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AUSINO SPA SERVIZI IDRICI INTEGRATI
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL
COMUNE DI CETARA
Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 33 in data 9 ottobre 2009
SOMMARIO
SOMMARIO
SOMMARIO ....................................................................................................... 2
PREMESSA ........................................................................................................ 5
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA ................................. 6
PARTE PRIMA. DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI......................................... 7
Art. 1 – Definizioni ....................................................................................... 7
Art. 2 - Condizioni generali di fornitura dell’acqua ............................................ 7
Art. 3 - Tipologie delle forniture ..................................................................... 7
PARTE SECONDA. NORME PER LA FORNITURA ....................................................... 9
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
5 - Domanda di allacciamento alla rete dell’acquedotto ............................... 9
6 - Destinatario della fornitura e relative norme ........................................10
7 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura ......................10
8 - Durata del contratto .........................................................................11
9 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura ...................................11
10 - Successione nel rapporto di fornitura ................................................11
11 – Decesso dell’utente ........................................................................11
12 - Contratti temporanei ......................................................................12
13 - Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione ..........................12
14 - Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione ....................13
15 - Impianti interni di utenza ................................................................13
16 - Norme per l’esecuzione delle derivazioni ...........................................13
17 - Rinuncia all’esecuzione dei lavori .....................................................14
18 - Divieto di sub-fornitura ed uso dell’acqua ..........................................14
19 - Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione ....14
20 - Revoca della fornitura per abusi .......................................................14
21 - Obbligo del pagamento dei corrispettivi maturati ................................15
22 - Interruzioni ed irregolarità del servizio ..............................................15
23 - Danni alle condotte e tubazioni ........................................................15
PARTE TERZA. UTENZE, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI
PAGAMENTO, CONTATORI..................................................................................16
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
24
25
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38
- Contributi di allacciamento ..............................................................16
- Tipologie di utenza e fasce di consumo .............................................16
- Tariffe dell’acqua ............................................................................16
- Misura e pagamento dell’acqua ........................................................17
– Recapito .......................................................................................17
- Mora e interessi per ritardato pagamento ..........................................17
– Procedura distacco per morosità ......................................................17
- Ripristino delle utenze ....................................................................18
– Contatori ......................................................................................18
- Posizione e custodia dei contatori .....................................................18
- Guasti agli apparecchi .....................................................................19
- Lettura dei contatori .......................................................................19
- Irregolare funzionamento del contatore .............................................19
- Manomissione dei sigilli...................................................................19
- Verifica dei contatori a richiesta dell’utente........................................20
PARTE QUARTA. NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI .............................................21
Art. 39 - Prescrizioni e collaudi .....................................................................21
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SOMMARIO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
40
41
42
43
44
45
46
- Installazione delle condutture esterne ...............................................21
- Collegamenti di impianti ed apparecchi .............................................21
– Serbatoi – Presa di terra .................................................................22
- Manutenzione delle condotte ...........................................................22
– Modifiche ......................................................................................22
- Perdite Danni Responsabilità..........................................................22
– Vigilanza ......................................................................................23
PARTE QUINTA. FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO ........................24
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
47
48
49
50
51
52
-
Definizione degli impianti di uso pubblico ..........................................24
Uso delle fontanelle pubbliche ..........................................................24
Vasche e cisterne pubbliche .............................................................24
Prese d'acqua per scopi particolari ....................................................24
Norme per le bocche antincendio ......................................................24
Canoni per bocche antincendio .........................................................25
PARTE SESTA. DISPOSIZIONI VARIE ...................................................................26
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
53
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59
60
61
62
63
- Prescrizioni generali .......................................................................26
- Sospensione dell’erogazione dell’acqua .............................................26
– Penali ...........................................................................................27
- Variazioni al regolamento ................................................................27
– Reclami ........................................................................................27
– Comunicazioni ...............................................................................27
- Applicabilità del diritto – Controversie ...............................................27
– Obbligatorietà ...............................................................................27
- Utenze abusive o irregolari ..............................................................27
- Decorrenza e norme transitorie ........................................................28
- Oneri fiscali ...................................................................................28
ALLEGATI ........................................................................................................29
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA ........................................... 32
PARTE PRIMA. NORME GENERALI ........................................................................33
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
5
- Oggetto del regolamento ..................................................................33
– Finalità...........................................................................................33
– Definizioni ......................................................................................33
– Competenze ...................................................................................34
PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA ...............35
TITOLO I - NORME GENERALI .............................................................................35
Art. 6— Nozioni di pubblica fognatura ed impianto di depurazione .....................35
Art. 7 - Obbligo di allacciamento ...................................................................36
Art. 8 - Autorizzazione allo scarico ................................................................36
Art. 9 - Attivazione dello scarico....................................................................36
Art. 10 - Proprietà delle opere di fognatura.....................................................36
Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese .....................36
Art. 12 - Passaggio attraverso proprietà privata ..............................................36
Art. 13 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
................................................................................................................37
Art. 14 - Fognatura delle strade e delle piazze private .....................................37
Art. 15 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento .......37
Art. 16 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili ..................37
Art. 17 - Immissioni vietate - Ispezioni e controlli ...........................................38
Art. 18 - Scarico di acque bianche ed assimilate ..............................................38
Art. 19 - Insediamenti temporanei - scarichi occasionali ed indiretti ..................39
Art. 20 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche ...................39
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SOMMARIO
Art. 21 - Rilevazione dei consumi idrici ..........................................................39
TITOLO II - SCARICHI DOMESTICI ......................................................................40
NUOVI FABBRICATI...........................................................................................40
Art. 22 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura
................................................................................................................40
Art. 23 - Visite tecniche - verifica delle opere..................................................40
Art. 24 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico ..............................................40
Art. 25 - Validità dell'autorizzazione allo scarico ..............................................41
Art. 26 - Modalità tecniche di allacciamento....................................................41
Art. 27 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne ..................................41
Art. 28 - Norme particolari per le utenze non abitative .....................................42
Art. 29 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata .......................42
FABBRICATI ESISTENTI .....................................................................................42
Art. 30 - Allacciamento utenze abitative .........................................................42
Art. 31 - Allacciamento utenze non abitative ..................................................42
Art. 32 - Visite tecniche - verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico per
utenze non abitative ....................................................................................42
Art. 33 - Utenze abitative già allacciate ..........................................................43
Art. 34 - Utenze non abitative già allacciate ...................................................43
Art. 35 - Esecuzione d'Ufficio del progetto ......................................................43
Art. 36 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento ................................43
TITOLO III - SCARICHI INDUSTRIALI ..................................................................43
Art. 37 - Condizioni di ammissibilità ..............................................................43
Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento ......44
Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento ...............................44
Art. 40 - Autorizzazione allo scarico ...............................................................45
Art. 41 - Utenze produttive già allacciate .......................................................45
Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico ..............................................46
Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di
allacciamento .............................................................................................46
Art. 44 - Impianti di trattamento ...................................................................47
Art. 45 - Misurazioni quali quantitative degli scarichi .......................................47
PARTE TERZA. ASPETTI TARIFFARI .....................................................................48
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
46
47
48
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50
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52
– Corrispettivo o diritto di fognatura. ..................................................48
- Corresponsione della tariffa. ............................................................48
- Determinazione delle tariffe. ............................................................48
- Applicazione delle tariffe per scarichi domestici ..................................48
- Applicazione delle tariffe per scarichi industriali .................................48
- La riscossione ................................................................................48
- Contenzioso...................................................................................48
PARTE QUARTA. DISPOSIZIONI VARIE ................................................................49
Art. 53 - Entrata in vigore del Regolamento ....................................................49
Art. 54 - Abrogazione di precedenti disposizioni - Interpretazione autentica delle
norme regolamentari ...................................................................................49
Art. 55 - Sanzioni amministrative ..................................................................49
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Ausino Spa- Regolamento del servizio di fornitura
idrica
PREMESSA
PREMESSA
Il presente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” disciplina il
servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile e il servizio di
fognatura e depurazione delle acque reflue che l’ Ausino Spa Servizi
Idrici Integrati, di seguito indicata con il termine Azienda, svolge sul
territorio comunale di Cetara.
Per il servizio di fognatura e depurazione, fermo restando le
norme del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 22/97 e successive
modificazioni e integrazioni, sono fatti salvi specifici e motivati interventi
restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità
sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua ed
eventualmente agli scarichi nei corpi ricettori.
Si stabilisce una disciplina uniforme degli scarichi in pubblica
fognatura delle acque reflue, nel rispetto della legislazione vigente, al
fine di:
• adeguare i sistemi di fognatura, di collettamento e di depurazione e
gli scarichi terminali della pubblica fognatura in funzione del
rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell'ambito della
realizzazione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla
normativa vigente;
• promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i
processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di
salvaguardare la risorsa primaria.
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA
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PARTE PRIMA. DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Definizioni
Agli effetti del presente Regolamento si intende:
a) per tubazione stradale il complesso delle tubazioni prevalentemente
interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall’impianto di
captazione o distribuzione, portano l’acqua agli impianti di derivazione
dell’utenza. Tali impianti sono realizzati a cura e secondo i criteri che
l’Azienda attua per adeguarli alle necessità del servizio;
b) per allaccio si intende il complesso costituito dal tratto di tubazione e dalle
apparecchiature, dispositivi ed elementi compresi tra la condotta adduttrice
e l’apparecchio di misura, di norma installato su suolo pubblico al limite
della proprietà privata.
Art. 2 - Condizioni generali di fornitura dell’acqua
La fornitura di acqua è regolata:
a) dalle norme e disposizioni del presente Regolamento;
b) dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti;
c) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di utenza.
L’acqua potabile viene erogata, per foniture ordinarie, con il sistema a contatore.
Eccezionalmente possono essere concesse, previa autorizzazione, erogazioni a deflusso
continuo, modulato da appositi regolatori.
Gli utenti che abbiano bisogno di una pressione superiore a quella normale di
esercizio dell’acquedotto possono, con la necessaria autorizzazione scritta dell’Azienda,
installare un impianto di sopraelevazione che deve essere dotato di idoneo dispositivo
atto ad impedire che avvenga l’inversione del flusso idrico verso la rete dell’acquedotto
ed il cui schema idraulico deve essere approvato dall’Azienda.
L’Azienda esegue direttamente le opere necessarie alla realizzazione delle reti
antincendio richieste dai privati, sino al limite della proprietà privata, ed effettua la
fornitura a contatore. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da
incendio e relative condutture esterne ed interne sono a carico dell’utente. Gli impianti
antincendio a servizio degli utenti, alimentati dalla sola rete idrica in gestione
dell’Azienda, non possono costituire garanzia di portata sufficiente in caso di incendio,
trattandosi di servizio a rete soggetto a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, che
possono determinare abbattimento della pressione e/o interruzione dell’erogazione.
Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico
acquedotto sono obbligate all’installazione ed al buon funzionamento di idonei
strumenti di misurazione delle acque immesse in fogna, al fine di contabilizzare i
volumi idrici scaricati nella pubblica fognatura, depurate o meno.
