Definizione di corruzione

annuncio pubblicitario
PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA E
INTEGRITA’ DELL’ASL DI
VALLECAMONICA – SEBINO
(2013 – 2016)
Premessa
Il presente Piano Anticorruzione 2013 - 2016, redatto dal Responsabile della prevenzione della
corruzione dell’ASL di Vallecamonica – Sebino - ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della Legge
6/11/2012, n. 190 - rispetta le indicazioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
Esso effettua, a livello decentrato (come previsto dal P.N.A.), nel contesto dell’ASL di
Vallecamonica – Sebino l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e indica gli
interventi organizzativi adottati al fine di prevenirli.
Durata e iniziative già intraprese in materia di corruzione e trasparenza.
Il presente documento rappresenta la seconda revisione del Piano Anticorruzione approvato con
decreto n. 385 del 10/5/2013 e comprende:
- Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della pubblica amministrazione previsto
dall’art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Codice di comportamento per i dipendenti.
In aderenza con le linee guida delineate dal P.N.A., in prima applicazione, il presente P.T.P.C.
copre il periodo 2013 – 2016 e assimila, integrandoli, i contenuti del Piano già approvato.
A tal proposito si precisa, che nel corso dell’anno 2013 l’Azienda ha intrapreso le seguenti
iniziative, in attesa dell’emanazione di linee guida nazionali, emanate con la Delibera n. 72/2013 di
approvazione del P.N.A:
- Adozione di un primo Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2015;
- Pubblicazione nel sito internet aziendale nella sezione “Trasparenza” dei dati obbligatori
previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- Formazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- Partecipazione attiva a laboratori di studio e di lavoro organizzati da FIASO Lombardia sul
tema della prevenzione della corruzione e sulla trasparenza;
- Organizzazione di una giornata di formazione (sul tema della trasparenza) il 18/12/2013.
A partire dal gennaio 2014 e per gli anni successivi, il presente documento dovrà essere
annualmente approvato dalla Direzione Generale, prendendo a riferimento il triennio successivo, a
scorrimento.
L’intero documento è stato sviluppato tenendo in considerazione la peculiarità dell’Azienda,
operante nel settore sanitario.
I soggetti istituzionali preposti al controllo dell’adempimento delle disposizioni di legge all’interno
dell’Azienda sono:
- il Dipartimento della Funzione Pubblica che è promotore delle strategie di prevenzione e
coordinatore della loro attuazione
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che svolge funzioni di raccordo con le altre
autorità, esercitando la vigilanza e il controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di
prevenzione adottate dall’amministrazione
- la Corte dei Conti che partecipa alle attività di controllo
- il Responsabile della prevenzione e della corruzione che è colui che all’interno dell’Azienda
pone in essere quanto previsto dalla legge sulla base del Piano per la Prevenzione della
Corruzione.
Definizione di corruzione
Le situazioni che possono configurare fattispecie di “corruzione” sono più ampie di quelle che si
ritrovano nel Titolo II, Capo I, del codice penale che agli artt. 318, 319 e 319 ter illustra i delitti
contro la pubblica amministrazione.
La nozione di “corruzione” deve infatti essere letta in un senso più ampio ovvero far riferimento a
tutte quelle circostanze in cui un soggetto che opera all’interno di una pubblica amministrazione,
abusi della propria posizione o del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati.
Si riassumono sinteticamente alcuni dei delitti che i dipendenti potrebbero commettere
nell’esercizio della loro attività lavorativa presso l’Azienda.
Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione. (1)
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno
a cinque anni.
(1) L'articolo che recitava: "Corruzione per un atto d'ufficio.
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o
per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno." è stato così sostituito
dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 319.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé
o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro
a otto anni. (1)
(1) Le parole: "due o cinque anni." sono state così sostituite dall'art. 1, L. 6
novembre 2012, n. 190.
Art. 323.
Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
(1)
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
(1) Le parole: "sei mesi a tre anni" sono state così sostituite dall'art. 1, L. 6
novembre 2012, n. 190.
Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve
essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi
previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde
per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
lire due milioni (€ 1.032,91). Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di
trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).
(1)Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Cassazione penale sez. VI del 05 giugno 2007 n. 31670
Il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto a compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti
direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il
paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, è anche vero che una tale discrezionalità può ben essere sindacata
dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame. Cosicché correttamente viene ravvisato il
reato di cui all'art. 328 c.p. a carico del sanitario comandato del servizio di guardia medica che, presentatosi presso la
struttura un paziente - poi deceduto poche ore dopo per infarto presso il proprio domicilio - con un forte malessere alla
bocca dello stomaco, anziché sottoporlo a visita, lo aveva dirottato verso la farmacia, con ciò rifiutando di compiere un
atto che doveva essere compiuto senza ritardo rispetto a una situazione che presentava connotati di gravità.
Risponde del delitto di omissione di atti d'ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di
una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità. Il
medico in servizio di guardia medica è tenuto infatti ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano richiesti
direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il
paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli (considerando che il rifiuto rilevante, a norma dell'art. 328 c.p. deve
riguardare un atto indifferibile dal cui mancato compimento può derivare un pregiudizio) è anche vero che una tale
discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame.
In tema di rifiuto di atti di ufficio, risponde di tale reato il sanitario comandato dal servizio di guardia medica che, richiesto
di visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità.
(Fattispecie nella quale l'imputato non aveva visitato, indirizzandolo alla farmacia, il paziente che si era a lui rivolto, nelle
prime ore del mattino, accusando un forte malessere alla bocca dello stomaco e che, nello stesso giorno, era poi
deceduto per infarto).
