medesimo Fondo, ai fini del calcolo della commissione di rimborso, la permanenza nel Fondo viene determinata
con riferimento ad ogni singolo versamento effettuato. Inoltre, a fronte di richieste di rimborso, la SGR procederà a rimborsare in via preliminare le quote
sottoscritte in epoca più remota.
Al collocatore, sempre in questo caso specifico, la SGR retrocede un preconto una tantum pari al 3% del patrimonio collocato.
Commissioni di over performance
In alcuni casi la società di investimento può prelevare dal patrimonio del fondo o della Sicav una commissione di over performance che viene descritta
puntualmente nella documentazione di vendita del prodotto e che non viene retrocessa al collocatore.
Obbligazioni tradizionali emesse da HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A.
La Banca effettua nell’ambito della propria attività di raccolta diretta delle emissioni obbligazionarie di tipo tradizionale (a tasso fisso, tasso variabile, tasso
step up, tasso step down, tasso misto e zero coupon).
Collocamenti obbligazionari di terzi
Nel collocamento di obbligazioni emesse da terzi, il Cliente paga delle commissioni di collocamento esplicitate nell’ambito dei documenti consegnati al
Cliente sulla base della normativa vigente. Tale commissione potrebbe essere in tutto oppure in parte oggetto di retrocessione alla Banca da parte dalla
Sim che cura il collocamento globale.
Informazioni di maggiore dettaglio sugli incentivi legati a questa tipologia di prodotto possono tuttavia essere fornite solo avuto riguardo alla specifica
emissione in considerazione dell’estrema variabilità degli stessi.
Cerificates
La Clientela può partecipare ai collocamenti dei certificates e degli strumenti finanziari quotati sul mercato Sedex, sia che siano un’emissione pubblica
oppure un’emissione “taylormade” per il nostro Istituto.
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COPIA PER IL BANCA
In entrambi i casi, il livello delle commissioni di collocamento una tantum, poste a carico del Cliente, è esplicitato nei documenti relativi all’offerta dello
strumento finanziario che gli sono consegnati. L’istituzione finanziaria emittente lo strumento può riconoscere alla Banca tale commissione anche
integralmente.
Informazioni di maggiore dettaglio sugli incentivi legati a questa tipologia di prodotto possono tuttavia essere fornite solo avuto riguardo alla specifica
emissione in considerazione dell’estrema variabilità degli stessi.
Collocamenti azionari IPO
HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. partecipa ai collocamenti azionari italiani per il tramite di una Sim.
Le commissioni di collocamento variano da società a società quotanda, avendo ogni operazione caratteristiche specifiche. È previsto che la Sim retroceda
alla Banca una percentuale delle commissioni di collocamento che può variare da un minimo del 70% ad un massimo del 100% della commissione di
collocamento.
Informazioni di maggiore dettaglio possono essere fornite solo avuto riguardo alla specifica emissione in considerazione dell’estrema variabilità degli
incentivi in oggetto.
Polizze assicurative unit linked
Commissione di sottoscrizione
Al momento della sottoscrizione di polizze assicurative unit-linked, la società di assicurazione può addebitare al cliente una commissione di sottoscrizione
denominata caricamento che riduce il valore del premio versato, sia esso unico oppure ricorrente, che può prendere varie forme e che in parte puo’ essere
ristornata ad HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. in vari modi. Nei prodotti assicurativi unit linked attualmente collocati i caricamenti possono arrivare fino al 5%
del premio pagato che può venire anche retrocesso totalmente alla Banca.
Si può avere anche il caso di prodotti assicurativi senza caricamenti che retrocedono all’istituto un preconto che può variare tra il 25% e il 40% del primo
premio del piano di assicurazione.
Inoltre, se il cliente vuole riscattare una polizza unit si potrebbe veder addebitato: nel caso di una polizza a premio unico al massimo una penalità di
riscatto decrescente che parte dal 7% del capitale investito e si riduce a zero dopo 5 anni di permanenza nella polizza, oppure nel caso di polizza a premi
ricorrenti potrebbe vedersi addebitare il 6,5% della somma premi oppure il 20% del premio ricorrente pagato. La penalità di riscatto non viene retrocessa
all’intermediario.
Commissione di gestione (management fee)
Le società di assicurazione prelevano dal patrimonio complessivo della polizza unit linked ovvero dai singoli fondi interni una commissione di gestione che
può ammontare dallo 0,20% al 2,84% per anno.
La Banca riceve sotto forma di retrocessione una parte di queste commissioni di gestione in una misura che varia da un massimo del 2,10% ad un minimo
zero all’annuo.
Gestioni Patrimoniali in fondi e sicav
La Banca offre alla propria Clientela un’insieme di linee di gestione in fondi e sicav. In tutte le linee vengono utilizzati esclusivamente strumenti che
prevedono classi MiFID compliant, privi cioè di retrocessioni da parte della società nei confronti della Banca. Ciascuna delle linee investe in una vasta
gamma di prodotti delle primarie società di investimento presenti sul mercato. Si tratta in tutti i casi di società terze che non hanno alcun legame societario
con HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A..
Il gestore può scegliere gli investimenti valutati più opportuni tra 14 case di investimento ed oltre 1.100 comparti. L’insieme delle società di investimento è
inoltre soggetto a periodico confronto ed analisi finalizzati a valutare le opportunità di allargamento della gamma di investimenti disponibili al fine di cogliere
le soluzioni e le peculiarità offerte da ognuna, venendo incontro così alle aspettative di investimento del Cliente nel rispetto del suo profilo di rischio.
Tale operatività consente al Cliente di accedere, anche mediante conferimento in gestione di somme contenute (15.000 euro), ad una amplia gamma di
opportunità di investimento selezionate da un team di esperti. Se il cliente desidera può investire nelle Gestioni Patrimoniali in fondi e sicav con la formula
del piano d’accumulo con un versamento iniziale di 15.000€ e versamenti successivi di 250€.
È inoltre diritto del Cliente ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 c. 2 del Regolamento Intermediari, fare eventuale richiesta in merito all’ottenimento di un
maggiore dettaglio rispetto all’informativa di seguito fornita.
Tale richiesta dovrà essere effettuata dal Cliente in forma scritta indirizzando la richiesta ad HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A.- Via Alpe Adria 6, 33010
Tavagnacco, Area Compliance.
Al fine di poter far fronte alla stessa il Cliente dovrà specificare le caratteristiche specifiche dell’investimento che ha effettuato o intende effettuare.
F. Informazioni sui conflitti di interessi
In linea con la Direttiva comunitaria n. 39/2004 (MiFID) Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A. ha definito una politica per la gestione dei conflitti di interesse al fine di
evitare che situazioni di conflitto di interesse possano incidere negativamente sugli interessi della clientela.
Si è in presenza di una situazione di conflitto d’interessi in tutti quei casi in cui l’interesse dell’investitore può risultare sacrificato dall’intermediario per il
perseguimento di una finalità diversa e/o ulteriore rispetto al servizio prestato, legata a un interesse economicamente apprezzabile e concreto. Il conflitto
può configurarsi non solo fra l’interesse del cliente e quello della Banca o delle società del Gruppo, ma altresì dei soggetti rilevanti, come definiti dalla
normativa di riferimento, oppure fra l’interesse del cliente e quello di un altro cliente.
Ai fini del presente documento, si intende per “soggetto rilevante” il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
i) i componenti del consiglio di amministrazione, la direzione generale, i sindaci, i soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono
trovarsi in una situazione di conflitto di interessie i dirigenti (i.e. Capi Area)dell’intermediario;
ii) i dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino
alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
iii) le persone fisiche che effettuino prestazioni di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione
di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.
I conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sussistono quando la Banca o un soggetto rilevante
o un soggetto aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto: possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno
del cliente; siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; abbiano un incentivo a
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COPIA PER IL BANCA
privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; svolgano la medesima attività del cliente; ricevano o possano ricevere da un
soggetto diverso dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o
dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
L’obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse. Il Cliente
potrà in ogni momento richiedere alla Banca maggiori informazioni in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata. La Banca fornirà tali
informazioni su supporto duraturo ovvero mediante sito Internet nei casi in cui le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, del Regolamento. Consob 16190/07
e successive modifiche siano soddisfatte.
La Banca ha adottato ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d’interesse la cui esistenza possa danneggiare gli interessi di un cliente al momento
della prestazione del servizio di gestione di portafogli, di servizi d’investimento in genere, accessori o di attività di investimento. È tenuta pertanto ad
accertare i casi di conflitto d’interesse e a definire misure atte ad evitare l’insorgere di tali conflitti.
La Banca, pertanto:
analizza i conflitti di interesse che possono insorgere con i Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento identificando la
potenzialità del pregiudizio; tale analisi viene svolta non solo per il servizio di investimento specifico prestato, ma il perimetro della verifica viene
esteso anche alla fornitura di altri servizi potenziali;
gestisce i conflitti di interesse con l’adozione di misure organizzative idonee affinché i “soggetti rilevanti”, impiegati nella prestazione dei servizi di
investimento, possano operare in modo indipendente e nell’interesse del Cliente. Le misure di gestione dei conflitti vengono adottate in base al
principio di proporzionalità e alla complessità operativa della Banca.
Mappatura dei conflitti di interesse
Per l’individuazione dei conflitti di interessi, reali e potenziali, la Banca ha tenuto conto delle seguenti ipotesi:
- la Banca o altro soggetto controllato, ottenga un profitto, o eviti una perdita, a spese del cliente a seguito di un’attività svolta da o nell’interesse della Banca;
- la Banca o altro soggetto controllato abbia un interesse nel risultato finale di un servizio fornito al cliente o di una transazione svolta per conto del
cliente, diversa dall’interesse del cliente nello stesso risultato;
- la Banca o altro soggetto controllato riceva, da una persona diversa dal cliente, emolumenti in relazione ai servizi svolti per il cliente, ulteriori rispetto
alle commissioni o alle tariffe percepite per quel servizio;
- la Banca o altro soggetto controllato svolga la stessa attività del cliente;
- la Banca o altro soggetto controllato abbia un incentivo (finanziario o di altra natura), anche nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, a
favorire l’interesse di un cliente o gruppo di clienti a danno dell’interesse di altro cliente.
I servizi e le attività di investimento che sono stati considerati nella mappatura dei conflitti di interesse sono: negoziazione conto proprio, negoziazione conto
terzi, gestione patrimoniale, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza, esecuzione ordini e custodia titoli.
Inoltre, sono state analizzate le ipotesi in cui sia possibile che si verifichi un conflitto di interessi quando la prestazione del servizio di investimento possa
riferirsi a strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca oppure da altri soggetti con cui la Banca possa avere interessi di altra natura quali: l’interesse a
sviluppare affari o rapporti commerciali oppure interesse a variare la posizione creditizia.
È stata presa in considerazione anche l’insorgenza di potenziali conflitti di interesse per quelle emissioni di strumenti finanziari effettuate da:
soggetti partecipanti al capitale sociale, in modo diretto o indiretto, con quote rilevanti;
imprese affidate in misura rilevante;
fornitori di beni e servizi strategici per la Banca;
Con riferimento alle “imprese affidate in misura rilevante”, la Banca considera come limite un importo pari al 3% del Patrimonio di Vigilanza.1
Inoltre, la Banca analizza l’insorgere di potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi siano programmi di incentivazione o bonus per un singolo strumento
finanziario, vi sia l’assegnazione di obiettivi di budget per singolo strumento o vi siano sistemi incentivanti che collegano la retribuzione dei soggetti rilevanti
ai volumi realizzati su singoli strumenti. La Banca non adotta direttamente tali politiche di incentivazione.
A titolo esemplificativo, riepilogando, le macrocategorie di conflitti di interesse che possono insorgere si riferiscono a:
conflitti di interesse connessi al medesimo servizio di investimento: ad es. preferire l’interesse di un cliente rispetto all’altro;
conflitti legati alla contestuale erogazione di due servizi di investimento: ad es. una struttura organizzativa offre contestualmente due servizi di
investimento generando per la Banca interessi opposti rispetto a quelli del Cliente;
conflitti legati alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca o da altri soggetti che pagano
alla Banca incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite;
conflitti legati a servizi di investimento collegati a strumenti di società che hanno rapporti di connessione con la Banca (partecipazione, di
fornitura, di interessi in rapporti di affari)
La mappatura dei conflitti di interessi viene rivista periodicamente con cadenza almeno annuale.
Gestione dei conflitti di interesse
La Banca adotta appropriate misure di gestione dei conflitti di interesse che:
a) consentano di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero
generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
b) definiscano le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
Al fine di garantire una congrua gestione dei conflitti di interesse, la Banca può adottare, se ritenuto opportuno ed in base al principio di proporzionalità innanzi
menzionato:
soluzioni organizzative ed operative particolari;
chiare definizioni di compiti e responsabilità;
particolari regole di condotta che i soggetti rilevanti e tutto il personale è tenuto a rispettare;
particolari misure di comportamento nell’effettuazione di operazioni personali da parte dei soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di
investimento;
Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla
qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. L’importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio
devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. Ai fini della determinazione del
patrimonio di vigilanza individuale si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. Occorre
altresì tenere conto delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare.
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predisposizione di misure operative e organizzative volte a eliminare o limitare lo scambio di informazioni sensibili tra strutture della stessa
Banca;
procedure interne e punti di controllo che permettano una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
misure che impediscano o controllino l’esercizio di servizi di investimento diversi tra loro che possano generare situazioni di conflitto;
misure che limitano l’insorgere di influenze indebite nella prestazione dei servizi di investimento.
Nel porre in essere tali iniziative, la Banca analizza la potenzialità del conflitto e la rischiosità nei confronti del Cliente.
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Registro dei conflitti di interesse
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob, Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A. ha istituito ed aggiorna, in modo regolare, un registro
nel quale vengono riportate, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o,
nel caso di un servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti. La
gestione del registro è di competenza della funzione Compliance della Banca.
Le informazioni contenute all’interno del registro aiutano a identificare e gestire efficacemente tutti i potenziali conflitti d’interesse.
G. Informazioni sugli strumenti finanziari trattati
Le tipologie di strumenti finanziari
HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. mette a disposizione dei propri Clienti, nell’ambito dei servizi offerti, i seguenti strumenti finanziari.
Azioni
Le azioni rappresentano le quote di partecipazione dei soci in una società per azioni.
Sono titoli nominativi che attribuiscono al titolare diritti a contenuto economico (attribuzione di quota dell’utile netto realizzato dalla società, sotto forma di
dividendo deliberato dall’assemblea, e di attribuzione di una quota di patrimonio netto in sede di liquidazione della società, diritto di opzione alla
sottoscrizione di azioni di nuova emissione o obbligazioni convertibili) e diritti a contenuto amministrativo, tra i quali il più importante è il diritto di voto nelle
assemblee sociali. Le principali categorie delle azioni sono: azione ordinaria, azioni privilegiate (privilegiate nella distribuzione degli utili), azioni di risparmio
(azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale)
I diritti di opzione
Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di
capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente
detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.
Obbligazioni
Le obbligazioni sono dei titoli di credito che attribuiscono al possessore il diritto a percepire un interesse periodico (cedola) e il rimborso del capitale alla
scadenza. In alcuni casi il rendimento offerto dall’obbligazione può essere legato all’andamento di un determinato indice di mercato. I parametri di
indicizzazione possono avere natura reale (inflazione), finanziaria o valutaria. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del
titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all’andamento di tassi di
mercato (obbligazioni a tasso variabile).
Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:
a) Obbligazioni corporate: nelle obbligazioni corporate l’emittente è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Il possessore
dell’obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell’importo previsto dal regolamento del prestito
più una remunerazione a titolo di interesse
b) Obbligazioni sovranazionali: sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale, la Inter American
Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali
c) Obbligazioni governative: sono obbligazioni emesse dallo Stato o da Enti Territoriali ed Enti pubblici economici che hanno la necessità di reperire
fondi al fine di finanziare i propri programmi di spesa. In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT; BTP, CCT, CTZ):
BOT - Buoni ordinari del Tesoro, sono titoli a breve termine emessi dal Tesoro per reperire i mezzi finanziari necessari a coprire il fabbisogno di cassa
della tesoreria (cioè il debito fluttuante). Sono emessi in euro con diversi tagli e non prevedono cedole di interessi ma sono emessi “sotto la pari” e alla
scadenza vengono rimborsati al valore nominale. La remunerazione per l’investitore è data dalla differenza tra il prezzo di emissione e quello di
rimborso.
CTZ - Certificati del Tesoro zero-coupon, sono titoli privi di cedola, con durata pari a 18 o 24 mesi e con taglio minimo pari a 1000 euro.
CCT - Certificati di credito del Tesoro, sono strumenti di copertura del debito pubblico costituiti da titoli al portatore o all’ordine, a medio o a lungo
termine, e forniscono un rendimento a tasso variabile che viene determinato aggiungendo uno spread (maggiorazione) fisso al tasso di rendimento dei
BOT.
CCT€ - Certificati di credito del Tesoro, sono strumenti di copertura del debito pubblico costituiti da titoli al portatore o all’ordine, a medio o a lungo
termine, e forniscono un rendimento a tasso variabile che viene determinato aggiungendo uno spread (maggiorazione) fisso al tasso Euribor 6 mesi.
BTP - Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli obbligazionari a tasso fisso a medio o lungo termine (durata da 3 a più di 30 anni). Vengono emessi dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze che con appositi decreti ne determina il taglio, la durata, il livello delle cedole e le modalità di assegnazione. Il
rendimento è legato alla cedola semestrale fissa e all’eventuale scarto di emissione (differenza tra prezzo di emissione e valore di rimborso).
BTP€i – Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione sono titoli di Stato che forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento del livello
dei prezzi; sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area Euro,
misurata dall’Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IACP) con esclusione del Tabacco.
BTP Italia – Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione italiana sono titoli di Stato che forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento
del livello dei prezzi; sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell’inflazione ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Gli investitori che vogliono conservare i Titoli dalla fase di
distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al “Premio Fedeltà” pari al 4 per mille lordo sul capitale nominale investito non rivalutato.
d) Obbligazioni convertibili: Queste obbligazioni conferiscono al possessore il diritto, esercitatile a determinate scadenze, di trasformare le proprie
obbligazioni in azioni. Il risparmiatore potrà quindi decidere, ad una certa data o in un certo periodo futuro, se convertire i titoli obbligazionari in azioni,
assumendo lo status di socio oppure attendere la scadenza del titolo e ottenere la restituzione del credito.
e) Obbligazioni strutturate: Queste obbligazioni legano il rendimento offerto all’evoluzione di alcuni parametri di mercato quali, a titolo esemplificativo, gli
indici azionari, i tassi di cambio o l’andamento dei tassi di interesse. Sotto il profilo formale, i titoli strutturati sono obbligazioni il cui rendimento presenta,
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nella maggior parte dei casi, due distinte componenti: una parte garantita ed una parte indicizzata, in forme anche complesse, alla dinamica della
variabile finanziaria di riferimento.
f) Obbligazioni subordinate : Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell’emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non
subordinate emesse dall’emittente
Pronti Contro Termine
L’operazione di pronti contro termine si realizza attraverso due compravendite contestuali, una a pronti e una a termine, del medesimo strumento
finanziario, poste in essere tra cliente e banca. In sostanza, dunque, una delle parti acquista a pronti un certo importo di titoli (acquirente a pronti, di norma
individuato nel cliente) che l’altra parte (acquirente a termine, di norma la banca) si impegna a riacquistare ad una certa data e ad un prezzo prefissato. La
remunerazione del contratto di pronti contro termine è costituita dalla differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello ricevuto a termine. Solitamente i
titoli scambiati sono obbligazioni di stato o emissioni bancarie.
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile
(SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Gli OICR armonizzati sono conformi alla direttiva comunitaria n.85/611/CEE e
successive modifiche. Con l’emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di
autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni alle quali un OICR deve uniformarsi. Gli OICR non armonizzati si intende una
particolare categoria di fondi comuni di investimenti caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi
armonizzati.
a) Fondi comuni di investimento aperti: Il fondo è un patrimonio collettivo (quindi comune), costituito con i capitali raccolti tra una pluralità di
partecipanti, ciascuno dei quali detiene un determinato numero di quote. È definito aperto in quanto i partecipanti sono liberi di investire o disinvestire
nel fondo, in ogni momento senza alcuna limitazione. In ogni momento, secondo le scelte di investimento o disinvestimento dei risparmiatori, varia il
numero degli investitori che aderisce al fondo e quindi la consistenza del patrimonio investito. Per quanto riguarda l'oggetto dell'investimento, il fondo
aperto, per rispettare il requisito del pronto disinvestimento, deve essere un fondo mobiliare nel senso che l'investimento del relativo patrimonio deve
essere effettuato in strumenti finanziari che garantiscono un'elevata liquidabilità. Il capitale raccolto dal fondo viene suddiviso in quote, il cui valore
iniziale si modifica, modificandosi il valore delle attività in cui il fondo è investito, assume un valore quotidiano che deriva dal rapporto tra la
valorizzazione delle attività del fondo ed il numero di quote in circolazione. Le quote vengono attribuite ai partecipanti in proporzione al capitale
conferito da ciascuno di essi. Le somme raccolte vengono affidate in gestione ad un gestore che ha anche il compito di curare i rapporti con i
partecipanti. Alle società di gestione fanno capo diversi fondi, ognuno dei quali ha patrimonio, denominazione, durata, ripartizione dei titoli e gestore
propri. I fondi sono quindi patrimoni autonomi, divisi in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, che vengono investiti in modo diversificato da
apposite società di gestione (SGR).
b) Società di investimento a capitale variabile: Le Sicav raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai
fondi comuni d’investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società
c) Fondi di Fondi: Sono particolari fondi di investimento che investono in altri OICR
d) ETF: Exchange Traded Fund, è una particolare tipologia di Fondo/Sicav con due peculiari caratteristiche: è negoziato in Borsa come un’azione e ha
come unico obiettivo d’investimento quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva
e) ETC: Exchange Traded Commodities sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o nelle
materie prime o in contratti derivati sulle materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante,
esattamente come il prezzo degli ETF è legato al valore dell’indice a cui fanno riferimento.
f) Hedge Funds: Si tratta di fondi che generano rendimenti non correlati con l’andamento del mercato attraverso l’utilizzo di una vasta gamma di strategie
di investimento. Essi godono della massima libertà nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di investimento.
Gli Strumenti Finanziari derivati
Il termine “derivati” indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel
futuro di un evento osservabile. L’attività, ovvero l’evento, che può essere di qualsiasi natura o genere, costituisce il “sottostante” del prodotto derivato.
a) Le opzioni: sono contratti che attribuiscono il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene
(sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price) entro una certa data.
b) Certificates: sono strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività
sottostante (azioni singole, indici, tassi di cambio, materie prime). Si distinguono in certificati senza effetto leva e con leva. Quelli senza effetto leva,
detti anche investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un’alternativa all’investimento diretto nel
sottostante. I certificate con leva, detti anche leverage cerificates, si suddividono in bull (che consentono di assumere una posizione rialzista sul
sottostante) e bear (che consentono di assumere una posizione ribassista sul sottostante).
c) Warrant: strumento finanziario derivato, generalmente quotato su mercati regolamentati, che attribuisce il diritto all’acquisto (call warrant) o alla vendita
(put warrant) di un determinato quantitativo di strumenti finanziari ad una prefissata scadenza ad un prezzo determinato.
d) Covered Warrant: sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare o
vendere un’attività sottostante a un prezzo prestabilito a una prefissata scadenza
e) Futures contratto negoziato generalmente su mercati regolamentati attraverso il quale le parti, alla scadenza concordata, si impegnano a comprare o a
vendere un certo quantitativo di strumenti finanziari, ad un prezzo prestabilito alla conclusione del contratto stesso.
Prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione
a) Polizze unit linked Si tratta di particolari contratti assicurativi, le cui prestazioni sono collegate al valore di fondi di investimento interni appositamente
costituiti dall’impresa di assicurazione o da OICR (Organismi di investimento collettivo mobiliari del risparmio) costituiti all’esterno dell’impresa. Le
prestazioni, così come i premi versati, sono di norma espressi in quote del fondo di investimento.
b) Polizze index linked: sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all’andamento di un determinato indice o di un
altro valore di riferimento.
I Prodotti complessi
Con la comunicazione n. 0097996 del 22/12/2014 la Consob è intervenuta per disciplinare la distribuzione alla clientela al dettaglio dei prodotti complessi,
ossia caratterizzati da profili di complessità tali da poter compromettere la capacità degli investitori di assumere consapevoli decisioni di investimento. La
Consob ha fornito agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione. La Banca ha
classificato tutti i prodotti finanziari secondo livelli differenti di complessità sulla base dei criteri previsti dalla normativa differenziando tra prodotti non
complessi, prodotti complessi (c.d. Grey List) e prodotti a complessità molto elevata (c.d. Black List). La Banca ha pertanto deciso di non distribuire alla
clientela al dettaglio i prodotti complessi della “Black List”, in quanto non adatti alla clientela retail. La Banca invece consente la distribuzione dei prodotti
complessi appartenenti alla c.d. “Grey List”, se il singolo prodotto finanziario risulti coerente con il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento del cliente
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stesso raccolto con il questionario Mifid. Quindi solo se il “livello di conoscenza e di competenza” del cliente è adeguato/appropriato la banca consente
l’acquisto/sottoscrizione. Prima dell’acquisto di un prodotto finanziario complesso la Banca fornisce adeguata informativa al cliente evidenziando le
particolari caratteristiche e i rischi rilevanti dello strumento.
Rischio connesso all’utilizzo del c.d. “Bail in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi
La Direttiva dell’Unione Europea n. 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), recepita con i Decreti Legislativi numero 180 e
181 del 16 novembre 2015, istituisce un regime armonizzato in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento,
prevedendo procedure di gestione delle crisi dell’intermediario finanziario che consistono anche nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella
conversione in capitale dei diritti di questi ultimi (c.d. “bail in”). Azionisti e creditori possono quindi essere coinvolti per assorbire le perdite dell’intermediario
finanziario in crisi e per ricapitalizzarlo in misura adeguata, in modo da minimizzare gli impatti sulla collettività, evitando che il costo di salvataggio gravi sui
contribuenti. In altri termini, in caso di crisi di un intermediario finanziario, l’investitore azionista o obbligazionista dello stesso intermediario potrebbe vedersi
ridurre o annullare il capitale investito e/o le cedole spettanti, data l’introduzione di limitazioni all’intervento pubblico a sostegno degli intermediari finanziari
in crisi.
Il coinvolgimento di azionisti e creditori dell’intermediario finanziario in crisi avviene secondo un ordine gerarchico, la cui logica prevede che chi investe in
strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni; pertanto, solo dopo aver esaurito tutte le risorse
della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia dei rischi per gli investitori è la seguente: 1) le azioni e gli altri strumenti di
capitale; 2) i titoli subordinati; 3) le obbligazioni e le altre passività ammissibili; 4) i depositi per l’importo eccedente i 100.000 Euro di persone fisiche e
piccole e medie imprese. Dalla procedura “bail in” rimangono esclusi: 1) i depositi fino a 100.000 Euro; 2) le passività garantite (esempio covered bond); 3) i
debiti verso i dipendenti, il fisco, gli enti previdenziali e i fornitori.
La nuova normativa è entrato in vigore dal 1° gennaio 2016 e trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse
anteriormente a quella data. Le funzioni di risoluzione sono affidate dalla legge alla Banca d’Italia. Ulteriori informazioni al riguardo sono anche pubblicate
sul sito internet della Banca d’Italia.
H. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari
I risparmiatori che investono in strumenti finanziari sono soggetti in generale a diverse tipologie di rischio, ove per rischio si intende l’incertezza che circonda
i ritorni degli investimenti stessi. Tale incertezza può riguardare l’utile atteso dell’operazione, ma anche la variazione del valore impiegato, ovvero la
possibilità che al termine dell’operazione finanziaria l’investitore incassi una cifra inferiore all’investimento iniziale. È necessario pertanto porre attenzione ai
seguenti principali fattori di rischio, tenendo presente che per ogni categoria di strumento possono presentarsi una o più tipologie di rischio.
• Rischio tasso di interesse;
• Rischio cambio;
• Rischio prezzo;
• Rischio liquidità;
• Rischio emittente;
• Rischio paese;
• Rischio controparte;
• Altri rischi generali.
Titoli di capitale e titoli di debito.
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi ditale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano
le obbligazioni ed i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli
azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire.
L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi
previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di
un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il
detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento
della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente
molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire
una parte di quanto investito.
Distinzione tra rischio specifico e rischio generico o sistematico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o
sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’eminente (rischio emittente) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la
suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella
parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il
rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale: variazioni che possono essere
identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (rischi di interesse) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse
di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita
residua di un titolo ad una cena data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo
l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.
L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione, a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di
investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate
dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad
esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o
diminuito delle commissioni previste) della quota: valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di
mercato, per il numero delle quote in circolazione.
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Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli
strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli
emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
Rischio tasso di interesse
Il rischio tasso di interesse consiste nell’eventualità che variazioni nel livello dei tassi influenzino negativamente il valore o il rendimento del proprio
investimento, e riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato, obbligazioni) e i derivati che hanno come sottostante titoli di debito o tassi di interesse.
Può essere distinto in:
• rischio di variazione del tasso: ad ogni modifica dei tassi di interesse si ha una variazione diretta della cedola degli strumenti a tasso variabile (la cui
cedola è indicizzata ai tassi di mercato, ad esempio all’euribor 3 mesi); in altre parole, se i tassi di interesse aumentano, aumenterà l’ammontare dei
flussi cedolari ricavati dall’investimento, mentre se i tassi diminuiscono, diminuirà l’ammontare delle cedole incassate.
• rischio di variazione del prezzo: ogni variazione dei tassi di interesse determina un effetto inverso sul prezzo dei titoli di debito. Infatti, se i tassi di
interesse aumentano, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi alle precedenti condizioni di mercato subiscono una perdita di valore. Viceversa, se i
tassi di interesse diminuiscono, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi alle precedenti condizioni di mercato hanno un vantaggio che si esprime in un
aumento di valore. Tale rischio è molto ridotto per gli strumenti a tasso variabile che prevedono il pagamento di interessi “variabili “ nel corso della loro
vita.
Rischio cambio
Qualora le attività finanziarie di un investitore siano espresse in una valuta diversa da quella di riferimento per l’investitore (nel nostro caso l’euro), esso è
esposto al rischio derivante dalle variazioni del tasso di cambio. Un aumento di valore della valuta dell’investimento rispetto all’euro influirebbe
positivamente sul rendimento dell’operazione, in quanto le somme rivenienti dall’operazione sarebbero convertite in un importo in euro maggiore.
Rischio prezzo
Il rischio prezzo sorge dalla possibilità di movimenti indesiderati del valore degli strumenti finanziari, e riguarda in particolare l’andamento dei corsi dei titoli azionari, dei
derivati con caratteristiche ad essi assimilabili (Covered Warrant, Warrant, Certificates, Futures su indici azionari) e degli strumenti di risparmio gestito.
Rischio liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende, in primo
luogo, dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei
titoli non trattati su detti mercati, Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati
sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Il rischio di liquidità fa riferimento a quelle situazioni in cui il detentore di
strumenti finanziari potrebbe trovarsi nell’impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente (o, per strumenti che prevedano una
durata contrattuale, prima della sua naturale scadenza) a meno di accettare che l’eventuale vendita avvenga ad un prezzo non conveniente, che potrebbe
anche essere inferiore al prezzo di acquisto, causando così delle perdite in conto capitale. Pertanto, prima di effettuare l’investimento, il risparmiatore deve
avere ben presente le proprie esigenze future di liquidità in modo che siano in linea con le caratteristiche degli strumenti finanziari interessati e dei mercati
in cui sono scambiati. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati ai quali sia difficile accedere, perché aventi sede in
Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore la difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
Rischio emittente
Il rischio emittente riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato e obbligazioni) e fa riferimento all’incapacità del debitore di soddisfare i propri impegni
contrattuali, ovvero di pagare le cedole maturate o di rimborsare il capitale a scadenza. Rappresenta quindi una particolare accezione di rischio di credito.
Quanto maggiore è la rischiosità attribuita all’emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l’emittente dovrà corrispondere a fronte dei propri strumenti
di debito. Uno strumento utile per valutare il rischio emittente di un’obbligazione è l’eventuale presenza del rating assegnato al titolo o alla società debitrice
da specifiche agenzie, quali ad esempio Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch. Il rating rappresenta un “voto” attribuito da apposite società e rappresenta
l’affidabilità creditizia dell’emittente. Per attribuire il rating vengono osservate numerose variabili: per i Titoli di Stato si considerano il deficit di bilancio, il
livello della spesa pubblica e della produzione interna, nonché lo stato della bilancia dei pagamenti; per le obbligazioni emesse da soggetti privati si
osservano la natura dell’attività, il grado di diversificazione ed internazionalizzazione dell’azienda, la sua posizione competitiva, il tasso di crescita del
business, le caratteristiche dei settori in cui la stessa opera, la situazione finanziaria e la capacità del management. I rating assegnati da tali società sono
codificati in una scala di valori, in cui è possibile individuare i livelli considerati di qualità adeguata, che prendono il nome di Investment Grade. Ad esempio,
nella scala adottata da Standard & Poor’s, gli emittenti di più alto livello sono classificati come AAA, mentre sono Investment Grade tutti i soggetti classificati
da AAA a BBB-. I soggetti con livelli inferiori sono chiamati High Yield (in questo caso gli investimenti sono da considerarsi più speculativi). Quindi, il rischio
emittente è particolarmente basso nel caso di titoli di Stato di paesi Investment Grade e di obbligazioni emesse da Organismi Sovranazionali (quali ad esempio Bei,
Birs, Council of Europe, World bank, ecc.), ed è ridotto per le altre obbligazioni Investment Grade. Durante la vita del titolo, un peggioramento della situazione
finanziaria dell’emittente o del rating può comportare una diminuzione del prezzo del titolo.
Rischio paese
Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare gli impegni finanziari assunti dai propri
residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per altre tipologie di eventi (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali,
ecc.). Rientrano nella categoria rischio paese anche le eventualità di espropri, nazionalizzazioni, confische, moratorie e altre misure che il governo locale
decide di intraprendere anche a danno delle aziende estere o partecipate dall'estero e dei loro beni. Un indicatore del rischio paese è il rating del paese
dell’emittente, nel caso di titoli di debito (vedi il rischio emittente). In particolare il rischio paese sarà più contenuto per investimenti in paesi con rating
Investment Grade e, in generale, nei paesi dell’area OCSE, mentre sarà più elevato per gli strumenti finanziari dei paesi emergenti.
Rischio controparte
È il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della
transazione stessa. Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una potenziale perdita se, al momento del manifestarsi
dell’insolvenza della controparte, le transazioni poste in essere con essa hanno un valore positivo, o se è pregiudicato lo scambio di pagamenti o strumenti
finanziari (o merci) contro pagamenti. È tipicamente presente nei contratti derivati non quotati.
Altri rischi generali
Sono quei rischi riconducibili a eventi quali:
- Insolvenza dell'intermediario
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare
nel caso d’insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da
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particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza,
vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
- Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno
dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che
tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali,
potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.
Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre
considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni
vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento
a tali operazioni.
- Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini
(order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti
possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti
direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o
dai mercati.
- Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su
mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o
risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta
contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile
liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento
finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di
effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
- Evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina delle crisi bancarie
Ogni banca come emittente è soggetta ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte
(in particolare, Banca d’Italia e BCE). Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui
aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di
investimento (Bank Recovery and Resolution Directive o “BRRD”, o “Direttiva”), nonché i D.Lgs. 180/2015 e 181/2015 (i "Decreti") pubblicati in Gazzetta
Ufficiale il 16/11/2015 che definiscono un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, nonché ulteriori
disposizioni emanate dalla Consob sul tema. Tra gli aspetti innovativi si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte
alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di
garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi
per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore
subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla
direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono
trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per
la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bailin”, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle
obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno
richiedere l’utilizzo del Fondo di risoluzione unico, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. Le disposizioni in tema di
risoluzione delle crisi bancarie sono entrate in vigore in data 16 novembre 2015 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti. Le disposizioni
relative allo strumento del bail-in entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Si segnala altresì che le disposizioni in materia di riduzione o
conversione di strumenti di capitale e di bail-in potranno essere applicate dall’Autorità anche agli strumenti finanziari emessi prima del 1° gennaio 2016.
La rischiosità propria degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro
complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado
di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non
adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio
dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione
patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo. Si illustrano di
seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
I futures
L’effetto “leva”
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei
contratti e ciò produce il cosi detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto
proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato
inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i
movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori, con breve preavviso, al fine di mantenere aperta la
propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere
liquidata in perdita e l’investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
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Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari
condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali
le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il
funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal
caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio, più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può
mantenere la posizione fino a scadenza od effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della
scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se
l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni
concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato
fosse molto distante dal prezzo al quale risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money) deve considerare che la possibilità che l’esercizio
dell’opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio
ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il
prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di
mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano” il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione
in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures il venditore assumerà una
posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta
detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici od altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Termini e condizioni contrattuali
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare
attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con
riferimento alle opzioni, alle date di scadenza ed alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con
decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house, al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di
prezzo anomali, c.d. circuit-breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le
posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni
normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures
sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse, L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe
rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’euro) potrebbero essere
condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati
Gli swaps
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in
diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare
una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali
tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al
più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al
contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è normalmente nullo ma esso può
assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto
l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla
determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di
garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida
patrimonialmente poiché, nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore, esso potrà essere effettivamente percepito solo se la
controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa ed accertarsi che
l’intermediano risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione
del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
I. Policy Titoli illiquidi
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA, al fine di garantire la miglior tutela alla propria clientela:
ha suddiviso i prodotti finanziari collocati in liquidi o illiquidi. Non adotta l’opzione di parzialmente liquidi;
i prodotti finanziari che l’Istituto definisce come illiquidi vengono collocati in regime di adeguatezza, dove, tra l’altro, l’holding period del Cliente
assume autonomo rilievo ai fini della valutazione di adeguatezza.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha definito le proprie emissioni obbligazionarie e le polizze unit linked (ramo III) di compagnie assicurative terze collocate
prodotti finanziari illiquidi. Pertanto, HYPO Alpe-Adria-Bank SPA colloca tali prodotti finanziari nel rispetto della normativa di riferimento rappresentata dalla
Comunicazione Consob nr. 9019104 del 2.3.09 e recependo integralmente i dettati della Circolare Abi nr. 39 del 7.8.09 relativi ai doveri di comportarsi con
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correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, normati dalla Comunicazione Consob indicata.
Policy processo formazione dei prezzi dei prestiti obbligazionari emessi dall’Istituto
La Hypo Alpe-Adria-Bank SPA ha stabilito che le proprie emissioni obbligazionarie sono prodotti finanziari illiquidi e pertanto il cliente acquirente potrebbe
trovare difficoltà nel momento dello smobilizzo e incertezza nelle tempistiche di realizzo.
Il rischio della illiquidità è segnalato nel Prospetto di Base nella sezione relativa ai Fattori di Rischio e in ogni singola Condizione Definitiva dei Prestiti
Obbligazionari. Nel caso di impossibilità a dar corso all’operazione di vendita, l’investitore manterrà il possesso del prestito obbligazionario fino alla
scadenza naturale dello stesso, quando ne otterrà il rimborso previsto. La Banca provvede, tramite il Prospetto Base e la documentazione dei singoli prestiti
obbligazionari e mediante la presente Documentazione ad informare la Clientela in modo trasparente del rischio di liquidità dei titoli obbligazionari. I
documenti sopra menzionati sono presenti nel sito internet dell’emittente e presso la sede delle Agenzie.
La Hypo Alpe-Adria-Bank SPA ha la facoltà di negoziare le proprie emissioni in un paniere di compravendita, tramite il portafoglio di proprietà.
Nel processo di formazione dei prezzi, la Banca sia per il mercato primario che per quello secondario, utilizza una metologia che tiene conto di una serie di
input, coerenti con il grado di complessità dello strumento, quali, ad esempio, la curva dei tassi, gli spread creditizi, valutazione del sottostante, volatilità.
- Spread di Credito: questo differenziale riassume il rischio emittente che l’investitore si assume acquistando le emissioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA ed è
applicato sull’intera curva dei rendimenti. Lo spread viene determinato tenendo conto di diversi fattori, quali ad esempio le politiche commerciali di raccolta
fondi, le condizioni offerte sul mercato di riferimento da operatori dello stesso settore, nonché dalla situazione generale del mercato obbligazionario.
- Spread Bid- Ask: il differenziale massimo applicabile tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita viene definito all’interno del Prospetto di Base, nella sezione relativa ai
Fattori di Rischio. Attualmente questo livello è fissato nella misura massima dell’1% e pertanto il livello di markup pertanto non potrà esser superiore all’ 1,00%.
- Mercato primario: Il livello di markup, nella fase del mercato primario per la tipologia di strumenti finanziari sopraelencati, applicato è nullo (0%).
- Mercato secondario: quotidianamente la Banca calcola i prezzi aggiornati bid e ask dei singoli prestiti obbligazionari il cui periodo di collocamento si è
concluso. Per prezzare le singole emissioni sono state create nel software Skipper 5 liste di titoli: obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA a tasso
fisso, obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA a tasso step up, obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA a tasso variabile, obbligazioni Hypo AlpeAdria-Bank SPA a tasso variabile cedola trimestrale e obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA zero coupon. Ogni lista contiene le emissioni con le
stesse caratteristiche e viene aggiornata periodicamente tramite l’inserimento delle nuove emissioni in collocamento. Il programma Skipper permette
