Elaborato di: Daniel Gouveia M. Agnoli THE FUNCTIONAL METHOD OF COMPARATIVE LAW di Ralf Michaels Abstract In questo saggio viene esposta la tradizione del metodo funzionalista della comparazione giuridica, tracciando le origini di questo approccio, la sua utilità, nonché i suoi limiti epistemologici. L’articolo è suddiviso in due sezioni: nella prima si offre un’esposizione di sette differenti versioni del concetto del funzionalismo così come esso è apparso nelle tradizioni della filosofia, della sociologia e del diritto. Nella seconda sezione il metodo del funzionalismo è approfondito con specifico riferimento al diritto comparato. Parte prima: Concezioni del Funzionalismo Il finalismo Nell’ambito del diritto comparato gli autori che hanno aderito alla tradizione finalistica tendono a condividere le istanze fondative dell’approccio giusnaturalistico. Per questi autori, fra i quali si annoverano Gustav Radbruch, Max Salomon, Joseph Esser e James Gordley, tutti i sistemi giuridici dovrebbero essere metodologicamente sottoposti a confronto con un sistema legale idealtipico, il quale servirebbe così da termine di comparazione universale. Il ruolo delle scienze giuridiche sarebbe così non tanto quello di analizzare norme di legge, bensì gli stessi problemi legali, universali per loro natura. In questa visione dunque, le istituzioni sono necessariamente contingenti rispetto ai problemi, e la soluzione del problema è necessariamente inerente al problema stesso. L’approccio è di ispirazione neo-aristotelica: il concetto di funzione utilizzato implica un dover essere. Per il fatto che i problemi giuridici sono posti dalla natura, la risposta in termini di norme deve necessariamente seguire uno sviluppo vincolato dalla natura stessa. Per questo motivo, il fatto di astrarre la funzione delle norme giuridiche comportava il progetto di formulare un sistema giuridico ideale e trascendente, che potesse fungere quale termine di paragone (e Telos) per tutti i sistemi. Adattivismo Un'altra tradizione del funzionalismo deriva dall’influenza della teoria evolutiva di Darwin, così come riproposta nella filosofia di Herbert Spencer. Anche in questa tradizione sopravvive un concetto di Telos, in un’ottica secondo la quale le istituzioni rispondono ai bisogni sociali e si adattano loro e fra di esse solo le migliori, le più opportune sopravvivono. Basandosi su questi presupposti, il diritto comparato diviene la scienza che studia il modo in cui le società affrontano problemi simili fra loro, nel percorso verso il progresso. Autori come Franz Von Liszt, Philipp Heck e Roscoe Pound hanno sviluppato il paradigma dell’adattivismo, mettendo in risalto come norme e istituzioni differenti portino ad effetti simili, come ad esempio il mantenimento dell’ordine pubblico. Il limite di questo approccio è dato dal fatto che esso tende ad essere una forma di determinismo etnocentrico. Il funzionalismo classico Il funzionalismo classico si rifà all’opera di Émile Durkheim, il quale introduce importanti distinguo nella formulazione del concetto di funzione. In primo luogo, egli sostiene che le funzioni possano e debbano essere separate dalla loro causa o origine. Pertanto le funzioni debbono essere viste come relazioni fra elementi e non già come qualità immanenti degli stessi. In secondo luogo l’opera di Durkheim sottolinea il fatto che gli obiettivi degli attori coinvolti nel realizzare un’istituzione siano del tutto contingenti rispetto alla funzione della stessa, e, pertanto, risulta del tutto a-scientifico considerare tali obiettivi e intenzioni nell’ambito di un’analisi delle istituzioni. Lo scopo della sociologia di Durkheim è pertanto quello di individuare funzioni obiettivo, indipendenti anche dalla volontà dei singoli creatori delle istituzioni prese in esame. Attraverso questo espediente il concetto di funzione viene distinto sia dalle origini contestuali che dalle intenzioni degli attori implicati, divenendo quindi un modo per comprendere leggi generali che governano le società. La funzione viene così compresa nel suo essere interrelata con il bisogno che essa soddisfa, quindi deve essere vista in modo a-valutativo attraverso la “legge in azione”, e non attraverso la previsione normativa o il discorso dottrinale. Fra i pochi autori nel diritto comparato che aderiscono in toto alle tesi di Durkheim si annovera Raymond Saleille Strumentalismo Lo strumentalismo può essere considerato una versione dell’adattivismo: esso parte dalla constatazione che se è vero che la legge soddisfa in modo funzionale le necessità societali, è compito del giurista sviluppare le leggi che meglio svolgono questo compito, anche per tramite della comparazione. In questo approccio il concetto di funzione è simile a quello della sociologia, tuttavia il concetto di funzione obiettivo è sostituito con l’intenzione del legislatore. Lo scopo degli strumentalisti non è quindi quello di sviluppare una scienza oggettiva, bensì quello di svolgere analisi di tipo teleologica applicata al diritto, con un intento finalizzato all’ingegneria sociale. Attraverso questa formulazione per gli autori