Cassazione penale sez. VI del 11 febbraio 2009 n. 12143
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla
richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco,
nonostante l'iniziale diagnosi sia stata confermata all'esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi
ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al
fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare
l'inadempimento dei propri doveri. (Fattispecie in cui la sintomatologia riferita dalla madre di un minore in tenera età conati di vomito continuo per oltre mezz'ora - è stata ritenuta di per sè inidonea, dato il suo carattere aspecifico, a
consentire la formulazione di una corretta diagnosi).
Bene è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p. (rifiuto di atti d'ufficio) il sanitario in servizio di
guardia medica il quale, messo telefonicamente al corrente di una sintomatologia aspecifica quale il vomito continuo
presentato da un bambino in tenera età, si sia limitato a suggerire la somministrazione, mediante iniezione intramuscolo,
di un prodotto indicato per la ipotizzata affezione gastroenterica, rifiutandosi di effettuare la richiesta visita domiciliare pur
a fronte della rappresentata incapacità, da parte dei familiari, di provvedere alla suddetta somministrazione.
Art. 353.
Turbata libertà degli incanti.
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,
impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche
amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette,
la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di
privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla
metà.
(1) Le parole: "fino a due anni" sono state così sostituite dall'art. 9 della l. 13 agosto
2010 n. 136
Art. 353-bis.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a
stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di
scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032
(1) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136
Le fattispecie elencate rappresentano una parte dei comportamenti contrari all’imparzialità e al
buon andamento della Pubblica Amministrazione sono tuttavia più vaste e non necessariamente
tutte a valenza penale ed è pertanto utile che i dipendenti e coloro che collaborano con l’Azienda
siano a conoscenza dei comportamenti che devono essere evitati.
Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Il presente piano triennale si pone quindi i seguenti obiettivi:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione
e rispetta i vincoli posti dalla norma ovvero:
- è stato redatto nei termini previsti dalla legge e secondo le indicazioni generali contenute
negli allegati al P.N.A.;
- è stato redatto e verrà attuato a invarianza finanziaria e cioè senza generare costi aggiuntivi
nell’Azienda (è stato redatto e verrà reso noto a coloro che operano all’interno dell’Azienda
senza l’ausilio di consulenze esterne);
Esso è inoltre correlato con:
- Il Codice Etico Comportamentale
- Il Piano di Formazione Aziendale
- Piano della Performance 2012 – 2014
- Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra
– istituzionali
- Codice disciplinare per il personale del comparto e della dirigenza medico veterinaria e
SPTA
Ai contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano all’interno dell’ASL di
Vallecamonica Sebino in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o esecutori di lavori o
pubblici servizi.
Il tutto a salvaguardia della trasparenza e dell’integrità nelle procedure e nei comportamenti e al
fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali,
all’immagine e al prestigio dell’Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa.
A I SOGGETTI E I RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ASL di Vallecamonica – Sebino.
Ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L. 190/2012, l’ASL di Vallecamonica – Sebino, con decreto n.
524 del 28/6/2013 ha nominato il proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
L’incarico, conferito per il triennio 2014 – 2016, può essere revocato in qualsiasi momento con pari
atto del Direttore Generale.
La norma prevede che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sia scelto
preferibilmente tra i Direttori di struttura complessa.
Il Dirigente:
- Ha elaborato il presente documento nel rispetto delle norme e delle linee guida emanate a
livello nazionale;
- Provvederà, in collaborazione con il Servizio di formazione aziendale, all’organizzazione di
eventi formativi per i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla
corruzione;
- Presenterà il presente Piano alla Conferenza dei Sindaci e ai collaboratori dell’Azienda;
- Porrà in essere tutte le iniziative formative per i dipendenti che, pur non operando in settori
esposti alla corruzione, possano essere whistleblowers (coloro che “fanno soffiate”,
informatori) ovvero segnalatori di eventi contrari all’imparzialità e al buon andamento della
P.A.;
- Individuerà il personale da inserire in percorsi formativi mirati alla conoscenza dei temi
dell’etica e della legalità;
- Segnalerà ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle U.U.O.O. eventuali comportamenti
contrari alle norme vigenti, all’etica, al buon andamento, ai fini dell’applicazione di sanzioni
disciplinari, proporzionali alla gravità della condotta tenuta dai dipendenti;
- Proporrà modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di
mutamenti nell’organizzazione;
- Curerà la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione e
il monitoraggio annuale sulla loro attuazione (art. 15 d.P.R. n. 62/2013).
- Potrà adottare nei confronti dei dipendenti rispetto ai quali ha richiesto la compilazione o il
supporto alla propria attività - indipendentemente dall’U.O. di appartenenza dei dipendenti
stessi - provvedimenti disciplinari nel caso in cui i medesimi non ottemperino agli
adempimenti richiesti;
- Si coordinerà con il Comitato di Valutazione per il Codice Etico affinché le procedure
descritte nei documenti siano omogenee e non contrastanti;
- Pubblicherà, a partire dal 2014, entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale, una
relazione sull’attività svolta nell’esercizio di competenza, trasmettendola, per conoscenza,
alla direzione strategica.
-
-
Potrà contestare ai dipendenti e ai collaboratori dell’ASL di Vallecamonica – Sebino
l’esistenza o l’insorgere di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità all’assunzione di
incarichi. Non sarà tuttavia responsabile di incarichi conferiti in presenza di cause di
incompatibilità o inconferibilità qualora il conferimento sia conseguito a erronee
interpretazioni o false dichiarazioni dei soggetti destinatari dell’incarico.
Segnalerà all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’Autorità Garante della
Concorrenza e del mercato (ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla L. 20/7/2004, n.
215) e alla Corte dei Conti i casi di possibile violazione delle disposizioni previste dalla L.
190/2012 e dei principi contenuti nel presente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione.
Tali compiti non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità.
L’adempimento degli obblighi sopra esposti costituisce per il dirigente individuato elemento di
valutazione ai fini della scheda di budget e della responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e smi.
