Giurisprudenza Diritto civile Preliminare relativo a compravendita di immobili CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 6 marzo 2015 , n. 4628 - Pres. Rovelli - Rel. D'Ascola - P.M. Apice (diff.) - M.F., S.M. (avv. Acone) c. F.M. (avv. Grella) In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme App. Napoli 11 ottobre 1967; Trib. Napoli 28 febbraio 1995 Difforme Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2009, n. 8038. …Omissis… Motivi della decisione …Omissis… 3) Con unico complesso motivo di ricorso i promittenti venditori denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1324, 1351, 1362 ss., 1374, 2697 e 2932 c.c.. Invocano le opinioni dottrinali e giurisprudenziali che, contrapponendosi alla corrente di pensiero accolta dai giudici di merito, ha riconosciuto "del tutto ammissibile e lecita la figura del preliminare di preliminare". Sostengono che non può essere negato che sussista un interesse delle parti a creare un "impegno provvisorio", scindendo la contrattazione preparatoria del contratto definitivo di vendita dell'immobile in due fasi. Affermano che la Corte di appello si è erroneamente allineata alle tesi che ritengono nullo per mancanza di causa il c.d. preliminare di preliminare, le quali ignorano il concreto svolgersi delle negoziazioni immobiliari e le esigenze della pratica. Ricordano che il contratto per cui è causa, intitolato "dichiarazione preliminare d'obbligo" conteneva gli elementi essenziali del negozio e prevedeva la stipula di un "regolare preliminare di vendita", qualora il Banco di Napoli avesse dato assenso alla liberazione dall'ipoteca. Parte ricorrente deduce che per "regolare preliminare" doveva intendersi "formale preliminare", espressione che assume oggi maggior significato in relazione alla possibilità di trascrivere i preliminari redatti "in base alla l. 28 febbraio 1997, n. 30". Evidenzia la apprezzabilità dell'interesse che le parti avevano a conoscere, nel percorso negoziale di progres- il Corriere giuridico 5/2015 sivo avvicinamento, le decisioni dell'istituto bancario che vantava l'ipoteca. Il ricorso, che è concluso da congruo e concreto quesito, redatto ex art. 366 bis c.p.c., e completato da altra censura per contraddittorietà della motivazione, è fondato. 3) La II Sezione ha ritenuto opportuno interpellare le Sezioni Unite, svolgendo le seguenti considerazioni: «Il collegio non ignora che questa S.C. ha già avuto occasione di affermare che il contratto in virtù del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione (sent.2 aprile 2009 n. 8038, seguita, senza ulteriori approfondimenti da Cass. 10 settembre 2009) (n. 19557). Ritiene, tuttavia, che tale orientamento, nella sua assolutezza, potrebbe essere meritevole di precisazioni, con riferimento alle ipotesi che in concreto possono presentarsi. In primo luogo, potrebbe dubitarsi della nullità del contratto preliminare il quale si limitasse a prevedere un obbligo di riproduzione del suo contenuto al verificarsi di determinate circostanze, come nel caso di specie, in cui la stipulazione di un "regolare contratto preliminare" era subordinata al consenso del Banco di Napoli alla cancellazione dell'ipoteca gravante (anche) sulla porzione immobiliare promessa in vendita. Ma quello che più conta è che il contratto preliminare di contratto preliminare non esaurisce il suo contenuto precettivo nell'obbligarsi ad obbligarsi, ma contiene come nel caso di specie - anche l'obbligo ad addivenire alla conclusione del contratto definitivo. 609 Giurisprudenza Diritto civile Ora, appare difficile, in considerazione del principio generale di cui all'art. 1419, comma 1, c.c. ritenere che la nullità dell'obbligo di concludere un contratto preliminare riproduttivo di un contratto preliminare già perfetto possa travolgere anche l'obbligo, che si potrebbe definire finale, di concludere il contratto definitivo". 3.1) La sentenza 8038/2009, alla quale l'ordinanza di rimessione fa riferimento, aveva così argomentato: «L'art. 2932 c.c., instaura un diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti. Riconoscere come possibile funzione del primo anche quella di obbligarsi... ad obbligarsi a ottenere quell'effetto, darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ben potendo l'impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito. Né sono pertinenti i contrari argomenti esposti dai ricorrenti: in parte non attengono al reciproco rapporto tra le parti del futuro contratto definitivo, ma a quelli tra ognuna di loro e l'intermediario che le ha messe in relazione, sicché non riguardano il tema in discussione; per il resto prospettano l'ipotesi di un preliminare già riferentesi al definitivo e da rinnovare poi con un altro analogo negozio formale, il che rappresenta una fattispecie diversa da quella del pre-preliminare, di cui si è ritenuta in sede di merito l'avvenuta realizzazione nella specie. Correttamente, quindi, nella sentenza impugnata, esclusa la validità dell'accordo raggiunto dalle parti, ha ritenuto che esse si trovassero, in relazione al futuro contratto preliminare, nella fase delle trattative, sia pure nello stato avanzato della puntuazione, destinata a fissare, ma senza alcun effetto vincolante, il contenuto del successivo negozio». 3.2) Il confronto tra i provvedimenti soprariportati costituisce già eloquente documentazione delle incertezze che da qualche decennio agitano la dottrina e la giurisprudenza in ordine all'ammissibilità del c.d. contratto preliminare di preliminare. Si contrappongono infatti un orientamento che si può definire tradizionale, rispecchiato da Cass. 8038/2009, che diffida (di "una certa diffidenza" discute per prima Pret. Bologna 9 aprile 1996, Giur. it., 1997, I, 2, 539) della configurabilità di un momento contrattuale anteriore al preliminare e un orientamento più possibilista, che considera benevolmente le ipotesi di c.d. "preliminare aperto" e ritiene possibile una tripartizione delle fasi che conducono alla stipula del definitivo. Un'analisi più approfondita della esperienza giurisprudenziale e dell'evolversi del dibattito dottrinale può consentire di svelare contrasti solo apparenti, di riavvicinare le posizioni e di delineare senza schematismi i limiti in cui può espandersi l'autonomia privata. 3.3) In giurisprudenza viene affermato che: «In tema di minuta o di puntuazione del contratto, qualora l'intesa raggiunta dalle parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto non è configurabile 610 un impegno con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, dovendo ritenersi formata la volontà attuale di un accordo contrattuale; per tale valutazione, ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dall'art. 1362 c.c. ss., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà' delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del nomen iuris e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre». (Cass. 2720/2009). Stabilire se la formazione di un accordo che riguardi solo i punti essenziali del contratto di compravendita (Cass. 23949/2008; 2473/2013;8810/2003; 3856/1983) sia sufficiente a costituire un contratto preliminare suscettibile di esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c., è questione di fatto che può risultare di difficile discernimento. Si rinvengono infatti non poche massime secondo le quali ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. (Cass. 14267/2006; 11371/2010). Questo secondo filone giunge ad affermare che anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto (910/2005; 20701/2007). 4) La questione rimessa oggi alla Corte non riguarda il rilievo della volontà nella conclusione del contratto e se essa sia la sola via per stabilire quando il preliminare venga definitivamente formato: è chiesto invece di indagare sulla dinamica degli accordi contrattuali in tema di compravendita immobiliare. È infatti evidente già da questa prima ricognizione quale sia l'incertezza del confine tra atto preparatorio e contratto preliminare, incertezza alimentata da una accentuata polarizzazione tra contratto preliminare (vincolante) da un lato e diniego di rilevanza negoziale, per difetto della causa, di accordi prodromici al preliminare, i quali al più vengono qualificati semplice "puntuazione". Occorre pertanto stabilire se e in quali limiti sia riconosciuto nell'ordinamento un accordo negoziale che rimandi o obblighi i contraenti a un contratto preliminare propriamente detto. 4.1) La problematica risulta affrontata più volte nella giurisprudenza di merito. Trib. Salerno 23 luglio 1948 (Dir. giur., 1949, 101) ebbe ad affermare che la legge, nel fissare i due tipi fondamentali di contratti (preliminare e definitivo), esclude l'esistenza di un contratto il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile preliminare relativo ad altro preliminare, il quale dovrebbe comunque rispettare il requisito di forma di cui all'art. 1351 c.c. Il tribunale di Napoli (23 novembre 1982 in Giust. civ. 1983, 1, 283; 21 febbraio 1985 n. 1480 Dir giur. 1985, 725) ha aggiunto che il contratto con cui le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto preliminare di analogo contenuto è nullo per mancanza di causa, "difettando di ogni funzione economica meritevole di tutela". La trattatistica censisce vari altri casi (tra i quali: App. Genova 21 febbraio 2006, in Obbl. e contr., 2006, 648; App. Napoli 1 ottobre 2003, Giur. mer. 2004, 63) che riecheggiano queste convinzioni. 4.1.1) Altre volte la giurisprudenza partenopea si è orientata in senso opposto. App. Napoli 11 ottobre 1967, (Dir. giur. 1968, 550) ha ritenuto che "in virtù del principio dell'autonomia negoziale" sia ammissibile un regolamento contrattuale che preveda, dopo la prima intesa scritta, un'ulteriore scansione temporale, con la stipulazione del contratto preliminare, legata al versamento di una caparra. Trib. Napoli 28 febbraio 1995 (Dir. giur. 1995, 163) muovendo dallo stesso presupposto ha considerato meritevole di tutela «il contratto preliminare del preliminare qualora lo stesso costituisca un momento ben caratterizzato dell'iter progressivo per il raggiungimento del compiuto regolamento di interessi». In altri casi i giudici di merito hanno espressamente ritenuto di non avventurarsi nella analisi, poiché hanno ravvisato già nel primo contratto gli elementi sufficienti a qualificare come preliminare ex art. 1351 c.c., l'accordo documentato (Pret. Firenze 19 dicembre 1989 Giur. merito, 1990, 466) ovvero, all'opposto, la configurabilità di una condizione sospensiva, il cui mancato avveramento impedisce il perfezionamento della fattispecie negoziale (Trib. Firenze 10 luglio 1999, Nuovo dir., 2000, 487). 4.2) Queste oscillazioni mettono capo, come la giurisprudenza citata sub 3.3, al tema dell'identificazione del contratto preliminare e preannunciano il diffondersi di problematiche relative alla contrattazione in materia di vendita immobiliare, settore che ha segnato la fortuna del contratto preliminare nel nostro ordinamento. Prima di esaminare le valutazioni dottrinali in questa materia è quindi opportuno stabilire che solo questo è il campo di indagine, restando esclusi - e da salvaguardare - altri istituti di confine. Intorno al 1970, nel fissare le fondamenta concettuali del contratto preliminare, la dottrina ha avuto cura di distinguerli e di segnalare che il contratto preliminare non è "un recipiente di comodo" in cui inserire gli istituti dagli incerti confini. Va pertanto esemplificativamente ricordato che: la figura dell'opzione di contratto preliminare, di origine dottrinale (ma v. Cass. 1071/1967), è un'ipotesi di "possibile allargamento della sfera di applicazione del patto di opzione" (per la distinzione, cfr. Cass. 8564/2012). Il patto di prelazione ha lo scopo essenziale di impedire che il promittente concluda un contratto con un terzo anziché con il beneficiario del patto: non sembra quindi il Corriere giuridico 5/2015 una figura diretta alla conclusione del contratto, come il preliminare, ma alla scelta del contraente, ancorché in giurisprudenza venga qualificato come preliminare unilaterale (Cass. 3127/2012). Anche il patto di contrarre con il terzo non può essere confuso con le ipotesi che ci occupano di pattuizione anteriore al preliminare, categoria al quale è estraneo, per il motivo determinante che non vi è ancora - con questo patto - una manifestazione di consenso intorno a un regolamento di interessi, ma una volontà manifestata a un soggetto diverso dal terzo con cui si dovrà in futuro contrarre. 4.3) Il vero insorgere della problematica è stato determinato dall'evoluzione della contrattazione immobiliare e dell'attività di mediazione professionalmente gestita. La complessità dei contatti, delle verifiche da effettuare, da un lato per saggiare la serietà dei proponenti, dall'altro per accertarsi della consistenza del bene e dell'affidabilità dei contraenti, hanno di fatto portato a una frequente tripartizione delle fasi contrattuali. Una prima fase in cui, a volte con la formula, almeno dichiarata, della proposta irrevocabile, l'aspirante acquirente offre un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, atto che viene riscontrato dalla accettazione o dal rifiuto del proprietario. Una seconda, espressamente prevista, di stipula del contratto preliminare propriamente detto. La terza, costituita dall'indispensabile rogito notarile con il saldo del prezzo. La pratica degli affari ci consegna una incalcolabile serie di varianti: inseguirle, è stato spiegato, sarebbe ozioso impegno di un giurista da tavolino. Alla variabilità della modulistica dei mediatori si aggiunge infatti la inesauribile creatività dei contraenti, assistiti o meno da consulenti legali. Il quesito che occorre risolvere concerne la configurabilità di due fasi anteriori al rogito o comunque all'atto traslativo, giustificabili l'una rispetto all'altra allo stesso modo in cui venne a suo tempo giustificata la "scissione" del contratto preliminare rispetto al definitivo. Si vuoi dire che la "scissione", in alcuni casi, dimostra che le parti sono incerte e intendono meglio orientarsi, cosicché essa risponde all'esigenza di "fermare l'affare", ossia di dare vincoli giuridici all'operazione economica condivisa negli elementi essenziali, restando però, per una delle parti (di regola il compratore) l'esigenza di verificare con certezza la praticabilità dell'operazione, prima ancora che di definirla in termini più precisi e articolati. Ciò può avvenire sovente sui seguenti punti: a) assumere elementi di conoscenza sulla persona della controparte (es., se è imprenditore o comunque persona solvibile; escludere vicinanze "mafiose", etc.). Si tratta di elementi che non potrebbero, ove conosciuti come negativi, essere addotti a motivo di risoluzione di un contratto già concluso o forse neppure essere portati a conoscenza della controparte stessa, ragione per cui è necessario non dare carattere di assolutezza al vincolo. b) verificare con precisione lo stato della cosa; c) verificare la situa- 611 Giurisprudenza Diritto civile zione urbanistica e svolgere le altre visure e ricerche necessarie. 5) Il ragionamento al quale si è rifatta Cass. 8038/2009, e che nega la validità di un accordo ripetitivo, ha pregio se si ipotizza (come sembra sia stato comunque fatto anche in quel caso) che tra il primo e il secondo preliminare vi sia identità (bis in idem). In tal caso, mancando un contenuto nuovo in grado di dar conto dell'interesse delle parti e dell'utilità del contratto, si è parlato di mancanza di causa. La parte di dottrina che è tendenzialmente contraria ad ammettere queste pattuizioni riconosce che nelle trattative complesse il contratto si può formare progressivamente, ma nega che si possa parlare di obbligo a contrarre, preferendo l'aspetto descrittivo dell'obbligazione di contrattare. Nega anche rilievo alla differenziazione basata sulla ricorribilità al rimedio di cui all'art. 2932 c.c., solo in relazione al secondo contratto. Si pretende infatti che il rapporto tra i preliminari venga "valutato in termini di contenuto dispositivo e non già di sanzioni". È già questa una significativa apertura, ancorché sia stata limitata a quelle fattispecie in cui le parti, impegnatesi in sede di primo accordo sui punti essenziali della futura compravendita, abbiano solo voluto rinviare la definizione di punti secondari. 