parere di regolarita` tecnica - Dati Nuovo Circondario Imolese

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COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
Deliberazione n. 29
COPIA
Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 1
Prot. n. 0005957 del 26/03/2013 /Cg
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CESSIONE IN PROPRIETA’ DI AREE P.E.E.P. GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE E SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DEGLI ALLOGGI
REALIZZATI SU AREE P.E.E.P. CEDUTE IN PROPRIETA’- AGGIORNAMENTO VALORI
AREE P.E.E.P.,
APPROVAZIONE
DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI
CORRISPETTIVI PER IL RISCATTO E DEI NUOVI SCHEMI DI CONVENZIONE.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno 04 (QUATTRO) del mese di MARZO, alle ore 08,30 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
1)
Brunori Sara
Sindaco
Presente
2)
Garuti Giampiero
Vice Sindaco
Assente
3)
Dalfiume Sauro
Assessore
Presente
4)
Baldazzi Cristina
Assessore
Presente
5)
Bellavia Roberta
Assessore
Presente
6)
Del Vecchio Chiara
Assessore
Presente
7)
Montebugnoli Stelio
Assessore
Assente
8)
Tinti Fausto
Assessore
Presente
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
1
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti deliberazioni adottate in materia di riconvenzionamento delle Aree
P.E.E.P. ed in particolare le deliberazioni di C.C. n. 62 del 26 aprile 2007 e n. 73 del 20 aprile 2009
e la deliberazione di G.C. n. 63 del 5 maggio 2007, esecutive ai sensi di legge;
Premesso che:
- l’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento ai commi dal 45 al
50, ha previsto la possibilità per i Comuni di cedere in proprietà le aree P.E.E.P. già concesse
in diritto di superficie e di modificare le convenzioni stipulate per le aree P.E.E.P. concesse
in diritto di proprietà, antecedenti all’entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179,
con la soppressione dei limiti decennali e ventennali di godimento ivi previsti;
- il riconvenzionamento comporta il pagamento al Comune di un corrispettivo calcolato ai
sensi dell’art. 31, c. 48, della L. 448/98 pari al 60% dell’importo determinato secondo i criteri
espropriativi dell’area, di cui all’art. 5 bis della legge 359/92, al netto dell’importo pagato
all’atto della cessione dell’area, rivalutato con l’indice ISTAT del costo vita;
- con sentenza della Corte Costituzionale n. 348 depositata in data 24/10/2007, l’articolo 5bis, commi 1 e 2, del DL 333/1992 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ed via
consequenziale l’articolo 37, commi 1 e 2 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale si venne a creare un vuoto normativo
circa le modalità di calcolo del corrispettivo previsto dal co. 48 art. 31 L.448/98 per la
trasformazione dei diritti patrimoniali delle aree P.E.E.P.; il corrispettivo veniva infatti
determinato nella misura del 60% della indennità espropriativa calcolata in base alla suddetta
norma dichiarata incostituzionale;
- il vuoto normativo venne colmato con delibera n. 49/2008/parere 5 del 22 maggio 2008
(depositata al protocollo generale del Comune al n. 0013182/4.1.1 del 3 giugno 2008); la
Corte dei Conti ha infatti ritenuto che, dopo tale pronunzia della Corte Costituzionale, il
disposto dell’art. 31, comma 48 della legge 448/1998 “non contenga un rinvio dinamico alle
regole ora vigenti per la quantificazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”
escludendo che, ai fini della quantificazione del corrispettivo per le cessioni degli alloggi
P.E.E.P., gli Enti debbano riferirsi direttamente al valore venale del bene (come disposto
dall’art. 2, comma 89, della legge 244/2007), che avrebbe conseguentemente determinato la
richiesta da parte degli stessi di un corrispettivo molto più elevato rispetto a quello calcolato
con l’applicazione della precedente normativa;
- a seguito di tale parere, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 20 aprile 2009,
sono stati confermati i criteri adottati con delibera di C.C. n. 62 del 26 aprile 2007 e applicati
con delibera di G.C. n. 63 del 5 maggio 2007 ai fini del calcolo del corrispettivo da versarsi
al Comune per la cessione in proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie
e per la soppressione dei limiti di godimento degli alloggi realizzati su aree P.E.E.P. cedute in
proprietà, garantendo in tal modo parità di trattamento tra coloro che avevano già riscattato e
coloro che dovevano ancora riscattare;
- la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 22 del 14 aprile
2011, ha chiarito che il parametro di riferimento, “non potendo essere più costituito
dall’importo determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n.
333/1992, convertito dalla legge n. 359/1992, non può che ravvisarsi nella vigente
disciplina, ovvero nell’art. 37, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2001, come modificati dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Pertanto il corrispettivo dovuto per la trasformazione
dei diritti patrimoniali è pari al 60% del valore venale dedotti gli oneri pagati per la
concessione dell’area, rivalutati ISTAT vita;
2
-
-
-
l’art. 5 comma 3-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011 n.
106, ha modificato la disciplina dell’art. 31 della legge 448/1998 sopra citata inserendo i
nuovi commi 49 bis e 49 ter che consentono la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di
cessione e di canone massimo di locazione previsti dalle convenzioni di cui all’art. 35 delle
legge 865/1971, nonché delle convenzioni di cui all’art. 8 della legge 10/1977 e dell’art. 18
del DPR 380/2001, a seguito della domanda del singolo, con convenzione sottoscritta in
forma pubblica e trascritta, per un corrispettivo pari ad una percentuale del corrispettivo
risultante dall’applicazione del comma 48 art. 31 L. 448/98. Con il comma 49-ter si è estesa
la rimozione dei suddetti vincoli anche alle convezioni sottoscritte a norma dell’articolo 18
del DPR 380/2001;
l’art. 29 comma 16-undecies della legge n. 14 del 28/02/2012 (che ha convertito il D.L. n.
216 del 2/12/2011) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 la potestà di stabilire la
percentuale del corrispettivo di cui al co. 49-bis art. 31 L.448/98 è stata trasferita ai comuni;
l’art. 23 ter comma 1 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7
agosto 2012, ha modificato la lettera a) del comma 46 dell’art. 31 della legge 448/1998
riducendo da trenta a venti anni il termine di durata delle convenzioni sostitutive;
Considerato che:
-
in questo mutato quadro normativo si è poi innestata la crisi del settore immobiliare che ha
influito negativamente sui valori delle aree fabbricabili determinati nel 2007;
- si rende pertanto necessaria una revisione sia dei valori espropriativi (pari ai valori venali)
che delle procedure di cessione dei diritti patrimoniali, in particolare occorre:
1. adeguare i valori delle aree P.E.E.P., differenziati in base a microzone, ai valori di mercato,
quale base di calcolo per la determinazione del corrispettivo da versare al Comune ai fini
della liberalizzazione degli immobili da ogni vincolo, che verrà comunque determinato
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 48, L. 448/98 e ss.mm.ii.;
2. stabilire, sulla base delle sopra citate modifiche normative, i criteri per la determinazione dei
corrispettivi e per l’accesso alla procedura di “svincolo” delle aree P.E.E.P.;
3. approvare gli schemi di contratto allegati alla presente deliberazione, da stipulare fra il
Comune ed i proprietari degli immobili P.E.E.P. interessati;
Dato atto che:
- Ai fini della revisione dei valori espropriativi, le aree P.E.E.P. interessate sono suddivise nelle
seguenti sette microzone, già oggetto di precedente valutazione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37 del 16 marzo 2000 e così come individuate con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 95 del 25 giugno 1996 e n. 158 del 16 dicembre 2004 (con le quali è stata
effettuata una ricognizione delle aree già concesse in diritto di superficie, ai sensi del richiamato art.