L’Azienda può modificare le condizioni che regolano i contratti di
somministrazione in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o
miglioramento del servizio o di adeguamento a novità legislative.
Art. 3 - Tipologie delle forniture
Ai sensi dell’art. 2 della legge 5 gennaio 1994 n° 36.
La fornitura dell’acqua è concessa prioritariamente per il consumo umano,
pertanto, per motivi tecnici, quali insufficiente dotazione idrica dell’Azienda, condotte
inadeguate, ecc. l’Azienda si riserva unilateralmente di stipulare e/o revocare contratti
d’utenza per uso diverso.
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L’azienda può interrompere la fornitura alle categorie che non rientrano nell’uso
“domestico”, senza che l’utente possa in alcun modo avanzare diritti e/o richiesta di
risarcimento danni per la mancata erogazione, nell’ipotesi di carenza idrica, ovvero di
altre cause o motivi che non consentano di garantire adeguata erogazione idrica per il
consumo umano.
La fornitura idrica può essere concessa per i seguenti usi, ai quali corrispondono
profili tariffari differenti, così come stabilito dall’art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n°
36:
a) Domestico
b) Domestico non residente;
c) Commerciale e artigianale;
d) Attività alberghiere (alberghi, pensioni, affittacamere, case per vacanze, B & B,
ecc);
e) Attività di ristorazione (es. ristoranti, pizzerie, pub, bar e ecc);
f) Uso temporaneo;
g) Altri usi: industrie, giardini, agricoli, garage, cantine, navi, natanti, pontili, ecc.
h) Uso antincendio.
Art. 4 - Carta dei servizi
L’Azienda disciplina il rapporto con l’utente, oltre che con il presente
Regolamento anche con la Carta dei Servizi.
Questa costituisce un’integrazione del Regolamento relativamente alle norme di
garanzia per l’utenza, e prevale su di esso e sul contratto in caso di discordanza.
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PARTE SECONDA. NORME PER LA FORNITURA
Art. 5 - Domanda di allacciamento alla rete dell’acquedotto
La domanda di allacciamento alla rete dell’acquedotto deve essere redatta su
apposito modulo predisposto dall’Azienda, e deve essere sottoscritta dal richiedente o
da un suo legale rappresentante.
Nella domanda dovranno essere indicati:
a)
b)
c)
d)
generalità del richiedente;
l’uso al quale l’acqua è destinata; nel caso di utenza condominiale il numero
delle singole unità immobiliari che compongono l’immobile;
l’ubicazione dell’immobile per il quale si richiede l’allacciamento;
il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare per le utenze domestiche e
dei dipendenti per le utenze commerciali, artigianali ed industriali.
La domanda, deve essere presentata dal proprietario dell’immobile. Nel caso in
cui il fruitore del servizio sia diverso dal proprietario dell’immobile (affittuario,
conduttore, locatore, comodatario, promettente l’acquisto, titolare di un diritto reale di
godimento etc) la domanda dovrà essere presentata da quest’ultimo, il quale però
deve esibire il titolo legittimante o l’autorizzazione del proprietario.
Nel caso di immobili costituiti in condominio, la domanda deve essere presentata
dall’amministartore del condominio il quale risponde ai sensi di Legge; tutti i
condomini sono solidamente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte
delle somministrazioni effettuate.
Per le forniture provvisorie per uso cantiere la domanda viene presentata
dall’impres edile o dal proprietario dell’immobile.
Nel caso di costruzioni nuove e/o ristrutturate, non possono essere accolte
domande di allacciamento di acqua da destinare ad edifici privi delle certificazioni di
conformità previste per legge.
Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una
fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia'
usufruisce di un pubblico servizio.
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi
della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'opera e' stata iniziata in data
anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello
stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
Qualora, per soddisfare la richiesta di fornitura, l’Azienda debba installare tutta o
parte della condotta di allacciamento su proprietà privata o pubblica, la fornitura sarà
concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari e/o dai
titolari di diritti reali, a sue spese e sotto la sua responsabilità, i nullaosta affinchè
siano costituite le servitù di acquedotto per la costruzione e la gestione degli impianti.
In casi particolari l’Azienda potrà farsi carico di produrre la documentazione di
cui al punto precedente, addebitando all’utente le spese sostenute, con l’obbligo di
allegarne il dettaglio analitico su apposito documento fiscale.
Resta comunque stabilito che tutti gli oneri previsti per la concessione dei diritti
di attraversamento sono a carico dell’utente (spese di contratto, depositi cauzionali,
corrispettivi annuali o altro).
In caso di domande per l'allacciamento di edifici allo stato progettuale, si dovrà
allegare uno stralcio planimetrico e di mappa catastale, con l’indicazione della
costruzione da servire e della relativa via d’accesso.
L'allacciamento definitivo potrà avvenire solo previa esibizione del certificato di
abitabilità o agibilità.
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La concessione è sempre subordinata all’accertamento del regolare smaltimento
delle acque reflue.
In ogni caso l’Azienda si riserva la piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
accettare ogni richiesta di allacciamento, previo accertamento tecnico, e di
subordinarne l’accoglimento a modifiche o prescrizioni dalla medesima impartite.
L’Azienda non dà seguito all’allacciamento e quindi non esegue i lavori se non
viene versato il relativo costo.
Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente ed il
proprietario dell’immobile, in caso siano persone diverse, accettano il presente
Regolamento.
Art. 6 - Destinatario della fornitura e relative norme
L’acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla
rete idrica, mediante costruzione di una presa per ogni numero civico.
Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari degli immobili e/o
utilizzatori della fornitura se aventi legittimo possesso dell’immobile per locazione,
comodato, usufrutto, ecc.
Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore che può essere messo a
servizio di una sola unità immobiliare, ex art. 25 comma 3 del decreto legislativo
11 maggio 1999 n° 152.
Nel caso di nuovi allacciamenti, i contatori dovranno essere installati ai piedi del
fabbricato in un unico apposito riquadro, facilmente accessibile per la lettura e le
riparazioni e/o sostituzioni.
In particolari casi, a giudizio insindacabile dell’Azienda, per ragioni tecniche, i
contatori in batteria potranno essere collocati, anziché ai piedi dei fabbricato, sui
singoli piani all’interno del vano scale ed all’esterno degli alloggi.
Eventuali impianti di autoclave con serbatoio dovranno essere collocati solo a
valle di idoneo contatore, rimanendo a carico degli utenti la differenza di consumo tra i
volumi misurati dal predetto contatore e la somma dei volumi delle singole utenze
alimentate dall'impianto di autoclave.
In caso di divisione di un immobile in più unità immobiliari separate, si dovranno
essere stipulati nuovi contratti per ogni singola unità derivata. Viceversa, in caso di
unificazione di più unità immobiliari in una sola, si possono disdire i relativi contratti e
stipulare un unico contratto ex novo.
Art. 7 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
Per avere diritto alla fornitura il richiedente, o il suo legale rappresentante, oltre
al versamento dell’importo preventivato per l’allacciamento e delle competenze
accessorie (quali contributi, depositi cauzionali, etc.) deve provvedere alla firma del
contratto, unico documento che impegna l’Azienda alla fornitura dell’acqua.
Il contratto deve essere firmato dal proprietario o dal locatario o da un delegato
previa esibizione dell’atto di delega.
Nel caso di enti pubblici, collettività o società, il contratto deve essere firmato dal
legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della
documentazione di legge che lo legittimi a sottoscriverlo.
Nel contratto si devono specificare:
a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza,
codice fiscale o partita IVA);
b) il titolo (proprietario, usufruttuario, locatario, ecc.) sulla base del quale viene
richiesta, la fornitura;
c) l’ubicazione dell’immobile da servire con specifica indicazione dell’indirizzo
preciso, piano, scala, interno;
d) l’uso cui l’acqua viene destinata;
e) il recapito per comunicazioni e per il successivo inoltro della bolletta;
f) la documentazione di cui al precedente art.5;
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g)
h)
dichiarazione di allaccio alla pubblica fognatura;
dichiarazione dei componenti il nucleo familiare.
Le spese di contratto e conseguenziali sono a carico dell’utente.
Art. 8 - Durata del contratto
I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo
indeterminato. L’utente può disdire il contratto in ogni momento secondo le modalità
di cui al successivo articolo – Modalità per il recesso dal contratto di fornitura.
Art. 9 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura
Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell’esercizio o della locazione, o
comunque in ogni caso di cessazione d’utenza, l’utente che intende recedere dal
contratto di fornitura deve darne comunicazione all’Azienda per concordare
l’apposizione dei sigilli di blocco al contatore.
In caso contrario l’utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di
acqua effettuati dai suoi successori e dei canoni di acqua relativi, nonché di qualunque
danno arrecato al misuratore ed agli impianti dell’Azienda.
La disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui si rileva il consumo e sono
apposti al contatore i sigilli di blocco.
L’apposizione dei sigilli di chiusura deve avere luogo entro cinque giorni
lavorativi dalla richiesta e, dell’operazione, deve essere redatto apposito verbale in
contraddittorio dal quale devono essere rilevabili le letture del contatore.
L’utente cessante è tenuto comunque all’adempimento degli obblighi
contrattuali.
Art. 10 - Successione nel rapporto di fornitura
Qualora il titolare della fornitura provveda all’alienazione dell’immobile servito,
alla locazione del medesimo ovvero si verifichi il cambio del locatore, si procederà:
 alla voltura del contratto, quando la fornitura idrica è attiva;
 al subentro, quando la fornitura idrica è inattiva.
In entrambi i casi sono a carico del nuovo intestatario dell’utenza le spese per
il contratto di voltura, eventuali opere di manutenzione della presa, ecc.
L’utente, moroso verso l’Azienda, non potrà ottenere, nemmeno per interposta
persona, la riattivazione o altra fornitura idrica da parte dell’Azienda, prima della
regolarizzazione dei debiti pregressi.
L’azienda potrà disporre la sospensione dell’erogazione nei riguardi dell’utente,
moroso, sia per la fornitura che ha dato origine alla morosità sia presso qualsiasi altra
fornitura ad egli intestata, fino alla regolarizzazione di tutti i pagamenti arretrati.
Sono a carico dell’utente le competenze accessorie (quali spese, contributi,
depositi cauzionali, etc.) previste dal tariffario allegato al presente Regolamento.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere il versamento di tali competenze all’atto
della stipula del nuovo contratto.
Art. 11 – Decesso dell’utente
Su decesso dell’utente, i familiari conviventi devono darne formale ed immediata
comunicazione all’Azienda, la quale procederà alla voltura del contratto in testa
all’avente diritto che ne dimostri il titolo.
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Art. 12 - Contratti temporanei
Per contratti temporanei si intendono quelli relativi a manifestazioni, impianti
temporanei e comunque tutte le forniture a carattere saltuario.
