3. Diritto Penale – Sezione II Parte speciale I reati del codice penale - introduzione Come già anticipato in precedenza la maggior parte delle norme penali incriminatrici si trovano nel codice penale, in particolare nel libro II – “Dei delitti in particolare” e nel libro III “Delle contravvenzioni in particolare”. Nel libro I del codice penale invece, sono contenuti i principi generali sul reato, trattati nel capitolo precedente. Diverse figure di reato si trovano anche in altre leggi che vanno a regolare campi specifici del diritto pubblico; per citarne alcune: il decreto legislativo 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; il decreto legislativo 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”; nel D.P.R. 309/90 “Testo unico sugli stupefacenti”. In questo capitolo verranno affrontate alcune figure di reato previste dal codice penale con una sintetica trattazione, ogni articolo è richiamato, ma non riportato nella sua formulazione, non è indicata competenza e pena prevista, rimandando il lettore ad un approfondimento al codice penale stesso. 3.1 I delitti contro la Pubblica Amministrazione L’oggetto giuridico tutelato dai reati in esame è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione ed il relativo prestigio. Tale regolare e proficuo operare può esser turbato sia da persone che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricati di Pubblico Servizio, sia da privati cittadini. Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione Tutta la materia è stata oggetto di rivisitazione del legislatore, con legge 86/90 e legge 181/92, tutto ciò con il fine di: incrementare la risposta dello Stato a comportamenti illeciti posti in essere da pubblici funzionari; precisare i contorni dei reati al fine di evitare interpretazioni non corrette. In particolare sono state eliminate alcune figure di reato quali: il peculato per distrazione; interesse privato in atti d’ufficio; malversazione in danno di privati. Ne sono state aggiunte: malversazione a danno dello Stato; corruzione in atti giudiziari. In merito ai reati che possono commettere i privati contro la Pubblica Amministrazione, un particolare riguardo si deve ad una norma reintrodotta dall’art. 4 del D.lgs 288/44, a seguito della quale alcuni reati del privato contro la P.A. non si applicano quando il fatto previsto sia stato causato da atti arbitrari del Pubblico Ufficiale (non vi potrà essere resistenza a P.U. qualora il P.U. stia svolgendo un atto arbitrario non previsto dalla legge). 3.1.1 Definizione di Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) E’ Pubblico Ufficiale il soggetto che esplica una funzione legislativa (ad esempio i membri del Parlamento), giudiziaria (ad esempio i Magistrati), amministrativa. In particolare per quest’ultimo punto la norma puntualizza che è Pubblica Funzione Amministrativa quella caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà dello Stato per mezzo di poteri Autoritativi o Certificativi. Facendo quindi rientrare nella categoria dei Pubblici Ufficiali tutti coloro che esercitano queste funzioni quali l’operatore di Polizia, il Sindaco, il notaio, il consigliere comunale nell’esercizio delle sue funzioni, gli ausiliari della sosta ecc.. 3.1.2 Definizione di Incaricato di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) E’ Incaricato di Pubblico Servizio colui il quale svolga a qualunque titolo un Pubblico Servizio, senza avere delle Pubbliche funzioni (ad. esempio il conducente di autobus di linea ecc..). 3.1.3 Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione Art. 314 c.p. Peculato Punisce il P.U. o l’incaricato di P.S. che avendo disponibilità denaro o di altra cosa mobile altrui (di un soggetto pubblico o privato) se ne appropria. Ad esempio l’addetto alla cassa dell’ufficio economato del comune si impossessa del denaro dell’Amministrazione. La norma in questione prevede anche la figura del peculato d’uso, ossia quando il P.U. o l’incaricato di P.S. fa un uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo, viene restituita (ad esempio l’Assessore che usa l’auto dell’Amministrazione per fini privati). ART. 316 C.P. PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI Punisce il Pubblico Ufficiale che giovandosi di un errore altrui, riceve o detiene denaro o altra utilità. Ad esempio il P.U. che tiene per sé un importo maggiore rispetto a quello che realmente il cittadino doveva versare (il reato sussiste nel momento in cui l’errore è spontaneo da parte del cittadino). ART. 317 C.P. CONCUSSIONE E’ un reato commesso dal P.U. o dall’incaricato di P.S. che, abusando della sua qualità o poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere a sé o a terza persona denaro o altra utilità. La norma si può inquadrare come un’estorsione che può commettere solo il P.U. o l’incaricato di P.S.. Ad esempio un Operatore di