PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’ASL DI VALLECAMONICA – SEBINO (2013 – 2016) Premessa Il presente Piano Anticorruzione 2013 - 2016, redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ASL di Vallecamonica – Sebino - ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della Legge 6/11/2012, n. 190 - rispetta le indicazioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Esso effettua, a livello decentrato (come previsto dal P.N.A.), nel contesto dell’ASL di Vallecamonica – Sebino l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e indica gli interventi organizzativi adottati al fine di prevenirli. Durata e iniziative già intraprese in materia di corruzione e trasparenza. Il presente documento rappresenta la seconda revisione del Piano Anticorruzione approvato con decreto n. 385 del 10/5/2013 e comprende: - Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della pubblica amministrazione previsto dall’art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; - Codice di comportamento per i dipendenti. In aderenza con le linee guida delineate dal P.N.A., in prima applicazione, il presente P.T.P.C. copre il periodo 2013 – 2016 e assimila, integrandoli, i contenuti del Piano già approvato. A tal proposito si precisa, che nel corso dell’anno 2013 l’Azienda ha intrapreso le seguenti iniziative, in attesa dell’emanazione di linee guida nazionali, emanate con la Delibera n. 72/2013 di approvazione del P.N.A: - Adozione di un primo Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2015; - Pubblicazione nel sito internet aziendale nella sezione “Trasparenza” dei dati obbligatori previsti dal D.Lgs. 33/2013; - Formazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; - Partecipazione attiva a laboratori di studio e di lavoro organizzati da FIASO Lombardia sul tema della prevenzione della corruzione e sulla trasparenza; - Organizzazione di una giornata di formazione (sul tema della trasparenza) il 18/12/2013. A partire dal gennaio 2014 e per gli anni successivi, il presente documento dovrà essere annualmente approvato dalla Direzione Generale, prendendo a riferimento il triennio successivo, a scorrimento. L’intero documento è stato sviluppato tenendo in considerazione la peculiarità dell’Azienda, operante nel settore sanitario. I soggetti istituzionali preposti al controllo dell’adempimento delle disposizioni di legge all’interno dell’Azienda sono: - il Dipartimento della Funzione Pubblica che è promotore delle strategie di prevenzione e coordinatore della loro attuazione - l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità, esercitando la vigilanza e il controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dall’amministrazione - la Corte dei Conti che partecipa alle attività di controllo - il Responsabile della prevenzione e della corruzione che è colui che all’interno dell’Azienda pone in essere quanto previsto dalla legge sulla base del Piano per la Prevenzione della Corruzione. Definizione di corruzione Le situazioni che possono configurare fattispecie di “corruzione” sono più ampie di quelle che si ritrovano nel Titolo II, Capo I, del codice penale che agli artt. 318, 319 e 319 ter illustra i delitti contro la pubblica amministrazione. La nozione di “corruzione” deve infatti essere letta in un senso più ampio ovvero far riferimento a tutte quelle circostanze in cui un soggetto che opera all’interno di una pubblica amministrazione, abusi della propria posizione o del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati. Si riassumono sinteticamente alcuni dei delitti che i dipendenti potrebbero commettere nell’esercizio della loro attività lavorativa presso l’Azienda. Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. (1) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1) L'articolo che recitava: "Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno." è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (1) (1) Le parole: "due o cinque anni." sono state così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 323. Abuso di ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1) La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. (1) Le parole: "sei mesi a tre anni" sono state così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni (€ 1.032,91). Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1). (1)Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. Cassazione penale sez. VI del 05 giugno 2007 n. 31670 Il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto a compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, è anche vero che una tale discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame. Cosicché correttamente viene ravvisato il reato di cui all'art. 328 c.p. a carico del sanitario comandato del servizio di guardia medica che, presentatosi presso la struttura un paziente - poi deceduto poche ore dopo per infarto presso il proprio domicilio - con un forte malessere alla bocca dello stomaco, anziché sottoporlo a visita, lo aveva dirottato verso la farmacia, con ciò rifiutando di compiere un atto che doveva essere compiuto senza ritardo rispetto a una situazione che presentava connotati di gravità. Risponde del delitto di omissione di atti d'ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità. Il medico in servizio di guardia medica è tenuto infatti ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli (considerando che il rifiuto rilevante, a norma dell'art. 328 c.p. deve riguardare un atto indifferibile dal cui mancato compimento può derivare un pregiudizio) è anche vero che una tale discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame. In tema di rifiuto di atti di ufficio, risponde di tale reato il sanitario comandato dal servizio di guardia medica che, richiesto di visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità. (Fattispecie nella quale l'imputato non aveva visitato, indirizzandolo alla farmacia, il paziente che si era a lui rivolto, nelle prime ore del mattino, accusando un forte malessere