5.1 Le Sezioni Unite della Corte intendono cogliere gli aspetti costruttivi di quel moderno orientamento che vuole riconoscere la libertà delle parti di determinarsi e di fissare un nucleo di interessi da trasfondere nei vari passaggi contrattuali. Viene in primo luogo in risalto, come evidenziato dal più recente dibattito dottrinale, la tematica della causa concreta. Una definizione di questa Corte (Cass. 10490/2006) la qualifica come «scopo pratico del negozio...sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato». Sono molti i casi in cui la Corte, dichiaratamente o meno, ha lasciato da parte la teorica della funzione economico sociale del contratto e si è impegnata nell'analisi dell'interesse concretamente perseguito dalle parti nel caso di specie, cioè della ragione pratica dell'affare. L'indagine relativa alla causa concreta, - è stato evidenziato - giova sia come criterio d'interpretazione del contratto sia come criterio di qualificazione dello stesso: «La rispondenza del contratto ad un determinato tipo legale o sociale richiede infatti di accertare quale sia l'interesse che il contratto è volto a realizzare». Questa chiave di lettura conduce a riconsiderare gli approdi schematici ai quali sono pervenute in passato dottrina e giurisprudenza. È singolare, ma non casuale, che il profilo causale del contratto sia stato inteso in dottrina e giurisprudenza come ricerca della utilità del contratto, cioè della sua "complessiva razionalità" ed idoneità ad espletare una funzione commisurata sugli interessi concretamente perseguiti dalle parti attraverso quel rapporto contrattuale. 612 È questo in fondo che la stessa Cass. 8038/2009 richiede allorquando rileva che, in caso contrario, l'obbligo di obbligarsi ad ottenere un certo effetto è "una inconcludente superfetazione" priva di "senso pratico". 5.2 Le opinioni, pur partendo da prospettive diverse, coincidono dunque nel definire nulla l'intesa che si risolva in un mero obbligo di obbligarsi a produrre un vincolo che non abbia né possa avere contenuto ulteriore o differenziato. Un secondo punto di convergenza si rinviene allorquando l'analisi del primo accordo conduce a ravvisare in esso i tratti del contratto preliminare, in quanto contenente gli elementi necessari per configurare tale contratto, quali, si osserva, l'indicazione delle parti, del bene promesso in vendita, del prezzo. La presenza della previsione di una ulteriore attività contrattuale può rimanere irrilevante, ma va esaminata alla luce delle pattuizioni e dei concreti interessi che sorreggono questa seconda fase negoziale. Giovano alcune esemplificazioni: a) Può darsi il caso che nell'accordo raggiunto sia stata semplicemente esclusa l'applicabilità dell'art. 2932 c.c.: si tratta, è stato osservato, di una esclusione convenzionalmente ammessa. La conseguenza sarà che, pur ravvisandosi un contratto "preliminare" in questa scrittura che ipotizzava un successivo accordo, si potrà far luogo, in caso di inadempimento, solo al risarcimento del danno. b) Può presentarsi l'ipotesi in cui la pattuizione della doppia fase risponda all'esigenza di una delle parti di godere del diritto di recesso, facoltà che può essere convenzionalmente prevista nel contratto preliminare e che può anche accompagnarsi alla prevista perdita di una modesta caparra penitenziale versata dal proponente l'acquisto; si tratta è stato detto, del costo del recesso da un contratto preliminare già concluso. c) È ipotizzabile, ed è quanto andrà vagliato con particolare attenzione dai giudici di merito nel giudizio odierno, che le parti abbiano raggiunto un'intesa completa, subordinandola però a una condizione. Tutte queste ipotesi, e le altre che sono immaginabili, sono apparentate da una conclusione che può regolare buona parte della casistica: va escluso che sia nullo il contratto che contenga la previsione della successiva stipula di un contratto preliminare, allorquando il primo accordo già contenga gli estremi del preliminare. L'assenza di causa che è stata rilevata quando si è discusso di "preliminare di preliminare" potrebbe in tali casi riguardare tutt'al più il secondo, ma non certo il primo contratto. 6) Dietro la stipulazione contenente la denominazione di "preliminare del preliminare" (nel senso che la conclusione dell'accordo precede la stipula del contratto preliminare) si possono dare situazioni fra loro differenti, che delineano sia figure contrattuali atipiche (quali quelle prima indicate), ma alle quali corrisponde una "causa concreta" meritevole di tutela; sia stadi prenegoziali molto avanzati, cui corrisponde un vincolo obbligatorio di carattere ancora prenegoziale (almeno fra le parti del contratto in relazione al quale si assuma un impegno volto alla successiva stipula di un contratto il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile preliminare) che vede intensificato e meglio praticato l'obbligo di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.. Certo è però, che, in linea di massima, la previsione di dover dar vita, in futuro, all'assunzione dell'obbligo contrattuale nascente dal contratto preliminare, può essere sintomatica del fatto che le parti hanno consapevolezza che la situazione non è matura per l'assunzione del vincolo contrattuale vero e proprio. Ciò può dipendere segnatamente in relazione al grado di conoscenza di tutti gli elementi di fatto che occorre aver presenti per manifestare la volontà il cui incontro da vita all'accordo vincolante consacrato nel contratto preliminare. Posto, come si è detto prima, che non si può assegnare utilità al "bis in idem" in quanto volto alla mera ripetizione del primo contratto ad identici contenuti, se e quando le parti sono disposte al mutamento del contenuto del contratto, al cambiamento di esso, l'obbligazione assunta sembra avere per oggetto non il contrarre, ma il contrattare. 6.1) Anche la dottrina più rigorosa riconosce che da gran tempo è stata discussa la formazione progressiva del contratto e sembra ammettere che essa potrebbe atteggiarsi configurando una tripartizione del procedimento di compravendita immobiliare. Secondo le Sezioni Unite si deve immaginare la pattuizione di un vincolo contrattuale che sia finalizzato ad ulteriori accordi e che il rifiuto di contrattare opposto nella seconda fase, se immotivato e contrario a buona fede, possa dar luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto e non propriamente ex contractu. È stato però osservato che si tratterebbe di ipotesi diversa da quella del preliminare di preliminare, che dovrebbe riguardare l'obbligo, assunto nella prima fase, di contrarre e non di contrattare, come invece avverrebbe quando siano state scandite solo tappe di una trattativa complessa. Si è quindi manifestata contrarietà all'ipotesi di un "preliminare aperto" - sottoscritto per lo più da parti che ancora non si conoscono o hanno deliberatamente lasciato alla seconda fase la regolazione di alcuni profili contrattuali - seguito da un preliminare chiuso. Questa ritrosia può essere giustificata in alcuni casi, ma non in tutti. È stato in precedenza sottolineato che va dato peso alla difficoltà di configurare come preliminare propriamente detto un rapporto obbligatorio in cui le parti non si conoscano e non siano in grado quindi di valutare le qualità soggettive dell'altro contraente. Rispetto a questa frequente ipotesi, non sembra corrispondere alle reali esigenze del traffico giuridico qualificare la prima intesa, che pur contenga gli altri elementi essenziali, come contratto preliminare. Vi sono esigenze, in una società complessa, interessata da pervasivi fenomeni criminosi, da sospette manipolazioni nel tessuto economico, da un fiorire incontrollabile di nullità contrattuali "minori", ma non per questo meno incisive negozialmente, di riservare il consenso il Corriere giuridico 5/2015 vincolante, sottomesso all'esecuzione coattiva, a verifiche che sono da valutare soggettivamente. In altri casi il contraente resta libero da vincoli stringenti e assoggettato solo alle conseguenze risarcitorie che ha deliberamente assunto e contrattualmente delimitato, concordando espressamente la necessità di un vero e proprio preliminare e l'esclusione del disposto di cui all'art. 2932 c.c.. Una più esauriente determinazione del contenuto contrattuale può essere prevista per meglio realizzare l'interesse delle parti. Se si dovesse invece ricorrere sempre all'opzione preliminare/definitivo si dovrebbero riempire i contenuti rimasti in sospeso con il meccanismo di cui all'art. 1374, integratore rispetto al primo accordo incompleto. 6.2) È stato autorevolmente sostenuto che se mancano violazioni di una legge imperativa, non v'è motivo per giudicare inammissibili procedimenti contrattuali graduali, la cui utilità sia riscontrata dalle parti con pattuizioni che lasciano trasparire l'interesse perseguito, in sé meritevole di tutela, a una negoziazione consapevole e informata. Le posizioni di coloro che pongono l'alternativa "preliminare o definitivo" amputano le forme dell'autonomia privata, sia quando vogliono rintracciare ad ogni costo il contratto preliminare in qualunque accordo iniziale, sia quando ravvisano nel c.d. preliminare chiuso il contratto definitivo, passibile soltanto di riproduzione notarile. La procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può di per sé essere connotata da disvalore, se corrisponde a "un complesso di interessi che stanno realmente alla base dell'operazione negoziale". È vero che occorre guardarsi da un uso "poco sorvegliato" dell'espressione preliminare di preliminare", perché l'argomento nominalistico non è neutro. Tuttavia, se ci si libera dell'ipotesi in cui appare che il primo contratto è già il contratto preliminare e che il secondo è, al più, solo la sua formalizzazione per la trascrizione, restano due "sequenze" variabili che si avvicinano: A) quella delle mere puntuazioni in cui le parti hanno solo iniziato a discutere di un possibile affare e senza alcun vincolo fissano una possibile traccia di trattative. In questa ipotesi, quanto maggiore e specifico è il contenuto, tanto più ci si avvicina al preliminare. B) Quella in cui il contratto non è ancora un vero preliminare, ma una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto, restando da concordare secondo buona fede ulteriori punti. Si tratta di un iniziale accordo che non può configurarsi ancora come preliminare perché mancano elementi essenziali, ma che esclude che di quelli fissati si torni a discutere. In questa ipotesi man mano che si impoverisce il contenuto determinato ci si allontana dal preliminare propriamente detto. b1) Occorre qui ulteriormente ricordare la distinzione con l'ipotesi in cui la previsione del secondo preliminare esprime soltanto che la situazione conoscitiva delle parti non è tale da far maturare l'accordo consapevole, 613 Giurisprudenza Diritto civile ma si vuole tuttavia "bloccare l'affare", anche a rischio del risarcimento del danno negativo in caso di sopravvenuto disaccordo. Ciò che conta chiarire è che, all'interno di una gamma di situazioni che ricevono risposte diverse, quelle contrassegnate sotto la lettera b sono riconducibili a una fase sostanzialmente precontrattuale, in cui la formazione del vincolo è limitata a una parte del regolamento. La violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, da luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 6.2.1) È evidente come questa linea interpretativa impone di vagliare caso per caso l'emergere dell'interesse delle parti, di questa loro volontà di rinviare il momento in cui operano sia l'integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c. sia la cogenza del meccanismo proprio del preliminare ex art. 1351 e 2932 c.c.. Nella compravendita immobiliare l'ausilio giunge dal formalismo che contraddistingue la materia, sì da potersi di volta in volta cogliere i profili oggettivi non solo di una trattativa e della successiva stipula di un preliminare, ma di una sequenza di atti caratterizzati da un contenuto differenziato e aventi portata contrattuale con le connesse conseguenze. 7) Alla luce di questi principi il ricorso è da accogliere. …Omissis… Il diritto vivente dei contratti preliminari di Vincenzo Carbone (*) Le parti possono avere interesse a stipulare un pre-preliminare, relativo all’immobile oggetto di una futura compravendita, onde accertare la piena regolarità urbanistica, l’eliminazione dell’ipoteca, la solvibilità dell’acquirente in modo da dar luogo al secondo e definitivo preliminare con cui si obbligano a stipulare l’atto pubblico notarile. All’eventuale inadempimento del pre-prelimare si applica l’art.1218 c.c., ma non anche l’art.2932 c.c. Lo sviluppo del contratto preliminare: gli artt.2932 e 1351 codice civile 1942 Il contratto preliminare, pactum de contrahendo o Vorvertrag, come precisava Leonardo Coviello, è «un contratto che ha per oggetto un futuro contratto obbligatorio» (1), detto anche principale o definitivo, Hauptvertrag. L’Autore chiarisce di utilizzare l’aggettivo “obbligatorio” per evitare “confusione”, ma aggiunge che il contratto può essere preliminare anche di un successivo contratto traslativo, sicché in definitiva, “oggetto del contratto preliminare è la conclusione d’un futuro contratto” (2). La posizione di Coviello del 1896 è in sintonia con le Sezioni Unite in commento che però hanno dovuto superare non pochi contrasti giurisprudenziali sorti dal diffondersi dei contratti preliminari, spesso utilizzati come « “un recipiente di comodo” in cui inserire istituti dagli incerti confini» (così la sentenza in esame) . (*) Il lavoro è destinato agli Studi in onore di Nicola Picardi. (1) La definizione è di L. Coviello, Dei contratti preliminari nel diritto moderno. Estratto dall’Enc. giur. it. vol. III, parte 3, Milano 1896, 11 s. 614 Vorremmo quindi valutare e metabolizzare l’espansione e l’incremento, ma anche l’evoluzione del contratto preliminare, sempre più legato alla costruzione, diffusione e vendita imprenditoriale di immobili abitativi, da inserire nello sviluppo delle obbligazioni e nella tutela predisposta dall’ordinamento a garanzia del compratore, o più in generale del creditore per l’adempimento. All’epoca del primo codice civile, dopo l’unità d’Italia, era ancora imposta la prigione per debiti, prevista nell’art. 2094 cod. civ. 1865 (3), nei confronti del debitore che non effettuava il pagamento del debito dovuto, come prescrivevano gli artt. 2093 e ss., purché il debito fosse superiore a 500 lire (art. 2096 cod. civ. 1865). Il quadro normativo in cui operavano dottrina e giurisprudenza, vigente il codice civile del 1865, viene fortemente a modificarsi a seguito delle riforme apportate dal codice civile del 1942, incentrate sulla responsabilità patrimoniale del debitore per (2) Coviello, op. cit. 14. (3) La norma è stata successivamente abrogata con la l. 6 dicembre 1877 n. 4166. il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile l’inadempimento di qualsiasi obbligazione, derivante dal contratto o dalla legge, a meno che il debitore non dimostri la non imputabilità dell’inadempimento o del ritardo, come richiede l’art. 1218 (4) cod. civ. 1942. A sua volta l’art. 1173 (5)codice civile del 1942, oltre ad introdurre