Polizia che minaccia l’applicazione di una sanzione amministrativa qualora l’esercente di un’attività non gli corrisponda una certa somma di denaro. ART. 318 C.P. CORRUZIONE PER UN ATTO D’UFFICIO (CORRUZIONE IMPROPRIA) Punisce il P.U. che per compiere un atto del proprio ufficio percepisce una retribuzione non dovuta. Nei reati di corruzione viene punito tanto il P.U. (corrotto) tanto il privato che dà o promette il compenso (corruttore). La corruzione è “antecedente” se il P.U. riceve il compenso prima del compimento dell’atto, è “susseguente” se la riceve dopo (in questo caso risponde solo il Pubblico Ufficiale). ART. 319 C.P. PROPRIA) CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO (CORRUZIONE Punisce il P.U. che per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio riceve denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa. ART. 319 TER C.P. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI E’ la corruzione commessa da un P.U. che riceve compensi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si pensi ad un operatore di polizia che redige un rapporto d’incidente stradale in maniera tale da favorire taluno nel risarcimento del danno. E’ prevista un’aggravante specifica qualora taluno riporti un’ingiusta condanna alla reclusione. ART. 322 C.P. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE Punisce il privato nel caso di istigazione alla corruzione propria o impropria non accolta. Ad esempio il cittadino che per non vedersi applicare una sanzione offre un compenso in denaro all’operatore di Polizia, ma questi rifiuta. Altro il caso previsto dalla norma quando sia lo stesso P.U. che solleciti (non costringa altrimenti è concussione) una promessa o una dazione di denaro o altra utilità. ART. 316 BIS C.P. MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO La norma punisce chiunque (non è un reato proprio) estraneo alla p.a. avendo ottenuto un finanziamento pubblico per la realizzazione di opere o svolgimento di attività di pubblico interesse, non lo destini per le predette finalità. ART. 323 C.P. ABUSO D’UFFICIO Punisce il P.U. o l’incaricato di P.S. che, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione di leggi, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, arreca a sé o ad altri un ingiusto vantaggio. Si ha un’aggravante specifica se il danno ha carattere di gravità. ART. 326 C.P. RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI SEGRETI D’UFFICIO Punisce il P.U. o l’incaricato di P.S. che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, rivela o agevola la conoscenza, di notizie che devono rimanere segrete. Un aggravante specifica è prevista nel caso del P.U. o dell’incaricato di P.S. che, per procurare a sé o ad altri “un indebito profitto patrimoniale” si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete. ART. 328 C.P. RIFIUTO IN ATTI D’UFFICIO Questa norma si divide in due parti: punisce il P.U. o l’incaricato di P.S. che, “indebitamente rifiuta”, un atto del suo ufficio riguardante le materie di: GIUSTIZIA, SICUREZZA PUBBLICA, ORDINE PUBBLICO, IGIENE o SANITA’, che deve essere compiuto senza ritardo. Il non compimento deve essere legato ad un indebito rifiuto (volontà soggettiva) e non all’impossibilità oggettiva di adempierlo (ad esempio mancanza di mezzi); il ritardo si concreta invece, quando l’atto venga adottato oltre un termine tale, da non produrre gli effetti cui è destinato; Punisce il P.U. o l’incaricato di P.S. che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. La richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta stessa. 3.1.4 Delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione ART. 336 C.P. VIOLENZA O MINACCIA AD UN PUBBLICO UFFICIALE Punisce chiunque usa violenza o minaccia per costringere il P.U. o l’incaricato di P.S. a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio. Ad esempio un automobilista che minaccia l’operatore di Polizia per evitare una sanzione prevista dal codice della strada. Minaccia si intende prospettare un male ingiusto; violenza è impiegare la forza fisica quale mezzo di coazione nei confronti del soggetto passivo. Il secondo comma invece, prevede l’ipotesi attenuata, riguarda l’uso della violenza o della minaccia per far compiere un atto del proprio ufficio e indurre il P.U. in Stato di soggezione; ad esempio Tizio che minaccia l’operatore di Polizia dicendogli “Se lei non fa il verbale a Caio io la denuncio”. ART. 337 C.P. RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE Punisce chiunque usa violenza o minaccia al P.U. o all’incaricato di P.S., mentre compie un atto del suo ufficio o servizio, o a coloro che richiesti, gli prestano assistenza. Si pensi all’automobilista che per evitare una sanzione strappa di mano il blocchetto dei verbali all’operatore di Polizia, mentre sta compilando l’atto. Tale fattispecie è estesa anche