sicurezza nei luoghi di lavoro

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
DISTRETTO TRAPANI – SOAT DI CASTELVETRANO
91022 Castelvetrano – Via Bonsignore, 14
Tel. 0924 89322 Fax 0924 906598
e-mail: [email protected]
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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(Testo unico n. 81/2008 modificato con D.lgs. n. 106 del 03/08/2009 - Accordo del 21/12/2011
conferenza Stato Regioni G.U. n. 8 del 11/01/2012)
SINTESI
Dal primo gennaio 2009 sono entrate in vigore le disposizioni del Testo unico in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81), con l’obbligo da parte del datore di lavoro di elaborare un Documento di
Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro della propria azienda.
Il Testo Unico definisce la Valutazione dei rischi come “valutazione globale e documentata
di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione
in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Un’operazione che il datore di lavoro deve effettuare previa consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori, e nei casi di sorveglianza sanitaria anche con la
collaborazione del Medico Competente (artt. 28-29 e 30).
La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui all’art. 28 comma 1 è effettuata nel
rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo
decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010
A conclusione della valutazione dei rischi, il Datore di lavoro deve redigere il
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) entro il 31/12/2008 in data certa
(timbro postale) o autocertificazione con firma di: Datore di lavoro - Responsabile del Servizio
di Protezione e Prevenzione (RSPP) – Rappresentante dei lavoratori (RLS) – Medico
competente.
Si evidenzia, che per le imprese di nuova costituzione il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (DVR) entro novanta
giorni dalla data di inizio della propria attività.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere una relazione sulla valutazione di
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori cui sono esposti durante l’attività
lavorativa, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e i Dispositivi di
Ϯ
Protezione Individuali (DPI) adottate, nonché il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Le imprese familiari e i lavoratori autonomi hanno solamente degli obblighi dettati dall’art.
21 del testo unico (integrate dal D.lgs 3 agosto 2009 n. 106) e precisamente:
1.
Le imprese familiari (di cui all’articolo 230-bis del codice civile), i lavoratori
autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a)
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III ;
b)
munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al titolo III;
c)
munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2.
I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e
con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a)
beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b)
partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37,
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Il D.lgs n. 81/2008 con le successive aggiunte e modificazioni ha introdotto un sistema di
organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela della salute di tutti i lavoratori
compresi i coadiuvanti familiari come qui di seguito descritto.
La istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), degli Addetti alle Emergenze (Primo Soccorso,
Prevenzioni Incendi ed Evacuazione), del Medico Competente.
L’obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenete la “valutazione
dei rischi” che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall’ambiente di lavoro.
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L’individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di
buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse.
Un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati alla sicurezza,
coinvolgente i lavoratori e /o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di
rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle.
La predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori,
atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in
azienda.
I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP)
sono:
¾ Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nel caso in cui viene
svolto dallo stesso datore di lavoro (DL SPP) deve frequentare un corso della durata
di 32 ore in agricoltura (azienda a rischio medio), mentre se è una figura diversa dal
datore di lavoro deve ed essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma d’istruzione secondaria superiore e frequentare 32 ore di corso.
¾ Il Rappresentante dei lavoratori (RLS) deve frequentare un corso della durata 32 ore,
mentre quello territoriale (RLST) 64 ore;
¾ L’Addetto al primo soccorso deve frequentare un corso della durata 12 ore.
¾ L’Addetto all’Antincendio ed evacuazione deve frequentare un corso della durata 4 ore
(nelle imprese a rischio incendio basso), 8 ore (nelle imprese a rischio incendio medio)
e 16 ore (nelle imprese a rischio incendio elevato).
¾ Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione” (RSPP) può essere
svolto dal datore di lavoro nelle aziende fino a 30 lavoratori.
¾ Il Responsabile del Servizio di Addetto al primo soccorso e nonché di prevenzione
degli incendi e di evacuazione può essere svolto direttamente dal datore di lavoro nelle
imprese che occupano fino a 5 lavoratori, anche in caso di affidamento dell’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a persone interne all’azienda o
all’unità produttiva o a servizi esterni.
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Obblighi del datore di lavoro:
¾ Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (può essere lui
stesso previo corso di 32 ore) – In caso di mancato adempimento: Sanzioni: (arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro).
¾ Stesura del Documento di Valutazione di tutti i Rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28. - In caso di mancato
adempimento Sanzioni: (ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di
cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29,
commi 2 e 3) - (ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)
¾ Nominare il medico competente (per le aziende che risultano essere sottoposte a
sorveglianza sanitaria) e visita medica dei lavoratori – Sanzioni: (Arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) .
