CINQUE PER MILLE: PROFILI E PROBLEMATICHE COSTITUZIONALI (prima parte) a cura di Alessandro Simonato Introduzione La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno finanziario 2006, la possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del cosiddetto “terzo settore”1, del finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, delle attività sociali svolte dal comune di residenza. Tale provvedimento ha rappresentato una significativa novità nell’ordinamento giuridico italiano, in quanto collocato all’interno di una molteplicità di problematiche che rinviano al concetto costituzionale di persona, all’idea di sovranità, alle modalità di perseguimento dell’universalità dei diritti sociali, fornendo un’applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale in una duplice connotazione: istituzionale, ovvero nell’ “accostamento tra istituzioni e cittadini, rispetto la possibilità di realizzare in concreto l’interesse generale”2, e fiscale, attraverso la valorizzazione della sovranità del contribuente nel concorso alla spesa pubblica3. Nella prima accezione il principio si inserisce all’interno del dibattito che vede il nostro legislatore sempre più attento alle tematiche inerenti il “terzo settore”,4 nell’ottica di un Welfare State che cede progressivamente il passo ad una Welfare Society5; mentre nella seconda fa riferimento all’utilizzo della leva fiscale quale strumento di attribuzione al contribuente di una parziale facoltà di decisione concernente la destinazione 1 Sul significato del termine F. TADULLI, La qualificazione degli enti non profit ed i caratteri distintivi degli enti non commerciali e delle Onlus, in Il fisco, n.11/2006, p. 1651; inoltre: G. BARBETTA-F. MAGGIO, Nonprofit, Bologna, 2002, pp. 13 ss. 2 Così G. COTTURRI, Gli argomenti umani. Sinistra e innovazione, in Il welfare locale, n. 9/2003, a cura del Cespe, pp. 20-26 (pubblicato in www.forumterzosettore.it); cfr. pure CERULLI IRELLI, voce Sussidiarietà (dir. Amm.), in Enciclopedia Giuridica Treccani, agg. XII, Roma, 2004, reperibile pure in www.labsus.org. 3 L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale, la frontiera della democrazia, Milano, 2005, pp.109 ss. 4 Dibattito puntualmente riportato e frutto di analisi in questa rivista. L’ultimo decennio si è infatti caratterizzato per il proliferare di provvedimenti legislativi speciali in materia, da ultimo il D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 118 (Disciplina dell’impresa sociale). 5 Sul concetto di Welfare society vd. a titolo esemplificativo L. ANTONINI, Riforma del welfare e principio di sussidiarietà fiscale, in Non Profit, n. 2/2002, pp. 189 ss (reperibile pure in www.nonprofitonline.it). ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 delle proprie risorse, per individuare nuovi meccanismi di democrazia sostanziale alternativi alla rappresentanza politica6. Il cammino tortuoso che il cinque per mille sta percorrendo in sede di approvazione della Finanziaria per il 2007 è l’occasione per analizzarne le problematiche costituzionali (perché finanziare con risorse pubbliche agenti privati? Quali soggetti è opportunolegittimo sostenere? Come delineare nel nuovo istituto il rapporto tra istituzioni e contribuente-soggetti beneficiari?) e le modalità di attuazione individuate per l’anno di imposta in corso (al fine di una più consapevole verifica di come e quanto la previsione normativa e la successiva applicazione pratica rispondano ai principi e propositi che hanno sostenuto la sua introduzione), con lo sguardo rivolto alla sorte dell’istituto e alle proposte che si possono avanzare in relazione al regime futuro. Il principio di sussidiarietà orizzontale Il primo fondamentale problema posto dal cinque per mille è legato alla giustificazione del finanziamento di soggetti privati attraverso risorse pubbliche (in questo caso il gettito dell’imposta sul reddito); da tale interrogativo ne discende un secondo: quali soggetti è lecito sostenere?. A tali quesiti risponde la lettera inviata il 31 ottobre scorso dal Forum del terzo settore a tutti i parlamentari7, la quale richiama al suo interno l’art. 118 quarto comma della Costituzione ed il principio di sussidiarietà orizzontale ivi espresso. La sussidiarietà sarà pertanto punto di partenza delle nostre riflessioni. Principio di antiche origini, che esprime una concezione globale dell’uomo e della società (principio antropologico, quindi, ancor prima che organizzativo8), la sussidiarietà è un concetto ricco di implicazioni pratiche ma anche di notevoli problematiche ermeneutiche, che rendono necessaria una, seppur breve e non esaustiva, indagine giuridica, al fine di individuare un’interpretazione che sia coerente con i principi della Costituzione e che al contempo non ne svilisca la portata innovativa. 