le obbligazioni ex lege (6), richiamando la tripartizione di Gaio, supera la precedente bipartizione giustinianea tra contratti e fatti illeciti e cioè tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale o aquiliana. Ciò comporta il tramonto della “responsabilità contrattuale”, spesso utilizzata come sinonimo, o come errato comune denominatore della “responsabilità da inadempimento” di qualsiasi precedente obbligazione, avente come fonte o il contratto o la legge, ma anche dell’errata equiparazione tra “responsabilità extracontrattuale” e “responsabilità aquiliana” o da fatto illecito. Infatti, se si tratta di responsabilità da fatto dannoso ex art. 2043 c.c., l’onere della prova è a carico del danneggiato-creditore e non del danneggiante-debitore e la prescrizione è quinquennale. Nel caso, invece, di responsabilità da inadempimento di un’obbligazione ex lege, e quindi non contrattuale, la prescrizione è decennale ed è sempre il debitore - sia pure ex lege - a dover provare, onde evitare la sua responsabilità, a norma dell’art. 1218 c.c., che «l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». In questo contesto di profondi mutamenti, il codice del 1942, dopo aver spostato l’attenzione sull’obbligazione, piuttosto che sulla fonte, introduce, nel libro VI, “Della tutela dei diritti”, il titolo III che inizia con il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore (7) sancito dall’art. 2740 c.c. prescrivendo, dopo l’abolizione della prigione per debiti, che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, con limitazioni possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Nel concor- so tra i vari creditori l’art. 2741 c.c. riconosce un uguale diritto a tutti i creditori, salvo le cause legittime di prelazione, e cioè privilegi, pegno ed ipoteche. Altra significativa innovazione è stata l’introduzione di uno degli ultimi articoli del codice, nel titolo IV del libro VI, e cioè l’art.2932 c.c. che legittima l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ed in particolare, il comma 2 relativo «ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata», in modo da superare i precedenti dubbi sull’ammissibilità di una tutela sostitutiva del consenso, che dottrina e giurisprudenza avevano discusso, adottando soluzioni contrastanti, nel silenzio del codice civile del 1865 (8). Questo scenario va collegato alla crescente rilevanza di una fondamentale attività economica, come la sempre più diffusa costruzione di edifici multipiano e la vendita di singoli immobili, per lo più abitativi, nell’ambito degli stessi. Nel gioco delle regole, per meglio comprendere i dati giuridici, occorre tener conto anche di quelli economici (9), come sottolineato dalla stessa sentenza, sull’utilizzazione del contratto preliminare per la compravendita dell’immobile che si celebra davanti al notaio il quale stipula e trascrive il contratto definitivo, sul presupposto che le parti arrivino preparate, in base all’obbligo, assunto col precedente contratto preliminare, diretto a raggiungere il risultato della compravendita dell’immobile, mediante l’atto pubblico notarile, senza ulteriori incertezze o problemi da risolvere. La scoperta e l’utilizzo del rapporto tra preliminare e definitivo vanno collegati all’era del diffondersi del cemento armato che sorge tra la fine dell’800 e i primi del 900. L’invenzione dette luogo ad un poderoso sviluppo di nuove costruzioni, realizzate in cemento armato, che sostituiscono sia i solai in legno meno rigidi che necessitavano di robusti “muri maestri” su cui poggiarsi, sia l’intera struttura portante dell’edificio che garantisce stabi- (4) Giusi, Responsabilità del debitore, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1218, Milano 2013, 5 ss. (5) Petronio, Fonti delle obbligazioni, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1173, Milano 2012, 5 ss. (6) Carbone, Obbligazioni ex lege e responsabilità da inadempimento, in questa Rivista, 2014, 2, 169. (7) Consolo, La responsabilità patrimoniale del debitore e il processo di espropriazione forzata, in Spiegazioni di diritto processuale civile - vol. I, sez. II, cap. VI, Torino, 2012, 333 ss.; Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Tratt. Rescigno, Torino 1985 vol. 19, 376 ss.; Barbiera, Responsabilità patrimoniali, in Trattato Schlesinger, Milano 1991, 5 ss. (8) Mazzamuto, L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, in Tratt. Rescigno, Torino 1985 vol. 20, 313 ss. (9) Rossi, Il gioco delle regole, Milano 2006, 29, ove afferma che il diritto insegue come una tartaruga il mercato che corre come il piè veloce Achille; Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari 1998, 65 ss.; Alpa ed altri, Analisi economica del diritto privato, Milano 1998, 149 ss.; Irti, Testo e contesto, Padova 1996, 67 ss.; Galgano, Il rovescio del diritto, Milano 1991, 42 ss.; Wieacker, Diritto privato e società industriale, Napoli 1983, 73 ss. il Corriere giuridico 5/2015 615 Giurisprudenza Diritto civile lità e sicurezza e che si presume comune ai proprietari dei diversi piani o porzioni di piano dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117, n. 1, cod. civ. vigente, essendo il condominio ovviamente sconosciuto sia al codice civile del 1865, come al Code Napoleon del 1804, ma anche al B.G.B. tedesco, il Bürgerliches Geseztbuch del 1900. Gli edifici costruiti con pilastri e pannelli di cemento armato, a basso costo, snelli e leggeri, ma stabili e sicuri sono formati da parti private da vendere a soggetti diversi e parti comuni che fanno parte del condominio che non può essere più sciolto, trattandosi di una forzosa comunione verticale (art.1119 (10) c.c.) -mentre per quella orizzontale è espressamente previsto lo scioglimento (art.1111 (11) c.c.)- anche se il singolo condomino è sempre legittimato ad andare via da quel condominio, vendendo a terzi la sua parte privata che è e resta inscindibilmente connessa alla parte condominiale, sulla base del previsto rapporto millesimale. Si realizza in tal modo una seconda rivoluzione industriale, collegata all’edilizia, che ha portato allo svuotamento delle campagne e alla migrazione verso le periferie urbane della grandi città, agevolando la diffusione del contratto preliminare per l’acquisto di immobili (12) anche se condominiali, già costruiti o da costruire, ma venduti sulla carta: la c.d. contrattazione immobiliare abitativa (13), con la preferenza del contratto preliminare alla vendita di cosa futura. Non a torto la dottrina dell’epoca si richiamava al «fermento dottrinale suscitato dall’art. 2932 c.c.» e la norma apre anche un libro dedicato al contratto preliminare (14). Si precisava che l’introduzione della nuova norma imponesse una specificazione del tessuto regolamentare del contratto, idoneo a vincolare le parti per la fase successiva e finale del contratto definitivo (15). Soprattutto si chiariva, che «il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c.» non aveva sottratto al contratto preliminare la qualifica di contratto obbligatorio, in quanto la norma più che porre in essere il contratto definitivo, fa raggiungere al contraente il bene che costituiva l’oggetto dell’obbligo preliminare della controparte. «La sentenza non tien luogo del contratto non concluso, ma costituisce soltanto il titolo mediante il quale il bene viene trasferito dal titolare, che si è obbligato a cederlo, all’altra parte» (16). Altra norma sul contratto preliminare, introdotta dal codice del 1942 è l’art. 1351 c.c., ricca di un contributo sostanziale, non semplicemente formale, come per lo più ritenuto (17), che ha consentito al legislatore di attribuire piena dignità al contratto preliminare per effetto del suo riconoscimento nel tessuto normativo civilistico capace di rivestire, come si vedrà, qualsiasi contenuto. In conclusione, se in dottrina si era collegato il preliminare alla proposta o all’accettazione del definitivo, ed anche alla possibilità dell’esecuzione in forma specifica, tuttavia, nella contrattazione immobiliare abitativa non sono venute meno le “autonomie contrattuali” (18) delle parti, lungo il percorso procedimentale per precisare e conseguire ulteriori risultati, prima dell’impegno finale. Si è così pervenuti non solo al rapporto tipico preliminare-definitivo, ma anche al pre-preliminare per rimuovere tutte le difficoltà relative alla solvibilità e legittimazione dei contraenti, ma soprattutto alla libertà e idoneità del bene, oggetto della vendita, in modo da poter dar luogo ad un preliminare “chiuso”, prima della stipula del contratto definitivo. (10) Carnevale, L’indivisibilità e la riforma del 2012, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1119, Milano 2013, 212 ss. (11) Lamorgese, Scioglimento della comunione, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1111, Milano 2013, 107 ss. (12) Il riconoscimento è rilevato in Bianca, Diritto civile, vol. III, Il contratto, II ed., Milano, 2000, 182. (13) Castronovo, La contrattazione immobiliare abitativa, in Jus 1986, 29 ss. specie 35. (14) Rascio, Contratto preliminare, Napoli 1967, 1 ss., 60. (15) Montesano, Contratto preliminare e sentenza definitiva, Napoli 1953, 100 ss. (16) Giorgianni, Contratto preliminare esecuzione in forma specifica, e forma del mandato, in Giust. civ. 1960, I, 64 ss., specie 69. Il contrasto tra esecuzione giudiziale di un’obbligazione e costituzione ope iudicis del contratto definitivo, tra Calamandrei e Chiovenda è riportato in Mazzamuto, op. cit., 317. (17) Poletti, Contratto preliminare, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1351, Milano 2011, 130 ss. (18) Alpa, Le “autonomie contrattuali” tra mercato e persona, in Alpa Roppo, La vocazione civilistica del giurista, III ed., Roma Bari 2015, 204 ss.; Delle Monache, Commercializzazione del diritto civile (e viceversa), in Riv. dir. civ. 2012, I, 498 ss.; Nonne, I contratti d’impresa nel diritto italiano ed europeo: problemi attuali e prospettive future, in Riv. critica dir. privato, 2012, 533. 616 Evoluzione del mercato immobiliare e nuove norme sul preliminare Di fronte alla diffusione, non solo della vendita di immobili già costituiti, singoli o facenti parte di condomini, ma anche della vendita, sulla carta, di immobili ancora da costruire, il legislatore, nel 2005, è intervenuto, con una legge speciale, a tutela della figura del promissario acquirente di un im- il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile mobile da costruire, considerato come “contraente debole”, da inserire nella disciplina consumeristica o nell’ambito del terzo contratto, in quanto a volte somigliante al consumatore, altre volte alla parte debole del contratto (19), meritevole di tutela idonea a garantirgli il contenuto minimo del contratto preliminare: art. 6 d. lgs. 20 giugno 2005 n.122 (20). Di fronte ad una vendita non immediatamente traslativa, e all’accesa litigiosità delle parti, il legislatore ha approvato il d.lgs. 20 giugno 2005 n.122 (21), che detta disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004 n. 210 (22). L’evoluzione del mercato immobiliare abitativo aveva però dato luogo anche ad una precedente riforma della disciplina del contratto preliminare (d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997 n.30), con cui si introducevano due nuovi articoli del codice civile, il primo avente ad oggetto la trascrizione dei contratti preliminari, relativi a beni immobili, sancita dall’art. 2645 bis c.c., oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza (23) e della dottrina (24); il secondo, relativo ai crediti per la mancata esecuzione di contratti preliminari che trovano tutela nell’art. 2775 bis (25) c.c., che conferisce ai crediti del promissario acquirente, per le somme versate a titolo di anticipo sul prezzo, un privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare trascritto. Gli interventi legislativi indicati rappresentano la conferma degli interessi economici che la giurisprudenza ha dovuto affrontare, affermando prima la nullità della causa del pre-preliminare e successivamente richiamando e dando rilievo alla causa concreta (26) del predetto rapporto, qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una (19) Sul terzo contratto, Piro, Tutela del consumatore e terzo contratto, Roma 2913, 115 ss.; Tamponi, Liberalizzazioni, «terzo contratto» e tecnica legislativa, in Contratto e impr., 2013, 91; Bruno, Tutela del consumatore e foro applicabile - Il terzo contratto, in Resp. civ., 2013, 202; Cameriero, La tutela del contraente debole tra disciplina consumeristica e terzo contratto, in Ventiquattrore avvocato, 2013, 4, 26; Tassone, Clausole claims made, professionisti e «terzo contratto», in Danno e resp., 2012, 717; Franco, Il terzo contratto: da ipotesi di studio a formula problematica - Profili ermeneutici e prospettive assiologiche, Padova, 2010; Mastrorilli, L’abuso del diritto e il terzo contratto, in Danno e resp., 2010, 347; Gianola, Terzo contratto [aggiornamento-2009], in Digesto civ., Torino, 570 ss.; Minervini, Il «terzo contratto», in Contratti, 2009, 493. (20) Caredda, Imperfecta lex, sed lex - Note a margine di una norma senza sanzione (art. 6 d.leg. 122/2005), in Riv. dir. civ., 2013, 663 ss. (21) Il richiamo è evidenziato anche da Poletti, Contrato preliminare, op.cit. 136 ss. e da Sicchiero, Il contratto preliminare, in Tratt. del contratto diretto da Roppo, vol. III, Milano 2006, 375 ss., specie 437 ss. (22) Lasso, Acquisto di immobile da costruire e interpretazione sistematica del contratto, in Rass. dir. civ., 2013, 1269; Luminoso, Contrattazione di immobili da costruire e nullità per mancato rilascio della fideiussione prevista dagli art. 2 e 3 d.leg. n. 122/2005, in Riv. giur. sarda, 2013, I, 101; De Matteis, La contrattazione preliminare tra prassi e normazione: gli acquisti di immobili da costruire e di case d’abitazione, in Contratto e impr., 2012, 464; Sajeva, Contrattazioni «sulla carta» e tutela dell’acquirente di immobili da costruire, in Rass. dir. civ., 2012, 1241; Cipriani, Immobili da costruire e tutela degli acquirenti, in Giusto processo civ., 2010, 643. (23) Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 341, in Fallimento, 2013, 414, con nota di Cederle, La trascrizione del contratto preliminare e lo speciale privilegio immobiliare del promissario acquirente; Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27093, in Giust. civ., 2012, I, 1489, con nota di Didone, Note minime su contratto preliminare di vendita, fallimento e trascrizione della domanda; Cass., sez. un., 1 ottobre 2009, n. 21045, in Giust. civ., 2010, I, 311, con nota di Paladini, Il conflitto tra privilegio ex art. 2775 bis c.c. ed il creditore ipotecario. (24) Bombelli - Lato, Trascrizione del preliminare e tutela dell’acquirente, Padova, 2012; Maio, Il difficile rapporto tra trascrizione ed esecutorietà della sentenza costitutiva resa ai sensi dell’art. 2932 c.c., in Il Civilista, 2012, fasc. 4, 39; Carbone P., La trascrizione del contratto preliminare ed il ruolo del notaio nelle trattative, in Riv. dir. privato, 2007, 145; Ricciuto, Il contratto preliminare, in Rescigno Gabrielli, Trattato dei contratti, I contratti in generale, vol. I, 2 ed., Roma 2006, 273 ss., specie 313 ss.; Sacco De Nova, Il contratto, 3 ed., tomo II, Torino 2004, 283. (25) Cass. civ., sez. un., 1 ottobre 2009, n. 21045, in Dir. e giur., 2010, 441, con nota di Spagna Musso, Note in tema di concorso tra ipoteca fondiaria e privilegio del promittente acquirente - Una recente pronuncia delle sezioni unite, in Rass. dir. civ., 2010, 1242, con nota di Di Sabato, Il privilegio del promissario acquirente versus le ipotesi iscritte prima della trascrizione del preliminare, «Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal comma 2 dell’art. 2748 