A Alfonso Tagliamonte Disciplina del trattamento di fine rapporto qualificazione giuridica della fattispecie e profili applicativi Copyright © MMXI ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ISBN –––– I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: luglio Indice Capitolo I Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto .. La natura giuridica dell’istituto, – ... Il conferimento alla previdenza complementare, – .. La l. maggio , n. ed il suo campo di applicazione, . Capitolo II Base di computo, omnicomprensività e computabilità .. Il sistema di computo, – .. La base di calcolo del TFR, – .. Omnicomprensività e derogabilità, – .. Il principio della non occasionalità, – ... I compensi computabili nel TFR, – Il lavoro straordinario e la base di calcolo del TFR, – ... I compensi non computabili nel TFR, – ... La sospensione del rapporto di lavoro, – .. Onere della prova, – .. Rivalutazione, . Capitolo III Le anticipazioni del TFR .. Principi generali, – ... Criteri di priorità nell’attribuzione dell’anticipazione, – ... Condizioni e misura dell’anticipazione, – ... Limite soggettivo per l’anticipazione del TFR, – ... Limite oggettivo degli aventi diritto, – .. Tipologia, – ... Spese sanitarie, – ... Acquisto della prima casa, – ... Congedi parentali e formazione, – ... Trasferimento d’azienda, . Capitolo IV Insolvenza del datore di lavoro e il Fondo di garanzia .. Insolvenza del datore di lavoro e tutela del lavoratore, – .. Finanziamento del Fondo, – .. Condizioni di ricorso al Fondo, – .. Fallimento, – .. Destinatari, – .. Ammontare del credito da versare al lavoratore, – .. Modalità di pagamento, . Disciplina del trattamento di fine rapporto Capitolo V Problematiche applicative della disciplina del TFR .. Prescrizione e rinunce, – ... Vizi della rinunzia, – .. Attribuzione del TFR al dipendente e conseguenze legate alla separazione matrimoniale, – .. Successione e TFR, – .. Trattamento di fine rapporto e divorzio superveniens, – ... Richiesta di anticipazione del TFR per l’acquisto della c.d. prima casa a favore del coniuge e divorzio, – ... Vicende del trattamento di fine rapporto del dipendente divorziato, . Capitolo VI Il trattamento di fine servizio e il nuovo TFR pubblico .. Il regime di opzione per la conversione del TFS in TFR, – .. Le modalità di calcolo e di rateizzazione del TFS/TFR, – .. La decorrenza del diritto al pagamento del TFS/TFR, . Bibliografia essenziale Normativa di riferimento . Capitolo I Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto : .. La natura giuridica dell’istituto, – ... Il conferimento alla previdenza complementare, – .. La l. maggio , n. ed il suo campo di applicazione, . .. La natura giuridica dell’istituto Il trattamento di fine rapporto (generalmente sintetizzato con la sigla TFR) è il risultato di una complessa evoluzione che, passando attraverso l’indennità di licenziamento e l’indennità di anzianità, disegna un . Legge maggio , n. e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”. . Sul tema, v. i contributi di AA.VV., Trattamento di fine rapporto, DPL, serie oro, , n. ; ALLEVA, Trattamento di fine rapporto, E.G.I., XXXI, Roma, , ss.; D’AVOSSA, Il TFR, Milano, ; ID., Il trattamento di fine rapporto, L , , ; GALANTINO, Diritto del lavoro, Torino, , ss.; GHERA, Diritto del lavoro, Bari, , ss.; GHERA e SANTORO PASSARELLI G., Il nuovo trattamento di fine rapporto – legge maggio , n. , Milano, ; GIUGNI, Indennità di anzianità, GCOST, , ss.; GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento di fine rapporto, Padova, ; MAZZOTTA, Note sulla rilevanza delle questioni relative alla natura giuridica dell’indennità di anzianità, R IT PS, , I ss.; MONTEMARANO, Il trattamento di fine rapporto, Roma, ; NAPOLI, Il trattamento di fine rapporto nella nuova legge di riforma, RTDPC, , ; PANDOLFO, Il trattamento di fine rapporto: i primi interventi dei giudici, RGL, , II, spec. ss.; PERA, Il trattamento di fine rapporto, DL, , I, ; ID., Trattamento di fine rapporto, FI, , V, ; ID., Compendio di diritto del lavoro, Milano, ; PERONE, D’ANDREA, La retribuzione e il TFR nel rapporto di lavoro subordinato, Torino, ; SANTORO PASSARELLI F., Indennità di anzianità, NNDI, IX, Torino, , ss.; SANTORO PASSARELLI G., Dall’indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto, Milano, ; ID, Il trattamento di fine rapporto. Disciplina del trattamento di fine rapporto meccanismo di computo assolutamente nuovo ed idoneo ad eliminare le rigidità nei confronti della mobilità interna ed esterna, proprie della vecchia disciplina, nonché a “sfrondare” i diversi trattamenti aggiuntivi di fine lavoro (art. , co. e ) ed a parificare la normativa tra impiegati e operai (art. , co. ) . Lo sviluppo dell’istituto si muove, come noto, nel senso di una progressiva estensione, in senso soggettivo ed oggettivo, dell’ambito di applicazione dell’indennità stessa . Quest’ultima è riconosciuta, in un primo momento, ai soli impiegati nei casi di licenziamento non imputabile a colpa del lavoratore (art. r.d. n. /) e, in una seconda fase, a tutte le categorie di lavoratori (art. cod. civ.) e per qualunque ipotesi di cessazione del rapporto (l. luglio , n. ), ivi compreso il licenziamento per giusta causa e le dimissioni. Proprio su tale argomento