6 Così L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale, la frontiera della democrazia, cit., pp. 109 ss. Il contenuto completo è reperibile in www.forumterzosettore.it. 8 Per un’approfondita analisi teorica del principio: S. STAIANO, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in www.federalismi.it; sul fondamento antropologico e le applicazioni pratiche vd. P. DURET, La sussidiarietà delle istituzioni, in www.filosofiadeldiritto.it, recensione critica di L. FRANZESE, Ordine economico e ordinamento giuridico. La sussidiarietà delle istituzioni, Padova, 2006 (del quale vi è pure un abstracts in www.labsus.org) 7 ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 Avendo riguardo al piano strettamente giuridico9, la sussidiarietà viene normalmente declinata in due diverse accezioni: quale criterio ordinatore dei rapporti tra individui, formazioni sociali e Stato (sussidiarietà orizzontale), ma pure come criterio di allocazione delle competenze tra Stato e autonomie locali (sussidiarietà verticale), in virtù del quale l’intervento del livello di governo superiore è ammesso solo qualora comporti un incremento della qualità dei risultati nel perseguimento dell’interesse pubblico; è quindi un principio intrinsecamente relazionale (che disciplina i rapporti tra soggetti diversi). Tralasciando l’accezione verticale e limitando l’analisi della sussidiarietà alla sua prima valenza, che ne costituisce peraltro il significato originario, è necessario prendere atto di come tale dimensione del principio sia suscettibile di assumere una pluralità di significati10, risultando ambigua se isolata dal contesto normativo all’interno del quale si colloca. Di tale diversità di configurazioni semantiche è testimonianza il dibattito sviluppatosi all’interno della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali della XIII legislatura a proposito della formulazione dell’art. 56, durante il quale emersero sostanzialmente tre diverse interpretazioni del principio, così come rilevato dal sen. D’Onofrio11: «c’è chi ritiene che l’attività dei privati, delle persone, delle formazioni sociali non possa mai costituire esercizio di funzioni pubbliche, né collaborare a queste (è la cultura della potenziale totalità del pubblico rispetto al privato12), chi sostiene che esistano funzioni private ontologicamente e autonomamente decise rispetto al pubblico ed è favorevole ad una radicale separazione, e infine chi ritiene che il rapporto tra pubblico e privato sul principio di sussidiarietà vada individuato nella naturale elasticità, e quindi storicità, dei rapporti tra l’una e l’altra attività».13 9 Per il quale vedasi CERULLI IRELLI, voce Sussidiarietà (dir. Amm.), cit. Per le quali si veda la sintesi di S. STAIANO, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, cit.; sulle possibili diverse interpretazioni, a titolo esemplificativo: A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici, in «Diritto pubblico», 2002, 1; A. QUADRIO CURZIO, Sussidiarietà e sviluppo, Milano, 2002; G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in «Diritto pubblico», 2002, 1; P. DONATI- I. COLOZZI (a cura di), La sussidiarietà, Roma, 2005. 11 Vd. D’Onofrio, sed. 24/9/1997, 2352, in P. COSTANZO-G. FLORIDIA-R. ROMBOLI-S. SICARDI,La commissione bicamerale per le riforme costituzionali, Padova, 1998, p. 119 e ss. 12 E’ questa l’idea di parte della cultura italiana, che vede nei soggetti pubblici gli unici titolari del diritto ad occuparsi dei beni comuni, “schiacciando il pubblico sul collettivo”. Sul punto, vd. COTTURRI, Gli argomenti umani. Sinistra e innovazione , cit., p. 20. 