c.c., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti; ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 l. fall.), il conseguente credito del promissario acquirente - nella specie, avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare - benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice». In dottrina, Sicchiero, L’ipoteca anteriore prevale sul privilegio ex art. 2775 bis c.c.: quando la giurisprudenza ha i piedi per terra, in Giur. it., 2010, 802; Monteleone, Privilegio del promissario acquirente ex art. 2775 bis ed ipoteca iscritta prima del preliminare ineseguito, in Obbligazioni e contratti, 2010, 331; Archinà, Il «ridimensionamento» del privilegio ex art. 2775 bis c.c., in Giur. it., 2010, 1054. (26) Bianca, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, 251; Roppo, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, 957; il Corriere giuridico 5/2015 617 Giurisprudenza Diritto civile formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. Occorre aggiungere che la causa concreta non solo ha dato luogo al riconoscimento di una pluralità di contratti preliminari, ma è sempre più condivisa dalla giurisprudenza, come si evince dal caso, deciso da Cass. 28419 /2013, concernente l’acquisto di un toro sterile o infecondo da parte di un’azienda che produce mozzarella di bufala, considerato un aliud pro alio e non un semplice vizio dell’animale acquistato (27). In questa evoluzione del diritto vivente del contratto preliminare, occorre richiamare l’attenzione sul divenire del concetto di preliminare, segnalando il passaggio dal “preliminare generico” a contenuto libero, come rilevava Coviello, al “preliminare specifico” per lo più per uso abitativo, direttamente utilizzato per l’acquisto di beni immobili ed ora ai “preliminari” (28), con un’espressione al plurale che sottolinea l’ampia possibilità di impiego operativo di un contratto propedeutico ad un altro contratto e quindi anche del “preliminare di un preliminare” considerato negativamente da una parte della giurisprudenza. Né va dimenticato che lo stesso legislatore, nell’introdurre sia l’art. 2645 bis c.c. sulla trascrizione del contratto preliminare che l’art. 2775 bis c.c. (29) sul privilegio speciale del promissario acquirente di un preliminare, ha utilizzato volutamente, in rubrica, l’espressione “contratti preliminari”, rispetto a quella adoperata nella rubrica dell’art.1351 “contratto preliminare”. Si ritorna così al diritto comune che si occupava di contratti preliminari o Vorvertrages (30) richiamando il concetto di pluralità di contratti preliminari, non legati soltanto ad un contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile, ma anche ad un futuro contratto obbligatorio e quindi anche ad un preliminare di un successivo contratto preliminare, concetto diffuso in vari paesi europei (31). Va inoltre ricordato che nei paesi di common law, nei contratti diversi da quelli aventi forma solenne “under seal”, si considera vincolante una promessa di prestazione se la stessa sia effettuata, sulla base di una “consideration” (32). A riprova della diffusione dei “preliminari” bisogna prendere atto che, oltre al noto preliminare di vendita, la pratica conosce anche il preliminare di agenzia (33), il preliminare di società (34) o di quote di società (35), il preliminare di appalto (36), Pagliantini, La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile, in Studi senesi, 2010, 286. (27) Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2013, n. 28419, in Dir. e giur. commentata, 2014, 2, 4, con nota di Carbone, Le nuove frontiere della garanzia a favore del compratore: l’aliud pro alio ed il ruolo della causa concreta. La sentenza è segnalata in Osservatorio, in questa Rivista, 2014, 2, 285. (28) Vitalone e Mosca, I contratti preliminari, Torino, 2014; Cameriero, La formazione del consenso tra minute, accordi di puntuazione e contratto preliminare, in ventiquattrore avvocato, 2013, fasc. 3, 35; Catalano, Contratti preliminari a catena ed azione surrogatoria, in Contratti, 2009, 249; Merlo, «Caparre» e «acconti» nei contratti preliminari, in Fisco 1, 2007, 5576; Dellachá, Contratti preliminari, contratti definitivi e gli adempimenti previsti dagli art. 17 e 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47: una dimenticanza del legislatore?, in Nuova giur. civ., 2001, I, 646; Gemelli, Intese precontrattuali e contratti preliminari, in Giur. merito, 1999, 1130; Speciale, Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano, 1990. (29) Articoli aggiunti in base all’art.3 del d.l. 31 dicembre 1996 n.669 convertito in l. 28 febbraio 1997 n.30. (30) Degenkolb, Der Begriff des Vorvertrages. Neue Beitrage zur Lehre vom Vorvertrag, in Arch. civ. Praxis 1887. (31) Chianale, Contratto preliminare in diritto comparato, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. IV, Torino 1989, 290 ss. (32) P.L. Carbone, Latin American Systems, in www.compartazionedirittocivile.it 2013, 27; Zweigert Kó'tz, Introduzione al diritto comparato, vol. II, Milano 1995, 89 ss; Criscuoli, Il contratto nel diritto inglese, Padova 1990, 33 ss.; Alpa, Contratto e common law, Padova 1987, 56 ss. (33) Cass. civ., 21 novembre 1983, n. 6924, in Rep. Foro it. 1983, Giurisdizione civile, n. 47: «Al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano nella controversia promossa contro uno straniero, il criterio di collegamento fissato dall’art. 5, n. 5 della convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, sottoscritta il 27 settembre 1968 dagli stati membri della Cee e recepita nell’ordinamento italiano con la l. 21 giugno 1971, n. 804, nella parte in cui contempla «le controversie concernenti l’esercizio di un’agenzia», non può essere invocato con riguardo alla causa inerte alla risoluzione di un contratto preliminare di agenzia, dato che tale contratto preliminare non costituisce ancora il rapporto di agenzia, né dà vita alla organizzazione imprenditoriale dell’agenzia, cui l’indicata disposizione fa riferimento». Gabrielli e Franceschelli, Contratto preliminare (diritto civile), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, vol. IX. (34) Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2014, n. 653, in Vita not., 2014, 384; Cass. civ., sez. I, 2 agosto 2012, n. 13904. Il contratto preliminare di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, stipulato tra i soci, è insuscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., in quanto esso preclude non ad un contratto definitivo, ma ad un atto unilaterale interno dell’organismo societario, e, pertanto, il giudice sarebbe chiamato non già a decidere sul contrasto tra le parti, ma a sostituirsi alla stessa decisione interna societaria ed all’indefettibile procedimento di cui agli art. 2500 e 2500 ter c.c., in Notariato, 2013, 15, con nota di Leocata, in Giust. civ., 2013, I, 1050. (35) Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2012, n. 12712, in Giust. civ., 2013, I, 1833, in Giur. comm., 2014, II, 259, con nota di Grosso (36) Trib. Taranto, 15 maggio 2013, in Giur. merito, 2013, 2062, con nota di Sangiovanni, Risoluzione del contratto preliminare di appalto e inefficacia della clausola penale: “Ove il contratto preliminare di appalto preveda, quale condizione essenziale per la conclusione del definitivo, la consegna da parte dell’appaltatore al committente di una garanzia sotto forma di 618 il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile il preliminare di lavoro (37), cui si possono aggiungere il contratto preliminare per persona da nominare (38), il contratto preliminare a favore di terzi (39), la cessione del contratto preliminare, ed altre le figure affini (40). La giurisprudenza si è anche soffermata sulla differenza tra patto di prelazione con un terzo, e non con il beneficiario del patto, e contratto preliminare, nonché sul patto di contrarre con un terzo (41). Il diffondersi dei contratti preliminari su immobili sviluppa il rapporto procedimentale che può dar luogo a due contratti preliminari Il diffondersi del preliminare ha anche avuto una rilevante incidenza sulla formazione del consenso traslativo, attraverso la frammentazione della volontà contrattuale durante il procedimento per giungere alla conclusione dell’accordo. Si perviene così alla creazione ed al conseguente dibattito sul preliminare di un secondo preliminare per poi arrivare al contratto definitivo per la vendita di un immobile già costruito o progettato sulla carta, quando al momento della sottoscrizione del primo preliminare tutti gli elementi necessari, per la conclusione del procedimento non sono certi, sicuri o disponibili. Come ben messo in evidenza dalla dottrina che ha organizzato anche convegni sul tema (42), la prassi delle contrattazioni sulla compravendita di immobili tramite le agenzie immobiliari (43) dà per lo più luogo ad un procedimento suddiviso in tre fasi: a) la prima organizzata dall’agenzia immobiliafideiussione la mancata consegna determina la risoluzione di diritto del contratto preliminare, con conseguente venir meno dell’obbligo per le parti di giungere alla conclusione del definitivo e con l’ulteriore effetto che la parte inadempiente non può pretendere dall’altra parte alcuna somma a titolo di penale sulla base della clausola inserita nel preliminare.” (37) Trib. Rossano, 15 giugno 2009, in Corti calabresi, 2009, 673: Completato il procedimento di selezione dei candidati ad un concorso indetto dalla p.a. cessa la discrezionalità tecnica e amministrativa e la giurisdizione amministrativa; il bando di concorso, approvati i relativi atti, è offerta al pubblico di contratto definitivo di lavoro, ovvero, di contratto preliminare unilaterale o bilaterale di lavoro subordinato. (38) Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2012, n. 14105, in Giust. civ., 2013, I, 2537. (39) Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2003, n. 18321, in Foro it., 2004, I, 1464, in Riv. not., 2004, 1229. (40) Questi ultimi profili di circolazione si ritrovano in Bozzi, Il contratto preliminare, in Rescigno Gabrielli, Trattato dei contratti, I contratti di vendita, Milano 2007, tomo I, 227 ss.; Serrao, Il contratto preliminare, Padova, 2011. (41) Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2012, n. 8564, in Rep. Foro it. 2012, Procedimento civile, n. 178; Cass. civ., sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3127, in Rep. Foro it. 2012, Contratto in gene- il Corriere giuridico 5/2015 re, secondo moduli prestampati, che raccoglie - anche separatamente - i consensi delle parti, superando tutte le questioni di scelta e di gradimento dell’immobile (c.d. preliminare “aperto”); b) la seconda in cui le parti precisano e risolvono le questioni sulla solvibilità e correttezza dei contraenti, sulla regolarità urbanistica (44) e catastale dell’immobile, eventualmente sul condono da chiedere ed ottenere, e su eventuali problemi ipotecari da risolvere (come nella fattispecie in esame), concordando definitivamente tutti gli aspetti del rapporto (c.d. preliminare “chiuso” o “formale”) che dà luogo alla conclusione del preliminare ex art. 1326 c.c. (45); c) la terza ed ultima fase prende atto dell’intervenuto accordo e dell’eliminazione di tutti i problemi soggettivi o oggettivi, per cui le parti possono stipulare l’atto pubblico che realizza il trasferimento dell’immobile attraverso il contratto definitivo redatto dal notaio che provvede anche alla trascrizione nei registri immobiliari e alla registrazione fiscale. La cancellazione dell’ipoteca sul bene oggetto della futura vendita è alla base anche dell’ordinanza interlocutoria (46) che ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per la rimessione alle Sezioni Unite: la Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato la nullità del pre-preliminare avente ad oggetto la vendita di una parte dell’immobile soggetta ad ipoteca bancaria, con l’impegno di accertarne l’avvenuta cancellazione nel secondo e definitivo preliminare che avrebbe in tal modo consentito di procedere, con il notaio, alla stipula del contratto definitivo. re, n. 419. (42) Gabrielli, Prassi della compravendita immobiliare in tre fasi: consensi a mano dell’intermediario, scrittura privata preliminare, atto notarile definitivo, Relazione al convegno svoltosi a Bologna il 24 aprile 1993, sul tema “Dalle proposte di acquisto al preliminare formale: analisi di una prassi immobiliare” con interventi di Rescigno, Vitucci, Gabrielli, Ravazzoni, Tassinari, Malaguti, Rocca, Busani, in Riv. notariato 1994, 1 ss. (43) Toschi Vespasiani, Il “preliminare di preliminare” gestito dalle agenzie immobiliari, in Contratti 2005, 939 ss.; De Casamassimi, Contrattazione immobiliare e «preliminare di preliminare», in Nuova giur. civ., 2008, II, 248; Bellante, Il c.d. preliminare di preliminare concluso nelle compravendite immobiliari mediate da agenzia, in Rass. dir. civ., 2010, 954; (44) Fusaro, Contratto preliminare e regolarità urbanistica degli immobili: un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità, in Contratto e impresa, 2014, .4-5, 803 ss. (45) Sul proposito di formazione progressiva del contratto, Gallo, Conclusione del contratto, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1326, Milano 2011, 252 ss., specie 257. (46) Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2014, n. 5779, in Riv. neldiritto, 2014, 1270, con nota di Maffei, Ancora sull’(in)validità del contratto preliminare di preliminare. 619 Giurisprudenza Diritto civile Il quesito risolto dalle Sezioni Unite può così sintetizzarsi: se il contratto concluso dalle parti, il c.d. preliminare di preliminare, con cui si obbligano a stipulare un successivo contratto preliminare ad effetti obbligatori al fine di accertare la libertà dell’immobile, sia valido laddove sussista un concreto ed effettivo interesse delle parti, come nel caso di specie, in cui si prevedeva l’obbligo di stipulare un secondo preliminare al verificarsi dell’avvenuta cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile, oggetto della premessa di vendita, ovvero sia nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad riobbligarsi per accertare che l’ipoteca è stata cancellata. Appare utile segnalare lo spaccato storico di contrasti giurisprudenziali dei giudici di merito, che risalgono a circa trent’anni fa, quando il legislatore non aveva ancora introdotto nel codice civile gli artt. 2645 bis, sulla trascrizione del preliminare e 2775 bis, sul privilegio del promissario acquirente, né aveva regolato con l’art. 6 del d.lgs. 122/2005 il preliminare di un immobile acquistato sulla carta, prima della costruzione. Il Tribunale di Napoli nel 1985 (47) seguendo una decisione della Cassazione del 1979 (48) negava l’ammissibilità, ma dieci anni dopo, nel 1995 (49), lo stesso Tribunale riconosceva la validità del contratto preliminare di preliminare. Bisogna prendere atto che mentre giurisprudenza e dottrina riescono a risolvere, senza gravi contrasti i problemi sui rapporti tra l’unico preliminare o preliminare chiuso e il contratto definitivo (50), altrettanto non può dirsi quando l’iter procedimentale, per le evidenziate necessità delle parti, scandisce la fase preliminare in due tempi, un primo accordo ricognitivo dei problemi per lo più connessi all’immobile da vendere e da acquistare, con l’obbligo per i contraenti di procedere alla successiva stipula di un secondo preliminare in cui, effettuata la ricognizione dei problemi da risolvere ed accer- tata la risoluzione degli stessi, si può procedere alla stipula del secondo contratto preliminare, suscettibile di conseguire gli effetti ex art.1351 c.c. ed ex art. 2932 c.c. Il dibattito sulla validità del contratto pre-preliminare ha chiamato in causa sia i valori storici della libertà e dell’autonomia contrattuale della persona (51), costituzionalmente