35 della L. 865/71 che possono essere cedute in proprietà):
zona 1) Capoluogo-residenziale
P.E.E.P. SAN GIUSEPPE
zona 2) Capoluogo-residenziale
P.E.E.P. PACINOTTI
zona 3) Capoluogo-residenziale
P.E.E.P. SCANIA
zona 4) Capoluogo-residenziale
P.E.E.P. TANARI
zona 5) Capoluogo-residenziale
P.E.E.P. LA COLLINA
zona 6) Osteria Grande-residenziale
zona 7) Osteria Grande-commerciale;
3
- Ai fini della verifica e dell’aggiornamento dei valori delle aree e dei fabbricati P.E.E.P. è stato
affidato apposito servizio di valorizzazione allo Studio tecnico GETEC s.a.s. di Bologna, con
determinazione n. 834 del 4 dicembre 2012;
Vista la successiva relazione presentata dallo Studio ed acquisita al protocollo in data 06/03/2013 n.
0004582/3.15.1 e in particolare i calcoli di cui alle tabelle sotto riportate per i quali si è utilizzato il
metodo del valore per trasformazione, già utilizzato per il calcolo del valore vigente, in base al
quale il valore dell'area viene ottenuto deducendo dal valore del fabbricato finito il costo della sua
realizzazione, costo comprensivo di tutti gli oneri che concorrono alla realizzazione di un edificio;
Preso atto dei valori delle aree PEEP, come proposti dal competente ufficio tecnico, anche sulla
base della relazione tecnica sopra citata, che rispetto ai valori determinati nel 2007 registrano una
contrazione media nell’ordine del 30% in conseguenza della crisi del settore immobiliare e che
pertanto risultano in linea con le reali condizioni del mercato;
Atteso, quindi, che nel rispetto dei parametri tecnici e di legittimita’ sopra descritti, la Giunta
intende contenere il piu’ possibile l’impatto delle nuove valorizzazioni;
Atteso inoltre che, ai sensi dell’art. 43, c. 4, della Legge 27.12.1997 n. 449, le Pubbliche
Amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non
espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente
e l’ammontare del contributo richiesto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 5 maggio 2007 che al punto 2) del
dispositivo stabilisce di applicare un contributo di euro 100,00 a titolo di costo di istruttoria, nei
confronti dei proprietari che non abbiano ancora svolto alcuna attività di riconvenzionamento in
relazione al proprio immobile P.E.E.P. e che intendano sostituire l’attuale convenzione relativa al
proprio immobile in area P.E.E.P.;
Dato atto che nel caso in cui i proprietari non intendano apportare alcuna modifica alla convenzione
originaria, stipulata ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive
modificazioni, rimangono confermati e pienamente vigenti i provvedimenti pregressi adottati in
materia, salve le precisazioni di cui all’allegato E);
Vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 31, commi dal 45 al 50, e successive modifiche ed
integrazioni;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii. sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai Dirigenti dei
servizi interessati;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) per quanto in premessa e che espressamente si richiama, di approvare i seguenti valori
unitari delle aree P.E.E.P. le cui modalità di calcolo sono espressamente riportate sotto
l’allegato A) alla presente deliberazione:
4
zona
1
2
3
4
5
6
7
Località
Capoluogo Residenziale
Capoluogo Residenziale
Capoluogo Residenziale
Capoluogo Residenziale
Capoluogo Residenziale
Osteria Grande – Residenziale
Osteria Grande – Commerciale
P.E.E.P.
Va unit.
Area °
€/mq
SLV
SAN 244
P.E.E.P.
GIUSEPPE
P.E.E.P. PACINOTTI
P.E.E.P. SCANIA
P.E.E.P. TANARI
P.E.E.P. LA COLLINA
316
280
316
387
209
387
2) di dare atto che i predetti valori sono stati determinati per l’anno in corso e verranno
aggiornati qualora si verifichino significativi scostamenti dei valori delle aree fabbricabili
rispetto a quelli ad oggi applicati;
3) di approvare i criteri per la determinazione dei corrispettivi e per l’accesso alla procedura di
“svincolo” delle aree P.E.E.P. e i relativi e gli schemi di contratto da stipulare fra il Comune
ed i proprietari degli immobili P.E.E.P. interessati (allegato B), come di seguito riportati e
allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:
Schema-1: “Contratto per la cessione in proprietà dell’area compresa nel P.E.E.P. del
comune di Castel San Pietro Terme già concessa in diritto di superficie ai sensi dell’articolo
31, commi da 45 a 50 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.”;
Schema-2: “Contratto per la cessione in proprietà dell’area compresa nel P.E.E.P. del
Comune di Castel San Pietro Terme già concessa in diritto di superficie ai sensi dell’articolo
31, commi da 45 a 50 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i. e convenzione sostitutiva
ai sensi del comma 49-bis per la rimozione del prezzo massimo di cessione delle singole
unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse”;
Schema-3: “Convenzione per la soppressione dell’obbligo di pagamento a favore del
comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al
momento dell’alienazione ed il prezzo a suo tempo corrisposto per le convenzioni
sottoscritte ai sensi dell’articolo 35 della legge 865/71, precedentemente l’entrata in vigore
della legge 17 febbraio 1992 n. 179 per le aree cedute in diritto di proprietà”;
Schema-4: “Convenzione sostitutiva ai sensi della comma 49 ter per la rimozione del prezzo
massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonchè del canone
5
massimo di locazione delle stesse previste nelle convenzioni ex art. 8 legge 10/77 ed art. 18
T.U. di cui al D.P.R. 06/06/2011 n. 380”;
4) limitatamente a coloro che hanno già “riscattato” i propri alloggi in Area P.E.E.P. secondo le
modalità di cui alla delibera di C.C. n. 37 del 16 marzo 2000 e per i quali permaneva il
vincolo trentennale, decorrente dalla data della convenzione originaria, relativo al prezzo
massimo di cessione dell’immobile ed al canone di locazione, di dare atto che, sulla base
delle nuove disposizioni normative nell’art. 31 della legge 448/1998, con particolare
riferimento alla lettera a) del comma 46, così come modificato dall’art. 23 ter comma 1 bis
del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (e sua legge di conversione 135 del 7 agosto 2012) che ha
modificato il termine di durata delle convenzioni sostitutive riducendolo da trenta a venti
anni, nulla è più dovuto al Comune per la rimozione del suddetto vincolo nel caso in cui
siano decorsi venti anni dalla convenzione originaria;
5) di confermare il contributo per spese a titolo di costo di istruttoria dell’importo di euro
100,00, così come stabilito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 63 del 5
maggio 2007, esecutiva, che verrà applicato nei confronti dei proprietari che presentino
richiesta di riconvenzionamento in relazione al proprio immobile P.E.E.P. e che intendano
sostituire l’attuale convenzione, la cui entrata verrà accertata sul capitolo 3850 “Proventi
diversi”;
6) di confermare i provvedimenti pregressi adottati in materia, nel caso in cui i proprietari non
intendano apportare alcuna modifica alla convenzione originaria, stipulata ai sensi dell’art.
35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni e di confermare altresì le
precisazioni di cui all’allegato E) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26
aprile 2007;
7) di dare atto che i proventi derivanti dal trasferimento del diritto di superficie in diritto di
proprietà (la cui entrata verrà accertata sul capitolo 4010 “Proventi Terreni P.E.E.P.”) sono
soggetti a vincoli di destinazione e dovranno essere reimpiegati esclusivamente nel
finanziamento di interventi di eguale natura, in applicazione del principio stabilito dall’art.
16, comma 3, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n 51
(delibera n. 98/2008/PAR della Sezione reg. controllo per il Veneto e delibera N.
94/2011/Par della sezione reg. controllo per la Lombardia);
8) di dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
6
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
DIREZIONE GENERALE – AREA SERVIZI AL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CESSIONE IN PROPRIETA’ DI AREE P.E.E.P. GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE E SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DEGLI ALLOGGI REALIZZATI
SU AREE P.E.E.P. CEDUTE IN PROPRIETA’- AGGIORNAMENTO VALORI AREE P.E.E.P.,
APPROVAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL
RISCATTO E DEI NUOVI SCHEMI DI CONVENZIONE.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 04/03/2013
Il Dirigente dell’ Area Direzione Generale
(Dott. Antonio Caravita)
Il Dirigente dell’ Area Servizi al Territorio
(Arch. Ivano Serrantoni)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 04/03/2013
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
7
ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 04/03/2013
Rivalutazione delle aree fabbricabili.