13 Significativo, in quanto rappresentativo delle divisioni in merito al significato da attribuire alla sussidiarietà, è il cammino dell’art. 56 in seno alla Bicamerale, che nella proposta approvata il 30 giugno 1997 prevedeva al primo comma che:«Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge 10 ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 Nonostante (e pur permanendo) le divergenze, il principio di sussidiarietà orizzontale è stato successivamente introdotta nel nuovo Titolo V14 della Costituzione, che nell’articolo 118 ultimo comma prevede che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»15. La novità di tale disposizione è che gli individui e le formazioni sociali vengono qui individuate non come portatrici di bisogni ma di capacità che è possibile vengano messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme con le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale. Tale enunciazione del principio di sussidiarietà, in senso orizzontale, risulta innovativa tanto se riferita al piano istituzionale che fiscale, se considerata come il perno di una trasformazione che individua un diverso modo di amministrare i beni comuni, modificando il tradizionale schema bipolare che vede i soggetti pubblici (o la “società politica”16) quali unici titolari del diritto ad occuparsi dell’interesse generale17. Tale quadro normativo, come già anticipato, necessita tuttavia di essere integrato con un’interpretazione coerente con il dettato costituzionale ed in particolar modo con i principi fondamentali. […]», per poi mutare formulazione nella proposta del 4 novembre 1997, la quale prevedeva, sempre al primo comma, che: «nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione». Sui lavori della Bicamerale, vd. G. LUPONE, Le riforme costituzionali, Napoli, 1998. 14 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 15 Tale norma trova il proprio precedente logico nell’art. 4, terzo comma, lett. a), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini), il quale dispone che il conferimento di funzioni agli enti territoriali deve tutelare il rispetto del «principio di sussidiarietà […], attribuendo le responsabilità pubbliche, anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati» e nel successivo art. 3 quinto comma del Testo unico sugli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il quale prevede che «i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali». 16 Sul rapporto tra società civile e società politica: M. FIORAVANTI, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno, Bologna, 2004, pp. 48 ss.; inoltre: P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003, pp. 15 ss, E. BERTI, voce Società civile – Società politica, in Dizionario delle idee politiche, Roma, 1993 17 L’interpretazione del principio fatta propria in queste pagine, definita da S. Staiano “concezione pervasiva” del principio, è elaborata e delineata in G. ARENA, Cittadini attivi, Roma-Bari, 2006 (una prima elaborazione è reperibile in G. ARENA, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, u. c. della Costituzione, in www.astridonline.it). ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 Un primo importantissimo legame è individuabile innanzitutto con l’art. 2 Cost., in ordine tanto al principio personalistico18 che al principio di solidarietà19. La persona, considerata non solo nella sua individualità, ma anche nella sua essenziale dimensione intersoggettiva, rappresenta difatti sia il fulcro della forma di Stato individuata dalla Costituzione del ‘48, sia il fine al quale sono indirizzati i doveri di solidarietà, da interpretarsi pertanto non «in funzione restrittiva delle libertà della persona […] ma in una prospettiva tale da consentirne il pieno ed armonico sviluppo»20. Sempre in tale prospettiva vengono riconosciute e garantite (appunto nella misura in cui consentano e favoriscano il libero sviluppo della persona) pure le formazioni sociali. Il loro riferimento esplicito non ha difatti la mera funzione negativa di garantire i diritti inviolabili del singolo dalla possibile oppressione21 (anziché valorizzazione) da parte delle “comunità intermedie”, quanto piuttosto di elevare le stesse a soggetti di diritto costituzionale22. Uno Stato pertanto strutturato in funzione della persona e non viceversa23. In tale quadro il principio di sussidiarietà realizza un ulteriore valorizzazione della persona stessa, se considerato però complementariamente a quello di solidarietà. Infatti «la solidarietà senza sussidiarietà può degenerare facilmente in assistenzialismo, mentre la sussidiarietà senza solidarietà rischia di alimentare forme di localismo egoistico»24. In tal senso vi è pertanto il rifiuto di una declinazione del principio tanto nel senso di una mera dismissione di attività statali in favore dei cittadini, singoli o associati, nell’idea di un bene 18 L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1998, p. 562. Rispetto al quale è pure fondamentale la sussidiarietà orizzontale declinata in senso fiscale (della quale il “cinque per mille” rappresenta appunto un’applicazione pratica), quale forma di dovere di solidarietà economica attuata nelle forme della democrazia diretta anziché della rappresentanza politica. 20 A. BARBERA, Art. 2, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975. 21 Vd. ad es. U. DE SIERVO, voce Formazioni sociali, in Dizionario delle idee politiche, Roma, 1993, p. 344. 22 In tal senso vedasi CRISAFULLI–PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, p. 9, ma pure G. LA PIRA, Relazione sui principi relativi ai rapporti civili, in sede di I Sottocomissione (reperibile in http://legislature.camera.it ) nella quale il deputato afferma che:«[…] il sistema integrale dei diritti della persona esige, per essere davvero integrale, che vengano riconosciuti e protetti non solo i tradizionali diritti individuali di libertà civile e politica affermati nel 1789; non solo i diritti sociali affermati nelle nuove Carte costituzionali; ma anche i diritti essenziali delle comunità naturali attraverso le quali gradualmente si svolge la personalità umana: i diritti del singolo vanno integrati con quelli della famiglia, della comunità professionale, religiosa, locale e così via». 23 «Lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato: ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico». Così G. LA PIRA, Relazione sui principi relativi ai rapporti civili, cit. Ma in tal senso è opportuno pure richiamare una riflessione più ampia sulla natura e funzione stessa del diritto, nato con l’uomo e per l’uomo, (cosicché sue caratteristiche ineliminabili sono tanto la dimensione di umanità che di socialità), quale espressione della società e non semplicemente e unicamente dello Stato. Così P. GROSSI, Prima lezione di diritto, cit., pp. 10 e ss. 24 Vd. Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano, 2004, p. 192. 19 ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 comune quale mera addizione di interessi particolari (è questa la concezione dello “Stato minimo”), quanto nell’idea di uno Stato che riconosca i privati e le autonomie solo qualora ciò sia necessario ad integrare i servizi pubblici, negando loro il ruolo di protagonisti e destinatari dell’azione pubblica. Tale interpretazione è confortata sul piano strettamente giuridico da quanto disposto dall’art. 3 secondo comma della Costituzione, il quale affida una precisa missione (la rimozione degli ostacoli limitativi della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini, che impediscono tanto l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica economica e sociale del Paese quanto appunto il pieno sviluppo della persona) ai soggetti pubblici25, che per ottemperare i propri compiti istituzionali potranno pertanto ampliare la gamma delle modalità per perseguirli26, ma non rinunciarvi27. Nonostante nella Costituzione del 1948 il principio di sussidiarietà non risulti espressamente menzionato, i suoi presupposti e le sue potenzialità non sono quindi ignorate28. La portata innovativa dell’art. 118 quarto comma La previsione dell’art. 118 come modificato dalla riforma del 2001, se interpretata in senso non restrittivo, segna tuttavia un importante passo in avanti: è infatti il perno di una 25 Intendendo con “Repubblica”, nell’accezione utilizzata dal Costituente, l’insieme della pluralità delle persone giuridiche pubbliche. A seguito della riforma costituzionale del 2001, in virtù del nuovo art. 114 (che al primo comma dichiara:«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»), è sancita la pari ordinazione di Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni nella collaborazione al fine del perseguimento degli interessi generali della Res Publica. 