tutelati, e riconosciuti anche dalla UE (52), sia la funzione di creare un vincolo obbligatorio tra le parti per la futura stipula di un altro contratto. L’interesse e la funzione delle parti di ricorrere al preliminare, superando la fase delle trattative, delle minute, delle bozze, è quella di consentire alle stesse di impegnarsi in modo provvisorio, ma non definitivo, in attesa che si precisino e si documentino gli aspetti controversi, si regolarizzino gli elementi amministrativi (permessi, condoni, autorizzazioni), e si confermi documentalmente la piena libertà dell’immobile senza diritti di godimento o di garanzia a favore di terzi. In tal modo la funzione del pre-preliminare riconosce alle parti, attraverso la riserva del definitivo, un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 comma 2 (53), e cioè il controllo sulle avvenute regolarizzazioni richieste, senza dover ricorrere alla impugnativa del contratto. I giudici di legittimità intervengono con la sentenza n. 8038/2009 (54), affermando che, qualora nel corso di una trattativa per la compravendita di un immobile, la proposta irrevocabile di acquisto, seguita dall’accettazione del venditore, preveda che le parti debbano poi concludere un contratto preliminare, prima della conclusione di tale atto, hanno dato vita ad un contratto qualificabile come preliminare di preliminare del quale deve essere dichiarata la nullità, non essendo ravvisabile una causa meritevole di tutela. La decisione non ha tenuto conto della diffusione del concetto di “causa concreta” (55) e che (47) Trib. Napoli 21 febbraio 1985 n.1480, in Dir. e giur. 1986, 725 ritiene non ammissibile il preliminare del preliminare (48) Cass. civ., 19 novembre 1979, n. 6040, in Riv. not., 1980, 1546, con nota di D’Ambrosio, Contratto preliminare e contratto definitivo, contratto preparatorio e preliminare del preliminare. (49) Trib. Napoli 28 febbraio 1995, in Dir. e giur. 1995, 463, con la nota di P. Carbone, Contratto preliminare di preliminare: un contratto inutile? (50) Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2012, n. 9063, in questa Rivista, 2013, 2, 218, con nota di Carrato, L’efficacia del contratto preliminare ed il suo rapporto con il contratto definitivo. (51) Napoli, Il contrato preliminare del preliminare, in Riv. dir. civ. 2010, II, 82 ss.; Ferorelli, Compravendita immobiliare, validità ed effetti del c.d. “preliminare del preliminare”, in Giur.it. 2009, 2660. (52) Colombi Ciacchi, La libertà contrattuale come diritto fondamentale dell’Ue, in Obbligazioni e contratti, 2010, 136. (53) Breccia, Autonomia contrattuale, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1322, Milano 2011, 59 ss. (54) Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2009, n. 8038, in Riv. neldiritto, 2009, 666, con nota di Mascaro, in Contratti, 2009, 986, con nota di Toschi Vespasiani, in Nuova giur. civ., 2009, I, 998, con nota di Salvadori, in Giur. it., 2009, 2658, con nota di Ferorelli. (55) Bianca, La causa concreta, in Il contratto, II ed., Milano, 2000, 452 ss.; Bianca, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, cit., in Riv. dir. civ., 2014, 251; Roppo, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, cit., in Riv. dir. civ., 2013, 957; Pagliantini, La c.d. risoluzione per causa concre- 620 il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile l’art. 1325 comma 1 n. 2 (56) c.c., nell’indicare gli elementi o requisiti del contratto, si limita a porre al secondo posto, dopo il consenso delle parti, la causa del contratto, senza fornire definizioni di sorta; ed inoltre che l’art. 1418 c.c. stabilisce soltanto che la mancanza o l’illiceità della causa, come la contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, dà luogo alla nullità del contratto (57). In questo contesto, la più recente giurisprudenza ha ritenuto di dover precisare il concetto di “causa concreta” (58), al fine di giustificare la nascita di un vincolo obbligatorio, richiamando “il motivo giusto e ragionevole…qui tient lieu de la cause” caro a Domat (59). Si è così passati dalla funzione economico sociale del contratto astratto, prevista dall’ordinamento, alla funzione economico individuale (60), voluta dalle parti, nello specifico rapporto concreto, posto in essere dalle stesse, a tutela di un vincolo non solo giuridico, ma anche economico, che tra loro intercorre; quindi, principalmente, degli interessi concreti, sinallagmaticamente alla base della pattuizione. Nasce così la “causa o ragione concreta” della dinamica contrattuale, iscritta nella dimensione funzionale del singolo, specifico rapporto contrattuale posto in essere, a prescindere dal relativo concetto astratto. La questione acquista rilevanza ed interesse, sulla base di alcune decisioni della Cassazione che affrontano espressamente il problema della “causa concreta”, sul presupposto della obsolescenza della causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale. Ad una prima decisione (61) si chiede di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da un bene in natura e, in parte, da una somma di denaro, co- stituisca una compravendita o una permuta. Esclusa la duplicità di negozi e l’ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo alla volontà delle parti, verificando se hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero se hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all’integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi. L’altra decisione (62) relativa al c.d. «pacchetto turistico, tutto compreso», si chiede se la «finalità turistica» si sostanzi nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. Si afferma (63) che causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi delle parti che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale del singolo e specifico rapporto contrattuale, al di là del modello astratto utilizzato. Vanno considerate le esigenze delle parti che a volte hanno bisogno del pre-preliminare, dovendo tenere conto della causa concreta e delle necessità che hanno spinto le stesse a dover passare dalla bipartizione preliminare-definitivo, per la necessità di ulteriori riflessioni ed operazioni che richiedono più fasi, alla tripartizione tra un pre-preliminare ed un secondo preliminare propedeutico al definitivo, mentre altre volte hanno l’interesse opposto a stipulare un preliminare “ad effetti anticipati (64)”, quali la consegna dell’immobile e di una parte del prezzo, prima dell’atto pubblico. In relazione al pre-preliminare, occorre prendere atto che la dottrina si è divisa sull’ammissibilità ta irrealizzabile, cit., in Studi senesi, 2010, 286 ss. (56) Breccia, Considerazioni sul diffondersi della causa concreta, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1325, Milano 2011, 207 ss., specie 239. (57) Rabitti, Sui limiti alla tesi tradizionale, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1418, Milano 2012, 521 ss., specie 564 ss. (58) Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in Nuova giur. civ., 2010, I, 905, con nota di Puppo, in Giust. civ., 2010, I, 1349, con nota di Lamorgese, in Obbligazioni e contratti, 2011, 89, con nota di Montani, in Assicurazioni, 2010, 482, con nota di Rossetti, in Dir. ed economia assicuraz., 2011, 227, con nota di Cerini, Galantini. (59) Il concetto è ripreso da Navarretta, Della causa del contratto, in Gabrielli, Comm. del c.c., sub. art. 1343, Milano 2011, 578 ss. che lo confronta con la “cause suffisante” di Pothier e con il richiamo al § 814 del Bürgerliches Gesetzbuch che in tema di indebito (art.2033 c.c.) richiama anche l’eccezione alla ripetibilità dovuta ad un dovere morale o sociale (art.2034 cod. civ). (60) Sulla funzione economico-individuale, Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, in Roppo, Trattato del contratto, vol. II, Regolamento, Milano, 2006, 93 ss. (61) Cass. civ., sez. II, 16 aprile 2007, n. 9088, in Rep. Foro it. 2007, Contratto in genere n.344. (62) Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315, in Dir. turismo, 2007, 375, con nota di Benelli, in Giur. it., 2008, 1133, con nota di Izzi, in Obbligazioni e contratti, 2008, 13, con nota di Parola, in Nuova giur. civ., 2008, I, 531, con nota di Nardi, in Contratti, 2008, 241, con nota di Cavajoni. (63) Secondo Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2009, n. 2394, in Nuova giur. civ., 2010, I, 448, con nota di Di Leo, in relazione ad un contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un privato per il rischio connesso allo svolgimento dell’attività di volo sportivo o da diporto, occorre tener presente in modo adeguato la finalità concreta che l’assicurato intende perseguire con la stipula del contratto. (64) Poletti, Contratto preliminare, op. cit., 138, specie 155 ss.; Pittella, Il contratto preliminare «ad effetti anticipati»: inquadramento giuridico e disciplina, in Notariato, 2013, 59. il Corriere giuridico 5/2015 621 Giurisprudenza Diritto civile del predetto contratto. Una parte riconosce ed ammette la validità del pre-preliminare, ritenendolo diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., mediante la creazione tra i contraenti di un vincolo immediato che individua e determina gli elementi essenziali della futura compravendita dell’immobile identificato, riservando al contratto preliminare l’accertamento di ulteriori elementi, per lo più di regolarità urbanistica od eventualmente ipotecari, per poter pervenire al contratto definitivo della vendita concordata. Con l’esplicita precisazione che «se le parti decidono di scindere…un preliminare e un secondo preliminare, ciò significa che nel loro caso c’era un motivo per farlo; esse non violano alcuna legge imperativa, e l’interprete non deve insegnare loro a scoprire in questi accordi nullità immaginarie» (65). Se la funzione del preliminare è quella di consentire alle parti di esaminare o di risolvere alcune questioni complementari tra cui la continuità delle trascrizioni o l’accertamento dell’inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli (66), oltre alla regolarità urbanistica, ciò può avvenire secondo le necessità del procedimento in uno o due tempi, richiedendo un unico preliminare o un doppio preliminare. In tal caso i due contratti preliminari hanno funzione e contenuto diverso: il primo è diretto alla creazione di un vincolo immediato tra le parti, contenente i soli elementi essenziali del negozio, con obbligo di addivenire alla stipula di un successivo e più organico e completo preliminare; il secondo, invece, è diretto -preso atto della compiuta regolamentazione dell’affare - all’obbligo di stipula del definitivo. Si pone anche il problema della diversa tutela del primo rispetto al secondo preliminare, nel senso che solo il secondo preliminare ha diritto al rimedio dell’esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c. (67), al posto del contratto definitivo, ri- medio non esperibile contro l’inadempimento del pre-preliminare. Ma non manca la posizione minoritaria di chi ritiene che le prime due fasi contrattuali, prima del definitivo, siano entrambe suscettibili di esecuzione forzata, ex art. 2932 c.c. (68). Un’altra parte della dottrina, al contrario (69), ritiene che non sia configurabile l’autonoma figura del pre-preliminare, perché privo di una giustificazione causale, economicamente concreta, degradando il primo preliminare ad una mera intesa precontrattuale. Ciò comporta che se l’intesa precontrattuale si apre al contratto definitivo, l’accordo assurge al ruolo di contratto preliminare; se invece l’oggetto non è il contratto definito, ma un ulteriore contratto preliminare, l’intesa resta a livello di meri rapporti precontrattuali. In altri termini, il pre-preliminare impedisce ai contraenti l’assunzione immediata di un vincolo contrattuale di cui abbiano determinato i soli elementi essenziali, rinviando ad un successivo preliminare la completa regolamentazione dell’affare (70). Un orientamento dottrinario nega, in particolare, l’esistenza dell’autonoma figura del preliminare di preliminare, ritenendo che il secondo contratto sarebbe una mera ripetizione del primo. L’accordo con cui i contraenti rinviano alla successiva stipula di un ulteriore preliminare non impone un secondo preliminare più articolato e completo, trasformando il primo accordo in un inammissibile preliminare. Si tratta, piuttosto, di vincolare le parti a ripetere il primo e unico preliminare già concluso, in modo da racchiudere nello stesso contratto la completa regolamentazione dell’affare prima del contratto definitivo. Ne consegue che il contratto che nasce dallo scambio di proposta e accettazione tra le parti di una compravendita immobiliare mediante agenzia non è un pre-preliminare, ma un normale contratto preliminare che si perfeziona nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accetta- (65) Il concetto è ripreso da Sacco De Nova, Il contratto, III ed., tomo II, Torino 2004, 275. Sono favorevoli al preliminare di preliminare, anche Napoli, Il contratto preliminare del preliminare, in Riv. dir. civ. 2010, II, 81 ss., specie 89 ove apprezza gli interessi concreti delle parti che intendono procedimentalizzare in tal modo, l’iter che conduce al trasferimento del diritto; Di Majo, La «normalizzazione» del preliminare, in questa Rivista, 1997, 2, 131 ss.; P.Carbone, Contratto preliminare di preliminare: un contratto inutile? cit. 464; Giammaria, Opzione di preliminare o preliminare di preliminare? Una soluzione poco condivisibile dalla corte di cassazione, in Giust. civ., 1993, I, 2813; De Casamassimi, Contrattazione immobiliare e «preliminare di preliminare», cit., 248; D’Ambrosio, Contratto preliminare e contratto definitivo, contratto preparatorio e preliminare del preliminare, cit., 1546; Gabrielli Sacco, voce Contratto preliminare (diritto civile), [postilla di aggiornamento-1997], in Enc. giur. Treccani, Roma, vol. IX 5; Chianale, Contratto preliminare, in Dige- sto civ., vol. IV, Torino, 1989, 285. (66) Scognamiglio, Il contratto preliminare, in Lipari Rescigno, Diritto civile, vol. III, parte II, Il contratto in generale, Milano 2009, 245 ss., specie 246. (67) Salomoni, La sentenza ex art. 2932 c.c. e la condizione risolutiva di inadempimento, in Nuova giur. civ., 2013, I, 131. (68) Chianale, Il preliminare di preliminare: intentio certa sese obligandi?, in Notariato, 2010, 42. (69) Rascio, op. cit. 174 nota 11; Ferorelli, Compravendita immobiliare, cit., 2660; Toschi Vespasiani, op. cit., 991; Speciale, Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano 1990, 110 ss.; Chianale, op.cit. 42; Monegat, Compravendita.Il preliminare di preliminare non produce alcun effetto, in Immobili e Proprietà 2009, 6. 382; Laporta, La salutare nullità di un contratto inutile, in Notariato 2010, 48. (70) Delfini, Principio consensualistico ed autonomia privata, in Riv. dir. privato, 2013, 187. 