alla bocca dello stomaco e che, nello stesso giorno, era poi deceduto per infarto). Cassazione penale sez. VI del 11 febbraio 2009 n. 12143 Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l'iniziale diagnosi sia stata confermata all'esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri. (Fattispecie in cui la sintomatologia riferita dalla madre di un minore in tenera età conati di vomito continuo per oltre mezz'ora - è stata ritenuta di per sè inidonea, dato il suo carattere aspecifico, a consentire la formulazione di una corretta diagnosi). Bene è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p. (rifiuto di atti d'ufficio) il sanitario in servizio di guardia medica il quale, messo telefonicamente al corrente di una sintomatologia aspecifica quale il vomito continuo presentato da un bambino in tenera età, si sia limitato a suggerire la somministrazione, mediante iniezione intramuscolo, di un prodotto indicato per la ipotizzata affezione gastroenterica, rifiutandosi di effettuare la richiesta visita domiciliare pur a fronte della rappresentata incapacità, da parte dei familiari, di provvedere alla suddetta somministrazione. Art. 353. Turbata libertà degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà. (1) Le parole: "fino a due anni" sono state così sostituite dall'art. 9 della l. 13 agosto 2010 n. 136 Art. 353-bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136 Le fattispecie elencate rappresentano una parte dei comportamenti contrari all’imparzialità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione sono tuttavia più vaste e non necessariamente tutte a valenza penale ed è pertanto utile che i dipendenti e coloro che collaborano con l’Azienda siano a conoscenza dei comportamenti che devono essere evitati. Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Il presente piano triennale si pone quindi i seguenti obiettivi: - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione - aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione - creare un contesto sfavorevole alla corruzione e rispetta i vincoli posti dalla norma ovvero: - è stato redatto nei termini previsti dalla legge e secondo le indicazioni generali contenute negli allegati al P.N.A.; - è stato redatto e verrà attuato a invarianza finanziaria e cioè senza generare costi aggiuntivi nell’Azienda (è stato redatto e verrà reso noto a coloro che operano all’interno dell’Azienda senza l’ausilio di consulenze esterne); Esso è inoltre correlato con: - Il Codice Etico Comportamentale - Il Piano di Formazione Aziendale - Piano della Performance 2012 – 2014 - Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra – istituzionali - Codice disciplinare per il personale del comparto e della dirigenza medico veterinaria e SPTA Ai contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano all’interno dell’ASL di Vallecamonica Sebino in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o esecutori di lavori o pubblici servizi. Il tutto a salvaguardia della trasparenza e dell’integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali, all’immagine e al prestigio dell’Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa. A I SOGGETTI E I RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE Il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ASL di Vallecamonica – Sebino. Ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L. 190/2012, l’ASL di Vallecamonica – Sebino, con decreto n. 524 del 28/6/2013 ha nominato il proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. L’incarico, conferito per il triennio 2014 – 2016, può essere revocato in qualsiasi momento con pari atto del Direttore Generale. La norma prevede che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sia scelto preferibilmente tra i Direttori di struttura complessa. Il Dirigente: - Ha elaborato il presente documento nel rispetto delle norme e delle linee guida emanate a livello nazionale; - Provvederà, in collaborazione con il Servizio di formazione aziendale, all’organizzazione di eventi formativi per i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione; - Presenterà il presente Piano alla Conferenza dei Sindaci e ai collaboratori dell’Azienda; - Porrà in essere tutte le iniziative formative per i dipendenti che, pur non operando in settori esposti alla corruzione, possano essere whistleblowers (coloro che “fanno soffiate”, informatori) ovvero segnalatori di eventi contrari all’imparzialità e al buon andamento della P.A.; - Individuerà il personale da inserire in percorsi formativi mirati alla conoscenza dei temi dell’etica e della legalità; - Segnalerà ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle U.U.O.O. eventuali comportamenti contrari alle norme vigenti, all’etica, al buon andamento, ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari, proporzionali alla gravità della condotta tenuta dai dipendenti; - Proporrà modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti nell’organizzazione; - Curerà la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione e il monitoraggio annuale sulla loro attuazione (art. 15 d.P.R. n. 62/2013). - Potrà adottare nei confronti dei dipendenti rispetto ai quali ha richiesto la compilazione o il supporto alla propria attività - indipendentemente dall’U.O. di appartenenza dei dipendenti stessi - provvedimenti disciplinari nel caso in cui i medesimi non ottemperino agli adempimenti richiesti; - Si coordinerà con il Comitato di Valutazione per il Codice Etico affinché le procedure descritte nei documenti siano omogenee e non contrastanti; - Pubblicherà, a partire dal 2014, entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale, una relazione sull’attività svolta nell’esercizio di competenza, trasmettendola, per conoscenza, alla direzione strategica. - - Potrà contestare ai dipendenti e ai collaboratori dell’ASL di Vallecamonica – Sebino l’esistenza o l’insorgere di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità all’assunzione di incarichi. Non sarà tuttavia responsabile