Le aree P.E.E.P. interessate sono sette, in analogia con i contenuti della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37/2000:
- San Giuseppe;
- Pacinotti;
- Scania;
- Tanari;
- La Collina;
- Osteria Grande residenziale;
- Osteria Grande commerciale.
I valori vigenti sono i seguenti:
zona
Località
1
Capoluogo Residenziale
2
Capoluogo Residenziale
3
4
5
Capoluogo Residenziale
Capoluogo Residenziale
Capoluogo Residenziale
6
7
Osteria Grande – Residenziale
Osteria Grande – Commerciale
TABELLA “A”
P.E.E.P.
P.E.E.P. SAN
GIUSEPPE
P.E.E.P.
PACINOTTI
P.E.E.P. SCANIA
P.E.E.P. TANARI
P.E.E.P. LA
COLLINA
Vf
I.A.
L./mq
SLV
2.400
%
Va unit.
Area°
€/mq SLV
15,79%
379
2.500
17,95%
449
2.450
2.500
2.600
16,89%
17,95%
19,96%
414
449
519
2.300
2.600
13,43%
19,96%
309
519
Aggiornamento dei valori all’anno 2013.
Per il calcolo si è utilizzato il metodo del valore per trasformazione, già utilizzato per il calcolo dei valori
vigenti. In pratica il valore dell’area viene ottenuto deducendo dal valore del fabbricato finito il costo della
sua realizzazione; costo comprensivo di tutti gli oneri che concorrono alla realizzazione di un edificio.
Il valore dell’area viene ottenuto dalla espressione:
Va = Vf – C – St – Ip – U1 – CC – Pl
-----------------------------------------(1+r)n + (1 + r’)n – 1
Ove:
Va = Valore dell’area da ricercare.
Vf = Valore di mercato di un fabbricato di edilizia residenziale, con buone caratteristiche di qualità edilizia,
espresso a seconda delle zone da 2.500,00 a 2.800,00 €/mq SLV (Euro per metro quadrato di superficie
lorda vendibile) come da tabella A.
C = Costo di costruzione di competenza dell’impresa, compreso utile e spese generali, €/mq SLV 1.200,00
St = Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc., assunte pari al 10% del costo di
costruzione.
Ip = Interessi passivi sul costo di costruzione, pari al 5 %
U1 = Oneri di urbanizzazione primaria, sostenuti dall’impresa per la loro effettiva realizzazione €/mq SLV
250,00.
CC = Contributo di costruzione, formato da due voci: “U2 – urbanizzazioni secondarie” e “contributo sul
costo di costruzione” pari a: 112,00
Pl = Profitto lordo dell’imprenditore, pari al 20 % del valore del fabbricato
r = saggio medio di redditività dei fabbricati, si assume pari al 2,00%
r’ = tasso d’interesse dei capitali anticipati, si assume pari al 4%
8
n = Periodo intercorrente tra la valutazione e la vendita del fabbricato: due anni;
Si riporta di seguito il calcolo del valore di trasformazione, in applicazione dei parametri e dell’espressione
di calcolo innanzi riportata:
Vf
C
St
L./mq
SLV
anno
2013
2.800
2.700
2.650
2.600
2.550
€/mq
SLV
anno
2013
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
€/mq
SLV
anno
2013
125
125
125
125
125
Ove: Legenda
Vf
C
St
I
U1
CC
Pl
r
r'
Va unit.
I.A.
SLV
mq.
Ip
(C+St)*
5%
€/mq
SLV
anno
2013
69
69
69
69
69
U1
€/mq
SLV
anno
2013
250
250
250
250
250
TABELLA “B”
CC
Pl
€/mq
SLV
anno
2013
112
112
112
112
112
€/mq
SLV
anno
2013
560
540
530
520
510
r
r'
Va
unit.
I.A.
%
%
%
anno
2013
2%
2%
2%
2%
2%
anno
2013
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
€/mq
SLV
anno
2013
387
316
280
244
209
anno
2013
13,82%
11,69%
10,57%
9,40%
8,19%
Valore unitario
fabbricato
Costo di Costruzione
Spese tecniche
interessi passivi
Urbanizzazioni primarie
Contributo di
costruzione
Profitto lordo
dell'imprenditore 20%
rendimento fabbricato
saggio d'interesse a
medio termine
Valore unitario area
incidenza dell'area
superficie lorda
vendibile
metro quadro
L’ultima colonna riporta l’incidenza del valore dell’area espresso in termini percentuali rispetto al valore del
fabbricato – Vf.Infine, si attribuiscono alle aree P.E.E.P. i valori unitari come sopra calcolati:
TABELLA “C”
Zona
9
1
Capoluogo Residenziale
2
3
4
5
6
Capoluogo Residenziale
Capoluogo Residenziale
Capoluogo Residenziale
Capoluogo Residenziale
Osteria Grande –
P.E.E.P. SAN
GIUSEPPE
P.E.E.P. PACINOTTI
P.E.E.P. SCANIA
P.E.E.P. TANARI
P.E.E.P. LA COLLINA
Vf
I.A.
L./mq
SLV
2.600
%
Va unit.
2013
€/mq SLV
9,40%
244
2.700
2.650
2.700
2.800
2.520
11,69%
10,57%
11,69%
13,82%
8,19%
316
280
316
387
209
Residenziale
Osteria Grande –
2.800
13,82%
387
Commerciale
°
Valori arrotondati
all'euro per eccesso o
per difetto
Rispetto ai valori determinati nel 2007 si registra una contrazione media dei valori nell’ordine del 30% in
conseguenza della crisi del settore immobiliare.
Calcolo dei corrispettivi – comma 48 articolo 31 Legge 448/98.
Nonostante la contrazione dei valori delle aree i corrispettivi subiscono un consistente aumento in
conseguenza della deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, parere n. 22 del
14/04/2011. L’aumento è dovuto al fatto che con la procedura previgente il corrispettivo era calcolato sulla
base del 60% del valore espropriativo, determinato come media del valore venale e dieci anni di reddito
dominicale: in pratica pari al 50% del valore venale essendo il reddito dominicale pressoché irrilevante.
Dovendosi ora fare riferimento al 60% del valore venale pieno, i corrispettivi sono destinati ad aumentare
anche in presenza di una diminuzione dei valori espropriativi. Vedasi “tabella C” confrontata con “tabella
A”.
Per il calcolo concreto del corrispettivo dovuto dal singolo occorrerà moltiplicare il valore delle aree di cui
alla “tabella C” per la superficie lorda vendibile (detta anche commerciale) e detrarre il prezzo pagato per la
concessione dell’area rivalutato ISTAT vita. Il valore così ottenuto dovrà poi essere moltiplicato per i
millesimi di proprietà generale dell’edificio in cui è inserita l’unità immobiliare che si vuole trasformare da
proprietà superficiaria in piena proprietà o per la quale si vogliono rimuovere i vincoli di prezzo massimo e
di canone massimo di locazione.
Determinazione della quota di corrispettivo dovuta per la rimozione dei vincoli – commi 49-bis e 49ter articolo 31 Legge 448/98.
A norma dei commi 49-bis e 49-ter è dovuta una quota percentuale per la rimozione dei vincoli di prezzo
massimo e di canone massimo di locazione.
La quota percentuale può essere ridotta in relazione alla durata residua del vincolo.
In prima applicazione si propone di determinare una quota del 24% del corrispettivo in relazione alla durata
ventennale del vincolo, ovvero si propone una quota percentuale dell’1,20% per ogni anno residuo alla
scadenza ventennale.
La quota percentuale del corrispettivo non sarà dovuta per le convenzioni ultra ventennali in quanto il
vincolo ha operato per la durata prevista dalla legge.
Criteri.
La normativa ed i principi sopra enunciati vengono dettagliati nell’allegato documento: “CRITERI PER
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI ED ACCESSO ALLA PROCEDURA”. I criteri sono completi
dei modelli e delle bozze di atti.
