ENTI NON COMMERCIALI

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Università
U
i
ità Commerciale
C
i l Luigi
L i i Bocconi
B
i
Anno Accademico 2012-2013
Scienza delle Finanze
CLEACC classe 12
ENTI NON COMMERCIALI
Francesco Dal Santo
ENTI NON COMMERCIALI
















Panoramica
Qualificazione
Non commercialità:
Enti privati
Enti pubblici
Enti di tipo associativo
Perdita della qualifica di ente non commerciale
ONLUS:
soggetti ammessi
soggetti
tti esclusi
l i
Settori di attività con finalità di solidarietà sociale
Reddito complessivo:
redditi d’impresa
redditi esclusi
Oneri deducibili e detrazioni
Reddito complessivo: ONLUS
Panoramica
 Enti non commerciali:
 Enti privati
 Enti pubblici (incluse Associazioni che
partecipano a manifestazioni di interesse
storico o artistico)
 Enti di tipo associativo
 ONLUS
Qualificazione
Gli enti non commerciali sono quelli (pubblici o privati),
diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo
o principale ll’esercizio
esercizio di attività commerciali
commerciali.
Per qualificare l’attività come commerciale è necessario che
ll’ente
ente svolga attività economica
economica, ossia ll’attività
attività deve
essere programmaticamente sostenuta da entrate di
natura corrispettiva.
La definizione di attività non commerciale assume connotati
diversi a seconda della tipologia di ente che la svolge.
Qualifica di non commerciale
La qualifica dell’ente va verificata in relazione
all’attività essenziale che viene svolta per il
raggiungimento degli scopi dell’ente, facendo
riferimento sia all’oggetto
gg
determinato in
base alla legge, all’atto costitutivo o alla
statuto, sia, in mancanza di questi, all
all’attività
attività
effettivamente esercitata.
Non commercialità: enti privati
Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi
non rientranti nell’art. 2195 c.c.,, rese:
1. in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
2 senza specifica organizzazione d’impresa;
2.
d impresa;
3. verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di
diretta imputazione (sono escluse, quindi, e spese generali in
quanto costi indiretti).
q
) Ciò significa
g
che non si conseguono
g
utili.
Tale esclusione riguarda anche i servizi prestati ai non associati.
associati
Non commercialità: enti pubblici
Per gli enti pubblici, oltre alle ipotesi previste
per gli enti privati, non costituisce attività
commerciale:
lo svolgimento di funzioni statali;
lo svolgimento di attività previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti istituiti
esclusivamente a tali fini (per es. ASL e IPAB).
Non commercialità:
enti di tipo associativo
Per glili enti
P
ti di tipo
ti associativo,
i ti
oltre
lt alle
ll ipotesi
i t i
previste per gli enti privati, sono considerate non
commerciali le attività (incluse le cessioni di
beni):
 svolte nei confronti dei propri associati o
partecipanti in conformità alle finalità
istituzionali;
 purché non siano previsti corrispettivi specifici
(compresi i contributi e le quote supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali
p
q
danno diritto).
)
Non commercialità per gli enti di tipo
associativo: deroghe
Tale principio subisce una deroga per alcuni enti
associativi: associazioni politiche, sindacali di
categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e
di formazione extra-scolastica della persona.
questi enti alcune attività svolte verso
Per q
corrispettivi specifici sono considerate non
commerciali.
i li
Perdita della qualifica di ente non
commerciale
L’ente
L’
t perde
d la
l qualifica
lifi di non commerciale
i l se:
 esercita in maniera prevalente attività commerciali per
un intero periodo d
d’imposta;
imposta;
 tenendo conto anche di alcuni parametri di
gg
commercialità fissati dalla legge:
1. prevalenza delle immobilizzazioni (al netto degli
ammortamenti) relative all’attività commerciale rispetto ad
altre attività;
2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto
al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attività
tti ità iistituzionali;
tit i
li
3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali,
rispetto
p
alle entrate istituzionali;;
4. prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività
commerciale rispetto alle restanti spese.
ONLUS
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale:
qualifica che possono adottare alcuni enti che operano
nel settore della solidarietà sociale.
Con tale q
qualifica si risolve il problema
p
della
commercialità o meno degli enti, in quanto si stabilisce
la “non commercialità” delle attività istituzionali svolte
nell perseguimento
i
t di esclusive
l i finalità
fi lità di solidarietà
lid i tà
sociale.