Gli altri soggetti coinvolti nella Prevenzione della corruzione.
Affinché il processo di contrasto ai fenomeni corruttivi possa essere efficace, il legislatore ha
previsto il coinvolgimento di molteplici soggetti, ciascuno interessato a diverso titolo e con diversi
obblighi rispetto alle disposizioni della legge.
A partire dal vertice aziendale, il Direttore Generale concorre alla prevenzione della corruzione:
- designando il Responsabile;
- adottando il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e comunicandolo al Dipartimento della
Funzione Pubblica e alla Regione Lombardia;
- adottando tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione
Al fine di diffondere la cultura della legalità, il Responsabile della prevenzione della corruzione,
coinvolge inoltre altri soggetti aziendali, i quali mantengono, ciascuno, la responsabilità personale
in relazione alle mansioni svolte.
L’organigramma aziendale in cui sono individuati i dipartimenti, le unità operative, i servizi
consente di meglio individuare i soggetti che possono essere interessati ai processi.
E’ utile precisare che l’ASL di Vallecamonica – Sebino presenta un organigramma piuttosto
articolato in quanto trattasi di azienda sanitaria che incorpora un presidio ospedaliero a gestione
diretta. Conseguentemente ai classici dipartimenti territoriali si aggiungono i dipartimenti, le unità
operative e i servizi ospedalieri.
L’organizzazione aziendale prevista nel POA a valenza triennale approvato con decreto n. 816 del
14/11/2012 e rivisto con decreto n. 13 del 16/1/2012, è sintetizzata nei prospetti che seguono:
Collegio
Sindacale
DIRETTORE GENERALE
Nucleo di
valutazione
DIREZIONE
STRATEGICA
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SOCIALE
Dipartimento PAC
Corso di Laurea in
infermieristica
Ufficio Qualità
Medico Legale
Uffici in Staff:
Servizio Programmazione Acquisto e Controllo
- Aggiornamento e formazione
- Comunicazione/URP
- Servizio Sistemi Informativi (SI)
- Sviluppo valorizzazione risorse umane
- Controllo di gestione
- Ufficio legaleRisk Manager
- Ingengneria clinica
- Servizio prevenzione e protezione
- Politiche del personale/relazioni sindacali
PAC SOCIO SANITARIO
NOC
Servizio Vigilanza e
Accreditamento
Servizio Osservatorio epidemiol. e flussi informativi
Medico
Competente
DIPARTIMENTO
DIPENDENZE
Servizio SI
SITRA
SERVIZIO
INFERMIERISTICO
TECNICO E
RIABILITATIVO
AZIENDALE
DIPARTIMENTO di
PREVENZIONE
VETERINARIO
DIPARTIMENTO di
PREVENZIONE MEDICO
DIPARTIMENTO CURE
PRIMARIE
DIPARTIMENTO ASSI
DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
Servizio Tecnico Patr.
SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA
PREVENZIONE IGIENE e
SICUREZZA
SERVIZI SANITARI DI
BASE
AREA FAMIGLIA
AREA GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE
Servizio igiene degli
allevamenti
Servizio igiene degli
alimenti e della nutrizione
Servizio di Assistenza
Specialistica
Servizio Famiglia Infanzia
Età evolutiva
AREA GESTIONE
RISORSE UMANE
Servizio igiene alimenti
origine animale
Servizio medicina
preventiva nelle
comunità
Servizio Assistenza
Medicina Primaria
Servizio Anziani e Disabili
AREA GESTIONE
RISORSE MATERIALI
Servizio sanità animale
Servizio igiene e sanià
pubblica
SERVIZIO
FARMACEUTICO
Servizio prevenzione e
sicurezza ambienti di
lavoro
Laboratorio Sanità
Pubblica
Distretto di Medicina
Veterinaria
Presidio Ospedlaiero a
gestione diretta
Distretto Socio
Sanitario
AREA GESTIONE
RELAZIONI
(AAGG, Rapporti
istituzionali)
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERO
Attività
Amministrative
di supporto alle
prestazioni
Sanitarie
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO *
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO di
MEDICINA e
RIABILITAZIONE
DIPARTIMENTO di
CHIRURGIA
DIPARTIMENTO
MATERNO INFANTILE
DIPARTIMENTO di
SALUTE MENTALE
UO MEDICINA
INTERNA ESINE
UO CHIRURGIA
GENERALE ESINE
UO OSTETRICIA
GINECOLOGIA
UO PSICHIATRIA
Ostetricia sala parto
Endoscopia Digestiva
AREA di STAFF
SPDC
DIPARTIMENTO di
EMERGENZA URGENZA ed
ACCETTAZIONE (DEA)
UO MEDICINA E CHIRURGIA
D'ACCETTAZ. E URGENZA
Pronto Soccorso Edolo
UROLOGIA
Oncologia
UO PEDIATRIA
CRA (1)
UO ANESTESIA E RIANIMAZ.
Chirurgia vascolare
Diabetologia
Neonatologia
CPS e CD (1)
Servizio Anestesia
DH Pediatria
Psicologia Clinica
Rianimazione
Senologia
Epatologia
Cure Palliative
UO CHIRURGIA
GENERALE EDOLO
DIPARTIMENTO dei
SERVIZI
DIPARTIMENTO di
ORTOPEDIA e
TRAUMATOLOGIA
UO RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA ESINE
UO ORTOPEDIA e
TRAUMATOL. ESINE
Diagnostica Alta tecnologia
Mammografia + Screen.