Si produce inoltre, su foglio elettronico, il calcolo del corrispettivo dovuto per tutte le aree PEEP censite.
7
10
ALLEGATO B) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 04/03/2013
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)
PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA e POPOLARE
(piani di zona ai sensi della legge 18 maggio 1962 n.167)
TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA’
DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE
RIMOZIONE DEI VINCOLI E DELLE LIMITAZIONI DI GODIMENTO
SULLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA’
(legge 23 dicembre 1998n. 448 articolo 31 commi dal 45 al 50 e successive modifiche ed
integrazioni)
CRITERI
PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
E ACCESSO ALLA PROCEDURA
11
SOMMARIO
CAPO I° - NORME PROCEDIMENTALI
Articolo 1 - OGGETTO DEI CRITERI
Articolo 2 - BENEFICIARI
Articolo 3 – ACCETTAZIONE
Articolo 4 – ATTI DI TRASFORMAZIONE
Articolo 5 - SPESE
Articolo 6 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO
CAPO II° - DEFINIZIONI
Articolo 8 – SUPERFICIE COMMERCIALE (SC)
Articolo 9 - QUOTA MILLESIMALE (Q)
Articolo 10 - ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (OC)
Articolo 11- INDICE DI RIVALUTAZIONE ISTAT (IR)
CAPO III° - CALCOLO DEL CORRISPETTIVO
Articolo 12 - VALORI UNITARI (V)
Articolo 12 – CALCOLO DEL CORRISPETTIVO
Articolo 13 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL CORRISPETTIVO DOVUTA PER LA
RIMOZIONE DEI VINCOLI DI PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DI CANONE MASSIMO DI
LOCAZIONE.
Articolo 14 – CONTRIBUTI PUBBLICI.
CAPO I° - NORME PROCEDIMENTALI
Articolo 1 - OGGETTO DEI CRITERI
I criteri hanno per oggetto i seguenti atti:
- la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962,
n. 167 (piani di zona per le aree P.E.E.P.), ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto comma.
della medesima legge n. 865 del 1971;
- la rimozione dei vincoli e delle limitazioni di godimento sulle aree comprese nei piani approvati a
norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (piani di zona per le aree P.E.E.P.), ovvero delimitate ai
sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di proprietà ai sensi
dell’articolo 35 della medesima legge n. 865 del 1971.
- La rimozione dei vincoli di prezzo e di canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 8 della legge 10/77 e dell’articolo 18 del T.U. dell’edilizia ai sensi del
comma 49-ter dell’articolo 31 della legge 448/98 e s.m.i.
Articolo 2 – BENEFICIARI
Possono ottenere la cessione in proprietà i soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di
cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, nonché gli enti che siano proprietari di
alloggi e di unità immobiliari a diversa destinazione realizzati in aree comprese nei piani di zona di
cui all’articolo 1 dei presenti criteri, già concesse in diritto di superficie o in diritto di proprietà ai
sensi dell’articolo 35 della legge 865/71.
Possono ottenere la soppressione dei limiti di godimento i soggetti singoli, ivi compresi gli
assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, nonché gli enti che siano
proprietari di alloggi e di unità immobiliari a diversa destinazione, realizzati in aree comprese nei
piani di zona di cui all’articolo 1 dei presenti criteri, già concesse in diritto di proprietà e
convenzionate ai sensi dell’articolo 35 della legge 865/71, precedentemente l’entrata in vigore della
legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Possono ottenere la rimozione dei vincoli di prezzo e di canone massimo di locazione i soggetti
singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche,
nonché gli enti che siano proprietari di alloggi e di unità immobiliari a diversa destinazione
contenuti nelle convenzioni stipulate a norma 4 dell’articolo 8 della legge 10/77 o dell’articolo 18
12
del T.U. dell’edilizia, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo
trasferimento e che la rimozione dei vincoli avvenga con convenzione stipulata in forma pubblica e
soggetta a trascrizione, sia ai sensi dei commi 49-bis e 49-ter dell’articolo 31 della legge 448/98 e
s.m.i.
Articolo 3 – ACCETTAZIONE
Le domande di acquisto delle aree già concesse in diritto di superficie o per la rimozione dei vincoli
e delle limitazioni di godimento delle aree già concesse in diritto di proprietà ai sensi dell’articolo
35 della legge 865/71 precedentemente l’entrata in vigore della legge 17 febbraio 2992, n. 179,
nonché le domande per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e di canone massimo
di locazione contenuti nelle convenzioni stipulate a norma dell’articolo 8 della legge 10/77 o
dell’articolo 18 del T.U. sull’edilizia, devono essere presentate, sul modello appositamente
predisposto, accompagnate da una autodichiarazione attestante la proprietà dell’alloggio o di altra
unità immobiliare a diversa destinazione.
Il comune comunicherà entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a ciascuno dei soggetti
assegnatari che presenteranno domanda, il corrispettivo relativo al proprio alloggio. L’interessato
deve accettare la proposta formulata dal Comune, entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento,
pena la decadenza della offerta e fatta salva la possibilità, per l’interessato, di presentare una nuova
domanda. Entro tale termine l’interessato dovrà inoltre provvedere al versamento dell’importo di
euro 100,00 a copertura dei costi dell’istruttoria con le modalità che verranno riportate nella
medesima comunicazione.
Contestualmente all’accettazione l’interessato dovrà nominare un notaio presso il quale si impegna
a comparire entro il termine di 120 gg., nel giorno ed all’ora che gli saranno comunicati dal
Comune. Il corrispettivo, così determinato resterà invariabile fino alla data del rogito, anche in caso
di intervenuta modifica dei valori delle aree ai fini del calcolo del corrispettivo, e avrà valore di
attestazione del prezzo per il notaio che curerà l’atto.
La rinuncia alla domanda o la mancata stipula, per motivi attribuibili al solo richiedente, entro il
termine di 120 giorni, comporta la decadenza della domanda presentata e la perdita della somma già
versata a copertura dei costi di istruttoria.
Articolo 4 - ATTI DI TRASFORMAZIONE
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nonché la soppressione dei limiti di
godimento e la rimozione dei vincoli di prezzi massimo di cessione e di canone massimo di
locazione di cui al precedente articolo 1, sarà formalizzata con atto pubblico registrato e trascritto
nei registri di pubblicità immobiliare, sulla scorta degli allegati modelli che costituiscono una
traccia, non vincolante, per l’ufficiale rogante, fatta salva la sostanza del negozio.
Articolo 5 – SPESE
Le spese notarili, catastali e ipotecarie, l’imposta di registro e di bollo, se ed in quanto dovute,
inerenti e conseguenti la cessione del diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di
superficie sono a carico del proprietario richiedente.
Articolo 6 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo deve essere versato presso la Tesoreria Comunale con indicazione dell’esatta
causale. La quietanza deve essere esibita all’ufficiale rogante, il quale ne farà espressa menzione
nell'atto.
Il saldo del corrispettivo dovrà essere effettuato almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata
per il rogito.
La stipula potrà avvenire soltanto dopo il versamento dell'intero corrispettivo.
CAPO II° - DEFINIZIONI
Articolo 7 – SUPERFICIE COMMERCIALE (SC)
Per superficie commerciale s’intende la quantità edificata risultante dagli atti di concessione del
diritto di superficie, dal titolo edilizio, dagli atti catastali e da qualunque altro atto ufficiale ritenuto
utile e necessario.
13
Articolo 8 - QUOTA MILLESIMALE (Q)
La quota millesimale dell’unità immobiliare oggetto di domanda e delle sue pertinenze, deve essere
ricavata dalla corrispondente tabella millesimale di proprietà generale.
Nel caso in cui l’edificio sia privo di tabella, per quota millesimale dell’unità immobiliare e delle
sue pertinenze si intende la parte proporzionale del fabbricato ottenuta dividendo la superficie
commerciale della medesima unità immobiliare con la superficie commerciale complessiva del
fabbricato di cui fa parte.