¾ Nominare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza; nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza – Sanzioni:
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro).
¾ Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove
presente - Sanzioni: (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a
6.000 euro).
¾ Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico – Sanzioni: (Arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro).
¾ Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione – Sanzioni: (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a
5.200).
¾ Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
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sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto – Sanzioni: (Ammenda da 2.000 a 4.000
euro).
¾ Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro – Sanzioni: (Ammenda da
500 a 1.800 euro).
¾ Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
¾ Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione
¾ Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli
36 e 37 del Testo unico;
¾ Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute –
Sanzioni: (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
¾ Consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda –
Sanzioni: (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro).
¾ Elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda –
Sanzioni: (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro).
¾ Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio – Sanzioni: (Arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
¾ Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo
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8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e
le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia
di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Sanzioni: (amministrativa pecuniaria da
500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) – (amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) [L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni
conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124].
¾ Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui
all’articolo 50 – Sanzioni: (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro).
¾ Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti.
¾ Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
¾ Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all’articolo 35 – Sanzioni: (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro).
¾ Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione – Sanzioni: (arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).
¾ Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo
8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente
lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati –
Sanzioni: (amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro).
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¾ Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità –
Sanzioni: (amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro).
¾ Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nei lavori di
appalto, esclusi i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.
Sanzioni: (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro).
¾ Programmare l’informazione e la formazione per i dipendenti : attestato di formazione,
verbali di incontri formativi.
¾ Organizzare l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori con lettera firmata dai
dipendenti (in assenza viene nominato dall’ Ispettorato del lavoro il Rappresentante
Territoriale);
¾ Messa in sicurezza di tutte le macchine D.lvo 459/96: dichiarazioni di conformità o
dichiarazione di messa a norma, libretti di uso e manutenzione, interventi di controllo
periodici e straordinari riportati per iscritto.
¾ Redazione del piano di evacuazione , presenza in numero adeguato di estintori e
relativa cartellonistica.
¾ Vidimazione all’Ausl di appartenenza del registro infortuni.
¾ Presenza in azienda della CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO in un luogo ben
individuato (una cassetta medica per 10 lavoratori).
¾ Presenza degli ESTINTORI con revisione semestrale, uno ogni 200 mq o raggiungibili
con percorsi di 30 m.
¾ Controllo impianto elettrico (SALVAVITA) ogni mese.
¾ Controllo della MESSA A TERRA ogni 5 anni da parte dell’ISPELS.
¾ Controllo dell’ IMPIANTO ELETTRICO (adeguato alle norme C.E.I), ogni 2 anni da
parte di un tecnico abilitato.
¾ Consegna dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ai dipendenti con firma
per ricevuta di consegna.
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Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione
ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il Rappresentante dei Lavoratori, se nominato, deve seguire un corso di formazione di 32
ore. Nelle aziende agricole che utilizzano lavoratori giornalieri o stagionali è più conveniente
utilizzare il Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) che viene nominato dall’INAIL al
costo di 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato in azienda.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le attività agricole per le mansioni a rischio sono soggette alla sorveglianza sanitaria. Il
medico competente incaricato dal datore di lavoro (medico specializzato in medicina del
lavoro) effettua le visite mediche che possono essere fatte anche prima dell’assunzione al
fine di verificare l’idoneità alla mansione da svolgere.
CALCOLO DEI LAVORATORI
I lavoratori giornalieri si calcolano con le ULA (Unità Lavorative Annue) una ULA è uguale
a 275 giorni l’anno con 8 ore al giorno che è uguale a ore 2.200. Per esempio 10 operai che
lavorano 100 giorni in un anno, lavorano per 8.000 ore che diviso 2.200 ore equivale a 3,6
operai l’anno a tempo pieno.
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ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
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-
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
-
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
-
Mancata formazione ed addestramento.
-
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo
responsabile.
-
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
ALLEGATO II
CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL
DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI
RISCHI (art. 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca................................fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende ..........................................fino a 200 Lavoratori
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QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEMPIMENTI
Obblighi del datore di lavoro:
9 Valutazione generale di tutti i rischi del luogo d lavoro
9 Redazione del Documento di valutazione dei rischi
9 Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
9 Organizzazione del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso
9 Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
9 Informazione e formazione dei lavoratori
9 Conformità dei luoghi di lavoro
9 Conformità dei mezzi e delle macchine ed attrezzature di lavoro
9 Conformità degli impianti
9 Fornitura e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
9 Controllo della movimentazione manuale dei carichi
9 Protezione dai videoterminali
9 Protezione da agenti cancerogeni o mutageni
9 Protezione da agenti chimici
9 Protezione da agenti biologici
9 Rischio di atmosfere esplosive
9 Protezione dall’esposizione al rumore
9 Protezione dal rischio di incendio
9 Adozione della segnaletica di sicurezza
9 Rispetto delle norme per la tutela dei minori
ϭϮ
9 Rispetto delle norme per la tutela delle lavoratrici madri
9 Verifiche di legge di impianti, mezzi, macchine ed attrezzature di lavoro, dotazioni di
sicurezza, antincendio, evacuazione e pronto soccorso.