a coloro i quali stanno prestando assistenza ai P.U. nello svolgimento di un servizio da loro richiesto; gli operai del carro attrezzi che stanno rimovendo un’auto perché da sequestrare. La differenza sostanziale tra il delitto di violenza e minaccia a P.U. e quello di resistenza, consta nel fatto che la prima ipotesi delittuosa precede, mentre la seconda accompagna il compimento dell’atto del P.U.. ART. 346 C.P. MILLANTATO CREDITO Punisce chiunque vantando la conoscenza o la protezione di un P.U. o di un impiegato che presti pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della sua mediazione. ART. 347 C.P. USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE Punisce chiunque arbitrariamente eserciti una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiegato. Ovvero, il P.U. o impiegato che avendo ricevuto un provvedimento di cessazione di tali qualità, continui ad esercitarle. 3.1.5 Delitti contro l’amministrazione della Giustizia ART. 361 C.P. OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE Punisce il P.U. che omette o ritarda di denunciare un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. Un aggravante specifica è prevista nel caso in cui a ritardare o ad omettere sia un Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria (figure di cui si parlerà nel capitolo successivo). L’art. 362 c.p. è la medesima figura di reato riguardante gli incaricati di P.S. (con una pena minore). ART. 364 C.P. OMESSA DENUNCIA DA PARTE DEL PRIVATO CITTADINO Punisce il privato cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità. In generale il privato cittadino non è obbligato a nessuna denuncia anche se ha conoscenza di fatti costituenti reato, le eccezioni riguardano il caso sopra indicato e alcune altre stabilite dal codice penale e da leggi che contengono norme penali: l’art. 3 del D.L. n. 8 del 15.01.1991 punisce il privato cittadino che a conoscenza di atti o fatti inerenti un delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione non ne fa denuncia all’Autorità; l’art. 20 legge n. 110 del 18.04.1975 punisce chi abbia rinvenuto un’arma o viene a conoscenza della presenza di un deposito di esplodenti e non consegna o comunica all’Autorità; art. 697 c.p. secondo comma, punisce chiunque avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle Autorità; art. 709 c.p. punisce chiunque avendo ricevuto denaro o altre cose provenienti da delitto senza conoscerne la provenienza, omette dopo averla conosciuta, di darne immediate avviso all’Autorità; art. 694 c.p. punisce chi, avendo ricevuto per buone, monete in seguito appurate essere contraffatte, omette di consegnarle all’Autorità entro il termine di tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto le falsità o l’alterazione. ART. 367 C.P. SIMULAZIONE DI REATO Punisce chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima, diretta all’Autorità Giudiziaria, afferma falsamente essere avvenuto un reato. Ad esempio Tizio che denuncia il furto di pezzi dell’autovettura per ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione. ART. 368 C.P. CALUNNIA Punisce chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima, diretta all’Autorità Giudiziaria, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente. 3.2 Delitti contro la fede pubblica L’oggetto giuridico tutelato dalle norme in esame è individuato nella fede pubblica: definita come “La fiducia che la collettività ripone negli oggetti, segni o forme esteriori ai quali l’ordinamento giuridico riconosce valore probatorio”. “Falso” è tutto ciò che è contrario al vero, ma che si presenta in maniera tale da sembrare vero. Si ha CONTRAFFAZIONE: quando qualcosa è riprodotta in maniera tale da sembrare vera. Si ha ALTERAZIONE: quando qualcosa è modificata in maniera tale da sembrarne un’altra. La famiglia dei delitti contro la fede pubblica è contenuta nel Titolo VII del libro II del codice penale e si divide in quattro capi. 3.2.1 Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo ART. 453 C.P. FALSIFICAZIONE DI MONETE Punisce chi, contraffà, altera, introduce e mette in circolazione monete contraffatte o alterate. ART. 457 C.P. SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE Punisce chi, avendo ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate, accortosi della non validità del denaro, la rimette in circolazione ingannando altra persona. 