Articolo 9- ONERI DI CONCESSIONE
Per oneri di concessione del diritto di superficie o del diritto di proprietà s’intende il corrispettivo
pagato dal concessionario al Comune per l’area concessa al momento della realizzazione del
fabbricato, al netto degli oneri di urbanizzazione.
Articolo 10 - INDICE DI RIVALUTAZIONE ISTAT (IR)
Per indice di rivalutazione ISTAT s’intende la variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati
versati i suddetti oneri e quello di fissazione del corrispettivo.
CAPO III° - CALCOLO DEL CORRISPETTIVO
Articolo 11 - VALORI UNITARI (Va)
I valori unitari delle aree, espressi come incidenza dell’area rispetto alla superficie commerciale del
fabbricato, sono stati determinati con la presente deliberazione di Giunta Comunale e potranno
essere oggetto di variazione qualora si verifichino scostamenti dei valori delle aree fabbricabili.
Articolo 12 – CALCOLO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto ai sensi del comma 48 articolo 31 della legge 448/98 viene così determinato:
[(Va * SC)*0,60 – (OC x IR)] x Q
ove:
Va = valore unitario dell’area di cui all’articolo 13
SC = Superficie commerciale del fabbricato di cui all’articolo 9.
OC = contributo pagato per la concessione dell’area.
IR = indice di rivalutazione ISTAT di cui all’articolo 12 ottenuto dalla seguente espressione: indice
finale : indice iniziale.
Q = quota millesimale corrispondente all’alloggio da trasformare, di cui all’articolo 9
Il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le
aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione.
E’ esclusa in ogni caso la retrocessione, dai Comuni ai proprietari degli edifici, di somme già
versate da questi ultimi e portate in detrazione come oneri di concessione del diritto di superficie.
Il corrispettivo, come sopra calcolato, resta fisso ed invariabile per un anno dalla data di
approvazione della presente deliberazione di Giunta Comunale. Eventuali aggiornamenti verranno
effettuati qualora si verifichino significativi scostamenti dei valori delle aree fabbricabili rispetto a
quelli ad oggi applicati
Articolo 13– DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL CORRISPETTIVO DOVUTA
PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DI
CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE.
A norma dei commi 46, 49-bis e 49- ter è dovuta al comune, una quota percentuale del corrispettivo,
calcolato come al precedente articolo 14, per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione
e di canone massimo.
La quota è dovuta per tutte le aree:
- concesse in diritto di superficie e convenzionate ai sensi dell’articolo 35 della legge 865/71
- concesse in diritto di proprietà e convenzionate ai sensi dell’articolo 35 della legge 865/71
precedentemente l’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179;
14
- convenzionate ai sensi dell’articolo 8 della legge 10/77 o dell’articolo 18 del T.U. dell’edilizia; per
queste convenzioni non si considera quale diminuendo il contributo per la cessione dell’area (valore
OC nella formula di calcolo di cui al precedente articolo 12) in quanto l’intervento edilizio è stato
realizzato su area libera di proprietà privata e quindi non concessa dal comune.
La quota percentuale da versare è pari al 24% del corrispettivo calcolato come al precedentemente
articolo 14 ed al netto delle eventuali riduzioni previste dal precedente articolo 4.
La percentuale del 24% è ridotta in relazione alla durata residua del vincolo avente durata massima
di anni 20. Pertanto per ogni anno residuo alla scadenza ventennale è dovuta una quota percentuale
del corrispettivo pari allo 1,20% .
La quota percentuale del corrispettivo non è dovuta per le convenzioni ultra ventennali.
La quota minima dovuta per la rimozione dei vincoli contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo
8 della legge 10/77 e dell’articolo 18 del T.U. dell’edilizia è fissata in Euro 1.000,00, anche in caso
di corrispettivo negativo, per ciascuna unità abitativa e relative pertinenze, onde coprire le spese di
procedura.
Articolo 14 – CONTRIBUTI PUBBLICI
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o la rimozione dei vincoli e delle
limitazioni di godimento delle aree già concesse in diritto di proprietà, non eliminano eventuali
vincoli derivanti da contributi pubblici concessi per la realizzazione degli alloggi, o da vincoli
costituiti a seguito della cessione di alloggi ERP agli assegnatari.
In sede di domanda i richiedenti dovranno indicare se l’alloggio costruito ha beneficiato di
contributi pubblici, precisando se gli stessi siano stati erogati in conto capitale od in conto interessi,
in quest’ultimo caso si dovrà precisare la durata e la data di scadenza del mutuo agevolato. Il
comune valuterà, congiuntamente all’interessato, le conseguenze dei vincoli derivanti dal contributo
pubblico in relazione alla trasformazione dell’area così come configurata nella presente disciplina.
In particolare dovrà essere valutato il permanere dei vincoli al momento della richiesta
trasformazione, e, se nel caso valutare le eventuali azioni da intraprendere per l’estinzione
anticipata, o meno, del contributo pubblico.
Per quanto riguarda gli eventuali vincoli costituiti in sede di cessione di alloggi ERP agli
assegnatari, dovrà essere fornita al richiedente un’adeguata informazione sulla sussistenza di limiti
di godimento relativi agli alloggi acquisiti.
15
Modello di domanda
Al Comune di Castel San Pietro Terme
Oggetto: Legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 31, commi 45 e seguenti. Trasformazione
aree P.E.E.P.
DOMANDA
Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a a _____________ il _________
codice
fiscale
_______________________
residente
in
_________________
via
_____________________ n. ______, telefono_______________, mail_____________________ in
qualità di:
/a
/a con ____________________________ nato/a a __________________ il
_________________ codice fiscale ______________________________ residente in
_________________ via __________ n. ______, che sottoscrive la presente unitamente al
richiedente;
dell’unità immobiliare a destinazione _____________ sita in Castel San Pietro Terme, via
__________________ n. ____ interno n. ____ Piano _____, distinta al catasto fabbricati foglio n.
___ particella n___ sub. n. ____ (unità principale), sub. n. ____ (autorimessa,
cantina),corrispondente a _____ millesimi di proprietà generale, costruita su area ceduta dal
Comune di Castel San Pietro Terme in:
CHIEDE
a norma delle vigenti disposizioni in materia:
a rimozione dei limiti di
godimento;
stipulate per la cessione del diritto di proprietà, precedentemente l’entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992 n. 179 ;
ALLEGA
eventuale atto di successione;
eventuale atto di compravendita.
Castel San Pietro Terme, li ______________________
In fede
___________________________
_____________________________
16
Modello di accettazione
Al Comune di Castel San
Pietro Terme
Oggetto: Legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 31, commi 45 e seguenti. Trasformazione
aree P.E.E.P.
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a _____________ il _________ codice
fiscale ___________________ residente in _________________ via _________________ n.
______, telefono________________, mail ____________________________________ in qualità
di:
/a
/a
con
______________________
nato/a
a
__________________
il
___________
codice fiscale ____________________ residente in _________________ via _________________
n. ______, che sottoscrive la presente unitamente al richiedente;
dell’unità immobiliare a destinazione ________________ sita in Castel San Pietro Terme, via
__________________ n. ____ interno n. ____ Piano _____, distinta al catasto fabbricati foglio n.
___ particella n___ sub. n. ____ (unità principale), sub. n. ____ (autorimessa,
cantina),corrispondente a _____ millesimi di proprietà generale, costruita su area ceduta dal
Comune di Castel San Pietro Terme in:
DICHIARA/NO DI ACCETTARE
Il corrispettivo determinato in € _____________ per la trasformazione dei diritti immobiliari
dell’immobile innanzi descritto, come da comunicazione del Comune prot. gen. n. ___________ del
_____________ e contestualmente si impegna/no a versare l’importo di €100,00 relativo ai costi di
istruttoria.
Il notaio prescelto è ____________________con studio a _____________________ tel.
__________________________.
Castel San Pietro Terme, li ____________
In fede
_____________________________
_____________________________
17
Modello di domanda
Al Comune di Castel San Pietro Terme
Oggetto: Legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 31, comma 49-ter rimozione dei vincoli del
prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone
massimo di locazione delle stesse.
