capitolato speciale d`appalto

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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INDICE
TITOLO I – DEFINIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO
Capo I – Definizioni generali
Art. 1 Definizioni
Capo II – Oggetto dell'appalto
Art. 2 Oggetto dell’appalto
Art. 3 Durata e clausola di salvaguardia
Art. 4 Ordine di validità dei documenti d'appalto
Art. 5 Affidamento del servizio
Art. 6 Compenso del servizio
Art. 7 Importo stimato dell’appalto
Art. 8 Attività di affiancamento per fine servizio
Art. 9 Obblighi e responsabilità del Broker
TITOLO II – DISCIPLINARE DI GARA
Capo I – Soggetti e requisiti di partecipazione
Art. 10 Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione
Art. 11 Requisiti di partecipazione
Capo II – Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari
Art. 12 Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari
Art. 13 Concorrenza sleale
Capo III – Avvalimento
Art. 14 Avvalimento
Capo IV – Garanzie
Art. 15 Garanzie a corredo dell’offerta
Art. 16 Cauzione definitiva
Art. 17 Ulteriori garanzie
Capo V – Modalità di scelta del contraente
Art. 18 Procedura di scelta, criterio di aggiudicazione e clausola di salvaguardia
Art. 19 Elementi di valutazione
Capo VI – Modalità di compilazione dell'offerta e composizione del plico generale
Art. 20 Composizione del plico generale dell’offerta
Art. 21 Documentazione amministrativa
Art. 22 Documentazione tecnica
Art. 23 Offerta economica
Art. 24 Requisiti dell'offerta economica
Art. 25 Validità dell’offerta economica
Art. 26 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate
Art. 27 CIG e contributo di partecipazione alla gara
Art. 28 Pubblicazioni, informazioni e chiarimenti
Capo VII – Modalità di svolgimento della gara
Art. 29 Commissione Giudicatrice
Art. 30 Adempimenti della Commissione Giudicatrice
Art. 31 Presenza dei soggetti candidati
Art. 32 Aggiudicazione
Art. 33 Obblighi dell’aggiudicatario e del secondo classificato
Art. 34 Cause espresse di esclusione
Capo VIII – Adempimenti successivi all’aggiudicazione
Art. 35 Documentazione da presentare in caso di aggiudicazione
Art. 36 Stipulazione del contratto
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TITOLO III – DISCIPLINARE DEL SERVIZIO
Capo I – Disposizioni generali
Art. 37 Obblighi di riservatezza e segretezza
Art. 38 Penalità
Art. 39 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
Art. 40 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Art. 41 Pagamento dei premi assicurativi
Art. 42 Vicende soggettive e tributi
Art. 43 Subappalto e cessione del contratto
Art. 44 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 45 Trattamento dei dati personali
Art. 46 Adesione di altre aziende sanitarie del Veneto
Art. 47 Controversie, foro competente e procedure di ricorso
Art. 48 Allegati
Capo II – Disposizioni finali e di rinvio
Art. 49 Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii
Art. 50 Condizioni generali di contratto
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TITOLO I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO I – DEFINIZIONI GENERALI
ART. 1- DEFINIZIONI
Nel testo del presente capitolato speciale d’appalto (CSA) valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda Sanitaria: si intende l’Unità locale socio-sanitaria n. 8 di Asolo;
b) ASL: si intende l’Unità locale socio-sanitaria n. 8 di Asolo;
c) ULSS: si intende l’Unità locale socio-sanitaria n. 8 di Asolo;
d) Soggetto candidato: si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma
singola che in forma associata;
e) Soggetto concorrente: si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma
singola che in forma associata;
f) Soggetto aggiudicatario: si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell’appalto
secondo le modalità di cui al presente capitolato.
g) Soggetto escluso: si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non
in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non
conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione della gara.
h) Legale Rappresentante: si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona
che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale rappresentante del raggruppamento di
imprese è il legale rappresentante dell’impresa mandataria quale risulta dall’atto di costituzione del
raggruppamento medesimo.
CAPO II – OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle
polizze e alla gestione del rischio della Azienda Sanitaria di Asolo .
La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel D.Lgs 7.9.2005, n. 209 (“Codice
delle assicurazioni private”) e nel Regolamento dell’ISVAP n. 5 del 16.10.2006. La descrizione di massima
dei servizi sotto riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal
Broker, e non costituisce un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se
non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio
richiesto, anche in funzione della propria proposta tecnica, presentata in sede di gara.
Il servizio di consulenza e brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità,
indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.
Nel caso si rendesse necessaria l’integrazione parziale del servizio o l’ampliamento dello stesso sarà
consentito ricorrere alla ditta aggiudicataria per i servizi complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, del
D.Lgs. n. 12.4.2006, n. 163.
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Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni principali:
- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- analisi delle polizze esistenti presso l’Azienda Sanitaria ed individuazione delle coperture occorrenti con
impostazione di una proposta di programma assicurativo, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture
assicurative e limitazione dei costi a carico dell’Azienda;
- elaborazione, d'intesa con il competente Ufficio dell’Azienda Sanitaria, dei capitolati speciali per
l'affidamento dei diversi servizi assicurativi ed assistenza nelle procedure di gara (controlli di conformità
e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) e nella fase
contrattuale;
- gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei
ratei e ogni altra connessa attività amministrativo contabile;
- assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell’Azienda Sanitaria occorsi durante il
periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, al
fine di assicurare il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti,
nonché predisposizione, elaborazione e trasmissione del report periodico sull'andamento dei sinistri;
- costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia
assicurativa, d'intesa con il competente Ufficio dell’Azienda Sanitaria;
- elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli
interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- assistenza e supporto nella progettazione, implementazione e sviluppo di un programma aziendale per
la gestione del rischio clinico.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si specificano di seguito alcune delle prestazioni principali:
a) Analisi del pacchetto di polizze
Il Broker, dopo aver effettuato una puntuale verifica della situazione assicurativa dell’Azienda Sanitaria,
dovrà presentare un’articolata relazione contenente la valutazione del livello di esposizione dell’ente, nonché
segnalare l’insorgere di nuovi rischi o le mutate condizioni degli stessi.
Tale relazione dovrà essere accompagnata da un’analisi economica sul costo delle diverse polizze con ogni
utile proposta di miglioramento.
Tale adempimento sarà ripetuto entro il 31 marzo di ogni anno contrattuale.
Oltre a ciò il Broker dovrà aggiornare costantemente ed in ogni caso l’Azienda sanitaria sulla congruità delle
polizze in atto alla luce dei mutamenti normativi del marcato assicurativo, di eventuali evoluzioni
giurisprudenziali in materia, dei cambiamenti contenuti nella contrattazione collettiva nazionale e nella
legislazione concernente lo svolgimento delle attività istituzionali, di ulteriori esigenze dell’Azienda Sanitaria.
b) Verifica dei rischi e formulazione delle relative proposte di adeguamento
Il Broker procederà a:
- identificare, analizzare e valutare i rischi, anche mediante l’utilizzo di check list, esame di documenti,
sopralluoghi e colloqui programmati con il personale competente dell’Azienda Sanitaria;
- identificare, analizzare e valutare i rischi derivanti dalla concessione in essere con la società Asolo
Hospital Service spa per la “realizzazione dei lavori di costruzione e per la gestione dei servizi relativi
alle infrastrutture ospedaliere ubicate nei comuni di Castelfranco Veneto e Montebelluna” mediante lo
strumento della finanza di progetto, compreso lo studio, l’analisi e la valutazione delle coperture
assicurative previste dalla citata concessione;
- predisporre una relazione circostanziata sullo stato dei rischi individuati, evidenziando eventuali azioni
da porre in essere nel breve e medio termine;
- evidenziare con tempestività ogni utile iniziativa da intraprendere a seguito di eventuali modifiche e
integrazioni del quadro normativo relativo alle attività istituzionali;
- segnalare, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’insorgere di nuovi rischi o le mutate condizioni
degli stessi, fornendo completa assistenza per quanto concerne eventuali necessità di modifica o
adeguamento delle polizze in essere tramite l’emissione di appendici alle polizze ovvero sottoscrizione di
nuove polizze.
c) Assistenza nella predisposizione degli atti di gara
Il Broker fornirà la consulenza necessaria per la migliore predisposizione degli atti di gara occorrenti per lo
svolgimento delle procedure di selezione del contraente, secondo le norme previste dalla disciplina
comunitaria, nazionale e regionale.
d) Assistenza nello svolgimento delle procedure di gara
Il Broker assisterà l’Azienda Sanitaria nello svolgimento delle procedure di gara per la scelta del contraente,
fornendo una consulenza specialistica quale analisi dei costi, verifiche di congruità, relazioni ed altro.