la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. , primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un’indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie” . Ad opera della giurisprudenza, inoltre, il diritto alla corresponsione dell’indennità di anzianità è esteso al rapporto di lavoro dei dirigenti , Artt. –, volume coordinato da F. CARINCI – E. GRAGNOLI, in Il Codice Civile. Commentario, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, ; VALLEBONA, Istituzioni di diritto del lavoro, Padova, , ss.; ID., Il trattamento di fine rapporto, Milano, ; ID., Il trattamento di fine rapporto per i lavoratori, GC, , . . Sia in tema di calcolo della retribuzione alla base del computo, che in materia di anticipazioni si è andata delineando una “sintonia dinamica” tra legge e contrattazione collettiva. Così GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento. . . , . . GAMBACCIANI, La giurisprudenza sulla natura e funzione del trattamento di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche complementari, RDSS, , . . V. Corte Cost. giugno , n. , FI, , I, . . Corte Cost. gennaio , n. , FI, , I, , dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del D.P.R. gennaio , n. . . . , che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali dicembre , limitatamente all’art. di detto contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennità di anzianità”. . Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto a quello domestico , all’apprendistato ed al periodo di prova . In parallelo con l’ampliamento del campo soggettivo ed oggettivo dell’istituto, il medesimo perde il carattere di elemento risarcitorio a fronte del licenziamento o di premio di fedeltà, in favore di una valorizzazione crescente della sua natura retributiva, vale a dire di compenso erogato per le prestazioni svolte dal lavoratore al momento della estinzione del rapporto di lavoro. L’indennità di anzianità viene così a rappresentare il corrispettivo dell’apporto globalmente fornito dal lavoratore in ragione della sua anzianità di servizio e della sua complessiva progressione professionale. In seguito alle spinte inflazionistiche della seconda metà degli anni , il legislatore è intervenuto in materia di costo del lavoro (artt. . Corte Cost. maggio , n. , id., , I, , che “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. , co. primo, della legge aprile , n. (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all’indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco”. . Corte Cost. febbraio , n. , GC, , III, , che “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. della legge luglio , n. (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. della stessa legge”. . Corte Cost. dicembre , n. , MGL, , , con nota di RIVA SANSEVERINO, Note sul periodo di prova . RIVA SANSEVERINO, Lavoro. Disciplina delle attività professionali, impresa in generale, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna–Roma, , VI ed.; . . PERA, Diritto del lavoro, Padova, , . . Corte Cost. giugno , n. , cit. . La cessazione del rapporto non veniva considerata come una condizione di esigibilità dell’erogazione bensì come elemento costitutivo della fattispecie in quanto solo all’atto della cessazione medesima il credito era determinato o determinabile. V., fra le altre, Cass. settembre , n. , Rep. FI, , voce Lavoro (rapporto), n. . L’art. della legge agosto n. — che sancisce la irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie — si riferisce (in parallelismo con quanto dispone l’art. disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. dello stesso codice) esclusivamente ai procedimenti contenziosi prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa della controversia (i quali hanno inizio con il ricorso dell’interessato contro i provvedimenti negativi o contro il silenzio–rifiuto dell’ente assicuratore) e non è, pertanto, invocabile per sanare gli effetti della prescrizione estintiva (nella specie, ex art. del D.P.R. giugno n. ), che è istituito di diritto sostantivo (e non già processuale) comportante la perdita di un diritto per effetto dell’inerzia del titolare che non l’esercita nel termine prescritto dalla legge. Disciplina del trattamento di fine rapporto e bis, l. marzo , n. ), escludendo dalla base di calcolo dell’indennità di anzianità gli aumenti dell’indennità di contingenza successivi al o febbraio . La deindicizzazione dell’indennità di anzianità, accompagnata da un’accorta politica di interscambio sindacale (c.d. svolta dell’Eur), riduce drasticamente il tasso di rivalutazione degli accantonamenti, determinando un profondo scontento nei lavoratori . La Corte Costituzionale, pronunciandosi in merito , pur ritenendo legittima tale deindicizzazione, aveva denunciato il rischio che senza il computo della contingenza, l’indennità diminuisse progressivamente incidendo così sia sulla funzione retributiva dell’istituto, in contrasto col principio dell’art. Cost., sia sulla sua funzione latamente previdenziale, stante il rischio di inosservanza dell’art. Cost. Correlativamente alle osservazioni della Corte, la richiesta di referendum abrogativo della richiamata normativa in materia di costo del lavoro ha indotto il legislatore ad emanare la riforma dell’indennità di anzianità con la legge maggio , n. . La riforma del sostituisce integralmente l’art. cod. civ. e modifica la denominazione dell’istituto in trattamento di fine rapporto, la