Per le forniture provvisorie a servizio di cantieri edili, sarà necessario allegare la
copia della D.I.A. o del permesso a costruire; il contratto di fornitura idrica dovrà
essere intestato al proprietario dell’immobile.
Le modalità e le prescrizioni relative ai contratti normali si estendono ai contratti
temporanei, per i quali la durata contrattuale è prevista al massimo per due mesi dalla
data di decorrenza e sarà rinnovabile per altri due; è fatta salva la durata dei contratti
per i cantieri edili, per i quali il contratto potrà rimanere attivo durante tutta la durata
dei lavori, come attestato dal titolo legittimante la costruzione e/o dalla comunicazione
amministrativa di avvenuta ultimazione dei lavori.
La tariffa è fissata secondo la tipologia di utenza corrispondente all’attività
effettivamente svolta.
In sede di stipula del contratto è dovuto un anticipo pari al consumo presunto nel
periodo dello svolgimento dell’attività che sarà soggetto a conguaglio in sede di
disdetta.
Art. 13 - Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione
La derivazione, dalla tubazione stradale fino al misuratore, è eseguita
esclusivamente dall’Azienda a seguito di domanda, e l’onere relativo alla costruzione
dell’allacciamento e di eventuali contributi è a carico del richiedente ed è quantificato a
mezzo di preventivo predisposto dall’Azienda.
L’utente, dopo l’accettazione del preventivo, dovrà pagarne il corrispettivo.
I prezzi previsti nel preventivo di spesa, sono desunti dal Prezzario per i lavori
edili della Regione Campania vigente e, ove in questo non previsti, da prezzi analoghi
praticati sul mercato.
Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, seppure eseguite a spese
degli utenti, rimangono di proprietà del Comune e l’Azienda ne assume ogni onere di
manutenzione ordinaria.
Non sono a carico dell’Azienda ripristini, tinteggiature, rifacimento di
pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altra opera non facente parte dell’impianto,
comunque insistente sulla proprietà dell’utente.
La rete di distribuzione, per la parte insistente nel suolo pubblico viene costruita
direttamente dall’Azienda.
In casi speciali e motivati, il richiedente può essere autorizzato ad eseguire
direttamente i lavori per l'allacciamento, anche in suolo pubblico, alle seguenti
condizioni:
a)
b)
c)
d)
che venga presentato apposito progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato;
che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato nel rispetto delle norme
della legge 46/90 e sotto la diretta sorveglianza dell’Azienda;
che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione e
che venga resa la documentazione di collaudo di legge all’azienda;
che il richiedente, e per esso la ditta esecutrice, dei lavori, si assuma ogni
responsabilità sul cantiere, per l’esecuzione dei lavori, si ai fini infortunistici che
per l’eventuale regolamentazione del traffico sulle strade pubbliche.
Nel caso di edifici a più livelli, i lavori relativi alla realizzazione delle colonne
montanti sono comunque a cura e spese dei richiedenti e vengono eseguiti sulla scorta
delle suddette condizioni, garantendone la piena efficienza e la manutenzione.
Per le case agricole e le case sparse, in genere ove possibile la condotta di
alimentazione è realizzata dall’Azienda sino al confine di proprietà, dove, in apposito
pozzetto interrato, verrà ubicato il contatore. Il richiedente, a sua cura e spesa, dovrà
curare la realizzazione della restante tubazione posta a valle del contatore. Le relative
opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle condizioni di cui innanzi.
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Art. 14 - Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione
Per le zone non provviste di codotte idriche di distribuzione, l’Azienda può
accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte
le altre condizioni tecniche.
La realizzazione delle tubazioni stradali è a totale carico dei richiedenti e queste
sono di proprietà del Comune, della cui rete acquedottistica fanno parte integrante.
Il costo di realizzazione è determinato secondo le modalità previste dal precedente
articolo.
L’Azienda ne assume l’onere della manutenzione.
Art. 15 - Impianti interni di utenza
L’acqua viene in ogni caso consegnata all’uscita dell’apparecchio di misurazione.
Da questo punto ha inizio l’impianto interno la cui costruzione e manutenzione restano
di esclusiva competenza e a carico dell’utente.
L’Azienda declina qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare agli
impianti dell’utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete
idrica di distribuzione.
L’Azienda si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna,
con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per
mantenere l’efficienza del servizio.
In tal caso l’Azienda ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi
possano disporre del tempo utile necessario all’adeguamento, a loro completa cura e
spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.
Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese dell’utente, devono essere
installati un rubinetto d'arresto, uno di scarico dell’impianto interno ed una
valvola di non ritorno.
Art. 16 - Norme per l’esecuzione delle derivazioni
Spetta all’Azienda determinare, in presenza del richiedente o del suo
rappresentante, le caratteristiche dell’allacciamento con particolare riferimento al
tracciato dello stesso ed alla posizione del misuratore.
Il richiedente inoltre deve garantire che il percorso adottato rimanga accessibile,
ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente attuale o
posteriormente costituita, sia per le parti nascoste che per quelle in vista. In caso
contrario, il richiedente od il fruitore del servizio, provvede a proprie spese alla
normalizzazione che deve avvenire nell’osservanza di tutte le norme fissate
dall’Azienda.
Con il pagamento della somma richiesta e versata all’Azienda, la domanda di
derivazione dell’utente è accettata e l’Azienda eseguirà il lavoro compatibilmente con
le proprie disponibilità e programmi, e di norma entro 20 giorni.
Qualora l’esecuzione dei lavori venga procrastinata esclusivamente per motivi
dipendenti dall’utente, oltre i due mesi, l’Azienda effettuerà a suo insindacabile
giudizio (prima di procedere alla esecuzione dei lavori) l’aggiomamento dei costi
d'opera.
Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è fatto
nel tempi stabiliti o segnalati nell’avviso di pagamento e pertanto l’Azienda non si
ritiene più impegnata a realizzare l’allacciamento.
La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna l’Azienda alla fornitura
che viene concessa solo quando è normalizzato il relativo contratto.
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Art. 17 - Rinuncia all’esecuzione dei lavori
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinunci
all’allacciamento, qualunque ne sia il motivo, l’Azienda addebita le spese relative alla
parte del lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale utilizzato nonché i costi
di preventivazione, oltre agli oneri di recesso dovuti all’impresa esecutrice dei lavori
quale appaltatore dell’Azienda.
Art. 18 - Divieto di sub-fornitura ed uso dell’acqua
E’ fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell’acqua ad altri locali che non siano
quelli utilizzati dall’intestatario dell’utenza.
E’ inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso
da quello indicato nel contratto.
Art. 19 - Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione
L’utente deve usare la massima diligenza perché siano preservati da
manomissione e da danneggiamenti la derivazione e gli apparecchi di proprietà
dell’Azienda costituenti l’impianto e insistenti su proprietà privata.
L’utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto
tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione.
L’utente deve provvedere soprattutto a lasciare defluire una conveniente quantità
d'acqua nella stagione invernale affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di
presa, agli apparecchi relativi e al contatore, le eventuali operazioni di disgelo sono
eseguite da personale dell’Azienda e a carico dell’utente.
Sono a carico dell’utente anche le riparazioni ed eventuali sostituzioni per danni
a lui imputabili, nonché il consumo di acqua dispersa. L’utente deve porre la
massima cura nella ricerca e nell’ immediata eliminazione di guasti nel proprio
impianto interno che possono provocare dispersioni di acqua, l’Azienda non ha
alcun obbligo di richiamare l’attenzione dell’utente su eventuali aumenti di consumo
anche sproporzionati che in conseguenza ne derivino; l’utente è pertanto tenuto, in
ogni caso, a pagare integralmente l’acqua misurata dal contatore.
Qualora l’utente rilevi perdite di acqua o riscontri anomalie nella erogazione del
servizio deve darne immediato avviso all’Azienda.
Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell’acqua in caso di rottura delle
tubazioni a valle del contatore sono a carico dell’utente.
Verificandosi danni agli impianti dell’Azienda, l’utente che vi abbia concorso in
qualsiasi modo e misura è tenuto a risarcirli.
Art. 20 - Revoca della fornitura per abusi
L’utente a qualsiasi titolo e causa risponde civilmente e penalmente verso
l’Azienda senza pregiudizio della immediata chiusura della presa e della revoca della
fornitura per:
a) le manomissioni della conduttura fino all’apparecchio misuratore compreso;
b) le destinazioni dell’acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa;
c) le derivazioni arbitrarie, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché effettuate
dopo l’apparecchio misuratore;
ritenendosi l’utente in tali casi costituito in malafede anche agli effetti penali.
L’utente può solo estendere l’impianto entro i confini della sua proprietà purché a
valle dell’apparecchio misuratore ed a condizione che l’acqua non sia destinata ad uso
diverso da quello per cui è stata concessa.
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Art. 21 - Obbligo del pagamento dei corrispettivi maturati
La revoca della fornitura nei casi previsti dal precedente articolo ed in tutti gli
altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata colpa dell’utente non esime
questi dal pagamento dei canoni dovuti, i quali dovranno anzi essere pagati in unica
soluzione, indipendente dal risarcimento del danno.
Art. 22 - Interruzioni ed irregolarità del servizio
L’Azienda non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione,
limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza
maggiore, guasti od incidenti, scioperi ed esigenze tecniche.
Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per
l'esecuzione di lavori, l'erogazione può essere provvisoriamente sospesa anche senza
preavviso.
Nel caso di scarsa disponibilità alle fonti di approvviggionamento, l'erogazione
dell'acqua sarà disciplinata, anche con erogazione discontinua nel tempo, in relazione
alle caratteristiche degli impianti, alle esigenze dei servizi ed alla suddivisione del
territorio comunale.
In ogni caso è sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.
Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di
servizio devono provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva
rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.
In nessuno di tali casi l’utente ha comunque diritto ad abbuoni o risarcimento di
danni.
Art. 23 - Danni alle condotte e tubazioni
Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle condotte idriche di
derivazione alle utenze, l’Azienda dietro richiesta, è tenuta a segnalarne l'esatta
ubicazione.
Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di
segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle
tubazioni, l’Azienda ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei
danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le
dispersioni di acqua riscontrate.
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PARTE TERZA. UTENZE, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI
PAGAMENTO, CONTATORI
Art. 24 - Contributi di allacciamento
Per ogni derivazione d'acqua l’utente deve corrispondere all’atto dell’allacciamento:
1)
2)
3)
il contributo per sopralluogo e redazione preventivo;
il contributo di allacciamento;
il contributo per la eventuale derivazione e servizio dell’impianto antincendio;
e ad allacciamento eseguito:
4)
5)
la quota fissa annuale;
l’importo relativo al consumo, secondo la tipologia di utenza e la struttura
tariffaria.
Art. 25 - Tipologie di utenza e fasce di consumo
Le utenze si dividono, a seconda dell’uso cui è destinata l’acqua, in utenze domestiche e
utenze non domestiche.
Nella prima categoria rientrano le forniture di acqua potabile alle abitazioni private dei
residenti tutte le altre sono considerate utenze non domestiche.