UO RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA EDOLO
SDO
Cartelle cliniche e documentaz. sanitaria
Poliambulatori specialistici Esine e Edolo
Blocco operatorio Esine
Blocco operatorio Edolo
Servizio Dietetico
Artroscopia
Traumatologia
Chirurgia del piede
UO ORTOPEDIA e
TRAUMATOL. EDOLO
UO LAB. ANALISI ESINE
Allergologia pediatrica
NPIA
Emergenza
Lab. Analisi Edolo
Colonproctologia / Endosc. dig.
Anestesia Edolo
Nefr. e DIALISI
UO ORL
(1) Sedi Territoriali
Terapia del dolore
NEUROLOGIA
UO SIMT(Immunoem./ trasfus.)
Oculistica
UO RIABILITAZIONE
SPECIALISTICA
Chirurgia endosc. rinosinusale
UCC
(funzionalm.aggregata)
Ematologia trasfusionale
Emovigil. Sangue Raro
Legenda
Riabilit. gen.le e geriatrica
UO MEDICINA INTERNA
EDOLO
UO ANATOMIA PATOLOGICA
STRUTTURA COMPLESSA
UO PNEUMOLOGIA
Strutt. semplice a valenza
dipartimentale
Endoscopia toracica
Fisiopatologia e Riabilitaz. respirat.
Struttura Semplice
Relazione gerarchica
UO CARDIOLOGIA
Relazione funzionale
Unità Cura Coronarica
Elettrofisiologia e Elettrostimolazione
Ruolo dei Direttori, dei Dirigenti dei Responsabili dei Servizi.
In base all’organigramma tutti i direttori/dirigenti/responsabili per l’area di rispettiva competenza
partecipano alla prevenzione dei fenomeni corruttivi:
- svolgendo una attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia
elementi e riscontri sull’intera organizzazione e attività dell’amministrazione;
- svolgendo una attività informativa nei confronti dell’autorità giudiziaria;
- partecipando al processo di gestione del rischio;
- proponendo misure di prevenzione;
- assicurando l’osservanza del Codice di comportamento e verificando le ipotesi di
violazione;
- avviando procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale;
- osservando le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Ruolo del N.V.P. e del Collegio Sindacale
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (N.V.P.) e il Collegio Sindacale:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Azienda
Ruolo dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari:
L’U.P.D.:
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria,
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento
Ruolo dei dipendenti e dei collaboratori dell’Azienda
I dipendenti, i titolari di incarico a tempo determinato, i collaboratori a qualsiasi titolo (liberi
professionisti, co.co.co, ecc.):
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza e l’Integrità;
- segnalano le situazioni di illecito
B LE AZIONI
L’art. 1, comma 5, della L. n. 190/2012 prevede che: “Le pubbliche amministrazioni centrali
definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione
della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.”
Lo stesso adempimento è richiesto, a livello decentrato, per tutte le pubbliche amministrazioni.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è lo strumento attraverso il quale l’Azienda
ricostruisce e descrive i processi, articolati in fasi tra loro collegate, ponendo attenzione alle aree
sensibili e alla struttura dei controlli con lo scopo di individuare i settori maggiormente esposti al
rischio di corruzione.
L’individuazione delle aree di rischio ha come scopo quello di consentire l’analisi dei settori che
nell’ambito dell’attività territoriale e ospedaliera debbono essere presidiate più di altre mediante
l’implementazione di misure atte a prevenire il mancato perseguimento dell’interesse pubblico.
Mediante questa mappatura l’Azienda può porre in essere azioni ponderate e coerenti che
consentano di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.
Ciò comporta l’applicazione di un sistema di valutazione probabilistica del rischio e l’adozione di
un sistema di gestione del rischio medesimo.
L’iter procedurale
Il processo di gestione del rischio che verrà adottato all’interno dell’ASL di Vallecamonica
prevederà quindi le seguenti fasi, richiamate nel P.N.A.:
1. la definizione del contesto
2. la valutazione del rischio per ciascun processo mediante la scheda proposta dall’Allegato 5
al P.N.A.
3. il trattamento del rischio
1. Individuati all’interno dell’organizzazione i soggetti a proprio supporto nell’attuazione del
Piano il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - al fine
dell’analisi dei processi maggiormente esposti al rischio di corruzione - convocherà i
direttori/dirigenti/responsabili delle UU.OO./Servizi spiegando le finalità del P.T.P.C. e le
azioni da intraprendere. Il gruppo di lavoro così costituito selezionerà i processi da prendere
in esame nell’ambito delle aree di rischio previste dall’art. 1, comma 16 della L. 190/2012,
come sotto descritte:
a) Area: acquisizione e progressione del personale
- previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e insufficienza di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di
candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di
prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di
reclutare candidati particolari;
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti o candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti,
utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
-
-
-
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico –
economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione);
uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire
un’impresa;
utilizzo della procedura negoziata a abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa;
ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
abuso del provvedimento di recesso dal contratto d’appalto al fine di bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
all’aggiudicatario;
elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento delle convenzioni al fine di agevolare un particolare soggetto.
c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto e immediato per il destinatario
- abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi
pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima a una lista di
attesa);
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive
o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati
all’accertamento del possesso di requisiti per l’apertura di esercizi commerciali).
d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto e immediato per il destinatario
- Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare
determinati soggetti.
2. Individuati nell’ambito delle Aree a rischio i processi, per ciascuno verrà effettuata l’analisi
e la valutazione del rischio. Per questa valutazione il P.N.A., all’Allegato 5, prevede uno
strumento a matrice. La tabella sottoriportata prevede l’analisi del rischio sotto profilo della
probabilità e dell’impatto. Per ciascun indicatore sono previsti dei punteggi variabili tra zero
e cinque. Attributo a ciascun indicatore un punteggio (il rischio minore, in base alla tabella,
è valutato pari a 1, mentre il massimo è pari a 5), viene determinata la media della
probabilità e dell’impatto.