3.2.3 Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento L’oggetto giuridico della tutela penale è l’interesse di garantire la pubblica fede relativa ai mezzi simbolici. Questi possono essere marchi, timbri, sigilli ecc. ART. 468 C.P. CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI E STRUMENTI CONTRAFFATTI Punisce chi contraffà un sigillo di un ente pubblico (ad esempio riproduce un timbro della Motorizzazione), ovvero, chi utilizza un sigillo contraffatto. ART. 469 C.P. CONTRAFFAZIONE DELLE IMPRONTE DI UNA PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE Questo delitto punisce invece chi contraffà l’impronta (ad esempio ridisegna un timbro su di un atto, senza possedere un timbro contraffatto), ovvero, usa la cosa che reca l’impronta contraffatta. ART. 473 C.P. CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL’INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI La norma punisce chi contraffà o altera marchi, segni tutelati (si occupa quindi di chi materialmente realizza il falso marchio ad es. una griffe di un capo di abbigliamento), ovvero, fa uso di tali marchi. ART. 474 C.P. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI. Questa norma punisce invece chi, pur non essendo concorso nella falsità, introduce nello Stato o detiene per vendere merce riportante marchi contraffatti o alterati. Si pensi al fenomeno dei venditori abusivi di capi di abbigliamento o pelletteria riportanti marchio contraffatto. 3.2.4 Falsità in atti L’oggetto giuridico è quello di tutelare la FEDE PUBBLICA DOCUMENTALE. Per documento si intende: “Ogni scrittura, dovuta da un autore idoneo (previsto dalla legge), atta a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante”. Sono ATTI PUBBLICI: tutti quegli atti formati da Pubblici Ufficiali o da incaricati di pubblico servizio; tutti quegli atti interni alla Pubblica Amministrazione, quando hanno attitudine ad assumere carattere probatorio; gli scritti provenienti da privati, che contengono dichiarazioni di volontà, ricevuti nelle formalità richieste da un Pubblico Ufficiale. Le scritture PRIVATE hanno carattere residuale, sono quelle che non hanno le caratteristiche di ATTO PUBBLICO Si ha FALSO MATERIALE quando un documento riporta qualcosa di modificato (ad esempio il P.U. che modifica il numero di una targa in un verbale al codice della strada) Si ha FALSO IDEOLOGICO quando un documento riporta qualcosa di inesistente (ad esempio un P.U. che attesta su di un atto pubblico un fatto mai accaduto ). ART. 476 C.P. FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI Punisce il P.U. che nell’esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte un atto falso o ne altera uno vero. Un’aggravante specifica è prevista qualora l’atto rientri tra quelli di fede privilegiata. Gode di fede privilegiata l’atto che ha una speciale potestà documentatrice (art. 2699 e 2700 codice civile), redatto da Pubblici Ufficiali che attesti fatti avvenuti in sua presenza. ART. 477 C.P. FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O Punisce il P.U. che, nell’esercizio delle sue funzioni contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative (ad esempio una patente). ART. 479 C.P. FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI Punisce il P.U. il quale attesti falsamente che un fatto è Stato da lui compiuto o che sia avvenuto in sua presenza o attesta falsamente di aver ricevuto dichiarazioni. Il falso ideologico del P.U. riguarda appunto l’attestazione di cose inesistenti. ART. 480 C.P. FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O Punisce il P.U. che nell’esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative. Si pensi al medico che rilascia un certificato di malattia ad una persona completamente sana. I reati previsti all’art. 482 e 483 c.p. riguardano le stesse fattispecie rispettivamente dei delitti previsti agli art. 477 e 479 c.p., ma sono relativi falsità commesse da privati. ART. 489 USO DI ATTO FALSO Punisce chiunque, senza essere concorso nella falsità, utilizza un atto falso. 3.2.5 Falsità personale L’elemento comune di tali reati è la lesione della fede pubblica, attraverso l’alterazione di un contrassegno personale. I contrassegni personali sono i simboli inerenti l’identificazione di un soggetto. Tali contrassegni possono distinguersi in: contrassegni d’identità: nome, cognome, data di nascita ecc.; contrassegni di qualità: che identificano la posizione del soggetto nella società quali il titolo professionale, accademico ecc.. ART. 494 C.P. SOSTITUZIONE DI PERSONA Punisce chi, induce taluno in errore, sostituendosi all’altrui persona, attribuendo a sé un falso nome, Stato o qualità (ad esempio il caso di una persona che si sostituisca al candidato in un concorso pubblico). ART. 495 C.P. FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI PROPRIE Punisce chiunque dichiara o attesta falsamente al P.U., l’identità o lo stato o altre qualità della propria o altrui persona. Ad esempio nel caso di interrogatorio del Giudice e il soggetto faccia false dichiarazioni sul suo stato o sull’identità. Con la modifica introdotta dalla legge 48/2008 non differisce dal precetto del reato di cui all’art. 496 c.p.. Sempre con stessa legge è stato introdotta una nuova figura di reato, quella di cui all’art. 495 ter, che punisce chiunque al fine di impedire la propria e