di incarichi conferiti in presenza di cause di incompatibilità o inconferibilità qualora il conferimento sia conseguito a erronee interpretazioni o false dichiarazioni dei soggetti destinatari dell’incarico. Segnalerà all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla L. 20/7/2004, n. 215) e alla Corte dei Conti i casi di possibile violazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 e dei principi contenuti nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Tali compiti non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità. L’adempimento degli obblighi sopra esposti costituisce per il dirigente individuato elemento di valutazione ai fini della scheda di budget e della responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e smi. Gli altri soggetti coinvolti nella Prevenzione della corruzione. Affinché il processo di contrasto ai fenomeni corruttivi possa essere efficace, il legislatore ha previsto il coinvolgimento di molteplici soggetti, ciascuno interessato a diverso titolo e con diversi obblighi rispetto alle disposizioni della legge. A partire dal vertice aziendale, il Direttore Generale concorre alla prevenzione della corruzione: - designando il Responsabile; - adottando il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e comunicandolo al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Lombardia; - adottando tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione Al fine di diffondere la cultura della legalità, il Responsabile della prevenzione della corruzione, coinvolge inoltre altri soggetti aziendali, i quali mantengono, ciascuno, la responsabilità personale in relazione alle mansioni svolte. L’organigramma aziendale in cui sono individuati i dipartimenti, le unità operative, i servizi consente di meglio individuare i soggetti che possono essere interessati ai processi. E’ utile precisare che l’ASL di Vallecamonica – Sebino presenta un organigramma piuttosto articolato in quanto trattasi di azienda sanitaria che incorpora un presidio ospedaliero a gestione diretta. Conseguentemente ai classici dipartimenti territoriali si aggiungono i dipartimenti, le unità operative e i servizi ospedalieri. L’organizzazione aziendale prevista nel POA a valenza triennale approvato con decreto n. 816 del 14/11/2012 e rivisto con decreto n. 13 del 16/1/2012, è sintetizzata nei prospetti che seguono: Collegio Sindacale DIRETTORE GENERALE Nucleo di valutazione DIREZIONE STRATEGICA DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SOCIALE Dipartimento PAC Corso di Laurea in infermieristica Ufficio Qualità Medico Legale Uffici in Staff: Servizio Programmazione Acquisto e Controllo - Aggiornamento e formazione - Comunicazione/URP - Servizio Sistemi Informativi (SI) - Sviluppo valorizzazione risorse umane - Controllo di gestione - Ufficio legaleRisk Manager - Ingengneria clinica - Servizio prevenzione e protezione - Politiche del personale/relazioni sindacali PAC SOCIO SANITARIO NOC Servizio Vigilanza e Accreditamento Servizio Osservatorio epidemiol. e flussi informativi Medico Competente DIPARTIMENTO DIPENDENZE Servizio SI SITRA SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICO E RIABILITATIVO AZIENDALE DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICO DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE DIPARTIMENTO ASSI DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Servizio Tecnico Patr. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA PREVENZIONE IGIENE e SICUREZZA SERVIZI SANITARI DI BASE AREA FAMIGLIA AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE Servizio igiene degli allevamenti Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione Servizio di Assistenza Specialistica Servizio Famiglia Infanzia Età evolutiva AREA GESTIONE RISORSE UMANE Servizio igiene alimenti origine animale Servizio medicina preventiva nelle comunità Servizio Assistenza Medicina Primaria Servizio Anziani e Disabili AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI Servizio sanità animale Servizio igiene e sanià pubblica SERVIZIO FARMACEUTICO Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro Laboratorio Sanità Pubblica Distretto di Medicina Veterinaria Presidio Ospedlaiero a gestione diretta Distretto Socio Sanitario AREA GESTIONE RELAZIONI (AAGG, Rapporti istituzionali) SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERO Attività Amministrative di supporto alle prestazioni Sanitarie DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO * DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO di MEDICINA e RIABILITAZIONE DIPARTIMENTO di CHIRURGIA DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE DIPARTIMENTO di SALUTE MENTALE UO MEDICINA INTERNA ESINE UO CHIRURGIA GENERALE ESINE UO OSTETRICIA GINECOLOGIA UO PSICHIATRIA Ostetricia sala parto Endoscopia Digestiva AREA di STAFF SPDC DIPARTIMENTO di EMERGENZA URGENZA ed ACCETTAZIONE (DEA) UO MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZ. E URGENZA Pronto Soccorso Edolo UROLOGIA Oncologia UO PEDIATRIA CRA (1) UO ANESTESIA E RIANIMAZ. Chirurgia vascolare Diabetologia Neonatologia CPS e CD (1) Servizio Anestesia DH Pediatria Psicologia Clinica Rianimazione Senologia Epatologia Cure Palliative UO CHIRURGIA GENERALE EDOLO DIPARTIMENTO dei SERVIZI DIPARTIMENTO di ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA UO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ESINE UO ORTOPEDIA e TRAUMATOL. ESINE Diagnostica Alta tecnologia Mammografia + Screen. UO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA EDOLO SDO Cartelle cliniche e documentaz. sanitaria Poliambulatori specialistici Esine e Edolo Blocco operatorio Esine Blocco operatorio Edolo Servizio Dietetico Artroscopia Traumatologia Chirurgia del piede UO ORTOPEDIA e TRAUMATOL. EDOLO UO LAB. ANALISI ESINE Allergologia pediatrica NPIA Emergenza Lab. Analisi Edolo Colonproctologia / Endosc. dig. Anestesia Edolo Nefr. e DIALISI UO ORL (1) Sedi Territoriali Terapia del dolore NEUROLOGIA UO SIMT(Immunoem./ trasfus.) Oculistica