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e) Gestione operativa dei contratti e dei sinistri
La gestione dei contratti assicurativi comporta l’esecuzione di ogni incombenza ed in particolare:
- assistenza nella gestione delle polizze: comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni, dei termini di
scadenza delle polizze, dei termini per procedere alla disdetta, dei termini di pagamento dei premi e di
ogni altro termine con effetti nei confronti dell’Azienda Sanitaria;
- segnalazione di eventuali adempimenti indicati nelle polizze, problematiche emergenti e modalità per la
risoluzione;
- verifica dei conteggi dei premi e dei conguagli relativi alle polizze e alle appendici o atti di regolazione,
comunicazione all’Azienda Sanitaria della loro correttezza e avviso del termine per il pagamento;
- gestione globale delle pratiche relative ai sinistri già in atto alla data di inizio del rapporto e di quelli che
si verificheranno durante la durata del contratto, anche mediante la realizzazione di un software per la
gestione informatizzata della sinistrosità e l’aggiornamento del relativo database;
- assistenza all’ufficio competente nella corretta denuncia dei sinistri nei confronti di tutte le compagnie di
assicurazione interessate al caso specifico entro i termini contrattuali e di legge previsti a salvaguardia
della tenuta in garanzia dell’ente;
- assistenza all’ufficio competente della trattazione dei sinistri passivi con le compagnie di assicurazione
con l’obbligo, in caso di richiesta, dell’analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell’eventuale
mancato pagamento da parte della compagnia assicurativa, criticità e adempimenti analoghi);
- assistenza all’ufficio competente in ogni caso di sinistro attivo al fine dell’ottenimento del risarcimento più
equo nei tempi più solleciti; in tale ambito è prevista altresì ogni attività di supporto in fase di negoziato
con i terzi responsabili o con l’istituto assicuratore;
- elaborazione con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno contrattuale) dell’elenco
dei sinistri, in corso, definiti, da definire con le relative specifiche;
- interruzione del decorso del termine di prescrizione dei sinistri nei confronti delle compagnie
assicurative;
- elaborazione di opportune strategie per la riduzione della sinistrosità;
- tempestiva informazione sulle vicende giudiziarie relative ai sinistri ed aggiornamento del contenzioso
attraverso la corrispondenza dei legali incaricati.
f) Assistenza e consulenza in problematiche assicurative
Il Broker assisterà l’Azienda Sanitaria in qualsiasi questione di natura assicurativa, provvedendo tra l’altro a:
- programmare iniziative di aggiornamento a favore del personale dell’Azienda Sanitaria anche tramite la
predisposizione del testo di circolari interne in tema assicurativo;
- formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio; la formazione è
finalizzata a diffondere le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e sull’utilizzo delle metodologie
consolidate e degli strumenti di analisi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk
management;
- partecipare agli incontri per la definizione congiunta di particolari sinistri a semplice richiesta dell’ente;
- trasmettere tempestivamente novità legislative o pronunce giurisprudenziali che intervengano nel corso
di validità del contratto con la relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto di polizze
assicurative;
- offrire consulenza e redigere pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche di tipo
assicurativo;
- rilasciare pareri di congruità in merito a coperture assicurative da affidare.
g) Assistenza e consulenza nell’ambito di risk management
Il Broker assisterà l’Azienda Sanitaria, nell’ambito delle proprie competenze professionali, per le attività di
risk management a supporto, sviluppo e miglioramento delle azioni svolte dal personale
dell’Amministrazione; a tal fine il Broker dovrà:
- presentare un progetto per il sistema di risk management attraverso il quale l’Azienda sia in grado di
identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare, eliminare o trasferire i rischi relativi a
qualsiasi attività o processo operativo. Obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane
dell’Amministrazione dei rischi connessi all’erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e
patrimoniali, contenere i costi assicurativi, sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e
alla segnalazione degli eventi avversi;
- elaborare e strutturare gli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l’analisi
del rischio e dei metodi per l’analisi degli eventi avversi;
- creare un database delle procedure di gestione dei rischi con relativa mappatura completa
dell’identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di
riferimento.
h) Assistenza e consulenza nelle attività richieste da Ministeri / Regione / altri enti in ambito
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assicurativo
Il Broker assisterà l’Azienda Sanitaria in tutte le attività richieste da altri enti, quali la compilazione di
questionari ad hoc, la predisposizione di apposite relazioni ed altro.
ART. 3 – DURATA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipulazione o di effettiva consegna del
servizio, nel caso in cui sia richiesta l’esecuzione anticipata dello stesso ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.
163/2006.
All’aggiudicatario potrà essere richiesta una proroga agli stessi patti e condizioni per 6 (sei) mesi al fine di
consentire l’espletamento della nuova procedura di affidamento.
Il servizio potrà essere ripetuto per un periodo di ulteriori 2 (due) anni a seguito di affidamento mediante
procedura negoziata all’aggiudicatario del contratto principale, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del
D.Lgs. n. 163/2006, a condizione che sia rilasciata l’autorizzazione regionale prevista per gli appalti di durata
superiore ai tre anni prima della scadenza contrattuale.
Il contratto che sarà stipulato in esito alla procedura di gara si risolverà di diritto, senza preavviso e senza
alcun onere o pretesa risarcitoria, nel caso in cui sopraggiungesse l’aggiudicazione e il conseguente
affidamento dei servizi assicurativi e/o di brokeraggio a seguito dell’espletamento di una gara unica
regionale e/o di area vasta, ovvero per sopravvenuta disposizione statale o regionale incompatibile con il
perdurare del rapporto contrattuale oggetto del presente appalto.
L’Azienda Sanitaria si riserva in ogni caso, sulla base di proprie insindacabili valutazioni di discrezionalità
amministrativa, il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di 60 (sessanta)
giorni. Il recesso avrà efficacia dalla data indicata dall’Azienda nel preavviso.
È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
ART. 4 - ORDINE DI VALIDITÀ DEI DOCUMENTI D’APPALTO
L’Aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto il
seguente ordine di validità e d’importanza dei documenti:
- Contratto;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Offerta dell’Aggiudicatario.
Il contratto è il documento che riveste l’importanza maggiore ed a seguire gli altri documenti elencati
precedentemente. Se all’interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa
interpretazione, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole per l’Azienda Sanitaria.
ART. 5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto verrà affidato ad un Broker con regolare iscrizione al Registro Unico degli Intermediari
(art. 109, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 209/2005), selezionato mediante procedura aperta, con
l'avvertenza che si procederà al conferimento dell'incarico anche nel caso di una sola candidatura, se
giudicata idonea e conveniente per la stazione appaltante.
ART. 6 - COMPENSO DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Azienda Sanitaria alcun onere diretto,
né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso sarà remunerato, come da
consolidata consuetudine di mercato, con una percentuale calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti
in essere presso l’Azienda Sanitaria (c.d. “clausola di brokeraggio”).
Tale compenso si applicherà sulle nuove polizze da stipulare in occasione del collocamento dei rischi
assicurativi e su quelle in corso alla data di inizio del servizio nella misura ivi prevista.
L’Azienda Sanitaria provvederà ad indicare espressamente l’entità della percentuale offerta dal Broker
aggiudicatario in sede di gara in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei nuovi contratti
assicurativi che intenderà attivare. Pertanto, il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione,
con le quali l’Azienda Sanitaria stipulerà i nuovi contratti, una percentuale superiore a quella formulata in
sede di gara.
Nessuna provvigione né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui l’Azienda
Sanitaria ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposta o le relative
gare, avviate dall’Azienda, non abbiano buon esito.
ART. 7 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi all’entità dell’importo contrattuale (a
titolo di esempio cauzione provvisoria e/o definitiva, procedura applicabile, assegnazione CIG) il
complessivo valore economico dell’appalto è stimato, in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di
spesa da parte dell’Azienda Sanitaria, in € 450.000,00 per tutta la durata del contratto ed in €. 750.000,00
considerando l’opzione di prosecuzione per ulteriori 2 anni di cui al precedente art. 3, a condizione che sia
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rilasciata l’autorizzazione regionale prevista per gli appalti di durata superiore ai tre anni prima della
scadenza contrattuale.
Il suddetto importo stimato dell’appalto è stato determinato sia sulla base delle condizioni economiche di cui
ai contratti assicurativi in essere, sia in funzione di nuove ed eventuali ulteriori esigenze di coperture
assicurative che l’Azienda Sanitaria intenderà attivare nel corso dell’intero periodo contrattuale ed al
momento non prevedibili.
A fini conoscitivi si riportano di seguito i premi annui delle polizze come risultanti dalle ultime regolazioni:
Rischio
RCT / O
Incendio ed eventi complementari
Furto e rapina
Auto rischi diversi (kasko)
Infortuni cumulativa
RCA (libro matricola con n. 13 veicoli)
RC patrimoniale tecnici per lavori
Scadenza
Ultima regolazione
31.01.2016
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2015
1.2.2012 – 31.1.2013
1.7.2011 – 30.6.2012
1.7.2011 – 30.6.2012
1.7.2011 – 30.6.2012
1.7.2011 – 30.6.2012
1.7.2011 – 30.6.2012
1.1.2012 – 31.12.2012
Premio lordo
3.533.936,23
17.480,00
7.950,00
78.420,95
28.284,79
13.785,66
4.892,00
Per il presente appalto non sono previsti rischi di interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs.
9.4.2008, n. 81, perché il servizio oggetto di gara è costituito da un’attività di natura intellettuale. Pertanto,
non sono previsti oneri relativi alla sicurezza e la predisposizione del DUVRI (Documento Unico per la
Valutazione dei Rischi da Interferenze).
ART. 8 - ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO PER FINE SERVIZIO
Il Broker aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento nella fase transitoria di
conclusione del servizio. Per fase transitoria di conclusione s’intende la fase contrattuale che precede la
scadenza del contratto avente una durata stimata di 3 (tre) mesi.
In questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente Capitolato, le attività
ulteriori volte a rendere possibile ed agevole il subentro del nuovo broker selezionato. In particolare,
dovranno essere trasferiti tutti i dati trattati e conservati dal Broker nel corso dell’appalto.
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate:
- consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker;
- studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software del nuovo
Broker;
- preparazione di un primo scarico di prova dei dati;
- rilevazione e correzione delle eventuali anomalie riscontrate;
- preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo dei dati;
- ogni altro adempimento necessario per il corretto e completo passaggio delle competenze secondo i
principi generali in materia e il relativo codice deontologico.
ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER
Il Broker dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la diligenza tipica degli incarichi
specialistici e secondo la perfetta regola d’arte in conformità alle previsioni del presente Capitolato.
Dette prestazioni e attività nonché i relativi costi e oneri sono, senza eccezione alcuna, interamente ed
esclusivamente a carico dell’aggiudicatario.
Il Broker nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei
confronti degli uffici dell'ente appaltante, né potrà impegnare il medesimo nei confronti di terzi. I contratti
assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria o
dalla persona appositamente autorizzata.
A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, l’Aggiudicatario dovrà:
- garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’Azienda Sanitaria committente assicurando la tutela degli
interessi della stessa, anche tenendo conto che trattasi di una Pubblica Amministrazione;
- agire in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dell’Azienda Sanitaria;
- rispettare le procedure e le istruzioni impartite dall’Azienda Sanitaria;
- acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dell’Azienda Sanitaria e
operare in modo che quest’ultima sia sempre informata;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione, obbligandosi a
depositare presso l’Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto
assicurativo o che possa influire sulla gestione del rapporto medesimo;
- astenersi da effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto;
- astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare le compagnie assicurative a discapito
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dell’Azienda Sanitaria;
seguire quanto dallo stesso proposto con la relazione tecnica, presentata in sede di offerta, fatte salve le
diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Azienda Sanitaria, assicurando inoltre adeguata
assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici;
- provvedere all’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato con propria organizzazione
imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e l’Azienda Sanitaria; l’Aggiudicatario,
pertanto, dovrà tenere indenne l’Azienda Sanitaria da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei relativi
dipendenti e/o collaboratori;
- rispettare tutte le norme, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti in materia, nonché tutte le
prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e
assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale, applicando peraltro integralmente nei
confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni;
- garantire la presenza di personale qualificato in numero adeguato a svolgere proficuamente l’attività di
consulenza e brokeraggio assicurativo e comunque non inferiore per numero, impegno e specifica
preparazione a quello indicato nella propria offerta;
- rispondere del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o
integrare agli organi aziendali competenti;
- rispondere altresì nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni
azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali, che comportino responsabilità
amministrativa degli organi aziendali competenti;
- rispondere dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato,
se imputabili al periodo di sua competenza;
- presentare nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 una cauzione definitiva pari al 10% del
valore complessivo stimato del presente appalto, eventualmente rinnovabile;
- dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per
negligenze, errori professionali o altra inadempienza prevista dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.
209/2005, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato in ogni caso non inferiore a €.
3.500.000,00 per sinistro;
- prendere gli opportuni contatti e gli accordi necessari per l’espletamento delle attività indicate nell’art. 8
con il precedente Broker.
Ad ogni effetto di legge si riconosce al Broker il ruolo di cui al D.Lgs. n. 209/2005 nonché ai provvedimenti
ISVAP (ora IVASS) in materia. Conseguentemente il Broker:
- è responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali stipulati dall’Azienda
Sanitaria, in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché della legittimità della
sottoscrizione degli stessi da parte dell’Assicuratore;
- deve trasmettere tempestivamente alle compagnie assicurative tutte le comunicazioni inviate
dall’Azienda Sanitaria e destinate alle stesse, senza che l’Amministrazione possa incorrere in alcuna
decadenza;
- deve trasmettere all’Assicuratore ogni comunicazione utile e necessaria per la migliore tutela degli
interessi dell’Assicurato;
- deve procedere al pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore con i versamenti all’uopo effettuati
dall’Azienda Sanitaria, provvedendo alla rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la compagnia
delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
È fatto salvo qualsiasi difforme accordo assunto in sede di gara per i servizi assicurativi tra l’Azienda
Sanitaria e le compagnie di assicurazione.
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TITOLO II - DISCIPLINARE DI GARA
CAPO I – SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Art. 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale e da quelle con idoneità
plurisoggettiva previste dall’art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
- le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla gara;
- eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate
dalla Commissione Giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte
ad un unico centro decisionale con conseguente violazione del principio della libera concorrenza,
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segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti; in particolare, il collegamento sostanziale si
ritiene verificarsi nel caso in cui sussistano incroci tra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di
direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
- la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai
sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara;
- la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai
sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c),
del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara;
- la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti;
- la partecipazione alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- le cause di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
È vietata l’associazione in partecipazione.
Art. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che partecipano alla gara devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) idoneità professionale (ex art. 39 D.Lgs. n. 163/2006):
a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A. oppure, in caso di impresa avente
sede all’estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
b) iscrizione nel RUI – sezione B di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 nonché il possesso di tutte le
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente gara;
c) regolare assolvimento degli obblighi stabiliti dall’art. 117 del D.Lgs. n. 209/2005;
2) capacità economico-finanziaria (ex art. 41 D.Lgs. n. 163/2006):
a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi e approvati (2010-2011-2012) un
fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari all’importo di €. 1.500.000,00;
3) capacità tecnico-professionale (ex art. 42 D.Lgs. n. 163/2006):
a) elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, da cui risulti l’effettuazione di almeno due servizi di consulenza e
brokeraggio assicurativo a favore di Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale
Italiano per un importo complessivo di premi lordi intermediati non inferiore a €. 1.000.000,00 (l’impresa
concorrente dovrà specificare i recapiti del referente presso cui sono stati prestati i servizi – telefono e
indirizzo di posta elettronica – per consentire alla stazione appaltante di effettuare le opportune verifiche,
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006).
In caso di partecipazione alla procedura di soggetti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento
temporaneo di impresa, consorzio ordinario o GEIE):
- i requisiti indicati sub 1a) – 1b) – 1c) devono essere posseduti da ciascuna impresa singolarmente;
- i requisiti indicati sub 2a) e 3a) possono essere posseduti cumulativamente; in ogni caso la ditta
mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria non inferiore al 50%.
CAPO II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI
Art. 12 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari
nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
I concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento, fino alla copertura del 100% del servizio.
La ditta mandataria dovrà concorrere all’esecuzione del servizio in misura maggioritaria non inferiore al 50%
rispetto alle altre ditte mandanti.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario. Il mandato deve
risultare da scrittura privata con autentica notarile.
Nel caso i soggetti partecipanti con idoneità plurisoggettiva non siano ancora costituiti, l’atto di costituzione
dovrà essere prodotto entro i termini indicati dall’Azienda Sanitaria in caso di aggiudicazione.
Art. 13 - CONCORRENZA SLEALE
9
L’inosservanza dei divieti di partecipazione previsti dall’art. 10 comporta:
- l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l’offerta in forma singola oltre che
all’interno del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, mentre rimane valida l’offerta
presentata dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario;
- l’esclusione di entrambi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari nel caso in cui una medesima
ditta partecipi contemporaneamente ai suddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari.
CAPO III – AVVALIMENTO
Art. 14 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può
soddisfare la richiesta relativa la possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnicoorganizzativo, con esclusione pertanto dei requisiti di idoneità professionale, avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto.
Non è consentito a pena di esclusione:
- avvalersi di più di una impresa ausiliaria per ciascun requisito richiesto;
- che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria;
- che partecipino alla gara sia l’impresa che si avvale dei requisiti sia l’impresa ausiliaria in proprio,
associata o consorziata.
Le modalità, la documentazione necessaria e i divieti in tema di avvalimento sono stabiliti dal citato art. 49
del D.Lgs. n. 163/2006 a cui si rinvia espressamente.
CAPO IV - GARANZIE
Art. 15 - GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L'offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, da una
garanzia, da produrre in originale, pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto ovvero:
- importo presunto appalto: €. 750.0000, 00 (compreso il rinnovo del contratto);
- cauzione del 2%: €. 15.000,00.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'of’ferente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. Per il versamento della cauzione
le coordinate bancarie da utilizzare sono le seguente:
Intestatario
Banca
C/C
ABI
CAB
CIN
IBAN
BIC/SWIFT
Causale
Azienda ULSS n. 8 – Asolo
Veneto Banca Holding – via Feltrina Sud n. 250 – 31044 Montebelluna (TV)
095570232667
05035
61821
Z
IT83Z0503561821095570232667
000VEBHIT2M
Cauzione provvisoria per l’appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica
10
dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti
(documentazione, in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità secondo gli artt. 18 e 19 del
D.P.R. n. 445/2000).
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito la cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore
devono essere prestati specificando che vengono rilasciati a garanzia del medesimo raggruppamento.
Qualora il raggruppamento debba essere costituito, la cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore
devono contenere l’indicazione di ciascuna impresa componente il futuro raggruppamento.
La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente e sarà restituita ai Soggetti non aggiudicatari entro
trenta giorni dall’intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva.
Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una garanzia
fideiussoria del 10% dell'importo presunto dell’appalto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere
espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e deve coprire l'intero periodo di validità
del contratto.
L’impresa aggiudicataria è altresì tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, a
reintegrare la cauzione definitiva qualora questa, durante l’esecuzione del servizio, sia stata in parte
utilizzata a titolo di penale o di risarcimento di danno per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
La mancata reintegrazione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
restante garanzia definitiva.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali definitivi.
Art. 17 - ULTERIORI GARANZIE
L'esecutore del contratto è obbligato ad aderire al fondo di garanzia previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n.
209/2005 e a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi delle
medesime norme ed in particolare dell’art. 109 del citato D.Lgs. e dell’art. 11 del Regolamento ISVAP n.
5/2006.
L’Azienda Sanitaria ha diritto in ogni caso al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per
cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.
I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza
diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
CAPO V – MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 18 - PROCEDURA DI SCELTA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 .
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi specificati nel successivo art. 19.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere od annullare totalmente o
parzialmente, in qualsiasi momento, la presente procedura di gara e, conseguentemente, di non pervenire
all’aggiudicazione della stessa nel caso in cui sopraggiungesse una procedura di affidamento centralizzata a
livello regionale e/o di area vasta ovvero per sopravvenuta disposizione statale o regionale incompatibile con
il perdurare della presente procedura di gara ovvero nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione. Nei casi
citati nessun onere, pretesa risarcitoria o indennizzo potranno essere avanzati dalle imprese concorrenti.
ART. 19 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 283 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, l’Azienda Sanitaria assume i seguenti
elementi di valutazione così suddivisi, tenuto conto altresì delle relative indicazioni riportate al precedente
art. 2:
a) punteggio tecnico: massimo punti 40
11
Alla qualità del servizio offerto saranno attribuiti fino ad un massimo di 40 punti ripartiti secondo i criteri di
seguito specificati:
Elementi di valutazione
Punti
1) Modalità di svolgimento del servizio con evidenziazione specifica dei seguenti
punti:
28 di cui
a) attività di identificazione, analisi, valutazione e controllo dei rischi e degli obblighi a carico
dell’Azienda Sanitaria secondo le disposizioni statali e regionali; piani per la realizzazione
di economie di spesa e di miglioramento delle politiche di gestione dei rischi; [riferimento
alle lettere a) e b) dell’articolo 2]
b) programma e modalità di gestione del rischio clinico e assistenziale da svolgere presso
l’Azienda Sanitaria nell’arco di espletamento del servizio.
Il punteggio massimo verrà attribuito al progetto che renderà maggiormente esplicito e
conveniente per la ASL il supporto del Broker nelle attività di identificazione dei rischi, la
valutazione dei loro impatti potenziali, l’approntamento di tutte le misure per il loro
controllo, la loro prevenzione e la gestione delle loro conseguenze; la presenza periodica
in azienda per le attività di risk management; [riferimento alla lettera g) dell’articolo 2]
c) metodologie e tecniche nella gestione dei sinistri attivi e passivi e nella gestione
amministrativa dei contratti assicurativi che dimostrino gli elementi di efficienza del
servizio e della spesa (rapidità di gestione e conclusione delle pratiche di sinistro,
tempistica di presa in carico del sinistro, presenza periodica presso l’Azienda Sanitaria
dedicate alla trattazione dei sinistri e alle materie oggetto del servizio, altri elementi e
iniziative); [riferimento alla lettera e) dell’articolo 2]
d) supporto e assistenza prestata nelle fasi di gara per l’aggiudicazione delle polizze;
[riferimento alle lettere c) e d) dell’articolo 2]
e) supporti informatici utilizzati per l’esecuzione del servizio, che siano compatibili e con
interfacciamento con i sistemi aziendali senza costi per l’Azienda Sanitaria per il
riversamento automatico dei dati negli archivi aziendali – con particolare riferimento ad
una piattaforma web dedicata per la trattazione dei sinistri e alla scannerizzazione e
restituzione digitale di tutta la pratica di sinistro; [riferimento alle lettere e) e g)
dell’articolo 2]
f)
servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito funzionali al miglioramento dell’efficienza del
settore assicurativo dell’azienda (quali la tenuta dei rapporti con soggetti esterni all’ente,
la valutazione dei danni, stime da parte di società specializzate su partite da assicurare,
altri elementi e iniziative). [riferimento alle lettere e), g) e h) dell’articolo 2]
Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta con la descrizione analitica di una
concreta utilità per l’azienda in termini di operatività e gestione delle risorse;
2) Modalità e caratteristiche per il servizio di consulenza e formazione con
evidenziazione specifica dei seguenti punti:
a) consulenza e pareristica nelle materie oggetto del servizio; [riferimento alla lettera f)
dell’articolo 2]
b) programma di formazione a titolo gratuito nelle materie oggetto del servizio, determinato
in quantità di ore / giornate di formazione nell’arco di espletamento dell’appalto e qualità
delle proposte (convegni, seminari di studio, altri elementi e iniziative); [riferimento alla
lettera f) dell’articolo 2]
3) Caratteristiche della struttura organizzativa con evidenziazione specifica dei
seguenti punti:
12
7
6
5
4
3
3
6 di cui
3
3
6 di cui
a) composizione dello staff tecnico dedicato all’espletamento del servizio, con particolare
riferimento al responsabile operativo del servizio e al suo sostituto, che dovranno essere
iscritti nella sezione b) del RUI di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, alle qualifiche e
ruoli delle risorse umane a disposizione dell’Azienda Sanitaria, alla presenza di esperti
legali e di altre professionalità, alle fasce orarie del servizio;
b) affidabilità delle procedure di gestione delle attività e certificazioni di qualità per i servizi
oggetto dell’appalto.
3
3
Per l’attribuzione dei punteggi ad ogni singola offerta sarà utilizzata la seguente formula, secondo quanto
previsto dall’allegato P del D.P.R. n. 270/2010:
C(a) = Σn [ Wi x V(a)i ]
in cui:
C(a)
Σn
n
Wi
V(a)i
=
=
=
=
=
punteggio di valutazione della qualità dell’offerta (a)
sommatoria
numero totale dei requisiti
peso o punteggio attribuito al requisito (i)
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Per la determinazione dei coefficienti la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri motivazionali,
valutando le condizioni offerte dai concorrenti:
coefficiente
descrizione
eccellente
1,0
Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Azienda
Sanitaria; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni offerte;
massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti;
massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado
di personalizzazione del servizio.
In conclusione: molto superiore agli standard richiesti.
ottimo
0,9
Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Azienda
Sanitaria; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; chiarezza
nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione
delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio.
In conclusione: superiore agli standard richiesti.
buono
0,8
Rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Azienda Sanitaria;
fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; chiarezza
nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni;
buon grado di personalizzazione del servizio.
In conclusione: completamente in linea con gli standard richiesti.
discreto
0,7
Discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Azienda
Sanitaria; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; discreta
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle
soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio.
In conclusione: in linea con gli standard richiesti.
sufficiente
0,6
Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Azienda
Sanitaria; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; sufficiente
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle
soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio.
In conclusione: quasi in linea con gli standard richiesti.
insufficiente
0,4
Poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Azienda
Sanitaria; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni offerte;
sufficiente
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti;
giudizio
13
mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di
personalizzazione del servizio.
In conclusione: inferiore con gli standard richiesti.
gravemente insufficiente
0,0
Non rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Azienda
Sanitaria; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni offerte;
insufficiente
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti;
mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di
personalizzazione del servizio.
In conclusione: inadeguato agli standard richiesti.
I coefficienti V(a)i saranno determinati come di seguito descritto:
1. ciascun commissario attribuirà, secondo i principi di cui sopra, per ciascun sub criterio, un coefficiente
variabile tra 0 e 1;
2. i coefficienti provvisori attribuiti per ciascun sub criterio, risultanti dalla media dei coefficienti attribuiti dai
singoli commissari, saranno trasformati in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Non saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica i concorrenti che non
abbiano ottenuto un punteggio complessivo dell’offerta tecnica almeno pari a 24/40 punti.
Successivamente i punteggi complessivi dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi saranno riparametrati
attribuendo 40 punti alla ditta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto (migliore) e punteggi
direttamente proporzionali alle altre ditte secondo la seguente formula:
Pqfin(a) = Pqmax x [C(a) / Cmax]
in cui:
Pqfin(a)
Pqmax
C(a)
Cmax
=
=
=
=
punteggio di valutazione della qualità dell’offerta (a) finale
40 (punteggio di qualità massimo)
punteggio di valutazione della qualità dell’offerta (a)
punteggio di valutazione della qualità dell’offerta migliore
b) punteggio economico: massimo punti 60
All’offerta economica saranno attribuiti fino ad un massimo di 60 punti in base all’entità della percentuale
offerta calcolata sui premi assicurativi.
Ai fini della determinazione del punteggio economico il concorrente dovrà indicare la provvigione sui premi
assicurativi, al netto delle imposte, posta a carico della compagnia di assicurazione espressa in percentuale
con un massimo di due decimali dopo la virgola da esprimere in cifre e in lettere. In caso di differenza tra
l’indicazione scritta in cifre e quella scritta in lettere sarà presa in considerazione quella più bassa.
Elementi di valutazione
Punti 60 di cui
1) Provvigioni percepite per le polizze rami RCT / RCO
max. 50
da 0,1% e fino a 1%
50
oltre 1% e fino a 2%
42
oltre 2% e fino a 3%
34
oltre 3% e fino a 4%
26
oltre 4% e fino a 5%
18
oltre 5% e fino a 6%
10
oltre 6% e fino a 7%
2
oltre 7% e fino a 12%
0
Non saranno ammesse offerte contenenti una percentuale di provvigione inferiore allo 0,1%.
Non saranno ammesse offerte contenenti una percentuale di provvigione superiore al 12%.
14
2) Provvigioni percepite per le polizze rami diversi da RCT / RCO
max. 10
da 0,1% e fino a 8%
10
oltre 8% e fino a 11%
8
oltre 11% e fino a 14%
5
oltre 14% e fino a 17%
0
Non saranno ammesse offerte contenenti una percentuale di provvigione inferiore allo 0,1%.
Non saranno ammesse offerte contenenti una percentuale di provvigione superiore al 17%.
Successivamente i punteggi complessivi dell’offerta economica dei concorrenti ammessi saranno
riparametrati attribuendo 60 punti alla ditta che avrà ottenuto il punteggio economico più alto (migliore) e
punteggi direttamente proporzionali alle altre ditte secondo la seguente formula:
Pefin(a) = Pemax x [C(a) / Cmax]
in cui:
Pefin(a)
Pemax
C(a)
Cmax
=
=
=
=
punteggio economico dell’offerta (a) finale
60 (punteggio economico massimo)
punteggio economico dell’offerta (a)
punteggio economico dell’offerta migliore
Qualora la ditta con il punteggio economico più alto abbia ottenuto zero punti, il rapporto [C(a) / Cmax] sarà
considerato pari a uno per rendere possibile l’operazione di calcolo del punteggio riparametrato.
In tutti i calcoli per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, compresa la riparametrazione,
l’Amministrazione utilizzerà due cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la seconda cifra decimale
all’unità superiore se la terza e uguale o superiore a cinque ovvero all’unità inferiore se la terza cifra è
inferiore a cinque.
Il punteggio finale per l’aggiudicazione sarà ottenuto sommando i relativi punteggi tecnici ed economici
attribuiti a ciascun partecipante.
Qualora vi sia la necessità l’Azienda Sanitaria si riserva di richiedere ai partecipanti eventuali integrazioni
della documentazione o delle dichiarazioni presentate e/o delucidazioni al riguardo.
CAPO VI – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E COMPOSIZIONE DEL PLICO GENERALE
Art. 20 - COMPOSIZIONE DEL PLICO GENERALE DELL’OFFERTA
Il Concorrente per partecipare alla gara dovrà presentare un plico generale di offerta contenente le seguenti
buste:
Busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa
All’esterno di tale busta non trasparente, a pena di esclusione idoneamente sigillata e controfirmata su tutti i
lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti dal fabbricante della busta), deve essere riportata:
- l’indicazione del soggetto concorrente (singolo / R.T.I. / consorzio);
- la seguente dicitura: “BUSTA 1 - Documentazione amministrativa per la fornitura del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell’ULSS n. 8 di Asolo”.
In tale busta deve essere contenuta la documentazione di cui al successivo art. 21.
Busta n. 2 contenente la documentazione tecnica
All’esterno di tale busta non trasparente, a pena di esclusione idoneamente sigillata e controfirmata su tutti i
lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti dal fabbricante della busta), deve essere riportata:
- l’indicazione del soggetto concorrente;
- la seguente dicitura: “BUSTA 2 – Documentazione tecnica per la fornitura del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo in favore dell’ULSS n. 8 di Asolo”.
In tale busta deve essere contenuta la documentazione di cui al successivo art. 22.
Busta n. 3 contenente l’offerta economica
All’esterno di tale busta non trasparente, a pena di esclusione idoneamente sigillata e controfirmata su tutti i
lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti dal fabbricante della busta), deve essere riportata:
- l’indicazione del soggetto concorrente;
- la seguente dicitura: “BUSTA 3 – Offerta economica per la fornitura del servizio di consulenza e
15
brokeraggio assicurativo in favore dell’ULSS n. 8 di Asolo”.
In tale busta deve essere contenuta l’offerta economica formulata secondo quanto indicato nell’art. 23.
Formazione del plico generale
Le suddette buste devono essere inserite in un unico plico generale più grande non trasparente, a pena di
esclusione idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti
dal fabbricante). Tale plico deve riportare in maniera chiara e leggibile:
- l’indicazione del soggetto concorrente, l’indirizzo, recapito telefonico, fax e e-mail del mittente;
- la seguente dicitura: “NON APRIRE – OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE
DELL’ULSS N. 8 DI ASOLO”.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta,
apposti su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atti a rendere
chiusa la busta o il plico generale, a impedire che possano subire manomissioni di sorta e, quindi, ad
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio
ordinario, gruppo europeo di interesse economico) vanno riportati sulle singole buste e sul plico generale i
nominativi e gli indirizzi dei partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti e sia che siano da
costituirsi.
Il plico generale, indirizzato all’Unità locale socio-sanitaria n. 8 di Asolo, via Forestuzzo n. 41 – 31011 Asolo
(TV), deve pervenire al protocollo generale dell’ente direttamente, a mezzo del servizio postale o altro
servizio di recapito autorizzato inderogabilmente ed a pena di esclusione entro il termine indicato nel bando
di gara.
Non sono ammesse offerte tardive anche se spedite entro il termine indicato a mezzo posta o altro servizio
equiparabile.
Circa il tempo di ricezione, farà fede esclusivamente il timbro datario e l’ora di ricezione (quest’ultima se
necessaria) dell’Ufficio Protocollo dell’ente.
Nel caso di consegna a mano del plico si precisa che l’Ufficio Protocollo dell’ente è aperto al pubblico dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 (tel. 0423 526012-526321-526323).
Oltre il termine indicato non sono ammessi plichi anche se sostitutivi di quelli già presentati.
Il plico che giungesse in ritardo per qualsiasi causa non sarà ammesso alla gara e non verrà aperto. Lo
stesso non sarà restituito e rimarrà agli atti dell’Amministrazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giungesse a
destinazione ovvero vi giungesse in ritardo.
Non saranno ammesse offerte presentate in modo difforme da quello indicato e/o trasmesse tramite fax, per
mezzo di posta elettronica o comunque con modalità non previste dal presente Capitolato di gara.
Nel caso di recapito di più offerte successive da parte della stessa ditta, presentate tutte nel rispetto del
presente Capitolato, sarà ritenuta valida l’ultima offerta pervenuta entro i termini stabiliti.
Tutta la documentazione per l’intero svolgimento della procedura di gara deve essere redatta in lingua
italiana.
Nessun compenso spetterà ai soggetti candidati per la redazione delle offerte e dei relativi documenti.
Art. 21 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa da includere nella busta n. 1 è la seguente:
a) istanza di partecipazione, redatta secondo l’allegato MODULO N. 1 e resa legale mediante l’apposizione
di marca da bollo di € 16,00; qualora l’offerta non sia in regola con la vigente legge sul bollo, e ciò nel
caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, sarà trasmessa per
la regolarizzazione al competente Ufficio del Registro;
b) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti necessari di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, ai sensi ai sensi
degli artt. 38, 39, 41, 42 del D.Lgs. n. 163/2006, redatta secondo l’allegato MODULO N. 2;
c) dichiarazione di approvazione ed accettazione specificatamente di tutte le clausole contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto e negli atti tutti di gara, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., redatta secondo l’allegato MODULO N. 2;
d) documentazione attestante l’avvenuto pagamento, a pena di esclusione, del contributo all’Autorità di
vigilanza secondo le modalità previste;
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e) elenco degli enti pubblici aventi competenza territoriale per il soggetto concorrente, redatto secondo
l’allegato MODULO N. 3;
f)
modello GAP compilato in ogni parte, redatto secondo l’allegato MODULO N. 4 (il campo obbligatorio del
codice attività può essere reperito nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007 presente
nel sito www.istat.it);
g) dichiarazione motivata e comprovata attestante con chiarezza e specificità gli elementi di cui all’art. 13,
comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, al fine di
poter soddisfare correttamente le eventuali richieste di accesso agli atti ai sensi della L. 7.8.1990, n. 241
e del D.Lgs. n. 163/2006;
h) documento attestante l’avvenuto versamento della cauzione provvisoria. Qualora il deposito cauzionale
sia prestato in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tale documento è costituito da copia
della quietanza di versamento presso la Tesoreria della ASL. Qualora, invece, detto deposito cauzionale
sia prestato mediante polizza fideiussoria o assicurativa, tale documento è costituito da copia della
polizza medesima;
i)
(eventuale) dichiarazione, a pena di esclusione, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto nel caso la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di
Stato, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
j)
(eventuale) originale o copia conforme della procura institoria o della procura speciale (riguardante lo
specifico appalto, o, in genere, tutti gli appalti per i servizi delle amministrazioni pubbliche) nel caso in
cui le istanze, le dichiarazioni e l’offerta per partecipare alla presente gara siano sottoscritte da tali
procuratori dell’impresa concorrente. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano
il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura speciale
deve rivestire la forma dell’atto pubblico, redatta a norma dell’art. 2699 c.c. con le richieste formalità da
un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura speciale può altresì risultare dal verbale
del consiglio di amministrazione o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;
k) (eventuale) tutta la documentazione, a pena di esclusione, per l’avvalimento prevista dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 163/2006, redatta secondo gli allegati MODULO N. 5 e MODULO N. 6;
l)
(eventuale in caso di consorzio stabile) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi
altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono
essere diversi da quelli indicati);
m) (eventuale in caso di R.T.I. già costituito) copia dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui
dovranno essere indicate le quote di partecipazione e specificati i servizi che saranno eseguiti dalle
singole imprese riunite, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006;
n) (eventuale in caso consorzio ordinario o GEIE già costituiti) copia dell’atto costitutivo e dello statuto
del consorzio o GEIE, in cui dovranno essere indicate le quote di partecipazione e specificati i servizi
che saranno eseguiti dalle singole imprese consorziate o riunite, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del
D.Lgs. n. 163/2006, nonché l’impresa con funzioni di referente;
o) (eventuale in caso di R.T.I., o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti) dichiarazioni rese
da ogni concorrente attestanti:
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato collettivo speciale con
rappresentanza ovvero con funzioni di referente del consorzio o di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
• la quote di partecipazione e le specificazioni dei servizi che saranno eseguiti da ciascun
concorrente, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
Ove non specificato diversamente nel presente Capitolato in caso di partecipazione di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva (R.T.I., consorzio ordinario, GEIE) le istanze, le dichiarazioni e i documenti richiesti
17
dovranno essere sottoscritti e/o prodotti da tutte le imprese e da tutte le persone fisiche secondo le
disposizioni vigenti di legge.
Nel caso di R.T.I., consorzio ordinario o GEIE già costituiti l’istanza di partecipazione sarà presentata
dall’impresa mandataria o referente del consorzio o capogruppo.
Le firme in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessitano di autenticazione.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere accompagnate, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle stesse, a pena di
esclusione dalla gara.
Art. 22 - DOCUMENTAZIONE TECNICA.
La documentazione tecnica da includere nella busta n. 2 è la seguente:
- relazione, sintetica ed esaustiva, suddivisa in capitoli corrispondenti ciascuno agli elementi di
valutazione per l’attribuzione del punteggio tecnico secondo la ripartizione in criteri e relativi punteggi di
cui al precedente art. 11, tenendo conto altresì delle specifiche indicate nel precedente art. 2.
La relazione sarà presentata sia in formato cartaceo sia in formato digitale, mediante l’inserimento nella
busta di due CD-ROM di sola lettura contenenti il documento digitale in formato “.pdf”.
La relazione in formato cartaceo – pena la mancata valutazione delle parti eccedenti – non dovrà superare
complessivamente le 25 pagine (facciate) in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11, margini di cm 3
superiore, inferiore, destro e sinistro.
La relazione dovrà essere sottoscritta con le modalità riportate nel precedente articolo a seconda dei
soggetti partecipanti alla gara.
In ogni caso la relazione tecnica dovrà essere unica e relativa all’espletamento dell’intero servizio di appalto.
La relazione tecnica costituirà per il concorrente un preciso impegno contrattuale in caso di aggiudicazione,
sarà inclusa nel contratto e, pertanto, dovrà contenere elementi e dati specifici ed essere priva di riferimenti
generici.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo
un’adeguata valutazione tecnica, comporterà una penalizzazione nel punteggio tecnico.
La Commissione Giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico valuterà esclusivamente la
documentazione prodotta dal concorrente in sede di gara.
Tutta la documentazione tecnica prodotta deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
indicazione diretta e/o indiretta di carattere economico.
Art. 23 - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve:
- contenere l’indicazione dell’entità della percentuale richiesta da calcolare sui premi imponibili dei
contratti assicurativi con un massimo di due decimali dopo la virgola;
- essere formulata utilizzando o seguendo la traccia redatta secondo l’allegato MODULO N. 7;
- essere corredata dalle giustificazioni delle voci di costo incidenti sull’entità della percentuale richiesta al
fine di poter formulare il giudizio di congruità e garantire la celerità del procedimento di gara;
- essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o mandataria ovvero in caso di
partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (R.T.I., consorzio ordinario, GEIE non ancora
costituiti) da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese riunite, consorziate o raggruppate.
In ogni caso l’offerta economica deve essere unica e dovrà garantire l’espletamento del servizio al 100%.
Nel caso di discordanza tra l’indicazione scritta in cifre e quella scritta in lettere sarà presa in considerazione
quella più bassa.
Art. 24 - REQUISITI DELL’OFFERTA ECONOMICA
I prezzi offerti (in termini di percentuale) devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento a parametri
di mercato non prevedibili al momento dell’aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui.
Non sono ammesse offerte plurime o alternative.
Non sono ammesse offerte incomplete o non redatte secondo le indicazioni del precedente articolo.
Art. 25 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per
l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è vincolato alla
propria offerta per il periodo di 180 giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato può recedere
dall’offerta con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione
della stessa.
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Art. 26 - VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l’Azienda Sanitaria procederà alle verifiche secondo
quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Art. 27 - CIG E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG, da indicare in
sede di versamento del contributo di partecipazione alla gara, è il seguente:
- CIG: 53423896DD
- Importo presunto dell’appalto: €. 750.0000, 00 (compreso il rinnovo del contratto);
- Codice fiscale del partecipante o impresa capogruppo o mandataria in caso di raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005, n. 266 e della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in data 15 febbraio 2010, le ditte partecipanti sono tenute al
pagamento del contributo di partecipazione alla gara secondo le nuove modalità precisate nell’avviso del
31.3.2010, pubblicato sul sito dell’AVCP, in vigore dal 1.5.2010.
Il pagamento della contribuzione, se dovuta, dovrà avvenire con le modalità previste per gli operatori
economici dall’art. 2.2 delle succitate istruzione operative, disponibili sul sito internet dell’Autorità
htpp://www.autoritalavoripubblici.it e sul portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo
htpp://riscossione.avlp.it.
A riprova dell’avvenuto pagamento la ditta partecipante dovrà allegare all’offerta copia della ricevuta di
pagamento, trasmessa via e-mail dal sistema di riscossione nel caso di pagamento on-line con carta di
credito, ovvero originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita nel caso di pagamento effettuato presso i
punti vendita della rete Lottomatica Servizi, abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
In caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (R.T.I., consorzio ordinario, GEIE) il
versamento è unico e la documentazione attestante l’avvenuto pagamento deve essere presentata
dall’impresa mandataria.