altrui identificazione, altera parti del proprio o altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali. Vi è un aggravante specifica se il fatto è commesso dall’esercente una professione sanitaria. Si pensi all’abrasione delle creste papillari per chi non vuole sottoporsi a rilievi dattiloscopici, o al chirurgo plastico che dolosamente altera parti del corpo ad un soggetto, affinchè questo non venga identificato. ART. 496 C.P. ALTRI FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI PROPRIE O DI Punisce chiunque interrogato da un P.U. sulla propria identità, sullo stato, o su altre qualità proprie o altrui faccia mendaci dichiarazioni. Tutela l’interesse dello Stato attraverso i P.U. nel poter identificare senza intralcio qualsiasi cittadino. ART. 497 BIS C.P. POSSESSO E FABBRICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE FALSI Delitto introdotto dalla Legge n. 155 del 31.07.2005 che ha convertito il decreto legge n. 144 del 27.7.2005, cosiddetto “Decreto Antiterrorismo”, punisce chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio. Un aggravante specifica è prevista nel caso di chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale. ART. 498 C.P. USURPAZIONE DI TITOLI O DI ONORI. Punisce chi porta in pubblico la divisa o segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, la norma è stata depenalizzata con d.lgs 507/99. L’uso indebito di uniformi militari è punito dall’art. 221 e 164 del codice penale militare in tempo di pace e concorre con la norma in esame. 3.2.6 Delitti contro l’industria ed il commercio Questo capo appartiene alla famiglia dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e nel commercio collocati del titolo VIII. In particolare quelli di seguito elencati riguardano la tutela del commercio quale esercizio abituale dell’attività di compravendita di beni e la loro rivendita a scopo di guadagno. La maggior parte delle norme sono contenute in leggi di settore che tutelano il consumatore sono di carattere amministrativo. Alcune altre si trovano nel codice penale in questo titolo. ART 515 C.P. FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO La norma punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale consegna all’acquirente qualcosa di diverso rispetto a quello che si egli si aspetta. La frode può essere: “qualitativa”, quando il commerciante consegna qualcosa di diverso a quello rappresentato. Ad esempio un gioielliere che vende per oro un metallo che gli assomiglia; “quantitativa”, quando il commerciante consegna una quantità differente rispetto a quella pattuita. Ad esempio un benzinaio, che manomessi gli strumenti della pompa di benzina, eroghi meno carburante rispetto a quello pagato dall’automobilista. ART. 516 C.P. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE Punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che non lo sono. ART. 517 C.P. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine della provenienza o della qualità. Si differenzia dal reato di cui all’art 474 c.p., in quanto in questa norma si parla di nomi, marchi o segni mendaci che si assomigliano, ma non sono, quelli del cosiddetto marchio “noto”, in maniera tale da ingannare l’acquirente. 3.3 Delitti contro la persona Nel titolo XII del codice penale sono comprese alcune figure di reato a tutela dei beni essenziali di ciascun individuo. 3.3.1 Delitti contro la vita e la libertà individuale ART. 582 C.P. LESIONE PERSONALE Trattasi delle lesioni cagionate con dolo. Viene punito chi, volontariamente cagiona ad una persona lesioni dalle quali derivi una malattia del corpo e della mente. In base all’ultimo comma del presente articolo e al 583 c.p., vengono distinti diversi gradi di lesioni così suddivisi: lesioni lievissime: quando la prognosi è fino a venti giorni; lesioni lievi: quando la prognosi è superiore ai venti giorni, ma inferiore ai quaranta; lesioni gravi: o se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; o se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. Lesioni gravissime se dal fatto deriva: o una malattia certamente o probabilmente insanabile; o la perdita di un senso; o la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, o la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, o una permanente e grave difficoltà della favella; o la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Per quanto riguarda questo reato è necessario anticipare un argomento che verrà trattato nel capitolo successivo al riguardo della procedibilità e della competenza. Le lesioni personali lievissime sono una particolare fattispecie, tra le altre, cui il legislatore ha lasciato la possibilità alla parte offesa di decidere se iniziare l’azione penale nei confronti del reo. Questa figura di reato infatti, è procedibile a querela di parte. La competenza a giudicare su questa fattispecie è del Giudice di