622 il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile zione dell’oblato ex art. 1326 c.c., non rilevando la prevista conclusione di un successivo preliminare al quale essi abbiano rinviato la definizione delle pattuizioni di dettaglio dell’affare. Pertanto il pre-preliminare, nell’ambito di un procedimento consensuale unitariamente concordato, è un contratto “preparatorio”, al fine di consentire alle parti, se nelle more siano intervenute gli sviluppi e le acquisizioni documentali necessarie, di prendere atto delle modifiche o innovazioni raccolte, dando luogo ad un nuovo contratto preliminare. Il secondo contratto preliminare, da un lato, è meramente ripetitivo, per la parte in cui si limita a riprodurre le clausole già concordate con il preliminare aperto, e dall’altro integrativo e o modificativo, per la parte in cui contiene patti accessori o novativi del precedente preliminare, concordati all’esito di un autonomo accordo, e non in adempimento dell’obbligo assunto con il preliminare, gestito dall’agente immobiliare, cioè da un soggetto terzo rispetto alle parti, il quale si pone come arbitro da pagare (71) che spesso decide anche quando e come determinare la conclusione del contratto. Considerazioni conclusive In mancanza di una norma analoga all’art. 1568 del code civil francese secondo cui «la promesse de vente vaut vent, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix» (72), le Sezioni Unite sono dovute intervenire in questo magmatico evolversi del contratto preliminare al fine di consentire alle parti una funzione di controllo sulla conformità del bene al programma contrattuale, riconoscendo con il pre-preliminare un intervallo di tempo per verificare che non siano più presenti i vizi materiali o giuridici incompatibili con la realizzazione del contratto definitivo. Capita spesso, come nella fattispecie oggetto della decisione delle Sezioni Unite, che le parti devono ricorrere ad un contratto preliminare “aperto” per evitare all’acquirente di obbligarsi ad acquistare un immobile ipotecato, e non possono quindi stipulare sin dall’inizio un preliminare “chiuso o definitivo”. Seguendo l’indirizzo della nullità del preliminare per difetto di causa, i giudici di merito -e cioè il Tribunale di Avellino e la Corte d’Appello di Na(71) Al Mureden, Stipulazione del contratto preliminare e diritto del mediatore alla provvigione, in Nuova giur. civ., 1997, I, 799, il Corriere giuridico 5/2015 poli- avevano respinto la domanda, affermando la nullità del preliminare di preliminare per difetto di causa. Di diverso avviso le sezioni unite che riconoscono la funzione del pre-preliminare, stipulato dalle parti quando la situazione dell’immobile, costruttiva, urbanistica, catastale, ipotecaria, consente solo “un impegno provvisorio” e non “definitivo”, non essendo ancora precisate e definite tutte le questioni, cioè un pre-preliminare, separando la contrattazione tra le parti per la vendita dell’immobile in due fasi, al posto di una sola, nel senso che il prepreliminare darà luogo al secondo preliminare “chiuso o definitivo” solo dopo che la banca avrà consentito la cancellazione dell’ipoteca sul bene promesso in vendita, eliminando ogni intralcio al trasferimento dell’immobile, che resta oggetto del secondo preliminare in vista dell’atto pubblico notarile. Sussiste, quindi, un effettivo interesse delle parti, meritevole di tutela ex art.1322 c.c., di suddividere la fase preparatoria al contratto definitivo di vendita, stipulando prima un preliminare di preliminare “aperto” e poi, risolti gli inconvenienti e i problemi, un secondo preliminare “chiuso o definitivo”, suddividendo l’attività preliminare in due fasi e non in una soltanto. Richiamando quanto innanzi rilevato sull’incremento delle controversie, con le relative problematiche, nel settore sempre più ampio della vendita di immobili abitativi, nelle grandi città, specie attraverso le agenzie immobiliari, occorre prendere atto, come sottolineano le sezioni unite della “fortuna” del preliminare, ma anche del diffondersi della ”causa concreta” del singolo contratto, e dell’evidente differenza tra la causa concreta del primo preliminare e quella del secondo. Nella prima fase, l’impegno ad acquistare e a vendere è condizionato all’eliminazione di tutti gli intralci e le difficoltà riscontrate -nella specie immobile ipotecato- ipoteca da cancellare perché l’impegno delle parti è quello di rimuovere ogni ostacolo prima di assumere in via definitiva, l’obbligo di vendere ed acquistare l’immobile libero da diritti reali di garanzia. Nella seconda fase, trattandosi di un immobile ormai non più ipotecato, non vi sono altri ostacoli alla volontà delle parti di obbligarsi a trasferirlo davanti ad un notaio che, preso atto della volontà delle parti e della libertà del(72) Ghestin,Traité de droit civil, Paris 1994, 85 ss.;Chianale, Contratto preliminare in diritto comparato, cit.,291 623 Giurisprudenza Diritto civile l’immobile, provvede all’atto pubblico di vendita nonché alle incombenze della trascrizione e della registrazione. In tal modo viene superata anche la questione della ricorribilità al rimedio dell’art. 2932 c.c. che non si può applicare al pre-preliminare, nel senso che l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, anche se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, riguarda solo il preliminare definitivo. Richiamando l’art.1376 c.c. (73) ed il principio consensualistico scelto dall’ordinamento, solo il preliminare “chiuso o definitivo” che ha per oggetto l’obbligo di trasferire la proprietà dell’immobile con il contratto definitivo, consente la possibilità di ricorrere all’esecuzione specifica, nel caso di inadempimento del previsto obbligo di concludere l’atto pubblico con il contratto di vendita davanti al notaio. La controparte non potrà far ricorso all’art. 2932 comma 2 c.c. nel caso, invece, di inadempimento del pre-preliminare, allorché le parti abbiano avuto la necessità di passare dal rapporto bipolare preliminare-definitivo ad un procedimento più articolato tripolare, ripartito tra preliminare “aperto” e preliminare “chiuso”, prima del contratto definitivo. Infatti, il pre-preliminare non prevede l’obbligo di prestare il consenso per il trasferimento della proprietà, ma solo l’impegno di accertare la regolarità urbanistica o l’eliminazione dell’ipoteca o la solvibilità delle parti, con l’eventuale possibilità di recesso. Di fronte all’inadempimento di una parte a questi ulteriori punti essenziali della futura compravendita, non è ipotizzabile l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere la vendita dell’immobile, perché il contraente, di fronte al mancato adempimento della controparte, potrà solo chiedere il risarcimento dei danni, invocando la mancata prestazione delle obbligazioni assunte ex art. 1218 c.c. Non solo, potrà anche chiedere il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di informazione che ha impedito la conclusione del secondo preliminare “chiuso o definitivo” e soprattutto per violazione di obbligazioni ex lege, quale il dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. (74), e anche per il dovere di comportarsi secondo buona fede, durante le trattative, che dà luogo alla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (75), responsabilità da inadempimento di un’obbligazione ex lege (76). In conclusione, attesa la necessità di una formazione progressiva del contratto di compravendita immobiliare che può avvenire, anche sulla carta, prima che l’immobile sia costruito, tanto da spingere il legislatore a formulare, a tutela dell’acquirente, con il ricordato art. 6 del d.lgs. 20 giugno 2005 n.122 un’apposita disciplina del preliminare per la vendita di immobili da costruire, il diritto vivente prende atto che le parti possano aver bisogno, nel loro programma di contratto per la compravendita dell’immobile, della rilevata tripartizione del procedimento di compravendita immobiliare: a) preliminare “aperto” o pre-preliminare; b) preliminare “chiuso”; c) contratto definitivo per atto pubblico notarile. Di fronte ad una documentata necessità, per lo più relativa a compravendita immobiliare, la contrattazione preliminare può aver bisogno di suddividersi in due fasi, con la stipula di un pre-preliminare con il quale i contraenti si obblighino ad eliminare gli inconvenienti accertati, come cancellare l’ipoteca sul bene e con l’obbligo della successiva redazione di un secondo preliminare per verificare se gli inconvenienti sono stati rimossi e quindi impegnarsi per il contratto definitivo di compravendita. In tal modo si dimostra anche l'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei contenuti pattizi e del regolamento di interessi collegato al (73) Sirena. Contratto con effetti reali, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1376, Milano 2011, 810 ss. (74) Carbone, La regola di correttezza e buona fede: un esempio del diritto vivente, in questa Rivista, 2012, 2, 153 ss.; Carbone, Comportamento secondo correttezza, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1175, Milano 2012, 76 ss.; Scotti, Obblighi di buona fede e correttezza dell’intermediario finanziario nel rapporto con la clientela professionale, in questa Rivista, 2013, 8-9, 1098; Colagiovanni, Correttezza e buona fede nella revoca del part-time da parte della pubblica amministrazione: le prime pronunce giurisprudenziali, in Lavoro nelle p. a., 2011, 1003; Foggia, La tutela dell’affidamento come parametro extraformale di verifica della correttezza dell’azione amministrativa, in Riv. neldiritto, 2013, 1468. (75) F. Forte M.S. Forte, Regole di correttezza e buona fede durante le trattative: natura della responsabilità precontrattuale, Gli Speciali allegato a questa Rivista, 2013, n. 11.; Benatti, La responsabilità precontrattuale, Napoli, 2012; Bellomia, La responsabilità precontrattuale tra contrattazione civile, del consumatore e di impresa, Milano, 2012; Castaldo, Conte e Galeotti, Buona fede e responsabilità precontrattuale: comportamenti opportunistici e hold up nelle trattative, in Mercato, concorrenza, regole, 2012, 577; Scoditti, Pubblicità e responsabilità precontrattuale nei contratti bancari, in Banca, borsa tit. cred., 2012, I, 351. 12 ss.; Benatti, La responsabilità precontrattuale, Napoli, 2012; Bellomia, La responsabilità precontrattuale tra contrattazione civile, del consumatore e di impresa, Milano, 2012; Mantovani, Trattative e responsabilità precontrattuale, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1337, Milano 2011, 440 ss. (76) Carbone, Obbligazioni ex lege e responsabilità da inadempimento, in questa Rivista, 2014, 2, 165 ss. 624 il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile vincolo contrattuale originato dal primo preliminare e proseguito nel secondo. Con la precisazione già formulata, ma che è il caso di ribadire, che l’inadempimento del pre-preliminare o del preliminare aperto, non può dar luogo alla tutela appositamente prevista dal richiamato art. 2932 c.c.che riguarda l’inadempimento del preliminare chiuso o definitivo, ma non anche del pre-preliminare, il cui inadempimento, come opportunamente precisa la sentenza in esame, dà luogo alla responsabilità da inadempimento di un’obbligazione specifica sorta nel corso delle trattative ed inserita nel pre-preliminare, ma anche alla violazione di un’obbligazione ex lege relativa agli obblighi di correttezza e buona fede, ricordando che il contratto obbliga le parti non solo a quanto nel medesimo è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza, secondo gli usi e l’equità, come prescrive l’art.1374 c.c. (77) Condivisibile quindi la sentenza nei suoi risultati, ma anche nel suo percorso logico e procedimentale, specie quando rileva che il settore della vendita immobiliare risente dell’espansione dell’economia legata alla costruzione di edifici, che ha dato luogo allo sviluppo del preliminare di vendita di immobili, riconoscendo che “vi sono esigenze in una società complessa, interessata da pervasivi fenomeni criminosi, da sospette manipolazioni nel tessuto economico” che non devono ostacolare il giudice dal dare una risposta esauriente ed appagante. Peraltro dopo la modifica dell’art.117 Cost. avvenuta nel 2001, l’interpretazione della norma non più essere legata solo ai canoni dell’art. 12 delle preleggi, ma dev’essere “costituzionalmente orientata” e “comunitariamente orientata”: l’interpretazione nella sua evoluzione diventa sempre più determinante, perché come osserva il giudice delle leggi è il diritto vivente alla base dell’eventuale dichiarazione di incostituzionalità di una norma, non per com’è scritta, ma per come è interpretata (78). La sentenza costituisce una tappa dell’evoluzione del diritto vivente, Lebendes Recht, Flexible droit, in tema di pre-preliminare, tenendo conto dell’inse- gnamento di Rudolf von Jhering che invita a considerare il mutato contesto storico sociale ed economico, perché non si può “credere nell’immutabilità dei concetti giuridici” (79), come quello oggi escluso dalle Sezioni Unite sull’unicità del preliminare. La tesi è ripresa da Emilio Betti, secondo cui l’attività interpretativa di un “testo” normativo necessita di tener conto dell’evoluzione anche sociale ed economica del mutato “contesto” (80) in cui l’interpretazione giuridica deve operare: «nell’interpretazione giuridica di un ordinamento in vigore, il giurista non si può arrestare al senso originario della norma, ma deve fare un passo avanti, perché la norma, lungi dall’esaurirsi nella sua primitiva formulazione, ha vigore attuale ed è destinata a passare e a trasfondersi nella vita sociale alla cui disciplina deve servire», in quanto il diritto «non è qualcosa di bello e fatto, né un organismo che si sviluppa da sé per mera legge naturale», «è qualcosa che non è ma si fa, in accordo con l’ambiente sociale storicamente condizionato proprio per l’opera assidua d’interpretazione» (81). L’interprete, anche ai più alti livelli dei giudici di legittimità, non può non prendere atto che oggi, anche per l’insegnamento di Gadamer (82), l’interpretazione/applicazione non è più la mera conoscenza puntuale di una norma giuridica, ma una mediazione tra la generalità ed astrattezza del testo normativo e la concreta realtà economica e sociale in cui va ad operare, cioè la specificità della situazione contingente in continua evoluzione, con la conseguenza che il diritto vivente costituisce una funzione attiva di adeguamento tra norma ed esperienza giuridica, così com’è avvenuto per la richiamata “causa concreta”. Del resto il diritto vivente ha radici antiche: basti pensare alla novella di Menandro Epitrepontes (arbitrato), in cui due amici ritrovano nel bosco un bambino con vicino dei gioielli: il boscaiolo Siro accetta di allevare il bambino, non avendo figli, ma vuole anche i gioielli trattenuti dal pastore Davo. L’arbitro Smicrine decide: «gli oggetti esposti insieme al neonato gli appartengono non essendo prodotti dalla terra» (83). (77) Macario, Integrazione del contratto, in Comm. del c.c. a cura di Gabrielli, sub 1374, Milano 2011, 682 ss. (78) «La norma censurata, così come interpretata dal diritto “vivente”, è irragionevole»: Corte cost., 22 luglio 2011, n. 233, in Giur. costit., 2011, 2980, con nota di Ludovici. (79) Jhering, Geist des romischen Recht auf den verschulden Stufen seiner Entwicklung, III, IV ed. Leipzig 1988, 314: “ist eine völling unreife Vorstellung, die von einem gänzlich unkritischen Studium der Geschichte zeugt”. Il concetto è riportato nella nota introduttiva di Procchi sul libro di Jhering, Della cul- pa in contraendo ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione, Napoli, 2005, XXVIII. (80) Irti, Norme e fatti, Milano 1984. (81) Emilio Betti, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano 1949, 17, 34. (82) Gadamer, Verità e metodo, trad. it. di Vattimo, Milano 2000; Grossi, Prima lezione di diritto, Roma-Bari 2003, 108 ss. (83) Menandro e la commedia nuova, a cura di Ferrari, Torino, 2001, 189 ss. il Corriere giuridico 5/2015 625 Giurisprudenza Diritto civile Il contratto preliminare di preliminare di Fiorenzo Festi La sentenza è apprezzabile nella misura in cui dalla nullità del meccanismo del doppio preliminare - nullità comunque avallata dalle Sezioni unite - non fa derivare la caducazione dell'operazione economica voluta dalle parti. Il commento mette in luce come la prassi di diluire in tre scansioni - preliminare di preliminare, preliminare e definitivo - un'operazione di trasferimento immobiliare verso corrispettivo non possa essere ritenuta nulla, in quanto lecita e utile. Il tema della validità del contratto preliminare di preliminare ha forte rilievo pratico nello specifico ambito