UO RIABILITAZIONE SPECIALISTICA Chirurgia endosc. rinosinusale UCC (funzionalm.aggregata) Ematologia trasfusionale Emovigil. Sangue Raro Legenda Riabilit. gen.le e geriatrica UO MEDICINA INTERNA EDOLO UO ANATOMIA PATOLOGICA STRUTTURA COMPLESSA UO PNEUMOLOGIA Strutt. semplice a valenza dipartimentale Endoscopia toracica Fisiopatologia e Riabilitaz. respirat. Struttura Semplice Relazione gerarchica UO CARDIOLOGIA Relazione funzionale Unità Cura Coronarica Elettrofisiologia e Elettrostimolazione Ruolo dei Direttori, dei Dirigenti dei Responsabili dei Servizi. In base all’organigramma tutti i direttori/dirigenti/responsabili per l’area di rispettiva competenza partecipano alla prevenzione dei fenomeni corruttivi: - svolgendo una attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e attività dell’amministrazione; - svolgendo una attività informativa nei confronti dell’autorità giudiziaria; - partecipando al processo di gestione del rischio; - proponendo misure di prevenzione; - assicurando l’osservanza del Codice di comportamento e verificando le ipotesi di violazione; - avviando procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale; - osservando le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Ruolo del N.V.P. e del Collegio Sindacale Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (N.V.P.) e il Collegio Sindacale: - partecipano al processo di gestione del rischio; - esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Azienda Ruolo dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari: L’U.P.D.: - svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria, - propone l’aggiornamento del Codice di comportamento Ruolo dei dipendenti e dei collaboratori dell’Azienda I dipendenti, i titolari di incarico a tempo determinato, i collaboratori a qualsiasi titolo (liberi professionisti, co.co.co, ecc.): - partecipano al processo di gestione del rischio; - osservano le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità; - segnalano le situazioni di illecito B LE AZIONI L’art. 1, comma 5, della L. n. 190/2012 prevede che: “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.” Lo stesso adempimento è richiesto, a livello decentrato, per tutte le pubbliche amministrazioni. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è lo strumento attraverso il quale l’Azienda ricostruisce e descrive i processi, articolati in fasi tra loro collegate, ponendo attenzione alle aree sensibili e alla struttura dei controlli con lo scopo di individuare i settori maggiormente esposti al rischio di corruzione. L’individuazione delle aree di rischio ha come scopo quello di consentire l’analisi dei settori che nell’ambito dell’attività territoriale e ospedaliera debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure atte a prevenire il mancato perseguimento dell’interesse pubblico. Mediante questa mappatura l’Azienda può porre in essere azioni ponderate e coerenti che consentano di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò comporta l’applicazione di un sistema di valutazione probabilistica del rischio e l’adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo. L’iter procedurale Il processo di gestione del rischio che verrà adottato all’interno dell’ASL di Vallecamonica prevederà quindi le seguenti fasi, richiamate nel P.N.A.: 1. la definizione del contesto 2. la valutazione del rischio per ciascun processo mediante la scheda proposta dall’Allegato 5 al P.N.A. 3. il trattamento del rischio 1. Individuati all’interno dell’organizzazione i soggetti a proprio supporto nell’attuazione del Piano il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - al fine dell’analisi dei processi maggiormente esposti al rischio di corruzione - convocherà i direttori/dirigenti/responsabili delle UU.OO./Servizi spiegando le finalità del P.T.P.C. e le azioni da intraprendere. Il gruppo di lavoro così costituito selezionerà i processi da prendere in esame nell’ambito delle aree di rischio previste dall’art. 1, comma 16 della L. 190/2012, come sotto descritte: a) Area: acquisizione e progressione del personale - previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - - - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; utilizzo della procedura negoziata a abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; abuso del provvedimento di recesso dal contratto d’appalto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle convenzioni al fine di agevolare un particolare soggetto. c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario - abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima a una lista di attesa); - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per l’apertura di esercizi commerciali). d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario - Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 2. Individuati nell’ambito delle Aree a rischio i processi, per ciascuno verrà effettuata l’analisi e la valutazione del rischio. Per questa valutazione il P.N.A., all’Allegato 5, prevede uno strumento a matrice. La tabella sottoriportata prevede l’analisi del rischio sotto profilo della probabilità e dell’impatto. Per ciascun indicatore sono previsti dei punteggi variabili tra zero e cinque. Attributo a ciascun indicatore un punteggio (il rischio minore, in base alla tabella, è valutato pari a 1, mentre il massimo è pari a 5), viene determinata la media della probabilità e dell’impatto. Il prodotto dei valori probabilità e impatto determina la valutazione complessiva del rischio riferito al singolo processo il cui valore massimo è pari a 25. Nel corso dell’esercizio 2014 – 2016 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, supportato dai Direttori/Dirigenti/Responsabili individuerà e analizzerà quindi una serie di processi aziendali che ricadono nelle aree suddette e ne valuterà il rischio specifico. Tale attività prenderà l'esempio dal lavoro iniziato con l’organo di vigilanza per il Codice Etico che già aveva intrapreso un percorso di mappatura e analisi di alcuni processi a rischio. L’attività di prevenzione della corruzione si rapporterà conseguentemente con i percorsi dell’organo di vigilanza per il Codice Etico, affinchè i percorsi siano omogenei. INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1) INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2) VALORE VALORE Discrezionalità Impatto organizzativo Il processo è discrezionale? Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) No, è del tutto vincolato 1 E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari 2 E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 E’ altamente discrezionale Fino a circa l’80% 4 Fino a circa il 100% 5 5 Rilevanza esterna Impatto economico Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell’ASL o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1 Sì 5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all’ ASL 5 Complessità del processo Impatto reputazionale Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 Sì, sulla stampa locale 2 No 0 Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa nazionale 3 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull’immagine Qual è l’impatto economico del processo? A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa? Ha rilevanza esclusivamente interna 1 A livello di addetto 1 Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3 A livello di collaboratore o funzionario Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di capo dipartimento 5 2 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No 1 Sì 5 RIEPILOGO Dipartimento /Servizio : _____________________________________________ Processo: __________________________________________________________ Controlli (3) Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Sì, è molto efficace VALUTAZIONE PROBABILITA’ (X) VALUTAZIONE IMPATTO (Y) Discrezionalità Impatto organizzativo Rilevanza esterna Impatto economico Complessità del processo Impatto reputazionale Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 Sì, ma in minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente 5 Frazionabilità del processo Controlli Totale Media Totale X/6 Media Y/4 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = (Valore M Probabilità X Valore M Impatto) NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione. = (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ: 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO: 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore 3. Per ciascuna area di rischio dovranno quindi essere indicate le misure di prevenzione utili per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. La norma prevede misure minime obbligatorie, ma misure ulteriori possono essere previste dall’Azienda ad integrazione delle prime. In sede di prima applicazione l’ASL di Vallecamonica adotterà le misure minime obbligatorie ovvero: - la trasparenza che è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione: “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dall’art. 1, comma 15,della L. 190/2012. A tal fine si rinvia ai paragrafi successivi per l’esplicitazione del Piano Triennale della Trasparenza. la rotazione del personale nei servizi dove le professionalità siano compatibili è prevista nell’ambito delle competenze gestionali dei dirigenti previo confronto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Essa non potrà essere indiscriminata al fine di evitare un inutile aggravio dei tempi procedimentali. La rotazione del personale è già stata attuata nell’ambito della vigilanza alle strutture socio – sanitarie territoriali con l’ASL di Brescia. Ulteriori proposte di rotazione del personale saranno richieste nell’ambito degli obiettivi annuali del Piano della Performance da attuare entro il 2014 previa partecipazione sindacale e coinvolgendo il personale in percorsi formativi in house ovvero mediante l’utilizzo di docenti interni all’Azienda sulla specifica materia. - la formazione specifica del personale in servizio e del personale di nuova assunzione. La direzione strategica promuoverà, nell’ambito del piano di formazione dell’esercizio 2014 almeno due incontri formativi per il personale dirigenziale e del comparto e promuoverà l’inserimento di tale formazione anche all’interno dei percorsi formativi per la scuola infermieri. - la gestione del conflitto d’interesse. Il personale dipendente dovrà astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. I Responsabili del procedimento, i titolari dei servizi e delle UU.OO. competenti ad adottare i provvedimenti finali e i titolari dei servizi e delle UU.OO compenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse, dovranno astenersi, così come i dipendenti che svolgano la propria attività sanitaria o tecnica nelle aree delle Aziende - sanitarie a più elevato rischio di corruzione individuate nel presente Piano. I medesimi soggetti, tra l’altro, avranno il dovere di segnalare possibili situazioni di conflitto al proprio responsabile. Il responsabile che riceva la comunicazione del conflitto di interessi dovrà valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, rispondendo per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, esso dovrà essere affidato dal responsabile ad altro dipendente e in caso di carenza di dipendenti idonei, il responsabile avocherà a sé stesso ogni compito relativo a quel procedimento. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi il responsabile stesso, sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione a valutare le iniziative da assumere. In particolare sussistono situazioni di conflitto di interessi quando con i soggetti interessati sussistono: - legami di parentela - legami stabili di amicizia e/o di frequentazione anche saltuaria - legami professionali - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei dirigenti, dei responsabili dei servizi e dei responsabili di procedimento Al fine di reprimere condotte in violazione di tale principio l’Azienda procederà all’aggiornamento del Regolamento in materia di sanzioni disciplinari. la vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi. Occorre a tal proposito effettuare una distinzione tra: 1) i casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi che all’interno dell’ASL di Vallecamonica sono stati disciplinati con specifico “Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra – istituzionali”, approvato con decreto n. 438 del 12/6/2013. 