DOMANDA
Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a a _____________ il _________
codice
fiscale
_______________________
residente
in
_________________
via
_____________________ n. ______, telefono_______________, mail_____________________ in
qualità di:
/a
_________________ codice fiscale ______________________________ residente in
_________________ via __________ n. ______, che sottoscrive la presente unitamente al
richiedente;
dell’unità immobiliare a destinazione _____________ sita in Castel San Pietro Terme, via
__________________ n. ____ interno n. ____ Piano _____, distinta al catasto fabbricati foglio n.
___ particella n___ sub. n. ____ (unità principale), sub. n. ____ (autorimessa,
cantina),corrispondente a _____ millesimi di proprietà generale, costruita su area ceduta dal
Comune di Castel San Pietro Terme in:
CHIEDE
a norma delle vigenti disposizioni in materia:
della legge 10/77;
del D.P.R. 380/01 ;
ALLEGA
a convenzione;
documenti relativi all’eventuale contributo pubblico concesso per la costruzione dell’alloggio.
Castel San Pietro Terme, li ____________
In fede
_____________________________
_____________________________
18
Modello di accettazione
Al Comune di Castel San Pietro Terme
Oggetto: Legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 31, comma 49-ter rimozione dei vincoli del
prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone
massimo di locazione delle stesse.
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a _____________ il _________ codice
fiscale ___________________ residente in _________________ via _________________ n.
______, telefono________________, mail ____________________________________ in qualità
di:
/a
/a
con
______________________
nato/a
a
__________________
il
___________
codice fiscale ____________________ residente in _________________ via _________________
n. ______, che sottoscrive la presente unitamente al richiedente;
dell’unità immobiliare a destinazione _____________ sita in Castel San Pietro Terme, via
__________________ n. ____ interno n. ____ Piano _____, distinta al catasto fabbricati foglio n. ___
particella n___ sub. n. ____ (unità principale), sub. n. ____ (autorimessa, cantina),corrispondente a _____
millesimi di proprietà generale, convenzionata a norma:
DICHIARA/NO DI ACCETTARE
Il corrispettivo determinato in € __________ per la rimozione dei vincoli relativi all’immobile innanzi
descritto, come da comunicazione del Comune prot. gen. n. ___________ del _____________ .
Castel San Pietro Terme, li ____________
In fede
_____________________________
_____________________________
19
SCHEMA-1
CONTRATTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ’ DELL’AREA COMPRESA NEL
P.E.E.P. DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME GIÀ CONCESSA IN
DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMI DA 45 A 50 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 E S.M.I..
Il giorno del mese di
dell’anno in
avanti a me Dr. sono presenti: il signor nato a il c.f. residente a
via n.
il signor signor nato a
il il quale interviene nella sua qualità di del Comune di c.f.
in esecuzione della determina n.
del
Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io ufficiale rogante
sono certo, assumendone la piena responsabilità, premettono:
1. che il Sig. è proprietario di un alloggio costruito in area compresa nei piani approvati a norma
della legge 167/62 già concessa in diritto di superficie.
2. che il suddetto alloggio è distinto al catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al
Foglio numero subalterno e sito in via n.c.
3. che per la realizzazione del suddetto alloggio è stata stipulata ai sensi dell’articolo 35 della legge
865/71 in data una convenzione a magistero del notaio iscritto nel registro notarile di
4. che il comune di Castel San Pietro Terme ha proposto di cedere la piena proprietà dell’area di
sedime e di pertinenza al concessionario interessato che ha accettato tale proposta evidenziandosi
che l’area di cui trattasi non è stata esclusa espressamente dalla cedibilità in piena proprietà ai sensi
dell’articolo 3 comma 60 lettera a) della legge n. 662/96;
5. che, a norma del co. 46 dell’art. 31 della L. 448/98, la convenzione di cui al precedente punto 3
può essere sostituita con la convenzione di cui all’articolo 18 del DPR 380/2001 per una durata di
anni venti diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha
accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella della stipulazione della nuova
convenzione;
6. che nel presente caso la convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie
ha superato la durata di anni venti, durante i quali hanno operato i vincoli di prezzo massimo di
cessione e di canone massimo di locazione previsti dall’art. 18 del DPR 380/2001;
7. che a norma della deliberazione G.C. n. ______ del _________ i suddetti vincoli devono essere
considerati estinti e che pertanto non è dovuta la quota di corrispettivo di cui al co. 49-bis dell’art.
31 della L. 448/98;
8.
che
si
allega
al
presente
atto
la
seguente
documentazione
_____________________________________________________________
Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate convengono quanto segue:
CAPO I – CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
Art. 1
(Conferma delle premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2
(Cessione in proprietà)
Il Comune di Castel San Pietro Terme ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 comma 45 e seguenti
della legge 448/98 cede al sig. ____________________ che acquista per la quota di
______/millesimi l’area di terreno posta nel Comune di Castel San Pietro Terme distinta al Catasto
20
Fabbricati del Comune al foglio _________ numero _________ subalterno _____ e sito in via
________________ n.c. _____ e al Catasto Terreni al foglio _________ mappale _______.
In conseguenza della presente cessione il suindicato acquirente, già titolare della proprietà
superficiaria dell’alloggio e accessori come sopra indicato, ne diviene proprietario pieno ed
esclusivo con diritto alla comproprietà condominiale delle parti comuni fra le quali le aree di sedime
e le aree scoperte pertinenziali.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della legge 28/2/1985 n. 47 e sue successive modifiche ed
integrazioni, si allega al presente atto sotto la lettera _____ il certificato di destinazione urbanistica
riguardante l’area in oggetto, rilasciato dal Comune in data ___________ dichiarando, il suo legale
rappresentante, che successivamente non sono intervenute delle modificazioni negli strumenti
urbanistici.
Art. 3
(Prezzo di cessione)
Il prezzo di cessione è pari ad (€_____________) ottenuto dall’applicazione dei vigenti criteri
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n….. del .
Di tale somma, che il Comune di Castel San Pietro Terme dichiara di aver ricevuto dalla parte
acquirente, si rilascia con la sottoscrizione del presente atto finale ampia quietanza con rinuncia ad
ogni diritto di ipoteca legale. Resta inteso che nulla è più dovuto al Comune di Castel San Pietro
Terme a titolo di conguaglio.
ARTICOLO 4
(Effetti della convenzione)
In conseguenza della presente convenzione gli alloggi e accessori facenti parte del fabbricato
insistente sull’area ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione o affitto
a chiunque, non ricorrendo l’esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti o
conduttori, salvo diverse disposizioni previste per l’ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti
pubblici.
Vengono inoltre a cadere i limiti di negoziabilità previsti dalla convenzione a rogito del notaio
_____________________________ citata in premessa relativi alla determinazione del prezzo di
vendita e del canone di locazione degli alloggi. Nessuna comunicazione dovrà essere fatta in tal
senso al Comune di Castel San Pietro Terme prima e dopo la vendita o la locazione, poiché a
seguito del presente contratto non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune
stesso.
Art. 5
(Trascrizione del contratto)
Il contratto viene trascritto nei registri immobiliari a spese della parte acquirente.
Il contratto è soggetto, ai sensi della legge n. 549/95, articolo 3 comma 81 a registrazione a tasso
fisso e le obbligazioni in esso previste non si considerano, agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, operazioni svolte nell’esercizio di attività commerciali.
Art. 6
(Spese)
Le spese inerenti e conseguenti il presente atto nessuna esclusa, sono a carico del proprietario
dell’unità abitativa e delle sue pertinenze, innanzi descritta.
21
SCHEMA-2
CONTRATTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA’ DELL’AREA COMPRESA NEL
P.E.E.P. DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME GIÀ CONCESSA IN
DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMI DA 45 A 50 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 E S.M.I. E CONVENZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL COMMA 49-BIS PER LA RIMOZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE
DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE E LORO PERTINENZE NONCHÉ DEL CANONE
MASSIMO DI LOCAZIONE DELLE STESSE.