Pertanto, le attività istituzionali, svolte nel
perseguimento di attività istituzionali,
istituzionali non sono
considerate commerciali.
Soggetti ammessi
•
•
•
•
•
Associazioni
Fondazioni
Comitati
S i tà cooperative
Società
ti
Altri enti p
privati con o senza personalità
p
giuridica
Soggetti esclusi
• Enti pubblici
p
• Ipab
• Società commerciali diverse da quelle
cooperative
• Fondazioni bancarie
• Partiti e movimenti politici
• Organizzazioni sindacali
• Associazioni dei datori di lavoro
• Associazioni di categoria
Settori di attività con finalità di
solidarietà sociale
La finalità
à di solidarietà
à sociale è sempre considerata
presente nei seguenti settori:
 i t
assistenza
sociale
i l e socio
i sanitaria
it i
beneficenza
t t l patrimonio
tutela
ti
i artistico
ti ti
tutela ambiente e natura
promozione cultura
l
e arte con apporti economici da
d parte
dell’Amministrazione centrale dello Stato
i e
ricerca
scientifica
ientifi svolta
olt d
da fond
fondazioni
ioni
Settori di attività con finalità di
solidarietà sociale
Nei seguenti settori, invece, la finalità
à di solidarietà
à sociale
è considerata tale solo se l’attività è diretta ad arrecare
beneficio a particolari categorie di soggetti (persone con
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
svantaggiate):
gg
)
assistenza sanitaria
istruzione
formazione
sport dilettantistico
promozione della cultura e dell’arte
tutela diritti civili
Reddito complessivo
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è
formato da quattro categorie di reddito: fondiario,
di capitale,
it l d’impresa
d’i
(
(per
le
l attività
tti ità commerciali)
i li)
e diversi, senza che assuma alcun rilievo né il luogo
di produzione dei redditi,
redditi né la destinazione degli
stessi.
Tale reddito deve essere quindi determinato in base
alla somma delle singole categorie di reddito
applicando criteri analoghi a quelli previsti per le
persone fisiche.
Redditi d’impresa
d impresa
 Per le
l attività
à commercialil svolte
l dagli
d l ENC, i criteri di
d
determinazione del reddito d’impresa sono quelli previsti per le
società di persone e le imprese individuali (regime ordinario),
ad eccezione degli utili percepiti da soggetti IRES che
concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura
d l 5% per cento
del
t invece
i
del
d l 49,72%.
49 72%
 Tuttavia, è applicabile su opzione un regime forfetario per gli
enti in contabilità
à semplificata.
f
Il reddito viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi
determinate percentuali di redditività che variano dal 10 al 25
per cento a secondo della tipologia di attività svolta e
dell’ammontare dei ricavi conseguiti, ed aggiungendo le
plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, gli interessi, i
dividendi e i proventi immobiliari.
Redditi esclusi
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo:
i redditi esenti da imposta;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o
a imposta sostitutiva;
i fondi
f di raccolti
lti d
durante
t manifestazioni
if t i i pubbliche
bbli h
occasionali;
i contributi (sia fondo perduto che a titolo di corrispettivo)
corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini
istituzionali;
p gli
g enti di tipo
p associativo,, le somme versate dagli
g
per
associati o partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi.
Oneri deducibili e detrazioni
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili dal reddito d’impresa che concorre a
f
formarlo,
l alcuni
l
i onerii previsti
i ti per le
l persone fisiche
fi i h
(per es. contributi per paesi in via di sviluppo).
Dall’imposta lorda, che si determina applicando
l’ li
l’aliquota
t IRES del
d l 27,5%
27 5% all reddito
ddit complessivo,
l i
sii
detrae il 22% di alcuni oneri previsti per le persone
fisiche (interessi passivi,
passivi erogazioni liberali) a
condizione che non siano deducibili nella
determinazione dal reddito d’impresa
d impresa (es.
(es interessi
passivi).
Reddito complessivo: ONLUS
Per le ONLUS (ad eccezione delle società
à
cooperative), oltre ai criteri generali previsti per
tutti gli ENC, sono previste agevolazioni
specifiche,
p
, la più
p rilevante delle quali
q
consiste
nel principio secondo cui non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento
delle attività istituzionali nel perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà
solidarietà.
I relativi proventi non sono pertanto tassati.
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