Il prodotto dei valori probabilità e impatto determina la valutazione complessiva del rischio
riferito al singolo processo il cui valore massimo è pari a 25.
Nel corso dell’esercizio 2014 – 2016 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione,
supportato dai Direttori/Dirigenti/Responsabili individuerà e analizzerà quindi una serie di
processi aziendali che ricadono nelle aree suddette e ne valuterà il rischio specifico.
Tale attività prenderà l'esempio dal lavoro iniziato con l’organo di vigilanza per il Codice
Etico che già aveva intrapreso un percorso di mappatura e analisi di alcuni processi a
rischio. L’attività di prevenzione della corruzione si rapporterà conseguentemente con i
percorsi dell’organo di vigilanza per il Codice Etico, affinchè i percorsi siano omogenei.
INDICI DI
VALUTAZIONE DELLA
PROBABILITÀ (1)
INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2)
VALORE
VALORE
Discrezionalità
Impatto organizzativo
Il processo è discrezionale?
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo
di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di
personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l’attività di più
servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)
No, è del tutto vincolato
1
E’ parzialmente vincolato dalla
legge e da atti amministrativi
(regolamenti, direttive,
circolari
2
E’ parzialmente vincolato solo
dalla legge
3
Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 40% 2
Fino a circa il 60% 3
E’ parzialmente vincolato solo
da atti amministrativi
(regolamenti, direttive,
circolari)
4
E’ altamente discrezionale
Fino a circa l’80% 4
Fino a circa il 100% 5
5
Rilevanza esterna
Impatto economico
Il processo produce effetti
diretti all’esterno
dell’amministrazione di
riferimento?
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei
Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell’ASL o sono state
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale
un ufficio interno
2
No 1
Sì 5
Sì, il risultato del processo è
rivolto direttamente ad utenti
esterni all’ ASL
5
Complessità del processo
Impatto reputazionale
Si tratta di un processo
complesso che comporta il
coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive
per il conseguimento del
risultato?
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli
aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una
sola p.a.
1
Sì, sulla stampa locale 2
No 0
Non ne abbiamo memoria 1
Sì, sulla stampa nazionale 3
Sì, il processo coinvolge più di
3 amministrazioni
3
Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
Sì, il processo coinvolge più di
5 amministrazioni
5
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico
Impatto organizzativo, economico e sull’immagine
Qual è l’impatto economico
del processo?
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello
intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto
riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente
interna
1
A livello di addetto
1
Comporta l’attribuzione di
vantaggi a soggetti esterni, ma
di non particolare rilievo
economico (es.: concessione di
borsa di studio per studenti) 3
A livello di collaboratore o funzionario
Comporta l’attribuzione di
considerevoli vantaggi a
soggetti esterni (es.:
affidamento di appalto)
A livello di dirigente di ufficio generale
4
A livello di capo dipartimento
5
2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di
posizione organizzativa
3
5
Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo
può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di
operazioni di entità
economica ridotta che,
considerate
complessivamente, alla fine
assicurano lo stesso risultato
(es.: pluralità di affidamenti
ridotti)?
No
1
Sì
5
RIEPILOGO
Dipartimento /Servizio : _____________________________________________
Processo: __________________________________________________________
Controlli (3)
Anche sulla base
dell’esperienza pregressa, il
tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace
strumento di neutralizzazione 1
Sì, è molto efficace
VALUTAZIONE
PROBABILITA’ (X)
VALUTAZIONE IMPATTO
(Y)
Discrezionalità
Impatto organizzativo
Rilevanza esterna
Impatto economico
Complessità del
processo
Impatto reputazionale
Valore economico
Impatto organizzativo,
economico e
sull’immagine
2
Sì, per una percentuale
approssimativa del 50%
3
Sì, ma in minima parte
4
No, il rischio rimane
indifferente
5
Frazionabilità del
processo
Controlli
Totale
Media
Totale
X/6
Media
Y/4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
= (Valore M Probabilità X Valore M Impatto)
NOTE:
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione.
=
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del
rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di
controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi
giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il
controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto
del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ:
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO:
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore
3. Per ciascuna area di rischio dovranno quindi essere indicate le misure di prevenzione utili
per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. La norma prevede misure minime
obbligatorie, ma misure ulteriori possono essere previste dall’Azienda ad integrazione delle
prime. In sede di prima applicazione l’ASL di Vallecamonica adotterà le misure minime
obbligatorie ovvero:
- la trasparenza che è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale nella
sezione: “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dall’art. 1, comma 15,della L.
190/2012. A tal fine si rinvia ai paragrafi successivi per l’esplicitazione del Piano Triennale
della Trasparenza.
la rotazione del personale nei servizi dove le professionalità siano compatibili è prevista
nell’ambito delle competenze gestionali dei dirigenti previo confronto con il Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Essa non potrà essere indiscriminata al fine di evitare un inutile aggravio dei tempi
procedimentali. La rotazione del personale è già stata attuata nell’ambito della vigilanza alle
strutture socio – sanitarie territoriali con l’ASL di Brescia. Ulteriori proposte di rotazione
del personale saranno richieste nell’ambito degli obiettivi annuali del Piano della
Performance da attuare entro il 2014 previa partecipazione sindacale e coinvolgendo il
personale in percorsi formativi in house ovvero mediante l’utilizzo di docenti interni
all’Azienda sulla specifica materia.
- la formazione specifica del personale in servizio e del personale di nuova assunzione. La
direzione strategica promuoverà, nell’ambito del piano di formazione dell’esercizio 2014
almeno due incontri formativi per il personale dirigenziale e del comparto e promuoverà
l’inserimento di tale formazione anche all’interno dei percorsi formativi per la scuola
infermieri.
