REGOLAMENTO ECM
SCOPO
Definire il regolamento per gestire le procedure, risorse e attività relative di formazione ECM della
Congressi Medici Oculisti S.r.l. in breve CMO nel rispetto del Regolamento applicativo dei criteri
oggettivi di cui all’Accordo Stato- Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato
dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutte le attività di formazione ECM.
RESPONSABILITÀ
RF cura che il presente regolamento sia portato a conoscenza diffuso tra le risorse che operano
per la formazione all’interno della società.
ATTIVITÀ
Attività di formazione
1.art
La CMO intende svolgere, conformemente al proprio statuto, l’attività di Formazione continua in
medicina organizzando e patrocinando convegni, conferenze, dibattiti, corsi e seminari riguardanti
le problematiche scientifiche di interesse medico sanitario, sia teoriche che pratiche.
La CMO si impegna a svolgere tale attività di formazione continua in sanità nel rispetto del “
Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato- Regioni del 5 novembre 2009
e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13
gennaio 2010” ed eventuali sue modifiche e integrazioni.
2.art.
La CMO provvederà a sottoporre la richiesta di accreditamento di ogni evento, all’Ente preposto,
così come indicati dal Regolamento di cui all’accordo Stato – Regioni del 5 novembre 2009 di cui
all’art. precedente.
3. art.
L’attività di formazione si rivolge agli operatori sanitari in campo oftalmologico ma non solo, e
dunque ai seguenti soggetti, la cui elencazione non è tassativa, medici oculisti, ortottisti,
specializzandi in oftalmologia e assistenti di ortottica, medici , assistenti di sala operatoria, biologi,
etc.
Garanzie fornite agli operatori sanitari
4.art
La CMO garantisce la partecipazione effettiva degli operatori sanitari all’attività ECM tramite
controlli che si esplicano con diverse modalità: firma di frequenza del partecipante all’evento,
verifiche elettroniche di ingresso/ uscita dalla sede di formazione, scheda di valutazione firmata.
5. art.
La CMO assicura la valutazione della qualità dell’ evento percepita da parte dei partecipanti.
Questo parametro viene rilevato mediante la scheda “ Giudizio di gradimento” anonima, che
includa, tra l’altro, domande su:
-
La rilevanza del programma scientifico rispetto ai fabbisogni formativi e al ruolo
professionale;
la qualità formativa del programma e dei singoli docenti;
l’efficacia della formazione ricevuta;
la qualità dell’organizzazione e tempi di svolgimento;
la eventuale percezione da parte dei partecipanti di interessi commerciali nell’evento o nel
programma.
La scheda di Giudizio di gradimento viene consegnata a tutti i partecipanti all’evento. La CMO
raccoglie a fine evento tutte le predette schede le quali vengono elaborate in sede di riesame della
direzione al fine di migliorare la qualità del singolo evento.
6. art.
Al fine di valutare la qualità di ciascun programma, per ogni evento è nominato il Responsabile
Scientifico il quale dovrà predisporre una Relazione finale sull’evento.
7.
La CMO si è dotata di un Responsabile dei valutatori, il quale seleziona i vari valutatori tra gli
esperti del settore medico scientifico in questione, sulla base delle loro competenze e ne cura la
loro formazione per quanto riguarda il procedimento di valutazione.
I valutatori partecipano in modo riservato agli eventi al fine di fornire una valutazione, la più
oggettiva possibile, sulla qualità del programma scientifico offerto.
Conflitti di interessi , pubblicità e rapporti con sponsor
8. art
La CMO garantisce che nel proprio organo direttivo non ci sono componenti che producono,
distribuiscono, commercializzano prodotti farmaceutici, omeopatici, fisioterapici e dietetici,
dispositivi e strumenti medici. La CMO garantisce altresì che i componenti dell’organo direttivo e i
responsabili societari (scientifico, amministrativo, informatico), non hanno interessi personali o
incarichi in aziende con interessi commerciali nel settore della Sanità.
Nello svolgimento dell’attività di formazione la CMO garantisce che non ci siano situazioni di
conflitto di interesse delle risorse coinvolte nella formazione di ciascun evento, mediante la
sottoscrizione di autocertificazione che viene conservata negli archivi della CMO per un anno.
9. art
La CMO procederà ad accreditare eventi e programmi ECM solo qualora valuti l’attività formativa
offerta libera da interessi commerciali diretti o indiretti, e basata esclusivamente su contenuti
scientifici e comunque nel rispetto del regolamento citato nell’art.1 del presente regolamento.
10. art.
La CMO vieta ogni forma di pubblicità e, comunque attività promozionali, nelle sedi di attività
ECM (residenziali) e nei materiali durevoli. Viene tuttavia consentito che l’attività pubblicitaria di
farmaci, strumenti, e dispositivi prodotti da aziende pubbliche o private sia svolto in sedi adiacenti
a quelle dedicate all’ECM.
In nessun caso verrà fatta pubblicità nei materiali cartacei dedicate all’attività ECM e distribuiti in
occasione dell’evento (per esempio: domande e risposte sull’ ECM).
11. art.
Tutti i rapporti con gli sponsor sono definiti da un contratto formale che disciplina e reciproci
obblighi e diritti. LA CMO emetterà regolare fattura allo sponsor.
La CMO in ogni caso dà evidenza del supporto finanziario ricevuto e si impegna a garantire che il
predetto supporto non sia in nessuna maniera condizionante l’organizzazione, i contenuti e la
gestione dell’attività ECM .
Il nome dello sponsor è indicato in modo discreto nell’ultima pagina di depliant o programmi di
attività ECM.
12.art.
Eventuali rimborsi ai docenti vengono effettuati solo se regolarmente disciplinati da regolare
contratto e dietro presentazione di apposita fattura.
Nessun pagamento può essere assegnato a familiare di relatori e altre risorse non direttamente
coinvolte in attività ECM.
13. art.
Per quanto non previsto ci si riferisce al citato Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui
all’Accordo Stato- Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla
Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010.
RIFERIMENTI
Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009
e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13
gennaio 2010.
LEGENDA :
RF – Responsabile Formazione