Università U i ità Commerciale C i l Luigi L i i Bocconi B i Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ENTI NON COMMERCIALI Francesco Dal Santo ENTI NON COMMERCIALI Panoramica Qualificazione Non commercialità: Enti privati Enti pubblici Enti di tipo associativo Perdita della qualifica di ente non commerciale ONLUS: soggetti ammessi soggetti tti esclusi l i Settori di attività con finalità di solidarietà sociale Reddito complessivo: redditi d’impresa redditi esclusi Oneri deducibili e detrazioni Reddito complessivo: ONLUS Panoramica Enti non commerciali: Enti privati Enti pubblici (incluse Associazioni che partecipano a manifestazioni di interesse storico o artistico) Enti di tipo associativo ONLUS Qualificazione Gli enti non commerciali sono quelli (pubblici o privati), diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale ll’esercizio esercizio di attività commerciali commerciali. Per qualificare l’attività come commerciale è necessario che ll’ente ente svolga attività economica economica, ossia ll’attività attività deve essere programmaticamente sostenuta da entrate di natura corrispettiva. La definizione di attività non commerciale assume connotati diversi a seconda della tipologia di ente che la svolge. Qualifica di non commerciale La qualifica dell’ente va verificata in relazione all’attività essenziale che viene svolta per il raggiungimento degli scopi dell’ente, facendo riferimento sia all’oggetto gg determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o alla statuto, sia, in mancanza di questi, all all’attività attività effettivamente esercitata. Non commercialità: enti privati Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c.,, rese: 1. in conformità alle finalità istituzionali dell’ente; 2 senza specifica organizzazione d’impresa; 2. d impresa; 3. verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione (sono escluse, quindi, e spese generali in quanto costi indiretti). q ) Ciò significa g che non si conseguono g utili. Tale esclusione riguarda anche i servizi prestati ai non associati. associati Non commercialità: enti pubblici Per gli enti pubblici, oltre alle ipotesi previste per gli enti privati, non costituisce attività commerciale: lo svolgimento di funzioni statali; lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti istituiti esclusivamente a tali fini (per es. ASL e IPAB). Non commercialità: enti di tipo associativo Per glili enti P ti di tipo ti associativo, i ti oltre lt alle ll ipotesi i t i previste per gli enti privati, sono considerate non commerciali le attività (incluse le cessioni di beni): svolte nei confronti dei propri associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali; purché non siano previsti corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali p q danno diritto). ) Non commercialità per gli enti di tipo associativo: deroghe Tale principio subisce una deroga per alcuni enti associativi: associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. questi enti alcune attività svolte verso Per q corrispettivi specifici sono considerate non commerciali. i li Perdita della qualifica di ente non commerciale L’ente L’ t perde d la l qualifica lifi di non commerciale i l se: esercita in maniera prevalente attività commerciali per un intero periodo d d’imposta; imposta; tenendo conto anche di alcuni parametri di gg commercialità fissati dalla legge: 1. prevalenza delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti) relative all’attività commerciale rispetto ad altre attività; 2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività tti ità iistituzionali; tit i li 3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali, rispetto p alle entrate istituzionali;; 4. prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese. ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale: qualifica che possono adottare alcuni enti che operano nel settore della solidarietà sociale. Con tale q qualifica si risolve il problema p della commercialità o meno degli enti, in quanto si stabilisce la “non commercialità” delle attività istituzionali svolte nell perseguimento i t di esclusive l i finalità fi lità di solidarietà lid i tà sociale. Pertanto, le attività istituzionali, svolte nel perseguimento di attività istituzionali, istituzionali non sono considerate commerciali. Soggetti ammessi • • • • • Associazioni Fondazioni Comitati S i tà cooperative Società ti Altri enti p privati con o senza personalità p giuridica Soggetti esclusi • Enti pubblici p • Ipab • Società commerciali diverse da quelle cooperative • Fondazioni bancarie • Partiti e movimenti politici • Organizzazioni sindacali • Associazioni dei datori di lavoro • Associazioni di categoria Settori di attività con finalità di solidarietà sociale La finalità à di solidarietà à sociale è sempre considerata presente nei seguenti settori: i t assistenza sociale i l e socio i sanitaria it i beneficenza t t l patrimonio tutela ti i artistico ti ti tutela ambiente e natura promozione cultura l e arte con apporti economici da d parte dell’Amministrazione centrale dello Stato i e ricerca scientifica ientifi svolta olt d da fond fondazioni ioni Settori di attività con finalità di solidarietà sociale Nei seguenti settori, invece, la finalità à di solidarietà à sociale è considerata tale solo se l’attività è diretta ad arrecare beneficio a particolari categorie di soggetti (persone con condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari svantaggiate): gg ) assistenza sanitaria istruzione formazione sport dilettantistico promozione della cultura e dell’arte tutela diritti civili Reddito complessivo Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato da quattro categorie di reddito: fondiario, di capitale, it l d’impresa d’i ( (per le l attività tti ità commerciali) i li) e diversi, senza che assuma alcun rilievo né il luogo di produzione dei redditi, redditi né la destinazione degli stessi. Tale reddito deve essere quindi determinato in base alla somma delle singole categorie di reddito applicando criteri analoghi a quelli previsti per le persone fisiche. Redditi d’impresa d impresa Per le l attività à commercialil svolte l dagli d l ENC, i criteri di d determinazione del reddito d’impresa sono quelli previsti per le società di persone e le imprese individuali (regime ordinario), ad eccezione degli utili percepiti da soggetti IRES che concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura d l 5% per cento del t invece i del d l 49,72%. 49 72% Tuttavia, è applicabile su opzione un regime forfetario per gli enti in contabilità à semplificata. f Il reddito viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi determinate percentuali di redditività che variano dal 10 al 25 per cento a secondo della tipologia di attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti, ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, gli interessi, i dividendi e i proventi immobiliari. Redditi esclusi Non concorrono alla formazione del reddito complessivo: i redditi esenti da imposta; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva; i fondi f di raccolti lti d durante t manifestazioni if t i i pubbliche bbli h occasionali; i contributi (sia fondo perduto che a titolo di corrispettivo) corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali; p gli g enti di tipo p associativo,, le somme versate dagli g per associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi. Oneri deducibili e detrazioni Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili dal reddito d’impresa che concorre a f formarlo, l alcuni l i onerii previsti i ti per le l persone fisiche fi i h (per es. contributi per paesi in via di sviluppo). Dall’imposta lorda, che si determina applicando l’ li l’aliquota t IRES del d l 27,5% 27 5% all reddito ddit complessivo, l i sii detrae il 22% di alcuni oneri previsti per le persone fisiche (interessi passivi, passivi erogazioni liberali) a condizione che non siano deducibili nella determinazione dal reddito d’impresa d impresa (es. (es interessi passivi). Reddito complessivo: ONLUS Per le ONLUS (ad eccezione delle società à cooperative), oltre ai criteri generali previsti per tutti gli ENC, sono previste agevolazioni specifiche, p , la più p rilevante delle quali q consiste nel principio secondo cui non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà solidarietà. I relativi proventi non sono pertanto tassati.