E’ da considerare quale utenza non domestica anche la fornitura di acqua potabile alle
aziende che svolgono prevalentemente attività di allevamento degli animali (uso zootecnico).
Art. 26 - Tariffe dell’acqua
Le tariffe sono determinate ed aggiornate dall’ Amministrazione comunale tenendo conto
di quanto disposto dall’art. 12 della Legge 23 dicembre 1992 n° 498, dall’art. 13 e seguenti della
Legge 5 gennaio 1994 n° 36, dal D.Lgs 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.
Le tariffe sono resi noti agli utenti mediante apposito manifesto negli uffici dell’Azienda
accessibili al pubblico.
La Quota fissa che è stata introdotta dalla deliberazione CIPE 4 Aprile 2001 in sostituzione
dell’ex nolo contatore è indipendente dal consumo, il pagamento è dovuto per tutti gli usi ed è
pari a € 8,36660.
Eventuali sospensioni di forniture dovute ad interventi, lavori, condizioni particolari di
esercizio, forza maggiore, non danno luogo a sospensioni e/o agevolazioni tariffarie.
Il piano tariffario approvato dall’amministrazione comunale, allegato al presente
regolamento, prevede l’applicazione di fasce di consumo fisse per sette tipologie di utenza:
Domestico, Domestico non residente, Commerciale e artigianale, Attività alberghiere (alberghi,
pensioni, affittacamere, case per vacanze, B & B, ecc), Attività di ristorazione (es. ristoranti,
pizzerie, pub, bar e ecc), Uso temporaneo, Altri usi: industrie, giardini, agricoli, garage, cantine,
navi, natanti, pontili, ecc. con le relative tariffe.
Le tariffe sono articolate su fasce di consumo annuo. Per durate contrattuali inferiori
all’anno finanziario si rimodulano le fasce di consumo ricalcolando le soglie col metodo del prodie.
A queste sette si aggiungono altre tipologie di utenza a cui si applicano oltre ai
corrispettivi annuali fissi anche il consumo.
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Art. 27 - Misura e pagamento dell’acqua
Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell’utente.
Le erogazioni si intendono poste in esercizio dalla data di stipula del contratto:
da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti.
L’acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore. La
fatturazione dei consumi decorre dalla data di stipula del contratto e termina con la
data della lettura di chiusura dello sbocco pari alla data di disdetta del contratto.
Il consumo da addebitare all’utente in un determinato periodo di fatturazione è
calcolato sulla base della lettura successiva allo stesso periodo di fatturazione.
Quando tale lettura non è disponibile si procede alla stima dei consumi sulla base
degli effettivi consumi registrati al più negli anni precedenti.
Se la lettura di riferimento non è rilevabile, si assume come consumo il valore
corrispondente alla soglia della fascia tariffaria “base”.
Il passaggio da una fascia tariffaria a quella successiva avviene al
raggiungimento del livello di consumo annuo previsto per quella fascia.
Le letture rilevate sono ritenute contrattualmente riconosciute ed accettate
dall’utente se non contestate per iscritto nel termine perentorio di giorni 30 dalla data
di scadenza indicata nella bolletta
L’Azienda si riserva, comunque, di variare il sistema di fatturazione e/o
riscossione, dandone congruo preavviso all’utente anche mediante avviso pubblico.
L’utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza indicata in
fattura è considerato moroso e sottoposto alle penalità di cui all’articolo - Mora e
interessi per ritardato pagamento.
Art. 28 – Recapito
Le fatture di cui al precedente articolo vengono normalmente rimesse all’utente,
per posta presso il domicilio eletto nei rapporti con l’Azienda e specificato nel
contratto. Qualora l’utente non riceva la fattura a causa di disguidi postali o
smarrimenti deve rendersi parte attiva e comunicare all’Azienda il mancato
ricevimento della fattura.
L’utente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni d’indirizzo e
qualora la bolletta venga restituita per mancato recapito, verranno addebitate
all’utente le spese di spedizione.
L’Azienda, previa comunicazione ed accettazione da parte dell’utente, può
adottare sistemi alternativi ed innovativi di recapito (posta elettronica, internet, etc).
Art. 29 - Mora e interessi per ritardato pagamento
In caso di ritardo nei pagamenti, oltre la scadenza fissata in fattura, l’utenza è
ritenuta morosa e l’utente è tenuto al pagamento di una indennità di mora, pari al
tasso legale vigente aumentato di 2 punti, calcolata sull’importo dovuto e per
l’intero periodo trascorso dalla data di scadenza della fattura.
Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono
all’Utente il diritto di sospendere il pagamento e in ogni caso vanno formulate
esclusivamente a mezzo di lettera e/o fax entro un mese dalla data di emissione della
fattura stessa o direttamente presso l’Ufficio Clienti dell’Ausino. Al termine dei
necessari riscontri, che dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data della
richiesta, l’Azienda procederà all’accredito e/o al conguaglio degli importi
eventualmente non dovuti.
Art. 30 – Procedura distacco per morosità
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L’Azienda invia all’Utente, dopo 60 giorni dalla scadenza della fattura non
pagata, una comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata a/r con richiesta
di pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della stessa.
Trascorso tale termine si invia all’Utente, direttamente o tramite legale esterno,
un’ulteriore lettera a mezzo raccomandata a/r mediante la quale comunica che, se
entro 5 giorni non avrà ricevuto la documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento, si procederà alla sospensione della fornitura del servizio con chiusura e
rimozione dell’apparecchio di misura e recupero giudiziario del credito e di tutte le
spese e gli oneri conseguenti.
L’Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante
dalla sospensione dell’erogazione.
Per il ripristino dell’erogazione l’Utente è tenuto a pagare le fatture scadute e a
stipulare un nuovo contratto.
Art. 31 - Ripristino delle utenze
In caso di ripristino dell’erogazione l’utente è tenuto a pagare, oltre alle somme
relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le
azioni svolte dall’Azienda a tutela dei propri diritti.
Art. 32 – Contatori
I contatori sono forniti esclusivamente dall’Azienda che ne stabilisce tipologia e
calibro in relazione alla natura della concessione.
L’Azienda ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga
opportuno senza l’obbligo di preavviso o di giustificazione. Nel caso di variazione di
calibro (per mutate caratteristiche dell’utenza) l’Azienda si riserva di addebitare
all’utente stesso le spese relative.
Gli intestatari dell’utenza sono i custodi dei contatori e pertanto sono responsabili
di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.
Per ogni contatore installato o per ogni disdetta di utenza viene redatto apposito
verbale firmato dall’incaricato dell’Azienda e, se presente, dall’utente o da un suo
rappresentante.
Art. 33 - Posizione e custodia dei contatori
I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei
dall’Azienda comunque di facile accesso al personale dell’Azienda stessa.
L’installazione di tali apparecchi viene fatta in apposito manufatto costruito a
cura e spese dell’utente.
Tale collocazione deve avvenire di norma al limite della proprietà in adiacenza al muro
di recinzione oppure in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato o in locale interrato
(di uso comune), o nell’atrio e deve essere ubicato in modo da non essere esposto al
gelo, né alla polvere e lontano da fonti di calore.
Comunque
l’Azienda
si
riserva
di
esaminare
soluzioni
alternative
compatibilmente con le esigenze tecniche.
L’Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese
dell’utente, qualora il contatore stesso si trovi in luogo non idoneo alla sua verifica e
conservazione.
L’adempimento di tutte le pratiche e, conseguentemente l’osservanza di tutte le
norme, di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo
manufatto, e a completa cura e spese dell’utente, che se ne assumerà ogni
responsabilità.
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Tutti
i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto
dall’Azienda.
L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti
dei contatori, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione.
Art. 34 - Guasti agli apparecchi
L’utente deve provvedere ad evitare manomissioni al contatore e agli accessori,
essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.
Nel caso di guasti l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione
all’Azienda affinché questa possa provvedere.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo i casi di
danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico dell’Azienda.
I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione
dell’Azienda ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.
Art. 35 - Lettura dei contatori
L’Azienda provvede alla verifica e lettura dei contatori a mezzo di propri incaricati
muniti di tessera di riconoscimento, può rilevare la lettura dei contatori, almeno una
volta all’anno, secondo la programmazione aziendale.
L’utente deve consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni,
sia per ispezioni agli eventuali impianti dell’Azienda.
In caso di assenza dell’utente l’incaricato lascia un’apposita comunicazione
notificante l’avvenuto passaggio con l’invito all’autolettura dei consumi che vengono
considerati effettivi ai fini della fatturazione.
In mancanza l’Azienda addebita all’utente l’importo corrispondente ad un
consumo stimato ai sensi dell’art.27 Misura e pagamento dell’acqua.
L’Azienda può procedere anche alla sospensione dell’erogazione dell’acqua, in
caso di impossibilità ad effettuare la lettura per almeno tre anni consecutivi.
In questa evenienza la riapertura dell’utenza viene effettuata a lettura eseguita
e dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento delle spese.
Art. 36 - Irregolare funzionamento del contatore
Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore oppure lo
stesso risulti illeggibile e qualora l’utente non ha provveduto a darne tempestiva
comunicazione all’Azienda, il consumo dell’acqua per tutto il tempo per il quale possa
ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è
valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo degli anni precedenti,
oppure, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio
funzionamento e nel corso del quale il misuratore ha funzionato regolarmente.
In assenza di qualunque riferimento il consumo dell’acqua si assume pari al
valore corrispondente alla soglia della fascia tariffaria “base”.
Nel caso di manomissione del contatore, da imputarsi all’utente ed in carenza di
elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo viene determinato
dall’Azienda sulla base di sue valutazioni tecniche.
Art. 37 - Manomissione dei sigilli
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La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto e
a quanto altro posto in opera dall’Azienda, comporta il pagamento da parte dell’utente
di un indennizzo, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, oltre alle spese per il
ripristino dei sigilli. Oltre tale indennizzo la manomissione dei sigilli e qualunque altra
operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore possono dare
luogo ad azione giudiziaria nei confronti dell’utente, alla sospensione immediata
dell’erogazione ed alla revoca della fornitura.
Art. 38 - Verifica dei contatori a richiesta dell’utente
Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore è comunque
tenuto al pagamento delle fatture addebitate e, previo pagamento del diritto fisso
stabilito, può richiedere all’Azienda di disporre le opportune verifiche.
Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento, le spese delle
prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell’Azienda, la quale provvede al
rimborso dell’ eventuale errata ultima fatturazione, oltre al diritto fisso già pagato.
Se invece la verifica comprova l’esattezza di funzionamento del contatore sulla
base della vigente normativa o, in carenza di questa, entro i limiti di tolleranza per
esso previsti dal fabbricante, l’Azienda provvede ad addebitare tutte le spese
sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta.
Nel caso venga constatato un irregolare funzionamento si provvede a
norma dell’ art. 36 “Irregolare funzionamento del contatore”.
L’Azienda può effettuare d’ufficio ispezioni al contatore e ove accerti un cattivo
funzionamento dello stesso, ne dispone la sostituzione.