Pace. Per gli altri tipi di lesione (lieve, grave e gravissima), la procedibilità è d’Ufficio, vale a dire che l’azione penale inizia indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo e la competenza è del Tribunale in composizione monocratica. ART. 590 C.P. LESIONI PERSONALI COLPOSE Punisce chi, cagiona colposamente lesioni ad un’altra persona. Quando l’evento seppur preveduto non è voluto (contro l’intenzione). Classico il caso del ferito a seguito di incidente stradale. Questo reato è sempre procedibile a querela della persona offesa ad eccezione del caso in cui il reo abbia cagionato lesioni gravi o gravissime in violazione a norme per la prevenzione degli infortuni o relative all’igiene del lavoro. La competenza è sempre del Giudice di Pace ad eccezione dei casi: commessi per colpa professionale; commessi in violazione a norme antinfortunistiche; che abbiano determinato una malattia professionale, da cui (per tutti e tre i casi) ne derivi una malattia di durata superiore a venti giorni. ART. 589 C.P. OMICIDIO COLPOSO Punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. Per il concetto di colpa si rimanda alla Sezione I parte generale. Ad esempio l’automobilista che investe il pedone e ne cagiona la morte, il datore di lavoro che non rispettando le norme antinfortunistiche causa la morte del proprio dipendente. ART. 588 C.P. RISSA La figura delittuosa in esame punisce chi partecipa ad una rissa, intesa come violenta mischia con vie di fatto. In questo caso tutti i partecipanti sono soggetti attivi e ognuno risponderà del reato, trattasi appunto di un reato plurisoggettivo. La prevalente giurisprudenza e la migliore dottrina stabilisce che, perché ci sia il delitto di rissa, è necessaria la presenza di almeno tre persone. I corissanti non possono invocare la legittima difesa in quanto nella partecipazione alla rissa l’animo comune è quello di offendere. Questo reato assorbe il reato di percosse, ma nel caso taluno riporti malattie del corpo e della mente concorre con quello di lesioni volontarie e, nell’eventualità un soggetto perisca la vita, con il delitto di omicidio. ART. 593 C.P. OMISSIONE DI SOCCORSO Da non confondere con la fattispecie prevista al comma 7 dell’art. 189 del Codice della Strada che rappresenta una norma speciale inerente l’incidente stradale. La presente figura di reato invece punisce chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa. Allo stesso modo chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. 3.3.2 Delitti contro l’onore Le figure di reato in esame tutelano l’onore e il decoro delle persone. L’onore è il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona. Per decoro si intende l’insieme delle doti fisiche, intellettuali e professionali della persona. ART. 594 C.P. INGIURIA Punisce chiunque offenda l’onore ed il decoro di una persona presente. Il momento consumativo si realizza quando il soggetto passivo percepisce l’offesa. La condotta ingiuriosa può manifestarsi attraverso parole, gesti, scritti o comportamenti che ledono la dignità del destinatario. Questo reato può concorrere con la contravvenzione di cui all’art. 726 c.p. “turpiloquio”. ART. 595 C.P. DIFFAMAZIONE Questo reato si rivolge a chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione di una persona non presente. Infatti la presenza dell’offeso costituisce l’elemento distintivo tra l’ingiuria (presente) e la diffamazione (non presente). 3.3.3 Delitti contro la libertà morale ART. 612 C.P. MINACCIA Punisce chiunque minacci ad altri un ingiusto danno Minaccia: consiste nella prospettazione di un male futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante. Ingiusto danno: si identifica con qualunque lesione di un interesse giuridicamente rilevante, che sia contraria alla legge o perché obiettivamente illecita. Un aggravante specifica è prevista nel caso la minaccia sia commessa con armi o da più persone. 3.3.4 Delitti contro la inviolabilità del domicilio ART. 614 C.P. VIOLAZIONE DI DOMICILIO Punisce chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno. L’oggetto giuridico tutelato è la libertà domestica, cioè la libertà di estrinsecare la propria personalità all’interno del proprio domicilio senza intrusioni o interferenze arbitrarie. ART. 615 C.P. VIOLAZIONE DI DOMICILIO COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE. Punisce il P.U. che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi. E’ un reato proprio che può commettere il P.U. violando la fiducia che la collettività ripone nelle sue funzioni. 3.4 Delitti contro il patrimonio L’oggetto giuridico tutelato sono i beni o gli interessi che, nel loro insieme, costituiscono il patrimonio dell’individuo. Esso è diviso in due capi: delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone; delitti contro il patrimonio mediante frode. Nel primo gruppo di delitti c’è un’aggressione unilaterale dei beni oggetto del patrimonio, nel secondo invece, c’è una cooperazione artificiosa e inconsapevole della vittima. 