L’Azienda Sanitaria è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo anche tramite
l’accesso al SIMOG dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG
riportato nella ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Art. 28 - PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutti gli atti di gara, i documenti complementari, le informazioni e i chiarimenti saranno pubblicati e resi
disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.ulssasolo.ven.it nella sezione “Gare appalti e alienazioni”
sottosezione “Gare e appalti provveditorato” nello spazio dedicato alla presente procedura.
Tutte le comunicazioni sul sito istituzionale hanno valore di notifica e, pertanto, è preciso onere delle ditte
partecipanti la consultazione periodica del sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante
l’espletamento della gara senza che si possano far valere diritti a seguito della mancata verifica di eventuali
aggiornamenti dello spazio di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, potranno essere richiesti alla ASL eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato Speciale e della
restante documentazione di gara.
Le richieste dovranno essere trasmesse al Responsabile Unico del Procedimento dott. Carlo Frattin –
dirigente responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e Legali – dal lunedì al venerdì a mezzo fax al n. 0423526468, inviando altresì il testo in formato elettronico (word o pdf edittabile) all’indirizzo di posta elettronica
[email protected] al fine di agevolare la predisposizione della risposta.
Le richieste dovranno pervenire entro il quattordicesimo giorno antecedente la scadenza per la
presentazione delle offerte; le richieste pervenute oltre quella data non saranno prese in considerazione.
Sempre che siano state chieste in tempo utile, entro la scadenza del termine dianzi indicato, le informazioni
complementari ed i chiarimenti agli atti di gara saranno comunicate dalla ASL almeno sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come per legge.
I chiarimenti agli atti di gara verranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente.
CAPO VII – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 29 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione tecnica delle offerte è rimessa al giudizio di una Commissione Giudicatrice nominata con
deliberazione dal Direttore Generale successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, ai sensi
dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 30 - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Alla Commissione Giudicatrice competono le seguenti funzioni e operazioni volte ad individuare l’offerta
economicamente più vantaggiosa:
Prima seduta pubblica
1. verificare la legittimazione delle persone fisiche a presenziare ed intervenire in nome e per conto dei
soggetti candidati;
2. verificare la regolarità esterna dei plichi generali pervenuti, la loro integrità e l’osservanza dei termini e
modalità di presentazione;
3. aprire i plichi e verificare la presenza delle buste contrassegnate con i numeri 1, 2 e 3, confezionate
come indicato all’art. 20 del presente capitolato;
4. aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta n. 1);
5. verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa inviata a corredo dell’offerta
in ossequio a quanto previsto dall’art. 21 del presente Capitolato;
6. ammettere al prosieguo della procedura di gara le imprese la cui documentazione amministrativa sia
risultata completa e conforme a quanto richiesto o escludere, con adeguata motivazione, le stesse; sono
fatti salvi i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore
attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di
chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, formalizzando l’esito di tale
verifica attraverso apposita comunicazione fatta per iscritto, che sarà inviata a mezzo fax o posta
elettronica certificata e altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’ente a valere quale notifica nei
confronti di tutte le ditte concorrenti diverse dal destinatario principale;
7. aprire le buste contenenti la documentazione tecnica (Busta n. 2);
8. verificare la materiale presenza della documentazione tecnica specificata all'art. 22 del presente
Capitolato; per economicità della procedura di gara verranno aperte anche le relative buste dei
concorrenti ammessi con riserva;
9. ammettere al prosieguo della procedura di gara le imprese la cui documentazione tecnica sia risultata
completa e conforme a quanto richiesto o escludere, con adeguata motivazione, le stesse;
10. raccogliere le buste chiuse contenenti le offerte economiche (Busta n. 3) presentate dalle ditte
partecipanti alla gara per la loro custodia in apposito luogo fino alla data prevista per la loro apertura;
11. sorteggiare, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, un numero di offerenti non inferiore al 10% delle
offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, per i quali la stazione appaltante procederà alle
verifiche del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Effettuati gli adempimenti indicati, il presidente della Commissione Giudicatrice dichiarerà chiusa la seduta
pubblica.
Seduta o sedute riservate
1. esaminare la completezza e la regolarità nonché valutare la documentazione tecnica (Busta n. 2);
2. attribuire i punteggi qualitativi relativi all'offerta tecnica secondo gli elementi di valutazione definiti dall'art.
19 del presente Capitolato.
Seconda seduta pubblica
1. comunicare l’esito delle verifiche effettuate sui concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n.
163/2006;
2. comunicare i punteggi qualitativi attribuiti alle ditte concorrenti con riferimento all’offerta tecnica;
3. aprire le buste contenenti le offerte economiche (Busta n. 3) delle ditte che hanno ricevuto un punteggio
tecnico complessivo almeno pari a 24/40 prima della riparametrazione e dare lettura delle proposte
contrattuali;
4. attribuire i punteggi economici secondo le modalità indicate all'art. 19 del presente Capitolato;
5. formare la graduatoria provvisoria di aggiudicazione come risultante dall’ordine decrescente dei punti
ottenuti da ciascun concorrente, sommando i rispettivi punteggi tecnici e punteggi economici;
6. sorteggiare, in caso di parità di punteggio finale, quale concorrente debba essere l’aggiudicatario ai
sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827;
7. individuare le eventuali offerte anomale ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006.
Effettuati gli adempimenti indicati, il presidente della Commissione Giudicatrice dichiarerà chiusa la seduta
pubblica.
Terza seduta pubblica (eventuale)
1. riformulazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione a seguito delle verifiche effettuate sulle
eventuali offerte anomale.
Delle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice, oltre a quelle già fissate dalla documentazione di
gara, sarà data comunicazione con preavviso di almeno un giorno a mezzo fax e nel sito istituzionale
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dell’ente a valere quale notifica nei confronti di tutte le ditte concorrenti.
Le comunicazioni d’ufficio di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 saranno effettuate secondo le modalità
riportate nel presente Capitolato.
La Commissione Giudicatrice procederà alle verifiche relative al possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R.
n. 207/2010. In caso di esito negativo si procederà a:
- escludere dalla gara il concorrente per mancanza dei possesso dei requisiti oggetto delle verifiche;
- escutere la cauzione provvisoria;
- segnalare il fatto all’Autorità competente per i provvedimenti del caso.
Art. 31 - PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI
Alle sedute pubbliche di cui al precedente articolo possono presenziare ed intervenire i Legali Rappresentati
dei soggetti candidati o persone da essi delegate munite di delega o procura e documento di identità
personale.
Nel caso le persone presenti non siano in grado di produrre il titolo della propria legittimazione a presenziare
non potranno esporre o chiedere di verbalizzare eventuali dichiarazioni o chiedere di acquisire al verbale
della seduta memorie scritte.
Art. 32 - AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della presente procedura sarà effettuata secondo quanto specificato all'art. 18 del presente
Capitolato e sarà resa definitiva con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace per legge dopo l’esito positivo dei controlli previsti dalle vigenti
disposizioni in materia, tra cui la verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché la verifica
dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da
condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da
condanna per uno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater del Codice Penale, ai quali consegue l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui
pervenga una sola offerta valida, ritenuta conveniente.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell'ASL di non procedere all’aggiudicazione per esigenze di pubblico
interesse, per eccessiva onerosità e/o carenza di fondi, per incongruità dell’offerta nel suo insieme o non
convenienza o idoneità per qualsivoglia ulteriore ragione per causa delle mutate esigenze di servizio, senza
che ciò comporti alcun diritto di rivalsa da parte dei concorrenti. Si fa rinvio altresì alla clausola di
salvaguardia di cui all’art. 18 del presente Capitolato.
Art. 33 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E DEL SECONDO CLASSIFICATO
L’Azienda Sanitaria procederà alle verifiche relative al possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n.
207/2010, nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo classificato qualora gli stessi non siano stati
sorteggiati in base all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.
Inoltre si procederà nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
e di idoneità professionale.
Qualora l’aggiudicatario o il secondo classificato non producano la documentazione richiesta entro i termini
fissati ovvero non risultino possedere i requisiti dichiarati in sede di gara, l’Azienda Sanitaria:
- si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione nei confronti del secondo classificato ovvero allo
scorrimento della graduatoria o di indire nuova gara;
- procederà all’escussione della garanzia provvisoria prestata;
- segnalerà il fatto all’Autorità competente per i provvedimenti del caso.
In caso di rinuncia dell’aggiudicatario o di mancata sottoscrizione del contratto nel termine fissato l’Azienda
Sanitaria procederà all’escussione della garanzia provvisoria prestata, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 34 - CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
La violazione o l'inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l’automatica
esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio dei principi di “par condicio”, segretezza e
imparzialità, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006:
- mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta (artt. 21, 22 e 23);
- offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara;
- mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura dei plichi generali e
delle buste;
- inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 13 in caso di offerta presentata da soggetto con
idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE);
21
-
offerte economiche inferiori o superiori ai valori minimi o massimi fissati dal presente Capitolato, nonché
plurime, alternative e/o incomplete;
indicazione di prezzi o altri elementi economici nella documentazione contenente l'offerta tecnica di gara;
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti;
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
carenza dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
CAPO VIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
Art. 35 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
Entro dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il
Soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei
requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnicoorganizzativa, nonché la cauzione definitiva.
Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell'Azienda Sanitaria dichiarare la decadenza
dall'aggiudicazione. In tale caso l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto a favore della
ditta seconda classificata e procederà immediatamente ad incamerare la cauzione provvisoria
dell’aggiudicatario a titolo di risarcimento.
Art. 36 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procederà alla successiva stipulazione del contratto nel
rispetto dei termini di cui agli artt. 11 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante scrittura privata.
Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento non ancora costituito, questi dovrà presentare il mandato
speciale con rappresentanza e procura.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della
Ditta aggiudicataria, che provvederà a versarle entro 5 giorni dalla dati di richiesta.
TITOLO III – DISCIPLINARE DEL SERVIZIO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 37 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
Il Broker ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle
prestazioni contrattualmente stabilite.
Il Broker è inoltre responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
L’Azienda Sanitaria autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. Per quanto concerne l’attività svolta per conto dell’Azienda Sanitaria il Broker
viene individuato quale Responsabile del trattamento dati.
Art. 38 - PENALITÀ
Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali
nell’esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo
raccomandata a.r., al contraente i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni
per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.
Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda
Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in
relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale
ovvero indicati nella lettera di contestazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni
addebito.
Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Inoltre, nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto
con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a
terzi in danno all’impresa aggiudicataria.
È fatto divieto all’aggiudicatario di interrompere o sospendere l’esecuzione del contratto con decisione
unilaterale in ogni caso, anche quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria.
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Art. 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il
contratto, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equiparabile:
- nei casi di grave e reiterata inadempienza degli obblighi assunti;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- perdita dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara;
- cessazione dell’attività, fallimento;
- variazioni soggettive dell’esecutore del contratto;
- mancata dimostrazione, in qualsiasi momento e con la frequenza ritenuta opportuna, del pieno
adempimento degli obblighi in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale, retributiva e comunque
derivante da rapporti di lavoro del personale;
- radiazione o cancellazione dal RUI di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; in tal caso è obbligo del
Broker darne pronta informazione all’Azienda Sanitaria e la risoluzione del contratto è immediata;
- nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità da parte dell’IVASS (già ISVAP)
diverse dalla radiazione o cancellazione;
- mancata dimostrazione di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità
civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- subappalto o cessione del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
16.4.2013, n. 62.
La risoluzione del contratto, ove non previsto dal presente Capitolato, avrà effetto dal giorno stabilito nella
comunicazione dell’Azienda Sanitaria, la quale si rivarrà dei danni sulla cauzione definitiva e avrà diritto di
affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno del Broker inadempiente, su cui
graveranno tra l’altro i costi del nuovo affidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso.
L’esecuzione in danno non esimerà il Broker dalle responsabilità civili e penali ad esso ascrivibili a norma di
legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.
Art. 40 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 del codice civile il soggetto contraente non può opporre eccezioni al
fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato.
Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta alla ASL e documentate con l'analisi dettagliata delle pretese di cui si ritiene
avere diritto.
Art. 41 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il Broker trasmette all’Azienda Sanitaria i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi
preventivamente alla scadenza indicata nelle polizze assicurative. Si applica in ogni caso le norme di cui
all’art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.
Pertanto, l’Azienda Sanitaria provvederà al pagamento dei premi assicurativi mediante il Broker, il quale si
impegna e si obbliga a versarli alle compagnie assicurative interessate, in nome e per conto dell’Azienda,
nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento dei premi alla compagnia assicurativa nei termini
stabiliti sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della
garanzia assicurativa.
Il Broker s’impegna e si obbliga a rilasciare all’Azienda Sanitaria le polizze, le appendici e le ricevute
debitamente quietanzate.
In caso di richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria per garantire l’efficacia delle coperture assicurative il
Broker dovrà provvedere al pagamento diretto, in nome e per conto dell’ULSS, dei premi assicurativi alle
rispettive scadenze, previo impegno al rimborso da parte dell’ULSS stessa .
In ordine alla efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di
pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicurativa, faranno fede esclusivamente le
evidenze contabili dell’ULSS e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker sarà ritenuto,
a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’ULSS.
Il pagamento dei premi assicurativi nelle mani del Broker concreta altresì il pagamento del premio stesso ai
sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 42 - VICENDE SOGGETTIVE E TRIBUTI
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e
devono essere comunicate e documentate all’Azienda Sanitaria per le opportune prese d’atto a pena di
sospensione del rapporto e dei pagamenti.
In tali ipotesi, considerata la particolare tipologia dell’appalto in oggetto, resta ferma la facoltà dell'Azienda
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Sanitaria di risolvere il contratto, senza che l'Aggiudicatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei
confronti dell'ente appaltante stesso.
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni,
nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla Legge
17.12.2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del
D.Lgs. n. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione.
Art. 43 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo così come definito dal D.Lgs. n. 209/2005.
Le cessioni ed i subappalti o qualsiasi atto diretto ad occultare o simulare tali atti fanno sorgere il diritto per
l’Azienda Sanitaria a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e ad effettuare l’esecuzione in
danno con rivalsa sulla cauzione definitiva, salvo in ognicaso il maggior danno.
Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità.
Art. 44 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13.8.2010, n. 136. All’uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto saranno effettuate
mediante l’apposito conto corrente bancario / postale intestato all’aggiudicatario.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario /
postale relativo al conto dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e
nei rapporti con eventuali sub-contraenti, gli obblighi derivanti dalla citata L. n. 136/2010, anche al fine di non
interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli sub-contraenti. Pertanto,
l’impresa mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le imprese mandanti le clausole di
tracciabilità che devono altresì essere inserite nel contratto di mandato.
Art. 45 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.
In particolare, tali dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici esclusivamente ai fini della
presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi i casi previsti dal D.Lgs. n.
163/2006 e dalla altre leggi nonché i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il trattamento dei dati di cui l’aggiudicatario verrà a conoscenza durante l’esecuzione del presente appalto
dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.
Il titolare del trattamento è l’Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo nei confronti della quale l’interessato
potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 46 - ADESIONE DI ALTRE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO
Nell’ottica di una razionalizzazione delle procedure per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in ambito
regionale anche al fine di realizzare economie di scala, ottenibile attraverso un’azione concertata a livello
sovra aziendale, altre Aziende Sanitarie della Regione del Veneto potranno chiedere di usufruire del servizio
oggetto del presente appalto.
L’Azienda Sanitaria di Asolo chiederà alla ditta aggiudicataria la disponibilità ad attivare il servizio in favore di
ogni nuova Azienda Sanitaria richiedente.
La conferma di tale attivazione comporterà la definizione contrattuale diretta tra la nuova Azienda Sanitaria
richiedente e la ditta aggiudicataria, escluso ogni coinvolgimento diretto e indiretto dell’Azienda Sanitaria di
Asolo.
Art. 47 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E PROCEDURE DI RICORSO.
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso quale
Foro dell’Amministrazione appaltante.
Il codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2.7.2010, n. 104) individua le controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
Organo competente per tali controversie è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con sede in
Venezia.
Art. 48 - ALLEGATI
Sono parti integranti e sostanziali del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti allegati:
- MODULO N. 1 – istanza di partecipazione alla gara;
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MODULO N. 2 – autodichiarazione dei requisiti per la partecipazione alla gara;
MODULO N. 3 – elenco degli enti aventi competenza territoriale per il soggetto concorrente;
MODULO N. 4 – modello GAP;
MODULO N. 5 – dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente;
MODULO N. 6 – dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria;
MODULO N. 7 – offerta economica.
CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Art. 49 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII
L'appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato
Speciale, di tutte le leggi, decreti e circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo
che di carattere tecnologico, ambientale, ed altro.
A tal fine l’appaltatore dovrà procedere alla redazione dell’offerta edotto di tutte le normative di settore
vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all’amministrazione invocando
eventuali omissioni o carenze.
Al presente appalto si applicano:
- le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9.1.2012 ai
fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale
(http://www.regione.veneto.it)
- le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (legge 6.11.2012, n. 190);
- le disposizioni contenute nel regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. 16.4.2013, n. 62).
Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei relativi allegati e nel
bando di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di contratti pubblici ed in
particolare a:
- D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
- D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
- R.D. 18.11.1923, n. 2440;
- R.D. 23.5.1924, n. 827;
- D.Lgs. 7.9.2005, n. 209;
- Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006;
- Codice Civile.
Art. 50 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti di comune accordo, previa lettura delle norme
contenute nel presente Capitolato, dichiarano di approvarle tutte specificatamente, reietta fin d'ora ogni
reciproca eccezione.
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