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PARTE QUARTA. NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Art. 39 - Prescrizioni e collaudi
L’impianto per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata,
dopo l’apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese
dell’utente, in osservanza delle vigenti norme in materia.
L’Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che ritiene necessarie e di
collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che siano
posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.
Qualora tale installazione non sia ritenuta idonea, l’Azienda può rifiutare o
sospendere la fornitura dell’acqua.
Art. 40 - Installazione delle condutture esterne
Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano all'esterno degli stabili su
aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm dal
piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
Nell’interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da
non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, ne in
particolare, di camini.
Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono
essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto può di norma
sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi devono
essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro
la corrosione.
Gli eventuali giunti devono distare almeno un metro dall'estremità
dell'attraversamento.
Nei punti più depressi delle condotte sono installati rubinetti di scarico.
Art. 41 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni,
impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o
comunque commiste a sostanze estranee.
L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la
produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea
valvola di “non ritorno”.
E’ egualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi
a cacciata per latrine senza l’interposizione di vaschette aperte con rubinetti a
galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra
del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
Qualora l’utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte non è
assolutamente ammessa l’esistenza di connessione tra gli impianti interni
diversamente forniti.
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Art. 42 – Serbatoi – Presa di terra
Nel caso che si renda indispensabile, previa comunque autorizzazione da parte
dell’Azienda, l’accumulo d’acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di
sopra del livello massimo previsto.
I serbatoi devono inoltre essere dotati di adeguata tubazione per il troppo-pieno,
il cui imbocco va posto in corrispondenza del livello di massimo riempimento, oppure
di idoneo dispositivo per l’interruzione automatica dell’afflusso.
È inoltre vietato utilizzare le condutture dell’acqua come prese di terra in
connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.
L’Azienda chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dalla inosservanza di
questa norma.
Art. 43 - Manutenzione delle condotte
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla
presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente
dall’Azienda, quando sono rispettate le norme dell’art.33 “Posizione e custodia dei
contatori”.



E' fatto divieto assoluto per gli intestatari dell’utenza:
di manomettere o manovrare la valvola stradale nel punto da cui si diparte la
derivazione dell'utenza nonché qualsiasi parte dell'intera condotta, compresi
tombini e saracinesche;
di fare derivazioni dall’interno a favore di altri proprietari o di inquilini;
di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.
Per gli interventi in proprietà privata e prima del misuratore, gli scavi, i rinterri
ed i ripristini sono a totale carico dei proprietari, e le opere idrauliche vengono
eseguite a cura dell’Azienda e a spese degli intestatari.
Art. 44 – Modifiche
L’Azienda può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie
per il corretto funzionamento degli impianti e l’utente è tenuto ad eseguirle entro i
limiti di tempo che gli vengono prescritti.
In caso di inadempienza l’Azienda ha la facoltà di sospendere l’erogazione finché
l’utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza poter reclamare danni o
considerarsi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali. Da parte sua l’utente
deve dare preventiva comunicazione all’Azienda nel caso che intenda apportare
modifiche al manufatto ove è collocato il misuratore o all’allacciamento eseguito
dall’Azienda alla condotta stradale. L’Azienda provvede a spese dell’utente a quanto
necessario per adeguare l’impianto alle nuove esigenze dell’utente.
L’inadempimento da parte dell’utente alle prescrizioni che precedono consentirà
all’Azienda, su semplice comunicazione scritta, di ritenere risolto di diritto il contratto
di fornitura.
Art. 45 - Perdite Danni Responsabilità
Sono di stretta competenza dell’utente la buona costruzione e manutenzione
degli impianti interni.
L’Azienda, peraltro, non può essere in alcun modo chiamata a rispondere dei
danni che potessero derivare dagli impianti interni.
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L’utente deve porre quindi la massima cura nella ricerca ed immediata
eliminazione di guasti o disfunzioni nelle proprie condotte interne che possono
provocare dispersione d’acqua. L’Azienda non assume in merito alcun obbligo di
richiamare l’attenzione dell’utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di
consumo che potessero comunque essere rilevati.
L’utente pertanto è tenuto a pagare integralmente l’acqua misurata dal
contatore, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della
dispersione d’acqua.
Art. 46 – Vigilanza
L’Azienda ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli
apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata.
Il personale dell’Azienda, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto
facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare
alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per
assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio in armonia con quanto previsto
dai regolamenti e dai patti contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, l’Azienda si riserva il diritto di sospendere
immediatamente la somministrazione dell’acqua fino a che le verifiche abbiano potuto
aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa
dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’utente.
Resta altresì salva la facoltà dell’Azienda di ritenere risolto di diritto il contratto
di fomitura e di esigere il pagamento dei propri crediti anche di natura risarcitoria.
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PARTE QUINTA. FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO
Art. 47 - Definizione degli impianti di uso pubblico
Sono considerati impianti per uso pubblico quelli ubicati nel territorio
comunale e consistenti nei tipi di seguito indicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
le fontanelle e vasche pubbliche;
le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
gli impianti per pubblici lavatoi;
gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
gli impianti sportivi comunali;
le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;
gli impianti necessari per la gestione della struttura portuale (antincendio,
innaffiamento, ecc.);
Art. 48 - Uso delle fontanelle pubbliche
L’acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata per usi domestici,
limitatamente al necessario, ed è escluso tassativamente ogni altro uso.
E’ solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. E’ vietato prelevare acqua
dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti e fare qualsiasi uso dell’acqua
prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.
Le fontane pubbliche, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per
esigenze di controllo della gestione, l’Azienda ne può disporre l'installazione.
Art. 49 - Vasche e cisterne pubbliche
E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quella cui
sono destinate.
E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o balneazione.
Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è perseguito a
norma di legge.
Art. 50 - Prese d'acqua per scopi particolari
Lungo la rete di distribuzione dell’acqua potranno essere installate dall’Azienda:


bocche antincendio;
bocche per l’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle
fognature e per qualsiasi altro scopo nell’interesse collettivo.
Chiunque manometta o usi arbitrariamente tali prese è perseguito a norma di
legge.
Art. 51 - Norme per le bocche antincendio
Per l’alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto,
sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di
alimentazione le quali non possono essere destinate ad utilizzazioni diverse.
L’Azienda provvede alla realizzazione delle suddette prese.
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L’utente deve fornire all’Azienda lo schema di installazione delle bocche
antincendio, approvato dai VV.FF., provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento
dello schema in caso di variazione e dandone immediata notizia all’Azienda.
In caso di inadempimento l’Azienda ha diritto di applicare all’utente, a titolo di
penale, per ogni bocca d’incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa
ordinaria per la durata di un anno.
L’utente deve regolarizzare l’impianto nel termine che gli viene assegnato e,
persistendo l’inadempimento, l’Azienda interverrà in surroga, provvedendo a spese
dell’interessato che l’Azienda andrà a riscuotere con il procedimento di cui alla legge
14 aprile 1910 n° 639.
Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dall’Azienda
uno speciale sigillo.
L’utente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di
incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
Quando si è fatto uso di una bocca antincendio, l’utente deve darne
comunicazione all’Azienda entro le 24 ore affinché questa possa provvedere alla
riapposizione dei sigilli.
Qualora sia constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti
dall’estinzione di incendi, oppure non sia stato dato l’avviso di cui sopra, anche nel
caso di manomissioni da parte di terzi segnalate tempestivamente, l’utente deve
pagare una penale pari a due volte il corrispettivo annuale, per ogni bocca trovata
manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti che l’Azienda ritenga
opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua e salvo il
maggior danno accertato.
Art. 52 - Canoni per bocche antincendio
L’utente di bocche antincendio deve versare un corrispettivo annuo, che può
essere fatturato anche frazionato secondo la cadenza prevista per gli altri usi.
Tale corrispettivo è stabilito in funzione del numero e dei tipo delle bocche
installate e verrà aggiornato a decorrere da ogni variazione tariffaria.
La manutenzione delle bocche stesse è sempre a carico dell’intestatario
dell’utenza.
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PARTE SESTA. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 53 - Prescrizioni generali
L’utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che l’Azienda
ritenesse di dover apportare alla fornitura dell’acqua ed ai propri impianti,
impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese ad ogni modifica e sostituzione
che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli
impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.
Art. 54 - Sospensione dell’erogazione dell’acqua
Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento, l’Azienda si
riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua:
1)
quando l’impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonee a
seguito di modifiche eseguite senza avvertire l’Azienda e l’utente non intenda
provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni dell’Azienda;
2)
quando l’impianto ed il contatore risultino, per incrementi di consumo non
autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
3)
quando non venga regolarmente pagata la fattura dell’acqua consumata;
4)
quando venga impedito l’accesso al personale dell’Azienda per la lettura dei
misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuta opportuna;
5)
in seguito a perdite accertate di acqua o guasti negli impianti;
6)
quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e agli impianti;
7)
quando all’utente intestatario subentri un altro utente che non intenda eseguire
la prescritta voltura;
8)
quando l’Azienda venga a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto,
che l’utente detiene l’immobile fornito senza titolo legittimo;
9)
l’Azienda può, inoltre, a suo insindacabile giudizio, rimuovere l’impianto
distributivo, sul quale da un periodo superiore ad anni due non esistano
misuratori con regolare contratto di fornitura. In tal caso l’Azienda non ha
obbligo alcuno di ripristino;
10) qualora l’allacciamento, comprendendo in essi il contatore e/o il manufatto
relativo, risultasse in contrasto con la normativa in materia urbanistica emanata
dalle competenti autorità locali;
11) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento.
In ogni caso l’utente non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla
sospensione dell’erogazione.
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Art. 55 – Penali
E’ in facoltà dell’Azienda, in ogni caso d’infrazione al presente Regolamento, di
applicare le penali previste nell’allegato tariffario.
Le penali sono disposte dagli Uffici competenti individuati con atto interno
dell’Azienda.
Oltre alle penali sono a carico dei contravventori tutte le spese eventualmente
occorrenti per la riparazione del danno, per il ripristino della fornitura e per l’acqua
consumata senza misurazione determinata forfettariamente dall’Azienda.
In ogni caso con salvezza dell’azione penale.
Art. 56 - Variazioni al regolamento
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, nel caso di variazioni delle vigenti
norme che regolano la materia, le correlate disposizioni del presente regolamento
dandone comunicazione agli utenti mediante pubblici manifesti.
Le variazioni ed aggiunte o modifiche s’intenderanno obbligatorie anche per gli
utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.
Art. 57 – Reclami
Ogni reclamo deve essere comunicato all’Azienda per iscritto. Non sono ritenuti
validi reclami rivolti al personale dell’Azienda.
Art. 58 – Comunicazioni
Le comunicazioni dirette individualmente all’utente verranno effettuate
all’indirizzo della fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso, e quelle dirette alla
totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di
massa o con messaggi riportati sulle bollette.
