Disciplina del trattamento di fine rapporto

A

Alfonso Tagliamonte
Disciplina del trattamento di fine rapporto
qualificazione giuridica della fattispecie e profili applicativi
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 Roma
() 
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I edizione: luglio 
Indice

Capitolo I
Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto
.. La natura giuridica dell’istituto,  – ... Il conferimento alla previdenza
complementare,  – .. La l.  maggio , n.  ed il suo campo di
applicazione, .

Capitolo II
Base di computo, omnicomprensività e computabilità
.. Il sistema di computo,  – .. La base di calcolo del TFR,  –
.. Omnicomprensività e derogabilità,  – .. Il principio della non
occasionalità,  – ... I compensi computabili nel TFR,  – Il lavoro straordinario e la base di calcolo del TFR,  – ... I compensi non computabili nel
TFR,  – ... La sospensione del rapporto di lavoro,  – .. Onere della
prova,  – .. Rivalutazione, .

Capitolo III
Le anticipazioni del TFR
.. Principi generali,  – ... Criteri di priorità nell’attribuzione dell’anticipazione,  – ... Condizioni e misura dell’anticipazione,  – ... Limite soggettivo per l’anticipazione del TFR,  – ... Limite oggettivo degli
aventi diritto,  – .. Tipologia,  – ... Spese sanitarie,  – ... Acquisto della prima casa,  – ... Congedi parentali e formazione,  –
... Trasferimento d’azienda, .

Capitolo IV
Insolvenza del datore di lavoro e il Fondo di garanzia
.. Insolvenza del datore di lavoro e tutela del lavoratore,  – .. Finanziamento del Fondo,  – .. Condizioni di ricorso al Fondo,  –
.. Fallimento,  – .. Destinatari,  – .. Ammontare del credito da
versare al lavoratore,  – .. Modalità di pagamento, .

Disciplina del trattamento di fine rapporto


Capitolo V
Problematiche applicative della disciplina del TFR
.. Prescrizione e rinunce,  – ... Vizi della rinunzia,  – .. Attribuzione del TFR al dipendente e conseguenze legate alla separazione
matrimoniale,  – .. Successione e TFR,  – .. Trattamento di fine
rapporto e divorzio superveniens,  – ... Richiesta di anticipazione del
TFR per l’acquisto della c.d. prima casa a favore del coniuge e divorzio,  –
... Vicende del trattamento di fine rapporto del dipendente divorziato, .

Capitolo VI
Il trattamento di fine servizio e il nuovo TFR pubblico
.. Il regime di opzione per la conversione del TFS in TFR,  –
.. Le modalità di calcolo e di rateizzazione del TFS/TFR,  – .. La
decorrenza del diritto al pagamento del TFS/TFR, .

Bibliografia essenziale

Normativa di riferimento
.
Capitolo I
Natura e funzioni
del trattamento di fine rapporto
: .. La natura giuridica dell’istituto,  – ... Il conferimento alla
previdenza complementare,  – .. La l.  maggio , n.  ed il suo
campo di applicazione, .
.. La natura giuridica dell’istituto
Il trattamento di fine rapporto (generalmente sintetizzato con la sigla
TFR) è il risultato di una complessa evoluzione che, passando attraverso l’indennità di licenziamento e l’indennità di anzianità, disegna un
. Legge  maggio , n.  e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la
“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”.
. Sul tema, v. i contributi di AA.VV., Trattamento di fine rapporto, DPL, serie oro, ,
n. ; ALLEVA, Trattamento di fine rapporto, E.G.I., XXXI, Roma, ,  ss.; D’AVOSSA, Il
TFR, Milano, ; ID., Il trattamento di fine rapporto, L , , ; GALANTINO, Diritto
del lavoro, Torino, ,  ss.; GHERA, Diritto del lavoro, Bari, ,  ss.; GHERA e
SANTORO PASSARELLI G., Il nuovo trattamento di fine rapporto – legge  maggio , n.
, Milano, ; GIUGNI, Indennità di anzianità, GCOST, ,  ss.; GIUGNI, DE
LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento di fine rapporto, Padova, ; MAZZOTTA,
Note sulla rilevanza delle questioni relative alla natura giuridica dell’indennità di anzianità, R IT
PS, , I  ss.; MONTEMARANO, Il trattamento di fine rapporto, Roma, ; NAPOLI,
Il trattamento di fine rapporto nella nuova legge di riforma, RTDPC, , ; PANDOLFO, Il
trattamento di fine rapporto: i primi interventi dei giudici, RGL, , II, spec.  ss.; PERA, Il
trattamento di fine rapporto, DL, , I, ; ID., Trattamento di fine rapporto, FI, , V, ;
ID., Compendio di diritto del lavoro, Milano, ; PERONE, D’ANDREA, La retribuzione e il
TFR nel rapporto di lavoro subordinato, Torino, ; SANTORO PASSARELLI F., Indennità
di anzianità, NNDI, IX, Torino, ,  ss.; SANTORO PASSARELLI G., Dall’indennità
di anzianità al trattamento di fine rapporto, Milano, ; ID, Il trattamento di fine rapporto.