di caricare una curva dei rendimenti sempre aggiornata: la fonte dati di cui si avvale l’Istituto è l’infoprovider Bloomberg. La Banca determina il
prezzo delle obbligazioni tenendo conto delle condizioni di mercato definite sulla base delle curve dei tassi Euribor ed Eurirs di corrispondente durata
residua. Per il calcolo del prezzo teorico viene utilizzata la metodologia dell’Asset Swap che consente di scambiare i flussi relativi al titolo da
analizzare con corrispondenti flussi variabili determinati dal mercato al momento dell’operazione. L’informazione di partenza è la curva Swap Euro
contro Euribor 6 mesi: questa viene “bootstrappata” (metodo di interpolazione con il quale si determinano i rendimenti dei punti della curva relative a
scadenze intermedie) per ottenere la corrispondente curva Zero Coupon di riferimento, comunemente definita Zerocurve, che si utilizzerà per
attualizzare ciascun flusso ed il rimborso al corrispondente tasso. Il prezzo teorico si determina confrontando i flussi delle due “gambe”(fissa e
variabile), applicando alla gamba variabile la base spread impostata. Alla precedente curva viene sommato lo spread di Credito determinato dalla
Banca. Il prezzo teorico così calcolato corrisponde al prezzo ask (prezzo di acquisto per il cliente). Per la determinazione del prezzo bid (prezzo di
vendita per il cliente) viene sottratto il valore dello spread bid-ask. I prezzi delle Obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA sono validi per tutte le
tipologie di clientela e non si differenziano per l’importo negoziato. I prezzi calcolati alla mattina si intendono validi per tutta la giornata di
negoziazione. Relativamente alla consistenza titoli di fine trimestre (o a diversa scadenza, se richiesta dal cliente) si valorizza il Prestito
Obbligazionario Hypo Alpe-Adria-Bank SPA al prezzo bid dell’ultimo giorno lavorativo precedente.
Schede prodotto: La definizione di prodotto finanziario illiquido per i Prestiti Obbligazionari Hypo Alpe-Adria-Bank SPA obbliga il collocatore (Hypo AlpeAdria-Bank SPA) a predisporre e consegnare alla clientela la scheda prodotto del singolo Prestito Obbligazionario. La scheda prodotto ha le seguenti
informazioni: (1) Scomposizione della struttura del prezzo all’emissione, con l’indicazione delle commissioni ove previste; (2) Valore prevedibile di
smobilizzo al termine del collocamento; (3) Quotazione / Negoziazione mercato secondario; (4) Modalità di smobilizzo, descrizione delle modalità e dei
tempi per lo smobilizzo con esplicita indicazione in caso la possibilità di smobilizzo sia costituita pressoché unicamente dallo stesso intermediario emittente;
(5) Eventuale differenziale di quotazione bid-ask; (6) Confronto con prodotti semplici, noti, liquidi e a basso rischio di analoga durata
Policy relativa alle polizze assicurative unit linked illiquide collocate da Hypo Alpe-Adria-Bank Spa
Hypo Alpe-Adria-Bank SPA considera prodotti finanziari illiquidi tutte le polizze unit linked di compagnie assicurative terze collocate.
Relativamente all’holding period, posto che tutte le polizze unit collocate da Hypo Alpe-Adria-Bank SPA vengono considerate illiquide devono essere collocate con il
regime dell'adeguatezza Consob di cui alla Comunicazione Consob N° 9019104 del 02/03/2009 dove, pertanto, l’holding periodo del Cliente non deve essere
superiore a quello della polizza collocata pena la non adeguatezza dell’operazione di collocamento e, quindi, la sua impossibilità di esecuzione. In dettaglio, esaminando i
Prospetti d'offerta delle compagnie assicurative detentrici delle unit linked collocate, si recepisce l’holding period dei singoli prodotti, indicato dalla Compagnia.
Trasparenza ex-ante
Relativamente alle polizze assicurativo-finanziarie gli intermediari assolvono agli obblighi di informativa ex ante tramite la consegna della scheda sintetica
del prospetto informativo predisposta dall’impresa assicurativa.
Essa è disciplinata in modo tale da dare chiara evidenza:
 della esistenza o meno di limitazioni temporali alla facoltà di riscatto anticipato, nonché di eventuali penalizzazioni;
 della incidenza delle diverse componenti di costo sul capitale investito riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale consigliato;
 dell’orizzonte temporale consigliato al potenziale investitore tenuto conto anche del grado di rischio e della struttura dei costi;
 della struttura dell’investimento, ivi compresa la eventuale componente derivativa, ed i criteri per la determinazione del relativo valore;
 degli scenari probabilistici di rendimento nel caso delle polizze unit e index linked dalla struttura complessa.
Hypo Alpe-Adria-Bank SPA ha normato nelle sue procedure che al Cliente, in fase di collocamento delle polizze assicurative, l’addetto di agenzia consegni
la documentazione legale d’offerta tempo per tempo obbligatoria, in questo caso la Scheda Sintetica.
Trasparenza ex-post
L’intermediario non è tenuto ad un dovere di rendicontazione periodica che invece ricade sulla Compagnia Emittente la polizza.
Le compagnie attualmente collocate da Hypo Alpe-Adria-Bank SPA spediscono al domicilio del contraente la rendicontazione di legge che si concretizza in:
- la conferma dell’operazione al Cliente successivamente al perfezionamento in polizza della proposta (caso di versamenti iniziali, aggiuntivi e switch) .
- In caso di riscatto parziale/totale la compagnia comunica per iscritto il valore del riscatto.
Annualmente la compagnia invia al domicilio del Contraente un estratto conto con l’indicazione delle seguenti informazioni: i) numero delle quote assegnate
e del relativo controvalore ad inizio anno; ii) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno e del relativo numero e controvalore delle quote
assegnate; iii) numero delle quote complessivamente possedute alla fine dell’anno.
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J. Trattazione dei reclami
Il contratto sarà regolato dalla legge italiana.
Sono fatte salve, se ed in quanto applicabili, le disposizioni inderogabili del Codice del Consumo; non producono effetto pertanto le clausole del contratto e
relativi allegati che possano essere ritenute in contrasto con la suddetta disciplina.
Per qualunque controversia che potesse insorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto, quando il Cliente non sia consumatore, ai sensi del
Codice del Consumo il foro esclusivamente competente per le azioni promosse dai Cliente è quello di Udine. La Banca ha invece la facoltà di agire nei
confronti del Cliente - oltre che in uno dei fori competenti ai sensi del Codice di Procedura Civile - anche nel foro nella cui giurisdizione si trova la
dipendenza della Banca presso la quale si è costituito il rapporto, in quello nella cui giurisdizione si trova la Direzione Generale della Banca stessa, nonché
in quello nella cui giurisdizione si trova una dipendenza della Banca sussistente al momento dell’apertura del rapporto con il Cliente. Qualora il Cliente
rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, per qualunque controversia è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria
individuata in base al Codice del Consumo.
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, il Cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previste nei successivi commi del presente articolo.
Il Cliente può altresì presentare un reclamo indirizzandolo all’unità organizzativa di seguito indicata: Hypo Alpe-Adria-Bank SPA Ufficio Reclami, Via Alpe Adria 6
33010 TAVAGNACCO (UD), [email protected]. I reclami dovranno essere inviati alla Banca per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o in via informatica ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, con rilascio di apposita ricevuta. Gli estremi del reclamo sono
annotati in un apposito registro gestito dall’Ufficio Reclami. Al reclamo sarà fornito riscontro entro 90 giorni dal ricevimento dello stesso.
Qualora la Banca non risponda al Cliente nei termini sopra indicati, oppure la risposta fornita non incontri la soddisfazione del Cliente o qualora all’accoglimento del
reclamo non sia stata data attuazione dalla Banca, il Cliente potrà presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito con Delibera Consob n.
19602 del 4 maggio 2016, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 8 ottobre 2007 o rivolgersi al
Conciliatore BancarioFinanziario, al seguente indirizzo: Via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 ROMA - http://www.conciliatorebancario.it/ - Tel. 06/674821 - Fax:
06/67482250 - E-mail: [email protected]. Presso il Conciliatore BancarioFinanziario è possibile usufruire dei seguenti servizi: 1) Mediazione (modo
per risolvere una controversia affidando ad un professionista indipendente e imparziale, il mediatore, il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti); 2)
Ombudsman-Giurì Bancario (organismo collegiale di giudizio alternativo all’autorità giudiziaria ordinaria, cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le
controversie con le banche in materia di servizi di investimento); 3) Arbitrato (procedura diretta a concludere una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui
viene affidato il compito di giudicare).
.
Presso la CONSOB è stata inoltre istituita la Camera di Conciliazione ed Arbitrato, che può essere adita per la risoluzione di controversie insorte circa l’adempimento
degli obblighi di correttezza e trasparenza stabiliti dal TUF. L’adesione a tali strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie avviene su base volontaria e
prevede che sia stato previamente presentato reclamo all’intermediario, cui sia stata fornita espressa risposta oppure sia decorso il termine previsto all’intermediario
per la trattazione del reclamo senza che l’investitore abbia ottenuto risposta. Riferimenti e maggiori informazioni sul funzionamento di questo sistema sono disponibili
sul sito della CONSOB: www.consob.it.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui gli strumenti di risoluzione alternativa non abbiano permesso il raggiungimento di un accordo.
K. Agenzie - Indirizzi
Città
Tavagnacco
Udine
Udine
Pordenone
Trieste
Treviso
Conegliano
Vicenza
Schio
Arzignano
Brescia
Brescia
Lumezzane
Rovato
Erba
Gallarate
Monza
Verona
Rovigo
Padova
Modena
Bergamo
Montebelluna
Manzano (Ud)
Villorba (TV)
Varese
Indirizzo
Via Alpe Adria,4
Viale Venezia, 100
Piazza Matteotti, 21
Piazzetta dei Domenicani, 10/11
Corso Italia,2
Via Martiri della Libertà, 32
Viale Italia, 90
Viale Verona, 101
Via Lago di Garda, 26
Via General Cadorna, 30
Via Triumplina, 76
Piazza della Vittoria, 5
Via Garibaldi, 26
Via Franciacorta, 88
Via Volta, 8
Piazza Buffoni, 3
Viale Vittorio Veneto - Ang. Via Biancamano
Corso Porta Nuova 127
Via delle Pace, 95-97
Via Venezia, 91
Via Emilia Ovest, 710
Viale Papa Giovanni XXIII, 38
Piazza Marconi, 5
Via IV Novembre,14
Via della Repubblica, 40
Via Bernascone, 18
cap
33010
33100
33100
33170
34121
31100
31015
36100
36015
36071
25124
20063
25065
25038
22036
21013
20052
37100
45100
35129
41100
24100
31044
33044
31020
21100
telefono
0432/1922800
0432/1922900
0432/585911
0434/525911
040/6726411
0422/214411
0438/456311
0444/392911
0445/634211
0444/470811
030/3719611
030/8357811
030/8377600
030/7724311
031/6120811
0331/285311
039/2732911
045/8166711
0425/396811
049/7910611
059/883211
035/2287111
0423/291511
0432/748711
0422/250111
0332/1768211
fax
0432/1922890
0432/1922990
0432/585970
0434/525970
040/6726470
0422/214470
0438/456380
0444/392920
0445/634270
0444/470870
030/3719680
030/8357870
030/8377690
030/7724370
031/6120870
0331/285370
039/2732970
045/8166770
0425/396870
049/7910670
059/8832270
035/2287170
0423/291570
0432/748770
0422/250130
0332/1768270
L. Aggiornamenti
La versione aggiornata della presente Informativa è disponibile sul sito internet della Banca all’indirizzo www.hypo-alpe-adria.it ed è disponibile presso le
Agenzie della Banca.
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Versione 11/08/2016
COPIA PER IL BANCA
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Versione 11/08/2016
COPIA PER IL BANCA
FIRMA DEL CLIENTE PER AVVENUTA RICEZIONE E PRESA VISIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA, NONCHE’ PER PRESTAZIONE DEL
CONSENSO, OVE NECESSARIO
Luogo e data
Firma Intestatario 1
Firma Intestatario 2
Firma Intestatario 3
Firma Intestatario 4
Anche ai fini della valutazione del/i richiedente/i per gli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs 21/11/2007 nr. 231 e successive integrazioni/modificazioni,
dichiaro di aver identificato il/i firmatario/i del presente modulo e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza.
Visto per conferma autenticità/validità delle firme
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Versione 11/08/2016
Dati del dipendente
Visto conferma Agenzia
COPIA PER IL BANCA
Informativa per la Clientela
sulla Direttiva UE sui mercati di
strumenti finanziari (MiFID)
A.
Informazioni sulla società _____________________________________________________ 4
Modalità e lingua di comunicazione _______________________________________________________4
Licenza bancaria e autorità di vigilanza competenti ____________________________________________4
Informazioni sulla tutela dei depositi – risarcimenti agli investitori ____________________________________4
Tipologia, frequenza e scadenze dei rendiconti _______________________________________________4
Informativa relativa ai servizi offerti _______________________________________________________5
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto ed all’esecuzione del contratto _______________________6
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto in caso di commercializzazione fuori dai locali commerciali di servizi
d’investimento ____________________________________________________________________6
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto in caso di commercializzazione a distanza di servizi di investimento
ai Consumatori ____________________________________________________________________6
Informazioni su costi e oneri connessi ai servizi di investimento offerti dalla Banca ________________________7
B.
Informazioni sulla classificazione della Clientela __________________________________ 7
Definizione delle categorie di Clientela e tutele accordate ________________________________________7
Modifica della classificazione ___________________________________________________________7
C. Informazioni sulla tutela degli strumenti finanziari e dei depositi della Clientela ___________ 8
D. Informazioni sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini della Clientela
Informazioni su sedi di negoziazione e caratteristiche dei negoziatori ______________________ 9
Premessa: _______________________________________________________________________9
Strategia di Esecuzione degli Ordini _____________________________________________________10
Obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA __________________________________________________13
Ulteriori Informazioni _______________________________________________________________13
Istruzioni specifiche del Cliente ________________________________________________________14
La Strategia di Trasmissione degli Ordini __________________________________________________14
E. Informazioni sugli incentivi _______________________________________________________ 14
F. Informazioni sui conflitti di interessi _______________________________________________ 16
Mappatura dei conflitti di interesse ______________________________________________________17
Gestione dei conflitti di interesse _______________________________________________________17
Registro dei conflitti di interesse ________________________________________________________18
Le informazioni contenute all’interno del registro aiutano a identificare e gestire
efficacemente tutti i potenziali conflitti d’interesse. _____________________________________ 18
G. Informazioni sugli strumenti finanziari trattati _______________________________________ 18
Le tipologie di strumenti finanziari _______________________________________________________18
H. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari _____________________________________ 20
L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo. ___________________20
La rischiosità propria degli investimenti in strumenti finanziari derivati ________________________________22
I. Policy Titoli illiquidi ______________________________________________________________ 23
Policy processo formazione dei prezzi dei prestiti obbligazionari emessi dall’Istituto ______________________24
Policy relativa alle polizze assicurative unit linked illiquide collocate da Hypo Alpe-Adria-Bank Spa ____________24
J. Trattazione dei reclami __________________________________________________________ 25
K. Agenzie - Indirizzi_______________________________________________________________ 25
L. Aggiornamenti _________________________________________________________________ 25
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Versione Agosto 2016
COPIA PER IL CLIENTE
Ciò che dovrebbe sapere su MiFID
Gentile Cliente,
In seguito al recepimento in Italia della Direttiva comunitaria n.2004/39/CE relativa ai “Mercati degli strumenti finanziari” (c.d. “MiFID” - Market in Financial
Instruments Directive), con il 1° novembre 2007 è entrata in vigore una nuova normativa in tema di servizi di investimento.
Si tratta di una disciplina volta a migliorare la tutela degli investitori in Europa. L’obiettivo è di accrescere la trasparenza del mercato e di armonizzare a
livello europeo la regolamentazione di vigilanza per quanto concerne la prestazione di servizi di investimento.
Queste nuove regole hanno valore in tutta Europa per tutte le banche e gli intermediari finanziari operanti in tale ambito. Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.
accoglie con favore e sostiene questa iniziativa, in quanto rende obbligatori, per tutti gli intermediari, standard che in molti casi erano già prassi della nostra
Banca.
Nell’allegata Informativa abbiamo riassunto per Lei i passaggi fondamentali connessi all’applicazione da parte nostra della nuova normativa. Le
rammentiamo tuttavia che, un’informativa non può mai sostituire un colloquio personale. Un nostro Dipendente è a Sua disposizione per rispondere a tutte
le Sue domande.
Cordiali saluti
HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA
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Versione Agosto 2016
COPIA PER IL CLIENTE
A. Informazioni sulla società
Ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 29 e successivi del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob nr. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito
indicato come Regolamento Intermediari) con il presente documento Le forniamo le seguenti informazioni sulla nostra società e sui nostri servizi.
Si provvede a consegnare al Cliente copia della presente informativa in tempo utile prima che lo stesso sia vincolato dal relativo contratto.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA
Sede amministrativa: Direzione Generale: Via Alpe Adria, 6 – 33010 Tavagnacco (Italia)
Sede Legale: Via Marinoni, 55 – 33100 Udine (Italia)
Capogruppo del Gruppo Hypo Alpe Adria Bank
Iscritta all'Albo delle Banche n°5362
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - ABI 3011
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di HBI-Bundesholding AG - Vienna (Austria)
Tel. +39 0432 537211
Fax +39 0432 538551
[email protected]
Modalità e lingua di comunicazione
Lei può comunicare con noi di persona, telefonicamente o per iscritto in lingua italiana. Gli ordini della Clientela possono essere trasmessi in lingua italiana
di persona, via telefono e tramite internet attraverso la sottoscrizione del contratto di trading on line. Per gli ordini tramite internet e via telefono è prevista la
sottoscrizione di accordi specifici che ne regolano il servizio.
Licenza bancaria e autorità di vigilanza competenti
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA è intermediario autorizzato all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento ai sensi dell’art. 1 del T.U.F. in quanto iscritta
all’Albo delle Banche con autorizzazione della Banca d’Italia nr. 5362 del 17 dicembre 1997, ed autorizzata allo svolgimento di tutte le attività di cui all’art.1
comma 3 del D. Lgs. 23/07/1996 nr. 415.
In quanto tale esercente attività bancaria, HYPO Alpe-Adria-Bank SPA. è soggetta alla Vigilanza della Banca d’Italia con sede a Roma in via Nazionale 91.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA è inoltre iscritta al Registro unico degli Intermediari Assicurativi, nella sezione D, con iscrizione nr. D000055915 del 11/05/2007
e in quanto tale soggetta alla Vigilanza dell’IVASS con sede a Roma in via del Quirinale 21.
Informazioni sulla tutela dei depositi – risarcimenti agli investitori
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA aderisce al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, istituito ai sensi della Direttiva n. 94/19 CE e successive modifiche,
recepita in Italia con D.L. del 4 Dic 1996 n° 659.
Lo statuto di detto Fondo esclude dalla copertura i depositi al portatore. Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto dello stesso, i
depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed
extracomunitarie consorziate; inoltre comprende nella protezione offerta ai depositanti di un istituto che venga a trovarsi in situazione di liquidazione coatta
amministrativa anche i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma,
nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.
Lo Statuto del Fondo prevede un livello massimo di garanzia di 100.000 euro per singolo depositante.
La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli Intermediari aderenti. Ulteriori informazioni
sulla tutela offerta dal Fondo sono reperibili all’indirizzo internet www.fitd.it e possono essere fornite dalla Banca su richiesta del Cliente.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA aderisce inoltre al Fondo Nazionale di garanzia istituito ai sensi dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n.1, che indennizza gli
investitori per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo
derivanti dalla prestazione di servizi di investimento che si trovino in situazione di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo.
A norma dell’art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo
complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale,
fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.
Ulteriori informazioni sulla tutela offerta dal Fondo sono reperibili all’indirizzo internet www.fondonazionaledigaranzia.it e possono essere fornite dalla Banca
su richiesta del Cliente.
Tipologia, frequenza e scadenze dei rendiconti
Ai sensi degli art. 53 - 56 del Regolamento Intermediari per i servizi di custodia, amministrazione, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su titoli e
strumenti finanziari:
- per ogni singola operazione riceverà una corrispondente distinta di “eseguito”, che sarà prodotta entro il primo giorno lavorativo all’esecuzione
dell’ordine;
- un rendiconto trimestrale che sarà prodotto al termine di ciascun trimestre solare e quindi al 31/03 – 30/06 – 30/09 e 31/12 di ogni anno.
Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Intermediari per il servizio di gestione portafogli:
- riceverà un rendiconto trimestrale che sarà prodotto al termine di ciascun trimestre solare e quindi al 31/03 – 30/06 – 30/09 e 31/12 di ogni anno.
La Banca invia al Cliente entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare, il rendiconto trimestrale predisposto ai sensi dell’articolo 54, commi
1 e 2 del Regolamento Intermediari e composto dei seguenti documenti:
- prospetto riassuntivo;
- estratto conto dei movimenti in euro e degli strumenti finanziari;
- una valutazione del portafoglio di pertinenza dell’investitore alla fine del periodo di riferimento;
- estratto conto dei finanziamenti concessi.
Nel rendiconto viene tra l’altro evidenziato il rendimento della gestione, sia al lordo che al netto di commissioni ed effetti fiscali, con riferimento al periodo
rapportato all’andamento del parametro oggettivo dl riferimento indicato nella/e linee/e di gestione prescelta/e costruito facendo riferimento ad indicatori
finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.
La Banca fornisce il rendiconto periodico:
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Versione Agosto 2016
COPIA PER IL CLIENTE
a) trimestralmente; al riguardo la Banca precisa di ritenere maggiormente tutelante per il Cliente la periodicità trimestrale, sebbene la normativa vigente
(cfr. art. 54, comma 3 del Regolamento Intermediari) preveda l’invio della rendicontazione con cadenza semestrale con facoltà del Cliente di chiederne
l’invio con periodicità trimestrale,
b) almeno ogni 12 mesi qualora il cliente al dettaglio scelga di ricevere volta per volta le informazioni circa le operazioni eseguite, salvo il caso in cui il
portafoglio sia interessato da operazioni su strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 1 bis lettera c) o di cui all’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n.
58 dd. 24/02/1998 (Testo Unico Finanza, c.d. “TUF”), nel qual caso le informazioni saranno rese trimestralmente;
c) almeno una volta al mese nel caso di utilizzo dell’effetto leva;
Qualora il Cliente al dettaglio abbia richiesto di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite volta per volta, la Banca invia una comunicazione di conferma
dell’operazione contenente le informazioni di cui al Regolamento Intermediari, non oltre il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’operazione o,
qualora la Banca riceva la conferma da un terzo, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.
Tale conferma non è dovuta qualora contenga le medesime informazioni di altra conferma che deve essere inviata al cliente da altro soggetto.
Qualora la Banca detenga strumenti finanziari o liquidità dei Clienti, essa invia agli stessi, almeno una volta all’anno, un rendiconto sugli strumenti finanziari
e sulle disponibilità liquide dei clienti, contenente le informazioni di cui al Regolamento Intermediari.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto uno specifico reclamo in merito alle operazioni
effettuate dalla Banca stessa per conto del Cliente, il rendiconto stesso si intenderà senz’altro approvato dal Cliente.
La Banca invierà al Cliente, su sua richiesta scritta e comunque contro rimborso delle spese effettivamente sostenute, copie dei rendiconti arretrati relativi a
periodi compresi nel biennio anteriore alla data della richiesta.
L’invio dei rendiconti, di lettere o estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Cliente
con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Nel caso di pluralità di sottoscrittori, tutta la corrispondenza viene inviata dalla Banca ad uno
solo di essi all’indirizzo da questi indicato ed è operante a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri sottoscrittori.
È vietata la domiciliazione della corrispondenza presso amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori della Banca, salvo il caso che questi sia coniuge o
convivente, parente o affine sino al quarto grado del Cliente.
Informativa relativa ai servizi offerti
1. L’attività di consulenza in materia di investimenti
La Banca eroga il servizio di consulenza in materia di investimenti nelle forme di consulenza di base su singolo strumento finanziario.
Le principali caratteristiche del servizio offerto sono:
4)
Prodotti – strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza:
 Polizze assicurative unit-linked
 Obbligazioni emesse dalla banca
 Certificates in fase di collocamento presso l’Istituto
 Gestioni Patrimoniali in Fondi e Sicav
 Fondi comuni di investimento e Sicav
5)
Onerosità del servizio: il servizio è offerto alla clientela a titolo gratuito
6)
Contenuto del servizio: il servizio consiste nella verifica di adeguatezza da eseguirsi con il controllo puntuale degli strumenti finanziari oggetto di