2) i casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi enunciati dal D.Lgs. n. 39/2013 che si riferiscono ai direttori strategici e ai titolari di incarichi di struttura complessa. 1) Circa la prima tipologia di incarichi il Regolamento individua gli incarichi vietati ai dipendenti dell’ASL di Vallecamonica e pone attenzione sulla necessità di valutare i profili di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’attività svolta dal dipendente all’interno dell’Azienda. 2) A questi casi si aggiungono quelli di inconferibilità e incompatibilità per specifiche posizioni dirigenziali (strutture complesse) e per i direttori strategici. A tal proposito l’Azienda sta acquisendo tutte le certificazioni in materia di assenza di cause di incompatibilità e acquisirà medesime autocertificazioni prima del conferimento di ciascun incarico per quanto riguarda l’assenza di cause di inconferibilità. Annualmente, durante la vigenza degli incarichi, provvederà a richiedere l’aggiornamento dell’autocertificazione per quanto attiene l’assenza di cause di incompatibilità. Gli avvisi interni di indizione di selezioni per il conferimento di incarichi di struttura verranno essere integrati dal modello di autocertificazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità. Parimenti saranno integrati i bandi di concorso per l’attribuzione di strutture complesse. - Con il presente documento viene adottato anche il Codice di comportamento dei dipendenti che recepisce, integrandolo, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Gestione del conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attivita’ o incarichi precedenti (revolving doors – pantouflage). Il D.Lgs. n. 39/2013 ha disciplinato: - ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione - particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza; - situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dell’Integrità dell’ASL di Vallecamonica vigilerà sulle situazioni che non consentono di conferire incarichi a determinati soggetti o sulle situazioni di incompatibilità esistenti o sopravvenute. La norma è tesa a evitare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita. La norma dispone inoltre che gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni previste dalla legge sono nulli. Lo svolgimento di attivita’ successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (revolving doors – pantouflage). La L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 con lo scopo di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio è quello che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la propria posizione all’interno dell’Azienda per ottenere un lavoro presso aziende private con cui sia entrato in contatto in virtù del rapporto di lavoro. La norma vieta, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (anche nel caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione) agli ex dipendenti di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi nei quali gli stessi hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante. In caso di violazione del divieto la norma prevede specifiche sanzioni: 1) la nullità dei contratti di lavoro conclusi con gli ex dipendenti dell’ASL di Vallecamonica; 2) il divieto per i soggetti privati che hanno assunto in qualità di dipendenti o di collaboratori a qualsiasi titolo ex dipendenti di contrattare con l’ASL di Vallecamonica e l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. I flussi informativi interni e esterni verso il responsabile dell’anticorruzione e il monitoraggio del piano Ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. c) e del comma 10 lett. a) della L.190/2012, nell’ambito della gestione del Piano è indispensabile: - prevedere un meccanismo strutturato di comunicazione da parte dei singoli referenti al Responsabile; - provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità con cadenza almeno annuale, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; - tenere traccia di tempi e modi di tale monitoraggio e programmare con cadenza periodica un piano di internal audit nel quale i vari Responsabili delle area a Rischio relazionano al RPC le eventuali criticità nelle comunicazioni delle informazioni e/o dei fattori di rischio di “eventi sentinella” di corruzione riscontrate; - ampliare, rispetto al riscontro di “eventi sentinella” i flussi di informazioni provenienti da soggetti esterni, coinvolgendo le associazioni private (es. Confindustria oppure categorie di settore) e invitando a segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate nei controlli che i tecnici o altro personale effettuano presso i loro associati. (Questo è utile soprattutto per le ASL). Rispetto ai flussi informativi provenienti da soggetti esterni il RPC utilizzerà le segnalazioni anonime esclusivamente in funzione di “allerta”, avviando provvedimenti di accertamento e verifica qualora la segnalazione sia sufficientemente circostanziata e completa. Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowing) Il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro o per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (art. 1, comma 51 L.190/2012). Il soggetto che testimonia un illecito o un irregolarità sul luogo di lavoro durante lo svolgimento delle proprie mansioni e lo segnala a una persona o a un’autorità che possa agire efficacemente a riguardo è definito whistleblower. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione tale soggetto svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità. Per evitare la “fuoriuscita” incontrollata di segnalazioni in grado di compromettere l’immagine dell’Azienda, le segnalazioni di illecito possono essere indirizzate direttamente, a mezzo posta elettronica, al Responsabile UPD il quale acquisirà il documento al protocollo aziendale conservando l’originale del medesimo e non richiedendone la scansione ai fini di tutela del segnalante. L’Azienda prenderà in esame anche segnalazioni anonime che siano sufficientemente dettagliate e circostanziate. IL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ L’ASL di Vallecamonica ha ritenuto di raggruppare, per ragioni di omogeneità, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Infatti con la L. n. 190/2012 il Parlamento ha conferito delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo di dettaglio che prevedesse le indicazioni per garantire la trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni. Sulla scorta di tale delega è stato emanato appunto il D.Lgs. 33/2013 che rappresenta l’ultimo, in ordine di tempo, dei diversi provvedimenti normativi emanati nel corso dei recenti decenni, tesi a modificare il rapporto tra la P.A. e il cittadino in senso paritario; tale percorso trova il suo principale punto di partenza nella Legge n. 241 del 7/8/1990. La Legge 241/90 poneva in capo alle PA: - l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento relativo ad interessi del privato e la partecipazione dello stesso al procedimento amministrativo; - l’obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi; - il diritto d’intervento del cittadino, anche come portatore di interessi diffusi o pubblici o privati, in un procedimento in cui possa subire un effetto pregiudizievole; - la possibilità di convocare una conferenza di servizi, nel caso di provvedimenti subordinati ad atti di consenso di competenza di più amministrazioni; - il riconoscimento del diritto d’accesso del cittadino agli atti delle PA; - la previsione del responsabile del procedimento quale figura di riferimento per il privato nei rapporti con l’ASL; - la possibilità del cittadino di concludere accordi di natura privatistica con l’Azienda, integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo produttivo di effetti nei suoi confronti; - la regolamentazione del silenzio assenso. Il diritto di accesso agli atti, garantito dalla Legge 240/90 veniva ulteriormente ampliato dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 “Attuazione delle Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Questo D.Lgs. all’art. 3 indicava tra i principi generali “la trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”, nonché la necessità “della massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance”. L’art. 11, esplicitamente dedicato alla trasparenza della performance, la inquadrava come “accessibilità totale”, riferendola alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Lo stesso decreto legislativo obbligava tutte le amministrazioni pubbliche ad adottare un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indicasse le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità, introducendo inoltre, per la prima volta, oltre al principio di trasparenza, anche quello di integrità. Le amministrazioni pubbliche “garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance” e sono obbligate a pubblicare sul proprio sito istituzionale “in apposita sezione di facile accesso e consultazione”, una rilevante serie di elementi. Il D.Lgs. n. 33/2013 ha infine riordinato in un corpo normativo unico le tante disposizioni legislative in materia di obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza susseguitisi nel tempo. Sulla base di esso l’ASL di Vallecamonica pubblica all’interno del proprio sito internet nel link “Amministrazione Trasparente”, una serie di dati ed informazioni concernenti l’organizzazione, il personale, consulenti e collaboratori, bandi di concorso, bilanci, beni immobili e gestione del patrimonio, servizi erogati, pagamenti, opere pubbliche, ecc….. I dati sono pubblicati in modalità “open data”, è cioè quindi sono disponibili e accessibili direttamente con un sistema che permette l’elaborazione e il riutilizzo da parte dei cittadini. Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità Il Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità dell’ASL di Vallecamonica – Sebino è stato nominato con Decreto n. 646 del 11/9/2013. Egli: a. propone il Programma per la trasparenza e l’integrità e provvede al suo aggiornamento periodico, e attiva iniziative di promozione della trasparenza in connessione con il Piano di prevenzione della corruzione; b. svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; c. segnala all'Organismo Indipendente di Valutazione, rappresentato in Regione Lombardia dal Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Direzione strategica i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; d. segnala, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; e. controlla e assicura il regolare svolgimento dell'accesso civico in base a quanto stabilito dal d.legisl. n. 33/2013; f. segnala al Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione gli inadempimenti accertati ai fini della valutazione individuale e della valutazione in merito al futuro rinnovo dell'incarico dirigenziale conferito (art. 21 d.legisl. n. 165/2001 e s.m.i.). Il Responsabile per la trasparenza informa il Nucleo di Valutazione dell'avvenuta adozione del Programma per la trasparenza e l’integrità e ne condivide i contenuti ai fini di eventuali interventi migliorativi. In caso di non adempimento del Responsabile degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla norma, il cittadino può rivolgersi al Direttore amministrativo, titolare del potere sostitutivo. Accesso civico e diritto di accesso agli atti (l. 241/90 e smi) Con la pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 l’Azienda garantisce l’accesso civico ovvero la legittimazione generalizzata all’accesso ai dati per i quali la norma prevede la pubblicazione obbligatoria. L’istituto dell’accesso civico