Art. 59 - Applicabilità del diritto – Controversie
Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di
legge, le disposizioni e gli usi vigenti.
Per ogni controversia tra l’Azienda e l’utente è competente il Foro di Salerno.
Art. 60 – Obbligatorietà
Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti.
Esso deve intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne
occorra la materiale trascrizione, salvo all’utente il diritto di averne copia gratuita
all’atto della stipulazione del contratto o all’atto del suo rinnovo.
Art. 61 - Utenze abusive o irregolari
Chi, al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento di fornitura,
risultasse abusivamente allacciato alle reti dell’acquedotto o, pur essendo titolare di
utenza, avesse realizzato derivazioni a monte del contatore, è tenuto a segnalare tale
situazione, per iscritto, nel termine di due mesi dichiarando la propria disponibilità ad
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accollarsi gli oneri per gli interventi e gli atti necessari alla regolamentazione
dell’utenza.
Sono fatte salve le implicazioni penali ed i successivi interventi
Il personale dell’Azienda può effettuare tutte le procedure tecnico finanziarie
necessarie al recupero dei consumi abusivi pregressi e può accedere alla proprietà
privata dell’utenza per constatare in contraddittorio, l’abuso effettuato.
Se gli abusi sono precedenti all’inizio della gestione da parte dell’Azienda, questa
comunicherà l’abuso al gestore precedente.
Le disposizioni del presente articolo saranno rese note mediante pubblici
manifesti.
Art. 62 - Decorrenza e norme transitorie
Il presente Regolamento abroga e sostituisce la normativa precedente ed entra in
vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione adottato
dall’Amministrazione Comunale.
Art. 63 - Oneri fiscali
Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi comprese registrazioni, bolli,
ecc., e gli oneri fiscali relativi agli atti e contratti derivanti dall’applicazione del
presente Regolamento, sono a carico dell’utente.
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ALLEGATI
TARIFFARIO SERVIZI
(Importi espressi in euro (€) ed al netto dell’IVA)
Descrizione
Contributo per sopralluogo e redazione preventivo
Contributo per redazione preventivo
Spese di allacciamento (lavori di derivazione)
Installazione contatore ½”
Installazione contatore diverso calibro
Contributo per parere autorizzazione allo scarico fognario
Sostituzione contatore ½”
Sostituzione contatore diverso calibro
Contributo per installazione valvola, chiave d’arresto, ecc. (calibro ½”)
Contributo per installazione valvola, chiave d’arresto, ecc. diverso calibro
Verifica contatore e/o impianto a richiesta
Addebito per verifica lettura risultata esatta
Distacco fornitura per morosità
Chiusura dello sbocco mediante intercettazione della tubazione
Apertura sbocco (stipula contratto)
Spese stampati (stipula contratto)
Importo
20,00
20,00
A rendicontazione
50,00
a preventivo
60,00
50,00
a preventivo
30,00
a preventivo
20,00
20,00
30,00
300,00
15,00
10,00
Il materiale per gli allacciamenti è quotato analiticamente pezzo per pezzo ed al
corrispettivo totale è aggiunto il 15% a titolo di spese generali
TARIFFARIO PENALITÀ
Descrizione
Uso dell’acqua per fini diversi da quelli pattuiti contrattualmente
Mancata comunicazione della variazione di domicilio (recapito fatture)
Manomissione del contatore
Manomissione sigilli del contatore
Rottura contatore a seguito di manomissione
Manomissione delle condutture fino al contatore
Realizzazione di allacciamenti abusivi
Realizzazione di by pass su condotta fornita di misuratore
Prelievo abusivo dalla rete antincendio
Mancata comunicazione variazione schema installazione bocche ant.
Rottura sigilli alle bocche antincendio per cause non dipendenti
dall’estensione di incendi
Importo
500,00
20,00
500,00
300,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
100,00
400,00
(importi espressi in euro (€) ed al netto dell’IVA, ove prevista)
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COMUNE DI CETARA
TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO
(Importi espressi in euro (€) ed al netto dell’IVA)
1) USO DOMESTICO:
a) minimo impegnato mc. 72
b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso
c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato
€. 0,41032 al mc
€. 0,49400 al mc
€. 0,57390 al mc
Per le utenze domestiche composte da un numero di persone superiore alle 2 unità il minimo impegnato
contrattuale aumenterà di 36 mc per anno procapite.
UTENZA DIVERSA
2) Per le utenze “doppi contatori, non residenti, depositi , studi e altri”:
a) minimo impegnato contrattuale (10 mc)
b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 10 mc a 20 mc)
c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 20 mc)
€. 2,83277 al mc
€. 0,47256 al mc
€. 0,53435 al mc
3) Per le utenze “Alberghi”:
a) minimo impegnato contrattuale (1000 mc)
b) per consumo eccedente il minimo impeg. e fino al 100 % di esso (da 1001 mc a 2000 mc)
c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 2000 mc)
€. 1,04841 al mc
€. 0,88211 al mc
€. 1,09741 al mc
4) Per le utenze “Industrie”:
a) minimo impegnato contrattuale (200 mc)
b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 201 mc a 400 mc)
c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 400 mc)
€. 1,04841 al mc
€. 0,88211 al mc
€. 1,09741 al mc
5) Per le utenze “Ristoranti”:
a) minimo impegnato contrattuale (150 mc)
b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 151 mc a 300 mc)
c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 300 mc)
€. 1,04841 al mc
€. 0,88211 al mc
€. 1,09741 al mc
6) Per le utenze “Bar”:
a) minimo impegnato contrattuale (80 mc)
b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 81 mc a 160 mc)
c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 160 mc)
€. 1,04841 al mc
€. 0,88211 al mc
€. 1,09741 al mc
7) Per le utenze “Temporanee senza fogna“:
a) minimo impegnato contrattuale (10 mc)
b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 11 mc a 20 mc)
c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 20 mc)
€. 2,83277 al mc
€. 0,47256 al mc
€. 0,53435 al mc
08) Per le utenze “Altre senza fogna”:
a) minimo impegnato contrattuale (80 mc)
b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 81 mc a 160 mc)
c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 161 mc)
€. 1,04841 al mc
€. 0,88211 al mc
€. 1,09741 al mc
09) Per le utenze “Altre attività di commercio”:
a) minimo impegnato contrattuale (80 mc)
b) per consumo eccedente il minimo impegnato e fino al 100 % di esso (da 81 mc a 160 mc)
€. 1,04841 al mc
€. 0,88211 al mc
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c) per consumo eccedente oltre il 100% del minimo impegnato (oltre 161 mc)
€. 1,09741 al mc
Per le altre utenze, non indicate nella sopraelencata classificazione, si applicano i minimi e le tariffe previste
per l’utenza “Altre Attività”.
Per tutte le Utenze diverse i minimi impegnati si intendono da pagare anche se non consumati.
TARIFFE SERVIZI DI FOGNA E DEPURAZIONE
Servizio Fognatura
Servizio Depurazione
CORRISPETTIVI ANNUI
Quota fissa (ex nolo Contatore) per tutti gli usi
Bocche antincendio
Idranti stradali
€. 0,08780 al mc
€. 0,25823 al mc
euro
8,36660
35,00
15,00
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA
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Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura
PARTE PRIMA. NORME GENERALI
PARTE PRIMA. NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi
idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio comunale, è redatto in adempimento a
quanto previsto nelle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni.
Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei
limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle
reti fognarie, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle
autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.
In particolare contiene:
a) i procedimenti autorizzativi degli scarichi nelle pubbliche fognature;
b) i limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue in base alle caratteristiche
degli impianti centralizzati di depurazione in modo da assicurare il rispetto delle
vigenti discipline in materia di scarichi delle pubbliche fognature ed i divieti di
immissione di determinate sostanze;
c) le norme tecniche di allacciamento e di uso della pubblica fognatura;
d) la gestione amministrativa dell’utenza del servizio di fognatura e di depurazione;
e) il controllo delle caratteristiche degli scarichi nelle pubbliche fognature per quanto
attiene all’accettabilità quali-quantitativa degli stessi, al rispetto dei criteri
generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, alla funzionalità degli impianti
di pretrattamento adottati nonché gli accertamenti in materia tariffaria;
g) le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento.
Esso si sostituisce ai precedenti Regolamenti relativi alla stessa materia che cessano
di avere efficacia all’atto della sua entrata in vigore.
Art. 2 – Finalità
Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi
domestici, industriali ed assimilati ai domestici che recapitano nelle pubbliche fognature
appartenenti al territorio comunale di Cetara, nel rispetto della legislazione Statale e
Regionale, al fine di:
a) assicurare il corretto uso ed il regolare funzionamento delle pubbliche fognature e
degli impianti pubblici di depurazione;
b) prevenire il deterioramento delle infrastrutture fognarie e depurative pubbliche
destinate all’erogazione del Servizio Idrico Integrato;
c) assicurare che i fanghi residui di depurazione possano essere smaltiti in conformità
alla normativa vigente;
d) promuovere e favorire il corretto e razionale uso dell’acqua presso gli insediamenti
domestici ed industriali allacciati alle pubbliche fognature;
e) proteggere la salute del personale operante sulle reti fognarie e negli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane.
Art. 3 – Definizioni
Agli effetti del presente Regolamento si rinvia integralmente alle definizioni di cui
all’Art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006, corretto ed integrato dal D.Lgs n.4/2008.
In particolare si richiamano le seguenti definizioni:
- “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche;
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Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura
PARTE PRIMA. NORME GENERALI
- “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od
impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse
dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
- “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali, ovvero di quelle meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- “acque meteoriche di dilavamento/ acque di lavaggio”: le acque meteoriche o di
lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si
rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici
superficiali, reti fognarie, o suolo;
- “acque di prima pioggia”: i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento
uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di
drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi
in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si
considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano
escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate;
- “acque di seconda pioggia”: l’acqua meteorica di dilavamento derivante dalla
superficie scolante servita di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in
tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.
Art. 4— Classificazione degli scarichi
Ai fini del presente Regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni normative
vigenti, gli scarichi di acque reflue sono classificati in:
a) scarichi di acque reflue domestiche, definite dall’Art. 74, comma g del D.Lgs. n.
152/2006;
b) scarichi di acque reflue industriali, definite dall’Art. 74, comma h del D.Lgs. n.
152/2006;
c) scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell’Art. 101 comma 7,
del D.Lgs. n. 152/2006;
Sono da considerare, altresì, acque reflue domestiche quelle derivanti esclusivamente
dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o
mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali
o di produzione di beni, secondo quanto ulteriormente precisato nella Deliberazione di
Giunta della Regione Campania n. 1350/2008.
Art. 5 – Competenze
L’Azienda è competente: nella determinazione del territorio servito dalla fognatura
comunale, nell’ esercizio e manutenzione delle opere di fognatura comunale, a rilasciare
l'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura comunale degli insediamenti
domestici e alla determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature
comunali, all'attuazione dei necessari controlli sugli allacciamenti domestici e industriali
(a spese degli stessi) ed all'assunzione di eventuali provvedimenti a carico dei
trasgressori.