- la gestione del conflitto d’interesse. Il personale dipendente dovrà astenersi dal prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi
con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come
quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori
gerarchici. I Responsabili del procedimento, i titolari dei servizi e delle UU.OO. competenti
ad adottare i provvedimenti finali e i titolari dei servizi e delle UU.OO compenti ad adottare
atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse, dovranno astenersi, così come i
dipendenti che svolgano la propria attività sanitaria o tecnica nelle aree delle Aziende
-
sanitarie a più elevato rischio di corruzione individuate nel presente Piano. I medesimi
soggetti, tra l’altro, avranno il dovere di segnalare possibili situazioni di conflitto al proprio
responsabile. Il responsabile che riceva la comunicazione del conflitto di interessi dovrà
valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, rispondendo per iscritto
al dipendente medesimo, sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le
ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente.
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, esso dovrà essere affidato
dal responsabile ad altro dipendente e in caso di carenza di dipendenti idonei, il responsabile
avocherà a sé stesso ogni compito relativo a quel procedimento. Nel caso in cui il conflitto
di interessi riguardi il responsabile stesso, sarà il Responsabile per la prevenzione della
corruzione a valutare le iniziative da assumere.
In particolare sussistono situazioni di conflitto di interessi quando con i soggetti interessati
sussistono:
- legami di parentela
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione anche saltuaria
- legami professionali
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei dirigenti,
dei responsabili dei servizi e dei responsabili di procedimento
Al fine di reprimere condotte in violazione di tale principio l’Azienda procederà
all’aggiornamento del Regolamento in materia di sanzioni disciplinari.
la vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.
Occorre a tal proposito effettuare una distinzione tra:
1) i casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 e smi che all’interno dell’ASL di Vallecamonica sono stati disciplinati con
specifico “Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di
incarichi extra – istituzionali”, approvato con decreto n. 438 del 12/6/2013.
2) i casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi enunciati dal D.Lgs. n. 39/2013 che
si riferiscono ai direttori strategici e ai titolari di incarichi di struttura complessa.
1) Circa la prima tipologia di incarichi il Regolamento individua gli incarichi vietati ai
dipendenti dell’ASL di Vallecamonica e pone attenzione sulla necessità di valutare i
profili di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’attività svolta dal dipendente
all’interno dell’Azienda.
2) A questi casi si aggiungono quelli di inconferibilità e incompatibilità per specifiche
posizioni dirigenziali (strutture complesse) e per i direttori strategici.
A tal proposito l’Azienda sta acquisendo tutte le certificazioni in materia di assenza di
cause di incompatibilità e acquisirà medesime autocertificazioni prima del conferimento
di ciascun incarico per quanto riguarda l’assenza di cause di inconferibilità.
Annualmente, durante la vigenza degli incarichi, provvederà a richiedere
l’aggiornamento dell’autocertificazione per quanto attiene l’assenza di cause di
incompatibilità.
Gli avvisi interni di indizione di selezioni per il conferimento di incarichi di struttura
verranno essere integrati dal modello di autocertificazione attestante l’assenza di cause
di incompatibilità e inconferibilità.
Parimenti saranno integrati i bandi di concorso per l’attribuzione di strutture complesse.
-
Con il presente documento viene adottato anche il Codice di comportamento dei
dipendenti che recepisce, integrandolo, il Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Gestione del conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attivita’ o incarichi
precedenti (revolving doors – pantouflage).
Il D.Lgs. n. 39/2013 ha disciplinato:
- ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati
destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione
- particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione
all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
- situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dell’Integrità dell’ASL di
Vallecamonica vigilerà sulle situazioni che non consentono di conferire incarichi a determinati
soggetti o sulle situazioni di incompatibilità esistenti o sopravvenute.
La norma è tesa a evitare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente
destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo
corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita.
La norma dispone inoltre che gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni
previste dalla legge sono nulli.
Lo svolgimento di attivita’ successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (revolving
doors – pantouflage).
La L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
con lo scopo di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il rischio è quello che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi situazioni
lavorative vantaggiose sfruttando la propria posizione all’interno dell’Azienda per ottenere un
lavoro presso aziende private con cui sia entrato in contatto in virtù del rapporto di lavoro.
La norma vieta, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (anche nel caso di
collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione) agli ex
dipendenti di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con soggetti privati che sono stati
destinatari di provvedimenti, contratti o accordi nei quali gli stessi hanno avuto il potere di incidere
in maniera determinante.
In caso di violazione del divieto la norma prevede specifiche sanzioni:
1) la nullità dei contratti di lavoro conclusi con gli ex dipendenti dell’ASL di Vallecamonica;
2) il divieto per i soggetti privati che hanno assunto in qualità di dipendenti o di collaboratori a
qualsiasi titolo ex dipendenti di contrattare con l’ASL di Vallecamonica e l’obbligo di restituire
eventuali compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell’affidamento
illegittimo.
I flussi informativi interni e esterni verso il responsabile dell’anticorruzione e il monitoraggio
del piano
Ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. c) e del comma 10 lett. a) della L.190/2012, nell’ambito della
gestione del Piano è indispensabile:
- prevedere un meccanismo strutturato di comunicazione da parte dei singoli referenti al
Responsabile;
- provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità con cadenza
almeno annuale, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- tenere traccia di tempi e modi di tale monitoraggio e programmare con cadenza periodica un
piano di internal audit nel quale i vari Responsabili delle area a Rischio relazionano al RPC
le eventuali criticità nelle comunicazioni delle informazioni e/o dei fattori di rischio di
“eventi sentinella” di corruzione riscontrate;
- ampliare, rispetto al riscontro di “eventi sentinella” i flussi di informazioni provenienti da
soggetti esterni, coinvolgendo le associazioni private (es. Confindustria oppure categorie di
settore) e invitando a segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate nei controlli
che i tecnici o altro personale effettuano presso i loro associati. (Questo è utile soprattutto
per le ASL).