Disciplina del trattamento di fine rapporto
meccanismo di computo assolutamente nuovo ed idoneo ad eliminare
le rigidità nei confronti della mobilità interna ed esterna, proprie della
vecchia disciplina, nonché a “sfrondare” i diversi trattamenti aggiuntivi di fine lavoro (art. , co.  e ) ed a parificare la normativa tra
impiegati e operai (art. , co. ) .
Lo sviluppo dell’istituto si muove, come noto, nel senso di una
progressiva estensione, in senso soggettivo ed oggettivo, dell’ambito
di applicazione dell’indennità stessa .
Quest’ultima è riconosciuta, in un primo momento, ai soli impiegati nei casi di licenziamento non imputabile a colpa del lavoratore
(art.  r.d. n. /) e, in una seconda fase, a tutte le categorie di
lavoratori (art.  cod. civ.) e per qualunque ipotesi di cessazione del
rapporto (l.  luglio , n. ), ivi compreso il licenziamento per
giusta causa e le dimissioni.
Proprio su tale argomento la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. , primo comma, del Codice civile,
nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un’indennità
proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa
derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie” .
Ad opera della giurisprudenza, inoltre, il diritto alla corresponsione
dell’indennità di anzianità è esteso al rapporto di lavoro dei dirigenti ,
Artt. –, volume coordinato da F. CARINCI – E. GRAGNOLI, in Il Codice Civile.
Commentario, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, ; VALLEBONA, Istituzioni di diritto
del lavoro, Padova, ,  ss.; ID., Il trattamento di fine rapporto, Milano, ; ID., Il
trattamento di fine rapporto per i lavoratori, GC, , .
. Sia in tema di calcolo della retribuzione alla base del computo, che in materia di
anticipazioni si è andata delineando una “sintonia dinamica” tra legge e contrattazione
collettiva. Così GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento. . . , .
. GAMBACCIANI, La giurisprudenza sulla natura e funzione del trattamento di fine
rapporto e delle prestazioni pensionistiche complementari, RDSS, , .
. V. Corte Cost.  giugno , n. , FI, , I, .
. Corte Cost.  gennaio , n. , FI, , I, , dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del D.P.R.  gennaio , n. . . . , che rende esecutivo
erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali  dicembre ,
limitatamente all’art.  di detto contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al
dirigente dimissionario le indennità di anzianità”.
. Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto

a quello domestico , all’apprendistato ed al periodo di prova .
In parallelo con l’ampliamento del campo soggettivo ed oggettivo
dell’istituto, il medesimo perde il carattere di elemento risarcitorio a
fronte del licenziamento o di premio di fedeltà, in favore di una valorizzazione crescente della sua natura retributiva, vale a dire di compenso erogato per le prestazioni svolte dal lavoratore al momento della
estinzione del rapporto di lavoro. L’indennità di anzianità viene così a
rappresentare il corrispettivo dell’apporto globalmente fornito dal lavoratore in ragione della sua anzianità di servizio e della sua complessiva
progressione professionale.
In seguito alle spinte inflazionistiche della seconda metà degli anni
, il legislatore è intervenuto in materia di costo del lavoro (artt.
. Corte Cost.  maggio , n. , id., , I, , che “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. , co. primo, della legge  aprile , n.  (per la tutela del rapporto di
lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all’indennità
di anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco”.
. Corte Cost.  febbraio , n. , GC, , III, , che “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.  della legge  luglio , n.  (contenente norme sui licenziamenti
individuali) nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell’indennità
dovuta ai sensi dell’art.  della stessa legge”.
. Corte Cost.  dicembre , n. , MGL, , , con nota di RIVA
SANSEVERINO, Note sul periodo di prova
. RIVA SANSEVERINO, Lavoro. Disciplina delle attività professionali, impresa in generale,
in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna–Roma, ,
VI ed.; .
. PERA, Diritto del lavoro, Padova, , .
. Corte Cost.  giugno , n. , cit.
. La cessazione del rapporto non veniva considerata come una condizione di esigibilità
dell’erogazione bensì come elemento costitutivo della fattispecie in quanto solo all’atto della
cessazione medesima il credito era determinato o determinabile. V., fra le altre, Cass. 
settembre , n. , Rep. FI, , voce Lavoro (rapporto), n. . L’art.  della legge 
agosto  n.  — che sancisce la irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze
verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza
ed assistenza obbligatorie — si riferisce (in parallelismo con quanto dispone l’art.  disp.
att. cod. proc. civ. in relazione all’art.  dello stesso codice) esclusivamente ai procedimenti
contenziosi prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa della
controversia (i quali hanno inizio con il ricorso dell’interessato contro i provvedimenti negativi
o contro il silenzio–rifiuto dell’ente assicuratore) e non è, pertanto, invocabile per sanare gli
effetti della prescrizione estintiva (nella specie, ex art.  del D.P.R.  giugno  n. ),
che è istituito di diritto sostantivo (e non già processuale) comportante la perdita di un diritto
per effetto dell’inerzia del titolare che non l’esercita nel termine prescritto dalla legge.

Disciplina del trattamento di fine rapporto
 e  bis, l.  marzo , n. ), escludendo dalla base di calcolo
dell’indennità di anzianità gli aumenti dell’indennità di contingenza
successivi al o febbraio  .
La deindicizzazione dell’indennità di anzianità, accompagnata da
un’accorta politica di interscambio sindacale (c.d. svolta dell’Eur),
riduce drasticamente il tasso di rivalutazione degli accantonamenti,
determinando un profondo scontento nei lavoratori .
La Corte Costituzionale, pronunciandosi in merito , pur ritenendo
legittima tale deindicizzazione, aveva denunciato il rischio che senza il
computo della contingenza, l’indennità diminuisse progressivamente
incidendo così sia sulla funzione retributiva dell’istituto, in contrasto col principio dell’art.  Cost., sia sulla sua funzione latamente
previdenziale, stante il rischio di inosservanza dell’art.  Cost.
Correlativamente alle osservazioni della Corte, la richiesta di referendum abrogativo della richiamata normativa in materia di costo
del lavoro ha indotto il legislatore ad emanare la riforma dell’indennità
di anzianità con la legge  maggio , n. .
La riforma del  sostituisce integralmente l’art.  cod. civ.
e modifica la denominazione dell’istituto in trattamento di fine rapporto, la cui natura acquista una particolare omogeneità strutturale con la retribuzione periodica, in virtù di una serie di caratteristiche sintomatiche in direzione dell’assimilazione alle erogazioni
retributive.
Gli accantonamenti annuali alla base del meccanismo di computo
riflettono, infatti, l’ammontare complessivo della retribuzione percepita durante l’anno; e i periodi di sospensione della prestazione
lavorativa sono calcolati ai fini degli accantonamenti solo in casi tassativamente previsti a conferma della connessione fra TFR e prestazione
. ROMAGNOLI, Al lavoratore (anziano) non far sapere, RTDPC, , I, .
. Le critiche alla limitazione degli accantonamenti salariali trovano riscontro anche
in sede dottrinale: ALLEVA, Automatismi e riassorbimenti salariali, RGL, , I, .
. Corte Cost.  luglio , n. , RGL, , II,  e FI, , I, , con nota di
MAZZOTTA, Le norme sulla riduzione del costo del lavoro davanti alla Corte Costituzionale.
Sulla questione v. anche DELL’OLIO, Emergenza e costituzionalità (le sentenze sulla scala
mobile e il “dopo.”), GDLRI, ,  ss.
. Corte Cost.  febbraio , MGL, , , che lo ha ritenuto ammissibile.
. Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto

di lavoro effettiva . Anche il meccanismo di rivalutazione suggerisce
un’attribuzione già avvenuta dei compensi, in senso ideale nel tempo;
e il sistema di anticipazioni in pendenza del rapporto indica l’esistenza
di un nesso di corrispettività fra trattamento e prestazione.
Benché il TFR conservi ancora una rilevante funzione previdenziale in quanto il beneficio viene corrisposto sia alla conclusione del
rapporto di lavoro e, quindi, in connessione con i bisogni che conseguono a tale evento, sia in occasione delle esigenze poste a base delle
richieste di anticipazione , l’istituto può considerarsi un segmento
della retribuzione già maturato dal lavoratore ed accantonato.
In sintesi, il TFR non è più retribuzione differita, ma accantonata.
“Per quanto, infatti, retribuzione differita e retribuzione accantonata abbiano in comune l’esigibilità della spettanza solo all’atto dell’estinzione
del rapporto di lavoro, profondamente diversi sono i meccanismi e le
componenti strutturali cui i due concetti rinviano, e la loro relazione
con l’opera prestata dal lavoratore nel tempo trascorso al servizio del
datore”.
In effetti, “una spettanza di retribuzione differita costituisce il compenso per il lavoro svolto in un certo arco temporale, ma ulteriore rispetto alla retribuzione corrente nelle singole frazioni (ora, settimana,
mese, anno), talché il servizio prestato viene in rilievo, sinteticamente
e a posteriori, come entità a sé stante”. Diversamente, “una spettanza
di retribuzione accantonata si riduce, semplicemente, alla corresponsione, in un momento postergato e coincidente con la risoluzione
del rapporto, di quote retribuite idealmente già comprese nella retribuzione corrente per i singoli sottoperiodi” e non costituisce più un
automatismo salariale né un compenso legato all’anzianità di servizio
aziendale .
Ciò anche se non solo l’esigibilità del credito è spostata alla cessazione del rapporto, ma è lo stesso diritto a sorgere e a perfezionarsi
soltanto in tale fase terminale.
. Si v. Min. Lav., Nota  novembre , prot. /I/ che, in merito all’istituto
del TFR in costanza di contratti di solidarietà, esclude il rateo di TFR dalla base di calcolo
del contributo integrativo assicurato al lavoratore in contratto di solidarietà
. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Padova, ,  ss.
. Così, ALLEVA, Trattamento di fine rapporto. . . , .

Disciplina del trattamento di fine rapporto
Del resto, il trattamento dovuto può essere determinato solo al
momento della risoluzione del rapporto; evento che costituisce non
solo un termine per l’adempimento di un credito già maturato, ma
un elemento essenziale di completamento della fattispecie costitutiva.
Se il TFR maturasse di anno in anno e fosse solo esigibile al momento della cessazione del rapporto, esso dovrebbe essere determinato (o
determinabile) all’atto della sua maturazione: ma ciò non è possibile
perché, non essendo ancora fissati né la data di cessazione del rapporto
né gli indici di aumento del costo della vita (relativi all’intervallo di
tempo tra la pretesa maturazione del diritto ed il suo adempimento), non è neppure ipotizzabile di anno in anno quale dovrà essere
la somma dovuta al momento della estinzione del rapporto . La
qualificazione giuridica di retribuzione differita (o accantonata) non
viene quindi smentita dalla maturazione del diritto alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
In sostanza, la questione appare sganciata dalle tematiche della
nascita e del completamento della fattispecie giuridica e la relativa
qualificazione conserva tutt’oggi una commistione di funzioni ed una
natura polivalente .
... Il conferimento alla previdenza complementare
In seguito alla riforma delle forme pensionistiche complementari,
contenuta nel d.lgs.  dicembre , n. , così come modificato ed
integrato dalla legge  dicembre , n. , art. , c., ivi compresi
. Cass.  agosto , n. , R IT DL, , II, , spec. , ha affermato il principio
secondo il quale del TFR deve rispondere esclusivamente il datore di lavoro che sia titolare
dell’impresa al momento dell’effettiva risoluzione del rapporto, ciò in considerazione del
fatto che il corrispondente diritto matura solo ed esclusivamente a tale data.
. Sul dibattito relativo alla natura dell’indennità di anzianità si rinvia a GIUGNI, Indennità. . . , ; MAZZOTTA, Note sulla rilevanza. . . , ; PERSIANI, La tutela dell’interesse
alla conservazione del posto, in Nuovo trattato di diritto del lavoro, II, Padova, ,  ss.; F.
SANTORO PASSARELLI, Indennità di anzianità, NNDI, IX, Torino, , ; SCOGNAMIGLIO, Indennità di anzianità e assicurazione, DL, , I, ; SUPPIEJ, L’art.  della
Costituzione e l’indennità di anzianità, MGL, , ; TREU, Onerosità e corrispettività nel
rapporto di lavoro, Milano, , .
. Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto

i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato di cooperativa ,
l’istituto del trattamento di fine rapporto ha subìto una profonda modifica . Infatti, è stata attribuita al lavoratore la possibilità di scegliere
se destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, ovvero
se mantenerlo presso il datore di lavoro (Art. , d.lgs. n. /) .
. Chiarificatrice in merito la risposta ad interpello Min. lav. agosto , n. .
“Quanto. . . al trattamento di fine rapporto, . . . , la giurisprudenza (Cass., n. /)
ha statuito che il T.F.R., in quanto retribuzione differita, non si identifica nel diritto del
socio alla distribuzione di utili maturati. Ciò in quanto, dal punto di vista economico e
contabile, i compensi corrisposti ai lavoratori rappresentano per le società il costo dei fattori
produttivi, la cui erogazione non è  condizionata dalla sussistenza dei presupposti per
la distribuzione degli utili, in quanto quest’ultima presuppone un bilancio consuntivo.
Ne consegue per la Suprema Corte che il diritto al T.F.R. è configurabile quale diritto
del socio lavoratore che abbia prestato attività lavorativa non condizionato dalla concreta
acquisizione delle necessarie risorse economiche da parte della cooperativa. Da ultimo,
con riguardo all’obbligo per la cooperativa di provvedere ai relativi versamenti contributivi,
si richiama il D.Lgs. n. / che — con decorrenza dal °gennaio  — prevede una
nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari caratterizzato dalla possibilità
di scelta del lavoratore di destinare il maturando T.F.R. ad una delle forme pensionistiche
previste (negoziale, fondo pensione aperto, ecc) ovvero di mantenerlo presso l’impresa.
Per completezza, si precisa che, in caso di mancata scelta, la destinazione avverrà secondo
il meccanismo del silenzio assenso stabilito dall’art. , co. , del Decreto citato, in forza
del quale il T.F.R. maturando dovrà essere conferito alla forma pensionistica prevista
dalla contrattazione collettiva, anche territoriale, salvo diverso accordo aziendale; nel
caso di più forme pensionistiche applicabili il conferimento sarà effettuato, salvo diverso
accordo aziendale, a quella con il maggior numero di adesioni da parte dei lavoratori;
qualora non sia applicabile nemmeno questo criterio, infine, il conferimento avverrà
presso la forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS. È inoltre il caso di
precisare che in tema di intervento del Fondo di garanzia dell’Inps per il pagamento
del t.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, l’art.  L.
n.  del  — che ha esteso l’intervento del Fondo a tali lavoratori — è applicabile
retroattivamente, in funzione di tutela previdenziale dei soci lavoratori, a condizione
che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in
vigore della disposizione, attesa la ratio della norma transitoria, che riconosce rilevanza
all’assicurazione volontariamente e irretrattabilmente istituita dalle cooperative, e la finalità
dell’intervento normativo, consistente nel riconoscimento della garanzia del credito per
t.f.r. nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall’autonomia contrattuale, a
seguito di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti
(quali il versamento della prescritta contribuzione), così Cass.  giugno , n. .
. BIANCHI, Le prestazioni della nuova previdenza complementare, in GL, , n. , VI.
. Covip, direttiva  marzo . La Covip ricorda che sono chiamati ad esprimere la
loro volontà tutti i lavoratori, esclusi colf e dipendenti P.A., che al .. non avevano
aderito a previdenza complementare con destinazione del TFR. Per effetto dell’art. , co. ,

Disciplina del trattamento di fine rapporto
In quest’ultima ipotesi, secondo le previsioni di cui all’art.  cod.
civ., il TFR, accantonato e non destinato alla previdenza complementare, viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro.
La destinazione del TFR maturando ad un fondo pensione può
avvenire, con cadenza “almeno annuale”, in modo esplicito o tacito, anche da parte del lavoratore che ha ceduto in garanzia il TFR ,
ovvero ha sottoscritto un contratto di cessione del quinto della retribuzione , e comporta l’adesione al fondo stesso (art. , co. , d.lgs. n.
/) .
In merito alla destinazione del fondo pensione con modalità esplicite, il lavoratore, entro sei mesi dalla data della prima assunzione, può
esercitare la facoltà di:
a) scegliere una forma di previdenza complementare e conferirle
l’importo complessivo del TFR maturando;
b) decidere di mantenere il TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro. In tale ipotesi, se l’impresa ha un organico
fino a  dipendenti, il TFR resta in azienda; se l’impresa ocdel Dm, i lavoratori dipendenti che hanno destinato, in maniera esplicita o tacita, il TFR
ad una forma di previdenza complementare in precedenti rapporti di lavoro non sono
tenuti a compilare il modulo TFR. In occasione del nuovo rapporto di lavoro la scelta,
già effettuata, da tali lavoratori circa la destinazione del TFR a previdenza complementare
rimane valida. Però il lavoratore, in occasione del nuovo rapporto di lavoro, entro sei mesi
dalla successiva assunzione, deve scegliere, non già tra TFR e previdenza complementare,
cosa non più attuabile,ma la nuova forma di previdenza complementare cui intende aderire.
Tale scelta non obbliga a compilare i moduli di cui al Dm di gennaio anche se il lavoratore
deve sempre comunicare per iscritto al proprio nuovo datore di lavoro la nuova adesione. Se
il lavoratore si trova nella situazione di aver riscattato, in base alla normativa, la precedente
posizione previdenziale e si trovi ad accedere ad un nuovo lavoro, dovrà compilare il
mod. TFR avendo a disposizione i sei mesi prescritti in questo caso. Opportunamente
la Covip chiarisce che non si perfeziona il semestre per il silenzio assenso nel caso in
cui il lavoratore cessi entro il semestre il proprio rapporto di lavoro. In questo caso, se
il lavoratore prima della scadenza del semestre cessa il proprio rapporto, ha diritto al
pagamento del TFRmaturato. È appena il caso di rammentare che ciò vale anche nel caso
in cui non abbia ancora esplicitamente dichiarato la propria scelta per l’opzione.
. Così Covip, nota  maggio . Sul punto CARDONE, Cessione in garanzia del
TFR e fondi pensione: orientamenti Covip, GL, , n. , .
. Min. lav., risposta ad interp.  dicembre , n. .
. CARDONI, Il conferimento del t.f.r. alla previdenza complementare: le opzioni del
lavoratore, Riv. dir. sic. soc., , .
. Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto

cupa più di  dipendenti, il TFR è trasferito al “Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art.  del codice civile” (c.d.
Fondo Tesoreria Inps), con rivalutazione annuale delle quote
trasferite ;
c) revocare “successivamente” la seconda opzione (sub b)) e conferire il predetto TFR alla forma pensionistica complementare
prescelta (art. , co. , lett. a), d. lgs n. /).
Differentemente, nell’ipotesi di mancata scelta, si presume un conferimento tacito (sempre entro sei mesi dalla data della prima assunzione). In altri termini, mancando una manifestazione espressa di volontà
si configura il c.d. silenzio–assenso all’adesione.
In questo caso, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando
al fondo pensione complementare previsto da accordi o contratti
collettivi (anche territoriali).
In particolare, il datore ha la possibilità di non operare detto trasferimento in caso di diverso accordo aziendale, che egli notificherà al
lavoratore “in modo diretto e personale” (art. , co. , lett. b), n. , d.
lgs n. /), il quale destini il trattamento ai fondi collettivi istituiti
o promossi dalle regioni ai sensi della legge delega  agosto , n.
 (art. , co. , lett. e), n. ).
Qualora vi siano più forme pensionistiche complementari, previste
da accordi o contratti collettivi, anche territoriali, il datore di lavoro
trasferisce il TFR al fondo cui abbia aderito il maggior numero di
“lavoratori dell’azienda” (art. , co. , lett. b), n. , d.lgs. n. /) .
. Si v. L. n. /, art. , co. –; D.M.  gennaio ; Circ. Inps  aprile ,
n. ; Mess. Inps  aprile , n. ; Mess. Inps  maggio , n. ; Mess. Inps 
luglio , n. ; Mess. Inps  marzo , n. ; Mess. Inps  giugno , n. ;
Mess. Inps  settembre , n. ; Circ. Inps n  gennaio , n. .
. In materia di consenso del lavoratore ed in particolare del consenso tacito v.
BETTINI, Il consenso del lavoratore, Torino, , .
. Covip, direttiva  giugno ; Covip, nota  giugno . Con riferimento
al Dlgs n.  del  dicembre  è stata rappresentata alla Commissione, da parte di
esponenti di varie forme pensionistiche complementari, l’esigenza di precisazioni in merito
al conferimento del TFR dei cd. “silenti” in caso di sussistenza di una pluralità di forme
pensionistiche complementari di riferimento. Si tratta di una fattispecie espressamente

Disciplina del trattamento di fine rapporto
Se poi non è possibile destinare il TFR alle forme di cui sopra (art.
, co. , lett. b) nn. ) e ), il trattamento è trasferito dal datore di lavoro
alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, co. d.
Fondinps (art. , co. , lett. b), n. ; D.M.  gennaio ) .
Le linee di investimento dei fondi pensione nell’ipotesi di conferimento tacito del TFR (previste dagli statuti e dai regolamenti delle
forme pensionistiche complementari) devono garantire, secondo la
disciplinata dall’articolo , co.  del decreto n. /, il quale tra l’altro prevede che
il TFR dei “silenti” debba essere conferito al “fondo con il maggior numero di iscritti
dell’azienda”, laddove le forme pensionistiche potenziali destinatarie siano più di una e
non vi siano accordi aziendali dirimenti la questione. Al riguardo, con le direttive del 
giugno , la Covip ha precisato che per la determinazione di detto numero deve farsi
riferimento alla data del ° gennaio  (da leggersi ora, come ° gennaio , a seguito
dell’anticipata entrata in vigore del decreto n. /). L’indicazione fornita risponde alla
richiesta, formulata dagli operatori del settore nell’ambito della procedura di consultazione,
di fissare modalità di determinazione del predetto numero tali da tener conto delle esigenze
organizzative ed amministrative dei datori di lavoro, e tiene altresì conto dell’esigenza
che il lavoratore possa essere informato dal datore di lavoro, con congruo anticipo, sul
fondo di destinazione del TFR in caso di mancata manifestazione esplicita di volontà (ciò,
anche avuto riguardo alla disposizione dell’articolo , co. , del decreto n. /). Nel
confermare pertanto il criterio di cui sopra, da applicarsi nella generalità dei casi in cui
la pluralità di forme di riferimento sia sorta antecedentemente al ° gennaio , si ha
presente che ipotesi del tutto peculiare è quella in cui si sia determinata solo nei primi
mesi del , per effetto di nuovi accordi collettivi, di nuove autorizzazioni all’esercizio
o di modifiche statutarie, l’istituzione di una pluralità di forme pensionistiche collettive
riferite ad aree di lavoratori che, alla fine del , risultavano ancora non destinatarie di
iniziative di carattere collettivo. In questo specifico caso, ovviamente, il riferimento alla
data del ° gennaio  sarebbe incongruo, non risultando di fatto ancora operative a
tale data le forme collettive di riferimento. Si reputa pertanto che, limitatamente a tale
fattispecie, occorra avere riguardo al numero di iscritti in essere al  giugno . Un’altra
questione posta all’attenzione della Commissione riguarda il criterio da seguire nel caso
in cui un’impresa abbia proprie unità produttive ubicate in più regioni d’Italia, regioni
nelle quali operano diversi fondi pensione negoziali. In questi casi è stato chiesto alla
Commissione di precisare se si debba prendere a riferimento il numero complessivo di
aderenti su scala nazionale oppure il numero di iscritti per singola unità produttiva. Fermo
restando che il criterio oggettivo del maggior numero degli iscritti può essere derogato
mediante la sottoscrizione di accordi aziendali diretti a dirimere i casi di presenza di una
pluralità di fondi pensione di riferimento, si esprime l’avviso che, in difetto di diversi accordi
aziendali, si debba prendere a riferimento il complesso dei lavoratori, su scala nazionale, di
una medesima impresa e non già, di volta in volta, quelli delle sue articolazioni operative a
livello territoriale.
. Circ. Inps  agosto , n. ; mess. Inps  settembre , n. ; mess. Inps 
marzo , n. .
. Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto

linea a contenuto “più prudenziale”, “la restituzione del capitale e
rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e
comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.” (art. , co. , d.lgs. n.
/).
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza
obbligatoria in data antecedente al  aprile , il dettato dell’art. ,
co. , lett. c, d. lgs. n. / prevede che:
a) qualora i prestatori risultino iscritti, alla data di entrata in vigore
del d.lgs. n. /, a forme pensionistiche complementari in
regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro
sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se
successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il
proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in
cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare
collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;
b) qualora i lavoratori non risultino iscritti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta
data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di
lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o
contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano
il versamento del TFR, nella misura non inferiore al  per
cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma
pensionistica complementare.
c) nel caso i lavoratori non esprimano alcuna volontà, si applica
quanto previsto per le modalità tacite dall’art. , co. , lett. b, d.
lgs. n. /.
In relazione al conferimento del TFR ai fondi pensione, la nuova
disciplina pone a carico del datore di lavoro un obbligo di informazione
generale ed uno particolare .
In generale, prima dell’avvio dei sei mesi previsti (ex art. , co.
) per la destinazione del TFR maturando, il datore di lavoro è
. DE FUSCO, TFR ai fondi: le misure compensative per le imprese, GL, , n. , IX.

Disciplina del trattamento di fine rapporto
tenuto ad informare adeguatamente il lavoratore sulle diverse scelte
disponibili.
In particolare, “trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili
ai fini del conferimento” del trattamento (art. , co. ), il datore di
lavoro deve fornire le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato
alla scadenza del semestre.
Va, comunque, rilevato che, sul piano operativo, considerati gli
adempimenti posti in capo ai datori ed ai prestatori lavoro ai fini del
conferimento del TFR, la COVIP, a norma degli artt.  e  del d.lgs.
n. /, ha emanato direttive contenenti chiarimenti applicativi
(COVIP, direttive  marzo , cit. e  aprile ).
Per le aziende che versano il TFR alle forme pensionistiche complementari ed al Fondo Tesoreria Inps sono previste “misure compensative”, quali l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti
alle “Gestioni prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” per
ciascun lavoratore e la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo proporzionale (pari al %, % per le imprese con un organico fino
a  dipendenti) all’ammontare del TFR annualmente versato .
.. La l.  maggio , n.  ed il suo campo di applicazione
Una disanima accurata merita l’ampio ambito di applicazione della
legge  maggio , n. ; la nuova disciplina si estende, infatti,
a tutti rapporti di lavoro, ivi compresi il rapporto di lavoro di tipo
subordinato del socio lavoratore di cooperativa (l.  aprile , n.
, art. , co. terzo, così come modificato dall’art. , l.  febbraio
, n. ) , quelli speciali, quali il lavoro a domicilio, quello sporti. Su quanto appena accennato, si v. art. , co. , d. lgs. n. /; art. , co. , l. n.
/;art. , d.l.  settembre , n. , conv., con modificaz., in l.  dicembre ,
n. ; mess. Inps  marzo , n. ; mess. Inps  febbraio , n. ; circ. Inps 
aprile , n. 
. Min. Lav., circ.  giugno , n. ; Min. Lav., risposta. ad interp. agosto , n.
, cit.; Cass.  luglio , n. , la quale ha statuito che “il T.F.R., in quanto retribuzione
differita, non si identifica nel diritto del socio alla distribuzione di utili maturati. Ciò in
. Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto

vo , a termine , e alcuni settori particolari come gli esattoriali, gli
autoferrotranvieri ed il pubblico impiego .
In particolare, l’art. , co. , della legge citata, modificando il testo
dell’art.  cod. civ., ha confermato e generalizzato il principio della
attribuzione dell’indennità “in ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro” , a prescindere dalla causa estintiva, dalla durata e dal tipo di
rapporto (purché subordinato).
quanto, dal punto di vista economico e contabile, i compensi corrisposti ai lavoratori
rappresentano per le società il costo dei fattori produttivi, la cui erogazione non è 
condizionata dalla sussistenza dei presupposti per la distribuzione degli utili, in quanto
quest’ultima presuppone un bilancio consuntivo. Ne consegue per la Suprema Corte che il
diritto al T.F.R. è configurabile quale diritto del socio lavoratore che abbia prestato attività
lavorativa non condizionato dalla concreta acquisizione delle necessarie risorse economiche
da parte della cooperativa”.
. D’AVOSSA, Il TFR. . . , .
. Cass.  gennaio , n. , NGL, , , la quale afferma che la nuova disciplina
del trattamento di fine rapporto (legge n.  del ) — a differenza della precedente
normativa sull’indennità di anzianità che riguardava unicamente il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato (art.  cod. civ., vecchio testo) — attiene ad ogni caso di cessazione
del rapporto di lavoro subordinato (art.  cod. civ., nel testo emendato dalla cit. legge n.
) e quindi riguarda anche il rapporto di lavoro a tempo determinato. Consegue che a
tale rapporto è altresì applicabile la disciplina transitoria prevista in generale dall’art.  legge
n.  e quindi, anche in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato,
instauratosi prima dell’entrata in vigore della legge citata e cessato dopo tale data (ma prima
dell’ gennaio ), spetta al lavoratore l’indennità aggiuntiva di cui al co.  dell’art.  citato,
a nulla rilevando che eventualmente il rapporto sia cessato prima dell’ gennaio  e che
quindi non abbia beneficiato dell’avvio del piano di reinserimento graduale dei punti di
contingenza congelati, previsto dal co.  dell’art. ; Cass.  novembre , n. , OGL,
, .
. Art. , co. , l. n. /; art. , co. , l. n. /; art. , co. –, l. n.
/; Inpdap, nota operativa  maggio , n. ; in tema, v. CAZZOLA, Pensioni e
t.f.r. dei dipendenti pubblici, in F. CARINCI – L. ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, Torino, ,  ss.
. L’estensione oggettiva del campo di applicazione del trattamento — sottoforma di
indennità di anzianità — a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro era già stata
operata dalla legge n.  del , nonché dall’intervento della Corte Costituzionale (per il
quale si rinvia al capitolo I): sotto tale profilo la riforma appare “meramente confermativa”,
come ben rilevano GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento di fine
rapporto. . . , , evidenziando tuttavia, con altrettanta pregnanza, il rilievo sul piano della
politica legislativa laddove il collegamento del trattamento di fine rapporto con l’anzianità
di servizio maturata dal lavoratore presso il singolo datore di lavoro “contraddice subito
le proposte di far riferimento alla complessiva anzianità di lavoro (e non di azienda) del
dipendente, con eventuali processi di mutualizzazione dell’istituto e di allocazione dei

Disciplina del trattamento di fine rapporto
Inoltre, è prevista una parificazione di trattamento fra le varie categorie di prestatori di lavoro, ivi compreso il personale navigante con la
qualifica di sottufficiale comune (art. , co. ).
La legge (art. , co. ) individua, inoltre, un termine finale entro il quale
la suddetta equiparazione avrebbe dovuto ricevere attuazione, lasciando
intendere che tale attuazione fosse rimessa alla contrattazione collettiva.
La scelta di indicare una data ad hoc, differente rispetto a quella di
entrata in vigore della legge, è stata dettata da quel diffuso spirito di
compromesso sul quale si fonda l’intera disciplina: ai timori avvertiti
dagli ambienti imprenditoriali, riguardanti soprattutto i costi dell’operazione di perequazione, si opponevano le aspettative dei sindacati
che auspicavano un’immediata generalizzazione del nuovo sistema. Il
legislatore ha adottato, dunque, una soluzione che andasse incontro
alle legittime aspettative di entrambe le parti.
Il citato art , co. , va poi coordinato con l’art , co.  che sancisce
l’applicazione della disciplina del t.f.r. a “a tutti i rapporti di lavoro
subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità,
di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi
fonte disciplinate”: entrambe rispondono alla medesima finalità “di
razionalizzazione e di perequazione del trattamento di fine lavoro” ,
ma mentre la prima norma realizza tali obiettivi a livello intercategoriale, la seconda agisce in ambito intersettoriale. In tal modo, la
riforma sembra completare quel processo di progressiva espansione
dell’indennità di fine lavoro, a cui il legislatore aveva precedentemente
provveduto mediante interventi legislativi mirati, attribuendole un
campo di applicazione soggettivo senza dubbio più ampio rispetto al
previgente disposto dell’art.  cod. civ.
Dovrebbero perciò conservare efficacia le clausole dei contratti
collettivi preesistenti che stabiliscono riavvicinamenti graduali fra
fondi fuori dell’azienda”. La questione appare oggi di rinnovato interesse, all’indomani
dell’entrata in vigore di una riforma che, superando antiche reticenze, ha infranto il
tentativo di gelosa conservazione della gestione dell’istituto in ambito endoaziendale,
privando così le aziende di un importante canale di investimento e di auto–finanziamento.
. I particolare, il ° co. dell’art.  prevede che entro il  dicembre  “tutte le categorie di
lavoratori debbono fruire del trattamento previsto” dalla legge n. /.
. Così GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento. . . , .
. Natura e funzioni del trattamento di fine rapporto

categorie, non applicandosi, perciò, l’art. , co.  sulla nullità di dette
clausole .
Con riguardo al codice della navigazione (capo IV, titolo IV), la retribuzione base del TFR si “intende determinata e regolata dai contratti
collettivi di lavoro” (art. , co. ) anche precedenti alla riforma del ,
in deroga a quanto stabilito dal co.  della norma in esame, secondo
cui “sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente
legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia” del TFR.
L’art. , co. , legge n. / fa salve le indennità erogate alla cessazione del rapporto di lavoro che abbiano natura e funzioni
differenti dalle indennità di anzianità, di fine lavoro e di buonuscita
comunque denominate. Conseguentemente, si è sostenuto il diritto
del dipendente a percepire, accanto al TFR, le somme aventi un titolo
diverso ed autonomo rispetto al TFR, senza alcuna decurtazione .
La giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore conserva il diritto a
percepire, accanto al t.f.r. e senza alcuna decurtazione, le somme aventi
un titolo diverso ed autonomo rispetto al suddetto trattamento . In
tal senso, sono fatte salve le indennità la cui corresponsione sia prevista
. Ibidem.
. Nella materia del trattamento di fine rapporto, la l. n.  del  ha sancito la
nullità, con conseguente sostituzione di diritto, di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia, sicché resta riservato alla legge di individuare l’indennità di fine servizio,
con esclusione di ogni forma di integrazione ulteriore che, non costituendo l’effetto contabile diretto dell’incremento della base retributiva, si pone quale elemento aggiuntivo al
trattamento predetto, già predeterminato per legge, con funzione sostanzialmente uguale;
consegue, pertanto, l’impossibilità per l’autonomia collettiva di introdurre o conservare
trattamenti di fine rapporto aventi, sia pure con diversa struttura, una funzione di integrazione o di mera duplicazione del trattamento legale. Cass.  maggio , n. , NGL,
, ; Cass.  agosto , n. , id, , ; Cass.  marzo , n. , R IT DL,
, II, , sull’indennità di lealtà ai lavoratori che cessano l’attività per collocamento in
pensione, senza aver fatto ricorso scorretto alla mutua; Cass.  febbraio , n. , DPL,
, , secondo cui rientrano in questo ambito le erogazioni corrisposte in momenti
diversi dalla cessazione del rapporto — nella specie, si trattava di mensilità aggiuntive
previste dal ccnl Enel per i dipendenti che cessavano dal servizio —; Cass.  aprile , n.
, DL, , II, .
. Cfr. Cass.  maggio , n. , cit.; Cass.  agosto , n. , cit.; Cass. 
marzo , n. , cit.; Cass.  febbraio , n. , cit.; Cass.  aprile , n. , in DL,
, II, , per la nullità delle clausole dei contratti collettivi che dispongano prestazioni
integrative o duplicative del t.f.r.; Trib. Torino,  luglio , in GL, , n. , ; Trib.
Milano  marzo , in OGL, , .

Disciplina del trattamento di fine rapporto
dalla contrattazione collettiva, ad esempio, nelle ipotesi di risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro.
Sono così fatte salve le indennità per anticipato collocamento a
riposo in caso di malattia, infortunio o inabilità ; l’indennità fissa per
i giornalisti e gli incentivi alla risoluzione del rapporto ; nonché le
rendite vitalizie .
Relativamente ai trattamenti integrativi, secondo differenti opinioni vi sarebbe l’obbligo di corresponsione immediata , ovvero di
restituzione ai lavoratori dei contributi versati rivalutati ; o, infine, la
necessità di accantonamento al maggio , insieme all’anzianità
già maturata .
. Pret. Milano  febbraio , DPL, , ; nell’ipotesi di prestazioni erogate da
una cassa di previdenza, v. GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento. . . ,
; in senso contrario, Pret. Milano,  luglio , DPL, , .
. E. GHERA e G. SANTORO PASSARELLI, Il nuovo trattamento. . . , .
. VALLEBONA, Il trattamento di fine rapporto, Milano, , .
. Pret. Roma  maggio , GI, , I, , . I trattamenti di fine rapporto erogati
dalla cassa di previdenza aziendale per il personale della Ciclt costituisce una forma di
indennità di fine lavoro aggiuntiva rispetto all’indennità di anzianità, di cui condividono
la funzione, trattandosi in entrambi i casi di erogazioni di retribuzione accantonata. Le
norme contrattuali regolanti tale sistema di previdenza aziendale devono pertanto ritenersi
invalidate per effetto dell’entrata in vigore della legge n.  del . Infatti, quest’ultime,
per evitare “aggiramenti” della normativa da essa stessa posta in essere, non si limita a
disciplinare le tecniche di computo del nuovo trattamento di fine rapporto ma sancisce
anche l’abrogazione e l’invalidazione convenzionale delle previsioni difformi, usando dizioni molto ampie e comunque tali da comprendere anche le suddette forme di previdenza
aziendale.
. GIUGNI, DE LUCA TAMAJO e FERRARO, Il trattamento. . . , 
. Cass.  maggio , n. , Rep. FI, , voce Lavoro (rapporto), n. ; Pret.
Milano,  marzo , GI, , I, , ; D’AVOSSA, Il TFR. . . , ; VALLEBONA, Il
trattamento di fine rapporto. . . , .