AUSINO SPA SERVIZI IDRICI INTEGRATI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI CETARA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 9 ottobre 2009 SOMMARIO SOMMARIO SOMMARIO ....................................................................................................... 2 PREMESSA ........................................................................................................ 5 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA ................................. 6 PARTE PRIMA. DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI......................................... 7 Art. 1 – Definizioni ....................................................................................... 7 Art. 2 - Condizioni generali di fornitura dell’acqua ............................................ 7 Art. 3 - Tipologie delle forniture ..................................................................... 7 PARTE SECONDA. NORME PER LA FORNITURA ....................................................... 9 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 5 - Domanda di allacciamento alla rete dell’acquedotto ............................... 9 6 - Destinatario della fornitura e relative norme ........................................10 7 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura ......................10 8 - Durata del contratto .........................................................................11 9 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura ...................................11 10 - Successione nel rapporto di fornitura ................................................11 11 – Decesso dell’utente ........................................................................11 12 - Contratti temporanei ......................................................................12 13 - Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione ..........................12 14 - Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione ....................13 15 - Impianti interni di utenza ................................................................13 16 - Norme per l’esecuzione delle derivazioni ...........................................13 17 - Rinuncia all’esecuzione dei lavori .....................................................14 18 - Divieto di sub-fornitura ed uso dell’acqua ..........................................14 19 - Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione ....14 20 - Revoca della fornitura per abusi .......................................................14 21 - Obbligo del pagamento dei corrispettivi maturati ................................15 22 - Interruzioni ed irregolarità del servizio ..............................................15 23 - Danni alle condotte e tubazioni ........................................................15 PARTE TERZA. UTENZE, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI PAGAMENTO, CONTATORI..................................................................................16 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 - Contributi di allacciamento ..............................................................16 - Tipologie di utenza e fasce di consumo .............................................16 - Tariffe dell’acqua ............................................................................16 - Misura e pagamento dell’acqua ........................................................17 – Recapito .......................................................................................17 - Mora e interessi per ritardato pagamento ..........................................17 – Procedura distacco per morosità ......................................................17 - Ripristino delle utenze ....................................................................18 – Contatori ......................................................................................18 - Posizione e custodia dei contatori .....................................................18 - Guasti agli apparecchi .....................................................................19 - Lettura dei contatori .......................................................................19 - Irregolare funzionamento del contatore .............................................19 - Manomissione dei sigilli...................................................................19 - Verifica dei contatori a richiesta dell’utente........................................20 PARTE QUARTA. NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI .............................................21 Art. 39 - Prescrizioni e collaudi .....................................................................21 Pagina 2 di 49 SOMMARIO Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 40 41 42 43 44 45 46 - Installazione delle condutture esterne ...............................................21 - Collegamenti di impianti ed apparecchi .............................................21 – Serbatoi – Presa di terra .................................................................22 - Manutenzione delle condotte ...........................................................22 – Modifiche ......................................................................................22 - Perdite Danni Responsabilità..........................................................22 – Vigilanza ......................................................................................23 PARTE QUINTA. FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO ........................24 Art. Art. Art. Art. Art. Art. 47 48 49 50 51 52 - Definizione degli impianti di uso pubblico ..........................................24 Uso delle fontanelle pubbliche ..........................................................24 Vasche e cisterne pubbliche .............................................................24 Prese d'acqua per scopi particolari ....................................................24 Norme per le bocche antincendio ......................................................24 Canoni per bocche antincendio .........................................................25 PARTE SESTA. DISPOSIZIONI VARIE ...................................................................26 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 - Prescrizioni generali .......................................................................26 - Sospensione dell’erogazione dell’acqua .............................................26 – Penali ...........................................................................................27 - Variazioni al regolamento ................................................................27 – Reclami ........................................................................................27 – Comunicazioni ...............................................................................27 - Applicabilità del diritto – Controversie ...............................................27 – Obbligatorietà ...............................................................................27 - Utenze abusive o irregolari ..............................................................27 - Decorrenza e norme transitorie ........................................................28 - Oneri fiscali ...................................................................................28 ALLEGATI ........................................................................................................29 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA ........................................... 32 PARTE PRIMA. NORME GENERALI ........................................................................33 Art. Art. Art. Art. 1 2 3 5 - Oggetto del regolamento ..................................................................33 – Finalità...........................................................................................33 – Definizioni ......................................................................................33 – Competenze ...................................................................................34 PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA ...............35 TITOLO I - NORME GENERALI .............................................................................35 Art. 6— Nozioni di pubblica fognatura ed impianto di depurazione .....................35 Art. 7 - Obbligo di allacciamento ...................................................................36 Art. 8 - Autorizzazione allo scarico ................................................................36 Art. 9 - Attivazione dello scarico....................................................................36 Art. 10 - Proprietà delle opere di fognatura.....................................................36 Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese .....................36 Art. 12 - Passaggio attraverso proprietà privata ..............................................36 Art. 13 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale ................................................................................................................37 Art. 14 - Fognatura delle strade e delle piazze private .....................................37 Art. 15 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento .......37 Art. 16 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili ..................37 Art. 17 - Immissioni vietate - Ispezioni e controlli ...........................................38 Art. 18 - Scarico di acque bianche ed assimilate ..............................................38 Art. 19 - Insediamenti temporanei - scarichi occasionali ed indiretti ..................39 Art. 20 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche ...................39 Pagina 3 di 49 SOMMARIO Art. 21 - Rilevazione dei consumi idrici ..........................................................39 TITOLO II - SCARICHI DOMESTICI ......................................................................40 NUOVI FABBRICATI...........................................................................................40 Art. 22 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura ................................................................................................................40 Art. 23 - Visite tecniche - verifica delle opere..................................................40 Art. 24 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico ..............................................40 Art. 25 - Validità dell'autorizzazione allo scarico ..............................................41 Art. 26 - Modalità tecniche di allacciamento....................................................41 Art. 27 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne ..................................41 Art. 28 - Norme particolari per le utenze non abitative .....................................42 Art. 29 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata .......................42 FABBRICATI ESISTENTI .....................................................................................42 Art. 30 - Allacciamento utenze abitative .........................................................42 Art. 31 - Allacciamento utenze non abitative ..................................................42 Art. 32 - Visite tecniche - verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative ....................................................................................42 Art. 33 - Utenze abitative già allacciate ..........................................................43 Art. 34 - Utenze non abitative già allacciate ...................................................43 Art. 35 - Esecuzione d'Ufficio del progetto ......................................................43 Art. 36 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento ................................43 TITOLO III - SCARICHI INDUSTRIALI ..................................................................43 Art. 37 - Condizioni di ammissibilità ..............................................................43 Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento ......44 Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento ...............................44 Art. 40 - Autorizzazione allo scarico ...............................................................45 Art. 41 - Utenze produttive già allacciate .......................................................45 Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico ..............................................46 Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento .............................................................................................46 Art. 44 - Impianti di trattamento ...................................................................47 Art. 45 - Misurazioni quali quantitative degli scarichi .......................................47 PARTE TERZA. ASPETTI TARIFFARI .....................................................................48 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 46 47 48 49 50 51 52 – Corrispettivo o diritto di fognatura. ..................................................48 - Corresponsione della tariffa. ............................................................48 - Determinazione delle tariffe. ............................................................48 - Applicazione delle tariffe per scarichi domestici ..................................48 - Applicazione delle tariffe per scarichi industriali .................................48 - La riscossione ................................................................................48 - Contenzioso...................................................................................48 PARTE QUARTA. DISPOSIZIONI VARIE ................................................................49 Art. 53 - Entrata in vigore del Regolamento ....................................................49 Art. 54 - Abrogazione di precedenti disposizioni - Interpretazione autentica delle norme regolamentari ...................................................................................49 Art. 55 - Sanzioni amministrative ..................................................................49 Pagina 4 di 49 Ausino Spa- Regolamento del servizio di fornitura idrica PREMESSA PREMESSA Il presente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” disciplina il servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile e il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue che l’ Ausino Spa Servizi Idrici Integrati, di seguito indicata con il termine Azienda, svolge sul territorio comunale di Cetara. Per il servizio di fognatura e depurazione, fermo restando le norme del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua ed eventualmente agli scarichi nei corpi ricettori. Si stabilisce una disciplina uniforme degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue, nel rispetto della legislazione vigente, al fine di: • adeguare i sistemi di fognatura, di collettamento e di depurazione e gli scarichi terminali della pubblica fognatura in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell'ambito della realizzazione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla normativa vigente; • promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di salvaguardare la risorsa primaria. Pagina 5 di 49 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA Pagina 6 di 49 PARTE PRIMA. DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Definizioni Agli effetti del presente Regolamento si intende: a) per tubazione stradale il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall’impianto di captazione o distribuzione, portano l’acqua agli impianti di derivazione dell’utenza. Tali impianti sono realizzati a cura e secondo i criteri che l’Azienda attua per adeguarli alle necessità del servizio; b) per allaccio si intende il complesso costituito dal tratto di tubazione e dalle apparecchiature, dispositivi ed elementi compresi tra la condotta adduttrice e l’apparecchio di misura, di norma installato su suolo pubblico al limite della proprietà privata. Art. 2 - Condizioni generali di fornitura dell’acqua La fornitura di acqua è regolata: a) dalle norme e disposizioni del presente Regolamento; b) dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti; c) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di utenza. L’acqua potabile viene erogata, per foniture ordinarie, con il sistema a contatore. Eccezionalmente possono essere concesse, previa autorizzazione, erogazioni a deflusso continuo, modulato da appositi regolatori. Gli utenti che abbiano bisogno di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell’acquedotto possono, con la necessaria autorizzazione scritta dell’Azienda, installare un impianto di sopraelevazione che deve essere dotato di idoneo dispositivo atto ad impedire che avvenga l’inversione del flusso idrico verso la rete dell’acquedotto ed il cui schema idraulico deve essere approvato dall’Azienda. L’Azienda esegue direttamente le opere necessarie alla realizzazione delle reti antincendio richieste dai privati, sino al limite della proprietà privata, ed effettua la fornitura a contatore. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne sono a carico dell’utente. Gli impianti antincendio a servizio degli utenti, alimentati dalla sola rete idrica in gestione dell’Azienda, non possono costituire garanzia di portata sufficiente in caso di incendio, trattandosi di servizio a rete soggetto a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, che possono determinare abbattimento della pressione e/o interruzione dell’erogazione. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono obbligate all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione delle acque immesse in fogna, al fine di contabilizzare i volumi idrici scaricati nella pubblica fognatura, depurate o meno. L’Azienda può modificare le condizioni che regolano i contratti di somministrazione in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio o di adeguamento a novità legislative. Art. 3 - Tipologie delle forniture Ai sensi dell’art. 2 della legge 5 gennaio 1994 n° 36. La fornitura dell’acqua è concessa prioritariamente per il consumo umano, pertanto, per motivi tecnici, quali insufficiente dotazione idrica dell’Azienda, condotte inadeguate, ecc. l’Azienda si riserva unilateralmente di stipulare e/o revocare contratti d’utenza per uso diverso. Pagina 7 di 49 L’azienda può interrompere la fornitura alle categorie che non rientrano nell’uso “domestico”, senza che l’utente possa in alcun modo avanzare diritti e/o richiesta di risarcimento danni per la mancata erogazione, nell’ipotesi di carenza idrica, ovvero di altre cause o motivi che non consentano di garantire adeguata erogazione idrica per il consumo umano. La fornitura idrica può essere concessa per i seguenti usi, ai quali corrispondono profili tariffari differenti, così come stabilito dall’art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n° 36: a) Domestico b) Domestico non residente; c) Commerciale e artigianale; d) Attività alberghiere (alberghi, pensioni, affittacamere, case per vacanze, B & B, ecc); e) Attività di ristorazione (es. ristoranti, pizzerie, pub, bar e ecc); f) Uso temporaneo; g) Altri usi: industrie, giardini, agricoli, garage, cantine, navi, natanti, pontili, ecc. h) Uso antincendio. Art. 4 - Carta dei servizi L’Azienda disciplina il rapporto con l’utente, oltre che con il presente Regolamento anche con la Carta dei Servizi. Questa costituisce un’integrazione del Regolamento relativamente alle norme di garanzia per l’utenza, e prevale su di esso e sul contratto in caso di discordanza. Pagina 8 di 49 PARTE SECONDA. NORME PER LA FORNITURA Art. 5 - Domanda di allacciamento alla rete dell’acquedotto La domanda di allacciamento alla rete dell’acquedotto deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall’Azienda, e deve essere sottoscritta dal richiedente o da un suo legale rappresentante. Nella domanda dovranno essere indicati: a) b) c) d) generalità del richiedente; l’uso al quale l’acqua è destinata; nel caso di utenza condominiale il numero delle singole unità immobiliari che compongono l’immobile; l’ubicazione dell’immobile per il quale si richiede l’allacciamento; il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare per le utenze domestiche e dei dipendenti per le utenze commerciali, artigianali ed industriali. La domanda, deve essere presentata dal proprietario dell’immobile. Nel caso in cui il fruitore del servizio sia diverso dal proprietario dell’immobile (affittuario, conduttore, locatore, comodatario, promettente l’acquisto, titolare di un diritto reale di godimento etc) la domanda dovrà essere presentata da quest’ultimo, il quale però deve esibire il titolo legittimante o l’autorizzazione del proprietario. Nel caso di immobili costituiti in condominio, la domanda deve essere presentata dall’amministartore del condominio il quale risponde ai sensi di Legge; tutti i condomini sono solidamente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate. Per le forniture provvisorie per uso cantiere la domanda viene presentata dall’impres edile o dal proprietario dell’immobile. Nel caso di costruzioni nuove e/o ristrutturate, non possono essere accolte domande di allacciamento di acqua da destinare ad edifici privi delle certificazioni di conformità previste per legge. Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. Qualora, per soddisfare la richiesta di fornitura, l’Azienda debba installare tutta o parte della condotta di allacciamento su proprietà privata o pubblica, la fornitura sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari e/o dai titolari di diritti reali, a sue spese e sotto la sua responsabilità, i nullaosta affinchè siano costituite le servitù di acquedotto per la costruzione e la gestione degli impianti. In casi particolari l’Azienda potrà farsi carico di produrre la documentazione di cui al punto precedente, addebitando all’utente le spese sostenute, con l’obbligo di allegarne il dettaglio analitico su apposito documento fiscale. Resta comunque stabilito che tutti gli oneri previsti per la concessione dei diritti di attraversamento sono a carico dell’utente (spese di contratto, depositi cauzionali, corrispettivi annuali o altro). In caso di domande per l'allacciamento di edifici allo stato progettuale, si dovrà allegare uno stralcio planimetrico e di mappa catastale, con l’indicazione della costruzione da servire e della relativa via d’accesso. L'allacciamento definitivo potrà avvenire solo previa esibizione del certificato di abitabilità o agibilità. Pagina 9 di 49 La concessione è sempre subordinata all’accertamento del regolare smaltimento delle acque reflue. In ogni caso l’Azienda si riserva la piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare ogni richiesta di allacciamento, previo accertamento tecnico, e di subordinarne l’accoglimento a modifiche o prescrizioni dalla medesima impartite. L’Azienda non dà seguito all’allacciamento e quindi non esegue i lavori se non viene versato il relativo costo. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente ed il proprietario dell’immobile, in caso siano persone diverse, accettano il presente Regolamento. Art. 6 - Destinatario della fornitura e relative norme L’acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante costruzione di una presa per ogni numero civico. Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari degli immobili e/o utilizzatori della fornitura se aventi legittimo possesso dell’immobile per locazione, comodato, usufrutto, ecc. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore che può essere messo a servizio di una sola unità immobiliare, ex art. 25 comma 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n° 152. Nel caso di nuovi allacciamenti, i contatori dovranno essere installati ai piedi del fabbricato in un unico apposito riquadro, facilmente accessibile per la lettura e le riparazioni e/o sostituzioni. In particolari casi, a giudizio insindacabile dell’Azienda, per ragioni tecniche, i contatori in batteria potranno essere collocati, anziché ai piedi dei fabbricato, sui singoli piani all’interno del vano scale ed all’esterno degli alloggi. Eventuali impianti di autoclave con serbatoio dovranno essere collocati solo a valle di idoneo contatore, rimanendo a carico degli utenti la differenza di consumo tra i volumi misurati dal predetto contatore e la somma dei volumi delle singole utenze alimentate dall'impianto di autoclave. In caso di divisione di un immobile in più unità immobiliari separate, si dovranno essere stipulati nuovi contratti per ogni singola unità derivata. Viceversa, in caso di unificazione di più unità immobiliari in una sola, si possono disdire i relativi contratti e stipulare un unico contratto ex novo. Art. 7 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura Per avere diritto alla fornitura il richiedente, o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell’importo preventivato per l’allacciamento e delle competenze accessorie (quali contributi, depositi cauzionali, etc.) deve provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna l’Azienda alla fornitura dell’acqua. Il contratto deve essere firmato dal proprietario o dal locatario o da un delegato previa esibizione dell’atto di delega. Nel caso di enti pubblici, collettività o società, il contratto deve essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della documentazione di legge che lo legittimi a sottoscriverlo. Nel contratto si devono specificare: a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale o partita IVA); b) il titolo (proprietario, usufruttuario, locatario, ecc.) sulla base del quale viene richiesta, la fornitura; c) l’ubicazione dell’immobile da servire con specifica indicazione dell’indirizzo preciso, piano, scala, interno; d) l’uso cui l’acqua viene destinata; e) il recapito per comunicazioni e per il successivo inoltro della bolletta; f) la documentazione di cui al precedente art.5; Pagina 10 di 49 g) h) dichiarazione di allaccio alla pubblica fognatura; dichiarazione dei componenti il nucleo familiare. Le spese di contratto e conseguenziali sono a carico dell’utente. Art. 8 - Durata del contratto I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L’utente può disdire il contratto in ogni momento secondo le modalità di cui al successivo articolo – Modalità per il recesso dal contratto di fornitura. Art. 9 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell’esercizio o della locazione, o comunque in ogni caso di cessazione d’utenza, l’utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione all’Azienda per concordare l’apposizione dei sigilli di blocco al contatore. In caso contrario l’utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di acqua effettuati dai suoi successori e dei canoni di acqua relativi, nonché di qualunque danno arrecato al misuratore ed agli impianti dell’Azienda. La disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui si rileva il consumo e sono apposti al contatore i sigilli di blocco. L’apposizione dei sigilli di chiusura deve avere luogo entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta e, dell’operazione, deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio dal quale devono essere rilevabili le letture del contatore. L’utente cessante è tenuto comunque all’adempimento degli obblighi contrattuali. Art. 10 - Successione nel rapporto di fornitura Qualora il titolare della fornitura provveda all’alienazione dell’immobile servito, alla locazione del medesimo ovvero si verifichi il cambio del locatore, si procederà: alla voltura del contratto, quando la fornitura idrica è attiva; al subentro, quando la fornitura idrica è inattiva. In entrambi i casi sono a carico del nuovo intestatario dell’utenza le spese per il contratto di voltura, eventuali opere di manutenzione della presa, ecc. L’utente, moroso verso l’Azienda, non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione o altra fornitura idrica da parte dell’Azienda, prima della regolarizzazione dei debiti pregressi. L’azienda potrà disporre la sospensione dell’erogazione nei riguardi dell’utente, moroso, sia per la fornitura che ha dato origine alla morosità sia presso qualsiasi altra fornitura ad egli intestata, fino alla regolarizzazione di tutti i pagamenti arretrati. Sono a carico dell’utente le competenze accessorie (quali spese, contributi, depositi cauzionali, etc.) previste dal tariffario allegato al presente Regolamento. L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere il versamento di tali competenze all’atto della stipula del nuovo contratto. Art. 11 – Decesso dell’utente Su decesso dell’utente, i familiari conviventi devono darne formale ed immediata comunicazione all’Azienda, la quale procederà alla voltura del contratto in testa all’avente diritto che ne dimostri il titolo. Pagina 11 di 49 Art. 12 - Contratti temporanei Per contratti temporanei si intendono quelli relativi a manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le forniture a carattere saltuario. Per le forniture provvisorie a servizio di cantieri edili, sarà necessario allegare la copia della D.I.A. o del permesso a costruire; il contratto di fornitura idrica dovrà essere intestato al proprietario dell’immobile. Le modalità e le prescrizioni relative ai contratti normali si estendono ai contratti temporanei, per i quali la durata contrattuale è prevista al massimo per due mesi dalla data di decorrenza e sarà rinnovabile per altri due; è fatta salva la durata dei contratti per i cantieri edili, per i quali il contratto potrà rimanere attivo durante tutta la durata dei lavori, come attestato dal titolo legittimante la costruzione e/o dalla comunicazione amministrativa di avvenuta ultimazione dei lavori. La tariffa è fissata secondo la tipologia di utenza corrispondente all’attività effettivamente svolta. In sede di stipula del contratto è dovuto un anticipo pari al consumo presunto nel periodo dello svolgimento dell’attività che sarà soggetto a conguaglio in sede di disdetta. Art. 13 - Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione La derivazione, dalla tubazione stradale fino al misuratore, è eseguita esclusivamente dall’Azienda a seguito di domanda, e l’onere relativo alla costruzione dell’allacciamento e di eventuali contributi è a carico del richiedente ed è quantificato a mezzo di preventivo predisposto dall’Azienda. L’utente, dopo l’accettazione del preventivo, dovrà pagarne il corrispettivo. I prezzi previsti nel preventivo di spesa, sono desunti dal Prezzario per i lavori edili della Regione Campania vigente e, ove in questo non previsti, da prezzi analoghi praticati sul mercato. Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, seppure eseguite a spese degli utenti, rimangono di proprietà del Comune e l’Azienda ne assume ogni onere di manutenzione ordinaria. Non sono a carico dell’Azienda ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altra opera non facente parte dell’impianto, comunque insistente sulla proprietà dell’utente. La rete di distribuzione, per la parte insistente nel suolo pubblico viene costruita direttamente dall’Azienda. In casi speciali e motivati, il richiedente può essere autorizzato ad eseguire direttamente i lavori per l'allacciamento, anche in suolo pubblico, alle seguenti condizioni: a) b) c) d) che venga presentato apposito progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato; che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato nel rispetto delle norme della legge 46/90 e sotto la diretta sorveglianza dell’Azienda; che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione e che venga resa la documentazione di collaudo di legge all’azienda; che il richiedente, e per esso la ditta esecutrice, dei lavori, si assuma ogni responsabilità sul cantiere, per l’esecuzione dei lavori, si ai fini infortunistici che per l’eventuale regolamentazione del traffico sulle strade pubbliche. Nel caso di edifici a più livelli, i lavori relativi alla realizzazione delle colonne montanti sono comunque a cura e spese dei richiedenti e vengono eseguiti sulla scorta delle suddette condizioni, garantendone la piena efficienza e la manutenzione. Per le case agricole e le case sparse, in genere ove possibile la condotta di alimentazione è realizzata dall’Azienda sino al confine di proprietà, dove, in apposito pozzetto interrato, verrà ubicato il contatore. Il richiedente, a sua cura e spesa, dovrà curare la realizzazione della restante tubazione posta a valle del contatore. Le relative opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle condizioni di cui innanzi. Pagina 12 di 49 Art. 14 - Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione Per le zone non provviste di codotte idriche di distribuzione, l’Azienda può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. La realizzazione delle tubazioni stradali è a totale carico dei richiedenti e queste sono di proprietà del Comune, della cui rete acquedottistica fanno parte integrante. Il costo di realizzazione è determinato secondo le modalità previste dal precedente articolo. L’Azienda ne assume l’onere della manutenzione. Art. 15 - Impianti interni di utenza L’acqua viene in ogni caso consegnata all’uscita dell’apparecchio di misurazione. Da questo punto ha inizio l’impianto interno la cui costruzione e manutenzione restano di esclusiva competenza e a carico dell’utente. L’Azienda declina qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare agli impianti dell’utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione. L’Azienda si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l’efficienza del servizio. In tal caso l’Azienda ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo utile necessario all’adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese dell’utente, devono essere installati un rubinetto d'arresto, uno di scarico dell’impianto interno ed una valvola di non ritorno. Art. 16 - Norme per l’esecuzione delle derivazioni Spetta all’Azienda determinare, in presenza del richiedente o del suo rappresentante, le caratteristiche dell’allacciamento con particolare riferimento al tracciato dello stesso ed alla posizione del misuratore. Il richiedente inoltre deve garantire che il percorso adottato rimanga accessibile, ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente attuale o posteriormente costituita, sia per le parti nascoste che per quelle in vista. In caso contrario, il richiedente od il fruitore del servizio, provvede a proprie spese alla normalizzazione che deve avvenire nell’osservanza di tutte le norme fissate dall’Azienda. Con il pagamento della somma richiesta e versata all’Azienda, la domanda di derivazione dell’utente è accettata e l’Azienda eseguirà il lavoro compatibilmente con le proprie disponibilità e programmi, e di norma entro 20 giorni. Qualora l’esecuzione dei lavori venga procrastinata esclusivamente per motivi dipendenti dall’utente, oltre i due mesi, l’Azienda effettuerà a suo insindacabile giudizio (prima di procedere alla esecuzione dei lavori) l’aggiomamento dei costi d'opera. Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è fatto nel tempi stabiliti o segnalati nell’avviso di pagamento e pertanto l’Azienda non si ritiene più impegnata a realizzare l’allacciamento. La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna l’Azienda alla fornitura che viene concessa solo quando è normalizzato il relativo contratto. Pagina 13 di 49 Art. 17 - Rinuncia all’esecuzione dei lavori Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinunci all’allacciamento, qualunque ne sia il motivo, l’Azienda addebita le spese relative alla parte del lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale utilizzato nonché i costi di preventivazione, oltre agli oneri di recesso dovuti all’impresa esecutrice dei lavori quale appaltatore dell’Azienda. Art. 18 - Divieto di sub-fornitura ed uso dell’acqua E’ fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell’acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall’intestatario dell’utenza. E’ inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto. Art. 19 - Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione L’utente deve usare la massima diligenza perché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti la derivazione e gli apparecchi di proprietà dell’Azienda costituenti l’impianto e insistenti su proprietà privata. L’utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione. L’utente deve provvedere soprattutto a lasciare defluire una conveniente quantità d'acqua nella stagione invernale affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di presa, agli apparecchi relativi e al contatore, le eventuali operazioni di disgelo sono eseguite da personale dell’Azienda e a carico dell’utente. Sono a carico dell’utente anche le riparazioni ed eventuali sostituzioni per danni a lui imputabili, nonché il consumo di acqua dispersa. L’utente deve porre la massima cura nella ricerca e nell’ immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possono provocare dispersioni di acqua, l’Azienda non ha alcun obbligo di richiamare l’attenzione dell’utente su eventuali aumenti di consumo anche sproporzionati che in conseguenza ne derivino; l’utente è pertanto tenuto, in ogni caso, a pagare integralmente l’acqua misurata dal contatore. Qualora l’utente rilevi perdite di acqua o riscontri anomalie nella erogazione del servizio deve darne immediato avviso all’Azienda. Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell’acqua in caso di rottura delle tubazioni a valle del contatore sono a carico dell’utente. Verificandosi danni agli impianti dell’Azienda, l’utente che vi abbia concorso in qualsiasi modo e misura è tenuto a risarcirli. Art. 20 - Revoca della fornitura per abusi L’utente a qualsiasi titolo e causa risponde civilmente e penalmente verso l’Azienda senza pregiudizio della immediata chiusura della presa e della revoca della fornitura per: a) le manomissioni della conduttura fino all’apparecchio misuratore compreso; b) le destinazioni dell’acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa; c) le derivazioni arbitrarie, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché effettuate dopo l’apparecchio misuratore; ritenendosi l’utente in tali casi costituito in malafede anche agli effetti penali. L’utente può solo estendere l’impianto entro i confini della sua proprietà purché a valle dell’apparecchio misuratore ed a condizione che l’acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è stata concessa. Pagina 14 di 49 Art. 21 - Obbligo del pagamento dei corrispettivi maturati La revoca della fornitura nei casi previsti dal precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata colpa dell’utente non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti, i quali dovranno anzi essere pagati in unica soluzione, indipendente dal risarcimento del danno. Art. 22 - Interruzioni ed irregolarità del servizio L’Azienda non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti od incidenti, scioperi ed esigenze tecniche. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione può essere provvisoriamente sospesa anche senza preavviso. Nel caso di scarsa disponibilità alle fonti di approvviggionamento, l'erogazione dell'acqua sarà disciplinata, anche con erogazione discontinua nel tempo, in relazione alle caratteristiche degli impianti, alle esigenze dei servizi ed alla suddivisione del territorio comunale. In ogni caso è sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio devono provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli. In nessuno di tali casi l’utente ha comunque diritto ad abbuoni o risarcimento di danni. Art. 23 - Danni alle condotte e tubazioni Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle condotte idriche di derivazione alle utenze, l’Azienda dietro richiesta, è tenuta a segnalarne l'esatta ubicazione. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l’Azienda ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate. Pagina 15 di 49 PARTE TERZA. UTENZE, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI PAGAMENTO, CONTATORI Art. 24 - Contributi di allacciamento Per ogni derivazione d'acqua l’utente deve corrispondere all’atto dell’allacciamento: 1) 2) 3) il contributo per sopralluogo e redazione preventivo; il contributo di allacciamento; il contributo per la eventuale derivazione e servizio dell’impianto antincendio; e ad allacciamento eseguito: 4) 5) la quota fissa annuale; l’importo relativo al consumo, secondo la tipologia di utenza e la struttura tariffaria. Art. 25 - Tipologie di utenza e fasce di consumo Le utenze si dividono, a seconda dell’uso cui è destinata l’acqua, in utenze domestiche e utenze non domestiche. Nella prima categoria rientrano le forniture di acqua potabile alle abitazioni private dei residenti tutte le altre sono considerate utenze non domestiche. E’ da considerare quale utenza non domestica anche la fornitura di acqua potabile alle aziende che svolgono prevalentemente attività di allevamento degli animali (uso zootecnico). Art. 26 - Tariffe dell’acqua Le tariffe sono determinate ed aggiornate dall’ Amministrazione comunale tenendo conto di quanto disposto dall’art. 12 della Legge 23 dicembre 1992 n° 498, dall’art. 13 e seguenti della Legge 5 gennaio 1994 n° 36, dal D.Lgs 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni. Le tariffe sono resi noti agli utenti mediante apposito manifesto negli uffici dell’Azienda accessibili al pubblico. La Quota fissa che è stata introdotta dalla deliberazione CIPE 4 Aprile 2001 in sostituzione dell’ex nolo contatore è indipendente dal consumo, il pagamento è dovuto per tutti gli usi ed è pari a € 8,36660. Eventuali sospensioni di forniture dovute ad interventi, lavori, condizioni particolari di esercizio, forza maggiore, non danno luogo a sospensioni e/o agevolazioni tariffarie. Il piano tariffario approvato dall’amministrazione comunale, allegato al presente regolamento, prevede l’applicazione di fasce di consumo fisse per sette tipologie di utenza: Domestico, Domestico non residente, Commerciale e artigianale, Attività alberghiere (alberghi, pensioni, affittacamere, case per vacanze, B & B, ecc), Attività di ristorazione (es. ristoranti, pizzerie, pub, bar e ecc), Uso temporaneo, Altri usi: industrie, giardini, agricoli, garage, cantine, navi, natanti, pontili, ecc. con le relative tariffe. Le tariffe sono articolate su fasce di consumo annuo. Per durate contrattuali inferiori all’anno finanziario si rimodulano le fasce di consumo ricalcolando le soglie col metodo del prodie. A queste sette si aggiungono altre tipologie di utenza a cui si applicano oltre ai corrispettivi annuali fissi anche il consumo. Pagina 16 di 49 Art. 27 - Misura e pagamento dell’acqua Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell’utente. Le erogazioni si intendono poste in esercizio dalla data di stipula del contratto: da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti. L’acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore. La fatturazione dei consumi decorre dalla data di stipula del contratto e termina con la data della lettura di chiusura dello sbocco pari alla data di disdetta del contratto. Il consumo da addebitare all’utente in un determinato periodo di fatturazione è calcolato sulla base della lettura successiva allo stesso periodo di fatturazione. Quando tale lettura non è disponibile si procede alla stima dei consumi sulla base degli effettivi consumi registrati al più negli anni precedenti. Se la lettura di riferimento non è rilevabile, si assume come consumo il valore corrispondente alla soglia della fascia tariffaria “base”. Il passaggio da una fascia tariffaria a quella successiva avviene al raggiungimento del livello di consumo annuo previsto per quella fascia. Le letture rilevate sono ritenute contrattualmente riconosciute ed accettate dall’utente se non contestate per iscritto nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di scadenza indicata nella bolletta L’Azienda si riserva, comunque, di variare il sistema di fatturazione e/o riscossione, dandone congruo preavviso all’utente anche mediante avviso pubblico. L’utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza indicata in fattura è considerato moroso e sottoposto alle penalità di cui all’articolo - Mora e interessi per ritardato pagamento. Art. 28 – Recapito Le fatture di cui al precedente articolo vengono normalmente rimesse all’utente, per posta presso il domicilio eletto nei rapporti con l’Azienda e specificato nel contratto. Qualora l’utente non riceva la fattura a causa di disguidi postali o smarrimenti deve rendersi parte attiva e comunicare all’Azienda il mancato ricevimento della fattura. L’utente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni d’indirizzo e qualora la bolletta venga restituita per mancato recapito, verranno addebitate all’utente le spese di spedizione. L’Azienda, previa comunicazione ed accettazione da parte dell’utente, può adottare sistemi alternativi ed innovativi di recapito (posta elettronica, internet, etc). Art. 29 - Mora e interessi per ritardato pagamento In caso di ritardo nei pagamenti, oltre la scadenza fissata in fattura, l’utenza è ritenuta morosa e l’utente è tenuto al pagamento di una indennità di mora, pari al tasso legale vigente aumentato di 2 punti, calcolata sull’importo dovuto e per l’intero periodo trascorso dalla data di scadenza della fattura. Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all’Utente il diritto di sospendere il pagamento e in ogni caso vanno formulate esclusivamente a mezzo di lettera e/o fax entro un mese dalla data di emissione della fattura stessa o direttamente presso l’Ufficio Clienti dell’Ausino. Al termine dei necessari riscontri, che dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data della richiesta, l’Azienda procederà all’accredito e/o al conguaglio degli importi eventualmente non dovuti. Art. 30 – Procedura distacco per morosità Pagina 17 di 49 L’Azienda invia all’Utente, dopo 60 giorni dalla scadenza della fattura non pagata, una comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata a/r con richiesta di pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. Trascorso tale termine si invia all’Utente, direttamente o tramite legale esterno, un’ulteriore lettera a mezzo raccomandata a/r mediante la quale comunica che, se entro 5 giorni non avrà ricevuto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, si procederà alla sospensione della fornitura del servizio con chiusura e rimozione dell’apparecchio di misura e recupero giudiziario del credito e di tutte le spese e gli oneri conseguenti. L’Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell’erogazione. Per il ripristino dell’erogazione l’Utente è tenuto a pagare le fatture scadute e a stipulare un nuovo contratto. Art. 31 - Ripristino delle utenze In caso di ripristino dell’erogazione l’utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dall’Azienda a tutela dei propri diritti. Art. 32 – Contatori I contatori sono forniti esclusivamente dall’Azienda che ne stabilisce tipologia e calibro in relazione alla natura della concessione. L’Azienda ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l’obbligo di preavviso o di giustificazione. Nel caso di variazione di calibro (per mutate caratteristiche dell’utenza) l’Azienda si riserva di addebitare all’utente stesso le spese relative. Gli intestatari dell’utenza sono i custodi dei contatori e pertanto sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti. Per ogni contatore installato o per ogni disdetta di utenza viene redatto apposito verbale firmato dall’incaricato dell’Azienda e, se presente, dall’utente o da un suo rappresentante. Art. 33 - Posizione e custodia dei contatori I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dall’Azienda comunque di facile accesso al personale dell’Azienda stessa. L’installazione di tali apparecchi viene fatta in apposito manufatto costruito a cura e spese dell’utente. Tale collocazione deve avvenire di norma al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione oppure in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato o in locale interrato (di uso comune), o nell’atrio e deve essere ubicato in modo da non essere esposto al gelo, né alla polvere e lontano da fonti di calore. Comunque l’Azienda si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche. L’Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell’utente, qualora il contatore stesso si trovi in luogo non idoneo alla sua verifica e conservazione. L’adempimento di tutte le pratiche e, conseguentemente l’osservanza di tutte le norme, di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto, e a completa cura e spese dell’utente, che se ne assumerà ogni responsabilità. Pagina 18 di 49 Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall’Azienda. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione. Art. 34 - Guasti agli apparecchi L’utente deve provvedere ad evitare manomissioni al contatore e agli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Azienda affinché questa possa provvedere. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico dell’Azienda. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione dell’Azienda ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati. Art. 35 - Lettura dei contatori L’Azienda provvede alla verifica e lettura dei contatori a mezzo di propri incaricati muniti di tessera di riconoscimento, può rilevare la lettura dei contatori, almeno una volta all’anno, secondo la programmazione aziendale. L’utente deve consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli eventuali impianti dell’Azienda. In caso di assenza dell’utente l’incaricato lascia un’apposita comunicazione notificante l’avvenuto passaggio con l’invito all’autolettura dei consumi che vengono considerati effettivi ai fini della fatturazione. In mancanza l’Azienda addebita all’utente l’importo corrispondente ad un consumo stimato ai sensi dell’art.27 Misura e pagamento dell’acqua. L’Azienda può procedere anche alla sospensione dell’erogazione dell’acqua, in caso di impossibilità ad effettuare la lettura per almeno tre anni consecutivi. In questa evenienza la riapertura dell’utenza viene effettuata a lettura eseguita e dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento delle spese. Art. 36 - Irregolare funzionamento del contatore Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore oppure lo stesso risulti illeggibile e qualora l’utente non ha provveduto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda, il consumo dell’acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo degli anni precedenti, oppure, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento e nel corso del quale il misuratore ha funzionato regolarmente. In assenza di qualunque riferimento il consumo dell’acqua si assume pari al valore corrispondente alla soglia della fascia tariffaria “base”. Nel caso di manomissione del contatore, da imputarsi all’utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo viene determinato dall’Azienda sulla base di sue valutazioni tecniche. Art. 37 - Manomissione dei sigilli Pagina 19 di 49 La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quanto altro posto in opera dall’Azienda, comporta il pagamento da parte dell’utente di un indennizzo, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, oltre alle spese per il ripristino dei sigilli. Oltre tale indennizzo la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore possono dare luogo ad azione giudiziaria nei confronti dell’utente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla revoca della fornitura. Art. 38 - Verifica dei contatori a richiesta dell’utente Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore è comunque tenuto al pagamento delle fatture addebitate e, previo pagamento del diritto fisso stabilito, può richiedere all’Azienda di disporre le opportune verifiche. Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell’Azienda, la quale provvede al rimborso dell’ eventuale errata ultima fatturazione, oltre al diritto fisso già pagato. Se invece la verifica comprova l’esattezza di funzionamento del contatore sulla base della vigente normativa o, in carenza di questa, entro i limiti di tolleranza per esso previsti dal fabbricante, l’Azienda provvede ad addebitare tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta. Nel caso venga constatato un irregolare funzionamento si provvede a norma dell’ art. 36 “Irregolare funzionamento del contatore”. L’Azienda può effettuare d’ufficio ispezioni al contatore e ove accerti un cattivo funzionamento dello stesso, ne dispone la sostituzione. Pagina 20 di 49 PARTE QUARTA. NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI Art. 39 - Prescrizioni e collaudi L’impianto per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, dopo l’apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell’utente, in osservanza delle vigenti norme in materia. L’Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che ritiene necessarie e di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno. Qualora tale installazione non sia ritenuta idonea, l’Azienda può rifiutare o sospendere la fornitura dell’acqua. Art. 40 - Installazione delle condutture esterne Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Nell’interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, ne in particolare, di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto può di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi devono essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti devono distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte sono installati rubinetti di scarico. Art. 41 - Collegamenti di impianti ed apparecchi E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di “non ritorno”. E’ egualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l’interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. Qualora l’utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte non è assolutamente ammessa l’esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti. Pagina 21 di 49 Art. 42 – Serbatoi – Presa di terra Nel caso che si renda indispensabile, previa comunque autorizzazione da parte dell’Azienda, l’accumulo d’acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo previsto. I serbatoi devono inoltre essere dotati di adeguata tubazione per il troppo-pieno, il cui imbocco va posto in corrispondenza del livello di massimo riempimento, oppure di idoneo dispositivo per l’interruzione automatica dell’afflusso. È inoltre vietato utilizzare le condutture dell’acqua come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici. L’Azienda chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dalla inosservanza di questa norma. Art. 43 - Manutenzione delle condotte Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dall’Azienda, quando sono rispettate le norme dell’art.33 “Posizione e custodia dei contatori”. E' fatto divieto assoluto per gli intestatari dell’utenza: di manomettere o manovrare la valvola stradale nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza nonché qualsiasi parte dell'intera condotta, compresi tombini e saracinesche; di fare derivazioni dall’interno a favore di altri proprietari o di inquilini; di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati. Per gli interventi in proprietà privata e prima del misuratore, gli scavi, i rinterri ed i ripristini sono a totale carico dei proprietari, e le opere idrauliche vengono eseguite a cura dell’Azienda e a spese degli intestatari. Art. 44 – Modifiche L’Azienda può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l’utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. In caso di inadempienza l’Azienda ha la facoltà di sospendere l’erogazione finché l’utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza poter reclamare danni o considerarsi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali. Da parte sua l’utente deve dare preventiva comunicazione all’Azienda nel caso che intenda apportare modifiche al manufatto ove è collocato il misuratore o all’allacciamento eseguito dall’Azienda alla condotta stradale. L’Azienda provvede a spese dell’utente a quanto necessario per adeguare l’impianto alle nuove esigenze dell’utente. L’inadempimento da parte dell’utente alle prescrizioni che precedono consentirà all’Azienda, su semplice comunicazione scritta, di ritenere risolto di diritto il contratto di fornitura. Art. 45 - Perdite Danni Responsabilità Sono di stretta competenza dell’utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. L’Azienda, peraltro, non può essere in alcun modo chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni. Pagina 22 di 49 L’utente deve porre quindi la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o disfunzioni nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersione d’acqua. L’Azienda non assume in merito alcun obbligo di richiamare l’attenzione dell’utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati. L’utente pertanto è tenuto a pagare integralmente l’acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della dispersione d’acqua. Art. 46 – Vigilanza L’Azienda ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata. Il personale dell’Azienda, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, l’Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente la somministrazione dell’acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’utente. Resta altresì salva la facoltà dell’Azienda di ritenere risolto di diritto il contratto di fomitura e di esigere il pagamento dei propri crediti anche di natura risarcitoria. Pagina 23 di 49 PARTE QUINTA. FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO Art. 47 - Definizione degli impianti di uso pubblico Sono considerati impianti per uso pubblico quelli ubicati nel territorio comunale e consistenti nei tipi di seguito indicati: a) b) c) d) e) f) g) h) le fontanelle e vasche pubbliche; le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali; gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi; gli impianti per pubblici lavatoi; gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali; gli impianti sportivi comunali; le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico; gli impianti necessari per la gestione della struttura portuale (antincendio, innaffiamento, ecc.); Art. 48 - Uso delle fontanelle pubbliche L’acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata per usi domestici, limitatamente al necessario, ed è escluso tassativamente ogni altro uso. E’ solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. E’ vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti e fare qualsiasi uso dell’acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche. Le fontane pubbliche, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, l’Azienda ne può disporre l'installazione. Art. 49 - Vasche e cisterne pubbliche E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quella cui sono destinate. E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o balneazione. Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è perseguito a norma di legge. Art. 50 - Prese d'acqua per scopi particolari Lungo la rete di distribuzione dell’acqua potranno essere installate dall’Azienda: bocche antincendio; bocche per l’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell’interesse collettivo. Chiunque manometta o usi arbitrariamente tali prese è perseguito a norma di legge. Art. 51 - Norme per le bocche antincendio Per l’alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione le quali non possono essere destinate ad utilizzazioni diverse. L’Azienda provvede alla realizzazione delle suddette prese. Pagina 24 di 49 L’utente deve fornire all’Azienda lo schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dai VV.FF., provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione e dandone immediata notizia all’Azienda. In caso di inadempimento l’Azienda ha diritto di applicare all’utente, a titolo di penale, per ogni bocca d’incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno. L’utente deve regolarizzare l’impianto nel termine che gli viene assegnato e, persistendo l’inadempimento, l’Azienda interverrà in surroga, provvedendo a spese dell’interessato che l’Azienda andrà a riscuotere con il procedimento di cui alla legge 14 aprile 1910 n° 639. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dall’Azienda uno speciale sigillo. L’utente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si è fatto uso di una bocca antincendio, l’utente deve darne comunicazione all’Azienda entro le 24 ore affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli. Qualora sia constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti dall’estinzione di incendi, oppure non sia stato dato l’avviso di cui sopra, anche nel caso di manomissioni da parte di terzi segnalate tempestivamente, l’utente deve pagare una penale pari a due volte il corrispettivo annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti che l’Azienda ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato. Art. 52 - Canoni per bocche antincendio L’utente di bocche antincendio deve versare un corrispettivo annuo, che può essere fatturato anche frazionato secondo la cadenza prevista per gli altri usi. Tale corrispettivo è stabilito in funzione del numero e dei tipo delle bocche installate e verrà aggiornato a decorrere da ogni variazione tariffaria. La manutenzione delle bocche stesse è sempre a carico dell’intestatario dell’utenza. Pagina 25 di 49 PARTE SESTA. DISPOSIZIONI VARIE Art. 53 - Prescrizioni generali L’utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che l’Azienda ritenesse di dover apportare alla fornitura dell’acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione. Art. 54 - Sospensione dell’erogazione dell’acqua Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento, l’Azienda si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua: 1) quando l’impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonee a seguito di modifiche eseguite senza avvertire l’Azienda e l’utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni dell’Azienda; 2) quando l’impianto ed il contatore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti; 3) quando non venga regolarmente pagata la fattura dell’acqua consumata; 4) quando venga impedito l’accesso al personale dell’Azienda per la lettura dei misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuta opportuna; 5) in seguito a perdite accertate di acqua o guasti negli impianti; 6) quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e agli impianti; 7) quando all’utente intestatario subentri un altro utente che non intenda eseguire la prescritta voltura; 8) quando l’Azienda venga a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto, che l’utente detiene l’immobile fornito senza titolo legittimo; 9) l’Azienda può, inoltre, a suo insindacabile giudizio, rimuovere l’impianto distributivo, sul quale da un periodo superiore ad anni due non