26 L’amministrazione è quindi il mezzo, la persona il fine. In tal senso vd. G. ARENA, Cittadini attivi, cit., pp. 59 ss. Inoltre: B. SORRENTINO-M. RAGAZZO, La sussidiarietà orizzontale e i diritti costituzionali dei cittadini: problematiche esegetiche ed opportunità per gli enti non profit, in www.nonprofitonline.it, pp. 4 ss., sia L. VIOLINI, Associazioni non profit, diritti sociali e processo costituente europeo. Riflessioni de constitutione ferenda, in C. CATTANEO (a cura di), Terzo settore, nuova statualità e solidarietà sociale, Milano, 2001. 27 Significativa è in tal senso la proposta su “lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti” presentata dal deputato Dossetti all’interno della prima sottocommissione dell’Assemblea Costituente, proposta che all’art. 1 affermava:«lo Stato protegge, favorisce, coordina e, dove occorra, integra le attività dei singoli, delle famiglie, degli enti territoriali e delle altre forme sociali», aggiungendo poi che «l’articolo definisce il compito e la funzione giuridica e politica dello Stato, statuendo il principio che esso ha autorità per esercitare il controllo e la coordinazione delle attività dei singoli e delle varie forme sociali e che esso ha il diritto-dovere di intervenire là dove ogni altra iniziativa si riveli insufficiente». Tale proposta è riportata integralmente in http://legislature.camera.it. 28 Vd. S. STAIANO, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, cit; inoltre: G. VECCHIO, Libertà di iniziativa assistenziale e formazione del concetto di “sussidiarietà orizzontale” nella giurisprudenza della corte Costituzionale, in www.labsus.org, che ritiene espressivi del principio di sussidiarietà gli artt. 2, 3, 4, 18, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 della Costituzione del ’48. ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 trasformazione istituzionale che sancisce esplicitamente il ruolo positivo che i cittadini possono assumere nella cura dei beni comuni, aggiungendo inoltre che le autorità devono favorire la loro opera. Presupposto fondamentale è che l’iniziativa dei cittadini, associati ma anche singoli, sia finalizzata all’interesse generale: è necessario quindi concentrare l’attenzione sulle attività concretamente svolte dai cittadini (l’art. 118 dispone infatti l’obbligo di favorire «lo svolgimento di attività di interesse generale»), non potendosi individuare categorie di soggetti “sussidiari” per definizione29, a prescindere dall’iniziativa intrapresa e dal contesto concreto in cui questa si colloca. Secondo questa interpretazione la missione prevista dall’art. 3 della Costituzione30 può essere pertanto adempiuta non soltanto dai poteri pubblici, direttamente o attraverso un rapporto di strumentalità con agenti privati31 (in questo caso la necessità dell’intervento è frutto di una scelta politica, che si avvale dell’apporto privato nella fase gestionale), ma pure dai cittadini stessi, considerati non solo nella dimensione di portatori di interessi limitati e corporativi, ma nella loro attitudine al perseguimento del bene comune32. In questo modo i cittadini non si sostituiscono all’amministrazione né suppliscono a carenze della stessa, bensì sanciscono un’alleanza con i pubblici poteri, in un rapporto sostanzialmente paritario e consapevole delle reciproche responsabilità, finalizzato alla soluzione dei problemi di interesse generale. Tale ruolo attivo conferito al cittadino trova infine un ulteriore legame costituzionale con quanto previsto dal secondo comma dell’art. 4 della Costituzione33, il quale prevede il dovere del cittadino di concorrere al progresso della comunità a cui appartiene. In definitiva, il principio di sussidiarietà orizzontale non comporta un’erosione dell’interesse pubblico, ma amplia le modalità di perseguimento dello stesso. In virtù di 29 Come ritiene parte della dottrina e come previsto nelle modalità operative, attualmente vigenti, del “cinque per mille”. 30 Da interpretarsi quindi alla luce del combinato disposto tra art. 118 quarto comma e art. 3 secondo comma. 31 In questo caso l’iniziativa di interesse generale ha una genesi civica. In tal senso vd. N. POLITO, Articolo 118 u.c. della Costituzione. Un approfondimento sul “favoriscono”, contributo presentato al Seminario del Laboratorio per la Sussidiarietà, Roma, 24 marzo 2006, reperibile in www.labsus.org. 32 In tal senso emblematico è l’art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina delle cooperative sociali”), che così dispone:«le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini». 