3.4.1 Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ART. 624 C.P. FURTO Punisce chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Cosa mobile: tutto ciò che può formare oggetto di un diritto patrimoniale e quindi oggetto di sottrazione. Impossessamento: avviene quando l’agente realizza la situazione di possesso. Sottrazione: quando la cosa di cui l’agente si è impossessato esce dalla sfera di sorveglianza di chi ne sta subendo il furto. Detenere: quando chi ha il diritto patrimoniale della cosa o un suo detentore (es. custode, incaricato ecc.) ha il pieno controllo e ne può disporre quando vuole. ART. 624 BIS C.P. FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO. Punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, ovvero chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. Questa norma è stata introdotta con legge n. 128 del 26-3-2001 cosiddetto “Pacchetto sicurezza”. Si occupa di quei reati di tragica attualità quali il furto in abitazione e lo scippo. Tali figure in precedenza erano delle aggravanti del reato base di cui all’art. 624 c.p.. ART. 625 C.P. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Il reato base di furto cui all’art. 624 c.p., prevede numerose circostanze aggravanti specifiche, indicate nel presente articolo, in presenza delle quali la pena aumenta, ciò avviene se: il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso (altrimenti trattasi di rapina art. 628 c.p.); il fatto è commesso con destrezza; il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di Pubblico Ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio; il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (ad esempio auto parcheggiata in strada), o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. ART. 625BIS C.P. CIRCOSTANZE ATTENUANTI. L’articolo in esame prevede delle circostanze attenuanti specifiche, qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare. ART. 628 C.P. RAPINA Punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. L’azione criminosa è identica a quella del furto, si aggiunge la violenza sulla persona o la minaccia. Una distinzione: rapina propria: quando la violenza o minaccia è fatta per impossessarsi della cosa; rapina impropria: quando la violenza o minaccia è fatta per assicurarsi il possesso della cosa sottratta. Ad esempio il ladro scoperto si dà alla fuga con la refurtiva, si avvicina ad un conducente di veicolo e lo minaccia di morte per farsi consegnare l’auto per far perdere le proprie tracce. Ebbene, risponderà di rapina impropria per i beni sottratti che si voleva assicurare e di rapina propria per l’auto sottratta al malcapitato conducente. ART. 629 C.P. ESTORSIONE Punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Diverso dalla rapina in quanto la vittima, non è privata del tutto della scelta da tenere. E’ una sorta di aggravante del reato di minaccia, in quanto si concreta nella parte successiva dell’ingiusto profitto o dell’altrui danno. ART. 635 C.P. DANNEGGIAMENTO Questa norma punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Un aggravante specifica è prevista nel caso di danneggiamento: con violenza o minaccia alla persona; sulle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (ad esempio auto parcheggiata in strada), o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza. 3.4.2 Dei delitti contro il patrimonio mediante frode ART. 640 C.P. TRUFFA Punisce chiunque con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Artificio: consiste nel fare apparire vera una situazione che non lo è. Raggiro: agisce sulla psiche, l’agente riesce a creare un falso convincimento alla vittima. La truffa si consuma solo quando la vittima è tratta in inganno. ART. 646 C.P. APPROPRIAZIONE INDEBITA Punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il soggetto attivo può essere qualsiasi persona che si trovi nel possesso di denaro o di altra cosa mobile altrui. Questo reato si distingue da quello di furto per la diversa posizione dell’oggetto materiale; nel furto non c’è e si tende ad acquisirlo; nell’appropriazione indebita il possesso c’è già ed il detentore si comporta come se fosse l’effettivo proprietario. ART. 648 C.P. RICETTAZIONE Punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. La ricettazione è definita come un reato accessorio perché prevede sempre l’esistenza a priori di un reato principale. Se tizio riceve da Caio un auto rubata, in quel momento Tizio sta ricettando, cioè sta commettendo il reato di ricettazione perché riceve un bene da Caio già oggetto di un precedente reato (furto). 