consulenza. Tale attività si esplica, pertanto, in una raccomandazione di adeguatezza/inadeguatezza sul singolo ordine/servizio, ad iniziativa del
cliente (consulenza passiva) o dell’intermediario (consulenza attiva).
La consulenza attiva si distingue rispetto a quella passiva per il fatto che la proposta di investimento viene formulata direttamente da chi presta il servizio di
consulenza, mentre nel caso della consulenza passiva, chi presta il servizio di consulenza si limita a verificare che l’investimento, richiesto dal cliente, risulti
adeguato rispetto al profilo di adeguatezza dello stesso.
2. Il servizio di collocamento e l’attività di distribuzione
La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari e distribuisce strumenti e prodotti finanziari (assicurativi, bancari, quote di OICR) tramite la
rete delle proprie Agenzie su mandato di società terze. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposizione dei prodotti e strumenti finanziari, i cui
pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. Il servizio prevede anche un’attività di assistenza alla Clientela nel periodo successivo al
collocamento, nell’osservanza delle disposizioni di legge e in conformità agli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti tali strumenti e prodotti.
La Banca provvede inoltre al collocamento diretto delle proprie emissioni obbligazionarie.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione ordini
Il servizio di ricezione e trasmissione ordini riguardante uno o più strumenti finanziari consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di
investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l’esecuzione.
A differenza del servizio di collocamento, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini prescinde dall’attività promozionale dell’intermediario e si
caratterizza per il fatto che il Cliente sceglie in autonomia gli investimenti da compiere.
4. Il servizio di negoziazione per conto proprio
La negoziazione per conto proprio consiste nell’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta professionalmente e nei confronti del pubblico dalla Banca
che si pone in contropartita diretta con il Cliente, e in relazione a ordini dei clienti, (ivi incluse le controparti di mercato), movimentando il proprio portafoglio titoli.
La negoziazione per conto proprio presuppone la titolarità del titolo o del valore mobiliare in capo alla Banca, che in precedenza lo ha acquistato sul
mercato finanziario. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio la Banca comunica all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il
prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore.
5. Il servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti
L’esecuzione degli ordini per conto dei clienti consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto della Clientela.
Operativamente la Banca, per lo svolgimento di detta attività, va direttamente sul mercato in nome proprio ma per conto di terzi (diversamente dalla
negoziazione in conto proprio non viene quindi movimentato il portafoglio titoli di proprietà della Banca).
6. Il servizio di gestione di portafogli
La Banca svolge direttamente il servizio di gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono O.I.C.R anche
quotati, ETF/ETC nell’ambito di un mandato conferito dai clienti.
La Banca si riserva la facoltà di delegare la gestione ad altri intermediari abilitati alla gestione di portafogli.
In ogni caso il conferimento di delega e i dettagli della medesima con gli estremi identificativi del delegato verranno comunicati al cliente della Banca prima
dell’inizio dell’operatività mediante comunicazione scritta ovvero nell’ambito del rendiconto periodico della gestione.
Resta fermo che la delega in ogni caso in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della banca anche con riferimento alle
operazioni compiute dall’intermediario delegato:
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Versione Agosto 2016
COPIA PER IL CLIENTE
Per quanto riguarda
(i) le informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente;
(ii) la descrizione del parametro significativo di riferimento al quale verrà comparato il rendimento di gestione del portafoglio del Cliente;
(iii) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti,
inclusi eventuali limiti;
(iv) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale
discrezionalità,
si rinvia al testo contrattuale.
7. Altri servizi
Inoltre la Banca svolge le seguenti attività e servizi accessori:
• Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari
Attività di custodia degli strumenti finanziari cartacei e registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e di tutela/amministrazione dei diritti
inerenti agli strumenti finanziari stessi
• Cambio connesso alla fornitura di servizi di investimento
Servizio di cambio, eventuale, espletato in connessione con la prestazione dei servizi d’investimento
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto ed all’esecuzione del contratto
Nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, il Cliente ha diritto di recedere, con comunicazione scritta, in ogni momento. La Banca potrà esercitare analogo
diritto di recesso, con le medesime modalità, in presenza di un giustificato motivo ovvero, in assenza di quest’ultimo, con un preavviso di 15 giorni. In caso di
cointestazione del rapporto, il recesso esercitato dal singolo cointestatario attribuisce alla Banca la facoltà di recedere dal presente contratto con effetto immediato.
In tal caso la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo le disposizioni dallo stesso impartite, presso la propria sede ed entro il termine
di 30 giorni gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli strumenti finanziari siano
subdepositati, l’obbligo di consegna si intenderà assolto anche impartendo ai subdepositari l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi
indicato. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di recesso, la Banca non compie atti di gestione sul patrimonio gestito, salvo le operazioni già disposte
dall’investitore e non ancora eseguite che non siano già state revocate, ed entro i 30 giorni lavorativi successivi provvede a liquidare tutti gli strumenti
presenti in gestione, versando il controvalore nella liquidità di gestione. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti
maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari congruamente correlata a tali diritti.
La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi del Regolamento Intermediari.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche nell’ipotesi in cui il Cliente chieda - con preavviso di almeno 15 giorni da
darsi per iscritto- la restituzione parziale o totale del patrimonio. Se il patrimonio, per effetto dei prelievi, della mancata esecuzione dei versamenti ripetitivi
prescelti con scadenza del 60° mese dalla sottoscrizione del contratto, inferiore al conferimento iniziale minimo e non viene ricostituito/integrato entro i 30
giorni successivi, la Banca può recedere dal contratto.
Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità né alcuna spesa di chiusura per
il Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall’esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere quanto a essa dovuto ai
sensi delle disposizioni di cui al presente contratto.
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto in caso di commercializzazione fuori dai locali commerciali di servizi d’investimento
L'efficacia dei contratti aventi ad oggetto:
i servizi di negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a, Testo Unico della Finanza – cd TUF);
la sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, lett. c,
TUF);
il collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, lett. c-bis, TUF);
la gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d, TUF);
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore (art.30 del TUF).
Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al
soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.
La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede .
Si evidenzia, che ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. a) del TUF non costituisce offerta fuori sede l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come
individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Testo Unico della Finanza e più in particolare dall'art. 26, comma 1, lett. d) Reg.
Intermediari 16190/2007 da completare con le indicazioni di cui all'Allegato 3 del medesimo Regolamento.
Informativa relativa al diritto di recesso dal contratto in caso di commercializzazione a distanza di servizi di investimento ai Consumatori
I contratti aventi ad oggetto la commercializzazione a distanza di servizi di investimento con controparti qualificabili come Consumatori (ai sensi della
definizione di “Consumatore” di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005 n.206, art.3, lett. a), sono soggetti anche alla disciplina prevista dagli articoli 67-bis e
seguenti del decreto stesso (D. Lgs. 6 settembre 2005 n.206 - cd “Codice del Consumo”).
Ai sensi dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo, il Consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e
senza dover indicare il motivo.
Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, (cd Codice delle Assicurazioni Private), e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al
Consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
b) dalla data in cui il Consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67- undecies del Codice del Consumo, se tale data è
successiva a quella di cui alla lettera a).
Ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 4, del Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza
del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari (ai sensi della definizione di cui all’art.45, lett. n, del Codice del Consumo), diversi dal servizio di gestione su base individuale di
portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in
grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
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operazioni di cambio; strumenti del mercato monetario; valori mobiliari; quote di un organismo di investimento collettivo; contratti a termine fermo
(futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.
Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso,
nonché' ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali
si sia verificato l'evento assicurato;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al Consumatore sono
garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies,
comma 1 del Codice del Consumo.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni di cui sopra, di una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A. – Direzione Generale, Via Alpe Adria, 6 - 33010 Tavagnacco (Ud).
Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro
contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto
aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.
Informazioni su costi e oneri connessi ai servizi di investimento offerti dalla Banca
Si rimanda alla disciplina delle condizioni economiche disciplinata nell’ambito dei singoli contratti relativi ai servizi di investimento prestati. È possibile
richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento descritti, per prendere visione delle
norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse. Nello svolgimento del servizio di collocamento occorre inoltre fare riferimento agli oneri previsti nella
documentazione contrattuale relativa allo specifico strumento oggetto di collocamento.
Maggiori chiarimenti sono disponibili su richiesta del Cliente.
-
B. Informazioni sulla classificazione della Clientela
Definizione delle categorie di Clientela e tutele accordate
La classificazione del Cliente rappresenta l’aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio e attività di investimento, in quanto da essa
dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall’intermediario HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. e le modalità
attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.
La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di Clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:
a) clienti al dettaglio;
b) clienti professionali;
c) controparti qualificate.
I clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di
protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Vengono individuati in maniera
residuale, in quanto soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle due categorie che seguono. La prestazione del servizio di gestione di portafogli
nei confronti di Clienti al dettaglio deve avvenire sulla base di un contratto redatto per iscritto, rispettoso del contenuto minimo previsto dal Regolamento
Intermediari ed elaborato nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, coerenza, sinteticità e completezza. Una copia dello stesso deve essere
consegnata al Cliente. Le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 del Regolamento Intermediari devono essere fornite ai clienti al dettaglio o potenziali
clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori.
I clienti professionali sono i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie
decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, dì un livello di protezione
intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall’applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali. Le
informazioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, del Regolamento Intermediari devono essere fornite ai clienti professionali o potenziali clienti professionali in
tempo utile prima della prestazione di servizio interessato.
La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore (“clienti professionali di diritto”) e dai soggetti che
richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l’intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle
caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (“clienti professionali su richiesta”).
Sono considerati Clienti Professionali di diritto i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi
italiani o esteri, quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento
collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati
su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al
servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio; le imprese di grandi
dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio pari a 20 milioni euro, fatturato netto
pari a 40 milioni euro, fondi propri pari a 2 milioni euro; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti
dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; i soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione.
Possono essere trattati come Professionali su richiesta i Clienti al dettaglio che ne facciano espressa richiesta alla Banca.
All’interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra “clienti professionali privati” individuati nell’Allegato 3 del Regolamento
Intermediari ed i “clienti professionali pubblici” individuati nel Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto,
necessitano del livello di protezione più basso allorquando l’intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione
per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono individuate all’art. 58 del Regolamento Intermediari. Sono, altresì, controparti
qualificate le imprese a cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, della Direttiva
2004/39/CE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.
Modifica della classificazione
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La Banca comunica al cliente la classificazione che viene assegnata allo stesso ai sensi dell’art. 35 del reg. Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed
integrazioni (“Cliente al dettaglio” o “Cliente Professionale”). È onere del cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla
propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare la classificazione del cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per
l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata.
La classificazione iniziale comunicata da HYPO Alpe-Adria-Bank SPA al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa della stessa
che su richiesta del Cliente.
Su iniziativa dell’intermediario
La HYPO Alpe-Adria-Bank SPA su propria iniziativa può, anche senza preventivo assenso da parte del Cliente:
- trattare come Cliente professionale o Cliente al dettaglio un Cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come Cliente al dettaglio un Cliente classificato come Cliente professionale.
Su iniziativa del Cliente
Il Cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli da HYPO Alpe-Adria-Bank SPA, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte.
Non è possibile richiedere una diversa classificazione nell’esecuzione di una o di alcune operazioni di investimento.
La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che
chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti
professionali).
In tale ambito le variazioni della classificazione su richiesta del Cliente consentite da HYPO Alpe-Adria-Bank SPA sono le seguenti:
1. da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta;
2. da Cliente professionale di diritto a Cliente al dettaglio;
3. da controparte qualificata a Cliente professionale;
4. da controparte qualificata a Cliente al dettaglio.
L’accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del Cliente è in ogni caso rimessa alla valutazione discrezionale dell’intermediario.
1. La variazione da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un Cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale Cliente professionale, in quanto, in tal
caso, il Cliente rinuncia all’applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.
Nell’ambito della valutazione che l’intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del Cliente, devono essere soddisfatti
almeno due dei seguenti requisiti:
(i) il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato (intendendosi come tali operazioni singole di importo pari o superiore a 50.000
Euro) in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
(ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
(iii) il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei
servizi previsti.
In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.
La sussistenza dei requisiti di cui sopra potrà essere acquisita inizialmente anche mediante dichiarazione resa dal Cliente.
I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:
(a) il Cliente deve comunicare per iscritto ad HYPO Alpe-Adria-Bank SPA che desidera essere trattato come Cliente professionale;
(b) la HYPO Alpe-Adria-Bank SPA, ricevuta la richiesta del Cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del Cliente e sussistenti almeno
due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il Cliente, anche mediante la consegna del presente documento, di quali sono le protezioni e i
diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
(c) il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
(d) l’intermediario comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di Cliente professionale su richiesta;
(e) l’intermediario, qualora valuti che il Cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in
materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da Cliente al dettaglio a Cliente professionale, informando prontamente il Cliente.
Qualora il Cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come Cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita
richiesta scritta all’intermediario.
2. La variazione da Cliente professionale di diritto a Cliente al dettaglio
Spetta al Cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire
correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l’intermediario in cui si stabiliscono i
servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio.
3. La variazione da controparte qualificata a Cliente professionale
La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del Cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere
trattato come un Cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell’intermediario.
4. La variazione da controparte qualificata a Cliente al dettaglio
Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un Cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e
l’intermediario concludano un accordo scritto in cui sì stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al
dettaglio.
È in ogni caso obbligo del Cliente, comunicare per iscritto ad HYPO Alpe-Adria-Bank SPA tutti i cambiamenti che potrebbero incidere sulla sua classificazione.
Nel caso di rapporti cointestati la classificazione attribuita alla cointestazione sarà sempre corrispondente alla classificazione attribuita a quello dei singoli
cointestatari che ha diritto ad un maggiore livello di protezione.
C. Informazioni sulla tutela degli strumenti finanziari e dei depositi della Clientela
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli immessi in gestione accentrata, inclusi
quelli soggetti al regime di dematerializzazione di cui al Titolo V del D. Lgs. Nr. 213 del 24/06/1998. La Banca è responsabile nei confronti dei clienti delle
somme e degli strumenti finanziari depositati presso di essa.
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Ai sensi di quanto previsto dal contratto di custodia e amministrazione titoli, HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha facoltà di custodire il deposito di strumenti
finanziari ove ritiene più opportuno in rapporto alle proprie esigenze ed altresì di trasferirlo, dandone pronto avviso al Cliente nonché di subdepositare gli
strumenti finanziari del Cliente, eventualmente anche presso subdepositari esteri, anche extracomunitari.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss
del T.U.F. e relativa normativa di attuazione.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA è autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita
comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze possono affidarne la materiale custodia a terzi.
Anche con riferimento ai titoli oggetti di subdeposito la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente ai sensi di quanto previsto dal contratto di
custodia e amministrazione titoli.
Nel caso di sottoscrizione di un contratto di custodia e amministrazione titoli, e nell’ipotesi di mora del Cliente nell’adempimento delle obbligazione poste a suo carico,
è data facoltà alla Banca di valersi dei diritti spettategli ai sensi degli art. 2761 commi 3 e 4 e 2756 commi 2 e 3 del Codice Civile realizzando direttamente o a mezzo
di altro intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati, adeguatamente correlato al credito vantato nei confronti del Cliente.
La Banca è autorizzata dal Cliente per iscritto:
– a depositare presso di sè gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di subdepositarli presso banche e/o altri organismi, italiani ed esteri, che ne
consentano la custodia e l’amministrazione accentrata;
– a depositare ogni importo liquido facente parte del patrimonio in gestione su uno o più conti bancari aperti a nome della Banca con l’indicazione che si tratta
di beni di terzi.
La responsabilità della Banca nei confronti della clientela rimane ferma anche qualora gli strumenti finanziari siano depositati o subdepositati presso terzi
previa approvazione per iscritto da parte del Cliente. Nel caso di insolvenza del terzo detentore la possibilità, per il Cliente, di rientrare in possesso del
proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario
nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Gli
strumenti finanziari di pertinenza del Cliente possono essere immessi in un “conto omnibus” aperto presso un depositario abilitato, intestato alla Banca,
unitamente agli strumenti finanziari di una pluralità di clienti. L’immissione degli strumenti di pertinenza del Cliente in un conto “omnibus” potrebbe
comportare il rischio di confusione del patrimonio del cliente rispetto a quello della Banca e degli altri clienti. Al fine di evitare tale rischio la Banca istituisce e
conserva apposite evidenze contabili degli strumenti detenuti per ciascun Cliente, con indicazione del depositario (o subdepositario) dei beni medesimi.
Poiché in caso di subdeposito presso organismi extracomunitari, il regime legale, le disposizioni di vigilanza nonché le norme di regolamento (settlement)
possono differire anche sostanzialmente rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti comunitari (soprattutto per quanto concerne le regole per l’identificazione
separata dei beni della clientela), prima di depositare gli strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al Cliente in uno stato extracomunitario la
Banca si informa sulle norme ivi vigenti e sui potenziali effetti che l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico extracomunitario può comportare sui diritti
dei Clienti e considera che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti. In particolare la Banca non deposita (o
subdeposita) i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che
svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo sussista una delle seguenti condizioni:
a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto alla Banca di depositarli presso quel soggetto;
b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato
soggetto.
Compensazione
Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca
medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Ad esclusione dei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore
ai sensi del D. Lgs. 206/2005, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti,
non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la
Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente,
sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei cointestatari.
Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano la compensazione legale e giudiziale e non può essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della Banca o del depositario. Prima di
utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente, la Banca fornisce in tempo utile al Cliente
medesimo informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Banca,
comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
D. Informazioni sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini della Clientela
Informazioni su sedi di negoziazione e caratteristiche dei negoziatori
Premessa:
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha adottato tutte le misure atte a garantire il miglior risultato possibile (c.d.”Best Execution”) su base duratura delle attività di
ricezione e trasmissione d’ordini e di esecuzione di ordini per conto dei propri clienti al dettaglio e professionali.
In applicazione alla vigente normativa, la Banca ha adottato la presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari al fine di
ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile (di seguito anche “best execution”) per la propria clientela e in relazione alla totalità degli ordini
trattati dalla Banca e non in relazione ad ogni singolo ordine. La best execution è quindi da intendersi come miglior risultato possibile “atteso” e non come
miglior risultato “effettivo”. La Banca è tenuta al rispetto della strategia nei confronti dei propri clienti al dettaglio e professionali. La Banca non è tenuta al
rispetto della strategia nei confronti di clienti classificati come Controparti Qualificate che richiedano la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di
ordini per conto proprio. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l’applicazione della strategia quando operino
nell’interesse o per conto di loro clienti al dettaglio o professionali. Per il raggiungimento del “miglior risultato possibile”, la Banca tiene conto dei seguenti
fattori di esecuzione:

prezzo dello strumento finanziario;

commissioni;

altre eventuali spese che la Banca applica al Cliente;
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
liquidità del mercato di riferimento del singolo strumento finanziario - soprattutto in certe circostanze e per quegli strumenti finanziari negoziati in più
di una sede di negoziazione selezionata dalla Banca, nonché considerato il quantitativo dell’ordine, tenuto conto delle condizioni prevalenti sui singoli
mercati all’atto della ricezione degli ordini dei clienti, la Banca si adopera per assicurare ai propri clienti il miglior risultato possibile anche in termini di
velocità, di maggior probabilità di esecuzione degli ordini e di regolamento;

probabilità di esecuzione e di regolamento;

dimensioni e natura dell’ordine;

completezza dell’offerta delle diverse sedi di esecuzione;
Il “miglior risultato possibile” per i clienti è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione sopra indicati e alle sedi di esecuzione
prescelte dalla Banca, elencate di seguito per tipologia di strumenti finanziari, ossia considerando tutte le sedi di esecuzione possibili dello specifico strumento
finanziario. La Banca nell’esecuzione di un ordine considera quale fattore di esecuzione principale il corrispettivo totale (si intende la sommatoria del prezzo dello
strumento e di tutte le ulteriori voci di costo collegabili direttamente ed indirettamente all’esecuzione di un ordine quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi di
accesso al mercato e di regolamento, oneri di struttura e amministrativi, oneri fiscali e, ove previste commissioni proprie). La Banca attribuisce un’importanza relativa
ai fattori sopra riportati. A parità di “corrispettivo totale”, la Banca tiene conto nell’ordine della probabilità di esecuzione e della rapidità di esecuzione.
Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell’esecuzione dell’ordine alla strategia di esecuzione adottata.
La Strategia tiene conto anche delle caratteristiche dell’ordine, delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle caratteristiche delle
sedi di esecuzione o delle entità alle quali l’ordine può essere diretto. La Strategia si applica indifferentemente a tutta la clientela della banca, senza alcuna
distinzione tra clientela al dettaglio e clientela professionale.
Ambito di applicazione
La strategia si applica a tutti gli strumenti finanziari negoziati dalla Banca relativamente alla prestazione dei servizi di investimento. La Banca si riserva la
facoltà di rifiutare la raccolta di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari complessi, la cui distribuzione alla clientela al dettaglio è disciplinata nella
comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014. Nello specifico la Banca classifica tutti i prodotti finanziari sulla base dei criteri previsti dalla
normativa secondo livelli progressivi di complessità in 3 categorie: prodotti non complessi, prodotti complessi (c.d. Grey List) e prodotti a complessità molto
elevata (c.d. Black List). HBI non distribuisce e/o negozia prodotti finanziari di particolare complessità (c.d. Black List). Solo per i prodotti complessi
appartenenti alla “Grey List” ed esclusivamente su iniziativa del cliente (nel servizio di RTO), la Banca, verificato che il singolo prodotto finanziario risulti
coerente con un sufficiente livello di competenza del cliente per comprendere le caratteristiche del prodotto in base alle informazioni sulla conoscenza ed
esperienza raccolte tramite il questionario MiFID, può dare esecuzione all’ordine. L’eventuale rifiuto dell’ordine verrà prontamente comunicata al cliente
tramite lo stesso canale di ricezione dell’ordine. La Strategia non trova applicazione a fronte di istruzioni specifiche impartite dal cliente in merito
all’esecuzione di un proprio ordine. La Banca si atterrà scrupolosamente alle disposizioni ricevute, anche laddove queste dovessero derogare, in toto o in
parte, alla Strategia. Resta inteso che le eventuali istruzioni specifiche del cliente non sollevano la Banca dagli obblighi di esecuzione alle migliori condizioni per gli
ulteriori aspetti dell’ordine del cliente, di cui le istruzioni non trattano. L’eventuale rifiuto dell’ordine derivante dall’impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali
istruzioni specifiche verrà prontamente comunicata al cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell’ordine. Si avvisa che eventuali istruzioni specifiche impartite dal
cliente potranno pregiudicare le misure previste nella Strategia limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Nella trattazione degli ordini, la Banca applica misure che assicurino una trasmissione rapida, equa, corretta e professionale al fine di garantire la qualità di
esecuzione degli ordini stessi e nel contempo l’integrità e l’efficienza dei mercati, con soddisfazione della Strategia di Esecuzione degli Ordini e la Strategia
di Trasmissione degli Ordini della Banca. La Banca raccoglie, trasmette od esegue le disposizioni della clientela nel rispetto dell’ordine temporale con cui
pervengono non applicando alcun tipo di aggregazione negli ordini. La Banca si avvale, quale “veicolo” per l’accesso a mercati regolamentati, sistemi
multilaterali e/o ad altre sedi di esecuzione contemplate dalla Strategia, di Intermediari negoziatori, di Terze Controparti selezionate in base a requisiti di
professionalità, dotate di efficaci meccanismi in grado di consentire l’esecuzione degli ordini dei clienti presso le sedi di esecuzione prescelte. Gli
Intermediari negoziatori sono stati scelti dalla Banca in ragione della loro strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, preventivamente acquisita, che
risulta coerente con la Strategia di best execution della Banca e sulla base dei seguenti criteri: commissioni e costi applicati per la negoziazione convenienti
e trasparenti; garanzia di continuità operativa ed alto livello di efficienza; integrazione delle fasi di pre- e post trading; rapidità di esecuzione degli ordini;
numero delle sedi di esecuzione alle quali il negoziatore ha accesso in modo diretto o indiretto; tipologia di best execution adottata (stabile o dinamica);
stabilità patrimoniale, dimensione e competenze sviluppate con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari trattati.
Controparti e/o Sim negoziatrici
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA attualmente negozia i diversi strumenti finanziari tramite:

ICBPI per il mercato azionario

Banca Akros per il mercato obbligazionario.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha predisposto:

una Strategia di Esecuzione che la Banca adotta nell’esecuzione degli ordini della clientela, al fine di garantire il rispetto dell’obbligo della best
execution.

una Strategia di Trasmissione degli Ordini, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, che illustra le modalità con cui
gli ordini vengono trasmessi dalla Banca al negoziatore di riferimento (intermediario negoziatore), per il raggiungimento del miglior risultato possibile.
Ordini eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
Mediante la sottoscrizione del “Contratto di deposito e custodia, amministrazione, negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione Ordini su titoli e
strumenti finanziari, di consulenza e di collocamento di prodotti, strumenti finanziari e servizi di investimento”, con riferimento allaclausola n 2.2.della
sezione 1 il Cliente presta il proprio consenso, ai sensi della normativa applicabile, all’esecuzione degli ordini in conto proprio e/o al di fuori di mercati
regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione. Si informa inoltre, che la Banca ha fornito o fornirà ai negoziatori (intermediati negoziatori e Terze
Controparti) il proprio consenso affinché gli ordini ad essi trasmessi possano essere eseguiti al di fuori di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di
negoziazione.
Monitoraggio e revisione della Strategie di esecuzione di trasmissione degli ordini
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA monitora in via continuativa l’efficacia della propria Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, anche con l’obiettivo di
migliorare eventuali carenze riscontrate. La notifica di ogni modifica sostanziale apportata alla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini avviene
pubblicando la versione aggiornata sul sito web www.hypo-alpe-adria.it e mettendola a disposizione della Clientela presso le Agenzie ed i Negozi Finanziari
della Banca.
Strategia di Esecuzione degli Ordini
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA adotta tutte le misure ragionevoli volte all’ottenimento del miglior risultato possibile, nell’esecuzione di un ordine per i propri
clienti, tenendo in considerazione nell’ordine i seguenti fattori di esecuzione:
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COPIA PER IL CLIENTE

il prezzo e i costi (corrispettivo totale)

la probabilità di esecuzione

la rapidità di esecuzione e di regolamento
In particolare per HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale, composto dai fattori prezzo e costi
(commissioni o spread e spese associate all’esecuzione dell’ordine). La Banca inoltre tiene conto anche delle caratteristiche dell’ordine (dimensione e
natura) e delle caratteristiche delle sedi di esecuzione.
La Banca privilegia, ove possibile, le modalità di “esecuzione/trasmissione” degli ordini tramite dispositivi automatici in modo da eliminare la manualità nella
gestione degli stessi e, pertanto, assicurare vantaggi in termini di efficienza.
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari, Hypo Alpe-Adria-Bank SPA, ha selezionato una o più sedi di esecuzione o trading venues (mercati
regolamentati; sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); internalizzatori sistematici; market maker o altro negoziatore in conto proprio, altre
sedi equivalenti alle precedenti in un Paese extracomunitario) alle quali accede tramite gli intermediari negoziatori scelti.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha selezionato le sedi di esecuzione in base ai seguenti criteri:

liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni

costi relativi alla negoziazione ed all’accesso alle sedi di esecuzione

costi e modalità di regolamento.
La Strategia di Esecuzione degli ordini di HYPO Alpe-Adria-Bank SPA, conseguentemente, prevede:

per le azioni italiane e estere, per gli ETF, ETC e per i Certificates è stata adottata una Strategia di Esecuzione “statica” ciò è stata selezionata
un’unica sede di esecuzione ( il mercato di riferimento, cioè quello più significativo in termini di liquidità) avente caratteristiche tali da garantire in
modo duraturo la “Best Execution” avvalendosi della controparte negoziatrice selezionata ICBPI. Per azioni e Warrants ammessi alla
negoziazione sui mercati USA si utilizza una Strategia di esecuzione “dinamica”, lasciando ai Broker selezionati da ICBPI la facoltà di scegliere la
sede di esecuzione su cui indirizzare gli ordini ricevuti in base alla specifica regolamentazione in vigori negli USA.

per i Titoli di Stato italiani ed esteri, Obbligazioni emesse da organismi internazionali, Obbligazioni emesse da società non finanziarie italiane ed
estere, Obbligazioni bancarie italiane ed estere, Obbligazioni emesse da “Agencies” è stata adottata una Strategia di Esecuzione “dinamica” cioè
sono state selezionate più sedi di esecuzione raggiunte tramite il sistema SABE (Sistema Automatico di Best Execution), di proprietà di Banca
Akros, controparte negoziatrice selezionata.
Per alcune categorie di strumenti finanziari HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha la possibilità di eseguire gli ordini attraverso le controparti negoziatrici in Sedi di
Esecuzione diverse da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, fermi restando tutti gli obblighi assunti dalla banca in tema
di Best Execution.
Le controparti negoziatrici selezionate:

nell’esecuzione di un ordine su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, operano direttamente o si avvalgono di
brokers che vi partecipino, con i quali hanno concluso un accordo per l’esecuzione degli ordini

nell’esecuzione di un ordine al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, richiedono, ove disponibili, a più
market quotes di eseguire l’ordine sulla Sede di Esecuzione che assicura la Best Execution.
Le stesse modalità sono previste nella ricezione e trasmissione degli ordini relativi al servizio di gestione patrimoniale.
Sedi di Esecuzione
Le controparti negoziatrici selezionate nell’esecuzione degli ordini si possono avvalere di broker da loro individuati sulla base dei seguenti criteri:

fornitore di un servizio di direct market access rapido ed efficiente

aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli Paesi

sostenibilità di commissioni e spese richieste per l’esecuzione degli ordini

partecipante/aderente ai nuovi mercati regolamentati / sistemi multilaterali di negoziazione significativi

elevato rating e standing internazionale

affidabilità di regolamento e elevato grado di automazione.
La scelta del broker potrà essere diversa per i mercati elettronici di differenti aree geografiche.
Azioni, ETF, fondi, warrants, covered warrants, certificates e diritti attualmente ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati ed i sistemi
multilaterali di negoziazione gestiti da Borsa Italiana.
Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a., per il tramite della controparte negoziatrice ICBPI, esegue gli ordini relativi a questi strumenti finanziari sui mercati
regolamentati e sugli MTF gestiti da Borsa Italiana SpA..
Si precisa che, in applicazione del criterio del “mercato di riferimento”, gli ordini relativi ad azioni di società estere quotate su MTA International, nonché alle
azioni emesse dal Banco Santander, sono eseguiti sui rispettivi mercati nazionali.
Gli ordini che non sono immediatamente eseguibili, vengono inseriti nel book del mercato dove è trattato lo strumento finanziario oggetto dell’ordine.
Le sedi di esecuzione, raggiunte in modalità telematica/interconnessa e sulle quali si opererà con le modalità precedentemente descritte, sono:

MTA – Borsa Italiana

TAH – Borsa Italiana

AIM – Borsa Italiana

ETF plus – Borsa Italiana;

SeDeX – Borsa Italiana

MIV – Borsa Italiana
Certificates non quotati su un mercato regolamentato Italiano monolistati su EuroTLX
Le sedi di esecuzione, raggiunte in modalità telematica/interconnessa e sulle quali si opererà con le modalità precedentemente descritte, sono:

EuroTLX
Azioni, Warrants, e Diritti ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati dei Paesi Europei, del Canada e del Far East
La controparte negoziatrice selezionata impartisce ai broker selezionati istruzioni specifiche riguardo alla sede di esecuzione, scelta sulla base di criteri che
consentono di ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. La scelta effettuata è di chiedere l’esecuzione degli ordini relativi agli strumenti
finanziari di emittenti esteri sui rispettivi “mercati di riferimento”, che vengono individuati sulla base dell’ISIN code che identifica i singoli strumenti finanziari
Richieste di esecuzione su strumenti finanziari quotati su ulteriori mercati regolamentati vengono valutate di volta in volta.
Le sedi di esecuzione, raggiunte in modalità telematica/interconnessa e sulle quali si opererà (su azioni e strumenti assimilabili) con le modalità
precedentemente descritte, sono:
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
Azioni inglesi - LSE

Azioni tedesche - Xetra

Azioni tedesche non quotate su Xetra – Frankfurter Wertpapier Boerse

Azioni francesi - Euronext

Azioni olandesi – Euronext

Azioni belghe – Euronext

Azioni portoghesi – Euronext

Azioni spagnole – MCE Spagna

Azioni svizzere - Six Svizzera (SWX, Virt-X)

Azioni finlandesi – OMX Nordic Exchange

Azioni danesi – OMX Nordic Exchange

Azioni svedesi – OMX Nordic Exchange

Azioni norvegesi – OBX Oslo Bors

Azioni austriache – Wiener Boerse AG

Azioni greche – ASE Athens Stock Exchange

Azioni irlandesi – ISE Irish Stock Exchange

Azioni canadesi – TSE Toronto Stock Exchange

Azioni giapponesi – Tokyo Stock Exchange

Azioni di Hong Kong – The Stock Exchange of Hong Kong Ltd

Azioni di Singapore – Singapore Stock Exchange

Azioni australiane – Stock Exchange Sidney
Azioni, Warrants, e Diritti ammessi alla negoziazione sui mercati USA (NYSE, NASDAQ E AMEX)
La Sim negoziatrice può avvalersi di più brokers, a seconda della loro specializzazione o nell’esecuzione di particolari operazioni. Tali broker, che possono
agire come negoziatori o come internalizzatori, decidono autonomamente la sede di esecuzione su cui indirizzare gli ordini ricevuti in base alla specifica
regolamentazione in vigore negli USA, che comunque li obbliga ad eseguire gli ordini alle condizioni migliori per il cliente.
Le sedi di esecuzione, raggiunte sono:

NYSE

Nasdaq

Amex

Internalizzatori
Azioni, warrants, e diritti, non quotati su un mercato regolamentato italiano ed emessi da Banche di diritto italiano o da loro controllanti e
certificates non quotati su un mercato regolamentato italiano.
Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a., tramite la controparte negoziatrice, esegue gli ordini relativi agli strumenti finanziari non quotati direttamente con l’emittente. I
tempi e le modalità di negoziazione dipendono dal singolo emittente.
Strumenti finanziari derivati italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana
Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a. non opera sul mercato dei derivati per la clientela.
Titoli di Stato italiani ed esteri, Obbligazioni emesse da organismi internazionali, Obbligazioni emesse da società non finanziarie italiane ed
estere, Obbligazioni bancarie italiane ed estere, Obbligazioni emesse da “Agencies”.
Per l’esecuzione degli ordini su strumenti obbligazionari sopra descritti Hypo Alpe Adria Bank si avvale del sistema SABE (“Sistema Automatico per la Best
Execution”) di proprietà di Banca Akros, che è in grado di porre in competizione “sedi di esecuzione” differenti per natura, ossia:

mercati regolamentati

sistemi multilaterali di negoziazione

internalizzatori sistematici

market maker.
All’interno delle differenti tipologie di “sedi di esecuzione” indicate, HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A., in accordo con Banca Akros, ha selezionato quelle in grado di
offrire, in modo duraturo, il “miglior risultato possibile” per i clienti, raggiungibili con modalità tecnologiche efficaci sotto il profilo della gestione degli ordini e degli
eseguiti.
L’attività di esecuzione degli ordini tiene conto dei fattori di esecuzione già riportati e della loro importanza relativa e considera fattore di esecuzione
principale il corrispettivo totale,
Al momento le sedi di esecuzione selezionate risultano le seguenti:
Mercati Regolamentati:

Domestic-Mot

Euro Mot

Euronext Amsterdam

Euronext Bruxelles

Euronext Lisbon

Euronext Paris

Borse Berlin

Borse Duesseldorf

Borse Frankfurt

Borse Hamburg

Borse Hannover

Borse Muenchen

SIX Swiss Exchange
Multilateral Trading Facilities (MTF):

EuroTLX
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
Hi-Mtf Order Driven

Hi-Mtf Quote Driven

Extra MOT

MTS Prime

UBS PIN-FI

Eurnext BondMatch
Alternative Trading Systems (TSs)/ Multilateral Trading Facilities (MTFs)/Regulated Market (RMs):

Tradeweb

Reuters Transaction Services

KGC BondPoint

Bond Vision Corporate

Bond Vision Market
Market Makers reached on TSs, MTFs and RMs

Banca Akros SpA

Australia &New Zealand Banking Group Ltd

Banca IMI SpA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Banco Santander SA

Bank of America Merrill Lynch

Barclays PLC

BNP Paribas Sa

Canadian Imperial Bank of Commerce

Citigroup Inc

Commerzbank AG

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

Credit Agricole SA

Credit Suisse Group AG

Deutsche Bank AG

Erste Bank

Goldman Sachs Group Inc

HSBC Holding PLC

ING Groep NV

JP Morgan Chase & Co

Landesbank Baden-Wurttenberg

Lloyds Banking Group PLC

Mellennium Advisors LLC

Morgan Stanley

Nomura Holding In

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Scotland Group PLC

SNS Bank NV

Societe Generale SA

Toronto-Dominion Bank

UBS AG

Wells Fargo & Co

Zurcher Kantonal Bank
In presenza di particolari caratteristiche degli ordini (ad esempio in presenza di volumi o quantità nominali importanti) la controparte negoziatrice Banca Akros può
rivolgersi a market makers o ad altri internalizzatori. Il processo di best execution viene concluso con l’applicazione della proposta che esprimerà il prezzo migliore.
L’esecuzione degli ordini in questione avviene:

per i titoli quotati su un mercato regolamentato o MTF l’ordine viene dapprima processato nelle diverse trading venues e poi, se ancora non
eseguito, viene inviato al mercato regolamentato o al MTF ritenuto più affidabile ove il titolo è ammesso alle negoziazioni

per gli ordini, relativi ai titoli che non sono negoziabili in un mercato regolamentato o MTF e che non risultano eseguibili per ragioni di prezzo o di
quantità nelle sedi di esecuzione selezionate, rimangono in uno stato d’attesa. Al mutare delle condizioni sopra indicate il sistema provvede a inviare
nuovamente l’ordine alla migliore sede di esecuzione.
Obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA
I Prestiti Obbligazionari Hypo Alpe-Adria-Bank SPA sono titoli illiqudi (in conformità alla Comunicazione Consob nr. 9019104 del 2.3.2009), pertanto non
viene garantito il pronto smobilizzo entro tre giorni dal ricevimento dell’ordine.
In ogni caso l’emittente potrà riacquistare le proprie emissioni tramite negoziazioni in conto proprio. Le metodologie di pricing e la politica di spread applicati
alle proprie emissioni sono indicate nella relativa Policy di Pricing.
Ulteriori Informazioni
La Banca si riserva il diritto di utilizzare altre Sedi di Esecuzione, in particolari circostanze (per esempio la scarsa liquidità di uno strumento finanziario),
quando sia ritenuto necessario per assicurare la Best Execution, tenendo conto di fattori diversi da prezzi e costi di esecuzione, nonché di aggiungere o
rimuovere qualsiasi sede di esecuzione dalla lista.
Gli aggiornamenti dell’elenco delle Sedi di Esecuzione é messo a disposizione della Clientela attraverso il documento “Strategia di esecuzione e
trasmissione degli ordini di Hypo Alpe-Adria-Bank Spa” presso le Succursali ed i Negozi Finanziari della Banca. HYPO Alpe-Adria-Bank SPA non applica
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commissioni tali da discriminare indebitamente le diverse Sedi di Esecuzione; la scelta tra di esse, pertanto, é effettuata esclusivamente al fine di assicurare
la Best Execution ai clienti.
Istruzioni specifiche del Cliente
Nell’esecuzione degli ordini, HYPO Alpe-Adria-Bank SPA accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche impartite per iscritto dai Clienti circa
l’esecuzione di singoli ordini, evidenziando che attenendosi a tali istruzioni può essere pregiudicato l’ottenimento del “miglior risultato possibile” per il
Cliente, poiché viene impedito in tutto o in parte il rispetto dei fattori di esecuzione, o della loro importanza relativa, che vanno a determinare il “miglior
risultato possibile”, come precedentemente specificato.
Se il Cliente conferisce l’ordine con una specifica istruzione, questo viene eseguito di conseguenza, se l’istruzione specifica si riferisce solo ad una parte
dell’ordine, la Banca applica la Strategia di Esecuzione degli Ordini agli aspetti dell’ordine non coperti dall’istruzione specifica, al fine di conseguire almeno
parzialmente la Best Execution.
Il conferimento di un’istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l’impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella Strategia di
Esecuzione degli Ordini della Banca per ottenere la Best Execution sugli elementi dell’ordine coperti da istruzioni specifiche.
La Banca si riserva la facoltà di non accettare istruzioni specifiche del cliente in presenza di momenti critici di mercato quali sospensione delle quotazioni
e/o, turbativa di mercato. Inoltre, la Banca non garantisce l’esecuzione tempestiva delle istruzioni medesime allorché l’accesso alle sedi di esecuzione
individuate non sia possibile a causa di anomalie nel funzionamento della piattaforma di negoziazione o limitazione della negoziabilità (ad esempio
sospensione o limitazione della negoziabilità in corrispondenza di annunci riguardanti la situazione societaria degli emittenti).
La Strategia di Trasmissione degli Ordini
La Banca non trasmette direttamente ordini alle sedi di negoziazione, ma si avvale di soggetti negoziatori per l’esecuzione degli ordini, che sono ICBPI e Banca
Akros. HBI invia gli ordini sui strumenti finanziari a una delle due controparti e negoziazione che a loro volta li eseguano direttamente nelle sedi di esecuzione o
applicano una loro strategia di trasmissione, in sintonia con quanto stabilito con loro. Nella trasmissione degli ordini ricevuti dalla propria clientela, Hypo Alpe-AdriaBank S.p.a adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, tenuto conto:

del prezzo

dei costi

della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento

delle dimensioni e della natura dell’ordine

nonché della gerarchia dei fattori di esecuzione.
Tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli strumenti finanziari cui si applica la presente strategia e delle sedi di esecuzione su cui i diversi strumenti
finanziari sono prevalentemente negoziati, Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a. applica due diverse Strategie di Trasmissione:

per le azioni quotate sui mercati dei paesi europei, del Canada e del Far East, nonché per gli strumenti derivati trattati sui mercati esteri, è stata
adottata una Strategia di Trasmissione “statica”, cioè gli ordini vengono trasmessi alla controparte negoziatrice che seleziona i broker, impartendo
istruzioni specifiche sulle sedi di esecuzione (il mercato di riferimento) che per le loro caratteristiche possono garantire in modo duraturo la “Best
Execution”

per le azioni quotate sui mercati Usa è stata adottata una Strategia di Trasmissione “dinamica” cioè gli ordini vengono trasmessi alla controparte
negoziatrice che li inoltra ai broker selezionati, che decidono di volta in volta la sede di esecuzione che consente di ottenere il miglior risultato, in
base alle regolamentazioni vigenti su quei mercati.
Nella selezione dei broker cui vengono trasmessi gli ordini dalle controparti negoziatrici (ICBPI e Banca Akros) vengono considerati i seguenti
elementi:

commissioni e spese richieste per l’esecuzione degli ordini

accesso diretto ai mercati

probabilità di regolamento

disponibilità di un servizio di direct market access rapido, economico, efficiente e facilmente integrabile con gli applicativi di front office

massima automazione ed affidabilità in fase di regolamento delle transazioni

elevato standing internazionale.
Azioni, warrants, e diritti ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati dei paesi europei, del Canada e del Far East
Nella trasmissione degli ordini relativi a questi strumenti finanziari, la controparte negoziatrice ICBPI impartisce ai broker selezionati istruzioni specifiche
riguardo alla sede di esecuzione, scelta sulla base di criteri che consentono di ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, con l’obiettivo di
chiedere l’esecuzione degli ordini relativi agli strumenti finanziari di emittenti esteri sui rispettivi “mercati di riferimento”, che vengono individuati sulla base
dell’Isin code che identifica i singoli strumenti finanziari.
Azioni, warrants, e diritti ammessi alla negoziazione sui mercati USA (Nyse, Nadaq e Amex)
La controparte negoziatrice ICBPI trasmette gli ordini relativi a questi strumenti finanziari a broker selezionati che decidono autonomamente la sede di
esecuzione, in base alla specifica regolamentazione in vigore negli USA (che comunque li obbliga ad eseguire gli ordini alle condizioni migliori per il cliente).
Titoli di Stato italiani ed esteri, Obbligazioni emesse da organismi internazionali, Obbligazioni emesse da società non finanziarie italiane ed
estere, Obbligazioni bancarie italiane ed estere, Obbligazioni emesse da “Agencies”.
La controparte negoziatrice Banca Akros prevede la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione. Qualora Banca Akros non acceda direttamente ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, nella selezione dei broker
assume un ruolo centrale la raggiungibilità con modalità tecniche integrate al sistema SABE, che è un selezionatore ed applicatore di trading venues per
raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente.
E. Informazioni sugli incentivi
Informazioni generali sugli incentivi
Nell’ambito dei servizi di investimento offerti da HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A., diverse delle attività svolte dalla Banca nell’interesse del Cliente non sono
oggetto di addebito separato rispetto al costo complessivo del servizio.
Tra queste in particolare possono essere annoverate:

l’attività sistematica di ricerca e di aggiornamento del portafoglio prodotti messo ad disposizione della Clientela;
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




la costante assistenza nel tempo fornita al Cliente con riferimento alle sue esigenze di investimento ed ai prodotti già sottoscritti;
la formazione dei Dipendenti al fine di garantire al Cliente la presenza di personale adeguatamente qualificato;
la messa a disposizione, in qualsiasi momento, di informazioni sui prodotti e sul loro andamento;
la produzione di materiale informativo per la Clientela.
l’organizzazione di iniziative di carattere informativo per i clienti ed eventi aperti al pubblico aventi per oggetto argomenti correlati al mercati e agl
investimenti finanziari.
Per far fronte ai costi derivanti dallo svolgimento di tali attività in alcuni casi, di seguito specificati, HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. può ricevere dai partner
commerciali degli incentivi sotto forma di pagamenti di denaro o di altra natura (ad esempio attraverso la messa a disposizione di supporto tecnico,
materiale informativo, corsi di formazione, azioni commerciali).
Da questo punto di vista HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. si impegna a verificare che tali riconoscimenti non vengano in ogni caso a trovarsi in contrasto con
gli interessi della Clientela, ma siano invece impiegati per mantenere ed ulteriormente migliorare il livello qualitativo dei servizi finanziari offerti.
Inoltre, gran parte dei partner commerciali della Banca e in generale le controparti istituzionali offrono all’Area Finanza la distribuzione di report finanziari.
Tali documenti risultano tuttavia gratuiti e non sono in nessun modo vincolati al raggiungimento di volumi di negoziazione.
Con riferimento ai casi di:

sottoscrizione di quote di fondi d’investimento e SICAV

sottoscrizione di certificates

sottoscrizione di obbligazioni ordinarie emesse della banca

acquisto di titoli azionari, ETF sia italiani che esteri, titoli obbligazionari

sottoscrizione di Gestioni patrimoniali: GPM e GPF emesse dalla banca

sottoscrizione di polizze assicurative unit linked
di seguito viene fornito dettaglio degli incentivi (compensi in denaro o altri vantaggi con valore monetario), che la Banca ottiene dai propri partner
commerciali o che riconosce a terzi.
Sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento o sicav
Commissione di sottoscrizione
Al momento della sottoscrizione di quote di un fondo o di una SICAV, può essere addebitata al Cliente una commissione di sottoscrizione. Tale
commissione viene calcolata in percentuale sull’importo conferito e, nel caso in cui la stessa sia effettivamente applicata, HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A.
riceve dalla società di investimento la sua retrocessione che può arrivare dall’80% al 100%. Le commissioni di sottoscrizione previste contrattualmente
possono arrivare fino ad un massimo del 5%; il minimo è zero in quanto le commissioni di entrata sono scontabili al 100%.
Commissione di gestione (management fee)
Le società d’investimento prelevano dal patrimonio del fondo o della SICAV una commissione di gestione che – a seconda della casa di investimento e della
classe d’investimento – può variare da un minimo dello 0,10% ad un massimo del 3,30% annuo del valore delle quote.
Una parte di tale commissione viene riconosciuta ad HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. in relazione al periodo di tempo per il quale il Cliente mantiene le quote
dell’OICR nel dossier titoli aperto presso la Banca. La percentuale che può essere riconosciuta dalle società di investimento varia da un minimo di zero ad
un massimo dell’1,825% per anno.
Commissioni di uscita.
In alcuni casi, di solito quando il fondo o la SICAV non addebita al Cliente una commissione di entrata ma retrocede al collocatore un preconto, il fondo o la
Sicav può addebitare al Cliente delle commissioni di uscita che possono essere prelevate dalla società di investimento in misura variabile e decrescente
con l’aumentare del tempo di permanenza dell’investitore nel prodotto. Queste commissioni denominate anche tunnel d’uscita sono sempre esplicitate e
descritte nei documenti di offerta del fondo o della Sicav e sono commissioni che non vengono retrocesse al collocatore. Nella gamma prodotti attuale si ha
un caso di fondo comune che viene collocato in questa modalità: il cliente non paga commissioni di entrata ma ha un tunnel d’uscita, e la SGR ha diritto di
trattenere, all’atto del rimborso (anche destinato alla sottoscrizione di altri Fondi di diversa classe), una commissione sul controvalore delle quote
rimborsate, in misura decrescente in funzione della permanenza nel Fondo, come di seguito riportato: meno di un anno 3,50%, da un anno a meno di due
2,75%, da due anni a meno di tre 2,00%, da tre anni a meno di quattro 1,25% da quattro anni in poi nessuna commissione.
In caso di versamenti successivi relativi al medesimo Fondo, ai fini del calcolo della commissione di rimborso, la permanenza nel Fondo viene determinata
con riferimento ad ogni singolo versamento effettuato. Inoltre, a fronte di richieste di rimborso, la SGR procederà a rimborsare in via preliminare le quote
sottoscritte in epoca più remota.
Al collocatore, sempre in questo caso specifico, la SGR retrocede un preconto una tantum pari al 3% del patrimonio collocato.
Commissioni di over performance
In alcuni casi la società di investimento può prelevare dal patrimonio del fondo o della Sicav una commissione di over performance che viene descritta
puntualmente nella documentazione di vendita del prodotto e che non viene retrocessa al collocatore.
Obbligazioni tradizionali emesse da HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A.
La Banca effettua nell’ambito della propria attività di raccolta diretta delle emissioni obbligazionarie di tipo tradizionale (a tasso fisso, tasso variabile, tasso
step up, tasso step down, tasso misto e zero coupon).
Collocamenti obbligazionari di terzi
Nel collocamento di obbligazioni emesse da terzi, il Cliente paga delle commissioni di collocamento esplicitate nell’ambito dei documenti consegnati al
Cliente sulla base della normativa vigente. Tale commissione potrebbe essere in tutto oppure in parte oggetto di retrocessione alla Banca da parte dalla
Sim che cura il collocamento globale.
Informazioni di maggiore dettaglio sugli incentivi legati a questa tipologia di prodotto possono tuttavia essere fornite solo avuto riguardo alla specifica
emissione in considerazione dell’estrema variabilità degli stessi.
Cerificates
La Clientela può partecipare ai collocamenti dei certificates e degli strumenti finanziari quotati sul mercato Sedex, sia che siano un’emissione pubblica
oppure un’emissione “taylormade” per il nostro Istituto.
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COPIA PER IL CLIENTE
In entrambi i casi, il livello delle commissioni di collocamento una tantum, poste a carico del Cliente, è esplicitato nei documenti relativi all’offerta dello
strumento finanziario che gli sono consegnati. L’istituzione finanziaria emittente lo strumento può riconoscere alla Banca tale commissione anche
integralmente.
Informazioni di maggiore dettaglio sugli incentivi legati a questa tipologia di prodotto possono tuttavia essere fornite solo avuto riguardo alla specifica
emissione in considerazione dell’estrema variabilità degli stessi.
Collocamenti azionari IPO
HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. partecipa ai collocamenti azionari italiani per il tramite di una Sim.
Le commissioni di collocamento variano da società a società quotanda, avendo ogni operazione caratteristiche specifiche. È previsto che la Sim retroceda
alla Banca una percentuale delle commissioni di collocamento che può variare da un minimo del 70% ad un massimo del 100% della commissione di
collocamento.
Informazioni di maggiore dettaglio possono essere fornite solo avuto riguardo alla specifica emissione in considerazione dell’estrema variabilità degli
incentivi in oggetto.
Polizze assicurative unit linked
Commissione di sottoscrizione
Al momento della sottoscrizione di polizze assicurative unit-linked, la società di assicurazione può addebitare al cliente una commissione di sottoscrizione
denominata caricamento che riduce il valore del premio versato, sia esso unico oppure ricorrente, che può prendere varie forme e che in parte puo’ essere
ristornata ad HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. in vari modi. Nei prodotti assicurativi unit linked attualmente collocati i caricamenti possono arrivare fino al 5%
del premio pagato che può venire anche retrocesso totalmente alla Banca.
Si può avere anche il caso di prodotti assicurativi senza caricamenti che retrocedono all’istituto un preconto che può variare tra il 25% e il 40% del primo
premio del piano di assicurazione.
Inoltre, se il cliente vuole riscattare una polizza unit si potrebbe veder addebitato: nel caso di una polizza a premio unico al massimo una penalità di
riscatto decrescente che parte dal 7% del capitale investito e si riduce a zero dopo 5 anni di permanenza nella polizza, oppure nel caso di polizza a premi
ricorrenti potrebbe vedersi addebitare il 6,5% della somma premi oppure il 20% del premio ricorrente pagato. La penalità di riscatto non viene retrocessa
all’intermediario.
Commissione di gestione (management fee)
Le società di assicurazione prelevano dal patrimonio complessivo della polizza unit linked ovvero dai singoli fondi interni una commissione di gestione che
può ammontare dallo 0,20% al 2,84% per anno.
La Banca riceve sotto forma di retrocessione una parte di queste commissioni di gestione in una misura che varia da un massimo del 2,10% ad un minimo
zero all’annuo.
Gestioni Patrimoniali in fondi e sicav
La Banca offre alla propria Clientela un’insieme di linee di gestione in fondi e sicav. In tutte le linee vengono utilizzati esclusivamente strumenti che
prevedono classi MiFID compliant, privi cioè di retrocessioni da parte della società nei confronti della Banca. Ciascuna delle linee investe in una vasta
gamma di prodotti delle primarie società di investimento presenti sul mercato. Si tratta in tutti i casi di società terze che non hanno alcun legame societario
con HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A..
Il gestore può scegliere gli investimenti valutati più opportuni tra 14 case di investimento ed oltre 1.100 comparti. L’insieme delle società di investimento è
inoltre soggetto a periodico confronto ed analisi finalizzati a valutare le opportunità di allargamento della gamma di investimenti disponibili al fine di cogliere
le soluzioni e le peculiarità offerte da ognuna, venendo incontro così alle aspettative di investimento del Cliente nel rispetto del suo profilo di rischio.
Tale operatività consente al Cliente di accedere, anche mediante conferimento in gestione di somme contenute (15.000 euro), ad una amplia gamma di
opportunità di investimento selezionate da un team di esperti. Se il cliente desidera può investire nelle Gestioni Patrimoniali in fondi e sicav con la formula
del piano d’accumulo con un versamento iniziale di 15.000€ e versamenti successivi di 250€.
È inoltre diritto del Cliente ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 c. 2 del Regolamento Intermediari, fare eventuale richiesta in merito all’ottenimento di un
maggiore dettaglio rispetto all’informativa di seguito fornita.
Tale richiesta dovrà essere effettuata dal Cliente in forma scritta indirizzando la richiesta ad HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A.- Via Alpe Adria 6, 33010
Tavagnacco, Area Compliance.
Al fine di poter far fronte alla stessa il Cliente dovrà specificare le caratteristiche specifiche dell’investimento che ha effettuato o intende effettuare.
F. Informazioni sui conflitti di interessi
In linea con la Direttiva comunitaria n. 39/2004 (MiFID) Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A. ha definito una politica per la gestione dei conflitti di interesse al fine di
evitare che situazioni di conflitto di interesse possano incidere negativamente sugli interessi della clientela.
Si è in presenza di una situazione di conflitto d’interessi in tutti quei casi in cui l’interesse dell’investitore può risultare sacrificato dall’intermediario per il
perseguimento di una finalità diversa e/o ulteriore rispetto al servizio prestato, legata a un interesse economicamente apprezzabile e concreto. Il conflitto
può configurarsi non solo fra l’interesse del cliente e quello della Banca o delle società del Gruppo, ma altresì dei soggetti rilevanti, come definiti dalla
normativa di riferimento, oppure fra l’interesse del cliente e quello di un altro cliente.
Ai fini del presente documento, si intende per “soggetto rilevante” il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
i) i componenti del consiglio di amministrazione, la direzione generale, i sindaci, i soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono
trovarsi in una situazione di conflitto di interessie i dirigenti (i.e. Capi Area)dell’intermediario;
ii) i dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino
alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
iii) le persone fisiche che effettuino prestazioni di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione
di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.
I conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sussistono quando la Banca o un soggetto rilevante
o un soggetto aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto: possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno
del cliente; siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; abbiano un incentivo a
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privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; svolgano la medesima attività del cliente; ricevano o possano ricevere da un
soggetto diverso dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o
dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
L’obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse. Il Cliente
potrà in ogni momento richiedere alla Banca maggiori informazioni in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata. La Banca fornirà tali
informazioni su supporto duraturo ovvero mediante sito Internet nei casi in cui le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, del Regolamento. Consob 16190/07
e successive modifiche siano soddisfatte.
La Banca ha adottato ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d’interesse la cui esistenza possa danneggiare gli interessi di un cliente al momento
della prestazione del servizio di gestione di portafogli, di servizi d’investimento in genere, accessori o di attività di investimento. È tenuta pertanto ad
accertare i casi di conflitto d’interesse e a definire misure atte ad evitare l’insorgere di tali conflitti.
La Banca, pertanto:
analizza i conflitti di interesse che possono insorgere con i Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento identificando la
potenzialità del pregiudizio; tale analisi viene svolta non solo per il servizio di investimento specifico prestato, ma il perimetro della verifica viene
esteso anche alla fornitura di altri servizi potenziali;
gestisce i conflitti di interesse con l’adozione di misure organizzative idonee affinché i “soggetti rilevanti”, impiegati nella prestazione dei servizi di
investimento, possano operare in modo indipendente e nell’interesse del Cliente. Le misure di gestione dei conflitti vengono adottate in base al
principio di proporzionalità e alla complessità operativa della Banca.
Mappatura dei conflitti di interesse
Per l’individuazione dei conflitti di interessi, reali e potenziali, la Banca ha tenuto conto delle seguenti ipotesi:
- la Banca o altro soggetto controllato, ottenga un profitto, o eviti una perdita, a spese del cliente a seguito di un’attività svolta da o nell’interesse della Banca;
- la Banca o altro soggetto controllato abbia un interesse nel risultato finale di un servizio fornito al cliente o di una transazione svolta per conto del
cliente, diversa dall’interesse del cliente nello stesso risultato;
- la Banca o altro soggetto controllato riceva, da una persona diversa dal cliente, emolumenti in relazione ai servizi svolti per il cliente, ulteriori rispetto
alle commissioni o alle tariffe percepite per quel servizio;
- la Banca o altro soggetto controllato svolga la stessa attività del cliente;
- la Banca o altro soggetto controllato abbia un incentivo (finanziario o di altra natura), anche nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, a
favorire l’interesse di un cliente o gruppo di clienti a danno dell’interesse di altro cliente.
I servizi e le attività di investimento che sono stati considerati nella mappatura dei conflitti di interesse sono: negoziazione conto proprio, negoziazione conto
terzi, gestione patrimoniale, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza, esecuzione ordini e custodia titoli.
Inoltre, sono state analizzate le ipotesi in cui sia possibile che si verifichi un conflitto di interessi quando la prestazione del servizio di investimento possa
riferirsi a strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca oppure da altri soggetti con cui la Banca possa avere interessi di altra natura quali: l’interesse a
sviluppare affari o rapporti commerciali oppure interesse a variare la posizione creditizia.
È stata presa in considerazione anche l’insorgenza di potenziali conflitti di interesse per quelle emissioni di strumenti finanziari effettuate da:
soggetti partecipanti al capitale sociale, in modo diretto o indiretto, con quote rilevanti;
imprese affidate in misura rilevante;
fornitori di beni e servizi strategici per la Banca;
Con riferimento alle “imprese affidate in misura rilevante”, la Banca considera come limite un importo pari al 3% del Patrimonio di Vigilanza.2
Inoltre, la Banca analizza l’insorgere di potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi siano programmi di incentivazione o bonus per un singolo strumento
finanziario, vi sia l’assegnazione di obiettivi di budget per singolo strumento o vi siano sistemi incentivanti che collegano la retribuzione dei soggetti rilevanti
ai volumi realizzati su singoli strumenti. La Banca non adotta direttamente tali politiche di incentivazione.
A titolo esemplificativo, riepilogando, le macrocategorie di conflitti di interesse che possono insorgere si riferiscono a:
conflitti di interesse connessi al medesimo servizio di investimento: ad es. preferire l’interesse di un cliente rispetto all’altro;
conflitti legati alla contestuale erogazione di due servizi di investimento: ad es. una struttura organizzativa offre contestualmente due servizi di
investimento generando per la Banca interessi opposti rispetto a quelli del Cliente;
conflitti legati alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca o da altri soggetti che pagano
alla Banca incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite;
conflitti legati a servizi di investimento collegati a strumenti di società che hanno rapporti di connessione con la Banca (partecipazione, di
fornitura, di interessi in rapporti di affari)
La mappatura dei conflitti di interessi viene rivista periodicamente con cadenza almeno annuale.
Gestione dei conflitti di interesse
La Banca adotta appropriate misure di gestione dei conflitti di interesse che:
a) consentano di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero
generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
b) definiscano le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
Al fine di garantire una congrua gestione dei conflitti di interesse, la Banca può adottare, se ritenuto opportuno ed in base al principio di proporzionalità innanzi
menzionato:
soluzioni organizzative ed operative particolari;
chiare definizioni di compiti e responsabilità;
particolari regole di condotta che i soggetti rilevanti e tutto il personale è tenuto a rispettare;
particolari misure di comportamento nell’effettuazione di operazioni personali da parte dei soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di
investimento;
Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla
qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. L’importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio
devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. Ai fini della determinazione del
patrimonio di vigilanza individuale si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste dalla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. Occorre
altresì tenere conto delle regole segnaletiche e degli esempi riportati nella presente circolare.
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predisposizione di misure operative e organizzative volte a eliminare o limitare lo scambio di informazioni sensibili tra strutture della stessa
Banca;
procedure interne e punti di controllo che permettano una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
misure che impediscano o controllino l’esercizio di servizi di investimento diversi tra loro che possano generare situazioni di conflitto;
misure che limitano l’insorgere di influenze indebite nella prestazione dei servizi di investimento.
Nel porre in essere tali iniziative, la Banca analizza la potenzialità del conflitto e la rischiosità nei confronti del Cliente.
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Registro dei conflitti di interesse
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob, Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A. ha istituito ed aggiorna, in modo regolare, un registro
nel quale vengono riportate, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o,
nel caso di un servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti. La
gestione del registro è di competenza della funzione Compliance della Banca.
Le informazioni contenute all’interno del registro aiutano a identificare e gestire efficacemente tutti i potenziali conflitti d’interesse.
G. Informazioni sugli strumenti finanziari trattati
Le tipologie di strumenti finanziari
HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. mette a disposizione dei propri Clienti, nell’ambito dei servizi offerti, i seguenti strumenti finanziari.
Azioni
Le azioni rappresentano le quote di partecipazione dei soci in una società per azioni.
Sono titoli nominativi che attribuiscono al titolare diritti a contenuto economico (attribuzione di quota dell’utile netto realizzato dalla società, sotto forma di
dividendo deliberato dall’assemblea, e di attribuzione di una quota di patrimonio netto in sede di liquidazione della società, diritto di opzione alla
sottoscrizione di azioni di nuova emissione o obbligazioni convertibili) e diritti a contenuto amministrativo, tra i quali il più importante è il diritto di voto nelle
assemblee sociali. Le principali categorie delle azioni sono: azione ordinaria, azioni privilegiate (privilegiate nella distribuzione degli utili), azioni di risparmio
(azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale)
I diritti di opzione
Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di
capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente
detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.
Obbligazioni
Le obbligazioni sono dei titoli di credito che attribuiscono al possessore il diritto a percepire un interesse periodico (cedola) e il rimborso del capitale alla
scadenza. In alcuni casi il rendimento offerto dall’obbligazione può essere legato all’andamento di un determinato indice di mercato. I parametri di
indicizzazione possono avere natura reale (inflazione), finanziaria o valutaria. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del
titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all’andamento di tassi di
mercato (obbligazioni a tasso variabile).
Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:
g) Obbligazioni corporate: nelle obbligazioni corporate l’emittente è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Il possessore
dell’obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell’importo previsto dal regolamento del prestito
più una remunerazione a titolo di interesse
h) Obbligazioni sovranazionali: sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale, la Inter American
Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali
i) Obbligazioni governative: sono obbligazioni emesse dallo Stato o da Enti Territoriali ed Enti pubblici economici che hanno la necessità di reperire
fondi al fine di finanziare i propri programmi di spesa. In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT; BTP, CCT, CTZ):
BOT - Buoni ordinari del Tesoro, sono titoli a breve termine emessi dal Tesoro per reperire i mezzi finanziari necessari a coprire il fabbisogno di cassa
della tesoreria (cioè il debito fluttuante). Sono emessi in euro con diversi tagli e non prevedono cedole di interessi ma sono emessi “sotto la pari” e alla
scadenza vengono rimborsati al valore nominale. La remunerazione per l’investitore è data dalla differenza tra il prezzo di emissione e quello di
rimborso.
CTZ - Certificati del Tesoro zero-coupon, sono titoli privi di cedola, con durata pari a 18 o 24 mesi e con taglio minimo pari a 1000 euro.
CCT - Certificati di credito del Tesoro, sono strumenti di copertura del debito pubblico costituiti da titoli al portatore o all’ordine, a medio o a lungo
termine, e forniscono un rendimento a tasso variabile che viene determinato aggiungendo uno spread (maggiorazione) fisso al tasso di rendimento dei
BOT.
CCT€ - Certificati di credito del Tesoro, sono strumenti di copertura del debito pubblico costituiti da titoli al portatore o all’ordine, a medio o a lungo
termine, e forniscono un rendimento a tasso variabile che viene determinato aggiungendo uno spread (maggiorazione) fisso al tasso Euribor 6 mesi.
BTP - Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli obbligazionari a tasso fisso a medio o lungo termine (durata da 3 a più di 30 anni). Vengono emessi dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze che con appositi decreti ne determina il taglio, la durata, il livello delle cedole e le modalità di assegnazione. Il
rendimento è legato alla cedola semestrale fissa e all’eventuale scarto di emissione (differenza tra prezzo di emissione e valore di rimborso).
BTP€i – Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione sono titoli di Stato che forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento del livello
dei prezzi; sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area Euro,
misurata dall’Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IACP) con esclusione del Tabacco.
BTP Italia – Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione italiana sono titoli di Stato che forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento
del livello dei prezzi; sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell’inflazione ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Gli investitori che vogliono conservare i Titoli dalla fase di
distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al “Premio Fedeltà” pari al 4 per mille lordo sul capitale nominale investito non rivalutato.
j) Obbligazioni convertibili: Queste obbligazioni conferiscono al possessore il diritto, esercitatile a determinate scadenze, di trasformare le proprie
obbligazioni in azioni. Il risparmiatore potrà quindi decidere, ad una certa data o in un certo periodo futuro, se convertire i titoli obbligazionari in azioni,
assumendo lo status di socio oppure attendere la scadenza del titolo e ottenere la restituzione del credito.
k) Obbligazioni strutturate: Queste obbligazioni legano il rendimento offerto all’evoluzione di alcuni parametri di mercato quali, a titolo esemplificativo, gli
indici azionari, i tassi di cambio o l’andamento dei tassi di interesse. Sotto il profilo formale, i titoli strutturati sono obbligazioni il cui rendimento presenta,
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nella maggior parte dei casi, due distinte componenti: una parte garantita ed una parte indicizzata, in forme anche complesse, alla dinamica della
variabile finanziaria di riferimento.
l) Obbligazioni subordinate : Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell’emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non
subordinate emesse dall’emittente
Pronti Contro Termine
L’operazione di pronti contro termine si realizza attraverso due compravendite contestuali, una a pronti e una a termine, del medesimo strumento
finanziario, poste in essere tra cliente e banca. In sostanza, dunque, una delle parti acquista a pronti un certo importo di titoli (acquirente a pronti, di norma
individuato nel cliente) che l’altra parte (acquirente a termine, di norma la banca) si impegna a riacquistare ad una certa data e ad un prezzo prefissato. La
remunerazione del contratto di pronti contro termine è costituita dalla differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello ricevuto a termine. Solitamente i
titoli scambiati sono obbligazioni di stato o emissioni bancarie.
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile
(SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Gli OICR armonizzati sono conformi alla direttiva comunitaria n.85/611/CEE e
successive modifiche. Con l’emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di
autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni alle quali un OICR deve uniformarsi. Gli OICR non armonizzati si intende una
particolare categoria di fondi comuni di investimenti caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi
armonizzati.
g) Fondi comuni di investimento aperti: Il fondo è un patrimonio collettivo (quindi comune), costituito con i capitali raccolti tra una pluralità di
partecipanti, ciascuno dei quali detiene un determinato numero di quote. È definito aperto in quanto i partecipanti sono liberi di investire o disinvestire
nel fondo, in ogni momento senza alcuna limitazione. In ogni momento, secondo le scelte di investimento o disinvestimento dei risparmiatori, varia il
numero degli investitori che aderisce al fondo e quindi la consistenza del patrimonio investito. Per quanto riguarda l'oggetto dell'investimento, il fondo
aperto, per rispettare il requisito del pronto disinvestimento, deve essere un fondo mobiliare nel senso che l'investimento del relativo patrimonio deve
essere effettuato in strumenti finanziari che garantiscono un'elevata liquidabilità. Il capitale raccolto dal fondo viene suddiviso in quote, il cui valore
iniziale si modifica, modificandosi il valore delle attività in cui il fondo è investito, assume un valore quotidiano che deriva dal rapporto tra la
valorizzazione delle attività del fondo ed il numero di quote in circolazione. Le quote vengono attribuite ai partecipanti in proporzione al capitale
conferito da ciascuno di essi. Le somme raccolte vengono affidate in gestione ad un gestore che ha anche il compito di curare i rapporti con i
partecipanti. Alle società di gestione fanno capo diversi fondi, ognuno dei quali ha patrimonio, denominazione, durata, ripartizione dei titoli e gestore
propri. I fondi sono quindi patrimoni autonomi, divisi in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, che vengono investiti in modo diversificato da
apposite società di gestione (SGR).
h) Società di investimento a capitale variabile: Le Sicav raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai
fondi comuni d’investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società
i) Fondi di Fondi: Sono particolari fondi di investimento che investono in altri OICR
j) ETF: Exchange Traded Fund, è una particolare tipologia di Fondo/Sicav con due peculiari caratteristiche: è negoziato in Borsa come un’azione e ha
come unico obiettivo d’investimento quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva
k) ETC: Exchange Traded Commodities sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o nelle
materie prime o in contratti derivati sulle materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante,
esattamente come il prezzo degli ETF è legato al valore dell’indice a cui fanno riferimento.
l) Hedge Funds: Si tratta di fondi che generano rendimenti non correlati con l’andamento del mercato attraverso l’utilizzo di una vasta gamma di strategie
di investimento. Essi godono della massima libertà nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di investimento.
Gli Strumenti Finanziari derivati
Il termine “derivati” indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel
futuro di un evento osservabile. L’attività, ovvero l’evento, che può essere di qualsiasi natura o genere, costituisce il “sottostante” del prodotto derivato.
B. Le opzioni: sono contratti che attribuiscono il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene
(sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price) entro una certa data.
C. Certificates: sono strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività
sottostante (azioni singole, indici, tassi di cambio, materie prime). Si distinguono in certificati senza effetto leva e con leva. Quelli senza effetto leva,
detti anche investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un’alternativa all’investimento diretto nel
sottostante. I certificate con leva, detti anche leverage cerificates, si suddividono in bull (che consentono di assumere una posizione rialzista sul
sottostante) e bear (che consentono di assumere una posizione ribassista sul sottostante).
D. Warrant: strumento finanziario derivato, generalmente quotato su mercati regolamentati, che attribuisce il diritto all’acquisto (call warrant) o alla vendita
(put warrant) di un determinato quantitativo di strumenti finanziari ad una prefissata scadenza ad un prezzo determinato.
E. Covered Warrant: sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare o
vendere un’attività sottostante a un prezzo prestabilito a una prefissata scadenza
F. Futures contratto negoziato generalmente su mercati regolamentati attraverso il quale le parti, alla scadenza concordata, si impegnano a comprare o a
vendere un certo quantitativo di strumenti finanziari, ad un prezzo prestabilito alla conclusione del contratto stesso.
Prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione
c) Polizze unit linked Si tratta di particolari contratti assicurativi, le cui prestazioni sono collegate al valore di fondi di investimento interni appositamente
costituiti dall’impresa di assicurazione o da OICR (Organismi di investimento collettivo mobiliari del risparmio) costituiti all’esterno dell’impresa. Le
prestazioni, così come i premi versati, sono di norma espressi in quote del fondo di investimento.
d) Polizze index linked: sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all’andamento di un determinato indice o di un
altro valore di riferimento.
I Prodotti complessi
Con la comunicazione n. 0097996 del 22/12/2014 la Consob è intervenuta per disciplinare la distribuzione alla clientela al dettaglio dei prodotti complessi,
ossia caratterizzati da profili di complessità tali da poter compromettere la capacità degli investitori di assumere consapevoli decisioni di investimento. La
Consob ha fornito agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione. La Banca ha
classificato tutti i prodotti finanziari secondo livelli differenti di complessità sulla base dei criteri previsti dalla normativa differenziando tra prodotti non
complessi, prodotti complessi (c.d. Grey List) e prodotti a complessità molto elevata (c.d. Black List). La Banca ha pertanto deciso di non distribuire alla
clientela al dettaglio i prodotti complessi della “Black List”, in quanto non adatti alla clientela retail. La Banca invece consente la distribuzione dei prodotti
complessi appartenenti alla c.d. “Grey List”, se il singolo prodotto finanziario risulti coerente con il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento del cliente
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stesso raccolto con il questionario Mifid. Quindi solo se il “livello di conoscenza e di competenza” del cliente è adeguato/appropriato la banca consente
l’acquisto/sottoscrizione. Prima dell’acquisto di un prodotto finanziario complesso la Banca fornisce adeguata informativa al cliente evidenziando le
particolari caratteristiche e i rischi rilevanti dello strumento.
Rischio connesso all’utilizzo del c.d. “Bail in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi
La Direttiva dell’Unione Europea n. 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), recepita con i Decreti Legislativi numero 180 e
181 del 16 novembre 2015, istituisce un regime armonizzato in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento,