Rispetto ai flussi informativi provenienti da soggetti esterni il RPC utilizzerà le segnalazioni
anonime esclusivamente in funzione di “allerta”, avviando provvedimenti di accertamento e verifica
qualora la segnalazione sia sufficientemente circostanziata e completa.
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowing)
Il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o
indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro o per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia (art. 1, comma 51 L.190/2012).
Il soggetto che testimonia un illecito o un irregolarità sul luogo di lavoro durante lo svolgimento
delle proprie mansioni e lo segnala a una persona o a un’autorità che possa agire efficacemente a
riguardo è definito whistleblower.
Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione tale soggetto svolge un
ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile, di problemi o pericoli all’ente di
appartenenza o alla comunità.
Per evitare la “fuoriuscita” incontrollata di segnalazioni in grado di compromettere l’immagine
dell’Azienda, le segnalazioni di illecito possono essere indirizzate direttamente, a mezzo posta
elettronica, al Responsabile UPD il quale acquisirà il documento al protocollo aziendale
conservando l’originale del medesimo e non richiedendone la scansione ai fini di tutela del
segnalante.
L’Azienda prenderà in esame anche segnalazioni anonime che siano sufficientemente dettagliate e
circostanziate.
IL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
L’ASL di Vallecamonica ha ritenuto di raggruppare, per ragioni di omogeneità, il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui al
D.Lgs. n. 33/2013.
Infatti con la L. n. 190/2012 il Parlamento ha conferito delega al Governo per l’emanazione di un
decreto legislativo di dettaglio che prevedesse le indicazioni per garantire la trasparenza nelle
Pubbliche amministrazioni.
Sulla scorta di tale delega è stato emanato appunto il D.Lgs. 33/2013 che rappresenta l’ultimo, in
ordine di tempo, dei diversi provvedimenti normativi emanati nel corso dei recenti decenni, tesi a
modificare il rapporto tra la P.A. e il cittadino in senso paritario; tale percorso trova il suo principale
punto di partenza nella Legge n. 241 del 7/8/1990.
La Legge 241/90 poneva in capo alle PA:
- l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento relativo ad interessi del privato e la
partecipazione dello stesso al procedimento amministrativo;
- l’obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi;
- il diritto d’intervento del cittadino, anche come portatore di interessi diffusi o pubblici o
privati, in un procedimento in cui possa subire un effetto pregiudizievole;
- la possibilità di convocare una conferenza di servizi, nel caso di provvedimenti subordinati ad
atti di consenso di competenza di più amministrazioni;
- il riconoscimento del diritto d’accesso del cittadino agli atti delle PA;
- la previsione del responsabile del procedimento quale figura di riferimento per il privato nei
rapporti con l’ASL;
- la possibilità del cittadino di concludere accordi di natura privatistica con l’Azienda,
integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo produttivo di effetti nei suoi
confronti;
- la regolamentazione del silenzio assenso.
Il diritto di accesso agli atti, garantito dalla Legge 240/90 veniva ulteriormente ampliato dal D.Lgs.
27/10/2009, n. 150 “Attuazione delle Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
Questo D.Lgs. all’art. 3 indicava tra i principi generali “la trasparenza dei risultati delle
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”, nonché la necessità
“della massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle
performance”. L’art. 11, esplicitamente dedicato alla trasparenza della performance, la inquadrava
come “accessibilità totale”, riferendola alle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all’utilizzo delle risorse
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Lo stesso decreto legislativo obbligava tutte le amministrazioni pubbliche ad adottare un
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indicasse le
iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità, introducendo inoltre,
per la prima volta, oltre al principio di trasparenza, anche quello di integrità. Le amministrazioni
pubbliche “garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance” e sono obbligate a pubblicare sul proprio sito istituzionale “in apposita sezione di
facile accesso e consultazione”, una rilevante serie di elementi.
Il D.Lgs. n. 33/2013 ha infine riordinato in un corpo normativo unico le tante disposizioni
legislative in materia di obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza susseguitisi nel tempo.
Sulla base di esso l’ASL di Vallecamonica pubblica all’interno del proprio sito internet nel link
“Amministrazione Trasparente”, una serie di dati ed informazioni concernenti l’organizzazione, il
personale, consulenti e collaboratori, bandi di concorso, bilanci, beni immobili e gestione del
patrimonio, servizi erogati, pagamenti, opere pubbliche, ecc…..
I dati sono pubblicati in modalità “open data”, è cioè quindi sono disponibili e accessibili
direttamente con un sistema che permette l’elaborazione e il riutilizzo da parte dei cittadini.
Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità
Il Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità dell’ASL di Vallecamonica – Sebino è stato
nominato con Decreto n. 646 del 11/9/2013.
Egli:
a. propone il Programma per la trasparenza e l’integrità e provvede al suo aggiornamento
periodico, e attiva iniziative di promozione della trasparenza in connessione con il Piano di
prevenzione della corruzione;
b. svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
c. segnala all'Organismo Indipendente di Valutazione, rappresentato in Regione Lombardia dal
Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Direzione strategica i
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
d. segnala, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di inadempimento o adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione ai fini dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare;
e. controlla e assicura il regolare svolgimento dell'accesso civico in base a quanto stabilito dal
d.legisl. n. 33/2013;
f. segnala al Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione gli inadempimenti accertati ai fini
della valutazione individuale e della valutazione in merito al futuro rinnovo dell'incarico
dirigenziale conferito (art. 21 d.legisl. n. 165/2001 e s.m.i.).
Il Responsabile per la trasparenza informa il Nucleo di Valutazione dell'avvenuta adozione del
Programma per la trasparenza e l’integrità e ne condivide i contenuti ai fini di eventuali interventi
migliorativi.