della compravendita immobiliare e rappresenta una questione dibattuta. Accade di frequente, soprattutto quando le parti vengano messe in relazione da un “agente” (rectius: mediatore) immobiliare, che i contraenti sottoscrivano, per lo più su modulo fornito dallo stesso agente, un primo contratto preliminare (1), con il quale si impegnino a stipulare un secondo contratto preliminare, contenente, a sua volta, l'obbligo alla conclusione del contratto definitivo di vendita dell'immobile (2). La posizione dei giudici di merito è sempre stata in prevalenza negativa (3). Nel 2009 si era pronunciata la giurisprudenza di legittimità, concludendo anch'essa per la nullità del preliminare di preliminare per mancanza di causa. «Riconoscere come possibile funzione del primo (preliminare: n.d.r.) anche quella di obbligarsi ... ad obbligarsi a ottenere quell'effetto, darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ben potendo l'impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito» aveva precisato Cass., 2 aprile 2009, n. 8038 (4). La decisione era stata seguita, nello stesso anno da Cass., 10 settembre 2009, n. 19557, la quale aveva precisato che: «si tratterebbe soltanto di singolari architetture giuridiche che non avrebbero altro scopo che quello di inutilmente aumentare il contenzioso, d'altra parte in definitiva il c.d. “preliminare del preliminare" si tradurrebbe in un negozio nullo perché privo di giuridica causa, in quanto la finalità con esso perseguita dalle parti non è meritevole di alcuna tutela giuridica». In seguito la questione veniva portata nuovamente davanti alla Suprema Corte, la cui II sezione, dopo aver rilevato come il preliminare di preliminare non contenga solo l'impegno alla stipula del secondo preliminare, ma anche l'obbligo di addivenire alla conclusione del definitivo, e aver accennato alla possibilità, attraverso l'applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c., di non vanificare l'operazione di trasferimento immobiliare, ha rimesso gli atti al primo presidente della Corte di cassazione provocando così la decisione delle Sezioni unite in commento (5). (1) Il modulo contiene generalmente una proposta irrevocabile che viene prima sottoscritta dal promittente acquirente e successivamente dal promittente venditore in segno di accettazione. (2) V. G. Gabrielli, Prassi della compravendita immobiliare in tre fasi: consensi a mani dell'intermediario, scrittura privata preliminare, atto notarile definitivo, in Riv. not., 1994, 23 ss. (3) V. fra le altre Trib. Salerno, 23 luglio 1948, in Dir. giur., 1949, 101; Trib. Napoli, 23 novembre 1982, in Giust. civ., 1983, I, 283; Trib. Napoli, 21 febbraio 1985, in Dir. giur., 1986, 725; Trib. Firenze, 10 luglio 1999, in Nuovo dir., 2000, 487 ss., con nota di Santarsiere, Dal preliminare di preliminare alla vendita sotto condizione sospensiva: provvigione al mediatore; Trib. Ivrea, 11 luglio 2002, in Giur. merito, 2002, 41; Trib. Napoli, 22 marzo 2003, in Dir. giur., 2004, 681 ss., con nota di De Casamassimi, Contrattazione immobiliare e “preliminare di preliminare”; App. Genova, 21 febbraio 2006, in Obbl. contr., 2006, 648; App. Napoli, 1° ottobre 2003, in Giur. mer., 2004, 63; Pret. Firenze, 19 dicembre 1989, in Giur. merito, 1990, 466, la quale ha interpretato la scrittura come un vero e proprio preliminare; in senso positivo v. invece App. Napoli, 11 ottobre 1967, in Dir. giur., 1968, I, 550 ss., con nota di Bozza; Trib. Napoli, 28 febbraio 1995, in Dir. giur., 1995, 163; cfr. anche Pret. Bologna, 9 aprile 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 540 ss., con nota di Magni, Puntuazione di contratto, preliminare e preliminare di preliminare, la sentenza ha qualificato il modulo predisposto dall'agenzia come vero e proprio preliminare, nonostante prevedesse la stipula di un ulteriore preliminare, ma si tratta di obiter dictum in quanto ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica trattandosi di preliminare di vendita di cosa altrui. (4) In Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 998 ss., con nota di Salvadori, La validità del c.d. preliminare di preliminare: una questione (non ancora) risolta. V. anche il commento di Napoli, Il contratto preliminare del preliminare, in Riv. dir. civ., 2010, II, 81 ss. (5) Cass., ord. 12 marzo 2014, n. 5779, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 735 ss., con nota di Mazzariol, Il contratto pre- Il problema della validità del preliminare di preliminare 626 il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile In tale situazione è intervenuta la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, depositata il 6 marzo 2015 con il n. 4628. La decisione è stata provocata da un ricorso di promittenti venditori di una porzione di fabbricato i quali avevano visto respingere, prima dal Tribunale di Avellino e poi dalla Corte d'appello di Napoli, la propria domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., sulla base dell'argomento che l'accordo dovesse essere qualificato come “preliminare di preliminare” e che, come tale, dovesse essere ritenuto nullo per mancanza di causa ovverosia per carenza di un interesse alla stipula autonomo rispetto al successivo e “vero” preliminare. Le Sezioni unite, nel rimeditare la questione, prendono le mosse dal concetto di “causa concreta”, intesa come «utilità del contratto, cioè della sua “complessiva razionalità” ed idoneità ad espletare una funzione commisurata sugli interessi concretamente perseguiti dalle parti attraverso quel rapporto contrattuale». Su questa base, la sentenza, dopo aver elencato alcuni casi in cui - secondo i giudici delle Sezioni Unite - potrebbe rendersi “razionale” la stipula di due preliminari (esclusione, nel primo preliminare del rimedio ex art. 2932; previsione nel primo e non nel secondo di un diritto di recesso con una modesta caparra penitenziale; subordinazione del primo preliminare a una condizione), nega che «sia nullo il contratto che contenga la previsione della successiva stipula di un contratto preliminare, allorquando il primo accordo già contenga gli estremi del preliminare. L'assenza di causa che è stata rilevata quando si è discusso di “preliminare di preliminare” potrebbe in tali casi riguardare tutt'al più il secondo, ma non certo il primo contratto». Inoltre, dopo aver ricordato la distinzione tra puntuazione e contratto preliminare (9), la sentenza ipotizza che, oltre a queste due figure, si possa configurare un patto, carente di elementi anche essenziali su cui le parti debbano ancora accordarsi, con cui le parti medesime si impegnino a proseguire nella contrattazione tenendo fermi i punti già concordati, e la cui violazione, indicata dalle Sezioni unite come contraria a buona fede, dovrebbe dare luogo a responsabilità contrattuale. In definitiva, secondo le Sezioni unite, i casi sono due: 1) se il primo accordo ha tutti gli elementi di un vero e proprio contratto preliminare, un secondo contratto preliminare il quale non apporti alcuna novità e sia quindi meramente “riproduttivo” risulterebbe nullo, ma ciò non dovrebbe provocare la nullità del primo preliminare, il quale avrebbe quindi l'effetto di vincolare le parti alla stipula del contratto definitivo; 2) se, invece, il primo accordo fosse un quid minus rispetto a un preliminare, ma, evidentemente, un quid pluris rispetto a una puntuazione, sarebbe comunque efficace e obbligherebbe le parti a contrattare senza disconoscere i punti già concordati, con responsabilità etichettata come “contrattuale” (10), deri- liminare di preliminare: la parola passa alle Sezioni Unite. (6) Cfr. autori citati da Salvadori e Mazzariol, opp. locc. ultt. citt. (7) Gabrielli, op. cit., 30 ss. Di forma atipica di preliminare parla Ravazzoni, Gradualità dei vincoli a carico dell'alienante e conclusione del contratto, in Riv. not., 1994, 42 ss. (8) Nel senso della validità, sulla base del ragionamento che l'interesse perseguito con la stipula di due preliminari successivi è meritevole perché le parti la hanno ritenuto utile, v. Roppo, Il contratto, Milano, 2011, 616; seguito da Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 2004, 2°, 275, e da Chianale, voce Contratto preliminare, in Digesto, disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 285. Per la validità, ma con argomenti maggiormente approfonditi, è anche Napoli, op. loc. cit. (9) La distinzione, sul piano teorico, è agevole: si tratta di preliminare se vi sono almeno gli elementi essenziali e se emerge la volontà delle parti di vincolarsi. Il primo requisito è di facile accertamento, il secondo è più difficile perché in presenza di discussione su elementi accessori occorre capire, attraverso l'interpretazione degli scritti e del comportamento delle parti, se il raggiungimento di un accordo su eventuali elementi accessori è stato ritenuto dalle parti essenziale per il sorgere del vincolo: in tema v. per tutti Natucci, Vicende preclusive, preparatorie condizionanti, in Trattato del contratto, diretto da Roppo, I, Formazione a cura di Granelli, Milano, 2006, 441 ss., nonché la dottrina richiamata da Salvadori, op. cit., 1005. (10) La sentenza, in altri passaggi, parla di risarcimento del “danno negativo”, tipico, invece, della responsabilità precontrattuale. Anche in dottrina si rinvengono posizioni in senso negativo, che conducono a privare di effetti l'intera operazione immobiliare (6). Altri, pur condividendo l'inutilità del doppio preliminare, escludono che ciò possa inficiare il primo preliminare: quest'ultimo deve essere considerato come un contratto preliminare vero e proprio, mentre la successiva scrittura privata eventualmente sottoscritta va qualificata come un contratto definitivo di compravendita (7), per la cui trascrizione sarà necessario un contratto “riproduttivo” in forma notarile o la sentenza del giudice. Discreta diffusione, infine, ha pure la tesi liberale della validità di questo modo di contrattazione nell'ambito della compravendita immobiliare (8). La motivazione della sentenza il Corriere giuridico 5/2015 627 Giurisprudenza Diritto civile vante dalla violazione di un'obbligazione la cui fonte andrebbe ricondotta alle variae causarum figurae, cioè alla terza ipotesi di cui all'art. 1173 c.c. Gli aspetti condivisibili e gli aspetti critici La sentenza è apprezzabile nella misura in cui dalla nullità del meccanismo del doppio preliminare non fa derivare la caducazione dell'operazione economica voluta dalle parti. Con ciò, evitando che la tesi della nullità del preliminare di preliminare o del secondo preliminare possa essere addotta a pretesto da chi, senza motivo legittimo, voglia sottrarsi all'obbligo liberamente assunto di dar corso a un'operazione di trasferimento immobiliare dietro corrispettivo. La sentenza non spiega le ragioni giuridiche dell'operatività del preliminare di preliminare, nel caso di nullità del secondo preliminare, ma l'argomento si può trarre dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, la quale ha suggerito di applicare l'art. 1419, comma 1 (11). La tesi accennata dall'ordinanza sembra essere la seguente: se è vero che il preliminare di preliminare contiene il vincolo a stipulare il secondo preliminare e, dopo di questo, il contratto definitivo, ne discende che l'eventuale nullità dell'impegno alla conclusione del secondo preliminare non si ripercuote sulla parte del negozio relativa all'obbligo di stipula del definitivo, non dovendosi, in linea di principio, ritenerlo essenziale per la conclusione del contratto. Sul piano dell'obiettivo concreto, quindi, la decisione delle Sezioni unite appare condivisibile, ma, sul piano della costruzione giuridica della motivazione, si possono formulare osservazioni critiche. In primis, l'affiancamento, accanto alle figure conosciute dalla prassi della lettera di intenti, della minuta e della puntuazione, di un ulteriore “negozio” carente dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. o, in alternativa, privo dell'accordo su elementi accessori ritenuti comunque essenziali dalle parti, non appare condivisibile. Finché non si raggiunge l'accordo sugli elementi essenziali o, se si raggiunge, finché non emerge la volontà di stringere il vincolo contrattuale, si rimane nell'ambito delle “trattative”, con la conseguenza che eventuali comportamenti scorretti integrano responsabilità precontrattuale e sono regolati dall'art. 1337 c.c. La stipula di una puntuazione, ad esempio, da cui (11) V. sopra. (12) La letteratura in tema è sterminata: per un approccio v. la classica monografia di Benatti, La responsabilità precontrattuale, 1963, rist. Napoli, 2012 e per riferimenti di partenza a 628 emerga il raggiunto accordo su alcune parti del futuro contratto, può rilevare sul piano risarcitorio ai sensi dell'art. 1337, nell'ipotesi in cui una delle parti faccia “saltare” la contrattazione per aver maliziosamente preteso di discutere nuovamente su uno degli elementi su cui l'accordo si era già trovato. Si tratta di responsabilità precontrattuale, il cui inquadramento nell'ambito della responsabilità contrattuale o extracontrattuale costituisce questione annosa (12). Vi potranno essere puntuazioni più rigide o più morbide, in cui, cioè, l'impegno a non ridiscutere gli elementi concordati sia più o meno intenso, ma non sembra esservi spazio per un “patto” di tipo ulteriore. Essendo nell'ambito della responsabilità precontrattuale, l'eventuale danno non potrà corrispondere a quello che si sarebbe potuto chiedere nel caso di inadempimento a contratto concluso. Pure discutibile è la collocazione delle obbligazioni discendenti da questo “patto” nell'alveo della terza fonte di cui all'art. 1173, in quanto la tesi della responsabilità precontrattuale come tertium genus rispetto alla fonte contrattuale o extracontrattuale appare decisamente minoritaria e non accolta in giurisprudenza (13). Infine, appare superfluo il ricorso alla buona fede per giustificare la sanzione della violazione di tale patto. Poiché la correttezza è già richiamata dall'art. 1337, sarebbe stato più corretto rilevare che la fissazione di alcuni aspetti del contratto può costituire una concretizzazione della clausola legale di buona fede. Ma d'altronde, l'invocazione della buona fede e degli istituti a essa collegati come l'abuso del diritto a fondamento della decisione è divenuta ormai una “moda” delle sentenze degli ultimi decenni. In secundis, per quanto riguarda specificamente il preliminare di preliminare, non appare condivisibile l'atteggiamento di rigidità causale verso questo modo di contrattare. L'atteggiamento, che era stato manifestato dalla giurisprudenza precedente in modo radicale, è stato discutibilmente avallato dalle Sezioni unite, seppure non in tutte le situazioni. Ma il rilievo che, sul piano rimediale, il passaggio dal secondo preliminare non abbia senso, non è sufficiente a far propendere per l'inutilità della stipula di due preliminari. dottrina e giurisprudenza successive v. le introduzioni di G. Perlingieri e di Festi. (13) V. Sacco, op. cit., 2°, 261, nota 3. il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile L'affermazione ricorrente secondo cui la stipula di due preliminari non avrebbe razionale giustificazione sul piano pratico-giuridico è alla base delle conclusioni in ordine alla nullità per mancanza di causa. Secondo la giurisprudenza di legittimità precedente, ciò conduceva alla nullità del primo preliminare e dell'intera operazione. Secondo le Sezioni unite, invece, ciò dovrebbe condurre alla nullità solo del secondo preliminare, senza intaccare l'efficacia dell'obbligo al trasferimento definitivo e del trasferimento stesso una volta avvenuto. In realtà è l'idea della irrazionalità della suddivisione in due preliminari a non convincere. Generalmente, le parti, con il primo preliminare, si limitano a stabilire gli elementi essenziali, tra cui l'immobile e il prezzo, con l'eventuale dazione di una caparra o di un acconto minimi. In questa fase, i contatti tra le parti vengono tenuti dal mediatore e le informazioni sulla situazione dell'immobile e sulla condizione delle parti sono minime o assenti. Nel secondo preliminare, invece, anche sulla base dei dati acquisiti in seguito, accade sovente che le parti inseriscano patti accessori, quali clausole relative all'eventuale accollo di un mutuo, ai tempi per la regolarizzazione di aspetti burocratici eccetera, e che l'acquirente versi un acconto maggiormente significativo. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, con l'integrale pagamento del prezzo, invece si ha generalmente con il contratto definitivo in forma notarile (14). In questo iter non vi è evidentemente nulla di illecito, per cui non è dato comprendere come si faccia a concludere per la nullità. E, infatti, le sentenze che decidono nel senso della nullità fanno ricorso alla strana categoria della inutilità, dicono che il secondo preliminare è una “superfetazione” (15). Che senso ha, si argomenta, obbligarsi a concludere un altro contratto con il quale ci si obbliga a concludere un contratto definitivo, quando è sufficiente concludere un solo, normale, prelimi- nare? Se vi sono esigenze particolari, come assumere informazioni, si aggiunge, è sufficiente inserire patti, condizioni o termini nel contratto preliminare. E poi, in caso di inadempimento al primo preliminare, non avrebbe utilità ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. che faccia le veci del secondo preliminare: bisognerebbe consentire di ottenere subito una sentenza che faccia luogo del contratto definitivo (16). Tuttavia, questo modo di procedere in materia immobiliare oltre a non essere illecito non è nemmeno inutile. La stessa “inutilità” del patto non sembra possa condurre alla nullità per mancanza o per illiceità di causa. L'assenza di causa si ha, ad esempio, quando manchi originariamente una delle due prestazioni in un contratto sinallagmatico. L'illiceità della causa deriva, poi, dalla violazione di norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume (art. 1343 c.c.). Nulla di ciò pare ricorrere nell'ipotesi del “patto” inutile. Effettivamente, può accadere nella pratica che le parti inseriscano nel contratto clausole superflue. Un caso può essere il ripetere due volte la stessa clausola in un unico contratto: è evidente che la seconda clausola è inutile. Tuttavia, l'ipotesi non risulta riconducibile alle cause legali di nullità del patto, sia essa illiceità o mera illegalità. Non essendovi sanzione espressa nell'ordinamento e non potendosi attribuire effetti a un'attività privata inutile, appare corretto considerare il “patto” come irrilevante per il diritto, senza ripercussioni sull'efficacia delle restanti pattuizioni. L'indirizzo che riconduce l'inutilità a un vizio causale si collega all'ampio orientamento, che vede fra i più autorevoli fondatori Emilio Betti, caratterizzato dall'utilizzo del concetto di causa e di meritevolezza di cui al capoverso dell'art. 1322 c.c. per attribuire al giudice un potere di controllo etico-sociale sulla privata contrattazione (17). Una tale posizione, certamente coerente con gli intenti di uno “Stato etico”, com'era l'Italia sotto il fascismo, non appare compatibile con una società maggiormente libera e caratterizzata dal riconoscimento del diritto (14) V. Ravazzoni, op. cit., 44, il quale spiega che nel successivo contratto preliminare si possono aggiungere aspetti accessori che non sono stati discussi al momento del primo preliminare e che le parti non stipulano il definitivo perché, di prassi, in Italia, il trasferimento dell'immobile si fa coincidere con l'integrale pagamento del prezzo. Se l'acquirente non ha tutto il danaro necessario ricorre usualmente a un mutuo bancario mentre avviene molto raramente che il venditore acconsenta a un pagamento dilazionato. (15) V. sopra. (16) In questo ambito, qualcuno ritiene che l'unica ipotesi in cui si possa giustificare due preliminari sia quella in cui le parti escludano il ricorso all'esecuzione in forma specifica nel primo preliminare (cfr. Salvadori, op. cit., 1002). In tale ambito si sostiene addirittura che nel preliminare di preliminare debba ritenersi implicita una clausola di esclusione del rimedio ex art. 2932. Altri, invece, ritengono che una rinuncia così grave debba essere espressa. (17) Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1955, 171 ss. Piena efficacia della suddivisione in tre fasi contrattuali dell'operazione di trasferimento immobiliare il Corriere giuridico 5/2015 629 Giurisprudenza Diritto civile individuale alla contrattazione (18), con il solo limite della liceità (19). L'assunzione di un potere di controllo così incisivo sull'attività privata da parte del giudice, inoltre, rischia di essere lesivo dei principi democratici, dal momento che, nel nostro Paese, il giudice non viene eletto, nemmeno in via delegata, ma reclutato attraverso concorso. Né si può sostenere che l'obbligo di seguire la Costituzione possa rappresentare una guida etica di livello tale da evitare personalismi da parte dei giudici: la gran parte dei principi costituzionali, infatti, è espressa in termini così generali da renderli compatibili con concezioni etiche fra loro molto distanti (20). Ciò precisato, si deve considerare che il preliminare di preliminare adottato dalla prassi ha una sua utilità, ma l'argomento per evidenziarla non è quello adottato dalla dottrina liberale, secondo cui, se le parti hanno fatto così, significa che lo hanno ritenuto utile. L'autonomia privata incontra limiti nell'ordinamento, sicché l'argomento “se le parti lo hanno fatto, vuol dire che andava bene” configura una tautologia. L'utilità, inoltre, non si evidenzia solo sul piano “fattuale”, ma anche su quello “giuridico”. Si può verificare il caso che le parti arricchiscano il secondo preliminare di elementi accessori o che, con esso, modifichino l'accordo precedente: ciò oltre a non essere, come detto, illecito, non è nemmeno inutile. Può anche avvenire, però, che le parti, dopo aver stipulato un primo preliminare sufficientemente completo, concludano un secondo preliminare identico al primo, e poi stipulino un definitivo, anch'esso uguale nella sostanza agli altri due, fatta salva l'aggiunta delle clausole “notarili”. Anche in questa ipotesi, che è quella maggiormente sospetta, non si verifica nulla di illecito. La prassi conosce da tempo la categoria dei contratti meramente riproduttivi e nessuno ne ha mai argomentato la nullità (21). Ma pure l'utilità non può essere messa in dubbio. La conclusione di un secondo preliminare riproduttivo non può essere considerata inservibile sul piano giuridico: a) la sua stipula, infatti, potrebbe aver sanato eventuali vizi del consenso, ad esempio, la conclusione del secondo preliminare sapendo di essere incorsi in errore nella conclusione del primo può costituire convalida (art. 1444, comma 2, c.c.); b) al di là della convalida, la ripetizione del consenso può comunque influire, rendendole più difficili, su eventuali impugnative: ad esempio, potrebbe essere più arduo provare di essere incorsi in errore dopo aver ribadito, a distanza di tempo, la propria volontà; c) la ripetizione del medesimo testo scritto del primo preliminare potrebbe influire sul piano interpretativo ex art. 1362 c.c., ad esempio “svalutando” eventuali comportamenti, contrari alla lettera dei patti, successivi al primo preliminare, ma anteriori al secondo; d) dalla stipula del secondo preliminare decorre un nuovo termine di prescrizione. In conclusione, questo modo di contrattare non risulta né illecito né inutile. Qualora, a seguito del trasferimento di un diritto reale su un bene immobile, realizzato attraverso la fattispecie tripartita “primo preliminare, secondo preliminare, definitivo”, una delle parti agisca o resista in giudizio per cercare di vanificare il trasferimento sostenendo la nullità o qualche altro vizio dei tasselli dell'operazione stessa a causa della mera tripartizione, la domanda o l'eccezione devono essere respinte non potendosi configurare né illiceità né inutilità. Ad analoga conclusione deve giungersi qualora il tentativo di svincolarsi venga fatto dopo il secondo preliminare e prima del definitivo. In tale secondo caso, al contraente fedele spetterà, se non esclusa dai contratti, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932. Specifica attenzione va riservata alla diversa controversia in cui il tentativo di una delle parti di svincolarsi avvenga successivamente al primo preliminare ma prima del secondo (e, ovviamente, prima del definitivo), perché in questo tipo di lite sembrerebbe assumere maggiore evidenza la tesi dell'inutilità. L'esempio, inoltre, va arricchito dall'ipotesi che nella specie non venga escluso il rimedio ex art. 2932 c.c., perché, ove invece fosse negato (22), si avrebbe, a seguito dell'inadempimento al (18) Per una riaffermazione della libertà economica privata v. le sintetiche ed esemplari pagine di Benatti, Sulle libertà private, già in AA.VV., Libertà: abitare e intraprendere, a cura CIDAS, 246 ss., opportunamente ristampate in Lambaradan, 2014, 38 ss. (19) V., anche per riferimenti di partenza, Guarneri, Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto, in Riv. dir. civ., 1994, I, 799 ss. (20) Si pensi al concetto di solidarietà (art. 2 Cost.), fatto proprio dal fascismo, dalla dottrina cristiana, dal sindacalismo, ecc. (21) Cfr. Sacco, op. cit., 2°, 359 ss. (22) Si discute se l'esclusione del rimedio ex art. 2932 c.c. debba essere espressa o comunque univoca oppure possa anche risultare per implicito. Nell'ambito di questa seconda tesi, v'è chi sostiene che un caso di esclusione implicita del rimedio sia per l'appunto l'ipotesi del preliminare di preliminare. Nell'ambito della filosofia interpretativa dominante negli ultimi decenni, proiettata sempre di più verso una tutela specifica dei diritti lesi, la possibilità di escludere il rimedio ex art. 2932 c.c., 630 il Corriere giuridico 5/2015 Giurisprudenza Diritto civile primo preliminare, un semplice risarcimento del danno per equivalente, senza che ciò sollevi dubbi. Venendo, invece, all'ipotesi in cui nel primo preliminare non sia esclusa la tutela in forma specifica, gli interpreti si chiedono che senso abbia, in caso di inadempimento, ottenere una sentenza che faccia luogo di un secondo preliminare identico al primo. Si tratta, in effetti, di un passaggio del tutto “inutile”, perché ciò che interessa in realtà al contraente non inadempiente è realizzare l'operazione ed è avere, quindi, una sentenza che faccia luogo degli effetti del contratto definitivo, non del secondo preliminare. In questa ipotesi, infatti, parte degli interpreti, per consentire di raggiungere lo scopo, è portata a qualificare il preliminare di preliminare come unico preliminare (23). A ben vedere, la circostanza che il giudice possa attuare l'effetto reale, a seguito dell'offerta del pagamento integrale, non è conseguenza della “inutilità” del secondo preliminare, ma deriva dal fatto che la stipula di un preliminare, sia esso preparatorio di un altro preliminare o del definitivo, è, nella sostanza, volta ad attuare un'operazione economica e che il rimedio giudiziale è giustamente strutturato per realizzarla, al di là dei formalismi. Nella ipotesi in esame, accade semplicemente che il contraente il quale non adempia al suo obbligo di stipula del secondo preliminare mostra di non voler o di non poter adempiere all'operazione di trasferimento immobiliare dietro corrispettivo nel suo complesso, cosicché la controparte lesa avrà la possibilità (oltre che di agire per la risoluzione) di ottenere una sentenza che realizzi tale trasferimento. Che poi l'attore possa avere l'accortezza di precisare nelle conclusioni l'eventuale necessità di sostituire ex art. 2932 anche il secondo preliminare oltre al definitivo e che il giudice possa inserire nella sentenza apposita menzione della realizzazione coattiva anche degli effetti del secondo preliminare si tratta di formalismi giuridici, che possono rilevare solo in un processo e in un diritto barocchi come quelli italiani. La tesi della nullità del doppio preliminare per “inutilità” non è quindi fondata. Ciò appare confermato dall'osservazione che, a voler guardare le cose sotto la medesima, limitata e formalistica prospettiva, critiche similari a quelle sollevate nei confronti del preliminare di preliminare potrebbero essere rivolte al preliminare “proprio”. Ha poco senso, si potrebbe dire, limitarsi a stipulare un contratto con effetti obbligatori, con cui ci si impegni a stipulare un contratto definitivo, quando poi, in caso di inadempimento, si può ottenere dal giudice, senza la collaborazione della controparte, una sentenza che produca gli effetti reali. Anche con riferimento al preliminare tipico, poi, si può fare un'affermazione identica a quella che i sostenitori della tesi restrittiva formulano a proposito del preliminare di preliminare: se vi è la necessità di assumere informazioni e di compiere atti in vista del trasferimento del bene e del pagamento integrale del prezzo, si potrebbero inserire nel contratto (definitivo) di compravendita immobiliare condizioni e patti formulati in modo tale da consentire di soddisfare la necessità. Certo la circostanza che l'effetto reale si verifichi solo con il contratto definitivo, rende significativa la scelta di far precedere il contratto di compravendita immobiliare da un preliminare, consentendo alla parte che intenda vanificare l'operazione a causa di vizi del bene o di inadempimento di trovarsi nella posizione di convenuto all'adempimento del preliminare anziché di attore per la risoluzione del definitivo (24), ma, tolta questa utilità, le altre ragioni per cui le parti fanno ricorso al meccanismo “preliminare - definitivo” ricorrono anche, seppure in forma per così dire diluita, nella tripartizione “preliminare di preliminare - preliminare -definitivo”. Quindi, che venga stipulato un normale preliminare o che venga concluso un preliminare di preliminare, è evidente che tra le parti è sorto un vincolo con forza di legge (art. 1372 c.c.) all'attuazione dell'operazione economica, cosicché, in caso di inadempimento di una delle parti all'obbligo di stipulare altri contratti, sia esso uno solo (il definitivo) o due (preliminare di preliminare più il definitivo), la legge dà al contraente leso lo strumento per realizzarla ugualmente, rendendo “inutile” la stipula del contratto successivo o dei contratti successivi. la cui liceità sarebbe da discutere se non fosse prevista dallo stesso art. 2932 considerato il poco favore da riconoscere a chi vuole cautelarsi per il proprio inadempimento, va trattata con prudenza. Appare quindi preferibile la tesi restrittiva, che propende per la necessità di esclusione univoca. (23) V. sopra. (24) G. Gabrielli, Il contratto preliminare, Milano, 1970, 152 ss. il Corriere giuridico 5/2015 Conclusione di sintesi In definitiva, osservandola sul piano del suo svolgimento in concreto a opera delle parti, la realizzazione di un'operazione di compravendita immobiliare attraverso le tre fasi, preliminare di preli- 631 Giurisprudenza Diritto civile minare, preliminare, definitivo può avere utilità per le parti e rilevanza sul piano giuridico. Guardandola, invece, sul piano del rimedio giudiziale ex art. 2932 c.c. essa non differisce dalla sequenza “preliminare, definitivo”, in quanto, in en- 632 trambe le ipotesi, al contraente leso spetta la possibilità di realizzare l'operazione con l'ausilio dell'Autorità giudiziaria, rendendo inutile la conclusione “del” o “dei” contratti successivi. il Corriere giuridico 5/2015