cui natura acquista una particolare omogeneità strutturale con la retribuzione periodica, in virtù di una serie di caratteristiche sintomatiche in direzione dell’assimilazione alle erogazioni retributive. Gli accantonamenti annuali alla base del meccanismo di computo riflettono, infatti, l’ammontare complessivo della retribuzione percepita durante l’anno; e i periodi di sospensione della prestazione lavorativa sono calcolati ai fini degli accantonamenti solo in casi tassativamente previsti a conferma della connessione fra TFR e prestazione . ROMAGNOLI, Al lavoratore (anziano) non far sapere, RTDPC, , I, . . Le critiche alla limitazione degli accantonamenti salariali trovano riscontro anche in sede dottrinale: ALLEVA, Automatismi e riassorbimenti salariali, RGL, , I, . . Corte Cost. luglio , n. , RGL, , II, e FI, , I, , con nota di MAZZOTTA, Le norme sulla riduzione del costo del lavoro davanti alla Corte Costituzionale. Sulla questione v. anche DELL’OLIO, Emergenza e costituzionalità (le sentenze sulla scala mobile e il “dopo.”), GDLRI, , ss. . Corte Cost. febbraio , MGL, , , che lo ha ritenuto ammissibile. . Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto di lavoro effettiva . Anche il meccanismo di rivalutazione suggerisce un’attribuzione già avvenuta dei compensi, in senso ideale nel tempo; e il sistema di anticipazioni in pendenza del rapporto indica l’esistenza di un nesso di corrispettività fra trattamento e prestazione. Benché il TFR conservi ancora una rilevante funzione previdenziale in quanto il beneficio viene corrisposto sia alla conclusione del rapporto di lavoro e, quindi, in connessione con i bisogni che conseguono a tale evento, sia in occasione delle esigenze poste a base delle richieste di anticipazione , l’istituto può considerarsi un segmento della retribuzione già maturato dal lavoratore ed accantonato. In sintesi, il TFR non è più retribuzione differita, ma accantonata. “Per quanto, infatti, retribuzione differita e retribuzione accantonata abbiano in comune l’esigibilità della spettanza solo all’atto dell’estinzione del rapporto di lavoro, profondamente diversi sono i meccanismi e le componenti strutturali cui i due concetti rinviano, e la loro relazione con l’opera prestata dal lavoratore nel tempo trascorso al servizio del datore”. In effetti, “una spettanza di retribuzione differita costituisce il compenso per il lavoro svolto in un certo arco temporale, ma ulteriore rispetto alla retribuzione corrente nelle singole frazioni (ora, settimana, mese, anno), talché il servizio prestato viene in rilievo, sinteticamente e a posteriori, come entità a sé stante”. Diversamente, “una spettanza di retribuzione accantonata si riduce, semplicemente, alla corresponsione, in un momento postergato e coincidente con la risoluzione del rapporto, di quote retribuite idealmente già comprese nella retribuzione corrente per i singoli sottoperiodi” e non costituisce più un automatismo salariale né un compenso legato all’anzianità di servizio aziendale . Ciò anche se non solo l’esigibilità del credito è spostata alla cessazione del rapporto, ma è lo stesso diritto a sorgere e a perfezionarsi soltanto in tale fase terminale. . Si v. Min. Lav., Nota novembre , prot. /I/ che, in merito all’istituto del TFR in costanza di contratti di solidarietà, esclude il rateo di TFR dalla base di calcolo del contributo integrativo assicurato al lavoratore in contratto di solidarietà . PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Padova, , ss. . Così, ALLEVA, Trattamento di fine rapporto. . . , . Disciplina del trattamento di fine rapporto Del resto, il trattamento dovuto può essere determinato solo al momento della risoluzione del rapporto; evento che costituisce non solo un termine per l’adempimento di un credito già maturato, ma un elemento essenziale di completamento della fattispecie costitutiva. Se il TFR maturasse di anno in anno e fosse solo esigibile al momento della cessazione del rapporto, esso dovrebbe essere determinato (o determinabile) all’atto della sua maturazione: ma ciò non è possibile perché, non essendo ancora fissati né la data di cessazione del rapporto né gli indici di aumento del costo della vita (relativi all’intervallo di tempo tra la pretesa maturazione del diritto ed il suo adempimento), non è neppure ipotizzabile di anno in anno quale dovrà essere la somma dovuta al momento della estinzione del rapporto . La qualificazione giuridica di retribuzione differita (o accantonata) non viene quindi smentita dalla maturazione del diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro. In sostanza, la questione appare sganciata dalle tematiche della nascita e del completamento della fattispecie giuridica e la relativa qualificazione conserva tutt’oggi una commistione di funzioni ed una natura polivalente . ... Il conferimento alla previdenza complementare In seguito alla riforma delle forme pensionistiche complementari, contenuta nel d.lgs. dicembre , n. , così come modificato ed integrato dalla legge dicembre , n. , art. , c., ivi compresi . Cass. agosto , n. , R IT DL, , II, , spec. , ha affermato il principio secondo il quale del TFR deve rispondere esclusivamente il datore di lavoro che sia titolare dell’impresa al momento dell’effettiva risoluzione del rapporto, ciò in considerazione del fatto che il corrispondente diritto matura solo ed esclusivamente a tale data. . Sul dibattito relativo alla natura dell’indennità di anzianità si rinvia a GIUGNI, Indennità. . . , ; MAZZOTTA, Note sulla rilevanza. . . , ; PERSIANI, La tutela dell’interesse alla conservazione del posto, in Nuovo trattato di diritto del lavoro, II, Padova, , ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Indennità di anzianità, NNDI, IX, Torino, , ; SCOGNAMIGLIO, Indennità di anzianità e assicurazione, DL, , I, ; SUPPIEJ, L’art. della Costituzione e l’indennità di anzianità, MGL, , ; TREU, Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro, Milano, , . . Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato di cooperativa , l’istituto del trattamento di fine rapporto ha subìto una profonda modifica . Infatti, è stata attribuita al lavoratore la possibilità di scegliere se destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, ovvero se mantenerlo presso il datore di lavoro (Art. , d.lgs. n. /) . . Chiarificatrice in merito la risposta ad interpello Min. lav. agosto , n. . “Quanto. . . al trattamento di fine rapporto, . . . , la giurisprudenza (Cass., n. /) ha statuito che il T.F.R., in quanto retribuzione differita, non si identifica nel diritto del socio alla distribuzione di utili maturati. Ciò in quanto, dal punto di vista economico e contabile, i compensi corrisposti ai lavoratori rappresentano per le società il costo dei fattori produttivi, la cui erogazione non è condizionata dalla sussistenza dei presupposti per la distribuzione degli utili, in quanto quest’ultima presuppone un bilancio consuntivo. Ne consegue per la Suprema Corte che il diritto al T.F.R. è configurabile quale diritto del socio lavoratore che abbia prestato attività lavorativa non condizionato dalla concreta acquisizione delle necessarie risorse economiche da parte della cooperativa. Da ultimo, con riguardo all’obbligo per la cooperativa di provvedere ai relativi versamenti contributivi, si richiama il D.Lgs. n. / che — con decorrenza dal °gennaio — prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari caratterizzato dalla possibilità di scelta del lavoratore di destinare il maturando T.F.R. ad una delle forme pensionistiche previste (negoziale, fondo pensione aperto, ecc) ovvero di mantenerlo presso l’impresa. Per completezza, si precisa che, in caso di mancata scelta, la destinazione avverrà secondo il meccanismo del silenzio assenso stabilito dall’art. , co. , del Decreto citato, in forza del quale il T.F.R. maturando dovrà essere conferito alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, anche territoriale, salvo diverso accordo aziendale; nel caso di più forme pensionistiche applicabili il conferimento sarà effettuato, salvo diverso accordo aziendale, a quella con il maggior numero di adesioni da parte dei lavoratori; qualora non sia applicabile nemmeno questo criterio, infine, il conferimento avverrà presso la forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS. È inoltre il caso di precisare che in tema di intervento del Fondo di garanzia dell’Inps per il pagamento del t.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, l’art. L. n. del — che ha esteso l’intervento del Fondo a tali lavoratori — è applicabile retroattivamente, in funzione di tutela previdenziale dei soci lavoratori, a condizione che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione, attesa la ratio della norma transitoria, che riconosce rilevanza all’assicurazione volontariamente e irretrattabilmente istituita dalle cooperative, e la finalità dell’intervento normativo, consistente nel riconoscimento della garanzia del credito per t.f.r. nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall’autonomia contrattuale, a seguito di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti (quali il versamento della prescritta contribuzione), così Cass. giugno , n. . . BIANCHI, Le prestazioni della nuova previdenza complementare, in GL, , n. , VI. . Covip, direttiva marzo . La Covip ricorda che sono chiamati ad esprimere la loro volontà tutti i lavoratori, esclusi colf e dipendenti P.A., che al .. non avevano aderito a previdenza complementare con destinazione del TFR. Per effetto dell’art. , co. , Disciplina del trattamento di fine rapporto In quest’ultima ipotesi, secondo le previsioni di cui all’art. cod. civ., il TFR, accantonato e non destinato alla previdenza complementare, viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro. La destinazione del TFR maturando ad un fondo pensione può avvenire, con cadenza “almeno annuale”, in modo esplicito o tacito, anche da parte del lavoratore che ha ceduto in garanzia il TFR , ovvero ha sottoscritto un contratto di cessione del quinto della retribuzione , e comporta l’adesione al fondo stesso (art. , co. , d.lgs. n. /) . In merito alla destinazione del fondo pensione con modalità esplicite, il lavoratore, entro sei mesi dalla data della prima assunzione, può esercitare la facoltà di: a) scegliere una forma di previdenza complementare e conferirle l’importo complessivo del TFR maturando; b) decidere di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro. In tale ipotesi, se l’impresa ha un organico fino a dipendenti, il TFR resta in azienda; se l’impresa ocdel Dm, i lavoratori dipendenti che hanno destinato, in maniera esplicita o tacita, il TFR ad una forma di previdenza complementare in precedenti rapporti di lavoro non sono tenuti a compilare il modulo TFR. In occasione del nuovo rapporto di lavoro la scelta, già effettuata, da tali lavoratori circa la destinazione del TFR a previdenza complementare rimane valida. Però il lavoratore, in occasione del nuovo rapporto di lavoro, entro sei mesi dalla successiva assunzione, deve scegliere, non già tra TFR e previdenza complementare, cosa non più attuabile,ma la nuova forma di previdenza complementare cui intende aderire. Tale scelta non obbliga a compilare i moduli di cui al Dm di gennaio anche se il lavoratore deve sempre comunicare per iscritto al proprio nuovo datore di lavoro la nuova adesione. Se il lavoratore si trova nella situazione di aver riscattato, in base alla normativa, la precedente posizione previdenziale e si trovi ad accedere ad un nuovo lavoro, dovrà compilare il mod. TFR avendo a disposizione i sei mesi prescritti in questo caso. Opportunamente la Covip chiarisce che non si perfeziona il semestre per il silenzio assenso nel caso in cui il lavoratore cessi entro il semestre il proprio rapporto di lavoro. In questo caso, se il lavoratore prima della scadenza del semestre cessa il proprio rapporto, ha diritto al pagamento del TFRmaturato. È appena il caso di rammentare che ciò vale anche nel caso in cui non abbia ancora esplicitamente dichiarato la propria scelta per l’opzione. . Così Covip, nota maggio . Sul punto CARDONE, Cessione in garanzia del TFR e fondi pensione: orientamenti Covip, GL, , n. , . . Min. lav., risposta ad interp. dicembre , n. . . CARDONI, Il conferimento del t.f.r. alla previdenza complementare: le opzioni del lavoratore, Riv. dir. sic. soc., , . . Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto cupa più di dipendenti, il TFR è trasferito al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. del codice civile” (c.d. Fondo Tesoreria Inps), con rivalutazione annuale delle quote trasferite ; c) revocare “successivamente” la seconda opzione (sub b)) e conferire il predetto TFR alla forma pensionistica complementare prescelta (art. , co. , lett. a), d. lgs n. /). Differentemente, nell’ipotesi di mancata scelta, si presume un conferimento tacito (sempre entro sei mesi dalla data della prima assunzione). In altri termini, mancando una manifestazione espressa di volontà si configura il c.d. silenzio–assenso all’adesione. In questo caso, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensione complementare previsto da accordi o contratti collettivi (anche territoriali). In particolare, il datore ha la possibilità di non operare detto trasferimento in caso di diverso accordo aziendale, che egli notificherà al lavoratore “in modo diretto e personale” (art. , co. , lett. b), n. , d. lgs n. /), il quale destini il trattamento ai fondi collettivi istituiti o promossi dalle regioni ai sensi della legge delega agosto , n. (art. , co. , lett. e), n. ). Qualora vi siano più forme pensionistiche complementari, previste da accordi o contratti collettivi, anche territoriali, il datore di lavoro trasferisce il TFR al fondo cui abbia aderito il maggior numero di “lavoratori dell’azienda” (art. , co. , lett. b), n. , d.lgs. n. /) . . Si v. L. n. /, art. , co. –; D.M. gennaio ; Circ. Inps aprile , n. ; Mess. Inps aprile , n. ; Mess. Inps maggio , n. ; Mess. Inps luglio , n. ; Mess. Inps marzo , n. ; Mess. Inps giugno , n. ; Mess. Inps settembre , n. ; Circ. Inps n gennaio , n. . . In materia di consenso del lavoratore ed in particolare del consenso tacito v. BETTINI, Il consenso del lavoratore, Torino, , . . Covip, direttiva giugno ; Covip, nota giugno . Con riferimento al Dlgs n. del dicembre è stata rappresentata alla Commissione, da parte di esponenti di varie forme pensionistiche complementari, l’esigenza di precisazioni in merito al conferimento del TFR dei cd. “silenti” in caso di sussistenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari di riferimento. Si tratta di una fattispecie espressamente Disciplina del trattamento di fine rapporto Se poi non è possibile destinare il TFR alle forme di cui sopra (art. , co. , lett. b) nn. ) e ), il trattamento è trasferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, co. d. Fondinps (art. , co. , lett. b), n. ; D.M. gennaio ) . Le linee di investimento dei fondi pensione nell’ipotesi di conferimento tacito del TFR (previste dagli statuti e dai regolamenti delle forme pensionistiche complementari) devono garantire, secondo la disciplinata dall’articolo , co. del decreto n. /, il quale tra l’altro prevede che il TFR dei “silenti” debba essere conferito al “fondo con il maggior numero di iscritti dell’azienda”, laddove le forme pensionistiche potenziali destinatarie siano più di una e non vi siano accordi aziendali dirimenti la questione. Al riguardo, con le direttive del giugno , la Covip ha precisato che per la determinazione di detto numero deve farsi riferimento alla data del ° gennaio (da leggersi ora, come ° gennaio , a seguito dell’anticipata entrata in vigore del decreto n. /). L’indicazione fornita risponde alla richiesta, formulata dagli operatori del settore nell’ambito della procedura di consultazione, di fissare modalità di determinazione del predetto numero tali da tener conto delle esigenze organizzative ed amministrative dei datori di lavoro, e tiene altresì conto dell’esigenza che il lavoratore