Adeguare la propria azienda alla normativa
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
serve soprattutto ad evitare gli infortuni che periodicamente si verificano nel settore
dell’agricoltura, ma serve anche ad evitare delle sanzioni piuttosto gravose per l’azienda. A tal
proposito la Regione Siciliana, nell’applicare il “Piano Regionale per la prevenzione in
agricoltura” prevede il controllo di numerose aziende Agricole in tutto il territorio della Regione
Sicilia.
Pertanto per non incorrere in eventuale sanzioni che sono piuttosto onerose, bisogna
tenere in Azienda i seguenti documenti e di esibirli nel momento dell’eventuale
controllo:
a) Certificato iscrizione Camera di Commercio;
b) Registro Infortuni debitamente vidimato dell’ASP;
c) Attestato di partecipazione corso RSPP, Primo Soccorso e Antincendio;
d) documento di valutazione di tutti i rischi in azienda (DVR);
e) Nomina medico competente;
f) Certificato di idoneità al lavoro dei dipendenti da parte del medico competente;
g) Verbale di nomina (anche negativo) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(R.L.S.);
h) Comunicazione di assunzione
i) Verbale di consegna Dispositivi di Protezione Individuale
j) Verbali di informazione e formazione lavoratori dipendenti
k) Patentino fitofarmaci
l) Convenzione con ditta smaltimento rifiuti speciali
ϭϯ
Inoltre è importante adeguare tutte le macchine agricole, attrezzature e i luoghi di lavoro
(rimesse, magazzini, officine, deposito gasolio) alle norme sulla sicurezza.
ϭϰ
Abilitazione degli Operatori
(ATTREZZATURE DI LAVORO)
Nel Supplemento n. 47 della G.U. n. 60 del 12/03/2012 è stato pubblicato l'Accordo
Stato-Regioni Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012 inerente
l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L'accordo attua quanto previsto dall'art. 73, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ed entra in vigore il 12 Marzo 2013,
dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo nella Gazzetta.
La partecipazione ai corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 37 del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve avvenire in orario di lavoro e non può
comportare oneri economici per i lavoratori, e non è sostitutiva, essendo formazione
specifica, della formazione obbligatoria spettante a tutti i
lavoratori realizzata ai sensi art. 37.
Fermo restando le abilitazioni già previste dalle vigenti
disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali
è richiesta una specifica abilitazione per gli
operatori agricoli nel settore agricoltura sono:
¾
Trattori agricoli e forestali – Qualsiasi trattore
agricolo a ruote o a cingoli.
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico pratico per lavoratori
addetti alla conduzione di trattori Agricoli o forestali.
Per ottenere l’abilitazione si deve frequentare un
corso teorico pratico della DURATA di 8 -13 ore, i
programmi dei corsi di formazione e la loro
valutazione sono quelli previsti negli allegati VIII, in
cui è previsto un modulo giuridico – normativa (1
ora); un modulo tecnico (2 ore) e dei moduli pratici
specifici: per trattore a ruote ( 5 ore) e per trattori a
cingoli (5 ore).
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e
ϭϱ
finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore complessivo,
consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’ attestato di abilitazione.
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato,
previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento avente una durata minima di 4
ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici.
Quindi tutti i lavoratori che alla data del 12 marzo 2013 sono incaricati dell'uso delle
attrezzature oggetto dell'accordo devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi, e
quindi entro il 12 marzo 2015.
Le conoscenze acquisite devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino se
disponibile nell’ambito regionale. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di
lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono
conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Nota bene:
L’ufficio non si assume alcuna responsabilità sui contenuti e su eventuali errori
presenti in questo lavoro. Si consiglia pertanto di consultare sempre il testo
originale del D. Lgs 81/2008; legge 7 luglio 2009 n. 88 e D. Lgs 3 agosto 2009
n. 106, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
A cura di: Antonino Cappello
Dirigente Responsabile Soat di
Castelvetrano
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