In caso di non adempimento del Responsabile degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla
norma, il cittadino può rivolgersi al Direttore amministrativo, titolare del potere sostitutivo.
Accesso civico e diritto di accesso agli atti (l. 241/90 e smi)
Con la pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 l’Azienda garantisce l’accesso civico
ovvero la legittimazione generalizzata all’accesso ai dati per i quali la norma prevede la
pubblicazione obbligatoria.
L’istituto dell’accesso civico legittima chiunque, indipendentemente dalla presenza di un interesse
specifico, concreto e attuale, a richiedere la messa a disposizione e la pubblicazione di tutte le
informazioni, i provvedimenti, gli atti e i documenti per i quali la Legge impone l’obbligo di
pubblicazione: la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione e il richiedente
non necessita di alcuna legittimazione soggettiva qualificata per poter proporre la domanda, la quale
non deve essere motivata.
Modalità di esercizio dell’accesso civico.
L’istanza di acceso civico è gratuita.
Essa deve essere indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza il quale nel caso in cui riscontri che i dati la cui pubblicazione obbligatoria non sono
stati resi pubblici, provvede alla loro pubblicazione entro 30 giorni. Contestualmente o provvede a
trasmettere i dati al richiedente ovvero, in alternativa, comunica al medesimo l’avvenuta
pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale per la visione.
Se invece i dati oggetto della richiesta di accesso civico risultino già pubblicati, il Responsabile per
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza si limita a comunicare al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale.
Nel caso di ritardo o mancata risposta, il cittadino che ha presentato istanza può rivolgersi al titolare
del potere sostitutivo.
Il cittadino che intenda accedere a dati la cui pubblicazione non sia obbligatoria deve invece
esercitare il diritto di accesso (previsto dalla L. n. 241/90 e smi), presentando istanza motivata
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
I dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria sono quelli indicati nella tabella Allegato A.
Ai fini del monitoraggio degli adempimenti il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e il
Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità collaboreranno, convocando contestualmente i
Direttori/Dirigenti/Responsabili per le verifiche periodiche.
Pubblicazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Prima dell’adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità
dell’ASL di Vallecamonica – Sebino il Responsabile rende noto, a mezzo pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda, il documento per un periodo minimo di sette giorni.
In tale periodo di tempo chiunque può formulare proposte migliorative o modificative del
documento, segnalando al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione o alla Direzione
amministrativa le modifiche da apportare al documento.
Il Responsabile, esaminate le proposte e a condizione che le stesse non siano contrarie alla legge, le
inserisce nel documento che verrà approvato dal Direttore Generale.
Modalità di raccolta dei dati
Il Responsabile della trasparenza convoca il gruppo di supporto per la trasparenza, contestualmente
al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di norma, almeno due volte l’anno per
monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione: prima dell’approvazione del Piano della
Performance e del Programma della trasparenza e l’integrità e dopo l’approvazione del bilancio
consuntivo dell’esercizio.
La tabella Allegata al presente documento specifica, per ciascun obbligo di pubblicazione, i soggetti
che il Responsabile ha individuato quali responsabili per l’elaborazione e la predisposizione dei dati
soggetti a pubblicazione obbligatoria.
La scelta dei predetti soggetti è stata effettuata sulla base dell'organizzazione aziendale individuata
nel Piano di Organizzazione Aziendale.
Modalità di pubblicazione
In relazione agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale
web dell’ASL di Vallecamonica - Sebino i dati, le informazioni e i documenti sono quelli previsti
dall’Allegato al d.legisl. n. 33/2013 e dalla Delibera CiVIT n. 50/2013 e s.m.i.
La struttura delle sezioni e sotto-sezioni pubblicate sul sito rispetta quella contenuta nel predetto
Allegato, in modo che sia coerente con gli strumenti di misurazione e controllo implementati dal
Dipartimento della Funzione pubblica (“Bussola della Trasparenza”).
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del comma 3
dell’art. 8 del d.legisl. n. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in
materia di trattamento dei dati personali e di quanto previsto da specifiche norme. Alla scadenza del
termine di durata i dati saranno comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni
del sito d’archivio.
Tutti i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto affinché i portatori di
interessi possano liberamente consultarli, estrarli e rielaborarli.
Iniziative di comunicazione della trasparenza
I canali di comunicazione delle iniziative adottate in materia di anticorruzione e trasparenza saranno
rivolti all’interno e all’esterno.
All’interno l’Azienda ha già intrapreso percorsi formativi in materia di trasparenza con l’obiettivo
di far conoscere il contenuto e la struttura di quanto pubblicato sul sito aziendale in materia.
Sul tema della corruzione la formazione è stata effettuata solo dal Responsabile mentre l’attività
formativa per il restante personale verrà effettuata nel corso di più sessioni a partire dal 2014 e fino
al 2016.
Verso l’esterno, oltre alla pubblicazione sul sito aziendale, l’ASL renderà nota l’avvenuta adozione
e pubblicazione del Piano nel corso della prima Conferenza dei Sindaci di presentazione del
Documento di Programmazione per l’esercizio 2014.
Piano delle performance
Entro il 31 gennaio 2014, l’Azienda provvederà inoltre all’aggiornamento del Piano delle
Performance relativamente agli obiettivi a valenza annuale. Tutte le UUOO e i servizi dovranno
partecipare alle sessioni formative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in
capo ai soggetti tenuti alla compilazione dei dati e delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 33/2013,
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione costituirà elemento di valutazione ai fini della
responsabilità dirigenziale.
Aggiornamenti del documento
Il presente documento potrà subire delle variazioni nel corso dell’esercizio in conseguenza di
mutate situazioni organizzative o di cambiamenti nelle nomine dei Responsabili per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità.
Scarica