Il reddito d’impresa e l’utilizzo di «entità schermo» A cura di Guido Doneddu Dottore Commercialista e Revisore Legale I principi generali L’opera d’arte Imprese Commercio Detenzione Rimanenze Immobilizzazioni 2 L’opera d’arte nel reddito d’impresa • Non esistono (a differenza di quanto accade per la determinazione del reddito professionale), disposizioni legislative specifiche; • Occorre riferirsi ai principi generali; • Ma … esistono due pareri resi dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive che forniscono importanti indicazioni. 3 I principi generali • Le disposizioni legislative che governano la determinazione del reddito d’impresa rilevanti per la fattispecie sono: – INERENZA (ART. 109 TUIR) e, se verificata: • AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 102 TUIR); • SPESE DI RAPPRESENTANZA; • PLUSVALENZE. 4 L’inerenza • E’ un principio generale oggetto di ampia letteratura e rilevanti incertezze applicative; • Nella fattispecie, non esiste un criterio univoco per accertarla; • Occorre comunque valutarla in riferimento a: – Natura del bene; – Entità del costo sostenuto in rapporto a: • Attività svolta; • Dimensioni e pregio dei locali. 5 L’ammortamento • Qualora fossero giudicate inerenti, come possono essere dedotti i relativi costi ? • I requisiti affinché un bene sia ammortizzabile, sono: – Periodo d’impiego definito; – Deperimento fisico-economico. • L’opera d’arte possiede tali requisiti ? – «durata» indefinita; – «vita economica» pressoché infinita. 6 L’ammortamento • Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive: – Parere n. 29 del 14 ottobre 2005: non ammortizzabile in quanto priva dei requisiti; – Parere n. 8 del 5 maggio 2005: ammortizzabile , ma solo in specifiche circostanze (assimilabile agli «arredi»); – Corte di Cassazione, Sentenza n. 22021 del 13 ottobre 2006: non ammortizzabile in quanto priva dei requisiti. 7 Le spese di rappresentanza • I costi sostenuti per l’acquisto di opere d’arte possono annoverarsi tra le spese di rappresentanza ? • Due orientamenti in dottrina: – No, in quanto le opere d’arte non sono idonee a generare ricavi e non sono adeguate rispetto all’obbiettivo perseguito dall’imprenditore in termini di ritorno economico, anche indiretto (condiviso dal Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel parere n. 29/2005); 8 Le spese di rappresentanza – Sì, in quanto sono: • Idonee a generare un messaggio positivo in termini di immagine per l’impresa; • Idonee a suscitare un atteggiamento positivo nei clienti e, più in generale, negli operatori del settore di riferimento per l’impresa; • Trattasi, tuttavia, di un orientamento difficilmente sostenibile ed avversato dall’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza di legittimità. 9 Conclusioni in tema di deduzione dei costi • Aderendo alla posizione espressa da dottrina e giurisprudenza di legittimità, i costi sostenuti da un’impresa per l’acquisto di opere d’arte non sono deducibili in quanto non inerenti; • Trattasi tuttavia di una presunzione che può ammettere prova contraria; • Ammessa la deduzione nel caso di beni caratterizzati da limitato valore artistico assimilabili agli «arredi» (Comitato Consultivo, Parere n. 8/2005). 10 Le cessioni di opere d’arte Cessione opere Commercio Detenzione Ricavi Plusvalenze 11 Le plusvalenze da cessione • Articolo 86, comma 1, TUIR: Generano plusvalenze le cessioni a titolo oneroso di beni posseduti dall’impresa diversi dai beni merce, anche non ammortizzabili; • Conseguentemente, anche la cessione di opere d’arte posta in essere da imprese che non svolgono attività di commercio di opere è idonea a generare plusvalenze imponibili. 12 Le plusvalenze da cessione • Le modalità di tassazione sono stabilite dall’articolo 86, comma 2 del TUIR: – Differenza tra: • Corrispettivo e • Costo (non ammortizzato). – Se i beni sono posseduti da più di tre anni, è possibile il frazionamento della plusvalenza in cinque esercizi (articolo 86, comma 4, TUIR). 13 Le cessioni poste in essere da associazioni senza scopo di lucro • Risoluzione ministeriale n. 5/E del 24 gennaio 2001: – Esclusione della natura commerciale dei proventi ritratti da associazione priva di scopo di lucro dalla cessione all’asta di opere ricevute a titolo di liberalità; – Non è attività commerciale in quanto difetta l’elemento dell’intermediazione nello scambio di beni (è una semplice dismissione patrimoniale); – Ma non deve richiedere l’impiego di mezzi organizzati professionalmente né deve avere rilevanza autonoma. 14 Opere d’arte ed attività professionale • Articolo 54, comma 5 del TUIR: – Il costo di acquisto costituisce spesa di rappresentanza; – Trattasi di presunzione assoluta; – Deducibilità nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta dall’esercente arte o professione; – Devono essere idoneamente documentati; – Le plus/minusvalenze non rilevano. 15 L’impresa quale «entità schermo» • L’utilizzo di società o entità ad esse assimilabili può essere priva di sostanza; • Finalità: – Occultamento dell’identità dell’effettivo proprietario dell’opera; – Evitare l’applicazione del «redditometro»; – Deduzione di costi connessi, direttamente od indirettamente, al possesso di opere d’arte. 16 L’impresa quale «entità schermo» • Quali i rimedi apprestati dal legislatore tributario ? – Interposizione fittizia (articolo 37 del DPR n. 600/1973): • Soggettiva; • Oggettiva; • Mista. – «Abuso del diritto», nella nuova formulazione legislativa e nelle costruzioni giurisprudenziali. 17 Conclusioni • Indifferibile necessità di un inquadramento legislativo tributario; • Definizione delle fattispecie in cui la deduzione dei costi, diretti ed indiretti, è consentita; • Strumenti agevolativi per gli «investitori istituzionali» in opere d’arte; • Puntuale individuazione delle fattispecie abusive e loro contrasto. 18