prevedendo procedure di gestione delle crisi dell’intermediario finanziario che consistono anche nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella
conversione in capitale dei diritti di questi ultimi (c.d. “bail in”). Azionisti e creditori possono quindi essere coinvolti per assorbire le perdite dell’intermediario
finanziario in crisi e per ricapitalizzarlo in misura adeguata, in modo da minimizzare gli impatti sulla collettività, evitando che il costo di salvataggio gravi sui
contribuenti. In altri termini, in caso di crisi di un intermediario finanziario, l’investitore azionista o obbligazionista dello stesso intermediario potrebbe vedersi
ridurre o annullare il capitale investito e/o le cedole spettanti, data l’introduzione di limitazioni all’intervento pubblico a sostegno degli intermediari finanziari
in crisi.
Il coinvolgimento di azionisti e creditori dell’intermediario finanziario in crisi avviene secondo un ordine gerarchico, la cui logica prevede che chi investe in
strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni; pertanto, solo dopo aver esaurito tutte le risorse
della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia dei rischi per gli investitori è la seguente: 1) le azioni e gli altri strumenti di
capitale; 2) i titoli subordinati; 3) le obbligazioni e le altre passività ammissibili; 4) i depositi per l’importo eccedente i 100.000 Euro di persone fisiche e
piccole e medie imprese. Dalla procedura “bail in” rimangono esclusi: 1) i depositi fino a 100.000 Euro; 2) le passività garantite (esempio covered bond); 3) i
debiti verso i dipendenti, il fisco, gli enti previdenziali e i fornitori.
La nuova normativa è entrato in vigore dal 1° gennaio 2016 e trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse
anteriormente a quella data. Le funzioni di risoluzione sono affidate dalla legge alla Banca d’Italia. Ulteriori informazioni al riguardo sono anche pubblicate
sul sito internet della Banca d’Italia.
H. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari
I risparmiatori che investono in strumenti finanziari sono soggetti in generale a diverse tipologie di rischio, ove per rischio si intende l’incertezza che circonda
i ritorni degli investimenti stessi. Tale incertezza può riguardare l’utile atteso dell’operazione, ma anche la variazione del valore impiegato, ovvero la
possibilità che al termine dell’operazione finanziaria l’investitore incassi una cifra inferiore all’investimento iniziale. È necessario pertanto porre attenzione ai
seguenti principali fattori di rischio, tenendo presente che per ogni categoria di strumento possono presentarsi una o più tipologie di rischio.
• Rischio tasso di interesse;
• Rischio cambio;
• Rischio prezzo;
• Rischio liquidità;
• Rischio emittente;
• Rischio paese;
• Rischio controparte;
• Altri rischi generali.
Titoli di capitale e titoli di debito.
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi ditale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano
le obbligazioni ed i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli
azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire.
L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi
previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di
un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il
detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento
della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente
molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire
una parte di quanto investito.
Distinzione tra rischio specifico e rischio generico o sistematico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o
sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’eminente (rischio emittente) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la
suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella
parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il
rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale: variazioni che possono essere
identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (rischi di interesse) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse
di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita
residua di un titolo ad una cena data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo
l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.
L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione, a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di
investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate
dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad
esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o
diminuito delle commissioni previste) della quota: valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di
mercato, per il numero delle quote in circolazione.
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Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli
strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli
emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
Rischio tasso di interesse
Il rischio tasso di interesse consiste nell’eventualità che variazioni nel livello dei tassi influenzino negativamente il valore o il rendimento del proprio
investimento, e riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato, obbligazioni) e i derivati che hanno come sottostante titoli di debito o tassi di interesse.
Può essere distinto in:
• rischio di variazione del tasso: ad ogni modifica dei tassi di interesse si ha una variazione diretta della cedola degli strumenti a tasso variabile (la cui
cedola è indicizzata ai tassi di mercato, ad esempio all’euribor 3 mesi); in altre parole, se i tassi di interesse aumentano, aumenterà l’ammontare dei
flussi cedolari ricavati dall’investimento, mentre se i tassi diminuiscono, diminuirà l’ammontare delle cedole incassate.
• rischio di variazione del prezzo: ogni variazione dei tassi di interesse determina un effetto inverso sul prezzo dei titoli di debito. Infatti, se i tassi di
interesse aumentano, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi alle precedenti condizioni di mercato subiscono una perdita di valore. Viceversa, se i
tassi di interesse diminuiscono, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi alle precedenti condizioni di mercato hanno un vantaggio che si esprime in un
aumento di valore. Tale rischio è molto ridotto per gli strumenti a tasso variabile che prevedono il pagamento di interessi “variabili “ nel corso della loro
vita.
Rischio cambio
Qualora le attività finanziarie di un investitore siano espresse in una valuta diversa da quella di riferimento per l’investitore (nel nostro caso l’euro), esso è
esposto al rischio derivante dalle variazioni del tasso di cambio. Un aumento di valore della valuta dell’investimento rispetto all’euro influirebbe
positivamente sul rendimento dell’operazione, in quanto le somme rivenienti dall’operazione sarebbero convertite in un importo in euro maggiore.
Rischio prezzo
Il rischio prezzo sorge dalla possibilità di movimenti indesiderati del valore degli strumenti finanziari, e riguarda in particolare l’andamento dei corsi dei titoli azionari, dei
derivati con caratteristiche ad essi assimilabili (Covered Warrant, Warrant, Certificates, Futures su indici azionari) e degli strumenti di risparmio gestito.
Rischio liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende, in primo
luogo, dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei
titoli non trattati su detti mercati, Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati
sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Il rischio di liquidità fa riferimento a quelle situazioni in cui il detentore di
strumenti finanziari potrebbe trovarsi nell’impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente (o, per strumenti che prevedano una
durata contrattuale, prima della sua naturale scadenza) a meno di accettare che l’eventuale vendita avvenga ad un prezzo non conveniente, che potrebbe
anche essere inferiore al prezzo di acquisto, causando così delle perdite in conto capitale. Pertanto, prima di effettuare l’investimento, il risparmiatore deve
avere ben presente le proprie esigenze future di liquidità in modo che siano in linea con le caratteristiche degli strumenti finanziari interessati e dei mercati
in cui sono scambiati. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati ai quali sia difficile accedere, perché aventi sede in
Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore la difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
Rischio emittente
Il rischio emittente riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato e obbligazioni) e fa riferimento all’incapacità del debitore di soddisfare i propri impegni
contrattuali, ovvero di pagare le cedole maturate o di rimborsare il capitale a scadenza. Rappresenta quindi una particolare accezione di rischio di credito.
Quanto maggiore è la rischiosità attribuita all’emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l’emittente dovrà corrispondere a fronte dei propri strumenti
di debito. Uno strumento utile per valutare il rischio emittente di un’obbligazione è l’eventuale presenza del rating assegnato al titolo o alla società debitrice
da specifiche agenzie, quali ad esempio Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch. Il rating rappresenta un “voto” attribuito da apposite società e rappresenta
l’affidabilità creditizia dell’emittente. Per attribuire il rating vengono osservate numerose variabili: per i Titoli di Stato si considerano il deficit di bilancio, il
livello della spesa pubblica e della produzione interna, nonché lo stato della bilancia dei pagamenti; per le obbligazioni emesse da soggetti privati si
osservano la natura dell’attività, il grado di diversificazione ed internazionalizzazione dell’azienda, la sua posizione competitiva, il tasso di crescita del
business, le caratteristiche dei settori in cui la stessa opera, la situazione finanziaria e la capacità del management. I rating assegnati da tali società sono
codificati in una scala di valori, in cui è possibile individuare i livelli considerati di qualità adeguata, che prendono il nome di Investment Grade. Ad esempio,
nella scala adottata da Standard & Poor’s, gli emittenti di più alto livello sono classificati come AAA, mentre sono Investment Grade tutti i soggetti classificati
da AAA a BBB-. I soggetti con livelli inferiori sono chiamati High Yield (in questo caso gli investimenti sono da considerarsi più speculativi). Quindi, il rischio
emittente è particolarmente basso nel caso di titoli di Stato di paesi Investment Grade e di obbligazioni emesse da Organismi Sovranazionali (quali ad esempio Bei,
Birs, Council of Europe, World bank, ecc.), ed è ridotto per le altre obbligazioni Investment Grade. Durante la vita del titolo, un peggioramento della situazione
finanziaria dell’emittente o del rating può comportare una diminuzione del prezzo del titolo.
Rischio paese
Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare gli impegni finanziari assunti dai propri
residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per altre tipologie di eventi (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali,
ecc.). Rientrano nella categoria rischio paese anche le eventualità di espropri, nazionalizzazioni, confische, moratorie e altre misure che il governo locale
decide di intraprendere anche a danno delle aziende estere o partecipate dall'estero e dei loro beni. Un indicatore del rischio paese è il rating del paese
dell’emittente, nel caso di titoli di debito (vedi il rischio emittente). In particolare il rischio paese sarà più contenuto per investimenti in paesi con rating
Investment Grade e, in generale, nei paesi dell’area OCSE, mentre sarà più elevato per gli strumenti finanziari dei paesi emergenti.
Rischio controparte
È il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della
transazione stessa. Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una potenziale perdita se, al momento del manifestarsi
dell’insolvenza della controparte, le transazioni poste in essere con essa hanno un valore positivo, o se è pregiudicato lo scambio di pagamenti o strumenti
finanziari (o merci) contro pagamenti. È tipicamente presente nei contratti derivati non quotati.
Altri rischi generali
Sono quei rischi riconducibili a eventi quali:
- Insolvenza dell'intermediario
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare
nel caso d’insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da
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particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza,
vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
- Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno
dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che
tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali,
potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.
Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre
considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni
vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento
a tali operazioni.
- Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini
(order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti
possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti
direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o
dai mercati.
- Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su
mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o
risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta
contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile
liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento
finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di
effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
- Evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina delle crisi bancarie
Ogni banca come emittente è soggetta ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte
(in particolare, Banca d’Italia e BCE). Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui
aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di
investimento (Bank Recovery and Resolution Directive o “BRRD”, o “Direttiva”), nonché i D.Lgs. 180/2015 e 181/2015 (i "Decreti") pubblicati in Gazzetta
Ufficiale il 16/11/2015 che definiscono un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, nonché ulteriori
disposizioni emanate dalla Consob sul tema. Tra gli aspetti innovativi si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte
alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di
garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi
per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore
subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla
direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono
trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per
la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bailin”, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle
obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno
richiedere l’utilizzo del Fondo di risoluzione unico, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. Le disposizioni in tema di
risoluzione delle crisi bancarie sono entrate in vigore in data 16 novembre 2015 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti. Le disposizioni
relative allo strumento del bail-in entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Si segnala altresì che le disposizioni in materia di riduzione o
conversione di strumenti di capitale e di bail-in potranno essere applicate dall’Autorità anche agli strumenti finanziari emessi prima del 1° gennaio 2016.
La rischiosità propria degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro
complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado
di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non
adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio
dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione
patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo. Si illustrano di
seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
I futures
L’effetto “leva”
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei
contratti e ciò produce il cosi detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto
proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato
inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i
movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori, con breve preavviso, al fine di mantenere aperta la
propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere
liquidata in perdita e l’investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
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Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari
condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali
le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il
funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal
caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio, più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può
mantenere la posizione fino a scadenza od effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della
scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se
l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni
concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato
fosse molto distante dal prezzo al quale risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money) deve considerare che la possibilità che l’esercizio
dell’opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio
ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il
prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di
mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano” il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione
in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures il venditore assumerà una
posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta
detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici od altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Termini e condizioni contrattuali
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare
attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con
riferimento alle opzioni, alle date di scadenza ed alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con
decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house, al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di
prezzo anomali, c.d. circuit-breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le
posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni
normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures
sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse, L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe
rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’euro) potrebbero essere
condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati
Gli swaps
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in
diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare
una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali
tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al
più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al
contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è normalmente nullo ma esso può
assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto
l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla
determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di
garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida
patrimonialmente poiché, nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore, esso potrà essere effettivamente percepito solo se la
controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa ed accertarsi che
l’intermediano risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione
del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
I. Policy Titoli illiquidi
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA, al fine di garantire la miglior tutela alla propria clientela:
ha suddiviso i prodotti finanziari collocati in liquidi o illiquidi. Non adotta l’opzione di parzialmente liquidi;
i prodotti finanziari che l’Istituto definisce come illiquidi vengono collocati in regime di adeguatezza, dove, tra l’altro, l’holding period del Cliente
assume autonomo rilievo ai fini della valutazione di adeguatezza.
HYPO Alpe-Adria-Bank SPA ha definito le proprie emissioni obbligazionarie e le polizze unit linked (ramo III) di compagnie assicurative terze collocate
prodotti finanziari illiquidi. Pertanto, HYPO Alpe-Adria-Bank SPA colloca tali prodotti finanziari nel rispetto della normativa di riferimento rappresentata dalla
Comunicazione Consob nr. 9019104 del 2.3.09 e recependo integralmente i dettati della Circolare Abi nr. 39 del 7.8.09 relativi ai doveri di comportarsi con
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correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, normati dalla Comunicazione Consob indicata.
Policy processo formazione dei prezzi dei prestiti obbligazionari emessi dall’Istituto
La Hypo Alpe-Adria-Bank SPA ha stabilito che le proprie emissioni obbligazionarie sono prodotti finanziari illiquidi e pertanto il cliente acquirente potrebbe
trovare difficoltà nel momento dello smobilizzo e incertezza nelle tempistiche di realizzo.
Il rischio della illiquidità è segnalato nel Prospetto di Base nella sezione relativa ai Fattori di Rischio e in ogni singola Condizione Definitiva dei Prestiti
Obbligazionari. Nel caso di impossibilità a dar corso all’operazione di vendita, l’investitore manterrà il possesso del prestito obbligazionario fino alla
scadenza naturale dello stesso, quando ne otterrà il rimborso previsto. La Banca provvede, tramite il Prospetto Base e la documentazione dei singoli prestiti
obbligazionari e mediante la presente Documentazione ad informare la Clientela in modo trasparente del rischio di liquidità dei titoli obbligazionari. I
documenti sopra menzionati sono presenti nel sito internet dell’emittente e presso la sede delle Agenzie.
La Hypo Alpe-Adria-Bank SPA ha la facoltà di negoziare le proprie emissioni in un paniere di compravendita, tramite il portafoglio di proprietà.
Nel processo di formazione dei prezzi, la Banca sia per il mercato primario che per quello secondario, utilizza una metologia che tiene conto di una serie di
input, coerenti con il grado di complessità dello strumento, quali, ad esempio, la curva dei tassi, gli spread creditizi, valutazione del sottostante, volatilità.
- Spread di Credito: questo differenziale riassume il rischio emittente che l’investitore si assume acquistando le emissioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA ed è
applicato sull’intera curva dei rendimenti. Lo spread viene determinato tenendo conto di diversi fattori, quali ad esempio le politiche commerciali di raccolta
fondi, le condizioni offerte sul mercato di riferimento da operatori dello stesso settore, nonché dalla situazione generale del mercato obbligazionario.
- Spread Bid- Ask: il differenziale massimo applicabile tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita viene definito all’interno del Prospetto di Base, nella sezione relativa ai
Fattori di Rischio. Attualmente questo livello è fissato nella misura massima dell’1% e pertanto il livello di markup pertanto non potrà esser superiore all’ 1,00%.
- Mercato primario: Il livello di markup, nella fase del mercato primario per la tipologia di strumenti finanziari sopraelencati, applicato è nullo (0%).
- Mercato secondario: quotidianamente la Banca calcola i prezzi aggiornati bid e ask dei singoli prestiti obbligazionari il cui periodo di collocamento si è
concluso. Per prezzare le singole emissioni sono state create nel software Skipper 5 liste di titoli: obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA a tasso
fisso, obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA a tasso step up, obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA a tasso variabile, obbligazioni Hypo AlpeAdria-Bank SPA a tasso variabile cedola trimestrale e obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA zero coupon. Ogni lista contiene le emissioni con le
stesse caratteristiche e viene aggiornata periodicamente tramite l’inserimento delle nuove emissioni in collocamento. Il programma Skipper permette
di caricare una curva dei rendimenti sempre aggiornata: la fonte dati di cui si avvale l’Istituto è l’infoprovider Bloomberg. La Banca determina il
prezzo delle obbligazioni tenendo conto delle condizioni di mercato definite sulla base delle curve dei tassi Euribor ed Eurirs di corrispondente durata
residua. Per il calcolo del prezzo teorico viene utilizzata la metodologia dell’Asset Swap che consente di scambiare i flussi relativi al titolo da
analizzare con corrispondenti flussi variabili determinati dal mercato al momento dell’operazione. L’informazione di partenza è la curva Swap Euro
contro Euribor 6 mesi: questa viene “bootstrappata” (metodo di interpolazione con il quale si determinano i rendimenti dei punti della curva relative a
scadenze intermedie) per ottenere la corrispondente curva Zero Coupon di riferimento, comunemente definita Zerocurve, che si utilizzerà per
attualizzare ciascun flusso ed il rimborso al corrispondente tasso. Il prezzo teorico si determina confrontando i flussi delle due “gambe”(fissa e
variabile), applicando alla gamba variabile la base spread impostata. Alla precedente curva viene sommato lo spread di Credito determinato dalla
Banca. Il prezzo teorico così calcolato corrisponde al prezzo ask (prezzo di acquisto per il cliente). Per la determinazione del prezzo bid (prezzo di
vendita per il cliente) viene sottratto il valore dello spread bid-ask. I prezzi delle Obbligazioni Hypo Alpe-Adria-Bank SPA sono validi per tutte le
tipologie di clientela e non si differenziano per l’importo negoziato. I prezzi calcolati alla mattina si intendono validi per tutta la giornata di
negoziazione. Relativamente alla consistenza titoli di fine trimestre (o a diversa scadenza, se richiesta dal cliente) si valorizza il Prestito
Obbligazionario Hypo Alpe-Adria-Bank SPA al prezzo bid dell’ultimo giorno lavorativo precedente.
Schede prodotto: La definizione di prodotto finanziario illiquido per i Prestiti Obbligazionari Hypo Alpe-Adria-Bank SPA obbliga il collocatore (Hypo AlpeAdria-Bank SPA) a predisporre e consegnare alla clientela la scheda prodotto del singolo Prestito Obbligazionario. La scheda prodotto ha le seguenti
informazioni: (1) Scomposizione della struttura del prezzo all’emissione, con l’indicazione delle commissioni ove previste; (2) Valore prevedibile di
smobilizzo al termine del collocamento; (3) Quotazione / Negoziazione mercato secondario; (4) Modalità di smobilizzo, descrizione delle modalità e dei
tempi per lo smobilizzo con esplicita indicazione in caso la possibilità di smobilizzo sia costituita pressoché unicamente dallo stesso intermediario emittente;
(5) Eventuale differenziale di quotazione bid-ask; (6) Confronto con prodotti semplici, noti, liquidi e a basso rischio di analoga durata
Policy relativa alle polizze assicurative unit linked illiquide collocate da Hypo Alpe-Adria-Bank Spa
Hypo Alpe-Adria-Bank SPA considera prodotti finanziari illiquidi tutte le polizze unit linked di compagnie assicurative terze collocate.
Relativamente all’holding period, posto che tutte le polizze unit collocate da Hypo Alpe-Adria-Bank SPA vengono considerate illiquide devono essere collocate con il
regime dell'adeguatezza Consob di cui alla Comunicazione Consob N° 9019104 del 02/03/2009 dove, pertanto, l’holding periodo del Cliente non deve essere
superiore a quello della polizza collocata pena la non adeguatezza dell’operazione di collocamento e, quindi, la sua impossibilità di esecuzione. In dettaglio, esaminando i
Prospetti d'offerta delle compagnie assicurative detentrici delle unit linked collocate, si recepisce l’holding period dei singoli prodotti, indicato dalla Compagnia.
Trasparenza ex-ante
Relativamente alle polizze assicurativo-finanziarie gli intermediari assolvono agli obblighi di informativa ex ante tramite la consegna della scheda sintetica
del prospetto informativo predisposta dall’impresa assicurativa.
Essa è disciplinata in modo tale da dare chiara evidenza:
 della esistenza o meno di limitazioni temporali alla facoltà di riscatto anticipato, nonché di eventuali penalizzazioni;
 della incidenza delle diverse componenti di costo sul capitale investito riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale consigliato;
 dell’orizzonte temporale consigliato al potenziale investitore tenuto conto anche del grado di rischio e della struttura dei costi;
 della struttura dell’investimento, ivi compresa la eventuale componente derivativa, ed i criteri per la determinazione del relativo valore;
 degli scenari probabilistici di rendimento nel caso delle polizze unit e index linked dalla struttura complessa.
Hypo Alpe-Adria-Bank SPA ha normato nelle sue procedure che al Cliente, in fase di collocamento delle polizze assicurative, l’addetto di agenzia consegni
la documentazione legale d’offerta tempo per tempo obbligatoria, in questo caso la Scheda Sintetica.
Trasparenza ex-post
L’intermediario non è tenuto ad un dovere di rendicontazione periodica che invece ricade sulla Compagnia Emittente la polizza.
Le compagnie attualmente collocate da Hypo Alpe-Adria-Bank SPA spediscono al domicilio del contraente la rendicontazione di legge che si concretizza in:
- la conferma dell’operazione al Cliente successivamente al perfezionamento in polizza della proposta (caso di versamenti iniziali, aggiuntivi e switch) .
- In caso di riscatto parziale/totale la compagnia comunica per iscritto il valore del riscatto.
Annualmente la compagnia invia al domicilio del Contraente un estratto conto con l’indicazione delle seguenti informazioni: i) numero delle quote assegnate
e del relativo controvalore ad inizio anno; ii) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno e del relativo numero e controvalore delle quote
assegnate; iii) numero delle quote complessivamente possedute alla fine dell’anno.
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Versione Agosto 2016
COPIA PER IL CLIENTE
J. Trattazione dei reclami
Il contratto sarà regolato dalla legge italiana.
Sono fatte salve, se ed in quanto applicabili, le disposizioni inderogabili del Codice del Consumo; non producono effetto pertanto le clausole del contratto e
relativi allegati che possano essere ritenute in contrasto con la suddetta disciplina.
Per qualunque controversia che potesse insorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto, quando il Cliente non sia consumatore, ai sensi del
Codice del Consumo il foro esclusivamente competente per le azioni promosse dai Cliente è quello di Udine. La Banca ha invece la facoltà di agire nei
confronti del Cliente - oltre che in uno dei fori competenti ai sensi del Codice di Procedura Civile - anche nel foro nella cui giurisdizione si trova la
dipendenza della Banca presso la quale si è costituito il rapporto, in quello nella cui giurisdizione si trova la Direzione Generale della Banca stessa, nonché
in quello nella cui giurisdizione si trova una dipendenza della Banca sussistente al momento dell’apertura del rapporto con il Cliente. Qualora il Cliente
rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, per qualunque controversia è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria
individuata in base al Codice del Consumo.
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, il Cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previste nei successivi commi del presente articolo.
Il Cliente può altresì presentare un reclamo indirizzandolo all’unità organizzativa di seguito indicata: Hypo Alpe-Adria-Bank SPA Ufficio Reclami, Via Alpe Adria 6
33010 TAVAGNACCO (UD), [email protected]. I reclami dovranno essere inviati alla Banca per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o in via informatica ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, con rilascio di apposita ricevuta. Gli estremi del reclamo sono
annotati in un apposito registro gestito dall’Ufficio Reclami. Al reclamo sarà fornito riscontro entro 90 giorni dal ricevimento dello stesso.
Qualora la Banca non risponda al Cliente nei termini sopra indicati, oppure la risposta fornita non incontri la soddisfazione del Cliente o qualora all’accoglimento del
reclamo non sia stata data attuazione dalla Banca, il Cliente potrà presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito con Delibera Consob n.
19602 del 4 maggio 2016, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 8 ottobre 2007 o rivolgersi al
Conciliatore BancarioFinanziario, al seguente indirizzo: Via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 ROMA - http://www.conciliatorebancario.it/ - Tel. 06/674821 - Fax:
06/67482250 - E-mail: [email protected]. Presso il Conciliatore BancarioFinanziario è possibile usufruire dei seguenti servizi: 1) Mediazione (modo
per risolvere una controversia affidando ad un professionista indipendente e imparziale, il mediatore, il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti); 2)
Ombudsman-Giurì Bancario (organismo collegiale di giudizio alternativo all’autorità giudiziaria ordinaria, cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le
controversie con le banche in materia di servizi di investimento); 3) Arbitrato (procedura diretta a concludere una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui
viene affidato il compito di giudicare).
.
Presso la CONSOB è stata inoltre istituita la Camera di Conciliazione ed Arbitrato, che può essere adita per la risoluzione di controversie insorte circa l’adempimento
degli obblighi di correttezza e trasparenza stabiliti dal TUF. L’adesione a tali strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie avviene su base volontaria e
prevede che sia stato previamente presentato reclamo all’intermediario, cui sia stata fornita espressa risposta oppure sia decorso il termine previsto all’intermediario
per la trattazione del reclamo senza che l’investitore abbia ottenuto risposta. Riferimenti e maggiori informazioni sul funzionamento di questo sistema sono disponibili
sul sito della CONSOB: www.consob.it.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui gli strumenti di risoluzione alternativa non abbiano permesso il raggiungimento di un accordo.
K. Agenzie - Indirizzi
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Via Bernascone, 18
cap
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33100
33100
33170
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36015
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0432/748770
0422/250130
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L. Aggiornamenti
La versione aggiornata della presente Informativa è disponibile sul sito internet della Banca all’indirizzo www.hypo-alpe-adria.it ed è disponibile presso le
Agenzie della Banca.
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