legittima chiunque, indipendentemente dalla presenza di un interesse specifico, concreto e attuale, a richiedere la messa a disposizione e la pubblicazione di tutte le informazioni, i provvedimenti, gli atti e i documenti per i quali la Legge impone l’obbligo di pubblicazione: la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione e il richiedente non necessita di alcuna legittimazione soggettiva qualificata per poter proporre la domanda, la quale non deve essere motivata. Modalità di esercizio dell’accesso civico. L’istanza di acceso civico è gratuita. Essa deve essere indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il quale nel caso in cui riscontri che i dati la cui pubblicazione obbligatoria non sono stati resi pubblici, provvede alla loro pubblicazione entro 30 giorni. Contestualmente o provvede a trasmettere i dati al richiedente ovvero, in alternativa, comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale per la visione. Se invece i dati oggetto della richiesta di accesso civico risultino già pubblicati, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza si limita a comunicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso di ritardo o mancata risposta, il cittadino che ha presentato istanza può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo. Il cittadino che intenda accedere a dati la cui pubblicazione non sia obbligatoria deve invece esercitare il diritto di accesso (previsto dalla L. n. 241/90 e smi), presentando istanza motivata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. I dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria sono quelli indicati nella tabella Allegato A. Ai fini del monitoraggio degli adempimenti il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità collaboreranno, convocando contestualmente i Direttori/Dirigenti/Responsabili per le verifiche periodiche. Pubblicazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Prima dell’adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità dell’ASL di Vallecamonica – Sebino il Responsabile rende noto, a mezzo pubblicazione sul sito internet dell’Azienda, il documento per un periodo minimo di sette giorni. In tale periodo di tempo chiunque può formulare proposte migliorative o modificative del documento, segnalando al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione o alla Direzione amministrativa le modifiche da apportare al documento. Il Responsabile, esaminate le proposte e a condizione che le stesse non siano contrarie alla legge, le inserisce nel documento che verrà approvato dal Direttore Generale. Modalità di raccolta dei dati Il Responsabile della trasparenza convoca il gruppo di supporto per la trasparenza, contestualmente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di norma, almeno due volte l’anno per monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione: prima dell’approvazione del Piano della Performance e del Programma della trasparenza e l’integrità e dopo l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio. La tabella Allegata al presente documento specifica, per ciascun obbligo di pubblicazione, i soggetti che il Responsabile ha individuato quali responsabili per l’elaborazione e la predisposizione dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria. La scelta dei predetti soggetti è stata effettuata sulla base dell'organizzazione aziendale individuata nel Piano di Organizzazione Aziendale. Modalità di pubblicazione In relazione agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale web dell’ASL di Vallecamonica - Sebino i dati, le informazioni e i documenti sono quelli previsti dall’Allegato al d.legisl. n. 33/2013 e dalla Delibera CiVIT n. 50/2013 e s.m.i. La struttura delle sezioni e sotto-sezioni pubblicate sul sito rispetta quella contenuta nel predetto Allegato, in modo che sia coerente con gli strumenti di misurazione e controllo implementati dal Dipartimento della Funzione pubblica (“Bussola della Trasparenza”). I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del d.legisl. n. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e di quanto previsto da specifiche norme. Alla scadenza del termine di durata i dati saranno comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito d’archivio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto affinché i portatori di interessi possano liberamente consultarli, estrarli e rielaborarli. Iniziative di comunicazione della trasparenza I canali di comunicazione delle iniziative adottate in materia di anticorruzione e trasparenza saranno rivolti all’interno e all’esterno. All’interno l’Azienda ha già intrapreso percorsi formativi in materia di trasparenza con l’obiettivo di far conoscere il contenuto e la struttura di quanto pubblicato sul sito aziendale in materia. Sul tema della corruzione la formazione è stata effettuata solo dal Responsabile mentre l’attività formativa per il restante personale verrà effettuata nel corso di più sessioni a partire dal 2014 e fino al 2016. Verso l’esterno, oltre alla pubblicazione sul sito aziendale, l’ASL renderà nota l’avvenuta adozione e pubblicazione del Piano nel corso della prima Conferenza dei Sindaci di presentazione del Documento di Programmazione per l’esercizio 2014. Piano delle performance Entro il 31 gennaio 2014, l’Azienda provvederà inoltre all’aggiornamento del Piano delle Performance relativamente agli obiettivi a valenza annuale. Tutte le UUOO e i servizi dovranno partecipare alle sessioni formative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in capo ai soggetti tenuti alla compilazione dei dati e delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 33/2013, l’adempimento degli obblighi di pubblicazione costituirà elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale. Aggiornamenti del documento Il presente documento potrà subire delle variazioni nel corso dell’esercizio in conseguenza di mutate situazioni organizzative o di cambiamenti nelle nomine dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità.