PRIMES
Quadro giuridico: i bandi verdi
Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
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1. Introdurre i criteri ambientali minimi
1.1. Cosa sono i bandi verdi?
I bandi verdi sono definiti dalla Commissione europea come l’approccio
in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri
ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la
diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il
profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle
soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo
l’intero ciclo di vita.
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1.2 Redazione dei bandi verdi
1.2.1 Definizione degli obiettivi ambientali
1.2.2 Selezione dei criteri ambientali
1.2.3 Inserimento dei criteri ambientali nella
documentazione di gara
1.2.4 Modalità di verifica
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1.2.1 Definizione degli obiettivi ambientali
Nel bando si fa riferimento a beni e servizi a ridotto impatto
ambientale.
Per es:
Impatti ambientali rilevanti: esaurimento di risorse causato dallo
sfruttamento di risorse non rinnovabili, come metalli e petrolio/gas
naturale per produrre materiale plastico
Obiettivo dell’acquisto verde: usare materiali fatti del tutto o in parte
di materiali riciclati e/o rinnovabili (come il legno)
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1.2.2 Selezione dei criteri ambientali (a)
Consumo di materiali ed
energia
Fasi del ciclo di vita (produzione e
trasporto materiali) - Emissioni e residui
Criteri ambientali: estrazione di materie prime, trasformazione,
produzione, trasporto, uso, fine vita/smaltimento
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1.2.2 Selezione dei criteri ambientali (b)
I criteri ambientali devono essere:
 Rilevanti e adeguati alle caratteristiche del bene/servizio oggetto
dell’acquisto
 Facilmente comprensibili
 Adeguati alle tecnologie disponibili sul mercato
 Verificabili
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1.2.2 Selezione dei criteri ambientali (c) – Ricerca dei criteri
Informazioni primarie :
 Caratteristiche ambientali dei beni e
servizi offerti dai fornitori abituali
 Caratteristiche ambientali dei beni e
servizi offerti da potenziali nuovi
fornitori
Informazioni di supporto:
 Informazioni disponibili sulle
etichette ecologiche di riferimento
 Informazioni disponibili sulla
normativa ambientale rilevante a
livello nazionale e comunitario
 Informazioni sulle tecnologie
ambientali rilevanti
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1.2.3 Inserimento dei criteri ambientali nella documentazione
di gara (a)
Il procedimento di selezione dei fornitori/produttori prevede l’utilizzo dei criteri
ambientali in qualità di:
1.
requisiti minimi (specifiche tecniche di carattere ambientale che devono essere
rispettate per poter qualificare l’appalto come “verde”)
2.
requisiti preferenziali (specifiche tecniche di carattere ambientale atte a
selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite
dal rispetto dei soli criteri di base. Tali criteri potranno essere utilizzati nei casi di
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”)
L’individuazione di aspetti e criteri ambientali rilevanti può portare anche alla
definizione di azioni di miglioramento e sviluppo dei fornitori in una prospettiva di
collaborazione di medio - lungo termine.
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1.2.3 Inserimento dei criteri ambientali nella
documentazione di gara (c) – Etichette ambientali
Tipo I
secondo la norma ISO 14024
Etichette basate sul sistema multi-criteria che considera l’intero ciclo di vita (LCA). Impongono
il rispetto di limiti prestazionali.
I criteri sono predeterminati per le categorie di prodotto e di dominio pubblico.
(es.: l’Ecolabel UE - Regolamento CE n. 66/2010 - è il marchio dell'Unione europea di qualità
ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono
così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati
standard prestazionali)
Tipo II Auto-dichiarazione del fabbricante
secondo la norma ISO 14021
Strumento d’informazione che contiene dati forniti dal produttore, importatore o distributore
del prodotto ad esempio su: biodegradabilità, riciclabilità, atossicità dei trattamenti…
Non si basano su criteri predeterminati e fanno riferimento a singoli aspetti del prodotto.
(es. ciclo Mobius sui prodotto riciclati)
Tipo III (quantificazione convalidata degli impatti associati al ciclo di vita del prodotto)
secondo la norma ISO 14025
La Dichiarazioni Ambientali di Prodotto DAP , basate su parametri stabiliti, forniscono
informazioni di tipo quantitativo sulle performance ambientali del prodotto e sono calcolate
sulla base dell’intero ciclo di vita.
(es. Dichiarazione ambientale di Prodotto)
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1.2.3 Inserimento dei criteri ambientali nella documentazione
di gara (c)
Oggetto dell’appalto: Occorre far riferimento, con un aggettivo, alla richiesta di beni/servizi a basso
impatto ambientale (per es: acquisto di fotocopiatrici “a basso impatto ambientale”)
Specifiche tecniche: riguarda l’utilizzo di particolari materiali di base o primari, a ridotto impatto
sull’ambiente, in modo da rendere il prodotto idoneo all’uso cui è destinato (es. utilizzo di vetro riciclato
nella fabbricazione di finestre); il processo di produzione qualora questo contribuisca a precisare le
caratteristiche del prodotto o del servizio (es. utilizzo di alimenti biologici per le mense scolastiche);
marchi ecologici esistenti purché la presenza del marchio non costituisca l’unico mezzo di prova di
conformità del prodotto a tali caratteristiche.
Selezione dei candidati: Si possono richiamare considerazioni di carattere ambientale nell’applicazione
delle norme attraverso cui giudicare l’idoneità di un candidato ad eseguire l’appalto, in particolare l’
esclusione dalla partecipazione e la capacità tecnica (specifica in materia ambientale o l'adesione ad un
sistema di gestione ambientale).
Il Sistema di Gestione Ambientale vale come mezzo di prova della capacità tecnica dei candidati solo se
influisce sulla qualità della fornitura o sulla capacità di un’impresa di realizzare un appalto con criteri
ecologici.
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1.2.3 Inserimento dei criteri ambientali nella documentazione
di gara (d)
Aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si può riferire ai
costi ambientali che generalmente l’ente sopporta in fase di utilizzo e che incidono sul
costo complessivo del prodotto:
• costi di gestione – acqua, energia, altre risorse utilizzate;
• costi di manutenzione, di riciclaggio e smaltimento del prodotto;
• spese per realizzare risparmi futuri.
In ogni caso, mettendo il criterio ambientale come criterio d’ingresso anche la modalità
di aggiudicazione secondo “il prezzo più basso” porterebbe a risultati vantaggiosi a
livello ambientale.
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1.2.3 Inserimento dei criteri ambientali nella documentazione
di gara (e)
Esecuzione: Gli enti possono definire clausole contrattuali aventi ad oggetto la
protezione dell’ambiente, tra cui si possono citare:
• consegna/imballaggio di merci all’ingrosso e non per singola unità
• recupero o riutilizzo dei materiali di imballaggio e dei prodotti usati da parte del
fornitore
• consegna di merci in contenitori riutilizzabili
• raccolta, ritiro, riciclaggio, riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti durante o
dopo l’uso e il consumo di un prodotto
• trasporto e consegna di prodotti chimici concentrati e loro diluizione sul luogo di
impiego
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1.2.4 Metodi di verifica
I metodi di verifica
I criteri riguardano:
•
La qualifica ambientale di un prodotto (per es. ecoetichette possedute dal prodotto o altra
documentazione che deve essere richiesta al fornitore/produttore)
•
Condizioni di esecuzione di un servizio (quali sono le procedure di controllo? E quale
documentazione deve essere presentata dal contraente al momento della selezione? e quale
presentata durante la fase di realizzazione del servizio?)
Attraverso la verifica accurata del rispetto dei criteri ambientali si può accertare il buon esito di
una procedura d’acquisto in cui siano stati inseriti i criteri ambientali e si possono fornire
informazioni utili al monitoraggio del green procurement e alla stima di costi e benefici.
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