33 In tal senso vd. B. SORRENTINO- M. RAGAZZO, La sussidiarietà orizzontale e i diritti costituzionali dei cittadini: problematiche esegetiche ed opportunità per gli enti non profit, cit., p. 4. Inoltre: G. VECCHIO, Libertà di iniziativa assistenziale e formazione del concetto di “sussidiarietà orizzontale” nella giurisprudenza della corte Costituzionale, cit; G. ARENA, Cittadini attivi, cit. ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 tale considerazione l’art. 118 quarto comma prevede che le istituzioni pubbliche sono tenute a sostenere (letteralmente, a “favorire”) le autonome iniziative dei cittadini attraverso incentivi economici34, promovendo il senso di responsabilità35 della cittadinanza attiva, valorizzando la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali: in mancanza di questo sostegno il principio di sussidiarietà orizzontale non può dirsi difatti pienamente attuato. Terzo settore e universalità dei diritti sociali Tale impostazione del rapporto tra cittadino e Stato, volta a garantire maggiore libertà, autonomia e responsabilità al primo senza eliminare la necessità e peculiarità di determinate forme di intervento del secondo (all’interno quindi di una relazione dinamica tra le due parti), assume rilievo in particolar modo (ma non solo) nell’individuazione di concrete modalità di superamento dell’attuale crisi del Welfare State, nel pieno rispetto dell’art. 3 della Costituzione. Fondamentale è ad esempio il contributo che il “terzo settore”36 può portare nel perseguimento dell’universalità dei diritti sociali37. Seppur principalmente considerato dalla dottrina pubblicistica e dal legislatore in relazione al trattamento fiscale38, il “terzo settore” può assumere infatti un ruolo rilevante nell’esercizio delle politiche sociali, all’interno di una 34 Il cinque per mille si colloca in tale prospettiva. In tal senso e’ utile sottolineare ancora come l’art. 118 preveda che l’intervento dello Stato sia subordinato alla finalizzazione all’interesse generale dell’attività privata. Il testo del recente progetto di riforma costituzionale, rifiutato con referendum, recante titolo “Modifiche alla Parte II della Costituzione” (G.U. 18 novembre 2005, n. 269), prevedeva all’art. 118 sesto comma: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività sulla base del medesimo principio […]». 35 La diretta assunzione di responsabilità – non mera partecipazione – in attività di interesse generale assurgerebbe in virtù dell’art. 118 a “valore costituzionale”. In questo senso, G. RAZZANO, La sussidiarietà orizzontale fra programma e realtà, in www.astridonline.it. 36 Il “terzo settore” rappresenta una delle forme in cui i cittadini, in questo caso associati, possono concorrere all’interesse generale 37 Sull’universalità dei diritti sociali vd. M. MAZZIOTTI, voce Diritti sociali, in Enciclopedia giuridica del diritto, volume XII, Varese, 1964, il quale afferma che:«L’azione sociale dello Stato, così come essa si esprime non solo nell’amministrazione e nella legislazione, ma anche nelle stesse norme costituzionali che la regolano, ha come scopo non l’attuazione dell’eguaglianza di fatto, ma dell’eguaglianza giuridica, cioè dell’eguale possibilità per tutti i consociati di godere di quei diritti fondamentali che la costituzione considera connessi con il pieno sviluppo della personalità umana». 38 Contra, vd. la la L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali) e il recentissimo disegno di legge delega in materia di servizi pubblici approvato in sede di Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006, all’art. 1 comma 3 (reperibile in www.labsus.org) . ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 visione d’insieme che però prevede una ristrutturazione degli istituti del welfare. Tale considerazione si giustifica in quanto la visione che considera lo Stato come unico attore delle politiche sociali porta a considerare, quale necessaria modalità di soluzione delle crisi dovute alla scarsità di risorse, la pura e semplice riduzione delle risorse destinate a tali scopi, con ripercussioni pericolose in particolar modo per quelle classi sociali che il sistema di welfare è maggiormente tenuto a tutelare39. La dimensione istituzionale della sussidiarietà orizzontale porta invece a mettere in luce la possibilità che l’intervento pubblico sostenga, coordini ed eventualmente sostituisca le componenti sociali impegnate in ambito solidaristico, ponendo l’accento sulla personautente dei servizi e sulla qualità ed universalità del servizio stesso più che sul soggetto erogatore40. In tal modo vengono attuate tanto la previsione dell’art. 3 secondo comma che dell’art. 2, per quanto concerne la piena valorizzazione della persona nelle formazioni sociali41. Proprio tale articolo, per il quale si rimanda a quanto già considerato in precedenza, giustifica ulteriormente un ruolo non solo residuale del “terzo settore”, quale soggetto da utilizzare al solo fine di integrare le prestazione dei servizi pubblici in relazione alla maggiore efficacia, efficienza o ai minori costi (come sembrano affermare parte della dottrina giuridica42 ed economica43). 39 Sul punto vd. in particolare L. VIOLINI, Associazioni non profit, diritti sociali e processo costituente europeo. Riflessioni de constitutione ferenda, in C. CATTANEO (a cura di), Terzo settore, nuova statualità e solidarietà sociale, Milano, 2001, pp. 89 ss. Ma pure S. ZAMAGNI, Governance del territorio e organizzazioni della società civile, in P. VENTURI-N. MONTANARI (a cura di), Modelli e forme organizzative del decentramento: ruolo e sviluppo del Terzo settore, Forlì, 2005, nel quale l’autore afferma che:«se si pensa di far dipendere il soddisfacimento dei bisogni di welfare dei cittadini di una società che progredisce dalle risorse che l’ente pubblico riesce a mettere in campo con la tassazione – sia pure fortemente progressival’esito finale non potrà che essere l’abbandono dell’universalismo, in favore di programmi di tipo selettivistico». 40 Vd. G. ARENA, Cittadini attivi, cit. 41 Espressione del ruolo del “terzo settore” in tale contesto è l’art. 1 della L. 7 dicembre 2000, n. 383, nel quale il legislatore dichiara che:«La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia, favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale». 42 Tra gli altri, G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, cit. Per un’analisi della concezione tradizionale del ruolo residuale del “terzo settore” e le nuove prospettive interpretative si veda S. ZAMAGNI, Governance del territorio e organizzazioni della società civile, cit.; L.VIOLINI-A. ZUCCHELLA, Il terzo settore tra cittadinanza dell’impresa e contesto costituzionale sussidiario, in www.nonprofitonline.it ; per una breve sintesi: A. SIMONATO, Sussidiarietà orizzontale e terzo settore: il cinque per mille, in www.labsus.org. ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 Considerando il sistema economico come un insieme di relazioni, invece che di rapporti di scambio, il “terzo settore” emerge difatti come attore economico che si contraddistingue per il suo “social capital”44, nonchè per la produzione di beni relazionali (beni, questi, tipicamente immateriali, come la fiducia, la dedizione, ecc., quali risposte a bisogni umani non traducibili in diritti civili e politici). Questa ricchezza intrinseca del privato sociale è considerata da parte della dottrina45 un quid pluris da mettere in risalto affinché contamini l’intero sistema economico, nelle sue logiche capitalistiche e stataliste. All’interno delle nostre riflessioni, ciò che preme sottolineare è il ruolo che il “terzo settore” può assumere non solo nel perseguimento degli obiettivi sanciti dall’art. 3 della Costituzione, ma pure nella piena valorizzazione della persona umana attraverso le formazioni sociali prevista dall’art. 2 Costituzione, con l’accentuazione del valore della relazione umana. A ciò, si aggiunga il valore intrinseco rappresentato dalla partecipazione diretta dei cittadini allo sviluppo sociale, quale forma di esercizio della sovranità. Centralità della persona umana e interesse pubblico Il nucleo fondamentale del principio di sussidiarietà orizzontale si muove in definitiva attorno due direttrici: da un lato afferma il ruolo centrale della persona umana all’interno dell’ordinamento giuridico, dall’altro sancisce l’esistenza di un rapporto