3.5 Le contravvenzioni Le contravvenzioni sono figure di reato minori, come per i delitti, alcune di esse sono contenute anche in leggi di settore. Nel codice penale sono contenute nel libro III. Questo si divide in tre titoli: delle contravvenzioni di polizia; delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A. delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza. Ad oggi non è chiaro cosa spinga il legislatore nella scrittura di una legge che abbia norme penali a ritenere un fatto un “delitto” piuttosto che una “contravvenzione”. Sulla base di un analisi di fatto si può dire che il criterio di scelta può essere: l’orientamento politico culturale su determinati fatti; il fatto che la norma tuteli o meno un diritto naturale. Per le contravvenzioni si deve sottolineare: non è mai configurabile il tentativo (l’art. 56 c.p. lo prevede solo per i delitti); sono sempre procedibili d’Ufficio ( la parte offesa non ha possibilità di decidere se iniziare o meno l’azione penale); in merito all’elemento psicologico è sufficiente la colpa; non è possibile operare nessun atto limitativo della libertà personale (arresto o fermo d’indiziato di delitto). - Alcune contravvenzioni del codice penale ART. 650 C.P. INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ Punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene o d’igiene. E’ una tipica norma penale in bianco destinata punire l’inosservanza di provvedimento legalmente dato dall’Autorità che sia contingibile ed urgente. Ad esempio, per pericolo di crollo di un balcone che da sulla strada, il Sindaco emette un’ordinanza contingibile ed urgente al proprietario di mettere in sicurezza il manufatto. L’inosservanza sarà punita ai sensi dell’art. 650 c.p.. ART. 651 C.P. RIFIUTO D’INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE. Punisce chiunque, richiesto da un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali. Questa norma tutela il compito del P.U. di poter compiutamente identificare un soggetto, la minaccia della punizione è diretta a chiunque affinché non ostacoli, con il rifiuto, tali operazioni. ART. 652 C.P. RIFIUTO DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA IN OCCASIONE DI UN TUMULTO E’ punito chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un Pubblico Ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio. Pone in capo al cittadino l’obbligo di collaborare in presenza di particolari situazioni di pericolo. ART. 659 C.P. DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE Punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. ART. 660 C.P. MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE. Punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. La norma mira a tutelare l’ordine pubblico mediante la repressione di fatti che, colpiscono la sfera individuale e possono generare situazioni di disordine. Si pensi alla situazione del fidanzato respinto che telefona insistentemente alla donna per tentare di ricucire il rapporto, quando comincia il disturbo, si integra il reato. ART. 672 C.P. OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI. E’ punito chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta. Trattasi di norma depenalizzata. E’ il caso dell’animale lasciato incustodito che azzanna un ignaro passante. Se dal fatto ne derivano lesioni personali, il conduttore del cane sarà imputabile del reato di cui all’art. 590 c.p. “lesioni personali colpose”. ART. 688 C.P. UBRIACHEZZA Punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza – norma depenalizzata - . ART. 689 C.P. SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORI O A INFERMI DI MENTE La norma in esame punisce l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità. Trattasi di un reato proprio. Un aggravante specifica è prevista se dal fatto deriva l’ubriachezza della persona tutelata, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio (sanzione accessoria). ART. 691 C.P. SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE A PERSONA IN STATO DI MANIFESTA UBRIACHEZZA La prima parte della norma punisce chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza. Mentre la seconda parte specifica qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio. ART. 699 C.P. PORTO ABUSIVO DI ARMI Punisce chiunque, senza la licenza, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa. Un aggravante specifica è prevista nel caso di porto abusivo di arma in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato. ART. 712 C.P. ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA Punisce chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato. E’ una sorta di ricettazione colposa, data dal fatto che l’illecita provenienza delle cose è pur sempre prevedibile dalle circostanze oggettive in cui vengono ricevute. Ad esempio se fuori da una stazione ferroviaria Tizio si avvicina a Caio per offrirgli un orologio d’oro ad un prezzo al di sotto di quello di mercato, appare prevedibile seppur non provabile al momento, la provenienza illecita del bene.