aderenti a questa corrente, il diritto diviene passibile di essere misurato e controllato nei suoi effetti. Si tratta di una versione del funzionalismo molto più influente delle precedenti, fra cui si annoverano Konrad Zweigert e Hein Kötz , e che ha dato luogo anche a veri e propri esperimenti nell’ambito del diritto nei paesi di sviluppo e, recentemente, in iniziative da parte della Banca Mondiale. Funzionalismo affinato Il funzionalismo affinato si sviluppa con i contributi di Robert Merton il quale articola ulteriormente il concetto di funzione in manifesta (intenzione nota ai partecipanti) e latente (ignota ai partecipanti). Questo punto è di fondamentale importanza per lo studio comparato del diritto, perché enfatizza il fatto che, per esempio, a fronte di una decisione in giudizio ove il giudice attui la volontà (manifesta) di un legislatore, può sempre darsi un effetto aggiuntivo e non espressamente previsto dalla norma (funzione latente). Funzionalismo epistemologico Un’ulteriore versione del funzionalismo prende spunto da Cassirer, portando ad uno spostamento del punto di vista dal tentativo di cogliere il diritto nella sua ontologia alla comprensione delle loro relazioni funzionali con determinate epistemologie. Attraverso questo contributo, si consolidano alcuni aspetti della tradizione del funzionalismo: in primo luogo, il ruolo del diritto comparato è quello di comprendere la relazione funzionale delle istituzioni con specifici problemi; in secondo luogo, si enfatizza la necessità di evitare l’astrazione eccessiva compendiando l’analisi funzionale con la comprensione dell’istituzione nel suo insieme. L’approccio epistemologico offre strumenti per la formalizzazione logico-matematica delle strutture del diritto, attraverso le quali studiare le interrelazioni funzionali fra differenti combinazioni istituzionali e varie categorie di bisogni e problemi della società. Funzionalismo d’equivalenza Con i contributi di Luhmann, il quale a sua volta era influenzato da Cassirer e Merton, il metodo funzionalistico trova una formulazione ulteriore, che sarà molto seguita fra gli studiosi del diritto comparato: il metodo delle equivalenze funzionali. La sfumatura introdotta consiste nel dire che se due sistemi regolano uno stesso problema attraverso due istituti differenti sotto il profilo formale, questi si dicono funzionalmente equivalenti. Di conseguenza un istituto è solo una fra le possibili soluzioni efficaci ad un problema, e non una risposta necessaria. Perciò di fronte a un problema sociale universale (ad esempio il furto), stanti le specificità in ciascun sistema, si potrà optare per ciascuna fra le possibili varianti funzionali. Parte seconda: Il funzionalismo nel diritto comparato. L’approccio funzionalista al diritto comparato partecipa a tutte le tradizioni esposte nella prima parte, sebbene il funzionalismo nel diritto sia ben diverso da quello in sociologia. Mentre i sociologi assumono un punto di vista esterno, focalizzato sulle funzioni latenti del diritto, i giuristi sono interessati alla funzione manifesta ed esplicita, hanno perciò un punto di vista interno al sistema giuridico. Se per i sociologi il metodo funzionalista è un metodo per arricchire la complessità del loro quadro d’analisi, per i giuristi il metodo serve a ridurre la complessità, a schematizzare i possibili istituti giuridici. In ambito giuridico, il funzionalismo assume una rilevanza pragmaticamente orientata: serve a risolvere problemi. Anziché studiare che cos’è la norma giuridica, il comparatista studia che cosa fa e come agisce. Per Michaels il funzionalismo nel diritto è intrinsecamente basato sullo studio delle equivalenze. Il concetto di “funzione” ha sette funzioni. Di seguito sono esposte in successione. 1. La Comprensione epistemologica Il funzionalismo è uno strumento per dare un senso alla materia oggetto di studio del comparatista. Il comparatista deve studiare le risposte normative avendo per confronto anche l’assenza di norma per il problema specifico. Il funzionalismo permette di proporre punti di vista a carattere generale, senza perdere in specificità, poiché tiene presenti le interrelazioni societali presenti nel sistema, poiché assume che le norme siano insite nel sistema sociale, soprattutto nel suo rendere conto delle funzioni latenti. Cionondimeno, il metodo euristico del diritto comparato è quello che vi sia separabilità tecnica fra legge e società. Per i comparatisti, i problemi e gli istituti giuridici si costituiscono a vicenda. 2. La Costruzione della comparabilità: il Tertium Comparationis Per i comparatisti, i problemi e le necessità delle società sono gli invarianti dell’analisi, il tertium comparationis fra differenti istituti giuridici. Un problema della società può essere affrontato attraverso differenti istituti che sono funzionalmente equivalenti fra loro. Un passaggio necessario è quello di assumere metodologicamente che esistano necessità oggettive universali, dalle quali discendono necessità più specifiche. Per ciascun livello di necessità, esistono soluzioni funzionali contingenti a quel bisogno, e contingenti nello stesso tempo alla soluzione funzionale per un bisogno di grado più generale. 