relazionale e dinamico tra società politica e civile nel perseguimento del bene comune. Relativamente alla prima connotazione, la sussidiarietà si manifesta nella sua carica assiologica, mettendo in luce la necessaria dimensione umana e sociale del diritto. La seconda connotazione mette invece in discussione la ormai secolare separazione e opposizione costitutiva tra società politica e società civile, individuando l’esistenza di una 43 Fra tutti si veda H. HANSMANN, La proprietà dell’impresa, Bologna, 2005, pp. 227 ss., nel quale l’autore si sofferma ad analizzare l’esperienza del mondo nonprofit statunitense, quale forma alternativa di organizzazione aziendale all’interno del sistema economico nord americano. 44 Cioè di quella «rete di relazioni instauratesi tra i membri di una certa collettività» che «costituisce un patrimonio immateriale, del cui deterioramento le usuali valutazioni contabili non riescono a tenere conto, in modo analogo a quanto avviene per i beni ambientali»: così B. GUI, Economia e fioritura umana, in S. ZAMAGNI (a cura di), Economia, democrazia, istituzioni in una società in trasformazione, Bologna, 1997. 45 Tra gli altri vd. S. ZAMAGNI, Governance del territorio e organizzazioni della società civile, cit., p.12, e L.VIOLINI-A. ZUCCHELLA, Il terzo settore tra cittadinanza dell’impresa e contesto costituzionale sussidiario, cit. ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 relazione dinamica46 tra cittadini e amministrazioni nel perseguimento dell’interesse pubblico (amministrazione condivisa dell’interesse pubblico). I corollari principali di tale configurazione sono due, entrambi di fondamentale rilevanza: da un lato il riconoscimento che pure l’iniziativa civica possa integrare l’interesse generale47; dall’altro lato l’inesistenza di una presunzione di corrispondenza a interessi generali tanto dell’azione politico-amministrativa quanto di quella della società civile, con la conseguente necessità per entrambe di dimostrare nel concreto tale rispondenza (il perseguimento dell’interesse generale deve essere pertanto pubblicamente rendicontabile48) e la sussistenza quindi di una responsabilità pubblica condivisa da cittadini e amministrazioni. Si ha quindi un rafforzamento dell’interesse pubblico stesso. In tal modo viene inoltre precisata con chiarezza una diversa forma di Stato, che pone al centro dell’ordinamento giuridico la persona umana, valorizzando la democrazia diretta quale modalità di esercizio della sovranità popolare. L’importanza di tale rilievo è fondamentale, se, facendo proprie le parole di E. Casetta, si può affermare che «oggi più di ieri la garanzia del cittadino non è data dalla elencazione dei suoi diritti, ma dalla organizzazione globale dello Stato, nella quale il conflitto o, se si vuole, la dialettica di libertà e di autorità non si plachi con il sacrificio di uno dei due termini, ma in un equilibrio, certo arduo da raggiungere, nel quale le opposte esigenze trovino la loro soddisfazione, non potendo il soggetto vivere avulso dalla comunità che lo circonda, e la comunità, in tutte le sue enucleazioni, non potendo alla lunga prosperare sulla mortificazione delle individualità che la compongono»49. 46 Così G. COTTURRI, Gli argomenti umani. Sinistra e innovazione, cit. e G. ARENA, Cittadini attivi, cit. Di particolare rilevanza in tal senso il programma d’azione stipulato lo scorso 25 ottobre tra il Dipartimento della funzione pubblica e Cittadinanzattiva, denominato “Obiettivo sussidiarietà orizzontale”, reperibile in www.labsus.org. 47 Esempi concreti di cittadinanza attiva sono riportati in G. ARENA, Cittadini attivi, cit., pp. 54 ss. 48 In tal senso si colloca il progressivo emergere dell’importanza del bilancio sociale, anche per quanto concerne le amministrazioni pubbliche (vd. ad esempio la recentissima G.U. Serie generale n. 63 del 16 marzo 2006, recante titolo Direttiva del ministro della funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche, consultabile in www.funzionepubblica.it, nonchè le Linee guida per la redazione del bilancio sociale specifiche per il settore pubblico in www.labsus.org). 49 E. CASETTA, voce Diritti pubblici subbiettivi, in Enciclopedia giuridica del diritto, volume XII, Varese, 1964. ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006