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Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura
PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 6— Nozioni di pubblica fognatura ed impianto di depurazione
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per pubblica fognatura un’opera, od
un complesso di opere, avente le caratteristiche di cui all’allegato 4 della
delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque
dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, che raccoglie, allontana e scarica le
acque reflue domestiche e/o industriali, congiuntamente o meno alle acque
meteoriche, gestite ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. gli scarichi nella pubblica fognatura avvengono mediante allacciamento diretto o
tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica;
3. le reti fognarie pubbliche nelle quali è ammesso lo scarico di acque reflue ai
sensi del presente Regolamento sono esclusivamente quelle destinate
all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati e si
distinguono in:
a) reti fognarie separate nere, quando sono destinate alla raccolta ed allo
scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali;
b) reti fognarie unitarie miste, quando sono destinate alla raccolta ed allo
scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in
combinazione con acque di origine meteorica.
Con il termine di rete fognaria pubblica si identificano genericamente entrambe
le tipologie di reti sopra indicate; restano pertanto escluse le reti fognarie
separate bianche che non sono oggetto del presente Regolamento;
4. Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o
elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante
organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisicomeccanici e/o biologici e/o chimici.
5. Gli impianti di depurazione terminali sono le installazioni destinate al
trattamento delle acque reflue poste in corrispondenza dello scarico delle reti
fognarie pubbliche nel recapito autorizzato dall’Autorità competente. Essi si
distinguono in funzione dei processi depurativi adottati in:
a) impianti di depurazione primari, quando adottano sistemi di trattamento
esclusivamente di tipo meccanico, fisico o chimico-fisico quali grigliatura,
dissabbiatura, sedimentazione con o senza precipitazione chimica;
b) impianti di depurazione secondari, quando adottano sistemi di trattamento
di tipo biologico, preceduti o meno da sezioni di tipo primario, o sistemi
anche non di tipo biologico di efficienza depurativa equivalente ai sistemi
biologici convenzionali;
c) impianti di depurazione terziari, quando adottano sistemi di trattamento che
consentono efficienza depurativa mediamente superiore a quella degli
impianti secondari.
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Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura
PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
Art. 7 - Obbligo di allacciamento
Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui
all'articolo 5, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.
L'Azienda al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, di fronte a comprovate
difficoltà
tecniche
ed
eccezionali
onerosità
economiche
per
l'esecuzione
dell'allacciamento, ha la facoltà di concedere l'esenzione dall'allacciamento.
Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'articolo 5,
si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Azienda della
compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e
depurazione disponibili o previsti.
Art. 8 - Autorizzazione allo scarico
Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Azienda.
Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di
sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in
difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti,
ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
Art. 9 - Attivazione dello scarico
Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione
dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei
canoni di cui all'articolo 46 del presente regolamento.
Art. 10 - Proprietà delle opere di fognatura
Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti
le opere di fognatura.
Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costruite dai privati con
contribuzione e ricadenti su suolo pubblico, ad esclusione delle condotte di
allacciamento alla pubblica fognatura da parte delle utenze.
Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
L'Azienda provvede a propria cura e a spese dei richiedenti alla costruzione in
suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, oppure può
autorizzare i richiedenti all’esecuzione dei lavori di allaccio sotto la supervisione
tecnica dell’Ausino.
Art. 12 - Passaggio attraverso proprietà privata
Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non
possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà
altrui, l'Azienda procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per
pubblica utilità.
Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.
Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'Azienda e
saranno pagate al proprietario del fondo espropriato dal richiedente dell’allaccio.
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Art. 13 - Allacciamento di
stradale
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FOGNATURA
apparecchi e locali
a quota inferiore del piano
Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano
posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti
tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla
pressione nella fognatura.
In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono
defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale
mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da
prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente.
L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed
arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato
funzionamento.
Art. 14 - Fognatura delle strade e delle piazze private
Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti
fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla
pubblica fognatura.
I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette
strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni
del presente regolamento.
Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica
deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico
dell'Azienda.
Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini
della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione
delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.
Art. 15 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento,
ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli utenti, che sono
pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il
deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a
propria cura e spese.
Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche
che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione,
nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di
allacciamento ubicati in suolo privato.
E' facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione
di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico
dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 15 % per spese tecniche
generali e 10% di utile d’impresa.
Art. 16 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di
depurazione terminale, è vietato l'uso dei pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e
simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema
di dispersione.
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PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa
pulizia, disinfezione, e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le
operazioni suddette.
L'Azienda, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica
fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di
concedere deroga al divieto di cui sopra.
Art. 17 - Immissioni vietate - Ispezioni e controlli
Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del
gestore nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo
quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34 D.Lgs n°152/99, si intende effettuata
subito a monte del punto di immissione alla rete fognaria.
Il gestore è autorizzato ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie all'interno delle proprietà private, di utenti sia
domestici che industriali, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi, constatare lo stato della rete di fognatura interna ed
esterna, ed in particolare per controllare il rispetto dei limiti di accettabilità imposti.
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito
diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo
gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
della tabella 5 dell'allegato 5 d.lgs. n°152/99, prima del trattamento degli scarichi
parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal citato decreto. L'Ausino Spa, in sede di
autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di
lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico
terminale di ciascun stabilimento.
E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità
possono configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili
e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o
che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura nonché
liquami provenienti da attività zootecniche.
Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti dal
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258, allegato 5. E’, quindi, assolutamente
vietato immettere nella fognatura pubblica: sostanze di cui alla tabella 3/A
dell’allegato 5, i reflui per i quali è previsto l’uso agronomico di cui all’art. 17 e i
rifiuti, anche se triturati, di cui all’art. 13 comma 3.
L'Azienda può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo delle
quantità e qualità degli scarichi. In particolare, Essa può richiedere che scarichi parziali
contenenti le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato
5, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico
generale.
Tale imposizione può essere prescritta nell'autorizzazione allo scarico oppure in
tempi successivi. Le spese per l'installazione, la manutenzione e la gestione delle
stesse sono a carico dell'utente che ha la responsabilità della loro efficienza continua.
E’ vietata l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento.
Art. 18 - Scarico di acque bianche ed assimilate
Le acque bianche non possono essere immesse nella pubblica fognatura, fatta
eccezione per le acque di prima pioggia.
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PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
Art. 19 - Insediamenti temporanei - scarichi occasionali ed indiretti
Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per le nuove edificazioni, devono
essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che
può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere
costituito da strutture provvisorie.
L'Ausino si riserva la facoltà di autorizzare, nel rispetto delle leggi vigenti in
materia, l'immissione presso l'impianto di depurazione, o in punti controllati della
pubblica fognatura, diversi dagli allacciamenti fissi dei propri utenti, di scarichi
occasionali (quali bettoline, bottini della nettezza urbana, acque di zavorra, ecc.) o lo
scarico indiretto delle acque di titolari di vasche stagne, previa verifica della possibilità
di un loro trattamento.
Punto di scarico, quantità, composizione, orari, modalità di scarico e limiti di
accettabilità dovranno essere stabiliti preventivamente mediante apposito contratto,
nel quale sarà anche fissata apposita tariffa di depurazione, cauzione da versare e
modalità di pagamento.
Art. 20 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento
delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.
In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e
sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di
solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il
rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento,
l'Azienda può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere,
imponendo specifiche prescrizioni.
Art. 21 - Rilevazione dei consumi idrici
Tutti gli insediamenti domestici e industriali che provvedono autonomamente
all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo
scarico.
Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese su ciascuna fonte di
prelievo, strumenti di misura approvati dall'Azienda, tali strumenti vengono sigillati a
cura dell'Ausino Spa che può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento
dell'attività.
Le utenze industriali che attingono dal pubblico acquedotto o da pozzi propri più
di 250 mc/mese di acqua, devono installare, a propria cura e spese, un contatore sul
punto di scarico.
Tutti gli utenti sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento
idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi
di acqua che non comportino scarichi nella fognatura possono chiedere all'Azienda di
accertare e quantificare tali usi.
Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico
successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta
entro 30 giorni.
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PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
TITOLO II - SCARICHI DOMESTICI
NUOVI FABBRICATI
Art. 22 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica
fognatura
Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono
presentati alla società di gestione contestualmente alla richiesta di allaccio.
Gli elaborati predisposti in n° 3 copie consistono in:




inquadramento territoriale (stralcio corografico ed estratto catastale);
progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello
stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti
della fognatura interna e di quelli di allacciamento della fognatura pubblica, dei
pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di trattamento o depurazione, e
dei manufatti speciali;
relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la
fognatura interna ed i manufatti di allacciamento e contenente i principali
elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali: numero e superficie
degli appartamenti; numero dei bagni, cucine lavanderie e di eventuali altri
locali in cui si producono scarichi; elenco dettagliato delle eventuali attività
commerciali, artigianali, di prestazioni di servizi con scarichi domestici;
superficie totale della proprietà e superfici impermeabilizzate; fonte di
approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di
scarico previste ed il numero di utenze previste.
Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale
di competenza.
Art. 23 - Visite tecniche - verifica delle opere
L'Azienda, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare i controlli, sulla
regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto
approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzati
dall'Azienda su richiesta scritta.
L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuto inizio dei
lavori e dell’ultimazione delle opere.
L'Azienda esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione
delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante
dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.
Art. 24 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico
L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura viene rilasciata dalla società di
gestione, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Lo scarico può essere attivato
solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
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Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura
PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
Art. 25 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di
progetto approvati.
L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano
variazioni quali quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda.
Art. 26 - Modalità tecniche di allacciamento
Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono, di norma, direttamente in una
cameretta di ispezione.
I collettori di immissione degli allacci privati non devono avere diametro
superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazioni con
le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono
esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a
sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.
Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone
idraulico, munito di tappo a tenuta per la ispezione e ventilato con tubazioni di
materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie
possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa grassi.
Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle
acque nere o miste viene munito di pozzetto, sifonato o con cestello per il
trattenimento delle materie grossolane, ispezionabile, disposto preferibilmente al
confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.
Art. 27 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne
I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile
corti e rettilinei.
Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli
assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di
regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta
tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle
pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della
fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono
essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento
non rivestito.
I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le
diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un
diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
Vanno istallati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo di
tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.
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Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura
PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
Art. 28 - Norme particolari per le utenze non abitative
Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di
ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i
soli liquami propri di insediamenti abitativi.
Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni
dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi
dello stesso stabile.
Art. 29 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata
I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque
nere e per le bianche ed assimilabili.
Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni
proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque
bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni
proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a piè colonna.
FABBRICATI ESISTENTI
Art. 30 - Allacciamento utenze abitative
In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie ed in caso di
ristrutturazione della pubblica fognatura, l'Azienda avvisa i possibili utenti, e
successivamente notifica agli inadempienti, il termine entro il quale devono presentare
gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.