esistano misuratori con regolare contratto di fornitura. In tal caso l’Azienda non ha obbligo alcuno di ripristino; 10) qualora l’allacciamento, comprendendo in essi il contatore e/o il manufatto relativo, risultasse in contrasto con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità locali; 11) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento. In ogni caso l’utente non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. Pagina 26 di 49 Art. 55 – Penali E’ in facoltà dell’Azienda, in ogni caso d’infrazione al presente Regolamento, di applicare le penali previste nell’allegato tariffario. Le penali sono disposte dagli Uffici competenti individuati con atto interno dell’Azienda. Oltre alle penali sono a carico dei contravventori tutte le spese eventualmente occorrenti per la riparazione del danno, per il ripristino della fornitura e per l’acqua consumata senza misurazione determinata forfettariamente dall’Azienda. In ogni caso con salvezza dell’azione penale. Art. 56 - Variazioni al regolamento L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, nel caso di variazioni delle vigenti norme che regolano la materia, le correlate disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblici manifesti. Le variazioni ed aggiunte o modifiche s’intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua. Art. 57 – Reclami Ogni reclamo deve essere comunicato all’Azienda per iscritto. Non sono ritenuti validi reclami rivolti al personale dell’Azienda. Art. 58 – Comunicazioni Le comunicazioni dirette individualmente all’utente verranno effettuate all’indirizzo della fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso, e quelle dirette alla totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette. Art. 59 - Applicabilità del diritto – Controversie Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti. Per ogni controversia tra l’Azienda e l’utente è competente il Foro di Salerno. Art. 60 – Obbligatorietà Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti. Esso deve intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all’utente il diritto di averne copia gratuita all’atto della stipulazione del contratto o all’atto del suo rinnovo. Art. 61 - Utenze abusive o irregolari Chi, al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento di fornitura, risultasse abusivamente allacciato alle reti dell’acquedotto o, pur essendo titolare di utenza, avesse realizzato derivazioni a monte del contatore, è tenuto a segnalare tale situazione, per iscritto, nel termine di due mesi dichiarando la propria disponibilità ad Pagina 27 di 49 accollarsi gli oneri per gli interventi e gli atti necessari alla regolamentazione dell’utenza. Sono fatte salve le implicazioni penali ed i successivi interventi Il personale dell’Azienda può effettuare tutte le procedure tecnico finanziarie necessarie al recupero dei consumi abusivi pregressi e può accedere alla proprietà privata dell’utenza per constatare in contraddittorio, l’abuso effettuato. Se gli abusi sono precedenti all’inizio della gestione da parte dell’Azienda, questa comunicherà l’abuso al gestore precedente. Le disposizioni del presente articolo saranno rese note mediante pubblici manifesti. Art. 62 - Decorrenza e norme transitorie Il presente Regolamento abroga e sostituisce la normativa precedente ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione adottato dall’Amministrazione Comunale. Art. 63 - Oneri fiscali Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi comprese registrazioni, bolli, ecc., e gli oneri fiscali relativi agli atti e contratti derivanti dall’applicazione del presente Regolamento, sono a carico dell’utente. Pagina 28 di 49 ALLEGATI TARIFFARIO SERVIZI (Importi espressi in euro (€) ed al netto dell’IVA) Descrizione Contributo per sopralluogo e redazione preventivo Contributo per redazione preventivo Spese di allacciamento (lavori di derivazione) Installazione contatore ½” Installazione contatore diverso calibro Contributo per parere autorizzazione allo scarico fognario Sostituzione contatore ½” Sostituzione contatore diverso calibro Contributo per installazione valvola, chiave d’arresto, ecc. (calibro ½”) Contributo per installazione valvola, chiave d’arresto, ecc. diverso calibro Verifica contatore e/o impianto a richiesta Addebito per verifica lettura risultata esatta Distacco fornitura per morosità Chiusura dello sbocco mediante intercettazione della tubazione Apertura sbocco (stipula contratto) Spese stampati (stipula contratto) Importo 20,00 20,00 A rendicontazione 50,00 a preventivo 60,00 50,00 a preventivo 30,00 a preventivo 20,00 20,00 30,00 300,00 15,00 10,00 Il materiale per gli allacciamenti è quotato analiticamente pezzo per pezzo ed al corrispettivo totale è aggiunto il 15% a titolo di spese generali TARIFFARIO PENALITÀ Descrizione Uso dell’acqua per fini diversi da quelli pattuiti contrattualmente Mancata comunicazione della variazione di domicilio (recapito fatture) Manomissione del contatore Manomissione sigilli del contatore Rottura contatore a seguito di manomissione Manomissione delle condutture fino al contatore Realizzazione di allacciamenti abusivi Realizzazione di by pass su condotta fornita di misuratore Prelievo abusivo dalla rete antincendio Mancata comunicazione variazione schema installazione bocche ant. Rottura sigilli alle bocche antincendio per cause non dipendenti dall’estensione di incendi Importo 500,00 20,00 500,00 300,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 300,00 100,00 400,00 (importi espressi in euro (€) ed al netto dell’IVA, ove prevista) Pagina 29 di 49 COMUNE DI CETARA TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO (Importi espressi in euro (€) ed al netto dell’IVA) 1) USO DOMESTICO: a) minimo impegnato mc. 72 b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato €. 0,41032 al mc €. 0,49400 al mc €. 0,57390 al mc Per le utenze domestiche composte da un numero di persone superiore alle 2 unità il minimo impegnato contrattuale aumenterà di 36 mc per anno procapite. UTENZA DIVERSA 2) Per le utenze “doppi contatori, non residenti, depositi , studi e altri”: a) minimo impegnato contrattuale (10 mc) b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 10 mc a 20 mc) c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 20 mc) €. 2,83277 al mc €. 0,47256 al mc €. 0,53435 al mc 3) Per le utenze “Alberghi”: a) minimo impegnato contrattuale (1000 mc) b) per consumo eccedente il minimo impeg. e fino al 100 % di esso (da 1001 mc a 2000 mc) c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 2000 mc) €. 1,04841 al mc €. 0,88211 al mc €. 1,09741 al mc 4) Per le utenze “Industrie”: a) minimo impegnato contrattuale (200 mc) b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 201 mc a 400 mc) c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 400 mc) €. 1,04841 al mc €. 0,88211 al mc €. 1,09741 al mc 5) Per le utenze “Ristoranti”: a) minimo impegnato contrattuale (150 mc) b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 151 mc a 300 mc) c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 300 mc) €. 1,04841 al mc €. 0,88211 al mc €. 1,09741 al mc 6) Per le utenze “Bar”: a) minimo impegnato contrattuale (80 mc) b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 81 mc a 160 mc) c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 160 mc) €. 1,04841 al mc €. 0,88211 al mc €. 1,09741 al mc 7) Per le utenze “Temporanee senza fogna“: a) minimo impegnato contrattuale (10 mc) b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 11 mc a 20 mc) c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 20 mc) €. 2,83277 al mc €. 0,47256 al mc €. 0,53435 al mc 08) Per le utenze “Altre senza fogna”: a) minimo impegnato contrattuale (80 mc) b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 81 mc a 160 mc) c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 161 mc) €. 1,04841 al mc €. 0,88211 al mc €. 1,09741 al mc 09) Per le utenze “Altre attività di commercio”: a) minimo impegnato contrattuale (80 mc) b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 81 mc a 160 mc) €. 1,04841 al mc €. 0,88211 al mc Pagina 30 di 49 c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 161 mc) €. 1,09741 al mc Per le altre utenze, non indicate nella sopraelencata classificazione, si applicano i minimi e le tariffe previste per l’utenza “Altre Attività”. Per tutte le Utenze diverse i minimi impegnati si intendono da pagare anche se non consumati. TARIFFE SERVIZI DI FOGNA E DEPURAZIONE Servizio Fognatura Servizio Depurazione CORRISPETTIVI ANNUI Quota fissa (ex nolo Contatore) per tutti gli usi Bocche antincendio Idranti stradali €. 0,08780 al mc €. 0,25823 al mc euro 8,36660 35,00 15,00 Pagina 31 di 49 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA Pagina 32 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE PRIMA. NORME GENERALI PARTE PRIMA. NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio comunale, è redatto in adempimento a quanto previsto nelle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti fognarie, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti. In particolare contiene: a) i procedimenti autorizzativi degli scarichi nelle pubbliche fognature; b) i limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue in base alle caratteristiche degli impianti centralizzati di depurazione in modo da assicurare il rispetto delle vigenti discipline in materia di scarichi delle pubbliche fognature ed i divieti di immissione di determinate sostanze; c) le norme tecniche di allacciamento e di uso della pubblica fognatura; d) la gestione amministrativa dell’utenza del servizio di fognatura e di depurazione; e) il controllo delle caratteristiche degli scarichi nelle pubbliche fognature per quanto attiene all’accettabilità quali-quantitativa degli stessi, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati nonché gli accertamenti in materia tariffaria; g) le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento. Esso si sostituisce ai precedenti Regolamenti relativi alla stessa materia che cessano di avere efficacia all’atto della sua entrata in vigore. Art. 2 – Finalità Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici, industriali ed assimilati ai domestici che recapitano nelle pubbliche fognature appartenenti al territorio comunale di Cetara, nel rispetto della legislazione Statale e Regionale, al fine di: a) assicurare il corretto uso ed il regolare funzionamento delle pubbliche fognature e degli impianti pubblici di depurazione; b) prevenire il deterioramento delle infrastrutture fognarie e depurative pubbliche destinate all’erogazione del Servizio Idrico Integrato; c) assicurare che i fanghi residui di depurazione possano essere smaltiti in conformità alla normativa vigente; d) promuovere e favorire il corretto e razionale uso dell’acqua presso gli insediamenti domestici ed industriali allacciati alle pubbliche fognature; e) proteggere la salute del personale operante sulle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Art. 3 – Definizioni Agli effetti del presente Regolamento si rinvia integralmente alle definizioni di cui all’Art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006, corretto ed integrato dal D.Lgs n.4/2008. In particolare si richiamano le seguenti definizioni: - “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; Pagina 33 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE PRIMA. NORME GENERALI - “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento; - “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; - “acque meteoriche di dilavamento/ acque di lavaggio”: le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie, o suolo; - “acque di prima pioggia”: i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate; - “acque di seconda pioggia”: l’acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia. Art. 4— Classificazione degli scarichi Ai fini del presente Regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, gli scarichi di acque reflue sono classificati in: a) scarichi di acque reflue domestiche, definite dall’Art. 74, comma g del D.Lgs. n. 152/2006; b) scarichi di acque reflue industriali, definite dall’Art. 74, comma h del D.Lgs. n. 152/2006; c) scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell’Art. 101 comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006; Sono da considerare, altresì, acque reflue domestiche quelle derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, secondo quanto ulteriormente precisato nella Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 1350/2008. Art. 5 – Competenze L’Azienda è competente: nella determinazione del territorio servito dalla fognatura comunale, nell’ esercizio e manutenzione delle opere di fognatura comunale, a rilasciare l'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura comunale degli insediamenti domestici e alla determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature comunali, all'attuazione dei necessari controlli sugli allacciamenti domestici e industriali (a spese degli stessi) ed all'assunzione di eventuali provvedimenti a carico dei trasgressori. Pagina 34 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA TITOLO I - NORME GENERALI Art. 6— Nozioni di pubblica fognatura ed impianto di depurazione 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per pubblica fognatura un’opera, od un complesso di opere, avente le caratteristiche di cui all’allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, che raccoglie, allontana e scarica le acque reflue domestiche e/o industriali, congiuntamente o meno alle acque meteoriche, gestite ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000; 2. gli scarichi nella pubblica fognatura avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica; 3. le reti fognarie pubbliche nelle quali è ammesso lo scarico di acque reflue ai sensi del presente Regolamento sono esclusivamente quelle destinate all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati e si distinguono in: a) reti fognarie separate nere, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali; b) reti fognarie unitarie miste, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica. Con il termine di rete fognaria pubblica si identificano genericamente entrambe le tipologie di reti sopra indicate; restano pertanto escluse le reti fognarie separate bianche che non sono oggetto del presente Regolamento; 4. Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisicomeccanici e/o biologici e/o chimici. 5. Gli impianti di depurazione terminali sono le installazioni destinate al trattamento delle acque reflue poste in corrispondenza dello scarico delle reti fognarie pubbliche nel recapito autorizzato dall’Autorità competente. Essi si distinguono in funzione dei processi depurativi adottati in: a) impianti di depurazione primari, quando adottano sistemi di trattamento esclusivamente di tipo meccanico, fisico o chimico-fisico quali grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione con o senza precipitazione chimica; b) impianti di depurazione secondari, quando adottano sistemi di trattamento di tipo biologico, preceduti o meno da sezioni di tipo primario, o sistemi anche non di tipo biologico di efficienza depurativa equivalente ai sistemi biologici convenzionali; c) impianti di depurazione terziari, quando adottano sistemi di trattamento che consentono efficienza depurativa mediamente superiore a quella degli impianti secondari. Pagina 35 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 7 - Obbligo di allacciamento Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'articolo 5, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura. L'Azienda al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, di fronte a comprovate difficoltà tecniche ed eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, ha la facoltà di concedere l'esenzione dall'allacciamento. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'articolo 5, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Azienda della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti. Art. 8 - Autorizzazione allo scarico Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Azienda. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente. Art. 9 - Attivazione dello scarico Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui all'articolo 46 del presente regolamento. Art. 10 - Proprietà delle opere di fognatura Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura. Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costruite dai privati con contribuzione e ricadenti su suolo pubblico, ad esclusione delle condotte di allacciamento alla pubblica fognatura da parte delle utenze. Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese L'Azienda provvede a propria cura e a spese dei richiedenti alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, oppure può autorizzare i richiedenti all’esecuzione dei lavori di allaccio sotto la supervisione tecnica dell’Ausino. Art. 12 - Passaggio attraverso proprietà privata Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'Azienda procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per pubblica utilità. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'Azienda e saranno pagate al proprietario del fondo espropriato dal richiedente dell’allaccio. Pagina 36 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura Art. 13 - Allacciamento di stradale PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA apparecchi e locali a quota inferiore del piano Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Art. 14 - Fognatura delle strade e delle piazze private Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento. Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare. Art. 15 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato. E' facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 15 % per spese tecniche generali e 10% di utile d’impresa. Art. 16 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso dei pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. Pagina 37 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione, e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette. L'Azienda, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra. Art. 17 - Immissioni vietate - Ispezioni e controlli Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del gestore nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34 D.Lgs n°152/99, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione alla rete fognaria. Il gestore è autorizzato ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie all'interno delle proprietà private, di utenti sia domestici che industriali, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, constatare lo stato della rete di fognatura interna ed esterna, ed in particolare per controllare il rispetto dei limiti di accettabilità imposti. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5 d.lgs. n°152/99, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal citato decreto. L'Ausino Spa, in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura nonché liquami provenienti da attività zootecniche. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258, allegato 5. E’, quindi, assolutamente vietato immettere nella fognatura pubblica: sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5, i reflui per i quali è previsto l’uso agronomico di cui all’art. 17 e i rifiuti, anche se triturati, di cui all’art. 13 comma 3. L'Azienda può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo delle quantità e qualità degli scarichi. In particolare, Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. Tale imposizione può essere prescritta nell'autorizzazione allo scarico oppure in tempi successivi. Le spese per l'installazione, la manutenzione e la gestione delle stesse sono a carico dell'utente che ha la responsabilità della loro efficienza continua. E’ vietata l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento. Art. 18 - Scarico di acque bianche ed assimilate Le acque bianche non possono essere immesse nella pubblica fognatura, fatta eccezione per le acque di prima pioggia. Pagina 38 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 19 - Insediamenti temporanei - scarichi occasionali ed indiretti Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per le nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie. L'Ausino si riserva la facoltà di autorizzare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, l'immissione presso l'impianto di depurazione, o in punti controllati della pubblica fognatura, diversi dagli allacciamenti fissi dei propri utenti, di scarichi occasionali (quali bettoline, bottini della nettezza urbana, acque di zavorra, ecc.) o lo scarico indiretto delle acque di titolari di vasche stagne, previa verifica della possibilità di un loro trattamento. Punto di scarico, quantità, composizione, orari, modalità di scarico e limiti di accettabilità dovranno essere stabiliti preventivamente mediante apposito contratto, nel quale sarà anche fissata apposita tariffa di depurazione, cauzione da versare e modalità di pagamento. Art. 20 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'Azienda può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni. Art. 21 - Rilevazione dei consumi idrici Tutti gli insediamenti domestici e industriali che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'Azienda, tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ausino Spa che può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività. Le utenze industriali che attingono dal pubblico acquedotto o da pozzi propri più di 250 mc/mese di acqua, devono installare, a propria cura e spese, un contatore sul punto di scarico. Tutti gli utenti sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura possono chiedere all'Azienda di accertare e quantificare tali usi. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni. Pagina 39 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA TITOLO II - SCARICHI DOMESTICI NUOVI FABBRICATI Art. 22 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati alla società di gestione contestualmente alla richiesta di allaccio. Gli elaborati predisposti in n° 3 copie consistono in: inquadramento territoriale (stralcio corografico ed estratto catastale); progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di quelli di allacciamento della fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di trattamento o depurazione, e dei manufatti speciali; relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna ed i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali: numero e superficie degli appartamenti; numero dei bagni, cucine lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi; elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazioni di servizi con scarichi domestici; superficie totale della proprietà e superfici impermeabilizzate; fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste ed il numero di utenze previste. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza. Art. 23 - Visite tecniche - verifica delle opere L'Azienda, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare i controlli, sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzati dall'Azienda su richiesta scritta. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuto inizio dei lavori e dell’ultimazione delle opere. L'Azienda esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati. In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento. Art. 24 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura viene rilasciata dalla società di gestione, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione. Pagina 40 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 25 - Validità dell'autorizzazione allo scarico L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda. Art. 26 - Modalità tecniche di allacciamento Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono, di norma, direttamente in una cameretta di ispezione. I collettori di immissione degli allacci privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazioni con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per la ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa grassi. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto, sifonato o con cestello per il trattenimento delle materie grossolane, ispezionabile, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione. Art. 27 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali. Vanno istallati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo di tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento. Pagina 41 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 28 - Norme particolari per le utenze non abitative Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile. Art. 29 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le bianche ed assimilabili. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a piè colonna. FABBRICATI ESISTENTI Art. 30 - Allacciamento utenze abitative In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie ed in caso di ristrutturazione della pubblica fognatura, l'Azienda avvisa i possibili utenti, e successivamente notifica agli inadempienti, il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura. Tali elaborati di progetto, prescritti all'articolo 22, sono approvati dall'Azienda. Art. 31 - Allacciamento utenze non abitative Valgono le stesse norme delle utenze abitative di cui al precedente articolo 30. Art. 32 - Visite tecniche - verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'articolo 23. L'utente dà comunicazione scritta all'Azienda della ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto e chiede l'autorizzazione allo scarico. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte dell'Azienda della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati. Pagina 42 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 33 - Utenze abitative già allacciate Le utenze abitative già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico entro i termini stabiliti dalla Società dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Valgono, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento. E' facoltà dell'Azienda imporre prescrizioni nella autorizzazione a sanatoria. Art. 34 - Utenze non abitative già allacciate 33. Valgono le stesse norme che per le utenze abitative di cui al precedente articolo Art. 35 - Esecuzione d'Ufficio del progetto Trascorsi i termini previsti agli articoli 30 e 31, l'Azienda provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione. Art. 36 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'Azienda provvede d'ufficio. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 12% per spese generali e 10% per utile d’impresa e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge. TITOLO III - SCARICHI INDUSTRIALI Art. 37 - Condizioni di ammissibilità Le acque reflue industriali sono ammesse, previa autorizzazione, nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità e la potenzialità delle strutture pubbliche esistenti. Per lo scarico delle acque reflue industriali valgono le norme all’art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 allegato 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258. La Società di gestione, può prescrivere in relazione alla tipologia degli scarichi limiti di accettabilità più severi. E’ assolutamente vietato lo scarico in fognatura di acque reflue contenenti i parametri indicati nella tabella 3/A allegato 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258, prescindendo dalla loro concentrazione o quantità. Pagina 43 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni di insediamenti industriali sono sempre ammesse alla pubblica fognatura purché convogliate con collettori distinti, con i criteri definiti al Titolo II del presente regolamento. Se queste acque sono scaricate unitamente alle acque reflue industriali, seguono il regime autorizzatorio di queste ultime. Sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva. Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente. Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento I titolari degli scarichi industriali che intendono immettersi in fognatura devono presentare il progetto delle opere di allacciamento al Comune e alla società di gestione. Il gestore del servizio di fognatura rilascia il parere di competenza entro 30 giorni dal ricevimento del progetto. L’autorizzazione all’esecuzione dei lavori edili viene rilasciata dal Comune successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive previste. Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti industriali che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n° 3 copie: estratto catastale; progetto dei manufatti di allacciamento che comprende: la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante: i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi industriali e domestici, di cui si chiede l'allacciamento, le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di trattamento o depurazione, il pozzetto di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica, il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile, piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di trattamento o di depurazione esistenti o proposti; relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi; indicazioni circa il tipo e le quantità di materie prime impiegate; l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di trattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali; le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta; descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento; calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari. Pagina 44 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato: - la ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza; - le generalità del legale rappresentante della Ditta; - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio; - l’attività produttiva svolta e la quantità di materie prime lavorate; - il numero di addetti impiegati ed eventuali turni di lavoro; - le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, precisando le modalità di scarico (cntinuo, discontinuo, sporadico); - i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica; la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità. L'Azienda, prima di concedere il proprio parere, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo. Art. 40 - Autorizzazione allo scarico La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere presentata al gestore. Essa deve essere corredata dei documenti e degli elaborati di cui all’articolo precedente. Il gestore del servizio può a tal fine prescrivere l’applicazione di particolari processi depurativi e l’installazione di strumenti di controllo in automatico. Inoltre si riserva la facoltà di disporre controlli, accertamenti e sopralluoghi degli impianti produttivi e di trattamento. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione, diversa da quella rilasciata per l’allacciamento. Tale autorizzazione viene rilasciata dall’Ausino Spa gestore dei servizi di fognatura e depurazione. Art. 41 - Utenze produttive già allacciate Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze industriali, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano all'Azienda domanda di autorizzazione allo scarico nei termini di entrata in vigore del presente regolamento e secondo le modalità previste dagli articoli 39 e 40 del presente regolamento. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Azienda a seguito di esito favorevole di sopralluogo. Pagina 45 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi: mancato rispetto dei limiti di accettabilità; non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione; inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di trattamento e dei collettori privati di allacciamento. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda. Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti domestici quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche ed assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisate nel seguito. I condotti e i manufatti per le acque reflue, assimilabili a quelle da insediamenti domestici, devono essere conformi alle norme di cui al Titolo I. I condotti ed i manufatti per le acque nere da attività produttive sono dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici. I materiali sono compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi. I tubi sono disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature. I materiali da impiegare sono lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore, i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali. Sono installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione. A monte delle confluenze con le acque provenienti da insediamenti domestici e con le acque bianche ed assimilabili alle bianche ed a valle di eventuali impianti di trattamento, è installato un pozzetto di ispezione. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, ad eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza ed in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico. Il pozzetto di ispezione sarà in posizione tale da consentire al personale di vigilanza l'accesso al pozzetto in qualsiasi momento. Il pozzetto deve essere eventualmente dotato di un chiusino con serratura o lucchetto, le cui chiavi su sua Pagina 46 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA richiesta vengono consegnate al gestore che può porre i propri sigilli e vietarne l'apertura. Esso deve essere costruito in modo che si possano installare in qualsiasi momento le strumentazioni speciali di misura ed inoltre deve permettere l'utilizzo di campionatori automatici fissi o mobili ed il prelievo manuale dei campioni. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche devono essere convogliate negli appositi collettori. Art. 44 - Impianti di trattamento Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di appropriati impianti di trattamento. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento; in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Azienda. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di trattamento. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Azienda, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto. Art. 45 - Misurazioni quali quantitative degli scarichi L'utente può essere obbligato ad installare nel pozzetto di ispezione, uno strumento di misura delle portate approvato dall'Azienda; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio. Per casi particolari e motivati l'Azienda ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente. L’utente è tenuto ad presentare i risulatati delle indagini eseguiti in regime di autocontrollo secondo le frequenze indicate nel provvedimento di autorizzazione. Il gestore si riserva la facoltà di eseguire periodicamente indagini analitiche sulle acque di scarico degli insediamenti produttivi per accertarne la rispondenza agli standards di qualità indicati nel provvedimento di autorizzazione. I costi per le attività di sopralluogo, di prelievo e controllo analitico sono a carico dell’utente. Pagina 47 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE TERZA. ASPETTI TARIFFARI PARTE TERZA. ASPETTI TARIFFARI La determinazione dei corrispettivi e/o diritti dovuti dall’utenza per i servizi di fognatura e depurazione, è disciplinata da disposizioni di legge. Art. 46 – Corrispettivo o diritto di fognatura. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi gli insediamenti produttivi, è dovuto il pagamento di una tariffa ai sensi della normativa vigente. Art. 47 - Corresponsione della tariffa. Sono tenuti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata. Sono parimenti tenuti al pagamento della tariffa anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica. Il corrispettivo non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore. Art. 48 - Determinazione delle tariffe. La tariffa è formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La determinazione e l’aggiornamento delle tariffe avviene con deliberazione dell’Amministrazione Comunale e alle disposizioni di legge. Art. 49 - Applicazione delle tariffe per scarichi domestici Le tariffe di cui al precedente articolo si applicano al volume della acqua scaricata, determinato in misura pari al 100% dell'acqua prelevata. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto e immesse nella rete fognaria pubblica, l’Azienda può chiedere l’istallazione del misuratore di portata a spese dell’utente. Art. 50 - Applicazione delle tariffe per scarichi industriali I titolari di scarichi industriali sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate. Tutti i titolari di scarichi idrici che recapitano in pubblica fognatura, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo al gestore del servizio svolto secondo la normativa vigente. Art. 51 - La riscossione La riscossione del corrispettivo avviene con le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento di fornitura idrica. Art. 52 - Contenzioso Per il contenzioso si applicano le disposizioni di legge in materia di contenzioso. Pagina 48 di 49 Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura PARTE QUARTA. DISPOSIZIONI VARIE PARTE QUARTA. DISPOSIZIONI VARIE Art. 53 - Entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale. Art. 54 - Abrogazione di precedenti disposizioni - Interpretazione autentica delle norme regolamentari Il presente regolamento abroga i regolamenti pre-esistenti già adottati dai precedenti gestori. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore. Art. 55 - Sanzioni amministrative Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10 maggio 1976 n° 319, l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985 n° 33. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n° 689. ALLEGATI Pagina 49 di 49