Il giorno del mese di
dell’anno in
avanti a me Dr. sono presenti: il signor nato a il c.f. residente a
via n.
il signor signor nato a
il il quale interviene nella sua qualità di del Comune di c.f.
in esecuzione della determina n.
del
Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io ufficiale rogante
sono certo, assumendone la piena responsabilità, premettono:
1. che il Sig. è proprietario di un alloggio costruito in area compresa nei piani approvati a norma
della legge 167/62 già concessa in diritto di superficie.
2. che il suddetto alloggio è distinto al catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al
Foglio numero subalterno e sito in via n.c.
3. che per la realizzazione del suddetto alloggio è stata stipulata ai sensi dell’articolo 35 della legge
865/71 in data una convenzione a magistero del notaio iscritto nel registro notarile di
4. che il comune di Castel San Pietro Terme ha proposto di cedere la piena proprietà dell’area di
sedime e di pertinenza al concessionario interessato che ha accettato tale proposta evidenziandosi
che l’area di cui trattasi non è stata esclusa espressamente dalla cedibilità in piena proprietà ai sensi
dell’articolo 3 comma 60 lettera a) della legge n. 662/96;
5. che, a norma del co. 46 dell’art. 31 della L. 448/98, la convenzione di cui precedente punto 3 può
essere sostituita con la convenzione di cui all’art. 18 del DPR 380/2001 per una durata di anni venti
diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie e quella della stipulazione della nuova convenzione;
6. che nel presente caso la durata residua di cui al precedente punto è di anni _________, durante la
quale restano vigenti i vincoli di prezzo massimo e di canone massimo di locazione;
7. che il comma 49-bis dell’art. 31 della L. 448/98 consente la rimozione dei vincoli di prezzo
massimo e di canone di locazione massimo a condizione che siano passati almeno cinque anni dalla
data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica per un corrispettivo determinato in
misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 dell’art.
31 della L. 448/98;
8. che il concessionario ha proposto di rinunciare alla stipulazione della convenzione sostitutiva di
cui al co. 46 e di sottoscrivere direttamente la convenzione di cui al co. 49-bis art. 31 L. 448/98 per
la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e di canone massimo di locazione;
9.
che
si
allega
al
presente
_________________________________
atto
la
seguente
________________________________________________
Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate convengono quanto segue:
CAPO I – CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
22
documentazione
Art. 1
(Conferma delle premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2
(Cessione in proprietà)
Il Comune di Castel San Pietro Terme ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 comma 45 e seguenti
della legge 448/98 cede al sig. ____________________ che acquista per la quota di
______/millesimi l’area di terreno posta nel Comune di Castel San Pietro Terme distinta al Catasto
Fabbricati del Comune al foglio _________ numero _________ subalterno _____ e sito in via
________________ n.c. _____ e al Catasto Terreni al foglio _________ mappale _______.
In conseguenza della presente cessione il suindicato acquirente, già titolare della proprietà
superficiaria dell’alloggio e accessori come sopra indicato, ne diviene proprietario pieno ed
esclusivo con diritto alla comproprietà condominiale delle parti comuni fra le quali le aree di sedime
e le aree scoperte pertinenziali.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della legge 28/2/1985 n. 47 e sue successive modifiche ed
integrazioni, si allega al presente atto sotto la lettera _____ il certificato di destinazione urbanistica
riguardante l’area in oggetto, rilasciato dal Comune in data ___________ dichiarando, il suo legale
rappresentante, che successivamente non sono intervenute delle modificazioni negli strumenti
urbanistici.
Art. 3
(Prezzo di cessione)
Il prezzo di cessione è pari ad (€_____________) ottenuto dall’applicazione dei vigenti criteri
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n….. del .
Di tale somma, che il Comune di Castel San Pietro Terme dichiara di aver ricevuto dalla parte
acquirente, si rilascia con la sottoscrizione del presente atto finale ampia quietanza con rinuncia ad
ogni diritto di ipoteca legale. Resta inteso che nulla è più dovuto al Comune di Castel San Pietro
Terme a titolo di conguaglio.
Art. 4
(Effetti della cessione)
La cessione è fatta ed accettata pro quota millesimale a corpo, nell’attuale stato di diritto e di fatto
dell’area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di
provenienza. Gli effetti attivi e passivi decorrono dalla data odierna.
CAPO II - RIMOZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELLE SINGOLE UNITÀ
ABITATIVE E LORO PERTINENZE NONCHÉ DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE
DELLE STESSE
ARTICOLO 1
(Conferma delle premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 2
(Consenso)
Il comune di Castel San Pietro Terme acconsente, ai sensi del comma 49-bis della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e s.m.i. alla rimozione dei residui vincoli di prezzo massimo di cessione
delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione.
ARTICOLO 3
(Corrispettivo)
Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui al precedente articolo 2 è pari a €_____________
ottenuto dall’applicazione dei vigenti criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale
n….. del .
Di tale somma, che il Comune di Castel San Pietro Terme dichiara di aver ricevuto dalla parte
acquirente, si rilascia con la sottoscrizione del presente atto finale ampia quietanza.
ARTICOLO 4
23
(Effetti della convenzione)
In conseguenza della presente convenzione gli alloggi e accessori facenti parte del fabbricato
insistente sull’area ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione o affitto
a chiunque, non ricorrendo l’esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti o
conduttori, salvo diverse disposizioni previste per l’ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti
pubblici.
Vengono inoltre a cadere i limiti di negoziabilità previsti dalla convenzione a rogito del notaio
_____________________________ citata in premessa relativi alla determinazione del prezzo di
vendita e del canone di locazione degli alloggi. Nessuna comunicazione dovrà essere fatta in tal
senso al Comune di Castel San Pietro Terme prima e dopo la vendita o la locazione, poiché a
seguito del presente contratto non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune
stesso.
CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
(Trascrizione del contratto)
Il contratto viene trascritto nei registri immobiliari a spese della parte acquirente.
Il contratto è soggetto, ai sensi della legge n. 549/95, articolo 3 comma 81 a registrazione a tasso
fisso e le obbligazioni in esso previste non si considerano, agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, operazioni svolte nell’esercizio di attività commerciali.
Art. 2
(Spese)
Le spese inerenti e conseguenti il presente atto nessuna esclusa, sono a carico del proprietario
dell’unità abitativa e delle sue pertinenze, innanzi descritta.
24
SCHEMA-3
CONVENZIONE PER LA SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO A
FAVORE DEL COMUNE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA
TRA IL VALORE DI MERCATO DELL’AREA AL MOMENTO DELL’ALIENAZIONE
ED IL PREZZO A SUO TEMPO CORRISPOSTO PER LE CONVENZIONI
SOTTOSCRITTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 865/71,
PRECEDENTEMENTE L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992 N.
179 PER LE AREE CEDUTE IN DIRITTO DI PROPRIETA’.
Il giorno del mese di
dell’anno in
avanti a me Dr. sono presenti: il signor nato a il c.f. residente a
via n.
il signor signor nato a
il il quale interviene nella sua qualità di del Comune di c.f.
in esecuzione della determina n.
del
Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io ufficiale rogante
sono certo, assumendone la piena responsabilità, premettono:
che il Sig. è proprietario di un alloggio costruito in area compresa nei piani approvati a norma della
legge 167/62 già concessa in diritto di proprietà.
che il suddetto alloggio è distinto al catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al
Foglio numero subalterno e sito in via n.c.
che per la realizzazione del suddetto alloggio è stata stipulata ai sensi dell’articolo 35 della legge
865/71 in data una convenzione a magistero del notaio iscritto nel registro notarile di ,
precedentemente l’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179;
che il comune di Castel San Pietro Terme ha proposto inoltre di sopprimere l’obbligo di pagamento
a favore del comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al
momento dell’alienazione ed il prezzo a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni
dell’indice Istat vita ai condomini, che hanno accettato tale proposta;
che si allega al presente atto la seguente documentazione _________________________________
________________________________________________
Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate convengono quanto segue:
Art. 1
(Conferma delle premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2
(Adeguamento di precedente convenzione)
Il Comune di Castel San Pietro Terme intende riconoscere la possibilità di rimuovere i limiti di
godimento previsti dalle normative richiamate in premessa, secondo quanto stabilito dall’articolo 31
commi dal 45 al 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i. consentendo il libero godimento,
ivi compresa la libera alienazione di detti beni da parte dei corrispettivi proprietari, come previsto
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. del .