Tali elaborati di progetto, prescritti all'articolo 22, sono approvati dall'Azienda.
Art. 31 - Allacciamento utenze non abitative
Valgono le stesse norme delle utenze abitative di cui al precedente articolo 30.
Art. 32 - Visite tecniche - verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico per
utenze non abitative
Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità
dell'articolo 23.
L'utente dà comunicazione scritta all'Azienda della ultimazione delle opere,
dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto e chiede l'autorizzazione
allo scarico.
Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.
Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte
dell'Azienda della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli
elaborati di progetto approvati.
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Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura
PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
Art. 33 - Utenze abitative già allacciate
Le utenze abitative già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso
di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di
autorizzazione allo scarico entro i termini stabiliti dalla Società dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento.
Valgono, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 22 e 23 del presente
regolamento.
E' facoltà dell'Azienda imporre prescrizioni nella autorizzazione a sanatoria.
Art. 34 - Utenze non abitative già allacciate
33.
Valgono le stesse norme che per le utenze abitative di cui al precedente articolo
Art. 35 - Esecuzione d'Ufficio del progetto
Trascorsi i termini previsti agli articoli 30 e 31, l'Azienda provvede d'ufficio, a
spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento
delle opere.
Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine
di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.
Art. 36 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento
Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'Azienda provvede
d'ufficio.
Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per
l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del
12% per spese generali e 10% per utile d’impresa e notificate all'interessato che può
ricorrere nelle forme di legge.
TITOLO III - SCARICHI INDUSTRIALI
Art. 37 - Condizioni di ammissibilità
Le acque reflue industriali sono ammesse, previa autorizzazione, nella pubblica
fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano
compatibili con la funzionalità e la potenzialità delle strutture pubbliche esistenti.
Per lo scarico delle acque reflue industriali valgono le norme all’art. 20 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258.
Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla
tabella 3 allegato 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258. La Società di
gestione, può prescrivere in relazione alla tipologia degli scarichi limiti di accettabilità
più severi.
E’ assolutamente vietato lo scarico in fognatura di acque reflue contenenti i
parametri indicati nella tabella 3/A allegato 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°
258, prescindendo dalla loro concentrazione o quantità.
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Ausino Spa - Regolamento del servizio di fognatura
PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni di insediamenti
industriali sono sempre ammesse alla pubblica fognatura purché convogliate con
collettori distinti, con i criteri definiti al Titolo II del presente regolamento.
Se queste acque sono scaricate unitamente alle acque reflue industriali, seguono
il regime autorizzatorio di queste ultime.
Sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda
autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività
produttiva.
Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei
collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato,
compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche
ed igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.
Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento
I titolari degli scarichi industriali che intendono immettersi in fognatura devono
presentare il progetto delle opere di allacciamento al Comune e alla società di
gestione.
Il gestore del servizio di fognatura rilascia il parere di competenza entro 30 giorni
dal ricevimento del progetto.
L’autorizzazione all’esecuzione dei lavori edili viene rilasciata dal Comune
successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità
costruttive previste.
Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento
Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti
industriali che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di
lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n° 3 copie:












estratto catastale;
progetto dei manufatti di allacciamento che comprende: la planimetria
dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante: i percorsi delle reti
di fognatura interna, separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per
gli scarichi industriali e domestici, di cui si chiede l'allacciamento,
le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di
trattamento o depurazione,
il pozzetto di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura
pubblica,
il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile,
piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di
trattamento o di depurazione esistenti o proposti;
relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:una descrizione sommaria
dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si
generano gli scarichi;
indicazioni circa il tipo e le quantità di materie prime impiegate;
l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di trattamento,
descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di
smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle
modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari.
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PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale
di competenza.
Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta
legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:
- la ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo della sede legale e della unità
produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di
appartenenza;
- le generalità del legale rappresentante della Ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- l’attività produttiva svolta e la quantità di materie prime lavorate;
- il numero di addetti impiegati ed eventuali turni di lavoro;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e
massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, precisando le modalità
di scarico (cntinuo, discontinuo, sporadico);
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i
quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, nel caso di
approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento
di misura dei volumi prelevati.
La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto
la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che per quanto di sua
conoscenza rispondono a verità.
L'Azienda, prima di concedere il proprio parere, ha la facoltà di effettuare
eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e
comunque a carico dell'insediamento produttivo.
Art. 40 - Autorizzazione allo scarico
La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere presentata al
gestore.
Essa deve essere corredata dei documenti e degli elaborati di cui all’articolo
precedente.
Il gestore del servizio può a tal fine prescrivere l’applicazione di particolari
processi depurativi e l’installazione di strumenti di controllo in automatico. Inoltre si
riserva la facoltà di disporre controlli, accertamenti e sopralluoghi degli impianti
produttivi e di trattamento.
L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione,
diversa da quella rilasciata per l’allacciamento.
Tale autorizzazione viene rilasciata dall’Ausino Spa gestore dei servizi di
fognatura e depurazione.
Art. 41 - Utenze produttive già allacciate
Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze
industriali, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano all'Azienda domanda di
autorizzazione allo scarico nei termini di entrata in vigore del presente regolamento e
secondo le modalità previste dagli articoli 39 e 40 del presente regolamento.
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Azienda a seguito di esito favorevole
di sopralluogo.
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PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora
venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si
verifichi:
 mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
 non
osservanza
delle
prescrizioni
eventualmente
emanate
anche
successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di trattamento e dei collettori
privati di allacciamento.
La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, ed il
suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione
dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche
dello scarico.
In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di
quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova
domanda.
Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di
allacciamento
Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti domestici
quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche ed assimilabili e le acque nere
dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza
precisate nel seguito.
I condotti e i manufatti per le acque reflue, assimilabili a quelle da insediamenti
domestici, devono essere conformi alle norme di cui al Titolo I.
I condotti ed i manufatti per le acque nere da attività produttive sono
dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed
impianti tecnologici.
I materiali sono compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
I tubi sono disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta
tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle
pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
I materiali da impiegare sono lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva
dei liquami.
Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le
diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore, i passaggi da un
diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.
Sono installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona
gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
A monte delle confluenze con le acque provenienti da insediamenti domestici e
con le acque bianche ed assimilabili alle bianche ed a valle di eventuali impianti di
trattamento, è installato un pozzetto di ispezione.
A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, ad eccezione
di quelle bianche; dopo detta confluenza ed in prossimità del limite di proprietà è
predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale
misurazione dello scarico.
Il pozzetto di ispezione sarà in posizione tale da consentire al personale di
vigilanza l'accesso al pozzetto in qualsiasi momento. Il pozzetto deve essere
eventualmente dotato di un chiusino con serratura o lucchetto, le cui chiavi su sua
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PARTE SECONDA. SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA
richiesta vengono consegnate al gestore che può porre i propri sigilli e vietarne
l'apertura.
Esso deve essere costruito in modo che si possano installare in qualsiasi
momento le strumentazioni speciali di misura ed inoltre deve permettere l'utilizzo di
campionatori automatici fissi o mobili ed il prelievo manuale dei campioni.
La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite
il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di
cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.
La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche assimilabili è
condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque
bianche devono essere convogliate negli appositi collettori.
Art. 44 - Impianti di trattamento
Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da
insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di
appropriati impianti di trattamento.
Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto
funzionamento e provvede a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi
residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di
autorizzazione allo scarico di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento; in caso
di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Azienda.
L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di
intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di
trattamento.
Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria
manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Azienda, il
quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per
tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
Art. 45 - Misurazioni quali quantitative degli scarichi
L'utente può essere obbligato ad installare nel pozzetto di ispezione, uno
strumento di misura delle portate approvato dall'Azienda; in tal caso il volume
scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
Per casi particolari e motivati l'Azienda ha, altresì, la facoltà di imporre
l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle
caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.
L’utente è tenuto ad presentare i risulatati delle indagini eseguiti in regime di
autocontrollo secondo le frequenze indicate nel provvedimento di autorizzazione.
Il gestore si riserva la facoltà di eseguire periodicamente indagini analitiche sulle
acque di scarico degli insediamenti produttivi per accertarne la rispondenza agli
standards di qualità indicati nel provvedimento di autorizzazione. I costi per le attività
di sopralluogo, di prelievo e controllo analitico sono a carico dell’utente.
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PARTE TERZA. ASPETTI TARIFFARI
PARTE TERZA. ASPETTI TARIFFARI
La determinazione dei corrispettivi e/o diritti dovuti dall’utenza per i servizi di
fognatura e depurazione, è disciplinata da disposizioni di legge.
Art. 46 – Corrispettivo o diritto di fognatura.
Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque usate
provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi gli
insediamenti produttivi, è dovuto il pagamento di una tariffa ai sensi della normativa
vigente.
Art. 47 - Corresponsione della tariffa.
Sono tenuti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione tutti gli utenti
allacciati alla pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale
utilizzazione è esercitata.
Sono parimenti tenuti al pagamento della tariffa anche coloro che usufruiscono di
manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque
usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.
Il corrispettivo non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo
ricettore.
Art. 48 - Determinazione delle tariffe.
La tariffa è formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di
fognatura ed a quello di depurazione.
La determinazione e l’aggiornamento delle tariffe avviene con deliberazione
dell’Amministrazione Comunale e alle disposizioni di legge.
Art. 49 - Applicazione delle tariffe per scarichi domestici
Le tariffe di cui al precedente articolo si applicano al volume della acqua
scaricata, determinato in misura pari al 100% dell'acqua prelevata.
Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto e immesse nella
rete fognaria pubblica, l’Azienda può chiedere l’istallazione del misuratore di portata a
spese dell’utente.
Art. 50 - Applicazione delle tariffe per scarichi industriali
I titolari di scarichi industriali sono tenuti alla presentazione della denuncia della
quantità e qualità delle acque scaricate.
Tutti i titolari di scarichi idrici che recapitano in pubblica fognatura, sono tenuti al
pagamento di un corrispettivo al gestore del servizio svolto secondo la normativa
vigente.
Art. 51 - La riscossione
La riscossione del corrispettivo avviene con le modalità previste dalla normativa
vigente e dal regolamento di fornitura idrica.
Art. 52 - Contenzioso
Per il contenzioso si applicano le disposizioni di legge in materia di contenzioso.
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PARTE QUARTA. DISPOSIZIONI VARIE
PARTE QUARTA. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 53 - Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del
Consiglio Comunale.
Art. 54 - Abrogazione di precedenti disposizioni - Interpretazione autentica
delle norme regolamentari
Il presente regolamento abroga i regolamenti pre-esistenti già adottati dai
precedenti gestori.
Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e
regionali in vigore.
Art. 55 - Sanzioni amministrative
Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10 maggio
1976 n° 319, l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con
le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985 n° 33.
Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle
somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n°
689. ALLEGATI
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