possa essere informato dal datore di lavoro, con congruo anticipo, sul fondo di destinazione del TFR in caso di mancata manifestazione esplicita di volontà (ciò, anche avuto riguardo alla disposizione dell’articolo , co. , del decreto n. /). Nel confermare pertanto il criterio di cui sopra, da applicarsi nella generalità dei casi in cui la pluralità di forme di riferimento sia sorta antecedentemente al ° gennaio , si ha presente che ipotesi del tutto peculiare è quella in cui si sia determinata solo nei primi mesi del , per effetto di nuovi accordi collettivi, di nuove autorizzazioni all’esercizio o di modifiche statutarie, l’istituzione di una pluralità di forme pensionistiche collettive riferite ad aree di lavoratori che, alla fine del , risultavano ancora non destinatarie di iniziative di carattere collettivo. In questo specifico caso, ovviamente, il riferimento alla data del ° gennaio sarebbe incongruo, non risultando di fatto ancora operative a tale data le forme collettive di riferimento. Si reputa pertanto che, limitatamente a tale fattispecie, occorra avere riguardo al numero di iscritti in essere al giugno . Un’altra questione posta all’attenzione della Commissione riguarda il criterio da seguire nel caso in cui un’impresa abbia proprie unità produttive ubicate in più regioni d’Italia, regioni nelle quali operano diversi fondi pensione negoziali. In questi casi è stato chiesto alla Commissione di precisare se si debba prendere a riferimento il numero complessivo di aderenti su scala nazionale oppure il numero di iscritti per singola unità produttiva. Fermo restando che il criterio oggettivo del maggior numero degli iscritti può essere derogato mediante la sottoscrizione di accordi aziendali diretti a dirimere i casi di presenza di una pluralità di fondi pensione di riferimento, si esprime l’avviso che, in difetto di diversi accordi aziendali, si debba prendere a riferimento il complesso dei lavoratori, su scala nazionale, di una medesima impresa e non già, di volta in volta, quelli delle sue articolazioni operative a livello territoriale. . Circ. Inps agosto , n. ; mess. Inps settembre , n. ; mess. Inps marzo , n. . . Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto linea a contenuto “più prudenziale”, “la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.” (art. , co. , d.lgs. n. /). Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al aprile , il dettato dell’art. , co. , lett. c, d. lgs. n. / prevede che: a) qualora i prestatori risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. /, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito; b) qualora i lavoratori non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare. c) nel caso i lavoratori non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto per le modalità tacite dall’art. , co. , lett. b, d. lgs. n. /. In relazione al conferimento del TFR ai fondi pensione, la nuova disciplina pone a carico del datore di lavoro un obbligo di informazione generale ed uno particolare . In generale, prima dell’avvio dei sei mesi previsti (ex art. , co. ) per la destinazione del TFR maturando, il datore di lavoro è . DE FUSCO, TFR ai fondi: le misure compensative per le imprese, GL, , n. , IX. Disciplina del trattamento di fine rapporto tenuto ad informare adeguatamente il lavoratore sulle diverse scelte disponibili. In particolare, “trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento” del trattamento (art. , co. ), il datore di lavoro deve fornire le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. Va, comunque, rilevato che, sul piano operativo, considerati gli adempimenti posti in capo ai datori ed ai prestatori lavoro ai fini del conferimento del TFR, la COVIP, a norma degli artt. e del d.lgs. n. /, ha emanato direttive contenenti chiarimenti applicativi (COVIP, direttive marzo , cit. e aprile ). Per le aziende che versano il TFR alle forme pensionistiche complementari ed al Fondo Tesoreria Inps sono previste “misure compensative”, quali l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alle “Gestioni prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” per ciascun lavoratore e la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo proporzionale (pari al %, % per le imprese con un organico fino a dipendenti) all’ammontare del TFR annualmente versato . .. La l. maggio , n. ed il suo campo di applicazione Una disanima accurata merita l’ampio ambito di applicazione della legge maggio , n. ; la nuova disciplina si estende, infatti, a tutti rapporti di lavoro, ivi compresi il rapporto di lavoro di tipo subordinato del socio lavoratore di cooperativa (l. aprile , n. , art. , co. terzo, così come modificato dall’art. , l. febbraio , n. ) , quelli speciali, quali il lavoro a domicilio, quello sporti. Su quanto appena accennato, si v. art. , co. , d. lgs. n. /; art. , co. , l. n. /;art. , d.l. settembre , n. , conv., con modificaz., in l. dicembre , n. ; mess. Inps marzo , n. ; mess. Inps febbraio , n. ; circ. Inps aprile , n. . Min. Lav., circ. giugno , n. ; Min. Lav., risposta. ad interp. agosto , n. , cit.; Cass. luglio , n. , la quale ha statuito che “il T.F.R., in quanto retribuzione differita, non si identifica nel diritto del socio alla distribuzione di utili maturati. Ciò in . Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto vo , a termine , e alcuni settori particolari come gli esattoriali, gli autoferrotranvieri ed il pubblico impiego . In particolare, l’art. , co. , della legge citata, modificando il testo dell’art. cod. civ., ha confermato e generalizzato il principio della attribuzione dell’indennità “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro” , a prescindere dalla causa estintiva, dalla durata e dal tipo di rapporto (purché subordinato). quanto, dal punto di vista economico e contabile, i compensi corrisposti ai lavoratori rappresentano per le società il costo dei fattori produttivi, la cui erogazione non è condizionata dalla sussistenza dei presupposti per la distribuzione degli utili, in quanto quest’ultima presuppone un bilancio consuntivo. Ne consegue per la Suprema Corte che il diritto al T.F.R. è configurabile quale diritto del socio lavoratore che abbia prestato attività lavorativa non condizionato dalla concreta acquisizione delle necessarie risorse economiche da parte della cooperativa”. . D’AVOSSA, Il TFR. . . , . . Cass. gennaio , n. , NGL, , , la quale afferma che la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto (legge n. del ) — a differenza della precedente normativa sull’indennità di anzianità che riguardava unicamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. cod. civ., vecchio testo) — attiene ad ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (art. cod. civ., nel testo emendato dalla cit. legge n. ) e quindi riguarda anche il rapporto di lavoro a tempo determinato. Consegue che a tale rapporto è altresì applicabile la disciplina transitoria prevista in generale dall’art. legge n. e quindi, anche in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, instauratosi prima dell’entrata in vigore della legge citata e cessato dopo tale data (ma prima dell’ gennaio ), spetta al lavoratore l’indennità aggiuntiva di cui al co. dell’art. citato, a nulla rilevando che eventualmente il rapporto sia cessato prima dell’ gennaio e che quindi non abbia beneficiato dell’avvio del piano di reinserimento graduale dei punti di contingenza congelati, previsto dal co. dell’art. ; Cass. novembre , n. , OGL, , . . Art. , co. , l. n. /; art. , co. , l. n. /; art. , co. –, l. n. /; Inpdap, nota operativa maggio , n. ; in tema, v. CAZZOLA, Pensioni e t.f.r. dei dipendenti pubblici, in F. CARINCI – L. ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, , ss. . L’estensione oggettiva del campo di applicazione del trattamento — sottoforma di indennità di anzianità — a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro era già stata operata dalla legge n. del , nonché dall’intervento della Corte Costituzionale (per il quale si rinvia al capitolo I): sotto tale profilo la riforma appare “meramente confermativa”, come ben rilevano GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento di fine rapporto. . . , , evidenziando tuttavia, con altrettanta pregnanza, il rilievo sul piano della politica legislativa laddove il collegamento del trattamento di fine rapporto con l’anzianità di servizio maturata dal lavoratore presso il singolo datore di lavoro “contraddice subito le proposte di far riferimento alla complessiva anzianità di lavoro (e non di azienda) del dipendente, con eventuali processi di mutualizzazione dell’istituto e di allocazione dei Disciplina del trattamento di fine rapporto Inoltre, è prevista una parificazione di trattamento fra le varie categorie di prestatori di lavoro, ivi compreso il personale navigante con la qualifica di sottufficiale comune (art. , co. ). La legge (art. , co. ) individua, inoltre, un termine finale entro il quale la suddetta equiparazione avrebbe dovuto ricevere attuazione, lasciando intendere che tale attuazione fosse rimessa alla contrattazione collettiva. La scelta di indicare una data ad hoc, differente rispetto a quella di entrata in vigore della legge, è stata dettata da quel diffuso spirito di compromesso sul quale si fonda l’intera disciplina: ai timori avvertiti dagli ambienti imprenditoriali, riguardanti soprattutto i costi dell’operazione di perequazione, si opponevano le aspettative dei sindacati che auspicavano un’immediata generalizzazione del nuovo sistema. Il legislatore ha adottato, dunque, una soluzione che andasse incontro alle legittime aspettative di entrambe le parti. Il citato art , co. , va poi coordinato con l’art , co. che sancisce l’applicazione della disciplina del t.f.r. a “a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate”: entrambe rispondono alla medesima finalità “di razionalizzazione e di perequazione del trattamento di fine lavoro” , ma mentre la prima norma realizza tali obiettivi a livello intercategoriale, la seconda agisce in ambito intersettoriale. In tal modo, la riforma sembra completare quel processo di progressiva espansione dell’indennità di fine lavoro, a cui il legislatore aveva precedentemente provveduto mediante interventi legislativi mirati, attribuendole un campo di applicazione soggettivo senza dubbio più ampio rispetto al previgente disposto dell’art. cod. civ. Dovrebbero perciò conservare efficacia le clausole dei contratti collettivi preesistenti che stabiliscono riavvicinamenti graduali fra fondi fuori dell’azienda”. La questione appare oggi di rinnovato interesse, all’indomani dell’entrata in vigore di una riforma che, superando antiche reticenze, ha infranto il tentativo di gelosa conservazione della gestione dell’istituto in ambito endoaziendale, privando così le aziende di un importante canale di investimento e di auto–finanziamento. . I particolare, il ° co. dell’art. prevede che entro il dicembre “tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto” dalla legge n. /. . Così GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento. . . , . . Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto categorie, non applicandosi, perciò, l’art. , co. sulla nullità di dette clausole . Con riguardo al codice della navigazione (capo IV, titolo IV), la retribuzione base del TFR si “intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro” (art. , co. ) anche precedenti alla riforma del , in deroga a quanto stabilito dal co. della norma in esame, secondo cui “sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia” del TFR. L’art. , co. , legge n. / fa salve le indennità erogate alla cessazione del rapporto di lavoro che abbiano natura e funzioni differenti dalle indennità di anzianità, di fine lavoro e di buonuscita comunque denominate. Conseguentemente, si è sostenuto il diritto del dipendente a percepire, accanto al TFR, le somme aventi un titolo diverso ed autonomo rispetto al TFR, senza alcuna decurtazione . La giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore conserva il diritto a percepire, accanto al t.f.r. e senza alcuna decurtazione, le somme aventi un titolo diverso ed autonomo rispetto al suddetto trattamento . In tal senso, sono fatte salve le indennità la cui corresponsione sia prevista . Ibidem. . Nella materia del trattamento di fine rapporto, la l. n. del ha sancito la nullità, con conseguente sostituzione di diritto, di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia, sicché resta riservato alla legge di individuare l’indennità di fine servizio, con esclusione di ogni forma di integrazione ulteriore che, non costituendo l’effetto contabile diretto dell’incremento della base retributiva, si pone quale elemento aggiuntivo al trattamento predetto, già predeterminato per legge, con funzione sostanzialmente uguale; consegue, pertanto, l’impossibilità per l’autonomia collettiva di introdurre o conservare trattamenti di fine rapporto aventi, sia pure con diversa struttura, una funzione di integrazione o di mera duplicazione del trattamento legale. Cass. maggio , n. , NGL, , ; Cass. agosto , n. , id, , ; Cass. marzo , n. , R IT DL, , II, , sull’indennità di lealtà ai lavoratori che cessano l’attività per collocamento in pensione, senza aver fatto ricorso scorretto alla mutua; Cass. febbraio , n. , DPL, , , secondo cui rientrano in questo ambito le erogazioni corrisposte in momenti diversi dalla cessazione del rapporto — nella specie, si trattava di mensilità aggiuntive previste dal ccnl Enel per i dipendenti che cessavano dal servizio —; Cass. aprile , n. , DL, , II, . . Cfr. Cass. maggio , n. , cit.; Cass. agosto , n. , cit.; Cass. marzo , n. , cit.; Cass. febbraio , n. , cit.; Cass. aprile , n. , in DL, , II, , per la nullità delle clausole dei contratti collettivi che dispongano prestazioni integrative o duplicative del t.f.r.; Trib. Torino, luglio , in GL, , n. , ; Trib. Milano marzo , in OGL, , . Disciplina del trattamento di fine rapporto dalla contrattazione collettiva, ad esempio, nelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Sono così fatte salve le indennità per anticipato collocamento a riposo in caso di malattia, infortunio o inabilità ; l’indennità fissa per i giornalisti e gli incentivi alla risoluzione del rapporto ; nonché le rendite vitalizie . Relativamente ai trattamenti integrativi, secondo differenti opinioni vi sarebbe l’obbligo di corresponsione immediata , ovvero di restituzione ai lavoratori dei contributi versati rivalutati ; o, infine, la necessità di accantonamento al maggio , insieme all’anzianità già maturata . . Pret. Milano febbraio , DPL, , ; nell’ipotesi di prestazioni erogate da una cassa di previdenza, v. GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento. . . , ; in senso contrario, Pret. Milano, luglio , DPL, , . . E. GHERA e G. SANTORO PASSARELLI, Il nuovo trattamento. . . , . . VALLEBONA, Il trattamento di fine rapporto, Milano, , . . Pret. Roma maggio , GI, , I, , . I trattamenti di fine rapporto erogati dalla cassa di previdenza aziendale per il personale della Ciclt costituisce una forma di indennità di fine lavoro aggiuntiva rispetto all’indennità di anzianità, di cui condividono la funzione, trattandosi in entrambi i casi di erogazioni di retribuzione accantonata. Le norme contrattuali regolanti tale sistema di previdenza aziendale devono pertanto ritenersi invalidate per effetto dell’entrata in vigore della legge n. del . Infatti, quest’ultime, per evitare “aggiramenti” della normativa da essa stessa posta in essere, non si limita a disciplinare le tecniche di computo del nuovo trattamento di fine rapporto ma sancisce anche l’abrogazione e l’invalidazione convenzionale delle previsioni difformi, usando dizioni molto ampie e comunque tali da comprendere anche le suddette forme di previdenza aziendale. . GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento. . . , . Cass. maggio , n. , Rep. FI, , voce Lavoro (rapporto), n. ; Pret. Milano, marzo , GI, , I, , ; D’AVOSSA, Il TFR. . . , ; VALLEBONA, Il trattamento di fine rapporto. . . , .