Art. 3
(Consenso)
Il Comune di Castel San Pietro Terme acconsente, ai sensi della legge 448/98 e s.m.i. alla rimozione
dei vincoli, delle limitazioni e degli obblighi e dei limiti di godimento già previsti dall’articolo 35,
commi dal quindicesimo al diciannovesimo della legge 22/10/1971 n. 865 recepiti nella
convenzione richiamata in premessa.
Art. 4
25
(Corrispettivo)
Il corrispettivo è pari ad €_____________ per la soppressione dell’obbligo di pagamento della
differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione
a suo tempo corrisposto, rivalutato su base ISTAT vita. Il corrispettivo è stato ottenuto
dall’applicazione dei vigenti criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n….. del .
Di tale somma, che il Comune di Castel San Pietro Terme dichiara di aver ricevuto dalla parte
acquirente, si rilascia con la sottoscrizione del presente atto finale ampia quietanza con rinuncia ad
ogni diritto di ipoteca legale. Resta inteso che nulla è più dovuto al Comune di Castel San Pietro
Terme a titolo di conguaglio.
ARTICOLO 4
(Effetti della convenzione)
In conseguenza della presente convenzione gli alloggi e accessori facenti parte del fabbricato
insistente sull’area ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione o affitto
a chiunque, non ricorrendo l’esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti o
conduttori, salvo diverse disposizioni previste per l’ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti
pubblici.
Vengono inoltre a cadere i limiti di negoziabilità previsti dalla convenzione a rogito del notaio
_____________________________ citata in premessa relativi alla determinazione del prezzo di
vendita e del canone di locazione degli alloggi. Nessuna comunicazione dovrà essere fatta in tal
senso al Comune di Castel San Pietro Terme prima e dopo la vendita o la locazione, poiché a
seguito del presente contratto non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune
stesso.
Gli effetti attivi e passivi del presente contratto decorrono da oggi.
Il presente atto non incide sui doveri ed obblighi che a titolo diverso siano stati posti a carico delle
proprietà stipulanti nei confronti del Comune di Castel San Pietro Terme.
Art. 5
(Trascrizione del contratto)
Il contratto verrà trascritto presso l’Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare – a
spese delle singole parti proprietarie.
Art. 6
(Spese)
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei singoli proprietari delle unità abitative
sopradescritte.
Agli effetti tributari si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3 comma 81 della legge 549/1995
integrato dall’articolo 3 comma 60 della legge 662/1996, il presente atto è soggetto a registrazione a
tassa fissa, costituendo questo atto sostanziale integrazione e modifica della convenzione
urbanistica stipulata ai sensi di tale ultima normativa di cui al citato rogito registrato e non
costituisce per il comune cedente agli effetti dell’IVA operazione svolta nell’esercizio di attività
commerciale.
26
CONVENZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL COMMA 49-TER PER LA RIMOZIONE DEL PREZZO
MASSIMO DI CESSIONE DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE E LORO
PERTINENZE NONCHÉ DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELLE STESSE
PREVISTE NELLE CONVENZIONI EX ARTICOLO 8 LEGGE 10/77 ED ARTICOLO 18
T.U. DI CUI AL D.P.R. 06/06/2001 N. 380.
Il giorno del mese di
dell’anno in
avanti a me Dr. sono presenti: il signor nato a il c.f. residente a
via n.
il signor signor nato a
il il quale interviene nella sua qualità di del Comune di c.f.
in esecuzione della determina n.
del
Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io ufficiale rogante
sono certo, assumendone la piena responsabilità, premettono:
che il Sig. è proprietario di una unità abitativa e relative pertinenze convenzionata ai sensi
dell’articolo 8 delle legge 10/77 ovvero dell’articolo 18 del D.P.R. 380/01
SCHEMA-4
che il suddetto alloggio è distinto al catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al
Foglio numero subalterno e sito in via n.c.
che per la realizzazione del suddetto alloggio è stata stipulata in data una convenzione a magistero
del notaio iscritto nel registro notarile di ____________________ ai sensi dell’articolo 8 delle legge
10/77 ovvero dell’articolo 18 del D.P.R. 380/01;
che i condomini hanno richiesto di rimuovere i vincoli di cui alla suddetta convenzione;
che la rimozione dei vincoli di cui al precedente punto è consentita dal comma 49-ter dell’articolo
31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
che si allega al presente atto la seguente documentazione _________________________________
________________________________________________
Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate convengono quanto segue:
Art. 1
(Conferma delle premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2
(Adeguamento di precedente convenzione)
Il Comune di Castel San Pietro Terme intende riconoscere la possibilità di rimuovere i vincoli
relativi al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del
canone massimo di locazione delle stesse contenute nella convenzione richiamata in premessa,
secondo quanto stabilito dall’articolo 31 commi dal 45 al 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
s.m.i. consentendo il libero godimento, ivi compresa la libera alienazione di detti beni da parte dei
corrispettivi proprietari, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. del .
Art. 3
(Consenso)
Il Comune di Castel San Pietro Terme acconsente, ai sensi della legge 448/98 e s.m.i. alla rimozione
dei vincoli, delle limitazioni e degli obblighi e dei limiti di godimento di cui alla convenzione a
magistero del notaio ______ iscritto al distretto di ______ stipulata in data ______ repertorio n.
____ registrata a ______ il ______
Art. 4
27
(Corrispettivo)
Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli è pari ad €_____________
ottenuto dall’applicazione dei vigenti criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale
n….. del .
Di tale somma, che il Comune di Castel San Pietro Terme dichiara di aver ricevuto dalla parte
acquirente, si rilascia con la sottoscrizione del presente atto finale ampia quietanza con rinuncia ad
ogni diritto di ipoteca legale. Resta inteso che nulla è più dovuto al Comune di Castel San Pietro
Terme a titolo di conguaglio.
ARTICOLO 5
(Effetti della convenzione)
In conseguenza della presente convenzione gli alloggi e accessori facenti parte del fabbricato
insistente sull’area ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e Concessi in locazione o affitto
a chiunque, non ricorrendo l’esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti o
conduttori, salvo diverse disposizioni previste per l’ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti
pubblici.
Vengono inoltre a cadere i limiti di negoziabilità previsti dalla convenzione a rogito del notaio
_____________________________ citata in premessa relativi alla determinazione del prezzo di
vendita e del canone di locazione degli alloggi. Nessuna comunicazione dovrà essere fatta in tal
senso al Comune di Castel San Pietro Terme prima e dopo la vendita o la locazione, poiché a
seguito del presente contratto non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune
stesso.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi.
Il presente atto non incide sui doveri ed obblighi che a titolo diverso siano stati posti a carico delle
proprietà stipulanti nei confronti del Comune di Castel San Pietro Terme
Art. 6
(Trascrizione del contratto)
Il presente contratto verrà trascritto presso l’Ufficio del territorio di Castel San Pietro Terme –
Servizio di Pubblicità Immobiliare – a spese delle singole parti proprietarie.
Art. 7
(Spese)
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei singoli proprietari delle unità abitative
sopradescritte.
Agli effetti tributari si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3 comma 81 della legge 549/1995
integrato dall’articolo 3 comma 60 della legge 662/1996, il presente atto è soggetto a registrazione a
tassa fissa, costituendo questo atto sostanziale integrazione e modifica della convenzione
urbanistica stipulata ai sensi di tale ultima normativa di cui al citato rogito registrato e non
costituisce per il comune cedente agli effetti dell’IVA operazione svolta nell’esercizio di attività
commerciale.
28
COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Il Segretario Generale
F.to Sara Brunori
F.to d.ssa Cinzia Giacometti
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 26/03/2013.
La presente copia è conforme all’originale.
Lì, 26/03/2013
p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .
Il Funzionario
_____________
29
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