3. La Funzione presuntiva Non può esservi studio comparato se non si assume che differenti società abbiano simili necessità. La necessità di porre una questione come un problema universale è un espediente necessario se lo scopo è quello di cogliere similarità fra soluzioni normative da parte di sistemi equivalenti. 4. La Costruzione di sistemi Il diritto comparato funzionalista, nel cogliere le funzioni equivalenti fra differenti risposte possibili ai vari problemi delle società, porta inevitabilmente a costruire a sua volta sistemi formali di riferimento, sviluppando una sorta di dottrina più astratta e trasversale rispetto ai sistemi giuridici esistenti. 5. La Funzione valutativa L’autore discute il fatto che potenzialmente la comparazione giuridica funzionalista possa portare a metodi per valutare quale sia la migliore norma per risolvere un dato problema, tuttavia mette in risalto i limiti di un siffatto approccio, in virtù del fatto che le istituzioni che sviluppano una determinata funzione equivalente e comparabile, svolgono anche altre funzioni al di fuori del campo di osservazione del caso in esame. Una funzione valutativa è possibile, ma i metodi e i criteri sono necessariamente al di fuori del comparativismo giuridico. 6. La Funzione di unificazione Il metodo del funzionalismo non è utile per i processi di unificazione fra sistemi giuridici, perché, per il principio dell’equivalenza funzionale in molti casi è preferibile mantenere delle differenze, piuttosto che proporre l’implementazione di regole uniformi sotto il profilo formale. A titolo di esempio per l’applicazione di questo principio l’autore propone l’iter di implementazione delle direttive europee, basata appunto sulla creazione di equivalenze funzionali fra gli istituti degli stati membri per un dato problema. 7. La Funzione critica Secondo l’autore il funzionalismo nella comparazione giuridica aiuta a rendere alcuni aspetti di diversi sistemi legali commensurabili fra loro, ma, di nuovo, il criterio con cui basare una critica dipende da discipline esterne al metodo della comparazione giuridica stessa. Commento Il saggio di Michaels è di estremo interesse per quanti desiderano affrontare lo studio della comparazione giuridica in un’ottica multidisciplinare. Il funzionalismo della tradizione sociologica propone infatti strumenti concettuali di rilevante interesse per affrontare questioni inerenti all’effettività del diritto in un’ottica comparata e passibile di collegamento con altre discipline. Il funzionalismo comporta necessariamente una forma di riduzionismo poiché nel separare un aspetto operativo di una norma o di una istituzione dalla sua società di riferimento, è necessario per definizione eliminare alcune informazioni contestuali. Nel trattare questioni iper-complesse, come ad esempio nell’ambito della regolazione del mercato del lavoro, è necessario che un impianto normativo sia studiato con speciale attenzione rispetto alla sua dinamica funzionale, nell’ottica di aggiungere, eliminare o modificare istituti giuridici, se esiste un intento di ottenere risultati tangibili ed operativi. In un ambito come il mercato del lavoro, la comparazione di tipo funzionalista può essere parametrata su indicatori molto consolidati, come ad esempio il tasso di disoccupazione o il tasso di attività, rendendo possibile, entro certi limiti, forme di comparazione “valutativa” . Questi indicatori sono un esempio di ciò che per Michaels sono “criteri esterni” al metodo della comparazione giuridica. Nell’ottica di una modifica legislativa nel mercato del lavoro, assumere un’ottica di comparazione funzionale è l’unico modo per valutare possibili alternative di regolazione al sistema vigente. Per contro i metodi che derivano dalle tradizioni interpretative, ermeneutiche o costruttiviste, permettono di analizzare in profondità un problema, cogliendolo nella sua dimensione storica e culturale, assumendo una sua irripetibile unicità, ma sono deboli nel cogliere invarianti fra contesti diversi. Il metodo ermeneutico-costruttivista, oggi considerato l’orientamento sociologico maggioritario, pur offrendo una maggiore ricchezza concettuale rispetto al funzionalismo, non può proporre soluzioni operative a problemi legislativi, poiché nasce, appunto, per interpretare i fatti nella loro unicità. Nell’ottica di un’ipotetica modifica ad una norma regolante il mercato del lavoro, l’apporto del metodo funzionalista comparato è quello di rendere il proprio sistema commensurabile in termini funzionali, e di rendere concepibili le alternative funzionalmente equivalenti. L’apporto dei metodi ermeneutici e costruttivisti sarebbe invece quello di permettere al legislatore di conoscere tutti i vincoli e le opportunità date dalle specificità del proprio sistema giuridico e sociale, per implementare al meglio le modifiche selezionate. Paradossalmente, un metodo che per la sociologia è conservatore e riduttivo, si rivela arricchente ed eccessivamente progressista nell’ambito delle scienze giuridiche, e viceversa.